MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE - Solo contratto
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MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE Caratteristiche Solo contratto Ipoteca su Abitazione Di mutuo immobile principale Di un Anche se Del Familiare diverso contribuente Art. 5 tuir
Finalità del mutuo Oneri e spese – sez. Risoluzione 07/09/2007, n. 241/E Rigo E7 E 10 - interessi per mutui ipotecari La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art.5, co.5 del TUIR) – (Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.2). Se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445.2000 (Risoluzione 22.12.2006, n. 147/E); il CAF, pertanto, potrà riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione. In caso di mutui misti (ad esempio acquisto e ristrutturazione), gli importi devono essere distintamente specificati, in mancanza non può essere apposto il visto di conformità.
Spese interessi passivi acquisto immobile • La detrazione per interessi passivi e spese accessorie, derivanti da mutui ipotecari per l’acquisto di abitazione principale spetta su di un importo massimo di euro 4.000,00. • In caso di contitolarità del mutuo gli interessi vanno calcolati tenendo presente la data di stipula: – fino al 31/12/92 l’importo va riferito a ciascun cointestatario – dopo il 1/1/93 il limite è riferito complessivamente • In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. E’ necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo • Può detrarsi la quota del coniuge fiscalmente a carico, se possiede tutti i requisiti NON RILEVA LA QUOTA DI PROPRIETA’ ACQUISTATA Ad esempio coniugi 65% e 35% nel rogito e mutuo cointestato – detrazione degli interessi al 50% salva la necessaria, eventuale parametrazione Ad esempio immobile intestato a tre soggetti (fratelli) ma due solo mutuatari – detrazione interessi al 50% per questi ultimi, salva la necessaria, eventuale parametrazione.
I costi occulti Restituzione dei contributi sul mutuo La Regione .. Chiede al beneficiario la restituzione del contributo in conto interessi erogato nel passato. Le somme che il contribuente deve restituire alla Regione rappresentano gli interessi passivi in precedenza non detratti. Il contribuente può operare la detrazione per gli risol. interessi passivi nel periodo d'imposta in cui 76/10 restituisce alla regione i contributi in conto interessi risultati non spettanti. Occorre considerare l’ammontare degli interessi detraibili e il limite massimo di spesa I contributi restituiti, potranno essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi tra gli oneri diversi per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%” con il codice 34
I costi occulti Esempio Contributi riferiti al 2005 per 2000 euro di interessi Ammontare di interessi indicati in dichiarazione pari a 2.500 euro Restituzione dei contributi per 1.500 euro In dichiarazione, nei righi E19/E21, con il codice 34, si può indicare l’importo di 1.115 euro (limite di 3.615 – 2.500 fruiti)
Esempio 34 1.115 Quota rimborsata Interessi dell’anno
Spese interessi passivi acquisto immobile Se varia la dimora abituale la detrazione non spetta più a decorrere dal periodo d’imposta successivo (ad es. se la dimora varia a maggio 2012 la detrazione per il 2012 può essere interamente fruita (cfr. Circolare n. 55/E del 14/06/2001 - risposta 1.3.1 -). Se varia l’abitazione principale non si perde comunque il diritto alla detrazione se il trasferimento è dovuto a motivi di lavoro oppure da ricoveri permanenti in istituti sanitari. Solo in quest’ultimo caso è richiesto però che l’unità abitativa non sia concessa in locazione.
CIRCOLARE N. 55 DEL 2001 Punto 1.3.1: nel caso in cui, in anni successivi, lo stesso immobile torna ad essere utilizzato come abitazione principale, il contribuente può nuovamente esercitare il diritto alla detrazione d'imposta, in relazione alle rate pagate a decorrere dal momento in cui l'immobile torna ad essere utilizzato come abitazione principale, in quanto la continuità non è un requisito richiesto per usufruire del beneficio. Ovviamente, non è possibile richiedere “ora per allora” la detrazione per le annualità in cui non sussisteva il requisito dell’abitazione principale.
