Legge di bilancio 2017 - "Pacchetto previdenza" Legge 232/2016 Marzo 2017 - Ital Uil

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Legge di bilancio 2017 - "Pacchetto previdenza" Legge 232/2016 Marzo 2017 - Ital Uil
Legge di bilancio 2017

«Pacchetto previdenza» Legge 232/2016

       A cura dell’Area Assistenza e Tutela ITAL-UIL
                                                       Marzo 2017
Legge di bilancio 2017 - "Pacchetto previdenza" Legge 232/2016 Marzo 2017 - Ital Uil
Principali questioni previdenziali contenute nella legge di stabilità 2017
                 (verbale governo-sindacati: prima fase)

Ampliamento platea beneficiari della c.d. 14° mensilità
No tax area
                                                             Sostegno del reddito
                                                             ai pensionati
    Cumulo periodi contributivi
    Lavoratori precoci
    Modifiche alla Disciplina dei «lavori usuranti»
                                                      Flessibilità in uscita
   APE/Rita

      Inserimento “Ottava Salvaguardia” e norme su Regime sperimentale Opzione donne
Legge di bilancio 2017 - "Pacchetto previdenza" Legge 232/2016 Marzo 2017 - Ital Uil
Atti di normazione secondaria
                                Norma immediatamente operativa (non necessita di alcun atto
Cumulo periodi contributivi        normativo attuativo. In attesa circolare Inps con indirizzi
                                                 interpretativi e operativi)
                                In attesa emanazione D.P.C.M. (caratteristiche specifiche delle
                                   attività lavorative e procedure per l’accesso al beneficio) e
     Lavoratori precoci                circolare Inps con indirizzi interpretativi e operativi

                                       Norma già operativa. Previsto Decreto Ministero
                                  Lavoro/Economia (modifica al DM del 2011 anche al fine di
Modifiche alla Disciplina dei    semplificare le procedure e le modalità di presentazione delle
    «lavori usuranti»               domande) e circolare Inps con indirizzi interpretativi ed
                                                           operativi
                                   In attesa emanazione D.P.C.M, circolare Inps con indirizzi
                                 interpretativi ed operativi e Accordi quadro da stipulare tra
            APE                 Mef, Abi ed Ania per la concessione dei prestiti e l’assicurazione
                                      contro il rischio di premorienza per l’Ape volontaria.

                                  In attesa indicazioni interpretative ed operative da parte di
            RITA                              Covip, Agenzia delle Entrate e INPS
Ampliamento platea beneficiari della c.d. 14° mensilità

               • I pensionati che hanno diritto alla somma aggiuntiva, c.d. Quattordicesima, dal
               prossimo luglio 2017 avranno un incremento di importo pari a circa il 30%.

               • Inoltre, la quattordicesima è esteso anche ai pensionati i cui redditi personali
               sono compresi tra 1,5 e 2 volte il TM (tra 750 e 1000 € mese) i quali riceveranno
               gli importi di 14° attualmente previsti e differenziati in base ai contributi versati

14 mensilità
Lavoratori         Lavoratori autonomi         Somma            Somma           Somma
                 dipendenti - Anni            - Anni di          aggiuntiva (in   aggiuntiva (in   aggiuntiva
                 di contribuzione          contribuzione         euro) - Anno     euro) – Anno     (in euro) –
                                                                     2007              dal          Anno dal
                                                                                  2008 al 2016        2017

               1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo

               Fino a 15                      Fino a 18               262              336            437

               Oltre 15 fino a 25         Oltre 18 fino a 28          327              420            546
               Oltre 25                        Oltre 28               392              504            655

               2) Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo

               Fino a 15                      Fino a 18                0                0             336

               Oltre 15 fino a 25         Oltre 18 fino a 28           0                0             420

               Oltre 25                       Oltre 28                 0                0             504

14 mensilità
Estensione della NO TAX AREA

              Incremento per tutti i pensionati della c.d. NO TAX AREA (soglia di reddito fino alla
              quale per il meccanismo delle detrazioni non si paga l’Irpef).

