Circolare mensile sulle tematiche ambientali - Luglio 2020 - Confindustria ...

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Circolare mensile
   sulle tematiche
      ambientali

Luglio 2020
Circolare ambiente luglio 2020

                                                               Sommario
1. Novità amministrative e normative (nazionali ed europee) ...................... 2
   •     DL Rilancio - Pubblicazione Legge di Conversione n. 77 del 2020 ................ 2
   •     DL SEMPLIFICAZIONI - Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ............................ 5
   •     Delibera ARERA 23 giugno 2020 238/2020/R/rif ............................................ 12
   • Pareri Commissione Ambiente su schemi di d.lgs. di recepimento
   Direttive imballaggi, rifiuti, RAEE e veicoli fuori uso ............................................... 12
   • Decreto ministeriale 11 giugno 2020 – Progetti di ricerca e sviluppo per
   l’economia circolare ............................................................................................................... 18
   • Pubblicazione Prassi di riferimento UNI sul contenuto di riciclato nei
   prodotti ........................................................................................................................................ 20
   • Finanza Sostenibile – Adozione dei regolamenti delegati sui parametri
   climatici dell’UE ........................................................................................................................ 23
   • Albo nazionale gestori ambientali: Pubblicazione Circolare n. 9 del 15
   luglio 2020 in materia di quiz verifiche RT .................................................................. 24
   • Circolare n. 8 del 7 luglio 2020 su notifica provvedimenti di sospensione e
   cancellazione aziende ............................................................................................................ 24
   •     Approvazione del Quadro finanziario pluriennale UE 2021-2027 ............. 25
   •     End of Waste – stato dell’arte...................................................................................... 25
   • Esportazioni di rifiuti non pericolosi dirette a recupero dall’Italia verso
   l’Indonesia - Informativa Ministero dell’Ambiente ................................................... 31
2. Studi e rapporti ........................................................................................................ 31
   •     Rapporto SNPA su Consumo di suolo ...................................................................... 31
   • Report annuale sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lungo
   raggio (LRTAP) per il 2018 ................................................................................................. 32
3. Attività pendenti (nazionali ed europee) ....................................................... 32
   •     Consultazione su roadmap per la revisione Regolamento F-gas ................. 32
   • Consultazione sull'obbligo per alcune società di pubblicare informazioni
   non finanziarie .......................................................................................................................... 33

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Circolare ambiente luglio 2020

1. Novità amministrative e normative (nazionali ed europee)
   • DL Rilancio - Pubblicazione Legge di Conversione n. 77 del 2020
Segnaliamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 77 del 2020 di
conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “DL Rilancio”) ed entrata in
vigore il 19 luglio 2020.

Di seguito si segnalano le principali disposizioni riguardanti i temi ambientali:

           •   Mobilità sostenibile (Articolo 229)

In Commissione sono stati introdotti alcuni rafforzamenti agli incentivi vigenti per
l’acquisto degli autoveicoli.

In particolare, tali contributi sono di due tipologie, ovvero con o senza rottamazione di un
analogo veicolo e sono riconosciuti sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche che
acquistino in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione
finanziaria, un autoveicolo nuovo.        Quanto alle tipologie di veicoli ammessi ai nuovi
incentivi, sono considerati anche veicoli diversi da quelli elettrici e ibridi, con qualsiasi
alimentazione di carburante, ma entro la soglia di emissioni inquinanti di 110 g/Km CO 2,
che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e
abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro.

           •   Ecobonus e sismabonus (Articolo 119)

Con riferimento alle disposizioni in materia di ecobonus e sismabonus, le modifiche
pubblicate con la Legge di conversione riguardano:

   a. l’estensione delle agevolazioni anche alle unità immobiliari site all’interno di edifici
       plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
       autonomi dall’esterno (es. villette a schiera);
   b. la rimodulazione dei massimali di spesa per gli interventi di coibentazione, differenziati in
       base alla tipologia di edificio;
   c. la possibilità di optare per la cessione e lo sconto a ogni stato avanzamento lavori in
       relazione alla singola fattura emessa. Al riguardo, tuttavia gli stati di avanzamento non

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           possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, ciascuno di essi deve
           riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;
     d. la possibilità di utilizzare i crediti ceduti in deroga al divieto generale di compensazione
           dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare
           superiore a 1.500 euro;
     e. l’estensione dell’ecobonus anche alle caldaie a condensazione.

              •   Differimento sugar tax e plastic tax

L’articolo 133 differisce al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cd.
plastic tax, imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), nonché di
quelle che introducono e disciplinano la cd. sugar tax, imposta sul consumo delle
bevande edulcorate: entrambe sono state introdotte dalla legge di bilancio 2020.

La norma è positiva nella misura in cui prevede il differimento, ma permangono le criticità
di fondo sull’opportunità e l’efficacia delle tasse, per questo motivo Confindustria
continuerà a lavorare per l’eliminazione di tali imposte.

              •   Abrogazione dell'articolo 113-bis del DL Cura Italia riguardante i limiti
                   quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti

L’articolo 228-bis, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione, dispone
l’abrogazione dell’art. 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con cui sono stati
ampliati i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di
rifiuti.

