Circolare informativa - n 10 del 01 ottobre 2017 - Studio Centenari, consulenza del ...

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Circolare informativa - n 10 del 01 ottobre 2017 - Studio Centenari, consulenza del ...
Circolare informativa
n° 10 del 01 ottobre 2017

Gestione artigiani e commercianti: imposizione contributiva
APE volontaria: firmato il D.P.C.M.
Servizio on line di denuncia/comunicazione di infortunio, nuova versione
Contratto di prestazione occasionale (PrestO)
DURC, dal 1° settembre nuovo iter di verfica
Lavoro e volontariato nel terzo settore, nuove regole
Le istruzioni Inps per lo sconto edili
Tetto aziendale per le prestazioni dei fondi di solidarietà
Domande di accesso alle prestazioni FIS: i criteri di esame
Visite mediche di controllo e polo unico pubblico-privato
Gestione fiscale dei buoni pasto
Metasalute, dal 1° ottobre le novità
Previdenza complementare, cosa cambia
Principali scadenze dal 1° al 31 luglio 2017
Ai Signori Clienti
                                                                                        Loro indirizzi

Oggetto: circolare informativa del mese di ottobre 2017

Dall’approfondimento del Contratto di prestazioni occasionali (PrestO), alle nuove regole per chi
lavora o presta volontariato nel terzo settore. Anche questo mese le novità nel campo del lavoro
non mancano. Ne diamo conto nella nostra circolare (fonte: Euroconference Editoria), strumento
attraverso il quale lo Studio intende aggiornare i propri clienti in merito alle recenti modifiche in
campo normativo e previdenziale.
Per le notizie e gli aggiornamenti in materia di lavoro, vi invitiamo a consultare la sezione News (in
home page o raggiungibile attraverso il menù del portale) del nostro sito: www.studiocentenari.it
Lo Studio è naturalmente a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Gestione artigiani e commercianti: imposizione contributiva
Con messaggio n. 3383 del 31 agosto 2017, l’Inps ha reso noto che è stata ultimata una nuova
elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e
commercianti per l’anno 2017 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione
contributiva. I modelli “F24” necessari per il versamento della contribuzione saranno disponibili, in
versione precompilata, nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione
Posizione assicurativa – Dati del modello F24, dove sarà possibile consultare anche il prospetto di
sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.
                                                             (Inps, messaggio, 31/8/2017, n. 3383)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

APE volontaria: firmato il D.P.C.M.
Il 4 settembre 2017 il Presidente del Consiglio ha firmato l’atteso D.P.C.M. sull’APE volontaria,
cioè la possibilità, per il periodo 1° maggio 2017-31 dicembre 2018, per il lavoratore vicino al
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, di chiedere un prestito finanziario a
un istituto di credito a valere sulla pensione maturata. La misura è rivolta a soggetti:
    - con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturino entro 3 anni e 7 mesi il diritto
         alla pensione di vecchiaia (certificato dall’Inps);
    - con almeno 20 anni di contribuzione;
    - la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia
         pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo
         previsto nell’assicurazione generale obbligatoria;
    - che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
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Disponibile la nuova versione del servizio on line di denuncia/comunicazione di infortunio
L’Inail, con avviso del 31 agosto 2017 pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che è disponibile la
nuova versione del servizio on line che consente di inserire nella denuncia/comunicazione di
infortunio anche le nuove tipologie di lavoratore e qualifiche assicurative:
    - detenuto/internato o straniero richiedente asilo legge n.208/2015;
    - allievo iscritto ai corsi ordinamentali di Istruzione e FP ex art. 32, comma 8, d.lgs. 150/2015.
Le specifiche di tutti gli aggiornamenti sono elencate nel file della “Cronologia delle versioni” che,
unitamente al manuale utente e alla nuova documentazione, è disponibile nella pagina dedicata
alla denuncia di infortunio raggiungibile seguendo il percorso Home > Atti e Documenti > Moduli e
modelli > Prestazioni > Denuncia infortunio.
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INFORMAZIONI UTILI PER LE AZIENDE