              Dal 2017 la NO TAX AREA viene equiparata per tutti i pensionati a quella prevista per
              i lavoratori dipendenti (al di sotto degli 8.125 euro l’imposta si azzera).

NO TAX AREA
Regime sperimentale “Opzione donna”
                Possono avvalersi di questa forma di pensionamento di anzianità con calcolo contributivo
                anche le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno 1958 se dipendenti ovvero 1957 se
                autonome, fermo restando il possesso, alla data del 31.12.2015 di un'anzianità contributiva
                pari o superiore a 35 anni.

                In assenza della nuova disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2017 le lavoratrici nate
                nell’ultimo trimestre dell’anno 1958/1957 sarebbero rimaste escluse non potendo
                raggiungere gli ulteriori 3 mesi di età anagrafica richiesti per effetto dell’incremento per
                aspettativa di vita (periodo 2013/2015 aspettativa pari a 3 mesi).

Opzione donna
Requisiti per potersi avvalere del Regime Sperimentale donne:
                 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2015 (no Ds e malattia settore privato; sì
                  arrotondamento settore pubblico 34 aa; 11 mm; 16 gg)
                 57 anni di età se lavoratrici dipendenti (pubbliche o private) – 58 anni di età se lavoratrici
                  autonome (pensione a carico GGSS dei lavoratori autonomi – Art/Comm/CdCm) entro il
                  31.12.2015 senza applicazione dell’aspettativa di vita
                Nota bene: la facoltà di avvalersi del regime sperimentale può essere esercitata in qualsiasi momento
                successivo all’apertura della finestra

                Individuazione data maturazione diritto e finestra di accesso:
                 Applicazione dell’aspettativa di vita (periodo 2013/2015 pari a 3 mesi; periodo 2016/2018
                   pari a 7 mesi)
                 Differimento di 12 mesi (lav.ci dipendenti) ovvero 18 mesi (lav.ci autonome)

                Esempio:
                lavoratrice dipendente nata il 15.12.1958 con 35 anni di contributi al 31.12.2015.
                Ha la possibilità di avvalersi del regime sperimentale donna.
                Il perfezionamento dei requisiti anagrafici si è realizzato a luglio 2016 (età di 57 anni più 7 mesi per
                aspettativa di vita).
                Applicando la finestra di 12 mesi potrà accedere al pensionamento non prima di agosto 2017.
Opzione donna
Cumulo periodi contributivi
         Dal 1° gennaio 2017
         Ampliamento delle facoltà previste dalla legge 228/2012 di cumulare,
         gratuitamente, spezzoni contributivi maturati in gestioni pensionistiche
         diverse al fine di ottenere un’unica pensione:
         -   non solo ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, inabilità e superstiti ma
             anche della pensione anticipata;
         -   anche se già maturato autonomo diritto alla pensione in una singola
             gestione;
         -   inclusione delle Casse Libero Professionali.

         Restano ferme le disposizioni in materia di Ricongiunzione (legge 29 e legge
         45) e Totalizzazione (Dlgs 42/2006)

CUMULO
Cumulo periodi contributivi
         Possibilità di cumulare la contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni
         previdenziali:
          Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e
           Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori
           diretti)
          Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria
          Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria
          Gestione separata INPS
          Casse Professionali

         La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati
         nelle gestioni destinatarie della normativa di cumulo.

