Un sistema europeo comune di asilo

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Un sistema europeo comune di asilo
Un sistema
europeo comune
  di asilo
     Affari interni
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        maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alber-
        ghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

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su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2014

ISBN 978-92-79-34633-0
doi:10.2837/71439
© Unione europea, 2014
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium
STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)
Un sistema europeo comune di asilo

                                             L’asilo e l’Unione europea
                                             Direttiva relativa alle procedure di asilo
                                             Direttiva sulle condizioni di accoglienza
                                             Direttiva relativa alla qualifica di rifugiato
                                             Regolamento Dublino
                                             Eurodac

Uno spazio di protezione e solidarietà
a favore delle persone più vulnerabili

Fin dal primo giorno del mio mandato ho fatto del sistema europeo
comune di asilo (CEAS) la mia principale priorità e mi sono impegnata
nei negoziati per realizzarlo. L’istituzione del CEAS è una conquista
storica, il conseguimento di un obiettivo verso cui tendevano gli Stati
membri dell’UE e il Parlamento europeo sin dal 1999.

Il sistema europeo comune di asilo agevolerà l’accesso alla procedura
di asilo per coloro che necessitano protezione, permetterà di prendere
decisioni più giuste, più rapide e di migliore qualità in materia di
asilo, garantirà che le persone che temono persecuzioni non verranno
costrette a tornare in situazioni di pericolo e offrirà condizioni dignitose
e adeguate sia ai richiedenti asilo che a coloro a cui è concessa la
protezione internazionale all’interno dell’Unione europea.

Il cammino verso questo risultato è stato arduo, ma non abbiamo ancora
raggiunto la nostra destinazione finale. Ora occorre dare il massimo
per attuare la normativa e garantire che il sistema comune funzioni
correttamente e in maniera uniforme. Solo allora avremo uno spazio di
protezione e solidarietà degno di questo nome e potremo andare fieri del
nostro successo.

                                      Cecilia Malmström,
                                      commissaria UE per gli Affari interni

                                                                                              1
SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO (CEAS)
                                        L’ASILO è concesso a coloro che fuggono da persecuzioni o danni gravi.

                                           Attualmente la procedura per la domanda
                                           di asilo è simile in tutta l’Unione europea
                                           (direttiva procedure).                                         Le impronte digitali di ogni richiedente asilo sono rilevate e
                                                                                                          inviate alla banca dati Eurodac (regolamento Eurodac). Questi
                                                                                                          dati sono utilizzati al fine di consentire l’identificazione del paese
                                                                                                          responsabile per la domanda di asilo (regolamento Dublino).

I richiedenti asilo beneficiano di condizioni materiali di
accoglienza quali l’alloggio e il vitto (direttiva accoglienza).

Un funzionario incaricato, che ha ricevuto una formazione in diritto dell’Unione,
 assistito da un interprete, svolge un colloquio con il richiedente asilo al fine di
  determinare se questi abbia i requisiti per ottenere lo status di rifugiato o la
               protezione sussidiaria (direttiva qualifiche e direttiva procedure).

L’asilo non viene concesso al richiedente «in primo grado», ma
il rigetto della domanda può essere impugnato dinanzi alle                                                                        Il riconoscimento dello status di rifugiato
autorità giurisdizionali.                                                                                                         o della protezione sussidiaria conferisce
                                                                                                                                  all’interessato alcuni diritti, come la possibilità
                                                                                                                                  di ottenere un permesso di soggiorno, l’accesso
                                                                                                                                  al mercato del lavoro e all’assistenza sanitaria
                                                                                                                                  (direttiva qualifiche).

Qualora dette autorità
confermino il rigetto della
domanda «in primo grado», il
richiedente asilo può essere
rimpatriato nel proprio paese
d’origine o nel paese di transito.

                                                                               L’autorità giurisdizionale può cassare la
                                                                               decisione di rigetto di «primo grado».

