ANNESSI MARPOL E TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE IN COLLI - Normative di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose.
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2010 ANNESSI MARPOL E TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE IN COLLI Normative di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose. Paolo Menconi ISTITUTO PROFESSIONALE ATTIVITA MARINARE 17/01/2010
1 INTRODUZIONE ALLA MARPOL La definizione contenuta nell’art.1 della Convenzione di MONTEGO BAY del 1982 definisce: l’inquinamento del mare consiste nell’introduzione, diretta ed indiretta, ad opera dell’uomo, di sostanze o di energia nell’ambiente marino, quando ha o potrebbe avere effetti nocivi (alla fauna e/o alla flora marina, rischi per la salute dell’uomo, intralcio alle attività marittime, compresa la pesca e le altre utilizzazioni lecite del mare, alterazione della qualità dell’acqua dal punto di vista della sua utilizzazione e degradazione dei valori di gradimento). La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 individua cinque diverse categorie di inquinamento marino: 1. inquinamento di origine terrestre; 2. inquinamento derivante dalle attività di esplorazione e di sfruttamento condotte sui fondali marini; 3. inquinamento da immissione volontaria di sostanze nocive; 4. inquinamento derivante dalla navigazione; 5. inquinamento di origine atmosferica. Dalle statistiche risulta che l’inquinamento da idrocarburi è da attribuirsi; per il 37% agli scarichi industriali ed urbani, per il 33% all’attività operativa delle navi, per il 12% ad incidenti navali, per il 9% ad origine atmosferica, per il 7% a sorgenti naturali; per il 2% ad attività di perforazione dei fondali. La quantità di idrocarburi che finisce in mare annualmente durante l’attività operativa delle navi è stimata in 300.000 tonnellate, mentre solo 40.000 vengono versate a seguito di incidenti (30.000 per incagli e 10.000 per collisioni). E’ stata rilevata, comunque, una costante diminuzione grazie agli accorgimenti normativi adottati negli ultimi anni ed alla presa di coscienza degli armatori e degli equipaggi .Pur essendo una gran parte delle quantità di cui sopra dovuta agli inquinamenti accidentali, la causa predominante è rappresentata dai cosiddetti scarichi intenzionali, che si verificano durante la gestione ordinaria del traffico marittimo, come quando ad esempio una nave di vecchia concezione, durante la traversata, scarica a mare la zavorra sporca o le acque utilizzate per il lavaggio delle cisterne o le acque di sentina. Questo genere di scarichi, pur non provocando il clamore conseguente ai gravi sinistri in cui sono coinvolte petroliere, rappresenta circa un terzo degli scarichi totali provenienti dalle navi. Tuttavia sono stati proprio i disastri occorsi nel passato a scuotere l’opinione pubblica internazionale ed i rispettivi governi, tanto è vero che fino alla metà degli anni 70 del XX°secolo, la pur grave situazione ecologico-ambientale non suscitava che un limitato interesse tra i soli addetti ai lavori. La stessa Convenzione di Ginevra del 1958 sull’alto mare, all’art.24, si limitava a disporre che “ogni Stato contraente è tenuto a promulgare norme intese ad A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
2 evitare l’inquinamento dei mari derivante da idrocarburi defluiti da navi od oleodotti o dall’esplorazione o dallo sfruttamento del fondale o dei sottofondi marini, tenendo conto delle disposizioni pattizie esistenti in materia”. Il primo passo, a livello internazionale, nella lotta all’inquinamento da idrocarburi, venne fatto con la Convenzione di Londra del 12.5.1954 (OILPOL 1954) (entrata in vigore il 26.7.1958), successivamente modificata nel 1962 ed emendata nel 1969 e 1971. Scopo primario di questa Convenzione era di vietare in maniera categorica la discarica volontaria di idrocarburi o loro miscele derivanti da operazioni di lavaggio delle cisterne o da imperfette operazioni di carico/scarico, al di fuori delle condizioni previste. La OILPOL considerava idrocarburi il greggio, l’olio combustibile, il gasolio diesel pesante e l’olio lubrificante; mentre una miscela oleosa era considerata tale se conteneva più di 100 p.p.m. di idrocarburi. La OILPOL disponeva che la discarica di idrocarburi o miscele di idrocarburi dovesse avvenire oltre le 50 miglia dalla costa per le petroliere ed il più lontano possibile dalla costa per le navi non petroliere. Sia il testo originario che l’emendamento del 1962 erano corredati da un Allegato A che prevedeva un certo numero di zone di interdizione nelle quali era tassativamente vietata la discarica di idrocarburi o loro miscele. Con l’emendamento del 1969 l’All.A venne abrogato (perché rivelatosi inadeguato), e la Conv. rimase in vigore solo per vietare le sole discariche volontarie, restando escluse – per espressa disposizione degli Art. IV e V – le fuoruscite di idrocarburi o loro miscele: fatte per la salvezza della propria o di altra nave o per evitare un’avaria alla nave od al carico, ovvero per salvare vite umane; conseguenti un’avaria od una perdita impossibile da evitare, purché siano state prese tutte ragionevoli precauzioni per impedire o ridurre il versamento; A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
3 derivanti dalle sentine di una nave, limitatamente al periodo di un anno dalla ratifica della Convenzione da parte dello Stato di bandiera della nave. Merito della OILPOL fu quello di istituire il REGISTRO IDROCARBURI, previsto per tutte le navi adibite al trasporto di idrocarburi o che li utilizzassero come combustibile. Sul registro dovevano essere annotate tutte le operazioni effettuate nonché le eventuali discariche a mare, anche se accidentali. Il registro doveva essere esibito, a richiesta, alle Autorità di un qualsiasi Stato contraente, quando la nave si trovava in un porto di tale Stato. La OILPOL stabiliva che le violazioni venissero punite dallo Stato di bandiera della nave e precisava che le sanzioni pecuniarie per le violazioni nelle acque internazionali fossero comminate in misura tale da non essere inferiori a quelle previste se la violazione fosse avvenuta in acque territoriali, allo scopo di scoraggiare i contravventori. La limitazione dello Stato contraente di segnalare la contravvenzione allo Stato di bandiera della nave si rilevò di scarsa funzionalità, anche se lo Stato di bandiera della nave era tenuto a comunicare all’IMO ed allo Stato che aveva denunciato la violazione sia la pena pecuniaria effettivamente inflitta che l’azione giudiziaria intrapresa nei confronti del Comandante e dell’Armatore della nave. CLEAN SEAS 1964 Si tratta di un accordo intervenuto tra gli