L'UNESCO e la Bioetica - I TESTI FONDAMENTALI

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  L'UNESCO
e la Bioetica
          I T E S T I F O N D A M E N TA L I

 CENTER FOR ETHICS AND LAW
             IN BIOMEDICINE
|   C|E|L|A|B                   |      I   T E S T I       F O N D A M E N T A L I

Indice

     Prefazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

     Dichiarazione universale sul
     genoma umano e i diritti umani (1997) . . . . . . . . . . . . . .2

     Dichiarazione internazionale
     sui dati genetici umani (2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

     Dichiarazione universale
     sulla bioetica e i diritti umani (2005) . . . . . . . . . . . . . . .20

     Editor-in-chief: Judit Sándor
     Executive editor: Enikõ Demény
     Center for Ethics and Law in Biomedicine 2008
     ISSN 978-963-87714-4-5
     Bioethics in UNESCO: Basic texts
     in Croatian, Czech, Hungarian, Italian, Serbian
     Design and layout: Lex-Katedra Bt
     Printed in Hungary by Adu Print
L ' U N E S C O      E   L A   B   I O E T I C A                                             1

Prefazione

E’ la prima volta che le tre principali di-    affronta questioni bioetiche, la Dichia-
chiarazioni internazionali adottate nel        razione Universale sul Genoma Umano
campo della bioetica e riconosciute a          e i Diritti Umani del 1997.
livello globale da un gran numero di               Il secondo documento, la Dichiara-
Stati sono rese disponibili in una             zione Internazionale sui Dati Genetici
traduzione in lingua italiana curata da        Umani adottata nel 2003 è un testo
Alessandro Spina.                              che viene ormai citato frequentemen-
   Delle varie agenzie specializzate           te. Infine, nel 2005, alla 33esima Con-
delle Nazioni Unite, l’UNESCO è quella         ferenza Generale dell’UNESCO gli Sta-
che, già a partire dal 1970, si è occupa-      ti Membri hanno adottato all’unanimità
ta delle questioni etiche della ricerca        la Dichiarazione Universale sulla Bioeti-
scientifica.                                   ca e i Diritti Umani, sigillando, con un
   Dal 1993, l’UNESCO ha dato vita e           importante riconoscimento internazio-
reso operativo il Comitato Internazio-         nale di carattere giuridico, le norme ge-
nale di Bioetica (IBC), un organizzazio-       nerali della bioetica, in modo analogo
ne di esperti indipendenti dai governi.        alla Dichiarazione Universale dei Diritti
   All’interno delle Nazioni Unite per il      Umani. Il documento si pone come
lavoro svolto, dunque l’UNESCO ha              obiettivo anche quello di delimitare il
conquistato un ruolo di primo piano            contenuto della bioetica e di formulare
nel campo della bioetica, che ha com-          dei principi universali di bioetica.
portato sia la riduzione di attività paral-        Il volume italiano fa parte di una se-
lele compiute da altri organi delle Na-        rie di pubblicazioni che hanno ricevuto
zioni Unite, che un investimento speci-        il sostegno economico dall’UNESCO. Il
fico e una maggiore rilevanza dei lavori       titolo del progetto approvato e risulta-
compiuti nelle attività normative.             to vincitore di un concorso è „Svilup-
   Ad oggi, sono venute alla luce tre          pare modelli per l’applicazione degli
dichiarazioni internazionali che, seb-         strumenti di bioetica dell’UNESCO.”
bene non abbiano un carattere vinco-           Numero: 375423 08 HUN.
lante, sono sicuramente di fondamen-               I ricercatori del Centre for Ethics and
tale importanza.                               Law in Biomedicine della Central Euro-
   Riflesso di questo valore è già il          pean University di Budapest, insieme
richiamo alla famosa Dichiarazione             ai colleghi di centri di ricerca e istituti
universale sui Diritti Umani contenuto         associati in Belgrado, Brno, Siena e
nel titolo della prima Dichiarazione che       Zagabria hanno lavorato al progetto e
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    hanno preparato le traduzioni dei docu-          internazionali in materia di bioetica che
    menti. Le varie esperienze, i risultati          si fondano su principi e valori ampia-
    del progetto, il valore delle norme di           menti accettati a livello internazionale,
    bioetica, così come le iniziative legisla-       e ci auguriamo che esse possano las-
    tive intraprese dai vari Stati saranno           ciare un segno nelle attività educative,
    infine discusse collettivamente in una           nelle iniziative legislative, nello sviluppo
    giornata di studio conclusiva.                   di progetti di ricerca internazionali, nella
       Speriamo, con questo lavoro gene-             diffusione dei valori della bioetica e nel
    rosamente sostenuto dall’UNESCO, di              campo della comparazione giuridica.
    aver contribuito alla conoscenza pubb-
    lica e alla diffusione delle dichiarazioni       Budapest/Siena, 1 Luglio 2008

                   Judit Sándor                                   Marco Ventura
                     Director                                         Direttore
               CEU Center for Ethics                 Centro per il Diritto delle Biotecnologie -
              and Law in Biomedicine                           Università di Siena
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UNESCO

DICHIARAZIONE UNIVERSALE
SUL GENOMA UMANO E I DIRITTI UMANI (1997)

La Conferenza Generale                           Nazioni Unite per la prevenzione e la
                                                 repressione del crimine di genocidio del
Ricordando che il Preambolo dell’Atto            9 dicembre 1948, dalla Convenzione
Costitutivo dell’UNESCO invoca “i prin-          internazionale delle Nazioni Unite sull’e-
cipi democratici della dignità, dell’ugua-       liminazione di ogni forma di discrimina-
glianza e del rispetto della persona             zione razziale del 21 dicembre 1965,
umana” e rifiuta ogni “dogma dell’ine-           dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite
guaglianza delle razze e degli uomini”,          sui diritti del minorato mentale del 20
precisa che “la diffusione della cultura e       dicembre 1971, dalla Dichiarazione
l’educazione di tutti per il raggiungimen-       delle Nazioni Unite sui diritti delle per-
to della giustizia, della libertà e della        sone con disabilità del 9 dicembre
pace, sono elementi indispensabili per           1975, dalla Convenzione delle Nazioni
la dignità umana e comportano sacri              Unite sull’eliminazione di ogni forma di
doveri per tutte le nazioni da adempiere         discriminazione nei confronti delle
con spirito di reciproca assistenza”, pro-       donne del 18 dicembre 1979, dalla
clama che “la pace deve essere stabili-          Dichiarazione delle Nazioni Unite sui
ta sulla base della solidarietà intellettua-     principi fondamentali di giustizia relativi
le e morale dell’umanità”, e dispone             alle vittime della criminalità e alle vitti-
che l’Organizzazione cerca di raggiun-           me di abusi di potere del 29 novembre
gere “attraverso la cooperazione delle           1985, dalla Convenzione delle Nazioni
nazioni del mondo nei settori dell’edu-          Unite relativa ai diritti del fanciullo del
cazione, della scienza e della cultura, gli      20 novembre 1989, dalle Regole delle
scopi di pace internazionale e di pro-           Nazioni Unite per rendere uguali le pos-
sperità per tutti i popoli per i quali l’or-     sibilità delle persone con disabilità del
ganizzazione delle Nazioni Unite è stata         20 dicembre 1993, dalla Convenzione
costituita e che la sua Carta proclama”,         sull’interdizione della realizzazione, fab-
Ricordando solennemente la propria               bricazione e stoccaggio delle armi bat-
adesione ai principi universali dei diritti      teriologiche (biologiche) o chimiche e
dell’uomo affermati, in particolare, dalla       sulla loro distruzione del 16 dicembre
Dichiarazione universale dei diritti del-        1971, dalla Convenzione dell’UNESCO
l’uomo del 10 dicembre 1948, dai due             sulla lotta contro la discriminazione nel
Patti internazionali delle Nazioni Unite         campo dell’insegnamento del 14
relativi ai diritti economici, sociali e cul-    dicembre 1960, dalla Dichiarazione
turali, e ai diritti civili e politici del 16    dell’UNESCO dei principi della coopera-
dicembre 1966, dalla Convenzione delle           zione culturale internazionale del 4
4                       |   C|E|L|A|B               |     I   T E S T I   F O N D A M E N T A L I

