Circolare informativa - n 10 del 01 ottobre 2017 - Studio Centenari, consulenza del ...
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Circolare informativa n° 10 del 01 ottobre 2017 Gestione artigiani e commercianti: imposizione contributiva APE volontaria: firmato il D.P.C.M. Servizio on line di denuncia/comunicazione di infortunio, nuova versione Contratto di prestazione occasionale (PrestO) DURC, dal 1° settembre nuovo iter di verfica Lavoro e volontariato nel terzo settore, nuove regole Le istruzioni Inps per lo sconto edili Tetto aziendale per le prestazioni dei fondi di solidarietà Domande di accesso alle prestazioni FIS: i criteri di esame Visite mediche di controllo e polo unico pubblico-privato Gestione fiscale dei buoni pasto Metasalute, dal 1° ottobre le novità Previdenza complementare, cosa cambia Principali scadenze dal 1° al 31 luglio 2017
Ai Signori Clienti Loro indirizzi Oggetto: circolare informativa del mese di ottobre 2017 Dall’approfondimento del Contratto di prestazioni occasionali (PrestO), alle nuove regole per chi lavora o presta volontariato nel terzo settore. Anche questo mese le novità nel campo del lavoro non mancano. Ne diamo conto nella nostra circolare (fonte: Euroconference Editoria), strumento attraverso il quale lo Studio intende aggiornare i propri clienti in merito alle recenti modifiche in campo normativo e previdenziale. Per le notizie e gli aggiornamenti in materia di lavoro, vi invitiamo a consultare la sezione News (in home page o raggiungibile attraverso il menù del portale) del nostro sito: www.studiocentenari.it Lo Studio è naturalmente a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti. IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Gestione artigiani e commercianti: imposizione contributiva Con messaggio n. 3383 del 31 agosto 2017, l’Inps ha reso noto che è stata ultimata una nuova elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti per l’anno 2017 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva. I modelli “F24” necessari per il versamento della contribuzione saranno disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dati del modello F24, dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. (Inps, messaggio, 31/8/2017, n. 3383) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI APE volontaria: firmato il D.P.C.M. Il 4 settembre 2017 il Presidente del Consiglio ha firmato l’atteso D.P.C.M. sull’APE volontaria, cioè la possibilità, per il periodo 1° maggio 2017-31 dicembre 2018, per il lavoratore vicino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, di chiedere un prestito finanziario a un istituto di credito a valere sulla pensione maturata. La misura è rivolta a soggetti: - con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturino entro 3 anni e 7 mesi il diritto alla pensione di vecchiaia (certificato dall’Inps); - con almeno 20 anni di contribuzione; - la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria; - che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto. (Governo, notizia, 4/9/2017) 2
Disponibile la nuova versione del servizio on line di denuncia/comunicazione di infortunio L’Inail, con avviso del 31 agosto 2017 pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che è disponibile la nuova versione del servizio on line che consente di inserire nella denuncia/comunicazione di infortunio anche le nuove tipologie di lavoratore e qualifiche assicurative: - detenuto/internato o straniero richiedente asilo legge n.208/2015; - allievo iscritto ai corsi ordinamentali di Istruzione e FP ex art. 32, comma 8, d.lgs. 150/2015. Le specifiche di tutti gli aggiornamenti sono elencate nel file della “Cronologia delle versioni” che, unitamente al manuale utente e alla nuova documentazione, è disponibile nella pagina dedicata alla denuncia di infortunio raggiungibile seguendo il percorso Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Denuncia infortunio. (Inail, avviso, 31/8/2017) INFORMAZIONI UTILI PER LE AZIENDE Contratto di prestazione occasionale (PrestO) Come noto, il Legislatore ha introdotto, operativamente a decorrere dal 10 luglio 2017, due nuovi strumenti per quei soggetti che necessitano di prestazioni a carattere occasionale o saltuarie di ridotta entità: il contratto di prestazioni occasionali (PrestO) e il libretto famiglia. Come è noto, le prime destinate a datori di lavoro non domestici, ma entrambe caratterizzate da limiti di utilizzo: - per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro; - per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 5000 euro; - per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Per poter attivare tali strumenti ciascun utilizzatore deve, accedendo alla piattaforma