armatori, gli operatori dei terminali e quanti erano coinvolti ed interessati al trasporto di prodotti petroliferi. Obiettivo primario era di contenere i cali dei prodotti trasportati dovuti ai residui non pompabili che rimanevano nelle cisterne a fine discarica, il che ha contribuito in maniera determinante alla riduzione dell’inquinamento marino. In questo accordo fu ufficializzata la procedura di mantenimento a bordo degli SLOP, ricavati dalle operazioni di lavaggio delle cisterne e la successiva miscelazione degli stessi al carico imbarcato nel viaggio successivo. Tale procedura prese il nome di LOAD ON TOP. Questa iniziativa, pur non avendo la forza di una Convenzione internazionale e pur non disponendo del potere di coercizione garantito da una legge di ratifica, proprio perché favoriva gli interessi economici degli armatori (non buttare via parte del carico = maggiore resa) ebbe risultati ben più lusinghieri di quelli conseguiti dalla OILPOL 54. Per porre rimedio alle carenze normative della OILPOL 54, e per fronteggiare concretamente il problema dell’inquinamento marino, nell’ottobre 1973 venne convocata a Londra una nuova Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da navi. Tale Convenzione venne stipulata il 2.11.1973, ma prima di entrare in vigore fu aggiornata con un Protocollo stipulato,sempre a Londra, il 17.2.1978. In esso vennero stabiliti i requisiti ai quali debbono sottostare le navi ai fini della loro classificazione relativamente ai sistemi di zavorramento (Segregated Ballast Tanks/PL – Clean Ballast Tanks) o per essere autorizzate ad effettuare il lavaggio delle cisterne del carico con il greggio trasportato (Crude Oil Washing). Il Protocollo 78 e la MARPOL 73 entrarono in vigore (come MARPOL 73/78) solo il 2.10.1983, dopo la ratifica di almeno 15 Stati che rappresentassero il 50% del tonnellaggio mercantile mondiale, cioè dopo le ratifiche di Italia e Grecia, avvenute il 2.10.1982. La MARPOL 73/78 affronta il problema dell’inquinamento marino con criteri più ampi rispetto a quelli adottati dalla precedente normativa, tendendo ad eliminare definitivamente l’inquinamento volontario dell’ambiente marino e cercando di prevenire quello accidentale o colposo. La MARPOL 73/78, inoltre, non limita il suo interesse agli inquinamenti da idrocarburi (o miscele), ma predispone una regolamentazione anche per le sostanze che – se immesse nell’ambiente marino – possono mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche ed alla vita marina, recare pregiudizio alle bellezze naturali od interferire su ogni altro uso legittimo del mare. Anche in questa Convenzione viene lasciata discrezionalità allo Stato di bandiera della nave per regolamentare il regime sanzionatorio e promuovere i relativi procedimenti giudiziari, ovunque sia avvenuta la violazione. Viene, peraltro, fatto salvo il diritto di uno Stato contraente di procedere nei casi in cui la violazione sia avvenuta nelle sue acque territoriali, facendo ricorso alle norme del diritto Internazionale. Gli Stati contraenti sono inoltre tenuti ad armonizzare le proprie rispettive legislazioni, in modo che le sanzioni previste siano di pari severità e tali da scoraggiare ogni violazione. Di grande importanza è la norma che prevede il rilascio del Certificato Internazionale per la prevenzione dall’inquinamento da petrolio (IOPP Certificate), di cui alla Reg. 5 dell’All. 1, a tutte le navi cisterna >/= 150 t. ed alle navi diverse dalle cisterne >/= 400 t. A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
4 CONVENZIONE MARPOL L’annesso I detta una serie di disposizioni in materia di controllo dell’inquinamento da idrocarburi ed istituisce le cosiddette AREE SPECIALI nelle quali, a causa delle particolari caratteristiche oceanografiche, talassografiche ed ecologiche o a causa della peculiarità del traffico che vi si svolge, le discariche di miscele oleose sono soggette a particolari limitazioni. Queste aree sono: Mar Mediterraneo Mar Baltico Mar Nero Mar Rosso Zona dei Golfi Golfo di Aden Antartide Mari Europei Nord Occidentali. Per tali aree è richiesta l’adozione di metodi obbligatori speciali per prevenire gli inquinamenti da idrocarburi. L’annesso I disciplina anche le discariche al di fuori delle aree speciali, che possono essere effettuate soltanto a determinate condizioni. CONTROLLO DELLO SCARICO IN MARE DÌ OLIO DALLE CISTERNE DEL CARICO DELLE PETROLIERE: DENTRO LE AREE SPECIALI O FUORI DA SCARICO PROIBITO, ad eccezione della zavorra segregata o pulita TALI AREE AD UNA DISTANZA DALLA COSTA < =50 NM SCARICO PROIBITO ad eccezione di: a) zavorra segregata o pulita b) ovvero scarico dalle slop tanks quando: la petroliera sta navigando il rateo (da registrare) istantaneo di discarica di olio a mare è < 30 litri/miglio FUORI DALLE AREE SPECIALI AD UNA e la quantità totale di olio scaricato è < 1/15.000, per DISTANZA DALLA COSTA > DI 50 NM petroliere esistenti, e
5 SCARICO PROIBITO ad eccezione di: lo scarico in aree speciali è proibito, eccetto che: Per le navi NON petroliere < 400 GRT olio contenuto nello scarico sia 10.000 TSL. Per le petroliere l’acqua non deve provenire dalle sentine dei locali pompe e non mescolata al carico SCARICO PROIBITO ad eccezione di: , lo scarico in aree speciali è proibito, eccetto che: Per le navi NON petroliere < 400 GRT olio contenuto nello scarico sia 400 TSL devono avere casse (Sluge Tanks) per raccogliere i residui oleosi che non possono essere scaricati. A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
6 CERTIFICATI E DOCUMENTI ( IOPP ) CERTIFICATE Il Certificato Internazionale di Prevenzione dagli Inquinamenti è rilasciato in conformità alla Regola 4 dell’Annesso I della Convenzione ed attesta la conformità della nave ai requisiti tecnici previsti dallo stesso Annesso I; Viene rilasciato a tutte le petroliere > 150 GRT ed a tutte le altre navi > 400 GRT. Ai fini del Cert. navi vengono classificate come: Petroliere, Navi diverse dalle petroliere con cisterne per il carico (regola 2.2 dell’Annesso I) Navi diverse dalle petroliere; le petroliere vengono classificate in base al tipo di trasporto effettuato: Greggio – Prodotti – Greggio/Prodotti, in relazione alla Portata, alla Data di costruzione ed al sistema di zavorramento. La validità del Cert. è di CINQUE anni, con tre visite annuali ed una intermedia. Accertamenti e rilascio a cura di un Organismo riconosciuto. Il Certificato è corredato di un Supplemento contenente l’elenco delle soluzioni costruttive adottate e delle apparecchiature istallate, distinto per NON PETROLIERE (FORM A) e PETROLIERE (FORM B), molto importante perché consente di individuare tutto quello che la nave deve avere a bordo. L’Annesso I della