L'UNESCO e la Bioetica - I TESTI FONDAMENTALI
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| C E L A B | | | | | L'UNESCO e la Bioetica I T E S T I F O N D A M E N TA L I CENTER FOR ETHICS AND LAW IN BIOMEDICINE
| C|E|L|A|B | I T E S T I F O N D A M E N T A L I Indice Prefazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani (1997) . . . . . . . . . . . . . .2 Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani (2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani (2005) . . . . . . . . . . . . . . .20 Editor-in-chief: Judit Sándor Executive editor: Enikõ Demény Center for Ethics and Law in Biomedicine 2008 ISSN 978-963-87714-4-5 Bioethics in UNESCO: Basic texts in Croatian, Czech, Hungarian, Italian, Serbian Design and layout: Lex-Katedra Bt Printed in Hungary by Adu Print
L ' U N E S C O E L A B I O E T I C A 1 Prefazione E’ la prima volta che le tre principali di- affronta questioni bioetiche, la Dichia- chiarazioni internazionali adottate nel razione Universale sul Genoma Umano campo della bioetica e riconosciute a e i Diritti Umani del 1997. livello globale da un gran numero di Il secondo documento, la Dichiara- Stati sono rese disponibili in una zione Internazionale sui Dati Genetici traduzione in lingua italiana curata da Umani adottata nel 2003 è un testo Alessandro Spina. che viene ormai citato frequentemen- Delle varie agenzie specializzate te. Infine, nel 2005, alla 33esima Con- delle Nazioni Unite, l’UNESCO è quella ferenza Generale dell’UNESCO gli Sta- che, già a partire dal 1970, si è occupa- ti Membri hanno adottato all’unanimità ta delle questioni etiche della ricerca la Dichiarazione Universale sulla Bioeti- scientifica. ca e i Diritti Umani, sigillando, con un Dal 1993, l’UNESCO ha dato vita e importante riconoscimento internazio- reso operativo il Comitato Internazio- nale di carattere giuridico, le norme ge- nale di Bioetica (IBC), un organizzazio- nerali della bioetica, in modo analogo ne di esperti indipendenti dai governi. alla Dichiarazione Universale dei Diritti All’interno delle Nazioni Unite per il Umani. Il documento si pone come lavoro svolto, dunque l’UNESCO ha obiettivo anche quello di delimitare il conquistato un ruolo di primo piano contenuto della bioetica e di formulare nel campo della bioetica, che ha com- dei principi universali di bioetica. portato sia la riduzione di attività paral- Il volume italiano fa parte di una se- lele compiute da altri organi delle Na- rie di pubblicazioni che hanno ricevuto zioni Unite, che un investimento speci- il sostegno economico dall’UNESCO. Il fico e una maggiore rilevanza dei lavori titolo del progetto approvato e risulta- compiuti nelle attività normative. to vincitore di un concorso è „Svilup- Ad oggi, sono venute alla luce tre pare modelli per l’applicazione degli dichiarazioni internazionali che, seb- strumenti di bioetica dell’UNESCO.” bene non abbiano un carattere vinco- Numero: 375423 08 HUN. lante, sono sicuramente di fondamen- I ricercatori del Centre for Ethics and tale importanza. Law in Biomedicine della Central Euro- Riflesso di questo valore è già il pean University di Budapest, insieme richiamo alla famosa Dichiarazione ai colleghi di centri di ricerca e istituti universale sui Diritti Umani contenuto associati in Belgrado, Brno, Siena e nel titolo della prima Dichiarazione che Zagabria hanno lavorato al progetto e
2 | C|E|L|A|B | I T E S T I F O N D A M E N T A L I hanno preparato le traduzioni dei docu- internazionali in materia di bioetica che menti. Le varie esperienze, i risultati si fondano su principi e valori ampia- del progetto, il valore delle norme di menti accettati a livello internazionale, bioetica, così come le iniziative legisla- e ci auguriamo che esse possano las- tive intraprese dai vari Stati saranno ciare un segno nelle attività educative, infine discusse collettivamente in una nelle iniziative legislative, nello sviluppo giornata di studio conclusiva. di progetti di ricerca internazionali, nella Speriamo, con questo lavoro gene- diffusione dei valori della bioetica e nel rosamente sostenuto dall’UNESCO, di campo della comparazione giuridica. aver contribuito alla conoscenza pubb- lica e alla diffusione delle dichiarazioni Budapest/Siena, 1 Luglio 2008 Judit Sándor Marco Ventura Director Direttore CEU Center for Ethics Centro per il Diritto delle Biotecnologie - and Law in Biomedicine Università di Siena
L ' U N E S C O E L A B I O E T I C A 3 UNESCO DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUL GENOMA UMANO E I DIRITTI UMANI (1997) La Conferenza Generale Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del Ricordando che il Preambolo dell’Atto 9 dicembre 1948, dalla Convenzione Costitutivo dell’UNESCO invoca “i prin- internazionale delle Nazioni Unite sull’e- cipi democratici della dignità, dell’ugua- liminazione di ogni forma di discrimina- glianza e del rispetto della persona zione razziale del 21 dicembre 1965, umana” e rifiuta ogni “dogma dell’ine- dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite guaglianza delle razze e degli uomini”, sui diritti del minorato mentale del 20 precisa che “la diffusione della cultura e dicembre 1971, dalla Dichiarazione l’educazione di tutti per il raggiungimen- delle Nazioni Unite sui diritti delle per- to della giustizia, della libertà e della sone con disabilità del 9 dicembre pace, sono elementi indispensabili per 1975, dalla Convenzione delle Nazioni la dignità umana e comportano sacri Unite sull’eliminazione di ogni forma di doveri per tutte le nazioni da adempiere discriminazione nei confronti delle con spirito di reciproca assistenza”, pro- donne del 18 dicembre 1979, dalla clama che “la pace deve essere stabili- Dichiarazione delle Nazioni Unite sui ta sulla base della solidarietà intellettua- principi fondamentali di giustizia relativi le e morale dell’umanità”, e dispone alle vittime della criminalità e alle vitti- che l’Organizzazione cerca di raggiun- me di abusi di potere del 29 novembre gere “attraverso la cooperazione delle 1985, dalla Convenzione delle Nazioni nazioni del mondo nei settori dell’edu- Unite relativa ai diritti del fanciullo del cazione, della scienza e della cultura, gli 20 novembre 1989, dalle Regole delle scopi di pace internazionale e di pro- Nazioni Unite per rendere uguali le pos- sperità per tutti i popoli per i quali l’or- sibilità delle persone con disabilità del ganizzazione delle Nazioni Unite è stata 20 dicembre 1993, dalla Convenzione costituita e che la sua Carta proclama”, sull’interdizione della realizzazione, fab- Ricordando solennemente la propria bricazione e stoccaggio delle armi bat- adesione ai principi universali dei diritti teriologiche (biologiche) o chimiche e dell’uomo affermati, in particolare, dalla sulla loro distruzione del 16 dicembre Dichiarazione universale dei diritti del- 1971, dalla Convenzione dell’UNESCO l’uomo del 10 dicembre 1948, dai due sulla lotta contro la discriminazione nel Patti internazionali delle Nazioni Unite campo dell’insegnamento del 14 relativi ai diritti economici, sociali e cul- dicembre 1960, dalla Dichiarazione turali, e ai diritti civili e politici del 16 dell’UNESCO dei principi della coopera- dicembre 1966, dalla Convenzione delle zione culturale internazionale del 4
