I limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio ...

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“I limiti alla localizzazione degli impianti di
telefonia mobile di carattere generale e
riguardanti intere ed estese porzioni del
territorio comunale non sono legittimi” –
TAR Puglia – Bari – sez. III – sentenza del 18
giugno 2021 – n. 1049

        L’aprioristico divieto di installazione di apparati per la trasmissione radiomobile viola
l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 (come recentemente modificato dall’art. 38, comma 6,
D.L. n. 76/2020), secondo cui la competenza comunale relativa all’insediamento urbanistico
delle stazioni radio base deve essere esercitata con esclusione della possibilità di introdurre
limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per
reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in
via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di
qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4.
        Non sono legittimi limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di
carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in
assenza di una plausibile ragione giustificativa.

       Massimazione a cura della Redazione di Iura Novit Curia©

      SENTENZA

       sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2020, proposto da Omissis , in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo
Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Serena Metta in Bari, corso Vittorio
Emanuele II, n. 57;
       contro
       Comune di Terlizzi, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
       nei confronti
       Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.r.p.a.) – Puglia, in persona del legale
rappresentante p. t., non costituito in giudizio;
       per l’annullamento
       previa sospensione cautelare
       dei seguenti atti: 1) il provvedimento del Comune di Terlizzi del 4 settembre 2020 e
inviato via p.e.c. il 18 settembre 2020, recante “Richiesta di installazione di nuova stazione
radio base per telefonia mobile presso il sito cod. BA70038_006 su di immobile sito in c.da
Piscina Rossa – Fg. 4 p.lla 49. Provvedimento di diniego”; 2) l’art. 51, comma 1, del
Regolamento edilizio comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 42/2019; 3)
il provvedimento del Comune di Terlizzi del 10 luglio 2020 recante “Richiesta di installazione
di nuova stazione radio base per telefonia mobile presso il sito cod. BA70038_006 su di
immobile sito in c.da Piscina Rossa – Fg. 4 p.lla 49. Preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-
bis della L. 241/1990 e smi”; 4) tutti gli atti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali,
ancorché non conosciuti, incluso, ove occorrer possa, il parere istruttorio del 9 luglio 2020
prot. n. 27/UTC; nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai
sensi dell’art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da
Omissis il 15 maggio 2020 relativa all’installazione di una stazione radio base per rete di
telefonia mobile presso il Comune di Terlizzi – Molfetta – Contrada Piscina Rossa, e del
conseguente diritto di Omissis all’installazione e utilizzo della stessa;

      Visti il ricorso e i relativi allegati;
      Visti tutti gli atti della causa;
      Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell’udienza del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in
modalità telematica, e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;
      Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

