VETRATE PANORAMICHE E PERGOTENDE
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VETRATE PANORAMICHE E PERGOTENDE (Ante paravento in vetro, amovibili, scorrevoli o impacchettabili “a libro”) Estratti da documentazione tecnico-giuridica in atto presso i nostri Studi Legali DEFINIZIONI Vetrate panoramiche, ovvero paravento in vetro, senza profili verticali, ad ante scorrevoli richiudibili su se stesse, installate con viti di fissaggio (e non ancoraggio) su una guida in alluminio e senza l’utilizzo di telai in acciaio murati, plinti, saldature o strutture di fissaggio permanenti, da installare sul proprio balcone o veranda, al fine di garantire una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, tutelando l’area dagli agenti atmosferici. Struttura a vetri scorrevoli e richiudibile a pacchetto, ancorata su parapetto del balcone stesso nella parte inferiore, ed all’intradosso del solaio sovrastante nella parte superiore. Le stesse ante possono richiudersi a libro a 90° gradi rispetto al balcone, contro il muro, così come essere, facilmente, smontate da chiunque, senza, necessità di un tecnico specializzato o di attrezzi particolari. Un balcone, regolarmente assentito in fase di realizzazione dell’edificio (condominiale) e quindi conforme alle previsioni progettuali, è già di per se stesso, a tutti gli effetti, un “volume”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASPETTI LEGALI Con un perplesso e illogico percorso motivazionale, le Amministrazione comunali, solitamente, ritengono che la posa in opera delle antine di vetro paravento necessiti di un qualche titolo edilizio, nel mentre si tratta di opera rientrante nell’attività edilizia libera, poiché i manufatti in oggetto sono costituiti, come evidenziato da documentazione tecnica, da antine in vetro che scorrono su una guida in alluminio (di esigue dimensioni e il cui impatto visivo diventa irrilevante se non nullo),
applicate mediante semplici viti e tasselli nella parte inferiore del balcone e nell’intradosso del solaio sovrastante. Si tratta perciò, come dimostrato da documentazione, di ante in vetro che possono essere inserite e rimosse da chiunque, manualmente cioè senza necessità di alcun attrezzo, rimanendo applicata alla muratura, esclusivamente, la guida, il cui impatto è nullo. Proprio per la loro natura “precaria” i paraventi in vetro sono certamente temporanei e stagionali, essendo volti a tutelare il balcone dalla pioggia e dal vento: a differenza dei serramenti, rispetto ai quali le singole antine in vetro non garantiscono lo stesso valore termico non sono impermeabili né isolanti (in quanto prive di elementi metallici elementi strutturali trasversali o verticali) non incidono architettonicamente sul prospetto o sulle facciate degli edifici in genere. E’ pertanto palesemente evidente come si sia di fronte ad elementi mobili, precari e amovibili che escludono, in radice, la necessità di un titolo edilizio per la loro posa in opera, e di rilevanza fondamentale. E’ bene anche sottolineare come, a differenza delle tende parasole, questi elementi in vetro, essendo trasparenti, non hanno, neppure, alcun impatto sul versante visivo e sul decoro estetico. Anzi, l’aspetto delle tende parasole, con colorazioni diverse installate sullo stesso prospetto (come generalmente si vede) può essere impattante e per nulla estetico. Si è di fronte, in altri termini, ad una struttura leggera costituita unicamente da guide destinate ad ospitare e fare scorrere le ante in vetro richiudibili su se stesse e, comunque, facilmente smontabili, senza particolari strumenti: l’opera principale non è e non può essere, allora, la struttura in alluminio - di modestissime dimensioni, la quale costituisce un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e allo scorrimento delle antine in vetro - bensì, proprio, le antine in vetro (si ribadisce, prive di elementi verticali o profili in alluminio, al di fuori delle guide) che costituiscono elementi di protezione dagli agenti atmosferici, finalizzati ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, e non adatte quindi a modificare una destinazione d’uso e a creare nuova volumetria. Non viene, dunque, né potrebbe venire in rilievo, una vetrata avente caratteristiche di serramento (infisso), in cui l’opera viene in rilievo nella sua complessità di elementi (infissi, vetro ed elementi verticali e orizzontali metallici o in alluminio), bensì un’opera esclusivamente in vetro, con la stessa finalità che la giurisprudenza ha individuato per altre strutture semplici, vale a dire la protezione dagli agenti atmosferici, come stabilito per le tende parasole (strutture del tutto analoghe ma