I costi occulti Mutui prima casa: trasferimento motivo lavoro Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Non è necessario che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro. Circ. La detrazione spetta fintantoché sussistono i 21/10 presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i “motivi di lavoro”. Se vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi.
Spese interessi passivi acquisto immobile Trasferimento a seguito di separazione o divorzio La normativa così come interpretata dall’AE non determina la perdita dell’agevolazione Se permangono i figli o ex coniuge
Regola / tempistica Data rogito non oltre un anno dal mutuo Deroga in caso di rinegoziazione e portabilità. In questo caso il nuovo mutuo è stipulato oltre un anno dall’acquisto ma ciò non fa perdere la detraibilità degli interessi passivi.
Spese interessi passivi altri casi • Possibile fruizione della detrazione anche per l’acquisto di una abitazione locata, sin dal pagamento della prima rata di mutuo (C.M. 23/06/2002, n. 50/E, risp. 4.3); Condizioni: • Notifica entro 3 mesi dall’acquisto ATTO DI INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE; • Entro UN ANNO DAL RILASCIO sia adibita ad abitazione principale; • Possibile fruizione della detrazione anche per l’acquisto di un immobile da sottoporre a ristrutturazione - NON E’ DETRAZIONE COSTRUZIONE rigo E 10 - Detrazione dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale ed in ogni caso entro 2 anni dall’acquisto (ad esclusione delle cause non dipendenti dalla volontà del contribuente – Comune abilitazioni amministrative e concessioni edilizie) Risposta circolare nr. 39/E del 2010
Spese interessi passivi acquisto o costruzione Obbligo parametrazione Tetto appical.le= importo rogito + spese accessorie X interessi pagati importo contratto di mutuo Tra le spese accessorie connesse all’acquisto: - l’onorario del notaio per l’acquisto dell’immobile; - l’onorario del notaio per la stipula del mutuo; - le spese di mediazione/agenzia; - le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali; - l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca; - l’imposta sostitutiva sul capitale prestato; - le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell’ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale. Le spese di assicurazione dell’immobile, invece, non possono rientrare tra gli oneri accessori non avendo il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo (circolare n. 15/E risposta 4.4)
Spese interessi passivi costruzione o acquisto al “grezzo” CONDIZIONI GENERALI (D.M. 311/1999): 1) natura del contratto (mutuo ipotecario); 2) la causa del contratto deve essere la costruzione o la ristrutturazione (ex art. 3, lett. d) del DPR 380/2001) dell’immobile da adibire ad abitazione principale; 3) termini: il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi (termine così elevato con decorrenza 01/12/2007, in precedenza era pari a 6 mesi) alla data di inizio lavori e l’immobile deve essere adibito a dimora abituale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
Spese interessi passivi costruzione o acquisto al “grezzo” 4) la detrazione spetta, nel limite massimo di 2.582, 28 euro, solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell’immobile. Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi negli anni precedenti si sia fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati, per la differenza, nel quadro D relativo ai redditi a tassazione separata; Solo a fine lavori verifica
Spese interessi passivi costruzione Solo a fine lavori verifica della spesa sostenuta rapportandola al capitale preso a mutuo per il quale si è fruito della detrazione sugli interessi passivi - RIGO E 10 - Costo suolo Euro 70.000,00 Totale fatture per costruzione Euro 87.000,00 Totale mutuo ipotecario Euro 150.000,00 Interessi detraibili Da proporzionare ad euro 87.000,00 Se durano più anni detrazione su euro 150.000,00 poi restituzione onere a tassazione separata
Spese interessi passivi costruzione : esempio Importo chiesto a prestito (2010): 150.000 Importo delle spese sostenute (2012): 120.000 Rapporto: 120.000/150.000 = 80% Interessi pagati nel 2010: 2.500 (detratti 475) Rideterminazione degli interessi detraibili: 2.500 X 80% = 2.000; 2.000 X 19% = 380 Differenza da dichiarare nel quadro D (rigo D7, cod. 4): 95 Interessi pagati nel 2011: 4.500 (detratti 491, che costituisce il limite massimo) Rideterminazione degli interessi detraibili: 4.500 X 80% = 3.600,00 comunque superiori al limite massimo detraibile era pari a 2.582,28 € Differenza da indicare nel quadro D: zero 4 95
Spese interessi passivi acquisto o costruzione rinegoziazione e obbligo parametrazione Oneri e spese – sez. I Rigo E7 E 10 - interessi per mutui ipotecari Deroga della regola dell’anno in caso di rinegoziazione e portabilità sempre che si detragga un importo di interessi proporzionato alla residua quota di capitale da estinguere Risoluzione nr. 390/e del 2007 Possibile detrazione sugli interessi passivi dipendenti da un nuovo mutuo, dopo l’estinzione del vecchio. Nella fattispecie l’importo del nuovo mutuo era di importo MAGGIORE rispetto alla residua quota di capitale da rimborsare.
