TAR Campania-Napoli - sez. VIII-sentenza del 30 aprile 2020- n. 1602 - " La dichiarazione di dissesto di un ente locale"
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TAR Campania- Napoli – sez. VIII- sentenza del 30 aprile 2020- n. 1602 – “ La dichiarazione di dissesto di un ente locale” La dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente. Se ne ricava che il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima . Pubblicato il 30/04/2020 N. 01602/2020 REG.PROV.COLL. N. 05056/2013 REG.RIC. SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5056 del 2013, proposto da Immobilsannio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Duello, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Centro Direzionale Is. E/4 Pal. Fadim, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Catalano dell’Avvocatura comunale, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII n. 18123 dell’8 dicembre 2010; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 114 c.p.a.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Rosalba Giansante e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 5 del Decreto Presidenziale n. 14/2020/Sede; CONSIDERATO che con la sentenza n. 1338 del 6 marzo 2014 questa Sezione ha accolto il ricorso in epigrafe, con il quale la società Immobilsannio s.r.l. ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 18123/2010 con cui questo Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 2267/2010 (proposto avverso il silenzio serbato sulla domanda di permesso di costruire e di rilascio di autorizzazione paesaggistica) ed ha condannato il Comune di Benevento al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), ed ha “dichiarato l’obbligo del Comune di Benevento di provvedere all’esecuzione della sentenza n.
18123/2010 entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, provvedendo al pagamento della somma indicata nella precitata nota del 12 giugno 2012 (euro 1.362,16), oltre interessi legali a far data dal deposito della precitata sentenza e fino all’effettivo soddisfo, riservando ogni ulteriore statuizione, ivi compresa quella in ordine alla nomina del commissario ad acta e dell’applicazione delle “astreintes” ex art. 114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm..; CONSIDERATO che con ordinanza n. 6360 del 4 dicembre 2014 questa Sezione: – ha nominato commissario ad actail Prefetto della Provincia di Benevento, con facoltà di subdelega in favore di un funzionario del proprio ufficio, affinché provvedesse in via sostitutiva, in luogo del Comune di Benevento, all’esecuzione della suddetta sentenza n. 1338/2014, previa verifica dell’eventuale approvazione del piano di riequilibrio finanziario presentato ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dal Comune di Benevento con la delibera del Consiglio Comunale n. 50 dell’11 novembre 2012, piano che comporta la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente fino alla data di approvazione o al diniego di approvazione del piano; – ha posto a carico del Comune di Benevento il compenso spettante al commissario ad acta, nominato con la stessa ordinanza, da liquidarsi con separato provvedimento ad avvenuto espletamento dell’incarico e all’esito di presentazione di apposita istanza da parte del commissario medesimo; CONSIDERATO che con ordinanza n. 3243 del 18 giugno 2015 questa Sezione ha sospeso il giudizio relativo all’incarico affidato al commissarioad acta– Dott.ssa Paola Romano, delegata dal Prefetto della Provincia di Benevento con decreto n. 37390 del 30 dicembre 2014 – ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e del comma 573-ter dell’art. 1 della legge 147 del 2013, sino alla conclusione della procedura del nuovo piano di riequilibrio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Benevento con deliberazione n. 41 del 28 agosto 2014, disponendo altresì la sua prosecuzione su impulso di parte, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.; CONSIDERATO che con ordinanza n. 5087 del 3 novembre 2015 questa Sezione, ha accolto in parte l’istanza del commissario ad acta, Dott.ssa Paola Romano, di determinazione del compenso per l’incarico affidatole, ritenendo di non poter disporre all’attualità la liquidazione del compenso in suo favore non potendosi ritenere concluso l’incarico affidato al medesimo commissario; tuttavia, tenuto conto della sospensione del giudizio, ha ritenuto di poter disporre un anticipo sul compenso ad ella spettante, alla luce dell’attività già espletata, nella misura di € 500,00 (euro cinquecento/00), da porsi a carico del Comune di Benevento, e che la quota residua sarebbe stata liquidata ad avvenuto espletamento dell’incarico, a seguito del deposito della relazione finale da parte del commissario ad acta, con separata ordinanza, su specifica richiesta del commissario stesso; CONSIDERATO che il commissario ad acta, Dott.ssa Paola Romano, con atto depositato in data 11 aprile 2017, riferito anche alla sentenza azionata n. 18123/2010, dopo aver richiamato la nota n. 30277 del 27 luglio 2016, con la quale aveva notiziato questa Sezione in merito alla liquidazione da parte del Comune di Benevento di complessivi euro 979,45 (novecentosettantanove/45) in favore dell’avv. Vincenzo Duello, giusta mandato di pagamento n. 2028 del 18 aprile 2016, nota tuttavia non rinvenuta agli atti del