      FATTO e DIRITTO

        I – In data 15 maggio 2020, la società Iliad presentava al Comune di Terlizzi (Ba) e
all’ARPA Puglia istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 259/2003, per
l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di
Terlizzi – Contrada Piscina (N.C.T. Foglio n. 4 Mapp. n. 49) su un terreno agricolo, di proprietà
privata, regolarmente concesso in locazione a Iliad.
        L’ubicazione dell’impianto era stata già indicata da Iliad nel “Programma Stralcio di
installazione degli impianti per telefonia cellulare”, inviato al Comune in data 20 marzo 2020
(ai sensi dell’art. 7 L.R. Puglia n. 5/2002), al fine di rappresentare il proprio interesse
all’assegnazione di aree, anche comunali, per l’installazione di infrastrutture di trasmissione.
A seguito della suddetta istanza, in data 18 maggio 2020, lo Sportello Unico delle Unità
Produttive (SUAP) comunicava l’avvio del procedimento.
        In data 10 luglio 2020, il Comune inviava a Iliad, ai sensi dell’art. 10-bis legge n.
241/1990, il preavviso di diniego all’installazione dell’impianto “in quanto in contrasto con il
disposto dell’art. 51, co. 1, del vigente R.E.C. che testualmente recita: gli impianti di
telecomunicazione, gli impianti fissi di telefonia mobilie devono essere installati
esclusivamente su aree pubbliche di proprietà comunale”. Veniva, quindi, concesso a Iliad un
termine di 10 giorni per la presentazione di memorie e documenti.
        In data 16 luglio 2020, la ricorrente riscontrava il preavviso di diniego, evidenziando
l’obbligo a suo carico di installare la propria rete radiomobile anche nel territorio del Comune
di Terlizzi, nonché l’illegittimità dei provvedimenti comunali che vietano in maniera
generalizzata l’installazione di stazioni radio base su intere porzioni del territorio comunale,
richiamando peraltro la costante giurisprudenza in materia. Nella stessa nota, Iliad ricordava
di aver avanzato al Comune – prima dell’avvio del procedimento autorizzatorio – la richiesta
per l’assegnazione di aree comunali per la realizzazione di infrastrutture, rimasta tuttavia
inevasa.
Con nota p.e.c. datata 18 settembre 2020, il Comune, confermando la posizione
espressa nel preavviso di diniego, negava l’autorizzazione all’installazione dell’impianto
“essendo il sedime oggetto di installazione di proprietà privata” e, dunque, “in contrasto a
quanto previsto dall’art. 51 co 1 del vigente R.E.C. approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 42 del 27.09.2019”.
        La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 3.11.2020 e depositato il 4.11.2020, per
impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe, nonché per l’accertamento e la declaratoria
del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza
di autorizzazione presentata da Omissis , il 15 maggio 2020, relativa all’installazione di una
stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Terlizzi – Molfetta –
Contrada Piscina Rossa, e del conseguente diritto di Omissis all’installazione ed utilizzo della
stessa.
        Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) radicale incompetenza e insussistenza di base
giuridica al divieto generalizzato all’installazione di impianti di telecomunicazione, violazione
e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 18 e 14 legge n.
36/2001, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per
irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità,
non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione, incompetenza; 2)
violazione delle prevalenti norme delle N.T.E. del P.R.G., violazione e falsa applicazione degli
artt. 86 e ss. D.Lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 18 e 14 legge n. 36/2001, violazione delle
N.T.E. del P.R.G. del Comune di Terlizzi, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in
particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di
proporzionalità, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione,
incompetenza; 3) avvenuta formazione del titolo abilitativo tramite silenzio assenso,
violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 18 e 14
legge n. 36/2001, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per
irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità,
non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione, incompetenza; 4)
difetto di motivazione del provvedimento di diniego adottato dal Comune, violazione e falsa
applicazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione
degli artt. 86 e ss. D.Lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 18 e 14 legge n. 36/2001, eccesso di
potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione, difetto di
istruttoria e travisamento dei fatti, nonché sviamento di potere.
        Il Comune intimato non si costituisce.
        Non si costituisce neppure l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
Ambientale, con sede in Bari.
        Con ordinanza n. 760 del 3.12.2020, questa Sezione accoglie la domanda cautelare
della ricorrente.
        All’udienza del 16 giugno 2021, tenutasi in modalità telematica, la causa è trattenuta
per la decisione.
        II – Il ricorso è fondato.
        III – Il provvedimento del Comune intimato, datato 18 settembre 2020, nega
l’installazione dell’Impianto SRB, in ragione del divieto stabilito all’art. 51, comma 1, del
Regolamento Edilizio del Comune, secondo cui “gli impianti di telecomunicazione, gli impianti
fissi di telefonia mobile devono essere installati esclusivamente su aree pubbliche di
proprietà comunale”. Tale disposizione circoscrive la possibilità di installare le stazioni radio
base in aree assolutamente limitate e minoritarie del territorio del Comune di Terlizzi, ossia
appunto nelle aree pubbliche.
        Il generico divieto di installazione degli impianti in aree private è illegittimo sotto
molteplici profili.
        III.1 – In primo luogo, l’intervento del Comune esorbita dai limiti in materia di impianti
trasmissivi posti con chiarezza dalla legge n. 36/2001. In particolare, l’aprioristico divieto di
installazione di apparati per la trasmissione radiomobile viola l’art. 8, comma 6, legge n.
36/2001 (come recentemente modificato dall’art. 38, comma 6, D.L. n. 76/2020), secondo cui
la competenza comunale relativa all’insediamento urbanistico delle stazioni radio base deve
essere esercitata “con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione
in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche
di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante
provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi
dell’articolo 4”.
        Stando a una consolidata giurisprudenza, “non sono legittimi limiti alla localizzazione
degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni
del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa” (cfr., ex multis,
Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073; Id., Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; Id., Sez.
VI, 1° agosto 2017, n. 3853; TAR Lazio, Sez. II-quater, 12 giugno 2018, n. 6568).
        Nel caso di specie, l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 risulta violato in quanto il
Comune introduce, senza alcuna esigenza specifica, un divieto generico e generalizzato di
installazione degli impianti su tutte le aree private del territorio comunale, che rappresentano
evidentemente la maggior parte del medesimo territorio.
        III.2 – L’illegittimità di un divieto generalizzato di installazione degli impianti trasmissivi
in tutte le aree private del territorio comunale costituisce una diretta conseguenza anche
della qualifica di tali impianti come opere di urbanizzazione primaria (ai sensi dell’art. 86
D.Lgs. n. 259/2003), in quanto tali compatibili con qualsiasi zona del territorio.
        A questo proposito, è stato chiarito che “l’art. 86 del Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259…
espressamente ammette l’installazione di tali infrastrutture sia su aree pubbliche che private,
assimilandole ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI,
1° agosto 2017, n. 3853; Id., Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5756; TAR Venezia Sez. II, 13
novembre 2017, n. 1004; TAR Pescara, Sez. I, 19 giugno 2020, n. 193; TAR Napoli, Sez. VII, 6
maggio 2019, n. 2411).
        Nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati di diniego
all’installazione dell’Impianto si limitano ad applicare in maniera automatica un divieto
generalizzato e ingiustificato di installazione degli impianti radiomobili in tutte le aree
comunali private, essi si risolvono in un illegittimo divieto di installazione dell’impianto, in
contrasto con gli obblighi di legge nell’interpretazione datane dalla citata giurisprudenza.
        III.3 – Ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati è identificabile nella mancata
applicazione delle disposizioni sulle N.T.E. di P.R.G., approvate con deliberazione di Giunta
Regionale n. 1051 del 4 agosto 2000.
        L’impianto in argomento dovrebbe essere installato su area agricola, con conseguente
applicazione dell’art. 2.13 delle N.T.E. secondo cui “nelle zone agricole è ammessa la
costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di telecomunicazione”. Tale previsione
prevale su quanto previsto dal Regolamento edilizio, il quale regola il contrasto tra le norme
disponendo che “le NTE del PRG, ove contrastino con quelle del presente RE, prevalgono”
(art. 1, comma 3). Nel momento in cui gli atti di diniego impugnati vietano di installare
l’impianto su un’area privata, essi si pongono in diretto ed evidente contrasto con il citato art.
2.13; il diniego opposto dal Comune alla ricorrente Iliad si pone, dunque, in contrasto anche
con la stessa regolamentazione urbanistica adottata dal Comune.
        IV – L’art. 87 D.Lgs. n. 259/2003, inoltre, stabilisce che, in relazione alla presentazione
di un’istanza per l’installazione di un apparato per la trasmissione radiomobile e in assenza di
un motivato dissenso delle autorità competenti, la domanda si intende accolta “qualora entro
novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda… non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”.
        Nondimeno, in questa sede non può essere accertata la formazione del silenzio
assenso poiché non è provato che la ricorrente Iliad abbia fornito al Comune tutta la
documentazione necessaria per realizzare l’intervento. Come noto, il silenzio assenso non
può formarsi ove manchi la documentazione indefettibilmente necessaria o l’allegazione dei
presupposti necessari per la realizzazione dell’intervento, dato che l’eventuale inerzia
dell’Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non
possano conseguire in virtù di un provvedimento espresso (cfr.: Cons. Stato IV, 21.04.2020,
n. 2535; T.A.R. Campania III, 17-03-2020, n. 1164; T.A.R. Puglia III, 27.02.2020, n. 256; T.A.R.
Lazio Roma III-ter, 23.10.2019, n. 12194).
        V – La mancanza del parere dell’ARPA Puglia non è ostativa all’assenso. Tale parere,
infatti, ai sensi dell’art. 87, comma 4, D.Lgs. 259/2003, è preordinato unicamente
all’attivazione dell’impianto, non alla sua mera installazione, non rilevando, dunque, ai fini
della formazione del silenzio assenso sulla domanda.
        A tale riguardo, anche la consolidata giurisprudenza ha statuito che “il parere
dell’ARPA sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto,
non sussistendo un onere per il richiedente di allegare il parere in questione in sede di
presentazione dell’istanza (ovvero della D.I.A.), né un puntuale obbligo di far pervenire il
parere medesimo all’Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9
dell’art. 87” (cfr.: Cons. St., Sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128; Id. TAR Salerno, Sez. I, 4
settembre 2020, n. 1083; TAR Pescara, Sez. I, 3 luglio 2018, n. 200; Cons. St., Sez. III, 9
agosto 2017, n. 3970). Analoghe considerazione sono state svolte anche da questo TAR Bari,
secondo cui “deve convenirsi che sull’istanza presentata… nonostante la mancanza del
parere preventivo dell’ARPA, acquisito successivamente – si è formato il silenzio assenso,
giusta previsione di cui all’art. 87, comma 9, d.lgs n. 259/2003, non risultando alcun atto
interruttivo del termine di novanta giorni, nei sensi di cui al comma 5 del citato articolo” (TAR
Bari, Sez. III, 27 dicembre 2016, n. 1410).
        VI – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui alla motivazione. Le
spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

      P.Q.M.

       Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti della motivazione.
       Condanna il Comune di Terlizzi alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre
Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.
       Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
       Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi in modalità
telematica, con l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere
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