Perù - aggiornata al 25 marzo 2020 - Referenti per l'adozione Autorità competente per le adozioni internazionali - Commissione Adozioni ...
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Perù – aggiornata al 25 marzo 2020 Referenti per l'adozione Autorità competente per le adozioni internazionali Dirección General de Adopciones (DGA) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Benavides 1155, Miraflores Lima E-mail: adopcion@mimp.gob.pe Website: https://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/dga/pagina-dga.php Compiti e funzioni della DGA: • Approva le adozioni nazionali ed internazionali dei minori dichiarati adottabili; • Gestisce le fasi della procedura amministrativa di adozione internazionale; • Autorizza e monitora gli enti che operano in materia di adozioni internazionali; • Promuove l'adozione nazionale in base al principio di prevalenza rispetto all’adozione internazionale, che è dunque sussidiaria e alla quale si può fare ricorso solo dopo che sono stati fatti tutti gli sforzi possibili e necessari affinché il minore possa essere reintegrato nella propria famiglia biologica; • Segue la fase della post-adozione dei minori adottati. Ambasciata d’Italia in Perù 15072, Av. Giuseppe Garibaldi, 298 Jesus Maria Lima Tel: + 51 14 632727 E-mail: ambasciata.lima@esteri.it PEC: amb.lima@cert.esteri.it Website: www.amblima.esteri.it Ambasciata del Perù in Italia Via Francesco Siacci, 2B 00197, Roma Tel: + 39 06 80691510, +39 06 80691534, Fax: +39 06 80691777 E-mail: embper@ambasciataperu.it Website: www.ambasciataperu.it Enti autorizzati operativi Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Perù clicca qui. Normative e procedure Ratifica/Accessione alla Convenzione de L’Aja: Il Paese ha ratificato la Convenzione dell’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 14 settembre 1995 e il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore.
Normativa di riferimento • Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, Ley n.27337-2000 [Nuovo Codice dei bambini e degli adolescenti]; • Titulo III y IV del Decreto Supremo n.008-2009-MIMDES “Reglamento de la Ley General de Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes” [Regolamento della Legge Generale dei Centri di assistenza residenziale per bambine, bambini e adolescenti]; • Resolución Ministerial No 080-2012-MIMP “Manual de Intervención de Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales” [Manuale di Intervento dei Centri di assistenza residenziale per bambine, bambini e adolescenti]; • Resolución Ministerial No 081-2012-MIMP, que aprueba el “Manual de Acreditación y Supervisión de Programas para Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales en el Perú́ ” [Manuale di Accreditamento e Supervisione dei programmi per le bambine, i bambini e gli adolescenti]; • Ley n.30465-2016, Ley que establece Parámetros y Garantía Procesales para la Consideración primordial del Interés Superior del Niño” [Legge che stabilisce i Parametri e le Garanzie procedurali per la Considerazione primaria dell'Interesse Superiore del Minore]; • Decreto Legislativo n.1297-2016, para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos [Protezione di bambine, bambini e adolescenti senza cure parentali o a rischio di perdita delle cure genitoriali]; • Resolución Ministerial No. 185-2017-MIMP, “Criterios y procedimientos técnicos y operativos para la evaluación de niños, niñas y adolescentes, declaración de aptitud de solicitantes, y adopciones prioritarias” (2017) [Criteri e procedure tecniche e operative per la valutazione di bambini e adolescenti, dichiarazione di attitudine dei candidati e adozioni prioritarie]; • Resolución Ministerial n.177-2017-MIMP, Para la aprobación de la Directiva “Autorización de organismos acreditados internacionales y Aspectos técnicos y operativos para el seguimiento post-adoptivo de niñas, niños y adolescentes” (2017) [Autorizzazione di organismi internazionali accreditati e aspetti tecnici e operativi per il monitoraggio post-adottivo di bambini e adolescenti]; • Decreto Supremo n. 001-2018-MIMP, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1297 para la Protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos [Regolamento del Decreto legislativo n.1297 per la Protezione di bambini e adolescenti senza cure genitoriali o a rischio di perdita delle cure genitoriali]; • Resolución Ministerial n. 065-2018-MIMP, Aprueba “Tabla de Valoración de riesgo “(2018) [Tavola di Valutazione del rischio]; • Decreto Supremo n 002-2018 MIMP, [Approvazione Regolamento della Legge n 30466 che stabilisce parametri e garanzie processuali per la considerazione primordiale dell’interesse superiore del Minore]; Requisiti degli adottanti* Ai sensi degli articoli 124 e 125 del Decreto legislativo n.1297/2016 possono fare domanda di adozione: • coppie eterosessuali sposate da almeno due anni; • a coppie aventi un’età compresa tra un minimo di 25 anni e un massimo di 62 anni; • coppie la cui differenza di età con il minore sia di almeno 18 anni; Gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a produrre documentazione medica attestante il
