Del Ministero della Giustizia - Anno CXXXVIII - Numero 15 Roma, Polizia ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Anno CXXXVIII - Numero 15 Roma, 15 agosto 2017 Pubblicato il 16 agosto 2017 BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della G iustizia PUBBLICAZIONE QUINDICINALE
SOMMARIO PARTE PRIMA Nuovo regolamento per l’organizzazione del Consiglio nazionale e la trattazione degli affari di sua competenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10 DISPOSIZIONI GENERALI Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefini- zione delle funzioni esercitate del Gruppo opera- PARTE SECONDA tivo mobile al fine della razionalizzazione ed ef- ficientamento delle sue attribuzioni, in attuazione dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del Decreto ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE del Ministro della giustizia 2 marzo 2016. . . . . . . . . Pag. 1 Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Nucleo investigativo centrale e delle sue arti- DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, colazioni territoriali, in attuazione dell’articolo 11, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la MAGISTRATURA riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Servizio per l’approvvigionamento e la distribuzio- ne dell’armamento e del vestiario per il Corpo di Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti . Pag. 17 polizia penitenziaria (S.A.D.A.V.). . . . . . . . . . . . . . » 6 Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti . » 17 Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure organiz- zative in materia di vigilanza delle strutture giudi- Trasferimenti, revoca, collocamento fuori dal ruolo ziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela organico della magistratura e conferme . . . . . . . . . . » 18 sui luoghi di lavoro, in attuazione dell’articolo 11, comma 2, lettera f), del Decreto del Ministro della Conferma nell’ incarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19 giustizia del 2 marzo 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 Applicazione extradistrettuale e proroghe . . . . . . . . . . » 19 CONCORSI E COMMISSIONI Rettifica di decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 Decreto ministeriale 10 luglio 2017 - Modifica del- Positivo superamento della settima valutazione di pro- la Commissione esaminatrice del concorso a 360 fessionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 8 Positivo superamento della sesta valutazione di pro- fessionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 Positivo superamento della quinta valutazione di pro- LIBERE PROFESSIONI fessionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22 Positivo superamento della quarta valutazione di pro- Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti fessionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23 Nuovo regolamento delle funzioni disciplinari del- Positivo superamento della seconda valutazione di l’Ordine dei giornalisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 8 professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23
30-431100170815 € 4,00
15-08-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15 1 PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganiz- VISTO il decreto ministeriale 4 giugno 2007, concernente l’i- zazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni stituzione del Gruppo Operativo Mobile; esercitate del Gruppo operativo mobile al fine della razio- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, nalizzazione ed efficientamento delle sue attribuzioni, in concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’ammini- attuazione dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del Decre- strazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non gene- to del Ministro della giustizia 2 marzo 2016. rale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle ar- ticolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da con- IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministra- zione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63; VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure pri- RITENUTA la necessità di prevedere misure per la rior- vative e limitative della libertà”; ganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine di garantire la ra- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordina- zionalizzazione e la maggiore efficienza nello svolgimento delle mento del Corpo di polizia penitenziaria”; sue attribuzioni; VISTO il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con SENTITE le organizzazioni sindacali di settore. modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante “Modifi- che urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”; VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recan- Decreta: te “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”; Art. 1 VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per l’ (Definizioni) “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministra- 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: zione Penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo a) «legge», la legge 26 luglio 1975, n. 354; di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 lu- b) «Ministro», il Ministro della giustizia; glio 1999, n. 266”; c) «Dipartimento», il Dipartimento dell’amministrazione VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recan- penitenziaria; te “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma d) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento della legge 27 luglio 2005, n. 154”; dell’amministrazione penitenziaria; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio e) «Corpo», il Corpo di polizia penitenziaria; 1999, n. 82, recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia f) «G.O.M.», il Gruppo operativo mobile; penitenziaria”; g) «Direttore», il Direttore del Gruppo operativo mobile. VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante “Regolamento recante norme sull’ordinamen- Art. 2 to penitenziario e sulle misure privative della libertà”; (Funzioni del G.O.M.) VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, che prevede la concessione della bandiera di istituto al Grup- 1. Il G.O.M. è ufficio di livello dirigenziale non generale po operativo mobile della Polizia penitenziaria. nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento ed opera alle sue dirette dipendenze. VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del 2. Il G.O.M. è dotato di bandiera di istituto concessa con de- Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle creto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011. dotazioni organiche”; 3. Il G.O.M. provvede: VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con a) alla vigilanza e osservazione dei detenuti sottoposti a re- il Ministro della giustizia, 23 aprile 2004, n. 161, recante “Rego- gime speciale previsto dall’articolo 41-bis, comma 2, della legge, lamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione e cura, in via esclusiva e nei casi disposti con provvedimento del previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell’ar- Capo del Dipartimento, le ulteriori attività riguardanti i predetti de- ticolo 17 bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, tenuti; con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto b) alla vigilanza e osservazione dei detenuti che collabo- dall’articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45”; rano con la giustizia individuati dalla Direzione generale dei de- VISTO il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre tenuti e del trattamento in quanto ritenuti di maggiore esposizione 2014, che individua le caratteristiche delle uniformi degli apparte- a rischio; nenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l’obbli- c) alle traduzioni e ai piantonamenti di detenuti e internati go e le modalità d’uso; ritenuti dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ad
