LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2016 SC - DICHIARAZIONI - Algoritmi

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LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2016 SC - DICHIARAZIONI - Algoritmi
INFORMATIVA N. 121 – 18 APRILE 2016

                                                                 DICHIARAZIONI

                                                   LE PRINCIPALI NOVITÀ
                                                  DEL MOD. UNICO 2016 SC

                                   Provvedimento Agenzia Entrate 29.1.2016
                                   Istruzioni mod. UNICO 2016 SC

                                 Il mod. UNICO 2016 SC presenta una serie di novità rispetto al
                                 modello dello scorso anno. In particolare si segnalano:
                                  le nuove modalità di compilazione della casella “Integrativa”,
                                    presente nel Frontespizio, in caso di presentazione di una
                                    dichiarazione integrativa “a favore”;
                                  l’eliminazione dell’obbligo di presentazione del mod. INE e del
                                    modello degli studi di settore in caso di cessazione dell’attività
                                    nel corso del periodo d’imposta o di liquidazione ordinaria;
                                  la maggiore deducibilità (40%) per i beni acquistati / acquisiti in
                                    leasing dal 15.10.2015 (c.d. “maxi ammortamento”);
                                  il diverso trattamento degli utili / plusvalenze derivanti da
                                    partecipazioni in soggetti residenti in Stati black list, che
                                    impatta sulla compilazione di molteplici righi;
                                  le nuove modalità di tassazione dei redditi prodotti in Italia da
                                    enti commerciali e società non residenti cui è collegata
                                    l’introduzione di nuovi quadri (RA, RB, RL, RT e RH);
                                  l’introduzione, nel quadro RQ, di una specifica Sezione
                                    (riservata alle società con esercizio non coincidente con l’anno
                                    solare) per l’indicazione dei dati dell’assegnazione / cessione
                                    agevolata dei beni ai soci, introdotta dalla Finanziaria 2016.

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IF 18.04.2016 n. 121 - pagina 2 di 12

Con il Provvedimento 29.1.2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. UNICO 2016 SC con le
relative istruzioni che, come di consueto, va presentato esclusivamente in via telematica,
direttamente o tramite un intermediario abilitato entro:
 il 30.9.2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare;
 l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti
    con esercizio non coincidente con l’anno solare (così, ad esempio, una srl con esercizio 1.8.2015
    – 31.7.2016 deve presentare il mod. UNICO 2016 SC entro il 30.4.2017).
Si rammenta che per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare devono essere
utilizzati i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente (c.d. “vecchi modelli”).
Conseguentemente, in tutti i casi in cui il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al
31.12.2015 va utilizzato il mod. UNICO 2015 SC (e non il mod. UNICO 2016 SC).
Di seguito si illustrano le principali novità contenute nel mod. UNICO 2016 SC.

