CARI SOCI, CARI LETTORI, AHK Italien
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APRILE 2018 | N° 123 CARI SOCI, CARI LETTORI, il traguardo del 25 maggio 2018 è ormai vicino. Dopo due anni concessi per adeguarsi, in questa data diventerà applicabile il nuovo Regolamento Privacy (GDPR - General Data Protection Regulation). Negli ultimi mesi si sono dunque intensificati gli interventi, istituzionali e consulenziali, in merito all’im- plementazione delle procedure idonee all’adempimento, per colmare la necessità di informazione e ag- giornamento delle aziende che sono allo sprint finale per l’adeguamento delle proprie strutture alla normativa. Da parte del Garante per la Privacy sono state recentemente pubblicate nuove FAQ relative al Responsa- bile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato nonché provvedimenti e informative che riguarda- no svariati ambiti operativi. Questa importante novità ricorre significativamente in questa edizione della nostra newsletter: il tema privacy viene, infatti, trattato non solo nella sua specificità (si veda il contributo a pag. 9), ma anche con attinenza al diritto del lavoro (pag. 5), al D.Lgs. 231/01 e corporate governance (pag. 6), nonché all’ICT ed innovazione digitale (pag. 7). Vi auguriamo buona lettura! Carolina Pajé, Responsabile Network “Norme & Tributi”
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI INDICE DIRITTO SOCIETARIO ITALIA: Immediato riconoscimento in Italia del provvedimento del Delaware in materia societaria.....................................................................................................Pagina 4 GERMANIA: “Affarone” costituzione di GmbH - costa la metà di un iPhone X...................Pagina 4 DIRITTO DEL LAVORO ITALIA: E-mail dei dipendenti: il controllo estremo e la conservazione illimitata sono vietati...............................................................................................................Pagina 5 GERMANIA: Le ore di guardia considerate come orario di lavoro..........................................Pagina 5 D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE ITALIA: GDPR: le misure di sicurezza a tutela della protezione dei dati........................Pagina 6 CORPORATE GOVERNANCE E COMPLIANCE GERMANIA: Necessità di un sistema di controllo per tutto il gruppo societario..................Pagina 6 FINTECH ITALIA: Le “Initial Coin Offerings”......................................................................................Pagina 7 “ICT” ED INNOVAZIONE DIGITALE ITALIA: Garante privacy italiano: sì alla raccolta di dati di pazienti non autosufficienti tramite dispositivi “intelligenti”..................................................Pagina 7 TASSAZIONE DELLE IMPRESE ITALIA: Partecipazioni di controllo estere - affrancamento plusvalori impliciti...........Pagina 8 GERMANIA: L’attività commerciale ai sensi del § 8d KStG (possibilità di riporto delle perdite pregresse).....................................................................................................Pagina 8 DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIA: La competenza giurisdizionale nella vendita internazionale di beni mobili...Pagina 9 PRIVACY ITALIA: Il consenso al trattamento nel GDPR: quali nuovi requisiti?.............................Pagina 9 DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE ITALIA: Diritto d’autore: fornitura di un servizio di videoregistrazione su “cloud computing”...............................................................................................................Pagina 10 GERMANIA: Smettere non basta (più)!........................................................................................Pagina 10 PREZZI DI TRASFERIMENTO ITALIA: Principali commenti relativi alla bozza del decreto sul principio di libera concorrenza..............................................................................................................Pagina 11 MERGERS & ACQUISITIONS ITALIA: Il contratto di rete e i controlli degli Ispettorati del Lavoro..............................Pagina 11 2 PAG I N A
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI INDICE DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI ITALIA: Agenzia e somministrazione, anche in esclusiva: distinzione tra le due fattispecie..................................................................................................................Pagina 12 GERMANIA: Prova prima facie per l’acquisizione di un nuovo cliente da parte dell’agente.................................................................................................................Pagina 12 DIRITTO DEI TRASPORTI ITALIA: Le Corti supreme si interessano all’autotrasporto................................................Pagina 13 DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA ITALIA: Aggiornamento delle soglie di fatturato per la notifica Antitrust....................Pagina 13 FISCALITÀ INTERNAZIONALE ITALIA: Stabile organizzazione - le ultime raccomandazioni dell’OCSE........................Pagina 14 GERMANIA: Trattamento fiscale di criptovaluta.......................................................................Pagina 14 TASSAZIONE DELLE PERSONE ITALIA: Il regime dei lavoratori “impatriati”: un’agevolazione per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia............................................................Pagina 15 ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI ITALIA: Accertamento valido anche senza scambio di informazioni fra stati UE.........Pagina 15 DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE ITALIA: Il FIA immobiliare per la gestione delle sofferenze delle banche......................Pagina 16 APPALTI ITALIA: Affidamento dei contratti pubblici sotto soglia: approvata la Linea Guida n. 4.............................................................................................................................Pagina 16 DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI ITALIA: Rinunzia alla clausola arbitrale.............................................................................Pagina 17 DIRITTO FALLIMENTARE ITALIA: Concordato preventivo: sindacato del tribunale sulla fattibilità del piano......Pagina 17 IVA E DAZI ITALIA: Spese carburanti e lubrificanti - mezzi di pagamento validi.............................Pagina 18 GERMANIA: La tassazione delle prestazioni di viaggio in Germania viola la direttiva IVA.............................................................................................................................Pagina 18 3 PAG I N A