Contratto di prestazione occasionale (PrestO)
Come noto, il Legislatore ha introdotto, operativamente a decorrere dal 10 luglio 2017, due nuovi
strumenti per quei soggetti che necessitano di prestazioni a carattere occasionale o saltuarie di
ridotta entità: il contratto di prestazioni occasionali (PrestO) e il libretto famiglia. Come è noto, le
prime destinate a datori di lavoro non domestici, ma entrambe caratterizzate da limiti di utilizzo:
    - per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo
        complessivamente non superiore a 5000 euro;
    - per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo
        non superiore a 5000 euro;
    - per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di
        importo non superiore a 2.500 euro.
Per poter attivare tali strumenti ciascun utilizzatore deve, accedendo alla piattaforma informatica
INPS (www.inps.it) direttamente, con PIN dispositivo, o tramite un intermediario abilitato, inserire i
propri dati anagrafici affinché l’Inps lo possa censire come datore di lavoro e similmente dovrà
procedere il prestatore. Successivamente, per poter utilizzare le prestazioni, l’utilizzatore dovrà
alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento con modello F24 (causale
CLOC per le prestazioni occasionali e LIFA per il libretto famiglia), che gli consentirà così di
remunerare poi il prestatore di lavoro. Con un recente comunicato, l’Inps ha affermato che
l’accreditamento sul “portafoglio virtuale” avverrà 9-10 giorni dopo l’effettuazione del pagamento.
Ciò, a parere dell’Istituto, in considerazione dei tempi stabiliti per il riversamento delle somme da
parte degli intermediari (istituti bancari o Poste Italiane Spa) all’Agenzia delle entrate e il
successivo riversamento all’Inps. Da quanto sopra discende quindi la necessità, per coloro che
intendessero utilizzare tale strumento, di attivarsi con un discreto margine, poiché, senza
l’accredito nel portafoglio, non vi sarebbe la possibilità di iniziare la prestazione.
Con un comunicato datato 31 agosto 2017, l’Inps ha affermato che, relativamente alla prestazioni
occasionali in agricoltura e in virtù della specificità del settore, la piattaforma informatica è stata
aggiornata in modo da tenere conto della diversa quantificazione dei compensi dei lavoratori
impiegati nell’agricoltura, consentendone anche la selezione specifica degli importi previsti dalla
contrattazione collettiva di settore. L’Inps comunica altresì che gli operatori del settore agricoltura
sono in condizione di operare come tutti gli altri utilizzatori e pertanto si potranno avvalere anche
degli intermediari o del Contact center.

DURC, dal 1° settembre nuovo iter di verifica
Con messaggio 3 agosto 2017, n. 3220, l’Inps ha reso noto che, dal 1° settembre 2017, procede
con una verifica della regolarità contributiva (Durc) ai fini della fruizione dei benefici normativi e
contributivi sulla base del nuovo iter gestionale attraverso la piattaforma Durc on line.
In particolare, il sistema, che immetterà autonomamente nel portale Durc on line le istanze di
verifica, al pari di qualunque altro soggetto abilitato, sarà attivato per tutte le denunce Uniemens
per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175,

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della legge 27 dicembre 2006, n. 296” e in relazione alle quali non è mai stato notificato il
preavviso di Durc interno negativo.

Lavoro e volontariato nel terzo settore, nuove regole
Dal 3 agosto 2017 è in vigore il Codice del terzo settore, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in virtù
della delega prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera b), L. 106/2016 (G.U. n. 179/2017, S.O. n.
43).
Sul fronte lavoristico, il Legislatore delegato ha esteso al terzo settore una serie di regole e principi
già conosciuti in materia di lavoro, valorizzando la contrattazione collettiva di settore, e ha
disciplinato il volontariato (con corposo restyling del servizio civile).

Il Ccnl di categoria quale punto di rifermento dell’intero settore
L’articolo 13 (decreto in materia d’imprese sociali n. 112/2017) e l’articolo 16 (Codice del terzo
settore) esprimono il medesimo principio, secondo cui: “i lavoratori hanno diritto a un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51,
D.Lgs. 81/2015”. I contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. 81/2015, sono quelli nazionali,
territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative.
Le disposizioni in esame non determinano l’efficacia normativa (e quindi erga omnes) dei “Ccnl
leader” di settore, ma conferiscono a quest’ultimi il valore di parametro esterno per definire la
proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico dei lavoratori, così come previsto
dall’articolo 36, Costituzione.
In altre parole, il datore di lavoro non è vincolato all’applicazione del Ccnl di settore, ma dovrà
riconoscere al proprio dipendente un trattamento economico (comprensivo della paga base,
numero di mensilità, scatti d’anzianità) non inferiore a quello previsto dalla contrattazione di
settore.
Il Ccnl di settore, oltre a costituire la cornice delle condizioni economiche e normative del rapporto
di lavoro, funge da parametro di riferimento per capire quando la corresponsione di una
retribuzione può sottendere una distribuzione indiretta degli utili, vietata dall’articolo 8, Codice del
terzo settore e dall’articolo 3 del decreto sulle imprese sociali.
In particolare, per gli enti del terzo settore viene stigmatizzato ogni compenso corrisposto a
lavoratori autonomi o subordinati superiore al 40% rispetto a quanto previsto, per le medesime
mansioni, dal Ccnl di settore, salvo comprovate esigenze legate alla necessità di acquisire delle
specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di carattere generale contemplate nel corpo
normativo di riferimento.

