Transfer Pricing: quali novità in termini di oneri documentali? - Webinar - 4 febbraio 2021
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Transfer Pricing: quali novità in termini di oneri documentali? Webinar - 4 febbraio 2021 www.pwc-tls.it PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Agenda 1. Principali novità in materia di documentazione di transfer pricing 3 2. Servizi a basso valore aggiunto 9 3. Novità in merito agli accordi preventivi 11 4. Struttura della documentazione 15 5. Principali punti di attenzione della nuova Documentazione Nazionale 18 6. Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile 23
1 Principali novità in materia di documentazione di transfer pricing
Principali novità in materia di documentazione di transfer pricing Documentazione idonea per le controllate di gruppi esteri Documentazione idonea per le imprese controllate Il Provvedimento del 23 novembre 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di seguito anche «nuovo Provvedimento») stabilisce che, per le imprese controllate, la «documentazione idonea» (di seguito anche «documentazione») si compone di Masterfile e Documentazione Nazionale (cfr. par. 2.2 e 2.3). Vecchio Provvedimento (29-09-2010) Nuovo Provvedimento (23-11-2020) Controllante Controllante Paese estero Paese estero Italia Italia Controllata Controllata * Entrambi firmati dal legale rappresentate del contribuente o da un suo delegato. Il Masterfile Documentazione Nazionale Documentazione Nazionale e Masterfile* e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Masterfile può essere presentato in lingua inglese. PwC TLS Avvocati e Commercialisti 4
Principali novità in materia di documentazione di transfer pricing Si restringe la definizione di PMI Definizione di PMI Il nuovo Provvedimento definisce PMI le società aventi un volume d’affari o ricavi inferiore a EUR 50 mln nel periodo d’imposta d’interesse. Non rientrano comunque in tale definizione i soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllati da un soggetto non qualificabile come “piccola e media impresa”(cfr. par. 1.1, lett. a). Vecchio Provvedimento (29-09-2010) Nuovo Provvedimento (23-11-2020) Controllante Controllante (ricavi > EUR 50 mln) (ricavi > EUR 50 mln) Paese estero Paese estero Italia Italia Controllata Controllata (ricavi < EUR 50 mln) (ricavi < EUR 50 mln) PMI Non è una PMI PwC TLS Avvocati e Commercialisti 5
Principali novità in materia di documentazione di transfer pricing L’esclusione di operazioni controllate principali non incide sulla penalty protection di quelle incluse Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento In base al nuovo Provvedimento il contribuente ha la facoltà In base al vecchio Provvedimento la documentazione non di presentare Documentazione Nazionale e Masterfile con veniva considerata idonea se non presentava contenuti riguardo a una parte delle operazioni poste in essere. In tal informativi completi (cfr. par. 8.3, Provvedimento del 29 caso «la disciplina di all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, settembre 2010 o «vecchio Provvedimento»). comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si applica con esclusivo riguardo alle operazioni La Circolare 2010/58E inoltre si limitava a sancire che descritte e considerate idonee in base ai punti 5.3.3» (cfr. l'omessa documentazione di operazioni residuali non era par. 5.3.7). suscettibile di compromettere l’analisi, mentre non specificava alcunché sulle operazioni principali (cfr. par. 10, Circolare del 15 dicembre 2010 n. 58/E). PwC TLS Avvocati e Commercialisti 6
Principali novità in materia di documentazione di transfer pricing Firma elettronica con marca temporale e termine per la consegna Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Firma elettronica con marca temporale Non era richiesta alcuna marca temporale «Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere «Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati mediante firma elettronica con marca temporale da siglati in ogni pagina dal legale rappresentante del apporre entro la data di presentazione della dichiarazione contribuente onerato o da un suo delegato e firmati in calce dei redditi» (cfr. par. 5.1.2, nuovo Provvedimento). all’ultimo foglio dal medesimo o autenticati mediante firma Non è invece chiaro se, in caso di Dichiarazione Tardiva, sia elettronica» (cfr. par. 8.1, vecchio Provvedimento). possibile apporre tale marca temporale successivamente al Termine per la consegna della Documentazione termine ordinario per la presentazione della Dichiarazione «La consegna della documentazione all’amministrazione stessa. finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni Termine per la consegna della Documentazione dalla relativa richiesta» (cfr. par. 8.2). «La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta» (cfr. par. 5.2.1). PwC TLS Avvocati e Commercialisti 7
