TAR Campania-Napoli - sez. VIII-sentenza del 30 aprile 2020- n. 1602 - " La dichiarazione di dissesto di un ente locale"

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TAR Campania- Napoli – sez. VIII- sentenza
del 30 aprile 2020- n. 1602 – “ La
dichiarazione di dissesto di un ente locale”

      La dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a
procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della
dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo
successivamente. Se ne ricava che il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi
promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente
alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima .

     Pubblicato il 30/04/2020
     N. 01602/2020 REG.PROV.COLL.
     N. 05056/2013 REG.RIC.

     SENTENZA

      sul ricorso numero di registro generale 5056 del 2013, proposto da
      Immobilsannio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Vincenzo Duello, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Centro
Direzionale Is. E/4 Pal. Fadim, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
      contro
      Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall’Avv. Vincenzo Catalano dell’Avvocatura comunale, e con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
      per l’esecuzione
      della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII n. 18123 dell’8 dicembre 2010;

      Visti il ricorso e i relativi allegati;
      Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;
      Visti tutti gli atti della causa;
      Visto l’art. 114 c.p.a.;
      Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Rosalba Giansante e
trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 5 del
Decreto Presidenziale n. 14/2020/Sede;

      CONSIDERATO che con la sentenza n. 1338 del 6 marzo 2014 questa Sezione ha accolto il
ricorso in epigrafe, con il quale la società Immobilsannio s.r.l. ha chiesto l’esecuzione della sentenza
n. 18123/2010 con cui questo Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 2267/2010
(proposto avverso il silenzio serbato sulla domanda di permesso di costruire e di rilascio di
autorizzazione paesaggistica) ed ha condannato il Comune di Benevento al pagamento in favore
della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), ed ha
“dichiarato l’obbligo del Comune di Benevento di provvedere all’esecuzione della sentenza n.
18123/2010 entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via
amministrativa della presente sentenza, provvedendo al pagamento della somma indicata nella
precitata nota del 12 giugno 2012 (euro 1.362,16), oltre interessi legali a far data dal deposito della
precitata sentenza e fino all’effettivo soddisfo, riservando ogni ulteriore statuizione, ivi compresa
quella in ordine alla nomina del commissario ad acta e dell’applicazione delle “astreintes” ex art.
114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm..;
       CONSIDERATO che con ordinanza n. 6360 del 4 dicembre 2014 questa Sezione:
       – ha nominato commissario ad actail Prefetto della Provincia di Benevento, con facoltà di
subdelega in favore di un funzionario del proprio ufficio, affinché provvedesse in via sostitutiva, in
luogo del Comune di Benevento, all’esecuzione della suddetta sentenza n. 1338/2014, previa verifica
dell’eventuale approvazione del piano di riequilibrio finanziario presentato ai sensi dell’art. 243 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 dal Comune di Benevento con la delibera del Consiglio Comunale n. 50
dell’11 novembre 2012, piano che comporta la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei
confronti dell’ente fino alla data di approvazione o al diniego di approvazione del piano;
       – ha posto a carico del Comune di Benevento il compenso spettante al commissario ad acta,
nominato con la stessa ordinanza, da liquidarsi con separato provvedimento ad avvenuto
espletamento dell’incarico e all’esito di presentazione di apposita istanza da parte del commissario
medesimo;
       CONSIDERATO che con ordinanza n. 3243 del 18 giugno 2015 questa Sezione ha sospeso il
giudizio relativo all’incarico affidato al commissarioad acta– Dott.ssa Paola Romano, delegata dal
Prefetto della Provincia di Benevento con decreto n. 37390 del 30 dicembre 2014 – ai sensi del
combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e del comma 573-ter dell’art. 1 della legge 147 del
2013, sino alla conclusione della procedura del nuovo piano di riequilibrio approvato dal Consiglio
Comunale del Comune di Benevento con deliberazione n. 41 del 28 agosto 2014, disponendo altresì