informatica INPS (www.inps.it) direttamente, con PIN dispositivo, o tramite un intermediario abilitato, inserire i propri dati anagrafici affinché l’Inps lo possa censire come datore di lavoro e similmente dovrà procedere il prestatore. Successivamente, per poter utilizzare le prestazioni, l’utilizzatore dovrà alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento con modello F24 (causale CLOC per le prestazioni occasionali e LIFA per il libretto famiglia), che gli consentirà così di remunerare poi il prestatore di lavoro. Con un recente comunicato, l’Inps ha affermato che l’accreditamento sul “portafoglio virtuale” avverrà 9-10 giorni dopo l’effettuazione del pagamento. Ciò, a parere dell’Istituto, in considerazione dei tempi stabiliti per il riversamento delle somme da parte degli intermediari (istituti bancari o Poste Italiane Spa) all’Agenzia delle entrate e il successivo riversamento all’Inps. Da quanto sopra discende quindi la necessità, per coloro che intendessero utilizzare tale strumento, di attivarsi con un discreto margine, poiché, senza l’accredito nel portafoglio, non vi sarebbe la possibilità di iniziare la prestazione. Con un comunicato datato 31 agosto 2017, l’Inps ha affermato che, relativamente alla prestazioni occasionali in agricoltura e in virtù della specificità del settore, la piattaforma informatica è stata aggiornata in modo da tenere conto della diversa quantificazione dei compensi dei lavoratori impiegati nell’agricoltura, consentendone anche la selezione specifica degli importi previsti dalla contrattazione collettiva di settore. L’Inps comunica altresì che gli operatori del settore agricoltura sono in condizione di operare come tutti gli altri utilizzatori e pertanto si potranno avvalere anche degli intermediari o del Contact center. DURC, dal 1° settembre nuovo iter di verifica Con messaggio 3 agosto 2017, n. 3220, l’Inps ha reso noto che, dal 1° settembre 2017, procede con una verifica della regolarità contributiva (Durc) ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi sulla base del nuovo iter gestionale attraverso la piattaforma Durc on line. In particolare, il sistema, che immetterà autonomamente nel portale Durc on line le istanze di verifica, al pari di qualunque altro soggetto abilitato, sarà attivato per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, 3
della legge 27 dicembre 2006, n. 296” e in relazione alle quali non è mai stato notificato il preavviso di Durc interno negativo. Lavoro e volontariato nel terzo settore, nuove regole Dal 3 agosto 2017 è in vigore il Codice del terzo settore, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in virtù della delega prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera b), L. 106/2016 (G.U. n. 179/2017, S.O. n. 43). Sul fronte lavoristico, il Legislatore delegato ha esteso al terzo settore una serie di regole e principi già conosciuti in materia di lavoro, valorizzando la contrattazione collettiva di settore, e ha disciplinato il volontariato (con corposo restyling del servizio civile). Il Ccnl di categoria quale punto di rifermento dell’intero settore L’articolo 13 (decreto in materia d’imprese sociali n. 112/2017) e l’articolo 16 (Codice del terzo settore) esprimono il medesimo principio, secondo cui: “i lavoratori hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. 81/2015”. I contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. 81/2015, sono quelli nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Le disposizioni in esame non determinano l’efficacia normativa (e quindi erga omnes) dei “Ccnl leader” di settore, ma conferiscono a quest’ultimi il valore di parametro esterno per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico dei lavoratori, così come previsto dall’articolo 36, Costituzione. In altre parole, il datore di lavoro non è vincolato all’applicazione del Ccnl di settore, ma dovrà riconoscere al proprio dipendente un trattamento economico (comprensivo della paga base, numero di mensilità, scatti d’anzianità) non inferiore a quello previsto dalla contrattazione di settore. Il Ccnl di settore, oltre a costituire la cornice delle condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro, funge da parametro di riferimento per capire quando la corresponsione di una retribuzione può sottendere una distribuzione indiretta degli utili, vietata dall’articolo 8, Codice del terzo settore e dall’articolo 3 del decreto sulle imprese sociali. In particolare, per gli enti del terzo settore viene stigmatizzato ogni compenso corrisposto a lavoratori autonomi o subordinati superiore al 40% rispetto a quanto previsto, per le medesime mansioni, dal Ccnl di settore, salvo comprovate esigenze legate alla necessità di acquisire