CUMULO
Cumulo periodi contributivi

         La facoltà di cumulo legge 228/2013 a seguito delle integrazioni apportate dalla legge
         232/2016 è prevista per:

          pensione di vecchiaia (requisiti anagrafico/contributivi introdotti dalla legge n.
           214/2011);
          pensione anticipata (requisiti contributivi legge 214/2011). Nota bene: a nostro
           parere anche pensione anticipata «lavoratori precoci»
          pensione di inabilità (inabilità legge 222/84; inabilità legge 335/1995 per exInpdap, postali
            e ferrovieri; inabilità a proficuo lavoro)
          pensione indiretta ai superstiti di assicurato (se diritto autonomo in una delle gestioni
            che partecipano al cumulo la pensione indiretta spetta solo per le situazioni di decesso
            successive al 31 dicembre 2016)

CUMULO
Cumulo periodi contributivi (disposizioni già operanti ex lege 228/2012)

         L’assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto
         erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa del Cumulo. Eccezione:
         titolare di assegno AOI non confermato/revocato. La titolarità di pensione a carico di
         stato estero non pregiudica l’accesso al cumulo.

         I requisiti anagrafico/contributivi sono quelli più elevati tra quelli previsti dai
         rispettivi ordinamenti delle gestioni coinvolte.

         I contributi versati all’estero (Reg. CE e Conv. Bilaterali) sono utili ai fini del
         conseguimento delle pensioni in cumulo se rispettato il minimo di contribuzione
         previsto (52 settimane Reg. Comunitario ovvero quello richiesto dalle Convenzioni bilaterali).

CUMULO
Cumulo periodi contributivi (disposizioni già operanti ex lege 228/2012)

         Nel caso in cui la Gestione separata sia gestione di ultima iscrizione, è vincolante il
         rispetto dell’importo soglia non inferiore all’1,5 dell’assegno sociale.
         Eventuali deroghe ai requisiti di età (es. vecchiaia per invalidi con percentuale non
         inferiore all’80% per cento) ovvero ai requisiti di contribuzione (15 anni ex Dlgs 503)
         operano solo se applicabili a tutte le gestioni che partecipano al cumulo.

         Requisito della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data della
         decorrenza della pensione.

CUMULO
PENSIONE DI VECCHIAIA
         ANNO                  Uomini e Donne P.I.      Donne Privato        Donne Autonome
         2017                  66 anni e 7 mesi         65 anni e 7 mesi     66 anni e 1 mese
         2018                  66 anni e 7 mesi         66 anni e 7 mesi     66 anni e 7 mesi

         Nota bene: verifica specifiche età previste nelle casse libero professionali

                  PENSIONE ANTICIPATA
                  ANNO                   Uomini                            Donne
                  2017                   42 anni e 10 mesi                 41 anni e 10 mesi
                  2018                   42 anni e 10 mesi                 41 anni e 10 mesi
                  Nota bene: verifica specifiche anzianità contributive delle casse libero professionali

CUMULO
Cumulo periodi contributivi (disposizioni già operanti ex legge 228/2012)
         Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il
         trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole
         di calcolo previste dal proprio ordinamento.
         Per la determinazione del sistema di calcolo (Misto/Retributivo) si tiene conto di
         tutta l’anzianità contributiva presso le diverse gestioni interessate dal cumulo,
         purché non coincidente alla data del 31.12.1995.
         Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, si prendono in
         considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione,
         indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati
         presso altre gestioni.

         La domanda va presentata all’ultimo ente previdenziale dove l’interessato (o il
         dante causa) è ovvero è stato iscritto.

CUMULO
Cumulo periodi contributivi: decorrenza trattamenti pensionistici

         Pensione di vecchiaia in favore dei soggetti in possesso dei requisiti per il diritto
         autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni che partecipano al
         cumulo: decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2017

         Pensione anticipata: decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2017

         Pensione indiretta nel caso in cui il dante causa risulti in possesso dei requisiti
         per il diritto al trattamento pensionistico autonomo in una delle gestioni che
         partecipano al cumulo: decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2017

         Pensione inabilità: decorrenza secondo i criteri della gestione di ultima iscrizione

CUMULO
Fase transitoria: ricongiunzioni pendenti; domande di pensione in
totalizzazione non ancora liquidate.
RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO
Cumulo anche se si sta già pagando l’onere di ricongiunzione a patto che se ne possa
chiedere la restituzione di quanto già versato.
Il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al
pensionamento in cumulo solo se l’onere non è stato pagato integralmente.
Non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una
pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.