la sua prosecuzione su impulso di parte, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.;
       CONSIDERATO che con ordinanza n. 5087 del 3 novembre 2015 questa Sezione, ha accolto in
parte l’istanza del commissario ad acta, Dott.ssa Paola Romano, di determinazione del compenso per
l’incarico affidatole, ritenendo di non poter disporre all’attualità la liquidazione del compenso in suo
favore non potendosi ritenere concluso l’incarico affidato al medesimo commissario; tuttavia, tenuto
conto della sospensione del giudizio, ha ritenuto di poter disporre un anticipo sul compenso ad ella
spettante, alla luce dell’attività già espletata, nella misura di € 500,00 (euro cinquecento/00), da
porsi a carico del Comune di Benevento, e che la quota residua sarebbe stata liquidata ad avvenuto
espletamento dell’incarico, a seguito del deposito della relazione finale da parte del commissario ad
acta, con separata ordinanza, su specifica richiesta del commissario stesso;
       CONSIDERATO che il commissario ad acta, Dott.ssa Paola Romano, con atto depositato in data
11 aprile 2017, riferito anche alla sentenza azionata n. 18123/2010, dopo aver richiamato la nota n.
30277 del 27 luglio 2016, con la quale aveva notiziato questa Sezione in merito alla liquidazione da
parte del Comune di Benevento di complessivi euro 979,45 (novecentosettantanove/45) in favore
dell’avv. Vincenzo Duello, giusta mandato di pagamento n. 2028 del 18 aprile 2016, nota tuttavia
non rinvenuta agli atti del presente giudizio, ha comunicato che:
       – il Comune di Benevento con delibera consiliare esecutiva n. 1 dell’11 gennaio 2017 aveva
dichiarato il dissesto finanziario;
       – con nota n. 10725 del 21 marzo 2017 aveva chiesto al Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento l’inserimento del credito in oggetto nel piano
di rilevazione della massa passiva al 31 dicembre 2016, evidenziando, per quel che concerne la
sentenza azionata, che la somma dovuta “è pari ad euro 1.362,16 oltre interessi legali (non euro
979,45) e, per la differenza, non è stata predisposta alcuna scheda debitoria integrativa, giusta
segnalazione in data 28/02/2017 dell’avv. Duello.”;
       – aveva notiziato l’avv. Vincenzo Duello, al quale aveva trasmesso l’avviso pubblicato
dall’Organo Straordinario di Liquidazione insediatosi presso il Comune di Benevento, nonché copia
del modulo per la richiesta di ammissione del credito alla massa passiva, peraltro disponibili sul sito
del Comune in parola;
      CONSIDERATO che in data 17 febbraio 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Benevento
eccependo l’inammissibilità e/o improcedibilità della procedura di ottemperanza, ai sensi dell’art.
248, comma 2, del D.Lvo n. 267/2000, in quanto con delibera di Consiglio Comunale n. 1/2017 era
stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario e ad oggi la procedura è ancora aperta in mancanza
dell’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 267/2000, tenuto conto che la pretesa
creditoria in esame trova origine dalla sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, n. 18123/2010, relativa
a contenzioso afferente fatti ed atti di gestione ante dissesto, e per le spese di giudizio ivi liquidate;
      CONSIDERATO che parte ricorrente ha prodotto una memoria in data 17 aprile 2020 nella
quale:
      – ha preso atto che il Comune di Benevento ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che
ad oggi, in mancanza dell’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 D.lgs. n. 267/2000, “la
procedura è ancora aperta”;
      – ha, tra l’altro, rappresentato che nella relazione depositata in data 21 aprile 2015 il
commissario ad actaaveva riferito di aver riscontrato che in ordine alla sentenza del 2010 “…il
Comune di Benevento ha riconosciuto il debito complessivo di euro 979,74…”;
      – ha sostenuto che l’eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente sarebbe
infondata in quanto la presente controversia non avrebbe natura strettamente esecutiva essendo
necessaria la pronuncia del giudice dell’ottemperanza sull’esatta portata dei crediti vantati ed in
particolare sulle inclusioni o meno nella pretesa azionata non solo del credito derivante dalla
sentenza n. 18123/2010 ma anche delle spese legali dovute per effetto sia della sentenza n.
1338/2014 che della ordinanza n. 6360/2014, tenuto conto che con note d’udienza depositate il 19
maggio 2015 essa parte ricorrente aveva riassunto le partite debitorie a carico dell’Ente formulando
“una sorta di richiesta di chiarimenti” ritenendo dovute anche le spese legali di cui alla sentenza ed
ordinanza da ultime menzionate;
      CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 22 aprile 2020 la causa è stata assunta in
decisione;
      RITENUTO preliminarmente di dover chiarire l’oggetto del presente giudizio e di dover fornire
i chiarimenti richiesti da parte ricorrente con le note d’udienza depositate il 19 maggio 2015 e con la
memoria in data 17 aprile 2020 e che, pertanto, essendo oggetto del presente giudizio unicamente
l’esecuzione della sentenza azionata n. 18123/2010, come già questo Tribunale ha avuto modo di
rilevare (cfr. Sez. VIII, 14 giugno 2018, n. 3995; Sez. VII, 8 febbraio 2017 n. 794 e 10 ottobre 2016 n.
4652; Sez. IV, 16 settembre 2016 n. 4341), in sede di giudizio di ottemperanza i poteri del
Commissario ad actasono circoscritti all’esecuzione della sentenza oggetto della domanda exart. 112
c.p.a. e non si estendono all’ulteriore condanna alle spese relativa alla fase stessa dell’ottemperanza,
per eseguire la quale si possono attivare gli ordinari rimedi esecutivi, ivi compreso – ricorrendone i
presupposti – un nuovo giudizio di ottemperanza, in tal senso dovendo ritenersi forniti i chiarimenti
richiesti in merito da parte ricorrente;
      RITENUTO che:
      – alla luce di quanto stabilito dalla suddetta sentenza n. 1338 del 6 marzo 2014 in ordine
all’obbligo di pagamento della somma dovuta di euro 1.362,16, oltre interessi legali a far data dal
deposito della precitata sentenza e fino all’effettivo soddisfo;
      – nonché alla luce di quanto rappresentato dal commissario ad acta: 1) nella nota prot. n.
10839 del 1° aprile 2015, depositata il 21 aprile 2015, con quale aveva riferito di aver riscontrato
che in ordine alla sentenza del 2010 “…il Comune di Benevento ha riconosciuto il debito complessivo
di euro 979,74…” e, quindi, prima del suo insediamento, 2) con atto depositato in data 11 aprile
2017, riferito anche alla sentenza azionata n. 18123/2010, in ordine alla liquidazione da parte del
Comune di Benevento di complessivi euro 979,45 (novecentosettantanove/45) in favore dell’avv.
Vincenzo Duello, giusta mandato di pagamento n. 2028 del 18 aprile 2016, circostanza questa non
oggetto di contestazione da parte dell’odierno ricorrente, 3) nonché in ordine alla sua richiesta al
Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento, con nota n.
10725 del 21 marzo 2017, di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva al 31 dicembre
2016; e tenuto conto altresì che di quanto sopra il medesimo commissario ha provveduto a notiziare
in merito l’avv. Vincenzo Duello;
       deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in riferimento alla
somma già liquidata e l’improcedibilità del ricorso per la somma residua, come sopra indicata, alla
luce della dichiarazione di dissesto di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 1/2017 del Comune
di Benevento, come condivisibilmente eccepito da quest’ultimo nella memoria di costituzione del 17
febbraio 2020;
       CONSIDERATO infatti che l’art. 248 – Conseguenze della dichiarazione di dissesto – del D.Lgs.
n. 267/2000 al comma 2 prevede. “ 2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino
all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite
azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo
straordinario di liquidazione…”;
       CONSIDERATO che l’art. 252, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 dispone che “L’organo
straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”, e l’art. 5, comma
2, del D.L. n. 80/2004 conv. in L. n. 140/2004 precisa che, ai fini dell’applicazione degli artt. 252,
comma 4, e 254, comma 3, T.U. n. 267/2000, “si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste
tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente
a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento
giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del
rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”;
       RITENUTO di richiamare di seguito i principi della giurisprudenza in subiecta materia, fatti
propri anche da questa Sezione (TAR Napoli, Sez. VIII, n. 11 gennaio 2019, n. 171) e dai quali il
Collegio non ha motivo di discostarsi:
       – la disposizione di cui all’art. 248 (conseguenze della dichiarazione di dissesto) del d lgs 18
agosto 2000 n. 267, comma 2, esclude qualsivoglia possibilità di pagamento di debiti pregressi, se
non per il tramite della procedura rimessa all’organo straordinario di liquidazione di cui agli artt.
252 e seg. dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000;
       – il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del Comune in stato di dissesto va esteso
a tutte le azioni aventi il medesimo contenuto, tra le quali il giudizio di ottemperanza rivolto
