ALLEVATORI SPORTIVI: 2018 - Società Ornitologica ...
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S O C I E T Á O R N I T O L O G I C A R E G G I A N A contesto, g : il 1 sa li o Premes biettivi 2018 ALLEVATORI SPORTIVI: A cura di Enrico Banfi, RISORSA NON con la collaborazione di G. Canali, I. Gualerzi e M. Bavaresco Design: Marco Cotti. MINACCIA allevare PER proteggere - Breeding to protect
Indice Sommario/Summary Premessa: il contesto, gli obiettivi 1- Le norme mondiali e locali. 2- Gestire avifauna in All. A 3- Gestire avifauna in All. B 4- Gestire avifauna autoctona 5- Sull’anello del marcaggio 6- Nei panni oggi di un allevatore sportivo e commerciante acquirenti Appendice 1 - Fauna protetta e gli allevatori sportivi. La realtà COM Summary Appendice 2 - Le mutazioni: gli esemplari mutati non sono certamente di cattura… Summary Appendice 3 - La modulistica italiana -All, A -All. B -Autoctona Appendice 4 - Il commercio legale e l’acquisto consapevole Summary
Ara ararauna Mutation Opaline blue yellow or golden macaw ( The opaline mutation is sex linked ) allevare PER proteggere - Breeding to protect
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES Sommario/Summary Il Movimento degli allevatori sportivi si pone l’obiettivo di aprire lo scrigno costituito dal patrimonio genetico contenuto in ciascun esemplare di avifauna e di sviluppare, secondo Natura, le infinite com- binazioni da esso consentite. L’ attività degli allevatori sportivi, ad un tempo, rende visibili e godibili all’Uomo molte specie, decine di varietà che allo stato naturale non sono in grado di emergere e di stabilizzarsi e contribuisce ad evitare la scomparsa di specie ancora presenti allo stato selvatico. Il Movimento degli allevatori è presente in tutto il mondo ed è organizzato a livello locale e raccolto nella COM-Confederazione Ornitologica Mondiale, strutture ufficiali che, ovunque sia possibile, operano in collaborazione con le istituzioni. Non ha finalità di lucro. Il documento prende in esame, in particolare, il riflesso delle leggi mondiali, europee ed italiane nella tutela delle specie protette di avifauna. Mostra limiti, problematiche e minacce all’obiettivo di difesa delle specie selvatiche. Evidenzia la differenza in termini di genotipo e di fenotipo fra gli esemplari selvatici e domestici della stessa specie, anche con una ricca rappresentazione fotografica. Normalmente, nell’attività degli allevatori sportivi gli esemplari di cattura non costituiscono motivo di interesse: gli ancestrali, che interessano, quelli domestici, sono già presenti nelle collezioni in cattività. Il documento avanza precise proposte, soprattutto alle Istituzioni italiane, di modifica di normative e prassi che, forse non conoscendo gli obiettivi ed i risultati del Movimento, introducono ostacoli molto gravi all’ attività protezionistica degli allevatori sportivi. Summary The movement of sport breeders of cage and aviary birds aims to open the casket consisting of the genetic heritage contained in each bird species, to develop, according to Nature, the infinite combina- tions allowed by it. The activity of sport breeders, at the same time, makes visible and enjoyable many species, dozens of varieties of birds that in the wild state are not able to emerge and stabilize and helps to avoid the disappearance of species still present at the wild. The Breeders Movement is present all over the world through not profit Organizations: C.O.M. (Confederation Ornithologique Mondiale), 45 Countrywide Federations and thousand of local Associations able to collaborate with the Institutions. The document examines the World, European and Italian laws in the protection of protected species of birds. The document show limits, problems and threats to the objective of defending wild species. It highlights the difference in terms of genotype and phenotype between wild and domestic specimens of the same species, even with a rich photographic representation. Normally, in the activity of sport
Blue and white jewels.. Blue Scarlet Macaws Mutation .. A Blue mutation is under development in the Scarlet Macaw. Blue (Recessive Mutation ) allevare PER proteggere - Breeding to protect
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES breeders, the capture specimens are not a reason for interest: the ancestral ones are already present in the captive collections. The document puts forward precise proposals, especially to the Italian institutions, to modify regu- lations and practices that, perhaps not knowing the objectives and results of the Movement, introduce very serious obstacles and hinder the protectionist activity of sport breeders. Premessa: il contesto, gli obiettivi La tipologia delle attività amatoriali riguar- danti l’avifauna ci porta a sottolineare alcu- ni aspetti : -gli allevatori sportivi allevano per la vita degli esemplari della collezione; -la riproduzione è-per loro- un fatto vitale: pongono il massimo impegno ad ottenere discen- denti dalle coppie in collezione. Quindi, ricerca delle condizioni ottimali di ambientazione ed alimentazione; -la ricerca degli allevatori sportivi è prevalentemente volta a selezionare, fare esprimere e con- solidare le potenzialità contenute nel patrimonio genetico dei riproduttori. La ricerca di muta- zioni ed il loro consolidamento e stabilizzazione è uno degli obiettivi fondamentali; -gli allevatori sportivi lavorano su riproduttori selezionati che siano portatori di mutazioni. Il ricorso ad ancestrali (prelevati in natura) è normalmente escluso, poiché porterebbe ad un “inquinamento” delle linee selezionate; -di fatto, si è creato un patrimonio, diffuso in tutto il mondo, di linee genetiche facenti capo a soggetti geneticamente e fenotipicamente “ancestrali”, responsabili delle mutazioni. Si è sviluppato, fra gli allevatori sportivi, un continuo scambio di tali riproduttori selezionati, che sono in quantità tale da assicurare il pieno soddisfacimento delle esigenze riproduttive di selezione. Le eccedenze e gli scarti come riproduttori finiscono come uccelli da compagnia; -con il termine ancestrale intendiamo anche quelli di linee ”domestiche” di soggetti presenti negli allevamenti, geneticamente e fenotipicamente “ancestrali “ rispetto razze presenti so- lamente in collezioni in cattività e non in natura. Tali “ancestrali domestici” sono utili negli accoppiamenti per poter esprimere al massimo le combinazioni genetiche naturalmente presenti nel patrimonio genetico dei selvatici;