4 | C|E|L|A|B | I T E S T I F O N D A M E N T A L I novembre 1966, dalla Raccomanda- umana”, in accordo con il Preambolo zione dell’UNESCO concernente la con- della Dichiarazione universale dei diritti dizione dei ricercatori scientifici del 20 dell’uomo, Ricordando le proprie risolu- novembre 1974, dalla Dichiarazione zioni 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1, dell’UNESCO sulla razza ed i pregiudizi 25 C/ 5.2, 25 C/7.3, 27 C/5.15, 28 razziali del 27 novembre 1978, dalla C/0.12, 28 C/2.1 e 28 C/2.2 che impe- Convenzione dell’OIL (n. 111) concer- gnano l’UNESCO a promuovere e svi- nente la discriminazione in materia di luppare la riflessione etica e le azioni impiego e di professione del 25 giugno conseguenti, per quanto riguarda gli 1958 e dalla 2 Convenzione dell’OIL (n. effetti dei progressi scientifici e tecnici 169) concernente i popoli indigeni e tri- nei campi della biologia e della geneti- bali nei paesi indipendenti del 27 giu- ca, nel quadro del rispetto dei diritti gno 1989, dell’uomo e delle libertà fondamentali, Tenendo presenti, senza interferire Riconoscendo che le ricerche sul nelle loro disposizioni, gli strumenti inter- genoma umano e le loro applicazioni nazionali che interessano le applicazioni aprono immense prospettive di mi- della genetica nel campo della proprietà glioramento della salute degli indivi- intellettuale e, in special modo, la Con- dui e dell’umanità tutta, ma sottoli- venzione di Berna per la protezione delle neando che esse devono allo stesso opere letterarie ed artistiche del 9 set- tempo rispettare pienamente la tembre 1886 e la Convenzione universale dignità, la libertà ed i diritti dell’uomo, dell’UNESCO sul diritto d’autore del 6 come pure il divieto di ogni forma di settembre 1952, aggiornate l’ultima volta discriminazione fondata sulle caratte- a Parigi il 24 luglio 1971, la Convenzione ristiche genetiche, Proclama i principi di Parigi per la protezione della proprietà che seguono e adotta la presente industriale del 20 marzo 1883, aggiorna- Dichiarazione. ta l’ultima volta a Stoccolma il 14 luglio 1967, il Trattato di Budapest dell’OMPI LA DIGNITÀ UMANA sul riconoscimento internazionale del E IL GENOMA UMANO deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti del 28 Articolo 1 aprile 1977, e l’Accordo TRIPS allegato Il genoma umano sottende l’unità fon- all’accordo che istituisce l’Organizza- damentale di tutti i membri della fa- zione Mondiale del Commercio entrato in miglia umana, nonchè il riconosci- vigore il 1° gennaio 1995, mento della loro intrinseca dignità e Tenendo altresì presente la Conven- della loro diversità. In senso simbolico, zione delle Nazioni Unite sulla diversità esso è patrimonio dell’umanità. biologica del 5 giugno 1992 e sottoli- neando a questo riguardo che il ricono- Articolo 2 scimento della diversità genetica dell’u- (a) Ogni individuo ha diritto al rispetto manità non deve dar luogo ad alcuna della propria dignità e dei propri interpretazione di ordine sociale o poli- diritti, qualunque siano le sue carat- tico tale da rimettere in causa „l’intrin- teristiche genetiche. seca dignità e...i diritti uguali ed inalie- (b) Questa dignità impone di non ridur- nabili di tutti i membri della famiglia re gli individui alle loro caratteris-
L ' U N E S C O E L A B I O E T I C A 5 tiche genetiche e di rispettare il ca- (d) Nel caso delle ricerche, i protocolli rattere unico di ciascuno e la sua di ricerca devono inoltre essere diversità. sottoposti ad una valutazione preli- minare, in conformità con le norme Articolo 3 e le direttive nazionali ed interna- Il genoma umano, per sua natura evo- zionali applicabili alla materia. lutivo, è soggetto a mutazioni. Racchiu- (e) Se, conformemente alla legge, una de potenzialità che si esprimono in ma- persona non è in grado di esprimere niera differente a seconda dell’am- il proprio consenso, si può effettuare biente naturale e sociale di ogni indi- una ricerca sul suo genoma solo a viduo, specialmente in ragione del suo condizione che questa sia funzionale stato di salute, delle condizioni di vita, ad un beneficio diretto alla sua dell’alimentazione e dell’educazione. salute, fatte salve le autorizzazioni e le misure di protezione prescritte Articolo 4 dalla legge. Una ricerca che non Il genoma umano nel suo stato natura- apporti un beneficio diretto alla salu- le non può dar luogo a benefici di natu- te della persona può essere rea- ra pecuniaria. lizzata solo eccezionalmente, con la massima prudenza, facendo atten- zione a ridurre al minimo i rischi ed i DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE disagi per l’interessato, e se questa ricerca è effettuata nell’interesse Articolo 5 della salute di altre persone apparte- nenti allo stesso gruppo di età o che (a) Una ricerca, una cura o una diagno- si trovino nelle stesse condizioni si, relativa al genoma di un indivi- genetiche, e con la riserva che tale ri- duo, può essere effettuata solo cerca venga condotta nelle condizio- dopo una analisi rigorosa e preli- ni previste dalla legge e sia compati- minare dei rischi e dei vantaggi che bile con la protezione dei diritti in- possono scaturire e in modo dividuali della persona interessata. conforme a ogni altra prescrizione prevista dalla legislazione nazio- Articolo 6 nale. Nessuno dovrebbe essere oggetto di (b) In tutti i casi sarà raccolto il consen- discriminazioni basate sulle proprie ca- so preliminare, libero e informato ratteristiche genetiche, che abbiano per dell’interessato. Se quest’ ultimo oggetto o per effetto la lesione dei diritti non è in grado di esprimerlo, il con- individuali, delle libertà fondamentali e senso o l’autorizzazione saranno del riconoscimento della propria dignità. ottenuti conformemente alla legge, tenendo in conto l’interesse supe- Articolo 7 riore dell’interessato. Deve essere protetta nelle condizioni (c) Il diritto di ognuno di decidere di es- previste dalla legge la confidenzialità sere informato o meno dei risultati di dei dati genetici associati ad una per- un esame genetico e delle sue con- sona identificabile, conservati o trattati seguenze deve essere rispettato. a scopo di ricerca o per altre finalità.
