Legge di bilancio 2017 - "Pacchetto previdenza" Legge 232/2016 Marzo 2017 - Ital Uil
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Legge di bilancio 2017 «Pacchetto previdenza» Legge 232/2016 A cura dell’Area Assistenza e Tutela ITAL-UIL Marzo 2017
Principali questioni previdenziali contenute nella legge di stabilità 2017 (verbale governo-sindacati: prima fase) Ampliamento platea beneficiari della c.d. 14° mensilità No tax area Sostegno del reddito ai pensionati Cumulo periodi contributivi Lavoratori precoci Modifiche alla Disciplina dei «lavori usuranti» Flessibilità in uscita APE/Rita Inserimento “Ottava Salvaguardia” e norme su Regime sperimentale Opzione donne
Atti di normazione secondaria Norma immediatamente operativa (non necessita di alcun atto Cumulo periodi contributivi normativo attuativo. In attesa circolare Inps con indirizzi interpretativi e operativi) In attesa emanazione D.P.C.M. (caratteristiche specifiche delle attività lavorative e procedure per l’accesso al beneficio) e Lavoratori precoci circolare Inps con indirizzi interpretativi e operativi Norma già operativa. Previsto Decreto Ministero Lavoro/Economia (modifica al DM del 2011 anche al fine di Modifiche alla Disciplina dei semplificare le procedure e le modalità di presentazione delle «lavori usuranti» domande) e circolare Inps con indirizzi interpretativi ed operativi In attesa emanazione D.P.C.M, circolare Inps con indirizzi interpretativi ed operativi e Accordi quadro da stipulare tra APE Mef, Abi ed Ania per la concessione dei prestiti e l’assicurazione contro il rischio di premorienza per l’Ape volontaria. In attesa indicazioni interpretative ed operative da parte di RITA Covip, Agenzia delle Entrate e INPS
Ampliamento platea beneficiari della c.d. 14° mensilità • I pensionati che hanno diritto alla somma aggiuntiva, c.d. Quattordicesima, dal prossimo luglio 2017 avranno un incremento di importo pari a circa il 30%. • Inoltre, la quattordicesima è esteso anche ai pensionati i cui redditi personali sono compresi tra 1,5 e 2 volte il TM (tra 750 e 1000 € mese) i quali riceveranno gli importi di 14° attualmente previsti e differenziati in base ai contributi versati 14 mensilità
Lavoratori Lavoratori autonomi Somma Somma Somma dipendenti - Anni - Anni di aggiuntiva (in aggiuntiva (in aggiuntiva di contribuzione contribuzione euro) - Anno euro) – Anno (in euro) – 2007 dal Anno dal 2008 al 2016 2017 1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo Fino a 15 Fino a 18 262 336 437 Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 327 420 546 Oltre 25 Oltre 28 392 504 655 2) Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo Fino a 15 Fino a 18 0 0 336 Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 0 0 420 Oltre 25 Oltre 28 0 0 504 14 mensilità
Estensione della NO TAX AREA Incremento per tutti i pensionati della c.d. NO TAX AREA (soglia di reddito fino alla quale per il meccanismo delle detrazioni non si paga l’Irpef). Dal 2017 la NO TAX AREA viene equiparata per tutti i pensionati a quella prevista per i lavoratori dipendenti (al di sotto degli 8.125 euro l’imposta si azzera). NO TAX AREA
Regime sperimentale “Opzione donna” Possono avvalersi di questa forma di pensionamento di anzianità con calcolo contributivo anche le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno 1958 se dipendenti ovvero 1957 se autonome, fermo restando il possesso, alla data del 31.12.2015 di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. In assenza della nuova disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2017 le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno 1958/1957 sarebbero rimaste escluse non potendo raggiungere gli ulteriori 3 mesi di età anagrafica richiesti per effetto dell’incremento per aspettativa di vita (periodo 2013/2015 aspettativa pari a 3 mesi). Opzione donna
Requisiti per potersi avvalere del Regime Sperimentale donne: 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2015 (no Ds e malattia settore privato; sì arrotondamento settore pubblico 34 aa; 11 mm; 16 gg) 57 anni di età se lavoratrici dipendenti (pubbliche o private) – 58 anni di età se lavoratrici autonome (pensione a carico GGSS dei lavoratori autonomi – Art/Comm/CdCm) entro il 31.12.2015 senza applicazione dell’aspettativa di vita Nota bene: la facoltà di avvalersi del regime sperimentale può essere esercitata in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra Individuazione data maturazione diritto e finestra di accesso: Applicazione dell’aspettativa di vita (periodo 2013/2015 pari a 3 mesi; periodo 2016/2018 pari a 7 mesi) Differimento di 12 mesi (lav.ci dipendenti) ovvero 18 mesi (lav.ci autonome) Esempio: lavoratrice dipendente nata il 15.12.1958 con 35 anni di contributi al 31.12.2015. Ha la possibilità di avvalersi del regime sperimentale donna. Il perfezionamento dei requisiti anagrafici si è realizzato a luglio 2016 (età di 57 anni più 7 mesi per aspettativa di vita). Applicando la finestra di 12 mesi potrà accedere al pensionamento non prima di agosto 2017. Opzione donna
