433 CONVERSIONI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE

Pagina creata da Nicola Valenti
 
CONTINUA A LEGGERE
433 - CONVERSIONI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE
                             Goffredo dott. Felice - funzionario amministrativo DTT
                        Protospataro dott. Giandomenico - funzionario di Polizia stradale
                                  Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente

Sommario:
433.0 QUADRO GENERALE
433.1 DOMANDA DI CONVERSIONE
433.2 CONVERSIONE DI PATENTE ESTERA OTTENUTA DA PRECEDENTE CONVERSIONE DI
        PATENTE ITALIANA
433.3 CONTROLLO DI AUTENTICITÀ
433.4 CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
433.4.1 Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili
433.4.2 Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili solo per alcune categorie di cittadini
433.4.3 Stati extracomunitari per i quali è sospesa la conversione della patente non sussistendo le
        condizioni di reciprocità
433.5 SANZIONI
433.6 COMPENDIO OPERATIVO
433.6.1 Procedura per la conversione della patente
433.6.2 Procedura per la conversione di patente estera ottenuta da conversione di patente italiana
433.7 I FAC-SIMILE
433.7.1 Modulo da allegare alla domanda di conversione di patente rilasciata da Stato extracomunitario

433.0    QUADRO GENERALE
       I titolari di patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari (57) possono convertire la propria patente in
patente italiana a condizione che:
• la patente estera sia in corso di validità;
• la patente estera sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia (1);
• il conducente sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dagli artt. 119 e 120 CDS;
• esista reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero (allo scopo vengono stipulati appositi accordi
  bilaterali);
• venga presentata domanda entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.

433.1 DOMANDA DI CONVERSIONE
       Se la domanda di conversione è stata presentata in tempo utile, ossia entro un anno dall'acquisizione
della residenza in Italia, il conducente, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, può condurre
veicoli in Italia o all'estero con la propria patente: pertanto, ove possibile, la patente estera non deve essere
ritirata all'atto della presentazione dell'istanza di conversione, ma lasciata al conducente, che dovrà esibirla
unitamente all'apposita ricevuta rilasciata dall'UMC (82).
       La patente estera in originale sarà ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per
conversione, per essere poi restituita allo Stato che l'aveva emessa. In assenza della patente estera, perché,
ad esempio, smarrita o sottratta nel frattempo, il documento italiano non potrà essere rilasciato.
       La conversione della patente extracomunitaria in modello comunitario deve essere indicata sul modello
stesso anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva (70).

433.2 CONVERSIONE DI PATENTE ESTERA OTTENUTA DA PRECEDENTE CONVERSIONE DI
      PATENTE ITALIANA
      La conversione di patente estera, rilasciata per conversione di patente italiana, è sempre ammissibile
anche se con lo Stato extracomunitario non sussista reciprocità di trattamento (v. inPratica 433.4) in quanto
tale conversione è ammessa in virtù della precedente idoneità conseguita in Italia.
      In ogni caso la nuova patente dovrà essere della medesima categoria del precedente documento di
guida italiano (1).
      L'UMC, oltre alle previste procedure di rito:
•     verifica, prima dell'emissione del nuovo documento di guida, l'effettiva esistenza della precedente
      patente italiana presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ovvero, se ricorre il caso, presso la
      prefettura-UTG competente;
•     inserisce nel sistema informatico l'annotazione: "per conversione di patente estera derivante da
      patente italiana";
•     ritira la patente italiana rimasta eventualmente in possesso del conducente (in quanto non ritirata a
      suo tempo dal paese estero e quindi non restituita allo stato italiano) ed emette il relativo
      provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 130 CDS (6).
433.3 CONTROLLO DI AUTENTICITÀ
       Le svariate tipologie di formato delle patenti estere ("a libretto", "a carta di credito", ecc.) e la non
omogeneità dei dati in esse contenuti rendono spesso necessaria la verifica di autenticità del documento di
guida (7).
       Oltre al controllo a vista della patente con l'ordinaria diligenza, il funzionario addetto non è in grado di
effettuarne altri, non essendo normalmente a conoscenza delle eventuali caratteristiche di sicurezza del
supporto (cartaceo o plastico) del documento, della congruità degli estremi numerici riportati, del significato
di annotazioni apposte a penna o mediante timbro, dell'autenticità di sigilli e firme delle autorità rilascianti;
oltretutto, spesso possono presentarsi patenti redatte in caratteri non latini, e la traduzione, che va allegata,
a volte non è sufficiente a chiarire ogni dubbio (8).
       Oltre alle manomissioni che può presentare un documento comunque originale, non va ovviamente
scartata l'eventualità che la patente sia del tutto apocrifa: è un sospetto che può rivelarsi fondato nel caso in
cui il cittadino di uno Stato con cui non esistono le condizioni di reciprocità presenti (per la conversione) una
patente rilasciata da uno Stato con il quale viceversa tali condizioni sussistono (9).
       Per quanto precede, qualora sorgano dubbi sull'autenticità del documento di guida presentato, l'UMC
dovrà trasmetterlo per la conferma direttamente all'Autorità diplomatica del paese che lo ha rilasciato (e non
alla Polizia), attendendo l'esito dell'accertamento. In caso di mancata risposta o di ricezione negata, non
viene dato corso alla conversione (10).

433.4 CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
      Il requisito della reciprocità (3) riduce notevolmente il numero degli Stati extracomunitari di cui è
possibile convertire le patenti (81).
      L'accertamento di tale requisito avviene oggi solo a seguito sottoscrizione di uno specifico accordo
bilaterale fra l'Italia e altro Stato extracomunitario (2).
      In ogni caso vengono diramate specifiche circolari (4) per cui, qualora non esistano espresse
comunicazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici deve ritenersi che la patente non sia convertibile (48).
      Si rammenta che non necessita tale accordo di reciprocità per Islanda, Liechtenstein e Norvegia in
quanto aderenti all'accordo SEE (Spazio economico europeo) per i quali si applicano le condizioni previste
per gli Stati comunitari (v. inPratica 432).
      La nuova classificazione delle patenti C e D derivante dal recepimento della direttiva comunitaria
2000/56/CE, a seguito della quale la patente di categoria D non consente più di condurre i veicoli per la cui
guida è richiesta la patente di categoria C, si applica solo agli Accordi per la conversione reciproca delle
patenti di guida stipulati a decorrere dall'1.10.2004, data di entrata in vigore del nuovo regime. Nel caso gli
Accordi siano stati stipulati prima di tale data, le tabelle di equipollenza andranno applicate tenendo presente
la normativa previgente: qualora pertanto sia previsto il rilascio per conversione di una patente italiana di
categoria D, sarà emesso un documento di guida di categoria C+D (65).

433.4.1 Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili
       Tutti i dati indicati nella tabella che segue sono desunti dalle circolari via via emanate dal Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; in essa sono elencati, in ordine alfabetico, gli
Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili e sono completate da:
• tabelle di equipollenza, qualora ufficializzate dallo stesso Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
  sistemi informativi e statistici;
• indirizzo delle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia dei vari Stati alle quali gli stessi uffici
  invieranno le patenti estere una volta convertite.
STATO ESTERO TABELLE DI EQUIPOLLENZA INDIRIZZO AUTORITÀ PER
CAT. PATENTI CAT. PATENTI RESTITUZIONE PATENTI
ESTERE               ITALIANE

ALBANIA
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 27.10.2008 (38)

 ALBANIA ITALIA Ministero dei Lavori Pubblici,
 A              A      Trasporti e Telecomunicazione
 B              B      Direzione Generale dei Servizi
 C              C      di Trasporto Stradale
 D              C+D    Via Irfan Tomini - Tirana
 E E fax n. 0035542238175
                0035542238138

ALGERIA (REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE)
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 24.10.2000 (73)
  Ambasciata di Algeria
     Sezione Consolare
     Via Barnaba Oriani n. 26
     00197 ROMA (74)
     tel. 06.8083436
     Consolato di Algeria
     Via S. Lucia n. 15
     80132 NAPOLI (75)
     tel. 081 7643515
     fax 081 7643924