    novembre 1966, dalla Raccomanda-                    umana”, in accordo con il Preambolo
    zione dell’UNESCO concernente la con-               della Dichiarazione universale dei diritti
    dizione dei ricercatori scientifici del 20          dell’uomo, Ricordando le proprie risolu-
    novembre 1974, dalla Dichiarazione                  zioni 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1,
    dell’UNESCO sulla razza ed i pregiudizi             25 C/ 5.2, 25 C/7.3, 27 C/5.15, 28
    razziali del 27 novembre 1978, dalla                C/0.12, 28 C/2.1 e 28 C/2.2 che impe-
    Convenzione dell’OIL (n. 111) concer-               gnano l’UNESCO a promuovere e svi-
    nente la discriminazione in materia di              luppare la riflessione etica e le azioni
    impiego e di professione del 25 giugno              conseguenti, per quanto riguarda gli
    1958 e dalla 2 Convenzione dell’OIL (n.             effetti dei progressi scientifici e tecnici
    169) concernente i popoli indigeni e tri-           nei campi della biologia e della geneti-
    bali nei paesi indipendenti del 27 giu-             ca, nel quadro del rispetto dei diritti
    gno 1989,                                           dell’uomo e delle libertà fondamentali,
         Tenendo presenti, senza interferire                Riconoscendo che le ricerche sul
    nelle loro disposizioni, gli strumenti inter-       genoma umano e le loro applicazioni
    nazionali che interessano le applicazioni           aprono immense prospettive di mi-
    della genetica nel campo della proprietà            glioramento della salute degli indivi-
    intellettuale e, in special modo, la Con-           dui e dell’umanità tutta, ma sottoli-
    venzione di Berna per la protezione delle           neando che esse devono allo stesso
    opere letterarie ed artistiche del 9 set-           tempo rispettare pienamente la
    tembre 1886 e la Convenzione universale             dignità, la libertà ed i diritti dell’uomo,
    dell’UNESCO sul diritto d’autore del 6              come pure il divieto di ogni forma di
    settembre 1952, aggiornate l’ultima volta           discriminazione fondata sulle caratte-
    a Parigi il 24 luglio 1971, la Convenzione          ristiche genetiche, Proclama i principi
    di Parigi per la protezione della proprietà         che seguono e adotta la presente
    industriale del 20 marzo 1883, aggiorna-            Dichiarazione.
    ta l’ultima volta a Stoccolma il 14 luglio
    1967, il Trattato di Budapest dell’OMPI             LA DIGNITÀ UMANA
    sul riconoscimento internazionale del               E IL GENOMA UMANO
    deposito dei microrganismi ai fini della
    procedura in materia di brevetti del 28             Articolo 1
    aprile 1977, e l’Accordo TRIPS allegato             Il genoma umano sottende l’unità fon-
    all’accordo che istituisce l’Organizza-             damentale di tutti i membri della fa-
    zione Mondiale del Commercio entrato in             miglia umana, nonchè il riconosci-
    vigore il 1° gennaio 1995,                          mento della loro intrinseca dignità e
         Tenendo altresì presente la Conven-            della loro diversità. In senso simbolico,
    zione delle Nazioni Unite sulla diversità           esso è patrimonio dell’umanità.
    biologica del 5 giugno 1992 e sottoli-
    neando a questo riguardo che il ricono-             Articolo 2
    scimento della diversità genetica dell’u-           (a) Ogni individuo ha diritto al rispetto
    manità non deve dar luogo ad alcuna                     della propria dignità e dei propri
    interpretazione di ordine sociale o poli-               diritti, qualunque siano le sue carat-
    tico tale da rimettere in causa „l’intrin-              teristiche genetiche.
    seca dignità e...i diritti uguali ed inalie-        (b) Questa dignità impone di non ridur-
    nabili di tutti i membri della famiglia                 re gli individui alle loro caratteris-
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   tiche genetiche e di rispettare il ca-       (d) Nel caso delle ricerche, i protocolli
   rattere unico di ciascuno e la sua               di ricerca devono inoltre essere
   diversità.                                       sottoposti ad una valutazione preli-
                                                    minare, in conformità con le norme
Articolo 3                                          e le direttive nazionali ed interna-
Il genoma umano, per sua natura evo-                zionali applicabili alla materia.
lutivo, è soggetto a mutazioni. Racchiu-        (e) Se, conformemente alla legge, una
de potenzialità che si esprimono in ma-             persona non è in grado di esprimere
niera differente a seconda dell’am-                 il proprio consenso, si può effettuare
biente naturale e sociale di ogni indi-             una ricerca sul suo genoma solo a
viduo, specialmente in ragione del suo              condizione che questa sia funzionale
stato di salute, delle condizioni di vita,          ad un beneficio diretto alla sua
dell’alimentazione e dell’educazione.               salute, fatte salve le autorizzazioni e
                                                    le misure di protezione prescritte
Articolo 4                                          dalla legge. Una ricerca che non
Il genoma umano nel suo stato natura-               apporti un beneficio diretto alla salu-
le non può dar luogo a benefici di natu-            te della persona può essere rea-
ra pecuniaria.                                      lizzata solo eccezionalmente, con la
                                                    massima prudenza, facendo atten-
                                                    zione a ridurre al minimo i rischi ed i
DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE                   disagi per l’interessato, e se questa
                                                    ricerca è effettuata nell’interesse
Articolo 5                                          della salute di altre persone apparte-
                                                    nenti allo stesso gruppo di età o che
(a) Una ricerca, una cura o una diagno-             si trovino nelle stesse condizioni
     si, relativa al genoma di un indivi-           genetiche, e con la riserva che tale ri-
     duo, può essere effettuata solo                cerca venga condotta nelle condizio-
     dopo una analisi rigorosa e preli-             ni previste dalla legge e sia compati-
     minare dei rischi e dei vantaggi che           bile con la protezione dei diritti in-
     possono scaturire e in modo                    dividuali della persona interessata.
     conforme a ogni altra prescrizione
     prevista dalla legislazione nazio-         Articolo 6
     nale.                                      Nessuno dovrebbe essere oggetto di
(b) In tutti i casi sarà raccolto il consen-    discriminazioni basate sulle proprie ca-
     so preliminare, libero e informato         ratteristiche genetiche, che abbiano per
     dell’interessato. Se quest’ ultimo         oggetto o per effetto la lesione dei diritti
     non è in grado di esprimerlo, il con-      individuali, delle libertà fondamentali e
     senso o l’autorizzazione saranno           del riconoscimento della propria dignità.
     ottenuti conformemente alla legge,
     tenendo in conto l’interesse supe-         Articolo 7
     riore dell’interessato.                    Deve essere protetta nelle condizioni
(c) Il diritto di ognuno di decidere di es-     previste dalla legge la confidenzialità
     sere informato o meno dei risultati di     dei dati genetici associati ad una per-
     un esame genetico e delle sue con-         sona identificabile, conservati o trattati
     seguenze deve essere rispettato.           a scopo di ricerca o per altre finalità.
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    Articolo 8                                          Articolo 12
    Ogni individuo avrà diritto, conforme-              (a) Ognuno deve aver accesso ai prog-
    mente al diritto internazionale o al                    ressi della biologia, della genetica e
    diritto interno, ad un equo risarcimento                della medicina, concernenti il geno-
    del danno di cui può essere stato vit-                  ma umano, nel rispetto della
    tima la cui causa diretta e determinan-                 propria dignità e dei propri diritti.
    te possa essere un intervento sul pro-              (b) La libertà della ricerca, che è neces-
    prio genoma.                                            saria al progresso della conoscen-
                                                            za, deriva dalla libertà di pensiero.
    Articolo 9                                              Le applicazioni della ricerca soprat-
    Per la salvaguardia dei diritti dell’uomo               tutto quelle nella biologia, nella
    e delle libertà fondamentali, limitazioni               genetica e nella medicina, concer-
    ai principi di consenso e della confi-                  nenti il genoma umano, devono
    denzialità non possono essere appor-                    tendere ad alleviare la sofferenza e
    tate che per legge, per necessità im-                   a migliorare la salute dell’individuo
    perative e con i limiti stabiliti del diritto           e di tutta l’umanità.
    internazionale pubblico e del diritto in-
    ternazionale relativo ai diritti umani.
                                                        CONDIZIONI D’ESERCIZIO
                                                        DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA
    RICERCHE SUL GENOMA UMANO
                                                        Articolo 13
    Articolo 10                                         Le responsabilità inerenti alle attività
    Nessuna ricerca concernente il geno-                dei ricercatori, in special modo il rigore,
    ma umano né le sue applicazioni, in                 la prudenza, l’onestà intellettuale e l’in-
    particolare nei campi della biologia,               tegrità tanto nella realizzazione delle
    della genetica e della medicina, dov-               ricerche così come nella presentazione
    rebbe prevalere sul rispetto dei diritti            e nell’uso dei risultati, dovrebbero
    dell’uomo, delle libertà fondamentali e             essere oggetto di attenzione particola-
    della dignità umana degli individui o, se           re nel quadro delle ricerche sul genoma
    del caso, dei gruppi di individui.                  umano, tenuto conto delle loro imp-
                                                        licazioni etiche e sociali. Chi ha respon-
    Articolo 11                                         sabilità in materia di politiche scienti-
    Le pratiche che sono contrarie alla                 fiche, sia in ambito pubblico che in
    dignità umana, come la clonazione a                 quello privato, ha particolari responsa-
    scopo di riproduzione di esseri uma-                bilità in tal senso.
    ni, non dovrebbero essere consenti-
    te. Gli Stati e le organizzazioni interna-          Articolo 14
    zionali competenti sono invitati a col-             Gli Stati devono adottare le misure
    laborare al fine di identificare tali pra-          appropriate per promuovere le condi-
    tiche e a prendere, a livello nazionale             zioni intellettuali e materiali più favo-
    o internazionale, le misure necessarie              revoli al libero esercizio delle attività
    per assicurare il rispetto dei principi             di ricerca sul genoma umano e per
    enunciati nella presente Dichiara-                  prendere in considerazione le impli-
    zione.                                              cazioni etiche, giuridiche, sociali ed
L ' U N E S C O        E   L A    B   I O E T I C A                                               7
economiche di queste ricerche, nel                colpiscono una parte importante della
quadro dei principi previsti dalla                popolazione mondiale.
presente Dichiarazione.
                                                  Articolo 18
Articolo 15                                       Gli Stati dovrebbero fare tutto il possibi-
Gli Stati devono adottare le misure ap-           le, nel rispetto dei principi previsti dalla
propriate per determinare il quadro del           presente Dichiarazione, per continuare a
libero esercizio delle attività di ricerca sul    promuovere la diffusione internazionale
genoma umano nel rispetto dei principi            della conoscenza scientifica sul genoma
previsti dalla presente Dichiarazione, al         umano, sulla diversità umana e sulle
fine di garantire il rispetto dei diritti         ricerche in genetica e, a questo riguardo,
dell’uomo, delle libertà fondamentali e           favorire la cooperazione scientifica e
della dignità umana e la protezione della         culturale, in special modo tra paesi
salute pubblica. Dovrebbero altresì as-           industrializzati e paesi in via di sviluppo.
sicurarsi che i risultati di tali ricerche non
siano utilizzati i risultati di tali ricerche     Articolo 19
non siano utilizzati per fini non pacifici.       (a) Nel quadro della cooperazione in-
                                                      ternazionale con i paesi in via di
Articolo 16                                           sviluppo, gli Stati devono attivarsi
Gli Stati riconosceranno l’interesse a                per promuovere misure atte a:
promuovere, ai vari livelli appropriati, la           (i) valutare i rischi ed i vantaggi
creazione di comitati etici indipendenti,                   collegati alle ricerche sul genoma
multidisciplinari e pluralisti, incaricati di               umano e prevenirne gli abusi;
valutare le questioni etiche, giuridiche e            (ii) estendere e rafforzare la ca-
sociali sollevate dalle ricerche sul ge-                    pacità dei paesi in via di sviluppo
noma umano e dalle loro applicazioni.                       di condurre ricerche nel campo
                                                            della biologia e della genetica
                                                            dell’uomo, tenuto conto dei loro
SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE                                  problemi specifici;
INTERNAZIONALE                                        (iii) permettere ai paesi in via di
                                                            sviluppo di trarre beneficio dai
Articolo 17                                                 progressi della ricerca scienti-
Gli Stati dovrebbero rispettare e pro-                      fica e tecnologica, così che l’uti-
muovere una solidarietà attiva nei                          lizzo per il progresso economico
confronti degli individui, delle famiglie                   e sociale possa andare a van-
o delle popolazioni particolarmente                         taggio di tutti;
vulnerabili alle malattie o ad altre                  iv) favorire il libero scambio delle
disabilità di natura genetica o colpiti da                  conoscenze e delle informazioni
queste.                                                     scientifiche, nei campi della
    Dovrebbero promuovere inter alia le                     biologia, della genetica e della
ricerche destinate ad identificare, a                       medicina.
prevenire e a curare le malattie di natu-         (b) Le organizzazioni internazionali
ra genetica o quelle influenzate dalla                competenti dovrebbero sostenere e
genetica, in particolare le malattie rare             promuovere le iniziative prese dagli
così come le malattie endemiche che                   Stati a tali scopi.
8                     |   C|E|L|A|B              |     I   T E S T I   F O N D A M E N T A L I