Principali novità in materia di documentazione di transfer pricing In caso di Dichiarazione Integrativa, la documentazione può essere modificata «In caso di successiva dichiarazione presentata […] per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che abbiano determinato l'indicazione di un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore credito, la documentazione […] può essere integrata o modificata e la relativa specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate viene effettuata unitamente alla presentazione della suddetta dichiarazione» (cfr. par. 6.1, nuovo Provvedimento). PwC TLS Avvocati e Commercialisti 8
2 Servizi a basso valore aggiunto
Servizi a basso valore aggiunto Documenti ed informazioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’approccio semplificato Nuovo Provvedimento (cfr. par. 7) 1. Descrizione dei servizi infragruppo [ossia descrizione delle categorie di servizi infragruppo a basso valore aggiunto forniti, oltreché, per ciascuna categoria di servizi, esplicitazione de: l’identità dei beneficiari; le ragioni per le quali detti servizi sono stati considerati a basso valore aggiunto; le ragioni alla base della fornitura di servizi all’interno del contesto di business del gruppo multinazionale; i benefici ottenuti o attesi; i criteri di ripartizione prescelti e le ragioni per cui si ritiene che tali criteri producano risultati che ragionevolmente riflettono i benefici ricevuti. Inoltre, dovrà essere fornita una conferma del margine di profitto applicato]; 2. Contratti di fornitura dei servizi; 3. Valorizzazione delle operazioni [ossia documentazione e illustrazione dei calcoli dai quali risulta la determinazione dell’aggregato di costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio e del margine di profitto applicato, con una dettagliata rappresentazione di tutte le categorie e di tutti gli importi dei costi rilevanti, inclusi i costi relativi a qualsiasi servizio fornito esclusivamente a un solo membro del gruppo multinazionale]; 4. Calcoli [in questa sezione dovranno essere riportati, anche tramite fogli di calcolo allegati, i calcoli che dimostrano l’applicazione dei criteri di ripartizione indicati nella sezione 1]. Vecchio Provvedimento e Decreto Ministeriale del 15 maggio 2018 Il vecchio Provvedimento invece non specificava alcun requisito specifico da rispettare ai fini dell’applicazione dell’approccio semplificato, mentre il Decreto Ministeriale del 15 maggio 2018, che pure affrontava il tema, si limitava a richiedere la predisposizione di «apposita documentazione» senza però specificare in cosa essa consistesse. PwC TLS Avvocati e Commercialisti 10
3 Novità in merito agli accordi preventivi
Novità in merito agli accordi preventivi La Legge di Bilancio 2021 ridefinisce il roll-back Accordi preventivi unilaterali e roll-back Con la legge di bilancio 2021 (più precisamente, per il tramite dell’articolo 1, comma 1101, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) sono state introdotte una serie di rilevanti novità in materia di accordi preventivi o di advance pricing agreements. Gli effetti degli accordi preventivi unilaterali possono essere estesi a tutti i periodi d’imposta antecedenti a quello in cui viene sottoscritto l’accordo e per i quali non siano ancora decorsi i termini di accertamento, a condizione che: (i) ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto poste alla base dell’accordo; e che (ii) non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Tale facoltà è esercitabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso o con eventuale dichiarazione integrativa, senza però che siano applicabili le relative sanzioni amministrative. Non si riscontrano norme di coordinamento o di conversione delle procedure esistenti. PwC TLS Avvocati e Commercialisti 12
