MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE - Solo contratto

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MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE - Solo contratto
MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE

                       Caratteristiche

Solo contratto   Ipoteca su              Abitazione
  Di mutuo        immobile               principale

                                                  Di un
                 Anche se           Del
                                                Familiare
                  diverso       contribuente
                                                Art. 5 tuir
MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE - Solo contratto
Finalità del mutuo

   Oneri e spese – sez.     Risoluzione 07/09/2007, n. 241/E
      Rigo E7 E 10 - interessi per mutui ipotecari
La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è
adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado:
art.5, co.5 del TUIR) – (Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.2).

   Se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di
   mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa
   dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla
   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445.2000

   (Risoluzione 22.12.2006, n. 147/E); il CAF, pertanto, potrà riconoscere la detrazione degli
   interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione.

   In caso di mutui misti (ad esempio acquisto e ristrutturazione), gli importi devono essere
   distintamente specificati, in mancanza non può essere apposto il visto di conformità.
Spese interessi passivi acquisto immobile

• La detrazione per interessi passivi e spese accessorie, derivanti da mutui
  ipotecari per l’acquisto di abitazione principale spetta su di un importo massimo
  di euro 4.000,00.
• In caso di contitolarità del mutuo gli interessi vanno calcolati tenendo presente
  la data di stipula:
   – fino al 31/12/92 l’importo va riferito a ciascun cointestatario
   – dopo il 1/1/93 il limite è riferito complessivamente
•       In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire
  della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. E’ necessario
  verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo
• Può detrarsi la quota del coniuge fiscalmente a carico, se possiede tutti i
  requisiti

NON RILEVA LA QUOTA DI PROPRIETA’ ACQUISTATA
       Ad esempio coniugi 65% e 35% nel rogito e mutuo cointestato –
  detrazione degli interessi al 50% salva la necessaria, eventuale parametrazione
  Ad esempio immobile intestato a tre soggetti (fratelli) ma due solo mutuatari –
  detrazione interessi al 50% per questi ultimi, salva la necessaria, eventuale
  parametrazione.
I costi occulti

            Restituzione dei contributi sul mutuo

           La Regione .. Chiede al beneficiario la restituzione
          del contributo in conto interessi erogato nel passato.
          Le somme che il contribuente deve restituire alla
          Regione rappresentano gli interessi passivi in
          precedenza non detratti.
          Il contribuente può operare la detrazione per gli
 risol.   interessi passivi nel periodo d'imposta in cui
76/10     restituisce alla regione i contributi in conto
          interessi risultati non spettanti.
          Occorre considerare l’ammontare degli interessi
          detraibili e il limite massimo di spesa
          I contributi restituiti, potranno essere indicate nel
          modello di dichiarazione dei redditi tra gli oneri diversi
          per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%” con
          il codice 34
I costi occulti

                        Esempio

Contributi riferiti al 2005 per 2000 euro di interessi

Ammontare di interessi indicati in dichiarazione pari a
2.500 euro

Restituzione dei contributi per 1.500 euro

In dichiarazione, nei righi E19/E21, con il codice 34,
si può indicare l’importo di 1.115 euro (limite di 3.615
– 2.500 fruiti)
Esempio

        34    1.115

Quota rimborsata                Interessi dell’anno
Spese interessi passivi acquisto immobile

Se varia la dimora abituale la detrazione non spetta
più a decorrere dal periodo d’imposta successivo
(ad es. se la dimora varia a maggio 2012 la
detrazione per il 2012 può essere interamente
fruita (cfr. Circolare n. 55/E del 14/06/2001 - risposta 1.3.1 -).

Se varia l’abitazione principale non si perde
comunque il diritto alla detrazione se il
trasferimento è dovuto a motivi di lavoro oppure da
ricoveri permanenti in istituti sanitari. Solo in
quest’ultimo caso è richiesto però che l’unità
abitativa non sia concessa in locazione.
CIRCOLARE N. 55 DEL 2001

Punto 1.3.1: nel caso in cui, in anni successivi, lo stesso immobile torna ad
essere utilizzato come abitazione principale, il contribuente può
nuovamente esercitare il diritto alla detrazione d'imposta, in relazione alle
rate pagate a decorrere dal momento in cui l'immobile torna ad essere
utilizzato come abitazione principale, in quanto la continuità non è un
requisito richiesto per usufruire del beneficio.