L’eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di
richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE
Pensione in regime di cumulo anche per coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano
presentato domanda di totalizzazione se RINUNCIA alla domanda stessa e se il relativo
procedimento non sia ancora concluso.
Fase transitoria: recesso ricongiunzioni pendenti.

Lavoratori interessati sono coloro che hanno perfezionato i requisiti entro il 1°
gennaio 2017 (requisiti anagrafici/contributivi richiesti dalle nuove disposizioni
per il cumulo). Esclusi coloro che non hanno perfezionato i requisiti per la
pensione in cumulo entro il 1° gennaio 2017.

Istanza di rinuncia entro il 1° gennaio 2018 (forma esplicita) oppure
comportamento omissivo (interruzione pagamenti).

Quota dell’onere di ricongiunzione ex lege 29 rimborsato a domanda. La
restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta
di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

Nessuna rinuncia per ricongiunzione Legge 45/1990
Per i lavoratori delle PP.AA. e degli enti pubblici di ricerca che si avvalgono
         del cumulo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio iniziano a
         decorrere dal compimento dell’età prevista per la maturazione del diritto
         alla pensione di vecchiaia prevista dalla normativa vigente e non dalla
         cessazione del rapporto di lavoro.
                                          TFS TERMINI DI PAGAMENTO *

            ENTRO 105 GIORNI               DOPO 1 ANNO + 3 MESI               DOPO 2 ANNI + 3 MESI
                                               RAGGIUNGIMENTO
                   INABILITÀ                                                   DIMISSIONI VOLONTARIE
                                            LIMITI DI ETÀ E DI SERVIZIO

                                            RISOLUZIONE UNILATERALE
                                                                                   LICENZIAMENTO
                                              RAPPORTO DI LAVORO
                   DECESSO
                                            CESSAZIONE SERVIZIO PER
                                              TERMINE CONTRATTO
                                                                             DESTITUZIONE DALL’IMPIEGO
                                             TEMPO DETERMINATO

         I termini di pagamento in tabella riguardano solo gli importi fino a 50.000 euro. Ai tempi di
         liquidazione indicati nella tabella bisogna considerare altri 12 mesi dalla prima liquidazione per
         percepire l’importo compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la
         liquidazione della parte della somma eccedente i 100.000 euro.

CUMULO
Lavoratori precoci
               Con effetto 1° maggio 2017 I lavoratori c.d. Precoci potranno accedere ad una Pensione anticipata
               con 41 anni di contributi se posseggono congiuntamente i seguenti requisiti/condizioni:
                almeno 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del
                 compimento dei 19 anni di età
                almeno una delle seguenti condizioni (stesse categorie previste per ape agevolato):
               •1) disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa; per risoluzione consensuale (procedura art.
               7 legge 604/1966) che abbiano concluso integralmente la prestazione a sostegno del reddito da almeno tre mesi;
               2) soggetti che assistono, al momento della domanda e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo
               grado convivente con handicap in situazione di gravità;
               3) soggetti che hanno una ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74% accertata dalle commissioni
               competenti per riconoscimento invciv;
               4) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività che richiedono un impegno
                  tale da renderne particolarmente rischioso e difficoltoso lo svolgimento in modo continuativo. Apposita
                  tabella inserita nella legge di Bilancio 2017 (comma 199 tab. E).

LAV. PRECOCI
Tabella categorie interessate
Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli
edifici
Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Conciatori di pelli e di pellicce
Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
Conduttori di mezzi pesanti e camion
Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni
Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non
autosufficienza
Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asilo-nido
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Nota bene: fino al 2018 saranno sufficienti 41 anni di contributi. Dal 2019 è previsto
               l’adeguamento agli incrementi per aspettativa di vita.

               Il pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione “lavoratori precoci” non è
               cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199
               che definisce le condizioni richieste (slides precedenti), fermo restando quanto previsto
               all’art. 80, legge 388/2000 (es. maggiorazione invalidi con percentuale superiore al
               74%).

