SUPERBONUS 110% INSTANT - Ise Agenzia
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SOMMARIO Prefazione di Andrea Presentato p. 4 Dalla teoria alla pratica: il Registro Anagrafe Condominiale (RAC) di Maurizio Orpelli 5 Il Registro Anagrafe Condominiale e il rispetto della privacy: una sentenza recente molto importante di Michele Arnone 9 La convocazione d’assemblea e le prassi condominiali di Michele Arnone 11 Assemblee di condominio ai tempi del Covid-19 di Miriam Sanfilippo 14 Consigli autorevoli per informare i condomini: la circolare di Marco Marchesi e i suggerimenti di Michele Arnone 19 Come le nuove tecnologie possono ridurre i problemi di coibentazione di Mauro Grazia 25 Quattro questioni importanti: la ripartizione delle spese dei garage, la costituzione del fondo speciale, la procura per i lavori alle parti private, la limitazione dei diritti reali di Michele Arnone 31 La Gestione Idrica Smart trainata nel Superbonus 110% di Alessandro Chiarini 32
Il responsabile dei lavori nei cantieri edili condominiali complessi di Cristoforo Moretti p. 34 Interpello AdE n. 913-471/2020 39 Le polizze dei professionisti: la Responsabilità Civile Professionale di Alberto Baraldi e Antonio Serra 45 Superbonus e conformità edilizia di Mario Martino 48 Dalla detrazione fiscale allo sconto in fattura di Tommaso Giuseppe Faienza e Francesco Maria Rizzo 52 Il ruolo delle banche e del General contractor di Andrea Presentato 56 ISO 9001: la certificazione di studio che può aiutare l’amministratore di Marco Coppari 61 Il Modello Organizzativo 231: la responsabilità penale degli enti di Cristina Neri 63 IIl tassello mancante tra incertezze e ripartenze di Glauco Bisso 67 Il 110% riassunto in una pagina dello studio Baraldi 68
PREFAZIONE di Andrea Presentato L ’amministratore di condominio svolgerà un ruolo fondamentale e di responsabilità nella gestione del Superbonus 110%. Dovrà sicuramente disporre di grandi competenze tecniche, fiscali e organizzative per coordinare pratiche complesse e far fronte a pesanti responsabilità su tutta la filiera. Con il presente instant book abbiamo quindi cercato di raggruppare i pareri autorevoli di alcuni tecnici del settore confidando che possano essere utili per gestire l’operatività quotidiana. Ovviamente il materiale fornito non deve essere considerato un punto d’approdo esaustivo ma l’inizio di un lavoro a cui tutti i professionisti del settore potranno contribuire suggerendo correzioni e integrazioni. In tal caso è possibile fare riferimento alla mia mail a.presentato@iseagenzia.com, mentre per avere l’ultima versione aggiornata dell’instant book si può visitare il sito www.iseagenzia.com. /4/
DALLA TEORIA ALLA PRATICA Il registro anagrafe condominiale (RAC) I l RAC introdotto dalla Legge 220/2012, in vigore dal giugno 2013, elenca tra i vari obblighi dell’amministratore anche quello di curare la tenuta del registro di anagrafe del condominio, che deve contenere alcuni dati relativi alle singole unità e dei rispettivi proprietari (art. 1130 comma 6). È diventato, ora più che mai, un documento importante. E non solo nella sua fase iniziale di stesura: l’aggiornamento dello stesso è sempre più necessario per una corretta gestione delle mansioni di un amministratore, sia per gli obblighi legati alle detrazioni fiscali, sia per la validità delle assemblee e da ultimo anche per la possibilità della cessione del credito. Poiché spesso capita di avere schede RAC poco leggibili o con dati parziali, suggerisco di utilizzare il modello riportato alla fine e di richiedere una fotocopia del rogito, anche solo delle prime pagine, in cui il notaio identifica i dati anagrafici e catastali. In accordo allo spirito dell’articolo (Dalla teoria alla pratica) Maurizio Orpelli è vorrei soffermarmi sulla necessità di tenere aggiornato il geometra e amministratore registro poiché si tratta di un documento dinamico, che di condominio certificato deve essere modificato a ogni variazione. Non si pensi solo UNI 10801. Ha partecipato alle compravendite immobiliari: ogni variazione catastale, a diverse commissioni di successione o trasferimento di titolo reale ne comporta una lavoro sul Superbonus 110, revisione. divulgandone i risultati per aumentare le competenze degli amministratori di A leggere bene il comma 6 dell’art. 1130, non possiamo condominio. attendere che siano i proprietari o qualcun altro avente titolo a decidere se e quando comunicarci i dati. L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’art. 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni /5/
dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili". Quindi, anticipando alcune questioni trattate in seguito, è opportuno fare un controllo sistematico delle informazioni sia prima della convocazione di ogni assemblea, sia prima dell’invio all’AdE dei dati utili per le detrazioni fiscali. In caso di incongruità si deve procedere alla sistemazione del registro. Suggerisco inoltre di dotarsi del formato cartaceo (si tratta di un registro con buste che unità per unità tiene memoria delle diverse variazioni: spesso capita che i condomini comunichino il cambio di e-mail o PEC senza dover compilare un nuovo RAC), oltre che fare affidamento sul programma di contabilità che deve consentire la stampa aggiornata di tutti i dati richiesti e l’invio all’AdE. In conclusione, perché rinunciare a curare questo aspetto dei nostri compiti? - È un adempimento che se disatteso potrebbe comportare grave irregolarità: "La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato" (Articolo 1129 comma 11 punto 7). Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9). - Il legislatore ci ha indicato esattamente come fare. - È una delle poche occasioni in cui il legislatore ha previsto espressamente che all’amministratore sia riconosciuto un compenso extra. Compenso che per essere richiesto deve ovviamente comparire nell’offerta per l’amministrazione del condominio. /6/
Infine: è di pochi giorni fa una sentenza che stabilisce che alcune spese personali possono essere approvate dall’assemblea con una maggioranza qualificata, purché siano effettivamente riferibili al singolo; e quelle del RAC sono certamente imputabili al singolo (sempre in caso di sua inerzia). Motivo in più per svolgere bene un nostro compito: - le regole sono chiare; - possiamo chiedere un legittimo compenso addebitandolo al singolo condomino; - se non adempiamo, possiamo essere anche revocati. maurizio@orpelliamministrazioni.com CONDOMINIO - VALSAMOGGIA (BO) - C.F. FORMAZIONE DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE Luogo _________________ Data ___/___/______ Firma __________________ Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 - Art. 1130 comma 1.6 Codice Civile dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445) SI PREGA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SEGUENTE, BARRANDO CON UNA CROCE LE SOLE CASELLE DI PROPRIO INTERESSE Io sottoscritto nato a ( ) il / / residente a via n. Patente C. d'identità n. rilasciata il / / Cod. Fisc. in qualità di proprietario/comproprietario dell'unità immobiliare facente parte del condominio in intestazione, consapevole delle sanzioni penali applicabili a chi fornisce false attestazioni e mendaci dichiarazioni negli atti, come previsto dall'Art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue: POSTA IN VIA N. INT. COMUNE PR. FOGLIO MAPPALE SUB. PIANO DATI CATASTALI UNITÁ IMMOBILIARE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DI QUESTI CAMPI SI PREGA DI FAR RIFERIMENTO AL ROGITO NOTARILE DESTINAZ. D'USO ABITAZIONE+CANTINA SOLO CANTINA AUTORIMESSA NEGOZIO MAGAZZINO UFFICIO POSTO AUTO DIRITTO REALE PROPRIETARIO COMPROPRIETARIO NUDO PROPRIETARIO USUFRUTTUARIO DIRITTO DI ABITAZIONE Nome e Cognome Percentuale di Diritto % Luogo e Data di nascita ( ) / / Domiciliato a ( ) via n. Codice Fiscale Tel. / Cell. / Indirizzo e-mail @ Fax / Indirizzo P.E.C. @ DIRITTO REALE PROPRIETARIO COMPROPRIETARIO NUDO PROPRIETARIO USUFRUTTUARIO DIRITTO DI ABITAZIONE Nome e Cognome Percentuale di Diritto % Luogo e Data di nascita ( ) / / Domiciliato a ( ) via n. Codice Fiscale Tel. / Cell. / Indirizzo e-mail @ Fax / /7/
