REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
                                  Provincia di Ravenna

              REGOLAMENTO
         GENERALE DELLE ENTRATE
           TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con delibera C.C. n. 2 del 27/1/1999 (C.R.C. n. 827 del 15/2/1999 con annullamento
limitatamente al comma 2 dell’art. 3)
Integrato con Delibera C.C. n. 72 del 13/7/99 (C.R.C.n. 6581 del 26/7/99)
Modificato con delibera di C.C. n. 82 del 16/12/2002
Modificato con delibera di C.C. n. 24 del 14/04/2003
Modificata con delibera di C.C. n. 21 del 16/04/2007

N\regolamenti comunali\Entrate
U\Entrate tributarie

                                                 1
INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
    ART. 1 – Ambito e scopo del Regolamento
    ART. 2 – Agevolazioni tributarie
    ART. 3 – Aliquote e tariffe

TITOLO II: ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE
    Capo 1° - Gestione delle entrate
    ART. 4 – Forma di gestione
    ART. 5 – Funzionario Responsabile del tributo

Capo 2° - Denunce e Controlli

  ART. 6 – Dichiarazione tributaria
  ART. 7 – Attività di controllo
Capo 3° - Procedimento di accertamento

   ART. 8 – Avviso di accertamento/liquidazione
   ART. 9 – Notificazione a mezzo posta
   ART.10 - Limiti di esenzione per attività di accertamento/liquidazione
            e riscossione coattiva

TITOLO III: DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

   Capo 1° - Diritto di interpello e Autotutela

   ART.11 – Diritto di interpello
   ART.12 – L’Autotutela

   Capo 2° - L’accertamento con adesione

   ART.13 –   Ambito di applicazione dell’istituto
   ART.14 –   Attivazione del procedimento di adesione
   ART.15 –   Procedimento ad iniziativa dell’ufficio comunale
   ART.16 –   Procedimento ad iniziativa del contribuente
   ART.17 –   Effetti dell’invito a comparire
   ART.18 –   Atto di accertamento con adesione
   ART.19 –   Perfezionamento dell’adesione
   ART.20 –   Effetti dell’adesione
   ART.21 –   Riduzione delle sanzioni

TITOLO IV: IL CONTENZIOSO
    ART.22 – Il Contenzioso

TITOLO V:         RISCOSSIONI E RIMBORSI
    ART.23 – Riscossione
    ART.24 – Sospensione e dilazione del versamento
    ART.25 – Rimborsi
    ART.25BIS - Interessi per la riscossione ed il rimborso

TITOLO VI:      SANZIONI
ART.26 – Criteri di graduazione

                                                         2
TITOLO VII
ART.27 – Norme finali

                        3
TITOLO I°
                                         DISPOSIZIONI GENERALI

                                                  Art. 1
                                     Ambito e scopo del Regolamento

1.   Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52
     del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.97 e dall’art. 50 della Legge n. 449 del 27.12.97, disciplina le
     varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini
     dell’applicazione dei tributi di competenza dello stesso Comune, con particolare riguardo
     all’attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.
2.   Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del
     Comune, quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, economicità e
     trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3.   Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative se non
     contrastanti con quelle del presente Regolamento continuano ad essere applicate.
4.   Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti
     passivi, nonché alla determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano
     le relative disposizioni legislative.
5.   Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate
     derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque tutte quelle entrate, aventi natura tributaria,
     istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o futura.

                                                  ART. 2
                                           Agevolazioni tributarie

1.   Per “agevolazioni tributarie” si intendono sia le riduzioni sia le esenzioni dal tributo previste dalla
     Legge o dal Regolamento vigente..
2.   Ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97, sono esenti dal pagamento dei tributi
     comunali le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’art. 10 del citato
     decreto.

                                                    ART. 3
                                               Aliquote e tariffe

1.   Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione adottata entro il termine previsto o comunque
     stabilito per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario, stabilisce le aliquote
     e le tariffe delle entrate tributarie.
2.   Cassato (C.R.C. n. 827 del 15/02/1999)
3.   In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma 1, si intendono
     prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

                                           TITOLO II
                                 ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