-la finalità commerciale nello scambio di riproduttori non è certamente prevalente. Lo è la ricer- ca di riproduttori in grado di aiutare a realizzare gli obiettivi genetici (esemplari portatori di una qualche mutazione). Questa impostazione caratterizza le collezioni di migliaia di allevatori sportivi in tutto il mondo. Sono organizzati in comunità locali (Associazioni senza finalità di lucro), nazionali (Federazioni) e Mondiali (Confederazione Ornitologica Mondiale). Si tratta di organizzazioni registrate, riconosciute dalle istituzioni (con cui abitualmente dialogano), trasparenti, acces- sibili a chiunque, con loro mezzi di comunicazione e presenza sui social. Organizzano mostre sportive competitive, mostre scambio, esposizioni. Operano su specie protette e non, applicando le normative esistenti, partendo da una constatazione: il patrimonio genetico di un essere vivente è uno scrigno, diceva un bravo al- levatore ed ottimo conoscitore della genetica. Ecco, gli allevatori sportivi di avifauna aprono con delicatezza lo scrigno e mostrano al mondo il suo prezioso contenuto. Lo stanno facendo da decenni, in totale trasparenza, senza violenze, con umiltà e nel rispetto della Natura. Il risultato di questa attività è che vengono prodotti ogni anno, in ambiente controllato, mi- lioni di esemplari. Rispetto l’obiettivo della tutela dell’ambiente naturale e delle specie di avifauna che la popolano, è indubbio che: - con riferimento alla specie, quanto maggiore è il numero di esemplari vivi, tanto maggiore è la probabilità che la specie non si estingua; -la quantità di esemplari prodotti dagli allevamenti sportivi è tale da poter soddisfare le richieste del mercato tradizionale e di quelli emergenti. Si tratta, a livello mondiale, di decine di milioni di esemplari. Il vero problema è, eventualmente, l’informazione diffusa, soprattutto nei Paesi emergenti come potenziali mercati, dell’esistenza di questa of- ferta e dei vantaggi che offre rispetto al prelievo in natura (gran numero di varietà derivate dagli ancestrali, certa- mente molto più appariscenti ed inte- ressanti, abitudine alla vita in cattività ed alla riproduzione in tali condizioni nettamente migliori rispetto gli esem- plari di cattura). allevare PER proteggere - Breeding to protect
Due sono i nemici di questa filiera, che offre un valido contributo alla tutela dell’ambiente: -normative che limitano le attività o intimidiscono gli allevatori sportivi a causa di regole confuse e contrastanti e sistemi sanzionatori non chiari e non graduati. La non conoscenza di questa organizzazione mondiale e delle sue attività può condurre a questi eccessi; -le offerte di vendita on line, che vanificano ogni attività di promozione commerciale da parte del commercio trasparente. Un insufficiente controllo da parte delle autorità porta sicuramente allo sviluppo di queste attività, per lo più oscure, e che spesso nascondono dietro l’anonimato operazioni malavitose ai danni della Natura.. . Ritornando al mondo dell’avifauna domestica, è opportuno un chiarimento circa il chi fa che cosa. Dividiamo in settori specialistici, così come si sono sviluppati assieme alle attività umane. a)- Abbiamo a che fare con avifauna i cui ancestrali si perdono nella notte dei tempi ed oggi sono presenti soltanto risultati di incroci selettivi promossi dall’uomo e che poco hanno da condividere con i loro ancestrali: ad esempio le linee utilizzate per l’alimentazione umana. b)- Ma abbiamo anche a che fare con avifauna i cui ancestrali d’origine vivono ancora liberi in natura, con caratteristiche simili agli esemplari presenti in cattività: ad esempio gli ondu- lati, lo stesso canarino, tutte le specie in CITES e di avifauna autoctona che dalla fine degli anni ’70 sono presenti nelle case e nelle collezioni..
Sul piano pratico si tratta di mondi molto diversi, la cui protezione suscita reazioni emoziona- li e normative molto differenti. Eppure, si tratta sempre di salvare dalla scomparsa specie di “interesse” del genere umano. Ogni perdita di specie, animale o vegetale, che abbia gli occhi oppure no, rappresenta sempre un impoverimento del nostro pianeta, al di là dell’em- patia che scambiamo con lui e degli effetti emotivi. In comune, fra i due casi, resta sempre la volontà di impedire la scomparsa definitiva di un genere di avifauna prodotta dalla natura o selezionata ( “lavorando con la natura” ) dall’uomo. Questa premessa ci serve per inquadrare il problema generale e per evidenziare un fatto che ci ha molto sorpreso e da cui, probabilmente, nascono alcune difficoltà piuttosto serie per gli allevatori sportivi e per la Natura stessa: il comportamento delle istituzioni mondiali di fronte a queste esigenze di salvataggio è diverso nell’un caso rispetto l’altro. Nel caso a), l’allevamento in cattività è ovviamente l’unico strumento disponibile per realizza- re l’obiettivo fondamentale di produrre costantemente, ogni anno, un numero di esemplari di ciascuna delle specie di cui si vuole evitare la scomparsa. Vengono concessi addirittura finanziamenti a chi fa nascere ed alleva esemplari domestici di queste specie. Nel caso b), alla detenzione, allevamento in cattività e commercio degli esemplari delle specie da proteggere si impongono tanti e tali ostacoli da costituire un disincentivo a fare nascere in cattività esemplari di tali specie (ora qualcuno considera gli allevatori ed i commercianti addirittura “contigui” al malaffare internazionale…). Eppure, anche in questo caso come nel caso a), vale la regola che più esemplari nascono e sono in circolazione e minore è il rischio che la specie scompaia. Quindi, più aumentiamo gli ostacoli alla deten- zione in cattività e meno difendiamo le specie: pare che questa sia la conclusione che possia- mo trarre da questa politica. Non crediamo di essere presuntuosi se poniamo queste considerazioni all’attenzione ed alla riflessione di chi governa queste tematiche. Abbiamo solo il fondato motivo che si guar- di all’allevamento in cattività in modo prevenuto. E, probabilmente, senza conoscerlo. Ma anche, accomunando specie che in comune hanno solo il fatto che possono essere utilizza- te per attività illegali. Ad esempio, non crediamo esistano centinaia di migliaia di allevatori sportivi senza finalità di lucro di coccodrilli, elefanti, ippopotami. Né crediamo che esista alcuna possibilità che il giro d’affari dei trafficanti di aves selvatici possa essere paragonabile a quello dei trafficanti d’avorio: per realizzare 19 miliardi di dollari USA di fatturato con il con- trabbando di uccellini, ne occorrono alcuni milioni…. allevare PER proteggere - Breeding to protect
