LE NOVITA' DELDECRETO SOSTEGNI-ter - A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista - ODCEC ...
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LE NOVITA’ DELDECRETO SOSTEGNI-ter A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista WEBINAR > FOCUS FISCALE 18/02/2022 A cura dell’ODCEC di Torino
MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITA’ CHIUSE Rifinanziamento del Fondo attività chiuse Il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), prevede un ulteriore finanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2022 a favore delle attività economiche che risultavano chiuse alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto), per effetto di quanto previsto dalle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, comma 2 del D.L. 221/2021 (Decreto Natale). Tale contributo era stato introdotto dall’articolo 2 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), e pertanto per l’attuazione della nuova disposizione, si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative già disciplinate dal precedente decreto a cui si fa riferimento. 2
MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITA’ CHIUSE Le chiusure del Decreto Natale La nuova dotazione è destinata alle attività che alla data di entrata in vigore del “Sostegni ter” (ossia al 27 gennaio 2022) risultano chiuse a seguito delle limitazioni imposte dal “Decreto Natale” (articolo 6, comma 2 del DL 221/2021). Il comma 1 dell’articolo 6 ha vietato, nel periodo intercorrente tra il 25 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022, lo svolgimento di feste, eventi e concerti implicanti assembramenti in spazi aperti. Inoltre, il successivo comma 2 ha sospeso, per lo stesso intervallo temporale, le attività praticate in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (individuati con il codice Ateco 93.29.10). 3
MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITA’ CHIUSE La sospensione dei versamenti I commi 2 e 3 dell’articolo 1 del D.L. 4/2022 hanno previsto, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021, la sospensione di alcuni versamenti scadenti nel mese di gennaio 2022. In particolare, sono sospesi i termini di versamento di: a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022; b) Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. 4
MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITA’ CHIUSE La sospensione dei versamenti I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022, senza alcuna possibilità di rateizzazione. Viene, inoltre, previsto che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 5
FONDO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Riferimento normativo L’articolo 2 del D.L. 4/2022 istituisce il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO 2007, e con la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid 19 Le somme sono attribuite nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid- 19”. La concessione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 6
FONDO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Elenco Codici Ateco 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 47.43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali… 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 47.92 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 7
FONDO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Ambito oggettivo Il contributo spetta a condizione che: • I ricavi del periodo d’imposta 2019 non siano stati superiori a 2 milioni di euro; • Il fatturato relativo al periodo d’imposta 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato del periodo d’imposta 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, per cui il ‘’fatturato’’ va inteso come l’ammontare degli importi fatturati nell’anno e da cui sono scaturiti dei ricavi. 8
FONDO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Ulteriori requisiti Alla data di presentazione della domanda è inoltre richiesto che i soggetti: a) abbiano la sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultino regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO richiamati; b) non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; c) non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; d) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001 9
FONDO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Ammontare del contributo L’importo del fondo verrà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019. La percentuale da utilizzare ai fini del calcolo ammonta al: a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro; b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro; c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro. 10
FONDO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Ammontare del contributo Dal momento che si fa riferimento al reddito medio mensile, per i soggetti che hanno aperto la partita iva nel corso dell’anno 2019, andranno presi in riferimento i mesi a partire da quello successivo al mese in cui è stata avviata l’attività, e conseguentemente l’ammontare totale dei ricavi verrà diviso per il numero residuo. Dal momento che le risorse stanziate ammontano a 200 milioni di euro, qualora l’ammontare complessivo delle richieste dovesse superare tale importo, il contributo effettivamente spettante verrà riproporzionato di conseguenza. 11