ARGENTINA
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 17.7.2003 (71)
 A1  A1 Sezione Consolare della
 A2      -      Repubblica Argentina in Roma
 A3      A      Via Veneto, 7
 B1      B      00187 ROMA (31)
 B2 [*] B       tel. 06 42870023 - 06 42016021
 C       -      fax 06 483586
 D1      -      Consolato Generale della
 D2      D      Repubblica Argentina in Milano
 E1      CE Corso Venezia, 9
 E2      -      20121 MILANO (32)
                Tel. 02 77729420/29/30
              fax 02 77729444
[*] convertibile solo se il conducente ha compiuto il 18° anno di età.
Possono essere convertite solo le patenti non provvisorie
ed in corso di validità rilasciate prima dell'acquisizione della
residenza in Italia da parte del titolare.
Non si possono convertire le patenti argentine ottenute in
sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Alla domanda di conversione deve essere sempre allegata
la documentazione, anche in unico atto, riportante la traduzione,
l'attestazione di autenticità e la certificazione di validità rilasciata
dalle Rappresentanze diplomatico-consolari argentine in Italia.
Qualora la patente argentina riporti una categoria non prevista
dalla tabella di equipollenza, il conducente dovrà presentare
un'attestazione, rilasciata dalla competente Autorità diplomatica
argentina in Italia, riportante l'indicazione dei veicoli conducibili
con tale categoria.
È possibile che il conducente che richiede la conversione sia in
possesso di due documenti di guida argentini (che devono essere
entrambi ritirati), poiché in caso di estensione alla categoria superiore
viene emessa in Argentina una patente di guida aggiuntiva a quella
già posseduta.
Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti
in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente argentina.

COREA DEL SUD (REPUBBLICA DI COREA)
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 15.2.2002 (79)
 TIPO I Patenti per grandi veicoli D  Ambasciata della Repubblica
             Patenti per veicoli comuni B      di Corea
             Patenti per piccoli veicoli A1    Via Barnaba Oriani, 30
             Patenti per veicoli speciali A-B-E 00197 ROMA
tel. 06 8078158
 TIPO II Patenti per veicoli comuni B
          Patenti per piccoli veicoli A
          Patenti per motocicli         A1

CROAZIA
Ammissibilità conversione a seguito avvenuto accertamento da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici (2) (11) (83)
 A A           Ambasciata della Repubblica
 B B              di Croazia (Sezione Consolare)
 C C              Via L. Bodio, 74
 D D              00191 ROMA (12)
                  tel. 06 36298439
 E E              Consolato generale della
 F Non conv. Repubblica di Croazia
 G Non conv. Via Dante, 9
 H Non conv. 20123 MILANO (13)
                  tel. 02 8051772
                  Consolato generale della
                  Repubblica di Croazia
                  Piazza Goldoni, 9
                  34122 TRIESTE (14)
                  tel. 040 773968
                fax 040 773959
Sono convertibili solo le patenti di guida recanti la sigla
"HR", poiché quelle con la sigla "YU", rilasciate nella
Repubblica di Croazia, e quelle con la sigla CRO erano
valide fino al 3.1.1996 (15).

EL SALVADOR
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 11.12.2008 (84)
El Salvador Italia Ambasciata di El Salvador
Juvenil V     ---      Via G. Castellini, 13 - 00197 Roma
Juvenil M     ---      00197 Roma
Motocicletta A         tel. 068076605 - fax 068079726
Particular    ---      Circoscrizione: tutto il territorio
Liviana       B        della Repubblica Italiana,
Liviana       B        eccetto la Lombardia
Liviana       B        Consolato Generale di Milano
Pesada        B        Via Monte Nero n. 11 - 20135 Milano
Pesada T      B        tel. 0255017890 - fax 0287395600
                       Circoscrizione: Lombardia

FILIPPINE
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 28.7.2006 (16)
  Ambasciata delle Filippine
   Sezione Consolare (17)
   Viale delle Medaglie d'Oro, 112-114
   00136 ROMA
   tel. 06 39746621
   fax 06 39889274
   Consolato generale delle Filippine (18)
   Via Stromboli, 1
   20144 MILANO
   tel. 02 8051400
   fax 02 878797

GIAPPONE
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 29.9.2003 (33)

High class large-sized motor vehicle                         B Consolato generale del
Veicolo a motore di grandi dimensioni, categoria alta           Giappone (34)
High class medium-sized motor vehicle                        B Via Cesare Mangili, 2/4
Veicolo a motore di medie dimensioni, categoria alta            20121 MILANO
                                                                tel. 02 6241141
fax 02 6597201
High class ordinary motor vehicle                         B Ambasciata del Giappone (35)
Veicolo a motore ordinario, categoria alta                      Via Quintino Sella, 60
                                                                00187 ROMA
                                                                tel. 06 487991
                                                                fax 06 4873316
High class large-sized special motor vehicle              ---
Veicolo a motore speciale di grandi dimensioni,
categoria alta
Basic class large-sized motor vehicle                     B
Veicolo a motore di grandi dimensioni,
categoria di base
Basic class medium-sized motor vehicle                    B
Veicolo a motore di medie dimensioni,
categoria di base
Basic class ordinary motor vehicle                        B
Veicolo a motore ordinario, categoria di base
Basic class large-sized special motor vehicle             ---
Veicolo a motore speciale di grandi dimensioni;
categoria di base
Large-sized two-wheeled vehicle                           A
Veicolo a motore a due ruote di grandi dimensioni
Ordinary two-wheeled vehicle                              A1
Veicolo a motore ordinario a due ruote
Small-sized special motor vehicle                         ---
Veicolo a motore speciale di piccolo dimensioni
Moped                                                     ---
Ciclomotore
Tow license                                               ---
Patente per rimorchio

LIBANO
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 6.12.2000 (76)
  Consolato generale
   del Libano
   Via Larga 26
   20122 MILANO (77)
   tel. 02 8061341
   fax 02 72000468
   Ambasciata del Libano
   Via Giacomo Carissimi 38
   00198 ROMA (78)
   tel. 06 8537211

MACEDONIA
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 15.7.1997 (20) (83)
 A A Ufficio consolare presso
 B B l'Ambasciata dell'ex
 C C Repubblica Jugoslava di
 D D Macedonia
 E E via Bruxelles, 73/75
      00198 ROMA
       tel. 06 8411470
Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle
norme vigenti in Italia con riferimento alla data di rilascio della
patente di cui si chiede la conversione.
Non è consentita la conversione di patenti macedoni conse-
guite dopo l'acquisizione della residenza in Italia.

MAROCCO
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 26.11.1991 (21) (83)
                           J     A1             Consolato generale del
                                A       A                 Regno del Marocco (23)
                                B       B                 via Ponte Seveso, 25
C     -                   20125 MILANO
                                 D     -                   tel. 02 67073413
                                 B-C   C                   fax 02 67073414
                                 B-C-D D                   Consolato generale del
                                 E     E                   Regno del Marocco
                                 F     A-B speciale [*] Via Monte Autore, 4
[*] da valutare caso per caso.                             00141 ROMA
                                                           tel. 06 87180279-0309-0613
                                                           fax 06 87181294
                                                           Consolato del Regno
                                                           del Marocco
                                                           Via del Carrozzaio, 3/B
                                                           40138 BOLOGNA (22)
                                                           tel. 051 531199 - 538763
                                                           fax 051 531863
                                                           Consolato del
                                                           Regno del Marocco (72)
     Via Belfiore, 27
     10129 TORINO
     tel. 011 6506482
    fax 011 6596065
Non si possono convertire, oltre alle patenti scadute di
validità, le autorizzazioni o patenti internazionali e le patenti
provvisorie (24).
La patente conseguita in via provvisoria prima
dell'acquisizione da parte del titolare della residenza in
Italia, ma divenuta valida in via permanente dopo la data di
acquisizione di detta residenza, può essere accettata ai fini
della conversione, ma la nuova patente italiana emessa
dovrà essere oggetto di provvedimento di revisione ai sensi
dell'art. 128 del CDS (85).
Le patenti di categoria C e D possono essere conseguite in
Marocco anche da parte di chi non sia già titolare di pat. B ed
hanno validità biennale, che viene confermata a seguito di
accertamento medico (25).
Per la cat. E si fa riferimento alla casistica relativa alla
categoria di cui essa è estensione (26).
Non è consentita la conversione di patente marocchina
rilasciata successivamente all'acquisizione della residenza
in Italia (27).
Il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto che le Autorità
marocchine hanno precisato che le patenti di guida
marocchine di categoria C e D non abilitano alla guida dei
veicoli della categoria B, per la quale occorre sostenere uno
specifico esame.
Dalla nuova tabella si rileva che non potranno essere
convertite, in equipollenti documenti italiani, quelle patenti
marocchine valide per le sole categorie C e D e non
convalidate, con il prescritto timbro rettangolare "permanent",
anche per la categoria B (80).