Convenzione, come modificato dal Prot. 78, alla regola 26 prescrive che tutte le navi soggette alla Convenzione siano dotate di un Piano di emergenza di bordo contro l’inquinamento da oli minerali, approvato dall’Amministrazione. Tale piano dovrà essere in accordo con le linee guida sviluppate dall’Organizzazione e scritto nella lingua di lavoro del C:te e degli Uff.li. Il Piano dovrà almeno contenere: a. Le procedure che il C.te o le altre persone aventi responsabilità a bordo dovranno seguire nella compilazione del rapporto su un inquinamento accidentale, come richiesto dall’Art.8 del Protocollo 1 della Conv., in base alle linee guida sviluppate dall’organizzazione; b. La lista delle autorità e delle persone da contattare in caso di inquinamento accidentale; c. Una descrizione dettagliata delle azioni che l’equipaggio deve intraprendere immediatamente per ridurre o controllare le perdite di prodotto accidentali; d. Le procedure ed i punti di contatto a bordo per coordinare le azioni della nave con le autorità nazionali e locali per combattere l’inquinamento. A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
9 CARICAZIONE E DISCARICA L.O.T Load On Top : Procedura di caricazione normalmente usata quando viene trasportato sempre lo stesso tipo di prodotto; dopo la discarica una certa quantità di prodotto non può essere pompata fuori e resta nella cisterna; la nave riparte dopo aver imbarcato zavorra nelle cisterne ad essa dedicate, al terminale di caricazione il nuovo carico viene imbarcato sopra quello rimasto dal viaggio precedente. S.B.T. Segregate Ballast Tanks => Cisterne per la zavorra segregata, Sono cisterne appositamente costruite per la zavorra, con impianti e linee di caricazione e discarica separate da quelli del carico: in tal modo la nave può sempre scaricare a mare la zavorra mentre si avvicina al porto di caricazione. Quando le SBT sono sistemate nell’intercapedine tra i due scafi delle Petroliere nuove, si parla di SBT/PL => dove PL sta per Protective Location, cioè sistemate per proteggere le cisterne del carico. I.G.S. Inerting Gas System, è l’impianto per la produzione e la distribuzione di gas inerte nelle varie cisterne. L’inertizzazione dell’atmosfera della cisterna è indispensabile quando si trasporta greggio od altri prodotti con forti componenti volatili, per evitare pericoli di esplosione. Immettendo gas inerte a pressione nelle cisterne del carico, si mantiene bassa la percentuale di ossigeno, e si impedisce che si sprigionino le sostanze volatili pericolose contenute dal prodotto trasportato. Di solito un I.G.S. preleva i prodotti della combustione del motore principale della nave, li raffredda e li depura dello zolfo ed altre sostanze inquinanti,quindi li immette nelle cisterne in maniera che l’aria contenuta nella cisterna al di sopra del prodotto venga espulsa e sostituita con detto gas a basso tenore di ossigeno. In questo modo le sostanze volatili liberate dal petrolio non hanno modo di miscelarsi con l’aria, e quindi NON si formano miscele esplosive. C.O.W. Crude Oil Washing è un sistema di lavaggio delle cisterne con lo stesso prodotto greggio trasportato, riscaldato e spruzzato contro le pareti ed il fondo della cisterna preventivamente inertizzata. Ne sono dotate le petroliere tradizionali, che in tal modo possono recuperare tutto il prodotto trasportato e, previa risciacquatura, possono imbarcarvi la zavorra di partenza e di arrivo. Va da se che l’operazione è estremamente pericolosa, soggetta ad autorizzazione dell’AM, a condizione che la nave sia dotata di un efficiente impianto di Gas inerte, di macchine fisse di lavaggio e di sistemi di sondaggio delle cisterne che non abbiano comunicazioni con l’aria. Registro degli idrocarburi (oli minerali) Le petroliere hanno l’obbligo di mantenere aggiornato il Registro degli idrocarburi, che è il documento ufficiale nel quale sono annotate tutte le operazioni che riguardano il maneggio degli idrocarburi durante il viaggio della nave. Sul Registro devono essere scritte dall’Ufficiale responsabile, il giorno stesso in cui sono avvenute, le seguenti operazioni: — caricazione di idrocarburi; — trasferimento di carico durante il viaggio; — apertura o chiusura di valvole appartenenti alle linee che uniscono le varie cisterne del carico; — apertura o chiusura dei mezzi di comunicazione (valvole, flange, ecc.), che uniscono il sistema dì linee del carico con il sistema di linee per la discarica fuoribordo della zavorra pulita; A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
10 — apertura o chiusura delle valvole ai punti di contatto fra le manichette ed i collettori del carico; — scaricazione di idrocarburi; — caricazione di zavorra nelle cisterne del carico; — pulizia delle cisterne del carico; — scaricazione della zavorra dalle cisterne del carico; — scaricazione di acqua dalle cisterne di raccolta (slop tanks); — destinazione dei residui oleosi rimasti a bordo (scaricati a terra, Ioad on top, ecc.); — scaricazione in mare, sia in porto sia in navigazione, dei residui oleosi delle sentine di macchina o dei locali pompe; — numero di identificazione delle cisterne lavate per essere caricate con zavorra pulita — destinazione dei residui di nafta combustibile. Una dichiarazione esplicativa dovrà essere fatta sul Registro ogni qualvolta si verifica uno dei seguenti fatti: — scaricazione in mare di idrocarburi o residui oleosi allo scopo di mantenere la sicurezza della nave, di prevenire danni alla stessa o al carico e di salvare vite umane in mare; — scaricazione di idrocarburi o residui oleosi in seguito a: a) danni alla nave; b) perdite inevitabili; c) qualsiasi incidente o circostanza eccezionale. Il Registro degli idrocarburi va esibito, annotato in ogni sua parte, quando l’Autorità Marittima ne fa richiesta per i controlli stabiliti. Dalla Marpol 73 ricaviamo la Regola 20 che descrive le caratteristiche del suddetto documento: Regola 20 — Registro degli idrocarburi (1) Ogni nave petroliera di S.L. 150 ton. ed ogni nave non petroliera di S.L. 400 ton. deve tenere a bordo un Registro degli idrocarburi, come parte dei libri ufficiali di bordo o altrimenti, nella forma specificata nell’Appendice III del presente Annesso. (2) Il Registro degli idrocarburi deve essere completato in ogni occasione, cisterna per cisterna, ogni qualvolta venga compiuta sulla nave una delle seguenti operazioni: a) Per le navi petroliere — caricazione del carico liquido; — travaso interno del carico liquido durante il viaggio; — apertura o chiusura, prima e dopo le operazioni di carico e scarico, delle valvole o simili dispositivi che interconnettono le cisterne del carico; — apertura o chiusura dei mezzi di comunicazione tra la tubolatura del carico e quella dell’acqua di mare di zavorra; — apertura o chiusura delle valvole sui fianchi della nave, prima, durante e dopo le operazioni di carico e scarico; — scaricazione del carico liquido; — zavorramento delle cisterne del carico; A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
