Ungheria - aggiornata al 28 gennaio 2020 - Referenti per l'adozione Autorità competente per le adozioni internazionali - Commissione Adozioni ...
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Ungheria – aggiornata al 28 gennaio 2020 Referenti per l'adozione Autorità competente per le adozioni internazionali Emberi Erőforrások Minisztériuma, Demográfiai és Gyermekügyi Főosztály (EMMI) – Ministero delle risorse umane, Dipartimento per la demografia e le questioni relative ai minori Báthory u. 10, 1054 Budapest E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu Website: https://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources Compiti e funzioni dell’EMMI: • Si assicura, prima di dichiarare un minore idoneo all’adozione internazionale, che egli non sia adottabile a livello nazionale; • Si occupa di redigere il fascicolo relativo al minore; • Tiene i rapporti con gli assistenti sociali che si occupano del minore; • Trasmette il fascicolo sul minore. Ambasciata d’Italia in Ungheria Stefánia út 95, 1143 Budapest Tel: +36 1 4606200 Fax: +36 14606260 E-mail: ambasciata.budapest@esteri.it PEC: amb.budapest@cert.esteri.it Website: https://ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/it/ Ambasciata dell’Ungheria in Italia Via dei Villini, 12 00161, Roma Tel: + 39 06 44230598 Fax: +39 06 4403270 E-mail: mission.rom@mfa.gov.hu Website: https://roma.mfa.gov.hu/ita Enti autorizzati operativi Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Ungheria clicca qui. Normative e procedure Ratifica/Accessione alla Convenzione de l’Aja: Il Paese ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 6 aprile 2005 e il 1° agosto 2005 è entrata in vigore. Normativa di riferimento • Legge n. IV del 1952 e successive modifiche, Sul matrimonio, la famiglia e la tutela; • Legge XXXI del 1997 e successive modifiche, Sulla gestione della protezione e della
tutela dei minori; • Legge V del 2013, Codice civile. Requisiti degli adottanti* Possono adottare persone singole e coppie sposate. Secondo la sezione 4.120 del codice civile, tuttavia, le autorità ungheresi danno priorità alle coppie sposate perché nel superiore interesse del minore. Gli aspiranti genitori adottivi devono possedere i requisiti indicati dalla sezione 4.121 del codice civile e dall’art. 47 della Legge IV del 1952: • devono avere piena capacità d’agire; • la differenza di età con il minore deve essere compresa tra i 16 e i 45 anni; la differenza viene calcolata in base all’età dell’aspirante genitore adottivo più giovane e, in caso di fratrie, viene presa in considerazione l’età del fratello maggiore. Se l’aspirante genitore adottivo è sposato e non separato, è richiesto il consenso del coniuge. Non è previsto un reddito minimo. La sezione 4.121 del codice civile prevede che non possono adottare coloro che: • sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o sono stati esclusi dalla partecipazione agli affari pubblici a seguito di una sentenza definitiva e vincolante; • hanno un figlio da loro allontanato e sottoposto alle cure altrui. * Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa dell’Ungheria, che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana. Requisiti dell’adottando Sono adottabili i: • minori i cui genitori sono deceduti; • minori dichiarati in stato di abbandono; • minori i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Secondo la clausola di sussidiarietà prevista all’art. 49 della Legge IV del 1952 sono adottabili i minori per i quali non è stato possibile ricorrere a misure di protezione diverse dall’adozione internazionale nel loro Paese. I minori adottabili sani hanno generalmente più di 7 anni e i fratelli sono separati solo in casi eccezionali. I dati evidenziano che vi sono più minori maschi che femmine idonei all’adozione internazionale. Ai sensi della sezione 4:120 del Codice civile è necessario il consenso dei genitori del minore o del suo rappresentante legale. Se il minore ha compiuto quattordici anni deve prestare il suo consenso, anche se la sua capacità è limitata; se di età inferiore, la sua opinione deve essere tenuta in considerazione purché mentalmente sano. La sezione 4:127 del codice civile e l’art. 48 della Legge IV del 1952 prevedono che il genitore biologico non deve prestare il consenso all’adozione se: • è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con sentenza definitiva e vincolante; • il figlio è stato preso in carico da un’autorità di tutela; • non ha la capacità di agire; • è ignoto o irraggiungibile; • ha affidato il figlio ad una struttura sanitaria senza rivelare la propria identità e non fa richiesta di riaverlo con sé entro sei settimane.
