AFFITTO D'AZIENDA E CONCORDATO - UNA SOLUZIONE OPERATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEL VALORE DELL'AZIENDA NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA'
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AFFITTO D’AZIENDA E CONCORDATO UNA SOLUZIONE OPERATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEL VALORE DELL’AZIENDA NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’
ART. 2560 C.C. (2° COMMA): Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. ART. 105 L.F. (4° COMMA): Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento. ART. 182 L.F.: estende al concordato preventivo l’applicabilità dell’art. 105 L.F., ma solo dopo che il decreto di omologa sia divenuto definitivo e non più impugnabile. NEL CASO DI ACQUISTO DI UN’AZIENDA DAL FALLIMENTO O DA UN CONCORDATO PREVENTIVO L’ACQUIRENTE NON RISCHIA DI DOVER PAGARE DEBITI PREGRESSI.
SCHEMA TIPICO 1. ANTE PRESENTAZIONE DOMANDA Stipula contratto d’affitto d’azienda o di rami aziendali a favore di una società esistente o di nuova costituzione; Impegno all’acquisto formalizzato dall’affittuaria subordinato al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo; 2. DOPO IL DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO Acquisto dello scorte di magazzino dell’azienda affittuaria, generalmente dilazionato; Pagamento canoni di affitto pattuiti. 3. DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO DI OMOLOGA Acquisto dell’azienda e pagamento del corrispettivo, con scomputo dei canoni periodici pagati.
AFFITTO D’AZIENDA E «CONCORDATO CON CONTINUITA’» EX ART. 186-BIS L.F. IN CASO DI AFFITTO D’AZIENDA SI PUO’ PARLARE DI CONCORDATO CON CONTINUITA’ EX ART. 186-BIS L.F? OPINIONI DISCORDANTI LA PROBLEMATICA HA RIPERCUSSIONI SOLO SULLA “CONTINUITA’ CONTRATTUALE” E LA CAPACITA’ A STIPULARE CONTRATTI PUBBLICI NONCHE’ PER IL TRATTAMENTO DEI PRELATIZI (MORATORIA DEL PAGAMENTO SINO AD UN ANNO DALL’OMOLOGA); LE ALTRE NORME DI RILIEVO (CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI) SI APPLICANO COMUNQUE, OVVERO NON HANNO MOTIVO DI ESISTERE (ES. IL CASO DEL PAGAMENTO DI FORNITORI STRATEGICI PER DEBITI ANTERIORI, ESSENDO DIFFICILMENTE GIUSTIFICABILE CHE LA SOCIETA’ IN CONCORDATO PAGHI FORNITORI STRATEGICI PER L’AFFITTUARIA).
NELL’OTTICA DELLA REDAZIONE DEL PIANO E DELLA REDAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA: L’AFFITTO RENDE MENO RILEVANTE PER I CREDITORI, O DEL TUTTO IRRILEVANTE, L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA, LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE SARA’ PIU’ LIMITATO. ES. SE IL PIANO PREVEDE L’AFFITTO DELL’AZIENDA ENTRO ALCUNI MESI, ALLORA PIANO E ATTESTAZIONE DOVRANNO VALUTARE L’IMPATTO DELLA GESTIONE DELL’IMPRESA PER IL PERIODO FINO ALLA DATA DI PREVEDIBILE STIPULA DEL CONTRATTO D’AFFITTO.
SI PUO’ IN VIA GENERALE RITENERE CHE: AFFITTO DI AZIENDA SUCCESSIVO ALLA DOMANDA (O, ANCHE SE ANTERIORE, CON EFFETTI CHE SI MANIFESTANO DOPO LA DOMANDA, CONFORMEMENTE ALLE REGOLE DELLA PROCEDURA): IL CONCORDATO E’ DA QUALIFICARSI “CON CONTINUITA’”. I CONTRATTI IN CORSO PROSEGUONO E VENGONO CEDUTI ALL’AFFITTUARIO (CON NECESSITA’ IN OGNI CASO DI RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE COME ATTO DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE EX 161, 7° COMMA); AFFITTO DI AZIENDA ANTERIORE ALLA DOMANDA: IL CONCORDATO NON PUO’ ESSERE QUALIFICATO “CON CONTINUITA’” AI SENSI DELL’ART. 186-BIS IN QUANTO, IN PENDENZA DI CONCORDATO LA CONTINUITA’ NON VI E’ MAI STATA E QUINDI NON SI POSSONO APPLICARE LE NORME CHE, CON RIFERIMENTO ALL’IMPRESA IN CONTINUITA’ AZIENDALE NEL CONCORDATO, FACILITANO IL MANTENIMENTO DEL VALORE AZIENDALE E LA SUA MONETIZZAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO A TERZI. IN QUESTO CASO L’AFFITTO E’ STATO POSTO IN ESSERE PRIMA DELLA PROCEDURA E AL DI FUORI DI ESSA, SECONDO LE REGOLE DEL CODICE CIVILE. NON SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL PAGAMENTO DEI FORNITORI, CHE PRESUPPONE UNA CONTINUITA’ AZIENDALE IN ATTO NEL CONCORDATO.