Esempio Doppia parametrazione Oneri e spese – sez. I Rigo E7 E 10 - interessi per mutui ipotecari Laddove il contribuente aveva precedentemente dovuto provvedere a “riproporzionare” l’importo detraibile sulla base del minor valore dell’immobile, rispetto all’importo del primo mutuo, alla luce delle disposizioni della circolare n. 15/E del 2005, si rileva che la risoluzione n. 328/E del 14/11/2007 ha precisato che non cambia la percentuale per la detrazione degli interessi passivi. In sostanza qualora la percentuale era del 50%, e quindi veniva detratta la metà degli interessi pagati nell’anno, anche per la detrazione degli interessi del secondo mutuo occorre applicare la medesima percentuale, limitatamente alla somma utilizzata per estinguere il capitale residuo del vecchio finanziamento. Esempio: Prima percentuale 60% 123.000 (residua quota di capitale da rimborsare vecchio mutuo); 167.000 (importo nuovo mutuo); Interessi passivi pagati nel 2012 euro 3.220,00 123.000,00 X 100 = 73,65% 167.000,00 Interessi detraibili 3.220,00 X 73,65% = 2.372,00 X 60% = 1.423,20 1.423
Interventi edilizi detrazioni 36/50/55 %
SOGGETTI AVENTI DIRITTO Il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile; Il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione); L’inquilino e il comodatario (con consenso proprietario); Le società di persone, le imprese familiari e l’imprenditore individuale (in relazione agli immobili cd. “patrimoniali”); I familiari conviventi.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO I FAMILIARI CONVIVENTI Non è necessario che l’immobile oggetto dei lavori sia quello in cui i congiunti dimorano, essendo sufficiente che si tratti di un’abitazione in cui si esplica la convivenza. cfr. circolare 24/E/2004 Anche seconda o terza casa
INTERVENTI DI RECUPERO – 36% CASISTICHE EVENTUALE PASSAGGIO DETRAZIONE NOVITA’ DAL 17 SETTEMBRE 2011 •In caso di vendita dell’unità immobiliare, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte possono essere ancora fruite dal venditore oppure possono essere attribuite all’acquirente. Disposizione inserita dall’art. 2, commi 12 bis e 12 ter, del Dl 138/11 • anche se la norma nulla ha previsto, la dottrina ha suggerito di evidenziare la scelta nell’atto di acquisto per il 2011 • norma a regime dal 2012: si indica in atto (art. 16-bis, comma 8, Tuir), oppure passa ad acquirente. Circolare n. 25 del 2012: tali regole si applicano anche ai passaggi “gratuiti” (donazione) o alla permuta
INTERVENTI DI RECUPERO – 36% Eredità dell’immobile la detrazione spetta a chi degli eredi può disporre dell’immobile a proprio piacimento quando lo desideri A tale riguardo si precisa che: •se l’immobile è locato, non spetta la detrazione; •al contrario si ritiene che l’erede possa disporre dell’immobile ancorché il medesimo sia stato concesso in comodato gratuito in quanto il codice civile stabilisce che il comodante mantiene la disponibilità del bene; •nel caso di più eredi e l’immobile sia libero (a disposizione), ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione; •nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo; •nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all’eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene. (circ. 24 del 2004 e art. 1810 del c.c.).