Il volontariato nel terzo settore
Una delle grandi novità della riforma è l’estensione del principi del volontariato a tutti gli enti del
terzo settore.
L’articolo 17, Codice del terzo settore, definisce il volontario come: “colui che, per libera scelta,
svolge in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del Terzo Settore,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le capacità per promuovere risposte ai bisogni delle
persone e delle comunità beneficiarie della propria prestazione, in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Non può considerarsi volontario, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, colui che
gratuitamente esercita una carica sociale o colui che occasionalmente coadiuva gli organi sociali
nell’esercizio delle loro funzioni.
Inoltre, non possono essere volontari coloro che siano legati con l’ente (di cui sono soci, associati)
da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Il medesimo divieto è valevole anche quando
l’ente di cui è socio o associato non è il diretto beneficiario dell’attività del volontario, ma si limiti a
fungere da intermediario/promotore della prestazione presso un altro contesto organizzato. Si noti
che le medesime incompatibilità non erano previste per il volontariato in favore delle associazioni
di promozione sociale di cui alla L. 383/2000.
È ammesso solo un rimborso delle spese sostenute per le attività svolte e debitamente
documentate. Sono infatti vietati dei rimborsi forfettizzati. La regola della tracciabilità delle spese
può essere derogata mediante un’autocertificazione resa dal volontario ai sensi dell’articolo 46,
D.lgs. 445/2000, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
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-   l’indennizzo non deve superare i 10 euro giornalieri o 150 euro mensili;
    -   la tipologia di spesa e di attività rimborsabile tramite autocertificazione sia deliberata
        dall’organo sociale;
    - la spontaneità della prestazione rende il volontariato non paragonabile ad alcun tipo di
        lavoro né di tipo autonomo né tanto meno subordinato.
Proprio per questo motivo gli articoli 33 e 36, Codice del terzo settore, prevedono la possibilità, sia
per le associazioni di volontariato che per le associazioni di promozione sociale, di integrare il
lavoro dei volontari con quello di soggetti esterni retribuiti. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata ai
seguenti limiti/condizioni:
    - che sia strettamente necessario al regolare funzionamento dell’ente oppure a
        qualificarne/specializzarne l’attività;
    - che, nelle associazioni di volontariato, il numero delle persone impiegate non sia superiore
        al 50% del numero dei volontari;
    - che, nelle associazioni di promozione sociale, il numero dei soggetti impiegati non sia
        superiore al 50% del numero dei volontari o superiore al 5% rispetto al numero degli
        associati.
Gli unici adempimenti richiesti per il volontariato, oltre ai pochi previsti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sono la tenuta di un apposito registro e l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile nei confronti di terzi.

Le istruzioni Inps per lo sconto edili – anno 2017
Con decreto dei Ministeri del lavoro e dell’economia del 5 luglio 2017, è stata confermata per
l’anno 2017, nella misura delL’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili (D.L.
244/1995).
L’Inps, con circolare n. 129 del 1° settembre 2017, ha riepilogato la normativa che regola la
riduzione contributiva per le imprese edili e ha fornito le indicazioni operative per il godimento della
riduzione contributiva.
I datori di lavoro, classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305
e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati
dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, hanno quindi diritto a tale agevolazione contributiva
per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017.
Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali
diverse da quella pensionistica; si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana, non
spettando, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Tale riduzione contributiva non spetta, inoltre,
per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad
esempio sgravio biennale).
Vi sono da rispettare delle specifiche condizioni per l’accesso al beneficio:
     - regolarità contributiva (Durc regolare);
     - rispetto delle condizioni previste dal Ccnl applicato e di eventuali contratti di secondo livello
          (territoriali o aziendali);
     - rispetto di quanto previsto in materia di retribuzione imponibile;
     - non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e
          salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione
          dell’agevolazione.
Le domande, finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2017,
devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”,
disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito dell’Istituto, nella sezione
“comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. In caso di esito positivo al
controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva
interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre a dicembre 2017. Tale esito
sarà visualizzabile all’interno del proprio cassetto previdenziale aziendale. In ogni caso lo sgravio
si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017.
Le aziende che saranno autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le
seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206
nell’elemento  di ; per il recupero degli arretrati dovrà essere
utilizzato il codice causale L207, nell’elemento  di .