Confindustria continuerà a lavorerà per porre rimedio ad un problema preesistente, che
l’emergenza Covid-19 ha solo acuito, ovvero la difficoltà delle imprese a trovare
adeguata destinazione ai rifiuti prodotti. Innalzare i limiti quantitativi del deposito
temporaneo garantisce la possibilità alle imprese di disporre di un maggior tempo per
avviare a trattamento i rifiuti. Inoltre, è parere pressoché unanime che il fatto che ci
troviamo nella fase 3 non significa che l’emergenza può dirsi conclusa. Bisogna quindi
evitare che di fronte a una possibile seconda ondata di contagi si debba nuovamente
intervenire per un nuovo innalzamento dei limiti, creando ulteriore incertezza alle
imprese.

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        •   Altri articoli d’interesse:

a. Articolo 227 (Sostegno alle Zone economiche ambientali).- L’articolo 227 prevede
   l’istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, per la concessione di un
   contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che
   operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che
   svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e
   di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza
   dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

b. Articolo 228 (Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale) -
   L’articolo 228 sopprime il Comitato tecnico istruttorio previsto dall’articolo 8 del d.lgs. n. 152
   del 2006 per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla “Commissione tecnica di verifica
   dell'impatto ambientale - VIA e VAS” posta alle dipendenze funzionali del Ministero
   dell'ambiente. Tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione,
   di potersi avvalere di enti pubblici di ricerca.

c. Articolo 229-bis (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione
   individuale) - L’articolo 229-bis, introdotto nel corso dei lavori della V Commissione, reca
   disposizioni per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine
   e guanti monouso da parte della collettività. Si prevedono una o più linee guida - per
   l'individuazione delle misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica
   da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 - da adottare da parte del
   Ministero dell'ambiente, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la
   protezione e la ricerca ambientale (co. 1). In particolare, il comma 5 novella l'articolo 15 del
   decreto-legge Cura Italia, aggiungendovi la previsione - con un nuovo comma 4-bis - che
   entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro
   dell'ambiente, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri
   ambientali minimi, ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi alle mascherine filtranti
   e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di
   promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute
   definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e
   confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.

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   • DL SEMPLIFICAZIONI - Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Il Decreto-legge “Semplificazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2020,
prevede misure in tema di Valutazione di impatto ambientale (VIA), procedure nei siti di
interesse nazionale, nonché misure in tema di bonifiche dei siti inquinati e dissesto
idrogeologico.

Per quanto riguarda la VIA, il DL (art. 50), rivede nel suo complesso la disciplina
dell’intero istituto, allo scopo di ridurne innanzitutto le tempistiche e consentire, più in
generale, una razionalizzazione delle procedure.

Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento, la norma prevede l
'obbligo di presentazione - sin dall'avvio del procedimento da parte del proponente - del
progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali).
Viene confermata la perentorietà dei termini procedimentali e in generale vengono ridotti
i termini di valutazione concessi sia alla PA, che al proponente. In caso di inerzia nella
conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo provvederà al rilascio del
provvedimento entro un termine stabilito. La norma dispone altresì l’avvio parallelo
dell'intero procedimento di VIA e della relativa Conferenza di servizi per ridurre la durata
del procedimento, che attualmente prevede due fasi, elemento da accogliere
positivamente poiché consente di operare quanto più possibile la concentrazione delle
procedure. Viene poi istituita una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata
all'espletamento della VIA per le opere comprese nel Programma Nazionale Integrato
Energia e Clima (PNIEC), con l’affidamento della procedura a una Commissione speciale
composta da dipendenti pubblici (CNR, ISPRA, ENEA e ISS). In queste ipotesi, il
provvedimento di VIA viene adottato con decreto direttoriale del MATTM, di concerto con
il Direttore Generale del MIBACT, al fine di accelerare le fasi finali di rilascio del
provvedimento escludendo, quindi, il passaggio politico con il Ministro, così come
l’ulteriore passaggio previsto con il MIBACT, al fine di ricondurre la VIA alla sua natura di
atto amministrativo, come avviene in tutta l’UE.

Resta l’adozione del provvedimento di VIA in capo al Ministro dell’Ambiente, ma solo nel
caso di progetti di competenza statale, ad esclusione quindi di quelli affidati alla

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commissione PNIEC dove invece, come detto, l’atto viene adottato dall’amministrazione.
Inoltre, l’adozione del provvedimento rimessa alla deliberazione del CdM in caso di
inerzia è prevista ora anche nell’ipotesi in cui sia inutilmente decorso il termine
complessivo di 210 giorni a decorrere dall’avvio del procedimento per l’adozione del
provvedimento di VIA.

Le tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del PNIEC, nonché le aree
non idonee alla loro realizzazione sono individuate con DPCM da emanarsi entro 30gg
dalla data di entrata in vigore della disposizione (con aggiornamento semestrale) e
sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale.

La misura prevede anche la possibilità di pubblicare la documentazione a cura del
proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale
dell’autorità competente tempestivamente indicate da quest’ultima.

Restano sostanzialmente critici i tempi a disposizione per il proponente e in generale il
parere dell’ISPRA ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo, come anche la previsione
dell’obbligo di presentazione, sin dall’avvio del procedimento, da parte del proponente,
del progetto di fattibilità o di quello definitivo, al posto degli attuali elaborati progettuali. In
tal senso, è quindi auspicabile una modifica in sede di conversione in legge del
provvedimento al fine di rendere più equilibrata la misura.

