Agli istruttori del Servizio Qualità Edilizia e Sportello Unico Edilizia - Comune di Ferrara

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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
 SERVIZIO QUALITA’ EDILIZIA
 SPORTELLO UNICO EDILIZIA
 PG 38576/09
                                                             Ferrara, 6 maggio 2009

                                                     Agli istruttori del Servizio Qualità Edilizia e
                                                     Sportello Unico Edilizia

OGGETTO: Chiarimenti sul concetto di opere pertinenziali e sui titoli richiesti per la loro
esecuzione.

A seguito della riunione del 4 marzo u.s. è parsa evidente la necessità di aggiornare le
interpretazioni della normativa in materia di opere pertinenziali al fine di rendere omogenee, nella
pratica quotidiana, le applicazioni delle circolari emanate al riguardo, risultate non sempre
omogenee. Deve tenersi conto, infatti che la L.R. 31/02 (esecutiva dall’11.12.2002 ed applicativa
nella Regione del DPR 380 Testo Unico Edilizia) modificando i titoli edilizi riguardanti le opere
pertinenziali, ha inciso anche sul loro contenuto urbanistico, come messo in evidenza anche dalla
giurisprudenza formatasi nel frattempo.
Anche per questo le circolari sulle opere pertinenziali che si sono succedute nel tempo, non sono
più un punto di riferimento valido e sufficiente a definire le tante fattispecie di manufatti che
vengono proposte e che, per di più, si evolvono nel tempo sulla scia di nuovi materiali che vengono
offerti dal mercato.
Pertanto, senza mettere in discussione l’operato fino ed ora posto in essere per ovvii motivi di
affidamento e di certezza di quanto è già stato approvato, al fine di rendere omogenee le
interpretazioni delle casistiche in materia e la conseguente applicazione operativa che ricade sui
titoli, si ritiene necessario azzerare le precedenti circolari sostituendole con le indicazioni
aggiornate e più puntuali che vengono di seguito espresse.

                                    Definizione di pertinenze.
Recependo le indicazioni della giurisprudenza più recente, si precisa il concetto di pertinenza, già
espresso dal primo comma dell’art. 4 punto 4.10 del R.E., nel seguente modo:
Si definiscono pertinenze quei manufatti che, pur potendo avere una propria individualità fisica ed
una propria conformazione strutturale, sono preordinati a soddisfare una esigenza di utilizzo
originata dall'edificio principale di cui costituiscono un accessorio o un ornamento. Tali
manufatti non debbono consentire una destinazione autonoma e diversa da quella di servizio
all'immobile di cui fanno parte o a cui si riferiscono, e nemmeno costituirne un ampliamento.

In modo analogo così si è espressa la Cassazione Penale:
In materia urbanistica si considera pertinenza l’opera che, pur avendo una propria individualità
fisica ed una propria conformazione strutturale, è funzionalmente diretta a realizzare un’oggettiva
esigenza dell’edificio principale, dotata di un volume minimo in modo da non consentire una sua
destinazione autonoma diversa da quella dell’asservimento dall’edificio principale. La definizione
di pertinenza non può desumersi dalla soggettiva destinazione data dal proprietario o dal
possessore. La nozione di pertinenza non è legata tanto ad una congiunzione fisica, quanto ad un
diverso atteggiamento del collegamento funzionale della parte al tutto.

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Distinzione tra interventi pertinenziali ed ampliamenti
Ai fini dell’applicazione concreta dei concetti espressi, si rileva che un primo problema è costituito
dalla distinzione tra l’intervento di “ampliamento” eccedente la sagoma di un edificio esistente (che
rientra nella nuova costruzione - vedere il punto g1 della L.R. 31/02 1 che integra la definizione di
ampliamento data dal R.E. vigente all’art.4 punto 4.9) e l’ampliamento/costruzione pertinenziale.
L’intervento di “ampliamento” rientrando, ai sensi della L.R. 31/02, nel concetto di nuova
costruzione, è sempre soggetto a Permesso di costruire indipendentemente dalla sua quantificazione
volumetrica, mentre l’ampliamento pertinenziale (od “opera pertinenziale”), è soggetto a Dia se <
del 20% o a Permesso se > del 20% del volume dell’edificio principale.
A questo proposito si chiarisce che non è ampliamento pertinenziale, ma semplice ampliamento di
edificio (e quindi soggetto a Permesso, indipendentemente dalla quantificazione volumetrica) quello
all’esterno della sagoma (in aderenza o in prosecuzione) come la sopraelevazione o l’ampliamento
planimetrico che ha unico accesso dall’interno dell’edificio preesistente e che ne “ampli” l’utilizzo.2