Ovviamente, non è possibile richiedere “ora per allora” la detrazione per le
annualità in cui non sussisteva il requisito dell’abitazione principale.
I costi occulti

         Mutui prima casa: trasferimento motivo lavoro

           Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi
           passivi permane anche nel caso in cui il contribuente
           trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo
           a quello in cui si trova la sede di lavoro.
           Non è necessario che la nuova abitazione principale
           sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la
           sede di lavoro.
 Circ.     La detrazione spetta fintantoché sussistono i
21/10      presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a
           dire finché permangono i “motivi di lavoro”.
           Se vengono meno le esigenze lavorative che hanno
           determinato lo spostamento della dimora abituale non
           troverà più applicazione la citata deroga, con la
           conseguenza che, a partire dal periodo di imposta
           successivo il contribuente perderà il diritto alla
           detrazione degli interessi.
Spese interessi passivi acquisto immobile

                  Trasferimento a seguito di separazione o divorzio

La normativa così come interpretata dall’AE non determina la perdita dell’agevolazione

                         Se permangono i figli o ex coniuge
Regola / tempistica

         Data rogito non oltre un anno dal mutuo

Deroga in caso di rinegoziazione e portabilità. In questo caso il nuovo mutuo è stipulato
oltre un anno dall’acquisto ma ciò non fa perdere la detraibilità degli interessi passivi.
Spese interessi passivi altri casi

•   Possibile fruizione della detrazione anche per l’acquisto di una abitazione
    locata, sin dal pagamento della prima rata di mutuo (C.M. 23/06/2002, n.
    50/E, risp. 4.3);

Condizioni:

•   Notifica entro 3 mesi dall’acquisto ATTO DI INTIMAZIONE DI LICENZA O DI
    SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE;
•   Entro UN ANNO DAL RILASCIO sia adibita ad abitazione principale;

•   Possibile fruizione della detrazione anche per l’acquisto di un immobile da
    sottoporre a ristrutturazione - NON E’ DETRAZIONE COSTRUZIONE
    rigo E 10 -

                     Detrazione dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita ad
                     abitazione principale ed in ogni caso entro 2 anni
                     dall’acquisto (ad esclusione delle cause non dipendenti
                     dalla volontà del contribuente – Comune abilitazioni
                     amministrative e concessioni edilizie)
                                                   Risposta circolare nr. 39/E del 2010
Spese interessi passivi acquisto o costruzione
                      Obbligo parametrazione

    Tetto appical.le= importo rogito + spese accessorie X interessi pagati
                         importo contratto di mutuo

Tra le spese accessorie connesse all’acquisto:
- l’onorario del notaio per l’acquisto dell’immobile;
- l’onorario del notaio per la stipula del mutuo;
- le spese di mediazione/agenzia;
- le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali;
- l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca;
- l’imposta sostitutiva sul capitale prestato;
- le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare e quelle sostenute in caso di
acquisto effettuato nell’ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale. Le spese di
assicurazione dell’immobile, invece, non possono rientrare tra gli oneri accessori non avendo il
carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo (circolare n. 15/E risposta 4.4)
Spese interessi passivi
            costruzione o acquisto al “grezzo”

 CONDIZIONI GENERALI (D.M. 311/1999):
1) natura del contratto (mutuo ipotecario);
2) la causa del contratto deve essere la costruzione o la
ristrutturazione (ex art. 3, lett. d) del DPR 380/2001)
dell’immobile da adibire ad abitazione principale;
3) termini: il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi
antecedenti o nei 18 mesi successivi (termine così elevato con
decorrenza 01/12/2007, in precedenza era pari a 6 mesi) alla
data di inizio lavori e l’immobile deve essere adibito a dimora
abituale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
Spese interessi passivi
            costruzione o acquisto al “grezzo”