6 | C|E|L|A|B | I T E S T I F O N D A M E N T A L I Articolo 8 Articolo 12 Ogni individuo avrà diritto, conforme- (a) Ognuno deve aver accesso ai prog- mente al diritto internazionale o al ressi della biologia, della genetica e diritto interno, ad un equo risarcimento della medicina, concernenti il geno- del danno di cui può essere stato vit- ma umano, nel rispetto della tima la cui causa diretta e determinan- propria dignità e dei propri diritti. te possa essere un intervento sul pro- (b) La libertà della ricerca, che è neces- prio genoma. saria al progresso della conoscen- za, deriva dalla libertà di pensiero. Articolo 9 Le applicazioni della ricerca soprat- Per la salvaguardia dei diritti dell’uomo tutto quelle nella biologia, nella e delle libertà fondamentali, limitazioni genetica e nella medicina, concer- ai principi di consenso e della confi- nenti il genoma umano, devono denzialità non possono essere appor- tendere ad alleviare la sofferenza e tate che per legge, per necessità im- a migliorare la salute dell’individuo perative e con i limiti stabiliti del diritto e di tutta l’umanità. internazionale pubblico e del diritto in- ternazionale relativo ai diritti umani. CONDIZIONI D’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA RICERCHE SUL GENOMA UMANO Articolo 13 Articolo 10 Le responsabilità inerenti alle attività Nessuna ricerca concernente il geno- dei ricercatori, in special modo il rigore, ma umano né le sue applicazioni, in la prudenza, l’onestà intellettuale e l’in- particolare nei campi della biologia, tegrità tanto nella realizzazione delle della genetica e della medicina, dov- ricerche così come nella presentazione rebbe prevalere sul rispetto dei diritti e nell’uso dei risultati, dovrebbero dell’uomo, delle libertà fondamentali e essere oggetto di attenzione particola- della dignità umana degli individui o, se re nel quadro delle ricerche sul genoma del caso, dei gruppi di individui. umano, tenuto conto delle loro imp- licazioni etiche e sociali. Chi ha respon- Articolo 11 sabilità in materia di politiche scienti- Le pratiche che sono contrarie alla fiche, sia in ambito pubblico che in dignità umana, come la clonazione a quello privato, ha particolari responsa- scopo di riproduzione di esseri uma- bilità in tal senso. ni, non dovrebbero essere consenti- te. Gli Stati e le organizzazioni interna- Articolo 14 zionali competenti sono invitati a col- Gli Stati devono adottare le misure laborare al fine di identificare tali pra- appropriate per promuovere le condi- tiche e a prendere, a livello nazionale zioni intellettuali e materiali più favo- o internazionale, le misure necessarie revoli al libero esercizio delle attività per assicurare il rispetto dei principi di ricerca sul genoma umano e per enunciati nella presente Dichiara- prendere in considerazione le impli- zione. cazioni etiche, giuridiche, sociali ed
L ' U N E S C O E L A B I O E T I C A 7 economiche di queste ricerche, nel colpiscono una parte importante della quadro dei principi previsti dalla popolazione mondiale. presente Dichiarazione. Articolo 18 Articolo 15 Gli Stati dovrebbero fare tutto il possibi- Gli Stati devono adottare le misure ap- le, nel rispetto dei principi previsti dalla propriate per determinare il quadro del presente Dichiarazione, per continuare a libero esercizio delle attività di ricerca sul promuovere la diffusione internazionale genoma umano nel rispetto dei principi della conoscenza scientifica sul genoma previsti dalla presente Dichiarazione, al umano, sulla diversità umana e sulle fine di garantire il rispetto dei diritti ricerche in genetica e, a questo riguardo, dell’uomo, delle libertà fondamentali e favorire la cooperazione scientifica e della dignità umana e la protezione della culturale, in special modo tra paesi salute pubblica. Dovrebbero altresì as- industrializzati e paesi in via di sviluppo. sicurarsi che i risultati di tali ricerche non siano utilizzati i risultati di tali ricerche Articolo 19 non siano utilizzati per fini non pacifici. (a) Nel quadro della cooperazione in- ternazionale con i paesi in via di Articolo 16 sviluppo, gli Stati devono attivarsi Gli Stati riconosceranno l’interesse a per promuovere misure atte a: promuovere, ai vari livelli appropriati, la (i) valutare i rischi ed i vantaggi creazione di comitati etici indipendenti, collegati alle ricerche sul genoma multidisciplinari e pluralisti, incaricati di umano e prevenirne gli abusi; valutare le questioni etiche, giuridiche e (ii) estendere e rafforzare la ca- sociali sollevate dalle ricerche sul ge- pacità dei paesi in via di sviluppo noma umano e dalle loro applicazioni. di condurre ricerche nel campo della biologia e della genetica dell’uomo, tenuto conto dei loro SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE problemi specifici; INTERNAZIONALE (iii) permettere ai paesi in via di sviluppo di trarre beneficio dai Articolo 17 progressi della ricerca scienti- Gli Stati dovrebbero rispettare e pro- fica e tecnologica, così che l’uti- muovere una solidarietà attiva nei lizzo per il progresso economico confronti degli individui, delle famiglie e sociale possa andare a van- o delle popolazioni particolarmente taggio di tutti; vulnerabili alle malattie o ad altre iv) favorire il libero scambio delle disabilità di natura genetica o colpiti da conoscenze e delle informazioni queste. scientifiche, nei campi della Dovrebbero promuovere inter alia le biologia, della genetica e della ricerche destinate ad identificare, a medicina. prevenire e a curare le malattie di natu- (b) Le organizzazioni internazionali ra genetica o quelle influenzate dalla competenti dovrebbero sostenere e genetica, in particolare le malattie rare promuovere le iniziative prese dagli così come le malattie endemiche che Stati a tali scopi.