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES Se vogliamo affrontare davvero il tema della tutela dell’Ambiente Naturale, in tutte le sue componenti, vegetali ed animali, allora crediamo si debba avere una visione integrata delle minacce e delle azioni da intraprendere. Quello che noi allevatori di avifauna domestica (intesa come autoctona ed alloctona) fino- ra abbiamo conosciuto è solo una parte dell’obiettivo complessivo Tutela dell’Ambiente Naturale: conosciamo solo l’organizzazione che dà attuazione agli obiettivi ed alle determi- nazioni della Convenzione di Washington (1973): intervenire nel controllo del commercio internazionale “…è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;..” Vale a dire: il compito degli organismi generati a livello internazionale dalla Convenzione di Washington è la tutela dell’ambiente attraverso la regolamentazione ed il controllo del commercio di ”determinate specie della fauna e della flora selvatica”. Parole chiave: “commercio” e “selvatico”. Nelle norme operative introdotte successivamente, le due parole vengono meglio definite, attraverso il riferimento a qualsiasi attività di lucro (“commercio”) e a esemplari di specie protette di provenienza non domestica (“selvatico”) oppure opportunamente autorizzata. Fondamentale è non confondere “specie” con “esem- plare”, così come importante è attribuire correttamente l’aggettivo “selvatico” all’esemplare sin- golo e non alla specie. Infatti, di una medesima specie, possiamo avere contemporaneamente, esemplari selvatici ed esemplari domestici. Obiettivo: evitare che l’eccessivo prelievo dalla natura di esemplari selvatici produca il ri- schio di scomparsa di specie. Queste organizzazioni istituzionali usano solamente la leva del controllo del commercio. Secondo la Convenzione di Washington, gli esemplari, anche di specie protette, che non siano oggetto di lucro o siano nate in cattività non sono sotto- posti a limiti di commercio , o scambio, o movimentazione o, comunque di detenzione ed allevamento. Lo ribadisce il Regolamento CE n. 338/97 e s.m.i. Tanto è vero che, all’interno dell’All. A (contiene le specie più protette) è nato l’All. X (ex VIII) che regolamenta diversamen- te gli esemplari domestici di specie protette, facilmente e comunemente allevate (soprattutto dagli allevatori sportivi), per le quali vige un regime di vincoli meno severo. Le normative CITES sono chiarissime in proposito, le leggi italiane un po’ meno. Praticamente l’All. B è sottoposto a vincoli estremi, sostanzialmente identici a quelli dell’All. A. Per esempio: alcune leggi regionali pongono un limite al numero di coppie di esemplari di specie autoctone negli allevamenti amatoriali, qualunque sia la finalità del detentore. Se si tratta di esemplari nati in cattività, cioè di legittima detenzione, e vengono utilizzati senza finalità di lucro, cosa giustifica- in base alle leggi mondiali generali- questa impostazione? Perché limitare il numero di coppie, che significa limitare il numero di nascite, cioè di esem-
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plari viventi di specie minacciate. Nel caso di allevatori sportivi di avifauna autoctona può essere che un collezionista detenga ed allevi- come capita di solito- riproduttori portatori di diverse mutazioni, per cui avrà – per ciascuna specie/mutazione- un certo numero di coppie per selezionare linee di riproduttori delle varie mutazioni. Dov’è il problema “tutela natura”, visto che opera su esemplari domestici, nati ed allevati in cattività? Ma il prelievo di esemplari dalla Natura non è la sola minaccia alla Natura stessa: la distru- zione dell’habitat o le sue modifiche che comportano un sovvertimento degli equilibri, de- licatissimi, fra ambiente, specie vegetali e specie animali è pure un elemento in grado di produrre cambiamenti irreversibili alle condizioni di vita animale e vegetale. Analogamente alla Convenzione di Washington, occorre- se ancora non c’è- un organismo omogeneo e sovranazionale che si occupi di questo tema. Vedremo in seguito quanto sia determinante preservare l’Ambiente, non solo per se stesso ma anche e soprattutto per l’ Uomo. C’è un terzo elemento fondamentale per raggiungere l’obiettivo conservazionista, un ele- mento che- a differenza dei primi due ( evitare la rapina dell’habitat e la sua distruzione) non è anti- qualcosa. Si tratta della riproduzione, in ambiente controllato, di esemplari di determinate specie, vegetali o animali. Questa attività, scientificamente delicata e comples- sa, anche dal punto di vista industriale, se applicata a grandi numeri produce almeno due vantaggi, sempre con riferimento all’obiettivo protezionista: -genera una moltitudine di nuovi esemplari, riducendo in tal modo, come detto, il rischio della scomparsa dell’intera specie per “mancanza di rappresentanti”;
-il prelievo dalla natura di esemplari selvatici è alimentato dalla domanda da parte di un merca- to che cresce costantemente, sollecitando un prelievo sempre crescente ( il Commercio inter- nazionale di cui parlano la Convenzione e CITES), che rompe l’equilibrio naturale. La produzione in ambiente controllato (cattività) mette a disposizione “esemplari non selvatici” competitivi- non solo sul prezzo - con quelli selvatici, agendo in concorrenza e limitando in quantità sempre cre- scente l’interesse economico a prelevare in natura (per un approfondimento, vedi Appendice 1 e 2) . Dunque, a nostro giudizio, tre sono le direttrici su cui lavorare per la Tutela dell’Ambiente : a)-contrasto al prelievo indiscriminato in natura; b)-contrasto alla distruzione dell’habitat ; 1 C’è un limite di numero di esemplari prodotti che genera un eccesso di offerta, con un prezzo di mercato inferiore a quello degli esemplari di cattura. Inoltre, e questo è importante, la mortalità nel trasferimento di proprietà degli esemplari nati in cattività è praticamente nulla, a differenza dei selvatici, e lo loro disponibilità e capacità riproduttiva è nettamente migliore. La messa a punto della “tecnologia” di allevamento coinvolge le industrie specializzate in alimenti, attrezzature, presidi sanitari….: nasce un processo industriale a supporto. E’ nata una piccola/media isola economica attorno all’allevamento in cattività. 