ACCORDO QUADRO PER LA CIGD IN REGIONE LOMBARDIA - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Accordo quadro per la CIGD in regione
Lombardia
Procedura per la presentazione della domanda
a cura di studiomarini.net | 10 APRILE 2020

    L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha modificato sostanzialmente la disciplina degli ammortizza-
    tori in deroga, prevedendo (ex D.L. n. 18/2020, in corso di conversione in legge) “il ritorno” della Cassa
    integrazione in deroga, oltre ad una semplificazione degli strumenti vigenti (CIGO, CIGS, FIS).
    Al contempo, tali novità si sono sommate a quelle previste dal D.L. n. 9/2020 che aveva previsto cose
    analoghe per alcune regioni del Nord.
    Successivamente, in data 24 marzo 2020, MLPS e MEF hanno siglato il decreto interministeriale che ha
    ripartito tra le regioni i primi fondi per il finanziamento del nuovo ammortizzatore sociale.
    La regione Lombardia, in data 23 marzo 2020, ha siglato l’Accordo quadro per la CIGD e, successiva-
    mente, ha recepito il modello standard di accordo sindacale.

Premessa
La situazione è, ormai, nota:
•      nella riunione del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di emergen-
       za, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
       virali trasmissibili (COVID-19),
•      in data 11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato che “il COVID-19
       può essere caratterizzato come una pandemia”,
•      in data 2 aprile 2020, nella Gazzetta Ufficiale n. 88 è stato pubblicato il D.P.C.M. 1° aprile 2020,
       recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
       per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazio-
       nale”; tale provvedimento proroga al 13 aprile 2020 le misure di massima allerta per quanto ri-
       guarda il contagio (ribadendo, quindi, che la stragrande maggioranza della attività produttive del
       Paese dovranno rimanere chiuse fino a tale data).
In tale scenario, insistono due decreti legge (nn. 9 e 18) che hanno fornito strumenti utili per “tampo-
nare” la situazione, ridefinendo rapporti di lavoro ed ammortizzatori sociali: quanto ad un aiuto con-
creto alle aziende in tema di liquidità ed accesso al credito, si fa riferimento al cd. Decreto Liquidità
(D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
Quanto alla cassa integrazione in deroga, se la maggior parte delle regioni è interessata esclusiva-
mente al D.L. n. 18/2020, la regione Lombardia è tra quelle (poche) regioni interessate anche al D.L.
del 2 marzo 2020, n. 9.

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Accordo quadro per la CIGD in regione Lombardia

Nell’analisi che segue, si argomenterà la disciplina lombarda della CIGD.

Accordo quadro regione Lombardia del 23 marzo 2020
La cassa integrazione in deroga in regione Lombardia è normata dai seguenti articoli di legge:
•   art. 15, D.L. n. 9/2020 – concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per la
    c.d. “zona rossa” – la CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato con unità produttive
    ubicate nei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, c.d. “zona rossa” com-
    prendente, per la regione Lombardia, i Comuni di Bertonico – Casalpusterlengo – Castelgerundo
    – Castiglione D’Adda – Codogno – Fombio – Maleo – San Fiorano – Somaglia e Terranova de’ Pas-
    serini. La CIGD è inoltre prevista anche per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità
    produttive nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domici-
    liati nei già menzionati Comuni;
•   art. 17, D.L. n. 9/2020 – concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per
    tutti gli altri Comuni della Lombardia – la CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato
    con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi Comuni “zona rossa”) e
    può essere richiesta anche da datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produtti-
    ve/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna, limitatamente ai la-
    voratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi
    Comuni della “zona rossa”);
•   art. 22, D.L. n. 18/2020 – nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga – viene disposto
    l’ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
    COVID-19 possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. Ogni Regione
    può riconoscere tale trattamento ai datori di lavoro con unità operative/produttive ubicate nel
    proprio territorio per un periodo non superiore a 9 settimane.

        Ricorda
        Quanto normato all’art. 22, D.L. n. 18/2020 si aggiunge agli artt. 15 e 17, D.L. n. 9/2020.

Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pe-
sca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, mentre sono esclusi i
datori di lavoro domestico.

        Attenzione
        Il suddetto ammortizzatore sociale in deroga riguarda i datori di lavoro privi delle tutele previ-
        ste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di
        rapporto di lavoro. Nello specifico, i datori di lavoro esclusi dall’accesso alla CIGO e alla CIGS
        accedono alla CIGD esclusivamente dopo aver esperito le possibilità ex art. 19, comma 1 e 5,
        D.L. n. 18/2020 e in alternativa all’Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell’attività sia
        superiore al 60% delle ore teoriche lavorate.

La decorrenza della CIGD è prevista dal 23 febbraio u.s., mentre la durata varia in base alla singola
tipologia di istituto normato.

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Andando nello specifico:
•   i datori di lavoro ex art. 15, D.L. n. 9/2020 possono richiedere la concessione del trattamento per
    periodi anche discontinui per un massimo di 3 mesi più 9 settimane;
•   i datori di lavoro ex art. 17, D.L. n. 9/2020 con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della
    Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) possono richiedere la concessione del trattamen-
    to per periodi anche discontinui per un massimo di 1 mese più 9 settimane (il periodo non può
    essere superiore alle 13 settimane);
•   i datori di lavoro ex art. 17, D.L. n. 9/2020 che non hanno sede legale o unità produtti-
    ve/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna (es. Piemonte, Ligu-
    ria, etc.) ma che possono richiedere la CIGD soltanto per i lavoratori in forza che risiedono o sono
    domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) possono ri-
    chiedere la concessione del trattamento per periodi anche discontinui per un massimo di 1 me-
    se. Tali datori di lavoro potranno poi presentare eventualmente ulteriore istanza per un massimo
    di 9 settimane alla Regione o Provincia Autonoma dove ha sede l’unità produttiva interessata alla
    CIGD.

       Attenzione
       Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro:
       - non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà, qualora non possano attivare il trattamen-
       to straordinario di integrazione salariale per causale “emergenza COVID-19”, ovvero qualora
       non autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall’art. 20, comma 1, lett. b), c), d),
       D.Lgs. n. 148/2015;
       - che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art. 2112 cod. civ.,
       successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

Possono beneficiare della CIGD i soggetti che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano uno dei se-
guenti rapporti di lavoro:
•   operai;
•   impiegati;
•   quadri;
•   apprendisti;
•   soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
•   lavoranti a domicilio mono commessa;
•   i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno pre-
    cedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la
    media dei tre mesi precedenti.

       Attenzione
       In tale ambito, sussistono le seguenti limitazioni:
       - i lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di la-
       voro;

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        - i lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, possono ac-
        cedere solo se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori an-
        che ordinari per i propri dipendenti;
        - i lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente
        effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi.

Procedura presentazione domanda: ambito normativo ed amministrativo
Con riferimento alla procedura di consultazione sindacale, viene precisato che:
•   i datori di lavoro ai quali si applica il già citato art. 15, non devono avviare la procedura di consul-
    tazione sindacale poiché in base alla normativa sono dispensati dall’obbligo di sottoscrizione
    dell’accordo sindacale;
•   i datori di lavoro ai quali si applicano gli artt. 17 e 22 sono dispensati dall’obbligo di sottoscrizio-
    ne dell’accordo sindacale qualora abbiano un organico non superiore a 5 dipendenti;
•   i datori di lavoro ai quali si applicano gli artt. 17 e 22 con più di 5 dipendenti devono invece sotto-
    scrivere l’accordo sindacale con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative,
    sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente anche mediante
    procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista.

        Attenzione
        Il datore di lavoro interessato, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla
        quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comu-
        nicano la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni.
        Tale comunicazione attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude, entro 5 giorni
        lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di con-
        sultazione sindacale sottoscritto dalle Parti interessate. Nel caso di mancato accordo o di
        mancata presentazione delle Organizzazioni sindacali entro i termini suddetti il datore di lavo-
        ro può comunque presentare la domanda di CIG in deroga.