8 | C|E|L|A|B | I T E S T I F O N D A M E N T A L I Articolo 23 PROMOZIONE DEI PRINCIPI DELLA Gli Stati dovrebbero adottare le misure DICHIARAZIONE adeguate per promuovere, attraverso l’educazione, la formazione e la diffu- Articolo 20 sione dell’informazione, il rispetto dei Gli Stati dovrebbero adottare le misu- principi qui sopra enunciati e favorire il re appropriate per promuovere i prin- loro riconoscimento e la loro applica- cipi enunciati nella Dichiarazione, zione effettiva. Gli Stati dovrebbero attraverso l’educazione e i mezzi per- anche incoraggiare gli scambi tra tinenti, in special modo realizzando comitati etici indipendenti, non appena ricerche e formazione in campi inter- vengono istituiti, e la loro messa in rete, disciplinari e attraverso la promozione al fine di favorirne la cooperazione. dell’educazione alla bioetica a tutti i livelli, in particolare per i vari respon- Articolo 24 sabili delle politiche scientifiche. Il Comitato Internazionale di Bioetica dell’UNESCO dovrebbe contribuire alla Articolo 21 diffusione dei principi enunciati nella Gli Stati dovrebbero adottare le presente Dichiarazione e all’approfondi- misure appropriate per incoraggiare mento delle questioni poste dalla loro altre forme di ricerca, formazione e applicazione e dall’evoluzione delle diffusione dell’informazione che siano tecniche in oggetto. Dovrebbe organiz- funzionali alla presa di coscienza delle zare ogni consultazione utile con le parti responsabilità della società e di cia- interessate, come per esempio con i scuno dei suoi membri di fronte ai gruppi vulnerabili. Seguendo le proce- problemi fondamentali, riguardo alla dure statutarie dell’UNESCO, dovrebbe difesa della dignità umana, che la ri- formulare raccomandazioni indirizzate cerca nei campi della biologia, della alla Conferenza Generale e pareri riguar- genetica e della medicina, come pure danti il successivo controllo dell’app- le applicazioni che ne derivano, licazione della Dichiarazione, in partico- possono sollevare. lare per quanto riguarda l’identificazione Essi dovrebbero favorire un’ampia e delle pratiche che potrebbero essere aperta discussione a livello internazio- contrarie alla dignità umana, come gli nale, assicurando la libera espressione interventi sulle cellule germinali. delle diverse correnti di pensiero socio- culturali, religiose e filosofiche. Articolo 25 Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata APPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE da parte di uno Stato, un gruppo o indi- viduo quale possibile giustificazione Articolo 22 per intraprendere un’attività o compiere Gli Stati dovrebbero sforzarsi di garanti- un atto contrario ai diritti dell’uomo e re i principi enunciati nella presente alle libertà fondamentali, compresi i Dichiarazione e favorirne l’applicazione principi enunciati nella presente Dichia- con tutte le misure adeguate. razione.
L ' U N E S C O E L A B I O E T I C A 9 UNESCO DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE SUI DATI GENETICI UMANI (2003) La Conferenza Generale e la Salute Pubblica del 14 Novembre 2001 e altri strumenti internazionali per- Richiamando la Dichiarazione universa- tinenti adottati dalle Nazioni Unite e le dei Diritti Umani del 10 Dicembre dalle agenzie specializzate delle Nazioni 1948, i due Patti internazionali delle Unite. Nazioni Unite sui Diritti Economici, Richiamando più in particolare la Sociali e Culturali e sui Diritti Politici e Dichiarazione universale sul Genoma Civili del 16 Dicembre 1966, la Conven- Umano e i Diritti Umani che è stata zione internazionale sull’eliminazione adottata all’unanimità e per acclamazio- ogni forma di discriminazione razziale ne l’11 novembre 1997 e che è stata delle Nazioni Unite del 21 Dicembre avallata dall’Assemblea Generale delle 1965, la Convenzione internazionale sul- Nazioni Unite il 9 dicembre 1998 e le l’eliminazione di tutte le forme di discri- Raccomandazioni per l’applicazione minazione razziale nei confronti delle della Dichiarazione Universale sul Donne delle Nazioni Unite del 18 Genoma Umano e i Diritti Umani che Dicembre 1979, la Convenzione delle sono state avallata il 16 novembre 1999 Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia del con la Risoluzione 23 30/C, 20 Novembre 1989, la Risoluzione del Salutando con favore l’ampio inte- Consiglio Economico e Sociale delle ressamento pubblico mondiale verso la Nazioni Unite 2001/39 del 26 luglio Dichiarazione Universale sul Genoma 2001 sulla privacy delle informazioni Umano e i Diritti Umani, il forte soste- genetiche e la Risoluzione 2003/232 del gno che ha ricevuto dalla comunità in- 22 luglio 2003 sulla privacy delle infor- ternazionale e il suo impatto negli Stati mazioni genetiche e non discriminazio- Membri, in particolare come punto di ne, la Convenzione dell’OIL n. 111 ri- riferimento per misure normative, rego- guardante la discriminazione in materia lamenti, norme etiche, codici di con- di impiego e di professione del 25 giu- dotta e raccomandazioni, gno 1958, la Dichiarazione universale Tenendo a mente gli strumenti dell’UNESCO sulla diversità culturale internazionali e regionali, le leggi nazio- del 2 novembre 2001, l’Accordo TRIPS nali, i regolamenti e le norme etiche allegato all’Accordo che istituisce l’Or- relative alla protezione dei diritti umani ganizzazione Mondiale del Commercio, e delle libertà fondamentali e al rispet- entrato in vigore il 1 gennaio 1995, la Di- to per la dignità umana in relazione alla chiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS acquisizione, trattamento, uso e con-
10 | C|E|L|A|B | I T E S T I F O N D A M E N T A L I servazione dei dati scientifici, e dei dati so delle scienze della vita e della medi- medici e personali, cina, per le applicazioni e per l’uso che Riconoscendo che le informazioni questi dati possono avere per fini non genetiche fanno parte di tutta una sanitari, gamma di dati medici e che il contenu- Considerando anche che il cre- to di qualsiasi dato medico, incluso scente volume di dati personali raccolti quelli genetici e proteomici, è forte- rende sempre più difficile la reale dis- mente collegato al contesto e dipen- sociazione dei dati stessi dalla persona dente da circostanze particolari, interessata, Riconoscendo anche che i dati Conscia che la raccolta, il tratta- umani genetici hanno uno status spe- mento, l’uso e la conservazione dei dati ciale a causa della loro natura sensibile genetici umani hanno potenziali rischi poiché possono indicare predisposizio- per l’esercizio e l’osservanza dei diritti ni genetiche degli individui e che que- umani e delle libertà fondamentali e il sta capacità predittiva può essere mag- rispetto per la dignità umana, giore di quella che si può immaginare Considerando che gli interessi e il al momento della raccolta; che essi benessere di una persona deve avere possono avere ricadute importanti che priorità sui diritti e gli interessi della persistono per generazioni su gli altri società e della ricerca, membri della famiglia, inclusa la dis- Riaffermando i principi stabiliti nella cendenza, e in alcuni casi per tutto il Dichiarazione Universale sul Genoma gruppo; che essi possono contenere Umano e i Diritti Umani e i