2 C’è un interessante documento intitolato: Risoluzione del Parlamento europeo sui reati contro le specie sel- vatiche (2013/2747(RSP)- B7-0013/2014, approvato dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2014), che cita tutti gli attori coinvolti in vario modo sull’obiettivo di salvaguardia dell’ambiente, in particolare delle specie selvati- che: Organizzazione delle Nazioni Unite, UE, Conferenza Washington , conferenza Berna e loro emanazioni, Organizzazioni regionali africane ed asiatiche, Interpol, Europol, Fondo Internazionale benessere animale, G8, accordi multilaterali fra Stati… 3 La distruzione dell’habitat. Un esempio. L’habitat del Pappagallo cenerino (Psittacus erithacus) è la foresta; la distruzione della foresta, per i più vari motivi , è stata costante. In particolare nel corso degli anni ’90 si sono raggiunti livelli notevolissimi ed è tuttora crescente in praticamente tutti i Paesi interessati. Tra il 2005 ed il 2010 la perdita percentuale annua di foresta va dall’1% in Benin, Burundi e Cameroon, al 2.19% (115.000 ha distrutti all’anno!) in Ghana, fino al 4% in Nigeria e il 5.75% in Togo. In particolare, secondo FAO, il Ghana, tra il 2000 ed il 2010 ha perso il 19% delle sue foreste, la Nigeria il 48% tra il 1990 ed il 2010 (FAO, 2010). L’Africa centrale, lato ovest, è stato stimato che nel 2003 avesse già perso circa il 90% delle sue foreste originarie ! ( World Resources Institute, 2003). Nell’arco di una generazione umana in questi Paesi e con questo trend la foresta pluviale sarà scomparsa perché distrutta allevare PER proteggere - Breeding to protect
c)-agevolazione della riproduzione in ambiente controllato per la moltiplicazione degli esemplari delle varie specie. Quest’ultimo punto ha un terzo aspetto potenziale importante, oltre ai due citati. Con- sente di mettere a punto- se occorressero- tecnologie per riprodurre, in ambiente control- lato, in loco e con esemplari ancestrali, esemplari da reimmettere in ambiente naturale, se questo ambiente naturale è stato salvaguardato o ricostituito. Il reinserimento richiede na- turalmente un percorso scientificamente messo a punto per ciascuna specie e habitat. Se l’ambiente non c’è più, buonanotte: di determinate specie rimarranno solo gli esemplari riprodotti ed allevati in cattività, esattamente come le galline…... Spero che il concetto, nella sua gravità, sia chiaro. Le attività di cui al punto a) sono di competenza della Convenzione di Washington e degli organismi ad hoc istituiti, nonché da quelli dei Paesi che hanno aderito. Le attività di cui al punto b) sono affidate ad una molteplicità di organizzazioni. Vedi nota 2 Le attività di cui al punto c) sono svolte prevalentemente da allevatori sportivi e da qualche operatore commerciale. La presenza di questa benemerita categoria, che- di fatto- contri- buisce come detto alla tutela ambiente, è pressochè sconosciuta in questo ruolo. Una delle notizie più allarmanti –e deprimenti- lette in questo ultimo anno è la seguente: -“verifiche documentate confermano che l’allevamento in cattività funziona come copertura per il contrabbando di esemplari di cattura, sfruttando le condizioni di detenzione e controllo meno rigorose previste per gli esemplari allevati in cattività (Decisioni - n. 16.63 e 16.66 di CoP
16-2013) ; -conseguenza: “se la domanda è in aumento e non crescono gli sforzi per applicare le leggi anti contrabbando, allora la produzione in cattività risulta sempre più uno strumento di copertura del traffico illegale” ; queste affermazioni sono una evidente messa in stato di accusa dell’alleva- mento in ambiente controllato. E’ doveroso ed urgente approfondire queste interpretazioni della realtà, interpretazioni che appaiono superficiali se non arbitrarie: forse il fatturato è fatto con avorio e pelle pregiata per uso industriale….vedi Appendice 1 C’è anche un altro tema su cui sta aumentando la sensibilità e l’attenzione: la tutela della biodi- versità. Siamo appena agli inizi. Non è materia di Convenzione di Washington (CITES). La tratta direttamente UE assieme alla tutela penale dell’ambiente (v. Dir. 2008/99/CE e succ) ed alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale (Convenzione di Berna, 1979. Sigla- ta anche da Paesi non UE). dall’uomo. Immaginiamo gli effetti climatici e sulla vita e l’economia di quei Paesi e di quelle popolazioni. Dunque, il problema della minaccia ad una specie animale (il cenerino) è solo la punta di un problema ben più grave, drammatico: la distruzione di un ambiente in un continente già ampiamente desertico. 4 Sarebbe interessante capire quali sono i vincoli più rigorosi previsti per gli esemplari di cattura… 5 Occorre analizzare con attenzione le verifiche citate. Il consentire ai Paesi d’origine di catturare una certa quota di esemplari in natura , lasciando a loro la certificazione è una grave leggerezza: facilità di sforamento delle quote. L’attività di gruppi di “allevamento “ in Sud Africa sono molto sospette: si tratta di esemplari di cattura, provenienti dai Paesi dell’Africa centrale, dotati di falsi documenti, che traggono in inganno poten- ziali acquirenti di altri continenti. 6 Questo è il punto di grandissima importanza su cui riflettere: è un punto critico! Le leggi anticontrab- bando vanno applicate innanzitutto nei Paesi di prelievo illegale e nei Paesi di arrivo e smistamento. allevare PER proteggere - Breeding to protect
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES La conclusione di queste paginette è: dei tre pilastri che potrebbero/dovrebbero tutelare l’Ambiente Naturale, uno- presidio del commercio internazionale- è operativo, il secondo- contrasto alla distruzione dell’habitat- non è visibile operativamente o appare comunque inefficace, il terzo- gli allevatori in cattività- sono ignorati dalle istituzioni mondiali, anzi, sono guardati con diffidenza, e sotto scacco continuo di norme, divieti ed esami, anche se, di fatto, non sono conosciuti. Ci sarebbe poi da ricordare che a moltissimi Paesi in cui vivono naturalmente specie anima- li a rischio è consentita cattura e commercio di esemplari delle stesse. Naturalmente, alcuni di questi Paesi si dedicano abitualmente al “contrabbando legalizzato”, oggetto di ineffi- cace contrasto da parte delle organizzazioni di controllo, nonostante le raccomandazioni ufficiali ad evitare commerci con tali Paesi. Dai quali escono migliaia di esemplari di cattura, accompagnati da Certificati ufficiali di regolarità. Per lo più diretti ai mercati vergini, come medio ed estremo oriente. Chi ha una visione generale del problema? chi cuce il tutto? Pare, nessuno delle organizza- zioni mondiali. E che fa il preposto Ministero italiano dell’Ambiente? Sintetizzando, fa regole sue. Quali? -All. A: in tale allegato sono iscritte specie a reale ed immediato rischio scomparsa, come la tortora selvatica ( Streptopelia turtur) e l’anatra marzaiola (Anas querquedula). In alcune parti d’Italia ne è consentita la caccia ! A nulla è valso porre il problema: la risposta è sta- ta secca e “convincentemente” motivata: “se hanno fatto una legge così vuol dire che va bene!” Streptopelia turtur