TUTTAVIA: ANCHE SE L’AFFITO D’AZIENDA E’ ANTERIORE ALLA DOMANDA, IL PIANO DEVE INDICARE SE L’ANDAMENTO DELL’IMPRESA AFFITTATA INCIDA SULLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI. (AD ES. NEL CASO IN CUI AGLI ATTI NON VI SIA UN CONTRATTO D’ACQUISTO NE’ UN’OFFERTA DI ACQUISTO VINCOLANTE A PREZZO PREDETERMINATO, CON LA CONSEGUENZA CHE UNA CATTIVA GESTIONE DELL’AFFITTUARIO POTREBBE PREGIUDICARE I CREDITORI). ANALOGHE CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI DOVRANNO ESSERE SVOLTE DALL’ATTESTATORE.
1. INDIVIDUAZIONE DEL RAMO L’ANALISI D’AZIENDA IN POTENZIALE CONTINUITA’. PREVENTIVA 2. VERIFICA REDDITUALE DI SOSTENIBILITA’ E QUADRO DI RIFERIMENTO: LA STRUTTURA DELL’OPERAZIONE CONSISTE NEL TRASFERIRE DETERMINAZIONE DEL L’AZIENDA «SANA» AD UN TERZO, GIA’ ESISTENTE O DI NUOVA FABBISOGNO FINANZIARIO. COSTITUZIONE, PER ASSICURARE LA CONTINUITA’ E LA CONSERVAZIONE DEGLI INTANGIBLES, CON IMPEGNO AL RILIEVO DELLA STESSA, CON LE MODALITA’ PREVISTE DAL PIANO, IL TUTTO CONDIZIONATAMENTE ALL’OMOLOGA DEL CONCORDATO.
1. INDIVIDUAZIONE DEL RAMO D’AZIENDA IN POTENZIALE CONTINUITA’ Se possibile è preferibile che il patrimonio dell’azienda concessa in affitto comprenda la parte più consistente dell’attivo concordatario, per ragioni di rapidità e di consistenza del futuro incasso, e nell’ottica di far percepire ai creditori la convenienza del concordato. L’ANALISI PREVENTIVA L’approccio è tipicamente aziendale e consiste nell’analisi del mercato e della concorrenza ed è posta in essere in collaborazione con il management aziendale. Si individuano aree di attività tali da ipotizzare fondatamente un rendimento economico e quantitativo che sia compatibile con un eventuale rischio di insuccesso
2. VERIFICA REDDITUALE DI SOSTENIBILITA’ E DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO La verifica reddituale di sostenibilità dell’operazione deve accertare la remunerazione che il ramo d’azienda consentirà di realizzare. L’ANALISI PREVENTIVA La stima del fabbisogno finanziario deve individuare la copertura necessaria per l’operazione; normalmente si tende ad individuare due elementi principali: a) lo sviluppo del capitale circolante; b) il prezzo contenuto nell’offerta di acquisto dell’azienda.
La stima del fabbisogno finanziario è elemento cruciale, infatti, nella prima fase normalmente si assiste: Difficoltà di accesso al credito; Difficoltà di ottenere dai fornitori le normali dilazioni commerciali del settore; Necessità, dal lato dell’attivo, di dover concedere forti dilazioni di pagamento ai propri clienti. I fattori sopra indicati portano quale normale conseguenza la formazione di un capitale circolante netto negativo che necessita di essere sovvenzionato. Per tale ragione è preferibile il coinvolgimento di un terzo che : Sia dotato di adeguati affidamenti o che sia in grado di attivarli; Sia in grado di accedere al credito al fine di poter sopperire al fabbisogno finanziario che si genererà per effetto della nuova attività recepita.
LA FASE OPERATIVA 1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE SOCIETA’ Si sostanzia nella concessione in regime di affitto dell’azienda, in continuità, ad un soggetto che si impegni contestualmente all’acquisto della stessa subordinatamente all’omologa del concordato.
1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE SOCIETA’ Individuazione del compendio aziendale (con elecazione tassativa o meno) ed in particolare: 1. assets immateriali; LA FASE OPERATIVA 2. cespiti materiali; 3. beni in leasing con definizione delle modalità di pagamento dei canoni (es. vincolo di destinazione al pagamento dei canoni delle somme pagate a tale titolo all’affittuaria); modalità di riscatto in caso di leasing scadenti nel periodo contrattuale, ecc…; 4. Rapporti di lavoro trasferiti ed eventuali accordi sindacali (ex L. 428/90 art. 47). Si ricorda che opera appieno l’art. 2112 c.c. e che è possibile derogare ad esso solo con lo specifico accordo sindacale sopra indicato.