                                    Capo 1°: Gestione delle entrate

                                                   ART. 4
                                              Forma di gestione

                                                       4
1.   La gestione delle entrate tributarie è svolta prioritariamente, in forma diretta, dal Comune. A tal
     fine, non è necessaria alcuna deliberazione in merito.
2.   Con deliberazione consiliare, il Comune può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la
     liquidazione, l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, secondo le modalità indicate
     dall’art. 52, comma 5, lett. B), del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.97.
3.   L’affidamento della gestione del tributo a terzi, ai sensi del comma precedente, non deve
     comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4.   L’Ufficio Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.675 del 31.12.96 e successive
     modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al
     Comune o ad altri Enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche
     magnetico o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili al fine dello
     svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria
     attività di controllo, di cui al successivo art. 7.
5.   I terzi affidatari di servizi e forniture, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. B), del Decreto Legislativo n.
     446/97, a seguito di gare di appalto o di incarichi professionali, devono rispettare le prescrizioni
     dettate dalla Legge n. 675/96 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
     dei dati personali, sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte
     le clausole idonee a rispettare nelle procedure di trattamento dei dati personali le norme della
     citata Legge, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
6.   I Concessionari di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. B) del Decreto Legislativo n.
     446/97 rientrando nel più ampio concetto di organo indiretto di amministrazione, hanno gli stessi
     doveri e responsabilità degli Enti pubblici concedenti.

                                                     ART. 5
                                      Funzionario Responsabile del Tributo

1.   Con proprio atto il Sindaco, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un funzionario,
     cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
     del tributo medesimo.
2.   In caso di gestione del tributo affidata a terzi, ai sensi del precedente art. 3, comma 2,
     l’assegnatario è considerato diretto responsabile della gestione del tributo; a questi pertanto sono
     attribuiti le funzioni ed i poteri di cui al precedente comma 1.
3.   In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile, il Sindaco designa, con apposito
     atto, il suo sostituto.

                                Capo 2°: Denunce Controlli e Versamenti

                                                      ART. 6
                                             Dichiarazione tributaria

1.   Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la
     dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla
     Legge o dal Regolamento.
2.   In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita
     il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Il
     mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti,
     anche sanzionatori.
3.   Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona
     fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a che ne ha l’amministrazione
     anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

                                                       ART. 7
                                               Attività di controllo

                                                         5
1.   L’Ufficio Tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli
     adempimenti che competono al contribuente per Legge o per Regolamento.
2.   Ai fini del potenziamento dell’attività dell’Ufficio Tributi del Comune, la Giunta Comunale può
     attribuire, ove previsto dalla norme in materia, compensi incentivanti al personale, rapportati ai
     risultati raggiunti nell’esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari
     programmi o progetti obiettivo nonché all’ammontare dell’evasione recuperata.

                                                 ART. 7 BIS
                                              Versamenti   (*)

1.   Si determina in € 5,00 (euro cinque) l’importo minimo per i versamenti eseguiti in via ordinaria,
     relativi ai tributi di propria competenza, con esclusione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni per i
     quali si applica l’importo minimo di € 1,00 (euro uno);
2.   Il limite di cui al comma 1 non deve, in ogni caso, intendersi come franchigia;
3.   Il suddetto limite si intende riferito al tributo dovuto per l’intero anno d’imposta ovvero all’intero
     periodo soggetto a tassazione.
(*) articolo aggiunto con atto C.C. n. 21 del 16/04/2007

                              Capo 3°: Procedimento di accertamento

                                                 ART. 8
                                  Avviso di accertamento/liquidazione

1.   Mediante motivato avviso di accertamento/liquidazione, il Comune:
      a) Provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del
     tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
      b) Procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
      c) Provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
      d) Recupera l’omesso o parziale o tardivo versamento del tributo;
      e) Applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento/liquidazione.

                                                   ART. 9
                                       Notificazione a mezzo posta

1.   La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente,
     può essere effettuata anche direttamente dall’ufficio comunale, con l’invio a mezzo plico postale
     raccomandato con avviso di ricevimento.
2.   Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell’ufficio tributario, la notificazione può
     essere eseguita mediante consegna dell’atto a mani del medesimo da parte di persona addetta
     all’ufficio predetto, la quale in tal caso assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

                                                  ART. 10 (*)
           Limiti di esenzione per attività di accertamento/liquidazione e riscossione coattiva

1. Nel corso dell’adempimento delle attività istruttoria e di accertamento necessarie per addivenire
    alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, l’ufficio competente per la
    riscossione è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla
    notificazione di avvisi di accertamento/liquidazione o alla riscossione coattiva, qualora l’importo
    dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia inferiore a [€. 16,00 (**)]. Fanno eccezione
    al suddetto limite la tassa occupazione spazi (TOSAP) dovuta dagli ambulanti a seguito
    dell’occupazione di aree dei mercati settimanali e per fiere e sagre.
2. I limiti di esenzione di cui al comma 1, si intendono comprensivi dell’importo dei tributi, delle
    sanzioni e degli interessi, con espressa esclusione di ogni altra commissione o diritto.
3. Il tributo, le sanzioni e gli interessi sono dovuti per l’intero ammontare se l’importo supera i predetti
    limiti.