Detrazione 36%: norma a regime Conferma limiti e condizioni di spettanza Nuovo articolo 16-bis Tuir a regime (Limite max. spesa 48.000 euro x ogni singola unità immobiliare) Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000,00 va ripartito tra gli stessi. risoluzione 29.4.2008, n. 181: il limite di spesa ammesso al beneficio deve essere comunque riferito complessivamente all’abitazione comprensivo delle relative pertinenze, anche se distintamente accatastate. da verificare con nuova norma • Detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo • 75enne: 5 quote annuali di pari importo Nuova norma non prevede • 80enne: 3 quota annuali di pari importo
Detrazione 50% LE NOVITA’ 2012
CASO PRATICO 1. Bonifico effettuato il 24 giugno 2012: 56.000 euro - Detrazione del 36% fino al limite di 48 mila euro (codice 2 in colonna 2); 2. Continuazione lavori con bonifico al 7 luglio 2012 per 45.000 euro. Calcolo del limite: 96.000 – 48.000 = 48.000 euro - Detrazione del 50% da calcolare in relazione a 45 mila euro (codice 3) 2012 2 48.000 3 45.000 Da compilare per anno 2012
I documenti da conservare provvedimento 2/11/11 1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo serve la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili 2. Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento. 3. Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta.
I documenti da conservare provvedimento 2/11/11 4. Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese. 5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori. 6. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri. 7. Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute. 8. Ricevute dei bonifici di pagamento.
In dichiarazione
Detrazione 36% Semplificazione adempimenti : Circolare n. 19 del 2012 - eliminazione separata annotazione in fattura dei costi della manodopera Circolare n. 19 del 2012
Detrazione 36% Adempimenti collegati al pagamento A pena di decadenza dall’agevolazione unica modalità di pagamento delle spese è mediante BONIFICO BANCARIO O POSTALE tranne per le spese per cui non è possibile pagare con bonifico (es. oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali onorari sugli dei professionisti, imposte di bollo). Dati che devono comparire sul bonifico: a) causale del versamento (es. estremi della legge/n. e data fatture); b) Codice fiscale del soggetto che paga; c) Codice fiscale/p.iva del beneficiario del pagamento. Se i lavori riguardano parti comuni dell’edificio sul bonifico deve comparire il codice fiscale del condominio, dell’amministratore o del condomino che ha effettuato il pagamento.
Detrazione 36% Adempimenti collegati al pagamento A pena di decadenza dall’agevolazione unica modalità di pagamento delle spese è mediante BONIFICO BANCARIO O POSTALE Risposte AE su irregolarità
Detrazione 36% Risoluzione 07.08.2008 n. 353/E L’irregolare compilazione del modulo del bonifico può essere sanata comunicando i dati corretti o mancanti alla banca o all’ufficio postale in un momento successivo
Detrazione 36% Novità di prassi 2010/2011 Nessun effetto ritenuta 10% sui bonifici per detrazione - Art. 25 del decreto legge nr. 78/2010 - Risoluzione AE 04.01.2011 n. 2 Risoluzione AE 04.01.2011 n. 3 A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e Poste Italiane SPA operano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta sul reddito dai beneficiari del bonifico (ad esempio: imprese che hanno provveduto alla ristrutturazione). La circolare 28.07.2010 n. 40 dell’amministrazione finanziaria ha precisato che la predetta ritenuta è obbligatoria: sia per la fruizione del beneficio del c.d. 36% di cui alla legge nr. 449/97, sia per il c.d. 55% di cui alla legge nr. 296/2006 e che la base imponibile del calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA. Il nuovo adempimento NON cambia il diritto alla spettanza della detrazione per i contribuenti, persone fisiche. Essi infatti dovranno continuare a corrispondere il dovuto (comprensivo dell’IVA) all’impresa tramite il bonifico e potranno, in presenza della altre condizioni normative detrarre la spesa. Naturalmente l’importo da detrarre sarà al lordo della nuova ritenuta del 10%.