all’esecuzione di una sentenza, o atto equiparato, del giudice ordinario di condanna al pagamento di
una somma di denaro (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, 19 settembre 2012, n. 226 e, di recente, id.,
V, 30 giugno 2017, n. 3184 e id., V, 27 giugno 2018, n. 3949; Adunanza Plenaria n. 4/1998, nella
quale, in riferimento alla previgente disciplina sullo stato di dissesto dei Comuni sul punto
coincidente con quella introdotta dall’art. 248 del TUEL, è precisato che );
       – il giudizio di ottemperanza nei confronti degli enti dissestati è ammissibile solo quando il
giudicato da ottemperare necessita di ulteriore attività giurisdizionale a carattere cognitivo (in
genere, ai fini della determinazione del quantum da inserire nella massa passiva formata dall’organo
straordinario di liquidazione), non anche quando l’importo dovuto dall’amministrazione sia stato
definitivamente quantificato e non occorre altra attività che quella del materiale adempimento, che
deve avvenire nella sede propria della procedura concorsuale;
       – la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a
procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della
dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo
successivamente (Cons. giust. sic. 9.7.2018 n. 382; Id., 2.5.2017 n. 203; Id., 3.6.2015 n. 423; Cons.
St., IV, 9.4.2018 n. 2141). Se ne ricava che il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei
giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati
successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione
medesima (ex multisC.G.A.R.S n. 590 del 2018 e da ultimo ordinanza del Cons. Stato, Sezione IV, n.
1994 del 20 marzo 2020 che, nel rimettere all’Adunanza plenaria la questione della corretta
interpretazione delle parole “fatti ed atti di gestione” utilizzate dall’art. 252, comma 4, del d.lgs. n.
267 del 2000 al fine di individuare la competenza dell’organo straordinario di liquidazione sulle
poste passive di bilancio, ha ritenuto preferibile l’orientamento condiviso dal Collegio rispetto
all’interpretazione della predetta disposizione normativa secondo il profilo contabile);
       RITENUTO che la fattispecie oggetto di gravame, essendo la dichiarazione di dissesto stata
adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 1 dell’11 gennaio 2017, depositata in giudizio dal
Comune di Benevento, e non essendo stato ancora approvato il rendiconto, rientri nell’ambito di
applicazione del citato art. 248, comma 2, in quanto la suddetta dichiarazione è successiva alla
proposizione del presente ricorso, proposto per un debito relativo a fatti o atti anteriori alla
dichiarazione medesima, accertato con provvedimento giurisdizionale precedente a tale data, e,
pertanto, il ricorso stesso deve essere dichiarato improcedibile in riferimento alla somma residua
rispetto a quella già liquidata, come sopra indicata;
       RITENUTO che sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite,
tenuto conto dell’esito del presente ricorso e del complessivo comportamento delle parti;
       RITENUTO, quanto al compenso del commissario ad acta, Dott.ssa Paola Romano, che, alla
luce dell’attività svolta in esecuzione dell’incarico, risulti congruo determinare l’entità del compenso
nella misura di € 500,00 (euro cinquecento/00), da porsi a carico del Comune di Benevento, somma
già disposta come anticipo del compenso stesso con la citata ordinanza n. 5087 del 3 novembre
2015.

     P.Q.M.

       Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia
del contendere, in riferimento alla somma già liquidata, ed in parte lo dichiara improcedibile per la
somma residua ancora dovuta, nei sensi di cui in motivazione.
       Spese compensate.
       Determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e
spesa, spettante al Commissario ad acta, Dott.ssa Paola Romano, per l’attività svolta in esecuzione
dell’incarico, da porsi a carico del Comune di Benevento, somma già disposta come anticipo del
compenso stesso con l’ordinanza n. 5087 del 3 novembre 2015.
       Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al
Commissario ad acta.
       Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
       Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con collegamento da
remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n.
18/2020 e del Decreto Presidenziale n. 14/2020/Sede, con l’intervento dei magistrati:

     Francesco Gaudieri, Presidente
     Gabriele Nunziata, Consigliere
     Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
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