Bullismo e cyberbullismo, proposte di interventi e contrasto al fenomeno

Pagina creata da Francesco Giorgi
 
CONTINUA A LEGGERE
Bullismo e cyberbullismo, proposte di interventi e
contrasto al fenomeno
Autore: Maesano Mario
In: Dei reati e delle pene

Il termine Cyberbullismo (c.d. «bullismo online») fu coniato dall'educatore canadese Bill Belsey nel
2002, e ripreso nel 2006 da Peter K. Smith e collaboratori che, proposero una definizione di
cyberbullismo in relazione diretta con le definizioni convenzionali di bullismo1.

Cos'è il cyberbullismo

Pertanto, il termine “Cyberbullismo” (cyberbullying nella letteratura anglofona) indica “qualunque forma
di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità,
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di
minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche
uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di
isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro
messa in ridicolo” (v. art.1, c. 2, l. 71/2017).

Per cyberbullismo si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso
la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti
multimediali, effettuate allo scopo di offendere l’onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime,
nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operati mediante mezzi informatici e la rete
telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, ovvero di pubblicare informazioni lesive
dell’onore, del decoro e della reputazione della vittima2 .

Prevenzione e contrasto: Legge n. 71/2017

La legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una
progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di
intervento educativo e mai punitivo, prevedendo all’art. 3 l’istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere un piano di azione
integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche della
collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze di polizia.

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                               Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       1 di 9
Tale piano sarà integrato con un codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e tutti gli
altri operatori della rete Internet; con il predetto codice sarà istituito un comitato di monitoraggio con il
compito di definire gli standard per l'istanza di oscuramento di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge
71/20173.

Il Piano dovrà stabilire, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del cyberbullismo con il
coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, in sinergia con le scuole, anche attraverso
periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione avvalendosi dei media, degli
organi di comunicazione, di stampa e di enti privati.

Il testo prevede inoltre al comma 3 un “codice di coregolamentazione per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo“, a cui dovranno fare riferimento gli operatori. Tale indicazione dovrà
dettare gli standard su cui conformare i protocolli d’azione di siti e network, affinché siano chiari a tutti i
paradigmi da rispettare per rimanere all’interno dei paletti istituiti da questa nuova normativa. Per
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di
minorenni si rinvia a quanto riportato nell’ art. 167 del Codice sulla privacy, Decreto legislativo 196 del
2003. La condotta consiste nel “trattare illecitamente” dati personali. Definizione questa che rinvia, a sua
volta, all’ art. 4, co. 1, lett. A, del Codice della privacy, “qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.

Per configurare l’antigiuridicità/illiceità di tali operazioni sarà necessario provare la violazione di
specifiche disposizioni di legge extrapenale, previste, per l’appunto, dal Codice della privacy ed,
espressamente, richiamate dall’art. 1674. In questa sede è opportuno citare l'art. 3, della “Dichiarazione
dei diritti di internet”, secondo il quale “l’uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo
sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle
differenze di potere sulla rete tra attori economici, istituzioni e cittadini, la prevenzione delle
discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui”. Le ultime disposizioni
normative non introducono nuove fattispecie di reato, in quanto le condotte inquadrabili all’interno del
fenomeno possono sostanziarsi in diverse tipologie di illeciti che trovano già riscontro nella previsione
penalistica ( v. il reato di diffamazione ex art. 595, comma 3 cp, l’istigazione e aiuto al suicidio ex art. 580
cp, la minaccia ex art. 612 cp, gli atti persecutori ex art. 612-bis cp, l’accesso abusivo a un sistema
informatico e telematico ex art. 615-ter cp, ex art. 660 cp, etc.). Intento del legislatore sembra piuttosto
quello di dare un assetto sistematico ed organico alle iniziative di prevenzione e di educazione
valorizzando il protagonismo della scuola5. Per una completa trattazione dell'argomento de quo,
bisogna fare un breve cenno all'evento chiave che ci porta a questo tipo di analisi: il bullismo.