        2
L’ASILO E L’UNIONE EUROPEA

IL DOVERE DI PROTEGGERE                                                    •   La direttiva modificata sulle condizioni di accoglienza prevede
                                                                               che siano garantite ai richiedenti asilo condizioni materiali di
•   L’asilo è concesso a coloro che fuggono da persecuzioni o da               accoglienza (come l’alloggio) umane in tutta l’UE e che siano
    danni gravi. L’asilo è un diritto fondamentale; la sua concessione         pienamente rispettati i diritti fondamentali degli interessati.
    è un obbligo internazionale ai sensi della convenzione di Ginevra          Essa garantisce inoltre che il trattenimento sia applicato soltanto
    del 1951, relativa alla protezione dei rifugiati.                          come ultima ratio.

•   In uno spazio senza frontiere interne e in cui la circolazione è       •   La direttiva relativa alla qualifica di rifugiato modificata chiari-
    libera occorre adottare un approccio comune a tutta l’Unione               sce i presupposti per il riconoscimento della protezione interna-
    europea (UE) nei confronti dell’asilo.                                     zionale e consentirà quindi di adottare decisioni correttamente
                                                                               motivate in materia di asilo. Migliorerà inoltre l’accesso dei bene-
•   I flussi di richiedenti asilo non sono costanti, né distribuiti uni-       ficiari di protezione internazionale ai diritti e alle misure d’inte-
    formemente in tutta l’UE. Ad esempio, da un picco di 425 000               grazione.
    domande presentate negli Stati membri dell’UE-27 nel 2001, si
    è scesi a 200 000 nel 2006, ma nel 2012 ne sono state registrate       •   Il regolamento Dublino modificato rafforza la protezione dei
    più di 330 000.                                                            richiedenti asilo durante la fase di determinazione dello Stato
                                                                               responsabile dell’esame della domanda e chiarisce le norme che
•   L’asilo non dev’essere una lotteria. Gli Stati membri dell’UE              disciplinano i rapporti tra Stati. Crea un sistema per individuare
    condividono la responsabilità di accogliere i richiedenti in modo          tempestivamente i problemi nei sistemi nazionali di asilo o di
    dignitoso, garantendo loro un trattamento equo e assicurando               accoglienza e per affrontarne le cause all’origine, prima che sfo-
    che il loro caso venga esaminato secondo norme uniformi in                 cino in vere e proprie crisi.
    modo che, indipendentemente dal luogo in cui il richiedente
    presenta domanda di asilo, l’esito sia equivalente.                    •   Il regolamento Eurodac modificato consentirà alle autorità di
                                                                               contrasto, in circostanze rigorosamente limitate, di accedere alla
                                                                               banca dati europea delle impronte digitali dei richiedenti asilo
L’UE, UNO SPAZIO DI PROTEZIONE                                                 allo scopo di prevenire, identificare o indagare i reati più gravi,
                                                                               come l’omicidio o il terrorismo.
Dal 1999 l’Unione europea è impegnata a creare un sistema europeo
comune di asilo (CEAS) e a migliorare il quadro legislativo in vigore.

Ora sono state approvate nuove norme a livello dell’UE che defini-
scono standard comuni elevati e potenziano la cooperazione, per assi-
curare ai richiedenti asilo, dovunque presentino domanda, parità di
trattamento in un sistema aperto ed equo. In breve:

•   La direttiva relativa alle procedure di asilo modificata è diretta
    a garantire decisioni in materia di asilo più eque, rapide e di
    migliore qualità. I richiedenti asilo che presentano esigenze par-
    ticolari riceveranno il sostegno necessario per illustrare la loro
    richiesta, e in particolare aumenterà la protezione dei minori non
    accompagnati e delle vittime di tortura.

                                                                                                                                                  3
DIRETTIVA RELATIVA ALLE
                 PROCEDURE DI ASILO

Devono essere assicurate garanzie comuni per coloro che fuggono da persecuzioni e necessitano della protezione
internazionale; i richiedenti asilo devono avere accesso a procedure di asilo eque ed efficienti.