I datori di lavoro devono trasmettere le domande soltanto alla Regione Lombardia in quanto
competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, pertanto, le richieste non dovranno essere
presentate all’INPS.
Le istanze dovranno essere inserite – a partire dalle ore 17 del 1° aprile 2020 – per via telematica nel
sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” indirizzo https: //gefo.servizirl.it/dgformazione/
dalla data di apertura del sistema anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti
del lavoro e gli altri soggetti declinati nella legge n. 12/1979, e dovranno essere formalizzate entro il
31 agosto 2020.

        Attenzione
        Il trattamento di CIG in deroga deve essere richiesto per la causale: Emergenza COVID-19.

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La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte
dell’INPS.

        Attenzione
        Al riguardo, viene ricordato che i mod. SR41 devono essere trasmessi all’INPS, a pena di de-
        cadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di du-
        rata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da
        parte dell’INPS.

Il primo intervento dell’INPS: circolare del 28 marzo 2020, n. 47
L’INPS – con la Circolare n. 47/2020 – ha chiarito che possono accedere alla prestazione della Cassa
integrazione in deroga le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono ricorrere ad un
ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” come ad esempio le aziende del com-
mercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti.
In caso di aziende plurilocalizzate in meno di 5 regioni o province autonome la domanda è presen-
tata alle singole regioni; superando detto limite destinatario della domanda è il Ministero del Lavoro
che istruisce la pratica, quantifica l’onere e trasmette il tutto all’INPS che provvede, come per altre
domande ricevute dalle regioni, al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell’attività al Ministe-
ro del Lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome interessate.

        Attenzione
        Al superamento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni e le Province autono-
        me non potranno emettere altri provvedimenti concessori. Il monitoraggio avviene tenendo
        conto della stima dell’impegnato di CIG in deroga effettuata sulle domande di CIG in deroga
        concesse a fronte di un decreto della Regione o Provincia autonoma e la spesa effettiva delle
        domande per le quali l’INPS ha effettuato l’istruttoria ed emesso la relativa autorizzazione (au-
        torizzazione INPS). Il calcolo è effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di
        un’ora di CIG stimato per l’anno 2020 in un importo medio orario di 8,10 euro, comprensivo di
        contribuzione figurativa e ANF.

Inoltre, l’INPS ha precisato che – stante la finalità della norma di garantire tutele omogenee tra i di-
versi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti – anche per la CIGD richiesta con la
causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie
pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.

        Attenzione
        Con la causale COVID-19 non è dovuto il contributo addizionale né si applica la riduzione in
        percentuale della relativa misura ex art. 2, comma 66, legge n. 92/2012, in caso di proroghe
        dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

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Un nuovo intervento dell’INPS: Messaggio del 2 aprile 2020, n. 1478
L’INPS – con Messaggio del 2 aprile 2020, n. 1478 – ha integrato quanto previsto nella precedente Cir-
colare n. 47/2020, stabilendo che a seguito dell’emergenza Covid-19, nelle Regioni Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, i datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti che non possono accedere
all’assegno ordinario ma possono fare domanda di cassa integrazione in deroga, vedranno accolte le
loro domande per il periodo previsto dall’art. 17, D.L. n. 9/2020 (per la durata di sospensione del lavo-
ro e comunque per un massimo di un mese).
Tali datori di lavoro potranno accedere anche alle prestazioni garantite dal FIS, ex art. 19, D.L. n.
18/2020 esclusivamente per periodi che non risultano già coperti dalla prestazione autorizzata dalla
Regione.

        Riferimenti normativi
•   D.M. 24 marzo 2020
•   D.L. 17 marzo 2020, n. 18
•   D.L. 2 marzo 2020, n. 9
•   Regione Lombardia, Decreto 26 marzo 2020, n. 3803
•   Regione Lombardia, Accordo quadro 23 marzo 2020
•   INPS, Messaggio 2 aprile 2020, n. 1478
•   INPS, Circolare 28 marzo 2020, n. 47

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