CARI SOCI, CARI LETTORI, AHK Italien

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CARI SOCI, CARI LETTORI, AHK Italien
APRILE 2018 | N° 123

CARI SOCI, CARI LETTORI,

il traguardo del 25 maggio 2018 è ormai vicino. Dopo due anni concessi per adeguarsi, in questa data
diventerà applicabile il nuovo Regolamento Privacy (GDPR - General Data Protection Regulation).
Negli ultimi mesi si sono dunque intensificati gli interventi, istituzionali e consulenziali, in merito all’im-
plementazione delle procedure idonee all’adempimento, per colmare la necessità di informazione e ag-
giornamento delle aziende che sono allo sprint finale per l’adeguamento delle proprie strutture alla
normativa.
Da parte del Garante per la Privacy sono state recentemente pubblicate nuove FAQ relative al Responsa-
bile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato nonché provvedimenti e informative che riguarda-
no svariati ambiti operativi.
Questa importante novità ricorre significativamente in questa edizione della nostra newsletter: il tema
privacy viene, infatti, trattato non solo nella sua specificità (si veda il contributo a pag. 9), ma anche con
attinenza al diritto del lavoro (pag. 5), al D.Lgs. 231/01 e corporate governance (pag. 6), nonché all’ICT
ed innovazione digitale (pag. 7).

Vi auguriamo buona lettura!

Carolina Pajé, Responsabile Network “Norme & Tributi”
CARI SOCI, CARI LETTORI, AHK Italien
APRILE 2018 | N° 123

                                                                                                                                                             N E W S L E T T E R
                                                                                                                                                             NORME
                                                                                                                                                               &TRIBUTI
INDICE

                     DIRITTO SOCIETARIO
       ITALIA: Immediato riconoscimento in Italia del provvedimento del Delaware in
                     materia societaria.....................................................................................................Pagina       4
GERMANIA: “Affarone” costituzione di GmbH - costa la metà di un iPhone X...................Pagina 4

               DIRITTO DEL LAVORO
       ITALIA: E-mail dei dipendenti: il controllo estremo e la conservazione illimitata
                     sono vietati...............................................................................................................Pagina   5
GERMANIA: Le ore di guardia considerate come orario di lavoro..........................................Pagina 5

               D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE
       ITALIA: GDPR: le misure di sicurezza a tutela della protezione dei dati........................Pagina 6

          CORPORATE GOVERNANCE E COMPLIANCE
GERMANIA: Necessità di un sistema di controllo per tutto il gruppo societario..................Pagina 6

                     FINTECH
       ITALIA: Le “Initial Coin Offerings”......................................................................................Pagina 7

               “ICT” ED INNOVAZIONE DIGITALE
       ITALIA: Garante privacy italiano: sì alla raccolta di dati di pazienti non
                     autosufficienti tramite dispositivi “intelligenti”..................................................Pagina                          7

           TASSAZIONE DELLE IMPRESE
   ITALIA: Partecipazioni di controllo estere - affrancamento plusvalori impliciti...........Pagina 8
GERMANIA: L’attività commerciale ai sensi del § 8d KStG (possibilità di riporto delle
                     perdite pregresse).....................................................................................................Pagina       8

                     DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
       ITALIA: La competenza giurisdizionale nella vendita internazionale di beni mobili...Pagina 9

               PRIVACY
       ITALIA: Il consenso al trattamento nel GDPR: quali nuovi requisiti?.............................Pagina 9

               DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE
       ITALIA: Diritto d’autore: fornitura di un servizio di videoregistrazione su “cloud
          computing”...............................................................................................................Pagina 10
GERMANIA: Smettere non basta (più)!........................................................................................Pagina 10

               PREZZI DI TRASFERIMENTO
       ITALIA: Principali commenti relativi alla bozza del decreto sul principio di libera
                     concorrenza..............................................................................................................Pagina 11

               MERGERS & ACQUISITIONS
       ITALIA: Il contratto di rete e i controlli degli Ispettorati del Lavoro..............................Pagina 11

                                                                                                                                                                       2
                                                                                                                                                                      PAG I N A
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APRILE 2018 | N° 123

                                                                                                                                                                N E W S L E T T E R
                                                                                                                                                                NORME
                                                                                                                                                                  &TRIBUTI
INDICE

                   DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI
      ITALIA: Agenzia e somministrazione, anche in esclusiva: distinzione tra le due
                   fattispecie..................................................................................................................Pagina 12
GERMANIA: Prova prima facie per l’acquisizione di un nuovo cliente da parte
                   dell’agente.................................................................................................................Pagina 12

              DIRITTO DEI TRASPORTI
      ITALIA: Le Corti supreme si interessano all’autotrasporto................................................Pagina 13

              DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA
      ITALIA: Aggiornamento delle soglie di fatturato per la notifica Antitrust....................Pagina 13

                   FISCALITÀ INTERNAZIONALE
   ITALIA: Stabile organizzazione - le ultime raccomandazioni dell’OCSE........................Pagina 14
GERMANIA: Trattamento fiscale di criptovaluta.......................................................................Pagina 14

                   TASSAZIONE DELLE PERSONE
      ITALIA: Il regime dei lavoratori “impatriati”: un’agevolazione per i lavoratori che
                   trasferiscono la residenza fiscale in Italia............................................................Pagina 15

                   ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI
      ITALIA: Accertamento valido anche senza scambio di informazioni fra stati UE.........Pagina 15

              DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE
      ITALIA: Il FIA immobiliare per la gestione delle sofferenze delle banche......................Pagina 16

              APPALTI
      ITALIA: Affidamento dei contratti pubblici sotto soglia: approvata la Linea Guida
                   n. 4.............................................................................................................................Pagina 16

              DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI
      ITALIA: Rinunzia alla clausola arbitrale.............................................................................Pagina 17

              DIRITTO FALLIMENTARE
      ITALIA: Concordato preventivo: sindacato del tribunale sulla fattibilità del piano......Pagina 17

                   IVA E DAZI
   ITALIA: Spese carburanti e lubrificanti - mezzi di pagamento validi.............................Pagina 18
GERMANIA: La tassazione delle prestazioni di viaggio in Germania viola la direttiva
                   IVA.............................................................................................................................Pagina 18

                                                                                                                                                                          3
                                                                                                                                                                         PAG I N A
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                                                                                                                       N E W S L E T T E R
                                                                                                                       NORME
                                                                                                                         &TRIBUTI
         DIRITTO SOCIETARIO

