Ufficio statistico La protezione internazionale Impugnazioni ex art. 35 D.Lvo 25/2008 Andamento dei ricorsi - Csm
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Ufficio statistico La protezione internazionale Impugnazioni ex art. 35 D.Lvo 25/2008 Andamento dei ricorsi
La protezione internazionale Impugnazioni ex art. 35 D.Lvo 25/2008 Andamento dei ricorsi Sommario Premessa ................................................................................................................................... 2 Organizzazione dei dati statistici disponibili ai fini dello studio ................................................... 3 I flussi ....................................................................................................................................... 5 La relazione statistica tra mancati riconoscimenti e ricorsi ....................................................... 22 1
Premessa In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Ottiene lo status di rifugiato chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra, all’articolo 1 sancisce che è rifugiato “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. La Protezione sussidiaria viene rilasciata dalla Commissione Territoriale competente, qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostri il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine. La Protezione umanitaria viene rilasciata quando non sussistono i requisiti per l’asilo politico né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a tale permesso quando sussistono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano. Il permesso è rilasciato dalla Questura su richiesta della Commissione territoriale che ha provveduto ad esaminare la situazione del richiedente, oppure su richiesta del cittadino straniero. Scopo di questo studio è analizzare l’andamento delle iscrizioni presso i Tribunali delle Impugnazioni ex art. 35 D.Lvo 25/2008 provenienti dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (CT). 2
Organizzazione dei dati statistici disponibili ai fini dello studio Come già riportato scopo di questo studio è analizzare l’andamento delle iscrizioni presso i Tribunali delle Impugnazioni ex art. 35 D.Lvo 25/2008 sulla base dei mancati riconoscimenti della protezione internazionale da parte delle Commissioni Territoriali (CT). Grazie alla collaborazione del Ministero dell’Interno, il CSM ha a disposizione i dati delle pratiche esaminate da ciascuna CT con il relativo esito e grazie alla collaborazione con il Ministero della Giustizia, si dispone dei dati relativi ai procedimenti iscritti in materia presso i Tribunali, con uno specifico codice oggetto (110032 - ‘Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008’) che ne permette l’esatta individuazione. Al fine di comparare le richieste esaminate dalle CT con le iscrizioni nei Tribunali è stato quindi necessario associare le sedi territoriali delle CT con le sedi dei relativi Tribunali. Attualmente il numero massimo delle Commissioni Territoriali è stato portato a n. 20 e quello delle Sezioni è stato aumentato a 30, in virtù dell’introduzione del D.L. n. 119/2014, convertito nella L. n. 146/2014, che ha modificato il D.Lgs. n. 25/2008. Attualmente le 20 CT hanno sede a: Ancona, Bari, Foggia, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Siracusa, Crotone, Firenze, Lecce, Milano, Caserta, Palermo, Trapani, Roma, Salerno, Torino, Verona, Trieste (da marzo 2018); le Sezioni hanno sede a: Ancona I, Bari I, Bologna I, Forlì, Bergamo, Caserta I, Catania I, Crotone I, Reggio Calabria, Livorno, Perugia, Milano I, Milano II, Monza-Brianza, Roma I, Roma II, Roma III, Latina, Napoli I, Napoli II, Campobasso, Torino I, Torino II, Genova, Novara, Agrigento, Udine, Padova, Treviso, Vicenza. Il D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017, ha previsto all’articolo 1: “Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea”. Pertanto tali sezioni specializzate sono istituite nei 