                                                   FRONTESPIZIO

TIPO DICHIARAZIONE
Nel Frontespizio si evidenzia innanzitutto l’eliminazione della casella:
 “Indicatori”, posto che con il Comunicato stampa 29.1.2016 l’Agenzia delle Entrate ha
  annunciato l’eliminazione dell’obbligo di presentare il mod. INE (Indicatori di normalità
  economica), nonché il modello studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel
  corso del 2015 o che si trovano in liquidazione ordinaria.
         Conformemente, nel quadro RF è stata eliminata la casella “esclusione compilazione
         INE”;
 “Addizionale IRES”, considerato che con la sentenza 11.2.2015, n. 10 la Corte Costituzionale ha
  dichiarato l’illegittimità delle disposizioni in materia di Robin tax ex art. 81, DL n. 112/2008.
Inoltre, è stata rivista la modalità di compilazione della casella “Dichiarazione integrativa”,
presente nel riquadro “TIPO DI DICHIARAZIONE”, prevedendo l’utilizzo di uno dei seguenti codici.
Codice                                          Descrizione
          Dichiarazione integrativa presentata entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di
   1      presentazione della dichiarazione, al fine di correggere errori / omissioni che hanno
          determinato un minor debito / maggior credito nella dichiarazione originaria
          Dichiarazione integrativa presentata a seguito della comunicazione inviata dall’Agenzia
   2
          delle Entrate ex art. 1, commi da 634 a 636, Finanziaria 2015
Nel riquadro in esame, inoltre, la compilazione della casella “Eventi eccezionali”, utilizzabile in
caso di calamità naturali o altri eventi eccezionali, è collegata alle seguenti situazioni.
Codice                                   Evento / calamità naturale
  1    Vittime di richieste estorsive e dell’usura
         Soggetti colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi dal 4.2 al 7.2.2015 in alcuni territori della
   2     Regione Emilia-Romagna per i quali il DM 8.5.2015 ha sospeso i termini dei versamenti e
         degli adempimenti tributari scadenti nel periodo 4.2 – 30.9.2015
   3     Soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa
   4     Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
         Imprese di autotrasporto e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione UE n.
         2003/361/CE, che vantano crediti per prestazioni effettuate nei confronti di ILVA Spa prima
   5     del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza per le quali l’art. 2,
         comma 8-bis, DL n. 1/2015 ha sospeso i termini dei versamenti tributari scadenti nel
         periodo 6.3 – 15.9.2015

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         Stato di emergenza. Il codice interessa i soggetti con sede legale / operativa in zone colpite
         da eventi calamitosi con danni riconducibili all’evento e individuati con la medesima
         ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato lo stato
  30     di emergenza e nei confronti dei quali non opera la sospensione né il differimento dei tributi
         ex art. 9, comma 2, Legge n. 212/2000. Tali soggetti possono chiedere la rateizzazione di
         tributi che scadono nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza nei
         termini e con le modalità fissate da un prossimo DM

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”:
 ai fini dell’indicazione della tipologia di quadri compilati, sono ora presenti le nuove caselle “RA”,
  “RB”, “RH”, “RL” e “RT”, in considerazione dell’introduzione dei corrispondenti nuovi quadri,
  utilizzabili da parte dei soggetti non residenti per la dichiarazione dei seguenti redditi:
    Quadro RA         Redditi dei terreni
    Quadro RB         Redditi dei fabbricati
    Quadro RL         Altri redditi
    Quadro RT         Plusvalenze di natura finanziaria
    Quadro RH         Redditi di partecipazione in società di persone e società di capitali trasparenti
  La compilazione dei predetti quadri interessa, in particolare, gli enti commerciali e le società non
  residenti senza stabile organizzazione in Italia con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
  solare che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 151, TUIR ad opera dell’art. 7, D.Lgs. n.
  147/2015, sono tenuti, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015, a dichiarare
  i redditi prodotti in Italia con le modalità di cui al Titolo I del TUIR.
  Ai redditi derivanti da attività esercitate in Italia da stabili organizzazioni sono applicabili le
  disposizioni di cui all’art. 152, TUIR; gli stessi vanno quindi dichiarati nel quadro RF;
 la casella “Invio avviso telematico all’intermediario” presente nel precedente modello è stata
  ridenominata “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione
  all’intermediario”.
  Tale casella va barrata qualora il contribuente chieda che l’invito a fornire chiarimenti emesso
  a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, sia inviato direttamente
  all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione (in mancanza di tale scelta l’invito è inviato
  dall’Agenzia delle Entrate al domicilio fiscale del contribuente);
 è presente la nuova casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” con la
  quale il contribuente può chiedere che le comunicazioni riguardanti le eventuali anomalie
  riscontrate nella dichiarazione ex art. 1, commi da 634 a 636, Finanziaria 2015 e le anomalie
  dei dati ai fini degli studi di settore siano inviate direttamente all’intermediario che ha
  trasmesso la dichiarazione (le comunicazioni in esame saranno comunque disponibili nel
  “Cassetto fiscale”).