Per quanto riguarda l’articolo 27, relativo al Provvedimento unico in materia ambientale,
le modifiche proposte dettano tempistiche certe per le varie fasi del procedimento
amministrativo e, laddove tali tempistiche sono già indicate dalla normativa vigente, le
modifiche introducono, nella maggior parte dei casi un dimezzamento dei termini. In
particolare, si fa riferimento alle tempistiche per la convocazione della Conferenza dei
Servizi di cui al comma 6 dell’articolo 27, come anche alle tempistiche per la richiesta di
integrazioni al proponente (e alla loro successiva pubblicazione) di cui al comma 7
dell’articolo 27.    Inoltre, si evidenzia la parallelizzazione della convocazione della
Conferenza dei Servizi con il procedimento di consultazione transfrontaliera di cui al
comma 8 dell’articolo 27 del Codice dell’Ambiente.

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Con la stessa logica relativa alla riduzione significativa delle tempistiche amministrative
vengono ridotti i termini per la pubblicazione della documentazione da parte dell’autorità
competente per quanto riguarda il Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui
all’articolo 27-bis.

Si segnala, inoltre, l’articolo 51 che prevede l’esclusione dell’assoggettabilità a VIA per
gli interventi con carattere di urgenza, anche questi individuati con DPCM, finalizzati al
potenziamento o all’adeguamento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali,
ferroviarie e idriche esistenti e che siano privi di potenziali impatti ambientali significativi.
Per questi interventi è previsto che il Ministro dell’Ambiente detti solo eventuali
prescrizioni e raccomandazioni. Inoltre, la disposizione prevede che per gli interventi di
realizzazione o modifica di infrastrutture esistenti, l’efficacia dei provvedimenti di VIA non
possa essere inferiore a 10 anni, con estensione automatica dei provvedimenti già
adottati. La norma appare finalizzata, in buona sostanza, a rendere obbligatoria, per gli
interventi individuati con appositi D.P.C.M., la procedura già prevista dall’art. 6, comma
9, del Codice dell’Ambiente.

Per quanto riguarda il tema delle bonifiche dei siti inquinati, le norme del DL (artt. 52 e
53) introducono degli elementi funzionali alla semplificazione e all’accelerazione delle
procedure di bonifica e di realizzazione delle opere nei siti contaminati, anche sulla
scorta di prassi già consolidate sul territorio. Tuttavia, si ritiene che tali misure, così come
formulate, non siano da sole sufficienti ad accelerare il processo di risanamento e
rilancio economico dei siti contaminati, in quanto, ad esempio, non sono previsti tempi
perentori per il rilascio dei relativi pareri necessari per completare le operazioni di
bonifica, con il rischio, quindi, di allungare ulteriormente le tempistiche di tali
procedimenti.

In tema di dissesto idrogeologico (art. 54), il DL mira a ridurre i termini per le
autorizzazioni per l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico nel territorio nazionale, oltre che a snellire le procedure di
aggiornamento dei piani di assetto idrogeologico. In linea generale, l’intento è
sicuramente quello di velocizzare le opere e le infrastrutture necessarie al contrasto del

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dissesto idrogeologico, rispetto al quale sono state investite ingenti risorse, che
potrebbero rappresentare senz’altro un volano per gli investimenti nel settore.

Il Capo terzo del DL contiene poi semplificazioni in materia di green economy,
approfondendo la necessità di accelerare e rendere certi i tempi delle pratiche
autorizzative con riferimento alle fonti rinnovabili, alle infrastrutture energetiche e agli
impianti di produzione e accumulo di energia elettrica. Nello specifico:

All’articolo 56 del DL sono presenti importanti semplificazioni riguardo i casi di
ammodernamento (repowering): si prevede in particolare la possibilità di effettuare la
valutazione di impatto ambientale riguardo le sole variazioni (non sull’intero progetto) e si
permette di partecipare ai meccanismi incentivanti anche agli impianti che non hanno
optato per lo spalma-incentivi volontario. Viene altresì prevista una definizione chiara e
univoca degli interventi di modifica considerati sostanziali (quindi da assoggettare ad
autorizzazione unica) attraverso un futuro decreto MiSE, ma evidenziando già da subito
ad esempio che non sono considerati sostanziali gli interventi su impianti fotovoltaici o
idroelettrici che non comportino variazioni volumetriche. Allo stesso tempo viene
semplificato l’iter per gli interventi che comportano una variazione minima (entro limiti
fissati) delle dimensioni fisiche degli impianti o che riguardano l’installazione di
fotovoltaico sugli edifici (tali interventi sarebbero soggetti alla sola DIA). Si ritiene utile
sottolineare che in tale contesto sarà necessario intervenire per supportare lo sviluppo di
nuova capacità green attraverso il “fast track” PNIEC previsto all’articolo 50 del presente
provvedimento, ed evitare l’apposizione di vincoli generalizzati sul territorio nazionale,
come la definizione di aree non idonee allo sviluppo degli impianti nell’ambito del
recepimento italiano della Direttiva 2018/2001.

