ABBONAMENTI A PALESTRE E PISCINE IN ERA COVID. COSA SPETTA AI CONSUMATORI.

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ABBONAMENTI A PALESTRE E PISCINE IN ERA COVID. COSA SPETTA AI CONSUMATORI.
ABBONAMENTI A PALESTRE E   Uno dei problemi più segnalati dai consumatori in questi
                           lunghi mesi di chiusure forzate e riaperture temporanee, è
  PISCINE IN ERA COVID.    certamente quello degli abbonamenti, a palestre in primo
                           luogo ma anche a piscine e ad altri impianti sportivi.

     COSA SPETTA AI        Con la riapertura e la ripresa delle attività di queste strutture,

     CONSUMATORI.          dallo scorso maggio, si ripropone la questione dei rimborsi e
                           dei voucher o buoni, sulla quale il legislatore è intervenuto
                           più volte.

                           Ma andiamo per ordine. Una prima risposta, durante il
                           lockdown della primavera 2020, era stata data con il decreto
                           legge 19.5.2020 n° 34 (il decreto “rilancio” poi convertito
                           con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) che all’art.
                           216, 4° comma, testualmente disponeva:

                                        A seguito della sospensione delle attività sportive,
                             disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
                             attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25
                             marzo 2020, n.19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore
                             degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della
                             prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento,
                             anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai
                             servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo,
                             ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.
ABBONAMENTI A PALESTRE E PISCINE IN ERA COVID. COSA SPETTA AI CONSUMATORI.
I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta                        occorre quindi spendere alcune parole. Secondo
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione             la nostra opinione questa specificazione e precisazione del
                             del presente decreto, istanza di                 legislatore non può significare altro se non che il gestore
                              rimborso del corrispettivo già                  non può porre condizioni di sorta (quali la sottoscrizione di
                              versato per tali periodi di                     un nuovo abbonamento per un periodo più lungo) al
                              sospensione dell'attività sportiva,             rilascio del voucher.
                              allegando il relativo titolo di
                                                                                         Al contrario, è proprio quello che sembra essere
                              acquisto o la prova del versamento
                                                                              accaduto in molti casi (questo ci segnalano alcuni
                              effettuato. Il gestore dell'impianto
                              sportivo, entro trenta giorni dalla             consumatori) in cui i gestori hanno richiesto se non
                              presentazione dell'istanza di cui al            imposto la sottoscrizione di un nuovo
                              periodo precedente, in alternativa              abbonamento prima di rilasciare il
                              al rimborso del corrispettivo, può              voucher spettante.
                              rilasciare un voucher di pari valore                       Pretesa, questa, in
                              incondizionatamente utilizzabile                contrasto con la normativa sopra
                              presso la stessa struttura entro un
                                                                              richiamata e che potrebbe
                             anno dalla cessazione delle predette
                                                                              c o n fi g u r a r s i c o m e p r a t i c a
misure di sospensione dell'attività sportiva.
           Alla luce di tale disciplina, pertanto, all’abbonato               commerciale scorretta e come tale
non restava altra scelta che quella di richiedere (entro 30                   censurabile e sanzionabile da parte
trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di                           dell’ AGCM (Autorità garante della
conversione) la restituzione di quanto versato per i periodi                  concorrenza e del mercato) che ci
di sospensione e chiusura dell’attività sportiva (allegando                   risulta infatti abbia aperto apposite
l’abbonamento o comunque prova del versamento                                 istruttorie e procedimenti sul punto.
effettuato) ed attendere la risposta del gestore                                         Peraltro, va ulteriormente sottolineato, quella
dell’impianto sportivo che poteva a sua discrezione, in                       appena riferita non pare essere stata, da parte di alcuni
l u o g o d e l r i m b o r s o , p ro p o r re i l r i l a s c i o d i u n   gestori non tutti beninteso, la sola pratica commerciale
buono (voucher) dello stesso valore del rimborso, da                          scorretta posta in essere nei mesi successivi al primo
utilizzare senza alcuna condizione dal consumatore, entro                     lockdown, visto che molti consumatori hanno segnalato e
un anno dalla cessazione delle misure di sospensione, nella                   lamentato al nostro sportello la “brutta sorpresa” di