Anas querquedula -All. B: sostanzialmente sono prescritte per le specie in All. B, in cui sono iscritte specie non ad immediato rischio di scomparsa, le stesse severe obbligazioni richieste in All. A: origine, registro, dichiarazione di nascita ed anello ( oggi non applicato, per mancanza del regolamento) Tutto questo ha una logica? Si consente la uccisione di specie a rischio immediato di scomparsa e si vincolano le specie di All. B (rischio molto eventuale) alle stesse regole severe di All. A, con sanzioni salatissime, anche per violazioni burocratiche involontarie. Con il primo comportamento, si contribuisce alla accelerazione della scomparsa, con la seconda si disincentiva l’allevamento e, dunque, si riduce la possibilità di salvezza delle specie. Inoltre: da qualche tempo è impossibile ogni forma di dialogo. Della serie: “Papà, è lontana l’America? ” Risposta: “Taci e nuota ! ” Questo è il contesto, il nostro punto di partenza, sul piano delle Istituzioni Internazionali e nazionali, e con questa posizione dobbiamo confrontarci. Gli obiettivi del nostro Movimento internazionale? Allevare amatorialmente volatili di tutte le specie, anche protette, con finalità sportive e di tutela delle stesse. Ora, avuta una visione generale del tema “fauna protetta” possiamo esaminare le nor- mative e la loro applicazione. Certo, ci rimane illuminata una fastidiosissima spia: essere considerati una parte importante della malavita internazionale ! allevare PER proteggere - Breeding to protect
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES 1- Le normative mondiali e nazionali. 1.1- Avifauna protetta Per gli scopi di questo lavoro, per “avifauna protetta” intendiamo: - avifauna autoctona, nazionale ed europea; -avifauna mondiale (CITES), che comprende anche esemplari della precedente; -avifauna invasiva: vale a dire, quelle specie che- proveniente dai territori d’origine, è pre- sente in nuovi territori e mette a rischio l’equilibrio biologico dello stesso (minaccia grave all’avifauna autoctona e/o impatto negativo grave sulle attività agricole). L’ultima categoria è di introduzione relativamente recente nelle normative e non ha anco- ra un grande significato nel nostro mondo ornitologico sportivo. Viene ricordata solo per sensibilizzare gli allevatori sul problema delle fughe di esemplari esotici, ad esempio in CITES: potrebbero appartenere a specie invasive. La fuga di un esemplare in CITES, come dovrebbe essere noto, deve essere notificato alla forestale con apposita comunicazione, per “scaricarla” dal registro: in quel momento potrebbe scattare, per la fuga, una sanzione se si tratta di fauna classificata invasiva, in grado di “inquinare biologicamente” la Natura.. Molte regole / deroghe sono simili, che si tratti di autoctona o di CITES. Regola generale consigliabile: la fauna protetta (autoctona e CITES) non va mai acqui- stata via internet. Gli esemplari e la documentazione vanno sempre controllati dal vivo. Ed accuratamente per essere certi che non siano di cattura i primi e falsa la seconda. 1.2- Le sanzioni vigenti in Italia L. n. 150/92, modificata da L. n. 68/2015 Detenzione, vendita, acquisto, esposizione ecc.: a)- L. n. 150/92, Art. 1, c. 1f “f ) (chiunque) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la pre- scritta documentazione.” >>> All. A: arresto 6 mesi – 2 anni + 15-000-150.000 euro; in caso di recidiva: arresto da 1 a 3 anni + 30.000-300.000 euro >>> All. B : arresto 6 mesi-1 anno o 20-200.000 euro (art. 2, c. 1L. n. 68/2015). In caso di reci- diva: sia ammenda (invariata) sia arresto da 6 a 18 mesi. Confrontiamo con: “ Traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività” “ chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce , abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radio- attività”. Sanzione: >>>> detenzione 2-6 anni + sanzione amministrativa di 10.000-50.000.(
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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES L. n. 68/2015: art. 1: modifica art. 452 sexies c. p.:>>>non c’è bisogno di commento…. Mancata iscrizione a registro: All. A: (L. 150/92, art.5, comma 6) la sanzione è di euro 6.000-30.000 All. B: (L. 150/92, art.5, comma 6) la sanzione è di euro 6.000-30.000 La L. n. 157/92 (autoctona) rimanda alla 150/92. Ed infine, il divenire, il possibile futuro: DDL n. 1345, proposta modifica Cirinnà, Puppato, Lumia del codice penale: «Art. 452-quinquies.1. - (Misure connesse alle attività illecite inerenti flora e fauna protette). - 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie anima- li protette, ………, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protette, “senza la prescritta documentazione”, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. Non fa distinzioni fra All. A e B o altra fauna protetta..>>>> sanzioni equiparabili o superiori a quelle previste per il traffico di testate nucleari…..Supera le richiesta del Parlamento UE, che auspica un max di 4 anni. Manca solo il plotone di esecuzione….. Di tutto questo, rimanga stampato nella mente che stiamo parlando di rischi reali e di dimensioni esorbitanti rispetto le normali capacità di assorbimento di un operatore nel settore ornitologico, allevatore sportivo o commerciante che sia. Non sono sanzioni applicabili solo ai grandi traffican- ti: sono infatti indipendenti dal numero di esemplari, il che non ottempera a quanto predisposto dalla Direttiva comunitaria 2008/99/CE (Considerando 7 e artt. 3 e 5) 1.3- Cosa si richiede a normative perché siano efficaci? a)-Tengano conto del contesto, che deve essere ben conosciuto. Vedi punto d) b)- Siano chiare, intellegibili, accessibili a tutti coloro che devono applicarle. E ben note a coloro che devono controllare che siano rispettate. c)- Siano omogenee: cioè coordinate fra di loro, in modo da consentire il rispetto della libera circolazione delle merci, almeno in tutta l’Unione europea. d)- Siano frutto della collaborazione fra la molteplicità di attori coinvolti sull’argomento. Difficile che sia soddisfatto il punto a) se il legislatore non dialoga con i destinatari della legge. e)- Naturalmente devono essere eque, equilibrate, disincentivanti ma commisurate all’entità della violazione, come prescrivono le leggi. Ci sono ampi e motivati dubbi in