All’articolo 57 è invece inserita una semplificazione delle norme per la realizzazione di
punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, per le quali è per altro prevista
un’accessibilità non discriminatoria a tutti gli utenti stradali, ma esclusivamente per la
sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica. I Comuni, entro 6 mesi dall’adozione del
provvedimento dovranno disciplinare l’installazione la realizzazione e la gestione delle
infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la
quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione: ove possibile

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dovrebbe essere comunque previsto un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti, la
realizzazione può essere affidata in concessione o autorizzazione a soggetti privati e
possono essere previste agevolazioni sulle tasse di occupazione di suolo pubblico se
l’energia fornita deriva da fonte rinnovabile. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
del provvedimento, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)
dovrà definire le tariffe applicabili ai punti di ricarica pubblici e privati, in modo da favorire
l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica. Lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica in
ambito pubblico e privato è il vero fattore abilitante della mobilità elettrica: La Direttiva
DAFI ipotizza un rapporto di 1:10 fra veicoli elettrici e punti di ricarica pubblici, portando a
stimare, secondo l’evoluzione del parco circolante definita dal PNIEC, un fabbisogno di
circa 30.000 colonnine al 2021, 170.000 al 2025 e 560.000 al 2030.

All’articolo 59 sono individuate disposizioni in merito ai Trasferimenti statistici di energia
rinnovabile dall’Italia ad altri Paesi, con particolare riferimento alla definizione di Progetti
comuni con altri Stati membri, disciplinati ai sensi del meccanismo europeo di
finanziamento delle energie rinnovabili attualmente in via di definizione da parte della
Commissione Europea. La partecipazione dell’Italia in qualità di Paese ospitate per tali
programmi si ritiene utile allo sviluppo economico del Paese e al pieno sfruttamento delle
risorse rinnovabili presenti sul territorio.

All’articolo 60 si interviene per rendere più veloci le autorizzazioni per le infrastrutture
energetiche (elettriche e gas). I lunghi passaggi burocratici legati all’approvazione dei
Piani decennali per lo sviluppo della rete energetica (consultazione ARERA, VAS, parere
MATTM, parere MiBACT, approvazione MiSE, ecc..) portano ritardi considerevoli
nell’avvio delle opere: tanto per fare un esempio l’ultimo Piano di sviluppo della rete di
Terna approvato definitivamente dal Mise è quello del 2017. In tal senso è resa biennale,
anziché annuale, la stesura del Piano di sviluppo delle reti energetiche. Si vede con
favore inoltre la previsione di considerare i progetti infrastrutturali necessari per
l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) come attività
di preminente interesse statale, anche nelle more della approvazione del Piano
decennale di sviluppo. Da ciò può derivare infatti la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell'opera, come anche l'eventuale dichiarazione di inamovibilità

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e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Anche la possibilità di ammodernare
la rete (sostituzione delle linee/metanodotti sul medesimo tracciato) con procedimenti
semplificati (DIA) e la verifica in Conferenza di Servizi della compatibilità delle opere con
gli usi civici, rappresentano positivi passi in avanti nello sviluppo infrastrutturale. Da
ultimo si segnala il tema della metanizzazione della Sardegna: il DL prevede che
l’insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione necessarie alla fornitura di gas
naturale mediante navi spola a partire da terminali italiani sia considerato come parte
integrante della rete nazionale, anche ai fini tariffari. Questa previsione renderà la
fornitura di energia economicamente più sostenibile per i cittadini e le imprese sarde.

All’articolo 61 sono invece inserite previsioni di semplificazione dei procedimenti
autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica. come la creazione di
linee guida nazionali. Si ritiene fondamentale intervenire anche nel settore della
distribuzione del gas naturale, il quale sta vivendo il protrarsi di una condizione di stallo
con riferimento alle gare di affidamento del servizio. Il percorso verso la generazione
distribuita   e   sostenibile   comporterà   investimenti   importanti   per   l’adeguamento
tecnologico delle reti di distribuzione gas, funzionale la diffusione di impianti di
biometano, green gas e idrogeno sul territorio.

All’articolo 62 è prevista la Semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di
impianti di produzione e accumulo di energia. Tale intervento normativo deve essere
letto in correlazione alla politica di phase out delle centrali a carbone al 2025, indicata nel
PNIEC. La norma specifica quali modifiche siano da considerarsi sostanziali e quali
invece possano essere operate senza il preventivo ottenimento dell’Autorizzazione Unica
(AU). In particolare, si identificano come interventi di modifica sostanziale di impianto
esistente quelli che determinano impatti necativi e significativi sull’ambiente o prevedano
la variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5%. Tutti gli altri interventi sono
quindi considerati modifica non sostanziale e la loro esecuzione è subordinata alla sola
comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico. Si prevede inoltre che
gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, all’interno
dell’area di centrale, che non risultano connessi al funzionamento dell’impianto
produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature

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esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Per tali
impianti risulta cruciale che le prescrizioni di adeguamento ambientale, contenute nel
processo di revisione delle AIA, tengano conto sia della necessaria tempistica
realizzativa degli interventi, che dei tempi di ammortamento dei relativi investimenti.
Inoltre, sarebbe opportuno procedere all’esenzione della VIA o, in alternativa, la
possibilità di presentare una VIA con Valutazione di Impatto Sanitario semplificata (VAS),
considerato che tali progetti presentano degli impatti ambientali in diminuzione. Da
segnalare altresì la semplificazione proposta nel comma seguente, in merito
all’installazione di Sistemi di Accumulo: gli interventi vengono considerati attività libera
fino a 10 MW di potenza, soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata in centrali aventi
potenza entro i 300 MW e ad AU in centrali aventi potenza oltre i 300 MW. In tal senso
una semplificazione dovrebbe avvenire anche per il Power-to-gas, Power-to-Hydrogen e
CCS che si prevede dovranno essere largamente installati, insieme agli accumuli, per
abilitare la transizione energetica ed evitare l’insorgere di criticità sulle reti e/o la “perdita”
dell’energia rinnovabile generata (overgeneration).