4) la detrazione spetta, nel limite massimo di 2.582, 28
euro,    solo   relativamente     agli  interessi  calcolati
sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per
il sostenimento delle spese relative alla costruzione
dell’immobile.
Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia
superiore alle menzionate spese documentate la detrazione
non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di
mutuo eccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per
questi ultimi negli anni precedenti si sia fruito della
detrazione è necessario che siano dichiarati, per la
differenza, nel quadro D relativo ai redditi a tassazione
separata;
                                 Solo a fine lavori verifica
Spese interessi passivi
                                 costruzione

             Solo a fine lavori verifica della spesa sostenuta rapportandola
            al capitale preso a mutuo per il quale si è fruito della detrazione
                            sugli interessi passivi - RIGO E 10 -

Costo suolo                                   Euro 70.000,00
Totale fatture per costruzione                Euro 87.000,00
Totale mutuo ipotecario                       Euro 150.000,00
Interessi detraibili                          Da proporzionare ad euro 87.000,00

                  Se durano più anni detrazione su euro 150.000,00
                     poi restituzione onere a tassazione separata
Spese interessi passivi
                        costruzione : esempio
Importo chiesto a prestito       (2010): 150.000
Importo delle spese sostenute (2012): 120.000
Rapporto: 120.000/150.000 = 80%
Interessi pagati nel 2010:       2.500 (detratti 475)
Rideterminazione degli interessi detraibili:
2.500 X 80% = 2.000; 2.000 X 19% = 380
Differenza da dichiarare nel quadro D (rigo D7, cod. 4): 95
Interessi pagati nel 2011: 4.500 (detratti 491, che costituisce il limite
massimo)
Rideterminazione degli interessi detraibili:
4.500 X 80% = 3.600,00 comunque superiori al limite massimo detraibile
era pari a 2.582,28 €
Differenza da indicare nel quadro D: zero
                4                      95
Spese interessi passivi acquisto o costruzione
            rinegoziazione e obbligo parametrazione

   Oneri e spese – sez. I
      Rigo E7 E 10 - interessi per mutui ipotecari

       Deroga della regola dell’anno in caso di rinegoziazione e portabilità
  sempre che si detragga un importo di interessi proporzionato alla residua quota
                             di capitale da estinguere

                       Risoluzione nr. 390/e del 2007

Possibile detrazione sugli interessi passivi dipendenti da un nuovo mutuo,
                        dopo l’estinzione del vecchio.

 Nella fattispecie l’importo del nuovo mutuo era di importo MAGGIORE
             rispetto alla residua quota di capitale da rimborsare.
Esempio Doppia parametrazione

  Oneri e spese – sez. I
     Rigo E7 E 10 - interessi per mutui ipotecari
    Laddove il contribuente aveva precedentemente dovuto provvedere a “riproporzionare”
    l’importo detraibile sulla base del minor valore dell’immobile, rispetto all’importo del primo
    mutuo, alla luce delle disposizioni della circolare n. 15/E del 2005, si rileva che la risoluzione n.
    328/E del 14/11/2007 ha precisato che non cambia la percentuale per la detrazione degli
    interessi passivi. In sostanza qualora la percentuale era del 50%, e quindi veniva detratta la
    metà degli interessi pagati nell’anno, anche per la detrazione degli interessi del secondo
    mutuo occorre applicare la medesima percentuale, limitatamente alla somma utilizzata per
    estinguere il capitale residuo del vecchio finanziamento.
Esempio:
Prima percentuale 60%
123.000 (residua quota di capitale da rimborsare vecchio mutuo);
167.000 (importo nuovo mutuo);
Interessi passivi pagati nel 2012 euro 3.220,00
                                            123.000,00 X 100 = 73,65%
                                              167.000,00
Interessi detraibili 3.220,00 X 73,65% = 2.372,00 X 60% = 1.423,20

                                                                          1.423
Interventi edilizi
detrazioni 36/50/55 %
SOGGETTI AVENTI DIRITTO

 Il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile;
 Il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto,
abitazione);
 L’inquilino e il comodatario (con consenso proprietario);
 Le società di persone, le imprese familiari e l’imprenditore
individuale (in relazione agli immobili cd. “patrimoniali”);
 I familiari conviventi.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
                I FAMILIARI CONVIVENTI
 Non è necessario che l’immobile oggetto dei lavori sia
quello in cui i congiunti dimorano, essendo sufficiente che si
tratti di un’abitazione in cui si esplica la convivenza.
cfr. circolare 24/E/2004