Indirizzo P.E.C. @ GIRARE PAGINA DIRITTO REALE PROPRIETARIO COMPROPRIETARIO NUDO PROPRIETARIO USUFRUTTUARIO DIRITTO DI ABITAZIONE Nome e Cognome Percentuale di Diritto % Luogo e Data di nascita ( ) / / Domiciliato a ( ) via n. Codice Fiscale Tel. / Cell. / Indirizzo e-mail @ Fax / Indirizzo P.E.C. @ DIRITTO DI GODIMENTO CONDUTTORE COMODATARIO Nome e Cognome Percentuale di Diritto % Luogo e Data di nascita ( ) / / Domiciliato a ( ) via n. Codice Fiscale Tel. / Cell. / Indirizzo e-mail @ Fax / RICHIESTA DI GESTIONE DEI CONDUTTORI Io sottoscritto ___________________________________________________________ chiedo che nei rendiconti condominiali, vengano tenute distinte le spese condominiali a carico della proprietà, da quelle a carico dell'inquilino, con addebito a mio carico dei costi, così come meglio specificati nell'offerta professionale dell'Amministratore. A tal proposito dichiaro che: pagherò direttamente anche le quote a carico dell'inquilino provvedendo ai necessari conguagli. l'inquilino provvederà a versare quanto di sua competenza, sul C/C condominiale; a tal fine, autorizzo l'Amministratore, ad inviargli copia dei rendiconti consuntivi, ferma restando la mia responsabilità in caso di mancata corresponsione delle rate. Luogo ( ) Data / / Firma Dichiaro, che eventuali opere realizzate all'interno dell'unità immobiliare, sono state eseguite nel rispetto delle Leggi in materia, che tutti gl'impianti ivi installati, sono conformi alla Legge e sono regolarmente soggetti ai controlli e alle verifiche imposte dalla vigente noramtiva. Dichiaro inoltre, che l'intera unità immobiliare, è conforme a tutte le condizioni di sicurezza previste. Con la firma in calce alla presente, m'impegno, in caso d'interventi da eseguire nell'unità immobiliare in oggetto, a darne preventiva notizia all'Amministratore e a non eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e/o al decoro architettonico dell'edificio. Con la firma in calce alla presente, m'impegno altresì, entro sessanta giorni e in forma scritta, a comunicare allo Studio di amministrazione, ogni variazione dei dati qui comunicati, consapevole che, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l'Amministratore provvederà a recuperare tali dati, addebitandomene le spese, come previsto dall'Art. 1130 del Codice Civile. Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nel presente modulo, sono rispondenti alla realtà e ne autorizza l'uso nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Privacy), dichiarando di averne ricevuto la relativa informativa. ALLEGATI: Copia di Documento di Identità valido Luogo ( ) Data / / Firma
IL REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE E IL RISPETTO DELLA PRIVACY Una sentenza recente molto importante P er quanto riguarda la questione della privacy, riportiamo il frontespizio della recentissima sentenza della Cassazione del 17/09/2020 n. 19327, riferita proprio a un condominio e al suo amministratore, e alla legittimazione di quest’ultimo ad acquisire, senza dover essere autorizzato dall’assemblea condominiale, informazioni presso il Comune sulla regolarità amministrativa dell’unità immobiliare di proprietà di un singolo condomino e sugli interventi eseguiti sulla stessa. L’ordinanza spiega molto bene la normativa sulla privacy chiarendo anche che la ricerca condotta dall’amministratore non viola il diritto di privacy del singolo condomino: afferma, infatti, espressamente che "la regolarità amministrativa di un immobile o di un intervento edilizio debbono essere conoscibili, come conferma anche la delibera del Garante per il trattamento dei dati personali del 19/4/2007 n. 17 in tema di Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali". Tale principio è applicabile, a mio parere, anche alle attività dell’amministratore dirette ad accertare la regolarità amministrativa delle singole unità immobiliari e a verificare che ci siano i presupposti per poter deliberare gli interventi trainanti alle parti comuni per ottenere i vantaggi previsti dal Superbonus 110%. michelearnone@fastwebnet.it /9/
LA CONVOCAZIONE D’ASSEMBLEA e le prassi condominiali S i tratta di un’annosa questione, che prescinde dai problemi insorti in seguito alla recente pandemia. È bene premettere che non è lecito convocare un’assemblea seguendo prassi diverse rispetto alle modalità previste invece dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, trattandosi di una norma inderogabile (art. 72 disp. att. c.c.). Qualsiasi difformità comporta infatti la possibilità di impugnare le delibere eventualmente assunte nell’assemblea non correttamente convocata. Tra le modalità di convocazione previste c’è l’invio di una raccomandata o la sua consegna a mano. Purtroppo capita che, a causa di un’interpretazione scorretta della norma, molti amministratori si limitino a consegnare, imbucandola nella casetta postale, una semplice comunicazione cartacea, spesso recante sulla busta