                                                     Articolo 23
    PROMOZIONE
    DEI PRINCIPI DELLA                               Gli Stati dovrebbero adottare le misure
    DICHIARAZIONE                                    adeguate per promuovere, attraverso
                                                     l’educazione, la formazione e la diffu-
    Articolo 20                                      sione dell’informazione, il rispetto dei
    Gli Stati dovrebbero adottare le misu-           principi qui sopra enunciati e favorire il
    re appropriate per promuovere i prin-            loro riconoscimento e la loro applica-
    cipi enunciati nella Dichiarazione,              zione effettiva. Gli Stati dovrebbero
    attraverso l’educazione e i mezzi per-           anche incoraggiare gli scambi tra
    tinenti, in special modo realizzando             comitati etici indipendenti, non appena
    ricerche e formazione in campi inter-            vengono istituiti, e la loro messa in rete,
    disciplinari e attraverso la promozione          al fine di favorirne la cooperazione.
    dell’educazione alla bioetica a tutti i
    livelli, in particolare per i vari respon-       Articolo 24
    sabili delle politiche scientifiche.             Il Comitato Internazionale di Bioetica
                                                     dell’UNESCO dovrebbe contribuire alla
    Articolo 21                                      diffusione dei principi enunciati nella
    Gli Stati dovrebbero adottare le                 presente Dichiarazione e all’approfondi-
    misure appropriate per incoraggiare              mento delle questioni poste dalla loro
    altre forme di ricerca, formazione e             applicazione e dall’evoluzione delle
    diffusione dell’informazione che siano           tecniche in oggetto. Dovrebbe organiz-
    funzionali alla presa di coscienza delle         zare ogni consultazione utile con le parti
    responsabilità della società e di cia-           interessate, come per esempio con i
    scuno dei suoi membri di fronte ai               gruppi vulnerabili. Seguendo le proce-
    problemi fondamentali, riguardo alla             dure statutarie dell’UNESCO, dovrebbe
    difesa della dignità umana, che la ri-           formulare raccomandazioni indirizzate
    cerca nei campi della biologia, della            alla Conferenza Generale e pareri riguar-
    genetica e della medicina, come pure             danti il successivo controllo dell’app-
    le applicazioni che ne derivano,                 licazione della Dichiarazione, in partico-
    possono sollevare.                               lare per quanto riguarda l’identificazione
        Essi dovrebbero favorire un’ampia e          delle pratiche che potrebbero essere
    aperta discussione a livello internazio-         contrarie alla dignità umana, come gli
    nale, assicurando la libera espressione          interventi sulle cellule germinali.
    delle diverse correnti di pensiero socio-
    culturali, religiose e filosofiche.              Articolo 25
                                                     Nessuna disposizione della presente
                                                     Dichiarazione può essere interpretata
    APPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE                 da parte di uno Stato, un gruppo o indi-
                                                     viduo quale possibile giustificazione
    Articolo 22                                      per intraprendere un’attività o compiere
    Gli Stati dovrebbero sforzarsi di garanti-       un atto contrario ai diritti dell’uomo e
    re i principi enunciati nella presente           alle libertà fondamentali, compresi i
    Dichiarazione e favorirne l’applicazione         principi enunciati nella presente Dichia-
    con tutte le misure adeguate.                    razione.
L ' U N E S C O       E   L A   B   I O E T I C A                                             9
UNESCO

DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE
SUI DATI GENETICI UMANI (2003)

La Conferenza Generale                          e la Salute Pubblica del 14 Novembre
                                                2001 e altri strumenti internazionali per-
Richiamando la Dichiarazione universa-          tinenti adottati dalle Nazioni Unite e
le dei Diritti Umani del 10 Dicembre            dalle agenzie specializzate delle Nazioni
1948, i due Patti internazionali delle          Unite.
Nazioni Unite sui Diritti Economici,                Richiamando più in particolare la
Sociali e Culturali e sui Diritti Politici e    Dichiarazione universale sul Genoma
Civili del 16 Dicembre 1966, la Conven-         Umano e i Diritti Umani che è stata
zione internazionale sull’eliminazione          adottata all’unanimità e per acclamazio-
ogni forma di discriminazione razziale          ne l’11 novembre 1997 e che è stata
delle Nazioni Unite del 21 Dicembre             avallata dall’Assemblea Generale delle
1965, la Convenzione internazionale sul-        Nazioni Unite il 9 dicembre 1998 e le
l’eliminazione di tutte le forme di discri-     Raccomandazioni per l’applicazione
minazione razziale nei confronti delle          della Dichiarazione Universale sul
Donne delle Nazioni Unite del 18                Genoma Umano e i Diritti Umani che
Dicembre 1979, la Convenzione delle             sono state avallata il 16 novembre 1999
Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia del     con la Risoluzione 23 30/C,
20 Novembre 1989, la Risoluzione del                Salutando con favore l’ampio inte-
Consiglio Economico e Sociale delle             ressamento pubblico mondiale verso la
Nazioni Unite 2001/39 del 26 luglio             Dichiarazione Universale sul Genoma
2001 sulla privacy delle informazioni           Umano e i Diritti Umani, il forte soste-
genetiche e la Risoluzione 2003/232 del         gno che ha ricevuto dalla comunità in-
22 luglio 2003 sulla privacy delle infor-       ternazionale e il suo impatto negli Stati
mazioni genetiche e non discriminazio-          Membri, in particolare come punto di
ne, la Convenzione dell’OIL n. 111 ri-          riferimento per misure normative, rego-
guardante la discriminazione in materia         lamenti, norme etiche, codici di con-
di impiego e di professione del 25 giu-         dotta e raccomandazioni,
gno 1958, la Dichiarazione universale               Tenendo a mente gli strumenti
dell’UNESCO sulla diversità culturale           internazionali e regionali, le leggi nazio-
del 2 novembre 2001, l’Accordo TRIPS            nali, i regolamenti e le norme etiche
allegato all’Accordo che istituisce l’Or-       relative alla protezione dei diritti umani
ganizzazione Mondiale del Commercio,            e delle libertà fondamentali e al rispet-
entrato in vigore il 1 gennaio 1995, la Di-     to per la dignità umana in relazione alla
chiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS          acquisizione, trattamento, uso e con-
10                       |   C|E|L|A|B                |     I   T E S T I   F O N D A M E N T A L I

