TRACCIABILITA' DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - Rita Marcianò
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Introduzione • Regolamento CE no.178/2002 definisce la tracciabilità (art.3) ed alcuni suoi requisiti (art.18(1)) • La tracciabilità serve a : – Operatori per tracciare e seguire i SOA/prodotti derivati e prendere eventuali misure in caso di non conformità. – Autorità competenti per svolgere l’attivtà di controllo ufficiale
Introduzione Principali obbiettivi Prevenire contaminazione degli alimenti Prevenire contaminazione dei mangimi con materiali di categoria 1 & 2
Principi Generali Principio n°1 : La tracciabilità si applica allo starting point Starting point (R.1069/2009, art.4(1), considerando (21)) • Rappresenta il momento in cui il SOA viene prodotto e pertanto entra nel campo di applicazione del Reg. 1069/09 • Una volta classificato SOA (starting point), il produttore di detto materiale deve applicare le regole della tracciabilità dei SOA.
Decisione dell’ Campo di applicazione operatore Campo di applicazione Pacchetto igiene Irreversibile Reg. 1069/09 Prodotti di origine animale o SOA materia prima « per legge » idonea al consumo umano SOA « per scelta » Starting point Tracciabilità Tracciabilità normativa alimenti normativa SOA
Principi generali Principio n°2 : La tracciabilità si applica fino allo smaltimento o uso del sottoprodotto, a meno che non esista un end point End point (R.1069/2009, art.5, considerando (22)) • È il momento in cui i prodotti derivati non sono più assoggettati al Reg. 1069/09 • Dopo l’ end point non sono più richiesti tracciabilità e controllo ufficiale ai sensi del Reg. 1069/09 • L’End point è specificato per i prodotti derivati di cui agli artt.33, 35 e 36
Produzione SOA SOA SOA STARTING POINT Step 0 TRACCIABILITA’ Raccolta Step 1 TRACCIABILITA’ Trasporto SOA Stoccaggio Step 2 Trattamento Norme Lavorazione Step 3 tracciabilità Trasformazione Stoccaggio PD Distribuzione Vendita Step n END POINT Uso PD destinati al pet food, all’alimentazione PD destinati alla di animali da Nel campo di distruzione, pelliccia ed usi all’alimentazione tecnici diversi da applicazione del FO/AMM di animali da Reg. SOA reddito e FO/AMM
Esempio di filera con end point Intestini End point mucose Eparina suini Stoccaggio Produttore di SOA Immissione in (mattatoio) manipolazione / Trattamento SOA Industria commercio farmaceutica Riconosciuto Registrato Tracciabilità normativa Tracciabilità normativa SOA farmaco
Principi generali Principio n°3 : Assicurare la separazione fra le 3 categorie di SOA ad ogni step della filiera Principio n°4 : Assicurare la corretta destinazione dei SOA = obbligo degli operatori (R.1069/2009, Art. 4(2))
Principi generali Principio n°5 : Assicurare un efficace sistema di controllo per garantire la corretta destinazione dei SOA = obbligo degli Stati Membri (R.1069/2009, Art. 4(3)(4))
Obblighi degli operatori lungo la filiera • raccolta, identificazione per categorie, trasporto e tracciabilità dei SOA (R.1069/2009, Art 21(1) and (2), Art 22(1) and (2))
1. Produzione di SOA (Starting point) Allevamento Mattatoio Alimenti - separazione per categoria Cat 1 Cat 1 PRODUZIONE Cat 2 CONTENITORI DEDICATI DI SOA Cat 2 Cat 3 Cat 3
Produzione di SOA: Mattatoio – Identificazione SOA (obbligatorio per MSR– Allegato V, punto 3 Reg. CE no.999/2001) – Stoccaggio temporaneo di SOA in containers dedicati e identificazione dei containers per ogni categoria. – I produttori di SOA devono avere una procedura che assicuri la corretta destinazione dei SOA (es: liste nazionali degli impianti 1069/09)
2. Raccolta e trasporto di SOA (Art.4(2), Art.21(1) and (2), Art.22(2)) SOA liquidi (sangue) allevamento mattaoio
2. Raccolta e trasporto di SOA Raccolta senza indebito ritardo Trasportatori registrati Identificazione dei mezzi di trasporto/contenitori/imballaggi Trasporto di SOA/PD in mezzi/contenitori dedicati link con il Reg. CE no.999/2001 (All. IV, part II e III) – Proteine Animali Processate (PAP) devono essere trasportate in impianti dedicati e non insieme a mangimi per ruminanti link con Reg. CE no. 852/2004 (All. II, Capitolo IV) Requisiti di igiene e prova di tenuta Temperatura controllata per categoria 3 destinata al feed se trasformata oltre le 24 ore
Simile alla Identificazione dei containers precedente norma Categoria 1 CAT. 1 Codice Colore : nero Destinato allo smaltimento scritta : « Destinati solo allo smaltimento » Categoria 2 Codice Colore : giallo CAT. 2 non destinati al scritta: « non destinati al consumo animale » o, consumo animale se destinato al consumo animale, « per l’alimentazione di …+ nome della specie di destinazione» Categoria 3 CAT. 3 Non destinato al Codice Colore : verde consumo umano scritta: « non destinato al consumo umano ».