stessa struttura presso la quale era stato sottoscritto                       essersi visti addebitare ugualmente le rate
l’abbonamento.                                                                dell’abbonamento a mezzo r.i.d. bancario nonostante la
           Non sembra essere casuale l’utilizzo da parte del                  struttura fosse assolutamente chiusa e impraticabile come
legislatore dell’avverbio incondizionatamente sul quale                       noto.
ABBONAMENTI A PALESTRE E PISCINE IN ERA COVID. COSA SPETTA AI CONSUMATORI.
La sospensione delle attività sportive determinata
            A tale riguardo abbiamo da subito sostenuto
                                                                    dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di
l’illegittimità di tali richieste di pagamento ritenendo
                                                                    COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della
ricorrere un tipico caso di impossibilità sopravvenuta della        prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per
                        prestazione (secondo quanto                 l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi
                         disposto dall’art. 1463 c.c.) con          di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del
                         l’ovvia conseguenza della                  codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono
                         liberazione del consumatore                riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi,
                         dall’obbligo di versare somme per          alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività
                         servizi cui non poteva accedere.           con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di
                                                                    valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla
                         Anche queste “pratiche” sono finite
                                                                    fine dello stato di emergenza nazionale.
                         sotto la lente di ingrandimento
                                                                              Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma
                         dell’AGCM così come quella relativa
                                                                    rispondendo anzitutto alla prima domanda che molti
                         al diniego opposto ai consumatori
                                                                    consumatori potrebbero porsi: “riaperte le palestre e le
                         che avevano richiesto lo
                                                                    altre strutture ove non fossi più interessato a frequentare
                         scioglimento del contratto di
                                                                    per le ragioni più diverse (trasferimento altrove, cautela o
                         abbonamento ai sensi dell’art. 216
                                                                    banalmente perché non più interessato), posso avere il
                         del d.l. rilancio, rifiuto che finirebbe
                                                                    rimborso per i periodi pagati e non usufruiti?
                         per compromettere la libertà di
                         scelta del consumatore,
                         ostacolando o impedendo il diritto
                         di scioglimento del rapporto da
                         parte degli utenti previsto dalla
                         normativa emergenziale. Vedremo
                         quali saranno le determinazioni
                         dell’AGCM.
             Nel frattempo la disciplina è nuovamente
cambiata poiché il legislatore con il decreto sostegni
(decreto legge 22.3.2021 n° 41, convertito con
modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69) è intervenuto
modificando l’art. 216 sopra citato il cui testo oggi vigente
è il seguente:
ABBONAMENTI A PALESTRE E PISCINE IN ERA COVID. COSA SPETTA AI CONSUMATORI.
La risposta non è a favore del consumatore in
quanto la norma sopra citata ha di fatto prorogato il
sistema “voucher” prevedendo che palestre e altre
strutture possano riconoscere alternativamente al rimborso
o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza
quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito
vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di
emergenza nazionale (al momento prevista per il
31.12.2021). Spetta, pertanto, alla palestra o struttura la
decisione se restituire le somme o semplicemente
emettere un voucher.
          Laddove poi la struttura avesse dato ai propri
abbonati la possibilità di usufruire di corsi da remoto, la
prestazione si considera erogata regolarmente e
all'abbonato non spetta neppure il voucher.
          Rispetto alla versione precedente della norma,
infine, va segnalata la possibilità per il consumatore di
ottenere il voucher anche per periodi inferiori al mese
(prima limitata ad abbonamenti di durata uguale o
superiore al mese).
          Anche la norma attualmente in vigore non
autorizza, da parte dei gestori, richieste di sottoscrizione
di un nuovo abbonamento quale condizione per il rilascio
del voucher, come avvenuto in passato da parte di alcuni e
come pare ancora avvenire per quanto ci segnalano i
consumatori.
         Pretesa, questa, come già detto sopra, che
potrebbe configurarsi come pratica commerciale
scorretta e come tale censurabile e sanzionabile da
parte dell’ AGCM (Autorità garante della concorrenza
e del mercato).
ABBONAMENTI A PALESTRE E PISCINE IN ERA COVID. COSA SPETTA AI CONSUMATORI. ABBONAMENTI A PALESTRE E PISCINE IN ERA COVID. COSA SPETTA AI CONSUMATORI.
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