     servazione dei dati scientifici, e dei dati          so delle scienze della vita e della medi-
     medici e personali,                                  cina, per le applicazioni e per l’uso che
          Riconoscendo che le informazioni                questi dati possono avere per fini non
     genetiche fanno parte di tutta una                   sanitari,
     gamma di dati medici e che il contenu-                   Considerando anche che il cre-
     to di qualsiasi dato medico, incluso                 scente volume di dati personali raccolti
     quelli genetici e proteomici, è forte-               rende sempre più difficile la reale dis-
     mente collegato al contesto e dipen-                 sociazione dei dati stessi dalla persona
     dente da circostanze particolari,                    interessata,
          Riconoscendo anche che i dati                       Conscia che la raccolta, il tratta-
     umani genetici hanno uno status spe-                 mento, l’uso e la conservazione dei dati
     ciale a causa della loro natura sensibile            genetici umani hanno potenziali rischi
     poiché possono indicare predisposizio-               per l’esercizio e l’osservanza dei diritti
     ni genetiche degli individui e che que-              umani e delle libertà fondamentali e il
     sta capacità predittiva può essere mag-              rispetto per la dignità umana,
     giore di quella che si può immaginare                    Considerando che gli interessi e il
     al momento della raccolta; che essi                  benessere di una persona deve avere
     possono avere ricadute importanti che                priorità sui diritti e gli interessi della
     persistono per generazioni su gli altri              società e della ricerca,
     membri della famiglia, inclusa la dis-                   Riaffermando i principi stabiliti nella
     cendenza, e in alcuni casi per tutto il              Dichiarazione Universale sul Genoma
     gruppo; che essi possono contenere                   Umano e i Diritti Umani e i principi di
     delle informazioni la cui importanza                 uguaglianza, giustizia, solidarietà e
     non è necessariamente conosciuta al                  responsabilità così come il rispetto
     momento della raccolta dei materiali                 della dignità umana, i diritti umani, e le
     biologici; e che i dati possono avere un             libertà fondamentali, in particolare la
     valore culturale per le persone e per i              libertà di pensiero e di espressione,
     gruppi,                                              inclusa la libertà di ricerca, e la riserva-
          Sottolineando che si dovrebbe                   tezza e la protezione della persona, che
     applicare lo stesso livello di riservatez-           deve sottendere alla raccolta, al tratta-
     za a tutti i dati medici, inclusi i dati             mento, all’ uso e alla conservazione dei
     genetici e proteomici, a prescindere                 dati genetici umani,
     dal loro apparente contenuto,                            Proclama i seguenti principi e adot-
          Considerando l’importanza crescen-              ta la presente Dichiarazione.
     te dei dati genetici in ambito economi-
     co e commerciale                                     A.
          Avendo presente i bisogni particola-            DISPOSIZIONI GENERALI
     ri e la vulnerabilità dei paesi in via di svi-
     luppo e il bisogno di rafforzare la coo-             Articolo 1 – Finalità e obiettivi
     perazione internazionale nel capo della              (a) Le finalità di questa dichiarazione
     genetica umana,                                          sono: assicurare il rispetto per la
          Considerando che la raccolta, il                    dignità umana e la protezione dei
     trattamento, l’uso e la conservazione                    diritti umani e delle libertà fonda-
     dei dati genetici umani hanno un’im-                     mentali nella raccolta, trattamento,
     portanza fondamentale per il progres-                    uso e conservazione dei dati geneti-
L ' U N E S C O       E   L A    B   I O E T I C A                                                11
    ci e proteomici umani, e dei mate-           inclusa la loro espressione, modifica-
    riali biologici da cui possono deriva-       zione e interazione;
    re, a cui si riferisce di seguito come           Consenso: Qualsiasi accordo speci-
    „materiali biologici”, in accordo con        fico, liberamente dato ed espresso da
    gli imperativi di uguaglianza, gius-         un individuo affinché i suoi dati geneti-
    tizia, solidarietà, dando allo stesso        ci siano raccolti, trattati, utilizzati e con-
    tempo la giusta considerazione alla          servati;
    libertà di pensiero e di espressione,            Materiali biologici: Qualsiasi forma
    inclusa la libertà di ricerca; stabilire     di materiale biologico (per esempio
    i principi che dovrebbero guidare gli        sangue, pelle e cellule ossee o plasma)
    Stati nella redazione dei loro testi         in cui sono presenti acidi nucleici e che
    legislativi e delle politiche relative a     contiene l’identità genetica di un indivi-
    tali questioni; formare la base per          duo;
    raccomandazioni relativamente alle               Studi genetici sulle popolazioni:
    buone pratiche in questo campo               Uno studio che mira a comprendere la
    per le istituzioni e gli individui           natura e l’estensione della variazione
    interessati.                                 genetica all’interno di una popolazione
(b) Qualsiasi raccolta, trattamento, uso         o degli individui all’interno di un gruppo
    e conservazione dei dati genetici e          o in individui che appartengono a diver-
    proteomici umani, e dei materiali            si gruppi;
    biologici deve essere conforme alle              Studi genetici del comportamento:
    disposizioni del diritto internazio-         Uno studio che mira a stabilire possibi-
    nale relativo ai diritti umani.              li connessioni tra le caratteristiche
(c) Le disposizioni di questa Dichiarazio-       genetiche e il comportamento;
    ne si applicano alla raccolta, tratta-           Procedura invasiva: Metodo di
    mento, uso e conservazione dei dati          acquisizione di materiali biologici che
    genetici e proteomici umani e dei            implica un’intrusione nel corpo umano,
    materiali biologici ad eccezione dei         come ad esempio ottenere sangue uti-
    casi di investigazioni e di procedi-         lizzando una siringa;
    menti penali e negli esami di ricono-            Procedura non invasiva: Metodo di
    scimento della paternità che sono            acquisizione di materiali biologici che
    regolati dalle leggi nazionali in con-       non implica una intrusione nel corpo
    formità con il diritto internazionale re-    umano come uno striscio orale;
    lativo ai diritti umani.                         Dati collegabili ad una persona indi-
                                                 viduabile: Dati che contengono infor-
Articolo 2 – Definizioni                         mazioni, come il nome, la data di nasci-
Agli scopi di questa Dichiarazione, i ter-       ta, l’indirizzo per cui la persona da cui
mini utilizzati hanno il seguente signifi-       questi dati sono raccolti può essere
cato:                                            individuata;
    Dati genetici umani: Informazioni                Dati non collegabili ad una persona
sulle caratteristiche ereditarie degli           individuabile: Dati che non sono colle-
individui ottenute dall’analisi degli acidi      gati ad una persona individuabile, attra-
nucleici o da altre analisi scientifiche;        verso la sostituzione o la separazione
    Dati proteomici umani: Informazioni          con un codice di tutte le informazioni
riguardanti le proteine di un individuo          che possono identificare la persona;
12                      |   C|E|L|A|B               |     I   T E S T I   F O N D A M E N T A L I