COS’È LA DIRETTIVA PROCEDURE?                                                              Sarà fornita una migliore formazione ai responsabili delle deci-
                                                                                           sioni e un sostegno più tempestivo al richiedente, in modo da
La direttiva procedure (1) disciplina l’intero iter di una domanda di                      poter esaminare rapidamente la domanda completa. Si tratta di
asilo, in particolare: come presentare la domanda, come esaminarla,                        investimenti che permetteranno complessivamente un risparmio,
che tipo di assistenza fornire al richiedente asilo, come presentare                       dal momento che i richiedenti asilo trascorreranno meno tempo
ricorso e se il ricorso consenta all’interessato di soggiornare sul ter-                   in strutture di accoglienza pubbliche, diminuiranno le decisioni
ritorio, cosa fare qualora il richiedente si renda irreperibile o come                     erronee e quindi anche il numero di ricorsi costosi.
gestire le domande reiterate.
                                                                                       •   Le persone che necessitano di un’assistenza speciale (ad esem-
La direttiva precedente costituiva, all’epoca della sua adozione, il                       pio per motivi di età, disabilità, malattia, orientamento sessuale
minimo comun denominatore tra gli Stati membri. Le sue disposi-                            o esperienze traumatiche) riceveranno un sostegno adeguato,
zioni si sono spesso rivelate troppo vaghe e le deroghe previste hanno                     compreso un periodo di tempo sufficiente, per spiegare la loro
consentito agli Stati membri di mantenere le proprie norme, anche                          richiesta. Per i minori non accompagnati le autorità nazionali
quando erano al di sotto degli standard minimi convenuti.                                  nomineranno un rappresentante qualificato.

                                                                                       •   I casi presumibilmente infondati potranno essere gestiti
I PROGRESSI PRINCIPALI                                                                     mediante procedure speciali («procedura accelerata» e «proce-
                                                                                           dura di frontiera»). Le norme per l’applicazione di queste pro-
La nuova direttiva relativa alle procedure di asilo (2) è molto più pre-                   cedure sono chiare, onde evitare che si applichino a casi fondati. I
cisa: crea un sistema coerente che garantisce che tutte le decisioni in                    minori non accompagnati richiedenti asilo e le vittime della tor-
materia siano adottate in modo più efficiente ed equo e che tutti gli                      tura beneficiano di un trattamento speciale sotto questo aspetto.
Stati membri esaminino le domande in base a norme comuni di ele-
vata qualità.                                                                          •   Le nuove norme sull’impugnazione dinanzi a un giudice sono
                                                                                           molto più chiare. Attualmente il diritto dell’Unione è impreciso
•    Fissa regole più chiare per la presentazione della domanda di                         e gli ordinamenti nazionali non sempre garantiscono sufficien-
     asilo: ad esempio, saranno prese specifiche disposizioni alle fron-                   temente l’accesso alla giustizia, con il risultato che molti casi
     tiere in modo che chiunque intenda chiedere asilo possa farlo in                      sono portati dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo a
     modo rapido ed efficace.                                                              Strasburgo, procedura costosa e fonte di incertezza giuridica. Le
                                                                                           nuove norme sono pienamente conformi con i diritti fondamen-
•    Le procedure saranno più celeri ed efficienti: in linea di massima,                   tali e dovrebbero ridurre la pressione sulla Corte di Strasburgo.
     la durata di una procedura di asilo non sarà superiore a sei mesi.
                                                                                       •   Gli Stati membri avranno anche strumenti più efficaci per far
                                                                                           fronte alle richieste infondate, in particolare quelle reiterate da
(1) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005 , recante norme               parte della stessa persona. Chi non necessita di protezione non
    minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconosci-            potrà più evitare indefinitamente il rimpatrio presentando conti-
    mento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005,
                                                                                           nuamente nuove domande di asilo.
    pag. 13).
(2) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu-
    gno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
    dello status di protezione internazionale (rifusione) (applicabile dal 21 luglio
    2015) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
4
DIRETTIVA SULLE CONDIZIONI
          DI ACCOGLIENZA

I richiedenti asilo in attesa di una decisione relativa alla loro domanda devono ricevere il necessario a garantire loro
un livello di vita dignitoso.