11 — pulizia delle cisterne del carico; — scarico dell’acqua di zavorra; — scarico dell’acqua dalle cisterne d’acqua sporca; — eliminazione dei residui; — scarico fuori bordo dell’acqua di sentina che si è accumulata, in porto, nei locali macchine, e scarico normale in mare dell’acqua di sentina che si ac cumula nei locali macchine. b) Per le navi che non sono petroliere — zavorramento o pulizia delle cisterne del combustibile liquido e dei locali per il carico liquido; — scarico dell’acqua di zavorra o di pulizia dalle cisterne di cui sopra: — eliminazione dei residui; — scarico fuori bordo dell’acqua di sentina che si è accumulata, in porto, nei locali macchine, e scarico normale in mare dell’acqua di sentina che si accumula nei locali macchine. (3) Qualora avvenga un tale scarico di petrolio o di miscele oleose, come indicato nella Regola 11 del presente Annesso,’ o nel caso di scarichi accidentali o altrimenti occasionali di petrolio per i quali la detta Regola Il non fa eccezioni, nel Registro degli idrocarburi deve essere fatta annotazione delle circostanze e dei motivi ditali scarichi. (4) Ogni operazione descritta nel par. (2) della presente Regola deve essere annotata particolareggiatamente senza ritardo nel Registro degli idrocarburi, in modo che tutte le annotazioni sul Registro relative a tali operazioni siano complete. Ogni sezione del Registro deve essere firmata dall’ufficiale o dagli ufficiali incaricati delle operazioni in questione e controfirmata dal Comandante della nave. Le annotazioni scritte sul Registro degli idrocarburi devono essere in una lingua ufficiale dello stato di cui la nave batte la bandiera, e, per le navi che hanno un Certificato Internazionale 1973 di Prevenzione dell’Inquinamento da Petrolio, in inglese o francese. Le annotazioni in una lingua nazionale ufficiale dello stato di cui la nave batte la bandiera prevarranno in caso di dispute o discrepanze. (5) Il Registro degli idrocarburi deve essere tenuto in un posto tale che sia prontamente alla mano per ispezione in ogni ragionevole momento e, salvo ché nel caso di navi a rimorchio non presidiate, deve essere tenuto a bordo della nave. Esso deve essere conservato per un periodo di tre anni dopo che è stata scritta l’ultima annotazione. (6) L’autorità competente del governo o di una parte contraente della Convenzione può controllare, a bordo di ogni nave cui la presente Convenzione si applica, quando la nave si trova in un porto o a un terminale al largo sotto la propria giurisdizione, il Registro degli idrocarburi; può ricavare copia di ogni annotazione apposta nel Registro stesso e può chiedere al Comandante della nave di certificare che la copia è una copia veritiera dell’annotazione. Qualsiasi copia così ricavata, che è stata certificata dal Comandante della nave come copia veritiera di una annotazione apposta sul Registro degli idrocarburi della nave, può essere esibita in qualsiasi procedimento giudiziario come evidenza dei fatti indicati nell’annotazione. Il controllo di un Registro degli idrocarburi e il ricavo di una copia autenticata dovranno, da parte dell’autorità competente secondo il presente paragrafo, essere effettuati nel più breve tempo possibile, senza provocare indebiti ritardi alla nave. A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
12 Facsimile del Registro degli idrocarburi Registro degli idrocarburi PER LE NAVI PETROLIERE Nome della Nave …………………………………………………………………………………………………………………………….. Capacità di carico complessiva della nave in m3 ……………………………………………………………………………... Viaggio da ……………………… (data) ……………………….a …………………………………….(data)………………………… (a) Caricazione del petrolio 1. Data e luogo della caricazione 2. Tipi di petrolio caricati. 3. Identificazione della cisterna o delle cisterne caricate. 4. Chiusura della valvola delle cisterne del carico applicabili e delle valvole di chiusura delle tubolature applicabili, al completamento della caricazione (b) Travaso interno del petrolio durante il viaggio 5. Data e luogo della caricazione 6. Identificazione della cisterna o delle cisterne 7. La cisterna, o le cisterne, di cui in 6 sono state vuotate?. (c) Scaricazione del petrolio 8. Data e luogo della scaricazione 9. Identificazione della cisterna o delle cisterne scaricate 10. La cisterna, o le cisterne sono state vuotate?. 11. Apertura delle l valvole delle cisterne del carico applicabili e delle valvole di chiusura delle tubolature applicabili, prima della scaricazione del carico 12. Chiusura delle valvole delle cisterne del carico applicabili e delle valvole di chiusura delle tubolature applicabili, al completamento della scaricazione Il sottoscritto certifica che, oltre a quanto sopra, al completamento del travaso interno del petrolio, tutte le prese del mare, tutte le valvole di scarico fuori bordo, tutte le connessioni ed interconnessioni delle cisterne del carico e delle tubolature sono state ben chiuse. L ‘Ufficiale incaricato Data dell’annotazione ……………………………………….. ……………………………………………. Il Comandante ……………………………………….. A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
13 A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
14 A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
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16 ANNESSO II L’annesso 2 detta una serie di disposizioni intese a prevenire l’inquinamento marino derivante dal trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa; inoltre a) classifica in categorie, a seconda del grado di pericolosità per l’ambiente marino, le sostanze liquide nocive; b) stabilisce le aree speciali per la discarica controllata di dette sostanze; c) regolamenta la discarica di tali sostanze e miscele che le contengono; d) prevede certificazioni inerenti la conformità della nave alle norme dell’annesso medesimo. CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE NOCIVE CAT. A Sostanze che se scaricate in mare a seguito delle operazioni di lavaggio delle cisterne o dello scarico della zavorra presentano un GRAVE RISCHIO sia per le risorse marine sia per la salute umana o causano serio danno alle attrattive dei luoghi od alle altre legittime utilizzazioni del mare e perciò giustificano l’adozione di misure rigorose di lotta contro l’inquinamento. CAT. B Sostanze che se scaricate in mare a seguito delle operazioni di lavaggio delle cisterne o dello scarico della zavorra presentano un RISCHIO