I limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio ...
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“I limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale non sono legittimi” – TAR Puglia – Bari – sez. III – sentenza del 18 giugno 2021 – n. 1049 L’aprioristico divieto di installazione di apparati per la trasmissione radiomobile viola l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 (come recentemente modificato dall’art. 38, comma 6, D.L. n. 76/2020), secondo cui la competenza comunale relativa all’insediamento urbanistico delle stazioni radio base deve essere esercitata con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4. Non sono legittimi limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa. Massimazione a cura della Redazione di Iura Novit Curia© SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2020, proposto da Omissis , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Serena Metta in Bari, corso Vittorio Emanuele II, n. 57; contro Comune di Terlizzi, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio; nei confronti Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.r.p.a.) – Puglia, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio; per l’annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) il provvedimento del Comune di Terlizzi del 4 settembre 2020 e inviato via p.e.c. il 18 settembre 2020, recante “Richiesta di installazione di nuova stazione radio base per telefonia mobile presso il sito cod. BA70038_006 su di immobile sito in c.da
Piscina Rossa – Fg. 4 p.lla 49. Provvedimento di diniego”; 2) l’art. 51, comma 1, del Regolamento edilizio comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 42/2019; 3) il provvedimento del Comune di Terlizzi del 10 luglio 2020 recante “Richiesta di installazione di nuova stazione radio base per telefonia mobile presso il sito cod. BA70038_006 su di immobile sito in c.da Piscina Rossa – Fg. 4 p.lla 49. Preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10- bis della L. 241/1990 e smi”; 4) tutti gli atti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, incluso, ove occorrer possa, il parere istruttorio del 9 luglio 2020 prot. n. 27/UTC; nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Omissis il 15 maggio 2020 relativa all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Terlizzi – Molfetta – Contrada Piscina Rossa, e del conseguente diritto di Omissis all’installazione e utilizzo della stessa; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell’udienza del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in modalità telematica, e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. FATTO e DIRITTO I – In data 15 maggio 2020, la società Iliad presentava al Comune di Terlizzi (Ba) e all’ARPA Puglia istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Terlizzi – Contrada Piscina (N.C.T. Foglio n. 4 Mapp. n. 49) su un terreno agricolo, di proprietà privata, regolarmente concesso in locazione a Iliad. L’ubicazione dell’impianto era stata già indicata da Iliad nel “Programma Stralcio di installazione degli impianti per telefonia cellulare”, inviato al Comune in data 20 marzo 2020 (ai sensi dell’art. 7 L.R. Puglia n. 5/2002), al fine di rappresentare il proprio interesse all’assegnazione di aree, anche comunali, per l’installazione di infrastrutture di trasmissione. A seguito della suddetta istanza, in data 18 maggio 2020, lo Sportello Unico delle Unità Produttive (SUAP) comunicava l’avvio del procedimento. In data 10 luglio 2020, il Comune inviava a Iliad, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il preavviso di diniego all’installazione dell’impianto “in quanto in contrasto con il disposto dell’art. 51, co. 1, del vigente R.E.C. che testualmente recita: gli impianti di telecomunicazione, gli impianti fissi di telefonia mobilie devono essere installati esclusivamente su aree pubbliche di proprietà comunale”. Veniva, quindi, concesso a Iliad un termine di 10 giorni per la presentazione di memorie e documenti. In data 16 luglio 2020, la ricorrente riscontrava il preavviso di diniego, evidenziando l’obbligo a suo carico di installare la propria rete radiomobile anche nel territorio del Comune di Terlizzi, nonché l’illegittimità dei provvedimenti comunali che vietano in maniera generalizzata l’installazione di stazioni radio base su intere porzioni del territorio comunale, richiamando peraltro la costante giurisprudenza in materia. Nella stessa nota, Iliad ricordava di aver avanzato al Comune – prima dell’avvio del procedimento autorizzatorio – la richiesta per l’assegnazione di aree comunali per la realizzazione di infrastrutture, rimasta tuttavia inevasa.