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO SOCIETARIO ITALIA: IMMEDIATO RICONOSCIMENTO IN ITALIA DEL PROVVEDIMENTO DEL DELAWARE IN MATERIA SOCIETARIA Il provvedimento emesso dal giudice dello Stato Federale del Delaware (USA) in materia societaria ed avente ad oggetto la titolarità di quote detenute da un soggetto di diritto statunitense in una società di capitali italiana trova un immediato riconoscimento in Italia ai sensi dell’art. 64 della l. 218/95 senza che sia necessario alcun tipo di procedimento, questo a condizione che vi siano tutti i requisiti previsti a tal fine dal medesimo art. 64. Questo è quanto è stato, di fatto, recentemente confermato dalla Camera di Commercio di Roma, la quale, in un contenzioso transfrontaliero, ha direttamente recepito un provvedimento emesso dal Delaware Court of Chancery, con il quale il giudice statuni- tense ha dichiarato la nullità dell’atto di cessione mediante il quale il socio del Delaware era stato, G. Sposato illegittimamente, privato della sua partecipazione sociale detenuta in una S.r.l. italiana, in favore di un’altra società statunitense. Il socio originario, quindi, dopo aver vittoriosamente impugnato l’atto di cessione illegittimo dinanzi alle Corti statunitensi, si è visto nuovamente intestare in Italia la par- tecipazione nella S.r.l. italiana mediante la mera esibizione, alla competente Camera di Commercio, del relativo provvedimento statunitense e senza dover fare ricorso ad alcuna altra procedura dinanzi alle autorità giurisdizionali italiane. Avv. LL.M. Gennaro Sposato |gennaro.sposato@roedl.it Avv. Valeria Spagnoletti-Zeuli | V. Spagnoletti-Zeuli valeria.spagnoletti.zeuli@roedl.it Studio partner del Network “Norme & Tributi“ della Camera di Commercio Italo-Germanica GERMANIA: ”AFFARONE” COSTITUZIONE DI GMBH - COSTA LA METÀ DI UN IPHONE X Con Ordinanza del 24.01.18 (22 W 25/16), la Corte di Appello di Berlino (“Kammergericht”) ha aggiunto un nuovo capitolo alla discussione sul c.d. “Beurkundungstourismus” (“turismo delle au- tentiche notarili”) in Svizzera: la costituzione di una GmbH (S.r.l. tedesca) presso un notaio svizzero ottempera i requisiti del diritto tedesco se il verbale di costituzione viene letto in presenza del notaio, accettato dai comparenti e sottoscritto di loro pugno. Il Registro Imprese compente (Pretura di Berlino Charlottenburg) aveva negato la relativa iscrizione della società (ordinanza del 22.01.16), considerando la legislazione del Cantone di Berna troppo differente dagli standard tedeschi; una rinuncia agli obblighi di esame e di informazione previsti A. Seitz dalla Legge sulle autentiche notarili (“Beurkundungsgesetz”) sarebbe invalida. Similmente alla ces- sione di quote di una GmbH, stupisce che gli interessati abbiano messo in conto, con la loro “fuga in Svizzera”, considerevoli incertezze giuridiche (anche per mancanza di giurisprudenza della Corte suprema) e ritardi (v. sopra). La costituzione di una GmbH con capitale di 25.000 Euro (minimo) presso un notaio tedesco costa, normalmente, 580 Euro, ovverosia circa la metà di un iPhone X. Per concludere, dato che i costi per la costituzione possono essere addebitati alla società, i soci possono di regola permettersi la relativa consulenza (in particolare fiscale) e traduzioni. F. Sali RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. | a.seitz@mader-stadler.de RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. | f.sali@mader-stadler.de Studio partner del Network “Norme & Tributi” 4 della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO DEL LAVORO ITALIA: E-MAIL DEI DIPENDENTI: IL CONTROLLO ESTREMO E LA CONSERVAZIONE ILLIMITATA SONO VIETATI Il Garante Privacy ha chiarito nella newsletter n. 439 del 29.03.18 che il trattamento di dati perso- nali effettuato sulle e-mail aziendali dei dipendenti da parte del datore di lavoro è da considerare illegittimo, in quanto costituente violazione della normativa sulla protezione dei dati o sulla tutela del lavoratore. L’archiviazione delle e-mail in modo generalizzato e automatizzato, la conservazione delle stesse per un periodo indeterminato e comunque esteso può consentire al datore di lavoro il controllo dei lavoratori. Tale attività può considerarsi lesiva delle disposizioni previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta verifiche generiche, estese e prive di qualsiasi selezione utile alle esigenze G. Riccio aziendali delle stesse. La libertà e la dignità dei dipendenti non possono essere messe in secondo piano rispetto al diritto della parte datoriale di monitorare lo svolgimento delle mansioni dei la- voratori e l’uso idoneo della strumentazione aziendale. In definitiva, costa segnalare il divieto di memorizzazione indiscriminata e illimitata delle e-mail aziendali per evitare possibili contenziosi con i dipendenti in tal senso. Avv. Gianvito Riccio | gianvito.riccio@cbalex.com K. M. Beck RAin e Avv. stabilito Katrin M. Beck | katrin.beck@cbalex.com Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica GERMANIA: LE ORE DI GUARDIA CONSIDERATE COME ORARIO DI LAVORO Le ore di guardia, che un lavoratore può trascorrere al proprio domicilio, tuttavia con l’obbligo di presentarsi al lavoro entro breve tempo, devono essere considerate come “orario di lavoro” ai sensi della legge tedesca sull’orario di lavoro (ArbZG) e ai sensi della Direttiva europea in materia (2003/88/EG), così come deciso dalla CGUE con sentenza del 21.02.18, nella causa C-518/15 (Ville de Nivelles contro Matzak). La Corte ha deciso che la reperibilità limita considerevolmente le possibilità del lavoratore di svol- gere le proprie attività e, pertanto, è da considerare come “orario di lavoro”. A differenza dei servizi di guardia, durante la reperibilità il lavoratore può rimanere presso il proprio M. Mamozai domicilio; permane però l’obbligo di essere raggiungibile al cellulare per l’eventuale convocazione da parte del suo datore di lavoro. Proprio per questo motivo la Corte ha deciso che le ore di reperibilità devono essere considerate come orario di lavoro. RAin e Avv. Maryam Mamozai, Maître en Droit | mamozai@mm-legale.de 5 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE ITALIA: GDPR: LE MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali ha abolito le misure minime di sicurez- za poste a base del sistema “privacy” ed elencate