ASTA A PUBBLICO INCANTO CON OFFERTE AL RIALZO

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REGIONE SICILIANA
   ENTE PARCO DEI NEBRODI

  CONCESSIONE DEI PASCOLI ESTIVI DI
PROPRIETA’ DELL’ENTE PARCO DEI NEBRODI
  SITI IN LOCALITA’ SOLLAZZO VERDE
           COMUNE DI CESARO’
    (Art. 73, comma c, e art. 76, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.)

ASTA A PUBBLICO INCANTO CON
     OFFERTE AL RIALZO
In attuazione di quanto disposto dalla delibera di Comitato Esecutivo n. 99 del 17.12.2015, è indetta asta a pubblico
incanto per l’aggiudicazione dei pascoli estivi siti in località Sollazzo Verde, del Comune di Cesarò, per il periodo
compreso dall’1 giugno 2015 al 30 novembre 2015, e per l’importo del canone posto a base d’asta pari ad €
23.715,00 (diconsi Euro ventitremilasettecentoquindici/00).

L'asta si terrà il giorno 26, del mese febbraio, dell’anno 2015, nella sede dell’Ente Parco dei Nebrodi, sita in
Sant’Agata di Militello, Piazza Duomo, e si procederà per mezzo di offerte segrete IN AUMENTO da confrontarsi
con il prezzo base indicato nel presente invito.

Le condizione, termini e modalità della presente asta sono contenute nel bando e nel capitolato d'oneri allegato alla
stessa, per fame parte integrante e sostanziale.

Possono partecipare alla gara
    a) le imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli singoli o associati e/o coltivatori diretti.
    b) le cooperative agricole.

Nel caso di associazione temporanea, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell’offerta devono avere
conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata, ad uno di essi
qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà le strutture, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno pari al periodo di
concessione.

Le ditte che intendono partecipare all’asta dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale, con raccomandata
A.R., o recapitato anche a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco dei Nebrodi, sito in Sant’Agata di
Militello, Piazza Duomo-Palazzo Gentile, negli orari di apertura dell’Ufficio stesso, entro e non oltre le ore
12.00, del giorno  ventitre      , del mese febbraio, dell’anno 2015, un plico sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura con la dicitura “OFFERTA A RIALZO PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI ESTIVI DI
SOLLAZZO VERDE NON APRIRE” contenente :

   A. La busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, in cui è inserita la propria migliore offerta redatta in
      lingua italiana e che dovrà essere resa legale con applicazione di una marca da bollo da € 16,00 e sottoscritta
      con firma leggibile e per esteso dal legale/i rappresentante/i.
      In caso di difformità tra i prezzi indicati in cifre ed in lettere, verrà considerata valida l’offerta espressa in
      lettere.
NESSUN ALTRO DOCUMENTO DOVRÀ’ ESSERE INSERITO NELLA BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA.

    B. domanda di partecipazione e dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed
         integrazioni (Modello 1):
    1. di aver preso visione del bando di gara, degli schemi di contratto e capitolato d'affitto, di accettarli e di
         attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione;
    2. di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in affitto, nonché di tutte
        le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per 1' affitto de quà;
    3. d'essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere
        incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
    4. di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività oggetto di gara;
    5. di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
    6. che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato
        domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla
        data della gara;
    7. che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti;
    8. che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni
        in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
    9. che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla
        condotta professionale dell'interessato, ne a carico del legale rappresentante;
    10. che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della Legge 19/03/1990, n.
55;
    11. di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora
        abbia partecipato alla gara in associazione);
    12. che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è
        reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze
        nel fornire informazioni esigibili;
    13. di rinunciare alla richiesta di rimborso, per l'arredo fisso (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione
        comporta danno di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovrà essere lasciato in proprietà alla proprietà, e
        per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà
        all’Ente, se ritenuta idonea dall'Ente stesso;
    14. l’assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della
        legge n. 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dalla
        legge n. 575/1965 e successive integrazioni e modificazioni;

    15. che l’allevamento è in regola con i controlli e le procedure previsti dalle vigenti norme di Polizia sanitaria e
        veterinaria;

    -   deposito a garanzia dell'esatta osservanza dei patti contrattuali di € 2.371,00 (duemilatrecentosettantuno/00)
        effettuata mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

A completamento dell’offerta andrà allegata, pena l'esclusione della gara,:

per richiedente individuale (imprenditore agricolo o coltivatore diretto)
- copia della carta d'identità.

per imprese agricole associate
- copia carta d'identità del legale rappresentante;
- elenco nominativi di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo);
- visura camerale o copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata
autenticata;

per le cooperative agricole:
- copia carta d'identità del legale rappresentante;
- atto costitutivo ed elenco soci;

per le associazioni temporanee di scopo
- copia carta d'identità dei capofila;
- copia di scrittura privata autenticata.

