UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - Il contratto turistico FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
          FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
     CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
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                  Il contratto turistico

 Tesi di Laurea di:
 Giuseppe Gallo

                                 Relatore:
                                 Ch.mo Prof. A. Scalisi

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               ANNO ACCADEMICO 2008 - 2009
Capitolo I – Identificazione del contratto turistico

    Già la legge del 1977 n 1084 11 , ratificando la Convenzione di

Bruxelles distingueva:

    •   un contratto di organizzazione di viaggio 12

    •   un contratto di intermediario di viaggio 13 .

Il primo è un accordo con il quale una persona si impegna a suo

nome a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo globale, un

insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno

separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad esso si

riferisca. In sintesi è l'impegno di una persona a procurare a suo

11 Articolo 1. Ai sensi della Convenzione si intende per: (Co. 1.) Contratto di viaggio:
sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di
viaggio.

12 Articolo 1. (Co. 2.) Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto
tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo
di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno
separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.

13 Articolo 1. (Co. 3.) Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto
tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un
prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che
permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati
come contratti di intermediario di viaggio le operazioni  o altre operazioni
simili fra vettori.

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nome, ad un'altra persona, per un prezzo globale, una serie di

prestazioni.

Il contratto di intermediario di viaggio, invece, è qualunque contratto

tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra per

mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia

uno dei servizi separati che permettano di effettuare un viaggio o un

soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di

intermediari di viaggio le operazioni interline e altre operazioni simili

tra vettori.

Deriva da quanto detto che:

a) nel contratto di intermediazione un soggetto si obbliga a procurare

ad altro, sempre verso corrispettivo e presso terzi erogatori, un

contratto di organizzazione di viaggio, oppure un servizio turistico

separato funzionale ad un viaggio o ad un soggiorno, spendendo nei

confronti dei detti terzi il nome del cliente; per analogia civilistica,

pare associabile al contratto di appalto 14 ;

b) nel contratto di organizzazione, invece, un soggetto si obbliga

verso corrispettivo a procurare ad altro soggetto, presso terzi

erogatori, un insieme di prestazioni turistiche, spendendo nei

                                                                      11
confronti dei detti terzi il nome proprio; similmente al contratto di

mandato 15 .

         Il contratto turistico disciplinato dal “codice del consumo” è la

vendita di un pacchetto turistico che, ai sensi dell’articolo 84, deve

necessariamente comprendere almeno due dei tre elementi “

trasporto, soggiorno e altri servizi turistici”. È, insomma, necessario

che questo contratto si individui per la specificità dell'oggetto, e cioè

a dire la vendita di un pacchetto cosi fatto, che contenga due

elementi tra trasporto, viaggio e servizi turistici 16 .

Lo stesso articolo 84 definisce il pacchetto turistico come quei

pacchetti che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto

compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due

degli elementi indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo

14 Ex art. 1655 Libro IV – titolo III Capo VII –del codice civile
15 Ex art. 1703 Libro V – titolo III Capo IX – sezione I del codice civile
16 Art. 84. Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n.
221.
“Pacchetti turistici”
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e
o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae
l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

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forfetario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero comprendente

almeno una notte.

L'articolo 82 individua un “nuovo contratto” (sensibilmente diverso

dalla normativa di derivazione Europea), indicato come contratto

turistico, avente, appunto, ad oggetto la vendita di un pacchetto

turistico. Precisazione, questa, dovuta proprio per differenziarlo dal

contratto di organizzazione di viaggio che, seppur somigliante:

             • non ha per oggetto il pacchetto turistico visto quale

             bene unitario – sia pure formato da due dei tre elementi

             sopra indicati;

             • ha durata superiore alle 24 ore 17 .

E proprio nel contratto turistico del codice del consumo, oggetto è la

vendita (o l'acquisto - visto dalla parte del turista) di una vacanza. È

questo il “di più”: la vacanza che ha per oggetto i viaggi, le vacanze

di circuito, tutto compreso. Vi è quindi un “bene ulteriore” nella

vendita del pacchetto turistico, che tende ad assicurare una vacanza.

Si chiarisce da subito che, ove il contratto non rientri nella disciplina

dell'articolo 82 e seguenti del codice del consumo, di sicuro deve

17 Il contratto di intermediario di viaggio sembra accostabile alla figura trattata nel
capitolo successivo (i soggetti del contratto turistico) e disciplinata dal decreto
legislativo 206/2005 (art. 83).

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essere applicata la normativa della convenzione di Bruxelles che,

certamente, tutela meno il consumatore o il turista.

         Il decreto del 2005 dedica 18 articoli, (dall'articolo 82

all'articolo 100 – capo II) al contratto turistico. Queste disposizioni

presentano      alcune     novità     rispetto    al    decreto   precedente 18 ,

soprattutto     in   tema     di    elementi     identificativi   del    contratto

conformando l'autonomia privata, nel suo contenuto. Di fatti, alcuni

elementi sono già identificati dalla legge e le parti non possono che

accoglierle, nel contenuto del contratto. La stessa Corte di

Cassazione,      tuttavia,     ritiene    che    possa     essere       specificata

individualmente la presenza di alcuni servizi. Il contratto è così

modificabile dal singolo turista e questo significa che l'autonomia

ritorna ad essere in forma piena (ferma restando che alcuni elementi

restino predeterminati nel pacchetto). Non si parla proprio di assenza

totale     dell'autonomia       contrattuale,      ma     piuttosto      di    una

conformazione dell'autonomia contrattuale. Parlando dell'autonomia

contrattuale e della libertà delle parti di determinare il contenuto del

contratto, è bene ricordare che la nostra legislazione, ed in modo

18 Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111

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particolare il codice del consumo, è fortemente limitativa. Non

soltanto nell'ipotesi del contratto turistico, ma anche negli altri

contratti che ha individuato. Si pensi alla vendita dei beni di consumo

o al contratto negoziato fuori dai locali commerciali, dove la legge

indica appunto alcuni elementi essenziali; e proprio il codice del

consumo, a proposito del contratto turistico, elenca gli elementi

essenziali:

I soggetti;

L’oggetto;

La forma;

Il contenuto.

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i.       I soggetti:

        L’articolo 83 del codice del consumo, così recita (Co. 1): “… si

     intende per:

        a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la

     combinazione degli elementi di cui all'articolo 8419 e si obbliga in

     nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi

 pacchetti turistici;

        b) venditore 20 , il soggetto che vende, o si obbliga a procurare

     pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un

     corrispettivo forfetario;

 19 Art. 84. (Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.)
 Pacchetti turistici
 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso,
 risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
 venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle
 ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
 a) trasporto;
 b) alloggio;
 c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e
 o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae
 l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

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