presente giudizio, ha comunicato che: – il Comune di Benevento con delibera consiliare esecutiva n. 1 dell’11 gennaio 2017 aveva dichiarato il dissesto finanziario; – con nota n. 10725 del 21 marzo 2017 aveva chiesto al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento l’inserimento del credito in oggetto nel piano di rilevazione della massa passiva al 31 dicembre 2016, evidenziando, per quel che concerne la sentenza azionata, che la somma dovuta “è pari ad euro 1.362,16 oltre interessi legali (non euro 979,45) e, per la differenza, non è stata predisposta alcuna scheda debitoria integrativa, giusta segnalazione in data 28/02/2017 dell’avv. Duello.”; – aveva notiziato l’avv. Vincenzo Duello, al quale aveva trasmesso l’avviso pubblicato dall’Organo Straordinario di Liquidazione insediatosi presso il Comune di Benevento, nonché copia del modulo per la richiesta di ammissione del credito alla massa passiva, peraltro disponibili sul sito
del Comune in parola; CONSIDERATO che in data 17 febbraio 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Benevento eccependo l’inammissibilità e/o improcedibilità della procedura di ottemperanza, ai sensi dell’art. 248, comma 2, del D.Lvo n. 267/2000, in quanto con delibera di Consiglio Comunale n. 1/2017 era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario e ad oggi la procedura è ancora aperta in mancanza dell’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 267/2000, tenuto conto che la pretesa creditoria in esame trova origine dalla sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, n. 18123/2010, relativa a contenzioso afferente fatti ed atti di gestione ante dissesto, e per le spese di giudizio ivi liquidate; CONSIDERATO che parte ricorrente ha prodotto una memoria in data 17 aprile 2020 nella quale: – ha preso atto che il Comune di Benevento ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che ad oggi, in mancanza dell’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 D.lgs. n. 267/2000, “la procedura è ancora aperta”; – ha, tra l’altro, rappresentato che nella relazione depositata in data 21 aprile 2015 il commissario ad actaaveva riferito di aver riscontrato che in ordine alla sentenza del 2010 “…il Comune di Benevento ha riconosciuto il debito complessivo di euro 979,74…”; – ha sostenuto che l’eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente sarebbe infondata in quanto la presente controversia non avrebbe natura strettamente esecutiva essendo necessaria la pronuncia del giudice dell’ottemperanza sull’esatta portata dei crediti vantati ed in particolare sulle inclusioni o meno nella pretesa azionata non solo del credito derivante dalla sentenza n. 18123/2010 ma anche delle spese legali dovute per effetto sia della sentenza n. 1338/2014 che della ordinanza n. 6360/2014, tenuto conto che con note d’udienza depositate il 19 maggio 2015 essa parte ricorrente aveva riassunto le partite debitorie a carico dell’Ente formulando “una sorta di richiesta di chiarimenti” ritenendo dovute anche le spese legali di cui alla sentenza ed ordinanza da ultime menzionate; CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 22 aprile 2020 la causa è stata assunta in decisione; RITENUTO preliminarmente di dover chiarire l’oggetto del presente giudizio e di dover fornire i chiarimenti richiesti da parte ricorrente con le note d’udienza depositate il 19 maggio 2015 e con la memoria in data 17 aprile 2020 e che, pertanto, essendo oggetto del presente giudizio unicamente l’esecuzione della sentenza azionata n. 18123/2010, come già questo Tribunale ha avuto modo di rilevare (cfr. Sez. VIII, 14 giugno 2018, n. 3995; Sez. VII, 8 febbraio 2017 n. 794 e 10 ottobre 2016 n. 4652; Sez. IV, 16 settembre 2016 n. 4341), in sede di giudizio di ottemperanza i poteri del Commissario ad actasono circoscritti all’esecuzione della sentenza oggetto della domanda exart. 112 c.p.a. e non si estendono all’ulteriore condanna alle spese relativa alla fase stessa dell’ottemperanza, per eseguire la quale si possono attivare gli ordinari rimedi esecutivi, ivi compreso – ricorrendone i presupposti – un nuovo giudizio di ottemperanza, in tal senso dovendo ritenersi forniti i chiarimenti richiesti in merito da parte ricorrente; RITENUTO che: – alla luce di quanto stabilito dalla suddetta sentenza n. 1338 del 6 marzo 2014 in ordine all’obbligo di pagamento della somma dovuta di euro 1.362,16, oltre interessi legali a far data dal deposito della precitata sentenza e fino all’effettivo soddisfo; – nonché alla luce di quanto rappresentato dal commissario ad acta: 1) nella nota prot. n. 10839 del 1° aprile 2015, depositata il 21 aprile 2015, con quale aveva riferito di aver riscontrato che in ordine alla sentenza del 2010 “…il Comune di Benevento ha riconosciuto il debito complessivo di euro 979,74…” e, quindi, prima del suo insediamento, 2) con atto depositato in data 11 aprile 2017, riferito anche alla sentenza azionata n. 18123/2010, in ordine alla liquidazione da parte del Comune di Benevento di complessivi euro 979,45 (novecentosettantanove/45) in favore dell’avv. Vincenzo Duello, giusta mandato di pagamento n. 2028 del 18 aprile 2016, circostanza questa non oggetto di contestazione da parte dell’odierno ricorrente, 3) nonché in ordine alla sua richiesta al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento, con nota n.