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Si evidenzia che il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle
denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa
al 2017 fino al 15 gennaio 2018.

Tetto aziendale per le prestazioni dei fondi di solidarietà
Con il messaggio n. 3617/2017, l’Inps ha fornito istruzioni sulla determinazione del c.d. tetto
aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 ss.,
D.lgs. 148/2015.

 Il tetto aziendale è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro e non su quella
 versata, pertanto per l’erogazione delle prestazioni non è richiesta la regolarità contributiva
 dell’azienda.

Tali Fondi hanno lo scopo primario di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro per i
dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della Cig
ordinaria o straordinaria, ma possono anche erogare ulteriori prestazioni a sostegno del reddito
integrative delle tutele pubbliche assicurate in caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad
esempio assegno emergenziale) o in caso di sospensione dell’attività lavorativa o contribuire al
finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale. Gli interventi dei
Fondi, però, sono concessi solo nei limiti delle risorse acquisite e disponibili. Perciò, per garantire
un’equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei Fondi prevedono il meccanismo del
c.d. tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in
proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi,
tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del
Fondo stesso, secondo i seguenti criteri:
 Tipo fondo     Prestazione                                   Tetto aziendale
                                Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre
                  Assegno
                                precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri
                  ordinario
                                di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
   Credito
                                Ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al
                Formazione      trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto
                                degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
                                Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre
                  Assegno
                                precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri
                  ordinario
                                di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
 Cooperativo
                                Metà dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre
                Formazione      precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri
                                di gestione e al netto delle prestazioni di formazione già deliberate
                  Assegno       A regime: 4 volte i contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle
                  ordinario     prestazioni già deliberate
   Trentino
                                A regime: 4 volte i contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle
                Formazione
                                prestazioni già deliberate
   Bolzano-       Assegno       4 volte i contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già
  Alto Adige      ordinario     deliberate
                                1,4 volte l’ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti da
                  Assegno       ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di
                  ordinario     presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e
 Assicurativi                   amministrazione del Fondo
                                Ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante
                Formazione      fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al
                                netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo
    Fondo         Assegno       Il doppio dei contributi ordinari annui dovuti nell’anno precedente,
  trasporto       ordinario     dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel
                                                     6
pubblico                    biennio precedente
                               4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore
                  Assegno      di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione
  Solimare
                  ordinario    dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque
                               titolo a favore dello stesso
                  Assegno      A regime: 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal
   Fondo di
                  ordinario    medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di
 integrazione
                 Assegno di    presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a
   salariale
                 solidarietà   qualunque titolo a favore dello stesso

Tetto aziendale e operazioni societarie
La contribuzione dovuta dall’azienda cedente per i lavoratori transitati nell’azienda istante è
computata ai fini del tetto aziendale solo in caso di fusioni/incorporazioni totali con acquisizione
della totalità dei lavoratori dell’azienda cedente. Occorre distinguere tra operazioni nelle quali
l’azienda:
     - cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti a una sola azienda già
        esistente o nuova (ad esempio fusioni totali, incorporazioni totali, etc.);
     - cessa di esistere e trasferisce la totalità dei suoi dipendenti a più aziende esistenti o nuove;
     - resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti a una o più aziende già esistenti o
        nuove (ad esempio scissioni parziali, cessione di ramo d'azienda, etc.).
Nel primo caso, nel computo del tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta
dall’azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all’esito
delle operazioni societarie; negli altri casi si considera la sola contribuzione dovuta dall’azienda
istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute.

ESEMPIO
Il tetto aziendale dell’azienda istante A (che ha incorporato totalmente le aziende B e C e un ramo
d’azienda della società D) è determinato sulla contribuzione totalmente dovuta dalle aziende A, B e
C, tenuto conto, ove previsto, delle prestazioni già fruite dalle società A, B e C e degli oneri di
gestione e amministrazione del Fondo. Gli importi concessi non possono eccedere il tetto
aziendale così determinato.

 Negli importi concessi sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del
 5,84% ove previsto) e alla contribuzione correlata.