         ITALIA: IMMEDIATO RICONOSCIMENTO IN ITALIA DEL PROVVEDIMENTO DEL
                 DELAWARE IN MATERIA SOCIETARIA

         Il provvedimento emesso dal giudice dello Stato Federale del Delaware (USA) in materia societaria ed
         avente ad oggetto la titolarità di quote detenute da un soggetto di diritto statunitense in una società
         di capitali italiana trova un immediato riconoscimento in Italia ai sensi dell’art. 64 della l. 218/95
         senza che sia necessario alcun tipo di procedimento, questo a condizione che vi siano tutti i requisiti
         previsti a tal fine dal medesimo art. 64. Questo è quanto è stato, di fatto, recentemente confermato
         dalla Camera di Commercio di Roma, la quale, in un contenzioso transfrontaliero, ha direttamente
         recepito un provvedimento emesso dal Delaware Court of Chancery, con il quale il giudice statuni-
         tense ha dichiarato la nullità dell’atto di cessione mediante il quale il socio del Delaware era stato,       G. Sposato
         illegittimamente, privato della sua partecipazione sociale detenuta in una S.r.l. italiana, in favore di
         un’altra società statunitense. Il socio originario, quindi, dopo aver vittoriosamente impugnato l’atto
         di cessione illegittimo dinanzi alle Corti statunitensi, si è visto nuovamente intestare in Italia la par-
         tecipazione nella S.r.l. italiana mediante la mera esibizione, alla competente Camera di Commercio,
         del relativo provvedimento statunitense e senza dover fare ricorso ad alcuna altra procedura dinanzi
         alle autorità giurisdizionali italiane.
                                                       Avv. LL.M. Gennaro Sposato |gennaro.sposato@roedl.it
                                                       Avv. Valeria Spagnoletti-Zeuli |                                V. Spagnoletti-Zeuli
                                                       valeria.spagnoletti.zeuli@roedl.it
                                                       Studio partner del Network “Norme & Tributi“
                                                       della Camera di Commercio Italo-Germanica

         GERMANIA: ”AFFARONE” COSTITUZIONE DI GMBH - COSTA LA METÀ DI UN
                   IPHONE X

         Con Ordinanza del 24.01.18 (22 W 25/16), la Corte di Appello di Berlino (“Kammergericht”) ha
         aggiunto un nuovo capitolo alla discussione sul c.d. “Beurkundungstourismus” (“turismo delle au-
         tentiche notarili”) in Svizzera: la costituzione di una GmbH (S.r.l. tedesca) presso un notaio svizzero
         ottempera i requisiti del diritto tedesco se il verbale di costituzione viene letto in presenza del notaio,
         accettato dai comparenti e sottoscritto di loro pugno.
         Il Registro Imprese compente (Pretura di Berlino Charlottenburg) aveva negato la relativa iscrizione
         della società (ordinanza del 22.01.16), considerando la legislazione del Cantone di Berna troppo
         differente dagli standard tedeschi; una rinuncia agli obblighi di esame e di informazione previsti            A. Seitz
         dalla Legge sulle autentiche notarili (“Beurkundungsgesetz”) sarebbe invalida. Similmente alla ces-
         sione di quote di una GmbH, stupisce che gli interessati abbiano messo in conto, con la loro “fuga
         in Svizzera”, considerevoli incertezze giuridiche (anche per mancanza di giurisprudenza della Corte
         suprema) e ritardi (v. sopra). La costituzione di una GmbH con capitale di 25.000 Euro (minimo)
         presso un notaio tedesco costa, normalmente, 580 Euro, ovverosia circa la metà di un iPhone X. Per
         concludere, dato che i costi per la costituzione possono essere addebitati alla società, i soci possono
         di regola permettersi la relativa consulenza (in particolare fiscale) e traduzioni.
                                                                                                                       F. Sali
                                                                RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
                                                                a.seitz@mader-stadler.de
                                                                RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. |
                                                                f.sali@mader-stadler.de
                                                                Studio partner del Network “Norme & Tributi”

                                                                                                                                    4
                                                                della Camera di Commercio Italo-Germanica                         PAG I N A

INDICE
CARI SOCI, CARI LETTORI, AHK Italien
APRILE 2018 | N° 123

                                                                                                                     N E W S L E T T E R
                                                                                                                     NORME
                                                                                                                       &TRIBUTI
         DIRITTO DEL LAVORO

         ITALIA: E-MAIL DEI DIPENDENTI: IL CONTROLLO ESTREMO E LA CONSERVAZIONE
                 ILLIMITATA SONO VIETATI

         Il Garante Privacy ha chiarito nella newsletter n. 439 del 29.03.18 che il trattamento di dati perso-
         nali effettuato sulle e-mail aziendali dei dipendenti da parte del datore di lavoro è da considerare
         illegittimo, in quanto costituente violazione della normativa sulla protezione dei dati o sulla tutela
         del lavoratore.
         L’archiviazione delle e-mail in modo generalizzato e automatizzato, la conservazione delle stesse
         per un periodo indeterminato e comunque esteso può consentire al datore di lavoro il controllo dei
         lavoratori. Tale attività può considerarsi lesiva delle disposizioni previste dall’art. 4 dello Statuto
         dei Lavoratori, che vieta verifiche generiche, estese e prive di qualsiasi selezione utile alle esigenze    G. Riccio
         aziendali delle stesse. La libertà e la dignità dei dipendenti non possono essere messe in secondo
         piano rispetto al diritto della parte datoriale di monitorare lo svolgimento delle mansioni dei la-
         voratori e l’uso idoneo della strumentazione aziendale. In definitiva, costa segnalare il divieto di
         memorizzazione indiscriminata e illimitata delle e-mail aziendali per evitare possibili contenziosi
         con i dipendenti in tal senso.

                               Avv. Gianvito Riccio | gianvito.riccio@cbalex.com                                     K. M. Beck
                               RAin e Avv. stabilito Katrin M. Beck | katrin.beck@cbalex.com
                               Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                               della Camera di Commercio Italo-Germanica

         GERMANIA: LE ORE DI GUARDIA CONSIDERATE COME ORARIO DI LAVORO

         Le ore di guardia, che un lavoratore può trascorrere al proprio domicilio, tuttavia con l’obbligo
         di presentarsi al lavoro entro breve tempo, devono essere considerate come “orario di lavoro” ai
         sensi della legge tedesca sull’orario di lavoro (ArbZG) e ai sensi della Direttiva europea in materia
         (2003/88/EG), così come deciso dalla CGUE con sentenza del 21.02.18, nella causa C-518/15 (Ville
         de Nivelles contro Matzak).
         La Corte ha deciso che la reperibilità limita considerevolmente le possibilità del lavoratore di svol-
         gere le proprie attività e, pertanto, è da considerare come “orario di lavoro”.
         A differenza dei servizi di guardia, durante la reperibilità il lavoratore può rimanere presso il proprio   M. Mamozai
         domicilio; permane però l’obbligo di essere raggiungibile al cellulare per l’eventuale convocazione
         da parte del suo datore di lavoro.
         Proprio per questo motivo la Corte ha deciso che le ore di reperibilità devono essere considerate
         come orario di lavoro.