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       2 di 9
Forme di bullismo

Con il termine «bullismo» si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola
persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse
sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti
vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o
ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione,
l’orientamento sessuale, l’opinione politica, l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima”.

Le forme più tipiche del bullismo sono:

        Intenzionalità: cioè il fatto che il bullo metta in atto premeditatamente dei comportamenti
        aggressivi con lo scopo di offendere l’altro o di arrecargli danno.

        Persistenza: sebbene anche un singolo episodio possa essere considerato una forma di bullismo,
        l’interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti
        nel tempo.

        Asimmetria di potere: si tratta di una relazione fondata sull’instabilità e sulla disuguaglianza di
        forza tra il bullo che agisce, che spesso è più forte o sostenuto da un gruppo di compagni, e la
        vittima che non è in grado di difendersi.

        Tipologie diverse con cui si manifesta: nonostante spesso si pensi al bullismo fisico, dobbiamo
        ricordare che il comportamento d’attacco può essere perpetrato anche con modalità verbali di tipo
        diretto (offese e minacce) e con modalità di tipo psicologico e indirette (esclusione e diffamazione).

        Natura sociale del fenomeno: l’episodio di bullismo avviene frequentemente alla presenza di altri
        compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento del
        bullo oppure sostenere e legittimare il suo operato.

Inoltre, capita che alcuni ragazzi assumono, a seconda delle situazioni, il ruolo di bulli e di vittime di loro
coetanei. Questi ragazzi sono stati definiti “vittime provocatori” o “bully-vittime”. Essi sperimentano una
vasta gamma di problemi che richiedono un supporto intensivo maggiore, che va al di là del loro semplice
collocamento tra la categoria dei bulli o delle vittime. Il bullismo infine può essere considerato in un
continuum da forme lievi di aggressione a comportamenti di vera e propria violenza fisica e psicologica.

Quindi si possono individuare quattro tipi di “violenze“:

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                  Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       3 di 9
Aggressione fisica diretta: dove elemento caratteristico è il contatto fisico tra i giovani, ad
        esempio bruciature di sigarette e tagli, “afferrare i capelli”; pugni e calci, combattimenti veri e
        propri, “tosatura” di capelli, percosse di vario genere.

        Gli attacchi fisici “senza contatto”: dove elemento caratteristico è l’invasione e la “lesione” dello
        spazio emotivo e psicologico, l’invasione dello spazio personale e intimo del soggetto “preso di
        mira”, attraverso intimidazioni perpetrate attraverso sguardi, occhiate, “smorfie” o gesti che
        cercano di mettere in ridicolo.

        Abusi verbali: l’elemento caratterizzante è “la parola “, quel linguaggio verbale che tende ad
        offendere ed insultare e che va ad attaccare la reputazione dell’altro nella sfera dell’orientamento
        sessuale, della provenienza famigliare, del livello socio-economico e dell’appartenenza etnica e
        religiosa.

        Comportamenti sessuali sgraditi: questi vengono vissuti, dai soggetti che li subiscono, con
        notevole disagio e fastidio, con forte imbarazzo è senso di vergogna.

Il bullismo viene definito così da Dan Olweus:

"Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene
esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o
di più compagni".

Volume consigliato

Forme di Cyberbullismo

A differenza di quanto accade nel bullismo tradizionale, il cyberbullo può agire nell'anonimato e può
diffondere le offese attraverso il web raggiungendo un pubblico potenzialmente illimitato6.

La condizione di anonimato del cyberbullo e il mancato contatto corporeo con la vittima amplifica
ulteriormente ogni atto aggressivo. Questa condizione fa si che "l'aggressore sia coinvolto in processi di
decolpevolizzazione che mistificano l'atto aggressivo", mentre la vittima sperimenta "la perdita del vissuto
relativo al proprio corpo e al contatto in vivo con il corpo dell'altro" (Genta, Brighi, Guarini, 2013, p. 29).
Nello studio condotto da Beran e Li (2007) emerge come circa la metà delle vittime non conosceva
l'identità del suo aggressore, che agendo nell'anonimato, sottostimava la portata negativa del suo

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                               Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       4 di 9
comportamento. Se si prende in considerazione solo il cyberbullismo perpetuato attraverso internet la
percentuale di vittime che non conosce l'identità dell'aggressore arriva al 69% (Ybarra, Mitchell 2004).
Per quanto riguarda il bullismo elettronico attraverso il cellulare, i dati italiani mostrano come le
percentuali di anonimato sono più basse (28,9%); spesso il bullo frequenta la stessa scuola della vittima, è
nella stessa classe (18,9%), è un coetaneo di un'altra classe (10%) o uno studente più grande della stessa
scuola (17,9 %).