All’articolo 64 sono infine inserite semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di
progetti del green new deal, prevedendo in particolare che SACE S.p.A. rilasci le
obbligazioni su cui è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso. Le garanzie sono assunte nel limite di 2.500 milioni di euro per l’anno 2020 e,
per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile nell’ambito della legge di
approvazione del bilancio dello Stato. Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del New
Green Deal (riduzione delle emissioni europee del 50.55% al 2030) comporterà ingenti
investimenti. Gli attuali obiettivi del PNIEC mobiliteranno investimenti cumulati per oltre
500 Mld€ nei prossimi dieci anni, valori che potranno essere rivisti al rialzo, considerando
le decisioni assunte in sede comunitaria. Lo sviluppo di garanzie pubbliche agli
investimenti risulterà pertanto fondamentale per abilitare la transizione energetica in
ottica sostenibile.

Attualmente il provvedimento è all’esame del Parlamento per la conversione in legge,
dove sarà importante rafforzare le norme esistenti, concentrandosi su aspetti prioritari
quali, la certezza dei tempi; il potenziamento delle competenze degli Uffici e dei

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funzionari pubblici, con un focus sulla dotazione organica e la corretta distribuzione del
personale; una maggiore responsabilizzazione della PA, come tema trasversale da
applicare a tutte le misure; il rafforzamento del confronto tra PA e proponente,
estendendolo a tutte le fasi cruciali in cui il dialogo può essere di per sé idoneo ad
accelerare le procedure e, quindi, il buon esito dei progetti da realizzare. Seguirà,
pertanto, nelle prossime circolari, la descrizione del testo come definitivamente
approvato dal Parlamento.

   • Delibera ARERA 23 giugno 2020 238/2020/R/rif
L’ARERA ha ritenuto opportuno emanare la delibera di cui all’oggetto relativa all’
“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il
periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19".

La delibera, benché rivolta agli enti territoriali competenti, risulta utile nella misura in cui
l’Autorità introduce degli elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico-
finanziari per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza COVID-19.

Il testo è disponibile a questo link:

https://www.arera.it/it/docs/20/238-20.htm

   • Pareri Commissione Ambiente su schemi di d.lgs. di recepimento
     Direttive imballaggi, rifiuti, RAEE e veicoli fuori uso
Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno concluso i propri lavori per quanto
riguarda gli schemi di recepimento delle Direttive sull’economia circolare in materia di
imballaggi, rifiuti, discariche, RAEE e veicoli fuori uso.

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Circolare ambiente luglio 2020

Per quel che riguarda il parere sullo schema di decreto sui rifiuti e gli imballaggi, la
Camera esprime parere favorevole, con una serie di condizioni in materia di
responsabilità estesa del produttore, di operazioni di riutilizzo, di riciclo e smaltimento.

Per quel che riguarda le definizioni, vengono richieste alcune precisazioni in materia di
rifiuti urbani e di operazioni di compostaggio, mentre viene chiesta una modifica a
determinate tipologie di rifiuti speciali.

La Camera chiede poi di apportare alcune modifiche per quel che riguarda le
competenze fra Stato ed Enti territoriali.

Inoltre, per quel che riguarda la tracciabilità, si chiede di prevedere che il sistema di
tracciabilità si basi su un meccanismo di «interfaccia» con gli utenti/operatori pubblici e
privati e che vengano ripristinate, anche in sede di decreto correttivo entro il 2020, tutte
le misure di semplificazioni previste dagli articoli 190 e 193 del codice, nella formulazione
successiva alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 205 del 2010.

La Camera chiede inoltre, in materia di imballaggi, di inserire alcune modifiche atte a
chiarire meglio la declinazione del principio di responsabilità estesa del produttore, come
la suddivisione di competenze tra sistemi consortili e PA.

Per quel che riguarda l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, i deputati si
limitano a chiedere la riformulazione della rubrica dei relativi allegati introdotti dallo
schema di D.lgs.

La Camera conclude il suo parere formulando anche una serie di osservazioni aventi ad
oggetto, tra gli altri, la Responsabilità estesa del produttore, le competenze tra Stato ed
Enti Locali, gli shopper e la tracciabilità.

Tra le osservazioni, si chiede di sopprimere dall’allegato L-quinquies in materia di
assimilazione, la voce «20. Attività industriali con capannoni di produzione».

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Circolare ambiente luglio 2020

Con riguardo allo schema di decreto in tema di imballaggi e rifiuti di imballaggio e
quello in materia di discariche di rifiuti, anche la Commissione Ambiente del Senato
ha espresso parere favorevole con condizioni.

In tal senso, si segnaliamo, innanzitutto, le osservazioni che in tema di assimilazione
affrontano il tema del mantenimento della distinzione tra rifiuti urbani e speciali ai
fini della loro gestione.

Rilevanti le condizioni che chiedono di procedere alla riscrittura dei criteri direttivi dei
sistemi di gestione richiamando i principi in merito alla natura e determinazione del
contributo ambientale e il principio del “ne bis in idem". Si chiede, inoltre, di introdurre
apposita disposizione recante la procedura di riconoscimento di nuovi sistemi collettivi, al
fine di attuare compiutamente il principio UE dell’apertura del mercato alla concorrenza,
ordinare le disposizioni già presenti nella normativa vigente e definire il riconoscimento
con decreto del Ministro, al fine di guidare l’azione amministrativa con tempi e modalità
certe, e nel contempo armonizzare le discipline dei sistemi collettivi, auspicando un
accordo unico di comparto tra i consorzi e l'ANCI, garantendo la massima trasparenza
dei dati relativi alla raccolta differenziata e dei flussi finanziari.