7 dall’uomo. Immaginiamo gli effetti climatici e sulla vita e l’economia di quei Paesi e di quelle popolazioni. Dunque, il problema della minaccia ad una specie animale (il cenerino) è solo la punta di un problema ben più grave, drammatico: la distruzione di un ambiente in un continente già ampiamente desertico. 4 Sarebbe interessante capire quali sono i vincoli più rigorosi previsti per gli esemplari di cattura… 5 Occorre analizzare con attenzione le verifiche citate. Il consentire ai Paesi d’origine di catturare una certa quota di esemplari in natura , lasciando a loro la certificazione è una grave leggerezza: facilità di sforamento delle quote. L’attività di gruppi di “allevamento “ in Sud Africa sono molto sospette: si tratta di esemplari di cattura, provenienti dai Paesi dell’Africa centrale, dotati di falsi documenti, che traggono in inganno poten- ziali acquirenti di altri continenti. 6 Questo è il punto di grandissima importanza su cui riflettere: è un punto critico! Le leggi anticontrab- bando vanno applicate innanzitutto nei Paesi di prelievo illegale e nei Paesi di arrivo e smistamento. Aratinga nenday mutazione lutino mutation allevare PER proteggere - Breeding to protect
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES proposito che oggi tutto questo sia rispettato. La decisione ultima sul testo rimane del legislatore, ma questi deve decidere con professio- nalità ed onestà intellettuale. La vita è oggi molto complessa: per essere efficaci occorre il concorso di più punti di vista, di diverse professionalità. 1.4- Cosa constatiamo, oggi? a) Le organizzazioni mondiali non hanno- per quanto ne sappiamo- alcuna conoscenza del sistema COM (oltre 45 Paesi vi aderiscono, con centinaia di migliaia di allevatori, vedi Appendice 1), con cui non hanno rapporti né strutturati, né occasionali. Si tratta di realtà completamente separate. Ma, ci sono spiragli ed occasione di dialogo e di miglioramento della conoscenza: nel 2017 le Organizzazioni si sono accorte degli allevamenti in cattività, nel 2019 ci sarà una Confe- renza delle Parti sul tema. E’ l’occasione per tentare un approccio collaborativo, perché, nei fatti, gli allevatori sportivi di COM sono uno degli strumenti più importanti per la continuità delle specie: allevano e fanno riprodurre per la vita esemplari delle specie protette. Natural- mente, affinchè ci sia aumento della conoscenza occorre ci siano scambi fra più parti, cioè dialogo. Uno dei problemi è: le potenziali parti sono consapevoli della necessità e dell’op- portunità che si presenta nel 2019? Fino ad oggi, dobbiamo amaramente constatare che tale consapevolezza non c’è stata, neppure da parte dell’organizzazione mondiale degli allevatori. Non ci sono tracce. Sull’al- tro versante, i comportamenti e le dichiarazioni/risoluzioni delle istituzioni, anche recenti, portano a concludere che non solo non si è compreso quanto utile possa essere l’attività degli allevatori sportivi, ma addirittura li si accusa di essere strumento, se non di collusione, con le grandi organizzazioni malavitose internazionali. L’organizzazione internazionale degli allevatori sportivi è una risorsa per la tutela dell’ambiente e non una minaccia. L’Istituzione italiana- Ministero Ambiente- più che scarsamente ricettiva- è da qualche tem- po ostile a intrattenere “normali “rapporti con le nostre organizzazioni (allevatori, commer- cianti, organizzatori). C’è un serio problema di direzione della Divisione che si occupa dei nostri argomenti. Il motivo è ignoto. Prendiamo atto che il cambiamento è avvenuto re- centemente, con la sostituzione del Direttore Generale. L’attuale vuoto politico non facilità eventuali attività. Conseguentemente a queste situazioni, le normative non tengono conto del reale contesto cui sono dirette. Il “caso Cenerino” (Psittacus erithacus) ne è un esempio.
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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES C’è una evidente carenza di intellegibilità nelle norme. Cosa significa : “senza la prescritta documentazione” (l. n. 150/92), senza altra precisazione, oppure una prescritta documen- tazione della loro acquisizione (Reg. CE n. 338/97) prevista per le specie in All. B ? Mentre in All. A le prescrizioni, soprattutto quelle contenute in Reg. (CE) n. 338/97 sono chiare, intellegibili e dunque praticabili (denuncia di possesso e- se ci sono le condizioni- registro, marcaggio, obbligo di richiesta del certificato commerciale ed altre registrazione di varia- zioni, come documento di cessione, possibile controllo a mezzo Dna tra nati e parentali- questo sarebbe agevolato da una dichiarazione nascita che però non è esplicitata- co- municazione di spostamento e morte), per l’All. B il reg. 338/97 prescrive solo che venga documentata le regolare acquisizione. “Tutto proibito” identico ad All. A. Ma, cambiano le condizioni per l’esenzione dal divieto. In luogo della condizione base: “esemplari nati ed allevati in cattività”, si usa una dizione molto diversa: “prova sufficiente della loro acquisi- zione”.(Reg. n. 338/97, art. 8, par. 5).Questa dizione, nettamente diversa rispetto la prece- dente, mostra un orientamento meno puntuale e preciso nella definizione della prova. Sul piano pratico, questo significa che non sono richieste le medesime condizioni proce- durali e documentali richieste per l’All. A. E’ sufficiente qualcosa di più semplice, meno strutturato, coerente col fatto che le specie in All. B non sono immediatamente a rischio di scomparsa. Questa semplice riflessione è di per sé una piccola rivoluzione per gli italiani ma, contemporaneamente, un pieno e semplice accoglimento del volere comunitario. Le regole della Comunità non entrano nei dettagli: spetta agli Stati membri. Quale strumento utilizzare? Abbiamo già un riferimento, sempre comunitario: lo strumento previsto per le specie massimamente protette perché a rischio reale (All. A) ma” facilmente e comunemente allevate”(elencate nell’All. X), il marcaggio. Non si spiegherebbe, alla luce dei regolamenti dell’Unione Europea, una normativa più complessa e costosa per esemplari di specie non ancora minacciate di estinzione (All. B). La normativa italiana è di tutt’altro orientamento (vedi). b) Approfondiremo (punto 3) questa ambigua disposizione. Questo termine vago ed indefinito sul piano pratico crea imbarazzo insuperabile per gli scambi: gli operatori non sanno cosa fornire/chiedere al momento dello scambio/acquisto di un esemplare di specie in All. B. Medesima incertezza mostrano gli operatori preposti ai controlli di legge. E spesso si procede con interpretazioni non coerenti fra le varie sedi locali. Non si tratta di un fatto di poco conto: la legge italiana prevede, oltre alla confisca degli esemplari, sanzioni economiche onerosissime e l’arresto (v. punto 1.2b) ! E’ possibile, forse probabile, che molte di queste azioni giudiziarie siano immotivate ed illegittime.