la dicitura "raccomandata a mano". Questa dicitura è valida? E, soprattutto, è conforme a quanto previsto dal codice civile? La risposta, a entrambe le domande, Michele Arnone è è no. avvocato, nonché punto di riferimento per tutti Raccomandata e raccomandata a mano gli amministratori La raccomandata è quel tipo di posta che segue le dovute condominiali. Relatore e formalità, previste dalla legge, ed è gestita dal servizio postale. moderatore di numerosi La raccomandata a mano, talora indicata come consegna a e importanti convegni, è quotidianamente al fianco mano, consiste invece in un tipo di posta consegnata senza degli amministratori come ricorrere al servizio postale direttamente al destinatario, che consulente, per aiutarli a deve rilasciare un’attestazione di ricevimento. svolgere al meglio il loro lavoro. Se fosse valida la dicitura di raccomandata a mano, qualsiasi posta inviata recante questa indicazione sarebbe di fatto una raccomandata. E invece ciò non basta per considerare la posta come raccomandata o comunque consegnata a mano. Proprio perché la consegna con immissione nella cassetta delle lettere non equivale appunto a una consegna nelle mani del destinatario. / 11 /
Convocazione tramite posta elettronica Un’altra forma di convocazione prevista è quella tramite posta elettronica certificata. Questo implica che sia la casella di posta del mittente sia quella del destinatario debbano essere account di posta elettronica certificata. Impugnazione in caso di erronea convocazione Pertanto c’è la possibilità che il condomino che si veda recapitare una convocazione con una modalità non conforme a quanto disposto dalla normativa, per come sopra l’abbiamo precisata, può benissimo ritenere di non essere stato regolarmente convocato e, se lo considera opportuno, impugnare anche solo per tale motivo le decisioni prese nella relativa riunione. Trattandosi di un vizio procedimentale, esso comporta non la nullità ma l’annullabilità della delibera, il cui termine per l’impugnazione è indicato dall’art. 1137 c.c. e la legittimazione all’impugnazione spetta solo al condomino pretermesso. Va precisato però che se il condomino si presenta all’assemblea, il vizio di una sua erronea convocazione viene sanato ed egli non può sollevare eventuali vizi di irregolare convocazione di altri condomini (v. Cass. 10 marzo 2020, n. 6735). La questione della sicurezza In caso di convocazione d’assemblea, una prassi molto diffusa in questo periodo è l’indicazione di alcune misure di sicurezza relative al Covid-19. Tra queste, al condomino partecipante o al suo delegato spesso si richiede di attestare di non essere positivo e di non aver incontrato, nei 14 giorni precedenti, positivi al virus. Lo scopo è garantire le misure di sicurezza, ma l’autodichiarazione appare francamente illogica; basta infatti soffermarsi un attimo per individuare alcuni nodi critici. Per cominciare, l’amministratore di condominio, o chi convoca la riunione (ricordiamo che la facoltà di convocazione dell’assemblea non spetta solo all’amministratore), non è una pubblica autorità e pertanto non può imporre di effettuare, prima dell’assemblea, tamponi o altri test per verificare se si è contagiati o meno. Questa misura viene quindi sostituita dalle autodichiarazioni, che ovviamente non risolvono il problema. Asintomatici a parte, se anche fosse possibile fare i test per verificare che una persona sia contagiata o meno, questi possono dar luogo a falsi negativi, cioè non far risultare un contagio anche se di fatto è in corso. Il problema dei contagiati asintomatici Il problema degli asintomatici implica che una persona non sappia necessariamente di essere entrata o meno in contatto con dei contagiati. Non solo: la stessa persona potrebbe essere stata contagiata e non saperlo. / 12 /