Ulteriori condizioni sono poi quella di definire in modo chiaro ed inequivocabile i principi
di responsabilità della gestione dei rifiuti e di superare ogni residuo di norme ancora
riferite al SISTRI, eliminando equivoci e confusioni normative, e conseguentemente
aggiornare il quadro sanzionatorio.

Per quanto riguarda le osservazioni, si segnalano le seguenti:

   •    per quanto riguarda l’istituzione del database c.d. SCIP, si chiede di prevedere
       l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della
       salute, con cui sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli;
   •   prevedere che gli operatori che effettuano le operazioni di preparazione per il riutilizzo
       dei rifiuti e di riparazione, rispondano ad espliciti e chiari requisiti minimi di
       qualificazione definiti con apposito provvedimento del Ministero dell'ambiente e della
       tutela del territorio, ferma restando la libera concorrenza nel settore;

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Circolare ambiente luglio 2020

•   prevedere l'introduzione di disposizioni che, in linea con quanto previsto dalla legge
    delega, individuino precisi criteri da applicare ai sistemi di controllo della qualità dei
    rifiuti organici raccolti e che incentivino il ricorso quanto più diffuso al compostaggio di
    prossimità;
•   recepire nel provvedimento la previsione europea per cui gli Stati membri possono
    consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che
    rispettino le norme europee e le norme nazionali equivalenti, per imballaggi di materiale
    plastico recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai
    rifiuti organici;
•   reintrodurre una specifica definizione dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero e
    smaltimento rifiuti che nella formulazione dello schema in esame non sono ricompresi
    nella definizione di rifiuti urbani né nella definizione di rifiuti speciali;
•   introdurre una "definizione di compostaggio" inteso come: "trattamento biologico
    aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai
    rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti,
    da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in
    tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto
    relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione”;
•   valutare la necessità di inserire tra i rifiuti speciali, come già in elenco nel testo vigente,
    anche i veicoli fuori uso;
•   assicurare che enti ed imprese che effettuano la raccolta di rifiuti pericolosi a titolo
    professionale siano inclusi tra i soggetti tenuti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e
    scarico;
•   specificare l’esigenza di ridurre nel corso del tempo, la quantità di imballaggi
    immessi sul mercato, al fine di contribuire al pieno raggiungimento di una “economia
    circolare”;
•   introdurre tra i principi non solo gli aspetti quantitativi del recupero materia ma anche
    quelli qualitativi di quello che viene recuperato, anche in termini di costi per il trattamento
    del materiale;
•   valutare la possibilità di disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a
    titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di
    prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti, attribuendo
    tale compito alla competenza del Ministero dell’Ambiente;

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Circolare ambiente luglio 2020

   •   realizzare un sistema adeguato di infrastrutture, anche attraverso la semplificazione a
       livello nazionale delle procedure per l'attivazione di nuovi impianti di riciclaggio necessari
       allo sviluppo dell'economia circolare, al fine di assicurare, nel rispetto dei principi di
       efficienza, efficacia ed economicità di gestione e di tutela dell'ambiente, il raggiungimento
       degli obiettivi di legge, nonché di prevedere agevolazioni per la realizzazione di nuovi
       impianti nei territori in cui tale assenza comporta trasferimento di rifiuti all'interno del
       territorio nazionale, in contrasto con il concetto di prossimità.

La Commissione Ambiente della Camera ha espresso il suo parere anche sullo schema
di Dlgs sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il parere, in particolare,
contiene una condizione con la quale si interviene sulla possibilità che i sistemi collettivi
di nuova costituzione avviino la propria attività, nel rispetto degli obblighi previsti ed in
coerenza con lo statuto, decorsi 90 giorni dalla trasmissione dello stesso ai fini
dell’approvazione ministeriale, fermi restando gli obblighi per i singoli produttori di Aee e
il potere di verifica dei ministeri competenti che possono formulare motivate osservazioni
nei successivi 180 giorni, cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi entro 60 giorni.

Le osservazioni, invece, invitano il Governo a valutare l’opportunità di:

   •   adottare disposizioni finalizzate alla disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici
       incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014;
   •   armonizzare la disciplina relativa ai due settori delle apparecchiature elettriche ed
       elettroniche esportate e dei loro rifiuti, anche attraverso l'istituzione di un centro di
       coordinamento unico sia per le pile che per le AEE, nell'ottica di maggiore semplificazione
       delle procedure e riduzione dei relativi costi;
   •   prevedere che il centro di coordinamento RAEE provveda alla rendicontazione delle AEE
       e RAEE esportate;
   •   prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per gli impianti di trattamento che non
       effettuino la comunicazione al Centro di coordinamento dei dati relativi alle RAEE;
   •   istituire una Piattaforma italiana per lo studio e l'implementazione di sistemi innovativi di
       recupero e gestione dei RAEE e dei RPA;
   •   prevedere una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale
       e delle province autonome.

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Circolare ambiente luglio 2020

La Commissione Ambiente della Camera ha approvato anche il parere sullo schema di
Dlgs sui veicoli fuori uso, che riprende alcune considerazioni contenute nel parere
espresso dal Senato.