delle specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di carattere generale contemplate nel corpo normativo di riferimento. Il volontariato nel terzo settore Una delle grandi novità della riforma è l’estensione del principi del volontariato a tutti gli enti del terzo settore. L’articolo 17, Codice del terzo settore, definisce il volontario come: “colui che, per libera scelta, svolge in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della propria prestazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Non può considerarsi volontario, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, colui che gratuitamente esercita una carica sociale o colui che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nell’esercizio delle loro funzioni. Inoltre, non possono essere volontari coloro che siano legati con l’ente (di cui sono soci, associati) da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Il medesimo divieto è valevole anche quando l’ente di cui è socio o associato non è il diretto beneficiario dell’attività del volontario, ma si limiti a fungere da intermediario/promotore della prestazione presso un altro contesto organizzato. Si noti che le medesime incompatibilità non erano previste per il volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000. È ammesso solo un rimborso delle spese sostenute per le attività svolte e debitamente documentate. Sono infatti vietati dei rimborsi forfettizzati. La regola della tracciabilità delle spese può essere derogata mediante un’autocertificazione resa dal volontario ai sensi dell’articolo 46, D.lgs. 445/2000, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 4
- l’indennizzo non deve superare i 10 euro giornalieri o 150 euro mensili; - la tipologia di spesa e di attività rimborsabile tramite autocertificazione sia deliberata dall’organo sociale; - la spontaneità della prestazione rende il volontariato non paragonabile ad alcun tipo di lavoro né di tipo autonomo né tanto meno subordinato. Proprio per questo motivo gli articoli 33 e 36, Codice del terzo settore, prevedono la possibilità, sia per le associazioni di volontariato che per le associazioni di promozione sociale, di integrare il lavoro dei volontari con quello di soggetti esterni retribuiti. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata ai seguenti limiti/condizioni: - che sia strettamente necessario al regolare funzionamento dell’ente oppure a qualificarne/specializzarne l’attività; - che, nelle associazioni di volontariato, il numero delle persone impiegate non sia superiore al 50% del numero dei volontari; - che, nelle associazioni di promozione sociale, il numero dei soggetti impiegati non sia superiore al 50% del numero dei volontari o superiore al 5% rispetto al numero degli associati. Gli unici adempimenti richiesti per il volontariato, oltre ai pochi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono la tenuta di un apposito registro e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile nei confronti di terzi. Le istruzioni Inps per lo sconto edili – anno 2017 Con decreto dei Ministeri del lavoro e dell’economia del 5 luglio 2017, è stata confermata per l’anno 2017, nella misura delL’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili (D.L. 244/1995). L’Inps, con circolare n. 129 del 1° settembre 2017, ha riepilogato la normativa che regola la riduzione contributiva per le imprese edili e ha fornito le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva. I datori di lavoro, classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, hanno quindi diritto a tale agevolazione contributiva per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017. Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica; si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana, non spettando, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Tale riduzione contributiva non spetta, inoltre, per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio sgravio biennale). Vi sono da rispettare delle specifiche condizioni per l’accesso al beneficio: - regolarità contributiva (Durc regolare); - rispetto delle condizioni previste dal Ccnl applicato e di eventuali contratti di secondo livello (territoriali o aziendali); - rispetto di quanto previsto in materia di retribuzione imponibile; - non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Le domande, finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2017, devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. In caso di esito positivo al controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre a dicembre 2017. Tale esito sarà visualizzabile all’interno del proprio cassetto previdenziale aziendale. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017. Le aziende che saranno autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento di ; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento di . 5