Step della procedura per le coppie adottive italiane 1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’Autorità ungherese; 2. dopo un periodo che varia dai 3 ai 18 mesi, alla coppia viene sottoposta la proposta di abbinamento con un minore; entro 30 giorni la coppia deve comunicare, tramite l’ente autorizzato, la decisione sull’abbinamento; 3. se accetta, la coppia si reca nel Paese per un soggiorno di almeno 30 giorni (è tuttavia consigliabile programmare un soggiorno di 6 settimane) e riceve il minore in affidamento durante la pendenza della procedura amministrativa; 4. l’Ufficio comunale di tutela ungherese pronuncia il provvedimento di adozione; 5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette in Ungheria la prima relazione concernente l’integrazione del minore dopo 6 mesi dall’ingresso del minore in Italia e la seconda dopo 18 mesi. In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato. Procedura Gli aspiranti genitori adottivi inviano attraverso l’ente autorizzato il proprio fascicolo per la domanda di adozione. Una volta ricevuto, l’EMMI invia la ricevuta di ritorno e inserisce i dati degli aspiranti genitori adottivi nell’elenco dei candidati per l’adozione internazionale. I minori per i quali non è stato possibile ricorrere all’adozione nazionale, in applicazione del principio di sussidiarietà, sono identificati in un registro centralizzato per le adozioni internazionali. L’EMMI elabora una proposta di abbinamento con un minore e invia il suo fascicolo all’ente autorizzato italiano che poi lo trasmette agli aspiranti genitori adottivi. Dopo l’esame dei documenti ricevuti, se gli aspiranti genitori adottivi decidono di accettare il minore proposto per l’abbinamento, informano l’EMMI attraverso l’ente autorizzato entro un periodo massimo di 30 giorni. È consigliabile informare l’EMMI entro lo stesso periodo di tempo anche in caso di non accettazione dell’abbinamento proposto. In questo caso, se gli impedimenti all’accettazione sembrano giustificati, è possibile presentare una seconda domanda. In caso contrario, il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi viene restituito. In caso di accettazione del minore proposto, gli aspiranti genitori adottivi informano l’EMMI della data del loro arrivo in Ungheria. L’EMMI trasmette le informazioni alle autorità locali competenti (Ufficio comunale delle tutele, organo amministrativo). Dopo la prima settimana di contatto, il minore viene affidato alle cure degli aspiranti genitori adottivi per circa 30 giorni, come previsto dalla sezione 4:128 del codice civile. Gli aspiranti genitori adottivi devono quindi risiedere in Ungheria per il periodo necessario. Alla scadenza del periodo di affidamento preadottivo del minore, dopo lo scambio degli accordi per la prosecuzione della procedura tra l’EMMI e l’ente autorizzato, l’Ufficio comunale di tutela ungherese con competenza territoriale pronuncia il provvedimento definitivo di adozione, ordina la costituzione di un nuovo certificato di nascita, completa le formalità necessarie per il rilascio del passaporto e fornisce l’autorizzazione a lasciare il territorio ungherese. È quindi consigliabile pianificare un soggiorno di almeno 6 settimane in Ungheria. Secondo la prassi, tra la trasmissione del fascicolo all’EMMI e la proposta di abbinamento con un minore intercorre un periodo che può variare dai 3 mesi ai 2 anni. L’art. 62/C della Legge XXXI del 1997 prevede che nella fase post-adozione venga inviata in Ungheria una prima dettagliata relazione sull’integrazione del minore nella nuova famiglia dopo 6 mesi e un’altra dopo 18 mesi dall’ingresso del minore in Italia. Altri documenti
UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Third to fifth periodic reports of States parties due in 2012, Hungary, CRC/C/HUN/3-5, 6 december 2013 Adozione 200. Con la legge LXXXV del 2005, l’Ungheria ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, adottata a L’Aja il 29 maggio 1993. Le regole procedurali contenute nel decreto di implementazione del Child Protection Act sono state modificate di conseguenza. Sulla base della Convenzione de L’Aja, nell’ottobre 2005, l’Autorità centrale responsabile dell’attuazione ha iniziato a lavorare presso il Dipartimento per la protezione dell’infanzia e la tutela degli affari all’interno del Ministero che era il predecessore legale del Ministero delle risorse umane. Nel periodo passato, l’Autorità centrale ha svolto le attività con efficienza eccezionale. In un anno circa 700 minori sono stati adottati in Ungheria, una media di 130 minori è stata adottata attraverso l’adozione internazionale. In Ungheria, un minore può essere adottato all’estero solo nel caso in cui le azioni intraprese per l’adozione nazionale siano senza esito; per accertare il tutto e per promuovere l’adozione nazionale, il Ministero gestisce un registro nazionale delle adozioni. Come risultato delle attività dell’Autorità centrale, una parte significativa di minori adottati all’estero è in età scolare o affetti da malattia a lungo termine. Un altro progresso importante è il fatto che grazie alla collaborazione dell’Autorità centrale è possibile l’adozione di tre o quattro fratelli insieme, perché in Ungheria ci sono per essi poche possibilità. Il numero di casi in cui ci sono tre fratelli adottati insieme da una famiglia adottiva all’estero può superare i 10 all’anno, quindi anche i minori che non avevano ancora avuto occasione prima ora possono essere cresciuti in una famiglia adottiva. 201. A seguito dell’adesione dell’Ungheria alla Convenzione de L’Aja, è stata introdotta la relazione di follow-up dell’adozione, richiesta allo Stato Parte che riceve il minore, 2 mesi e 1 anno dopo l’adozione. Le relazioni di follow-up consentono di monitorare se i minori sono stati in grado di adattarsi alla famiglia, alla famiglia allargata e al loro ambiente scolastico. Una volta all’estero, la maggior parte dei minori raggiunge buoni risultati, talvolta estremamente buoni, nella nuova scuola, anche quando ha avuto difficoltà di apprendimento in Ungheria, grazie al profondo senso di sicurezza che essi provano essendo usciti dal sistema di tutela e avendo trovato una famiglia adottiva. (…) 204. Nelle sue osservazioni conclusive, il Comitato raccomanda l’adozione di minori di stato adottivo, in relazione a ciò dobbiamo osservare che la notevole sproporzione tra il numero di minori adottabili e il numero di adozioni è dovuta al numero piuttosto elevato di minori legalmente adottabili, ma che non hanno possibilità realistiche di essere adottati, a causa della loro età - alcuni di loro hanno più di 14 anni o addirittura 17 anni - o a causa di una grave malattia cronica o di disabilità multiple. UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third, fourth and fifth periodic reports of Hungary, CRC/C/HUN/CO/3-5, 14 october 2014 Adozione 40. Il Comitato è preoccupato per la lunghezza delle procedure nello Stato membro relative all’adozione di minori privi di un ambiente familiare, che possono richiedere diversi anni. È inoltre preoccupato per la mancanza di misure adottate per promuovere l’adozione di minori più grandi, con disabilità o malattie croniche e minori Rom. 41. Il Comitato raccomanda allo Stato membro di adottare le misure necessarie a rimuovere gli ostacoli inutili all’adozione di minori ospitati nei vari istituti, garantendo al tempo stesso un
adeguato screening delle famiglie in cui i minori devono essere adottati. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato membro educhi la popolazione e la sensibilizzi al fine di incoraggiare l’adozione di minori di età avanzata, minori con disabilità o malattie croniche e minori Rom, al fine di fornire anche a tali minori l’opportunità di crescere in un ambiente familiare.
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