L’intermediario che accetta l’una o l’altra o entrambe le richieste del contribuente deve
manifestare la propria accettazione barrando la relativa casella presente nel riquadro “IMPEGNO
ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.

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A tal fine nel citato riquadro, oltre alla consueta casella “Soggetto che ha predisposto la
dichiarazione” e alla casella ora ridenominata “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione”, è presente la nuova casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”.

                                                    QUADRO RF
Ai fini della compilazione del quadro RF va considerato che:
 con riferimento al reddito degli immobili “patrimonio” da indicare a rigo RF10, il reddito agrario e
   dominicale dei terreni (già rivalutato del 70% e 80%) va ulteriormente rivalutato del 30%;
 con riferimento alle erogazioni liberali indeducibili da indicare a rigo RF17:
    non vanno riportate le somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito con
       mandato senza rappresentanza presso uno dei consorzi a cui le imprese aderiscono per
       legge, a seguito del riconoscimento della deducibilità ad opera dell’art. 1, comma 987,
       Finanziaria 2016. Tale disposizione è applicabile già nel mod. UNICO 2016 SC in quanto la
       stessa decorre dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015;
    a seguito dell’aumento del limite massimo deducibile (da € 2.065 a € 30.000) delle erogazioni
       liberali a favore di ONLUS e iniziative umanitarie previsto dall’art. 1 comma 137, Finanziaria
       2015, dette erogazioni devono essere indicate (non sono deducibili) se di importo superiore
       a € 30.000 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato;
 al fine di individuare le somme indeducibili da indicare a rigo RF19 “Svalutazioni, minusvalenze
   patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili”, è necessario tener conto che,
   dal 2015, a seguito delle modifiche apportate all’art. 101, comma 5, TUIR ad opera dell’art. 13,
   D.Lgs. n. 147/2015, le perdite riferite a crediti:
    di modesto importo (non superiori a € 2.500), scaduti da oltre 6 mesi;
    nei confronti di soggetti interessati da procedure concorsuali (che comprendono anche i
       piani attestati di risanamento e le procedure estere equivalenti);
   sono deducibili nel periodo di imputazione a bilancio, ancorché successivo a quello in cui si
   manifestano le condizioni di deducibilità (Informativa SEAC 14.10.2015, n. 283);
 ai fini della compilazione del rigo RF23 “Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 …”, è
   necessario tener conto che, per effetto della modifica apportata dal D.Lgs. n. 147/2015 all’art.
   108, comma 2, TUIR, è stato disposto l’innalzamento del limite massimo di deducibilità delle
   spese di rappresentanza (Informativa SEAC 20.10.2015, n. 289). Detta novità opera comunque
   a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 (in genere dal 2016);
 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015, al trattamento dei costi “black list”,
   dalla precedente presunzione di indeducibilità si è passati alla:
    deducibilità “automatica” di detti costi per l’ammontare pari al valore normale;
    deducibilità dell’eventuale costo superiore al valore normale subordinata alla prova della
       circostanza esimente (Informativa SEAC 7.10.2015, n. 277).
   Nel quadro RF è richiesta la separata indicazione di detti costi, sia per la parte “automaticamente”
   deducibile (pari al valore normale) sia per la parte eccedente. In particolare:
    a rigo RF29 “Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali
       privilegiati”, tra le variazioni in aumento va indicato l’intero costo sostenuto;

   a rigo RF52 “Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali
    privilegiati”, tra le variazioni un diminuzione va indicato il costo deducibile, evidenziando nella
    nuova colonna 1 “Spese eccedenti il valore normale” l’eventuale eccedenza di costo
    deducibile solo al sussistere dell’esimente;

