ABBONAMENTI A PALESTRE E PISCINE IN ERA COVID. COSA SPETTA AI CONSUMATORI.
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ABBONAMENTI A PALESTRE E Uno dei problemi più segnalati dai consumatori in questi lunghi mesi di chiusure forzate e riaperture temporanee, è PISCINE IN ERA COVID. certamente quello degli abbonamenti, a palestre in primo luogo ma anche a piscine e ad altri impianti sportivi. COSA SPETTA AI Con la riapertura e la ripresa delle attività di queste strutture, CONSUMATORI. dallo scorso maggio, si ripropone la questione dei rimborsi e dei voucher o buoni, sulla quale il legislatore è intervenuto più volte. Ma andiamo per ordine. Una prima risposta, durante il lockdown della primavera 2020, era stata data con il decreto legge 19.5.2020 n° 34 (il decreto “rilancio” poi convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) che all’art. 216, 4° comma, testualmente disponeva: A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.
I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta occorre quindi spendere alcune parole. Secondo giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione la nostra opinione questa specificazione e precisazione del del presente decreto, istanza di legislatore non può significare altro se non che il gestore rimborso del corrispettivo già non può porre condizioni di sorta (quali la sottoscrizione di versato per tali periodi di un nuovo abbonamento per un periodo più lungo) al sospensione dell'attività sportiva, rilascio del voucher. allegando il relativo titolo di Al contrario, è proprio quello che sembra essere acquisto o la prova del versamento accaduto in molti casi (questo ci segnalano alcuni effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla consumatori) in cui i gestori hanno richiesto se non presentazione dell'istanza di cui al imposto la sottoscrizione di un nuovo periodo precedente, in alternativa abbonamento prima di rilasciare il al rimborso del corrispettivo, può voucher spettante. rilasciare un voucher di pari valore Pretesa, questa, in incondizionatamente utilizzabile contrasto con la normativa sopra presso la stessa struttura entro un richiamata e che potrebbe anno dalla cessazione delle predette c o n fi g u r a r s i c o m e p r a t i c a misure di sospensione dell'attività sportiva. Alla luce di tale disciplina, pertanto, all’abbonato commerciale scorretta e come tale non restava altra scelta che quella di richiedere (entro 30 censurabile e sanzionabile da parte trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di dell’ AGCM (Autorità garante della conversione) la restituzione di quanto versato per i periodi concorrenza e del mercato) che ci di sospensione e chiusura dell’attività sportiva (allegando risulta infatti abbia aperto apposite l’abbonamento o comunque prova del versamento istruttorie e procedimenti sul punto. effettuato) ed attendere la risposta del gestore Peraltro, va ulteriormente sottolineato, quella dell’impianto sportivo che poteva a sua discrezione, in appena riferita non pare essere stata, da parte di alcuni l u o g o d e l r i m b o r s o , p ro p o r re i l r i l a s c i o d i u n gestori non tutti beninteso, la sola pratica commerciale buono (voucher) dello stesso valore del rimborso, da scorretta posta in essere nei mesi successivi al primo utilizzare senza alcuna condizione dal consumatore, entro lockdown, visto che molti consumatori hanno segnalato e un anno dalla cessazione delle misure di sospensione, nella lamentato al nostro sportello la “brutta sorpresa” di stessa struttura presso la quale era stato sottoscritto essersi visti addebitare ugualmente le rate l’abbonamento. dell’abbonamento a mezzo r.i.d. bancario nonostante la Non sembra essere casuale l’utilizzo da parte del struttura fosse assolutamente chiusa e impraticabile come legislatore dell’avverbio incondizionatamente sul quale noto.
La sospensione delle attività sportive determinata A tale riguardo abbiamo da subito sostenuto dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di l’illegittimità di tali richieste di pagamento ritenendo COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della ricorrere un tipico caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per prestazione (secondo quanto l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi disposto dall’art. 1463 c.c.) con di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del l’ovvia conseguenza della codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono liberazione del consumatore riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, dall’obbligo di versare somme per alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività servizi cui non poteva accedere. con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla Anche queste “pratiche” sono finite fine dello stato di emergenza nazionale. sotto la lente di ingrandimento Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma dell’AGCM così come quella relativa rispondendo anzitutto alla prima domanda che molti al diniego opposto ai consumatori consumatori potrebbero porsi: “riaperte le palestre e le che avevano richiesto lo altre strutture ove non fossi più interessato a frequentare scioglimento del contratto di per le ragioni più diverse (trasferimento altrove, cautela o abbonamento ai sensi dell’art. 216 banalmente perché non più interessato), posso avere il del d.l. rilancio, rifiuto che finirebbe rimborso per i periodi pagati e non usufruiti? per compromettere la libertà di scelta del consumatore, ostacolando o impedendo il diritto di scioglimento del rapporto da parte degli utenti previsto dalla normativa emergenziale. Vedremo quali saranno le determinazioni dell’AGCM. Nel frattempo la disciplina è nuovamente cambiata poiché il legislatore con il decreto sostegni (decreto legge 22.3.2021 n° 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69) è intervenuto modificando l’art. 216 sopra citato il cui testo oggi vigente è il seguente:
La risposta non è a favore del consumatore in quanto la norma sopra citata ha di fatto prorogato il sistema “voucher” prevedendo che palestre e altre strutture possano riconoscere alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale (al momento prevista per il 31.12.2021). Spetta, pertanto, alla palestra o struttura la decisione se restituire le somme o semplicemente emettere un voucher. Laddove poi la struttura avesse dato ai propri abbonati la possibilità di usufruire di corsi da remoto, la prestazione si considera erogata regolarmente e all'abbonato non spetta neppure il voucher. Rispetto alla versione precedente della norma, infine, va segnalata la possibilità per il consumatore di ottenere il voucher anche per periodi inferiori al mese (prima limitata ad abbonamenti di durata uguale o superiore al mese). Anche la norma attualmente in vigore non autorizza, da parte dei gestori, richieste di sottoscrizione di un nuovo abbonamento quale condizione per il rilascio del voucher, come avvenuto in passato da parte di alcuni e come pare ancora avvenire per quanto ci segnalano i consumatori. Pretesa, questa, come già detto sopra, che potrebbe configurarsi come pratica commerciale scorretta e come tale censurabile e sanzionabile da parte dell’ AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato).
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