MOLDOVA
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 27.11.2003 (68)
Patenti di guida moldave redatte su modello                     Ambasciata della Repubblica
rilasciato dall’1.11.1995 al 31.12.2010                                     di Moldova (67)
Repubblica di Moldova                              Repubblica italiana via Montebello, 8
A                                                  A                        00185 ROMA
B                                                  B                        tel. 06 47824400
C                                                  -                        fax 06 47881092
B+C                                                B+C                      Consolato Generale
D                                                  B+C+D                    della Repubblica di Moldova
E                                                  E [*]                    Via Antonio Canova, 30/32
F                                                  -                        40138 Bologna
H                                                  -                        Competenza territoriale: Emilia Romagna,
Patenti di guida moldave redatte su modello                                 Friuli Venezia Giulia, Liguria,
rilasciato dopo il 7.10.2008                                                Lombardia, Piemonte, Toscana,
Repubblica di Moldova                              Repubblica italiana Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta,
A1                                                 A1                       Veneto
A2      A1
A       A
B1      -
B       B
C1      B
C       B+C
D1      B
D       B+D
BE      BE
C1E BE
CE BE+CE
D1E BE
DE BE+DE
F       -
H       -
I       -
[*]     Verrà normalmente convertita in abbinamento alle categorie B, C, D possedute.

PRINCIPATO DI MONACO
Ammissibilità conversione a seguito avvenuto accertamento da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici (2)
  Consolato del Principato di
      Monaco
      Via Panama, 68
      00197 ROMA
      tel. 06 85301398
      fax 06 85301405

SAN MARINO (REPUBBLICA DI SAN MARINO)
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 5.5.2006 (63)
  Segreteria di Stato ai Trasporti
      Ufficio Registro Automezzi
      Via delle Carrare, 42
      47890 SAN MARINO
      Repubblica di San Marino
Certificato idoneità                   Certificato idoneità
guida ciclomotori                      guida ciclomotori
A1                                     A1
A                                      A
B1                                     --
B (conseguita prima dell'1.6.1989) A + B
B (conseguita dall'1.6.1989 in poi) B
C1                                     B
C                                      C
D1                                     B
D                                      C+D
E                                      E
CAP tipo B                             CAP tipo KB [1]
CAP tipo D                            CAP tipo KD [1]
_____
[1] In sede di conversione, l'originale del certificato di abilitazione professionale sarà restituito al titolare; l'UMC ne tratterrà agli atti una fotocopia.

SVIZZERA
Ammissibilità conversione a seguito avvenuto accertamento da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici (2)
   Consolato della Svizzera
      Via Barnaba Oriani, 61
      00197 ROMA
      tel. 06 809571
      fax 06 8080871

TAIWAN
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 19.12.2002 (49)
 A1 Non conv. Ufficio di rappresentanza di
A2    A          Taipei in Italia
 B     B          viale Liegi, 17 (86)
 C     C          00198 ROMA
 D [*] D          tel. 06 98262812
 E     D+E         fax 06 98262806
[*] Convertibile solo se il conducente ha compiuto 21 anni.
In considerazione del fatto che le patenti di guida taiwanesi
non sono redatte in caratteri latini, gli UMC ne dovranno
sempre richiedere la traduzione.
Sul documento di guida le date sono riportate secondo lo
schema: ANNO - MESE - GIORNO. In particolare, per
individuare l'anno corrispondente al nostro calendario,
occorre aggiungere 1911 all'anno indicato sulla
patente taiwanese.
Le patenti rilasciate con validità provvisoria possono essere
convertite solo se divenute valide in via permanente prima
dell'acquisto della residenza in Italia da parte del titolare.
Sono fatte salve particolari situazioni relative ai conducenti
disabili.

TUNISIA
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 7.5.2004 (66)
 A1 A1 Ambasciata di Tunisia
 A A via Asmara, 7
 B B 00199 ROMA
 C C
 D D
 E                       E
 H                       -
 D1                      B
  D1+ Permis de Place B+kb
Non si possono convertire patenti tunisine conseguite
dopo l'acquisizione della residenza in Italia oppure ottenute
in sostituzione di altra patente estera non convertibile in Italia.
Se la patente tunisina presentata per la conversione è
redatta sul vecchio modello, scritto soltanto in lingua araba,
è necessaria la traduzione. I nuovi modelli di patente tunisina
sono invece compilati in francese ed arabo.
Qualora dall'esame dei dati contenuti nella patente tunisina
sorgano dubbi sull'esatta data del primo rilascio, l'interessato
che volesse dimostrare che la sua patente di guida è stata
rilasciata da più di tre anni potrà presentare un'attestazione
della competente rappresentanza diplomatica indicante la
data di conseguimento dell'abilitazione.
La categoria D tunisina può essere convertita in patente
italiana valida per le categorie C e D, poiché l'accordo
bilaterale è stato stipulato prima dell'entrata in vigore
della nuova normativa comunitaria sul rilascio della cat. D.
Il Permis de Place ("permesso da piazza") tunisino è
di colore giallo, ha validità permanente ed è scritto in
arabo: è pertanto necessario chiederne la traduzione ufficiale.

TURCHIA
Ammissibilità conversione a seguito avvenuto accertamento da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici (2)
 A1     Non conv. Consolato della Turchia (30)
 A1+A2 A             via Palestro, 28
 A2        A         00185 ROMA
 B B tel. 06 4941526
 CC
 E D
 DB, DC, DE E
 K Non conv.
 F Non conv.
 G Non conv.
 H Da esaminare per
    singoli casi
Le patenti turche di ogni categoria hanno validità permanen-
te, salvo nei casi in cui nel documento, alla voce "protesi e
apparecchi", sono indicati obblighi di controlli medici.
Nella sezione "numero del documento" si riporta il numero
della patente precedente (in caso di duplicato) e la data del
rilascio; nella sezione "data del rilascio" si riporta la data in
cui è stato rilasciato il duplicato.
La cat. K è una patente provvisoria.
La cat. H corrisponde alla patente speciale italiana: sarà
dunque possibile il rilascio di tale patente seguendo la prassi
prevista dalla normativa italiana vigente in materia (30).

URUGUAY
Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 13.11.2009 (28)
 A B Sezione Consolare dell'Ambasciata di Roma
 1A B Via Vittorio Veneto, 183 - 00187 Roma
 1B B tel. 06 4821776 - fax 06 4823695
 2A B Consolato Generale di Milano
 B     B Piazza A. Diaz, 6 - 20123 Milano
 C     B tel. 02 8056786 - fax 02 86464977
 2B B [Le due Rappresentanze indicate non operano
 2C B secondo una competenza territoriale e pertanto
 2Ea B possono rilasciare le certificazioni
 D     C indistintamente per tutta Italia]
 E     B
 2D B
 F     B
 2Eb B
 G1 ---
 3A ---
 G2 A1
 3B A1
 G3 A
 H     C

433.4.2       Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili solo per alcune categorie di cittadini
CANADA        Personale diplomatico e consolare.
CILE          Diplomatici e loro familiari (36).
STATI         Personale diplomatico e consolare e loro familiari (37).
UNITI
ZAMBIA        Cittadini in missione governativa e loro familiari.