Per i Fondi che lo prevedono, le prestazioni già autorizzate si computano in relazione all’importo
effettivamente fruito, salva l’ipotesi in cui il periodo autorizzato sia ancora in corso di pagamento. In
tale ultimo caso si computa l’importo autorizzato e gli eventuali risparmi di spesa relativi agli importi
effettivamente fruiti sono rimessi nella disponibilità del tetto aziendale una volta terminati i
pagamenti.

Tetto aziendale del Fondo di integrazione salariale
Il Fondo di integrazione salariale (FIS) garantisce l’assegno di solidarietà e, nel caso di datori di
lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, l’ulteriore prestazione dell’assegno
ordinario. Tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei
contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di
presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore
dello stesso datore.

 Le prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del singolo datore di lavoro, che devono
 essere scomputate dal c.d. tetto aziendale, sono quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel
 biennio mobile.

Per consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, il tetto
aziendale è modificato nel seguente modo: nessun limite per le prestazioni con eventi di
sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti nel 2016, 10 volte nel 2017, 8 volte nel

                                                    7
2018, 7 volte nel 2019, 6 volte nel 2020, 5 volte nel 2021. Ci si deve riferire alla data di decorrenza
delle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa specificata dal datore di lavoro nell’istanza di
accesso.
Ad esempio, in caso di richiesta di prestazione a cavallo di 2 anni, dal 1° dicembre 2017 al 31
gennaio 2018, il tetto aziendale sarà determinato sulla base del limite vigente per il 2017, ossia
dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta.
Sempre per le istanze a cavallo di anno, nell’eventualità in cui, a seguito delle verifiche istruttorie,
la decorrenza della prestazione sia posticipata all’anno successivo, ai fini della determinazione del
tetto aziendale verrà applicato il criterio di proporzionalità relativo a quell’anno. Ad esempio, a una
domanda presentata con inizio prestazione il 27 dicembre 2017, per la quale a seguito di
adempimenti istruttori (ad esempio presentazione tardiva della domanda) la decorrenza della
prestazione è posticipata al 2 gennaio 2018, si applicherà il tetto previsto per l’anno 2018.

Tetto aziendale e pagamenti diretti assegno ordinario
In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro deve inviare il modello SR41 alla struttura Inps
competente in base all’unità produttiva:
    - in caso di istanze presentate per una sola unità produttiva, una volta ricevuto il
       provvedimento di concessione emesso dalla sede su cui insiste l’unità produttiva e il
       relativo numero di autorizzazione al pagamento, il datore di lavoro trasmetterà alla stessa
       sede i moduli SR41;
    - nel caso di istanze presentate per più unità produttive per il medesimo periodo
       (plurilocalizzate), una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede
       competente in base all’accentramento contributivo e le autorizzazioni al pagamento dalle
       singole sedi competenti in base all’unità produttiva, il datore di lavoro trasmetterà a ognuna
       di quest’ultime i relativi modelli SR41.
Per ogni unità produttiva la prestazione è pagata nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di
concessione, cioè nel limite delle ore e degli importi concessi, e il raggiungimento anche solo di
uno dei due limiti non consente il riconoscimento ulteriore della prestazione. Se nel modello SR41
sono presenti ore e/o importi eccedenti quelli concessi, il datore di lavoro dovrà inviarlo
nuovamente nel rispetto dei limiti.

Domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS: i criteri di esame
Attraverso la circolare n. 130/2017 l’Inps ha illustrato i criteri di esame delle domande di accesso
alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e, in particolare, quelli per
l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e dell’assegno di solidarietà,
alla luce delle disposizioni del D.M. 94033/2016, adottato per l’approvazione dei programmi di
Cigs. Inoltre, vengono forniti chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo.
La circolare, dopo aver illustrato il quadro normativo, si occupa delle causali per l’assegno
ordinario (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, crisi aziendale con continuazione dell’attività
lavorativa, crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto), delle procedure di informazione e
consultazione sindacale, del rapporto tra assegno ordinario e altre prestazioni (indennità di
malattia, congedo di maternità, congedo parentale e riposi giornalieri per allattamento, infortunio
sul lavoro, permessi L. 104/1992, congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs.
151/2001), dei rapporti dell’assegno con altri istituti contrattuali (ferie, festività infrasettimanali,
indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso).
Si passa poi all’analisi dell’assegno di solidarietà, della riduzione di orario, del rapporto
dell’assegno con altre prestazioni (indennità di malattia, congedo di maternità e congedo
parentale, permessi per allattamento, infortunio sul lavoro, congedo straordinario ex articolo 42,
comma 5, D.Lgs. 151/2001, permessi L. 104/1992), dell’assegno di solidarietà e altri istituti
contrattuali (ferie, festività infrasettimanali, indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e
indennità di mancato preavviso), nonché dei termini di presentazione della domanda.
È inoltre specificato che, durante il periodo di percezione sia dell’assegno di solidarietà sia
dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo
familiare e del Tfr.
Lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il
periodo di riduzione del lavoro con diritto all’assegno di solidarietà, non comporta, in linea di
massima, perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto. Il trattamento di
                                                   8
integrazione del reddito e il reddito da attività di lavoro possono essere cumulabili secondo quanto
previsto nella circolare n. 130/2010 e, per il lavoro accessorio, nel paragrafo 2.9.c della circolare n.
89/2017. Pertanto, si potrà dar luogo a fattispecie di:
     - incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e l’integrazione salariale e conseguente
         cessazione del rapporto di lavoro su cui è fondata;
     - totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova attività con l’integrazione
         salariale;
     - una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale.
Ai fini degli accertamenti istruttori per le causali della Cigs e dell’assegno di solidarietà sono state
predisposte, per ciascuna causale, delle schede apposite (allegati alla circolare da 1 a 4), che
costituiscono parte integrante delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dal Fis e nelle
quali le aziende devono indicare tutti gli elementi a fondamento della congruità della causale
invocata a supporto dell’istanza. Si possono comunque allegare ulteriori elementi probatori a
suffragio del proprio stato (ad esempio bilanci, solidità finanziaria dell’impresa, etc.). Sulla base
delle motivazioni addotte dai datori di lavoro istanti nelle schede, l’Inps valuterà, sulla scorta dei
criteri indicati nella circolare, se autorizzare o meno il trattamento richiesto, richiedendo
eventualmente un supplemento di istruttoria in relazione al quale il datore di lavoro, entro 15 giorni
dalla ricezione della richiesta, deve fornire gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria.
Per le causali della Cigo devono invece essere utilizzati i fac-simile della relazione tecnica
dettagliata di cui all’articolo 2, comma 1, D.M. 95442/2016, allegati alla circolare Inps n. 139/2016,
che già ha illustrato i criteri di valutazione delle casuali in materia di Cigo.
Non è compatibile con la disciplina del Fis l’applicazione dell’articolo 10, D.M. 95442/2016, in
materia di cumulo tra Cigo e contratto di solidarietà sulla medesima unità produttiva per lo stesso
periodo.
Non è obbligatoria l’adozione di criteri di rotazione nell’ambito delle procedure di informazione e
consultazione sindacale propedeutiche all’accesso alle prestazioni garantite dal Fis, perché ai
trattamenti garantiti dal Fis si applica, nei limiti della compatibilità, la normativa prevista in materia
di Cigo, che nulla stabilisce in proposito. Pertanto, in caso di violazione dei criteri di rotazione
eventualmente indicati nell’ambito delle procedure di informazione e consultazione sindacale, non
si applica la sanzione di cui all’articolo 1, D.M. 94956/2016, in quanto applicabile alla sola Cigs.

Visite mediche di controllo e polo unico pubblico-privato
L’Inps, con i messaggi nn. 3265 e 3384 dell’agosto 2017, riferisce della costituzione di un “Polo
Unico per le visite fiscali” a partire dal 1° settembre 2017, derivante dalle disposizioni del D.Lgs.
75/2017 di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (c.d. decreto Madia).
Tutto questo si inquadra nell’ambito di una futura, ma già prevista, armonizzazione della disciplina
dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità e della definizione delle
modalità di svolgimento delle visite mediche di controllo; per tale armonizzazione, tuttavia, sarà
necessaria l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Si ricorda, infatti, che le fasce di reperibilità, attualmente in vigore, sono le seguenti:
     - lavoratori pubblici: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
     - lavoratori privati: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
L’Istituto, nell’attesa dell’emanazione del D.M. sopra citato, fa presente che il procedimento e gli
adempimenti anche medico legali della procedura risultano simili, tra pubblico e privato, tranne
alcune specificità di quest’ultimo.
L’Istituto infine ribadisce, riferendosi nel caso alle PP.AA., che la valutazione del caso di assenza
alla visita di controllo, da parte del lavoratore, sarà di competenza della P.A. laddove ciò richieda
valutazioni di tipo amministrativo. Al contrario, ove l’assenza comporti giustificazioni di carattere
medico (ad esempio assenza per visita al pronto soccorso o per visita specialistica), la valutazione
tecnica non potrà competere alla P.A..