Cumulo periodi contributivi Dal 1° gennaio 2017 Ampliamento delle facoltà previste dalla legge 228/2012 di cumulare, gratuitamente, spezzoni contributivi maturati in gestioni pensionistiche diverse al fine di ottenere un’unica pensione: - non solo ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, inabilità e superstiti ma anche della pensione anticipata; - anche se già maturato autonomo diritto alla pensione in una singola gestione; - inclusione delle Casse Libero Professionali. Restano ferme le disposizioni in materia di Ricongiunzione (legge 29 e legge 45) e Totalizzazione (Dlgs 42/2006) CUMULO
Cumulo periodi contributivi Possibilità di cumulare la contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali: Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti) Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria Gestione separata INPS Casse Professionali La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni destinatarie della normativa di cumulo. CUMULO
Cumulo periodi contributivi La facoltà di cumulo legge 228/2013 a seguito delle integrazioni apportate dalla legge 232/2016 è prevista per: pensione di vecchiaia (requisiti anagrafico/contributivi introdotti dalla legge n. 214/2011); pensione anticipata (requisiti contributivi legge 214/2011). Nota bene: a nostro parere anche pensione anticipata «lavoratori precoci» pensione di inabilità (inabilità legge 222/84; inabilità legge 335/1995 per exInpdap, postali e ferrovieri; inabilità a proficuo lavoro) pensione indiretta ai superstiti di assicurato (se diritto autonomo in una delle gestioni che partecipano al cumulo la pensione indiretta spetta solo per le situazioni di decesso successive al 31 dicembre 2016) CUMULO
Cumulo periodi contributivi (disposizioni già operanti ex lege 228/2012) L’assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa del Cumulo. Eccezione: titolare di assegno AOI non confermato/revocato. La titolarità di pensione a carico di stato estero non pregiudica l’accesso al cumulo. I requisiti anagrafico/contributivi sono quelli più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti delle gestioni coinvolte. I contributi versati all’estero (Reg. CE e Conv. Bilaterali) sono utili ai fini del conseguimento delle pensioni in cumulo se rispettato il minimo di contribuzione previsto (52 settimane Reg. Comunitario ovvero quello richiesto dalle Convenzioni bilaterali). CUMULO
Cumulo periodi contributivi (disposizioni già operanti ex lege 228/2012) Nel caso in cui la Gestione separata sia gestione di ultima iscrizione, è vincolante il rispetto dell’importo soglia non inferiore all’1,5 dell’assegno sociale. Eventuali deroghe ai requisiti di età (es. vecchiaia per invalidi con percentuale non inferiore all’80% per cento) ovvero ai requisiti di contribuzione (15 anni ex Dlgs 503) operano solo se applicabili a tutte le gestioni che partecipano al cumulo. Requisito della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data della decorrenza della pensione. CUMULO
PENSIONE DI VECCHIAIA ANNO Uomini e Donne P.I. Donne Privato Donne Autonome 2017 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese 2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi Nota bene: verifica specifiche età previste nelle casse libero professionali PENSIONE ANTICIPATA ANNO Uomini Donne 2017 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi Nota bene: verifica specifiche anzianità contributive delle casse libero professionali CUMULO
Cumulo periodi contributivi (disposizioni già operanti ex legge 228/2012) Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento. Per la determinazione del sistema di calcolo (Misto/Retributivo) si tiene conto di tutta l’anzianità contributiva presso le diverse gestioni interessate dal cumulo, purché non coincidente alla data del 31.12.1995. Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, si prendono in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni. La domanda va presentata all’ultimo ente previdenziale dove l’interessato (o il dante causa) è ovvero è stato iscritto. CUMULO
Cumulo periodi contributivi: decorrenza trattamenti pensionistici Pensione di vecchiaia in favore dei soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni che partecipano al cumulo: decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2017 Pensione anticipata: decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2017 Pensione indiretta nel caso in cui il dante causa risulti in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico autonomo in una delle gestioni che partecipano al cumulo: decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2017 Pensione inabilità: decorrenza secondo i criteri della gestione di ultima iscrizione CUMULO
Fase transitoria: ricongiunzioni pendenti; domande di pensione in totalizzazione non ancora liquidate. RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO Cumulo anche se si sta già pagando l’onere di ricongiunzione a patto che se ne possa chiedere la restituzione di quanto già versato. Il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo solo se l’onere non è stato pagato integralmente. Non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione. L’eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE Pensione in regime di cumulo anche per coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione se RINUNCIA alla domanda stessa e se il relativo procedimento non sia ancora concluso.