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 a rigo RF31, riservato alle “Altre variazioni in diminuzione”, si evidenzia l’istituzione dei nuovi
  codici da “43” a “50”. In particolare si segnala:
           Utili provenienti da soggetti esteri residenti in Stati “black list”, imputati per
    43     competenza in esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della
           presente dichiarazione
           5% degli utili provenienti da soggetti esteri residenti in Stati “black list”, imputati per
           competenza in esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della
           presente dichiarazione, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle
    44
           condizioni ex art. 87, comma 1, lett. c), TUIR per l’esclusione dall’imponibilità integrale
           ma non abbia presentato l’istanza di interpello o, avendola presentata, non abbia
           ottenuto risposta favorevole
 a rigo RF41 “Quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti”, destinato all’indicazione del
  75% delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela da parte degli enti creditizi e
  finanziari / imprese di assicurazione, sono state eliminate 2 colonne (“Svalutazioni ante 2013” e
  “Svalutazioni / Perdite pregresse”), a seguito delle modifiche apportate all’art. 106, TUIR ad
  opera del DL n. 83/2015;
 a seguito delle disposizioni introdotte dal citato D.Lgs. n. 147/2015 riguardanti gli utili e le
  plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti residenti in Stati “black list”:
    a rigo RF46 “Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)” è presente la nuova
     colonna 1 “Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata”;
    a rigo RF47 “Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)” è presente la nuova colonna 1 “Utili
     da Stati o territori a fiscalità privilegiata”;
  che devono essere compilate nel caso in cui la società intenda far valere la sussistenza delle
  condizioni di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR per l’esclusione dall’imponibilità integrale e
  non abbia ancora presentato l’istanza di interpello ex art. 167, comma 5, lett. b), TUIR
  oppure, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole;

 a rigo RF50 “Reddito esente e detassato”, a colonna 1 va riportata la quota di reddito
  detassata (non concorrenza alla formazione del reddito) derivante dall’utilizzo dei beni
  immateriali (ad esempio, marchi, brevetti, know-how, disegni, modelli, processi e formule) ai
  sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015, c.d. “Patent box”. Detta colonna
  rappresenta un “di cui” di colonna 2;

  In caso di cessione dei citati beni immateriali, al fine di beneficiare della detassazione della
  plusvalenza conseguita, va invece compilato il rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione” con il
  nuovo codice “40”;
 al citato rigo RF55 si evidenzia l’istituzione di altri nuovi codici (41 e da “46” a “50”). In
  particolare:
           Maggior valore delle quote ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli
           investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15.10 al 31.12.2015, il cui
    50
           costo di acquisizione è maggiorato del 40% (maxi ammortamento ex art. 1, comma 91,
           Finanziaria 2016 - Informativa SEAC 14.1.2016, n. 13).

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  In merito si evidenzia che ai righi RF18 “Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi
  dell’art. 164 del TUIR”, RF21 “Ammortamenti non deducibili” ed RF31 “Altre variazioni in
  aumento” va indicata la quota indeducibile come di consueto (senza considerare il maxi
  ammortamento);
 a rigo RF68 è stata introdotta la nuova colonna 8 “Imposte delle controllate estere” riservato
  all’indicazione delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati “black list”,
  sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione agli utili
  conseguiti o alle partecipazioni cedute. L’importo va indicato per consentire la fruizione del
  credito d’imposta di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, relativamente agli utili conseguiti o
  plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all’inizio dell’opzione per la trasparenza;

 sono stati eliminati i prospetti destinati all’indicazione:
   del reddito imputato per trasparenza ex art. 115, TUIR;
   della rettifica dei valori fiscali ex art. 128, TUIR, per le società controllate partecipanti al
    consolidato;
 sono stati istituiti 2 nuovi prospetti:
   “Enti creditizi (art. 113 del TUIR)”, costituito dai righi RF122 e RF123 e destinato agli enti
     creditizi ai fini dell’opzione per la non applicazione del regime PEX ex art. 87, TUIR alle
     partecipazioni acquisite nell’ambito di interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti
     dalla conversione in azioni dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel
     caso in cui l’istanza di interpello non sia stata presentata ovvero sia stata presentata, ma
     non sia stata ricevuta risposta positiva dall’Agenzia delle Entrate;
   “Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero di imprese
     residenti”, costituito dal rigo RF130 e destinato all’indicazione, da parte dell’impresa
     residente che ha optato, ai sensi dell’art. 168-ter, TUIR, per l’esenzione degli utili / perdite
     attribuibili alle stabili organizzazioni all’estero, del reddito prodotto da ciascuna stabile
     organizzazione determinato ex art. 152, TUIR, c.d. “branch exemption”.