COS’È LA DIRETTIVA ACCOGLIENZA?                                                        —— introduce specifiche condizioni di accoglienza per i centri
                                                                                          di trattenimento, come l’accesso a spazi all’aria aperta e la
La direttiva accoglienza (1) riguarda l’accesso alle condizioni di acco-                  comunicazione con gli avvocati, le ONG e i familiari.
glienza dei richiedenti asilo in attesa che la loro domanda sia esami-
nata: garantisce l’accesso all’alloggio, al vitto, all’assistenza sanitaria e      •   La nuova direttiva chiarisce altresì l’obbligo di effettuare una
all’occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche.                                 valutazione individuale al fine di definire le specifiche esigenze
                                                                                       di accoglienza delle persone vulnerabili; dedica un’attenzione
In passato, le pratiche divergenti tra gli Stati membri rendevano ina-                 particolare ai minori non accompagnati e alle vittime di tortura
deguate le condizioni materiali di accoglienza per i richiedenti asilo.                e garantisce che i richiedenti asilo vulnerabili possano ricevere
                                                                                       anche un sostegno psicologico; disciplina infine le qualifiche dei
                                                                                       rappresentanti per i minori non accompagnati.
PRINCIPALI RISULTATI
                                                                                   •   L’accesso all’occupazione per un richiedente asilo deve ora essere
La nuova direttiva accoglienza (2) mira a stabilire norme migliori e più               concesso entro un periodo massimo di nove mesi.
armonizzate sulle condizioni di accoglienza in tutta l’Unione.

•    Per la prima volta sono state adottate norme comuni dettagliate
     sulla questione del trattenimento dei richiedenti asilo, garan-
     tendo che i loro diritti fondamentali siano pienamente rispettati.
     In particolare, la direttiva:

     —— contiene un elenco completo dei presupposti per il tratte-
        nimento, contribuendo così ad evitare pratiche arbitrarie, e
        limita il più possibile il periodo del trattenimento;

     —— riduce il trattenimento per le persone vulnerabili, in parti-
        colare i minori;

     —— istituisce importanti garanzie giuridiche quali l’accesso
        all’assistenza legale gratuita e informazioni scritte all’atto
        della presentazione di un ricorso contro un provvedimento
        di trattenimento;

(1) Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme
    minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU
    L 31 del 6.2.2003, pag. 18)
(2) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu-
    gno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
    internazionale (rifusione) (applicabile dal 21 luglio 2015) (GU L 180 del
    29.6.2013, pag. 96).
                                                                                                                                                       5
DIRETTIVA RELATIVA ALLA
               QUALIFICA DI RIFUGIATO

Prima di poter ricevere asilo, è necessario ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario
di protezione sussidiaria.

COS’È LA DIRETTIVA QUALIFICHE?                                                                prevenzione dalle frodi, e garantendo la coerenza rispetto alla
                                                                                              giurisprudenza della Corte di giustizia.
La direttiva qualifiche (1) stabilisce le condizioni per la concessione
della protezione internazionale.                                                          •   La direttiva armonizza in larga misura i diritti concessi a tutti i
                                                                                              beneficiari di protezione internazionale (rifugiati riconosciuti e
Le sue disposizioni istituiscono altresì una serie di diritti relativi alla                   beneficiari della cosiddetta «protezione sussidiaria») in mate-
protezione contro il refoulement (respingimento), ai permessi di sog-                         ria di accesso all’occupazione e all’assistenza sanitaria. Estende
giorno, ai documenti di viaggio e all’accesso all’occupazione, all’i-                         altresì la durata della validità dei permessi di soggiorno per i
struzione, all’assistenza sociale e sanitaria, all’alloggio e alle misure                     beneficiari di protezione sussidiaria.
d’integrazione, mentre norme specifiche disciplinano la situazione di
minori e persone vulnerabili.                                                             •   La direttiva garantisce che si tenga maggiormente conto dell’in-
                                                                                              teresse superiore del minore e degli aspetti legati al genere nella
Una certa imprecisione delle norme minime contenute nella prece-                              valutazione delle domande di asilo, oltre che nell’applicazione
dente direttiva ha fatto sì che siano rimaste divergenze tra uno Stato                        delle norme sul contenuto della protezione internazionale.
membro e l’altro per quanto riguarda le normative e le pratiche in
materia di asilo. Le possibilità di concessione della protezione interna-                 •   La direttiva migliora l’accesso dei beneficiari di protezione inter-
zionale possono variare enormemente a seconda dello Stato membro                              nazionale ai diritti e alle misure a favore dell’integrazione. Tiene
che tratta la domanda di asilo.                                                               maggiormente conto delle specifiche difficoltà pratiche incon-
                                                                                              trate dai beneficiari di protezione internazionale.