2 15-08-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15 elevato indice di pericolosità, anche in ragione della loro posizione 2. L’Ufficio centrale provvede in particolare: processuale; tali servizi possono essere espletati, per motivi di si- a) all’analisi delle esigenze formative del personale, segna- curezza e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle lando alla Direzione generale della formazione le esigenze di spe- vigenti disposizioni amministrative in materia; cifici programmi formativi, di addestramento e di aggiornamento; d) alla vigilanza e osservazione di detenuti per reati di ter- b) all’attività di verifica e controllo sui servizi espletati dai rorismo, anche internazionale, specificamente individuati dalla Di- Reparti operativi mobili; rezione generale dei detenuti e del trattamento, anche se ristretti c) allo scambio di informazioni con la Direzione generale in regimi diversi da quello previsto dall’articolo 41-bis, comma 2, dei detenuti e del trattamento in ordine a particolari posizioni pro- della legge. cessuali e penitenziarie di detenuti sottoposti al regime detentivo 4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere b), c) e d), l’elenco speciale di cui all’articolo 41-bis, comma 2, della legge, ovvero dei detenuti ed internati individuati dalla Direzione generale dei ristretti, anche in regimi diversi, per reati di terrorismo, anche in- detenuti e del trattamento è sottoposto all’approvazione del Capo ternazionale; del Dipartimento. d) alla raccolta ed analisi delle informazioni necessarie 5. Su disposizione del Capo del Dipartimento, il G.O.M. può all’esercizio delle sue attribuzioni, anche avvalendosi delle banche essere impiegato: dati del sistema informativo interforze e di quelle in uso presso a) nei casi previsti dall’articolo 41-bis, comma 1, della l’amministrazione penitenziaria, raccordandosi con i competenti legge; uffici del Dipartimento e della Direzione generale dei sistemi infor- mativi e automatizzati; b) in ogni altro caso di emergenza del sistema penitenziario. e) al supporto operativo per l’espletamento di particolari servizi disposti dal Capo del Dipartimento, avvalendosi di un’ali- quota di pronto impiego a ciò deputata. Art. 3 (Struttura del G.O.M.) Art. 6 (Reparti operativi mobili) 1. Il G.O.M. si articola in un Ufficio centrale e in Reparti ope- rativi mobili istituiti presso istituti penitenziari e servizi territoriali 1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, possono dell’amministrazione penitenziaria per il tempo necessario all’e- essere istituiti e soppressi sul territorio nazionale Reparti operativi spletamento del servizio in tali sedi. mobili del G.O.M. 2. Il G.O.M dispone di centri-servizi per la custodia e la ma- 2. Il coordinamento dei Reparti operativi mobili è assegna- nutenzione degli automezzi e del materiale in dotazione, individua- to, con provvedimento del Capo del Dipartimento, a personale del ti con provvedimento del Capo del Dipartimento, secondo criteri di Corpo appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non infe- efficienza e di economicità di gestione. riore ad ispettore capo. Quando lo richiedono specifiche esigenze di servizio il coordinamento è assegnato ad un funzionario del Corpo. 3. Il coordinatore del Reparto operativo mobile comunica Art. 4 al direttore dell’istituto penitenziario e al Direttore i fatti e gli (Nomina e funzioni del Direttore e del vice Direttore) elementi di interesse per l’ordine e la sicurezza, nonché per la cor- retta attuazione del regime di cui all’articolo 41-bis della legge. 1. L’incarico di Direttore è conferito dal Capo del Dipartimen- Il direttore dell’istituto penitenziario segnala al Capo del Diparti- to, secondo criteri previsti da successivo decreto del Ministro, ad mento e al Direttore i fatti e gli elementi rilevanti per il manteni- un dirigente superiore del Corpo per un periodo non inferiore a tre mento dell’ordine, della sicurezza e della disciplina del Reparto e non superiore a cinque anni, ed è prorogabile una sola volta per operativo mobile. un biennio. 4. Il coordinatore del Reparto operativo mobile trasmette al 2. Il Direttore impiega il personale e utilizza le risorse asse- Direttore, con cadenza trimestrale, resoconti informativi sulle atti- gnate all’ufficio secondo le direttive e con il coordinamento del vità svolte e le risorse impiegate. Capo del Dipartimento. 3. Il Direttore, per necessità straordinarie ed urgenti, può ri- Art. 7 chiedere alla Direzione generale del personale e delle risorse l’asse- (Dotazioni organiche) gnazione temporanea di unità di personale in possesso di specifiche 1. Con decreto del Ministro adottato su proposta del Capo del competenze in relazione a particolari compiti, dandone tempestiva Dipartimento è determinato il contingente delle unità di personale comunicazione al Capo del Dipartimento. del Corpo da assegnare al G.O.M.. 4. Il Direttore trasmette al Capo del Dipartimento, con caden- 2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento il contin- za trimestrale, una relazione sulle attività gestionali e operative del gente di personale di cui al comma 1 può essere incrementato per G.O.M.. periodo determinati e in relazione a particolari e motivate esigenze 5. L’incarico di vice Direttore del G.O.M. è conferito dal operative del G.O.M.. Capo del Dipartimento ad un appartenente al personale del ruolo 3. I compiti amministrativo-contabili dell’ufficio sono assegnati dei funzionari del Corpo con qualifica non inferiore a commissario a personale appartenente al comparto ministeri del Dipartimento, al coordinatore. quale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. Art. 8 Art.5 (Criteri di accesso e modalità di reclutamento) (Ufficio centrale) 1. Per il reclutamento del personale, la Direzione generale del 1. L’Ufficio centrale del G.O.M. è articolato in sezioni istituite personale e delle risorse adotta procedure di interpello biennale de- con provvedimento del Capo del Dipartimento. La responsabilità di stinate al personale appartenente ai ruoli non direttivi del Corpo, ciascuna sezione è affidata con provvedimento del Capo del Dipar- tenuto conto delle esigenze comunicate dal Direttore e prevedendo timento ad un funzionario del Corpo con qualifica inferiore a quella che il dieci per cento dei posti disponibili sia riservato a personale del vice Direttore. con anzianità di servizio non superiore ad un anno.