Con nota p.e.c. datata 18 settembre 2020, il Comune, confermando la posizione espressa nel preavviso di diniego, negava l’autorizzazione all’installazione dell’impianto “essendo il sedime oggetto di installazione di proprietà privata” e, dunque, “in contrasto a quanto previsto dall’art. 51 co 1 del vigente R.E.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2019”. La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 3.11.2020 e depositato il 4.11.2020, per impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe, nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Omissis , il 15 maggio 2020, relativa all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Terlizzi – Molfetta – Contrada Piscina Rossa, e del conseguente diritto di Omissis all’installazione ed utilizzo della stessa. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) radicale incompetenza e insussistenza di base giuridica al divieto generalizzato all’installazione di impianti di telecomunicazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 18 e 14 legge n. 36/2001, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione, incompetenza; 2) violazione delle prevalenti norme delle N.T.E. del P.R.G., violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 18 e 14 legge n. 36/2001, violazione delle N.T.E. del P.R.G. del Comune di Terlizzi, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione, incompetenza; 3) avvenuta formazione del titolo abilitativo tramite silenzio assenso, violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 18 e 14 legge n. 36/2001, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione, incompetenza; 4) difetto di motivazione del provvedimento di diniego adottato dal Comune, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 18 e 14 legge n. 36/2001, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché sviamento di potere. Il Comune intimato non si costituisce. Non si costituisce neppure l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, con sede in Bari. Con ordinanza n. 760 del 3.12.2020, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente. All’udienza del 16 giugno 2021, tenutasi in modalità telematica, la causa è trattenuta per la decisione. II – Il ricorso è fondato. III – Il provvedimento del Comune intimato, datato 18 settembre 2020, nega l’installazione dell’Impianto SRB, in ragione del divieto stabilito all’art. 51, comma 1, del Regolamento Edilizio del Comune, secondo cui “gli impianti di telecomunicazione, gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere installati esclusivamente su aree pubbliche di proprietà comunale”. Tale disposizione circoscrive la possibilità di installare le stazioni radio base in aree assolutamente limitate e minoritarie del territorio del Comune di Terlizzi, ossia
appunto nelle aree pubbliche. Il generico divieto di installazione degli impianti in aree private è illegittimo sotto molteplici profili. III.1 – In primo luogo, l’intervento del Comune esorbita dai limiti in materia di impianti trasmissivi posti con chiarezza dalla legge n. 36/2001. In particolare, l’aprioristico divieto di installazione di apparati per la trasmissione radiomobile viola l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 (come recentemente modificato dall’art. 38, comma 6, D.L. n. 76/2020), secondo cui la competenza comunale relativa all’insediamento urbanistico delle stazioni radio base deve essere esercitata “con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”. Stando a una consolidata giurisprudenza, “non sono legittimi limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073; Id., Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; Id., Sez. VI, 1° agosto 2017, n. 3853; TAR Lazio, Sez. II-quater, 12 giugno 2018, n. 6568). Nel caso di specie, l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 risulta violato in quanto il Comune introduce, senza alcuna esigenza specifica, un divieto generico e generalizzato di installazione degli impianti su tutte le aree private del territorio comunale, che rappresentano evidentemente la maggior parte del medesimo territorio. III.2 – L’illegittimità di un divieto generalizzato di installazione degli impianti trasmissivi in tutte le aree private del territorio comunale costituisce una diretta conseguenza anche della qualifica di tali impianti come opere di urbanizzazione primaria (ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. n. 259/2003), in quanto tali compatibili con qualsiasi zona del territorio. A questo proposito, è stato chiarito che “l’art. 86 del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259… espressamente ammette l’installazione di tali infrastrutture sia su aree pubbliche che