proprio stato di salute mentale, fisica, psicologica e finanziaria; * Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa del Perù, che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana. Requisiti dell’adottando Ai sensi dell’art.126 del Decreto legislativo n.1297/2016 possono essere adottati • minori dichiarati in stato di abbandono dal giudice del Tribunale per i minori; Ai sensi degli artt. 128 e 138 del Decreto legislativo n.1297/2016: • i minori hanno il diritto di essere informati durante tutta la procedura di adozione; le loro opinioni devono sempre essere tenute in considerazione e devono fornire il proprio consenso all'adozione, tenendo conto della loro età e della loro maturità. Nella prassi, risultano inapplicati i seguenti requisiti: • i minori di età superiore ai 9 anni sono generalmente privilegiati dalla DGA per le adozioni internazionali; • i minori con bisogni speciali hanno la priorità rispetto agli altri nelle adozioni internazionali; • i gruppi di fratelli hanno la priorità nell’adozione internazionale. Step della procedura per le coppie adottive italiane 1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo alla DGA; 2. alla coppia viene sottoposta la proposta di abbinamento con un minore e, se accetta, la coppia si reca nel Paese per un soggiorno variabile di circa 60/70 giorni per incontrare il minore; 3. se la relazione degli esperti relativa all’incontro è positiva, la GDA adotta un provvedimento di affidamento del minore alla coppia; se anche la relazione riguardante il rapporto tra il minore e la coppia è positiva, emette un provvedimento di adozione - se invece fosse negativa, revoca l’affidamento. 4. il termine per impugnare la decisione sull’adozione è di 5 giorni; 5. la decisione diviene esecutiva e viene trascritta nel registro di stato civile; la procedura di adozione può durare, complessivamente, fino a quattro anni; 6. l’ente autorizzato segue la fase post-adozione e trasmette alla GDA le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale per i tre anni successivi all’adozione, anche se il minore compie nel frattempo diciotto anni. In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato. Procedura In Perù, la procedura per l’adozione internazionale di minori è disciplinata primariamente dal Capitolo II del Decreto legislativo n.1297/2016 e dal Titolo X del Decreto Supremo n.001- 2018-MIMP, è un tipo di procedimento amministrativo ed è implementato dalla DGA del Ministero della donna e delle persone vulnerabili (MIMPV). Ai sensi dell’art.123 lett.c del Decreto legislativo n.1297/2016 l’adozione internazionale è sussidiaria a quella nazionale. Gli aspiranti genitori adottivi inviano, tramite l’ente autorizzato, la domanda di adozione di un minore peruviano. Ci sono due tipologie di adozione: adozione ordinaria e adozione speciale. L’adozione ordinaria riguarda i minori aventi massimo 6 anni di età e quella speciale, ai sensi dell’art 133 del Decreto legislativo n.1297/2016, riguarda minori con bisogni speciali (si tratta in questo caso di
adolescenti, gruppi di fratelli, minori con disabilità, minori aventi tra i 6 e gli 11 anni, minori con problemi di salute, altri casi particolari). La DGA invia mensilmente agli enti autorizzati, una lista di minori con bisogni speciali. Il singolo ente autorizzato può richiedere il fascicolo di uno o più minori per una possibile candidatura della coppia aspirante adottiva. Il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi viene quindi trasmesso dall’ente autorizzato alla DGA che valuta la candidatura e, se valutata positivamente, emette il cd APTA, l’autorizzazione circostanziata (es. per un minore di età tra i 5 e gli 8 anni). In seguito alla designazione, ai sensi dell’art.136 del Decreto legislativo 1297/2016 e dell’art.194 del Decreto Supremo n.001-2018- MIMP, di un minore da parte del Consiglio per l'Adozione, la proposta di abbinamento viene comunicata agli aspiranti genitori adottivi che, ai sensi dell’art.199 del Decreto Supremo n.001- 2018-MIMP, devono comunicare la loro accettazione in breve tempo (circa 7 giorni). In caso di proposta di abbinamento, le coppie a cui viene sottoposto il fascicolo possono essere più di una, seguite da diversi enti. La DGA si riserva di decidere, nel superiore interesse del minore, quale coppia sia maggiormente idonea a un determinato minore. Gli accordi per il proseguimento della procedura saranno portati avanti tra l’ente autorizzato e la DGA. Una volta che il fascicolo è stato approvato dalla DGA, la procedura di adozione prosegue con il coinvolgimento diretto degli aspiranti genitori adottivi. Gli aspiranti genitori adottivi hanno circa 30 giorni di tempo per recarsi in Perù e soggiornarvi per un periodo variabile di circa 60/70 giorni. Comincia in tal modo la c.d. fase di empatia, disciplinata dall’art.201 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP, durante la quale il minore trascorre del tempo con gli