15-08-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15 3 2. L’appartenente al Corpo che partecipa all’interpello accetta 4. Il servizio operativo espletato dà diritto ad una maggiora- la temporaneità dell’incarico e la durata minima di permanenza di zione del punteggio annuale per la mobilità ordinaria proporzionale quattro anni, nonché l’incondizionata disponibilità all’impiego in al tempo di permanenza, purché essa sia di durata minima di al- qualunque sede del G.O.M.. meno quattro anni. Il coefficiente di maggiorazione è stabilito con 3. Per partecipare all’interpello è necessario che l’aspirante provvedimento del Capo Dipartimento su proposta del Direttore sia in possesso dei seguenti requisiti: generale del personale e delle risorse. a) età non superiore a trentacinque anni se appartenente al 5. Il periodo di permanenza di cui al comma 1 è computato, ad ruolo degli agenti e assistenti e non superiore a quaranta anni se ogni effetto, ai fini della partecipazione all’interpello nazionale per appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori; la mobilità a domanda del personale del Corpo. b) assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all’impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio; Art. 10 c) giudizio non inferiore a “buono” nei rapporti informativi (Vestiario, equipaggiamento e dotazioni strumentali) degli ultimi tre anni; 1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono determinati d) assenza di procedimenti penali in corso o di sentenze di l’adeguamento tecnico-funzionale e le caratteristiche dei capi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche vestiario e dell’equipaggiamento degli appartenenti al Corpo im- non definitive; piegati al gruppo, anche prevedendo, ove necessario, delle varianti e) assenza di procedimenti per l’applicazione di misure di in deroga al decreto del Ministro 10 dicembre 2014 in relazione alle prevenzione in corso, ovvero conclusi con provvedimento anche specifiche esigenze di impiego. non definitivo; 2. Il Capo del Dipartimento, sentito il Direttore generale del f) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura personale e delle risorse, determina con proprio provvedimento le nel decennio precedente; se l’anzianità di servizio è inferiore ad un dotazioni strumentali e materiali, gli armamenti, gli automezzi, gli anno, assenza di sanzioni disciplinari. equipaggiamenti, i sistemi di comunicazione e di sicurezza asse- 4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono defi- gnati al gruppo. nite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all’interpello e determinate le categorie di titoli ammessi a valuta- 3. Il personale assegnato al G.O.M. è autorizzato a fregiar- zione e i relativi punteggi, le modalità di svolgimento delle prove si del distintivo di appartenenza, determinato con provvedimento selettive di efficienza fisica e tiro e la composizione di apposita 23 febbraio 2000 del Direttore generale del dipartimento, annotato commissione tecnica di valutazione, nonché i criteri di nomina dalla Ragioneria Centrale in data 8 maggio 2000. e le funzioni della commissione di valutazione che, a seguito di colloquio selettivo con i candidati, definisce la graduatoria degli Art. 11 idonei. Con lo stesso decreto sono, altresì, definite le modalità per (Servizio amministrativo contabile) la predisposizione della graduatoria definitiva degli idonei che hanno utilmente superato il corso di formazione, per l’ammissione 1. Al G.O.M. è assegnato dal Direttore generale del personale temporanea presso l’Ufficio. I candidati che superano la selezione, e delle risorse un contabile del materiale di armamento, vestiario ed secondo i criteri e le modalità di cui al comma 4, sono ammessi a equipaggiamento del Corpo. frequentare il corso di formazione e addestramento della durata di 2. Il Direttore generale del personale e delle risorse può asse- tre mesi. La Direzione generale della formazione pianifica il corso gnare personale contabile del materiale per le esigenze dei reparti d’intesa con il Direttore. di cui all’articolo 6. 5. E’ ammesso alla frequenza del corso di formazione un nu- 3. L’acquisizione urgente di materiale di armamento, vestiario mero di aspiranti pari ai posti banditi, maggiorato di un decimo. ed equipaggiamento del Corpo è effettuata dal dirigente responsa- 6. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, al termine bile degli acquisti di beni e servizi. del corso di formazione di cui al comma 5, il personale risultato idoneo è assegnato temporaneamente dalla sede di appartenenza al Art. 12 G.O.M., nei limiti dei posti messi a concorso. Ai soli fini ammini- (Norme finali e transitorie) strativi, il relativo provvedimento è inserito nel sistema informatico del personale come trasferimento. 1. In mancanza del personale del Corpo inquadrato nella qua- lifica di dirigente superiore, l’incarico di Direttore è conferito ad un ufficiale del ruolo ad esaurimento del corpo degli agenti di custo- Art. 9 dia, con qualifica non inferiore a generale di brigata. (Durata e revoca dell’incarico) 2. I provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 1, e 8, comma 1. Il periodo di permanenza in servizio è di quattro anni, pro- 4, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del rogabile a domanda fino ad un massimo di ulteriori tre anni. Alla presente decreto. scadenza il personale fa rientro nella sede di provenienza. 3. Al fine di consentire la continuità gestionale ed operativa, 2. Con decreto del Ministro, adottato su proposta del Capo del per il personale in servizio da almeno sei anni al G.O.M., i termini Dipartimento, è determinata un’aliquota di personale non soggetto di permanenza sono prorogati, a domanda, di ventiquattro mesi dal- alle previsioni di cui al comma 1, al fine di assicurare continuità la data di pubblicazione del presente decreto. tecnico-operativa, formativa e di gestione del G.O.M.. Il medesimo Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo decreto indica il termine massimo di impiego del personale della e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. predetta aliquota. 3. Il Capo del Dipartimento dispone il rientro immediato nella Roma, 28 luglio 2017 sede di provenienza di qualunque appartenente al G.O.M. che abbia tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell’in- Il Ministro carico, ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause Andrea Orlando oggettive o soggettive. Le segnalazioni relative agli appartenenti al corpo sono trasmesse senza ritardo dal Direttore al Capo del Di- partimento. Registrato alla Corte dei Conti l’8 agosto 2017