                                               RAin e Avv. Maryam Mamozai, Maître en Droit |
                                               mamozai@mm-legale.de

                                                                                                                                  5
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CARI SOCI, CARI LETTORI, AHK Italien
APRILE 2018 | N° 123

                                                                                                                      N E W S L E T T E R
                                                                                                                      NORME
                                                                                                                        &TRIBUTI
         D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

         ITALIA: GDPR: LE MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PROTEZIONE DEI DATI

         Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali ha abolito le misure minime di sicurez-
         za poste a base del sistema “privacy” ed elencate nell’allegato B del D.Lgs. n. 196/03. All’art. 32 il
         Regolamento statuisce, infatti, che il Titolare e il Responsabile del trattamento - tenuto conto dello
         stato dell’arte e dei costi di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del
         trattamento - devono mettere in atto misure idonee a “garantire un livello di sicurezza adeguato al
         rischio”. Ciò poiché il Titolare e il Responsabile devono essere in grado di garantire e dimostrare,
         appunto, d’aver fatto tutto il possibile per arginare il verificarsi di una situazione di rischio, nel
         rispetto del principio dell’“accountability” che lascia loro ampi margini di libertà nell’individuare le     V. De Luca
         misure tecniche ed organizzative adeguate. A tal fine, sia il Titolare sia il Responsabile non potranno
         prescindere dall’effettuare una gap analysis ed un risk assessment, ossia una valutazione preliminare
         dei vari rischi. Se poi dovesse essere rilevato un rischio di impatto negativo sui diritti e sulle libertà
         fondamentali dell’interessato, detto rischio dovrà essere analizzato attraverso un apposito processo
         di valutazione (c.d. valutazione d’impatto). In tal senso dovranno - sulla base di quanto precede -
         essere aggiornati i protocolli relativi alla Parte Speciale del Modello 231 sui delitti informatici, anche
         al fine di poter dimostrare d’essere compliant con la normativa europea sulla protezione dei dati.

                                                                                                                      L. Vella
                                                             Avv. Vittorio De Luca |
                                                             vittorio.deluca@delucapartners.it
                                                             Dott. Luciano Vella |
                                                             luciano.vella@delucapartners.it

         CORPORATE GOVERNANCE E COMPLIANCE

         GERMANIA: NECESSITÀ DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PER TUTTO IL GRUPPO SOCIETARIO

         Con sentenza del 19.12.17 (R.G. 31 O 33/16), il Tribunale di Stoccarda ha stabilito che il sistema di
         controllo di una società a capo di un gruppo si deve estendere anche a tutte le questioni delle società
         appartenenti al gruppo stesso. In particolare, tali questioni debbono essere ricomprese nel sistema
         di controllo della società madre nella misura in cui esse possono mettere a rischio l’esistenza della
         società madre. Il Tribunale di Stoccarda si è riferito alla necessità di una “valutazione e sintesi dei
         rischi connessi all’attività del gruppo”. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, il consiglio di
         gestione e il consiglio di sorveglianza della società madre non avrebbero adempiuto a tale obbligo.
         In ragione di ciò, il Tribunale di Stoccarda ha dichiarato la nullità delle delibere assembleari che         W. Liebau
         esoneravano il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza da ogni responsabilità. Ora oc-
         corre attendere la decisione dei giudici di secondo grado. Invero, la realizzazione di un sistema di
         sorveglianza esteso a tutto il gruppo risulta particolarmente complesso, atteso che la società madre
         non dispone in tutti i casi degli strumenti giuridici per procurarsi tutte le informazioni rilevanti
         riguardanti le società affiliate.

                                          RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com
                                          Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                          della Camera di Commercio Italo-Germanica

                                                                                                                                   6
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                                                                                                                      NORME
                                                                                                                        &TRIBUTI
         FINTECH

         ITALIA: LE “INITIAL COIN OFFERINGS”

         Le “Initial Coin Offerings” (ICOs) rappresentano una nuova forma di finanziamento, che si realizza
         tramite delle offerte al pubblico sul web di “token” (ossia “gettoni”, ciascuno dei quali corrisponde
         ad una unità di una criptovaluta di nuova emissione), normalmente in cambio di altre criptovalute,
         al fine di finanziare un progetto imprenditoriale. I token possono venire scambiati sui mercati se-
         condari on-line (c.d. exchanges), acquisendo un valore intrinseco soggetto a fluttuazioni. Il ritorno
         finanziario degli investitori è quindi essenzialmente legato all’eventuale aumento di valore della
         nuova moneta virtuale emessa dalla start-up tramite l’ICO, con tutti i connessi rischi legati alla forte
         volatilità tipica del mercato delle criptovalute. Differentemente dalle quotazioni nei mercati rego-         G. Cucchiarato
         lamentati (IPOs) o dalle campagne di equity crowdfunding, dove gli investitori diventano soci delle
         società finanziate, i token offerti al pubblico tramite una ICO danno diritto, di regola, ad usufruire
         dei servizi o beni che verranno in futuro realizzati o venduti dalla start-up, ed in ciò sono comune-
         mente assimilate alle campagne di reward crowdfunding. In certi casi, però, le Autorità di controllo
         di alcuni Paesi hanno ritenuto che i token offerti al pubblico tramite ICO (come quelli di “The DAO”
         e di “Munchee” negli USA) fossero delle “securities” (o meglio, in Italia, dei prodotti finanziari) ed in
         quanto tali dovessero essere assoggettati ai relativi obblighi di legge (come la pubblicazione di un
         prospetto informativo, etc.).

                                                        Avv. Giovanni Cucchiarato |
                                                        giovanni.cucchiarato@jenny.it
                                                        Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                                        della Camera di Commercio Italo-Germanica

         “ICT” ED INNOVAZIONE DIGITALE

         ITALIA: GARANTE PRIVACY ITALIANO: SÌ ALLA RACCOLTA DI DATI DI PAZIENTI NON
                 AUTOSUFFICIENTI TRAMITE DISPOSITIVI “INTELLIGENTI”

         Con provvedimento del 25.01.18 il Garante Privacy si è pronunciato sul tema della sorveglianza
         a distanza di pazienti non autosufficienti ricoverati all’interno di strutture sanitario-assistenziali.
         L’Autorità ha ritenuto adottabile l’utilizzo di bracciali o cavigliere dotati di un misuratore di frequen-
         za cardiaca e di un localizzatore al fine di assicurare la salute e l’incolumità di pazienti che presen-
         tano condizioni fisiche e mentali tali da esigere un controllo continuo. I dispositivi si basano su una
         tecnologia che consente l’invio di messaggi di allarme al personale sanitario nonché l’attivazione
         del sistema di videosorveglianza più vicino al paziente, in coincidenza con eventi potenzialmente
         pericolosi per il paziente, come l’allontanamento o l’accesso ad aree precluse, e sono applicabili solo      C. Impalà
         previo consenso scritto e revocabile del paziente. Saranno anche necessarie la consegna di un’ade-
         guata informativa al paziente, l’istituzione di una commissione interna che vagli periodicamente la
         necessità del sistema, la formazione del personale sanitario e attività di informazione periodiche e
         sistematiche per tutti i soggetti coinvolti, compresi i familiari degli interessati.