Infatti, malgrado un asintomatico abbia una minor carica virale rispetto a chi presenta i sintomi del contagio, pare che sia comunque in grado di contagiare altre persone. Tenendo conto delle considerazioni appena fatte, ne consegue che le dichiarazioni richieste da chi convoca l’assemblea siano di fatto inefficaci. Proprio per questo, nelle assemblee condominiali, è buona prassi garantire il distanziamento di almeno un metro e lo spazio di sicurezza, che è stato calcolato di circa 4/5 metri quadrati per ogni partecipante. Sarebbe però errato calcolare tale spazio solo in base al numero di partecipanti che si prevede interverrà. È infatti indispensabile calcolarlo in relazione al numero degli aventi diritto, perché non si può sapere a priori in quanti parteciperanno. Ne risulta che spesso non è neppure presente quel minimo di spazio necessario richiesto invece dai criteri di sicurezza. Infine, anche il mancato rispetto delle misure di sicurezza potrebbe essere invocato per far annullare una delibera assunta in assemblea. Ad esempio un condomino potrebbe far leva sul fatto che non è stato rispettato il suo diritto a partecipare in sicurezza, o direttamente, o tramite delegato, perché le misure adottate sono inadeguate a tener conto del necessario distanziamento e del problema degli asintomatici. michelearnone@fastwebnet.it / 13 /
ASSEMBLEE DI CONDOMINIO ai tempi del Covid-19 P ossono svolgersi assemblee condominiali (ordinarie o straordinarie), di società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive? Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in presenza fisica dei soggetti convocati a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, e che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni. Miriam Sanfilippo è Faq del Governo 1/06/2020 amministratore di condominio ANACI e socia di StudioZENITH con delega Protocollo StudioZENITH basato sulle linee guida ANACI ai modelli organizzativi Istruzioni, misure e cautele adottate per fronteggiare (81/08, privacy, ISO 9001 e l’emergenza Covid-19 in assemblea condominiale. 231). Istruzioni e direttive assunte sulla base del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e relativi aggiornamenti e integrazioni. Convocazioni assembleari In ottemperanza alle indicazioni della Regione Emilia Romagna sono consentiti gli spostamenti motivati purché venga rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni / 14 /
delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e, in ogni caso, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza. Le convocazioni verranno inviate tramite i mezzi illustrati dalla Legge 220/2013 allegando un protocollo di gestione dell’assemblea basato sulle disposizioni che seguono. Assemblea in luogo chiuso privato Il luogo chiuso privato destinato all’assemblea verrà sanificato prima della seduta assembleare, le finestre saranno aperte per consentire l’aerazione dell’ambiente. Inoltre: - l’ingresso sarà consentito solo dopo l’invito dell’amministratore e indossando la mascherina chirurgica; / 15 /
- l’amministratore sarà munito di gel e termometro laser per misurare la temperatura corporea; - sarà obbligatorio rispettare una distanza interpersonale di almeno un metro; - si dovrà deporre nell’apposita vaschetta l’autocertificazione in cui si dichiara di avere una temperatura minore di 37,5 gradi, di non essere sottoposti a quarantena e di non aver avuto contatti con persone affette da Covid-19 nei 14 giorni precedenti; - non potranno essere consegnati documenti; nel caso in cui ciò fosse indispensabile, occorrerà appoggiarli sul ripiano del tavolo; - il presidente e il segretario firmeranno il verbale usando guanti adeguati allo scopo. Più precisamente, l’accesso all’ambiente sarà scaglionato per consentire in tutta sicurezza di depositare l’autocerticazione (o altri documenti) e occupare un posto antistante all’ingresso, fino al completamento delle sedute. Non potranno accedere persone non aventi diritto o sprovviste di protezioni delle vie respiratorie. I locali dovranno esser sanificati prima della seduta e anche dopo unitamente agli eventuali servizi igienici. Le sedie saranno disposte a una distanza di almeno un metro, con un corridoio di tre metri (un metro per il passaggio e un metro a lato di ciascuna sedia) per consentire il passaggio. Non sarà possibile utilizzare la scrivania dell’amministratore. Il verbale verrà redatto preventivamente, letto, stampato e firmato dal presidente e dal segretario (usando i guanti). L’uscita dalla sala avverrà sempre in modo ordinato, partendo dal posto più vicino alla porta fino al più lontano. Infine, nel caso in cui qualcuno dovesse mostrare qualche sintomo, la seduta sarà interrotta, le persone allontanate e verrà misurata la temperatura al diretto interessato. Quest’ultimo non potrà recarsi al pronto soccorso ma dovrà contattare il prima possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Assemblea in luogo aperto privato - L’accesso all’area adibita a sede assembleare sarà consentito solo dopo l’invito dell’amministratore, indossando la mascherina chirurgica e portando con sé la propria sedia; - l’amministratore sarà munito di gel e termometro laser per misurare la temperatura corporea; - sarà obbligatorio rispettare una distanza interpersonale di almeno un metro; - si dovrà deporre nell’apposita vaschetta l’autocertificazione in cui si dichiara di avere una temperatura minore di 37,5 gradi, di non essere sottoposti a quarantena e di non aver avuto contatti con persone affette da Covid-19 nei 14 giorni precedenti; / 16 /