FONDO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Richiesta del contributo Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000. Con apposito provvedimento del Mise, saranno individuati i termini e le modalità di invio della domanda, nonché tutte le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura. Viene inoltre chiarito che ai fini dell’erogazione del contributo non si applicano: • le disposizioni di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 (blocco dei pagamenti se il soggetto è inadempiente al versamento di una o più cartelle di importo pari almeno a 5.000 euro; • le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie. 12
FONDO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Modalità di erogazione L’Agenzia delle Entrate, probabilmente come ha operato nel caso degli altri contributi a fondo perduto, potrà erogare il contributo spettante mediante: • accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica) • riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, da utilizzare in compensazione. Anche in questo caso la scelta della modalità di erogazione sarà irrevocabile e dovrà riguardare l’intero importo del contributo spettante, da riportare nell’istanza per la richiesta del contributo. 13
CONTRIBUTI PER I SETTORI DEL WEEDING, DELL’INTRATTENIMENTO E DELL’HORECA E ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTA’ Riferimento normativo Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) interviene sull’articolo 1-ter, D.L. 73/2021, il c.d. Decreto Sostegni bis, stanziando ulteriori 40 milioni di euro per il 2022 per supportare altre imprese e attività di settori particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia. In particolare si tratta delle attività di wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA (Hotellerie-Restaurant- Catering) e di altri settori in difficoltà. 14
CONTRIBUTI PER I SETTORI DEL WEEDING, DELL’INTRATTENIMENTO E DELL’HORECA E ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTA’ Requisiti soggettivi Sono destinatarie del contributo le imprese che, come attività prevalente comunicata ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, ricadano in una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: • 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie; • 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile; • 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi); • 56.30 – Bar e altri esercizi simili per cucina; • 93.11.2 – Gestione di piscine 15
CONTRIBUTI PER I SETTORI DEL WEEDING, DELL’INTRATTENIMENTO E DELL’HORECA E ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTA’ Requisiti oggettivi Per poter accedere all’erogazione dei ristori è richiesto che le imprese abbiano conseguito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del Testo unico delle imposte sui redditi nell’anno 2021, non inferiore al 40 per cento rispetto a quelli conseguiti nell’anno 2019. Viene inoltre specificato che per le imprese che si sono costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. Per tutte le altre regole si fa riferimento a quanto già stabilito in precedenza per l’accesso ai fondi stanziati per il 2021. 16
TAX CREDIT LOCAZIONE PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO Riferimento normativo L’articolo 5 del D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) proroga il credito d’imposta locazioni previsto dall’articolo 28, D.L. 34/2020, per le imprese del settore turistico, anche ai canoni relativi a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Come in precedenza, il credito d’imposta matura alla data dell’avvenuto pagamento del canone in riferimento al quale si vuole usufruire dell’agevolazione. 17
TAX CREDIT LOCAZIONE PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO Riferimento normativo La fruizione del bonus è comunque subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche. L’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’autorizzazione della Commissione Europea. 18
MISURE DI SOSTEGNO DEL SETTORE SPORTIVO Riferimento normativo L’articolo 9 del D.L. 4/2022 istituisce misure urgenti in materia di sport. In particolare, vengono adottati i seguenti provvedimenti: • Il comma 1 proroga anche per l’anno 2022 dell’agevolazione relativa al bonus pubblicità introdotto dal D.L. 104/2020; • Il comma 2 istituisce per l’anno 2022 un apposito fondo al fine di prevedere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute; • Il comma 3 prevede una specifica destinazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. 19
MISURE DI SOSTEGNO DEL SETTORE SPORTIVO Bonus pubblicità Le disposizioni di cui all’articolo 81, D.L. 104/2020, vengono estese anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati. Devono essere rispettate le seguenti condizioni: • l’investimento minimo deve essere di importo non inferiore a 10.000 euro; • I soggetti destinatari devono aver presentato nel 2019 ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro; • I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997. 20
MISURE DI SOSTEGNO DEL SETTORE SPORTIVO Rifinanziamento Fondo di sostegno del settore sportivo Il Fondo istituito con l’articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l’anno 2022. Esso è destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle Autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale. Beneficiari di tale aiuto sono le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche. 21
MISURE DI SOSTEGNO DEL SETTORE SPORTIVO Aiuto al movimento sportivo italiano Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, L. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni. In particolare le risorse vanno destinate a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, delle quali una quota, fino al 30% della dotazione complessiva del Fondo, è destinata a coloro che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 27 gennaio 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 22
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