Fase transitoria: recesso ricongiunzioni pendenti. Lavoratori interessati sono coloro che hanno perfezionato i requisiti entro il 1° gennaio 2017 (requisiti anagrafici/contributivi richiesti dalle nuove disposizioni per il cumulo). Esclusi coloro che non hanno perfezionato i requisiti per la pensione in cumulo entro il 1° gennaio 2017. Istanza di rinuncia entro il 1° gennaio 2018 (forma esplicita) oppure comportamento omissivo (interruzione pagamenti). Quota dell’onere di ricongiunzione ex lege 29 rimborsato a domanda. La restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Nessuna rinuncia per ricongiunzione Legge 45/1990
Per i lavoratori delle PP.AA. e degli enti pubblici di ricerca che si avvalgono del cumulo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio iniziano a decorrere dal compimento dell’età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla normativa vigente e non dalla cessazione del rapporto di lavoro. TFS TERMINI DI PAGAMENTO * ENTRO 105 GIORNI DOPO 1 ANNO + 3 MESI DOPO 2 ANNI + 3 MESI RAGGIUNGIMENTO INABILITÀ DIMISSIONI VOLONTARIE LIMITI DI ETÀ E DI SERVIZIO RISOLUZIONE UNILATERALE LICENZIAMENTO RAPPORTO DI LAVORO DECESSO CESSAZIONE SERVIZIO PER TERMINE CONTRATTO DESTITUZIONE DALL’IMPIEGO TEMPO DETERMINATO I termini di pagamento in tabella riguardano solo gli importi fino a 50.000 euro. Ai tempi di liquidazione indicati nella tabella bisogna considerare altri 12 mesi dalla prima liquidazione per percepire l’importo compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 100.000 euro. CUMULO
Lavoratori precoci Con effetto 1° maggio 2017 I lavoratori c.d. Precoci potranno accedere ad una Pensione anticipata con 41 anni di contributi se posseggono congiuntamente i seguenti requisiti/condizioni: almeno 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del compimento dei 19 anni di età almeno una delle seguenti condizioni (stesse categorie previste per ape agevolato): •1) disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa; per risoluzione consensuale (procedura art. 7 legge 604/1966) che abbiano concluso integralmente la prestazione a sostegno del reddito da almeno tre mesi; 2) soggetti che assistono, al momento della domanda e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; 3) soggetti che hanno una ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74% accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invciv; 4) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività che richiedono un impegno tale da renderne particolarmente rischioso e difficoltoso lo svolgimento in modo continuativo. Apposita tabella inserita nella legge di Bilancio 2017 (comma 199 tab. E). LAV. PRECOCI
Tabella categorie interessate Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Conciatori di pelli e di pellicce Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante Conduttori di mezzi pesanti e camion Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asilo-nido Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Nota bene: fino al 2018 saranno sufficienti 41 anni di contributi. Dal 2019 è previsto l’adeguamento agli incrementi per aspettativa di vita. Il pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione “lavoratori precoci” non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 che definisce le condizioni richieste (slides precedenti), fermo restando quanto previsto all’art. 80, legge 388/2000 (es. maggiorazione invalidi con percentuale superiore al 74%). Questa pensione anticipata “agevolata” sarà incumulabile con i redditi da lavoro per il tempo intercorrente calcolato prendendo a riferimento i contributi presenti alla data di pensionamento e quelli richiesti in via ordinaria per la pensione anticipata (es. Pensionamento a giugno 2017 con 41 anni e 6 mesi di contributi distanza fino a 42 anni e 10 mesi pari a 1 anno e 4 mesi = tempo durante il quale opererà l’incumulabilità) LAV. PRECOCI