433.4.3       Stati extracomunitari per i quali è sospesa la conversione della patente non sussistendo le
              condizioni di reciprocità
      Nella tabella che segue sono indicati gli Stati per i quali la conversione di patenti, in un primo tempo
ammessa, è stata poi sospesa a seguito accertamenti da parte delle autorità diplomatiche italiane della
inesistenza delle condizioni di reciprocità. Nelle note sono indicati gli estremi delle circolari DTT che hanno
comunicato tale sospensione.

ANTILLE OLANDESI (58)

ARABIA SAUDITA (69)

BANGLADESH (40)

BIRMANIA (41)

BRASILE (42)

BOSNIA-ERZEGOVINA (43)

CAMERUN (44)

CINA (45)

COLOMBIA (39)
COSTA RICA (42)

CUBA (42)

EMIRATI ARABI UNITI (69)

ETIOPIA (46)

GABON (44)

GHANA (47)

HAITI (42)

HONDURAS (42)

INDIA (46)

IRAN (69)

JUGOSLAVIA (43)

ISOLE MAURITIUS (69)

ISRAELE (69)

LIBIA (69)

MACAO (19)

MADAGASCAR (44)

MALAYSIA (69)

NICARAGUA (42)

NIGERIA (50)

OMAN (69)

PAKISTAN (51)

PANAMA (42)

PARAGUAY (52)

PERÙ (40)

REPUBBLICA ARABA D'EGITTO (53)

SIERRA LEONE (46)

SINGAPORE (54)

SIRIA (69)

SRI-LANKA (29)

SUD AFRICA (40)

SUDAN (69)
TANZANIA (55)

THAILANDIA (56)

VIETNAM (69)

ZAIRE (44)

433.5 SANZIONI
       Il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 136 CDS, applicabile solo nei confronti di conducenti con
patenti rilasciate da Stati extracomunitari (57), è articolato in relazione all'avvenuto compimento dell'anno
dall'acquisizione della residenza in Italia e alla validità della patente estera e dell’eventuale altro documento
abilitativo estero, qualora prescritto, ed è costruito con un sistema di rinvii alle sanzioni previste, secondo i
casi, dagli artt. 116 o 126 CDS (61) (62):
• circolazione entro l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera o altro documento
  abilitativo estero scaduto (art. 136 c. 7): si applicano le sanzioni previste dall’art 126 c. 7 per guida con
  patente italiana scaduta;
• circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera o altro documento
  abilitativo estero valido (art. 136 c. 7): si applicano le sanzioni previste dall’art 126 c. 7 per guida con
  patente italiana scaduta;
• circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera scaduta (art. 136 c.
  6): si applicano le sanzioni previste dall’art. 116 cc. 13 e 18 per guida senza patente;
• circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera valida ma con
  certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento
  abilitativo estero scaduto di validità (art. 136 c. 6 bis): si applicano le sanzioni previste dall’art. 116 cc. 15 e
  17 per guida senza CAP o CQC.

     433 - CONVERSIONI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE

433.6 COMPENDIO OPERATIVO
433.6.1 Procedura per la conversione della patente
      Per la conversione della patente occorre presentare all’UMC:
B(*) Domanda sul modello TT 2112 da presentare all’UMC.
B0 Attestazioni dei versamenti su conto corrente postale degli importi relativi alla tariffa 1.6 (v.
     inPratica 022).
B1 Certificato medico in bollo (v. inPratica 024), rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla
     presentazione della domanda.
    Il certificato deve essere rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 119, c. 2, CDS.
B2 Due fotografie formato tessera, uguali e di data recente, firmate sul retro.
B3 Patente estera in originale e fotocopia.
B4 Traduzione della patente estera, qualora non conforme al modello previsto dagli accordi di
   Ginevra e attestazione di autenticità.
      La traduzione può essere effettuata da:
• rappresentanza diplomatica italiana nel paese che ha rilasciato la patente;
• rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente (la firma deve essere legalizzata
  dalla prefettura-UTG competente per territorio ove ha sede la rappresentanza diplomatica) (60);
• traduttore ufficiale abilitato o anche qualsiasi cittadino italiano o straniero che si assuma la responsabilità
  di effettuare una traduzione asseverata mediante giuramento davanti ad un cancelliere giudiziario o ad un
  notaio (59).
B5       Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445 contenente i dati
         relativi alla patente estera, all'acquisizione della residenza in Italia, all'eventuale possesso di
         precedente patente italiana (v. inPratica 433.7.1).
433.6.2 Procedura per la conversione di patente estera ottenuta da conversione di patente italiana
      Per tale procedura occorre presentare all’UMC (5):
B(*) Domanda sul modello TT 2112.
B0 Attestazioni del versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa 1.6 (v. inPratica 022).
B1 Certificato medico in bollo (v. inPratica 024) rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 119, c.
     2, CDS in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.
B2 Due fotografie formato tessera uguali e di data recente, firmate sul retro.
B3 Patente estera in originale e fotocopia.
B4 Traduzione della patente estera, qualora non conforme al modello previsto dagli accordi di
     Ginevra e attestazione di autenticità.
       La traduzione può essere effettuata da:
 • rappresentanza diplomatica italiana nel paese che ha rilasciato la patente;
 • rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente (la firma deve essere legalizzata
   dalla prefettura-UTG competente per territorio ove ha sede la rappresentanza diplomatica) (60);
 • traduttore ufficiale abilitato o anche qualsiasi cittadino italiano o straniero che si assuma la responsabilità
   di effettuare una traduzione asseverata mediante giuramento davanti ad un cancelliere giudiziario o ad un
   notaio (59).
B5            Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445 (che ha sostituito
              la legge 4.1.1968, n. 15), contenente i dati relativi alla patente estera, all'acquisizione della
              residenza in Italia, all'espressa dichiarazione del richiedente che la patente estera è stata
              ottenuta a seguito di conversione di patente italiana (v. inPratica 433.7.1).
433.7 I FAC-SIMILE
433.7.1 Modulo da allegare alla domanda di conversione di patente rilasciata da Stato
        extracomunitario
                                            Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
                                                   (art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto .............................................................................. nato a ................
il ....................... e residente a ................................... Via .....................................
al fine di ottenere la conversione della patente estera in patente italiana

     dichiara
• che la patente estera di cat. ............ n. ................... che intende convertire è
      stata rilasciata dallo Stato ....................................... in data ................... ed è
      valida fino al ...........................;
• di aver acquisito la normale residenza in Italia in data ..............................
      nel comune di ..............................................................;
[ ] che la patente estera è stata ottenuta a seguito di conversione di patente
       italiana [*];
[ ] di non essere in possesso di alcuna patente italiana in quanto mai conseguita
       [*];
[ ] di non essere in possesso di alcuna patente italiana in quanto consegnata
       all'autorità estera per la conversione [*];
[ ] di essere in possesso della patente italiana di cat. .......... n. .............................
       rilasciata dalla prefettura/MCTC di .......................... in data .................. [*];

[*] barrare con una X le voci ricorrenti.