4 15-08-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15 Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizza- SENTITE le organizzazioni sindacali di settore; zione delle strutture e delle funzioni del Nucleo investiga- tivo centrale e delle sue articolazioni territoriali, in attua- Decreta: zione dell’articolo 11, comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016. Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA a) «Ministro», il Ministro della giustizia; b) «Dipartimento», il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordina- mento del Corpo di polizia penitenziaria”; c) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recan- d) «N.I.C.», il Nucleo Investigativo Centrale; te “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, e) «comandante», il comandante del Nucleo Investigativo n. 395”; Centrale; f) «Nucleo regionale», il Nucleo investigativo regionale; VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazio- g) «comandante regionale», il comandante del Nucleo inve- ne Penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, stigativo regionale; nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo h) «Provveditorato», il Provveditorato regionale dell’Am- di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 lu- ministrazione penitenziaria; glio 1999, n. 266”; i) «Provveditore», il Provveditore regionale dell’Ammini- VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali di strazione penitenziaria. cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recan- Art. 2 te “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma (Struttura e organizzazione del N.I.C.) della legge 27 luglio 2005, n. 154”; 1. Nell’ambito dell’Ufficio III - Attività ispettiva e di controllo VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 set- dell’Ufficio del Capo del Dipartimento - opera un servizio centrale tembre 2002, n. 254, recante “Regolamento concernente le gestioni di polizia giudiziaria, denominato N.I.C.. dei consegnatari e dei cassieri dell’amministrazioni dello Stato”; 2. Al N.I.C. è assegnato personale appartenente ai ruoli della VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio polizia penitenziaria. La dotazione organica è determinata con se- 1999, n. 82, recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia parato decreto del Ministro. penitenziaria”; 3. Ai fini dell’accesso, della revoca degli incarichi, del reclu- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 tamento e della formazione professionale si applicano in quanto giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del compatibili le disposizioni dell’articolo 8, fatta eccezione per il Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle comma 3, lettera a), e degli artt. 9 e 10 del decreto del Mini- dotazioni organiche”; stro della giustizia 23 novembre 2016. Per partecipare all’inter- VISTO il decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007, pello relativo al reclutamento presso il N.I.C. è necessario che concernente la costituzione del Nucleo investigativo centrale della l’aspirante abbia un’età non superiore a quarantacinque anni, se polizia penitenziaria; appartenente al ruolo degli agenti e assistenti, e non superiore a VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, cinquanta anni, se appartenente al ruolo dei sovrintendenti e degli concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’ammini- ispettori. strazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non ge- 4. Il Comandante del N.I.C. è nominato con provvedimento nerale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle del Capo del Dipartimento tra i funzionari di comprovata capacità articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi ed esperienza della Polizia penitenziaria, sulla base di criteri stabi- 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giu- liti con decreto del Ministro. gno 2015, n. 84; 5. L’incarico è conferito per un periodo non inferiore a tre VISTO in particolare l’articolo 11, comma 2, lettera b), del anni e non superiore a cinque, prorogabile, una sola volta, per un predetto decreto, che prevede che, con successivo decreto del Mi- biennio. nistro della giustizia, si provvede a riorganizzare le strutture e le 6. Nell’ambito del N.I.C., con provvedimento del Capo del funzioni del Nucleo investigativo centrale di cui al decreto del Mi- Dipartimento, sentito il comandante, sono costituiti un ufficio di nistro della giustizia 14 giugno 2007; segreteria ed una o più unità operative. Per ciascuna unità operativa VISTO il decreto del Ministro della giustizia 23 novembre sono individuati i responsabili con le modalità di cui al comma 4, 2016, recante l’organizzazione e le funzioni dell’Ufficio per la si- secondo i criteri previsti con decreto del Ministro. curezza personale e per la vigilanza, nonché i criteri e le modalità di accesso presso il medesimo Ufficio, ed in particolare gli articoli 8, Art. 3 9 e 10 in materia di criteri di accesso e modalità di reclutamento del (Funzioni e ambiti di competenza del N.I.C.) personale, corsi di aggiornamento e valutazione e revoca dell’in- carico; 1. Al N.I.C. sono affidate funzioni di polizia giudiziaria, svolte RITENUTO pertanto necessario adottare misure volte ad at- alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell’autorità giudi- tuare la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del predetto ziaria. Nucleo investigativo centrale in coerenza con la nuova riorganiz- 2. Il Capo del Dipartimento esercita funzioni di organizzazio- zazione degli uffici del Dipartimento dell’organizzazione peniten- ne, coordinamento e controllo amministrativo del personale asse- ziaria; gnato al N.I.C.