Per i dipendenti pubblici, il termine di pagamento del tfs/tfr decorrerà in ogni caso dalla data in cui avrebbero maturato il diritto a pensione in base alla disciplina Monti Fornero. TFS TERMINI DI PAGAMENTO * ENTRO 105 GIORNI DOPO 1 ANNO + 3 MESI DOPO 2 ANNI + 3 MESI RAGGIUNGIMENTO INABILITÀ DIMISSIONI VOLONTARIE LIMITI DI ETÀ E DI SERVIZIO RISOLUZIONE UNILATERALE LICENZIAMENTO RAPPORTO DI LAVORO DECESSO CESSAZIONE SERVIZIO PER TERMINE CONTRATTO DESTITUZIONE DALL’IMPIEGO TEMPO DETERMINATO I termini di pagamento in tabella riguardano solo gli importi fino a 50.000 euro. Ai tempi di liquidazione indicati nella tabella bisogna considerare altri 12 mesi dalla prima liquidazione per percepire l’importo compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 100.000 euro. LAV. PRECOCI
Eliminazione penalizzazione pensione anticipata Sono abolite definitivamente le penalizzazioni previste per la pensione anticipata dalla c.d. «legge Monti-Fornero» ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni. Con la legge di Bilancio 2017, pertanto, la depenalizzazione - già introdotta da precedenti provvedimenti legislativi e che operava però nei confronti di coloro che raggiungevano il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017 - viene estesa anche per le situazioni di maturazione del diritto dal 2018. FINE PENALIZZAZIONE
Disciplina Lavori usuranti Con effetto dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori occupati in mansioni particolarmente gravose e usuranti di cui alla disciplina del Dlgs 67/2011 vengono previste modifiche legislative che consentiranno un più agevole accesso e un anticipo del pagamento della pensione: Eliminazione finestra di accesso (12/18 mesi); Eliminazione adeguamento dei requisiti alla speranza di vita a decorrere dal 2019 e fino al 2025; Accesso al beneficio se si è svolta attività usurante in 7 degli ultimi 10 anni (potendo escludere l’ultimo anno di raggiungimento del requisito) ovvero per metà della vita lavorativa doppia possibilità di accesso; USURANTI
Disciplina Lavori usuranti semplificazione amministrativa per certificare diritto accesso al beneficio (es. Autocertificazione e libretto di lavoro che attestano l’attività svolta in luogo della dichiarazione del datore di lavoro che spesso non è reperibile). modifica termini presentazione delle domande (adattamento alle nuove previsioni di legge) 1° marzo 2017 per requisiti entro 2017 1° maggio 2017 per requisiti entro 2018 Ritardo nella presentazione della richiesta di accesso al beneficio comporta: a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese; b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. USURANTI
Platea Beneficiari Dlgs del 2011 i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (c.d. Decreto Salvi ) «Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento “lavori in cassoni ad aria compressa” “lavori svolti dai palombari” “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio “lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture “lavori di asportazione dell’amianto”. i lavoratori subordinati notturni (beneficio pieno con almeno 78 notti e beneficio ridotto per le situazioni da 64 a 71 notti e per quelle da 72 a 77); i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgono lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; USURANTI i conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblico di trasporto collettivo.