Emerge quindi che il bullismo elettronico agito con il cellulare sia più legato al mondo della scuola,
mentre il bullismo in rete riguarda un “pubblico” più vasto ed eterogeneo (Genta, Brighi, Guarini, 2009).
Le forme più comuni del cyberbullismo sono:

        Il Flaming: questo tipo di cyberbullismo avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e
        volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti (verbali) all'interno della rete tra due o più contendenti,
        che si vogliano affrontare o sfidare (in questo caso la vittima non è sempre presente, come avviene
        nel bullismo tradizionale). Il flaming può svolgersi all'interno delle conversazioni che avvengono
        nelle chat o nei videogiochi interattivi su internet. Il fenomeno è molto più presente all’interno dei
        giochi interattivi poiché, molte volte, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più
        esperti che, spesso, minacciano e insultano per ore quelli meno esperti. Probabilmente la mancanza
        di esperienza dei nuovi utenti fa sì che questi ultimi siano soggetti a tali comportamenti.

        Harassment: caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole,
        comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono
        causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate
        come una forma di cyberbullismo attraverso l’invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti
        della vittima.

        Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di
        massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione. Abbiamo quindi a che fare con
        una “relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima è sempre in
        posizione >, subisce, cioè, passivamente le molestie, o al massimo, tenta,
        generalmente senza risultato, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni” (Pisano,
        Saturno, 2008).

        Cyberstalking: si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attraverso l’uso
        degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, ed
        hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggressioni molto più violente, anche
        di tipo fisico.

        Denigration: la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all’interno della
        rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo “di
        danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”. Inoltre, per ulteriore

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                  Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       5 di 9
umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle
        immagini, fotografie o video, relative alla vittima.

        Impersonation: caratteristica peculiare di questo fenomeno è che il persecutore, se è a conoscenza
        del nome utente e della password della propria vittima, può senza dubbio inviare dei messaggi, a
        nome di quest’ultima, ad un’altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che gli sono
        arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona. In casi più
        estremi, il bullo va a modificare direttamente la password della vittima chiudendogli cosi l’accesso
        alla propria mail o account; una volta cambiata la password, l’ex utente, non potrà più intervenire,
        quindi non dispone più dell’accesso del proprio account. Di conseguenza, il bullo, usando questo
        metodo di aggressione, ha la possibilità di creare dei problemi o, addirittura, di mettere in pericolo
        il vero proprietario dell’account.

        Tricky Outing: l’intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il
        bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle
        informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il
        soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

        Exclusion: l’esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere
        intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti
        da password) un altro utente. In altri termini, questo tipo di comportamento viene chiamato
        “bannare”.

        L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come un severo tipo di punizione che è in grado di
        ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere”.

        Happy slapping: questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente, il quale
        è legato al bullismo tradizionale. L’happy slapping consiste in una registrazione video durante la
        quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche
        (Hinduja, Patchin, 2009), con lo scopo di “ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima” (Petrone,
        Troiano, 2008). Le registrazioni vengono effettuare all’insaputa della vittima e le immagini vengono
        poi pubblicate si internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta,
        anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi (Pisano, Saturno, 2008).

Il cyberbullismo, come è già accaduto, può portare gli adolescenti al suicidio, in quanto sono vittime di
una sovraesposizione mediatica, che li obbliga a misurarsi pubblicamente attraverso una
rappresentazione del sé che avviene in ambiti virtuali ancora poco conosciuti e pieni di nuove sfide.