- non potranno essere consegnati documenti; nel caso in cui ciò fosse indispensabile, occorrerà appoggiarli sul ripiano del tavolo; - il presidente e il segretario firmeranno il verbale indossando gli appositi guanti. Come in caso di assemblea in un luogo chiuso, l’accesso all’ambiente sarà scaglionato per consentire in tutta sicurezza di depositare l’autocerticazione (o altri documenti) e occupare un posto antistante al luogo da cui si è entrati, fino al completamento delle sedute. Non potranno accedere persone non aventi diritto o sprovviste di protezioni delle vie respiratorie. Le sedie, portate dai singoli, saranno disposte a una distanza di almeno un metro, con un corridoio di tre metri (un metro per il passaggio e un metro a lato di ciascuna sedia) per permettere il passaggio. Non sarà possibile utilizzare la scrivania dell’amministratore. Il verbale verrà redatto preventivamente, letto, stampato e firmato dal presidente e dal segretario (usando i guanti). Il luogo in cui si è svolta l’assemblea sarà lasciato sempre in modo ordinato, partendo dal posto più vicino a dove si è entrati fino al più lontano. Logicamente anche in questo caso qualora un condomino dovesse accusare qualche sintomo, la seduta sarà interrotta, le persone allontanate e verrà misurata la temperatura al diretto interessato. Quest’ultimo non potrà recarsi al pronto soccorso ma dovrà contattare il prima possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. sanfilippo@studiozenith.net / 17 /
TEMPERATURA: Io sottoscritto ____________________________________ codice fiscale ______________________________ residente a _____________________ prov __________ via __________________________________________ in attuazione alle misure di cui all’articolo 1, comma 1, n. 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, e del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19 ” del 14/03/2020 aggiornato e integrato in data del 24 aprile 2020 – in cui si sancisce: Stringente divieto di accesso qualora la temperatura corporea risulti superiore ai 37,5°; Assenza di contatto, nei 14 giorni precedenti, con soggetti risultati positivi al Covid-19 o a chi provenga da zone a rischio contagio ai sensi delle indicazioni dell’OMS; sotto la mia totale responsabilità attesto di avere una temperatura idonea all’ingresso e di non esser a conoscenza di aver avuto contatto con soggetti risultati positivi negli 14 giorni precedenti per la seduta assembleare del condominio _____________________________________________________________in prima convocazione per il giorno ________________________________presso lo StudioZENITH srl in bologna via E Collamarini 14 alle ore 12.00 e in seconda convocazione per il giorno ________________________presso _____________________________________________________ dalle ore _______________________ alle ore _____________________(depennare la seduta a cui non si assiste). …………………………….…………………….. Firma Leggibile ____________________________________
CONSIGLI AUTOREVOLI PER INFORMARE I CONDOMINI La circolare di Marco Marchesi e i suggerimenti di Michele Arnone / 19 /