15-08-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15 5 3. Il N.I.C. svolge le funzioni di polizia giudiziaria per fatti di 3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, ai Nuclei reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente regionali sono assegnate unità di personale di polizia penitenziaria collegati all’ambito penitenziario, anche avvalendosi dei nuclei re- per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, oltre che per gli gionali previsti dall’articolo 4, dei quali coordina le attività. altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge al Corpo, secondo 4. Il N.I.C., anche avvalendosi dei nuclei regionali, cura altre- criteri definiti con decreto del Ministro. sì l’analisi dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo, 4. I comandanti regionali sono nominati dal Capo del Dipar- anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale rile- timento, sentiti il Provveditore e il comandante del N.I.C., secondo vati in ambito penitenziario. criteri stabiliti con decreto del Ministro. 5. Le attività del N.I.C. sono svolte anche mediante accesso 5. I Nuclei regionali svolgono, nell’ambito territoriale di alle banche dati in uso all’amministrazione penitenziaria. competenza e in coordinamento operativo con il N.I.C., le fun- 6. L’attività investigativa, di iniziativa o su delega dell’autori- zioni di polizia giudiziaria per fatti di reato commessi in ambito tà giudiziaria, è di regola svolta dal N.I.C. relativamente a: penitenziario o comunque direttamente collegati all’ambito peni- tenziario. Ferma l’esclusiva dipendenza funzionale dall’autorità a) delitti di criminalità organizzata nazionale e internazio- giudiziaria ed il rispetto degli obblighi di comunicazione preven- nale; tiva, i comandanti regionali potranno incaricare, per singoli atti di b) delitti di terrorismo, anche internazionale, ovvero di indagine, nell’ambito territoriale di competenza, i comandanti dei eversione dell’ordine costituzionale; Reparti di Polizia Penitenziaria, che individueranno le unità cui c) indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari affidare l’esecuzione dell’incarico, tra quelle che già si occupano, ovvero interessano ambiti territoriali eccedenti la regione in cui è unitamente ad altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge al situato l’istituto; Corpo di Polizia penitenziaria, dello svolgimento delle attività di d) indagini di speciale complessità che richiedano necessa- polizia giudiziaria. riamente l’impiego del N.I.C.. 6. I Nuclei regionali svolgono, altresì, in ambito locale e in 7. Ferma l’esclusiva dipendenza funzionale dall’autorità giu- stretto raccordo con il N.I.C., funzioni di impulso e coordinamento diziaria ed il rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva, delle attività di analisi dei fenomeni di criminalità organizzata, di nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, il coman- terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costitu- dante del N.I.C. può: zionale in ambito penitenziario. a) convocare riunioni o stabilire altre forme di collegamen- 7. I comandanti regionali, con cadenza semestrale, trasmetto- to con articolazioni della polizia penitenziaria, a livello centrale, no al comandante del N.I.C. una relazione illustrativa delle attività regionale o locale, per assicurare il coordinamento delle investiga- svolte dal Nucleo regionale e delle modalità di gestione delle risor- zioni ed ottimizzare le risorse impiegate; se impiegate. b) incaricare, per lo svolgimento dei singoli atti di indagine, il comandante di uno dei nuclei regionali previsti all’articolo 4; c) richiedere al Capo del Dipartimento, quando ricorrono Art. 5 specifiche e motivate esigenze investigative, la temporanea ag- (Misure di coordinamento) gregazione di personale del nucleo centrale presso i Provvedito- 1. A fini del coordinamento, della necessaria informazione e rati o gli istituti penitenziari del luogo ove si svolge l’attività di del razionale impiego delle risorse disponibili, il comandante e i indagine; comandanti regionali trasmettono al Capo del Dipartimento le no- d) avvalersi, per periodi temporalmente determinati e per tizie relative all’avvenuto inoltro delle informative di reato all’au- lo svolgimento di specifiche indagini, di personale dei Nuclei re- torità giudiziaria, nonché i successivi aggiornamenti, nel rispetto gionali o degli istituti penitenziari che abbia specifiche competenze degli obblighi in materia di segreto prescritti dalle norme del co- investigative, previo assenso del Capo del Dipartimento. dice di procedura penale e del rapporto di dipendenza funzionale 8. Il comandante, con cadenza semestrale, trasmette al dall’autorità giudiziaria. Capo del Dipartimento una relazione illustrativa delle attività del N.I.C., e delle modalità di gestione delle risorse impiega- te, nella quale sono riportati i contenuti delle relazioni dei Co- Art.6 mandanti regionali di cui all’articolo 4, comma 7. La relazione (Disposizioni transitorie e finali) contiene una sezione dedicata all’analisi della natura e dell’an- 1. In sede di prima applicazione della disposizione di cui damento dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo e all’articolo 2, comma 5, non si tiene conto, per il conferimento di eversione dell’ordine costituzionale in ambito penitenziario. dell’incarico di Comandante, del periodo svolto quale responsabile Nella medesima relazione non possono essere inseriti dati, no- del Nucleo investigativo centrale di cui al decreto del Ministro del- tizie ed informazioni coperti da segreto a norma del codice di la giustizia 14 giugno 2007. procedura penale. 2. Il decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007 9. Il Capo del Dipartimento trasmette al Ministro, con cadenza cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente annuale, una relazione illustrativa delle attività del N.I.C.. Nella decreto. relazione non possono essere inseriti dati, notizie e informazioni coperte da segreto a norma del codice di procedura penale. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di con- trollo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giu- stizia. Art. 4 (Nuclei investigativi regionali) Roma, 28 luglio 2017 1. Presso i Provveditorati operano, come articolazioni territo- Il Ministro riali del N.I.C., Nuclei regionali aventi la stessa competenza terri- Andrea Orlando toriale dei Provveditorati. 2. Il Provveditore esercita funzioni di coordinamento e con- trollo amministrativo del personale assegnato al Nucleo regionale. Registrato alla Corte dei Conti l’8 agosto 2017