Ara Ararauna lutino Analoga situazione troviamo nella gestione dell’All. 1, che custodisce le specie in deroga dell’All. B: possono essere in deroga se gli esemplari sono accompagnati, contemporane- amente, e dal marcaggio e dalla dichiarazione di nascita. Ma la dichiarazione di nascita per All. B è un istituto tutto e solo italiano, non richiesto da CITES: per cui, esemplari di specie di All. B nati in cattività fuori dall’Italia non possono godere della deroga? Eppure, secondo le regole del loro Paese sono nati in cattività….Anche qui pare di essere in violazione dei capisaldi UE (v. punto 3). Un delicato problema attuativo lo troviamo nella gestione dell’avifauna autoctona italiana non inserita in CITES (nel caso lo fosse, rientrerebbe nelle regole CITES). Lo Stato ha definito gli indirizzi a livello centrale, riguardante la fauna autoctona italiana, ed ha delegato le Regioni a normare il “dettaglio”, in particolare la detenzione e l’allevamento. Avendo a loro volta delegato alle Province, (assieme alla gestione della caccia…) ci troviamo di fronte ad una pluralità di norme anche fortemente differenti fra di loro. Impossibile in un lavoro come questo esaminarle in dettaglio. Ciò che è importante è verificare se questa pluralità di norme decentrate impedisce spostamenti, detenzione e scambio ed esposizioni (punto 4). allevare PER proteggere - Breeding to protect
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES c) Il problema nasce soprattutto nei rapporti con interlocutori di residenza estera, nei cui Paesi certamente non esistono, per All. B, registri, denuncia nascita ecc. Magari, in quei Paesi, è suffi- ciente il marcaggio, al più accompagnato da una autocertificazione di cessione. Solo la legge italiana, andando ben oltre le prescrizioni e gli indirizzi della normativa CITES UE, aggiunge, per le specie in All. B, quasi tutto ciò che quella comunitaria prescrive per le ben più a rischio, e dunque protette, specie in All. A. Si arriva ad un assurdo: gli esemplari di All. A nati ed alle- vati in cattività, quindi agevolati, seguono la normativa prevista per All. B, intesa come meno onerosa da Reg. CE n. 338/97. Ma se l’Italia ne adotta una molto simile a quella di All. A….. Questa incoerenza fra norme comunitarie e italiane crea grande penalizzazione per i detento- ri italiani ed una solida, quanto inaccettabile barriera all’ingresso in Italia di esemplari allevati in altri Paesi comunitari, con palese violazione delle regole sul libero commercio comunitarie. Inoltre ricordiamo che la normativa CITES prescrive che per gli esemplari provenienti da un altro Paese comunitario, valgono le regole vigenti nel Paese d’origine. Se nel paese d’origine per gli esemplari in All. B è previsto solo una autodichiarazione, questa deve essere assunta valida anche in Italia. In questo caso si manifesta, a volte, una insufficiente informazione ai preposti ai controlli. Constatiamo che sulle specie di All. B, l’Italia ha costruito un singolare quanto complesso ed oneroso castello di incombenze burocratiche, inesistenti in norme UE e nei Paesi aderenti. Ba- sti pensare che specie di All. A/ All. X ( ex VIII) necessitano solamente del marcaggio a norma ! Perché l’Italia si pone in queste condizioni non necessarie, non richiesta da giurisprudenza superiore, che creano gravi rischi per detentori ed oneri per gli stessi e lo Stato? E’ impossibile aprire un dialogo con la Direzione Generale del Ministero, alla quale abbiamo avanzato una molteplicità di proposte (e di rilievi motivati…..). Inutilmente. d) L’ultima riga precedente esprime un dato di fatto che è la misura dell’assenza di dialogo fra coloro che ispirano l’azione legislativa del governo ed indirizzano il controllo e chi le leggi deve applicare. In questa condizione, tutti soffrono. e) Il buonsenso dice che le norme e le sanzioni conseguenti devono essere eque, equilibrate e commisurate all’entità della violazione. Lo suggerisce il buonsenso, lo affermano le leggi, in particolare la Direttiva n. 2008/99/CE, come ricordato alla nota 7. L’Italia sta , probabilmente, violando, fra le altre, anche questa Direttiva.
2- Gestione dell’avifauna protetta- All. A Il Reg. CE/ n. 338/97 stabilisce che : “ Sono vietati l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazio- ne, di esemplari delle specie elencate nell’allegato A.” (art. 8 comma 1) nonché nell’allegato B (Comma 5). In grande evidenza è più volte ripetuta la finalità di lucro. La legge nazionale (L. n. 150/92) recepisce , anche nelle sue successive modificazioni questo vincolo assoluto di divieto, mentre la L. n. 157/90 adotta analoghi provvedimenti per le spe- cie di avifauna autoctona italiana. Questo ferreo divieto è volto a tutelare l’ambiente naturale, proibendo il prelievo da esso di esemplari attraverso il divieto di acquisto, cessione ecc…L’atto di prelievo in quanto tale e l’uccisione sono pure regolamentati specificamente, nei casi in cui sono consentiti. Posto il vincolo assoluto del divieto c’è poi qualche deroga. Ciò che è vietato dall’art. 8 (CITES) e analoghi è consentito in presenza di particolari condizioni: gli esemplari detenuti provengono da prelievo autorizzato oppure sono derivati dall’allevamento in cattività. Gli allevatori sportivi vivono questa seconda realtà: quando acquistano un esemplare di specie protetta- cardellino e ara ararauna che sia- devono verificare che provengano da allevamento in cattività. Dunque, è oggetto di limitazioni e divieti non la specie ma solo gli esemplari in cattività. Come provare la nascita in cattività? 8 A questo proposito ci chiediamo: l’adozione dell’All. VIII (specie “facilmente e comunemente allevate”) risale al 2001 con il Reg. CE n. 1808/2001, cioè diciassette anni fa! In tanti anni, non è stata effettuata alcuna “manutenzio- ne” di detto allegato. Eppure le stesse istituzioni nate dalla Convenzione di Washington ammettono che, da allora, c’è stato uno sviluppo straordinario dell’allevamento in cattività…. allevare PER proteggere - Breeding to protect