principi di delle informazioni la cui importanza uguaglianza, giustizia, solidarietà e non è necessariamente conosciuta al responsabilità così come il rispetto momento della raccolta dei materiali della dignità umana, i diritti umani, e le biologici; e che i dati possono avere un libertà fondamentali, in particolare la valore culturale per le persone e per i libertà di pensiero e di espressione, gruppi, inclusa la libertà di ricerca, e la riserva- Sottolineando che si dovrebbe tezza e la protezione della persona, che applicare lo stesso livello di riservatez- deve sottendere alla raccolta, al tratta- za a tutti i dati medici, inclusi i dati mento, all’ uso e alla conservazione dei genetici e proteomici, a prescindere dati genetici umani, dal loro apparente contenuto, Proclama i seguenti principi e adot- Considerando l’importanza crescen- ta la presente Dichiarazione. te dei dati genetici in ambito economi- co e commerciale A. Avendo presente i bisogni particola- DISPOSIZIONI GENERALI ri e la vulnerabilità dei paesi in via di svi- luppo e il bisogno di rafforzare la coo- Articolo 1 – Finalità e obiettivi perazione internazionale nel capo della (a) Le finalità di questa dichiarazione genetica umana, sono: assicurare il rispetto per la Considerando che la raccolta, il dignità umana e la protezione dei trattamento, l’uso e la conservazione diritti umani e delle libertà fonda- dei dati genetici umani hanno un’im- mentali nella raccolta, trattamento, portanza fondamentale per il progres- uso e conservazione dei dati geneti-
L ' U N E S C O E L A B I O E T I C A 11 ci e proteomici umani, e dei mate- inclusa la loro espressione, modifica- riali biologici da cui possono deriva- zione e interazione; re, a cui si riferisce di seguito come Consenso: Qualsiasi accordo speci- „materiali biologici”, in accordo con fico, liberamente dato ed espresso da gli imperativi di uguaglianza, gius- un individuo affinché i suoi dati geneti- tizia, solidarietà, dando allo stesso ci siano raccolti, trattati, utilizzati e con- tempo la giusta considerazione alla servati; libertà di pensiero e di espressione, Materiali biologici: Qualsiasi forma inclusa la libertà di ricerca; stabilire di materiale biologico (per esempio i principi che dovrebbero guidare gli sangue, pelle e cellule ossee o plasma) Stati nella redazione dei loro testi in cui sono presenti acidi nucleici e che legislativi e delle politiche relative a contiene l’identità genetica di un indivi- tali questioni; formare la base per duo; raccomandazioni relativamente alle Studi genetici sulle popolazioni: buone pratiche in questo campo Uno studio che mira a comprendere la per le istituzioni e gli individui natura e l’estensione della variazione interessati. genetica all’interno di una popolazione (b) Qualsiasi raccolta, trattamento, uso o degli individui all’interno di un gruppo e conservazione dei dati genetici e o in individui che appartengono a diver- proteomici umani, e dei materiali si gruppi; biologici deve essere conforme alle Studi genetici del comportamento: disposizioni del diritto internazio- Uno studio che mira a stabilire possibi- nale relativo ai diritti umani. li connessioni tra le caratteristiche (c) Le disposizioni di questa Dichiarazio- genetiche e il comportamento; ne si applicano alla raccolta, tratta- Procedura invasiva: Metodo di mento, uso e conservazione dei dati acquisizione di materiali biologici che genetici e proteomici umani e dei implica un’intrusione nel corpo umano, materiali biologici ad eccezione dei come ad esempio ottenere sangue uti- casi di investigazioni e di procedi- lizzando una siringa; menti penali e negli esami di ricono- Procedura non invasiva: Metodo di scimento della paternità che sono acquisizione di materiali biologici che regolati dalle leggi nazionali in con- non implica una intrusione nel corpo formità con il diritto internazionale re- umano come uno striscio orale; lativo ai diritti umani. Dati collegabili ad una persona indi- viduabile: Dati che contengono infor- Articolo 2 – Definizioni mazioni, come il nome, la data di nasci- Agli scopi di questa Dichiarazione, i ter- ta, l’indirizzo per cui la persona da cui mini utilizzati hanno il seguente signifi- questi dati sono raccolti può essere cato: individuata; Dati genetici umani: Informazioni Dati non collegabili ad una persona sulle caratteristiche ereditarie degli individuabile: Dati che non sono colle- individui ottenute dall’analisi degli acidi gati ad una persona individuabile, attra- nucleici o da altre analisi scientifiche; verso la sostituzione o la separazione Dati proteomici umani: Informazioni con un codice di tutte le informazioni riguardanti le proteine di un individuo che possono identificare la persona;
12 | C|E|L|A|B | I T E S T I F O N D A M E N T A L I Dati irrimediabilmente dissociati da Articolo 4 - Specificità una persona individuabile: Dati che I dati genetici hanno uno status specia- non possono essere collegati con una le perché: persona identificabile attraverso la possono indicare predisposizioni distruzione del collegamento a qualsia- genetiche riguardante gli individui; si informazione sulla persona che ha possono avere un significativo fornito il materiale; impatto che persiste per generazioni Test genetico: Una procedura per sulla famiglia, inclusa la discendenza, e individuare la presenza o l’assenza o la in alcuni casi sull’intero gruppo cui la modificazione di un gene o di un cro- persona appartiene; mosoma che includa le prove indirette possono contenere informazioni il per individuare un prodotto genetico o cui valore non è necessariamente co- altro metabolita che sia indicativo prin- nosciuto al momento della raccolta dei cipalmente di una variazione genetica materiali biologici. determinata; possono essere importanti dal Screening genetico: Un test su lar- punto di vista culturale per le persone e ga scala, sistematico, offerto in un per i gruppi. programma per una popolazione o sot- Dovrebbe accordarsi una conside- togruppo della stessa diretto a indivi- razione particolare alla sensibilità dei duare le caratteristiche genetiche in dati umani genetici e si dovrebbe individui asintomatici; garantire un livello adeguato di prote- Counselling genetico: Una procedu- zione per questi dati e per i materiali ra per mostrare le possibili implicazioni biologici. dei risultati dei test o degli screening genetici, i suoi vantaggi e rischi e, Articolo 5 - Scopi quando sia opportuno, per aiutare l’in- I dati genetici e proteomici umani pos- dividuo nella gestione futura delle con- sono essere raccolti, trattati, utilizzati e seguenze. Esso ha luogo prima e dopo collezionati solo per i seguenti scopi : il test o lo screening genetico; (i) diagnosi e assistenza sanitaria, in- Confronto incrociato: L’attività di cluso lo screening e i test genetici mettere insieme le informazioni riguar- predittivi; danti un individuo o un gruppo, conte- (ii) ricerca medica e scientifica, incluso nute in varie raccolte di dati istituite per epidemiologica, specialmente per ragioni diverse; studi genetici su una popolazione, così come studi antropologici e ar- Articolo 3 – Identità di una persona cheologici, cui ci si riferisce collet- Ogni individuo ha un’identità genetica tivamente come “ricerca medica e particolare. Tuttavia, l’identità di una scientifica”; persona non dovrebbe essere ridotta (iii) medicina legale e civile, procedi- alle sole caratteristiche genetiche, menti penali e altri procedimenti poiché su di essa influiscono comples- giudiziari, nel rispetto delle disposi- si fattori, ambientali e culturali e legami zioni dell’articolo 1 paragrafo c) ; emotivi, sociali, spirituali con altre (iv) qualsiasi altro scopo conforme alla persone e implica una dimensione di Dichiarazione universale sul Geno- libertà. ma Umano e i Diritti Umani e il di-