nell’allegato B del D.Lgs. n. 196/03. All’art. 32 il Regolamento statuisce, infatti, che il Titolare e il Responsabile del trattamento - tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento - devono mettere in atto misure idonee a “garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”. Ciò poiché il Titolare e il Responsabile devono essere in grado di garantire e dimostrare, appunto, d’aver fatto tutto il possibile per arginare il verificarsi di una situazione di rischio, nel rispetto del principio dell’“accountability” che lascia loro ampi margini di libertà nell’individuare le V. De Luca misure tecniche ed organizzative adeguate. A tal fine, sia il Titolare sia il Responsabile non potranno prescindere dall’effettuare una gap analysis ed un risk assessment, ossia una valutazione preliminare dei vari rischi. Se poi dovesse essere rilevato un rischio di impatto negativo sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’interessato, detto rischio dovrà essere analizzato attraverso un apposito processo di valutazione (c.d. valutazione d’impatto). In tal senso dovranno - sulla base di quanto precede - essere aggiornati i protocolli relativi alla Parte Speciale del Modello 231 sui delitti informatici, anche al fine di poter dimostrare d’essere compliant con la normativa europea sulla protezione dei dati. L. Vella Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it Dott. Luciano Vella | luciano.vella@delucapartners.it CORPORATE GOVERNANCE E COMPLIANCE GERMANIA: NECESSITÀ DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PER TUTTO IL GRUPPO SOCIETARIO Con sentenza del 19.12.17 (R.G. 31 O 33/16), il Tribunale di Stoccarda ha stabilito che il sistema di controllo di una società a capo di un gruppo si deve estendere anche a tutte le questioni delle società appartenenti al gruppo stesso. In particolare, tali questioni debbono essere ricomprese nel sistema di controllo della società madre nella misura in cui esse possono mettere a rischio l’esistenza della società madre. Il Tribunale di Stoccarda si è riferito alla necessità di una “valutazione e sintesi dei rischi connessi all’attività del gruppo”. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza della società madre non avrebbero adempiuto a tale obbligo. In ragione di ciò, il Tribunale di Stoccarda ha dichiarato la nullità delle delibere assembleari che W. Liebau esoneravano il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza da ogni responsabilità. Ora oc- corre attendere la decisione dei giudici di secondo grado. Invero, la realizzazione di un sistema di sorveglianza esteso a tutto il gruppo risulta particolarmente complesso, atteso che la società madre non dispone in tutti i casi degli strumenti giuridici per procurarsi tutte le informazioni rilevanti riguardanti le società affiliate. RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 6 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI FINTECH ITALIA: LE “INITIAL COIN OFFERINGS” Le “Initial Coin Offerings” (ICOs) rappresentano una nuova forma di finanziamento, che si realizza tramite delle offerte al pubblico sul web di “token” (ossia “gettoni”, ciascuno dei quali corrisponde ad una unità di una criptovaluta di nuova emissione), normalmente in cambio di altre criptovalute, al fine di finanziare un progetto imprenditoriale. I token possono venire scambiati sui mercati se- condari on-line (c.d. exchanges), acquisendo un valore intrinseco soggetto a fluttuazioni. Il ritorno finanziario degli investitori è quindi essenzialmente legato all’eventuale aumento di valore della nuova moneta virtuale emessa dalla start-up tramite l’ICO, con tutti i connessi rischi legati alla forte volatilità tipica del mercato delle criptovalute. Differentemente dalle quotazioni nei mercati rego- G. Cucchiarato lamentati (IPOs) o dalle campagne di equity crowdfunding, dove gli investitori diventano soci delle società finanziate, i token offerti al pubblico tramite una ICO danno diritto, di regola, ad usufruire dei servizi o beni che verranno in futuro realizzati o venduti dalla start-up, ed in ciò sono comune- mente assimilate alle campagne di reward crowdfunding. In certi casi, però, le Autorità di controllo di alcuni Paesi hanno ritenuto che i token offerti al pubblico tramite ICO (come quelli di “The DAO” e di “Munchee” negli USA) fossero delle “securities” (o meglio, in Italia, dei prodotti finanziari) ed in quanto tali dovessero essere assoggettati ai relativi obblighi di legge (come la pubblicazione di un prospetto informativo, etc.). Avv. Giovanni Cucchiarato | giovanni.cucchiarato@jenny.it Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica “ICT” ED INNOVAZIONE DIGITALE ITALIA: GARANTE PRIVACY ITALIANO: SÌ ALLA RACCOLTA DI DATI DI PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI TRAMITE DISPOSITIVI “INTELLIGENTI” Con provvedimento del 25.01.18 il Garante Privacy si è pronunciato sul tema della sorveglianza a distanza di pazienti non autosufficienti ricoverati all’interno di strutture sanitario-assistenziali. L’Autorità ha ritenuto adottabile l’utilizzo di bracciali o cavigliere dotati di un misuratore di frequen- za cardiaca e di un localizzatore al fine di assicurare la salute e l’incolumità di pazienti che presen- tano condizioni fisiche e mentali tali da esigere un controllo continuo. I dispositivi si basano su una tecnologia che consente l’invio di messaggi di allarme al personale sanitario nonché l’attivazione del sistema di videosorveglianza più vicino al paziente, in coincidenza con eventi potenzialmente pericolosi per il paziente, come l’allontanamento o l’accesso ad aree precluse, e sono applicabili solo C. Impalà previo consenso scritto e revocabile del paziente. Saranno anche necessarie la consegna di un’ade- guata informativa al paziente, l’istituzione di una commissione interna che vagli periodicamente la necessità del sistema, la formazione del personale sanitario e attività di informazione periodiche e sistematiche per tutti i soggetti coinvolti, compresi i familiari degli interessati. Avv. LL.M. Carlo Impalà | carlo.impala@mralex.it 7 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI TASSAZIONE DELLE IMPRESE ITALIA: PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ESTERE - AFFRANCAMENTO PLUSVALORI IMPLICITI Per gli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a decorrere dal 2017, la Legge di bilancio 2018 ha ampliato l’ambito applicativo della disciplina per l’affrancamento dei plusvalori