                 Anche seconda o terza casa
INTERVENTI DI RECUPERO – 36%

CASISTICHE EVENTUALE PASSAGGIO DETRAZIONE
NOVITA’ DAL 17 SETTEMBRE 2011
•In caso di vendita dell’unità immobiliare, le detrazioni non
utilizzate in tutto o in parte possono essere ancora fruite dal
venditore oppure possono essere attribuite all’acquirente.
Disposizione inserita dall’art. 2, commi 12 bis e 12 ter, del Dl 138/11

• anche se la norma nulla ha previsto, la dottrina ha suggerito di
evidenziare la scelta nell’atto di acquisto per il 2011

• norma a regime dal 2012: si indica in atto (art. 16-bis, comma 8,
Tuir), oppure passa ad acquirente. Circolare n. 25 del 2012: tali
regole si applicano anche ai passaggi “gratuiti” (donazione) o alla
permuta
INTERVENTI DI RECUPERO – 36%

Eredità dell’immobile
la detrazione spetta a chi degli eredi può disporre dell’immobile a proprio
piacimento quando lo desideri
A tale riguardo si precisa che:
•se l’immobile è locato, non spetta la detrazione;
•al contrario si ritiene che l’erede possa disporre dell’immobile ancorché il
medesimo sia stato concesso in comodato gratuito in quanto il codice civile
stabilisce che il comodante mantiene la disponibilità del bene;
•nel caso di più eredi e l’immobile sia libero (a disposizione), ogni erede avrà
diritto pro quota alla detrazione;
•nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per
intero a quest’ultimo;
•nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all’eredità e mantiene il solo diritto
di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue
quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure
questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la
detenzione materiale del bene. (circ. 24 del 2004 e art. 1810 del c.c.).
Detrazione 36%: norma a regime

        Conferma limiti e condizioni di spettanza

                    Nuovo articolo 16-bis Tuir a regime
                (Limite max. spesa 48.000 euro x ogni singola unità immobiliare)
  Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 in caso di più soggetti aventi diritto alla
   detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000,00 va ripartito tra
                                         gli stessi.
  risoluzione 29.4.2008, n. 181: il limite di spesa ammesso al beneficio deve essere
  comunque riferito complessivamente all’abitazione comprensivo delle relative
  pertinenze, anche se distintamente accatastate. da verificare con nuova norma
• Detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo
• 75enne: 5 quote annuali di pari importo                       Nuova norma non prevede

• 80enne: 3 quota annuali di pari importo
Detrazione 50%   LE NOVITA’ 2012
CASO PRATICO

     1. Bonifico effettuato il 24 giugno 2012: 56.000 euro
        - Detrazione del 36% fino al limite di 48 mila euro
           (codice 2 in colonna 2);
     2. Continuazione lavori con bonifico al 7 luglio 2012 per
        45.000 euro. Calcolo del limite: 96.000 – 48.000 = 48.000
        euro
        - Detrazione del 50% da calcolare in relazione a 45 mila
           euro (codice 3)

    2012    2                                        48.000
            3                                       45.000
Da compilare per anno 2012
I documenti da conservare
               provvedimento 2/11/11

1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di
inizio lavori) Nel caso in cui la normativa non preveda alcun
titolo abilitativo serve la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione
edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
2. Per gli immobili non ancora censiti, domanda di
accatastamento.
3. Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli
immobili, se dovuta.
I documenti da conservare
             provvedimento 2/11/11
4. Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei
lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici
residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se
diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del
possessore all'esecuzione dei lavori.
6. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei
lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia
obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di
sicurezza dei cantieri.
7. Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese
effettivamente sostenute.
8. Ricevute dei bonifici di pagamento.
In dichiarazione
Detrazione 36%

              Semplificazione adempimenti : Circolare n. 19 del 2012
- eliminazione separata annotazione in fattura dei costi della manodopera

                             Circolare n. 19 del 2012
Detrazione 36%                 Adempimenti collegati
                                   al pagamento

  A pena di decadenza dall’agevolazione unica modalità di
pagamento delle spese è mediante BONIFICO BANCARIO O
 POSTALE tranne per le spese per cui non è possibile pagare
con bonifico (es. oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali onorari
           sugli dei professionisti, imposte di bollo).