Novità in merito agli accordi preventivi La Legge di Bilancio 2021 ridefinisce il roll-back Accordi preventivi bilaterali e multilaterali e roll-back Ulteriore novità è la possibilità di applicare l’istituto del roll-back “proprio”, a partire dal 1° gennaio 2021, anche agli effetti degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali. Viene quindi riconosciuta – in linea con quanto già previsto da numerose amministrazione estere – la possibilità di far retroagire gli effetti di tali accordi anche ai periodi d’imposta precedenti, al pari quindi degli accordi unilaterali. Tuttavia, rispetto a quest’ultimi, in considerazione della necessità di coordinamento con l’autorità estera parte dell’accordo, sono previste ulteriori condizioni, ossia (i) che il contribuente ne abbia fatto esplicita richiesta nell’istanza di apertura della procedura, (ii) che le altre amministrazioni fiscali coinvolte vi acconsentano. La necessità di un’esplicita richiesta in sede di instaurazione della procedura (che, come ribadisce la relazione illustrativa al disegno della legge di bilancio, è un requisito ulteriore rispetto allo stesso regime di roll-back previsto per gli accordi unilaterali) sembrerebbe escludere l’applicabilità di tali novità alle procedure (bilaterali o multilaterali) attualmente pendenti. PwC TLS Avvocati e Commercialisti 13
Novità in merito agli accordi preventivi Compartecipazione ai costi della procedura Accordi preventivi bilaterali e multilaterali e compartecipazione ai costi della procedura Un’ulteriore novità della legge di bilancio 2021 è costituita dall’aver subordinato l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo bilaterale e multilaterale al versamento di una commissione parametrata al fatturato complessivo del gruppo: • commissione di euro 10.000 in caso di fatturato di gruppo inferiore a 100 milioni; • commissione di euro 30.000 in caso di fatturato di gruppo compreso tra 100 milioni e 750 milioni; • commissione di euro 50.000 in caso di fatturato di gruppo superiore a 750 milioni. PwC TLS Avvocati e Commercialisti 14
4 Struttura della documentazione
Struttura della documentazione (Masterfile) Nuovo Provvedimento (cfr. par. 2.2) Vecchio Provvedimento (cfr. par. 2.1) La nuova struttura del Masterfile è allineata a quella prevista dall’Action 13, in quanto La struttura del Masterfile prevista invece dal vecchio Provvedimento era organizzata nei organizzata nei seguenti capitoli e paragrafi: seguenti capitoli e paragrafi: 1. Struttura organizzativa 1. Descrizione generale del gruppo multinazionale 2. Attività svolte 2. Struttura del gruppo 2.1 Principali fattori di generazione dei profitti del gruppo 2.1 Struttura organizzativa 2.2 Flussi delle operazioni 2.2 Struttura operativa 2.3 Accordi per la prestazione di servizi infragruppo 3. Strategie generali perseguite dal gruppo 2.4 Principali mercati 4. Flussi delle operazioni 2.5 Struttura operativa e catena del valore 2.6 Operazioni di riorganizzazione aziendale 5. Operazioni infragruppo 3. Beni immateriali del gruppo multinazionale 5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari 3.1 Strategia del gruppo 5.1.1 Operazioni di tipo 1 3.2 Beni immateriali 5.1.n Operazioni di tipo n 3.3 Accordi relativi a beni immateriali 5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo 3.4 Politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo 5.2.1 Servizi di tipo 1 3.5 Operazioni rilevanti 5.2.n Servizi di tipo n 4. Attività finanziarie infragruppo 5.3 Accordi per la ripartizione di costi 4.1 Modalità di finanziamento 6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti 4.2 Funzioni di finanziamento accentrate 7. Beni immateriali 4.3 Politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie 8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento 5. Rapporti finanziari del gruppo multinazionale 9. Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell’Unione Europea concernenti 5.1 Bilancio consolidato “Advance Price Arrangements” (APA) e ruling in materia di prezzi di trasferimento 5.2 Accordi relativi a operazioni finanziarie PwC TLS Avvocati e Commercialisti 16