impliciti. In particolare, i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di ope- razioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, possono essere affrancati ai sensi dell’art. 15 co. 10bis e 10ter del D.L. 185/08, anche con riferimento a par- tecipazioni in società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia. Il riconoscimento fiscale di tali maggiori valori, allocati ad avviamento, marchi ed altre attività immateriali nel bilancio con- solidato della capogruppo, avviene mediante pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, entro il D. Prato termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sosti- tutiva. Il beneficio fiscale che ne deriva (pari al 27,9%) è la deduzione, ai fini IRES ed IRAP, delle quote di ammortamento afferenti i maggiori valori affrancati. La deduzione dei maggiori valori di avviamento e marchi può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto. Il riconoscimento del beneficio fiscale decorre dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. S. Cospito Dott. Dirk Prato, Partner Tax |dirk.prato@hager-partners.it Dott.ssa Samanta Cospito, Tax Consultant | samanta.cospito@hager-partners.it Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica GERMANIA: L’ATTIVITÀ COMMERCIALE AI SENSI DEL § 8D KSTG (POSSIBILITÀ DI RIPORTO DELLE PERDITE PREGRESSE) Secondo il nuovo regolamento del § 8d KStG (IRES tedesca), in determinati casi sussiste, nonostante una modifica dei soci dannosa ai sensi del § 8c KStG, la possibilità di riporto delle perdite fiscali. Prerequisito fondamentale è che l’attività commerciale, negli ultimi tre anni prima della richiesta e nel periodo di monitoraggio, sia stata esclusivamente la stessa, non fosse inattiva e non sia stata utilizzata per nessun altro scopo. Questo serve a garantire che, in futuro, delle perdite derivanti da operazioni commerciali possano essere compensate solo con i profitti derivanti dalla stessa attività. La delimitazione e l’interpretazione di questo nuovo concetto di “business operation”, tuttavia, pre- senta difficoltà nella pratica. Per quanto riguarda le caratteristiche quantitative, anche in caso di va- S. Deiters riazioni, l’identità delle operazioni aziendali rimane solitamente inalterata. Se intervengono cambia- menti qualitativi (ad esempio, riguardanti mercati, prodotti, clienti o fornitori) occorre esaminare nel dettaglio se si tratti ancora della stessa attività e risulta pregiudizievole un cambiamento di settore. Inoltre, resta da chiedersi se una GmbH (S.r.l. tedesca) di pura gestione patrimoniale possa avere una tale attività commerciale, in modo che possa essere applicato il § 8d KStG o se non vi sia spazio per la possibilità di compensazione delle perdite. Stephanie Deiters | stephanie.deiters@kleeberg.de 8 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ITALIA: LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE NELLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI Nella prassi commerciale è fondamentale individuare correttamente il giudice competente a dirimere una controversia legata ad un contratto di compravendita di beni mobili concluso tra operatori eco- nomici appartenenti a Stati differenti. La Corte di Cassazione ha ribadito nella sentenza n. 11381/16 che, in caso di soggetti domiciliati in due Stati membri dell’Unione Europea, la giurisdizione è de- terminata dal Regolamento UE n. 1215/12. L’art. 7 co. 1 lett. a) prevede che nella compravendita di beni mobili la competenza spetti al giudice del luogo in cui questi sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. La giurisprudenza ha così fissato un criterio certo, uniforme ed empirico, utile non solo ai giuristi ma anche agli operatori economici, affermando che il criterio di S. Hein consegna dei beni debba identificarsi con il luogo della “consegna materiale”, posto che “l’obiettivo del contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale”. Per evitare di soggiacere a tale criterio ovvero agli altri dettati dal succitato Regolamento, le parti re- stano libere di inserire nel contratto di compravendita una clausola che indichi non solo il diritto applicabile bensì anche quale sia il giudice competente in caso di una eventuale futura controversia. Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@bhpavvocati.it Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PRIVACY ITALIA: IL CONSENSO AL TRATTAMENTO NEL GDPR: QUALI NUOVI REQUISITI? Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (c.d. GDPR), il consenso dell’interessato è uno dei pos- sibili fondamenti giuridici del trattamento. Pertanto, in linea con il Codice Privacy (D.Lgs. 196/03), se l’interessato presta il proprio consenso, i suoi dati possono in linea di principio essere trattati dal titolare. Il GDPR ha però inteso favorire una maggiore consapevolezza degli interessati. Infatti, se è stata eliminata, almeno formalmente, la previsione secondo cui il consenso doveva essere ne- cessariamente documentato per iscritto (troppo spesso gli interessati firmavano moduli senza avere alcuna idea del loro contenuto), sono stati introdotti numerosi requisiti più sostanziali. A tale pro- posito, si deve almeno citare la necessità che, nelle dichiarazioni scritte, la richiesta di consenso sia S. Gallo presentata in modo chiaramente distinguibile da altre questioni, in forma comprensibile e facilmente accessibile ed utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Il GDPR prevede, inoltre, che per valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si deve tenere conto del fatto che l’esecuzione di un contratto sia stata condizionata alla prestazione del consenso. In conclusione, il GDPR assegna no- tevole rilievo alla libertà dell’interessato (effettiva e non solo formale), che tutte le imprese dovranno attentamente rispettare nella propria documentazione privacy. Avv. Simona Gallo | simona.gallo@jenny.it Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 9 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE ITALIA: DIRITTO D’AUTORE: FORNITURA DI UN SERVIZIO DI VIDEOREGISTRAZIONE SU “CLOUD COMPUTING” Il Tribunale di Torino ha proposto domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito della controversia C-265/16, relativa alla fornitura di un servizio di videoregistrazione su nuvola informatica (cloud computing) di copie di opere protette dal diritto d’autore, senza l’accordo dell’autore interessato, e connesso intervento attivo del prestatore del servizio in detta registrazione. La domanda, proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, riguarda l’interpretazione della Dir. 2001/29/UE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, segnatamente l’art. 5 par. 2 lett. b), recepito nel diritto italiano con l’art. 71sexies l. n. 633/41 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. La Corte UE ha concluso quanto segue: tale D. Bracchi Direttiva dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che consente a un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie private relative a opere protette dal diritto d’autore, attraverso un sistema informatico, me- diante un intervento attivo nella registrazione di tali copie da parte di detta impresa, in difetto del consenso del titolare del diritto. Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica GERMANIA: SMETTERE NON BASTA (PIÙ)! La Corte Federale di Giustizia tedesca (BGH) ha recentemente modificato la sua giurisprudenza nell’ambito delle richieste di inibitoria. Fino a poco tempo fa era sufficiente porre fine o cessare un’attività proibita, mentre adesso, oltre all’omissione di tali azioni, devono anche essere adottate misure attuabili e ragionevoli per eliminare le conseguenze dell’infrazione. Ciò è stato nuovamente confermato dal Tribunale Federale in una recente decisione (decisione dell’11.10.17, I ZB 96/16). Ciò significa che non solo la vendita di merci deve essere interrotta, ma che le merci devono essere ritirate dai clienti o in ogni caso deve essere chiesto ai clienti di non continuare a distribuire tali mer- ci. Questa nuova giurisprudenza è stata oggetto di notevoli critiche. Ciò comporta un’interferenza J. Mulch nell’intero rapporto con il cliente e sembra sproporzionato. La portata di un titolo giuridico dipende ora da conoscenze e valutazioni soggettive. È quindi difficile conoscere e prevedere gli obblighi e le attività richieste in concreto. Nonostante queste critiche, la BGH si attiene comunque alla sua nuova giurisprudenza. Le imprese che operano in Germania sono pertanto invitate a verificare, in modo ancora più incisivo che in passato, che durante la distribuzione non vengano violati diritti di terzi. Ora è anche più che mai necessario controllare in anticipo la pubblicità. RA Dr. Joachim Mulch | j.mulch@gvw.com 10 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI PREZZI DI TRASFERIMENTO ITALIA: PRINCIPALI COMMENTI RELATIVI ALLA BOZZA DEL DECRETO SUL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA Come auspicato, sono stati pubblicati diversi commenti relativi alla bozza del decreto sull’applica- zione dell’art. 110 co. 7 del TUIR (si veda l’edizione n. 122 della newsletter), presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate. I commenti principali riguardano le seguenti tematiche: determinare più puntualmente l’ambito di applicazione della normativa tramite definizioni più mirate (p.e. solo società o anche persone; joint venture); vietare esplicitamente di escludere a priori le società in perdita dai comparables (ovvero distinguere per lo meno le società con perdite occasionali da quelle con perdite sistematiche); utilizzare, durante le verifiche, le in- formazioni reperibili sulle banche dati al momento della definizione/documentazione dei prezzi di H. Röll trasferimento; indicare se, come principio di selezione del metodo Transfer Pricing, vada impiegata la “Best Method Rule” oppure il “Most Appropriate Method”; specificare che gli aggiustamenti sui prezzi di trasferimento vanno attuati solo nel caso in cui i valori di riferimento si trovino al di fuori dell’intervallo interquartile e che questi aggiustamenti non debbano avvenire unicamente verso la mediana. Il prossimo passo consisterà in un incontro, durante il mese di maggio 2018, con gli ope- ratori che hanno provveduto a commentare quanto sopra. Dott. Hans Röll, Responsabile Business Area Transfer Pricing | hans.roell@roedl.it Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica MERGERS & ACQUISITIONS ITALIA: IL CONTRATTO DI RETE E I CONTROLLI DEGLI ISPETTORATI DEL LAVORO Il contratto di rete, disciplinato dall’art. 3 co. 4ter del D.L. 5/09, si diffonde sempre più nella prassi. Parallelamente alla diffusione di questo utile strumento di collaborazione tra imprese, spesso preli- minare a operazioni societarie straordinarie o ad esse connesso, si sono diffuse varie forme di abuso, talvolta suggerite da consulenti inaffidabili, aventi quale unico scopo quello di conseguire impropri risparmi sul costo del lavoro; forme di abuso che espongono le aziende partecipanti alla rete di imprese a inutili e gravi rischi di sanzioni. Questi abusi hanno richiamato l’attenzione anche dell’I- spettorato Nazionale del Lavoro, che con la recente Circolare n. 7 del 29.03.18 ha invitato tutti gli Ispettorati Territoriali del Lavoro a effettuare attente verifiche su possibili azioni illegittime di azien- S. Passerini de partecipanti a reti di imprese, finalizzate, tramite gli istituti del distacco e della co-datorialità, a eludere il principio generale della responsabilità solidale di tutte le imprese che utilizzano le pre- stazioni dei lavoratori e la necessità di applicazione di contratti collettivi che siano stati sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Si tratta di profili sempre più rilevanti, cui fare oggi molta attenzione. Avv. Sergio Passerini | sergio.passerini@ichinobrugnatelli.it 11 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI ITALIA: AGENZIA E SOMMINISTRAZIONE, ANCHE IN ESCLUSIVA: DISTINZIONE TRA LE DUE FATTISPECIE Nettissima è la differenza fra agenzia e somministrazione. Mentre l’agente promuove o, in caso di rappresentanza, conclude il contratto in nome e per conto del preponente, senza quindi mai ac- quistare la proprietà dei beni, l’avente diritto alla somministrazione acquista dal somministrante la proprietà dei beni che poi rivende in nome e per conto proprio. In considerazione di ciò, mentre la somministrazione è da annoverare fra i contratti di scambio, l’agenzia appartiene a quelli di coope- razione o collaborazione. Questa sostanziale differenza resta ferma in presenza di una clausola di esclusiva a favore di una od entrambe le parti, anche qualora, come previsto dal co. 2 dell’art. 1568 c.c., l’avente diritto alla somministrazione assuma “l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, F. Toffoletto la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva”. L’obbligazione di promuovere del