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4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta
   violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

(*) articolo sostituito con delibera C.C. n. 82 del 16/12/2002
(**) importo così modificato con delibera C.C. n. 21 del 16/04/2007

                                              TITOLO III
                                     DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

                                                Capo 1°
                                  Diritto di interpello e Autotutela

                                                ART. 11 (*)
                                          Diritto di interpello

(*) Articolo abrogato con delibera C.C. n. 82 del 16/12/2002

                                                ART. 12
                                             L’autotutela

1.     Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti,
       anche senza istanza di parte, può procedere:
       a) All’annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
       b) Alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza,
           richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato
           luogo all’emanazione del provvedimento medesimo.
2.     Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per
       iscritto e va comunicato al destinatario dell’atto.
3.     In pendenza di giudizio, l’annullamento del provvedimento è possibile previo esame della
       giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune,
       ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l’ammontare delle spese di
       giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità
       di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell’interesse del
       Comune ad attivarsi mediante l’autotutela, può annullare il tutto o nella sola parte contestata
       il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all’organo giurisdizionale,
       davanti al quale pende la controversia, per l’eventuale desistenza dal contenzioso.
4.     In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei
       termini per ricorrere, il funzionario responsabile può procedere all’annullamento in presenza di
       palesi illegittimità dell’atto, quali tra le altre:
       a) Errore di persona o di soggetto passivo del tributo;
       b) Evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
       c) Errore sul presupposto del tributo;
       d) Doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
       e) Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
       f) Mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
       g) Sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi
           precedentemente negati.
5.     Non è consentito l’annullamento o la revoca d’ufficio per motivi sui quali sia intervenuta
       sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
6.     L’annullamento dell’atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti
       gli atti ad esso consequenziali, comportando l’obbligo di restituzione di quelle somme che

                                                   7
sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun
        tributo.

                                               Capo 2°
                                     L’accertamento con adesione

                                                 ART. 13
                                    Ambito di applicazione dell’istituto

1.   L’accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l’adesione del
     contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218 del 19.6.97, in quanto
     compatibili e secondo le disposizioni seguenti.
2.   Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone per la sua applicabilità la presenza di
     materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, attinenti agli
     elementi sostanziali dell’obbligazione tributaria.
3.   Esulano, pertanto, dal campo applicativo le questioni c.d. “di diritto” e tutte le fattispecie, nelle
     quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4.   L’accertamento può essere definito con l’adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con
     conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5.   In ogni caso resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare
     mediante l’istituto dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

                                                   ART. 14
                                 Attivazione del procedimento di adesione

1.   Il procedimento di adesione del contribuente può essere attivato:
      a) A cura dell’ufficio comunale, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
      b) Su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso                    di
     accertamento.

                                                 ART. 15
                             Procedimento ad iniziativa dell’ufficio comunale

1.   Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del
     contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l’avviso di accertamento può inviare al
     contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata,
     con l’indicazione del tributo e dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché del
     giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento stesso con adesione.
2.   Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari
     per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune ai fini dell’esercizio
     dell’attività di controllo può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del
     precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.

                                                ART. 16
                               Procedimento ad iniziativa del contribuente

1.   Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito di
     cui al precedente art. 14, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un
     ridimensionamento della pretesa del tributo può presentare, anteriormente all’impugnazione del

                                                      8
tributo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in
     carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2.   L’impugnazione dell’avviso di accertamento comporta la rinuncia all’istanza di adesione.
3.   La presentazione dell’istanza di adesione, ha l’effetto di sospendere, per un periodo di 90
     (novanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e
     quelli per il pagamento del tributo.
4.   Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell’istanza di adesione, il funzionario responsabile formula
     l’invito a comparire.

                                                     ART. 17
                                       Effetti dell’invito a comparire

1.   La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta la rinuncia
     alla definizione dell’accertamento con adesione.
2.   Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di
     comparizione indicata nell’invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale
     data.
3.   Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione
     dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale,
     compilato dall’incaricato del procedimento.

                                                  ART. 18
                                   Atto di accertamento con adesione

1.   L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal
     contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2.   Nell’atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione,
     anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle
     sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza dell’adesione.