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000,
n. 445 in cui incorre chi effettua dichiarazioni mendaci od omissive, il
sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto corrisponde al vero.
.......................................... ..................................................
 luogo e data                               firma

       433 - CONVERSIONI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE

__________
 (*) Le procedure sono così contraddistinte:
 A procedure di richieste preventive, redatte in bollo, funzionali ad operazioni di tipo B;
 B operazioni in materia di motorizzazione con applicazione delle tariffe previste dalla legge n. 870/1986 (B = domanda; B0 = tariffa
   legge n. 870/1986 con indicazione del codice; B1 e seguenti = documenti);
 C titoli autorizzativi e/o documentazione integrativa della carta di circolazione (C = domanda; C0 = tariffa legge n. 870/1986 con
   indicazione del codice; C1 e seguenti = documenti);
 D formalità di competenza del PRA (D = domanda; D0 = emolumenti, IPT e bolli; D1 e seguenti = documenti).
 (1) Ai sensi dell'art. 136 CDS, presupposto per la conversione di una patente di guida estera è che il richiedente ne sia titolare prima
     dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia (v. circolare MCTC 3.12.1996, prot. n. 6992/4639). Parimenti non è consentita la
     conversione di patente estera di categoria superiore presentata da un conducente già in possesso di patente italiana, qualora questi abbia
     conservato la residenza in Italia in modo continuativo: l'estensione alla categoria superiore è in questo caso ottenibile solo per esame (v.
     circolare MCTC 27.9.1996 n. 125/96).
     Con circolare DTT 4.1.2000, prot. n. A1/2000/MOT, è stato disciplinato il rilascio della patente italiana a chi già ne fosse in possesso ed ora
     è titolare di patente extracomunitaria di Stato con il quale non esista specifico accordo.
     Con circolare DTTSIS 22.1.2004, prot. n. 4870/M341, è stato chiarito che è invece possibile convertire le patenti extracomunitarie, duplicate
     o rinnovate nello Stato che ha emesso il documento, nel periodo in cui il titolare era già residente in Italia purché conseguite quando il
     conducente era ancora residente nello stato di rilascio del documento.
 (2) V. circolare MCTC 23.1.1992 n. 10/92. In fase di prima applicazione della nuova norma, la MCTC forniva i primi elenchi degli stati esteri con
     cui esisteva reciprocità di trattamento in materia di conversione delle patenti di guida, consentendo altresì che, ove mancasse un esplicito
     accordo, fosse sufficiente la presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'ambasciata in Italia del paese estero, attestante l'esistenza
     delle condizioni di reciprocità.
     Successivamente, la MCTC, constatata l'estrema varietà della normativa per l'acquisizione della patente esistente nei vari Stati, con
     circolare MCTC 21.8.1992 n. 134/92 ha sancito che la conversione della patente extracomunitaria in patente italiana possa avvenire
     esclusivamente a seguito stipula di specifico accordo.
     Tuttavia, successive circolari contengono la generica espressione "Esaminata la documentazione trasmessa a questo ufficio, per tramite del
     Ministero degli affari esteri, dall'Ambasciata di ...... in Italia e verificata la sussistenza di tutte le condizioni tecniche e giuridiche, per cui
     ricorrono le condizioni di reciprocità richieste dalla normativa vigente, si può dar luogo alla conversione, senza esami, delle patenti ...., in
     analoghi documenti di guida italiani, in conformità alla tabella di equipollenza allegata alla presente circolare" per cui la condizione di
     reciprocità è stata accertata dal DTT, forse attraverso l'esame della normativa interna dei singoli Stati, per:
  • CILE, limitatamente ai diplomatici e loro familiari (v. circolare 22.11.1993, n. 222/93);
  • TURCHIA (v. circolare MCTC 10.2.1994 n. 13/94),
  • CROAZIA (v. circolare MCTC 8.7.1994, prot. n. 5316/4639 E - DC. IV n. B082),
  • SRI LANKA (v. circolare MCTC 28.10.1994, prot. n. 8498/4639 E - DC. IV n. B102),
  • STATI UNITI D'AMERICA, limitatamente al personale diplomatico (v. circolare MCTC 25.6.1997, prot. n. 2661-2235/4639 E - DC. IV n.
    B070).
  Nelle circolari ministeriali che si susseguono sull'argomento sono elencati altri Stati le cui patenti sono dichiarate convertibili ancorché non si
  faccia cenno di come sia stata accertata la condizione di reciprocità:
  • PRINCIPATO DI MONACO,
  • SVIZZERA,
  • CANADA, limitatamente al personale diplomatico e consolare,
  • ZAMBIA, limitatamente ai cittadini in missione governativa e loro familiari.
 (3) L'esistenza della condizione di reciprocità ha riflessi anche sulla disciplina delle patenti comunitarie. Infatti, in deroga al principio generale
     dell'equiparazione di diritto delle patenti comunitarie, l'art. 9, c. 6, DM 30.9.2003 n. 40T che recepisce la direttiva 2000/56/CE del
     14.9.2000, consente, per le patenti comunitarie acquisite per conversione da patenti extracomunitarie, la verifica del requisito del
     trattamento di reciprocità con lo Stato che ha originariamente rilasciato la patente (v. circolare DTT 21.5.1999 n. 30/99, paragrafo 6).
 (4) V. circolare MCTC 21.8.1992 n. 134/92 e le successive emesse via via che veniva accertata tale carenza di reciprocità: quindi può dirsi che
     sostanzialmente dall'1.7.2001 sia consentita la conversione delle patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari con i quali solo di recente sia
     stato stipulato un accordo di reciprocità. Il DTT, infatti, ha eseguito una rigorosa cernita su tutti gli Stati che in un primo tempo erano stati
     inclusi fra quelli le cui patenti potevano essere convertite: tali analisi hanno portato alla conferma di alcuni Stati e alla esclusione di altri.
 (5) V. circolare DTT 4.1.2000, prot. n. A1/2000/MOT.
 (6) V. inoltre, in quanto applicabili, le prescrizioni della circolare MCTC 21.11.1990 n. 180/90.
 (7) Sebbene il problema sia particolarmente avvertito per le patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari, nei casi dubbi è necessario verificare
     l'autenticità anche delle patenti comunitarie (si vedano, ad esempio, le disposizioni espressamente impartite con circolare MCTC 22.4.1986
     n. 77/86 e con circolare MCTC 7.4.1998 n. 36/98).
 (8) La prassi evidenzia, ad esempio, imprecisioni nella traslitterazione in alfabeto latino dei dati anagrafici che risultano sovente discordanti o
     incompleti rispetto a quelli contenuti in altri documenti in possesso del richiedente la conversione (carta d'identità, permesso di soggiorno).
 (9) V. circolare MCTC 25.3.1993 n. 63/93.
 (10) Si ritiene errata la procedura di taluni uffici, che trasmettono il documento agli organi di PS con richiesta di confermarne la genuinità,
      poiché la sola che possiede gli strumenti per dirimere ogni dubbio sull'integrità ed originalità dello stesso, è l'autorità che lo ha emesso.
Si deve peraltro osservare che in taluni casi la procedura di verifica dell'autenticità incontra scarsa collaborazione da parte delle Autorità
      diplomatiche, le quali impiegano tempi molto lunghi per l'evasione delle richieste, mentre il controllo stesso del documento risulta a volte
      effettuato in maniera molto superficiale.
      V. circolare MCTC 12.8.1993 n. 152/93; v. anche circolare 10.3.2004, prot. n. 559/M340#@F# con la quale è stato stigmatizzato che la
      richiesta di informazioni alle competenti autorità diplomatiche va formulata solo qualora sorgano dubbi sull'autenticità e la validità del
      documento da convertire. Tale principio, dettato espressamente per la fattispecie di conversione delle patenti rumene, si ritiene applicabile
      anche alla procedura di conversione di patenti di altri Stati.
 (11) V. circolare MCTC 21.5.1997, prot. n. 1667/4639 E - DC IV, n. B062 contenente anche gli indirizzi delle autorità diplomatico-consolari, con