Si evidenzia che il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018. Tetto aziendale per le prestazioni dei fondi di solidarietà Con il messaggio n. 3617/2017, l’Inps ha fornito istruzioni sulla determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 ss., D.lgs. 148/2015. Il tetto aziendale è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro e non su quella versata, pertanto per l’erogazione delle prestazioni non è richiesta la regolarità contributiva dell’azienda. Tali Fondi hanno lo scopo primario di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro per i dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della Cig ordinaria o straordinaria, ma possono anche erogare ulteriori prestazioni a sostegno del reddito integrative delle tutele pubbliche assicurate in caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio assegno emergenziale) o in caso di sospensione dell’attività lavorativa o contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale. Gli interventi dei Fondi, però, sono concessi solo nei limiti delle risorse acquisite e disponibili. Perciò, per garantire un’equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei Fondi prevedono il meccanismo del c.d. tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo i seguenti criteri: Tipo fondo Prestazione Tetto aziendale Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre Assegno precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri ordinario di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate Credito Ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al Formazione trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre Assegno precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri ordinario di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate Cooperativo Metà dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre Formazione precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni di formazione già deliberate Assegno A regime: 4 volte i contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle ordinario prestazioni già deliberate Trentino A regime: 4 volte i contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle Formazione prestazioni già deliberate Bolzano- Assegno 4 volte i contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già Alto Adige ordinario deliberate 1,4 volte l’ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti da Assegno ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di ordinario presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e Assicurativi amministrazione del Fondo Ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante Formazione fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo Fondo Assegno Il doppio dei contributi ordinari annui dovuti nell’anno precedente, trasporto ordinario dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel 6
pubblico biennio precedente 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore Assegno di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione Solimare ordinario dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso Assegno A regime: 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal Fondo di ordinario medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di integrazione Assegno di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a salariale solidarietà qualunque titolo a favore dello stesso Tetto aziendale e operazioni societarie La contribuzione dovuta dall’azienda cedente per i lavoratori transitati nell’azienda istante è computata ai fini del tetto aziendale solo in caso di fusioni/incorporazioni totali con acquisizione della totalità dei lavoratori dell’azienda cedente. Occorre distinguere tra operazioni nelle quali l’azienda: - cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti a una sola azienda già esistente o nuova (ad esempio fusioni totali, incorporazioni totali, etc.); - cessa di esistere e trasferisce la totalità dei suoi dipendenti a più aziende esistenti o nuove; - resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti a una o più aziende già esistenti o nuove (ad esempio scissioni parziali, cessione di ramo d'azienda, etc.). Nel primo caso, nel computo del tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta dall’azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all’esito delle operazioni societarie; negli altri casi si considera la sola contribuzione dovuta dall’azienda istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute. ESEMPIO Il tetto aziendale dell’azienda istante A (che ha incorporato