                                                    QUADRO RN
Relativamente al quadro RN, le novità riguardano prevalentemente i soggetti non residenti. In
particolare va evidenziato che:
 a rigo RN3 “Crediti d’imposta” è stata introdotta la nuova colonna 2 “Imposte delle
   controllate estere”, ai fini dell’indicazione, da parte dei soggetti che usufruiscono del credito
   d’imposta ex art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, delle imposte assolte dalle società partecipate residenti
   in Stati “black list” sugli utili maturati nel periodo di possesso delle partecipazioni;

 i righi RN5 “Perdite/Redditi” e RN6 sono stati integrati con nuove colonne destinate ai
  soggetti non residenti;

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 a rigo RN10 sono state introdotte:
   la nuova colonna 3 “Detrazioni art. 151” in cui i soggetti non residenti devono indicare le
     detrazioni d’imposta spettanti, fino a capienza dell’imposta di rigo RN9;
   la nuova colonna 4 “Ospedale Galliera” per l’indicazione delle erogazioni liberali effettuate a
     favore di detto ente ospedaliero, per un importo non superiore al 30% dell’imposta lorda.
  I relativi importi vanno ricompresi anche a colonna 5 di rigo RN10;

 a rigo RN11 è presente la nuova colonna 2 “Rimborso oneri” nella quale i soggetti non
  residenti devono riportare il 19% degli oneri rimborsati per i quali hanno fruito della detrazione;

 a rigo RN14 sono state introdotte:
   la nuova colonna 2 “Art bonus”, per l’indicazione del credito d’imposta per le erogazioni
    liberali a favore della cultura ex art. 1, DL n. 83/2014;
   la nuova colonna 3 “Altri crediti”;
  utilizzabili da parte di soggetti non residenti.

                                                    QUADRO RM
Nel quadro RM, nel quale va indicato il reddito derivante da partecipazioni in imprese estere e, per
effetto delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. n. 147/2015, dalle stabili organizzazioni localizzate
in Stati “black list”:
 nella Sezione I, ai righi da RM1 a RM4, è stata introdotta la nuova casella 7 “Stabile organizz.”,
   la cui barratura è richiesta qualora il reddito sia stato prodotto da una stabile organizzazione
   all’estero;

 è stata introdotta la nuova Sezione III destinata all’indicazione dei dati relativi alla rivalutazione
  dei terreni ex art. 2, DL n. 282/2002, i cui termini sono stati riaperti dalla Finanziaria 2016 con
  riferimento ai terreni posseduti all’1.1.2016.
  Posto che la rivalutazione interessa i terreni detenuti non in regime d’impresa, la compilazione
  della nuova Sezione interessa gli enti commerciali non residenti.

                                                    QUADRO RQ
Nel quadro RQ si evidenzia:
 l’eliminazione della Sezione VII riservata alla determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta per
  il riallineamento delle differenze da adesione al consolidato / trasparenza;
 l’eliminazione della Sezione XI-A destinata alla “Robin tax”;