 Il plico, oltre all’indirizzo del destinatario, deve recare all’esterno le seguenti indicazioni:
 - denominazione della Ditta mittente;
- la seguente dicitura: “Offerta per l’asta pubblica del giorno 26.02.2015 relativa all'appalto per la concessione
dei pascoli siti in località Sollazzo Verde, agro di Cesarò, per il periodo dall’1.06.2015 al 30.11.2015.”

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.

NON SI DA CORSO AL PLICO CHE NON RISULTI PERVENUTO ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO
STABILITO COME SCADENZA PERENTORIA.

Oltre detto termine non è valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Inoltre l’offerta
presentata non può essere ritirata.

Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate o incomplete.

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

Nell’eventualità che siano state presentate due o più offerte uguali si procederà a richiedere in sede di
aggiudicazione a ciascun offerente un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se le offerte migliorative risultassero
ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte

L'Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’affidamento del servizio e di richiedere all'affidatario
dell'incarico tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini della selezione, nonché il possesso degli
ulteriori requisiti e l'esistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per 1'aggiudicatario, essa non costituisce la conclusione del
contratto, che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale di gara da parte dell'Ente concedente
con l'aggiudicazione definitiva.

Data, ora e luogo di tale apertura:
l'asta in oggetto si svolgerà il giorno 26.02.2015 alle ore 10.00, presso la sede dell’Ente Parco dei Nebrodi, sita in
Sant’Agata di Militello, Piazza Duomo.

L’Amministrazione si riserva di condizionare sospensivamente l’aggiudicazione definitiva all’esercizio di eventuali
pretese ai sensi della legge 203/1982, come modificato dal d.lgs n. 228/2001.

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria della chiudenda, delle strade, dei bevai e alla pulizia
delle pozze abbeveratoio.

                                                    CONTRATTO

Entro 30 giorni dall'approvazione del verbale di gara, verrà predisposto apposito contratto riguardante l'utilizzo dei
terreni oggetto della concessione al pascolo. Tale contratto andrà sottoscritto unitamente al capitolato.
Ove, nel termine, previsto l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo
stabilito, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere
all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
E' vietato subaffittare il pascolo senza speciale autorizzazione scritta del dall’Ente. In tutti i casi, anche ottenendo
quest'autorizzazione, il concessionario originario si intende non di meno obbligato per l'adempimento del presente
capitolato in ogni sua parte.

Canone di concessione
Il canone di concessione, è quello corrispondente all’offerta formulata dall’aggiudicatario, il quale dovrà versare la
somma corrispondente in un’unica soluzione alla stipula del contratto.

Deposito cauzionale
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, resta la fidejussione di cui sopra, riscuotibile a semplice richiesta
dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del
debitore, la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e la durata pari a
quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna
dell’area.
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione
e la verifica dei rapporti contrattuali.
Se l'affittuario non dovesse versare sul conto corrente intestato alla proprietà presso la tesoreria dell’Ente Parco dei
Nebrodi, il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato di concessione, entro 10 giorni dal ricevimento
dell’ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere
tempestivamente reintegrata da parte del concessionario (qual'ora il deposito cauzionale avverrà mediante
fideiussione, il contratto di fideiussione dovrà fare esplicito riferimento a questa possibilità).

Garanzie
Il concessionario provvederà alle normali operazioni di manutenzione ordinaria della recinzione, delle strade, dei
rifuggi, e delle sue pertinenze.
Egli è tenuto inoltre ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con l’espressa
rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei
propri dipendenti.
E' pure a carico del concessionario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili di
proprietà dell'Ente proprietario, con vincolo a favore di questo.
Copia delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per il rischio locativo, dovranno essere
consegnate all'Ente proprietario in sede di sottoscrizione del contratto: analogamente dicasi per le quietanze di
pagamento del premio annuale.
Avrà inoltre l'obbligo di individuare e nominare le figure con responsabilità tecniche e gestionali previste dalla
legislazione in materia in base alle attività svolte.
I nominativi dei soggetti responsabili, così come ogni variazione in merito, dovranno essere tempestivamente
comunicati all’Ente.

Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico
dell'aggiudicatario.

Disposizioni finali
La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente bando e capitolato allegati.
A partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet dell’Ente Parco dei Nebrodi, www.parcodeinebrodi.it,
sino al giorno precedente previsto per la presentazione delle offerte, potranno essere richieste informazioni ai fini
della presente procedura.
Ciascun soggetto interessato è tenuto a chiedere chiarimenti in ordine alla presente procedura negli orari d'ufficio.
Sarà inoltre possibile effettuare sopralluoghi da parte dei partecipanti, previo appuntamento da fissarsi con il
Responsabile del Procedimento.
Normativa a tutela della privacy
Ai sensi del d.lgs n. 196, del 30.06.2003:
1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai
regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all’eventuale assegnazione della malga
per finalità inerenti la gestione del servizio:
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
3. i dati personali fomiti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di
comunicazione:
- al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti
per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al d.lgs n. 196, del 30.06.2003, norma cui si rinvia;
6. il titolare del trattamento è Ente Parco dei Nebrodi nella persona del Responsabile del Procedimento.
I dati trattati saranno anche quelli detti sensibili, di cui ai d.lgs n. 196, del 30.06.2003 e successive modificazioni ed
integrazioni.
II bando di gara dovrà essere pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla tipologia di
contrattazione prescelta e sul sito internet dell’Ente Parco.
Per tutte le informazioni relative alla gara e per ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi
Tecnici dell’Ente - tel. 0941/702524, ogni giorno feriale (tranne il sabato), dalle ore 10:00 alle ore 12:00, oppure è
possibile scrivere all'indirizzo e-mail: c.blogna@parcodeinebrodi.it.
Sant’Agata Militello, lì 23.02.2015

                                                            Il Responsabile del Procedimento
                                                                 f.to (Geom. Calogero Blogna)
INDICE DEI MODELLI ALLEGATI AL BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIOINE DEI
   PASCOLI ESTIVI DI PROPRIETÀ’ DELL’ENTE PARCO DEI NEBRODI SITI IN LOCALITA’
                SOLLAZZO VERDE IN AGRO DEL COMUNI DI CESARO’.

Modello 1-    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
              RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Modello 2     DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Modello 3     SCHEMA DI OFFERTA
MODELLO 1
                 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

                                                ALL’ENTE PARCODEI NEBRODI
                                                            PIAZZA DUOMO
                                             98076 SANT’AGATA DI MILITELLO

Domanda di partecipazione per la concessione in uso dei pascoli estivi, siti in località
Sollazzo Verde, agro del Comune di Cesarò, periodo dall’1.06.2015 al 30.11.2015.

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a                                                        il ___ _
Residente nel Comune di                                             Prov.
Via                                                    C.F. _____
In qualità di            __________________________ _____ _
della Ditta/Soc./Cooperativa ___________________________ __________
con sede legale nel Comune di ______ ______________________________
Prov.                Via
C.F.                                       Partita IVA
Tel.                                    Fax

Visto il bando di gara in oggetto

                                              CHIEDE

di partecipare all’asta indicata in oggetto, per la concessione in uso dei pascoli estivi siti in
località Sollazzo Verde agro di Cesarò, periodo dall’1.06.2015 al 30.11.2015.
A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;

                                            DICHIARA

-   di essere:

- di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura
sede                                                                                       di
 ______________ ________ ___________ come ______ ____________________________
N. iscrizione ________________ :
- di non essere incorso in gravi sanzioni in materia igienico sanitaria e legate all’anagrafe
animale tali da comportare l’inidoneità alla conduzione;
-L’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alla
normativa vigenti;

-che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 67, del d.lgs. 06.09.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10, della legge 31.05.1965, n. 575;

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale consapevole che è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

- di non aver commesso grave negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che parimenti di non aver commesso un errore
grave nell’esercizio della propria attività professionale;

-di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

- di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di
lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle nonne vigenti;

- di aver preso visione del bando di gara, degli schemi di contratto e capitolato di concessione,
di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione;

- di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in
concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul
prezzo offerto;