               Questa pensione anticipata “agevolata” sarà incumulabile con i redditi da lavoro per il
               tempo intercorrente calcolato prendendo a riferimento i contributi presenti alla data di
               pensionamento e quelli richiesti in via ordinaria per la pensione anticipata (es.
               Pensionamento a giugno 2017 con 41 anni e 6 mesi di contributi distanza fino a 42 anni
               e 10 mesi pari a 1 anno e 4 mesi = tempo durante il quale opererà l’incumulabilità)

LAV. PRECOCI
Per i dipendenti pubblici, il termine di pagamento del tfs/tfr
               decorrerà in ogni caso dalla data in cui avrebbero maturato il
               diritto a pensione in base alla disciplina Monti Fornero.

                                                TFS TERMINI DI PAGAMENTO *

                    ENTRO 105 GIORNI               DOPO 1 ANNO + 3 MESI               DOPO 2 ANNI + 3 MESI

                                                     RAGGIUNGIMENTO
                         INABILITÀ                                                   DIMISSIONI VOLONTARIE
                                                  LIMITI DI ETÀ E DI SERVIZIO

                                                  RISOLUZIONE UNILATERALE
                                                                                         LICENZIAMENTO
                                                    RAPPORTO DI LAVORO
                         DECESSO
                                                  CESSAZIONE SERVIZIO PER
                                                    TERMINE CONTRATTO
                                                                                   DESTITUZIONE DALL’IMPIEGO
                                                   TEMPO DETERMINATO

               I termini di pagamento in tabella riguardano solo gli importi fino a 50.000 euro. Ai tempi di
               liquidazione indicati nella tabella bisogna considerare altri 12 mesi dalla prima liquidazione per
               percepire l’importo compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la
               liquidazione della parte della somma eccedente i 100.000 euro.

LAV. PRECOCI
Eliminazione penalizzazione pensione anticipata

             Sono abolite definitivamente le penalizzazioni previste per la pensione anticipata dalla c.d.
             «legge Monti-Fornero» ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di
             pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito
             anagrafico di 62 anni.

             Con la legge di Bilancio 2017, pertanto, la depenalizzazione - già introdotta da precedenti
             provvedimenti legislativi e che operava però nei confronti di coloro che raggiungevano il
             diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017 - viene estesa anche per le
             situazioni di maturazione del diritto dal 2018.

     FINE
PENALIZZAZIONE
Disciplina Lavori usuranti

           Con effetto dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori occupati in mansioni particolarmente
           gravose e usuranti di cui alla disciplina del Dlgs 67/2011 vengono previste modifiche
           legislative che consentiranno un più agevole accesso e un anticipo del pagamento della
           pensione:
            Eliminazione finestra di accesso (12/18 mesi);
            Eliminazione adeguamento dei requisiti alla speranza di vita a decorrere dal 2019 e fino
             al 2025;
            Accesso al beneficio se si è svolta attività usurante in 7 degli ultimi 10 anni (potendo
             escludere l’ultimo anno di raggiungimento del requisito) ovvero per metà della vita
             lavorativa       doppia possibilità di accesso;

USURANTI
Disciplina Lavori usuranti

            semplificazione amministrativa per certificare diritto accesso al beneficio (es.
             Autocertificazione e libretto di lavoro che attestano l’attività svolta in luogo della
             dichiarazione del datore di lavoro che spesso non è reperibile).
            modifica termini presentazione delle domande (adattamento alle nuove
             previsioni di legge)
           1° marzo 2017 per requisiti entro 2017
           1° maggio 2017 per requisiti entro 2018
           Ritardo nella presentazione della richiesta di accesso al beneficio comporta:
           a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese;
           b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
           c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

USURANTI
Platea Beneficiari Dlgs del 2011

            i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio
             1999 (c.d. Decreto Salvi )
                     «Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo
                     “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
                     “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento “lavori in cassoni ad aria compressa”
                     “lavori svolti dai palombari”
                      “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione,
                     quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli
                     addetti ad operazioni di colata manuale
                     “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio
                     “lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte
                     all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture
                     “lavori di asportazione dell’amianto”.