6 15-08-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15 Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizza- i) “Direzione generale”, la Direzione generale del perso- zione delle strutture e delle funzioni del Servizio per l’ap- nale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione peni- provvigionamento e la distribuzione dell’armamento e del tenziaria; vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria (S.A.D.A.V.). j) “Direttore generale”, il Direttore generale del perso- nale e delle risorse del dipartimento dell’Amministrazione pe- nitenziaria; IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA k) “S.A.D.A.V.”, il Servizio per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’armamento e del vestiario; l) “Direttore”, il direttore del Servizio per l’approvvigiona- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordina- mento e la distribuzione dell’armamento e del vestiario. mento del Corpo di polizia penitenziaria”; VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazio- Art. 2 ne Penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, (Struttura del S.A.D.A.V.) nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo 4. Il servizio per l’approvvigionamento e la distribuzione di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 lu- dell’armamento e del vestiario (S.A.D.A.V.) per il Corpo di polizia glio 1999, n. 266”; penitenziaria costituisce struttura di servizio tecnico-logistico di li- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante vello non dirigenziale, ai sensi dell’articolo 25, co. 6, della legge 15 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle dicembre 1990, n. 395. amministrazioni pubbliche”; 5. Il S.A.D.A.V. opera nell’ambito della Direzione generale, VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recan- che ne assicura il coordinamento e il controllo anche mediante gli te “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma uffici dirigenziali non generali di cui all’articolo 5 del decreto del della legge 27 luglio 2005, n. 154”; Ministro della giustizia 2 marzo 2016. VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 set- tembre 2002, n. 254 recante il “Regolamento concernente le gestio- ni dei consegnatari e dei cassieri dell’amministrazioni dello Stato”; Art. 3 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 (Funzioni del S.A.D.A.V.) giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle 1. Il S.A.D.A.V. assicura: dotazioni organiche”; a) l’efficienza, l’economicità e la trasparenza delle at- VISTO il decreto del Ministro della giustizia 12 maggio 2000 tività di custodia e distribuzione del materiale di armamento, di Istituzione del Servizio per l’Approvvigionamento e la Distribu- vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenzia- zione dell’Armamento e del Vestiario (S.A.D.A.V.); ria, avvalendosi di strutture logistiche distaccate sul territorio, VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, individuate con provvedimento del Capo del dipartimento su concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’ammini- proposta del Direttore generale, sentiti i Provveditori regionali strazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non ge- interessati; nerale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle b) la puntuale rilevazione dei fabbisogni del Corpo di poli- articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi zia penitenziaria relativamente al materiale di armamento, vestiario 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giu- ed equipaggiamento, a supporto delle attività di programmazione gno 2015, n. 84; della direzione generale; c) il tempestivo e puntuale svolgimento delle attività di VISTO in particolare l’articolo 11, comma 2, lettera g), del supporto tecnico e amministrativo delle articolazioni dell’ammi- predetto decreto, che prevede l’adozione di specifico decreto del nistrazione penitenziaria competenti per gli acquisti di materiale di Ministro, con il quale si provvede a riorganizzare le strutture e le armamento, vestiario ed equipaggiamento, anche curando la colla- funzioni del Servizio per l’approvvigionamento e la distribuzione borazione con le corrispondenti strutture delle altre forze di polizia dell’armamento e del vestiario del Corpo di polizia penitenziaria; a fini di studio preliminare e sperimentazione. RITENUTO pertanto necessario adottare misure volte ad at- 2. Il Direttore trasmette con cadenza semestrale al Direttore tuare la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del predetto generale una dettagliata relazione sulle attività svolte ed i risultati Servizio in coerenza con la nuova riorganizzazione degli uffici del conseguiti dal servizio. Dipartimento dell’organizzazione penitenziaria e al fine di assicu- rare efficienza, economicità e trasparenza delle attività di custodia e distribuzione del materiale di armamento, vestiario ed equipag- giamento del Corpo di polizia penitenziaria; Art. 4 SENTITE le organizzazioni sindacali di settore: (Gestione contabile) 6. Al S.A.D.A.V. è assegnato dal Direttore generale un conta- bile del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Decreta: Corpo di polizia penitenziaria. 7. Il Direttore generale può assegnare contabili del materiale Art. 1 per le esigenze delle strutture logistiche distaccate sul territorio di (Definizioni) cui all’articolo 1, comma 1, lettera a). 8. L’acquisizione urgente di materiale di armamento, vestiario 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria è effettuata h) “Capo del Dipartimento”, il Capo del Dipartimento dal dirigente individuato come responsabile delle acquisizioni di dell’amministrazione penitenziaria, beni e servizi.