      l'indicazione delle rispettive competenze territoriali, alle quali vanno restituite le patenti croate convertite in Italia.
 (12) Competenza territoriale per Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (v.
      circolare MCTC 21.5.1997, prot. n. 1667/4639 E - DC. IV, n. B062).
 (13) Competenza territoriale per Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia (v. circolare MCTC 21.5.1997, prot. n. 1667/4639
      E - DC. IV, n. B062).
 (14) Competenza territoriale per Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto (v. circolare MCTC 21.5.1997, prot. n. 1667/4639 E - DC. IV,
      n. B062).
 (15) V. circolare MCTC 8.7.1994, prot. n. 5316/4639 E - DC. IV, n. B082.
 (16) Con circolare MCTC 20.4.1998, prot. n. 2299-3044/4639 E - DC. IV, n. B053, erano stati comunicati gli indirizzi delle rappresentanze
      diplomatiche, con l'indicazione delle rispettive competenze territoriali, alle quali vanno restituite le patenti filippine convertite in Italia e con
      circolare 13.4.2006, prot. n. 2166/M340 era stata prevista la sospensione della conversione delle patenti superiori.
      La conversione delle patenti rilasciate dalla Repubblica delle Filippine è regolata dall'Accordo 28.7.2006. V. circolare 16.11.2006, prot. n.
      52601/23.18.01, contenente le tabelle di equipollenza e i fac-simile delle patenti attualmente rilasciate nella Repubblica delle Filippine con
      relative traduzioni e un modello di certificazione consolare.
 (17) Competenza territoriale per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
      Sardegna (v. circolare DTT 16.11.2006, prot. n. 52601/23.18.01).
 (18) Competenza territoriale per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria,
      Emilia Romagna (v. circolare DTT 16.11.2006, prot. n. 52601/23.18.01 e circolare DTT 22.3.2007, prot. n. 27607/23.18.01).
 (19) L'isola di Macao, fino al 19.12.1999, era sotto amministrazione del Portogallo, per cui, alle patenti rilasciate fino a tale data, si applicano le
      norme comunitarie in materia. Successivamente a tale data le patenti sono da considerare rilasciate da Stato extracomunitario senza
      accordo e pertanto non convertibili (v. circolare 31.10.2006, prot. n. 47822/23.18.07).
 (20) Si vedano circolare MCTC 15.1.1998 n. 7/98, che contiene il fac simile della patente attualmente rilasciata nella Repubblica di Macedonia e
      di quella precedente, tuttora in vigore, e la circolare MCTC 11.12.1998 n. 118/98, recante le tabelle di equipollenza aggiornate.
 (21) V. circolare MCTC 14.1.1992 n. 5/92, contenente anche il testo dell'Accordo.
 (22) Competenza territoriale per Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Marche (v. circolare 20.4.1999, prot. n. 1686/4639 E
      - MOT B036).
 (23) Con circolare MCTC 20.4.1998, prot. n. 2299-3044/4639 E - DC. IV, n. B053 vengono comunicati gli indirizzi delle rappresentanze
      diplomatiche alle quali restituire le patenti marocchine convertite in Italia. Successivamente vengono comunicate le competenze territoriali
      di due Consolati:
  • Consolato di Torino per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (v. circolare DTT 2.7.2001, prot. n. 489/M340);
  • Consolato di Bologna per Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Marche (v. circolare 20.4.1999, prot. n. 1686/4639 E -
    MOT B036);
  per cui si può desumere che:
  • Consolato di Milano dovrebbe essere per Lombardia;
  • Consolato di Roma dovrebbe essere per Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.
 (24) Le patenti delle categorie A e B vengono infatti rilasciate in Marocco con validità provvisoria di un anno: decorso tale periodo, se il titolare
      non è incorso in violazioni, viene loro conferita validità permanente, mediante apposizione di un timbro rettangolare. V. circolare MCTC
      5.10.1992, n. 162/92, punto A).
 (25) V. circolare MCTC 5.10.1992, n. 162/92, punto B).
 (26) V. circolare MCTC 5.10.1992, n. 162/92, punto C).
 (27) V. circolare MCTC 3.12.1996, prot. n. 6992/4639 E - DC. IV.
(28) La conversione delle patenti di guida dell'Uruguay è regolata dall'accordo internazionale bilaterale 13.11.2009, entrato in vigore il
     12.12.2009 e avente validità quinquennale. V. circolare Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
     4.12.2009, prot. n. 104946/23.18.01, con la quale sono state impartite le istruzioni operative. In particolare, la circolare reca in allegato il fac-
     simile del certificato di validità e autenticità rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari uruguaiane presenti sul territorio italiano
     che, in aggiunta alla documentazione di rito, deve sempre corredare la domanda di conversione: tale certificato, che deve essere richiesto a
     cura dell'utente, si rende necessario in quanto in Uruguay le Intendenze municipali rilasciano le patenti avvalendosi di differenti modelli. Alle
     medesime rappresentanze diplomatico-consolari uruguaiane gli UMC potranno rivolgere specifici quesiti qualora sia necessario avere
     chiarimenti in merito al certificato di validità e autenticità, prima di effettuare la conversione della patente. Nel caso di patente rilasciata con
     validità provvisoria, la conversione può essere effettuata solo se il documento di guida è divenuto valido in via permanente dopo
     l'acquisizione della residenza in Italia.
 (29) V. circolare DTNSIS 2.4.2009, prot. n. 33284.
 (30) V. circolare MCTC 10.2.1994 n. 13/94, contenente anche la tabella di equipollenza, i fac-simile delle patenti turche e le copie di timbri e
      sigilli che vi sono apposti.
 (31) Competente per le regioni Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (v. circolare DTTSIS
      16.2.2004, prot. n. 543/M340).
 (32) Competente per le regioni Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna,
      Marche e Sardegna (v. circolare DTTSIS 16.2.2004, prot. n. 543/M340).
 (33) La conversione delle patenti rilasciate dal Giappone è regolata dall'accordo 29.9.2003, entrato in vigore il 29.10.2003. Con circolare
      DTTSIS 20.10.2003 prot. n. 3991/M340 sono state impartite le istruzioni operative. In particolare, poiché le patenti giapponesi non sono
      compilate in caratteri latini, occorre sempre richiederne la traduzione ufficiale da allegare alla domanda di conversione, ponendo attenzione
      alle date riportate sulla patente di guida giapponese, che non seguono il calendario italiano: qualora la traduzione non abbia già effettuato
      la trasposizione delle date secondo il calendario italiano, si dovrà operare applicando i criteri indicati nella suddetta circolare. La
documentazione di rito per la domanda di conversione dovrà inoltre essere integrata con il modulo bilingue, il cui fac-simile è allegato
     all'accordo 29.9.2003, contenente la dichiarazione dell'interessato che la patente giapponese è stata ottenuta per esame o per
     conversione.
     Con circolare del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17.11.2009 prot. n. 687/23.18.08 è stata
     trasmessa la nuova tabella di equipollenza, che annulla e sostituisce la precedente, e il fac-simile del nuovo modello di patente
     giapponese, completo delle indicazioni necessarie alla sua lettura con particolare riferimento al calcolo delle date. Restano comunque
     convertibili anche le patenti redatte sul precedente modello.
     Secondo i principi generali che regolano la conversione di patente:
 • non è possibile convertire la patente giapponese se è stata conseguita dopo l'acquisizione della residenza in Italia;
 • le limitazioni previste in Italia per i neopatentati saranno applicate tenendo conto della data di primo rilascio della patente giapponese da
   convertire;
 • non si possono convertire le patenti giapponesi ottenute in sostituzione di altra patente straniera non convertibile in Italia.
(34) Competente per le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna
     (v. circolare DTTSIS 20.10.2003, prot. n. 3991/M340).