 Dati che devono comparire sul bonifico:
a) causale del versamento (es. estremi della legge/n. e data
fatture);
b) Codice fiscale del soggetto che paga;
c) Codice fiscale/p.iva del beneficiario del pagamento.
 Se i lavori riguardano parti comuni dell’edificio sul bonifico
deve     comparire     il   codice    fiscale   del  condominio,
dell’amministratore o del condomino che ha effettuato il
pagamento.
Detrazione 36%              Adempimenti collegati
                                al pagamento
    A pena di decadenza dall’agevolazione unica modalità di
pagamento delle spese è mediante BONIFICO BANCARIO O POSTALE
                    Risposte AE su irregolarità
Detrazione 36%

                         Risoluzione 07.08.2008 n. 353/E

L’irregolare compilazione del modulo del bonifico può essere sanata comunicando
 i dati corretti o mancanti alla banca o all’ufficio postale in un momento successivo
Detrazione 36%                                               Novità di prassi
                                                                       2010/2011

                   Nessun effetto ritenuta 10% sui bonifici per detrazione
                          - Art. 25 del decreto legge nr. 78/2010 -
                                  Risoluzione AE 04.01.2011 n. 2
                                  Risoluzione AE 04.01.2011 n. 3
  A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e Poste Italiane SPA operano una ritenuta a titolo di acconto
 dell’imposta dovuta sul reddito dai beneficiari del bonifico (ad esempio: imprese che hanno provveduto
                                             alla ristrutturazione).
   La circolare 28.07.2010 n. 40 dell’amministrazione finanziaria ha precisato che la predetta ritenuta è
obbligatoria: sia per la fruizione del beneficio del c.d. 36% di cui alla legge nr. 449/97, sia per il c.d. 55% di
     cui alla legge nr. 296/2006 e che la base imponibile del calcolo su cui operare la ritenuta non deve
  comprendere l’IVA. Il nuovo adempimento NON cambia il diritto alla spettanza della detrazione per i
  contribuenti, persone fisiche. Essi infatti dovranno continuare a corrispondere il dovuto (comprensivo
dell’IVA) all’impresa tramite il bonifico e potranno, in presenza della altre condizioni normative detrarre la
           spesa. Naturalmente l’importo da detrarre sarà al lordo della nuova ritenuta del 10%.
Il cambio: risoluzione n. 55 del 2012
Detrazione 36%                                 Novità di prassi
                                                        2010/2011

                                     “Piano casa”
              - Conferma indetraibilità spese di ampliamento immobile -
                      Risoluzione AE 04.01.2011 n.4
                                   REGOLA GENERALE
Trattandosi di interventi di manutenzione ristrutturazione e/o recupero edilizio le
spese affrontate devono essere state sostenute per interventi su edifici esistenti e non
di nuova costruzione (circolare 11.05.1998 n 121, capitolo 4) ad eccezione dei costi
inerenti gli interventi di c.d. “fedele ricostruzione” senza aumento delle volumetrie
complessive o nelle ipotesi di ricostruzione/ristrutturazione senza demolizione, con
ampliamento per le spese riferibili solo alla parte esistente.
Pertanto per lavori di ampliamento dell’immobile, eseguiti in attuazione del c.d.
“Piano Casa” in deroga ai piani regolatori locali (articolo 11 del DL 112/2008) la
risoluzione 04.01.2011 n. 4, ribadisce che, per tali ampliamenti vanno adottati gli
stessi principi, dal momento che le deroghe ai piani regolatori locali, introdotte da
leggi regionali, non possono influire sull’applicazione di norme fiscali nazionali.
Risparmio energetico: risoluz. 283 del 2008

• l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata
  da un tecnico abilitato, ed esula dalle competenza
  esercitabili dalla scrivente.

• Si fa presente, peraltro, che in relazione alle spese per cui
  non compete la detrazione del 55 per cento il contribuente
  potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla
  normativa, della detrazione del 36 per cento.