L ' U N E S C O E L A B I O E T I C A 13 ritto internazionale relativo ai diritti all’applicazione di queste norme ai umani. specifici progetti di ricerca. (c) Quando la raccolta, il trattamento, Articolo 6 - Procedure l’uso e la conservazione di dati ge- (a) E’ un imperativo etico che i dati ge- netici e proteomici umani o di mate- netici e proteomici umani siano rac- riali biologici è condotta in due o più colti, trattati, utilizzati e conservati Stati, i comitati etici degli Stati coin- secondo procedure trasparenti ed volti, ove possibile, dovrebbero es- eticamente accettabili. Gli Stati dov- sere consultati e l’esame delle rebbero attivarsi per coinvolgere la questioni dovrebbe essere svolto al società civile nel procedimento livello adeguato secondo i principi decisionale riguardante le politiche enunciati in questa Dichiarazione e generali di raccolta, trattamento, in base alle norme etiche e giuri- utilizzo e conservazione dei dati ge- diche adottate dagli Stati coinvolti. netici e delle proteine dell’uomo e la (d) E’ un imperativo etico che informa- valutazione della loro gestione, in zioni chiare, imparziali, sufficienti e particolar modo quando si tratti di adeguate siano fornite alla persona studi genetici sulla popolazione. di cui si richiede il consenso infor- Questo processo decisionale, che mato, espresso libero e preventivo. può beneficiare delle esperienze Queste informazioni devono, oltre a compiute a livello internazionale, fornire altri dettagli necessari, spe- dovrebbe assicurare la libera espres- cificare le finalità per cui i dati gene- sione dei diversi punti di vista. tici e proteomici umani sono rac- (b) Dovrebbero essere promossi e isti- colti dai materiali biologici e sono tuiti comitati etici indipendenti, mul- utilizzati e conservati. Queste infor- tidisciplinari e pluralisti a livello na- mazioni dovrebbero indicare, se zionale, regionale, locale e della sin- necessario, i rischi e le conse- gola istituzione, secondo quanto guenze. Queste informazioni dov- previsto dall’articolo 16 della Dichia- rebbero anche indicare che la razione Universale sul Genoma persona interessata può revocare il Umano e i Diritti Umani. Ove sia suo consenso, senza costrizione, e possibile, i comitati etici a livello na- che la revoca non implica nessun zionale dovrebbero essere consul- tipo di sanzione o effetto negativo tati relativamente all’istituzione di per la persona interessata. norme tecniche, regolamenti, e rac- comandazioni per la raccolta, il trat- Articolo 7 – Non discriminazione tamento, l’uso e la conservazione e non stigmatizzazione dei dati genetici e delle proteine (a) Dovrebbe essere fatto tutto il umani e dei materiali biologici. possibile per assicurare che i dati Essi dovrebbero anche essere con- genetici e proteomici umani non sultati su questioni che non sono siano utilizzati per fini discriminato- disciplinate da leggi nazionali. I ri, in modo che abbiano l’effetto di- comitati etici a livello locale o della retto o la conseguenza di violare i singola istituzione dovrebbero es- diritti umani, le libertà fondamentali sere consultati relativamente o la dignità umana di un individuo o
14 | C|E|L|A|B | I T E S T I F O N D A M E N T A L I per finalità che portino alla stigma- nione del minore dovrebbe essere tizzazione di un individuo, di una presa in considerazione come famiglia, di un gruppo o delle co- fattore il cui carattere determinante munità. aumenta in ragione dell’età e del (b) A tal proposito, si deve prestare la grado di maturità. dovuta attenzione ai risultati degli (d) Nella diagnosi e nell’assistenza sa- studi genetici compiuti sulle popo- nitaria, i test e screening genetici lazioni e gli studi genetici di com- degli adulti e dei minori che non portamento e alle loro interpreta- sono in grado di fornire il consenso zioni. saranno di regola eticamente accettabili solo quando essi hanno B. importanti conseguenze per la RACCOLTA salute della persona interessata e avendo riguardo al suo interesse Articolo 8 - Consenso superiore. (a) Per raccogliere dati genetici e pro- teomici umani o materiali biologici, Articolo 9 – Revoca del consenso sia invasivo o meno il procedimento (a) Quando dati genetici o proteomici utilizzato, e per il seguente tratta- umani o materiali biologici sono mento, uso e conservazione, com- raccolti per finalità mediche e di piuti sia da istituzioni pubbliche o ricerca scientifica, il consenso può private deve essere ottenuto un essere revocato dalla persona in- consenso libero, preventivo, infor- teressata a meno che tali dati siano mato ed espresso, libero da incen- irrevocabilmente dissociati da una tivi di natura economica o di pro- persona identificabile. In conformità fitto. Limitazioni a questo principio con quant stabilito nell’articolo 6 si potrebbero prevedere solo per paragrafo d), la revoca del consen- ragioni imperative attraverso leggi so non deve comportare sanzioni o nazionali che siano in accordo con il altri effetti negativi per la persona diritto internazionale relativo ai interessata. diritti umani. (b) Quando una persona revoca il con- (b) Quando, in conformità con la legge senso, i dati genetici, delle pro- nazionale, una persona non sia in teine e i materiali biologici della grado di fornire il consenso infor- persona interessata non dovreb- mato, si deve ottenere un’autoriz- bero essere più utilizzati a meno zazione dal rappresentante legale che essi non siano irrimediabil- secondo le disposizioni della legge mente dissociati dalla persona nazionale. Il rappresentante legale interessata. dovrebbe prendere in considerazio- (c) Se non sono irrevocabilmente dis- ne l’interesse superiore della perso- sociati, i dati e i materiali biologici na coinvolta. dovrebbero essere trattati secondo (c) Un adulto incapace di fornire il con- i desideri della persona. Quando senso dovrebbe essere coinvolto non sia possibile determinare i nel maggior modo possibile nelle desideri della persona, o quando procedure di autorizzazione. L’opi- questi non siano praticabili o sicuri,