Tabella requisiti agevolati dal 2016 al 2026 i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (c.d. Decreto Salvi), gli addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, i notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno: dipendenti: quota 97,6 con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; autonomi: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni. USURANTI
Tabella requisiti agevolati dal 2016 al 2026 lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: dipendenti: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; autonomi: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni. lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: dipendenti: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35anni; autonomi: quota 100,6 con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni. USURANTI
Accesso alternativo con 41 anni di contributi disciplina «precoci» In via alternativa alla pensione di anzianità agevolata secondo il sistema delle Quote si potrà accedere alla nuova pensione anticipata introdotta dalla legge di Bilancio 2017 per i cosiddetti “lavoratori precoci” (commi 199-205) con 41 anni di contributi per uomini e donne a prescindere dall’età anagrafica (2017/2018) ed in presenza di 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età Accesso consentito solo a decorrere dal 1.5.2017. Le disposizioni sulla pensione anticipata per i «precoci» richiedono, al momento del pensionamento, lo svolgimento delle attività “da almeno 6 anni in via continuativa”. Accesso condizionato dallo specifico monitoraggio. USURANTI
APE (anticipo pensionistico) Spetta a Dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi con almeno 63 anni con almeno 20 anni di contributi (Ape volontaria/aziendale) o 30/36 anni (Ape sociale) Per APE sociale occorre far parte di alcune categorie predeterminate. Non si accede a diritti soggettivi ma applicazione vincolata dalle risorse finanziarie messe a disposizione SOCIALE VOLONTARIA AZIENDALE APE
Ape Sociale/agevolato Natura: indennità Carattere: sperimentale 2017-2018. Richieste a partire dal 1 maggio 2017. Volontarietà. Gratuita fino a 1.500 euro (oltre a carico del beneficiario) e condizionata a stanziamento risorse finanziarie Destinatari: iscritti ago, forme sostitutive e esclusive e gestione separata (lav. Dipendenti settore pubblico e privato; lavoratori autonomi/parasubordinati). Escluse Casse Libero Professionali /Enasarco • Requisiti: Almeno 63 anni di età; Almeno 30 di contributi ovvero 36 anni a seconda delle categorie APE AGEVOLATO
Condizioni: cessazione attività lavorativa (dipendente, autonoma, gestione separata) e non titolarità trattamento pensionistico diretto. Durata: fino al compimento età pensionabile Importo: rata mensile di pensione calcolata al momento accesso alla prestazione. Fino a € 1.500 gratuita oltre a carico lavoratore. No perequazione automatica. Incompatibilità: con trattamenti di sostegno del reddito legati allo stato di disoccupazione; asdi; indennizzo cessazione attività commerciale. Compatibilità: Compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui. Modalità di erogazione: mensile per 12 mensilità (no tredicesima) Assoggettabile a IRPEF (tassazione ordinaria) APE AGEVOLATO
Condizioni soggettive da far valere alternativamente (sono le medesime individuate ai fini dell’applicazione delle disposizioni per i lavoratori precoci): 1) disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa; per risoluzione consensuale (procedura art. 7 legge 604/1966) che abbiano concluso integralmente la prestazione a sostegno del reddito da almeno tre mesi; 2) soggetti che assistono, al momento della domanda e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; 3) soggetti che hanno una ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74% accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invciv; 4) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività che richiedono un impegno tale da renderne particolarmente rischioso e difficoltoso lo svolgimento in modo continuativo. Apposita tabella inserita nella Legge di Bilancio 2017. APE AGEVOLATO
Tabella categorie interessate Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Conciatori di pelli e di pellicce Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante Conduttori di mezzi pesanti e camion Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asilo-nido Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Requisiti contributivi: per i soggetti rientranti nelle prime tre categorie l’accesso all’ape sociale sarà consentito solo se si possono far valere almeno 30 anni di contributi. per i lavoratori appartenenti alla quarta categoria, la soglia minima di contribuzione sale a 36 anni. Note: riferimento alle medesime tipologie di contribuzione utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia APE AGEVOLATO
Per i dipendenti pubblici, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio iniziano a decorrere dal compimento dell’età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla normativa vigente TFS TERMINI DI PAGAMENTO * ENTRO 105 GIORNI DOPO 1 ANNO + 3 MESI DOPO 2 ANNI + 3 MESI RAGGIUNGIMENTO INABILITÀ DIMISSIONI VOLONTARIE LIMITI DI ETÀ E DI SERVIZIO RISOLUZIONE UNILATERALE LICENZIAMENTO RAPPORTO DI LAVORO DECESSO CESSAZIONE SERVIZIO PER TERMINE CONTRATTO DESTITUZIONE DALL’IMPIEGO TEMPO DETERMINATO I termini di pagamento in tabella riguardano solo gli importi fino a 50.000 euro. Ai tempi di liquidazione indicati nella tabella bisogna considerare altri 12 mesi dalla prima liquidazione per percepire l’importo compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 100.000 euro. APE AGEVOLATO