Preg.mi Sigg.ri Condomin i Loro sedi OGGETTO : INFORMATIVA BONUS 110% E CESSIONE/SCONTO CREDITO IMPOSTA. Il sottoscritto geom. Marco Marchesi in qualità di Amministratore protempore del Condominio al fine di poter meglio valutare le opportunità legate al Superbonus 110 % ritiene doveroso fornire una corretta e puntuale informazione al fine di evitare di farsi trascinare dall’onda propagandistica da parte dei media e social. Ciò che occorre evitare è assumere delibere che occorrerà velocemente rettificare perché non si erano valutati/considerati aspetti fondamentali per le relative decisioni. Chiediamo quindi di leggere con attenzione le regole per l’accesso al Superbonus e le problematiche che potranno scaturire da una eventuale Vostra decisione: Regole basilari per l’accesso al Superbonus 110 % : Le norme prevedono che il beneficio si possa ottenere soltanto se i lavori straordinari di «efficientamento energetico» consentano un miglioramento di almeno due «classi energetiche» rispettando i massimali imposti per ogni singolo intervento. Le opere sono da realizzare e saldare entro e non oltre il 31.12.2021 salvo proroghe. Potrebbe sembrare, a prima vista, un obiettivo facilmente perseguibile ma in concreto detto miglioramento si può ottenere con interventi particolarmente rilevanti per l’edificio. Più precisamente occorrono i seguenti interventi cosiddetti «trainanti»: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013.
E’ importante sottolineare che i suddetti interventi «trainanti» possono essere associati ad altri interventi di efficientamento (cosiddetti «trainati») quali ad esempio: efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento; installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16- ter del citato decreto-legge n. 63/2013. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993 installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati Gli interventi dovranno essere asseverati da parte di professionisti in quanto a: 1. miglioramento delle due classi energetiche; 2. congruità dei costi sostenuti rispetto ai valori limite previsti dai Decreti di Attuazione; 3. visto di conformità da fiscalista sulla presenza di tutta la documentazione richiesta. Il professionista che assevera il miglioramento delle due classi e la congruità dell’intervento deve possedere apposita polizza assicurativa. La mancanza di uno dei requisiti citati comporta la perdita del beneficio alla detrazione fiscale con la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate di restituire gli importi. Problematiche da considerare che possono influire sulla decisione : Gli interventi eseguiti dovranno rispettare i paletti del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e dovranno essere congrui sulla base dei costi massimi precisati nei decreti attuativi del Ministero per Sviluppo Economico. I professionisti che dovranno asseverare il rispetto dei requisiti saranno comunque responsabili ma a fronte del mancato raggiungimento dei requisiti non potendo usufruire del credito di imposta le opere eseguite dovranno comunque essere pagate dal Condominio (il quale potrà agire, per responsabilità professionale, nei confronti del professionista al fine di ottenere un risarcimento). Le opere sono coperte da garanzia decennale sui vizi, ma nel caso in cui l’appaltatore non sia più reperibile ovviamente dei vizi dovrà occuparsene il Condominio. L’isolamento a cappotto comporta l’installazione di isolanti sulle pareti per uno spessore che si aggira attorno ai 14 cm. . Ne consegue che: a. si perderebbero 14 cm. di profondità nei balconi. Le relative proprietà dovranno autorizzare; b. al fine di ridurre i ponti termici probabilmente (questo lo valuterà il termotecnico) potrà essere necessario eseguire un isolamento delle spallette delle finestre/porte finestre riducendone la luce fruibile (aria e luce per le finestre - passaggio per le porte finestre) – in questo caso inferriate e doppi infissi apribili dovranno essere sostituiti;
c. Inferriate e doppi infissi apribili ove le luci delle spallette di finestre e porte finestre non vengano ispessite dall’isolamento non si apriranno più a 180° ma solo a 90°; d. Qualora siano presenti macchine motocondensanti presenti in facciata, dovranno essere smontate e rimontate distanziate dalle pareti per effetto dell’ispessimento delle murature. Se le tubazioni di collegamento non permetteranno tale spostamento (non sono state lasciate con il gioco necessario) dovranno essere modificate con la speranza di poter completamente recuperare il gas per gli impianti non più recenti; e. L’aspetto estetico dell’edificio verrà variato ed eventuali rivestimenti esterni ricoperti. I bancali delle finestre verranno prolungati mediante ricopertura con lamiere in alluminio preverniciato; f. l’isolamento dei lastrici solari comporterà un aumento della quota del piano di calpestio creando gradini per l’accesso ai lastrici. Questa eventualità dovrà essere autorizzata dalle relative