Attività Produttive Attività artigianali Estetisti / Tatuatori

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Attività Produttive
                        Attività artigianali › Estetisti / Tatuatori

                                            Descrizione

  L’attività di estetista comprende tutti i trattamenti e le prestazioni eseguiti sulla superficie del
corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni,
migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli
apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato al D.M. Ministero dello
sviluppo economico n.110 del 12/05/2011, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici come
definiti dalla legge 11 ottobre 1986 n.713.
Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a
finalità di carattere terapeutico.
Le imprese che svolgono l’attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o
di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443.
Alle imprese artigiane, esercenti l’attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla
clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo
fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs
n.114/1998 s.m.i.
L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature,
vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della
superficie autorizzata per l’attività.

La qualifica professionale di estetista è conseguita solo a seguito di superamento di apposito
esame teorico - pratico preceduto dallo svolgimento:
1) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di
900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di
un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
2) un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno presso studio
medico, impresa di estetista, ecc...;
3) periodo, non inferiore, a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di
dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista.

I periodi di attività lavorativa devono essere documentati.
I corsi di formazione o attestati o diplomi di qualifica professionale di estetista devono essere
conseguiti presso enti o istituti riconosciuti.

TATUAGGI E PIERCING
CODICE ATECO: 96.09.02
Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l’introduzione
sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l’ausilio di aghi oppure con tecnica di
scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di
inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

                                             Requisiti

 Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi:

-insussistenza di reati incidenti sulla moralità professionale;
-assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
-possesso della qualifica professionale di estetista rilasciata secondo quanto stabilisce la L.
1/1990 (ovvero di tatuatore).

L’attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore secondo le modalità
stabilite dall’art. 9 della legge n. 1/1990 anche in forma di impresa esercitata nella medesima
sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei
requisiti richiesti per ciascuna attività.

Requisiti oggettivi:

L’attività di estetista è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata:
-a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda e allo spettacolo da parte di
personale qualificato;
-presso il domicilio di persone ammalate, immobilizzate o handicappate, da parte di titolari,
collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate.

Requisiti dei locali:

I locali devono rispettare i requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalle norme di
legge e regolamentari vigenti in materia.
Prima della presentazione della SCIA occorre verificare altresì il possesso dei requisiti attinenti
le norme in materia di sicurezza, igiene e sanità, di impatto acustico, di prevenzione incendi e di
autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura. Per attestare la conformità alle norme di cui
alle materie sopracitate, è richiesta apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato ed
iscritto negli appositi Albi professionali.
Al momento della presentazione della SCIA di avvio dell'attività, vengono richiesti:
- il possesso del Nulla Osta Igienico Sanitario, rilasciato dalla ASL ROMA 6 Dipartimento Igiene e Sanità, relativamente ai locali in cui si esercita l'attività artigianale (ovvero segnalazione sostitutiva - mod.Allegato Sanitario, come
indicato nella sezione 'Adempimenti');
- la conformità degli impianti per l'emissione dei fumi in atmosfera e la predisposizione della relativa modulistica da trasmettere direttamente allo Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma Capitale (vedere sezione

appositamente dedicata nel menu generale delle attività) almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività.

(Rif. Lettera B per l'attività di estetista della lista delle attività in deroga di cui alla parte I dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006)

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

                                                                                                                Adempimenti

 Per aprire, modificare o cessare un'attività di estetista/tatuatore occorre presentare una
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Per l'apertura, il trasferimento di sede e la modifica dell'attività è necessario presentare:

                    SCIA per l'esercizio dell'attività di estetista corredata della seguente documentazione:
                    documento di identità (e permesso di soggiorno, nel caso) in corso di validità del titolare
                    e del direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali;
                    Direttore Tecnico: dichiarazione di accettazione di incarico della persona
                    professionalmente qualificata, copia documento di identità e copia dell'attestato per il
                    possesso dei relativi requisiti professionali;
                    Copia atto costitutivo se trattasi di società;
                    Attestazioni e/o asseverazioni di tecnici abilitati corredate degli elaborati tecnici e degli
                    atti attinenti al rispetto delle norme in materia di agibilità, urbanistica – edilizia, igiene e
                    sanità, di destinazione d'uso, di prevenzione incendi, di sicurezza, di impatto acustico e
                    di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura;
                    Copia contratto per la fornitura dell'utenza idrica;
                    Copia contratto di locazione dei locali debitamente registrato;
                    Planimetria dei locali in scala 1:100 con layout delle attrezzature installate;
                    Relazione descrittiva sulle caratteristiche dei locali, con localizzazione e delle
                    attrezzature utilizzate per il servizio;
                    Copia ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria SUAP;
                    Notifica Sanitaria ASL ROMA 6 completa degli allegati necessari inclusa la ricevuta di
                    versamento degli oneri dovuti alla ASL;
                    Dichiarazione Attività in deroga per l'emissione dei fumi (*);
                    Procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della
                    pratica, nel caso questa non venga trasmessa al SUAP dal legale rappresentante
                    dell'impresa;
                    In caso di subingresso: contratto di acquisto/locazione del ramo di azienda.

