TRACCIABILITA' DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - Rita Marcianò

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TRACCIABILITA' DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - Rita Marcianò
TRACCIABILITA’ DEI
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE
       ANIMALE

                 Rita Marcianò
TRACCIABILITA' DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - Rita Marcianò
Introduzione

• Regolamento CE no.178/2002 definisce la tracciabilità (art.3) ed
  alcuni suoi requisiti (art.18(1))
• La tracciabilità serve a :
   – Operatori per tracciare e seguire i SOA/prodotti derivati e
      prendere eventuali misure in caso di non conformità.
   – Autorità competenti per svolgere l’attivtà di controllo ufficiale
TRACCIABILITA' DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - Rita Marcianò
Introduzione

                  Principali obbiettivi

 Prevenire contaminazione degli alimenti

 Prevenire contaminazione dei mangimi con materiali di
  categoria 1 & 2
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Principi Generali

                  Principio n°1 :
   La tracciabilità si applica allo starting point

   Starting point (R.1069/2009, art.4(1), considerando (21))
• Rappresenta il momento in cui il SOA viene
  prodotto e pertanto entra nel campo di
  applicazione del Reg. 1069/09
• Una volta classificato SOA (starting point), il
  produttore di detto materiale deve applicare
  le regole della tracciabilità dei SOA.
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Decisione dell’
Campo di applicazione   operatore       Campo di applicazione
Pacchetto igiene       Irreversibile    Reg. 1069/09

        Prodotti di
    origine animale o                             SOA
      materia prima                           « per legge »
         idonea al
    consumo umano

                                                  SOA
                                              « per scelta »

                               Starting point

                                            Tracciabilità
Tracciabilità normativa alimenti           normativa SOA
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Principi generali

                   Principio n°2 :
 La tracciabilità si applica fino allo smaltimento o
  uso del sottoprodotto, a meno che non esista un
                       end point
       End point (R.1069/2009, art.5, considerando (22))
• È il momento in cui i prodotti derivati non sono più
  assoggettati al Reg. 1069/09
• Dopo l’ end point non sono più richiesti tracciabilità e
  controllo ufficiale ai sensi del Reg. 1069/09
• L’End point è specificato per i prodotti derivati di cui
  agli artt.33, 35 e 36
Produzione                   SOA                                  SOA
      SOA                                         STARTING POINT
                 Step 0

                                                                      TRACCIABILITA’
   Raccolta      Step 1

                                 TRACCIABILITA’
   Trasporto                                          SOA
  Stoccaggio     Step 2
 Trattamento                                         Norme
 Lavorazione     Step 3                           tracciabilità
Trasformazione
Stoccaggio PD
 Distribuzione
    Vendita      Step n                                           END POINT
      Uso                                                      PD destinati al
                                                                  pet food,
                                                             all’alimentazione
                           PD destinati alla                    di animali da
     Nel campo di             distruzione,                    pelliccia ed usi
                           all’alimentazione                 tecnici diversi da
     applicazione del                                             FO/AMM
                             di animali da
     Reg. SOA             reddito e FO/AMM
Esempio di filera con end point

               Intestini                             End point
                                   mucose                                Eparina
                 suini
                                                               Stoccaggio
Produttore di SOA                                             Immissione in
   (mattatoio)          manipolazione /
                       Trattamento SOA          Industria      commercio
                                              farmaceutica
                       Riconosciuto
                                              Registrato

                                                             Tracciabilità normativa
                Tracciabilità normativa SOA
                                                                    farmaco
Principi generali

                  Principio n°3 :
Assicurare la separazione fra le 3 categorie di SOA
               ad ogni step della filiera

                 Principio n°4 :
   Assicurare la corretta destinazione dei SOA

         = obbligo degli operatori
              (R.1069/2009, Art. 4(2))
Principi generali

                Principio n°5 :
Assicurare un efficace sistema di controllo per
   garantire la corretta destinazione dei SOA

     = obbligo degli Stati Membri
           (R.1069/2009, Art. 4(3)(4))
Obblighi degli operatori lungo la filiera

• raccolta, identificazione per categorie,
  trasporto e tracciabilità dei SOA
 (R.1069/2009, Art 21(1) and (2), Art 22(1) and
                      (2))
1. Produzione di SOA (Starting point)

 Allevamento      Mattatoio   Alimenti

     - separazione per categoria

               Cat 1
                                         Cat 1

PRODUZIONE
               Cat 2                             CONTENITORI DEDICATI
  DI SOA                                 Cat 2

               Cat 3
                                         Cat 3
Produzione di SOA:
                         Mattatoio

– Identificazione SOA (obbligatorio
  per MSR– Allegato V, punto 3 Reg.
  CE no.999/2001)

– Stoccaggio temporaneo di SOA in
  containers dedicati e identificazione
  dei containers per ogni categoria.