La sperimentazione di un sé esteso e pubblico, nella fase adolescenziale e conflittuale di costruzione della

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       6 di 9
propria identità fatta di continue scelte, può generare nei ragazzi angosce e sofferenze, oltre che paure e
dubbi sul proprio futuro e sulla loro identità. Il suicidio è un fenomeno che ha interessato più di un milione
di casi in tutto il mondo7.

Conclusioni

Non è sempre facile capire quando i giovani si rendano conto delle conseguenze delle loro azioni nel
momento in cui mettono in rete immagini offensive e le inviano agli amici. A volte lo fanno solo per
scherzo, a volte, invece, si tratta di comportamenti che hanno lo scopo di aggredire e distruggere. In ogni
caso, chi subisce prepotenze in modo ripetuto ne porta e conseguenze per sempre. Quindi per prevenire
occorre partire dai genitori, anche se è difficile, a volte, ricevere le confidenze dei propri figli adolescenti,
è bene creare legami di fiducia e prestare attenzione a quegli atteggiamenti che possono riferirsi a
situazioni di cyberbullismo8.

I genitori, sono tenuti a:

        monitorare accuratamente l'utilizzo dei mezzi informatici, aiutando i propri figli a farne un corretto
        uso, impostando password ove necessario, limitandone l'uso a determinati orari;

        imparare a conoscere il loro linguaggio, anche quello informatico;

        azionare le azioni di tutela previste dall'ordinamento giuridico.

Ogni Consiglio Regionale deve approvare una legge ad hoc che favorisca:

        la prevenzione, la tutela e la valorizzazione della crescita educativa, psicologica e sociale dei minori
        attraverso il coinvolgimento di scuole e famiglie;

        l'educazione all’uso dei social sia per i ragazzi che per le famiglie;

        l'assistenza alle vittime da parte di un team di esperti in collaborazione con il Garante per l'Infanzia
        e l'Adolescenza regionale;

        l'istituzione una Consulta che dovrà monitorare il fenomeno, raccogliendo informazioni ed iniziative,
        in modo da ottimizzare le azioni sul territorio regionale;

        la creazione di un Centro regionale specializzato nella cura dei disturbi derivanti dal fenomeno de
        quo;

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       7 di 9
l'approvazione di un Piano Regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo ed il
        cyberbullismo anche attraverso la consessione di finanziamenti ai comuni, alle scuole, alle ASP, agli
        istituti penitenziari e ai soggetti del Terzo Settore;

        l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione
        di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto
        del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Volume consigliato

    1. Petrone L., Troiano M., (2008), Dalla violenza virtuale alle nuove forme di bullismo, Ed. Magi, Roma
       .

    2. Formella, A. Ricci, “Il disagio adolescenziale. Tra aggressività, bullismo e cyberbullismo”, LAS,
       Roma, 2010.

    3. Slonje e Smith (2008), hanno indicato con il termine "cyberbullismo grave" tutti quegli episodi di
       aggressione elettronica che abbiano almeno una frequenza settimanale negli ultimi due mesi.

    4. Luisa Genta, A. Brighi, A. Guarini,” Cyberbullismo ricerche e strategie di intervento”, editore
       FrancoAngeli, 2013, Milano.

    5. http://questionegiustizia.it/articolo/cyberbullismo_scuola_famiglia-e-servizi-dopo-la-legge-71-del-201
       7_20-12-2017.php

    6. Marinuzzi Francesco, Gessica de Cesare, “Cyberstalking e Cyberbullismo. Come gestirli e
       proteggersi adeguatamente”, Aracne Editore, 2017, Roma.

    7. Sposini Claudia, “Il metodo anti-cyberbullismo. Per un uso consapevole di internet e dei social
       network”, San Paolo Edizioni, 2014, Milano.

    8. Shariff Shaheen,” Sexting e Cyberbullismo: quali limiti per i ragazzi sempre connessi?”, Edra, 2016,
       Milano.

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       8 di 9
https://www.diritto.it/bullismo-cyberbullismo-proposte-interventi-contrasto-al-fenomeno/

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                            Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       9 di 9
Puoi anche leggere