            i lavoratori subordinati notturni (beneficio pieno con almeno 78 notti e beneficio ridotto per le
            situazioni da 64 a 71 notti e per quelle da 72 a 77);

            i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie,
              svolgono
           lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un
           prodotto finale;

USURANTI    i conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblico di trasporto collettivo.
Tabella requisiti agevolati dal 2016 al 2026

           i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999
           (c.d. Decreto Salvi), gli addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio
           pubblico di trasporto collettivo, i notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o
           superiore a 78 all’anno:

           dipendenti: quota 97,6
           con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
           autonomi: quota 98,6
           con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

USURANTI
Tabella requisiti agevolati dal 2016 al 2026

           lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno:

           dipendenti: quota 98,6
           con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni;
           autonomi: quota 99,6
           con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

           lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
           dipendenti: quota 99,6
           con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35anni;
           autonomi: quota 100,6
           con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

USURANTI
Accesso alternativo con 41 anni di contributi disciplina «precoci»

           In via alternativa alla pensione di anzianità agevolata secondo il sistema delle Quote si potrà
           accedere alla nuova pensione anticipata introdotta dalla legge di Bilancio 2017 per i cosiddetti
           “lavoratori precoci” (commi 199-205) con 41 anni di contributi per uomini e donne a
           prescindere dall’età anagrafica (2017/2018) ed in presenza di 12 mesi di contribuzione per
           periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età

           Accesso consentito solo a decorrere dal 1.5.2017.

           Le disposizioni sulla pensione anticipata per i «precoci» richiedono, al momento del
           pensionamento, lo svolgimento delle attività “da almeno 6 anni in via continuativa”.

           Accesso condizionato dallo specifico monitoraggio.

USURANTI
APE (anticipo pensionistico)
      Spetta a Dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi
       con almeno 63 anni
       con almeno 20 anni di contributi (Ape volontaria/aziendale) o 30/36 anni
        (Ape sociale)
       Per APE sociale occorre far parte di alcune categorie predeterminate.
      Non si accede a diritti soggettivi ma applicazione vincolata dalle risorse
      finanziarie messe a disposizione

      SOCIALE
      VOLONTARIA
      AZIENDALE

APE
Ape Sociale/agevolato
                Natura: indennità
                Carattere: sperimentale 2017-2018. Richieste a partire dal 1 maggio
                2017. Volontarietà. Gratuita fino a 1.500 euro (oltre a carico del
                beneficiario) e condizionata a stanziamento risorse finanziarie
                Destinatari: iscritti ago, forme sostitutive e esclusive e gestione separata
                (lav.   Dipendenti       settore    pubblico     e     privato;    lavoratori
                autonomi/parasubordinati). Escluse Casse Libero Professionali /Enasarco
                • Requisiti:
                Almeno 63 anni di età;
                Almeno 30 di contributi ovvero 36 anni a seconda delle categorie

APE AGEVOLATO
Condizioni: cessazione attività lavorativa (dipendente, autonoma, gestione separata) e non
                titolarità trattamento pensionistico diretto.
                Durata: fino al compimento età pensionabile
                Importo: rata mensile di pensione calcolata al momento accesso alla prestazione. Fino a €
                1.500 gratuita oltre a carico lavoratore.
                No perequazione automatica.
                Incompatibilità: con trattamenti di sostegno del reddito legati allo stato di disoccupazione;
                asdi; indennizzo cessazione attività commerciale.
                Compatibilità: Compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o
                parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo
                entro 4.800 annui.
                Modalità di erogazione: mensile per 12 mensilità (no tredicesima)
                Assoggettabile a IRPEF (tassazione ordinaria)