26 Tribunali sedi di capoluogo di Corte d’Appello. Sulla competenza territoriale l’art. 4 co. 1 riporta: “Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.” La regione del Molise è di competenza della CT di Salerno che però ha una Sezione a Campobasso che è stata associata al Tribunale molisano, anche se risulta competente anche per province di Salerno, Napoli, Potenza. Nel Tribunale di Campobasso sono 579 le iscrizioni nel 2016 e 961 nel 2017. La regione Umbria è di competenza della CT di Firenze che però ha una Sezione a Perugia che è stata associata al Tribunale umbro, anche se risulta competente anche per le province di Firenze, Grosseto, Lucca, Pistoia, Prato, Siena, Arezzo. Sono 524 le iscrizioni nel 2016 e 1.060 nel 2017. La regione Liguria è di competenza della CT di Torino che però ha una Sezione a Genova che è stata associata al Tribunale genovese, anche se competente anche per la provincia di Alessandria. Sono poco più di 1.000 le iscrizioni nel 2016 e nel 2017. 3
Nelle suddette Sezioni (Perugia, Campobasso, Genova), anche se la competenza non è univoca, è stata assunta l’ipotesi che in tali Sezioni sia prevalente il numero di istanze di riconoscimento della protezione internazionale del cui ricorso è competente il relativo Tribunale. Verranno esclusi dal confronto i Tribunali di L’Aquila, Messina, Potenza e Trento in quanto in tali territori non sono presenti Commissioni Territoriali o Sezioni; le CT competenti sono rispettivamente ad Ancona, Palermo, Salerno e Verona. In tali Tribunali sono state iscritte impugnazioni ex art. 35 D.L.vo 25/2008. In particolare il circondario de L’Aquila registra 1.513 iscrizioni nel 2016 e 1.042 nel 2017 con il codice oggetto 110032 specifico dell’impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008; il Tribunale di Messina ne ha 14 nel 2016 e 22 nel 2017; il Tribunale di Potenza ha 716 iscrizioni nel 2016 e 502 nel 2017; nel Tribunale di Trento vi sono state 488 iscrizioni nel 2016 e 544 nel 2017. Infatti, al co. 4 dell’art. 4 D.L. 13/2017 è previsto che “nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”. I procedimenti iscritti presso le sedi di L’Aquila, Messina, Potenza e Trento sono quindi stati presentati da ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del territorio del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituita presso gli enti locali o in un centro di permanenza per i rimpatri presente nel territorio e diversa dalla Commissione Territoriale che ha emesso il provvedimento. Per effetto del suddetto co. 4, anche presso i restanti Tribunali ordinari possono pervenire ricorsi su pratiche esaminate da altre CT. Tali considerazioni aiutano a interpretare meglio i dati che verranno di seguito presentati e le stime sugli andamenti mensili. La tabella di corrispondenza seguente mostra come sono stati associati i flussi delle Commissioni Territoriali e delle Sezioni con i ricorsi iscritti presso i Tribunali. Commissione Territoriale / Sezione Tribunale Ancona - Ancona 1 Ancona Bari - Bari 1 - Foggia Bari Bologna - Bologna/Forlì Bologna Brescia - Brescia/Bergamo Brescia Cagliari Cagliari Caserta - Caserta 1 Napoli Catania - Catania 1 - Siracusa - Siracusa2/Ragusa Catania Catania/Enna1 - Siracusa1/Caltanissetta Caltanissetta Crotone - Crotone 1 Catanzaro 1 La Sezione di Enna, con competenza prioritaria nella provincia di Enna è stata chiusa nel 2018. 4