- d’essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui
possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni
assunti;

- di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività
oggetto di gara;
- di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza; che
l’impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha
presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel
quinquennio anteriore alla data della gara;

-   che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti;

- che l’interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;

-che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art 17, della legge
19/03/1990, n. 55;

- di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma
individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);

- che l’impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto
previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è
reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;

- di rinunciare alla richiesta di rimborso, per l'arredo fisso (da intendersi tutto ciò la cui
eventuale asportazione comporta danno di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovrà essere
lasciato in proprietà alla proprietà, e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che
vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà all’Ente, se ritenuta idonea dall’Ente stesso;

-L’ assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni o di una delle
cause ostative previste dalla legge n. 575/1965 e successive integrazioni e modificazioni;

_______________________, lì ___________________________

                                                                           IL DICHIARANTE

Si allega:
         fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore ai
         sensi degli artt. 38, 46, e 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Qualora il concorrente sia una società di persone o di capitale o cooperativa o impresa associata dovrà essere
inoltre allegato:
- copia dell’atto costitutivo,
- l’elenco nominativo dei soci o degli associati (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo).
MODELLO 2
Modello 2 – comunicazione antimafia
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011

                                          Dichiarazione sostitutiva di certificazione
                                                (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_      a      __________________________                   Prov.     ________        il   ________________   residente
a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

                                                               DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

______________________                               ______________________________________________
      data
                                                                    firma leggibile del dichiarante(*)

- La presente dichiarazione deve essere resa da ogni socio, qualora trattasi di imprese agricole associate.
MODELLO 3
                                    OFFERTA ECONOMICA
                                     MARCA DA BOLLO DA € 16,00

OGGETTO: Bando di gara per la concessione in uso dei pascoli estivi siti in località Sollazzo
Verde, agro del Comune di Cesarò, periodo dall’1.06.2015 al 30.11.2015.

                                                            ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI
                                                                         PIAZZA DUOMO
                                                        98076 SANT’AGATA DI MILITELLO

Il/la sottoscritto/a
nat__ a                                        il

residente nel Comune di                   Via        CF
In qualità di ______
della Ditta/Soc./Cooperativa _______________________
con sede legale nel Comune di Prov.   Via
C.F. _________________________________ Partita IVA
Tel.                                        Fax
Visto il bando di gara in oggetto

                                           OFFRE
Per la concessione dei pascoli estivi siti in località Sollazzo Verde, agro del Comune di
Cesarò, periodo dall’1.06.2015 al 30.11.2015:

in cifre ________________________
in lettere _______________________

Luogo data

                                                                 FIRMA LEGGIBILE
ENTE PARCO DEI NEBRODI
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                  CARONIA

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI ESTIVI
  DI PROPRIETÀ’ DELL’ENTE PARCO DEI
 NEBRODI SITI IN LOCALITA’ “SOLLAZZO
       VERDE” IN AGRO DI CESARO’

            Dall’1 giugno 2015 al 30 novembre 2015
CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI ESTIVI DI
         PROPRIETÀ DELL’ENTE PARCO DEI NEBRODI SITI IN LOCALITÀ “SOLLAZZO
                       VERDE” AGRO DEL COMUNE DI CESARÒ.

                                                              Art. 1
      L’Ente Parco dei Nebrodi concede l’utilizzazione delle erbe esistenti nei sotto elencati terreni, per l'uso di pascolo
      estivo alle condizioni contemplate nel presente capitolato

 Foglio di                       Particella                       Località                        Superficie in Ha
 mappa
                1                       1            Sollazzo Verde                                             15.69.50
                “                       2                     “          “                                       2.50.70
                “                       3                     “          “                                      20.99.30
                “              4/A oggi 11                    “          “                                      71.78.50
                “               4/C oggi 4                    “          “                                    177.95.30
                2                       1                     “          “                                       3.94.30
                “                       2                     “          “                                      00.64.50
                “                       3                     “          “                                      53.11.20
                “                       4                     “          “                                      66.32.50
                “                       5                     “          “                                      11.44.20
                “                      13                     “          “                                       1.09.00
                “                      14                     “          “                                       1.00.10
                “                      15                     “          “                                       2.50.20
                “                      16                     “          “                                       2.22.80
                “                      22                     “          “                                      11.25.30
                “                      29                     “          “                                       1.51.70
                “                      35                     “          “                                      00.33.50
 Ll
                                                                       T O T A L E                 Ha.        443.95.30