(35) Competente per le regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (v.
     circolare DTTSIS 20.10.2003, prot. n. 3991/M340).
(36) V. circolare 22.11.1993 n. 222/93, per quanto riguarda l'estensione della convertibilità ai familiari del personale diplomatico.
(37) V. circolare MCTC 25.6.1997, prot. n. 2661-2235/4639E - DC IV n. B070, per quanto riguarda l'estensione della convertibilità ai familiari del
     personale diplomatico.
(38) La conversione delle patenti albanesi è regolata dall'Accordo 27.10.2008, entrato in vigore il 15.8.2009 ed avente validità quinquennale. Si
     vedano, per le procedure operative, le circolari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 29.7.2009
     prot. n. 75579/23.18.01 e 29.10.2009 prot. n. 93881. La prima reca in allegato i fac simile, corredati di traduzione, delle patenti albanesi
     valide ai fini della conversione, uno in formato card e l'altro in formato cartaceo: quest'ultimo modello è convertibile limitatamente alle
     patenti rilasciate dal 1° novembre 1999 e soltanto per il periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, ossia fino al 15.8.2010; le
     patenti redatte su supporto cartaceo dovranno essere sempre accompagnate dal Certificato di autenticità e validità rilasciato dalla
     competente Autorità albanese, il cui modello è allegato all'Accordo. Per le patenti di tipo card la richiesta, e la successiva acquisizione, di
     notizie circa la validità e l'autenticità dei documenti di guida albanesi da convertire avverrà mediante lo scambio diretto di informazioni tra
     Autorità, senza la collaborazione delle Rappresentanze diplomatiche, in lingua italiana, utilizzando, a tal fine, i modelli di Attestazione
     anch'essi allegati all'Accordo: per questo modello di patenti si dovrà richiedere il Certificato di autenticità e validità solo in presenza di casi
     particolarmente complessi.
     Al momento della presentazione della domanda di conversione, la patente albanese non deve essere ritirata, ma va lasciata al conducente,
     acquisendone fotocopia: ciò consentirà al richiedente la conversione, ove ne ricorra il caso, di esibire la patente all'Autorità albanese, al
     fine di ottenere il rilascio del Certificato di autenticità e validità.
     È possibile effettuare la conversione senza esami solo per i titolari di patente albanese residenti in Italia da meno di quattro anni al
     momento della presentazione della domanda. Se l'acquisto della residenza è avvenuto da più di quattro anni, l’UMC dove disporre la
     revisione, ai sensi dell’art. 128 CDS, per presunta inidoneità tecnica alla guida. A tal fine la domanda di conversione deve essere accolta e,
     previa acquisizione della presa di conoscenza della situazione da parte dell’interessato, mediante firma in calce ad apposita dicitura (il cui
     fac-simile è riportato nella circolare della Direzione generale per la motorizzazione 28.5.2010 prot. n. 0047905/23.18.01, che detta
     disposizioni in merito), la patente italiana ottenuta in conversione deve essere consegnata al richiedente, contemporaneamente alla notifica
     del provvedimento di revisione.
     Precedentemente all'Accordo 27.10.2008, con circolare MCTC 8.7.1994, prot. n. 5499/4639 E - DC. IV n. B081 era stata consentita la
     conversione delle patenti albanesi e con successiva circolare MCTC 23.11.1994, prot. n. 9536/4639 - DC IV n. B/114 ne era stata sospesa
     l'applicazione.
     Con file avviso n. 52 dell'1.9.2009 sono stati comunicati i nuovi numeri di fax cui indirizzare le richieste in caso di dubbi sull'autenticità e la
     validità delle patenti di guida albanesi.
(39) V. circolare MCTC 4.11.1997 n. 116/97.
(40) V. circolare MCTC 16.9.1997 n. 91/97.
(41) V. circolare MCTC 20.7.1995, prot. n. 4907/4639 E - DC. IV n. B043.
(42) V. circolare DTT 12.5.1999 n. 26/99.
(43) V. circolare MCTC 24.7.1996 n. 108/96, che ha sospeso la convertibilità delle patenti rilasciate dalla ex Jugoslavia e dagli Stati ad essa
     succeduti, in mancanza di specifici Accordi di reciprocità che l'Italia dovrà stipulare con ciascuno di essi (tali Accordi sono al momento
     vigenti con Croazia, Slovenia, Macedonia).
(44) V. circolare MCTC 7.5.1997 n. 46/97.
(45) V. circolare MCTC 8.3.1996, prot. n. 1359/4639 E - DC IV, n. B005.
(46) V. circolare MCTC 11.12.1996 n. 155/96. In precedenza la circolare MCTC 5.10.1992 n. 164/92 aveva previsto che, prima di procedere alla
     conversione, fosse richiesta l'attestazione di autenticità della patente all'Ambasciata dell'Etiopia a Roma.
(47) V. circolare MCTC 7.2.1997 n. 8/97.
(48) Successivamente all'entrata in vigore dell'accordo di reciprocità, è consentita la richiesta di conversione presentata dal titolare di patente
     estera di categoria superiore a quella ottenuta per esame in Italia, nel periodo in cui la patente posseduta non era convertibile, purché la
     stessa sia in corso di validità e sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia. Se, tuttavia, fondati dubbi facciano
     ritenere che il richiedente non abbia guidato veicoli di categoria superiore per più di tre anni, dovrà essere disposto l'esame di revisione
     della patente italiana ottenuta in conversione. V. circolare DTTSIS 6.11.2002, prot. n. 3500/M341.
(49) La conversione delle patenti di guida rilasciate a Taiwan è regolata dal DM 19.12.2002, emanato dall'allora Ministro delle infrastrutture e
     dei trasporti di concerto con il Ministro degli affari esteri, entrato in vigore il 2.1.2003. Si vedano anche le disposizioni applicative impartite
     con circolare 19.12.2002, prot. n. 4246/M340, recante in allegato il fac-simile della patente attualmente rilasciata a Taiwan, completo della
     relativa traduzione.
(50) V. circolare MCTC 31.5.1995, prot. n. 3962/4639 E - DC IV, n. B037.
(51) V. circolare MCTC 19.6.1996 n. 89/96.
(52) V. circolare MCTC 8.5.1996 n. 61/96. In precedenza la circolare MCTC 21.10.1993 n. 194/93 aveva previsto che, prima di procedere alla
     conversione, fosse richiesta l'attestazione di autenticità della patente all'Ambasciata del Paraguay a Roma.
(53) V. circolare MCTC 12.2.1998 n. 19/98. In precedenza la circolare MCTC 12.1.1998, prot. n. 8873/4639E - DC IV, n. B004 e prima ancora
     con circolare 17.3.1989, n. 45/89 aveva previsto che, prima di procedere alla conversione, fosse richiesta l'attestazione di autenticità della
patente al Consolato generale della Repubblica Araba d'Egitto in Roma o in Milano.
 (54) V. circolare MCTC 18.12.1998 n. 121/98.
 (55) V. circolare MCTC 10.8.1995, prot. n. 5186/4639 E - DC IV, n. B047.
 (56) V. circolare MCTC 28.9.1999 n. 50/99.
 (57) La disciplina dettata dall'art. 136 CDS si applica solo alle patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari: non è legittima l'applicazione, in
      particolare del comma 7, ai cittadini comunitari che, avendo acquisito la residenza in Italia da oltre un anno, non hanno fatto "riconoscere"
      nè convertire la propria patente. Tali conducenti hanno, difatti, il diritto di utilizzare il proprio documento di guida per la circolazione sul
      territorio italiano senza limiti temporali, purché ovviamente in corso di validità. La direttiva 91/439/CEE infatti non prevede l'obbligo di
      conversione delle patenti comunitarie; anche il solo obbligo del "riconoscimento", attraverso un procedimento amministrativo, previsto dalle
      circolari ministeriali è stato ritenuto non conforme alla normativa comunitaria ed in tal senso all'Italia è stato notificato un parere motivato da
      parte della Commissione europea che l'ha invitata all'osservanza della direttiva 91/439/CEE (v. circolare DTT 28.5.1999 n. 31/99).
 (58) Con circolare DTT 26.1.2001, prot. n. 23/4639 C, il DTT, abrogando la precedente circolare 5.6.2000, prot. n. A18/2000/MOT ha reso noto
      che il Ministero degli affari esteri ha comunicato che la direttiva 91/439/CEE non può essere applicata a tali patenti che perciò non possono