I PROGRESSI PRINCIPALI

La nuova direttiva qualifiche (2) contribuirà a migliorare la qualità del
processo decisionale e garantirà che coloro che fuggono da persecu-
zioni, guerre e torture siano trattati in modo equo ovunque nell’UE.

•     La direttiva chiarisce le condizioni per la concessione della pro-
      tezione internazionale e permette di adottare decisioni più cir-
      costanziate, migliorando l’efficacia della procedura di asilo e la

(1) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme
    minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
    rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, non-
    ché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del
    30.9.2004, pag. 2).
(2) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicem-
    bre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
    della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uni-
    forme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
    sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
    (applicabile dal 22 dicembre 2013) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
6
REGOLAMENTO DUBLINO

Ogni domanda di asilo presentata nel territorio dell’Unione europea deve essere esaminata e ciascuno Stato membro
dell’UE deve essere in grado di determinare se e in quali casi è responsabile della gestione di una domanda di asilo.

COS’È IL REGOLAMENTO DUBLINO?                                                             valutazione dell’interesse superiore del minore) e maggiori possi-
                                                                                          bilità di ricongiungimento familiare;
Il principio fondamentale del regolamento Dublino (1) è che la respon-
sabilità dell’esame di una domanda incombe principalmente allo Stato                  •   la possibilità che il ricorso abbia un effetto sospensivo sull’esecu-
membro che ha svolto il ruolo maggiore relativamente all’ingresso o                       zione del trasferimento per il periodo durante il quale il ricorso
al soggiorno del richiedente nell’UE. I criteri per stabilire tale respon-                stesso è giudicato, insieme alla garanzia del diritto di rimanere
sabilità sono, in ordine gerarchico, considerazioni di natura familiare,                  nel territorio in attesa della decisione di un giudice in merito alla
il possesso recente di un visto o permesso di soggiorno in uno Stato                      sospensione del trasferimento in pendenza del ricorso;
membro, l’ingresso regolare o irregolare del richiedente nell’UE.
                                                                                      •   l’obbligo di garantire assistenza legale gratuita su richiesta;
Dall’esperienza maturata con il precedente sistema è emersa tuttavia
la necessità di affrontare meglio le situazioni di particolare pressione              •   un’unica motivazione per il trattenimento: il rischio di fuga; la
sulle capacità di accoglienza e sui sistemi di asilo degli Stati membri.                  stretta limitazione della durata del trattenimento;

                                                                                      •   la possibilità per i richiedenti asilo, che in alcuni casi possono
I PROGRESSI PRINCIPALI                                                                    essere considerati migranti irregolari e rimpatriati in applica-
                                                                                          zione della direttiva «rimpatri», di essere trattati ai sensi della
Il nuovo regolamento Dublino (2) istituisce procedure efficaci ai fini                    procedura Dublino, che offre loro una protezione maggiore della
della protezione dei richiedenti asilo e migliora l’efficienza del sistema                direttiva «rimpatri»;
grazie ai seguenti elementi:
                                                                                      •   l’obbligo di garantire il diritto di impugnare la decisione di tra-
•    un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione in                    sferimento;
     caso di crisi, al fine di affrontare alla radice le cause delle disfun-
     zioni dei sistemi nazionali d’asilo o i problemi derivanti da parti-             •   maggiore chiarezza giuridica sulle procedure tra Stati membri
     colari sollecitazioni;                                                               (ad esempio, scadenze stabilite in maniera esaustiva e più chiara).
                                                                                          L’intera procedura Dublino non può durare più di 11 mesi per
•    una serie di disposizioni sulla protezione dei richiedenti, come il                  la presa in carico dell’interessato, o non più di 9 mesi per il suo
     colloquio personale obbligatorio, le garanzie per i minori (tra cui                  trasferimento (salvo in caso di fuga o di detenzione).
     una descrizione dettagliata dei fattori su cui dovrebbe basarsi la