                                    Avv. LL.M. Carlo Impalà | carlo.impala@mralex.it

                                                                                                                                   7
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                                                                                                                       NORME
                                                                                                                         &TRIBUTI
         TASSAZIONE DELLE IMPRESE

         ITALIA: PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ESTERE - AFFRANCAMENTO PLUSVALORI
                 IMPLICITI

         Per gli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a decorrere dal 2017, la Legge di bilancio
         2018 ha ampliato l’ambito applicativo della disciplina per l’affrancamento dei plusvalori impliciti.
         In particolare, i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di ope-
         razioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, possono
         essere affrancati ai sensi dell’art. 15 co. 10bis e 10ter del D.L. 185/08, anche con riferimento a par-
         tecipazioni in società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia. Il riconoscimento fiscale
         di tali maggiori valori, allocati ad avviamento, marchi ed altre attività immateriali nel bilancio con-
         solidato della capogruppo, avviene mediante pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, entro il             D. Prato
         termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in
         essere l’operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti
         fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sosti-
         tutiva. Il beneficio fiscale che ne deriva (pari al 27,9%) è la deduzione, ai fini IRES ed IRAP, delle
         quote di ammortamento afferenti i maggiori valori affrancati. La deduzione dei maggiori valori di
         avviamento e marchi può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto. Il riconoscimento
         del beneficio fiscale decorre dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata
         l’imposta sostitutiva.
                                                                                                                       S. Cospito

                                                    Dott. Dirk Prato, Partner Tax |dirk.prato@hager-partners.it
                                                    Dott.ssa Samanta Cospito, Tax Consultant |
                                                    samanta.cospito@hager-partners.it
                                                    Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                                    della Camera di Commercio Italo-Germanica

         GERMANIA: L’ATTIVITÀ COMMERCIALE AI SENSI DEL § 8D KSTG (POSSIBILITÀ DI
                   RIPORTO DELLE PERDITE PREGRESSE)

         Secondo il nuovo regolamento del § 8d KStG (IRES tedesca), in determinati casi sussiste, nonostante
         una modifica dei soci dannosa ai sensi del § 8c KStG, la possibilità di riporto delle perdite fiscali.
         Prerequisito fondamentale è che l’attività commerciale, negli ultimi tre anni prima della richiesta
         e nel periodo di monitoraggio, sia stata esclusivamente la stessa, non fosse inattiva e non sia stata
         utilizzata per nessun altro scopo. Questo serve a garantire che, in futuro, delle perdite derivanti da
         operazioni commerciali possano essere compensate solo con i profitti derivanti dalla stessa attività.
         La delimitazione e l’interpretazione di questo nuovo concetto di “business operation”, tuttavia, pre-
         senta difficoltà nella pratica. Per quanto riguarda le caratteristiche quantitative, anche in caso di va-     S. Deiters
         riazioni, l’identità delle operazioni aziendali rimane solitamente inalterata. Se intervengono cambia-
         menti qualitativi (ad esempio, riguardanti mercati, prodotti, clienti o fornitori) occorre esaminare nel
         dettaglio se si tratti ancora della stessa attività e risulta pregiudizievole un cambiamento di settore.
         Inoltre, resta da chiedersi se una GmbH (S.r.l. tedesca) di pura gestione patrimoniale possa avere una
         tale attività commerciale, in modo che possa essere applicato il § 8d KStG o se non vi sia spazio per
         la possibilità di compensazione delle perdite.

                                                         Stephanie Deiters | stephanie.deiters@kleeberg.de

                                                                                                                                     8
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                                                                                                                      NORME
                                                                                                                        &TRIBUTI
         DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

         ITALIA: LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE NELLA VENDITA INTERNAZIONALE DI
                 BENI MOBILI

         Nella prassi commerciale è fondamentale individuare correttamente il giudice competente a dirimere
         una controversia legata ad un contratto di compravendita di beni mobili concluso tra operatori eco-
         nomici appartenenti a Stati differenti. La Corte di Cassazione ha ribadito nella sentenza n. 11381/16
         che, in caso di soggetti domiciliati in due Stati membri dell’Unione Europea, la giurisdizione è de-
         terminata dal Regolamento UE n. 1215/12. L’art. 7 co. 1 lett. a) prevede che nella compravendita di
         beni mobili la competenza spetti al giudice del luogo in cui questi sono stati o avrebbero dovuto
         essere consegnati in base al contratto. La giurisprudenza ha così fissato un criterio certo, uniforme
         ed empirico, utile non solo ai giuristi ma anche agli operatori economici, affermando che il criterio di     S. Hein
         consegna dei beni debba identificarsi con il luogo della “consegna materiale”, posto che “l’obiettivo
         del contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente,
         operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale”. Per
         evitare di soggiacere a tale criterio ovvero agli altri dettati dal succitato Regolamento, le parti re-
         stano libere di inserire nel contratto di compravendita una clausola che indichi non solo il diritto
         applicabile bensì anche quale sia il giudice competente in caso di una eventuale futura controversia.

                                              Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@bhpavvocati.it
                                              Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                              della Camera di Commercio Italo-Germanica

         PRIVACY

         ITALIA: IL CONSENSO AL TRATTAMENTO NEL GDPR: QUALI NUOVI REQUISITI?

         Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (c.d. GDPR), il consenso dell’interessato è uno dei pos-
         sibili fondamenti giuridici del trattamento. Pertanto, in linea con il Codice Privacy (D.Lgs. 196/03),
         se l’interessato presta il proprio consenso, i suoi dati possono in linea di principio essere trattati
         dal titolare. Il GDPR ha però inteso favorire una maggiore consapevolezza degli interessati. Infatti,
         se è stata eliminata, almeno formalmente, la previsione secondo cui il consenso doveva essere ne-
         cessariamente documentato per iscritto (troppo spesso gli interessati firmavano moduli senza avere
         alcuna idea del loro contenuto), sono stati introdotti numerosi requisiti più sostanziali. A tale pro-
         posito, si deve almeno citare la necessità che, nelle dichiarazioni scritte, la richiesta di consenso sia    S. Gallo
         presentata in modo chiaramente distinguibile da altre questioni, in forma comprensibile e facilmente
         accessibile ed utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Il GDPR prevede, inoltre, che per valutare
         se il consenso sia stato liberamente prestato, si deve tenere conto del fatto che l’esecuzione di un
         contratto sia stata condizionata alla prestazione del consenso. In conclusione, il GDPR assegna no-
         tevole rilievo alla libertà dell’interessato (effettiva e non solo formale), che tutte le imprese dovranno
         attentamente rispettare nella propria documentazione privacy.

                                                        Avv. Simona Gallo | simona.gallo@jenny.it
                                                        Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                                        della Camera di Commercio Italo-Germanica

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CARI SOCI, CARI LETTORI, AHK Italien
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                                                                                                                         N E W S L E T T E R
                                                                                                                         NORME
                                                                                                                           &TRIBUTI
         DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

         ITALIA: DIRITTO D’AUTORE: FORNITURA DI UN SERVIZIO DI VIDEOREGISTRAZIONE SU
                 “CLOUD COMPUTING”

         Il Tribunale di Torino ha proposto domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito della controversia
         C-265/16, relativa alla fornitura di un servizio di videoregistrazione su nuvola informatica (cloud
         computing) di copie di opere protette dal diritto d’autore, senza l’accordo dell’autore interessato, e
         connesso intervento attivo del prestatore del servizio in detta registrazione. La domanda, proposta
         ai sensi dell’art. 267 TFUE, riguarda l’interpretazione della Dir. 2001/29/UE sull’armonizzazione di
         taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, segnatamente
         l’art. 5 par. 2 lett. b), recepito nel diritto italiano con l’art. 71sexies l. n. 633/41 sulla protezione del
         diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. La Corte UE ha concluso quanto segue: tale       D. Bracchi
         Direttiva dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che consente a
         un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud
         di copie private relative a opere protette dal diritto d’autore, attraverso un sistema informatico, me-
         diante un intervento attivo nella registrazione di tali copie da parte di detta impresa, in difetto del
         consenso del titolare del diritto.