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES - Per gli esemplari di specie in CITES allegato A, è semplice: il Certificato Commerciale rilasciato dal Servizio CITES nazionale. E’ incontrovertibile e sufficiente, se in originale, cioè non fotocopia. Questo delicato documento va conservato nel registro e deve accompagnare lo specifico esem- plare per cui è rilasciato. In caso di cessione, il Certificato deve seguire l’esemplare: è il suo perso- nale passaporto. Quindi, sono certificati singoli, non collettivi. Tutti i Paesi dell’UE sono assoggettati alla medesime regole e certificazioni: per cui in qualunque Paese UE viene rilasciato, in una forma standard, questo certificato commerciale- se ricorrono le condizioni- che garantisce la nascita in cattività di un esemplare di specie protetta, collocata in All. A. Dunque: se un esemplare di specie in All. A è accompagnato dal Certificato Commerciale rila- sciato dall’Autorità CITES del Paese d’origine in originale, può essere acquistato con sicurezza. Se non ha il documento o è una fotocopia oppure appare manomesso o comunque al minimo dubbio non va acquistato per nessunissimo motivo. Seconda possibilità: -l’esemplare può essere accompagnato da un documento internazionale che attesta essere pro- veniente da cattura autorizzata. Due motivi per non acquistare un tale esemplare, anche se am- messo dalle leggi, oltre al fatto della provenienza di cattura: molti certificati sono falsi (motivo giuridico), un simile esemplare rischia di non sopravvivere o di avere difficoltà a riprodursi (moti- vo pratico). Consiglio: non acquistare. Le norme che regolamentano le specie in All. A sono chiare, comprensibili e praticabili, sia se devi acquistare che se vuoi cedere: il Certificato commerciale e l’anello/marcaggio come da legge. Questo vale anche per la fauna autoctona in All. A. C’è poi un caso particolare: quello dell’avifauna di All. A, ma collocata in un gruppo a parte ed oggetto di deroga, perché “comunemente e facilmente allevata” (All. X, ex VIII, del Reg.CE n. 1808/2001). Per gli esemplari di questa specie (di interesse degli allevatori sportivi sono: piccione selvatico (Columba Livia), Cardinalino del Venezuela (Carduelis Cucullata), Kakariki Fronte Rossa (Cyanoramphus Novaezelandiae), Parrocchetto dal Cappuccio (Psephotus Dissimilis), è sufficien- te il marcaggio (anello) secondo le norme CITES. Non è necessaria la denuncia di nascita, come detto. Vedremo che questa disposizione è molto importante per le proposte circa All. B autoctona e Mutati.
Golden jewels.. ( lutino macaw ) Mutations of the blue and yel- low macaw.. Lutino (Non-Sexlinked Ino) Lutino is a term used to de- scribe birds that exhibit a yel- low pigmentation known as xanthochromism. Birds exhi- biting genetic xanthochromi- sm, especially deliberately bred mutations of several species of parrot in avicul- ture, are termed “lutinos”. Lu- tino are extremely rare, par- ticularly in Australia. Instead of having a black beak, claws and facial features, and the usual vibrant blue and gold feathers of a standard Blue & Gold Macaw, Lutino has bright yellow-orange feathers and white features - including a white beak, tongue, legs and claws. It’s eyes are a pin- kish grey instead of black. The lutino gene is sex linked and visibly carried on the fe- male. The male has two Z chromosomes and the female has a Z and a W chromoso- me. The lutino gene is carried on the Z chromosome so a fe- male that has the lutino gene will always visually show the mutation where a male that has it can either be split and not show it visually or will have both chromosomes with the mutation and visually show the mutation. If you breed a fema- le that visually shows the mu- tation with a male that is split, any females you get will defi- nitely show the mutation but males may or may not be split. All babies from two visual luti- nos will be visual lutinos. allevare PER proteggere - Breeding to protect
2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES 3- Gestione di CITES All. B Sembrerà strano, ma oggi è molto più rischioso- nel nostro Paese- detenere esemplari di All. B (specie meno protette) che non di All. A (specie più protette perché a rischio immediato di scomparsa). Perché? Perché- come abbiamo visto- la normativa di All. B è solo abbozzata e non risolutiva, ed inganna tutti: acquirenti e controllori. Rileviamo, altro elemento critico, che la normativa italiana non è omogenea con quella degli altri Paesi UE: questo crea, come vedre- mo, gravi problemi di gestione degli esemplari provenienti dall’estero. -Per gli esemplari di specie di allegato B, non è previsto il documento “Certificato commer- ciale” o qualcosa di similare. Dice il Reg. CE n. 338/97, art.8 c.5: “I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell’allegato B, salvo che all’autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prescritta documentazione della loro acquisizione”. Se non si conosce cosa intenda la legge per “prescritta documentazione”, è impossibile richie- derlo al venditore: né lui né colui dal quale lo ha avuto ha la possibilità di fornire un “qualcosa” di cui non sono note le caratteristiche. Ogni Paese comunitario intende queste due paroline come ritiene opportuno. La soluzione giuridica c’è: le norme comunitarie stabiliscono che valgono le leggi esistenti nel Paese di provenienza dell’esemplare/i. Soluzione chiara, anche se di difficile applicazione, in un’epoca in cui i mercati sono globali: tutti gli acquirenti ed i controllori dovrebbero conoscere le leggi degli altri 26 Paesi della Comunità europea. Una cosa importante afferma: del Paese d’origine e non di destinazione. A questa indefinita “prescritta documentazione” ed alla altrettanto ambigua “prova sufficien- te della acquisizione”, si aggiunge il fatto che la normativa italiana di All. B prevede obblighi inesistenti in CITES e negli altri Paesi (comunicazione di detenzione sostituita dalla richiesta del registro, registro d’allevamento, denuncia nascita, anello, disponibilità a verifica genetica ecc) Ricordiamo, peraltro, che se viene contestata la detenzione senza la prescritta documenta- zione (la famosa “ prova sufficiente della loro acquisizione”…) la sanzione amministrativa è di euro da 20.000 a 200.000. E’ previsto anche l’arresto da 6 a 12 mesi (L. n. 150/92, art. 2, parag. 1f e confermata da art. 2, c. 1L. n. 68/2015). Non si tratta di sanzioni di poco conto, essendo ri- volta, nel nostro caso, non a criminali appartenenti ad organizzazioni malavitose ma a sempli- ci allevatori. La L. n. 150/92, nata prima del Reg. n. 338/97-definisce se stessa ( v. Introduzione ) come applicazione della Convenzione di Washington ed in particolare del regolamento (CEE) n. 3626/82 e s.m.i, cioè del Reg. 338/97, che invece modifica profondamente. Ad esempio con gli obblighi previsti per l’All. B. Dunque, secondo la norma e la prassi italiana, la prescritta documentazione è la denuncia di na-
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