                      Distinzione tra opere pertinenziali ed opere accessorie
Un altro problema, poi, è quello di distinguere le opere pertinenziali dalle opere/parti accessorie
delle costruzioni, cioè quelle opere che costituiscono un tutt’uno con l’edificio principale, che non
possono esistere senza l’edificio principale (eseguibili con il titolo di volta in volta valutato in
relazione alla modifica dei parametri edilizi e urbanistici del singolo caso).
In base a questa definizione si può così operare la seguente distinzione.
Costituiscono opere accessorie, ad esempio, le seguenti:
Altana
Androne
Balcone
Ballatoio
Galleria
Loggia
Portico-Porticato
Pensiline a sbalzo
Terrazza.
Veranda.
(per le definizioni si rimanda al glossario)

1 Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto g) "interventi di nuova costruzione", gli
interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle
lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto
g.6);
…..
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume
dell'edificio principale
2 L’uso che fa il secondo comma dell’art 4punto 4.10 del termine Superficie netta Sn non comporta che tutto

quello che non fa Sn è, per conseguenza, pertinenza; il senso del comma è quello di dire che non può essere
pertinenza un vano che assolve ad una funzione essenziale per la destinazione di un edificio.

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Possono definirsi come pertinenze od opere pertinenziali (sempre che ricorrano le condizioni
prima elencate, ovvero quelle di essere al sevizio o ad ornamento di un immobile in cui si svolge la
funzione principale ecc) le seguenti:
Gazebo
Pergolato o Pergola
Tettoia
Pensilina
Pro servizio o bassocomodo
Autorimesse al servizio di edifici esistenti
Le casette di legno poste nei giardini
Piccoli manufatti al servizio del giardino come: serre da giardino, piscine famigliari
(per le definizioni dei singoli manufatti si rimanda al glossario)

                         Definizione del regime delle opere pertinenziali
Tralasciando al momento le opere accessorie, è necessario definire i titoli richiesti per la
realizzazione delle opere pertinenziali sopra elencate partendo dalla normativa vigente, costituita
dalla combinazione del vigente R.E. e della L.R. 31/02, oltre che dal vigente PRG e dalle relative
N.T.A.
A seconda dei casi le opere pertinenziali potranno essere:
    • libere (non è richiesto alcun titolo edilizio per la loro realizzazione)
    • soggette a Dia
    • soggette a Permesso di costruire

A) Opere pertinenziali libere
Il riferimento normativo per tale casistica è costituito dal terzo comma dell’art. 70 del R.E dove
vengono individuate come libere quelle opere che costituiscono arredo di giardino 3. Spesso, nella
prassi, sempre più si è fatto ricorso a tale casistica, ma non si deve dimenticare che i presupposti
sono le ridotte dimensione (“ piccoli manufatti”) e l’amovibilità (cioè la facilità di spostamento o di
smontaggio tali da non richiedere personale specializzato).
Pertanto, tenendo presente questi elementi basilari, il comma 3 dell’art. 70 riporta a titolo
esplicativo ed esemplificativo un elenco di opere realizzate nei giardini privati o nelle aree scoperte,
senza ulteriori precisazioni. In questa occasione, pertanto, si definiscono ulteriori elementi
(quantitativi e qualitativi) di cui si è discusso, per avere una omogeneità di interpretazioni. Viene
quindi definita a priori l’entità dimensionale (mq, mc, altezza) entro la quale un manufatto si può
definire “piccolo”. In tal senso si devono ritenere arredi di giardino:
     • il gazebo con copertura in tela o canniccio avente dimensioni massime di 20 m2 e altezza
         massima (intesa come dimensione geometrica) non superiore a m.3;
     • il pergolato scoperto (o coperto al massimo con telo o canniccio) ed aperto sui 4 lati, isolato
         o addossato ad un edificio (in tal caso potrà avere lati chiusi ma senza nuovi tamponamenti)
         avente dimensioni massime di 20 mq e altezza massima (intesa come dimensione
         geometrica) non superiore a m. 3;
     • la piccola piscina ad uso famigliare (piscina arredo), prefabbricata, montata fuori terra.