totalmente le aziende B e C e un ramo d’azienda della società D) è determinato sulla contribuzione totalmente dovuta dalle aziende A, B e C, tenuto conto, ove previsto, delle prestazioni già fruite dalle società A, B e C e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo. Gli importi concessi non possono eccedere il tetto aziendale così determinato. Negli importi concessi sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del 5,84% ove previsto) e alla contribuzione correlata. Per i Fondi che lo prevedono, le prestazioni già autorizzate si computano in relazione all’importo effettivamente fruito, salva l’ipotesi in cui il periodo autorizzato sia ancora in corso di pagamento. In tale ultimo caso si computa l’importo autorizzato e gli eventuali risparmi di spesa relativi agli importi effettivamente fruiti sono rimessi nella disponibilità del tetto aziendale una volta terminati i pagamenti. Tetto aziendale del Fondo di integrazione salariale Il Fondo di integrazione salariale (FIS) garantisce l’assegno di solidarietà e, nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario. Tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore. Le prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del singolo datore di lavoro, che devono essere scomputate dal c.d. tetto aziendale, sono quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile. Per consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, il tetto aziendale è modificato nel seguente modo: nessun limite per le prestazioni con eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti nel 2016, 10 volte nel 2017, 8 volte nel 7
2018, 7 volte nel 2019, 6 volte nel 2020, 5 volte nel 2021. Ci si deve riferire alla data di decorrenza delle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa specificata dal datore di lavoro nell’istanza di accesso. Ad esempio, in caso di richiesta di prestazione a cavallo di 2 anni, dal 1° dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, il tetto aziendale sarà determinato sulla base del limite vigente per il 2017, ossia dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta. Sempre per le istanze a cavallo di anno, nell’eventualità in cui, a seguito delle verifiche istruttorie, la decorrenza della prestazione sia posticipata all’anno successivo, ai fini della determinazione del tetto aziendale verrà applicato il criterio di proporzionalità relativo a quell’anno. Ad esempio, a una domanda presentata con inizio prestazione il 27 dicembre 2017, per la quale a seguito di adempimenti istruttori (ad esempio presentazione tardiva della domanda) la decorrenza della prestazione è posticipata al 2 gennaio 2018, si applicherà il tetto previsto per l’anno 2018. Tetto aziendale e pagamenti diretti assegno ordinario In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro deve inviare il modello SR41 alla struttura Inps competente in base all’unità produttiva: - in caso di istanze presentate per una sola unità produttiva, una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede su cui insiste l’unità produttiva e il relativo numero di autorizzazione al pagamento, il datore di lavoro trasmetterà alla stessa sede i moduli SR41; - nel caso di istanze presentate per più unità produttive per il medesimo periodo (plurilocalizzate), una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede competente in base all’accentramento contributivo e le autorizzazioni al pagamento dalle singole sedi competenti in base all’unità produttiva, il datore di lavoro trasmetterà a ognuna di quest’ultime i relativi modelli SR41. Per ogni unità produttiva la prestazione è pagata nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di concessione, cioè nel limite delle ore e degli importi concessi, e il raggiungimento anche solo di uno dei due limiti non consente il riconoscimento ulteriore della prestazione. Se nel modello SR41 sono presenti ore e/o importi eccedenti quelli concessi, il datore di lavoro dovrà inviarlo nuovamente nel rispetto dei limiti. Domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS: i criteri di esame Attraverso la circolare n. 130/2017 l’Inps ha illustrato i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e, in particolare, quelli per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e dell’assegno di solidarietà, alla luce delle disposizioni del D.M. 94033/2016, adottato per l’approvazione dei programmi di Cigs. Inoltre, vengono forniti chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo. La circolare, dopo aver illustrato il quadro normativo, si occupa delle causali per l’assegno ordinario (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa, crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto), delle procedure di