Il cambio: risoluzione n. 55 del 2012
Detrazione 36% Novità di prassi 2010/2011 “Piano casa” - Conferma indetraibilità spese di ampliamento immobile - Risoluzione AE 04.01.2011 n.4 REGOLA GENERALE Trattandosi di interventi di manutenzione ristrutturazione e/o recupero edilizio le spese affrontate devono essere state sostenute per interventi su edifici esistenti e non di nuova costruzione (circolare 11.05.1998 n 121, capitolo 4) ad eccezione dei costi inerenti gli interventi di c.d. “fedele ricostruzione” senza aumento delle volumetrie complessive o nelle ipotesi di ricostruzione/ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento per le spese riferibili solo alla parte esistente. Pertanto per lavori di ampliamento dell’immobile, eseguiti in attuazione del c.d. “Piano Casa” in deroga ai piani regolatori locali (articolo 11 del DL 112/2008) la risoluzione 04.01.2011 n. 4, ribadisce che, per tali ampliamenti vanno adottati gli stessi principi, dal momento che le deroghe ai piani regolatori locali, introdotte da leggi regionali, non possono influire sull’applicazione di norme fiscali nazionali.
Risparmio energetico: risoluz. 283 del 2008 • l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle competenza esercitabili dalla scrivente. • Si fa presente, peraltro, che in relazione alle spese per cui non compete la detrazione del 55 per cento il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 36 per cento. • Per quanto concerne l'ipotesi in cui il contribuente sostenga le spese pagando a rate, la scrivente ritiene che tale modalità di pagamento non ostacoli il riconoscimento dell'agevolazione a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale
Detrazione 55% - adempimenti - SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO CIRCA LA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI AI REQUISITI RICHIESTI DAL Dal 2008 La documentazione DECRETO Trasmettere Se i lavori deve essere conservata ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, OVVERO all’ENEA non sono SOLO per il periodo in cui ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA per via conclusi può essere telematica attuata ottenendo l’attività di SCHEDA INFORMATIVA SUGLI INTERVENTI (SCHEMA DI CUI ALL’ALLEGATO E DEL DECRETO) ricevuta Invio accertamento Informatica comunicaz. PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE dopo la fine lavori monitoraggio FATTURE E RICEVUTE FISCALI COMPROVANTI LE SPESE entro 31/03 anno DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN CASO DI INTERVENTI SULLE PARTI successivo COMUNI DEGLI EDIFICI Dal 2008: Pannelli solari, finestre e infissi basta la certificazione del produttore. NO ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Detrazione 55% Decorrenza termine di trasmissione comunicazione ENEA Chiarimenti forniti nella circolare nr. 21/2010, punto 3 90 giorni Anno spesa Numero rate: Nell’ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il “collaudo”, il 2007 3 contribuente può provare la data di fine lavori 2008 Da 3 a 10 anche con altra documentazione emessa dal 2009 5 soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). A tal fine non 2010 5 può ritenersi valida una dichiarazione del DAL 2011 10 contribuente resa in sede di autocertificazione.
risparmio energetico: comunicazioni Enea il contribuente può correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l’invio. In particolare, la correzione potrà avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il Circ. nuovo invio deve riguardare non solo la scheda 21/10 informativa ma anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento. La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione,
Comunicazione agenzia la comunicazione deve essere presentata soltanto nei casi in cui i lavori iniziano in un periodo d’imposta e proseguono anche nel periodo d’imposta successivo. Oltre a verificarsi lo svolgimento dei lavori in più periodi d’imposta è altresì necessario che le relative spese siano sostenute in più annualità. Conseguentemente il modello non deve essere presentato se: • i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta; • nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d’imposta successivo) non sono state sostenute spese. La mancata comunicazione espone solo alla sanzione formale (circolare n. 21 del 2010)
Risparmio energetico A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Circ. Il contribuente può avvalersi della detrazione del 21/10 55 per cento pur avendo richiesto per il medesimo intervento l’assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.
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