                                                 ART. 19
                                      Perfezionamento dell’adesione

1.   La definizione dell’accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla
     redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità
     indicate nell’atto stesso.
2.   Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all’ufficio comunale la
     quietanza dell’eseguito pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia
     al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

                                                    ART. 20
                                            Effetti dell’adesione

1.   L’accertamento con adesione, perfezionato come disposto nel precedente art. 19, non è soggetto
     ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto
     precisato nel comma seguente.
2.   L’intervenuta adesione non esclude, tuttavia, l’esercizio dell’ulteriore attività accertativa entro i
     termini previsti dalla legge nei casi di adesioni riguardanti accertamenti parziali ovvero di
     sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente
     accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell’ufficio
     tributario comunale alla data medesima, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si
     pervenga all’accertamento di una somma imponibile superiore a quella definita di almeno il 50%.

                                                      9
3.   Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde
     efficacia dal momento del perfezionamento dell’adesione.

                                                  ART. 21
                                          Riduzione delle sanzioni

1.   A seguito dell’adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento, si
     applicano nella misura di un quarto (1/4) del minimo previsto dalla legge.
2.   Sono escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla
     determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o non veritiera risposta a richieste
     o ad inviti formulati dal Comune, nonché le sanzioni per omesso, parziale o per ritardato
     pagamento dei tributi dovuti.
3.   Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con
     l’avviso medesimo sono ridotte ad un quarto (1/4) qualora il contribuente non proponga ricorso
     contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare entro
     il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte
     come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente
     apponendone avvertenza in calce all’avviso di accertamento. Sono escluse dalla anzidetta
     riduzione le sanzioni per omesso, parziale o ritardato pagamento dei tributi dovuti.
4.   L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato rende inapplicabile la riduzione di cui al
     comma 3.

                                                TITOLO IV
                                            IL CONTENZIOSO

                                                   ART. 22
                                               Il Contenzioso

1.   Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il
     Comune favorisce la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri
     Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale
     attribuire l’organizzazione dell’attività processuale.
2.   Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio, proporre
     appello e delegare ai funzionari del Comune la rappresentanza dell’Ente nel processo tributario
     nonché a compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune
     stesso.
3.   E’ compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura
     tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei
     termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4.   Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero
     assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a
     professionista esterno.

                                              TITOLO V
                                        RISCOSSIONI E RIMBORSI

                                                  ART. 23
                                                Riscossione

1.   Le modalità di riscossione delle entrate tributarie, inclusa la riscossione coattiva, sono definite nei
     regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente
     alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
2.   In ogni caso, l’obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso
     effettua il versamento all’incaricato della riscossione.
                                                      10
ART. 24
                                  Sospensione e dilazione del versamento

1.   Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie
     possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da
     gravi calamità naturali.
2.   Il Funzionario responsabile può eccezionalmente           consentire, su richiesta dell’interessato in
     comprovate difficoltà di ordine economico anche se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei
     medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12 (dodici), previa applicazione a
     partire dalla seconda rata degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una
     sola rata, il debito decade dal beneficio e il contribuente deve provvedere al pagamento del
     debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3.   Spetta al funzionario responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione
     di cui all’articolo 72, comma 3, del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507.

                                                   ART. 25
                                                  Rimborsi

1.   Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3
     (tre) anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto
     alla restituzione, intendendosi come tale in quest’ultimo caso il giorno in cui è divenuta definitiva
     la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2.   La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla
     prova dell’avvenuto pagam ento della somma della quale si chiede la restituzione.
3.   Il funzionario responsabile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza di
     rimborso, procede all’esame della medesima e comunica, anche mediante raccomandata con
     ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
4.   Non si procede al rimborso per le somme, riferite ad ogni singolo periodo d’imposta, il cui
     importo sia inferiore al limite fissato al comma 1 dell’art. 10, mentre spetta per l’intero ammontare
     se l’importo supera il predetto limite. (*)
5.   A decorrere dall’anno di imposta 2007 e per i rapporti d’imposta ancora pendenti alla data di
     entrata in vigore della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il rimborso delle somme
     versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal
     giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il
     Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione
     dell’istanza. A decorrere dalla data di eseguito versamento, al contribuente spettano gli interessi
     previsti all’art. 25/bis del presente Regolamento. (**)

(*) comma aggiunto con delibera C.C. n. 82 del 16/12/2002
(**) comma aggiunto con delibera C.C. n. 21 del 16/04/2007

                                                ART. 25 BIS (*)
                                 Interessi per la riscossione ed il rimborso

1.   A decorrere dall’anno di imposta 2007e per i rapporti d’imposta ancora pendenti alla data di
     entrata in vigore della legge 27/12/2006 n. 296, c.165 (Legge Finanziaria 2007), gli interessi connessi
     all’applicazione delle entrate tributarie comunali per attività di recupero di tributi riferiti ad
     annualità pregresse, sono determinati applicando al tasso di interesse legale la maggiorazione di 3
     punti percentuali.
2.   Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno. Essi decorrono, per le annualità
     connesse al recupero di tributi evasi o elusi accertati tramite gli avvisi di accertamento in rettifica o
     d’ufficio, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

(*) articolo sostituito con atto C.C. n. 21 del 16/04/2007

                                                      11
TITOLO VI
                                                SANZIONI

                                                    ART. 26
                                           Criteri di graduazione

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione
   tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge, in relazione alla gravità della violazione
   stessa e alla personalità del trasgressore in linea con i principi guida generali stabiliti dagli organi di
   gestione dell’Ente.