10725 del 21 marzo 2017, di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva al 31 dicembre 2016; e tenuto conto altresì che di quanto sopra il medesimo commissario ha provveduto a notiziare in merito l’avv. Vincenzo Duello; deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in riferimento alla somma già liquidata e l’improcedibilità del ricorso per la somma residua, come sopra indicata, alla luce della dichiarazione di dissesto di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 1/2017 del Comune di Benevento, come condivisibilmente eccepito da quest’ultimo nella memoria di costituzione del 17 febbraio 2020; CONSIDERATO infatti che l’art. 248 – Conseguenze della dichiarazione di dissesto – del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 2 prevede. “ 2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione…”; CONSIDERATO che l’art. 252, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 dispone che “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”, e l’art. 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004 conv. in L. n. 140/2004 precisa che, ai fini dell’applicazione degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, T.U. n. 267/2000, “si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”; RITENUTO di richiamare di seguito i principi della giurisprudenza in subiecta materia, fatti propri anche da questa Sezione (TAR Napoli, Sez. VIII, n. 11 gennaio 2019, n. 171) e dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi: – la disposizione di cui all’art. 248 (conseguenze della dichiarazione di dissesto) del d lgs 18 agosto 2000 n. 267, comma 2, esclude qualsivoglia possibilità di pagamento di debiti pregressi, se non per il tramite della procedura rimessa all’organo straordinario di liquidazione di cui agli artt. 252 e seg. dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000; – il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del Comune in stato di dissesto va esteso a tutte le azioni aventi il medesimo contenuto, tra le quali il giudizio di ottemperanza rivolto all’esecuzione di una sentenza, o atto equiparato, del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, 19 settembre 2012, n. 226 e, di recente, id., V, 30 giugno 2017, n. 3184 e id., V, 27 giugno 2018, n. 3949; Adunanza Plenaria n. 4/1998, nella quale, in riferimento alla previgente disciplina sullo stato di dissesto dei Comuni sul punto coincidente con quella introdotta dall’art. 248 del TUEL, è precisato che ); – il giudizio di ottemperanza nei confronti degli enti dissestati è ammissibile solo quando il giudicato da ottemperare necessita di ulteriore attività giurisdizionale a carattere cognitivo (in genere, ai fini della determinazione del quantum da inserire nella massa passiva formata dall’organo straordinario di liquidazione), non anche quando l’importo dovuto dall’amministrazione sia stato definitivamente quantificato e non occorre altra attività che quella del materiale adempimento, che deve avvenire nella sede propria della procedura concorsuale; – la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (Cons. giust. sic. 9.7.2018 n. 382; Id., 2.5.2017 n. 203; Id., 3.6.2015 n. 423; Cons. St., IV, 9.4.2018 n. 2141). Se ne ricava che il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati
successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima (ex multisC.G.A.R.S n. 590 del 2018 e da ultimo ordinanza del Cons. Stato, Sezione IV, n. 1994 del 20 marzo 2020 che, nel rimettere all’Adunanza plenaria la questione della corretta interpretazione delle parole “fatti ed atti di gestione” utilizzate dall’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 al fine di individuare la competenza dell’organo straordinario di liquidazione sulle poste passive di bilancio, ha ritenuto preferibile l’orientamento condiviso dal Collegio rispetto all’interpretazione della predetta disposizione normativa secondo il profilo contabile); RITENUTO che la fattispecie oggetto di gravame, essendo la dichiarazione di dissesto stata adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 1 dell’11 gennaio 2017, depositata in giudizio dal Comune di Benevento, e non essendo stato ancora approvato il rendiconto, rientri nell’ambito di applicazione del citato art. 248, comma 2, in quanto la suddetta dichiarazione è successiva alla proposizione del presente ricorso, proposto per un debito relativo a fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima, accertato con provvedimento giurisdizionale precedente a tale data, e, pertanto, il ricorso stesso deve essere dichiarato improcedibile in riferimento alla somma residua rispetto a quella già liquidata, come sopra indicata; RITENUTO che sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell’esito del presente ricorso e del complessivo comportamento delle parti; RITENUTO, quanto al compenso del commissario ad acta, Dott.ssa Paola Romano, che, alla luce dell’attività svolta in esecuzione dell’incarico, risulti congruo determinare l’entità del compenso nella misura di € 500,00 (euro cinquecento/00), da porsi a carico del Comune di Benevento, somma già disposta come anticipo del compenso stesso con la citata ordinanza n. 5087 del 3 novembre 2015. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere, in riferimento alla somma già liquidata, ed in parte lo dichiara improcedibile per la somma residua ancora dovuta, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, spettante al Commissario ad acta, Dott.ssa Paola Romano, per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico, da porsi a carico del Comune di Benevento, somma già disposta come anticipo del compenso stesso con l’ordinanza n. 5087 del 3 novembre 2015. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020 e del Decreto Presidenziale n. 14/2020/Sede, con l’intervento dei magistrati: Francesco Gaudieri, Presidente Gabriele Nunziata, Consigliere Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
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