1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE SOCIETA’ Gestione del magazzino e modalità di definizione delle differenze inventariali (applicazione dell’art. 2561, 4° comma): normalmente il magazzino non viene concesso in affitto, ma viene trasferito in forza di LA FASE diverso e separato accordo (ad es. contratto estimatorio o anche di OPERATIVA somministrazione), per motivazioni contabili, fiscali e di controllo (infatti il magazzino viene gestito a parte dall’affittuario con elenchi separati e tali da poter essere agevolmente verificati anche dal Commissario Giudiziale che deve redigere l’inventario ai sensi dell’art. 172 L.F.) Determinazione di un congruo canone d’affitto che dovrà prevedere la remunerazione finanziaria del patrimonio temporaneamente trasferito, e se non diversamente stabilito, anche il suo deperimento d’uso al fine di evitare che alla Procedura venga sottratta una quota dell’attivo societario.
1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE SOCIETA’ I debiti non formano parte dell’azienda affittata rimanendo a carico del concedente (e ciò al fine di non violare la par condicio). LA FASE Anche i crediti normalmente non vengono trasferiti potendo dar OPERATIVA luogo a differenze di conguaglio a carico dell’affittuario (salvo adeguate garanzie da parte dell’affittuario), considerando che gli stessi fanno parte del patrimonio circolante e come tali di facile dissoluzione nel caso in cui la gestione non si rivelasse redditizia. Indicazione di manifestazione di interesse a rendersi acquirente del compendio aziendale ed impegno a presentare un’offerta proposta irrevocabile e a valori congrui per l’acquisto del medesimo.
1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE SOCIETA’ Con riferimento alle modalità dell’offerta, solitamente l’affittuario (o un terzo) sottoscrive una proposta irrevocabile di acquisto indicando: LA FASE 1. il prezzo offerto e le altre condizioni; OPERATIVA 2. il termine di validità dell’offerta (data fissa o variabile in funzione della data di omologa); 3. condizione sospensiva legata all’approvazione del concordato ed alla sua omologa; 4. Indicazione delle eventuali garanzie che verranno rilasciate. Si noti che, alternativamente, la cessione dell’azienda può costituire anche un’obbligazione già assunta dal debitore che propone il concordato, costituendo l’omologa solo la condizione di efficacia dell’obbligo a trasferire.
IN CONCLUSIONE…. NECESSITA’/ESIGENZA DI ANTICIPARE QUANTO PIU’ POSSIBILI I SINTOMI DELLA CRISI; SE GESTITA CON ANTICIPO LA CRISI, SI PUO’ PENSARE DI STRUTTURARE DEI PIANI DI CONCORDATO PREVENTIVO ADEGUATI; IN QUESTA IPOTESI, LO STRUMENTO DELL’AFFITTO D’AZIENDA RAPRESENTA SICURAMENTE UNO STRUMENTO COLLAUDATO E CERTAMENTE EFFICACE, CHE CONSENTE DI MANTERE IN ESERCIZIO L’AZIENDA E QUINDI DARE CONTINUITA’ ALLA STESSA; LA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO, LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO E DELLA PROPOSTA ED IL LORO DEPOSITO, RAPPRESENTANO SOLO L’ATTO FINALE DI UN IMPORTANTE QUANTO COMPLESSO LAVORO PREPARATORIO; LAVORO PREPARATORIO CHE NECESSARIAMENTE COINVOLGE PROFESSIONALITA’ DI DIVERSA NATURA CHE DEVONO IN TEMPI RAPIDI E CON PRECISIONE CHIARIRE LE CAUSE DELLA CRISI ED INDIVIDUARE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL RISCHIO AL FINE DI PREDISPORRE UN PROGETTO DI RISANAMENTO DI CUI IL CONCORDATO PREVENTIVO RAPPRESENTA UN TASSELLO. ESSENZIALE QUINDI CHE LE VARIE PROFESSIONALITA’ COINVOLTE SIANO COMPLETE, PREPARATE ED ESPERTE; IN SINTESI UN TEAM COLLAUDATO.