2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l’applicazione
   delle sanzioni quali, a titolo esemplificativo, l’emanazione degli atti di contestazione delle
   violazioni, l’esame delle eventuali deduzioni difensive, l’irrogazione delle sanzioni, tenendo presente
   i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.

                                               TITOLO VII
                                              NORME FINALI

                                                  ART. 27
                                                Norme finali

1.   Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2.   E’ abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente
     Regolamento.
3.   Il presente Regolamento entro in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente l’istituto
     dell’accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi
     di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima
     ancora non sia decorso il termine di impugnazione.
4.   Le disposizioni di cui al’art. 25 BIS hanno decorrenza dalla data di esecutività del presente
     Regolamento e pertanto si applicano anche ai procedimenti in corso a tale data. (*)

(*) comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 13/7/99 C.R.C. n. 6581 del
26/7/99

                                                     12
NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note allegato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali si è operato il
rinvio.

Nota all’art. 1 e 4:

     - L’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 così recita:
Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni. - 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie
sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla
data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e
delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai
seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e
28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (49);
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e
di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22,
comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (49), è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990 (49), i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti
iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (50), ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario
designato quale responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la
procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (50), se affidata ai concessionari del
servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (50), ovvero con quella indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (51), se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni
generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria
trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.
(49) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(50) Riportato alla voce RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.
(51) Riportato alla voce RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO.

Nota all’art. 1:

    - L’art. 50 della L. n. 449 del 27/12/1997 così recita:
Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista
in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche
disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei
contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del
contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (295), nonché la possibilità di

                                                                   13
riduzione delle sanzioni in conformità con i prin cìpi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (294), in quanto compatibili.
(295) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(294) Riportata al n. A/CLII.

Nota all’art. 2:

   - L’art. 21 del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997 così recita:
Esenzioni in materia di tributi locali. - 1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai
connessi adempimenti.

     - L’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997 così recita:
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (18), ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (19);
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (20);
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università,
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (21);
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imp oste per legge o siano effettuate a favore di
altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (22), salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
«organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative
alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti,
nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefìci a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

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3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se
costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (23), ivi comprese
le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (24), della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (25), della ricerca scientifica
di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (26), nonché le attività di
promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e
10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a
quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione
che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più
favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della
lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed
ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al
compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (27), e dal decreto-legge 21
giugno 1995, n. 239 (27), convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il
presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai
contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del
medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (28), iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (29), e le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (30). Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi
n. 266 del 1991 (29), n. 49 del 1987 (29) e n. 381 del 1991 (30).
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (31), le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti
e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano
tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (32), introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (33), i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni
di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
(18) Riportata alla voce ANTICHITÀ, BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E MUSEI.
(19) Riportato alla voce ARCHIVI DI STATO.
(20) Riportato alla voce RIFIUTI SOLIDI URBANI.
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(21) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(22) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(23) Riportata alla voce ANTICHITÀ, BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E MUSEI.
(24) Riportato alla voce ARCHIVI DI STATO.
(25) Riportato alla voce RIFIUTI SOLIDI URBANI.
(26) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(27) Riportato alla voce DOTTORE COMMERCIALISTA.
(28) Riportata alla voce LAVORO.
(29) Riportata alla voce MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
(30) Riportata alla voce COOPERAZIONE E COOPERATIVE.
(31) Riportata alla voce COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO.
(32) Riportato al n. E/I.
(33) Riportata alla voce ISTITUTI DI CREDITO.

Nota all’art. 4:

    - L’art. 1 della L. n. 675 del 31/12/1996 così recita:
Finalità e definizioni. - 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato
secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
e) per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
l) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per «Garante», l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.

Nota all’art. 24:

    - L’art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 così recita:
Riscossione. - 3. Gli importi di cui al comma 1 sono ris cossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (11), riducibili a due rate su autorizzazione
dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per
gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso
pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui
pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o
frazione di semestre (11/a).
 (11) Riportato alla voce RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.
(11/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, riportato alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.

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