Struttura della documentazione (Documentazione Nazionale) Nuovo Provvedimento (cfr. par. 2.3) Vecchio Provvedimento (cfr. par. 2.2) La nuova struttura della Documentazione Nazionale è allineata a quella prevista dall’Action La struttura della Documentazione Nazionale prevista invece dal vecchio Provvedimento era 13, in quanto organizzata nei seguenti capitoli e paragrafi: organizzata nei seguenti capitoli: 1. Descrizione generale dell’entità locale (storia, evoluzione recente e lineamenti generali 1. Descrizione generale della Società (storia, evoluzione recente e lineamenti generali dei dei mercati di riferimento) mercati di riferimento) 1.1 Struttura operativa 2. Settori in cui opera la Società 1.2 Attività e strategia imprenditoriale perseguita 2.1 Settore 1 2. Operazioni infragruppo 2.n Settore n 2.1 Operazioni di tipo 1 3. Struttura operativa della Società 2.1.1 Descrizione delle operazioni 4. Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al a) Ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti periodo d’imposta precedente b) Identificazione delle imprese associate coinvolte c) Operazioni comparabili indipendenti (esterne e interne) e indicatori finanziari 5. Operazioni infragruppo 2.1.2 Analisi di comparabilità 5.1 Operazioni di tipo 1 a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al 5.1.1 Descrizione delle operazioni principio di libera concorrenza 5.1.2 Analisi di comparabilità b) Criteri di applicazione del metodo prescelto a) Caratteristiche dei beni e dei servizi i. impresa associata da sottoporre ad analisi b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati ii. analisi pluriennale c) Termini contrattuali iii. rettifiche di comparabilità d) Condizioni economiche iv. strategia di ricerca e) Strategie d’impresa v. intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza 5.1.3. Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle 2.1.4 Risultati operazioni 2.1.5 Assunzioni critiche adottate nell’applicazione del metodo scelto a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al 2.n Operazioni di tipo n principio di libera concorrenza 3. Informazioni finanziarie b) Criteri di applicazione del metodo prescelto c) Risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato 3.1 Conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione 5.n Operazioni di tipo n 3.2 Prospetti di informazione e di riconciliazione 3.3 Prospetti di sintesi dei dati finanziarie rilevanti per i soggetti comparabili 6. Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione di costi o “CCA” a cui l’impresa partecipa) 4. Allegati Allegati PwC TLS Avvocati e Commercialisti 17
5 Principali punti di attenzione della nuova Documentazione Nazionale
Principali punti di attenzione della nuova Documentazione Nazionale Richiesti maggiori dettagli sui riporti funzionali Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Documentazione Nazionale - Cap. 1) Descrizione Documentazione Nazionale - Cap. 3) Struttura operativa generale dell’entità locale, par. 1.1 della Società «1.1. Struttura operativa [il paragrafo contiene una Il vecchio Provvedimento non imponeva un tale grado di descrizione della struttura operativa dell’entità locale, dettaglio, bensì si limitava a richiedere una «descrizione l’organigramma e l’indicazione degli individui ai quali le sommaria del ruolo di ciascuna delle articolazioni e delle funzioni direttive locali devono riportare, specificando il unità organizzative dell’impresa». Paese in cui sono ubicati gli uffici principali di detti individui]». PwC TLS Avvocati e Commercialisti 19
Principali punti di attenzione della nuova Documentazione Nazionale Necessario segnalare riorganizzazioni e trasferimenti di IP (anche del FY precedente) Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Documentazione Nazionale - Cap. 1) Descrizione Il vecchio Provvedimento non aveva alcun paragrafo generale dell’entità locale, par. 1.2 specificatamente dedicato a tali informazioni. «1.2. Attività e strategia imprenditoriale perseguita [il paragrafo contiene la descrizione dell’attività e della strategia imprenditoriale perseguita dall’entità locale, ivi comprese specifiche strategie legate a particolari settori o mercati ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente. Nella descrizione è necessario indicare se l’entità locale sia stata coinvolta/interessata da riorganizzazione del gruppo o da trasferimenti di beni immateriali nel FY di riferimento o in quello precedente, fornendo una illustrazione degli effetti. Indicazioni specifiche sui principali concorrenti dell’entità locale, e descrizione delle attività svolte da questi]». PwC TLS Avvocati e Commercialisti 20