molto vistose anche se chiuse) e molto più impattanti, rispetto a delle antine paravento quasi invisibili. Per tutti questi motivi l’installazione di paravento in vetro non può essere annoverata né tra gli interventi soggetti a permesso di costruire, né tra gli interventi soggetti a SCIA o CILA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ETIMOLOGIA Per “volumetria“ o “cubatura” si intende un qualsiasi organismo edilizio che comporti UTILIZZO, MODIFICA e CONSUMO e OCCUPAZIONE del TERRITORIO. Un edificio trasforma e consuma il territorio ma non una tenda, una vetrata paravento o un impianto di illuminazione. L’origine del termine “cubatura” proviene dai materiali edili (calcestruzzo, carpenteria lignea ecc.), quantificabili fisicamente e commerciabili in metri cubi (mc), con i quali si costruiscono gli edifici, trasformando e consumando il territorio. Pertanto, è palesemente evidente che non può sussistere la “cubatura della cubatura”. Semmai si può parlare di “cambio di destinazione d’uso”, cosa ben diversa della “volumetria” o “cubatura”. “Veranda” - Il Codice civile definisce “veranda”: “un manufatto costruttivo che determina una modifica esterna della facciata dell’edificio, suscettibile di rilievo urbanistico, ma privo di individualità propria, in quanto destinato a integrare il restante edificio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- GIURISPRUDENZA Ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306 - non costituisce una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, dovendosi ritenere l’opera principale non la struttura ospitante le antine in vetro, bensì le antine stesse che, come si è detto, hanno una funzione paravento e parapioggia; - non costituisce una “nuova costruzione” neppure nella sua consistenza complessiva, rappresentata dalle guide e dalle ante in vetro, poiché, stante le sue rilevate caratteristiche, non assume la valenza di trasformazione del territorio, non avendo
la chiusura della struttura chiusa alcun elemento di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere totalmente amovibile delle antine di vetro, “onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie” - non costituisce ristrutturazione, in quanto non vi è rinnovo o sostituzione di “parti anche strutturali degli edifici”, né vi sono interventi che “portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. L’installazione di antine in vetro paravento costituisce attività edilizia libera, rientrando, logicamente, nelle opere di finitura di spazi esterni che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), DPR 380/2001, non necessita di titolo: non è un caso che queste antine paravento siano state pensate proprio per evitare la formazione di nuove cubature stabili e definitive come, invece, si verifica nel caso di infissi/serramenti posti a tamponamento di un balcone esistente e per precisione di chiusura definitiva di uno spazio che nasce “aperto”. In tal senso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è chiara nell’affermare, con riferimento a strutture analoghe, che “l'opera principale non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. Quest'ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una "nuova costruzione", posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, "onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie”. (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306). In una vicenda altrettanto analoga, il Consiglio di Stato ha affermato: “la struttura costituita da due pali poggiati sul pavimento di un terrazzo a livello e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in pvc, ancorata al sovrastante balcone e munita di copertura rigida a riparo del telo retraibile (c.d. pergotenda) non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o la
modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell'assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della copertura orizzontale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n.1777). Ancora. Costituisce principio pacifico, consacrato da costante giurisprudenza, che un vano chiuso da tre lati già rappresenta, a tutti gli effetti, volume preesistente (ex plurimis, T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 22-05-2017, n. 2714). Nello specifico alle vetrate panoramiche / vetri paravento amovibili, in una recente Sentenza (n. 560/2019 del 12.06.2019 - III Sez. Reg. Ric.), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha annullato un’Ordinanza del Comune di Modugno (BA) che intimava la “demolizione” (rimozione) di una vetrata panoramica “struttura a vetri scorrevoli e richiudibile a pacchetto, ancorata su parapetto del balcone stesso nella parte inferiore, ed all'intradosso del solaio sovrastante nella parte superiore”. Visto l'art. 55 del Codice di Procedure Amministrative, i Magistrati della Terza Sezione del TAR di Bari NON hanno ravvisato violazioni alle Norme in materia urbanistica in quanto “la chiusura del balcone, realizzata con un sistema facilmente amovibile e non stabilmente ancorato alla struttura del balcone stesso”, “non genera un cambio di destinazione d'uso del balcone” e pertanto non crea ulteriore volumetria. SENTENZA DEFINITIVA (REG.PROV.COLL. N. 00560/2019 REG.RIC.) “… il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione e ripristino oggetto di gravame. Condanna l’amministrazione comunale alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidandole complessivamente in €.700,00 (settecento/00), oltre spese e accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati…”
Sent. C. Stato 14/10/2019, n. 6979 Con questa recentissima Sentenza, il Consiglio di Stato ha ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche. Infatti, la “pergotenda ritraibile (di m 9 per m 4,30 e comandata elettricamente), tamponata sui lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto” è un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione. La sentenza richiama anche l’allegato al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018, avente ad oggetto il glossario contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, il quale, al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera. Il Consiglio di Stato ha pertanto concluso che la tenda, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- RICORRENTI ED EVIDENTI ILLEGITTIMITÀ NELL’OPERATO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 22 dpr 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 2-ter, dpr 380/2001 - Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto. - Erronea qualificazione dell’opera. - Eccesso di potere per travisamento dei fatti. ____________________________________________________________________
A CURA DEL CTS - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO ASSVEPA Avvocato Dottoressa Anna TOMA – Direttrice del CTS Avvocato Luca STICCHI (Studio Legale Prof. Avv. E. STICCHI-DAMIANI) – Assistenza Legale Avvocato Antonio TANZA (Presidente Nazionale Adusbef) – Difesa dei Consumatori Avvocato Andrea DELLI NOCI– Assistenza Legale Avvocato Marasco MARASCO (penalista) – Assistenza Legale Ingegnere Niceta MONTINARO – Edilizia sostenibile Ingegnere Giuseppe MASCIA – Edilizia sostenibile Ingegnere Andrea OTTINO – Edilizia sostenibile Ingegnere Filippo INTRECCIA – Energie Alternative e Mobilità Sostenibile Ingegnere Andrea MAGNANI – Calcoli e Verifiche Energetiche Ingegnere Gianni TRIBUZIO (Albo P.E. Ministero dell’Interno) – Ingegneria dei Materiali / Certificazioni Ingegnere Marcello GESMUNDO – Programmatore informatico Ingegnere Daniele PERRONE – Informatica Architetto Gianfranco INFANTE – Edilizia sostenibile Architetto Stefania GALANTE – Verifiche Energetiche Architetto Alfredo MANCA – Efficientamento Energetico Architetto Antonio CIOFFI – Edilizia sostenibile Architetto Barbara CALÌA - Design Architetto Luisa QUARTA - Urbanistica Architetto Davide NEGRO – Edilizia Ecosostenibile Dottor Daniele MAZZOTTA – Designer Dottoressa Giovanna MASCIA – Edilizia sostenibile Dottor Giosef PERRICCI (Albo I.M. Ministero dello Sviluppo Economico) – Innovazioni Informatiche e Tecnologiche Dottor Salvatore GADALETA – Sviluppo e Finanziamenti alle Imprese Dottor Giuseppe COPPOLA (Ceo DFV) – Esperto in Tecnologie delle Verniciature Dottore Gianni MONDELLI – Consulenza Aziendale Dottore Domenico LOMBARDI – Consulenza Aziendale Dottore Daniele BANCHINO – Consulenza Aziendale Dottore Vito MAZZEO – Consulenza Aziendale Dottore Professore Stefano MASULLO – Consulenza Bancaria / Cultura d’Impresa Dottor Andrea DE PASCALI – Esperto di Gestione e Amministrazione Pubblica Dottor Giovanni CASTRIGNANO’ – Esperto di Agronomia e Floro-vivaistica Dottor Fabio RIZZO – Esperto di Agronomia e Floro-vivaistica Dottor Filippo SPARRO –Agronomo Paesaggista
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