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LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2016 SC - DICHIARAZIONI - Algoritmi
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 l’introduzione nel rigo RQ62, della nuova colonna 2 “Imposte delle controllate estere” ai fini
  dell’indicazione, da parte dei soggetti che usufruiscono del credito d’imposta ex art. 3, D.Lgs. n.
  147/2015, delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati “black list” sugli utili
  maturati nel periodo di possesso delle partecipazioni;
 l’introduzione della nuova Sezione XXII “Assegnazione o cessione di beni ai soci”, nella quale
  i soggetti che entro il 30.9.2016 si avvalgono dell’agevolazione di cui all’art. 1, commi da 115 a
  120, Finanziaria 2016 (Informative SEAC 25.1.2016, n. 25 e 15.2.2016, n. 49), devono riportare:
   l’importo della differenza tra il valore normale del bene assegnato / ceduto (o il valore del bene
      all’atto della trasformazione in società semplice) e il costo fiscalmente riconosciuto;
   l’imposta sostitutiva dovuta;
   le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate (in caso di cessione / trasformazione).
            La nuova Sezione XXII interessa le società con esercizio non coincidente con l’anno
            solare. I soggetti con esercizio 1.1 – 31.12 indicheranno i relativi dati nel mod. UNICO 2017.

 l’introduzione delle seguenti nuove Sezioni:
   Sezione XXIII-A “Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni”;
   Sezione XXIII-B “Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni”;
   Sezione XXIII-C “Affrancamento”;
  a seguito della riproposizione, ad opera dell’art. 1, commi da 889 a 897, Finanziaria 2016, della
  possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti al 31.12.2014, nonché di
  affrancare il saldo attivo della rivalutazione (Informativa SEAC 4.1.2016, n. 1).

                                                    QUADRO RU
Nel quadro RU si segnala l’introduzione di nuovi crediti d’imposta, i cui codici identificativi e relativi
dati vanno riportati nella Sezione I. In particolare trattasi delle agevolazioni spettanti:
 ai produttori indipendenti di opere televisive e web ex art. 8, comma 2, DL n. 91/2013 (codici
  “B5”, “B6”, “B7” e “B8”);
 per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3, DL n. 145/2013 (codice “B9”),
  modificato dall’art. 1, comma 35, Finanziaria 2015 (Informativa SEAC 6.8.2015, n. 230);
 agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare ex art. 1,
  commi da 91 a 94, Finanziaria 2015 (codice ”C1”);
 per i procedimenti di negoziazione assistita e di arbitrato ex art. 21-bis, DL n. 83/2015,
  (codice “C2”);

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 per la sostituzione di autocaravan ex art. 1, comma 85, Finanziaria 2016 (codice “C3”);
 per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Mezzogiorno nel
  periodo 1.1.2016 – 31.12.2019 (Informativa SEAC 8.4.2016, n. 112) ex art. 1, comma 98,
  Finanziaria 2016 (codice “C4”);
 per l’acquisto di strumenti musicali nuovi ex art. 1, comma 984, Finanziaria 2016 (codice “C5”).
      I crediti d’imposta previsti dalla Finanziaria 2016 (codici “C3”, “C4” e “C5”) sono fruibili nel
      mod. UNICO 2016 soltanto dai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

                                                    QUADRO RS
Nel quadro RS si evidenzia:
 nel prospetto riservato all’indicazione delle spese per la riqualificazione energetica del
  patrimonio edilizio, l’introduzione del nuovo rigo RS87, nel quale vanno riportate le spese
  sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il
  controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e di climatizzazione
  delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli
  utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Dal 2016 anche per tali spese, come
  stabilito dall’art. 1, comma 88, Finanziaria 2016, è riconosciuta la detrazione del 65%;

 nel prospetto relativo alle perdite attribuite ad snc e sas, ai righi da RS91, RS94 e RS97 è stata
  introdotta la nuova casella 2 “Quadro RH”, che va barrata dai soggetti non residenti, con
  periodo d’imposta iniziato dopo il 7.10.2015 che, non detenendo la partecipazione in regime
  d’impresa, dichiarano il relativo reddito nel quadro RH;
 nel prospetto destinato all’indicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione
  dell’agevolazione ACE (righi da RS113 a RS115):
   l’eliminazione dei campi destinati all’indicazione dell’agevolazione ACE ai fini della “Robin tax”;
   la destinazione del rigo RS115 all’indicazione degli “Elementi conoscitivi”, al fine di
     dimostrare che le operazioni “infragruppo” effettuate non comportano duplicazioni
     dell’agevolazione, nei casi in cui l’istanza di interpello non sia stata presentata ovvero sia
     stata presentata, ma non sia stata ricevuta risposta positiva dall’Agenzia delle Entrate;