Nella sezione modulistica è riportata, oltre alla S.C.I.A. per l'avvio dell'attività, anche la modulistica predisposta, per l'idoneità sanitaria dei locali, dalla ASL ROMA 6 Servizio S.I.S.P., specifica per le attività di che trattasi:

- Modulo SISP Allegato Sanitario n. 2 per attività di estetica non medica e ricostruzione unghie;

- Modulo SISP Allegato Sanitario n. 3 per attività di tatuaggi, trucco permanente, semi-permanente e piercing.
La modulistica di cui sopra va trasmessa alla ASL via pec per il tramite del presente portale, prima dell'avvio dell'attività ovvero in allegato alla S.C.I.A. Comunale, e deve necessariamente contenere in allegato tutta la
documentazione/certificazione richiesta dal Dipartimento Igiene e Prevenzione della ASL ROMA 6.

Non è necessario presentare la modulistica del Servizio ASL S.I.S.P. se si è già in possesso del parere igienico-sanitario (nulla-osta) richiesto dall'impresa direttamente al sopracitato Dipartimento ASL.

(*)      Si rimanda al menu generale delle attività, in particolare alla sezione appositamente dedicata alla Città Metropolitana di Roma Capitale, per le informazioni sul per l'emissione di fumi in atmosfera e per le relative modalità di presentazione
(Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma Capitale).
Si ricorda che, affinché la comunicazione sia VALIDA a tutti gli effetti, occorre che la dichiarazione sia presentata, direttamente allo Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma Capitale, nei tempi previsti dalla norma regionale (DGR 264 del
1/06/2012), e cioè:
                     * almeno 10 giorni prima dell’avvio di una nuova attività o di un nuovo impianto;
                     * almeno 10 giorni prima del trasferimento o modifica di attività o impianto esistente;

                    * entro 30 giorni dopo la voltura/cambio titolarità di attività o impianto esistente.

La dichiarazione dovrà pervenire al SUAP, congiuntamente alla SCIA di avvio dell'attività,
completa del numero di pratica assegnato dalla Città Metropolitana di Roma e del
relativo protocollo di accettazione e dovrà essere redatta secondo le direttive imposte dalla
vigente normativa in materia, nonchè da circolari/direttive della Città Metropolitana stessa.

Si specifica che per l'attività esclusiva di Tatuaggi, Piercing, Onicotecnica e Manicure, non è richiesta la dichiazione di attività in deroga per la Città Metropolitana di Roma Capitale (cfr. tabelle delle attività da

dichiarare pubblicate nell'apposita sezione di questo portale).

Per comunicare la cessazione dell’attività occorre presentare:

                    Comunicazione Cessazione;
                    documento identificativo in corso di validità del legare rappresentante/titolare di impresa;
                    copia ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria SUAP (€. 20,00);
                    riconsegna di eventuali autorizzazioni ovvero pareri rilasciati dalla ASL - SISP per
                    l'idoneità igienico - sanitaria dei locali.

La presentazione della SCIA consente di iniziare/modificare/cessare subito l’attività.

PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:

L’importo da pagare ammonta a €. 100,00 per inizio di attività e € 20,00 per cessazione
attività, da versare secondo le seguenti modalità:

1) A mezzo di Bonifico Bancario:

(IBAN :    IT14N0569639130000015000X07 FINO AL 31/12/2018)
DAL 01/01/2019    IBAN : IT59 Y089 5139 1300 0000 0357 890
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI
CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.'

2) Presso lo Sportello di Tesoreria Comunale c/o le sedi della Banca di Credito Cooperativo
dei Colli Albani

CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.'
3) A mezzo di Bollettino Postale sul c/c postale n. 51078004 intestato al Comune di Genzano
di Roma - Servizio di Tesoreria

RISORSA : 30509400382

CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.'

Si ricorda che le dichiarazioni rese e le certificazioni/asseverazioni prodotte devono essere in
possesso del dichiarante al momento della presentazione della SCIA.

SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta in caso di scia edilizia), adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione
competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o
mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di
quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.

MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la
segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio
delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente

                                           Normativa

 - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 12 maggio 2011 n. 110:
  Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1,
relativo agli apparecchi
elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista;
                                   - L. 1/1990- Disciplina dell'attività di estetista;
                                   - L.R. Lazio 10/2007 - Disciplina generale in materia di artigianato;
                                   - L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
                                   documenti amministrativi;
                                   - D. Lgs. 59/2010 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
                                   - D. Lgs. 147/2012 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010,
                                   n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;

                                   - Decreto Legislativo 20 novembre 2016 n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di
                                   autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e
                                   comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
                                   procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2015 n. 124;

                                   - Tabella A allegata al Decreto Legislativo 20 novembre 2016 n. 222 - pubblicata nel
                                   Supplemento Ordinario n. 52/L alla Gazzetta Ufficiale del 26/11/2016 Serie Generale n. 277;
                                     L.R. 17 Febbraio 2015, n. 3
                                     Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche
                                     alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
                                     locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche

                                   - Legge n. 40/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la

                                   nascita di nuove imprese".

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