                                                    9
Gestione fiscale dei buoni pasto
Alla luce del decreto 122/2017, in vigore dal 9 settembre scorso, di seguito si riepiloga
schematicamente la gestione fiscale e contributiva dei servizi di mensa previsti dall’articolo 51,
comma 2, lettera c), Tuir.

      Tipo di servizio        Regime fiscale e contributivo                     Caratteristiche
     Servizio di mensa                                            Esistenza di locali aziendali dedicati con
                               Esenzione totale senza limiti
       intraziendale                                                  servizio interno o gestito da terzo
 Servizio di mensa esterno                                        Esistenza di locali non aziendali dedicati
                               Esenzione totale senza limiti
         all’azienda                                                     con servizio gestito da terzo
   Somministrazione di                                               Servizio per lavoratori quali cuoco,
                               Esenzione totale senza limiti
             vitto                                                               camerieri etc.
                                                                    Accesso a mensa aziendale o pubblici
                                                                 servizi convenzionati (bar, ristorante etc.)
    Mensa c.d. diffusa         Esenzione totale senza limiti
                                                                  tramite badge aziendale in orari di pausa
                                                                                     pranzo
                                                                        Buoni pasto utilizzabili anche
                                Esenzione nel limite di 5,29       cumulativamente per un massimo di 8
  Buono pasto cartaceo
                                     euro giornalieri                     giornalieri presso strutture
                                                                      convenzionate, supermercati etc.
                                                                        Buoni pasto utilizzabili anche
                               Esenzione nel limite di 7 euro      cumulativamente per un massimo di 8
 Buono pasto elettronico
                                       giornalieri                        giornalieri presso strutture
                                                                      convenzionate, supermercati etc.
                                                                    Erogazioni dirette a cedolino solo per
  Indennità sostitutiva di      Esenzione nel limite di 5,29      addetti a cantieri edili o per lavoratori in
          mensa                      euro giornalieri             unità produttive mancanti di strutture e
                                                                             servizi di ristorazione

Metasalute, dal 1° ottobre le novità
Dal 1° ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 16 dell’Ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per
l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti sottoscritto il 26 novembre 2016,
l’adesione a mètaSalute è estesa a tutti i lavoratori cui viene applicato il citato Ccnl.
Chiarimenti sull’estensione dell’adesione a mètaSalute a tutti i lavoratori sono contenute nella
circolare “Come cambia mètaSalute dal 1° ottobre 2017” (disponibile in due diverse versioni: una
per le aziende e una per i lavoratori) che spiega le modalità di adesione, la contribuzione e la
gestione anagrafica delle iscrizioni.
È inoltre disponibile il Regolamento per la gestione della fase transitoria, entrata in vigore il 1°
settembre e con validità fino al 31 dicembre 2017. A tali documenti si rimanda per gli
approfondimenti del caso.
Ecco le novità in sintesi.