APE VOLONTARIO Caratteristiche: anticipo pensionistico volontario tramite prestito oneroso in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (non si tratta di una pensione ma di un prestito). Coinvolgimento Banche e Assicurazioni per rischio premorienza (scelta del lavoratore) Requisiti: età non inferiore a 63 anni; 20 anni di contributi al momento della richiesta (utili ai fini del diritto a pensione di vecchiaia); conseguimento del diritto a pensione entro 3 anni e 7 mesi; importo della pensione, al netto della rata di rimborso del prestito, non inferiore ad 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria al netto ammortamento prestito (circa 700 euro); non titolarità di un trattamento di pensione diretta. APE VOLONTARIO
APE VOLONTARIO Durata: minimo 6 mesi - massimo 3 anni e 7 mesi. Erogazione per dodici mensilità Esente imposta Irpef No Cessazione rapporto di lavoro L’APE è concesso da un ente finanziatore e deve essere assicurato da una compagnia di assicurazioni contro il rischio di premorienza. Se il lavoratore che ha ottenuto l’APE dovesse morire prima dell’accesso alla pensione o del completamento del piano di ammortamento del prestito, l’assicurazione provvede a versare alla banca il residuo debito e la pensione spettante ai superstiti non è oggetto di riduzioni. Il prestito va restituito in rate mensili per un periodo di 20 anni attraverso una trattenuta operata dall’Inps sui ratei della pensione, compresa la tredicesima. Il costo dell’APE varia in ragione della durata e del rapporto tra la sua misura e quella della pensione. L’APE non concorre a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche APE VOLONTARIO
APE AZIENDALE Concorrono alla copertura dei costi: datori di lavoro privati enti bilaterali fondi di solidarietà Necessità accordo individuale con il lavoratore che ha diritto all’APE. Partecipazione al costo: versamento contributivo che punta ad incrementare il montante contributivo del lavoratore in modo da determinare un aumento della pensione in grado di compensare i costi di restituzione dell’APE. Versamento all’INPS, entro la scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE, di un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, a quello che si determina applicando l’aliquota di finanziamento per la gestione pensionistica di appartenenza (retribuzione imponibile dell’anno precedente alla data della domanda di APE). APE AZIENDALE
Rinvio ad un DPCM da emanare entro 60 gg. dell’entrata in vigore (1.1.2017) della Legge di Bilancio che dovrà definire tutti gli aspetti applicativi e operativi Fermo restando tutte le specifiche che troveranno risposta nel DPCM regolamentare la prassi di accesso all’APE prevede due fasi: Prima fase: presentazione all’Inps di richiesta Ecocert. L’Inps calcola diritto e misura della pensione e certifica i requisiti, nonché fissa l’importo minimo e massimo dell’APE ottenibile; Seconda fase: presentazione Inps domanda contestuale di APE e di pensione (presentazione telematica delle istanze. Cittadino attraverso SPID ovvero Patronati che vengono citati come unico esclusivo intermediario abilitato) L’istituto finanziatore trasmette all’INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l’eventuale comunicazione di reiezione dello stesso; il recesso è possibile entro 14 giorni dalla comunicazione del contratto. APE
RITA «RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA» Prestazione di Previdenza Complementare dal 1° maggio 2017 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018. Lavoratori - iscritti alle forme di previdenza complementare - in possesso dei medesimi requisiti di accesso all’APE volontaria che hanno cessato il rapporto di lavoro. Le prestazioni delle forme pensionistiche complementari possano essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta, in forma di rendita temporanea. Nota bene: la RITA può essere chiesta insieme con l’APE volontario ma anche separatamente. In altri termini, per ottenere la RITA non è necessario chiedere l’APE volontario. L’unica condizione per accedervi è aver ottenuto dall’Inps la certificazione del diritto all’APE volontaria. RITA
RITA La rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) consiste nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto prima degli attuali termini di pensionamento. E’ temporanea perché erogata solo per il periodo che va da momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio Agevolazioni fiscali La parte imponibile della rendita è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Questa disciplina trova applicazione anche per i dipendenti pubblici per i quali vige, in via generale, un regime fiscale diverso rispetto a quello dei lavoratori del settore privato. Nota bene Per i dipendenti pubblici che faranno ricorso alla RITA, il pagamento dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio decorrerà non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma dal momento di raggiungimento dell’età pensionabile. RITA
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