somministrato ha un significato diverso da quello previsto dall’art. 1742 c.c.. Infatti, mentre quest’ultimo sta per “rendere possibile”, “favorire”, “consentire”, “caldeggiare”, il “promuovere” ex art. 1568 c.c. è da intendersi nel senso di “aumentare”, “incrementare”, “incentivare” le vendite, sino a colmare la capacità di assorbimento del mercato. Deve quindi escludersi la possibilità, per il somministrato in esclusiva con obbligo di promuovere, di richiedere l’applicazione degli istituti previsti nel contratto di agenzia come ad esempio l’indennità di cessazione del rapporto. V. Rovere Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner | sft@toffolettodeluca.it Avv. Valentina Rovere, Associate | sft@toffolettodeluca.it GERMANIA: PROVA PRIMA FACIE PER L’ACQUISIZIONE DI UN NUOVO CLIENTE DA PARTE DELL’AGENTE Con sentenza del 14.07.17 (R.G. n. 9 U 9/15), la Corte di Appello di Karlsruhe ha stabilito nuovi criteri in merito all’indennità di fine rapporto spettante all’agente. Ai sensi dell’art. 89b co. 1 n. 1 HGB, l’a- gente ha diritto a tale indennità se, tra le altre, ha procurato nuovi clienti al preponente, non essendo tuttavia necessario che la prima operazione con il nuovo cliente sia stata conclusa esclusivamente grazie all’intervento dell’agente. Al contrario, è sufficiente che l’intervento dell’agente sia concausa- le, fermo restando che sono pochi i requisiti necessari ai fini della configurabilità di tale concausalità. Anche se un’operazione fosse stata avviata o preparata senza l’agente, quest’ultimo può comunque contribuire in molti modi, in maniera determinante, al buon esito dell’operazione. La novità della R. Budde sentenza è rappresentata dal fatto che, a giudizio della Corte, una prova prima facie è sostanzial- mente sufficiente a dimostrare la concausalità dell’intervento dell’agente ai fini dell’acquisizione del cliente se la prima operazione con il cliente è stata conclusa all’interno del periodo contrattuale dell’agente. La Corte ritiene, tuttavia, che la prova prima facie sia messa in discussione nel caso in cui sia presumibile che l’agente non conoscesse affatto un certo cliente prima della conclusione della prima operazione. Tuttavia, il preponente potrebbe non essere in grado di dimostrare tutto ciò, riscontrando così in futuro difficoltà a livello pratico nel confutare la suddetta prova prima facie. Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com 12 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO DEI TRASPORTI ITALIA: LE CORTI SUPREME SI INTERESSANO ALL’AUTOTRASPORTO Sono state pubblicate molte decisioni sull’autotrasporto. La Corte di Cassazione italiana (sent. 2200/18) ha da ultimo ricondotto in capo al titolare dell’impresa di trasporto la responsabilità pe- nale in caso di manomissione del cronotachigrafo da parte dell’autista. La CGUE (caso C-224/16) ha invece chiarito che le associazioni/organizzazioni, che prestano garanzia nelle procedure Carnet TIR, rispondono delle relative sanzioni anche se l’ufficio tributario competente non si sia attivato direttamente contro l’impresa di trasporto o contro il destinatario effettivamente responsabile. Dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile una questione riguardante l’azione diretta (procedura che il vettore, che esegue materialmente il trasporto, può esperire per il pagamento dei M. C. Bruni noli) verso il soggetto che ha beneficiato di tale servizio (sent. 254/17), la Corte di Cassazione (ord. 37/18) ha precisato che quest’ultimo non è soggetto alla confisca della sua merce trasportata, se affidata in buona fede ad un vettore abusivo che riteneva autorizzato. I temi affrontati pongono l’accento sulla necessità che i soggetti interessati predispongano contratti, condizioni generali, formulari, idonei a delimitare il rispettivo ambito di responsabilità, ben prima della esecuzione del contratto di trasporto. S. Patrisso Avv. Maria Cristina Bruni | mariacristinabruni@avvocati-sl.it Avv. Serena Patrisso | serenapatrisso@avvocati-sl.it DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA ITALIA: AGGIORNAMENTO DELLE SOGLIE DI FATTURATO PER LA NOTIFICA ANTITRUST Il 12.03.18 la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM - ha rideterminato le soglie del fatturato al di sopra delle quali è obbligatorio comunicare le operazioni di concentrazione tra imprese. Alla luce dell’aumento del deflatore del PIL per l’anno 2017, l’AGCM ha aumentato di 3 milioni di Euro la prima soglia del fatturato nazionale totale realizzato dall’insieme delle imprese interessate (precedentemente fissata in 492 milioni di Euro), mentre ha lasciato invariata la seconda soglia come modificata dalla l. 124/17. Pertanto, la preventiva notificazione di un’operazione di concentrazione è obbligatoria qualora: - il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore G. Bricchi a 495 milioni di Euro, e - il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese inte- ressate sia superiore a 30 milioni di Euro. Le suddette soglie sono applicabili già dal 12.03.18. C. Steinringer Avv. Gabriele Bricchi | gabriele.bricchi@studiopirola.com RAin e Avv. Dr. jur Cora Steinringer | cora.steinringer@studiopirola.com 13 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI FISCALITÀ INTERNAZIONALE ITALIA: STABILE ORGANIZZAZIONE - LE ULTIME RACCOMANDAZIONI DELL’OCSE In seguito alla recente pubblicazione del report “Additional guidance on the attribution of profits to permanent establishments” l’OCSE ha fornito delle raccomandazioni in tema di stabili organizzazio- ni (PE), con la finalità di semplificarne gli adempimenti connessi e prevedendo, tra l’altro, che nella determinazione del reddito vadano sottratti quelli già tassati nel Paese della fonte. Le raccomanda- zioni si basano sull’“approccio autorizzato OCSE”, il quale ha come finalità quella di uniformare, a livello internazionale, l’allocazione del profitto alle PE. L’applicazione a livello nazionale dello stesso avverrà con la pubblicazione dei singoli trattati nazionali. Tra le varie raccomandazioni vi è la pro- posta di semplificazione anche in caso di PE personale (es. i commissionari) ove i contratti conclusi H. Hilpold dalla PE saranno economicamente attribuiti alla stessa. Questo non significa che l’intero profitto dei contratti debba essere allocato alla PE. Il profitto, infatti, andrà limitato a quello che una parte indi- pendente, che svolge le medesime attività della PE, avrebbe ottenuto. In particolare, dal reddito