La suddetta superficie risulta essere per Ha 66.00.00 circa area nuda e per Ha 377.00.00 circa area boscata.
Per la determinazione della tariffa di fida al pascolo si è fatto riferimento al D.DD.GG. n. 1372 del 31.12.2013,
corrispondente ad € 51,00 per ettaro di superficie boscata e € 68,00 per ettaro di superficie di aree nude.
Art. 2
La concessione si fa a corpo e non a misura, con tutti i diritti attivi e passivi di transito, accesso e passo,
secondo i confini sempre osservati e riconosciuti.
Di conseguenza l’Ente appaltante viene sollevato da ogni responsabilità circa la superficie interessata dal
pascolo, rinunciando i concedenti ad ogni e qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie risultasse
inferiore o diversamente ripartita da quella sopra indicata.

                                               Art. 3
L a concessione avrà la durata dall’1 giugno 2015 al 30 novembre 2015. Alla sua scadenza, 30
novembre 2015, la concessione cesserà il pieno diritto, senza bisogno di preavviso da parte dei
contraenti.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga della concessione per un
ulteriore periodo.

                                                 Art. 4
La procedura di selezione dell’aggiudicatario avverrà secondo il criterio dell'offerta contenente il prezzo
più alto.

                                                  Art. 5
A titolo di corrispettivo, il concessionario verserà all’Ente Parco il canone di concessione pattuito in
unica soluzione alla stipula del contratto.
Il concessionario al momento della stipula della concessione, resta vincolato per il pieno adempimento
degli obblighi assunti verso l’Amministrazione concedente.

                                                 Art. 6
Il concessionario dovrà pagare il canone di concessione alla Tesoreria dell’Ente Parco dei Nebrodi entro
i termini stabiliti dal precedente articolo 5.

                                                  Art. 7
La concessione s’intende fatta a rischio e pericolo del concessionario, che è obbligato a pagare l'intero
canone senza ridurlo per qualsiasi infortunio ordinario o straordinario. In caso di calamità eccezionali, il
concessionario potrà richiedere all’Ente, sentito il Servizio Provinciale Agricoltura, Foreste e
Alimentazione, la rescissione del canone di concessione.

                                                  Art. 8
Il concessionario dovrà costituire un deposito a garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrattuali pari
al 10% dell’importo a base d’asta, da inserire nella busta contenente l’offerta.
Tale deposito dovrà essere effettuato mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

                                                  Art. 9
La concessione del pascolo sarà aggiudicata a colui che avrà fatto l'offerta con il prezzo più alto. Non
saranno prese in considerazione offerte inferiori al canone a base d'asta. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta.

                                                  Art. 10
Approvato superiormente e reso esecutivo il verbale di aggiudicazione definitiva, il contratto di
concessione s'intenderà perfetto per l’Ente e l'aggiudicatario dovrà intervenire, entro trenta giorni dalla
relativa comunicazione, alla stipulazione del formale contratto di concessione, con l'obbligo di versare,
prima della sua firma, oltre al canone previsto anche il prescritto deposito a garanzia, nei termini e nei
modi prescritti dalla legge.
Il suddetto deposito rimarrà vincolata a favore dell'Ente per tutto il tempo della concessione e fino a che
il relativo provvedimento di svincolo avrà ottenuto la superiore approvazione.
Se l'aggiudicatario non provveda al versamento del prescritto deposito a garanzia e non si presenti senza
comprovato motivo per la stipulazione del contratto definitivo o receda volontariamente, l’Ente sarà in
facoltà di procedere ad una nuova trattativa, e l’aggiudicatario perderà il deposito a garanzia versato per
aderire alla gara.

                                                    Art. 11
Tutte le spese di imposte, tasse, diritti, etc., inerenti e conseguenti al contratto di concessione, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

                                               Art. 12
Tutti gli obblighi assunti dal concessionario, in caso di morte, si riterranno trasferiti ai suoi eredi
successori.