3Art 70 del R.E. ....
3. Fatto salvo quanto indicato al comma precedente non sono soggetti ad autorizzazione, in quanto assimilati
ad opere mobili di arredo, i piccoli manufatti amovibili al servizio delle aree verdi quali ricoveri di attrezzi
da giardinaggio, piccole serre in ferro e vetro, barbecue o piccoli focolari, canili, (dimensioni massime mc.10),
piccoli pergolati, gazebi in struttura leggera, concimaie per il recupero dei cascami del giardino, ed ogni
elemento di arredo e corredo delle sistemazioni a verde nel rispetto delle norme del Codice Civile, di Polizia
Urbana e di Igiene.

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•   Il barbecue o i piccoli focolari che non richiedono opere murarie.
   •   Le casette da giardino di materiale leggero come legno o plastica, fino a 10 mc
       (l’assimilazione è fatta con il testuale “ricoveri di attrezzi da giardinaggio” usato al secondo
       comma dell’art. 70 del R.E.).
   •   piccole serre da giardino fino a 10 mc.
   •   canili fino a 10 mc.
       Ulteriori precisazioni:
             Per “aperto sui 4 lati” si intende che il manufatto non debba presentare nessun elemento
             continuo di chiusura fissa laterale. Non è da considerarsi elemento continuo di chiusura un
             graticcio di legno posto per la crescita di piante rampicanti o teli facilmente amovibili. Ogni
             altro tipo di chiusura esula dal concetto di arredo di giardino.
             Le strutture sopra elencate rimangono tali anche se collocate su un terrazzo.
             Si sottolinea che la tettoia per il ricovero auto non rientra nel concetto di arredo di giardino,
             ma nell’opera pertinenziali ricadente nel caso B
             Rientrano nella presente casistica anche le casette di legno o similari per il ricovero degli
             attrezzi da giardino se contenute entro un volume fisico (ottenuto moltiplicando area di base
             per altezza) fino a 10 mc. come prescritto dall’art 70, comma 3, del R.E.
             Tutti i manufatti del presente caso non debbono avere fondazioni stabilmente collegate con la
             parte in elevazione il cui fissaggio dovrà pertanto essere del tipo a secco.
             Tutte le opere elencate debbono rispondere comunque alle norme di decoro ed alle prescrizioni
             di tutela degli edifici di valore storico architettonico, storico testimoniale, e relative aree
             scoperte, individuati dal PRG.
Tutti i manufatti che eccedono le dimensioni o le caratteristiche del presente punto A vanno
ricondotti alla casistica di cui al punto B successivo.

B) Opere pertinenziali soggette a DIA/Permesso
Si ritiene corretto suddividere questa categoria in 2 sottocategorie di opere pertinenziali, quelle
definibili “leggere” per l’irrilevanza urbanistica (quelle cioè che non costituiscono superficie lorda,
volume e non fanno distanza dai confini e tra costruzioni, ma modificano comunque lo stato dei
luoghi - caso B1) e quelle definibili “pesanti” (cioè quelle urbanisticamente rilevanti che
costituiscono superficie lorda, volume e fanno distanza dai confini e tra costruzioni – caso B2)

Caso B1 : Opere pertinenziali “leggere”.
Rientrano in questo caso:
   • Tettoie realizzate con struttura verticale leggera e dotate di copertura leggera o trasparente,
       inserite nel contesto senza alterarlo visivamente, aperte sui 4 lati, isolate o addossate ad un
       edificio; in questi casi si intendono comprese anche quelle tettoie utilizzate per il riparo di
       autovetture. Requisiti dimensionali: Altezza massima (misura geometrica presa nel punto
       più alto) non superiore a m.3, superficie massima di 20 mq (per ogni unità immobiliare di
       riferimento).
       Ulteriori precisazioni:
             Per “aperti sui 4 lati” si intende che non vi deve essere nessun elemento continuo di
             tamponamento o chiusura fissa laterale, né mobile, quando questa realizza una effettiva
             chiusura . Non è da considerarsi elemento continuo di chiusura un graticcio di legno posto per
             la crescita di piante rampicanti o teli facilmente amovibili.
             Si precisa che debbono ritenersi aperte anche le tettoie realizzate a ridosso di un muro o entro
             rientranze di muri o chiusure perimetrali appartenenti ad altri edifici ma senza ulteriori
             tamponamenti.
             Per “copertura leggera” si intende una struttura montabile “a secco”, come ad es. un tavolato di
             legno, piano o inclinato, posto su piccoli travetti ed impermeabilizzato da guaina o similare
             (es. tegola canadese). (La copertura in coppi o altra tegola in laterizio o cemento esula dal
             concetto di copertura leggera e rientra nel concetto di costruzione a tutti gli effetti, come il
             caso trattato al punto B2).

