VETRATE PANORAMICHE E PERGOTENDE

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VETRATE PANORAMICHE E PERGOTENDE
      (Ante paravento in vetro, amovibili, scorrevoli o impacchettabili “a libro”)

                    Estratti da documentazione tecnico-giuridica
                         in atto presso i nostri Studi Legali

DEFINIZIONI

Vetrate panoramiche, ovvero paravento in vetro, senza profili verticali, ad ante
scorrevoli richiudibili su se stesse, installate con viti di fissaggio (e non ancoraggio)
su una guida in alluminio e senza l’utilizzo di telai in acciaio murati, plinti, saldature
o strutture di fissaggio permanenti, da installare sul proprio balcone o veranda, al fine
di garantire una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, tutelando
l’area dagli agenti atmosferici.

Struttura a vetri scorrevoli e richiudibile a pacchetto, ancorata su parapetto del
balcone stesso nella parte inferiore, ed all’intradosso del solaio sovrastante nella parte
superiore. Le stesse ante possono richiudersi a libro a 90° gradi rispetto al balcone,
contro il muro, così come essere, facilmente, smontate da chiunque, senza, necessità
di un tecnico specializzato o di attrezzi particolari.
Un balcone, regolarmente assentito in fase di realizzazione dell’edificio
(condominiale) e quindi conforme alle previsioni progettuali, è già di per se stesso, a
tutti gli effetti, un “volume”.
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ASPETTI LEGALI

Con un perplesso e illogico percorso motivazionale, le Amministrazione comunali,
solitamente, ritengono che la posa in opera delle antine di vetro paravento necessiti di
un qualche titolo edilizio, nel mentre si tratta di opera rientrante nell’attività edilizia
libera, poiché i manufatti in oggetto sono costituiti, come evidenziato da
documentazione tecnica, da antine in vetro che scorrono su una guida in alluminio (di
esigue dimensioni e il cui impatto visivo diventa irrilevante se non nullo),
applicate mediante semplici viti e tasselli nella parte inferiore del balcone e
nell’intradosso del solaio sovrastante. Si tratta perciò, come dimostrato da
documentazione, di ante in vetro che possono essere inserite e rimosse da chiunque,
manualmente cioè senza necessità di alcun attrezzo, rimanendo applicata alla
muratura, esclusivamente, la guida, il cui impatto è nullo.
Proprio per la loro natura “precaria” i paraventi in vetro sono certamente temporanei
e stagionali, essendo volti a tutelare il balcone dalla pioggia e dal vento: a differenza
dei serramenti, rispetto ai quali le singole antine in vetro non garantiscono lo stesso
valore termico non sono impermeabili né isolanti (in quanto prive di elementi
metallici elementi strutturali trasversali o verticali) non incidono architettonicamente
sul prospetto o sulle facciate degli edifici in genere.
E’ pertanto palesemente evidente come si sia di fronte ad elementi mobili, precari e
amovibili che escludono, in radice, la necessità di un titolo edilizio per la loro posa in
opera, e di rilevanza fondamentale.
E’ bene anche sottolineare come, a differenza delle tende parasole, questi elementi in
vetro, essendo trasparenti, non hanno, neppure, alcun impatto sul versante visivo e sul
decoro estetico. Anzi, l’aspetto delle tende parasole, con colorazioni diverse installate
sullo stesso prospetto (come generalmente si vede) può essere impattante e per nulla
estetico.
Si è di fronte, in altri termini, ad una struttura leggera costituita unicamente da guide
destinate ad ospitare e fare scorrere le ante in vetro richiudibili su se stesse e,
comunque, facilmente smontabili, senza particolari strumenti: l’opera principale non
è e non può essere, allora, la struttura in alluminio - di modestissime dimensioni, la
quale costituisce un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e allo
scorrimento delle antine in vetro - bensì, proprio, le antine in vetro (si ribadisce, prive
di elementi verticali o profili in alluminio, al di fuori delle guide) che costituiscono
elementi di protezione dagli agenti atmosferici, finalizzati ad una migliore
fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, e non adatte quindi a
modificare una destinazione d’uso e a creare nuova volumetria.
Non viene, dunque, né potrebbe venire in rilievo, una vetrata avente caratteristiche di
serramento (infisso), in cui l’opera viene in rilievo nella sua complessità di elementi
(infissi, vetro ed elementi verticali e orizzontali metallici o in alluminio), bensì
un’opera esclusivamente in vetro, con la stessa finalità che la giurisprudenza ha
individuato per altre strutture semplici, vale a dire la protezione dagli agenti
atmosferici, come stabilito per le tende parasole (strutture del tutto analoghe ma
molto vistose anche se chiuse) e molto più impattanti, rispetto a delle antine
paravento quasi invisibili.
Per tutti questi motivi l’installazione di paravento in vetro non può essere annoverata
né tra gli interventi soggetti a permesso di costruire, né tra gli interventi soggetti a
SCIA o CILA.

