UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - Il contratto turistico FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE __________________________________________ Il contratto turistico Tesi di Laurea di: Giuseppe Gallo Relatore: Ch.mo Prof. A. Scalisi _________________________________________________ ANNO ACCADEMICO 2008 - 2009
Capitolo I – Identificazione del contratto turistico Già la legge del 1977 n 1084 11 , ratificando la Convenzione di Bruxelles distingueva: • un contratto di organizzazione di viaggio 12 • un contratto di intermediario di viaggio 13 . Il primo è un accordo con il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad esso si riferisca. In sintesi è l'impegno di una persona a procurare a suo 11 Articolo 1. Ai sensi della Convenzione si intende per: (Co. 1.) Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio. 12 Articolo 1. (Co. 2.) Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca. 13 Articolo 1. (Co. 3.) Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni o altre operazioni simili fra vettori. 10
nome, ad un'altra persona, per un prezzo globale, una serie di prestazioni. Il contratto di intermediario di viaggio, invece, è qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettano di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediari di viaggio le operazioni interline e altre operazioni simili tra vettori. Deriva da quanto detto che: a) nel contratto di intermediazione un soggetto si obbliga a procurare ad altro, sempre verso corrispettivo e presso terzi erogatori, un contratto di organizzazione di viaggio, oppure un servizio turistico separato funzionale ad un viaggio o ad un soggiorno, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome del cliente; per analogia civilistica, pare associabile al contratto di appalto 14 ; b) nel contratto di organizzazione, invece, un soggetto si obbliga verso corrispettivo a procurare ad altro soggetto, presso terzi erogatori, un insieme di prestazioni turistiche, spendendo nei 11
confronti dei detti terzi il nome proprio; similmente al contratto di mandato 15 . Il contratto turistico disciplinato dal “codice del consumo” è la vendita di un pacchetto turistico che, ai sensi dell’articolo 84, deve necessariamente comprendere almeno due dei tre elementi “ trasporto, soggiorno e altri servizi turistici”. È, insomma, necessario che questo contratto si individui per la specificità dell'oggetto, e cioè a dire la vendita di un pacchetto cosi fatto, che contenga due elementi tra trasporto, viaggio e servizi turistici 16 . Lo stesso articolo 84 definisce il pacchetto turistico come quei pacchetti che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo 14 Ex art. 1655 Libro IV – titolo III Capo VII –del codice civile 15 Ex art. 1703 Libro V – titolo III Capo IX – sezione I del codice civile 16 Art. 84. Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221. “Pacchetti turistici” 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo. 12
forfetario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero comprendente almeno una notte. L'articolo 82 individua un “nuovo contratto” (sensibilmente diverso dalla normativa di derivazione Europea), indicato come contratto turistico, avente, appunto, ad oggetto la vendita di un pacchetto turistico. Precisazione, questa, dovuta proprio per differenziarlo dal contratto di organizzazione di viaggio che, seppur somigliante: • non ha per oggetto il pacchetto turistico visto quale bene unitario – sia pure formato da due dei tre elementi sopra indicati; • ha durata superiore alle 24 ore 17 . E proprio nel contratto turistico del codice del consumo, oggetto è la vendita (o l'acquisto - visto dalla parte del turista) di una vacanza. È questo il “di più”: la vacanza che ha per oggetto i viaggi, le vacanze di circuito, tutto compreso. Vi è quindi un “bene ulteriore” nella vendita del pacchetto turistico, che tende ad assicurare una vacanza. Si chiarisce da subito che, ove il contratto non rientri nella disciplina dell'articolo 82 e seguenti del codice del consumo, di sicuro deve 17 Il contratto di intermediario di viaggio sembra accostabile alla figura trattata nel capitolo successivo (i soggetti del contratto turistico) e disciplinata dal decreto legislativo 206/2005 (art. 83). 13
essere applicata la normativa della convenzione di Bruxelles che, certamente, tutela meno il consumatore o il turista. Il decreto del 2005 dedica 18 articoli, (dall'articolo 82 all'articolo 100 – capo II) al contratto turistico. Queste disposizioni presentano alcune novità rispetto al decreto precedente 18 , soprattutto in tema di elementi identificativi del contratto conformando l'autonomia privata, nel suo contenuto. Di fatti, alcuni elementi sono già identificati dalla legge e le parti non possono che accoglierle, nel contenuto del contratto. La stessa Corte di Cassazione, tuttavia, ritiene che possa essere specificata individualmente la presenza di alcuni servizi. Il contratto è così modificabile dal singolo turista e questo significa che l'autonomia ritorna ad essere in forma piena (ferma restando che alcuni elementi restino predeterminati nel pacchetto). Non si parla proprio di assenza totale dell'autonomia contrattuale, ma piuttosto di una conformazione dell'autonomia contrattuale. Parlando dell'autonomia contrattuale e della libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto, è bene ricordare che la nostra legislazione, ed in modo 18 Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111 14
particolare il codice del consumo, è fortemente limitativa. Non soltanto nell'ipotesi del contratto turistico, ma anche negli altri contratti che ha individuato. Si pensi alla vendita dei beni di consumo o al contratto negoziato fuori dai locali commerciali, dove la legge indica appunto alcuni elementi essenziali; e proprio il codice del consumo, a proposito del contratto turistico, elenca gli elementi essenziali: I soggetti; L’oggetto; La forma; Il contenuto. 15
i. I soggetti: L’articolo 83 del codice del consumo, così recita (Co. 1): “… si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 8419 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore 20 , il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario; 19 Art. 84. (Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.) Pacchetti turistici 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo. 16
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