APE AGEVOLATO
Condizioni soggettive da far valere alternativamente (sono le medesime individuate
                ai fini dell’applicazione delle disposizioni per i lavoratori precoci):
                1) disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa; per risoluzione
                consensuale (procedura art. 7 legge 604/1966) che abbiano concluso integralmente la
                prestazione a sostegno del reddito da almeno tre mesi;
                2) soggetti che assistono, al momento della domanda e da almeno sei mesi il
                coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di
                gravità;
                3) soggetti che hanno una ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74% accertata
                dalle commissioni competenti per riconoscimento invciv;
                4) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività
                che richiedono un impegno tale da renderne particolarmente rischioso e
                difficoltoso lo svolgimento in modo continuativo. Apposita tabella inserita nella
                Legge di Bilancio 2017.

APE AGEVOLATO
Tabella categorie interessate
Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli
edifici
Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Conciatori di pelli e di pellicce
Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
Conduttori di mezzi pesanti e camion
Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni
Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non
autosufficienza
Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asilo-nido
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Requisiti contributivi:

                per i soggetti rientranti nelle prime tre categorie l’accesso all’ape sociale sarà
                consentito solo se si possono far valere almeno 30 anni di contributi.

                per i lavoratori appartenenti alla quarta categoria, la soglia minima di contribuzione
                sale a 36 anni.

                Note: riferimento alle medesime tipologie di contribuzione utili ai fini del diritto alla pensione di
                vecchiaia

APE AGEVOLATO
Per i dipendenti pubblici, i termini di pagamento delle indennità
                di fine servizio iniziano a decorrere dal compimento dell’età
                prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia
                prevista dalla normativa vigente

                                                 TFS TERMINI DI PAGAMENTO *

                     ENTRO 105 GIORNI               DOPO 1 ANNO + 3 MESI               DOPO 2 ANNI + 3 MESI

                                                      RAGGIUNGIMENTO
                          INABILITÀ                                                   DIMISSIONI VOLONTARIE
                                                   LIMITI DI ETÀ E DI SERVIZIO

                                                   RISOLUZIONE UNILATERALE
                                                                                          LICENZIAMENTO
                                                     RAPPORTO DI LAVORO
                          DECESSO
                                                   CESSAZIONE SERVIZIO PER
                                                     TERMINE CONTRATTO
                                                                                    DESTITUZIONE DALL’IMPIEGO
                                                    TEMPO DETERMINATO

                I termini di pagamento in tabella riguardano solo gli importi fino a 50.000 euro. Ai tempi di
                liquidazione indicati nella tabella bisogna considerare altri 12 mesi dalla prima liquidazione per
                percepire l’importo compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la
                liquidazione della parte della somma eccedente i 100.000 euro.

APE AGEVOLATO
APE VOLONTARIO
                 Caratteristiche: anticipo pensionistico volontario tramite prestito oneroso in via
                 sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (non si tratta di una pensione ma di
                 un prestito). Coinvolgimento Banche e Assicurazioni per rischio premorienza (scelta del
                 lavoratore)
                 Requisiti:
                  età non inferiore a 63 anni;
                  20 anni di contributi al momento della richiesta (utili ai fini del diritto a pensione di
                   vecchiaia);
                  conseguimento del diritto a pensione entro 3 anni e 7 mesi;
                  importo della pensione, al netto della rata di rimborso del prestito, non inferiore ad 1,4
                   volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria al netto
                   ammortamento prestito (circa 700 euro);
                  non titolarità di un trattamento di pensione diretta.