          Dati irrimediabilmente dissociati da          Articolo 4 - Specificità
     una persona individuabile: Dati che                I dati genetici hanno uno status specia-
     non possono essere collegati con una               le perché:
     persona identificabile attraverso la                   possono indicare predisposizioni
     distruzione del collegamento a qualsia-            genetiche riguardante gli individui;
     si informazione sulla persona che ha                   possono avere un significativo
     fornito il materiale;                              impatto che persiste per generazioni
          Test genetico: Una procedura per              sulla famiglia, inclusa la discendenza, e
     individuare la presenza o l’assenza o la           in alcuni casi sull’intero gruppo cui la
     modificazione di un gene o di un cro-              persona appartiene;
     mosoma che includa le prove indirette                  possono contenere informazioni il
     per individuare un prodotto genetico o             cui valore non è necessariamente co-
     altro metabolita che sia indicativo prin-          nosciuto al momento della raccolta dei
     cipalmente di una variazione genetica              materiali biologici.
     determinata;                                           possono essere importanti dal
          Screening genetico: Un test su lar-           punto di vista culturale per le persone e
     ga scala, sistematico, offerto in un               per i gruppi.
     programma per una popolazione o sot-                   Dovrebbe accordarsi una conside-
     togruppo della stessa diretto a indivi-            razione particolare alla sensibilità dei
     duare le caratteristiche genetiche in              dati umani genetici e si dovrebbe
     individui asintomatici;                            garantire un livello adeguato di prote-
          Counselling genetico: Una procedu-            zione per questi dati e per i materiali
     ra per mostrare le possibili implicazioni          biologici.
     dei risultati dei test o degli screening
     genetici, i suoi vantaggi e rischi e,              Articolo 5 - Scopi
     quando sia opportuno, per aiutare l’in-            I dati genetici e proteomici umani pos-
     dividuo nella gestione futura delle con-           sono essere raccolti, trattati, utilizzati e
     seguenze. Esso ha luogo prima e dopo               collezionati solo per i seguenti scopi :
     il test o lo screening genetico;                   (i) diagnosi e assistenza sanitaria, in-
          Confronto incrociato: L’attività di                 cluso lo screening e i test genetici
     mettere insieme le informazioni riguar-                  predittivi;
     danti un individuo o un gruppo, conte-             (ii) ricerca medica e scientifica, incluso
     nute in varie raccolte di dati istituite per             epidemiologica, specialmente per
     ragioni diverse;                                         studi genetici su una popolazione,
                                                              così come studi antropologici e ar-
     Articolo 3 – Identità di una persona                     cheologici, cui ci si riferisce collet-
     Ogni individuo ha un’identità genetica                   tivamente come “ricerca medica e
     particolare. Tuttavia, l’identità di una                 scientifica”;
     persona non dovrebbe essere ridotta                (iii) medicina legale e civile, procedi-
     alle sole caratteristiche genetiche,                     menti penali e altri procedimenti
     poiché su di essa influiscono comples-                   giudiziari, nel rispetto delle disposi-
     si fattori, ambientali e culturali e legami              zioni dell’articolo 1 paragrafo c) ;
     emotivi, sociali, spirituali con altre             (iv) qualsiasi altro scopo conforme alla
     persone e implica una dimensione di                      Dichiarazione universale sul Geno-
     libertà.                                                 ma Umano e i Diritti Umani e il di-
L ' U N E S C O       E   L A    B   I O E T I C A                                               13
   ritto internazionale relativo ai diritti          all’applicazione di queste norme ai
   umani.                                            specifici progetti di ricerca.
                                                 (c) Quando la raccolta, il trattamento,
Articolo 6 - Procedure                               l’uso e la conservazione di dati ge-
(a) E’ un imperativo etico che i dati ge-            netici e proteomici umani o di mate-
    netici e proteomici umani siano rac-             riali biologici è condotta in due o più
    colti, trattati, utilizzati e conservati         Stati, i comitati etici degli Stati coin-
    secondo procedure trasparenti ed                 volti, ove possibile, dovrebbero es-
    eticamente accettabili. Gli Stati dov-           sere consultati e l’esame delle
    rebbero attivarsi per coinvolgere la             questioni dovrebbe essere svolto al
    società civile nel procedimento                  livello adeguato secondo i principi
    decisionale riguardante le politiche             enunciati in questa Dichiarazione e
    generali di raccolta, trattamento,               in base alle norme etiche e giuri-
    utilizzo e conservazione dei dati ge-            diche adottate dagli Stati coinvolti.
    netici e delle proteine dell’uomo e la       (d) E’ un imperativo etico che informa-
    valutazione della loro gestione, in              zioni chiare, imparziali, sufficienti e
    particolar modo quando si tratti di              adeguate siano fornite alla persona
    studi genetici sulla popolazione.                di cui si richiede il consenso infor-
    Questo processo decisionale, che                 mato, espresso libero e preventivo.
    può beneficiare delle esperienze                 Queste informazioni devono, oltre a
    compiute a livello internazionale,               fornire altri dettagli necessari, spe-
    dovrebbe assicurare la libera espres-            cificare le finalità per cui i dati gene-
    sione dei diversi punti di vista.                tici e proteomici umani sono rac-
(b) Dovrebbero essere promossi e isti-               colti dai materiali biologici e sono
    tuiti comitati etici indipendenti, mul-          utilizzati e conservati. Queste infor-
    tidisciplinari e pluralisti a livello na-        mazioni dovrebbero indicare, se
    zionale, regionale, locale e della sin-          necessario, i rischi e le conse-
    gola istituzione, secondo quanto                 guenze. Queste informazioni dov-
    previsto dall’articolo 16 della Dichia-          rebbero anche indicare che la
    razione Universale sul Genoma                    persona interessata può revocare il
    Umano e i Diritti Umani. Ove sia                 suo consenso, senza costrizione, e
    possibile, i comitati etici a livello na-        che la revoca non implica nessun
    zionale dovrebbero essere consul-                tipo di sanzione o effetto negativo
    tati relativamente all’istituzione di            per la persona interessata.
    norme tecniche, regolamenti, e rac-
    comandazioni per la raccolta, il trat-       Articolo 7 – Non discriminazione
    tamento, l’uso e la conservazione            e non stigmatizzazione
    dei dati genetici e delle proteine           (a) Dovrebbe essere fatto tutto il
    umani e dei materiali biologici.                 possibile per assicurare che i dati
    Essi dovrebbero anche essere con-                genetici e proteomici umani non
    sultati su questioni che non sono                siano utilizzati per fini discriminato-
    disciplinate da leggi nazionali. I               ri, in modo che abbiano l’effetto di-
    comitati etici a livello locale o della          retto o la conseguenza di violare i
    singola istituzione dovrebbero es-               diritti umani, le libertà fondamentali
    sere     consultati       relativamente          o la dignità umana di un individuo o
14                     |   C|E|L|A|B             |     I   T E S T I   F O N D A M E N T A L I

         per finalità che portino alla stigma-           nione del minore dovrebbe essere
         tizzazione di un individuo, di una              presa in considerazione come
         famiglia, di un gruppo o delle co-              fattore il cui carattere determinante
         munità.                                         aumenta in ragione dell’età e del
     (b) A tal proposito, si deve prestare la            grado di maturità.
         dovuta attenzione ai risultati degli        (d) Nella diagnosi e nell’assistenza sa-
         studi genetici compiuti sulle popo-             nitaria, i test e screening genetici
         lazioni e gli studi genetici di com-            degli adulti e dei minori che non
         portamento e alle loro interpreta-              sono in grado di fornire il consenso
         zioni.                                          saranno di regola eticamente
                                                         accettabili solo quando essi hanno
     B.                                                  importanti conseguenze per la
     RACCOLTA                                            salute della persona interessata e
                                                         avendo riguardo al suo interesse
     Articolo 8 - Consenso                               superiore.
     (a) Per raccogliere dati genetici e pro-
         teomici umani o materiali biologici,        Articolo 9 – Revoca del consenso
         sia invasivo o meno il procedimento         (a) Quando dati genetici o proteomici
         utilizzato, e per il seguente tratta-           umani o materiali biologici sono
         mento, uso e conservazione, com-                raccolti per finalità mediche e di
         piuti sia da istituzioni pubbliche o            ricerca scientifica, il consenso può
         private deve essere ottenuto un                 essere revocato dalla persona in-
         consenso libero, preventivo, infor-             teressata a meno che tali dati siano
         mato ed espresso, libero da incen-              irrevocabilmente dissociati da una
         tivi di natura economica o di pro-              persona identificabile. In conformità
         fitto. Limitazioni a questo principio           con quant stabilito nell’articolo 6
         si potrebbero prevedere solo per                paragrafo d), la revoca del consen-
         ragioni imperative attraverso leggi             so non deve comportare sanzioni o
         nazionali che siano in accordo con il           altri effetti negativi per la persona
         diritto internazionale relativo ai              interessata.
         diritti umani.                              (b) Quando una persona revoca il con-
     (b) Quando, in conformità con la legge              senso, i dati genetici, delle pro-
         nazionale, una persona non sia in               teine e i materiali biologici della
         grado di fornire il consenso infor-             persona interessata non dovreb-
         mato, si deve ottenere un’autoriz-              bero essere più utilizzati a meno
         zazione dal rappresentante legale               che essi non siano irrimediabil-
         secondo le disposizioni della legge             mente dissociati dalla persona
         nazionale. Il rappresentante legale             interessata.
         dovrebbe prendere in considerazio-          (c) Se non sono irrevocabilmente dis-
         ne l’interesse superiore della perso-           sociati, i dati e i materiali biologici
         na coinvolta.                                   dovrebbero essere trattati secondo
     (c) Un adulto incapace di fornire il con-           i desideri della persona. Quando
         senso dovrebbe essere coinvolto                 non sia possibile determinare i
         nel maggior modo possibile nelle                desideri della persona, o quando
         procedure di autorizzazione. L’opi-             questi non siano praticabili o sicuri,
L ' U N E S C O      E   L A   B   I O E T I C A                                              15
   i dati e i materiali biologici dovreb-      medicina legale o in processi civili o
   bero essere irrimediabilmente dis-          penali o altri procedimenti giudiziari,
   sociati o distrutti.                        incluse le azioni di riconoscimento
                                               della paternità, la raccolta di materiali
Articolo 10 - Il diritto di essere             biologici, in vivo o post mortem,
informati o non informati dei risultati        dovrebbe avvenire solo in conformità
della ricerca                                  con il diritto internazionale relativo ai
Quando dati genetici e proteomici              diritti umani.
umani o materiali biologici sono raccol-
ti per finalità mediche o di ricerca           C.
scientifica, le informazioni fornite al        TRATTAMENTO
momento del consenso dovrebbero
indicare che la persona interessata ha il      Articolo 13- Accesso
diritto di decidere se essere informata        Nessuno dovrebbe essere privato
o non essere informata dei risultati.          dell’accesso ai propri dati genetici o
Questa regola non si applica alla ri-          proteomici a meno che questi dati non
cerca su dati irrimediabilmente disso-         siano irrimediabilmente dissociati dalla
ciati da persone identificabili o a dati       persona come fonte identificabile o a
che non portano a risultati univoci            meno che la legge nazionale limiti tale
riguardo alle persone che hanno                accesso nell’interesse della sanità
partecipato all’esperimento di ricerca.        pubblica, dell’ordine pubblico o della
Ove ciò risulti appropriato, il diritto di     sicurezza nazionale.
non essere informati dovrebbe esten-
dersi a parenti identificabili che pos-        Articolo 14- Riservatezza e segretezza
sono risentire delle conseguenze.              (a) Gli Stati dovrebbero attivarsi per
                                                   proteggere la riservatezza degli
Articolo 11- Counselling genetico                  individui e la segretezza dei dati ge-
E’ un imperativo etico che quando si               netici umani associati a una per-
prende in considerazione un test gene-             sona, a una famiglia o, dove appro-
tico che può avere conseguenze                     priato, a un gruppo identificabile in
significative per la salute di una perso-          base a leggi nazionali che siano
na, sia reso disponibile nelle modalità            conformi al diritto internazionale
appropriate un counselling genetico. Il            relativo ai diritti umani.
counselling genetico dovrebbe avere            (b) I dati genetici e proteomici umani e
finalità non direttive, essere adattato            i materiali biologici associati a una
culturalmente e coerente con l’inte-               persona identificabile non dovreb-
resse superiore della persona interes-             bero essere resi noti o accessibili a
sata.                                              terzi, in particolare ai datori di lavo-
                                                   ro, alle compagnie assicurative,
Articolo 12- Raccolta di materiale                 alle istituzioni educative e alla fa-
biologico per medicina legale o in                 miglia, fatta eccezione per impor-
processi civili, penali o altri                    tanti ragioni di interesse pubblico
procedimenti giudiziari                            in situazioni espressamente stabi-
Quando dati genetici o proteomici                  lite dalla legge nazionale conforme
umani sono raccolti per ragioni di                 con il diritto internazionale relativo
16                        |   C|E|L|A|B                |     I   T E S T I   F O N D A M E N T A L I