L ' U N E S C O E L A B I O E T I C A 15 i dati e i materiali biologici dovreb- medicina legale o in processi civili o bero essere irrimediabilmente dis- penali o altri procedimenti giudiziari, sociati o distrutti. incluse le azioni di riconoscimento della paternità, la raccolta di materiali Articolo 10 - Il diritto di essere biologici, in vivo o post mortem, informati o non informati dei risultati dovrebbe avvenire solo in conformità della ricerca con il diritto internazionale relativo ai Quando dati genetici e proteomici diritti umani. umani o materiali biologici sono raccol- ti per finalità mediche o di ricerca C. scientifica, le informazioni fornite al TRATTAMENTO momento del consenso dovrebbero indicare che la persona interessata ha il Articolo 13- Accesso diritto di decidere se essere informata Nessuno dovrebbe essere privato o non essere informata dei risultati. dell’accesso ai propri dati genetici o Questa regola non si applica alla ri- proteomici a meno che questi dati non cerca su dati irrimediabilmente disso- siano irrimediabilmente dissociati dalla ciati da persone identificabili o a dati persona come fonte identificabile o a che non portano a risultati univoci meno che la legge nazionale limiti tale riguardo alle persone che hanno accesso nell’interesse della sanità partecipato all’esperimento di ricerca. pubblica, dell’ordine pubblico o della Ove ciò risulti appropriato, il diritto di sicurezza nazionale. non essere informati dovrebbe esten- dersi a parenti identificabili che pos- Articolo 14- Riservatezza e segretezza sono risentire delle conseguenze. (a) Gli Stati dovrebbero attivarsi per proteggere la riservatezza degli Articolo 11- Counselling genetico individui e la segretezza dei dati ge- E’ un imperativo etico che quando si netici umani associati a una per- prende in considerazione un test gene- sona, a una famiglia o, dove appro- tico che può avere conseguenze priato, a un gruppo identificabile in significative per la salute di una perso- base a leggi nazionali che siano na, sia reso disponibile nelle modalità conformi al diritto internazionale appropriate un counselling genetico. Il relativo ai diritti umani. counselling genetico dovrebbe avere (b) I dati genetici e proteomici umani e finalità non direttive, essere adattato i materiali biologici associati a una culturalmente e coerente con l’inte- persona identificabile non dovreb- resse superiore della persona interes- bero essere resi noti o accessibili a sata. terzi, in particolare ai datori di lavo- ro, alle compagnie assicurative, Articolo 12- Raccolta di materiale alle istituzioni educative e alla fa- biologico per medicina legale o in miglia, fatta eccezione per impor- processi civili, penali o altri tanti ragioni di interesse pubblico procedimenti giudiziari in situazioni espressamente stabi- Quando dati genetici o proteomici lite dalla legge nazionale conforme umani sono raccolti per ragioni di con il diritto internazionale relativo
16 | C|E|L|A|B | I T E S T I F O N D A M E N T A L I ai diritti umani o quando è stato Articolo 15 – Accuratezza, affidabilità, ottenuto il consenso libero preven- qualità e sicurezza tivo informato e espresso della Le persone e le entità responsabili del persona interessata, sempre che trattamento dei dati genetici e pro- tale consenso sia conforme alle teomici umani e dei materiali biologici disposizioni della legge nazionali e dovrebbero prendere le misure neces- al diritto internazionale relativo ai sarie per assicurare l’accuratezza, diritti umani. La riservatezza di un l’affidabilità, la qualità e la sicurezza di individuo che partecipa in uno questi dati e del trattamento dei mate- studio basato sui dati genetici o riali biologici. Dovrebbero altresì di- delle proteine umani o altro mate- mostrare rigore, cautela, onestà e in- riale biologico deve essere protet- tegrità nel trattamento e nell’interpre- ta e i dati dovrebbero avere un ca- tazione dei dati genetici e proteomici rattere di segretezza. umani e di altri materiali biologici, in (c) Come regola generale, i dati geneti- considerazione delle implicazioni eti- ci o proteomici umani e altri mate- che, giuridiche e sociali. riali biologici raccolti ai fini di ricerca scientifica o sperimentazione medi- D. ca non dovrebbero essere associati USO ad una persona identificabile. An- che quando questi dati o altri mate- Articolo 16 – Cambio di finalità riali biologici sono dissociati da una (a) I dati genetici e proteomici umani e persona identificabile, si devono i materiali biologici raccolti per una prendere le precauzioni necessarie delle finalità individuate nell’art. 5 per assicurare la sicurezza dei dati e non dovrebbero essere utilizzati per dei materiali biologici. una finalità diversa che sia incom- (d) I dati genetici o proteomici umani e patibile con il consenso originale, a altri materiali biologici raccolti ai fini meno che il consenso libero, pre- di ricerca scientifica o di sperimenta- ventivo, espresso e informato della zione medica possono rimanere as- persona interessata sia ottenuto in sociati ad una persona identificabile conformità con le disposizioni solo se ciò sia necessario a portare dell’articolo 8 paragrafo a) o a meno avanti la ricerca e a condizione che la che il diritti interno disponga che riservatezza dell’individuo e la segre- l’uso proposto risponda a motivi im- tezza dei dati o dei materiali biologici portanti di interesse pubblico e sia interessati siano protette in confor- compatibile con il diritto interna- mità della legge nazionale zionale relativo ai diritti umani. Se la (e) I dati genetici e proteomici umani persona interessata non ha la cap- non dovrebbero essere conservati acità di fornire il consenso, le in modo da consentire l’identifica- disposizioni dell’articolo 8 paragrafo zione del soggetto cui corrispon- b) e c) dovrebbero trovare applica- dono oltre il tempo che è necessa- zione mutatis mutandis. rio per raggiungere gli scopi per cui (b) Quando un consenso libero preven- sono stati raccolti e successiva- tivo espresso e informato non può mente trattati. essere ottenuto o nel caso di dati
L ' U N E S C O E L A B I O E T I C A 17 irrimediabilmente dissociati da una che la parte che riceve tali dati deb- persona identificabile, i dati genetici ba fornire una protezione adeguata umani possono essere utilizzati in in conformità con i principi stabiliti conformità con le disposizioni della in questa Dichiarazione. legge nazionale e seguendo le (b) Gli Stati dovrebbero compiere ogni procedure di consultazione stabilite sforzo, prestando la necessaria e dall’articolo 6 paragrafo b). adeguata attenzione per i principi stabiliti in questa Dichiarazione, al Articolo 17 - Materiali biologici fine di continuare a promuovere la conservati diffusione internazionale delle (a) I materiali biologici conservati per conoscenze scientifiche riguardanti finalità diverse da quelle previste i dati genetici e proteomici umani e, dall’articolo 5 possono essere utiliz- a tal proposito, dovrebbero pro- zati per produrre dati genetici e pro- muovere la cooperazione scientifica teomici umani con il consenso li- e culturale, in particolare tra paesi bero, preventivo, informato ed esp- industrializzati e quelli in via di svi- resso della persona interessata. luppo. Tuttavia la legge nazionale può dis- (c) I ricercatori dovrebbero attivarsi per porre che se questi dati rivestono istituire delle relazioni di coopera- un’importanza particolare per fina- zione, basate sul rispetto reciproco lità scientifiche e di ricerca, per relativamente alle questioni scienti- esempio per studi epidemiologici, o fiche ed etiche e, soggetti alle di- per finalità di sanità pubblica, pos- sposizioni dell’articolo 14, dovreb- sono essere utilizzati per queste fi- bero incoraggiare la libera circola- nalità, seguendo le