private, assimilandole ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 1° agosto 2017, n. 3853; Id., Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5756; TAR Venezia Sez. II, 13 novembre 2017, n. 1004; TAR Pescara, Sez. I, 19 giugno 2020, n. 193; TAR Napoli, Sez. VII, 6 maggio 2019, n. 2411). Nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati di diniego all’installazione dell’Impianto si limitano ad applicare in maniera automatica un divieto generalizzato e ingiustificato di installazione degli impianti radiomobili in tutte le aree comunali private, essi si risolvono in un illegittimo divieto di installazione dell’impianto, in contrasto con gli obblighi di legge nell’interpretazione datane dalla citata giurisprudenza. III.3 – Ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati è identificabile nella mancata applicazione delle disposizioni sulle N.T.E. di P.R.G., approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1051 del 4 agosto 2000. L’impianto in argomento dovrebbe essere installato su area agricola, con conseguente applicazione dell’art. 2.13 delle N.T.E. secondo cui “nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazione”. Tale previsione prevale su quanto previsto dal Regolamento edilizio, il quale regola il contrasto tra le norme disponendo che “le NTE del PRG, ove contrastino con quelle del presente RE, prevalgono” (art. 1, comma 3). Nel momento in cui gli atti di diniego impugnati vietano di installare
l’impianto su un’area privata, essi si pongono in diretto ed evidente contrasto con il citato art. 2.13; il diniego opposto dal Comune alla ricorrente Iliad si pone, dunque, in contrasto anche con la stessa regolamentazione urbanistica adottata dal Comune. IV – L’art. 87 D.Lgs. n. 259/2003, inoltre, stabilisce che, in relazione alla presentazione di un’istanza per l’installazione di un apparato per la trasmissione radiomobile e in assenza di un motivato dissenso delle autorità competenti, la domanda si intende accolta “qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda… non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”. Nondimeno, in questa sede non può essere accertata la formazione del silenzio assenso poiché non è provato che la ricorrente Iliad abbia fornito al Comune tutta la documentazione necessaria per realizzare l’intervento. Come noto, il silenzio assenso non può formarsi ove manchi la documentazione indefettibilmente necessaria o l’allegazione dei presupposti necessari per la realizzazione dell’intervento, dato che l’eventuale inerzia dell’Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non possano conseguire in virtù di un provvedimento espresso (cfr.: Cons. Stato IV, 21.04.2020, n. 2535; T.A.R. Campania III, 17-03-2020, n. 1164; T.A.R. Puglia III, 27.02.2020, n. 256; T.A.R. Lazio Roma III-ter, 23.10.2019, n. 12194). V – La mancanza del parere dell’ARPA Puglia non è ostativa all’assenso. Tale parere, infatti, ai sensi dell’art. 87, comma 4, D.Lgs. 259/2003, è preordinato unicamente all’attivazione dell’impianto, non alla sua mera installazione, non rilevando, dunque, ai fini della formazione del silenzio assenso sulla domanda. A tale riguardo, anche la consolidata giurisprudenza ha statuito che “il parere dell’ARPA sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto, non sussistendo un onere per il richiedente di allegare il parere in questione in sede di presentazione dell’istanza (ovvero della D.I.A.), né un puntuale obbligo di far pervenire il parere medesimo all’Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87” (cfr.: Cons. St., Sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128; Id. TAR Salerno, Sez. I, 4 settembre 2020, n. 1083; TAR Pescara, Sez. I, 3 luglio 2018, n. 200; Cons. St., Sez. III, 9 agosto 2017, n. 3970). Analoghe considerazione sono state svolte anche da questo TAR Bari, secondo cui “deve convenirsi che sull’istanza presentata… nonostante la mancanza del parere preventivo dell’ARPA, acquisito successivamente – si è formato il silenzio assenso, giusta previsione di cui all’art. 87, comma 9, d.lgs n. 259/2003, non risultando alcun atto interruttivo del termine di novanta giorni, nei sensi di cui al comma 5 del citato articolo” (TAR Bari, Sez. III, 27 dicembre 2016, n. 1410). VI – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui alla motivazione. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti della motivazione. Condanna il Comune di Terlizzi alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in modalità telematica, con l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore Carlo Dibello, Consigliere Giacinta Serlenga, Consigliere
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