                                           Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it
                                           Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                           della Camera di Commercio Italo-Germanica

         GERMANIA: SMETTERE NON BASTA (PIÙ)!

         La Corte Federale di Giustizia tedesca (BGH) ha recentemente modificato la sua giurisprudenza
         nell’ambito delle richieste di inibitoria. Fino a poco tempo fa era sufficiente porre fine o cessare
         un’attività proibita, mentre adesso, oltre all’omissione di tali azioni, devono anche essere adottate
         misure attuabili e ragionevoli per eliminare le conseguenze dell’infrazione. Ciò è stato nuovamente
         confermato dal Tribunale Federale in una recente decisione (decisione dell’11.10.17, I ZB 96/16).
         Ciò significa che non solo la vendita di merci deve essere interrotta, ma che le merci devono essere
         ritirate dai clienti o in ogni caso deve essere chiesto ai clienti di non continuare a distribuire tali mer-
         ci. Questa nuova giurisprudenza è stata oggetto di notevoli critiche. Ciò comporta un’interferenza              J. Mulch
         nell’intero rapporto con il cliente e sembra sproporzionato. La portata di un titolo giuridico dipende
         ora da conoscenze e valutazioni soggettive. È quindi difficile conoscere e prevedere gli obblighi e le
         attività richieste in concreto. Nonostante queste critiche, la BGH si attiene comunque alla sua nuova
         giurisprudenza. Le imprese che operano in Germania sono pertanto invitate a verificare, in modo
         ancora più incisivo che in passato, che durante la distribuzione non vengano violati diritti di terzi.
         Ora è anche più che mai necessario controllare in anticipo la pubblicità.

                                                         RA Dr. Joachim Mulch | j.mulch@gvw.com

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                                                                                                                        N E W S L E T T E R
                                                                                                                        NORME
                                                                                                                          &TRIBUTI
         PREZZI DI TRASFERIMENTO

         ITALIA: PRINCIPALI COMMENTI RELATIVI ALLA BOZZA DEL DECRETO SUL PRINCIPIO
                 DI LIBERA CONCORRENZA

         Come auspicato, sono stati pubblicati diversi commenti relativi alla bozza del decreto sull’applica-
         zione dell’art. 110 co. 7 del TUIR (si veda l’edizione n. 122 della newsletter), presentata dal Ministero
         dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate. I commenti principali riguardano le
         seguenti tematiche: determinare più puntualmente l’ambito di applicazione della normativa tramite
         definizioni più mirate (p.e. solo società o anche persone; joint venture); vietare esplicitamente di
         escludere a priori le società in perdita dai comparables (ovvero distinguere per lo meno le società
         con perdite occasionali da quelle con perdite sistematiche); utilizzare, durante le verifiche, le in-
         formazioni reperibili sulle banche dati al momento della definizione/documentazione dei prezzi di              H. Röll
         trasferimento; indicare se, come principio di selezione del metodo Transfer Pricing, vada impiegata
         la “Best Method Rule” oppure il “Most Appropriate Method”; specificare che gli aggiustamenti sui
         prezzi di trasferimento vanno attuati solo nel caso in cui i valori di riferimento si trovino al di fuori
         dell’intervallo interquartile e che questi aggiustamenti non debbano avvenire unicamente verso la
         mediana. Il prossimo passo consisterà in un incontro, durante il mese di maggio 2018, con gli ope-
         ratori che hanno provveduto a commentare quanto sopra.

                                                      Dott. Hans Röll, Responsabile Business Area
                                                      Transfer Pricing | hans.roell@roedl.it
                                                      Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                                      della Camera di Commercio Italo-Germanica

         MERGERS & ACQUISITIONS

         ITALIA: IL CONTRATTO DI RETE E I CONTROLLI DEGLI ISPETTORATI DEL LAVORO

         Il contratto di rete, disciplinato dall’art. 3 co. 4ter del D.L. 5/09, si diffonde sempre più nella prassi.
         Parallelamente alla diffusione di questo utile strumento di collaborazione tra imprese, spesso preli-
         minare a operazioni societarie straordinarie o ad esse connesso, si sono diffuse varie forme di abuso,
         talvolta suggerite da consulenti inaffidabili, aventi quale unico scopo quello di conseguire impropri
         risparmi sul costo del lavoro; forme di abuso che espongono le aziende partecipanti alla rete di
         imprese a inutili e gravi rischi di sanzioni. Questi abusi hanno richiamato l’attenzione anche dell’I-
         spettorato Nazionale del Lavoro, che con la recente Circolare n. 7 del 29.03.18 ha invitato tutti gli
         Ispettorati Territoriali del Lavoro a effettuare attente verifiche su possibili azioni illegittime di azien-   S. Passerini
         de partecipanti a reti di imprese, finalizzate, tramite gli istituti del distacco e della co-datorialità, a
         eludere il principio generale della responsabilità solidale di tutte le imprese che utilizzano le pre-
         stazioni dei lavoratori e la necessità di applicazione di contratti collettivi che siano stati sottoscritti
         dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Si tratta di profili sempre più
         rilevanti, cui fare oggi molta attenzione.

                                              Avv. Sergio Passerini | sergio.passerini@ichinobrugnatelli.it

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                                                                                                                       N E W S L E T T E R
                                                                                                                       NORME
                                                                                                                         &TRIBUTI
         DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

         ITALIA: AGENZIA E SOMMINISTRAZIONE, ANCHE IN ESCLUSIVA: DISTINZIONE TRA
                 LE DUE FATTISPECIE

         Nettissima è la differenza fra agenzia e somministrazione. Mentre l’agente promuove o, in caso di
         rappresentanza, conclude il contratto in nome e per conto del preponente, senza quindi mai ac-
         quistare la proprietà dei beni, l’avente diritto alla somministrazione acquista dal somministrante la
         proprietà dei beni che poi rivende in nome e per conto proprio. In considerazione di ciò, mentre la
         somministrazione è da annoverare fra i contratti di scambio, l’agenzia appartiene a quelli di coope-
         razione o collaborazione. Questa sostanziale differenza resta ferma in presenza di una clausola di
         esclusiva a favore di una od entrambe le parti, anche qualora, come previsto dal co. 2 dell’art. 1568
         c.c., l’avente diritto alla somministrazione assuma “l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli,        F. Toffoletto
         la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva”. L’obbligazione di promuovere del somministrato ha un
         significato diverso da quello previsto dall’art. 1742 c.c.. Infatti, mentre quest’ultimo sta per “rendere
         possibile”, “favorire”, “consentire”, “caldeggiare”, il “promuovere” ex art. 1568 c.c. è da intendersi
         nel senso di “aumentare”, “incrementare”, “incentivare” le vendite, sino a colmare la capacità di
         assorbimento del mercato. Deve quindi escludersi la possibilità, per il somministrato in esclusiva
         con obbligo di promuovere, di richiedere l’applicazione degli istituti previsti nel contratto di agenzia
         come ad esempio l’indennità di cessazione del rapporto.
                                                                                                                       V. Rovere
                                                                    Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner |
                                                                    sft@toffolettodeluca.it
                                                                    Avv. Valentina Rovere, Associate |
                                                                    sft@toffolettodeluca.it