15-08-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15 7 Art.5 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da con- (Disposizioni finali) ferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministra- zione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 1. Il decreto del Ministro della giustizia 12 maggio 2000 cessa febbraio 2006, n. 63; di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente decreto. VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2000, Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di con- istitutivo del Servizio di vigilanza sulla sicurezza per l’amministra- trollo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giu- zione della giustizia (Vi.s.a.g.); stizia. RITENUTO di dovere adottare misure organizzative in mate- Roma, 28 luglio 2017 ria di vigilanza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro; Il Ministro SENTITE le organizzazioni sindacali di settore: Andrea Orlando Decreta: Registrato alla Corte dei Conti l’8 agosto 2017 Art. 1 (Definizioni) Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Dipartimento», il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; b) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure organizzative in dell’amministrazione penitenziaria; materia di vigilanza delle strutture giudiziarie e peniten- c) «Direttore generale», il Direttore generale del personale e ziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro, in delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; attuazione dell’articolo 11, comma 2, lettera f), del Decreto d) «Provveditore regionale», il Provveditore regionale del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016. dell’amministrazione penitenziaria; e) «servizio Vi.s.a.g.», il Servizio di vigilanza sulla sicurez- za per l’amministrazione della giustizia; IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA f) «Nuclei territoriali», le articolazioni del Servizio di vigi- lanza sulla sicurezza per l’amministrazione della giustizia istituiti VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ”Ordina- presso le sedi dei Provveditorati regionali dell’amministrazione mento del Corpo di polizia penitenziaria”; penitenziaria; g) «Regolamento», il regolamento adottato con decreto del VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e del- “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazio- la previdenza sociale e il Ministro per la semplificazione e la pub- ne Penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, blica amministrazione, il 18 novembre 2014, n. 201, recante norme nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo per l’applicazione nell’ambito dell’amministrazione della giustizia di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 lu- delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei glio 1999, n. 266”; luoghi di lavoro. VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Art. 2 amministrazioni pubbliche”; (Struttura e competenza territoriale) VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recan- te “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma 1. Il servizio Vi.s.a.g. opera nell’ambito dell’Ufficio III - Atti- della legge 27 luglio 2005, n. 154”; vità ispettive e di controllo dell’Ufficio del Capo del Dipartimento. Il Capo del Dipartimento adotta le necessarie direttive e assicura il VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “At- coordinamento delle funzioni anche mediante delega a personale tuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in ma- direttivo avente specifiche esperienze ed attitudini nel settore della teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 2. Il Capo del Dipartimento istituisce nuclei territoriali del ser- giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del vizio Vi.s.a.g. presso le sedi dei Provveditorati regionali dell’am- Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e del- ministrazione penitenziaria. I provveditori regionali, in conformità le dotazioni organiche”; alle direttive del Capo del Dipartimento, coordinano i nuclei terri- VISTO il decreto del 18 novembre 2014, n. 201, adottato toriali, anche mediante delega a personale direttivo avente specifi- dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro che esperienze ed attitudini nel settore della sicurezza e della salute e della previdenza sociale e il Ministro per la semplificazione e nei luoghi di lavoro. la pubblica amministrazione, recante “Norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”; Art. 3 (Composizione del servizio Vi.s.a.g. e dei nuclei territoriali) VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’ammini- 1. Al servizio Vi.s.a.g., nei limiti delle dotazioni organiche strazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non gene- dell’Ufficio III - Attività ispettive e di controllo dell’Ufficio del rale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle arti- Capo del Dipartimento, è assegnato un contingente di personale colazioni dirigenziali territoriali, ai sensi dell’articolo 16, commi 1 composto da tre appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, di e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno cui una unità proveniente dalla carriera dei funzionari, una unità
8 15-08-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15 proveniente dal ruolo degli ispettori e una unità proveniente dal CONCORSI E COMMISSIONI ruolo degli agenti e assistenti, con funzioni di segreteria, nonché da tre professionalità tecniche individuate tra funzionari e assistenti tecnici e un medico competente in regime di convenzione, appar- Decreto ministeriale 10 luglio 2017 - Modifica della Com- tenente ad altre Forze di Polizia, ad una Forza armata o ad altra missione esaminatrice del concorso a 360 posti di ma- pubblica amministrazione. gistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016. 2. Ai nuclei territoriali sono assegnate idonee professionalità individuate tra il personale del Corpo di polizia penitenziaria e funzionari e assistenti tecnici, nonché un medico competente in IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA regime di convenzione, appartenente ad altre Forze di polizia, ad una Forza armata o ad altra pubblica amministrazione. Il Provve- Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016, pubblicato nella ditore regionale competente adotta i provvedimenti di assegna- Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016 – 4ª serie speciale – con- zione e di revoca e li trasmette al Capo del Dipartimento e al corsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, Direttore generale. a 360 posti di magistrato ordinario; 3. Le funzioni di componente del servizio Vi.s.a.g. e dei nuclei Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2017, pubblicato nella territoriali sono esercitate in via non esclusiva. Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2017 – 4ª serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del 4. La Direzione generale della formazione del Dipartimento concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario; assicura specifici programmi di formazione del personale assegna- Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; to al servizio Vi.s.a.g. e ai nuclei territoriali. Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 giugno 2017 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; Art. 4 Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2017 con il quale è sta- (Funzioni di vigilanza) ta recepita la predetta delibera e si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice e dei segretari; 1. II Servizio Vi.s.a.g., anche avvalendosi dei nuclei territoria- Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in li, assicura la vigilanza sulla corretta osservanza della normativa in data 5 luglio 2017 con le quali è stata modificata la composizione materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo i criteri della Commissione medesima e le modalità stabiliti con il Regolamento. 