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Per copertura trasparente si intende vetro, policarbonato o similare, montati comunque “a
             secco”.
             Per “struttura verticale leggera” si intende una struttura puntiforme di sostegni verticali di
             ridotte dimensioni in legno o metallo (non rientra nella struttura verticale leggera il pilastro in
             muratura, marmo, cemento, o similare; o il muro continuo; tali caratteristiche fanno rientrare il
             manufatto nella categoria delle opere edilizie che costituiscono volume, trattata al punto B2).
             Rientrano in questa casistica anche i “soffietti” in tela estensibili.
             Tutte le opere elencate al presente punto debbono rispondere comunque alle norme di decoro
             ed alle prescrizioni di tutela degli edifici di valore storico architettonico, storico testimoniale, e
             relative aree scoperte, individuati dal PRG

Tutti i manufatti che eccedono le dimensioni o le caratteristiche del presente punto B1 vanno
ricondotti alla casistica di cui al punto B2 successivo.

I manufatti del punto B1, per la loro irrilevanza edilizia e di carico urbanistico, non costituiscono
Superficie utile (Su), Superficie accessoria (Sa), Volume (V) , Superficie coperta (Sq) e non sono
soggetti alla verifica dei distacchi tra edifici e dai confini di proprietà.
Come tali sono soggetti sempre a DIA come opere pertinenziali (art 8 lett l, L.R. 31/02 – diritti di
segreteria € 250);
Regime sanzionatorio: art. 16 della L.R. 23/04 (art 37 del T.U.)

Caso B2 Opere pertinenziali “pesanti”.
Si tratta di opere che possono avere una rilevanza urbanistica e incidono sui parametri edilizi ed
urbanistici.
Tali manufatti costituiscono Superficie lorda (Sl) Superficie accessoria (Sa), Volume, Superficie
coperta (Sq) o modificano stabilmente il suolo (come le piscine interrate) e sono soggetti alla
verifica dei distacchi tra edifici e dai confini di proprietà, dalle strade.

Rientrano in questa casistica:
    • le tettoie chiuse anche solo su un lato, o con copertura eccedente quella definita leggera al
        punto precedente B1 o con dimensioni superiori a quelle indicate al punto precedente B1 o
        realizzate con materiali eccedenti quelli considerati leggeri riportati al punto B1. Per
        chiusura si intende qualunque tamponamento continuo che non sia in tela, grigliato aperto o
        altro materiale equivalente.
    • le autorimesse ( debbono avere struttura ignifuga) e i proservizi o bassocomodi
    • le piscine interrate, scoperte/ coperte.
    • le “casette” > 10 mc.
    • i manufatti che eccedono le dimensioni riportate nei punti A e B1 o di materiali diversi.
    Ulteriori precisazioni: per “chiusura” si intende qualunque tipo di chiusura, anche vetrata, fissa
    o mobile.
Tali manufatti costituiscono Superficie accessoria (Sa), Volume, Superficie coperta (Sq) o
modificano stabilmente il suolo e pertanto sono soggetti alla verifica dei distacchi tra edifici, dai
confini di proprietà e dalle strade. Le piscine interrate scoperte non costituiscono volume e sono
soggette al rispetto dei distacchi del codice civile.
Inoltre, poiché tali manufatti (ad esclusione, come detto, delle piscine scoperte) costituiscono
Volume (Superficie utile lorda (Sl) x altezza di piano), è necessario individuare il rapporto tra il
loro volume e quello dell’edificio principale, al fine di individuare il titolo edilizio necessario e
quindi il regime sanzionatorio:
               Pertinenze di volume < del 20% del volume dell’edificio principale
               Titolo edilizio richiesto per la loro realizzazione: DIA per opere pertinenziali (art 8
               lett l, L.R. 31/02 – diritti di segreteria € 250)

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Regime sanzionatorio: art. 16 della L.R. 23/04 (art 37 del T.U. – per le opere
               eseguite in assenza di titolo) – Non è applicabile il regime sanzionatorio penale.
               (Rientrano in questo caso le piscine pertinenziali scoperte)

               Pertinenze di volume > del 20% del volume dell’edificio principale
               In tal caso le pertinenze rientrano nel concetto di nuova costruzione (art 3, punto e.6
               del T.U. – Allegato alla L.R 31, punto g.6).
               Titolo edilizio richiesto per la loro realizzazione: Permesso di costruire (art 12,
               L.R. 31/02 - art 10 T.U.)
               Regime sanzionatorio: art. 13 della L.R. 23/04 (art 31 del T.U. – per le opere senza
               titolo). E’ applicabile il regime sanzionatorio penale: art 44 del T.U.