sia per le risorse marine sia per la salute umana o causano serio danno alle attrattive dei luoghi od alle altre legittime utilizzazioni del mare e perciò giustificano l’adozione speciali di misure di lotta contro l’inquinamento. CAT. C Sostanze che se scaricate in mare a seguito delle operazioni di lavaggio delle cisterne o dello scarico della zavorra presentano un MINOR RISCHIO sia per le risorse marine sia per la salute umana o causano serio danno alle attrattive dei luoghi od alle altre legittime utilizzazioni del mare e perciò richiedono delle speciali condizioni operative. CAT. D Sostanze che se scaricate in mare a seguito delle operazioni di lavaggio delle cisterne o dello scarico della zavorra presentano un RICONOSCIBILE RISCHIO sia per le risorse marine sia per la salute umana o causano serio danno alle attrattive dei luoghi od alle altre legittime utilizzazioni del mare e perciò richiedono alcune precauzioni nelle condizioni operative LE AREE SPECIALI SONO: IL MAR BALTICO, IL MAR NERO e L’ANTARTIDE Per tutte le categorie vale la regola che l’acqua successivamente introdotta in una cisterna del carico che ha contenuto una sostanza nociva, la cui Tensione di Vapore1 a 20°C sia maggiore di 5x103 Pascale che sia stata prosciugata mediante ventilazione secondo la procedura dell’Appendice C, deve essere considerata zavorra pulita e quindi non soggetta alle norme dell’Annesso 2. All’interno delle aree speciali la discarica in mare è Proibita, salvo che la nave proceda in rotta a v>7 nodi, la discarica avvenga al di sotto del galleggiamento, la nave si trovi ad oltre 12 miglia dalla 1 La pressione di vapore o tensione di vapore di una sostanza o di una miscela liquida è la pressione parziale del suo vapore quando si raggiunge l'equilibrio fra la fase liquida e la fase gassosa. Essendo una pressione, la pressione di vapore è una forza per 2 unità di superficie e nel Sistema Internazionale si misura in pascal (1 Pa = 1 N.m ). A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
17 costa, su un fondale superiore a 25 m., con procedure e sistemazioni in accordo con gli standard IMO ed approvate dall’Amministrazione, e con le seguenti ulteriori prescrizioni diversificate per categoria: CAT.A, quando la concentrazione della sostanza è a 1 parte di sostanza per 10 parti d’acqua. L’annesso II prevede che le chimichiere, siano dotate di un CARGO RECORD BOOK (Registro del carico), conforme al modello riportato in appendice IV. Il Registro, oltre a riportare i dati caratteristici della nave, contiene un piano delle cisterne del carico e dello slop, con le relative capacità, e deve contenere le registrazioni relative alle seguenti operazioni: a. Caricazione b. Trasferimenti del carico interni alla nave c. Discarica d. Prelavaggio obbligatorio in accordo con il Manuale delle procedure e sistemazioni e. Pulizia delle cisterne del carico escluso il prelavaggio obbligatorio (altre operazioni di prelavaggio, lavaggio finale, ventilazione ecc.) f. Discarica a mare di acque di lavaggio g. Zavorramento delle cisterne del carico h. Discariche di acqua di zavorra dalle cisterne del carico i. Discariche accidentali od altre discariche eccezionali j. Controllo da parte di ispettori autorizzati k. Procedure operative addizionali e note. L’Annesso II prevede, inoltre, che alle chimichiere, a buon esito delle visite ed ispezioni attestanti la conformità alla Regola 11, venga rilasciato un Certificato Internazionale di Prevenzione dall’Inquinamento relativo al trasporlo di sostanze liquide nocive alla rinfusa – IPPC – Le visite ed il rilascio sono a cura di un Organismo Riconosciuto, la validità del certificato è di 5 anni con visite annuali ed intermedie. NOTA: Ai sensi delle Regola 12.A, una nave che risulta conforme alle norme dell’International Bulk Chemical Code o del Bulk Chemical Code, ed alla quale è stato rilasciato il relativo International Certificate of Fitness (ICOF) o il Certificate of Fitness (COF), viene esentata dal Certificato IPPC, essendo i certificati ICOF e COF da considerare di pari valore. A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
18 ANNESSO III L’annesso 3 detta le norme per la prevenzione dall’inquinamento marino da sostanze nocive trasportate via mare in colli, in contenitori, in cisterne o vagoni cisterna stradali o ferroviari. Esso prevede, tra l’altro, che gli imballaggi e gli altri tipi di contenitori siano realizzati in modo da ridurre al minimo le possibilità di inquinamento dell’ambiente marino; ciascun collo o contenitore contenente sostanze nocive sia contrassegnato in modo durevole con la denominazione tecnica della sostanza non con quella commerciale ; i documenti relativi alla spedizione ed al trasporto rechino chiaramente le indicazioni delle condizioni di pericolosità della sostanza trasportata e siano corredati di dichiarazione attestante che il carico è stato imballato, etichettato e che è in condizioni tali da ridurre al minimo i pericoli per l’ambiente marino che il suo trasporto può comportare; le sostanze nocive vengano stivate e rizzate in maniera appropriata; per talune sostanze venga limitato il quantitativo imbarcabile al fine di evitare concentrazioni che risulterebbero dannose per l’ambiente marino; l’abbandono in mare di sostanze nocive in colli, contenitori ecc., venga consentito esclusivamente per garantire la sicurezza della nave e la salvaguardia della vita umana in mare. Ai fini dell’annesso 3 non sono state dichiarate aree speciali. A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
19 A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
20 ANNESSO IV L’annesso 4 entrato in vigore 11. 27.9.2003 detta le norme per la prevenzione dall’inquinamento marino dalle acque di scarico delle navi. Per acque di scarico si intende: acque di drenaggio ed altri rifiuti provenienti da qualunque tipo di gabinetti, orinatoi e scarichi di w.c.; acque di drenaggio provenienti da lavabi, tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche (infermeria, ambulatorio ecc.); acque di drenaggio provenienti dagli spazi utilizzati per il trasporto di animali vivi; altre acque di rifiuto, se mescolate ai drenaggi di cui sopra. Le norme dell’Annesso si applicano: navi nuove >/= 200 tsl; navi nuove < 200 tsl, che trasportano più di 10 persone; navi nuove la cui stazza non sia misurata, che trasportano più di 10 persone; navi esistenti >/= 200 tsl, 10 anni dopo che sarà entrato in vigore (27.9.2013); navi esistenti < 200 tsl, che trasportano più di 10 persone, 10 anni dopo che sarà entrato in vigore (27.09.2013); navi esistenti la cui stazza non sia misurata, che trasportano più di 10 persone, 10 anni dopo che sarà entrato in vigore (27.09.2013); Per nave