ATTIVO FALLIMENTARE ATTIVO CONCORDATARIO DESCRIZIONE ATTIVO CONTABILE = ATTIVO FALLIMENTARE IMMOBILIZZAZIONI DESCRIZIONE ATTIVO CONCORDATARIO impianti 799 magazzino 200.000 costruzioni leggere 257 macchine ufficio 4.192 Affitto azienda e successiva cessione 300.000 mobili e arredi 3.669 crediti 150.000 macchine e attrezzi 2.633 finanziamento soci/terzi 260.000 Totale immobilizzazioni 11.551 CIRCOLANTE TOTALE 910.000 crediti 150.000 rinuncia soci 218.100 magazzino 132.025 Totale circolante 282.025 rinuncia soci regresso 511.579 TOTALE 293.576 TOTALE 1.639.679
COMPOSIZIONE DEL PASSIVO Garanzie reali su beni Garanzie personali Composizione stato passivo Categoria Creditori Debito di cui: debito secured di cui: propri di terzi soci di terzi soci Stato passivo debito con totale Totale garanzie beni beni debito personali propri esterni secured Fornitori 206.086 - - - - - 4,04% - - - - Dipendenti 30.198 - - - - - 0,59% - - - - Prededuzioni Erario ed Enti previdenziali 105.738 - - - - - 2,07% - - - - Privilegi Creditori diversi 180.000 - - - - - 3,53% - - - - Totale prededuzioni privilegi 522.022 - - - - - 10,23% - - - - Istituti di credito 3.345.019 511.579 511.579 65,55% - 10,02% 10,02% - Fornitori 1.017.937 - - - - - 19,95% - - - - Chirogari Soci 218.100 - - - - - 4,27% - - - - Totale chirografi 4.581.056 - - 511.579 - 511.579 89,77% - 10,02% 10,02% - Fornitori 206.086 - - - - - 4,04% - - - - Dipendenti 30.198 - - - - - 0,59% - - - - Erario ed Enti previdenziali 105.738 - - - - - 2,07% - - - - Creditori diversi 180.000 - - - - - 3,53% - - - - Totale Istituti di credito 3.345.019 - - 511.579 - 511.579 65,55% - 10,02% 10,02% - Fornitori 1.017.937 - - - - - 19,95% - - - - Soci 218.100 - - - - - 4,27% - - - - Totale debiti 5.103.078 - - 511.579 - 511.579 100,00% - 10,02% 10,02% -
FALLIMENTO Grado Causa Creditori Valore Ammontare Riparto Loss Recovery Privilegio di massa dovuto Ammontare Valore residuo Given Rate Mobiliare prelazione mobiliare pagato massa mobiliare Default 0 prededucibili spese di procedura 293.576 180.000 180.000 113.576 0% 100% 5 privilegio generale retribuzioni lavoro subordinato 113.576 30.198 30.198 83.378 0% 100% ex art. 2751 bis n. 1 6 privilegio generale retribuzioni dei professionisti 83.378 180.910 83.378 - 54% 46% ex art. 2751 bis n. 2 7 privilegio generale artigiani e cooperative - 25.176 - - 100% 0% ex art. 2751 bis n. 5 11 privilegio speciale contributi obbligatori - 38.831 - - 100% 0% ex art. 2753 c.c. 17 privilegio speciale Irpef, Ires, Irap reddito d'impresa - 292 - - 100% 0% ex art. 2759 c.c. 28 privilegio generale Tributi diretti su redditi non - 48.960 - - 100% 0% ex art. 2752, 1-2 c., immobiliari c.c. 29 privilegio generale Iva - 17.656 - - 100% 0% ex art. 2752, 3 c., c.c. chirografi, privilegi incapienti, creditori - 3.851.377 - - 100% 0% di regresso diversi dai soci creditori postergati e crediti di - 729.679 - - 100% 0% regresso dei soci TOTALE 5.103.078 293.576
CONCORDATO Grado Causa Creditori Valore Ammontare Riparto Loss Recovery Privilegio di massa dovuto Ammontare Valore residuo Given Rate Mobiliare prelazione mobiliare pagato massa mobiliare Default 0 prededucibili spese di procedura 910.000 180.000 180.000 730.000 0% 100% 5 privilegio generale retribuzioni lavoro subordinato 730.000 30.198 30.198 699.802 0% 100% ex art. 2751 bis n. 1 6 privilegio generale retribuzioni dei professionisti 699.802 180.910 180.910 518.892 0% 100% ex art. 2751 bis n. 2 7 privilegio generale artigiani e cooperative 518.892 25.176 25.176 493.716 0% 100% ex art. 2751 bis n. 5 11 privilegio speciale contributi obbligatori 493.716 38.831 38.831 454.886 0% 100% ex art. 2753 c.c. 17 privilegio speciale Irpef, Ires, Irap reddito d'impresa 454.886 292 292 454.594 0% 100% ex art. 2759 c.c. 28 privilegio generale Tributi diretti su redditi non 454.594 48.960 48.960 405.634 0% 100% ex art. 2752, 1-2 c., immobiliari c.c. 29 privilegio generale Iva 405.634 17.656 17.656 387.978 0% 100% ex art. 2752, 3 c., c.c. chirografi, privilegi incapienti, creditori 387.978 3.851.377 387.978 90% 10% di regresso diversi dai soci creditori postergati e crediti di - 729.679 - - 100% 0% regresso dei soci TOTALE 5.103.078 910.000
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