procedure di zione dei dati genetici e delle pro- consultazione stabilite dall’articolo teine umani in modo da promuo- 6 paragrafo b) vere la condivisione delle cono- (b) Le disposizioni dell’articolo 12 de- scenze scientifiche, a con-dizione vono applicarsi mutatis mutandis ai che siano rispettati i principi stabiliti materiali biologici conservati utiliz- in questa Dichiarazione dalle parti zati per produrre dati genetici per gli interessate. A tal fine, essi dovreb- scopi della medicina legale. bero anche pubblicare i risultati delle loro ricerche in tempo utile. Articolo 18 – Circolazione e cooperazione internazionale Articolo 19 – Condivisione di benefici (a) Gli Stati dovrebbero regolare, in (a) I benefici che risultano dall’uso dei conformità con le loro leggi nazio- dati genetici e proteomici umani o nali e i trattati internazionali, la cir- dai materiali biologici raccolti per colazione transnazionale dei dati finalità di ricerca medica e scientifi- genetici e proteomici umani e dei ca dovrebbero essere condivisi materiali biologici così da svilup- con la società civile e con la co- pare la cooperazione internazionale munità internazionale, in confor- medica e scientifica e garantire un mità con le leggi nazionali, con le accesso equo a tali dati. Tale siste- politiche interne e con gli accordi ma dovrebbe cercare di assicurare internazionali. I benefici che deriva-
18 | C|E|L|A|B | I T E S T I F O N D A M E N T A L I no dall’applicazione di questo prin- caso dei dati genetici e proteomici cipio potranno avere le seguenti umani e di altri materiali biologici forme: conservati. – assistenza speciale alle persone e (b) I dati genetici e proteomici umani e ai gruppi che hanno preso parte altri materiali biologici raccolti da alla ricerca; persona indagata nel corso di un – accesso alle cure mediche; procedimento penale dovrebbero – nuovi mezzi diagnostici, strutture essere distrutti quando non sono per nuovi trattamenti sanitari o me- più necessari, a meno che non sia dicinali che sono stati resi possibili altrimenti disposto dal diritto in- grazie alla ricerca effettuata; terno in conformità con il diritto – sostegno per i servizi sanitari; internazionale relativo ai diritti – strutture e servizi per rafforzare la umani. capacità di far ricerca; (c) I dati genetici e delle proteine umani – sviluppo e rafforzamento della ca- e altri materiali biologici dovrebbero pacità per i paesi in via di sviluppo essere disponibili per finalità di di raccogliere e trattare i dati gene- medicina legale e per i procedimenti tici umani, prendendo in considera- civili solo per il tempo necessario per zione i loro specifici problemi; questi procedimenti, a meno che – qualsiasi altra forma compatibile non sia altrimenti disposto dal diritto con i principi stabiliti in questa interno in conformità con il diritto Dichiarazione. internazionale relativo ai diritti umani. (b) Il diritto interno e gli accordi inter- nazionali potranno porre limitazioni Articolo 22 – Confronto incrociato a tali disposizioni. Il consenso dovrebbe essere essenzia- le per il confronto incrociato di dati ge- E. netici e delle proteine umani o altri ma- CONSERVAZIONE teriali biologici conservati per finalità diagnostiche e di assistenza sanitaria e Articolo 20 – Sistema di controllo per finalità di ricerca scientifica e e gestione medica, a meno che non sia altrimenti Gli Stati potranno contemplare la possi- disposto dal diritto interno per ragioni bilità di istituire un sistema per il imperative e in conformità con il diritto controllo e la gestione dei dati genetici e internazionale relativo ai diritti umani. proteomici umani e altri materiali biologici che si basi sui principi di F. indipendenza, multidisciplinarietà, plura- PROMOZIONE E APPLICAZIONE lismo e trasparenza e sugli altri principi stabiliti da questa Dichiarazione. Questo Articolo 23 - Applicazione sistema potrà altresì ordinare la natura e (a) Gli Stati dovrebbero adottare tutte le finalità della conservazione di tali dati. le misure adeguate, sia legislative, che amministrative o di altro carat- Articolo 21 - Distruzione tere, per rendere effettivi i principi (a) Le disposizioni dell’articolo 9 si stabiliti in questa Dichiarazione in applicano mutatis mutandis nel conformità con il diritto internazio-
L ' U N E S C O E L A B I O E T I C A 19 nale relativo ai diritti umani. Queste governativo di Bioetica (IGBC) dovreb- misure dovrebbero essere soste- bero contribuire all’applicazione di nute attraverso attività nelle sfere questa Dichiarazione e alla diffusione dell’educazione, della formazione e dei principi ivi stabiliti. Su una base di dell’informazione pubblica. collaborazione, i due Comitati dovreb- (b) Nel quadro della cooperazione inter- bero essere responsabili di controllare nazionale, gli Stati dovrebbero ten- e giudicare la sua applicazione, sulla tare di concludere trattati multilate- base inter alia delle esperienze raccolte rali e bilaterali, che mettano i paesi e presentate dagli Stati. I due Comitati in via di sviluppo in grado di cos- dovrebbero essere responsabili in truire la loro capacità di partecipare particolare della formulazione di pareri nella produzione e nella condivi- o di opinioni che possano conferire sione delle conoscenze scientifiche maggiore efficacia a questa Dichiara- riguardanti i dati genetici umani e le zione. relative competenze tecniche. Essi dovrebbero formulare racco- mandazioni alla Conferenza Generale Articolo 24 - Educazione, formazione secondo le regole dell’UNESCO. e informazione di natura etica Al fine di promuovere i principi stabiliti in Articolo 26 – Azioni successive questa Dichiarazione, gli Stati dovreb- dell’UNESCO bero impegnarsi a favorire tutte le forme L’UNESCO adotterà misure adeguate di educazione e di formazione etica a per far seguito a questa Dichiarazione tutti i livelli e a promuovere programmi di in modo da promuovere il progresso informazione e di diffusione dei dati ge- delle scienze della vita e delle loro netici umani. Queste azioni dovrebbero applicazioni attraverso le tecnologie, essere rivolte a specifici destinatari, in fondato sul rispetto della dignità umana particolare ricercatori e membri dei e l’esercizio e l’osservanza dei diritti comitati etici, o essere indirizzate al pub- umani e delle libertà fondamentali. blico. A tal riguardo, gli Stati dovrebbero incoraggiare la partecipazione di orga- Articolo 27 - Rifiuto degli atti contrari nizzazioni intergovernative internazionali ai diritti umani, alle libertà e regionali e organizzazioni non gover- fondamentali e alla dignità umana native internazionali, regionali e nazionali Nessuna disposizione in questa Di- in questo processo. chiarazione può essere interpretata in modo da fornire giustificazione a uno Articolo 25 – Ruolo del Comitato Stato, ad un gruppo, o ad una indivi- Internazionale di Bioetica (IBC) e del duo per compiere atti contrari ai diritti Comitato intergovernativo di Bioetica umani, alle libertà fondamentali e alla (IGBC) dignità umana, incluso in particolare i Il Comitato Internazionale di Bioetica principi stabiliti in questa Dichiara- dell’UNESCO (IBC) e il Comitato Inter- zione.
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