Identificazion dei containers Altre indicazioni specifiche per alcuni SOA o PD (R. 142/2011, All. VIII, Capo II) • C1 usato per produrre prodotti derivati • latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro • gelatina, collagene • Alimenti grezzi per animali da compagnia • pesce e prodotti derivati dal pesce destinati a mangimi per pesci • prodotti sanguigni ottenuti da equidi a fini diversi dall'alimentazione animale • Corna e zoccoli per la produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti • Stallatico e contenuto del tubo digerente • Prodotti intermedi • Materiali per mangimi • campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici • articoli da esposizione
3. Stabilimenti (R.1069/2009, considerando (26), Art. 22(2), 23, 24) - Riconoscimento: gli Operatori devono assicurare che i propri impianti siano riconosciuti per una specifica categioria prima di poter iniziare la propria attività - Registrazione: gli Operatori devono notificare all’autorità competente, prima di iniziare l’attività, la presenza del proprio impianto sul territorio, specificandone la categoria del materiale trattato PERCHE’ ad ogni stadio della filiera (dallo starting point fino alla distruzione o uso finale o all’ end point se esiste), gli stabilimenti/impianti/strutture che generano SOA o manipolano/trattano SOA/PD devono disporre di una procedura per assicurare la corretta destinazione del proprio sottoprodotto/PD (elenchi stabilimenti)
4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Marcatura delle farine PERCHE’? - Differenziare le farine cat 1&2 dalle PAP cat 3 - Per evidenziare qualsiasi cross contaminazione of farine cat 1&2 con PAP cat 3 - COME ? Con il trieptanoato di glicerina (GHT) - DOVE ? Negli impianti di trasformazione di materiali di cat 1&2
4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Reg. 142/11 Allegato VIII – Capo V Requisito : i prodotti derivati marcati devono contenere in modo omogeneo in tutta la massa una concentrazione minima di 250 mg di GHT per chilo di grasso. Verifica : sistema di monitoraggio e di registrazioni di parametri adatti a dimostrare all'autorità competente il raggiungimento della concentrazione minima omogenea prescritta di GTH
4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Reg. 142/11 Allegato VIII – Capo V La marcatura con GTH non è prescritta per: a) i prodotti derivati liquidi destinati agli impianti di biogas o di compostaggio; b) i prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali da pelliccia; c) il biodiesel; d) i prodotti derivati se destinati all’ incenerimento o coincenerimento diretto immediato o usati in loco come combustibile o se destinati alla ricerca o a altri impieghi specifici di cui all'articolo 17 del Reg. 1069/09, autorizzati dall'autorità competente.