                                                   Art. 13
L’Ente si riserva di compensare il versamento del canone pattuito con eventuali rimborsi di spese
sostenute dal concessionario per interventi di manutenzione a carattere straordinario, realizzati sulle aree
destinate al pascolo estivo in oggetto. Per poter usufruire di tale agevolazione, gli interventi di miglioria
apportati alle aree in parola dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dall’Ente e
documentati e rendicontati da parte del concessionario. Di provvedere poi, a mezzo di personale dei
servizi tecnici dell’Ente, alla verifica in loco delle opere eseguite, al fine di poter apprendere la reale
situazione dei luoghi ed esprimere proprio parere per la concessione del beneficio in parola.

                                                    Art. 14
A mezzo di personale delegato dall’Ente, verrà eseguita una regolare consegna del fondo, della quale
verrà redatto verbale di consegna, da firmarsi dal concessionario e dal delegato medesimo. Allo scadere
della concessione e sulla scorta del verbale di consegna, avrà luogo la riconsegna, all’atto della quale il
concessionario dovrà restituire il fondo allo stato in cui è stato consegnato.

                                                Art. 15
In sede di riconsegna, verranno accertati e valutati gli eventuali danni provocati ai manufatti, alla
chiudenda, alle piante, al fondo ed alle pozze, che il concessionario si obbliga, fin da ora, a risarcire,
autorizzando l’Ente a prelevarne il relativo importo della cauzione ed a risarcire interamente i danni
arrecati, la cui somma stimata dovrà essere versata all’Ente entro giorni 10 (dieci) dalla data di notifica
dei rilievi.

                                                    Art. 16
Il concessionario, nell’esercizio del diritto di pascolo, ha l’obbligo di ben governare il fondo, di
migliorarlo e di non deteriorarlo, conservando l’efficienza delle pozze, delle strade, della chiudenda e
pertanto il bestiame non potrà sostare a monte delle pozze a una distanza inferiore a m 100.
Le pozze dovranno essere esclusivamente usate per l’abbeveraggio del bestiame, che non potrà superare il
tempo consentito e fissato in un’ora ed, infine, non si dovranno effettuare recinzioni intorno alle pozze
per la sosta del bestiame. E’ fatto divieto entrare con il bestiame nelle pozze.
Art. 17
     Nell’ipotesi di minore durata di effettivo utilizzo da parte del concessionario delle superfici concesse al
     pascolo rispetto alla durata stabilita nella concessione, lo stesso non potrà avanzare alcuna pretesa nei
     confronti dell’Ente Parco dei Nebrodi.

                                                       Art. 18
     Il carico di bestiame ammesso al pascolo è di 221 Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.), corrispondente ad
     1 U.B.A. ogni due ettari di superficie. A tale scopo, 1’Ente si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi
     momento il carico effettivo, qualora esso superi i limiti stabiliti, il concessionario sarà tenuto a pagare
     all’Ente una penalità di € 71,00 per ogni capo in più, con l’obbligo di ridurre il carico entro due giorni
     dall’accertamento.

                                                       Art. 19
     Il carico del bestiame va determinato in U.B.A., tenuto conto dei seguenti indici di conversione:
a)   vacca (oltre i tre anni) = 1,00 U.B.A.;
b)   manza e manzetta = 1,00 U.B.A.;
c)   toro = 1,00 U.B.A.;
d)   pecora = 0,50 U.B.A.;
e)   cavallo = 1,00 U.B.A.

                                                        Art. 20
     Il bestiame dovrà essere munito di certificato sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario della
     competente Azienda Sanitaria Provinciale, ed in regola con le vigenti norme in materia di Polizia
     Veterinaria e Sanitaria. La mancata presentazione del certificato sanitario verrà punita con una sanzione
     come indicato nel successivo articolo 25.
     Il bestiame dovrà essere identificato a norma di legge.
     L’immissione al pascolo è subordinata alla preventiva presentazione al Distaccamento Forestale di Cesarò
     della suddetta certificazione sanitaria che attesta che l’allevamento è indenne da brucellosi e/o di altre
     patologie che possano determinare pregiudizio per la diffusione delle malattie.
     Verificandosi malattie infettive, il concessionario provvederà all'isolamento degli animali e a dare
     immediata comunicazione della situazione all'Autorità competente, la quale stabilirà luogo e modalità per
     la sistemazione degli animali malati, nonché le misure profilattiche o curative necessarie.
     Il concessionario non avrà diritto ad alcuna riduzione del canone di concessione a causa della mancata o
     incompleta utilizzazione delle erbe nelle zone pascolive concesse a seguito di malattie degli animali.
     La mancanza dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, comporta, comunque, la decadenza del diritto
     alla concessione e alla perdita del deposito a garanzia versato.