nuova si intende una nave: il cui contratto di costruzione sia stato stipulato o, in assenza, la cui chiglia sia stata impostata o la cui costruzione si trovi in stato di avanzamento equivalente, al momento dell’entrata in vigore dell’Annesso 4 o successivamente, oppure la cui consegna viene effettuata 3 anni o più dopo l’entrata in vigore dell’Annesso 4. Di norma lo scarico a mare dei liquami è vietato, salvo che non siano rispettate le condizioni di cui alla Regola 8 e cioè quando: a. la nave scarichi liquami triturati e disinfettati usando un sistema approvato dall’Amministrazione, ad una distanza > 4 nm dalla costa, oppure liquami non sminuzzati e disinfettati a più di 12 miglia dalla costa; in ogni caso i liquami raccolti in una apposita cisterna non devono essere scaricati tutti in una volta ma con un rateo moderato e mentre la nave è in rotta ad almeno 4 nodi; il rateo di discarica deve essere approvato dall’Amministrazione ed essere in accordo con gli standard approvati dall’Organizzazione, oppure b. la nave è dotata di un efficiente impianto di trattamento dei liquami, certificato dall’Amministrazione,e: • l’impianto sia stato sottoposto ad accertamenti in base ai quali la nave sia in possesso del Certificato Internazionale di Prevenzione dall’Inquinamento da Acque di Scarico (ISPP Certificate) • l’effluente non lasci tracce visibili, solide o liquide, nella scia della nave; A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
21 Quando i liquami sono mescolati con rifiuti o acqua reflua aventi prescrizioni di discarica differenti, devono essere applicate le prescrizioni più severe. Documenti e certificati Le navi alle quali si applicano le disposizioni dell’Ann.4, impegnate in viaggi verso porti o terminali entro i confini di paesi contraenti, saranno sottoposte a visita iniziale e, a buon esito, sarà rilasciato un Certificato Internazionale di Prevenzione dall’Inquinamento da Acque di Scarico (International Savage Pollution Certificate - ISPP Certificate), valido 5 anni con visite annuali ed intermedie. Fra gli impegni assunti dai paesi contraenti vi è anche quello di dotate i propri porti e terminali di impianti di ricezione delle acque di scarico; all’uopo la regola 11 stabilisce le dimensioni dei raccordi per consentire la connessione delle tubolature nave – impianto di ricezione. L’annesso non prevede aree speciali. Nel corso del 2000, dopo circa 10 anni dall’adozione dell’Annesso 4, il MEPC2 ha approvato un nuovo testo revisionato dello stesso annesso 4, che però non poteva ancora entrare in vigore, non essendo – a quella data – ancora entrato in vigore il testo originario. Le principali differenze del testo emendato riguardano: – Per scaricare in mare da una nave dotata di impianto approvato e funzionante per lo sminuzzamento e la disinfezione di liquami, è richiesta una distanza dalla costa superiore a 3 nm (anziché 4); – Le prescrizioni dell’annesso 4 si applicheranno solamente alle navi impiegate in viaggi internazionali (anziché in qualsiasi viaggio), che si trovino nelle seguenti condizioni: - Navi nuove >/= 400 tsl; - Navi nuove < 400 tsl certificate per il trasporto di più di 15 persone; - Navi esistenti >/= 400 tsl, cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’emendamento; - Navi esistenti < 400 tsl certificate per il trasporto di più di 15 persone, cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’emendamento Le amministrazioni dovranno assicurare che le navi esistenti, la cui chiglia è stata impostata prima del 2/10/83, vengano equipaggiate – per quanto praticabile – per scaricare i liquami in accordo con le prescrizioni dell’Annesso 4. Il nuovo testo emendato dell’annesso è stato adottato dal MEPC nel Marzo 2004, ed entrerà in vigore nel Luglio 2005. ANNESSO V L’annesso V entrato in vigore il 31.12.1988 detta le norme per la prevenzione dall’inquinamento marino dai rifiuti solidi delle navi. Per rifiuti solidi si intende qualunque specie di viveri, di rifiuti domestici ed operativi ad eccezione del pesce fresco che si formano durante il normale esercizio di una nave e che possono essere scaricati in modo continuo o periodico. Ai fini dell’Annesso V 2 Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino ) A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
22 sono state individuate le seguenti aree che, a causa delle particolari condizioni oceanografiche, ecologiche e per la peculiarità del traffico che vi si svolge, sono state dichiarate aree speciali: Mar Baltico Mar Mediterraneo Mar Nero Mar Rosso Zona dei Golfi Mare del Nord Antartide Mar dei Caraibi. Le disposizioni dell’Annesso V si applicano a tutte le navi ENTRO LE AREE SPECIALI: è vietato scaricare in mare. qualsiasi materiale plastico, inclusi cavi, reti da pesca e sacchetti per rifiuti; materiali galleggianti di avvolgimento, legatura ed imballaggio; carta, stracci, vetro, bottiglie, metalli, utensili da cucina e simili anche se triturati o frantumati E’ consentita la discarica di rifiuti alimentari, anche non triturati, ma ad una distanza dalla costa superiore a 12 miglia. FUORI DALLE AREE SPECIALI: rimane vietato scaricare in mare qualsiasi materiale plastico, inclusi cavi, reti da pesca e sacchetti per rifiuti; Viene consentita la discarica di: materiali galleggianti di avvolgimento, legatura ed imballaggio, purché a distanza superiore a 25 miglia dalla costa; carta, stracci, vetro, bottiglie, metalli, utensili da cucina e simili, purché a distanza superiore a 12 miglia dalla costa; gli stessi di cui sopra, ma frantumati o triturati, purché a distanza superiore a 3 miglia dalla costa; Rifiuti alimentari non triturati, purché a distanza superiore a 12 miglia dalla costa; Rifiuti alimentari triturati, purché a distanza superiore a 3 miglia dalla costa; Alle Piattaforme (per la ricerca petrolifera, estrazione ecc) è vietato di effettuare qualsiasi discarica sia all’interno che fuori delle aree speciali, ad eccezione dei rifiuti alimentari triturati, che possono essere scaricati in mare se la piattaforma si trova ad una distanza dalla costa superiore alle 12 miglia.I Governi contraenti, ed in particolar modo quelli rivieraschi delle aree speciali, si sono impegnati a realizzare impianti di raccolta nei loro porti e terminali, tenendo conto delle particolari necessità delle navi. A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