informazione e consultazione sindacale, del rapporto tra assegno ordinario e altre prestazioni (indennità di malattia, congedo di maternità, congedo parentale e riposi giornalieri per allattamento, infortunio sul lavoro, permessi L. 104/1992, congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001), dei rapporti dell’assegno con altri istituti contrattuali (ferie, festività infrasettimanali, indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso). Si passa poi all’analisi dell’assegno di solidarietà, della riduzione di orario, del rapporto dell’assegno con altre prestazioni (indennità di malattia, congedo di maternità e congedo parentale, permessi per allattamento, infortunio sul lavoro, congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, permessi L. 104/1992), dell’assegno di solidarietà e altri istituti contrattuali (ferie, festività infrasettimanali, indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso), nonché dei termini di presentazione della domanda. È inoltre specificato che, durante il periodo di percezione sia dell’assegno di solidarietà sia dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del Tfr. Lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di riduzione del lavoro con diritto all’assegno di solidarietà, non comporta, in linea di massima, perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto. Il trattamento di 8
integrazione del reddito e il reddito da attività di lavoro possono essere cumulabili secondo quanto previsto nella circolare n. 130/2010 e, per il lavoro accessorio, nel paragrafo 2.9.c della circolare n. 89/2017. Pertanto, si potrà dar luogo a fattispecie di: - incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e l’integrazione salariale e conseguente cessazione del rapporto di lavoro su cui è fondata; - totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova attività con l’integrazione salariale; - una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale. Ai fini degli accertamenti istruttori per le causali della Cigs e dell’assegno di solidarietà sono state predisposte, per ciascuna causale, delle schede apposite (allegati alla circolare da 1 a 4), che costituiscono parte integrante delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dal Fis e nelle quali le aziende devono indicare tutti gli elementi a fondamento della congruità della causale invocata a supporto dell’istanza. Si possono comunque allegare ulteriori elementi probatori a suffragio del proprio stato (ad esempio bilanci, solidità finanziaria dell’impresa, etc.). Sulla base delle motivazioni addotte dai datori di lavoro istanti nelle schede, l’Inps valuterà, sulla scorta dei criteri indicati nella circolare, se autorizzare o meno il trattamento richiesto, richiedendo eventualmente un supplemento di istruttoria in relazione al quale il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, deve fornire gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria. Per le causali della Cigo devono invece essere utilizzati i fac-simile della relazione tecnica dettagliata di cui all’articolo 2, comma 1, D.M. 95442/2016, allegati alla circolare Inps n. 139/2016, che già ha illustrato i criteri di valutazione delle casuali in materia di Cigo. Non è compatibile con la disciplina del Fis l’applicazione dell’articolo 10, D.M. 95442/2016, in materia di cumulo tra Cigo e contratto di solidarietà sulla medesima unità produttiva per lo stesso periodo. Non è obbligatoria l’adozione di criteri di rotazione nell’ambito delle procedure di informazione e consultazione sindacale propedeutiche all’accesso alle prestazioni garantite dal Fis, perché ai trattamenti garantiti dal Fis si applica, nei limiti della compatibilità, la normativa prevista in materia di Cigo, che nulla stabilisce in proposito. Pertanto, in caso di violazione dei criteri di rotazione eventualmente indicati nell’ambito delle procedure di informazione e consultazione sindacale, non si applica la sanzione di cui all’articolo 1, D.M. 94956/2016, in quanto applicabile alla sola Cigs. Visite mediche di controllo e polo unico pubblico-privato L’Inps, con i messaggi nn. 3265 e 3384 dell’agosto 2017, riferisce della costituzione di un “Polo Unico per le visite fiscali” a partire dal 1° settembre 2017, derivante dalle disposizioni del D.Lgs. 75/2017 di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (c.d. decreto Madia). Tutto questo si inquadra nell’ambito di una futura, ma già prevista, armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità e della definizione delle modalità di svolgimento delle visite mediche di controllo; per tale armonizzazione, tuttavia, sarà necessaria l’emanazione di un apposito decreto ministeriale. Si ricorda, infatti, che le fasce