(1) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che sta-
    bilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro compe-
    tente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri
    da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
    26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
    Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione interna-
    zionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo
    o da un apolide (rifusione) (applicabile dal 1º gennaio 2014) (GU L 180 del
    29.6.2013, pag. 31).
                                                                                                                                                             7
EURODAC

Il sistema Eurodac aiuta gli Stati membri dell’UE a determinare la responsabilità per l’esame delle domande di asilo
grazie al confronto dei dati relativi alle impronte digitali.

CHE COS’È L’EURODAC?                                                                       •   Fino ad oggi la banca dati Eurodac poteva essere utilizzata solo
                                                                                               ai fini dell’asilo. Il nuovo regolamento permette ora alle forze di
Il regolamento Eurodac (1) ha istituito una banca dati dell’UE per le                          polizia nazionali e ad Europol di confrontare le impronte digitali
impronte digitali dei richiedenti asilo. Quando una persona chiede                             connesse ad indagini penali con quelle contenute nell’Eurodac.
asilo, ovunque si trovi nell’UE, le sue impronte digitali vengono tra-                         Tale operazione avrà luogo in circostanze strettamente control-
smesse al sistema centrale dell’Eurodac. Operativo dal 2003, l’Euro-                           late e solo a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati
dac si è dimostrato un ottimo strumento informatico.                                           di terrorismo e di altri reati gravi.

Sono stati tuttavia necessari alcuni aggiornamenti, in particolare per                         —— Tra le garanzie specifiche rientrano l’obbligo di controllare
ridurre i ritardi nella trasmissione da parte di alcuni Stati membri, per                         prima tutte le banche dati dei casellari giudiziari e di limitare
risolvere questioni legate alla protezione dei dati e per contribuire alla                        le ricerche ai soli reati più gravi, quali l’omicidio e il terrori-
lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.                                               smo.

                                                                                               —— Inoltre, prima di procedere a una verifica Eurodac, le autorità
I PROGRESSI PRINCIPALI                                                                            di contrasto devono effettuare un confronto delle impronte
                                                                                                  digitali con i dati contenuti nel sistema di informazione visti
Il nuovo regolamento (2) migliora il regolare funzionamento dell’Eu-                              (laddove consentito).
rodac.
                                                                                               —— I controlli da parte delle autorità di contrasto non possono
•     Definisce nuovi termini per la trasmissione delle impronte digi-                            essere effettuati in modo sistematico, ma soltanto in caso
      tali, riducendo i tempi tra la loro ricezione e il loro invio all’unità                     di estrema necessità, nel rispetto di tutte le condizioni di
      centrale di Eurodac.                                                                        accesso.

•     Garantisce inoltre la piena compatibilità con la legislazione più                        —— Nessun dato ricevuto dall’Eurodac può essere scambiato
      recente in materia di asilo e risponde meglio alle esigenze di pro-                         con paesi terzi.
      tezione dei dati.

(1) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000,
    che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’effi-
    cace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000,
    pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
    26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digi-
    tali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce
    i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
    l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
    Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste
    di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati
    membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE)
    n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei
    sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione)
    (applicabile dal 20 luglio 2015) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
8
COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:
•   una sola copia:
    tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•   più di una copia o poster/carte geografiche:
    presso le rappresentanze dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm), presso
    le delegazioni dell’Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
    contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm),
    chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l’UE) (*).
    (*)   Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite
          (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:
•   tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Abbonamenti:
•   tramite i distributori commerciali dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
    (http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).
DR-04-13-088-IT-C

doi:10.2837/71439
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