Principali punti di attenzione della nuova Documentazione Nazionale Necessario fornire il bilancio relativo all’esercizio in esame Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Documentazione Nazionale - Cap. 3) Informazioni Il vecchio Provvedimento non prevedeva specificatamente finanziarie, par. 3.1 l’inclusione di tali informazioni finanziarie. La Documentazione Nazionale dovrà essere corredata dei «[…] conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione. Qualora disponibili, dovranno essere allegate le relazioni di certificazione rilasciate da revisori indipendenti». PwC TLS Avvocati e Commercialisti 21
Principali punti di attenzione della nuova Documentazione Nazionale Necessario fornire dei prospetti di riconciliazione dei dati finanziari con il bilancio Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Documentazione Nazionale - Cap. 3) Informazioni Il vecchio Provvedimento non aveva alcun paragrafo finanziarie, par. 3.2 specificatamente dedicato a tali informazioni. La Documentazione Nazionale dovrà essere corredata dei «[…] prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente». PwC TLS Avvocati e Commercialisti 22
6 Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile
Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile Resta ferma la possibilità di presentare più di un Masterfile Nuovo provvedimento (cfr. par. 2.2) «È consentita la presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento». Pertanto, i gruppi multinazionali caratterizzati dallo svolgimento di attività variegate e appositamente disciplinate, hanno la possibilità di presentare uno specifico Masterfile per ciascuna di queste attività. PwC TLS Avvocati e Commercialisti 24
Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile Necessario indicare i principali fattori di generazione dei profitti all’interno del gruppo Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Masterfile - Cap. 2) Attività svolte, par. 2.1 Il vecchio Provvedimento non aveva alcun paragrafo «2.1 Principali fattori di generazione dei profitti del gruppo [in specificatamente dedicato a tali informazioni. questo paragrafo dovranno essere descritte, in linea generale, le attività economicamente rilevanti che consentono al gruppo, nel suo complesso, di generare valore]». PwC TLS Avvocati e Commercialisti 25
Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile Criterio per stabilire di quali operazioni infragruppo è necessario descrivere i flussi Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Masterfile - Cap. 2) Attività svolte, par. 2.2 Il vecchio Provvedimento non prevedeva specificatamente «2.2 Flussi delle operazioni [in questo paragrafo dovrà l’inclusione delle informazioni relative alla catena produttiva essere fornita, anche sotto forma di scheda o diagramma, e/o distributiva, né individuava una soglia minima di fatturato una descrizione della catena produttiva e/o distributiva per la selezione dei prodotti/servizi da descrivere. relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo]». PwC TLS Avvocati e Commercialisti 26
Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile Necessario descrivere gli accordi sui servizi infragruppo e i fattori alla base della capacità di erogarli Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Masterfile - Cap. 2) Attività svolte, par. 2.3 Masterfile - Cap. 5) Operazioni infragruppo, par. 5.2 «2.3 Accordi per la prestazione di servizi infragruppo [in Il vecchio Provvedimento non imponeva un tale grado di questo paragrafo dovrà essere fornito un elenco e una breve dettaglio, bensì conteneva il paragrafo 5.2 , denominato descrizione dei principali contratti o accordi disciplinanti la «Servizi funzionali allo svolgimento delle attività prestazione di servizi infragruppo (ad eccezione dei servizi infragruppo», all’interno del quale era necessario «definire di ricerca e sviluppo che trovano collocazione nel capitolo 3), con sufficiente precisione le caratteristiche dei servizi ivi inclusa una descrizione dei fattori alla base della capacità funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi da una delle principali sedi di fornire servizi importanti nonché della o più associate a beneficio di una o più delle altre associate politica dei prezzi di trasferimento relativa all’allocazione dei e i soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli indicati al costi e alla determinazione dei prezzi dei servizi capitolo 2, tra cui gli stessi intercorrono». infragruppo]». PwC TLS Avvocati e Commercialisti 27
Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile Paragrafo specifico per le operazioni di riorganizzazione aziendale Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Masterfile - Cap. 2) Attività svolte, par. 2.6 Il vecchio Provvedimento non aveva nessun paragrafo «2.6 Operazioni di riorganizzazione aziendale [il paragrafo specificatamente dedicato a tali informazioni, ma prevedeva contiene una descrizione delle eventuali operazioni di che all’interno del cap. 6, dedicato all’analisi funzionale, riorganizzazione aziendale, acquisizioni e dismissioni - se fosse presente una descrizione dei «cambiamenti intervenuti rilevanti - realizzate nel periodo d’imposta di riferimento]». nelle funzioni, nei beni e nei rischi rispetto al periodo d’imposta precedente, con particolare riferimento a quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale». PwC TLS Avvocati e Commercialisti 28
Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile Necessario descrivere la strategia di gruppo relativa ai beni immateriali, e i relativi accordi Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Masterfile - Cap. 3) Beni immateriali del gruppo Il vecchio Provvedimento si limitava a richiedere che multinazionale, par. 3.1 all’interno del paragrafo 7, dedicato ai beni immateriali, fosse «3.1 Strategia del gruppo [in questo paragrafo dovrà essere presente una «elencazione dei beni immateriali detenuti da fornita una descrizione generale della strategia globale del ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni, con separata gruppo multinazionale per lo sviluppo, la proprietà e lo indicazione di eventuali canoni, distinti per soggetto sfruttamento dei beni immateriali, inclusa la localizzazione percipiente o erogante, corrisposti per lo sfruttamento degli delle principali strutture di ricerca e sviluppo e della gestione stessi». dell’attività di ricerca e sviluppo]». Masterfile - Cap. 3) Beni immateriali del gruppo multinazionale, par. 3.3 «3.3 Accordi relativi a beni immateriali [in questo paragrafo si avrà cura di elencare i principali accordi relativi ai beni immateriali identificando anche le imprese associate tra cui gli stessi sono stati stipulati, compresi gli accordi sulla ripartizione dei costi, i principali accordi per la prestazione di servizi di ricerca e sviluppo e gli accordi di licenza]». PwC TLS Avvocati e Commercialisti 29
Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile Maggior focus sulle modalità di finanziamento Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Masterfile - Cap.4) Attività finanziarie infragruppo, par. Il vecchio Provvedimento non aveva alcun paragrafo 4.1 specificatamente dedicato a tali informazioni. «4.1 Modalità di finanziamento [in questo paragrafo si dovrà fornire una descrizione generale delle modalità di finanziamento del gruppo, con indicazione dei principali contratti di finanziamento con finanziatori indipendenti]». Masterfile - Cap.4) Attività finanziarie infragruppo, par. 4.2 «4.2 Funzioni di finanziamento accentrate [in questo paragrafo devono essere indicate le entità del gruppo multinazionale che svolgono funzioni di finanziamento accentrate per il gruppo, con indicazione della legislazione dello Stato in base alla quale l’impresa è costituita, nonché dell’effettiva sede di direzione della stessa]». PwC TLS Avvocati e Commercialisti 30
Principali punti di attenzione del nuovo Masterfile Può essere necessario fornire il bilancio consolidato Nuovo Provvedimento Vecchio Provvedimento Masterfile - Cap. 5) Rapporti finanziari del gruppo Il vecchio Provvedimento non aveva alcun paragrafo multinazionale, par. 5.1 specificatamente dedicato a tali informazioni. «5.1 Bilancio consolidato [in questo paragrafo va allegato il bilancio consolidato del gruppo multinazionale per il periodo d’imposta di riferimento, se previsto ai fini dell’informativa finanziaria, regolamentare, di gestione interna, ai fini fiscali o per altre finalità]». PwC TLS Avvocati e Commercialisti 31
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