di reperibilità, attualmente in vigore, sono le seguenti: - lavoratori pubblici: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; - lavoratori privati: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. L’Istituto, nell’attesa dell’emanazione del D.M. sopra citato, fa presente che il procedimento e gli adempimenti anche medico legali della procedura risultano simili, tra pubblico e privato, tranne alcune specificità di quest’ultimo. L’Istituto infine ribadisce, riferendosi nel caso alle PP.AA., che la valutazione del caso di assenza alla visita di controllo, da parte del lavoratore, sarà di competenza della P.A. laddove ciò richieda valutazioni di tipo amministrativo. Al contrario, ove l’assenza comporti giustificazioni di carattere medico (ad esempio assenza per visita al pronto soccorso o per visita specialistica), la valutazione tecnica non potrà competere alla P.A.. 9
Gestione fiscale dei buoni pasto Alla luce del decreto 122/2017, in vigore dal 9 settembre scorso, di seguito si riepiloga schematicamente la gestione fiscale e contributiva dei servizi di mensa previsti dall’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir. Tipo di servizio Regime fiscale e contributivo Caratteristiche Servizio di mensa Esistenza di locali aziendali dedicati con Esenzione totale senza limiti intraziendale servizio interno o gestito da terzo Servizio di mensa esterno Esistenza di locali non aziendali dedicati Esenzione totale senza limiti all’azienda con servizio gestito da terzo Somministrazione di Servizio per lavoratori quali cuoco, Esenzione totale senza limiti vitto camerieri etc. Accesso a mensa aziendale o pubblici servizi convenzionati (bar, ristorante etc.) Mensa c.d. diffusa Esenzione totale senza limiti tramite badge aziendale in orari di pausa pranzo Buoni pasto utilizzabili anche Esenzione nel limite di 5,29 cumulativamente per un massimo di 8 Buono pasto cartaceo euro giornalieri giornalieri presso strutture convenzionate, supermercati etc. Buoni pasto utilizzabili anche Esenzione nel limite di 7 euro cumulativamente per un massimo di 8 Buono pasto elettronico giornalieri giornalieri presso strutture convenzionate, supermercati etc. Erogazioni dirette a cedolino solo per Indennità sostitutiva di Esenzione nel limite di 5,29 addetti a cantieri edili o per lavoratori in mensa euro giornalieri unità produttive mancanti di strutture e servizi di ristorazione Metasalute, dal 1° ottobre le novità Dal 1° ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 16 dell’Ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti sottoscritto il 26 novembre 2016, l’adesione a mètaSalute è estesa a tutti i lavoratori cui viene applicato il citato Ccnl. Chiarimenti sull’estensione dell’adesione a mètaSalute a tutti i lavoratori sono contenute nella circolare “Come cambia mètaSalute dal 1° ottobre 2017” (disponibile in due diverse versioni: una per le aziende e una per i lavoratori) che spiega le modalità di adesione, la contribuzione e la gestione anagrafica delle iscrizioni. È inoltre disponibile il Regolamento per la gestione della fase transitoria, entrata in vigore il 1° settembre e con validità fino al 31 dicembre 2017. A tali documenti si rimanda per gli approfondimenti del caso. Ecco le novità in sintesi. Lavoratori, anche se distaccati ai sensi della L. 300/1970, non in prova e con contratto a tempo indeterminato, inclusi i part-time, a tempo determinato con Lavoratori da durata residua non inferiore a 5 mesi alla data di iscrizione, di apprendistato, in iscrivere aspettativa per malattia, interessati dalla Cig in tutte le sue tipologie e, per massimo 12 mesi, i lavoratori cessati con procedura di licenziamento collettivo che 10
beneficiano della NASpi Lavoratori in prova o con contratti diversi da quelli diversi sopra evidenziati, nonché Lavoratori da lavoratori iscrivibili che abbiano comunicato per iscritto all’azienda di non voler non iscrivere aderire al Fondo On-line mediante iscrizione al Fondo, generazione delle credenziali di accesso all’area riservata e trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori da iscrivere o dell’ultimo UniEmens inviato all’Inps. Modalità di L’iscrizione può avvenire anche tramite i consulenti del lavoro, pertanto lo studio adesione provvederà d’ufficio, salva vostra diversa comunicazione scritta in tempo utile o diversi accordi già presi. Dovranno in seguito essere gestite mensilmente le eventuali variazioni della situazione comunicata Dal 1° ottobre 2017 è prevista una contribuzione annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156 euro (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle quote per i familiari e i conviventi di fatto a carico Contribuzione Dalla medesima data non