Commissione Territoriale / Sezione Tribunale Crotone/Reggio Calabria Reggio Calabria Firenze - Firenze/Livorno Firenze Firenze/Perugia Perugia Gorizia - Gorizia /Udine Trieste Lecce Lecce Milano - Milano 1 - Milano 2 - Milano/Monza Milano Palermo - Trapani - Trapani 1 - Trapani/Agrigento Palermo Roma - Roma 1 - Roma 2 - Roma 3 - Roma/Frosinone Roma Salerno Salerno Salerno/Campobasso Campobasso Torino - Torino 1 - Torino/Novara Torino Torino/Genova Genova Verona - Verona/Padova - Verona/Treviso - Verona/Vicenza Venezia I flussi Presso le Commissioni Territoriali2 sono state esaminate oltre 91.000 richieste nel 2016 e oltre 81.000 nel 2017. Dati delle Commissioni Territoriali 2016 2017 Richieste Esaminate 91.102 81.706 Riconosciuto Status Rifugiato 4.808 6.844 Riconosciuto Status Protezione Sussidiaria 12.874 6.900 Proposta Protezione Umanitaria 18.980 20.215 Non Riconosciuti 51.192 42.911 Irreperibili 3.159 4.370 Altro Esito 188 662 Nel 2016 è stato riconosciuto lo status di rifugiato nel 5% dei casi, è stata riconosciuta la protezione sussidiaria nel 14% dei casi e nel 21% dei casi è stata proposta la protezione umanitaria; nel 56% dei casi non è stata riconosciuta alcuna forma di protezionale internazionale. Nel 2017 è stato riconosciuto lo status di rifugiato nell’8% dei casi, la protezione sussidiaria nel 9% dei casi e nel 25% dei casi è stata proposta la protezione umanitaria; nel 52% dei casi non è stata riconosciuta alcuna forma di protezionale internazionale. 2 Dati forniti dal Ministero dell’Interno. 5
Per più della metà delle richieste presentate presso le Commissioni Territoriali è, pertanto, ammesso ricorso dinanzi al tribunale del capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento, come prevede l’art. 35 del d.lgvo 25/08. Se si aggiunge il ricorso presentato anche nei casi in cui è stata riconosciuta solo la protezione sussidiaria o umanitaria tale percentuale sale a quasi il 90% delle richieste esaminate dalle CT. Distinguendo per CT, la percentuale di richieste passibili di ricorso in Tribunale varia dall’81% di Roma al 97% di Caserta. 6
Le iscrizioni3 presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello con codice oggetto 110032 (impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008) sono state 46.979 nel 2016 e 41.829 nel 2017, con un decremento dell’11%4; Questo significa che nel 2016 e nel 2017 è stato presentato ricorso contro il provvedimento delle Commissioni Territoriali rispettivamente nel 92% e 97% rispetto ai mancati riconoscimenti di qualsiasi forma di protezione. Il dato così calcolato non tiene conto, però, del fatto che, come prevede l’art. 35, “il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria’. Il tale caso la percentuale di ricorsi si collocherebbe al 57% e 60% (per 2016 e 2017) dei mancati riconoscimenti dello status di rifugiato (ottenuti sommando i riconoscimenti della protezione sussidiaria e umanitaria al non riconoscimento di alcuna forma di protezione). Il rapporto tra il numero di ricorsi iscritti in Tribunale e il mancato riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle CT non è uniforme sul territorio nazionale, come mostra la tabella seguente; in alcune sedi la percentuale è addirittura superiore a 100 (Caltanissetta e Firenze), segno del fatto che in tali Tribunali sono presumibilmente maggiori i ricorsi presentati da soggetti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituita presso gli enti locali o in un centro di permanenza per i rimpatri (ai sensi dell’art. 4 co. 4 del D.L. 13/2017). Inoltre, occorre tener presente che il D.L. 13/2017 ha modificato il rito per le controversie in materia di protezione internazionale insorte dopo il 17/08/2017, mentre esulerebbero da tale disposizione le controversie relative alla protezione c.d. umanitaria a cui si applicherebbe il rito sommario di cognizione. Questo potrebbe aver prodotto una duplicazione di giudizi (protezione internazionale con un ricorso e motivi umanitari con altro). Inoltre, si rappresenta che sono stati esclusi tabella sottostante e dalle analisi che seguono i dati dei Tribunali di L’Aquila, Messina, Potenza e Trento, non essendo prevista una Commissione Territoriale o una Sezione sul territorio. 3 I dati sono stati estratti dal datawarehouse del Ministero della Giustizia con data di osservazione al 7/03/2018. 4 Rispetto al complesso delle iscrizioni rilevate sull’intero territorio nazionale con il codice oggetto specifico, vengono scartate 79 iscrizioni nel 2016 e 95 nel 2017 corrispondenti, probabilmente, a errori nelle iscrizioni da parte di Tribunali non competenti in materia. 7