In particolare, il parere contiene alcune condizioni, attraverso le quali viene chiesto al
Governo prevedere un termine più lungo, ed in particolare di 10 giorni, anziché 7, dalla
presa in carico per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso. Viene, inoltre, evidenziata
l’opportunità di introdurre una norma volta ad abilitare il titolare del centro di raccolta,
ovvero il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o
dell'automercato, all'accesso telematico diretto e gratuito al Pra per la radiazione del
veicolo fuori uso al fine di semplificare la procedura di cancellazione.

Il parere interviene poi sulle sanzioni, precisando che occorre differenziare le sanzioni
connesse al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, prevedendo la
sospensione dell'autorizzazione solo per i casi di mancata trasmissione della
documentazione e non anche per meri errori o incompletezza della medesima, in linea
con quanto richiesto dal Senato e consentendo di poter rettificare la dichiarazione entro
un termine più ampio di quello indicato dallo schema in oggetto.

Diverse anche le osservazioni. Si chiede, in primo luogo, sempre in linea con il parere
del Senato, di rivedere la definizione di 'centri di raccolta' in quanto appare opportuno
specificare le operazioni per le quali i centri di autodemolizione possano essere
autorizzati, al fine di porre rimedio alle conseguenze derivanti dall'attuale diversificazione
delle autorizzazioni, che rendono difficoltose anche le attività di monitoraggio e raccolta
dati effettuate dagli enti. Inoltre, si segnalano l’opportunità di specificare i requisiti del
deposito temporaneo e di chiarire in maniera inequivocabile che il titolare del centro di
raccolta proceda alla messa in sicurezza del veicolo anche prima che lo stesso venga
effettivamente radiato per demolizione. Infine, si ritiene opportuno inserire un riferimento
al 'registro unico dei veicoli fuori uso di prossima istituzione.

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Circolare ambiente luglio 2020

   • Decreto ministeriale 11 giugno 2020 – Progetti di ricerca e sviluppo
     per l’economia circolare
Segnaliamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020 il Decreto
ministeriale 11 giugno 2020, che definisce i criteri, le condizioni e le procedure per la
concessione e l’erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo
per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, di cui
all’articolo 26 decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, (cd. “Decreto Crescita”).

L’intervento agevolativo definito dal decreto in esame sostiene le attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione
all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi
o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo
sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (cd. Key Enabling Technologies o KETs)
di cui all’allegato n. 1 al decreto in esame.

Come riportato all’articolo 3, comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni:

   a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all’articolo 2195 del codice
       civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla
       legge 8 agosto 1985, n. 443;
   b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
   c) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui al numero 5)
       dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
   d) i Centri di ricerca.

Come riportato all’articolo 4, comma 1, i progetti devono essere finalizzati alla
riconversione produttiva delle attività economiche nell’ambito dell’economia circolare, in
una o più delle seguenti linee di intervento:

   a) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di
       trattamento e trasformazione dei rifiuti;
   b) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al
       rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale;

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Circolare ambiente luglio 2020

   c) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso
       razionale e la sanificazione dell'acqua;
   d) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di
       efficientare il ciclo produttivo;
   e) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che
       prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
   f) sistemi di selezione del materiale multi-leggero, al fine di aumentare le quote di recupero
       e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

Sono ammissibili i progetti con elevato contenuto di innovazione tecnologica e
sostenibilità individuati dall’allegato n. 2 al decreto in esame.

Come riportato all’articolo 4, comma 3, i progetti ammissibili, inoltre, devono:

   a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
   b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2
       milioni;
   c) avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.

Come riportato all’articolo 5, le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti
direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso, e sono quelli relativi a:

   a) al personale impiegato nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto;
   b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui
       sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
   c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e
       sviluppo;
   d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi
       diretti ammissibili del progetto;
   e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione.

Come riportato all’articolo 6, le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma del
finanziamento agevolato e del contributo alla spesa.

In particolare, il contributo alla spesa è concesso per una percentuale nominale dei costi
e delle spese ammissibili articolata come segue:

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Circolare ambiente luglio 2020

       a) 20 % per le imprese di micro e piccola dimensione;

       b) 15 % per le imprese di media dimensione;

       c) 10 % per le imprese di grande dimensione.

Come riportato all’articolo 7, il termine di apertura e le modalità per la presentazione
delle domande di agevolazioni sono definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il
Decreto Direttoriale 5 agosto 2020. Tale decreto definisce gli schemi in base ai quali
deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni unitamente al piano
di sviluppo e alla ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria

Inoltre, il decreto stabilisce l’istruttoria delle domande di agevolazioni (articolo 8), le
modalità di concessione delle agevolazioni (articolo 9), i criteri di valutazione (articolo
10), le modalità di erogazione delle agevolazioni (articolo 11), le modalità di controllo con
verifica intermedia e finale (articolo 12), le modalità con cui gestire le variazioni ai
progetti (articolo 13), le condizioni per le quali vengono revocate le agevolazioni (articolo
14) e le modalità di monitoraggio, controllo e pubblicità dell’intervento agevolativo svolte
dal Ministero (articolo 15).

   • Pubblicazione Prassi di riferimento UNI sul contenuto di riciclato nei
     prodotti
Vi segnaliamo che il 6 luglio u.s. è stata pubblicata sul sito dell’UNI la UNI/PdR 88:2020
“Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente
nei prodotti”.