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ETIMOLOGIA

Per “volumetria“ o “cubatura” si intende un qualsiasi organismo edilizio che
comporti UTILIZZO, MODIFICA e CONSUMO e OCCUPAZIONE del
TERRITORIO. Un edificio trasforma e consuma il territorio ma non una tenda, una
vetrata paravento o un impianto di illuminazione. L’origine del termine “cubatura”
proviene dai materiali edili (calcestruzzo, carpenteria lignea ecc.), quantificabili
fisicamente e commerciabili in metri cubi (mc), con i quali si costruiscono gli edifici,
trasformando e consumando il territorio. Pertanto, è palesemente evidente che non
può sussistere la “cubatura della cubatura”. Semmai si può parlare di “cambio di
destinazione d’uso”, cosa ben diversa della “volumetria” o “cubatura”.

“Veranda” - Il Codice civile definisce “veranda”: “un manufatto costruttivo che
determina una modifica esterna della facciata dell’edificio, suscettibile di rilievo
urbanistico, ma privo di individualità propria, in quanto destinato a integrare il
restante edificio.

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GIURISPRUDENZA

Ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306

- non costituisce una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, dovendosi
ritenere l’opera principale non la struttura ospitante le antine in vetro, bensì le
antine stesse che, come si è detto, hanno una funzione paravento e parapioggia;

- non costituisce una “nuova costruzione” neppure nella sua consistenza complessiva,
rappresentata dalle guide e dalle ante in vetro, poiché, stante le sue rilevate
caratteristiche, non assume la valenza di trasformazione del territorio, non avendo
la chiusura della struttura chiusa alcun elemento di fissità, stabilità e permanenza,
per il carattere totalmente amovibile delle antine di vetro, “onde, in ragione della
inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di
organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie”
- non costituisce ristrutturazione, in quanto non vi è rinnovo o sostituzione di “parti
anche strutturali degli edifici”, né vi sono interventi che “portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.

L’installazione di antine in vetro paravento costituisce attività edilizia libera,
rientrando, logicamente, nelle opere di finitura di spazi esterni che, ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. e-ter), DPR 380/2001, non necessita di titolo: non è un caso che
queste antine paravento siano state pensate proprio per evitare la formazione di
nuove cubature stabili e definitive come, invece, si verifica nel caso di
infissi/serramenti posti a tamponamento di un balcone esistente e per precisione
di chiusura definitiva di uno spazio che nasce “aperto”.

In tal senso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è chiara nell’affermare, con
riferimento a strutture analoghe, che “l'opera principale non è, infatti, la struttura in
sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici,
finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la
conseguenza che la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero
elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.
Quest'ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una "nuova
costruzione", posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta
caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante
trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa
realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere
retrattile della tenda, "onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso
stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la
creazione di nuovo volume o superficie”.
(Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306).