                     Lavoratori, anche se distaccati ai sensi della L. 300/1970, non in prova e con
                     contratto a tempo indeterminato, inclusi i part-time, a tempo determinato con
  Lavoratori da
                     durata residua non inferiore a 5 mesi alla data di iscrizione, di apprendistato, in
    iscrivere
                     aspettativa per malattia, interessati dalla Cig in tutte le sue tipologie e, per massimo
                     12 mesi, i lavoratori cessati con procedura di licenziamento collettivo che
                                                     10
beneficiano della NASpi
                 Lavoratori in prova o con contratti diversi da quelli diversi sopra evidenziati, nonché
Lavoratori da
                 lavoratori iscrivibili che abbiano comunicato per iscritto all’azienda di non voler
non iscrivere
                 aderire al Fondo
                 On-line mediante iscrizione al Fondo, generazione delle credenziali di accesso
                 all’area riservata e trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori
                 da iscrivere o dell’ultimo UniEmens inviato all’Inps.
 Modalità di     L’iscrizione può avvenire anche tramite i consulenti del lavoro, pertanto lo studio
  adesione       provvederà d’ufficio, salva vostra diversa comunicazione scritta in tempo utile o
                 diversi accordi già presi.
                 Dovranno in seguito essere gestite mensilmente le eventuali variazioni della
                 situazione comunicata
                 Dal 1° ottobre 2017 è prevista una contribuzione annua per ogni lavoratore
                 dipendente pari a 156 euro (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una) a totale
                 carico dell’azienda e comprensiva delle quote per i familiari e i conviventi di fatto a
                 carico
Contribuzione    Dalla medesima data non è più dovuta la quota di 3 euro a carico del lavoratore, così
                 come la contribuzione per l’adesione al piano integrativo 1 che si estingue, mentre
                 per il piano integrativo 2 la quota mensile dovuta è di 20,83 euro, dei quali non meno
                 di 13 euro a carico azienda e il rimanente ripartito secondo le modalità contributive
                 definite in fase di adesione
                 Per il versamento della contribuzione dei mesi da ottobre a dicembre 2017 le
                 aziende devono accedere all’area riservata e generare un MAV con l’importo da
 Pagamento
                 versare entro il giorno 10 di ciascun mese di riferimento.
                 Da gennaio 2018 il Fondo fornirà apposite istruzioni
                 I lavoratori e i familiari a carico comunicati dal lavoratore entro il 31 dicembre 2017
                 avranno accesso alla copertura sanitaria dal 1° ottobre 2017 con decorrenza della
  Familiari a    contribuzione a carico azienda dalla medesima data, a partire dalla quale entreranno
    carico       in copertura gratuita anche i conviventi di fatto, pertanto i lavoratori che hanno già
                 attivato un piano a pagamento per i conviventi dovranno comunicare ai datori di
                 lavoro di non trattenere più l’eventuale contributo a loro carico
                 La contribuzione per i piani a pagamento già attivi sarà dovuta fino al 31 dicembre
  Familiari      2017 tramite trattenuta in busta paga.
 non a carico    Dal 2018 i lavoratori che vorranno estendere la copertura ai familiari non a carico
                 dovranno inoltrare nuova richiesta al Fondo
 Aziende con     Le aziende con forme di sanità integrativa ad adesione volontaria devono garantire
altre forme di   ai dipendenti che non godono di alcuna copertura sanitaria l’adesione al Fondo.
  assistenza     Le aziende con polizze sanitarie in scadenza al 31 dicembre 2017 e che intendono far
   sanitaria     aderire al Fondo tutti i loro dipendenti dal 1° gennaio 2018 devono registrarsi e
 integrativa     trasmettere i flussi anagrafici al Fondo entro il 30 novembre 2017
                 Dal 1° ottobre 2017 le credenziali già in uso per aziende e lavoratori non saranno più
 Credenziali
                 in uso
    Mancato
                 L’omissione totale o parziale del versamento dei contributi dovuti dall’azienda per i
versamento dei
                 dipendenti iscritti determina la sospensione delle prestazioni sanitarie
   contributi

                                                 11
Previdenza complementare, cosa cambia
La L. 124/2017, pubblicata in G.U. n. 189/2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha previsto le
seguenti novità in tema di previdenza complementare:
   - la possibilità di versare ai Fondi di previdenza complementare una percentuale di Tfr
       diversa dal 100%;
   - in caso di disoccupazione di almeno 24 mesi possibilità di richiedere un anticipo della
       pensione integrativa;
   - la possibilità di riscattare la prestazione pensionistica di fondi aperti in caso di cessazione
       del rapporto di lavoro.

                                                12
PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2017
ILI PER LE AZIENDE
IE UTILI PER LE AZIENDE
Di seguito, i principali adempimenti dal 1° al 31 ottobre 2017, con il commento dei principali
termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente,
con le loro scadenze naturali, nonostante, nella maggior parte dei casi, i versamenti che
cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale
successivo.
L’articolo 18, D.Lgs. 241/1997, recita infatti: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti
unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici
del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.

Giovedì 5 ottobre

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare
Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Martedì 10 ottobre

Fondi dirigenti del commercio – Versamento
Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di
aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro domestico
Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all’Inps per i collaboratori domestici, relativamente al
trimestre precedente

Lunedì 16 ottobre

Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro
autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori
dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del
rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi
corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

                                                   13
Contributi Inps – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle
retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport
per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento
Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti
con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori
di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Venerdì 20 ottobre

Fonchim – Contributi previdenza complementare
Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Previndai – Versamento
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

Previndapi – Versamento
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

Mercoledì 25 ottobre

Contributi Enpaia – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese
precedente.

Martedì 31 ottobre

UniEmens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa
al mese precedente.

Modello 770/2017 – Proroga del termine per l’invio telematico
È stato prorogato ad oggi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti
d’imposta modello 770/2017 (D.P.C.M. 26/7/2017, pubblicato sulla G.U. n. 175/2017).

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