aspiranti genitori adottivi. È previsto che lo staff specializzato della DGA partecipi agli incontri degli aspiranti genitori adottivi con il minore, che durano 3 giorni e che rediga una prima relazione. Se questa relazione è favorevole, la DGA adotta, ai sensi dell’art.203 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP, una decisione di affidamento preadottivo alla coppia. Questo periodo è di circa 10 giorni, prorogabile di altri 5 giorni, e una volta trascorso, il personale della DGA incontra il minore e prepara una relazione che indica se si è creato o meno un legame sufficiente tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore. Ai sensi dell’art.139 commi 1 e 4 del Decreto legislativo n.1297/2016 e dell’art. 204 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP se questa relazione è positiva, la DGA adotta un provvedimenti di adozione; se, invece, la relazione è negativa, la DGA revoca l’affidamento del minore agli aspiranti genitori adottivi e informa il giudice, che dispone una nuova misura di tutela per il minore. Ai sensi dell’art.144 del Decreto legislativo n.1297/2016 il termine per presentare ricorso è di 5 giorni. Ai sensi dell’art.139 commi 2 e 3 del Decreto legislativo n.1297/2016 la decisione favorevole della DGA è resa esecutiva e viene registrata nel registro di stato civile; viene poi notificata ai sensi dell’art.205 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP agli aspiranti genitori adottivi. L’ufficio di stato civile peruviano predispone un nuovo certificato di nascita che archivia e sostituisce il certificato originario di nascita del minore. A seguire, si procede con l’emissione della carta di identità del minore. A questo punto viene rilasciato il passaporto del minore; se il minore viaggia con solo uno dei genitori adottivi poiché l'altro è dovuto ripartire prima, l'autorizzazione all’uscita dal territorio peruviano è rilasciata da un notaio. Ai sensi dell’art.209 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP, la DGA richiede le relazioni nella fase post-adozione con cadenza semestrale per i 4 anni successivi (che nella pratica sono stati ridotti a 3), anche nel caso il minore compia 18 anni durante questi anni. La relazione comprende una serie di documenti tra cui il certificato medico e quello di frequenza scolastica. Viene richiesto anche il certificato di nascita emesso in Italia, a seguito dell’ordine di trascrizione nel registro dello stato civile da parte del Tribunale per i minorenni. Il Perù ha ritirato l'accreditamento ad alcuni enti autorizzati, a causa del mancato invio delle relazioni.
Altri documenti Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Fourth and fifth periodic reports of States parties due in 2012, Peru, CRC/C/PER/4-5, 11 march 2015 Adozione nazionale e internazionale 137.Rimane in vigore l'articolo 115 del Codice per bambini e adolescenti, il quale afferma che l'adozione è una misura di protezione attraverso la quale, sotto il controllo dello Stato, una relazione genitore-figlio è stabilita irrevocabilmente tra persone che non hanno tra loro alcun legame biologico che non sono naturalmente relazionato. L'articolo 116 riguarda la possibilità dell'adozione internazionale, che è sussidiaria dell'adozione nazionale 138.La procedura amministrativa di adozione in Perù è condotta dall'attuale DGA del Ministero delle donne e delle persone vulnerabili, il cui compito principale è quello di integrare i minori che sono stati dichiarati adottabili in famiglie adottive. Queste ultime sono debitamente valutate e ritenute in grado di assicurare ai minori, la possibilità di un pieno sviluppo emotivo e sociale, in modo tale che essi possano esercitare e godere dei loro diritti umani. Tra il 2006 e il 2012, sono state 1.638 le adozioni registrate di minori. Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Peru, CRC/C/PER/CO/4-5, 2 march 2016 Adozione 49.Il Comitato apprezza gli sforzi dello Stato membro di rafforzare il suo sistema di adozione, riducendo il numero di adozioni internazionali e la stesura di una nuova legge sull'adozione. Tuttavia, è preoccupato che il numero di adozioni internazionali resti elevato e che la nuova proposta di adozione non sia pienamente conforme alla Convenzione e ad altri standard internazionali pertinenti. 50.Il Comitato raccomanda che lo Stato membro continui i suoi sforzi per dare priorità all'adozione nazionale sull'adozione internazionale e garantisca che la nuova legge proposta sull'adozione sia pienamente conforme alla Convenzione e ad altri standard internazionali pertinenti. In particolare, lo Stato Parte dovrebbe fornire garanzie minime del giusto processo, dovrebbe distinguere tra i concetti di abbandono e di adozione e garantire che la procedura non sia di natura esclusivamente amministrativa. Accordo bilaterale esistente con il Perù − Protocollo applicativo della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Perù in materia di Adozione Internazionale di minori, 6 luglio 1999
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