                                                       Art. 21
     Il periodo di pascolo è fissato dall’1 giugno 2015 al 30 novembre 2015, salvo l’applicazione di quanto
     disposto dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale valevoli per la Provincia di Messina.

                                                      Art. 22
     E' vietato sub concedere il pascolo senza speciale autorizzazione scritta dell’Ente Parco dei Nebrodi. In
     tutti i casi, anche ottenendo questa autorizzazione, il concessionario originario si intende non di meno
     obbligato per l'adempimento del presente capitolato in ogni sua parte.
Art. 23
      E’ fatto obbligo da parte del conduttore pascolare con animali bovini, ovini e/o equini il pascolo in parola,
      con espresso divieto di far pascolare quello caprino e suino.

                                                           Art. 24
      Il bestiame durante il pascolo deve essere continuamente sorvegliato da un numero sufficiente dì custodi
      idonei. A tal proposito dovrà osservarsi quanto previsto dall’art. 29 delle vigenti PP.MM.PP.FF. valevoli
      per la Provincia di Messina. E’ fatto obbligo a non abbandonare il bestiame o farlo custodire da personale
      di età inferiore ad anni 16 (sedici).
      Per le violazioni ai divieti di cui al presente articolo, si applicheranno le sanzioni e le pene stabilite dalle
      norme in materia di Polizia Forestale vigenti per territorio e dalla legge regionale n. 98/1981 e s.m.i.

                                                         Art. 25
Per   le infrazioni al presente capitolato, oltre all' ammenda prevista dall'art. 135, del R.D.L. 30.12.1923, n.
       3267, e s.m.i., sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
1)              Per mancata osservanza delle date di inizio e fine del periodo del pascolo: € 5,00 capo/giorno;
2)              Per superamento del carico massimo consentito: € 5,00 per capo al giorno, con obbligo di uscire
       dal pascolo gli animali eccedenti entro le quarantotto ore dal rilievo;
3)               Per pascolo vagante, cioè senza custode idoneo: € 5,00 capo/ giorno;
4)               Per mancato isolamento degli animali colpiti da malattie infettive e per omessa presentazione
       agli Agenti di Polizia Giudiziaria del certificato sanitario: € 275,00 per capo.
       Il concessionario colpito da tre contravvenzioni al presente capitolato non sarà ammesso per tre anni
       consecutivi al fitto dei pascoli di proprietà di questo Ente.

                                                         Art. 26
      Per le infrazioni alle norme prescritte dal presente capitolato di concessione, per le quali non è specificata
      la penalità, verrà applicata una sanzione di stabilirsi di volta in volta dall’Ente Parco dei Nebrodi,
      commisurata all'entità della violazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

                                                      Art. 27
      Nelle visite di ricognizione compiute dal personale dei servizi tecnici verranno conteggiate le eventuali
      penalità precisate negli articoli precedenti.

                                                           Art. 28
      Il concessionario è ritenuto direttamente responsabile di qualsiasi danno che potrà essere eventualmente
      arrecato alle piante radicate nei boschi situati entro i confini del pascolo. E’ vietata, in bosco, l’accensione
      di fuochi. Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria, della chiudenda, delle strade,
      degli abbeveratoi e delle pozze di abbevera mento e di quant’altro esistente nel perimetro della sezione a
      pascolo oggetto della concessione.

                                                        Art. 29
      Mancando il concessionario ad uno qualunque degli obblighi sopra descritti, sarà facoltà
      dell'Amministrazione appaltante rescindere la concessione anche prima del suo termine di scadenza, con
      l'obbligo per il concessionario del pagamento di ogni arretrato e spese relative e con la rinuncia da parte
      di quest'ultimo a qualunque rifusione di danni o compensi per la cessata concessione.
Art. 30
Qualunque controversia avesse a sorgere tra le parti sia nella interpretazione del capitolato, sia nella
esecuzione di esso e sia nella risoluzione del contratto, per la quale non si sia provveduto con gli articoli
precedenti, sarà definita e decisa con le procedure previste dalla Legge.

Sant’Agata di Militello, lì 23.02.2015

      Il Concessionario                                              L’Ente Parco dei Nebrodi

__________________________                                  ________________________________

C.F. n. _______________________                             C.F. n. ____________________________

                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                        f.to Geom. Calogero Blogna
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