         ai diritti umani o quando è stato                 Articolo 15 – Accuratezza, affidabilità,
         ottenuto il consenso libero preven-               qualità e sicurezza
         tivo informato e espresso della                   Le persone e le entità responsabili del
         persona interessata, sempre che                   trattamento dei dati genetici e pro-
         tale consenso sia conforme alle                   teomici umani e dei materiali biologici
         disposizioni della legge nazionali e              dovrebbero prendere le misure neces-
         al diritto internazionale relativo ai             sarie per assicurare l’accuratezza,
         diritti umani. La riservatezza di un              l’affidabilità, la qualità e la sicurezza di
         individuo che partecipa in uno                    questi dati e del trattamento dei mate-
         studio basato sui dati genetici o                 riali biologici. Dovrebbero altresì di-
         delle proteine umani o altro mate-                mostrare rigore, cautela, onestà e in-
         riale biologico deve essere protet-               tegrità nel trattamento e nell’interpre-
         ta e i dati dovrebbero avere un ca-               tazione dei dati genetici e proteomici
         rattere di segretezza.                            umani e di altri materiali biologici, in
     (c) Come regola generale, i dati geneti-              considerazione delle implicazioni eti-
         ci o proteomici umani e altri mate-               che, giuridiche e sociali.
         riali biologici raccolti ai fini di ricerca
         scientifica o sperimentazione medi-               D.
         ca non dovrebbero essere associati                USO
         ad una persona identificabile. An-
         che quando questi dati o altri mate-              Articolo 16 – Cambio di finalità
         riali biologici sono dissociati da una            (a) I dati genetici e proteomici umani e
         persona identificabile, si devono                     i materiali biologici raccolti per una
         prendere le precauzioni necessarie                    delle finalità individuate nell’art. 5
         per assicurare la sicurezza dei dati e                non dovrebbero essere utilizzati per
         dei materiali biologici.                              una finalità diversa che sia incom-
     (d) I dati genetici o proteomici umani e                  patibile con il consenso originale, a
         altri materiali biologici raccolti ai fini            meno che il consenso libero, pre-
         di ricerca scientifica o di sperimenta-               ventivo, espresso e informato della
         zione medica possono rimanere as-                     persona interessata sia ottenuto in
         sociati ad una persona identificabile                 conformità con le disposizioni
         solo se ciò sia necessario a portare                  dell’articolo 8 paragrafo a) o a meno
         avanti la ricerca e a condizione che la               che il diritti interno disponga che
         riservatezza dell’individuo e la segre-               l’uso proposto risponda a motivi im-
         tezza dei dati o dei materiali biologici              portanti di interesse pubblico e sia
         interessati siano protette in confor-                 compatibile con il diritto interna-
         mità della legge nazionale                            zionale relativo ai diritti umani. Se la
     (e) I dati genetici e proteomici umani                    persona interessata non ha la cap-
         non dovrebbero essere conservati                      acità di fornire il consenso, le
         in modo da consentire l’identifica-                   disposizioni dell’articolo 8 paragrafo
         zione del soggetto cui corrispon-                     b) e c) dovrebbero trovare applica-
         dono oltre il tempo che è necessa-                    zione mutatis mutandis.
         rio per raggiungere gli scopi per cui             (b) Quando un consenso libero preven-
         sono stati raccolti e successiva-                     tivo espresso e informato non può
         mente trattati.                                       essere ottenuto o nel caso di dati
L ' U N E S C O       E   L A    B   I O E T I C A                                               17
   irrimediabilmente dissociati da una               che la parte che riceve tali dati deb-
   persona identificabile, i dati genetici           ba fornire una protezione adeguata
   umani possono essere utilizzati in                in conformità con i principi stabiliti
   conformità con le disposizioni della              in questa Dichiarazione.
   legge nazionale e seguendo le                 (b) Gli Stati dovrebbero compiere ogni
   procedure di consultazione stabilite              sforzo, prestando la necessaria e
   dall’articolo 6 paragrafo b).                     adeguata attenzione per i principi
                                                     stabiliti in questa Dichiarazione, al
Articolo 17 - Materiali biologici                    fine di continuare a promuovere la
conservati                                           diffusione internazionale delle
(a) I materiali biologici conservati per             conoscenze scientifiche riguardanti
    finalità diverse da quelle previste              i dati genetici e proteomici umani e,
    dall’articolo 5 possono essere utiliz-           a tal proposito, dovrebbero pro-
    zati per produrre dati genetici e pro-           muovere la cooperazione scientifica
    teomici umani con il consenso li-                e culturale, in particolare tra paesi
    bero, preventivo, informato ed esp-              industrializzati e quelli in via di svi-
    resso della persona interessata.                 luppo.
    Tuttavia la legge nazionale può dis-         (c) I ricercatori dovrebbero attivarsi per
    porre che se questi dati rivestono               istituire delle relazioni di coopera-
    un’importanza particolare per fina-              zione, basate sul rispetto reciproco
    lità scientifiche e di ricerca, per              relativamente alle questioni scienti-
    esempio per studi epidemiologici, o              fiche ed etiche e, soggetti alle di-
    per finalità di sanità pubblica, pos-            sposizioni dell’articolo 14, dovreb-
    sono essere utilizzati per queste fi-            bero incoraggiare la libera circola-
    nalità, seguendo le procedure di                 zione dei dati genetici e delle pro-
    consultazione stabilite dall’articolo            teine umani in modo da promuo-
    6 paragrafo b)                                   vere la condivisione delle cono-
(b) Le disposizioni dell’articolo 12 de-             scenze scientifiche, a con-dizione
    vono applicarsi mutatis mutandis ai              che siano rispettati i principi stabiliti
    materiali biologici conservati utiliz-           in questa Dichiarazione dalle parti
    zati per produrre dati genetici per gli          interessate. A tal fine, essi dovreb-
    scopi della medicina legale.                     bero anche pubblicare i risultati
                                                     delle loro ricerche in tempo utile.
Articolo 18 – Circolazione
e cooperazione internazionale                    Articolo 19 – Condivisione di benefici
(a) Gli Stati dovrebbero regolare, in            (a) I benefici che risultano dall’uso dei
    conformità con le loro leggi nazio-              dati genetici e proteomici umani o
    nali e i trattati internazionali, la cir-        dai materiali biologici raccolti per
    colazione transnazionale dei dati                finalità di ricerca medica e scientifi-
    genetici e proteomici umani e dei                ca dovrebbero essere condivisi
    materiali biologici così da svilup-              con la società civile e con la co-
    pare la cooperazione internazionale              munità internazionale, in confor-
    medica e scientifica e garantire un              mità con le leggi nazionali, con le
    accesso equo a tali dati. Tale siste-            politiche interne e con gli accordi
    ma dovrebbe cercare di assicurare                internazionali. I benefici che deriva-
18                       |   C|E|L|A|B               |     I   T E S T I   F O N D A M E N T A L I