        Va evidenziato che per il 2015 il coefficiente applicabile al rendimento nozionale è fissato
        al 4,5%.
  Le istruzioni, recependo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.6.2015, n.
  21/E, specificano che in caso di opzione per il regime di trasparenza / consolidato esercitata
  per il 2015, le eccedenze ACE generatasi nel periodo d’imposta precedente (ricomprese a
  colonna 11 di rigo RS113), non attribuibili ai soci / fiscal unit in quanto maturate prima
  dell’opzione, possono essere trasformate in credito d’imposta utilizzabile ai fini IRAP, da
  indicare nella colonna 14 del citato rigo RS113;
 nel prospetto destinato alla verifica dell’operatività della società, a rigo RS116 la colonna 4
  “Imposta sul reddito” presente nel mod. UNICO 2015 è stata suddivisa in 2 distinte colonne,
  “Imposta sul reddito – società non operative (colonna 4) e “Imposta sul reddito - società in
  perdita sistematica” (colonna 5). In dette colonne la società deve riportare i codici collegati alla
  disapplicazione delle disposizioni in materia di società di comodo.

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  A tal proposito si rammenta che, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 156/2015, l’interpello
  probatorio è facoltativo. Il contribuente, qualora ritenga sussistano le condizioni per la
  disapplicazione della disciplina, può quindi non interpellare l’Amministrazione finanziaria.
  Per segnalare la scelta effettuata, nelle citate colonne va riportato uno dei seguenti codici:
   Codice                                                     Situazione
              Accoglimento istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non
       1
              operative / in perdita sistematica
              Mancata presentazione istanza di interpello e sussistenza della condizione di disapplicazione
       2
              della disciplina delle società non operative / in perdita sistematica
              Presentazione istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza della condizione di
       3
              disapplicazione della disciplina delle società non operative / in perdita sistematica

  Con modalità analoghe vanno compilate anche le colonne “IRAP” e “IVA” al fine di segnalare
  l’accoglimento / mancata presentazione / presentazione in assenza di risposta positiva
  dell’interpello per la disapplicazione della disciplina ai fini IRAP / IVA;
 nel prospetto destinato all’indicazione degli investimenti in società start-up innovative, in
  relazione ai quali è riconosciuta una deduzione dal reddito pari al 20% dei conferimenti rilevanti
  effettuati, per un importo non superiore a € 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta:
   ai righi da RS160 a RS162 è stata introdotta la nuova colonna 4 “PMI innovativa” da barrare
     qualora l’investimento sia effettuato in PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni,
     come stabilito dall’art. 3, comma 9, DL n. 3/2015;
   è stata “sbloccata” la colonna “3° periodo d’imposta precedente” dei righi RS165 e RS172,
     ai fini dell’esposizione delle eccedenze residue di deduzione maturata nel terzo periodo
     d’imposta precedente che residuano dal mod. UNICO 2015 SC;
   sono stati eliminati i righi RS169 e RS170 destinati all’indicazione delle eccedenze maturate ai
     fini della Robin tax.