23 Certificati e Documenti Ogni nave deve essere dotata di: Tabelle di informazione, in doppia lingua (Dello Stato di bandiera + Inglese o Francese) che informino l’equipaggio ed i passeggeri delle prescrizioni di cui alle Regole 3 e 5; Se > 400 tsl o se trasporta 15 o più persone, deve essere dotata: di un piano di gestione dei rifiuti, che deve contenere procedure scritte per la raccolta, lo stoccaggio, il processo e la discarica dei rifiuti, compreso l’utilizzo di impianti/attrezzature di bordo (Inceneritori, tritatutto ecc.) Il Piano deve designare la persona incaricata al controllo, deve essere redatto in accordo con le linee guida sviluppate dall’Organizzazione, e deve essere redatto nella lingua di lavoro dell’equipaggio. di un Registro dei rifiuti, conforme all’appendice. Il Registro dei rifiuti deve contenere una registrazione (con data e ora, posizione della nave, categoria dei rifiuti trattati, quantitativo stimato della discarica per ogni categoria in metri cubi, firma dell’Ufficiale che esegue l’operazione) da effettuare in ciascuna delle seguenti occasioni: a. Quando si scaricano rifiuti in mare b. Quando i rifiuti sono consegnati ad una staz. di ricez. o altra nave c. Quando i rifiuti vengono inceneriti d. quando vengono effettuate discariche accidentali od eccezionali. La suddivisione in categorie dei rifiuti è la seguente: Plastica; Materiali galleggianti derivanti da imballaggi; Materiali cartacei, stracci, vetro, metalli, bottiglie, triturati e ridotti in frammenti inferiori a 25 mm di diametro; Materiali come sopra, non triturati; Rifiuti alimentari Ceneri. ANNESSO VI L’Annesso VI non ancora entrato in vigore detta le norme per la prevenzione dall’inquinamento atmosferico da emissioni inquinanti da parte delle navi. Le principali disposizioni riguardano: il divieto di utilizzo dei clorofluorocarburi (Halon, Freon ecc) negli impianti frigoriferi e di condizionamento aria delle navi nuove; A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
24 il divieto di emissione di ossidi di Azoto, generalmente contenuti nei fumi di scarico dei motori e delle caldaie; divieto di emissione, per le petroliere nuove, dei vapori di idrocarburi durante la caricazione/discarica (tali navi dovranno essere dotate di apposito impianto); divieto di incenerire residui di sostanze previste dagli annessi 2 e 3 e di prodotti petroliferi contenenti metalli pesanti; obbligo di utilizzare sulle navi Olio Combustibile di qualità, che non contenga acidi inorganici e a basso tenore di zolfo predisposizione presso i porti ed i terminali di impianti di ricezione per CFC, Halon, Freon e simili; residui dell’incenerimento dei rifiuti: residui degli impianti di depurazione dei gas inerti/esausti gas di idrocarburi VOCs3 che si sviluppano durante la caricazione/discarica delle petroliere. Le disposizioni dell’Annesso VI si applicheranno a tutte le navi >/= 400 tsl, mentre non saranno applicabili ai generatori di emergenza ed ai motori delle lance di salvataggio, per quanto attiene le emissioni di ossido di azoto e ossido di zolfo. Ai fini delle emissioni di ossido di zolfo, l’Annesso 6 prevede la possibilità di istituzione di aree speciali, per decisione dei paesi rivieraschi. L’appendice 3 indica i criteri e le procedure di designazione di tali aree speciali. Attualmente è designato tale il MAR BALTICO, in cui le emissioni di ossido dio zolfo devono essere inferiori all’1,5% . L’Annesso 6 prevede che alle navi >/= 400 tsl venga rilasciato, a seguito degli accertamenti iniziali previsti dalla Regola 6, un Certificati internazionale di prevenzione dall’inquinamento dell’aria (IAPP Certificate) conforme all’Appendice 1 dell’Annesso, con validità non superiore a 5 anni, sottoposto visite di convalida annuali ed intermedie. Il Certificato IAPP è corredato di un Supplemento, contenente l’elenco delle soluzioni costruttive adottate e delle apparecchiature istallate per il controllo delle emissioni dalla nave. 3 Volatile Organic Compounds (Composti organici volatili ) A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
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26 IMBARCO, TRASPORTO E SBARCO DI MERCI PERICOLOSE IN COLLI Il trasporto merci pericolose in colli (pakaged form) può essere effettuato: VIA MARE, SU NAVI TIPO. Passenger General cargo Full-containers Roll-on/roll-off Lash Ferry SU STRADA CON. Road freight vehicle4 Road tank vehicle In tank or freight-container attached to the chassis A MEZZO FERROVIA, SU. Railway freight wagon Railway tank wagon In tank or freight container attached to the chassis PACKAGED FORM VIA MARE Colli Colli posti su “unità di carico” Containers intermedi – IBCs5 (GRV) Portable tanks Veicoli cisterna stradali o ferroviari Chiatte VIA TERRA Colli Colli posti su “unità di carico” Containers intermedi – IBCs (GRV6) Cisterne Veicoli cisterna stradali o ferroviarie 4 Il termine ROAD VEHICLE include gli articolati, gli autosnodati, i rimorchi, le motrici, i semirimorchi. Non comprende i carrelli 5 IBCs – Intermediate Bulk Containers 3 GRV – Grand Recipient in Vrac A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
27 Le norme che disciplinano il trasporto delle merci pericolose dettano disposizioni relative al trasporto via mare, dall’ ( IMDG Code) in materia di: caratteristiche tecniche della nave; certificazione della nave; ammissibilità della merce al trasporto; condizioni di trasporto. Relative al trasporto su strada dall’ ( ADR) in materia di: caratteristiche tecniche del veicolo; documenti del veicolo; ammissibilità della merce al trasporto; condizioni di trasporto. Disposizioni analoghe sono previste per il trasporto su ferrovia dal (RID). Le norme relative all’ammissibilità della merce al trasporto e le condizioni di trasporto presentano forti analogie facilitando, in tal modo, il trasporto intermodale delle merci pericolose. I certificati delle navi Una nave che trasporta merci pericolose in colli, deve essere certificata attraverso i seguenti attestati d’ idoneità al trasporto. Document of compliance Attestazione di idoneità. in funzione data di costruzione tipologia nave (pax o carico) stazza lorda La SOLAS prevede il solo Document of compliance. In Italia, invece per legge dello Stato, le navi italiane e straniere sprovviste del Document of compliance debbono essere in possesso dell’Attestazione di idoneità. Il Document of Compliance è prescritto per le navi soggette alla SOLAS (reg.19.4 cap II-2 ) : Navi passeggeri costruite il, o dopo il, 01.09.1984; Navi da carico >/= 500 GT costruite il, o dopo il, 01.09.1984; Navi da carico < a 500 GT costruite il, o dopo il, 01.02.1992. UE Direttiva 98/18/CEE, Navi da passeggeri: tipo A – B – C – D, costruite il o dopo il 01.07.1998; tipo A – B, costruite prima del 01.07.1998 A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