4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Marcatura di fertilizzanti organici ed ammendanti - PERCHE’? Pre prevenire qualsiasi cross contaminazione fra FO/AMM e mangimi. Per rendere la miscela non appetibile agli animali o impedirne l’abuso come mangime - DOVE ? negli impianti dove vengono prodotti i FO/AMM che sono impianti tecnici riconosciuti
4. Marcatura di alcuni prodotti derivati Marcatura di fertilizzanti organici ed ammendanti - COME? Mescolato con una proporzione minima sufficiente di un componente autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto sarà applicato sul terreno, in modo da escludere l’uso della miscela come mangime : - Es. calce, stallatico, urina, compost o residui della digestione risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas - I componenti sono determinati in base ad una valutazione delle condizioni climatiche e del suolo - L’autorità competente mette a disposizione della Commissione e, su richiesta, agli altri Stati membri l’elenco dei componenti autorizzati.
5. Registri, documento commerciale e certificato sanitario (R.1069/2009, Art.21, Art. 22) Tutti gli Operatori coinvolti nella filiera dei SOA/PD devono: - Tenere le registrazioni di ogni movimentazione e relativi documenti commerciali/certificati sanitari - Assicurare che durante il trasporto i SOA/PD siano scortati da documento di trasporto e quando necessario certificato sanitario raggiunto l’end point, non c’è più obbligo delle registrazioni e della documentazione di cui al Regolamento CE n.1069/2009
Modello di documento commerciale - Modello europeo Reg. 142/2011 Allegato VIII, Capo III - Per alcune tipologie di trasporti (cat 3) in Italia sarà possibile utilizzare il modello semplificato.
6. DEROGHE ALLA TRACCIABILITA’ (R. 1069/2009, Art.21, Art.22) - l’autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario - Per il trasporto di alcuni PD (vedi R. 142/11)
DEROGHE PER I MANGIMI I “mangimi completi” prodotti a partire da SOA/PD, come definiti nell’art. 3(h)* del Regolamento n. 767/2009 non necessitano di : • identificazione ed etichettatura, nè documenti commerciali e registrazioni ai sensi del Reg. 1069/09 *miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;
DEROGHE per fertilizzanti organici ed ammendanti Nessun obbligo di etichetatura per : • FO/AMM in confezioni pronte per la vendita di non più di 50 kg di peso • FO/AMM in big bags di non più di 1000 kg di peso – se autorizzato dall’autorità competente in base alla valutazione circa la possibilità che il prodotto giunga in allevamento e possano accedervi bovini – se indicato sui sacchi che il prodotto non è destinato ad allevamenti o a terreni adibiti al pascolo
Controlli ufficiali tracciabilità (R. 1069/2009, Art.45, Art.47 and Art.48) L’Autorità competente esegue controli ufficiali ad intervalli regolari (frequenza) lungo tutta la filiera : 1. separazione ed identificazione di SOA e mezzi di trasporto 2. corretta destinazione dei SOA/PD 3. registri/documenti commerciali/certificati sanitari 4. Invio di SOA/PD verso altri Stati membri e Paesi terzi
Autorità Competente Controlli ufficiali A livello di produzione (starting point) Operatore e lungo tutta la filiera categorizzazione, separazione, identificazione, destinazione Azioni correttive registri/documenti commerciali, - Procedure per assicurare la check list e controlli crociati corretta categorizzazione dei materiali -Procedure per assicurare la corretta identificazione e Rapporto di separazione dei materiali ispezione Identificazione di -Procedure per assicurare la non conformità corretta destinanazione Training del personale -
Nuove Controllo ufficiale sulla corretta specifiche tecniche per la identificazione dei codifica delle liste SOA/PD Controllare sempre le liste degli impianti riconosciuti/registrati disponibili sulla pagina web dell’Autorità Competente Centrale ed UE Link of European Commission web page – List of approved ABP establishments http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm
3. Controlli Ufficiali invio SOA/PD ad altri Stati membri L’autorità competente verifica se: - L’impianto di destinazione è riconosciuto : per materiale C1 e C2 material e MBM e grassi derivati da materiale C1 e C2 (modello nel R.142/2011) Non più richiesto per le PAP - È avvenuta la notifica attraverso il sistema TRACES per materiale C1 e C2 material e MBM e grassi derivati da materiale C1 e C2 e PAP - I tranportatori devono essere registrati ed i mezzi di trasporto/containers identificati (codice colore)
Grazie per l’attenzione !
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