La presente prassi di riferimento definisce la modalità di verifica effettuata da parte di un
organismo di certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o
sottoprodotto    dichiarato     da    un’organizzazione      per    un     proprio    prodotto,
indipendentemente dalla sua tipologia, immesso sul mercato nazionale.

Prima di illustrare le modalità di verifica, la prassi indica chiaramente quale sia il suo
campo di applicazione, ovvero a quali materiali e prodotti essa si applica e riguardo a ciò,

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Circolare ambiente luglio 2020

si evidenzia, in particolare, che la certificazione basata sulla prassi in oggetto, rilasciata
da organismi di certificazione, può essere utilizzata come mezzo di verifica per
dimostrare i requisiti relativi al contenuto di materiale riciclato, recuperato o di
sottoprodotto indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e/o indicati nel decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato ex art. 26 ter della Legge 28
giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita"), per il quale siamo
ancora in attesa della sua emanazione.

Più in dettaglio, il campo di applicazione è quello riportato qui di seguito:

“La presente prassi di riferimento1 definisce la modalità di verifica effettuata da parte di un organismo di certificazione
del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un’organizzazione per un proprio
prodotto, indipendentemente dalla sua tipologia, immesso sul mercato nazionale.

La presente prassi si applica a prodotti indicati nei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), e/o indicati nel decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall' art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58
(conversione in legge del "Decreto Crescita"), che:

    •    sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali
         metalli, esclusi gli imballaggi, oppure;
    •    sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano, oppure;
    •    non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale
         riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

La presente prassi non si applica, in ogni caso, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti
plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da
rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né ai lubrificanti, ai
carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o
recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento
inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

La prassi risulta parimenti utile per la dimostrazione del requisito di contenuto di materiale riciclato richiesto ai prodotti,
componenti di prodotto e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.)”.

Una volta definito campo di applicazione, la prassi individua le finalità che intende
perseguire:

1
 La presente prassi ed il relativo campo di applicazione potranno essere aggiornati su richiesta dei settori
imprenditoriali interessati.

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Circolare ambiente luglio 2020

   •   favorire la coerente confrontabilità dei requisiti di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o
       sottoprodotto, relativi ad un prodotto, a tal fine chiarendo eventuali possibili disomogenee
       interpretazioni su tali tematiche;
   •   definire una metodica di verifica dei requisiti individuati al precedente punto, da applicarsi
       da parte degli organismi di certificazione al fine del rilascio di certificazioni di prodotto
       relative ad un prodotto,
   •   definire i requisiti degli organismi di certificazione utili per la costituzione di uno schema di
       accreditamento per effettuare le verifiche per le finalità di cui al precedente punto,
       realizzate in conformità allo schema n. 6 descritto nella norma UNI CEI EN ISO/IEC
       17067.

Fatte queste premesse, la prassi descrive il processo (iter) di verifica della conformità del
valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da
un’organizzazione per la quale le imprese richiedono la valutazione della conformità,
indipendentemente dalla tipologia del prodotto stesso, nel rispetto del campo di
applicazione definito nel primo capitolo. L’iter di verifica della conformità di un prodotto
prevede una verifica iniziale, cui segue una verifica periodica almeno annuale per la
sorveglianza nel tempo della conformità inizialmente accertata o per la sua verifica nel
tempo a seguito di modifiche del valore dichiarato per il medesimo prodotto.

Il documento si chiude con l’illustrazione dello schema certificativo, ovvero le indicazioni
a cui devono sottostare gli organismi di certificazione per certificare quanto in oggetto.

Per completezza di informazione, ricordiamo che le prassi di riferimento, adottate
esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”,
come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono
prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori,
sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo
massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un
documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

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Circolare ambiente luglio 2020

Peraltro, chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della prassi di riferimento, di
poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento può inviare propri contributi all’UNI,
che li terrà in considerazione.

Ora che la prassi è stata pubblicata può iniziare, in ambito Accredia, il processo per
l’accreditamento degli Organismi di Certificazione che intendono appunto certificare il
contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da
un’organizzazione per un proprio prodotto.

   • Finanza Sostenibile – Adozione dei regolamenti delegati sui parametri
     climatici dell’UE
Vi informiamo che la Commissione europea ha adottato i regolamenti delegati che
stabiliscono i requisiti tecnici minimi per i parametri climatici dell’UE, nonché una
serie di requisiti di disclosure ambientale, sociale e di governance (ESG), a
integrazione del Regolamento (UE) 2016/2011 sui benchmark.

I testi adottati, in via di pubblicazione, sono i seguenti:

   •   Regolamento delegato (UE) n. 2020/4757 sugli standard minimi per i parametri di
       riferimento climatici;
   •   Regolamento delegato (UE) n. 2020/4744 sul prospetto di riferimento per i criteri ESG +
       Allegati;
   •   Regolamento delegato (UE) n. 2020/4748 sui contenuti minimi per i criteri ESG +
       Allegato.

I regolamenti sono stati adottati a seguito di due consultazioni pubbliche – la prima
sugli standard minimi per i parametri di riferimento climatici e la seconda sui parametri di
riferimento per i criteri ESG – a cui abbiamo partecipato come Confindustria con un
nostro contributo nel maggio scorso. Come è noto, i testi legislativi si basano sul lavoro
del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile (TEG), che sui benchmark ha
consegnato il proprio rapporto finale nel settembre 2019, integrato da un handbook
pubblicato nel dicembre 2019.

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