AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
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AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - Definizione - Pre-requisiti - Cosa occorre fare - Informazioni sull’istanza - Normativa di riferimento - Codice attività ATECO - Annotazioni DEFINIZIONE Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di consulenza, di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, o anche entrambe le attività, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Sostaziale è la differenza tra tour operator e agenzia di viaggi. I tour operator sono, infatti, organizzazioni complesse, spesso di grandi dimensioni, la cui attività principale è costituita dall’organizzazione di pacchetti turistici completi in cui tutto è compreso: dall’aereo ai mezzi di trasporto sul posto, dall’albergo all’intrattenimento serale, dalle escursioni alle guide turistiche, dall’iscrizione alla scuola straniera per i viaggi di studio all’acquisto del biglietto di entrata a musei, concerti e fiere. Il loro lavoro consiste, dunque, nello scegliere, organizzare e coordinare i diversi prodotti/servizi che compongono un pacchetto turistico, per venderli poi alle agenzie di viaggi che, a loro volta, li rivendono ai clienti finali. Le agenzie di viaggi rappresentano, invece, i “negozi” che rivendono ai clienti finali i pacchetti turistici organizzati dai tour operator, svolgendo quindi una semplice attività di intermediazione. Tuttavia sono sempre più numerose le agenzie di viaggi che decidono di organizzare anche propri pacchetti turistici da vendere direttamente ai propri clienti, “scavalcando” quindi la figura ed il ruolo del tour operator. Elementi costitutivi dell’Agenzia di viaggio sono: - la denominazione. Il nome che si attribuisce all’Agenzia non deve essere uguale o simile a quello di altre agenzie operanti su territorio nazionale. Sussiste, inoltre, l’obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di Comuni o Regioni italiane. - Il titolare, ovvero la persona fisica o giuridica destinataria dell’autorizzazione amministrativa. - Il direttore tecnico. Persona fisica in possesso di determinati requisiti tecnico, professionali e linguistici accertati secondo modalità espressamente previste dalla legge. Il direttore tecnico può essere persona diversa dal 1 di 5
titolare se questi non è in possesso dei requisiti di cui sopra. - La sede, ovvero i locali nei quali è svolta l’attività propria di Agenzia di viaggi e turismo. Le Agenzie di viaggio e turismo possono essere articolate in filiali che sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono e svolgono esclusivamente le attività previste dalla normativa vigente. PREREQUISITI Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti soggettivi morali e professionali, nonché e alla stipula di una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti (Art. 19 Allegato I del D. Lgs. 79/2011). REQUISITI MORALI Ai sensi dell'articolo 11 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi: - ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione - è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 92 del Regio Decreto, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'articolo 89 dello stesso non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. Infine, ai sensi dell'articolo 113 del Regio Decreto le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi. REQUISITI PROFESSIONALI La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia e, in relazione alle attività che intende svolgere, deve possedere specifiche caratteristiche professionali: - conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio; - conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; - conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere. I suddetti requisiti professionali, qualora non posseduti da parte del titolare, devono essere posseduti da altra persona, dipendente dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico. Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare dell’agenzia - entro 90 giorni - sostituisce il direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore. La qualifica di direttore tecnico può essere conseguita: - mediante esame, da sostenere in Campania presso uno dei cinque Enti Provinciali per il Turismo (EPT) che periodicamente mettono a bando tale disciplina; - presso una qualsiasi regione italiana o Stato membro della Unione Europea; - mediante l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 392/91. La prova del possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l`accesso all’attività, o per l`esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell`effettivo esercizio, in un altro Stato membro, delle attività di competenza delle Agenzie di viaggi e turismo. La certificazione 2 di 5
deve essere rilasciata dall`autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l`attività è stata prestata: - per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell`agenzia di viaggio e turismo; - per tre anni consecutivi in qualità di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell`agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l`attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; - per quattro anni consecutivi in qualità di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell`agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l`attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; - per tre anni consecutivi in qualità di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell`agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l`attività in oggetto presso un`agenzia di viaggio per almeno cinque anni; - per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un`agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l`attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; - per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un`agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l`attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente. REQUISITI STRUTTURALI L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa. L’attività deve essere svolta avvalendosi di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è richiesta l'autorizzazione, nonché, nel caso di vendita al pubblico, di locali facilmente accessibili, convenientemente arredati e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria). COSA OCCORRE FARE Chi intende aprire un’agenzia di viaggi e turismo, una filiale o modificare elementi costitutivi delle stesse ovvero cessarle deve, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 59/2010, della L. 135/2001 e del D.P.R. 160/2010, presentare al SUAP, apposita Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - ed i relativi allegati. Il SUAP, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DPR 160/2010, dopo aver verificato la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la SCIA ed i relativi allegati alle amministrazioni ed uffici competenti. L'amministrazione competente per il controllo sui requisiti per lo svolgimento dell’attività è il Settore Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania. La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica – ComUnica –, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP. La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. 3 di 5
INFORMAZIONI SULL’ISTANZA VALIDITÀ DELLA SCIA In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza. Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale. TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati. L’ufficio regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, effettua i controlli sulla veridicità della autocertificazioni e dispone le visite tecniche volte ad accertare l’idoneità dei locali. Tutti gli atti, anche a contenuto negativo, sono trasmessi al SUAP territorialmente competente, dandone comunicazione al richiedente. NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA EUROPEA - Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno NORMATIVA NAZIONALE - Decreto Legge 26 marzo 2010 , n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - Legge 29 marzo 2001, n. 135. Riforma della legislazione nazionale del turismo - Legge 17-5-1983, n. 217. Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica NORMATIVA REGIONALE - Decreto Dirigenziale n. 144 del 29/04/2011. Circolare esplicativa di introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la materia afferente le agenzie di viaggi e turismo e relative filiali - Regolamento Regionale n. 11/2010. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007 N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI 4 di 5
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR 79.11 Attività delle agenzie di viaggio Dalla classe 79.11 sono escluse: - vendita di biglietti per trasporto passeggeri non connessa con l'attività delle agenzie di viaggio, cfr. 52.2; - attività dei tour operator, cfr. 79.12; - attività degli uffici di informazioni sul turismo locale e sugli alloggi per turisti, cfr.79.90; - attività delle guide e degli accompagnatori turistici, cfr. 79.90. 79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio Attività di: - agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali - agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura ANNOTAZIONI - 5 di 5
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