APE VOLONTARIO
APE VOLONTARIO
                 Durata: minimo 6 mesi - massimo 3 anni e 7 mesi.
                 Erogazione per dodici mensilità
                 Esente imposta Irpef
                 No Cessazione rapporto di lavoro
                 L’APE è concesso da un ente finanziatore e deve essere assicurato da una compagnia di assicurazioni
                 contro il rischio di premorienza. Se il lavoratore che ha ottenuto l’APE dovesse morire prima dell’accesso
                 alla pensione o del completamento del piano di ammortamento del prestito, l’assicurazione provvede a
                 versare alla banca il residuo debito e la pensione spettante ai superstiti non è oggetto di riduzioni.
                 Il prestito va restituito in rate mensili per un periodo di 20 anni attraverso una trattenuta operata
                 dall’Inps sui ratei della pensione, compresa la tredicesima.
                 Il costo dell’APE varia in ragione della durata e del rapporto tra la sua misura e quella della pensione.
                 L’APE non concorre a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche

APE VOLONTARIO
APE AZIENDALE
                Concorrono alla copertura dei costi:
                 datori di lavoro privati
                 enti bilaterali
                 fondi di solidarietà
                Necessità accordo individuale con il lavoratore che ha diritto all’APE.
                Partecipazione al costo:
                versamento contributivo che punta ad incrementare il montante contributivo del lavoratore
                in modo da determinare un aumento della pensione in grado di compensare i costi di
                restituzione dell’APE.
                Versamento all’INPS, entro la scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di
                erogazione della prima mensilità dell’APE, di un contributo non inferiore, per ciascun anno o
                frazione di anno di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, a quello che si determina
                applicando l’aliquota di finanziamento per la gestione pensionistica di appartenenza
                (retribuzione imponibile dell’anno precedente alla data della domanda di APE).

APE AZIENDALE
Rinvio ad un DPCM da emanare entro 60 gg. dell’entrata in vigore (1.1.2017) della
      Legge di Bilancio che dovrà definire tutti gli aspetti applicativi e operativi
      Fermo restando tutte le specifiche che troveranno risposta nel DPCM regolamentare
      la prassi di accesso all’APE prevede due fasi:
      Prima fase: presentazione all’Inps di richiesta Ecocert. L’Inps calcola diritto e misura
      della pensione e certifica i requisiti, nonché fissa l’importo minimo e massimo
      dell’APE ottenibile;
      Seconda fase: presentazione Inps domanda contestuale di APE e di pensione
      (presentazione telematica delle istanze. Cittadino attraverso SPID ovvero Patronati
      che vengono citati come unico esclusivo intermediario abilitato)
      L’istituto finanziatore trasmette all’INPS e al soggetto richiedente il contratto di
      prestito, ovvero l’eventuale comunicazione di reiezione dello stesso; il recesso è
      possibile entro 14 giorni dalla comunicazione del contratto.

APE
RITA
       «RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA»
       Prestazione di Previdenza Complementare dal 1° maggio 2017 in via sperimentale
       fino al 31 dicembre 2018.
       Lavoratori - iscritti alle forme di previdenza complementare - in possesso dei
       medesimi requisiti di accesso all’APE volontaria che hanno cessato il rapporto di
       lavoro.
       Le prestazioni delle forme pensionistiche complementari possano essere erogate, in
       tutto o in parte, su richiesta, in forma di rendita temporanea.

       Nota bene: la RITA può essere chiesta insieme con l’APE volontario ma anche separatamente.
       In altri termini, per ottenere la RITA non è necessario chiedere l’APE volontario. L’unica
       condizione per accedervi è aver ottenuto dall’Inps la certificazione del diritto all’APE
       volontaria.

RITA
RITA
       La rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) consiste nell'erogazione frazionata, per il
       periodo considerato, del montante accumulato richiesto prima degli attuali termini di
       pensionamento.
       E’ temporanea perché erogata solo per il periodo che va da momento dell’accettazione della
       richiesta fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime
       obbligatorio
       Agevolazioni fiscali
       La parte imponibile della rendita è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del
       15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
       quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite
       massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
       Questa disciplina trova applicazione anche per i dipendenti pubblici per i quali vige, in via
       generale, un regime fiscale diverso rispetto a quello dei lavoratori del settore privato.
       Nota bene
       Per i dipendenti pubblici che faranno ricorso alla RITA, il pagamento dei trattamenti di fine
       rapporto e di fine servizio decorrerà non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma dal
       momento di raggiungimento dell’età pensionabile.
RITA
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