Oltre alle problematiche sopra descritte, può verificarsi la problematica di un intervento successivo
su una pertinenza o su un’opera accessoria che ne può modificare la consistenza e la natura.
Si esamina quindi questa ulteriore casistica.

C) Interventi su elementi esistenti, accessori o pertinenziali delle costruzioni o costruzione di
elementi accessori
Uno dei casi frequenti è quello, ad esempio, della chiusura di balconi, tettoie, logge, porticati ecc.
Anche per questi casi si possono configurare situazioni diverse:
Si premette che per tamponamento si intende qualsiasi chiusura che non sia in tela o a graticcio;
sono tamponamenti anche le chiusure in vetro, sia fisse che mobili del tipo a soffietto o a scorrere.

               C1 I tamponamenti con chiusura a soffietto o scorrevole o trasparente fissa di
               elementi già conteggiati come volumetria (es. porticati, logge, tettoie, balconi e
               pensiline di sporgenza >di m. 1,60 ) che non trasformano la superficie accessoria
               preesistente in superficie utile netta, si configurano come manutenzione
               straordinaria e, come tali, soggetti a Dia.
               (es. il tamponamento di una loggia o di un porticato con vetri scorrevoli su binari o
               pieghevoli a pacchetto o a libro. Non è da considerarsi elemento continuo di chiusura
               un graticcio di legno posto per la crescita di piante rampicanti).
               E’ il caso di precisare che per tamponamento, in questo caso, si intende, qualunque
               tipo di chiusura che sia mobile (chiusura a soffietto o libro, a scorrere, a scomparsa,
               a bilico ecc) che fisso, realizzata con materiali continui come vetro, metallo, legno,
               plastica ecc.

               C2-I tamponamenti di elementi già conteggiati come volumetria (es. porticati,
               logge, tettoie, balconi e pensiline di sporgenza > di m. 1,60 ) che trasformano la
               superficie accessoria in superficie utile netta, ovvero quando esistono le
               condizioni di abitabilità del vano o quando il vano può essere considerato interno
               dell’unità immobiliare o al complesso edilizio di cui fa parte (rientra in questo
               concetto una chiusura vetrata su telaio fisso con aperture ad anta o a wasistas idonee
               a garantire il requisito dell’illuminazione e dei ricambi d’aria, pari ad 1/8 della sup.
               del vano). Dovrà però farsi attenzione alla ammissibilità della chiusura qualora vi
               siano finestre prospettanti la loggia (es. il tamponamento di una loggia o di un

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porticato con vetrate fisse4, anche se dotate di parti apribili ad anta costituisce
                  chiusura fissa e quindi trasformazione di superficie accessoria in superficie utile).
                  Tali interventi si configurano come ristrutturazione e, come tali, soggetti a Permesso
                  o Dia secondo le zone, e agli oneri del caso.
                  Il regime sanzionatorio è sempre quello proprio della ristrutturazione (art 33 del
                  T.U.) come stabilito dal T.U per le opere soggette a Permesso ai sensi dell’art 10
                  del D.P.R. 380/01. E’ applicabile il regime penale.

                  C3-I tamponamenti con strutture fisse (anche in vetro) di elementi accessori non
                  conteggiati come volumetria (es., balconi e pensiline di sporgenza < di m. 1,60,
                  tettoie leggere di cui al punto B1 ecc) si configurano come nuova volumetria e, come
                  tali, soggetti a Permesso come ampliamento. Il regime sanzionatorio, tuttavia, è
                  sempre quello proprio della nuova costruzione (ampliamento = nuova costruzione),
                  come stabilito dal T.U per le opere soggette a Permesso ai sensi dell’art 10 del
                  D.P.R. 380/01.
                  E’ applicabile il regime penale.

                  C4-I tamponamenti di qualunque tipo (anche scorrevoli) di pertinenze non
                  conteggiate come volumetria in precedenza (es. tettoie leggere ed aperte < di 20 mq
                  del tipo trattato al punto B1.), si configurano come aumenti di volume ed il regime
                  rientra nel caso B2 (pertinenza inferiore o superiore al 20 % del volume principale,
                  Dia o Permesso). Va verificato il volume e la distanza dal confine.
                  E’ applicabile il regime penale solo se il volume della pertinenza supera il 20%,
                  altrimenti si applica l’art 16 della L.R. 23/04.