         GERMANIA: PROVA PRIMA FACIE PER L’ACQUISIZIONE DI UN NUOVO CLIENTE DA
                   PARTE DELL’AGENTE

         Con sentenza del 14.07.17 (R.G. n. 9 U 9/15), la Corte di Appello di Karlsruhe ha stabilito nuovi criteri
         in merito all’indennità di fine rapporto spettante all’agente. Ai sensi dell’art. 89b co. 1 n. 1 HGB, l’a-
         gente ha diritto a tale indennità se, tra le altre, ha procurato nuovi clienti al preponente, non essendo
         tuttavia necessario che la prima operazione con il nuovo cliente sia stata conclusa esclusivamente
         grazie all’intervento dell’agente. Al contrario, è sufficiente che l’intervento dell’agente sia concausa-
         le, fermo restando che sono pochi i requisiti necessari ai fini della configurabilità di tale concausalità.
         Anche se un’operazione fosse stata avviata o preparata senza l’agente, quest’ultimo può comunque
         contribuire in molti modi, in maniera determinante, al buon esito dell’operazione. La novità della            R. Budde
         sentenza è rappresentata dal fatto che, a giudizio della Corte, una prova prima facie è sostanzial-
         mente sufficiente a dimostrare la concausalità dell’intervento dell’agente ai fini dell’acquisizione
         del cliente se la prima operazione con il cliente è stata conclusa all’interno del periodo contrattuale
         dell’agente. La Corte ritiene, tuttavia, che la prova prima facie sia messa in discussione nel caso in
         cui sia presumibile che l’agente non conoscesse affatto un certo cliente prima della conclusione
         della prima operazione. Tuttavia, il preponente potrebbe non essere in grado di dimostrare tutto ciò,
         riscontrando così in futuro difficoltà a livello pratico nel confutare la suddetta prova prima facie.

                                          Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

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                                                                                                                     NORME
                                                                                                                       &TRIBUTI
         DIRITTO DEI TRASPORTI

         ITALIA: LE CORTI SUPREME SI INTERESSANO ALL’AUTOTRASPORTO

         Sono state pubblicate molte decisioni sull’autotrasporto. La Corte di Cassazione italiana (sent.
         2200/18) ha da ultimo ricondotto in capo al titolare dell’impresa di trasporto la responsabilità pe-
         nale in caso di manomissione del cronotachigrafo da parte dell’autista. La CGUE (caso C-224/16)
         ha invece chiarito che le associazioni/organizzazioni, che prestano garanzia nelle procedure Carnet
         TIR, rispondono delle relative sanzioni anche se l’ufficio tributario competente non si sia attivato
         direttamente contro l’impresa di trasporto o contro il destinatario effettivamente responsabile. Dopo
         che la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile una questione riguardante l’azione diretta
         (procedura che il vettore, che esegue materialmente il trasporto, può esperire per il pagamento dei         M. C. Bruni
         noli) verso il soggetto che ha beneficiato di tale servizio (sent. 254/17), la Corte di Cassazione (ord.
         37/18) ha precisato che quest’ultimo non è soggetto alla confisca della sua merce trasportata, se
         affidata in buona fede ad un vettore abusivo che riteneva autorizzato.
         I temi affrontati pongono l’accento sulla necessità che i soggetti interessati predispongano contratti,
         condizioni generali, formulari, idonei a delimitare il rispettivo ambito di responsabilità, ben prima
         della esecuzione del contratto di trasporto.

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                                                     Avv. Maria Cristina Bruni | mariacristinabruni@avvocati-sl.it
                                                     Avv. Serena Patrisso | serenapatrisso@avvocati-sl.it

         DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

         ITALIA: AGGIORNAMENTO DELLE SOGLIE DI FATTURATO PER LA NOTIFICA ANTITRUST

         Il 12.03.18 la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM - ha rideterminato le soglie
         del fatturato al di sopra delle quali è obbligatorio comunicare le operazioni di concentrazione tra
         imprese. Alla luce dell’aumento del deflatore del PIL per l’anno 2017, l’AGCM ha aumentato di 3
         milioni di Euro la prima soglia del fatturato nazionale totale realizzato dall’insieme delle imprese
         interessate (precedentemente fissata in 492 milioni di Euro), mentre ha lasciato invariata la seconda
         soglia come modificata dalla l. 124/17.
         Pertanto, la preventiva notificazione di un’operazione di concentrazione è obbligatoria qualora:
         - il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore   G. Bricchi
         a 495 milioni di Euro, e
         - il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese inte-
         ressate sia superiore a 30 milioni di Euro.
         Le suddette soglie sono applicabili già dal 12.03.18.

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                               Avv. Gabriele Bricchi | gabriele.bricchi@studiopirola.com
                               RAin e Avv. Dr. jur Cora Steinringer | cora.steinringer@studiopirola.com

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                                                                                                                       N E W S L E T T E R
                                                                                                                       NORME
                                                                                                                         &TRIBUTI
         FISCALITÀ INTERNAZIONALE

         ITALIA: STABILE ORGANIZZAZIONE - LE ULTIME RACCOMANDAZIONI DELL’OCSE

         In seguito alla recente pubblicazione del report “Additional guidance on the attribution of profits to
         permanent establishments” l’OCSE ha fornito delle raccomandazioni in tema di stabili organizzazio-
         ni (PE), con la finalità di semplificarne gli adempimenti connessi e prevedendo, tra l’altro, che nella
         determinazione del reddito vadano sottratti quelli già tassati nel Paese della fonte. Le raccomanda-
         zioni si basano sull’“approccio autorizzato OCSE”, il quale ha come finalità quella di uniformare, a
         livello internazionale, l’allocazione del profitto alle PE. L’applicazione a livello nazionale dello stesso
         avverrà con la pubblicazione dei singoli trattati nazionali. Tra le varie raccomandazioni vi è la pro-
         posta di semplificazione anche in caso di PE personale (es. i commissionari) ove i contratti conclusi         H. Hilpold
         dalla PE saranno economicamente attribuiti alla stessa. Questo non significa che l’intero profitto dei
         contratti debba essere allocato alla PE. Il profitto, infatti, andrà limitato a quello che una parte indi-
         pendente, che svolge le medesime attività della PE, avrebbe ottenuto. In particolare, dal reddito della
         PE dovrà essere dedotto il servizio svolto dall’intermediario, al fine di evitare una doppia tassazione
         nel Paese della fonte. Inoltre, se l’intermediario è un’impresa associata, dovrà essere applicata una
         remunerazione at arm’s length (art. 9 OCSE) oltre all’attribuzione del reddito alla PE (art. 7 OCSE).
         Si attendono le indicazioni dei vari Stati, dato che i predetti due articoli dovranno essere applicati
         nello stesso modo.
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                                                Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
                                                Dott. Massimo Petrucci | massimo.petrucci@bureauplattner.com