è più dovuta la quota di 3 euro a carico del lavoratore, così come la contribuzione per l’adesione al piano integrativo 1 che si estingue, mentre per il piano integrativo 2 la quota mensile dovuta è di 20,83 euro, dei quali non meno di 13 euro a carico azienda e il rimanente ripartito secondo le modalità contributive definite in fase di adesione Per il versamento della contribuzione dei mesi da ottobre a dicembre 2017 le aziende devono accedere all’area riservata e generare un MAV con l’importo da Pagamento versare entro il giorno 10 di ciascun mese di riferimento. Da gennaio 2018 il Fondo fornirà apposite istruzioni I lavoratori e i familiari a carico comunicati dal lavoratore entro il 31 dicembre 2017 avranno accesso alla copertura sanitaria dal 1° ottobre 2017 con decorrenza della Familiari a contribuzione a carico azienda dalla medesima data, a partire dalla quale entreranno carico in copertura gratuita anche i conviventi di fatto, pertanto i lavoratori che hanno già attivato un piano a pagamento per i conviventi dovranno comunicare ai datori di lavoro di non trattenere più l’eventuale contributo a loro carico La contribuzione per i piani a pagamento già attivi sarà dovuta fino al 31 dicembre Familiari 2017 tramite trattenuta in busta paga. non a carico Dal 2018 i lavoratori che vorranno estendere la copertura ai familiari non a carico dovranno inoltrare nuova richiesta al Fondo Aziende con Le aziende con forme di sanità integrativa ad adesione volontaria devono garantire altre forme di ai dipendenti che non godono di alcuna copertura sanitaria l’adesione al Fondo. assistenza Le aziende con polizze sanitarie in scadenza al 31 dicembre 2017 e che intendono far sanitaria aderire al Fondo tutti i loro dipendenti dal 1° gennaio 2018 devono registrarsi e integrativa trasmettere i flussi anagrafici al Fondo entro il 30 novembre 2017 Dal 1° ottobre 2017 le credenziali già in uso per aziende e lavoratori non saranno più Credenziali in uso Mancato L’omissione totale o parziale del versamento dei contributi dovuti dall’azienda per i versamento dei dipendenti iscritti determina la sospensione delle prestazioni sanitarie contributi 11
Previdenza complementare, cosa cambia La L. 124/2017, pubblicata in G.U. n. 189/2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha previsto le seguenti novità in tema di previdenza complementare: - la possibilità di versare ai Fondi di previdenza complementare una percentuale di Tfr diversa dal 100%; - in caso di disoccupazione di almeno 24 mesi possibilità di richiedere un anticipo della pensione integrativa; - la possibilità di riscattare la prestazione pensionistica di fondi aperti in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 12
PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2017 ILI PER LE AZIENDE IE UTILI PER LE AZIENDE Di seguito, i principali adempimenti dal 1° al 31 ottobre 2017, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante, nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. L’articolo 18, D.Lgs. 241/1997, recita infatti: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”. Giovedì 5 ottobre Chimici – Distinta contributi previdenza complementare Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim. Martedì 10 ottobre Fondi dirigenti del commercio – Versamento Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente. Contributi Inps – Datori di lavoro domestico Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all’Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente Lunedì 16 ottobre Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. Contributi Inps – Gestione separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps – Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. 13
Contributi Inps – Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Contributi Inps ex Enpals – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi Inpgi – Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit – Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. Venerdì 20 ottobre Fonchim – Contributi previdenza complementare Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim. Previndai – Versamento Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai. Previndapi – Versamento Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi. Mercoledì 25 ottobre Contributi Enpaia – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente. Martedì 31 ottobre UniEmens – Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente. Modello 770/2017 – Proroga del termine per l’invio telematico È stato prorogato ad oggi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2017 (D.P.C.M. 26/7/2017, pubblicato sulla G.U. n. 175/2017). 14
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