                  C5- Costruzione di verande
                  Le verande con accesso anche dall’interno dell’edificio sono sempre ampliamenti.

                  C6 Costruzione di pensiline a sbalzo o balconi
                  Quando tali opere superano la sporgenze di m. 1,60 si avrà un intervento di
                  ampliamento soggetto a Permesso in quanto l’opera costituisce Superficie lorda (Sl)
                  Volume, Sup. accessoria (Sa) e deve rispettare le distanze dai confini e tra fabbricati.
                  Si ricorda che la costruzione di balconi in edifici classificati restauro e risanamento
                  conservativo, ove ammessi, si configura per coerenza, come intervento di restauro.
                  Il regime sanzionatorio, tuttavia, è sempre quello proprio della nuova costruzione
                  (ampliamento = nuova costruzione), come stabilito dal T.U per le opere soggette a
                  Permesso ai sensi dell’art 10 del D.P.R. 380/01.
                  E’ applicabile il regime penale.

4  Diversamente se il tamponamento ha caratteristiche non fisse, facilmente apribile tipo ante a scorrere, a soffietto, a
libro ecc si tratterà di semplice apposizione di infissi rientrante nella manutenzione straordinaria. Non è da considerarsi
chiusura di un vano l’apposizione di un graticcio per la crescita di rampicanti sui lati..

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C7 costruzione di altana per impianti tecnologici
               La costruzione di altana per ospitare impianti tecnologici, ove ammessa, può essere
               trattata come intervento soggetto a Dia ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera i).

               Ulteriori casi di valutazione.
               C8 Strutture di sostegno per pannelli solari o fotovoltaici al servizio di edifici.
               Qualora l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici non rientri nei casi di
               manutenzione ordinaria in base alla legislazione vigente (ove consentita comunque
               dalle norma di PRG e R.E.) in quanto richieda una struttura di sostegno (e sempre
               che la struttura non sia configurabile come una tettoia idonea a coprire spazi
               sottostanti), il titolo richiesto sarà la DIA in quanto l’intervento si può assimilare alla
               manutenzione straordinaria per l’installazione di impianti tecnologici. In particolare
               nelle zone produttive tali installazioni, salvo valutazioni del caso particolare,
               possono essere considerate come impianti tecnici. L’installazione potrà avvenire sia
               su coperti di edifici o in aree esterne e non sarà considerata come ampliamento.
               Nelle zone non produttive la struttura di sostegno dovrà essere in qualche modo
               permeabile all’aria e alla pioggia per non costituire volume, se lo spazio coperto
               risultante viene utilizzato come ricovero automezzi. Rimane fermo il principio che la
               tettoia aperta fino a 20 mq (caso B1) non costituisce volume anche se ospita i
               pannelli solari o fotovoltaici in quanto questi elementi non costituiscono elementi di
               copertura ma sono portati da altra struttura. Andrà valutato attentamente caso per
               caso quindi il ricorrere delle vaie ipotesi.

               C9 Schermature solari
               Possono essere considerate opere accessorie quando rivestono un carattere
               strutturale. Tra le tante tipologie possibili si può tuttavia precisare che possono
               inquadrarsi nella manutenzione straordinaria (e quindi DIA) quelle a parete, con
               elementi discontinui e/o mobili o su supporto a sbalzo che non eccedono comunque
               la sporgenza di un balcone (m.1,60).

E’ inoltre il caso di precisare che per tutte le opere descritte nelle presente circolare devono essere
rispettate le norme aventi valore generale sovraordinato o regolamentari quali le norme di sicurezza
sulle costruzioni (NCT), norme di prevenzione incendi, il Codice Civile, il Codice della Strada, il
Regolamento di Igiene. Inoltre dovrà essere acquisita l’autorizzazione prevista dal D.Lgs 42/04 e
s.m. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) qualora l’intervento riguardi immobili sottoposti ai
vincoli previsti da tale normativa (autorizzazione paesaggistica o monumentale).
La presente circolare è immediatamente operativa e supera ed annulla il contenuto delle precedenti
aventi numeri:
    • 8303 del 20.05 1996
    • 13075 del 23.11.1999
    • 52604 del 21.06.2005

                                                      Il Dirigente del Servizio
                                                          Ing. Mario Lazzari

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