In una vicenda altrettanto analoga, il Consiglio di Stato ha affermato: “la struttura
costituita da due pali poggiati sul pavimento di un terrazzo a livello e da quattro
traverse con binario di scorrimento a telo in pvc, ancorata al sovrastante balcone e
munita di copertura rigida a riparo del telo retraibile (c.d. pergotenda) non
configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o la
modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma
dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la
destinazione d'uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa
rimovibilità, dell'assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della
copertura orizzontale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n.1777).
Ancora. Costituisce principio pacifico, consacrato da costante giurisprudenza, che un
vano chiuso da tre lati già rappresenta, a tutti gli effetti, volume preesistente
(ex plurimis, T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 22-05-2017, n. 2714).

Nello specifico alle vetrate panoramiche / vetri paravento amovibili, in una
recente Sentenza (n. 560/2019 del 12.06.2019 - III Sez. Reg. Ric.), il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia ha annullato un’Ordinanza del Comune di
Modugno (BA) che intimava la “demolizione” (rimozione) di una vetrata panoramica
“struttura a vetri scorrevoli e richiudibile a pacchetto, ancorata su parapetto del
balcone stesso nella parte inferiore, ed all'intradosso del solaio sovrastante nella
parte superiore”.
Visto l'art. 55 del Codice di Procedure Amministrative, i Magistrati della Terza
Sezione del TAR di Bari NON hanno ravvisato violazioni alle Norme in materia
urbanistica in quanto “la chiusura del balcone, realizzata con un sistema facilmente
amovibile e non stabilmente ancorato alla struttura del balcone stesso”, “non
genera un cambio di destinazione d'uso del balcone” e pertanto non crea ulteriore
volumetria.

SENTENZA DEFINITIVA (REG.PROV.COLL. N. 00560/2019 REG.RIC.)
“… il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione e ripristino oggetto di gravame.
Condanna l’amministrazione comunale alla rifusione delle spese di giudizio in
favore di parte ricorrente, liquidandole complessivamente in €.700,00
(settecento/00), oltre spese e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenutasi
mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto
dall’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati…”
Sent. C. Stato 14/10/2019, n. 6979
Con questa recentissima Sentenza, il Consiglio di Stato ha ricordato che, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 3 e 10, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sono soggetti al
rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che
determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una
struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non
integra tali caratteristiche.
Infatti, la “pergotenda ritraibile (di m 9 per m 4,30 e comandata elettricamente),
tamponata sui lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto” è
un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non
necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle
caratteristiche costruttive e della sua funzione.

La sentenza richiama anche l’allegato al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018,
avente ad oggetto il glossario contenente l'elenco delle principali opere edilizie
realizzabili in regime di attività edilizia libera, il quale, al n. 50, include le
pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera.
Il Consiglio di Stato ha pertanto concluso che la tenda, integrata alla struttura
portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove destinata a
rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile,
onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio
rilevante comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la
chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità
e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione
della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di
organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
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        RICORRENTI ED EVIDENTI ILLEGITTIMITÀ NELL’OPERATO
                DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 22 dpr 380/2001.
  Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 2-ter, dpr 380/2001
- Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto.
- Erronea qualificazione dell’opera.
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
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A CURA DEL CTS - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO ASSVEPA

Avvocato Dottoressa Anna TOMA – Direttrice del CTS
Avvocato Luca STICCHI (Studio Legale Prof. Avv. E. STICCHI-DAMIANI) –
Assistenza Legale
Avvocato Antonio TANZA (Presidente Nazionale Adusbef) – Difesa dei
Consumatori
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Avvocato Marasco MARASCO (penalista) – Assistenza Legale

Ingegnere Niceta MONTINARO – Edilizia sostenibile
Ingegnere Giuseppe MASCIA – Edilizia sostenibile
Ingegnere Andrea OTTINO – Edilizia sostenibile
Ingegnere Filippo INTRECCIA – Energie Alternative e Mobilità Sostenibile
Ingegnere Andrea MAGNANI – Calcoli e Verifiche Energetiche
Ingegnere Gianni TRIBUZIO (Albo P.E. Ministero dell’Interno) – Ingegneria dei
Materiali / Certificazioni
Ingegnere Marcello GESMUNDO – Programmatore informatico
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