– I produttori di SOA devono avere una procedura che assicuri la
  corretta destinazione dei SOA (es: liste nazionali degli impianti
  1069/09)
2. Raccolta e trasporto di SOA
          (Art.4(2), Art.21(1) and (2), Art.22(2))

                                              SOA liquidi (sangue)
allevamento               mattaoio
2. Raccolta e trasporto di SOA

 Raccolta senza indebito ritardo
 Trasportatori registrati
 Identificazione dei mezzi di trasporto/contenitori/imballaggi
 Trasporto di SOA/PD in mezzi/contenitori dedicati
    link con il Reg. CE no.999/2001 (All. IV, part II e III) –
     Proteine Animali Processate (PAP) devono essere
     trasportate in impianti dedicati e non insieme a mangimi per
     ruminanti
    link con Reg. CE no. 852/2004 (All. II, Capitolo IV)
 Requisiti di igiene e prova di tenuta
 Temperatura controllata per categoria 3 destinata al feed se
  trasformata oltre le 24 ore
Simile alla
Identificazione dei containers                                precedente norma

Categoria 1
                                                        CAT. 1
Codice Colore : nero                               Destinato allo smaltimento

scritta : « Destinati solo allo smaltimento »

Categoria 2
 Codice Colore : giallo                                  CAT. 2
                                                        non destinati al
scritta: « non destinati al consumo animale » o,       consumo animale
se destinato al consumo animale, « per
l’alimentazione di …+ nome della specie di
destinazione»

Categoria 3                                              CAT. 3
                                                        Non destinato al
Codice Colore : verde                                   consumo umano

scritta: « non destinato al consumo umano ».
Identificazion dei containers
               Altre indicazioni specifiche per alcuni
                              SOA o PD
                    (R. 142/2011, All. VIII, Capo II)

•   C1 usato per produrre prodotti derivati
•   latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di
    colostro
•   gelatina, collagene
•   Alimenti grezzi per animali da compagnia
•   pesce e prodotti derivati dal pesce destinati a mangimi per pesci
•   prodotti sanguigni ottenuti da equidi a fini diversi dall'alimentazione animale
•   Corna e zoccoli per la produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti
•   Stallatico e contenuto del tubo digerente
•   Prodotti intermedi
•   Materiali per mangimi
•   campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici
•   articoli da esposizione
3. Stabilimenti
       (R.1069/2009, considerando (26), Art. 22(2), 23, 24)

- Riconoscimento: gli Operatori devono assicurare che i propri
  impianti siano riconosciuti per una specifica categioria prima di
  poter iniziare la propria attività

- Registrazione: gli Operatori devono notificare all’autorità
  competente, prima di iniziare l’attività, la presenza del proprio
  impianto sul territorio, specificandone la categoria del materiale
  trattato

PERCHE’         ad ogni stadio della filiera (dallo starting point fino
  alla distruzione o uso finale o all’ end point se esiste), gli
  stabilimenti/impianti/strutture   che      generano       SOA       o
  manipolano/trattano SOA/PD devono disporre di una procedura
  per assicurare la corretta destinazione del proprio
  sottoprodotto/PD (elenchi stabilimenti)
4. Marcatura di alcuni prodotti derivati

Marcatura delle farine
PERCHE’?
  - Differenziare le farine cat 1&2 dalle PAP cat 3
  - Per evidenziare qualsiasi cross contaminazione
    of farine cat 1&2 con PAP cat 3

- COME ?      Con il trieptanoato di glicerina (GHT)

- DOVE ? Negli impianti di trasformazione di materiali
  di cat 1&2
4. Marcatura di alcuni prodotti derivati

Reg. 142/11 Allegato VIII – Capo V

Requisito : i prodotti derivati marcati devono contenere
  in modo omogeneo in tutta la massa una
  concentrazione minima di 250 mg di GHT per chilo di
  grasso.
Verifica : sistema di monitoraggio e di registrazioni di
  parametri adatti a dimostrare all'autorità competente
  il raggiungimento della concentrazione minima
  omogenea prescritta di GTH
4. Marcatura di alcuni prodotti derivati

Reg. 142/11 Allegato VIII – Capo V
La marcatura con GTH non è prescritta per:
a) i prodotti derivati liquidi destinati agli impianti di
   biogas o di compostaggio;
b) i prodotti derivati destinati all'alimentazione di
   animali da pelliccia;
c) il biodiesel;
d) i prodotti derivati se destinati all’ incenerimento o
   coincenerimento diretto immediato o usati in loco
   come combustibile o se destinati alla ricerca o a
   altri impieghi specifici di cui all'articolo 17 del Reg.
   1069/09, autorizzati dall'autorità competente.
4. Marcatura di alcuni prodotti derivati

        Marcatura di fertilizzanti organici ed
                    ammendanti

-   PERCHE’?            Pre prevenire qualsiasi cross contaminazione fra
    FO/AMM e mangimi. Per rendere la miscela non appetibile agli animali o
    impedirne l’abuso come mangime