della PE dovrà essere dedotto il servizio svolto dall’intermediario, al fine di evitare una doppia tassazione nel Paese della fonte. Inoltre, se l’intermediario è un’impresa associata, dovrà essere applicata una remunerazione at arm’s length (art. 9 OCSE) oltre all’attribuzione del reddito alla PE (art. 7 OCSE). Si attendono le indicazioni dei vari Stati, dato che i predetti due articoli dovranno essere applicati nello stesso modo. M. Petrucci Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com Dott. Massimo Petrucci | massimo.petrucci@bureauplattner.com GERMANIA: TRATTAMENTO FISCALE DI CRIPTOVALUTA La criptovaluta acquista una certa rilevanza come mezzo di pagamento digitale e come oggetto di speculazione in ambito internazionale. Sorgono, in questo senso, questioni legate alle imposte sul reddito e all’IVA. Il Governo Federale tedesco ha preso posizione sul tema in data 29.12.17 e il Ministero Federale tedesco ha espresso la propria posizione inerente alle questioni IVA nella circolare del 27.02.18. In questo contesto sorgono, essenzialmente, domande che interessano lo scambio di prestazioni ai fini IVA (viene approvato per la conversione della moneta tradizionale ad es. in Bitcoins) e domande in termini di imposte sul reddito, vale a dire, la tassazione di operazioni private di vendita nonché l’obbligo di imposta dei cosiddetti Minings. R. Mader Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 14 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI TASSAZIONE DELLE PERSONE ITALIA: IL REGIME DEI LAVORATORI “IMPATRIATI”: UN’AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA Il c.d. regime dei lavoratori “impatriati” introduce un’agevolazione per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. In particolare, i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 50% del loro ammontare. Il beneficio spetta per cinque periodi d’imposta ed è riservato a due categorie di beneficiari: - i lavoratori “manager”: si tratta di coloro che a) non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanere per almeno due anni; b) svolgono un’attività lavorativa presso un’impresa italiana; c) prestano attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano; d) rivestono ruoli direttivi o sono in possesso di requisiti di elevata specializza- P. Ludovici zione; - i lavoratori “laureati”: si tratta di coloro che a) sono in possesso di un titolo di laurea; b) hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più; c) sono cittadini di uno Stato UE o extra UE con il quale risulti in vigore un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale; d) svolgono un’attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. M. Aprile Dott. Paolo Ludovici | paolo.ludovici@lptax.it Dott. Michele Aprile | michele.aprile@lptax.it ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI ITALIA: ACCERTAMENTO VALIDO ANCHE SENZA SCAMBIO DI INFORMAZIONI FRA STATI UE Con sentenza n. 2407, depositata in data 22.01.18, la Cassazione ha stabilito che, in presenza di atti- vità di impresa a carattere internazionale che coinvolge più Paesi membri dell’Unione Europea, non sussiste un obbligo dell’Agenzia delle Entrate di attivare le procedure di scambio di informazioni tra autorità fiscali dei Paesi membri, a meno che lo scambio di informazioni non sia ritenuto utile per accertare l’ammontare dell’IVA dovuta in Italia. Ove dalle verifiche effettuate in Italia la situazione e i fatti intercorsi appaiano sufficientemente chiari per accertare l’ammontare dell’IVA dovuta in Italia, l’Agenzia delle Entrate può procedere all’emissione dell’avviso di accertamento anche senza alcuna interazione preliminare con gli altri Stati membri. M. Petrucci La normativa europea, infatti, stabilisce che un Paese membro è tenuto a richiedere informazioni alle amministrazioni tributarie degli altri Paesi membri solo se una tale richiesta sia utile per accertare che l’IVA sia effettivamente esigibile nel proprio territorio. Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci | marco.petrucci@pgpartners.it 15 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE ITALIA: IL FIA IMMOBILIARE PER LA GESTIONE DELLE SOFFERENZE DELLE BANCHE Seppur in un contesto del real estate in ripresa in questo primo trimestre del 2018, appena concluso, il settore dei crediti “in sofferenza”, il cui sottostante è rappresentato da assets immobiliari, rappre- senta ancora una delle principali opportunità offerte, al fine di consentire una re-immissione nel mercato degli assets ad oggi connessi a posizioni “in sofferenza”. L’opportunità è duplice, sia per gli investitori, ovverosia la creazione di valore, acquisendo crediti di tale genere ed il cui processo di valorizzazione è effettuato attraverso la necessaria valorizzazione dell’asset sottostante, sia per le banche che necessitano di cedere le loro posizioni in sofferenza. Analizzando la best practice di mercato, lo strumento idoneo a consentire una più efficiente gestione del processo di valorizzazione F. Assegnati degli assets immobiliari sottostanti è sicuramente quello del FIA immobiliare. L’operazione passa at- traverso un processo di ripossessamento da parte del FIA immobiliare degli assets, sui quali gravano idonee garanzie a favore del credito, con la finalità di implementarne il valore e, conseguentemente, aumentare il rendimento complessivo dell’operazione. Peraltro, il FIA immobiliare rappresenta uno strumento idoneo per gli investitori esteri, che coniuga una gestione professionale e vigilata (da parte di SGR) ad una tassazione complessiva dei proventi distribuiti compresa tra lo zero ed il 15%, a seconda del Paese di residenza dell’investitore e della natura soggettiva dello stesso. A. Motta Dott. Comm. Francesco Assegnati | francesco.assegnati@cbalex.com Dott. Comm. Andrea Motta | andrea.motta@cbalex.com Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica APPALTI ITALIA: AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA: APPROVATA LA LINEA GUIDA N. 4 A seguito delle modifiche apportate al Codice degli Appalti dal D.Lgs. del 19.04.17, n. 56, che ha sensibilmente modificato alcune disposizioni relative agli affidamenti degli appalti pubblici di im- porto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si è reso necessario un aggiornamento della Linea Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. del 18.04.16, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevan- za comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Le