2. Per lo svolgimento delle funzioni e nel rispetto dell’obbligo Decreta: di riservatezza, il personale assegnato al servizio Vi.s.a.g. ha ac- cesso ai luoghi, ai documenti ed alle informazioni rilevanti per la La Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di ma- sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. gistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016, è modificata come segue: la professoressa Lucia Anna VALVO, ordinario presso l’U- Art. 5 niversità degli studi Kore di Enna, è nominata componente effetti- (Attività di programmazione) vo, in sostituzione del professor Massimo STIPO, dimissionario; 1. Nell’ambito della programmazione degli interventi di vigi- l’avvocato Enrico FRONTICELLI BALDELLI, del foro di lanza, il servizio Vi.s.a.g., avvalendosi anche dei nuclei territoriali: Roma, è nominato componente effettivo, in sostituzione dell’ avvo- cato Lucio GIACOMARDO, dimissionario. a) elabora un programma di verifiche periodiche sull’effet- La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 tiva attuazione degli obblighi prescritti per la tutela della sicurezza e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2017 e e della salute nei luoghi di lavoro; sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi. b) svolge attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati e delle informazioni rilevanti per la tutela della sicurezza e della Roma, 10 luglio 2017 salute nei luoghi di lavoro. Il Ministro Andrea Orlando Art. 6 (Riesame dei giudizi del medico competente) 1. Con decreto del Capo del Dipartimento, in conformità ad LIBERE PROFESSIONI uno specifico protocollo operativo stipulato con l’Amministrazione di appartenenza del medico convenzionato, sono regolate le mo- dalità esecutive della procedura di riesame dei giudizi del medico Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti competente, prevista dall’articolo 41, comma 9, del decreto legisla- tivo 9 aprile 2008, n. 81. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di con- Nuovo regolamento delle funzioni disciplinari dell’Ordine dei trollo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giu- giornalisti. stizia. Roma, 28 luglio 2017 IL CONSIGLIO NAZIONALE Il Ministro DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI Andrea Orlando 1. Visto l’art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 2. Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giu- Registrato alla Corte dei Conti il’8 agosto 2017 stizia con nota prot. m_dg.gab.26/05/2017.0021958.U
15-08-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15 9 Delibera b) assenza di condanne penali per reati non colposi; c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, di adottare anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963; il seguente regolamento: d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione Capo I per morosità; Dei Consigli di disciplina territoriali e) essere in regola con gli obblighi della formazione perma- nente e con il pagamento delle quote; 1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale f) essere iscritto all’Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale. Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disci- plina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio 5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di discipli- regionale dell’Ordine, entro trenta giorni dall’insediamento, segna- na territoriale la al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista I consiglieri territoriali di disciplina hanno l’obbligo di aste- di nomi pari al doppio dei componenti da nominare. nersi nei casi indicati dall’art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoria- casi indicati dall’art. 52 c.p.c., in quanto applicabili. le sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo. In caso di parità di anziani- Capo II tà di iscrizione all’Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente Del Consiglio di disciplina nazionale al più anziano e al più giovane d’età. Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di discipli- 6. Consiglio di disciplina nazionale na territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due Presso il Consiglio nazionale dell’Ordine è istituito il Consi- professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Col- glio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzio- legio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati se- ne e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Esso si compone condo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono di 5 membri. Almeno 3 debbono essere consiglieri nazionali che essere iscritti ad altri Ordini professionali. abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell’art. 4 Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono del presente Regolamento e sono eletti a maggioranza all’interno a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i compo- del Consiglio nazionale. Non più di 2 componenti, in possesso dei nenti. Può prendervi parte il personale dell’Ordine incaricato alle requisiti di cui all’art. 4, lett. a), b), c), d), e) del presente Regola- funzioni di assistenza tecnica. mento, possono essere individuati tra soggetti esterni al Consiglio In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per nazionale e sono eletti a maggioranza dallo stesso. Dal momento assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disci- dell’elezione i consiglieri nazionali possono svolgere unicamente plina territoriale istituisce un nuovo Collegio. le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell’Ordine. Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questione disciplinari. Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Le funzioni di segreta- Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territo- rio sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione riale sono a carico dei Consigli regionali dell’Ordine. all’Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all’Albo, le fun- Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoria- zioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane le relaziona al Consiglio dell’Ordine sull’attività svolta e riferisce d’età. agli iscritti in occasione dell’Assemblea per l’approvazione del Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professio- bilancio. nali. 2. Incompatibilità Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgo- no a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompa- dell’Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei tibile con qualsiasi incarico nell’Ordine dei Giornalisti, in tutti gli componenti. organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a l’esercizio di cariche pubbliche elettive. disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell’attività Non è possibile rivestire la carica di componente del Consi- del Consiglio di disciplina nazionale. glio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi. 7. Funzioni del presidente 3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale Il presidente è responsabile del funzionamento del Consi- Se per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consi- glio di disciplina nazionale e cura l’organizzazione dei lavori. In gliere di disciplina, il Consiglio regionale dell’Ordine segnalerà al particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispet- le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsa- tando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina. bile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispo- ne, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l’audi- 4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina zione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale territoriale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del per- sonale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono pos- dell’Ordine. sedere i seguenti requisiti: In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il a) anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a 10 anni; relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.
Puoi anche leggere