-   DOVE ? negli impianti dove vengono prodotti i FO/AMM che sono
    impianti tecnici riconosciuti
4. Marcatura di alcuni prodotti derivati
          Marcatura di fertilizzanti organici ed ammendanti

-   COME? Mescolato con una proporzione minima sufficiente di un
    componente autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro in
    cui il prodotto sarà applicato sul terreno, in modo da escludere l’uso della
    miscela come mangime :
     - Es. calce, stallatico, urina, compost o residui della digestione
         risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in
         biogas
     - I componenti sono determinati in base ad una valutazione delle
         condizioni climatiche e del suolo
     - L’autorità competente mette a disposizione della Commissione e, su
         richiesta, agli altri Stati membri l’elenco dei componenti autorizzati.
5. Registri, documento commerciale
                 e certificato sanitario
                     (R.1069/2009, Art.21, Art. 22)

 Tutti gli Operatori coinvolti nella filiera dei SOA/PD
 devono:
     - Tenere le registrazioni di ogni movimentazione e
       relativi documenti commerciali/certificati sanitari
     - Assicurare che durante il trasporto i SOA/PD siano
       scortati da documento di trasporto e quando
       necessario certificato sanitario
 raggiunto l’end point, non c’è più obbligo delle registrazioni
  e della documentazione di cui al Regolamento CE
  n.1069/2009
Modello di documento commerciale

- Modello europeo Reg. 142/2011 Allegato VIII,
  Capo III

- Per alcune tipologie di trasporti (cat 3) in Italia
  sarà possibile utilizzare il modello semplificato.
6. DEROGHE ALLA TRACCIABILITA’
            (R. 1069/2009, Art.21, Art.22)

- l’autorità competente può autorizzare il
  trasporto di stallatico tra due punti situati
  presso la stessa azienda o tra aziende e
  utilizzatori di stallatico all’interno dello
  stesso Stato membro, senza documento
  commerciale o certificato sanitario
- Per il trasporto di alcuni PD              (vedi R.
  142/11)
DEROGHE PER I MANGIMI

I “mangimi completi” prodotti a partire da SOA/PD, come definiti
   nell’art. 3(h)* del Regolamento n. 767/2009 non necessitano di :

• identificazione ed etichettatura, nè documenti commerciali e
  registrazioni ai sensi del Reg. 1069/09

*miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno
   additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via
   orale sotto forma di mangimi completi o complementari;
DEROGHE
         per fertilizzanti organici ed ammendanti

Nessun obbligo di etichetatura per :

• FO/AMM in confezioni pronte per la vendita di non più di 50 kg di peso

• FO/AMM in big bags di non più di 1000 kg di peso
    – se autorizzato dall’autorità competente in base alla valutazione
      circa la possibilità che il prodotto giunga in allevamento e possano
      accedervi bovini
    – se indicato sui sacchi che il prodotto non è destinato ad allevamenti
      o a terreni adibiti al pascolo
Controlli ufficiali tracciabilità
              (R. 1069/2009, Art.45, Art.47 and Art.48)
L’Autorità competente esegue controli ufficiali ad intervalli regolari
     (frequenza) lungo tutta la filiera :

1.   separazione ed identificazione di SOA e mezzi di
     trasporto
2.   corretta destinazione dei SOA/PD
3.   registri/documenti commerciali/certificati sanitari
4.   Invio di SOA/PD verso altri Stati membri e Paesi
     terzi
Autorità Competente
         Controlli ufficiali
A livello di produzione (starting point)         Operatore
e lungo tutta la filiera
 categorizzazione, separazione,
identificazione, destinazione 
                                            Azioni correttive
registri/documenti commerciali,          - Procedure per assicurare la
check list e controlli crociati          corretta categorizzazione dei
                                         materiali
                                       -Procedure per assicurare la
                                       corretta identificazione e
     Rapporto di                       separazione dei materiali
      ispezione
     Identificazione di                -Procedure per assicurare la
      non conformità                   corretta destinanazione
                                             Training del personale
                                           -
Nuove
            Controllo ufficiale sulla corretta                                 specifiche
                                                                             tecniche per la
                  identificazione dei                                         codifica delle
                                                                                  liste
                        SOA/PD
Controllare sempre le liste degli impianti riconosciuti/registrati disponibili sulla
pagina web dell’Autorità Competente Centrale ed UE
Link of European Commission web page – List of approved ABP establishments

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm
3. Controlli Ufficiali invio SOA/PD ad altri Stati membri

L’autorità competente verifica se:
    - L’impianto di destinazione è riconosciuto : per
      materiale C1 e C2 material e MBM e grassi derivati da
      materiale C1 e C2 (modello nel R.142/2011)
             Non più richiesto per le PAP
    - È avvenuta la notifica attraverso il sistema
      TRACES per materiale C1 e C2 material e MBM e grassi
      derivati da materiale C1 e C2 e PAP
    - I tranportatori devono essere registrati ed i mezzi di
      trasporto/containers identificati (codice colore)
Grazie per l’attenzione !
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