Rapporto tra ricorsi e mancati riconoscimenti dello stato di Tribunale Commissioni Territoriali / Sezioni rifugiato 2016 2017 Totale Ancona Ancona - Ancona 1 31% 50% 40% Bari Bari - Bari 1 - Foggia 34% 50% 41% Bologna Bologna - Bologna/Forlì 45% 66% 55% Brescia Brescia - Brescia/Bergamo 70% 76% 73% Cagliari Cagliari 68% 62% 65% Caltanissetta Catania/Enna - Siracusa1/Caltanissetta 126% 156% 137% Campobasso Salerno/Campobasso 36% 66% 50% Catania Catania - Catania 1 - Siracusa - Siracusa2/Ragusa 49% 42% 45% Catanzaro Crotone - Crotone 1 18% 39% 28% Firenze Firenze - Firenze/Livorno 122% 99% 110% Genova Torino/Genova 61% 76% 68% Lecce Lecce 57% 53% 55% Milano Milano - Milano 1 - Milano 2 - Milano/Monza 64% 59% 62% Napoli Caserta - Caserta 1 117% 72% 98% Palermo Palermo - Trapani - Trapani 1 - Trapani/Agrigento 63% 37% 52% Perugia Firenze/Perugia 26% 75% 46% Reggio Calabria Crotone/Reggio Calabria 21% 39% 29% Roma Roma - Roma 1 - Roma 2 - Roma 3 - Roma/Frosinone 43% 51% 47% Salerno Salerno 49% 33% 42% Torino Torino - Torino 1 - Torino/Novara 60% 50% 55% Trieste Gorizia - Gorizia /Udine 26% 44% 34% Venezia Verona - Verona/Padova - Verona/Treviso - Verona/Vicenza 55% 60% 58% Totale 53% 57% 55% Al fine di spiegare meglio il rapporto sopra riportato si è tentato di misurare le possibili duplicazioni di giudizi insorte nei Tribunali a partire da settembre 2017, analizzando i procedimenti iscritti con rito sommario. Naturalmente si tratta di una stima in eccesso in quanto il ricorrente potrebbe richiedere la sola protezione umanitaria. La tabella seguente mostra, per ciascun circondario, le percentuali di procedimenti iscritti con rito sommario di cognizione (art. 702 bis cpc) sul totale dei ricorsi presentati negli ultimi 4 mesi dell’anno. Come si evince la distribuzione è diversificata sul territorio nazionale: a fronte di percentuali molto basse nella maggior parte dei Tribunali, emergono valori elevati a Catania (dove il totale dei ricorsi è iscritto con rito sommario), Firenze e Salerno (dove il 79% dei ricorsi è iscritto con rito sommario) e a distanza Catanzaro (39%) e Reggio Calabria (17%). % procedimenti iscritti con rito Circondario sommario di cognizione Ancona 1% Bari 1% Bologna 1% Brescia 1% Cagliari 2% Caltanissetta 0% Campobasso 0% Catania 100% 8
% procedimenti iscritti con rito Circondario sommario di cognizione Catanzaro 38% Firenze 79% Genova 3% Lecce 4% Milano 1% Napoli 5% Palermo 4% Perugia 8% Reggio Calabria 17% Roma 4% Salerno 79% Torino 2% Trieste 0% Venezia 0% Il grafico seguente mette a confronto il mancato riconoscimento dello status di rifugiato con il numero di procedimenti iscritti nei Tribunali. I punti rappresentano il numero di mancati riconoscimenti e di ricorsi per ciascun Tribunale/CT e per ciascuna mensilità considerata; la colorazione diversa serve a distinguere i due anni presi in considerazione. Come è ovvio attendersi, all’aumentare dei mancati riconoscimenti presso le CT aumenta il numero di iscrizioni in Tribunale. 9
Nei grafici seguenti è rappresentato l’andamento dei mancati riconoscimenti dello status di rifugiato presso le Commissioni Territoriali e le Sezioni e l’andamento delle iscrizioni per ciascun Tribunale corrispondente in base alla competenza. Pertanto, sull’asse delle ascisse è indicato il tempo (da gennaio 2016 a dicembre 2017), mentre sull’asse delle ordinate è riportata la somma dei mancati riconoscimenti e delle iscrizioni sulla base della competenza territoriale e della tabella di corrispondenza riportata nel paragrafo relativo all’organizzazione dei dati. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento ovvero, come ha previsto il D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Pertanto, nell’analizzare i seguenti grafici occorre tener conto dell’influenza dello sfasamento temporale necessario alla presentazione del ricorso stesso. Si può osservare come in quasi tutti i Tribunali le due curve sono molto vicine tra loro, segno della concordanza tra i due dati; in alcuni casi vi sono dei picchi in basso in corrispondenza del mese di agosto o di mesi i cui dati forniti dal Ministero presentano delle incongruenze (a es. Brescia, aprile 2017 in cui i dati sui fascicoli esaminati da inizio anno è inferiore a quello comunicato il mese precedente), oppure per effetto dello sfasamento temporale tra provvedimento e ricorso. Nell’analizzare la vicinanza tra le due curve occorre fare attenzione all’effetto scala, ovvero occorre tener conto della diversa entità numerica dei procedimenti evidenziata sull’asse delle ordinate, specie se si vogliono confrontare grafici di sedi differenti. In alcuni Tribunali le curve hanno forma similare per tutto il periodo, come a Catanzaro. A Caltanissetta e Firenze le curve sono quasi sovrapposte, probabilmente per effetto del maggior numero di ricorsi presentati da soggetti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituita presso gli enti locali o in un centro di permanenza per i rimpatri, come previsto dall’art. 4 co. 4 del D.L. 13/2017. 10
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La relazione statistica tra mancati riconoscimenti e ricorsi L’analisi descrittiva presentata mostra graficamente la relazione esistente tra i mancati riconoscimenti dello status di rifugiato da parte delle Commissioni Territoriali e delle Sezioni e i ricorsi iscritti nei Tribunali. Verifichiamo, quindi, se tale relazione sia statisticamente significativa. Per fare tale verifica si è voluto tener conto di quanto previsto dal D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 sui tempi del ricorso: il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. È stata, quindi, calcolata la media mobile del numero di iscritti, sostituendo nelle nostre analisi il numero di iscrizioni mensili in Tribunale con il numero medio di ricorsi iscritti nel mese considerato e nei due successivi. Al fine di valutare l’impatto del mancato riconoscimento dello stato di rifugiato sul numero di ricorsi iscritti, in termini sia di segno sia di intensità, sono stati applicati modelli di Regressione lineare5 semplice, atti a verificare l’ipotesi di esistenza di una relazione lineare tra le due variabili (la variabile dipendente Y e la variabile indipendente X). Nel nostro caso i valori della variabile dipendente (y) corrispondono al Numero di Ricorsi iscritti nelle varie mensilità per ogni Tribunale, mentre i valori assunti dalle variabili indipendenti considerate (x) sono il numero di Mancati riconoscimenti dello stato di rifugiato in un dato mese. Il modello ha tenuto conto anche della variabile “Anno” di riferimento. Il modello di Regressione lineare si basa sulla stima dell’equazione della retta individuata minimizzando le distanze tra le osservazioni rappresentate su un grafico cartesiano dai punti di coordinate pari ai valori assunti rispettivamente dalla variabile esplicativa e da quella dipendente (x,y). Tale modello assume, in corrispondenza di una o più unità la seguente forma matematica: = + Dove è l’intercetta e è il coefficiente angolare della retta di regressione. In dettaglio, una stima del coefficiente angolare indica di quanto aumenta/diminuisce il valore della variabile dipendente (y) all’aumentare di una unità del valore della variabile esplicativa (x). L’intercetta ( ) indica il numero di ricorsi iscritti in corrispondenza di un numero di mancati riconoscimenti nullo; è nel nostro caso verosimile l’ipotesi per cui se lo stato di rifugiato fosse garantito a tutti ovvero non vi fossero richieste di protezione (mancati riconoscimenti pari a 0) anche il numero medio di ricorsi iscritti sarebbe nullo. 5 Il modello di Regressione lineare esplicita di quanto può variare una grandezza detta variabile dipendente (indicata con Y e che assume valori y), che nel modello lineare è sempre continua (può assumere cioè infiniti valori appartenenti a un intervallo di numeri reali) al variare di un’altra (o di altre) grandezza cosiddetta variabile indipendente o esplicativa (indicata con X e che assume valori x), in quanto appunto “spiega” la variabile dipendente. 22