         GERMANIA: TRATTAMENTO FISCALE DI CRIPTOVALUTA

         La criptovaluta acquista una certa rilevanza come mezzo di pagamento digitale e come oggetto
         di speculazione in ambito internazionale. Sorgono, in questo senso, questioni legate alle imposte
         sul reddito e all’IVA. Il Governo Federale tedesco ha preso posizione sul tema in data 29.12.17 e il
         Ministero Federale tedesco ha espresso la propria posizione inerente alle questioni IVA nella circolare
         del 27.02.18. In questo contesto sorgono, essenzialmente, domande che interessano lo scambio di
         prestazioni ai fini IVA (viene approvato per la conversione della moneta tradizionale ad es. in
         Bitcoins) e domande in termini di imposte sul reddito, vale a dire, la tassazione di operazioni private
         di vendita nonché l’obbligo di imposta dei cosiddetti Minings.                                                R. Mader

                                                                 Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer,
                                                                 Steuerberater, Fachberater für Internationales
                                                                 Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de
                                                                 Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                                                 della Camera di Commercio Italo-Germanica

                                                                                                                               14
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                                                                                                                      N E W S L E T T E R
                                                                                                                      NORME
                                                                                                                        &TRIBUTI
         TASSAZIONE DELLE PERSONE

         ITALIA: IL REGIME DEI LAVORATORI “IMPATRIATI”: UN’AGEVOLAZIONE PER I
                 LAVORATORI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

         Il c.d. regime dei lavoratori “impatriati” introduce un’agevolazione per i lavoratori che trasferiscono
         la residenza fiscale in Italia. In particolare, i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in
         Italia concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 50% del loro ammontare. Il beneficio
         spetta per cinque periodi d’imposta ed è riservato a due categorie di beneficiari:
         - i lavoratori “manager”: si tratta di coloro che a) non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi
         di imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanere per almeno due anni; b) svolgono
         un’attività lavorativa presso un’impresa italiana; c) prestano attività lavorativa prevalentemente nel
         territorio italiano; d) rivestono ruoli direttivi o sono in possesso di requisiti di elevata specializza-    P. Ludovici
         zione;
         - i lavoratori “laureati”: si tratta di coloro che a) sono in possesso di un titolo di laurea; b) hanno
         svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi
         o più; c) sono cittadini di uno Stato UE o extra UE con il quale risulti in vigore un accordo sullo
         scambio di informazioni in materia fiscale; d) svolgono un’attività di lavoro autonomo o dipendente
         in Italia.

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                                  Dott. Paolo Ludovici | paolo.ludovici@lptax.it
                                  Dott. Michele Aprile | michele.aprile@lptax.it

         ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

         ITALIA: ACCERTAMENTO VALIDO ANCHE SENZA SCAMBIO DI INFORMAZIONI FRA
                 STATI UE

         Con sentenza n. 2407, depositata in data 22.01.18, la Cassazione ha stabilito che, in presenza di atti-
         vità di impresa a carattere internazionale che coinvolge più Paesi membri dell’Unione Europea, non
         sussiste un obbligo dell’Agenzia delle Entrate di attivare le procedure di scambio di informazioni tra
         autorità fiscali dei Paesi membri, a meno che lo scambio di informazioni non sia ritenuto utile per
         accertare l’ammontare dell’IVA dovuta in Italia. Ove dalle verifiche effettuate in Italia la situazione e
         i fatti intercorsi appaiano sufficientemente chiari per accertare l’ammontare dell’IVA dovuta in Italia,
         l’Agenzia delle Entrate può procedere all’emissione dell’avviso di accertamento anche senza alcuna
         interazione preliminare con gli altri Stati membri.                                                          M. Petrucci
         La normativa europea, infatti, stabilisce che un Paese membro è tenuto a richiedere informazioni alle
         amministrazioni tributarie degli altri Paesi membri solo se una tale richiesta sia utile per accertare
         che l’IVA sia effettivamente esigibile nel proprio territorio.

                                             Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
                                             marco.petrucci@pgpartners.it

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                                                                                                                      N E W S L E T T E R
                                                                                                                      NORME
                                                                                                                        &TRIBUTI
         DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE

         ITALIA: IL FIA IMMOBILIARE PER LA GESTIONE DELLE SOFFERENZE DELLE BANCHE

         Seppur in un contesto del real estate in ripresa in questo primo trimestre del 2018, appena concluso,
         il settore dei crediti “in sofferenza”, il cui sottostante è rappresentato da assets immobiliari, rappre-
         senta ancora una delle principali opportunità offerte, al fine di consentire una re-immissione nel
         mercato degli assets ad oggi connessi a posizioni “in sofferenza”. L’opportunità è duplice, sia per
         gli investitori, ovverosia la creazione di valore, acquisendo crediti di tale genere ed il cui processo
         di valorizzazione è effettuato attraverso la necessaria valorizzazione dell’asset sottostante, sia per
         le banche che necessitano di cedere le loro posizioni in sofferenza. Analizzando la best practice di
         mercato, lo strumento idoneo a consentire una più efficiente gestione del processo di valorizzazione         F. Assegnati
         degli assets immobiliari sottostanti è sicuramente quello del FIA immobiliare. L’operazione passa at-
         traverso un processo di ripossessamento da parte del FIA immobiliare degli assets, sui quali gravano
         idonee garanzie a favore del credito, con la finalità di implementarne il valore e, conseguentemente,
         aumentare il rendimento complessivo dell’operazione. Peraltro, il FIA immobiliare rappresenta uno
         strumento idoneo per gli investitori esteri, che coniuga una gestione professionale e vigilata (da
         parte di SGR) ad una tassazione complessiva dei proventi distribuiti compresa tra lo zero ed il 15%,
         a seconda del Paese di residenza dell’investitore e della natura soggettiva dello stesso.