         no dall’applicazione di questo prin-                 caso dei dati genetici e proteomici
         cipio potranno avere le seguenti                     umani e di altri materiali biologici
         forme:                                               conservati.
         – assistenza speciale alle persone e            (b) I dati genetici e proteomici umani e
            ai gruppi che hanno preso parte                   altri materiali biologici raccolti da
            alla ricerca;                                     persona indagata nel corso di un
         – accesso alle cure mediche;                         procedimento penale dovrebbero
         – nuovi mezzi diagnostici, strutture                 essere distrutti quando non sono
            per nuovi trattamenti sanitari o me-              più necessari, a meno che non sia
            dicinali che sono stati resi possibili            altrimenti disposto dal diritto in-
            grazie alla ricerca effettuata;                   terno in conformità con il diritto
         – sostegno per i servizi sanitari;                   internazionale relativo ai diritti
         – strutture e servizi per rafforzare la              umani.
            capacità di far ricerca;                     (c) I dati genetici e delle proteine umani
         – sviluppo e rafforzamento della ca-                 e altri materiali biologici dovrebbero
            pacità per i paesi in via di sviluppo             essere disponibili per finalità di
            di raccogliere e trattare i dati gene-            medicina legale e per i procedimenti
            tici umani, prendendo in considera-               civili solo per il tempo necessario per
            zione i loro specifici problemi;                  questi procedimenti, a meno che
         – qualsiasi altra forma compatibile                  non sia altrimenti disposto dal diritto
            con i principi stabiliti in questa                interno in conformità con il diritto
            Dichiarazione.                                    internazionale relativo ai diritti umani.
     (b) Il diritto interno e gli accordi inter-
         nazionali potranno porre limitazioni            Articolo 22 – Confronto incrociato
         a tali disposizioni.                            Il consenso dovrebbe essere essenzia-
                                                         le per il confronto incrociato di dati ge-
     E.                                                  netici e delle proteine umani o altri ma-
     CONSERVAZIONE                                       teriali biologici conservati per finalità
                                                         diagnostiche e di assistenza sanitaria e
     Articolo 20 – Sistema di controllo                  per finalità di ricerca scientifica e
     e gestione                                          medica, a meno che non sia altrimenti
     Gli Stati potranno contemplare la possi-            disposto dal diritto interno per ragioni
     bilità di istituire un sistema per il               imperative e in conformità con il diritto
     controllo e la gestione dei dati genetici e         internazionale relativo ai diritti umani.
     proteomici umani e altri materiali
     biologici che si basi sui principi di               F.
     indipendenza, multidisciplinarietà, plura-          PROMOZIONE E APPLICAZIONE
     lismo e trasparenza e sugli altri principi
     stabiliti da questa Dichiarazione. Questo           Articolo 23 - Applicazione
     sistema potrà altresì ordinare la natura e          (a) Gli Stati dovrebbero adottare tutte
     le finalità della conservazione di tali dati.           le misure adeguate, sia legislative,
                                                             che amministrative o di altro carat-
     Articolo 21 - Distruzione                               tere, per rendere effettivi i principi
     (a) Le disposizioni dell’articolo 9 si                  stabiliti in questa Dichiarazione in
         applicano mutatis mutandis nel                      conformità con il diritto internazio-
L ' U N E S C O       E   L A    B   I O E T I C A                                           19
    nale relativo ai diritti umani. Queste      governativo di Bioetica (IGBC) dovreb-
    misure dovrebbero essere soste-             bero contribuire all’applicazione di
    nute attraverso attività nelle sfere        questa Dichiarazione e alla diffusione
    dell’educazione, della formazione e         dei principi ivi stabiliti. Su una base di
    dell’informazione pubblica.                 collaborazione, i due Comitati dovreb-
(b) Nel quadro della cooperazione inter-        bero essere responsabili di controllare
    nazionale, gli Stati dovrebbero ten-        e giudicare la sua applicazione, sulla
    tare di concludere trattati multilate-      base inter alia delle esperienze raccolte
    rali e bilaterali, che mettano i paesi      e presentate dagli Stati. I due Comitati
    in via di sviluppo in grado di cos-         dovrebbero essere responsabili in
    truire la loro capacità di partecipare      particolare della formulazione di pareri
    nella produzione e nella condivi-           o di opinioni che possano conferire
    sione delle conoscenze scientifiche         maggiore efficacia a questa Dichiara-
    riguardanti i dati genetici umani e le      zione.
    relative competenze tecniche.                   Essi dovrebbero formulare racco-
                                                mandazioni alla Conferenza Generale
Articolo 24 - Educazione, formazione            secondo le regole dell’UNESCO.
e informazione di natura etica
Al fine di promuovere i principi stabiliti in   Articolo 26 – Azioni successive
questa Dichiarazione, gli Stati dovreb-         dell’UNESCO
bero impegnarsi a favorire tutte le forme       L’UNESCO adotterà misure adeguate
di educazione e di formazione etica a           per far seguito a questa Dichiarazione
tutti i livelli e a promuovere programmi di     in modo da promuovere il progresso
informazione e di diffusione dei dati ge-       delle scienze della vita e delle loro
netici umani. Queste azioni dovrebbero          applicazioni attraverso le tecnologie,
essere rivolte a specifici destinatari, in      fondato sul rispetto della dignità umana
particolare ricercatori e membri dei            e l’esercizio e l’osservanza dei diritti
comitati etici, o essere indirizzate al pub-    umani e delle libertà fondamentali.
blico. A tal riguardo, gli Stati dovrebbero
incoraggiare la partecipazione di orga-         Articolo 27 - Rifiuto degli atti contrari
nizzazioni intergovernative internazionali      ai diritti umani, alle libertà
e regionali e organizzazioni non gover-         fondamentali e alla dignità umana
native internazionali, regionali e nazionali    Nessuna disposizione in questa Di-
in questo processo.                             chiarazione può essere interpretata in
                                                modo da fornire giustificazione a uno
Articolo 25 – Ruolo del Comitato                Stato, ad un gruppo, o ad una indivi-
Internazionale di Bioetica (IBC) e del          duo per compiere atti contrari ai diritti
Comitato intergovernativo di Bioetica           umani, alle libertà fondamentali e alla
(IGBC)                                          dignità umana, incluso in particolare i
Il Comitato Internazionale di Bioetica          principi stabiliti in questa Dichiara-
dell’UNESCO (IBC) e il Comitato Inter-          zione.
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