Si è scelto pertanto di considerare modelli di regressione senza intercetta. Nel nostro caso, sono stati applicati 22 modelli di Regressione, uno per ogni Tribunale, e le unità statistiche considerate per ogni modello sono i mesi nei due anni 2016 e 2017. Il grafico sottostante mostra l’andamento dei coefficienti di regressione stimati per i 22 Tribunali considerati e pertanto l’impatto, in termini di segno e intensità, dei mancati riconoscimenti sul numero di iscritti. Tutti i valori dei stimati sono statisticamente significativi al 95% di probabilità, ovvero la probabilità che il valore stimato del parametro sia diverso da zero è molto alta, indicando quindi un impatto significativo di una variabile sull’altra. Ad esempio nel Tribunale di Ancona, il coefficiente angolare stimato è pari a 0,34 e indica che all’aumentare di 100 mancati riconoscimenti da parte della Commissione Territoriale aumenta mediamente di 34 procedimenti il numero di ricorsi in Tribunale. Si può notare che valori più elevati dei coefficienti angolari si riscontrano nei Tribunali di Caltanissetta, Firenze e Napoli, gli stessi che registravano una percentuale di ricorsi su mancati riconoscimenti tra i più elevati (vedi Tabella sopra). L’ultimo grafico mostra, invece, i valori del cosiddetto indice di determinazione (R2), che misura l’adattabilità del modello ai dati osservati confrontando la variabilità di questi ultimi con la correttezza del modello statistico utilizzato. L’R2 può variare tra 0 e 1: assume valore nullo quando il modello non spiega la relazione tra le variabili dipendenti e indipendenti, mentre assume valore unitario quando il modello spiega perfettamente la relazione tra le variabili considerate (modello saturo). Valori dell’indice più vicini all’unità quindi indicano una maggiore capacità del modello scelto di approssimare bene i dati osservati, o meglio la relazione tra le variabili misurate sulle unità considerate, consentendo una stima dei parametri più robusta; valori più bassi dell’indice al contrario potrebbero essere sintomo del fatto che nel modello non sono state prese in considerazione anche altre variabili che possono influenzare, direttamente o indirettamente, la relazione tra le due variabili considerate, come a es. la possibile duplicazione dei ricorsi. In conclusione, sulla base delle stime fornite e dei dati messi a disposizione mensilmente dal Ministero dell’Interno e pubblicati nell’area riservata del sito del CSM, gli uffici possono disporre preventivamente di strumenti di valutazione per l’organizzazione dell’attività giudiziaria in materia, formulando ipotesi previsionali dell’impatto futuro dei mancati riconoscimenti dello stato di rifugiato. 23
Impatto dei mancati riconoscimenti sul numero di iscritti in materia nei 22 Tribunali considerati (Coefficienti angolari dei modelli di Regressione). Coefficienti angolari della retta di regressione dei Mancati riconoscimenti sugli Iscritti 1,20 0,99 1,00 1,00 0,88 0,80 0,68 0,52 0,52 0,49 0,55 0,60 0,61 0,43 0,59 0,41 0,55 0,40 0,34 0,48 0,52 0,39 0,34 0,40 0,20 0,28 0,30 0,26 0,00 Ancona Bari Bologna Brescia Cagliari Caltanissetta Campobasso Catania Catanzaro Firenze Genova Lecce Milano Napoli Palermo Perugia Reggio Calabria Roma Salerno Torino Trieste Venezia Adattabilità del modello ai dati osservati (R quadro). Adattabilità del modello - R2 1,00 0,90 0,91 0,90 0,88 0,88 0,86 0,92 0,92 0,87 0,90 0,88 0,80 0,82 0,82 0,72 0,83 0,85 0,79 0,83 0,70 0,60 0,63 0,75 0,77 0,65 0,50 0,40 0,30 0,44 0,20 0,10 0,00 Firenze Catanzaro Ancona Bari Bologna Brescia Cagliari Caltanissetta Catania Genova Napoli Perugia Reggio Calabria Roma Venezia Lecce Trieste Campobasso Milano Palermo Salerno Torino 24
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