modifiche più rilevanti riguardano l’indicazione di specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti che favoriscono la partecipazione delle piccole e medie imprese, dell’attuazione F. Moscon delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara e dell’effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Un’importante novità riguarda anche l’introduzione di uno specifico paragrafo sul valore stimato dell’appalto (par. n. 2), volto a garantire che l’entità delle procedure venga determinata correttamente, con particolare riguardo al caso di ripartizione in lotti, nonché con riguardo alle opere di urbanizzazione a scomputo. Avv. Francesca Moscon | francesca.moscon@brandstaetter.it 16 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI ITALIA: RINUNZIA ALLA CLAUSOLA ARBITRALE Con la pattuizione di una clausola compromissoria in un contratto, le parti stabiliscono di rinun- ziare alla giurisdizione delle autorità ordinarie statali e di far decidere ad arbitri da essi individuati le eventuali controversie che dovessero derivare dal contratto stesso. Il difetto di competenza giuri- sdizionale delle eventuali autorità che sono adite da una parte successivamente alla pattuizione di una simile clausola deve essere eccepito dalla parte convenuta nei termini decadenziali stabiliti dalle norme del Codice di procedura civile. La parte che non dovesse sollevare l’eccezione di incompetenza nei termini anzidetti rinunzia tacitamente ad avvalersi della clausola. Tuttavia, la rinunzia implicita a far valere la clausola compromissoria in occasione di una specifica controversia non comporta R. Rudek di per sé, anche a fronte del contenuto usuale della clausola che si riferisce a tutte le possibili con- troversie che possano insorgere fra le parti, una rinuncia complessiva e definitiva della clausola arbitrale in relazione ad ogni diversa e successiva controversia. Al contrario, la clausola sopravvive e una rinunzia alla stessa nel suo complesso potrebbe operarsi solo attraverso gli strumenti risolutivi previsti dalla legge. Avv. e RA Robert Rudek | robert.rudek.brsa@lawfed.com DIRITTO FALLIMENTARE ITALIA: CONCORDATO PREVENTIVO: SINDACATO DEL TRIBUNALE SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione (n. 22691/17) ha ribadito i principi pronunciati cir- ca i limiti del sindacato del Giudice sulla fattibilità del piano, sottolineando che questo “ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato non re- stando avvinto dall’attestazione del professionista” e che rimane riservata ai creditori la valutazione relativa alla probabilità di successo economico del piano e ai rischi inerenti. Il Giudice attua tale controllo verificando l’effettiva realizzabilità in una prospettiva funzionale, vale a dire: effettua un controllo sul contenuto della proposta finalizzato ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei creditori. Tale verifica, caso per caso con M. Spataro riferimento alle modalità indicate dal piano concordatario, include, da un lato, il sindacato sulla fat- tibilità giuridica, “intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili” e, dall’altro lato, il controllo sulla fattibilità economica, “intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo” nei limiti di una verifica circa la sussistenza o meno di una manifesta non plausibilità o irrealizzabilità del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati. Avv. Matteo Spataro | m.spataro@edoardoricci.it S. Reinelt RAin Sabine Reinelt | s.reinelt@edoardoricci.it 17 PAG I N A INDICE
APRILE 2018 | N° 123 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI IVA E DAZI ITALIA: SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - MEZZI DI PAGAMENTO VALIDI Dal 1.07.18 l’acquisto di carburanti e lubrificanti da parte di soggetti passivi IVA è possibile con tutti i mezzi di pagamento ad esclusione del contante. Con provvedimento n. 73203/18, l’Agenzia delle Entrate ha determinato, ai fini sia della detraibilità IVA sia della deducibilità del costo, tali mezzi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali, addebito diretto in conto corrente, carte di credito, bancomat, carte prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l’addebito in conto corrente (applicabili anche nelle ipotesi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, ad esempio per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”). S. Amoroso A decorrere dal 1.07.18, le cessioni di carburante dovranno essere accompagnate da una fattura elet- tronica, da completare con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte. La fatturazio- ne è onere che grava sul soggetto cedente, il pagamento tracciato è onere che riguarda l’acquirente. Dott. Stefano Amoroso | stefano.amoroso@studioamoroso.it GERMANIA: LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI VIAGGIO IN GERMANIA VIOLA LA DIRETTIVA IVA Con sentenza dell’8.02.18, la CGUE ha stabilito che la tassazione delle prestazioni di viaggio in Germania viola il diritto comunitario e che l’art. 25 UStG (legge tedesca sull’IVA) deve essere modi- ficato di conseguenza. Ciononostante, finché non verrà introdotta una nuova regolamentazione, in Germania vale la seguente prassi: nel caso di prestazioni di viaggio rese in ambito B2C, in Germania viene applicato il regime del margine, come previsto dalla direttiva IVA comunitaria. In questo caso, quindi, non emergono differenze rispetto alle normative degli altri Stati europei. Tuttavia, nel caso in cui vengano fornite prestazioni di viaggio non a clienti finali ma ad altre azien- de (B2B), in Germania non viene applicato il regime del margine e l’Amministrazione finanziaria M. Winkler applica le “normali” disposizioni previste dalla UStG. Nella pratica ciò comporta che lo Stato in cui un operatore turistico estero risiede adotta il regime del margine che dal suo punto di vista risulta corretto, mentre lo Stato tedesco, secondo le norme generali della UStG, sottopone le stesse presta- zioni a una seconda tassazione. Ne risulta, di conseguenza, una doppia imposizione. In questo caso, finché l’art. 25 UStG non verrà riformato, rimane solo la via del ricorso al Tribunale finanziario (Fi- nanzgericht), attraverso il quale la società estera può appellarsi al diritto dell’UE a lei più favorevole. Steuerberater FB IntStR Matthias Winkler | mwinkler@wwkn.de M. Radke Steuerberater Marcel Radke | mradke@wwkn.de 18 PAG I N A INDICE
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