• Per quanto concerne l'ipotesi in cui il contribuente sostenga
  le spese pagando a rate, la scrivente ritiene che tale
  modalità di pagamento non ostacoli il riconoscimento
  dell'agevolazione a condizione che i pagamenti rateali siano
  effettuati mediante bonifico bancario o postale
Detrazione 55% - adempimenti -
                           SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

                              ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO CIRCA LA
                         RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI AI REQUISITI RICHIESTI DAL          Dal 2008
La documentazione                              DECRETO                                  Trasmettere
                                                                                                         Se i lavori
    deve essere
    conservata              ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, OVVERO
                                                                                          all’ENEA       non sono
                                                                                            SOLO
   per il periodo
        in cui
                                ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
                                                                                           per via       conclusi
    può essere                                                                           telematica
       attuata                                                                           ottenendo
    l’attività di
                                 SCHEDA INFORMATIVA SUGLI INTERVENTI
                              (SCHEMA DI CUI ALL’ALLEGATO E DEL DECRETO)                  ricevuta      Invio
   accertamento                                                                         Informatica     comunicaz.
                             PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE                    dopo la
                                                                                         fine lavori    monitoraggio
                           FATTURE E RICEVUTE FISCALI COMPROVANTI LE SPESE                              entro 31/03
                                                                                                        anno
                            DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE DI
                       RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN CASO DI INTERVENTI SULLE PARTI
                                                                                                        successivo
                                         COMUNI DEGLI EDIFICI

          Dal 2008: Pannelli solari, finestre e infissi basta la certificazione del produttore. NO ATTESTATO DI
                                              CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Detrazione 55%

    Decorrenza termine di trasmissione comunicazione ENEA

Chiarimenti forniti nella circolare nr. 21/2010, punto 3                   90
                                                                         giorni

Anno spesa     Numero rate:      Nell’ipotesi in cui, in considerazione del tipo di
                                 intervento, non sia richiesto il “collaudo”, il
   2007              3           contribuente può provare la data di fine lavori
   2008          Da 3 a 10       anche con altra documentazione emessa dal
   2009              5
                                 soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che
                                 compila la scheda informativa). A tal fine non
   2010              5
                                 può ritenersi valida una dichiarazione del
DAL 2011            10           contribuente resa in sede di autocertificazione.
risparmio energetico: comunicazioni Enea

           il contribuente può correggere il contenuto della
           scheda informativa, anche oltre il previsto termine
           per l’invio.
           In particolare, la correzione potrà avvenire
           mediante l’invio telematico di una nuova
           comunicazione, che annulli e sostituisca quella
           precedentemente trasmessa. Più precisamente, il
 Circ.
           nuovo invio deve riguardare non solo la scheda
21/10
           informativa ma anche l’attestato di qualificazione
           energetica, ove richiesto, in relazione alla
           tipologia di intervento.
           La comunicazione in rettifica della precedente
           dovrà, comunque, essere inviata entro il termine
           di presentazione della dichiarazione dei redditi
           nella quale la spesa può essere portata in
           detrazione,
Comunicazione agenzia

la comunicazione deve essere presentata soltanto nei casi in cui i lavori iniziano
in un periodo d’imposta e proseguono anche nel periodo d’imposta successivo.
Oltre a verificarsi lo svolgimento dei lavori in più periodi d’imposta è altresì
necessario che le relative spese siano sostenute in più annualità.

Conseguentemente il modello non deve essere presentato se:
• i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
• nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo
d’imposta successivo) non sono state sostenute spese.

La mancata comunicazione espone solo alla sanzione formale (circolare n. 21
del 2010)
Risparmio energetico

         A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli
         interventi di riqualificazione energetica rientranti
         nell’oggetto     dell’agevolazione     fiscale,   è
         necessario scegliere se applicare la
         detrazione o, in alternativa, beneficiare di
         eventuali contributi comunitari, regionali o
         locali.
 Circ.   Il contribuente può avvalersi della detrazione del
21/10
         55 per cento pur avendo richiesto per il
         medesimo intervento l’assegnazione di eventuali
         contributi erogati da enti locali o dalla Comunità
         Europea, fermo restando che qualora questi gli
         vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda
         beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già
         utilizzata in dichiarazione anche per la parte non
         coperta da contributo.
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