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30 L’Attestazione di Idoneità è prescritta per le navi Straniere che approdano nei porti italiani Navi italiane Che siano soggette alla SOLAS Navi pax. costruite prima del 01.09.1984; Navi da carico >/= 500 GT costruite prima del 01.09.1984; Navi da carico < 500 GT costruite prima del 01.02.1992. Che siano non soggette alla SOLAS Navi da carico di qualsiasi stazza in navigazione nazionale; Navi da carico inf. A 500 GT costruite prima del 01.09.1984 in navigazione internazionale; Navi pax tipo C e D di bandiera comunitaria costruite prima del 01.07.1998 In alternativa all’Attestazione , qualora corrispondano ai requisiti prescritti , le navi possono avere il Document of Compliance. L’Attestazione ha una validità max. di 5 anni con obbligo di visite annuali di convalida. Quando le merci pericolose sono poste su AUTOVEICOLI e necessaria anche l’ATTESTAZIONE di IDONEITA’ al TRASPORTO di AUTOVEICOLI per tutte le navi passeggeri e da carico soggette alla SOLAS di qualsiasi stazza costruite prima del 01.09.1984; non soggette alla SOLAS di qualsiasi stazza. Al posto dell’Attestazione le navi possono essere in possesso di una Certificazione rilasciata dall’Amm.ne attestante la rispondenza della nave agli Emendamenti ’81 alla SOLAS. L’Attestazione di idoneità ha una validità massima di 5 anni con obbligo di visite annuali di convalida L’attuale art.176 Reg.Sic. 1991 prescrive che: tutte le navi italiane e tutte le navi straniere costruite prima del 01.09.1984 siano dotate dell’Attestazione di Idoneità. La nuova normativa NON prevede più la possibilità della concessione del “viaggio occasionale LA NAVE La reg. 19, Cap.II-2 della SOLAS, stabilisce le prescrizioni cui debbono soddisfare i tipi di navi ed i locali del carico destinati al trasporto di merci pericolose in colli, salvo che non siano trasportate in “quantità limitata”. Le prescrizioni riguardano: Disponibilità di acqua per alimentare il collettore antincendio e l’impianto di raffreddamento; Sorgenti di ignizione originate da macchinari, apparecchiature e cavi elettrici; Impianto di rivelazione di incendio; Ventilazione; Impianti di sentina; Dotazioni mobili antincendio; Coibentazione delle delimitazioni dei locali macchine; Impianto ad acqua spruzzata sotto pressione. Le relative tabelle permettono di verificare quali prescrizioni sono applicabili ai vari tipi di nave e locali del carico tenendo conto delle diverse classi di pericolosità delle merci A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
31 Modello di Attestazione d’ Idoneità approvato dall’Amm.ne A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
32 Sono prescritte, oltre a quelle già previste da altre disposizioni della SOLAS, dotazioni mobili antincendio per tutte le navi che trasportano merci pericolose appartenenti alle classi: Tutte le classi (escluse 1 – 6.2 ed 7) 1) n. 4 indumenti protettivi completi (tuta, guanti, stivali, copricapo a visiera con schermo fisso trasparente e protezione della nuca) resistenti all’attacco dei prodotti chimici; 2) n. 2 apparecchi autorespiratori (ad aria compressa). Classi 3 – 4.1 – 4.2 – 4.3 - 5.1- 6.1 (con p.i. uguale od sup. a 23 ° C) ed 8 (con p.i. uguale od sup. a 23 ° C) 1) Estintori portatili di incendio per una capacità complessiva di 12 kg. di polvere (od equivalente)7 in ogni locale del carico. La nave deve essere dotata dei presidi medici e dotazioni sanitarie previste dalle norme della propria Amministrazione di bandiera. La tendenza è quella di uniformarsi allo standard indicato nel MFAG (Medical First Aid Guide) approvato dall’IMO. CONCETTI FONDAMENTALI Le norme dell’IMDG Code NON si applicano alle provviste ed alle dotazioni della nave; Il rispetto delle norme dell’IMDG Code assicura la sicurezza delle persone e la protezione dell’ambiente. La classificazione delle merci compete a - shipper/consignor (ossia alla persona od organizzazione preposta al confezionamento di un carico di merci pericolose per il trasporto), - alla competente Autorità (in Italia il MARICOGECAP VI Rep), secondo le indicazioni contenute nell’IMDG Code I liquidi vengono definiti in modo inequivocabile. Una sostanza pericolosa viene considerata liquida se: - a 50°C ha una tensione di vapore non sup. a 300 Kpa (3bar) - non è completamente gassosa alla temperatura di 20°C ed alla pressione di 101.3 Kpa (1 bar) 8 - Alla pressione di 101,3 Kpa (1 bar) ha un melting point ( o un m. p. iniziale) uguale od inf. a 20°C Per le sostanze viscose per le quali non sia possibile determinare il loro m.p. si debbono effettuare particolari test prescritti dall’IMDG Code, al fine di verificare se debbono essere considerate 7 un estintore a polvere da 6 kg. è equivalente ad uno a schiuma chimica da 9 lt. od uno a CO2 da kg. 5 8 Punto di fusione. A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
33 liquide o meno. Con l’esclusione dei gas, le sostanze che non rientrano nel campo dei liquidi sono considerate solide. La corretta classificazione incide nella scelta delle forme di contenimento. CLASSIFICAZIONE SECONDO LA DIR 67/548/CE Esplosivo: E Comburente: O Estremamente infiammabile: F+ Facilmente infiammabile: F Infiammabile: R 10 Altamente tossico: T+ Tossico: T Nocivo: Xn Corrosivo: C Irritante: Xi Sensibilizzante: R 42 e/o R 43 Cancerogeno: Carc. Cat. [1] Mutageno: Muta. Cat. [1] Tossico per il ciclo riproduttivo: Repr. Cat. [1] Pericoloso per l'ambiente: N e/o R 52, R 53, R 59. CLASSIFICAZIONE SECONDO IL TRASPORTO Classe 1: Esplosivi Classe 2: Gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione Classe 3: Liquidi infiammabili Classe 4.1: Solidi infiammabili Classe 4.2: Materie soggette ad accensione spontanea Classe 4.3: Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili Classe 5.1: Materie comburenti Classe 5.2: Perossidi organici Classe 6.1: Materie tossiche Classe 6.2: Materie infettanti Classe 7: Materie radioattive Classe 8: Materie corrosive Classe 9: Materie pericolose diverse Tutti i carichi pericolosi movimentati per strada, ferrovia o nave sono soggetti alle normative vigenti in materia, per quanto attiene gli imballaggi, l’etichettatura, la segregazione, ecc.. Le norme nazionali ed internazionali ( SOLAS, MARPOL, DPR 1008, Codice IMDG, ADR ) sono adeguate al fine di proteggere la popolazione e l’ambiente durante tutta la catena del trasporto, dall’inizio alla fine, includendovi anche i cambiamenti del mezzo impiegato. Definizione di merce pericolosa del “Regolamento per l’imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli” D.P.R. 1008 del 09.05.1968 sono considerate pericolose le merci che possono esporre ad un rischio specifico le persone incaricate delle operazioni di imbarco, trasporto, sbarco e trasbordo, oppure la nave che le trasporta e le persone imbarcate. A cura di Paolo Menconi Istituto Professionale Attività Marinare
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