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 nel prospetto “Zone franche urbane (ZFU)”, utilizzabile dalle piccole e micro imprese che, in
  presenza dei requisiti richiesti, intendono usufruire dell’esenzione dalle imposte sui redditi è
  prevista l’indicazione, a colonna 1 ”Codice ZFU” dei righi da RS180 a RS183, dei seguenti
  nuovi codici:
                                Codice        Zona agevolata
                                   48              Emilia
                                   49            Lombardia

  Si rammenta che, in generale, l’esenzione spetta per i primi 5 periodi d’imposta a decorrere da
  quello di accoglimento dell’istanza presentata al Ministero dello sviluppo economico. Tuttavia:
   per l’Emilia il beneficio, riconosciuto alle microimprese localizzate nella Zona Franca Urbana ex
    art. 12, DL n. 78/2015 nei territori colpiti dall’alluvione del 17.1.2014 e nei Comuni colpiti dal
    sisma del 20.5 e 29.5.2012, è limitato al 2015 e 2016 (Informativa SEAC 10.12.2015, n. 339);
   per la Lombardia il beneficio, riconosciuto alle microimprese localizzate nella Zona Franca ex
    art. 1, comma 445, Finanziaria 2016 nei territori colpiti dal sisma del 20.5 e 29.5.2012, spetta
    per il periodo d’imposta in corso all’1.1.2016 (2016 per i soggetti con esercizio coincidente con
    l’anno solare).
    In merito va evidenziato che recentemente il citato Ministero, con la Circolare 10.3.2016, n.
    21801, nel definire le modalità ed i termini di presentazione delle domande di accesso
    all’agevolazione, ha specificato che le stesse vanno inoltrate telematicamente dalle ore 12.00
    dell’8.4 alle ore 12.00 del 16.5.2016 utilizzando la procedura informatica “ZF Lombardia”
    presente sul sito Internet dello stesso (Informativa SEAC 24.3.2016, n. 94);
 sono stati introdotti 2 nuovi prospetti utilizzabili da parte delle società ed enti commerciali non
  residenti con periodo d’imposta che inizia successivamente al 7.10.2015:
   “Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)” (rigo RS251);
   “Perdite d’impresa non compensate nel quadro RH” (righi da RS261 a RS267).

                                                    QUADRO CE
Ai fini della compilazione del quadro CE è necessario tener conto delle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 147/2015, nonché dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare
5.3.2015, n. 9/E (Informative SEAC 5.5.2015, n. 132 e 16.10.2015, n. 287).
In particolare si evidenzia che tale quadro va compilato anche per fruire del nuovo credito
d’imposta ex art. 3, D.Lgs. n. 147/2015, riconosciuto ai soggetti residenti che controllano società
residenti in Stati “black list”, alle relative controllate residenti, ecc.

                                                    QUADRO RX
Nel quadro RX si evidenziano:
 l’eliminazione del rigo RX16 riservato all’imposta sostitutiva dovuta per il riallineamento delle
  differenze da adesione al consolidato / trasparenza;
 l’introduzione del nuovo rigo RX29 “Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXII”,
  destinato alle società con esercizio non coincidente con l’anno solare che hanno usufruito
  dell’assegnazione / cessione agevolata di beni ai soci (rigo RQ85);
 l’introduzione dei nuovi righi RX30 “Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXIII-A e
  XXIII-B” ed RX31 “Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C” riservati ai soggetti che hanno
  rivalutato i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti al 31.12.2014 e affrancato il saldo
  attivo di rivalutazione, ai sensi dell’art. 1, commi da 889 a 897, Finanziaria 2016 (righi da RQ86
  a RQ93);

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 le modifiche apportate alla Sezione III “Determinazione dell’IVA da versare e del credito
  d’imposta” che ricalcano le novità introdotte nel quadro VX del mod. IVA 2016.
  In particolare tra i “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso” (colonna 4
  di rigo RX43) sono ora ricompresi i soggetti che hanno effettuato operazioni con Enti pubblici
  con applicazione dello split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 (nuovo codice “6”).
  Detti soggetti devono inoltre indicare l’IVA relativa a tali operazioni nella nuova colonna 5.
  Si evidenzia infine che tra i soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso sono ora
  ricompresi anche gli esercenti l’attività di proiezione cinematografica (codice attività
  59.14.00) per i quali, a colonna 4 di rigo RX43 va indicato il nuovo codice “7”.

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