                                                                                                                      A. Motta

                                   Dott. Comm. Francesco Assegnati | francesco.assegnati@cbalex.com
                                   Dott. Comm. Andrea Motta | andrea.motta@cbalex.com
                                   Studio partner del Network “Norme & Tributi”
                                   della Camera di Commercio Italo-Germanica

         APPALTI

         ITALIA: AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA: APPROVATA LA
                 LINEA GUIDA N. 4

         A seguito delle modifiche apportate al Codice degli Appalti dal D.Lgs. del 19.04.17, n. 56, che ha
         sensibilmente modificato alcune disposizioni relative agli affidamenti degli appalti pubblici di im-
         porto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si è reso necessario un aggiornamento della
         Linea Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. del 18.04.16, n. 50,
         recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevan-
         za comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
         Le modifiche più rilevanti riguardano l’indicazione di specifiche modalità di rotazione degli inviti
         e degli affidamenti che favoriscono la partecipazione delle piccole e medie imprese, dell’attuazione         F. Moscon
         delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara e dell’effettuazione degli inviti in caso di esclusione
         automatica delle offerte anormalmente basse. Un’importante novità riguarda anche l’introduzione di
         uno specifico paragrafo sul valore stimato dell’appalto (par. n. 2), volto a garantire che l’entità delle
         procedure venga determinata correttamente, con particolare riguardo al caso di ripartizione in lotti,
         nonché con riguardo alle opere di urbanizzazione a scomputo.

                                                     Avv. Francesca Moscon | francesca.moscon@brandstaetter.it

                                                                                                                                 16
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APRILE 2018 | N° 123

                                                                                                                         N E W S L E T T E R
                                                                                                                         NORME
                                                                                                                           &TRIBUTI
         DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

         ITALIA: RINUNZIA ALLA CLAUSOLA ARBITRALE

         Con la pattuizione di una clausola compromissoria in un contratto, le parti stabiliscono di rinun-
         ziare alla giurisdizione delle autorità ordinarie statali e di far decidere ad arbitri da essi individuati
         le eventuali controversie che dovessero derivare dal contratto stesso. Il difetto di competenza giuri-
         sdizionale delle eventuali autorità che sono adite da una parte successivamente alla pattuizione di
         una simile clausola deve essere eccepito dalla parte convenuta nei termini decadenziali stabiliti dalle
         norme del Codice di procedura civile. La parte che non dovesse sollevare l’eccezione di incompetenza
         nei termini anzidetti rinunzia tacitamente ad avvalersi della clausola. Tuttavia, la rinunzia implicita
         a far valere la clausola compromissoria in occasione di una specifica controversia non comporta                 R. Rudek
         di per sé, anche a fronte del contenuto usuale della clausola che si riferisce a tutte le possibili con-
         troversie che possano insorgere fra le parti, una rinuncia complessiva e definitiva della clausola
         arbitrale in relazione ad ogni diversa e successiva controversia. Al contrario, la clausola sopravvive
         e una rinunzia alla stessa nel suo complesso potrebbe operarsi solo attraverso gli strumenti risolutivi
         previsti dalla legge.

                                                Avv. e RA Robert Rudek | robert.rudek.brsa@lawfed.com

         DIRITTO FALLIMENTARE

         ITALIA: CONCORDATO PREVENTIVO: SINDACATO DEL TRIBUNALE SULLA FATTIBILITÀ
                 DEL PIANO

         Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione (n. 22691/17) ha ribadito i principi pronunciati cir-
         ca i limiti del sindacato del Giudice sulla fattibilità del piano, sottolineando che questo “ha il dovere
         di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato non re-
         stando avvinto dall’attestazione del professionista” e che rimane riservata ai creditori la valutazione
         relativa alla probabilità di successo economico del piano e ai rischi inerenti.
         Il Giudice attua tale controllo verificando l’effettiva realizzabilità in una prospettiva funzionale,
         vale a dire: effettua un controllo sul contenuto della proposta finalizzato ad assicurare la rimozione
         dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei creditori. Tale verifica, caso per caso con       M. Spataro
         riferimento alle modalità indicate dal piano concordatario, include, da un lato, il sindacato sulla fat-
         tibilità giuridica, “intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili”
         e, dall’altro lato, il controllo sulla fattibilità economica, “intesa come realizzabilità nei fatti del piano
         medesimo” nei limiti di una verifica circa la sussistenza o meno di una manifesta non plausibilità o
         irrealizzabilità del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati.

                                                      Avv. Matteo Spataro | m.spataro@edoardoricci.it                    S. Reinelt
                                                      RAin Sabine Reinelt | s.reinelt@edoardoricci.it

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INDICE
APRILE 2018 | N° 123

                                                                                                                       N E W S L E T T E R
                                                                                                                       NORME
                                                                                                                         &TRIBUTI
         IVA E DAZI

         ITALIA: SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - MEZZI DI PAGAMENTO VALIDI

         Dal 1.07.18 l’acquisto di carburanti e lubrificanti da parte di soggetti passivi IVA è possibile con tutti
         i mezzi di pagamento ad esclusione del contante. Con provvedimento n. 73203/18, l’Agenzia delle
         Entrate ha determinato, ai fini sia della detraibilità IVA sia della deducibilità del costo, tali mezzi di
         pagamento: bonifico bancario o postale, assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia
         cambiari e postali, addebito diretto in conto corrente, carte di credito, bancomat, carte prepagate,
         ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l’addebito in conto
         corrente (applicabili anche nelle ipotesi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto
         alla cessione, ad esempio per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”).                           S. Amoroso
         A decorrere dal 1.07.18, le cessioni di carburante dovranno essere accompagnate da una fattura elet-
         tronica, da completare con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte. La fatturazio-
         ne è onere che grava sul soggetto cedente, il pagamento tracciato è onere che riguarda l’acquirente.

                                                                     Dott. Stefano Amoroso |
                                                                     stefano.amoroso@studioamoroso.it

         GERMANIA: LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI VIAGGIO IN GERMANIA VIOLA
                   LA DIRETTIVA IVA

         Con sentenza dell’8.02.18, la CGUE ha stabilito che la tassazione delle prestazioni di viaggio in
         Germania viola il diritto comunitario e che l’art. 25 UStG (legge tedesca sull’IVA) deve essere modi-
         ficato di conseguenza. Ciononostante, finché non verrà introdotta una nuova regolamentazione, in
         Germania vale la seguente prassi: nel caso di prestazioni di viaggio rese in ambito B2C, in Germania
         viene applicato il regime del margine, come previsto dalla direttiva IVA comunitaria. In questo caso,
         quindi, non emergono differenze rispetto alle normative degli altri Stati europei.
         Tuttavia, nel caso in cui vengano fornite prestazioni di viaggio non a clienti finali ma ad altre azien-
         de (B2B), in Germania non viene applicato il regime del margine e l’Amministrazione finanziaria               M. Winkler
         applica le “normali” disposizioni previste dalla UStG. Nella pratica ciò comporta che lo Stato in cui
         un operatore turistico estero risiede adotta il regime del margine che dal suo punto di vista risulta
         corretto, mentre lo Stato tedesco, secondo le norme generali della UStG, sottopone le stesse presta-
         zioni a una seconda tassazione. Ne risulta, di conseguenza, una doppia imposizione. In questo caso,
         finché l’art. 25 UStG non verrà riformato, rimane solo la via del ricorso al Tribunale finanziario (Fi-
         nanzgericht), attraverso il quale la società estera può appellarsi al diritto dell’UE a lei più favorevole.

                                              Steuerberater FB IntStR Matthias Winkler | mwinkler@wwkn.de              M. Radke
                                              Steuerberater Marcel Radke | mradke@wwkn.de

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