      più essere convertite in patenti italiane.
 (59) Per traduttori ufficiali debbono intendersi non solo stranieri (o italiani) abilitati in via generale dagli ordinamenti giuridici di taluni Stati esteri
      a rilasciare traduzioni ufficiali di testi formati in idiomi diversi dalla lingua ufficiale dello Stato in cui tali testi sono formati ma anche tutti
      coloro che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo
      ad essa il crisma dell'ufficialità in forza di una preesistente abilitazione o anche mediante successive procedure (v. circolare MCTC
      13.6.1979 n. 47/79 e circolare MCTC 12.11.1981 n. 125/81).
 (60) V. art. 33, c. 4, DPR 28.12.2000 n. 445.
 (61) Il cittadino titolare di patente extracomunitaria di fatto può guidare in Italia col proprio documento fino a quando non decida di conseguirvi la
      residenza; conseguitala, può continuare a condurre veicoli con la propria patente ancora per un anno. In questo caso lo straniero titolare di
      un documento di guida convertibile, trascorso più di un anno dal giorno di acquisizione della residenza in Italia, pur guidando con
      documenti in corso di validità, è soggetto alle sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta (art. 126, c. 7, CDS) perché non
      si è attivato per ottenere la conversione del titolo nel termine prescritto. Per contro, un siffatto obbligo è inesigibile dal cittadino
      extracomunitario di uno Stato per i cui titoli non è prevista l'operatività del meccanismo della conversione. In tale caso, perciò, il documento
      che esibisce non rappresenta un titolo autorizzativo per la guida in Italia e l'unico adempimento che può essere ragionevolmente imposto
      allo straniero titolare di patente non convertibile è rappresentato dal conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida (circolare
      Ministero dell'interno 12.11.2007, prot. n. M/2413/9). Da ciò consegue che, in tali casi, non ricorre la violazione dell'art. 136 CDS perché
      egli non ha omesso la conversione ma quella di guida senza patente di cui all'art. 116 c. 13. Al riguardo va evidenziato come la maggior
      parte della giurisprudenza ritenga che la guida di veicolo con patente di guida non convertibile, oltre un anno dalla residenza in Italia, pur in
      corso di validità, configuri l'illecito di cui all'art. 116, c. 13, CDS.
 (62) Il comma 6 bis dell’art. 136 CDS, con la previsione della sanzione per chi, trascorso più di un anno dell’acquisizione della residenza in
      Italia, guida con patente estera valida, ma con CAP, CQC o altro prescritto documento abilitativo estero scaduto, è stato introdotto dalla
      legge 29.7.2010 n. 120, che ha nel contempo modificato il comma 6.
(63) Nelle circolari ministeriali che si sono succedute nel tempo le patenti rilasciate dalla Repubblica di San Marino sono sempre state indicate
     fra quelle convertibili, forse alla luce del Convenzione di amicizia e di buon vicinato sottoscritta il 31.3.1939 e ratificata con legge 6.6.1939 n.
     1320. Con l'accordo 5.5.2005 si è formalizzata tale procedura. Con circolare DTT 22.3.2007, prot. n. 27612/23.18.01 sono state impartite le
     istruzioni per la conversione delle patenti di guida rilasciate a San Marino in documenti italiani: al fine di agevolare le operazioni di
     conversione, detta circolare riporta in allegato i fac-simile dei tre modelli di patenti di guida, del certificato di abilitazione professionale e del
     certificato di idoneità alla guida per ciclomotori rilasciati a San Marino.
 (64) Tenere presente quanto specificato nel paragrafo inerente l'aspetto sanzionatorio dei veicoli con targa non italiana oppure EE.
(65) V. circolare DTT 20.10.2005, prot. n. 5152/M341.
(66) La conversione delle patenti di guida tunisine è regolata dall'accordo internazionale bilaterale tra il Governo della Repubblica italiana ed il
     Governo della Repubblica tunisina in materia di conversione di patenti di guida, firmato il 7.5.2004 ed entrato in vigore il 27.3.2005.
     L'accordo riporta in allegato le tabelle di equipollenza tra patenti tunisine ed italiane ed i fac-simile delle patenti tunisine e del "Permis de
     Place". Istruzioni applicative sono state dettate dal DTT con circolare 10.3.2005, prot n. 1274/M340.
 (67) Disposizioni applicative in merito alla conversione delle patenti moldove sono state impartite con circolare DTT 2.11.2004 prot. n.
      4586/M340, In particolare, prima di procedere alla conversione, occorre accertare che l'età del conducente sia quella prevista dalle norme
      italiane in relazione a ciascuna categoria di patente richiesta. Può altresì verificarsi che la data di rilascio indicata sulla patente moldova si
      riferisca all'emissione di un duplicato e non al conseguimento dell'abilitazione: in tal caso, qualora tra data di rilascio e richiesta di
      conversione non siano ancora trascorsi tre anni, il richiedente potrà presentare un'attestazione rilasciata dall'Ambasciata Moldova in cui sia
      indicata l'effettiva data di conseguimento dell'abilitazione. Con circolare DGM 1.9.2011 prot. n. 24705/23.18.01 sono state fornite le
      istruzioni operative a seguito dell’aggiornamento, con decorrenza dal 12.9.2011, delle tabelle di equipollenza e dell’elenco dei modelli di
      patenti di guida italiane e moldove allegati all’Accordo 27.11.2003. Il nuovo elenco di modelli di patenti di guida individua non più uno ma
      due modelli di patenti moldove da riconoscere ai fini della conversione in Italia, pertanto gli UMC possono accettare richieste di
      conversione di patenti di guida moldave redatte sia sul modello già convertibile, approvato con decisione governativa 20.11.1995, sia sul
      modello approvato con decisione governativa 7.10.2008. Con circolare DGM 13.10.2011 prot. n. 29015/23.18.01 è stato precisato che, a
      decorrere dal 5.9.2011, in caso di emissione di patente moldava per conversione e non per esami, nella colonna 12 della patente stessa
      viene indicato il codice 70, seguito dalla sigla dello Stato di primo rilascio, anche in caso di duplicato. Pertanto, per le patenti emesse prima
      di tale data, non risultando possibile conoscere dalla lettura delle stesse se derivino da conversione di altro documento estero non
      convertibile in Italia, l’UMC dovrà richiedere all'interessato di produrre, unitamente alla domanda di conversione e alla documentazione di
      rito, la specifica attestazione da cui risulti se la patente moldava da convertire è stata rilasciata per esami nella Repubblica di Moldova,
      ovvero se è stata invece rilasciata per conversione, con l'indicazione dello Stato che ha emesso la patente originaria per esami. Tale
      attestazione potrà essere rilasciata, oltre che dall'Ambasciata moldava, anche dal Consolato generale avente sede a Bologna, con le
      competenze territoriali specificate nella circolare 4.12.2009 prot. n. 104949/23.18.08. Resta comunque sempre confermata, la possibilità di
      richiedere un'attestazione per altre motivazioni, qualora sorgano dubbi sulla patente da convertire.

 (68) La conversione delle patenti rilasciate dalla Repubblica di Moldova è regolata dall'accordo 27.11.2003, entrato in vigore il 23.7.2004,
      aggiornato, con decorrenza dal 12.9.2011, nelle tabelle di equipollenza e nell'elenco dei modelli di patenti di guida italiane e moldove.
 (69) V. circolare DTT 1.6.2001, prot. n. 489/M340.
 (70) V. art. 9, c. 6, DM 30.9.2003 n. 40T e precedentemente art. 8, c. 6, direttiva 91/439/CEE che escludono l'automatismo dell'equiparazione
      alle corrispondenti patenti di guida italiane, per cui resta salva la facoltà della richiesta del trattamento di reciprocità con lo Stato
      extracomunitario che ha rilasciato l'originaria patente.
 (71) La conversione delle patenti rilasciate dalla Repubblica argentina è regolata dall'accordo internazionale bilaterale 17.7.2003, entrato in
Puoi anche leggere