proprietà. g. L’ispessimento delle pareti che si affacciano direttamente sulla pubblica via oppure che si affaccino su zone di proprietà privata ad uso pubblico comporterà la necessità di acquisizione dell’area convenzionata dal Comune mediante atto notarile e pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (Comune di Bologna); PERCORSO DA SEGUIRE PER OTTENERE IL SUPERBONUS 1. Nomina del professionista e determinazione del compenso. Il professionista abilitato deve indicare con quali interventi sarà possibile ottenere il beneficio nonchè dichiarare la «congruità» degli interventi ed il miglioramento delle due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui il professionista dovesse riscontrare l’insussistenza dei requisiti tecnici la sua parcella dovrà essere corrisposta integralmente e non sarà fiscalmente recuperabile. Secondo notizie ufficiose il DL di Agosto, di imminente emanazione, dovrebbe prevedere la deliberazione assembleare con la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio. 2. Delibera delle opere con affidamento dell’appalto. Occorre deliberare l’intervento sulla base delle offerte reperite a seguito delle indicazioni impartite dal tecnico precedentemente incaricato. Anche in questo caso, secondo il DL di Agosto di imminente emanazione, la deliberazione può essere adottata dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio. Prima della realizzazione dell’intervento occorrerà effettuare una verifica sulla conformità edilizia dell’edificio; se fossero presenti abusi anche di carattere personale che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio dovranno essere preventivamente sanati.
Successivamente i condomini potranno decidere se pagare interamente le opere e dedurre in 5 anni il credito di imposta oppure: cedere il credito ad un soggetto terzo ottenere lo sconto in fattura se l’impresa che assume l’appalto è disponibile nel concederlo. Duole ricordare che se tra di Voi ci fosse qualcuno con debiti nei confronti del fisco non sarà in grado di cedere il credito a terzi e dovrà sostenere il costo delle opere. Il Condominio non può deliberare di cedere interamente il credito o optare per sconto in fattura essendo diritto del singolo decidere sul come utilizzare il proprio credito di imposta. Si ricorda che nel caso si intenda tentare di avvalersi del superbonus occorre convocare assemblea per decidere sul punto. L’assemblea, ai sensi delle disposzioni del codice civile, può essere convocata se richiesta da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio (due condomini o più che abbiamo più di 166,66 millesimi). Distinti saluti.
Ritengo sia bene precisare nell’avviso di convocazione dell’assemblea, in calce all’ordine del giorno che: - la delibera dovrà essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (comma 9-bis dell’art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, inserito dall’art. 63 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104); - le opere che comportano interventi nelle proprietà esclusive dei singoli condomini dovranno essere autorizzate per iscritto dai singoli condomini interessati e da tutti i comproprietari dell’unità immobiliare; - qualora vi sia un regolamento contrattuale di condominio che contenga una norma che ponga il divieto generalizzato di eseguire opere nelle parti comuni dell’edificio che possono ledere e/o modificare il decoro e/o l’aspetto architettonico, ovvero che imponga la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica e all’aspetto generale dell’edificio, gli interventi nelle parti comuni dell’edificio di cui all’art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che si pongano in contrasto con tale disposizione contrattuale dovranno essere approvati da tutti i partecipanti al condominio; ove fosse presente tale clausola contrattuale, è bene acquisire un parere preventivo di un tecnico (ingegnere/architetto), asseverato con giuramento, che dichiari che gli interventi che si intendono realizzare non ledono e/o modificano il decoro e/o l’aspetto architettonico dell’edificio; - per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti, prevista dall’art. 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dovrà essere autorizzata per iscritto dai singoli condomini.
COME LE NUOVE TECNOLOGIE possono ridurre i problemi di coibentazione L a domanda crescente di prestazioni elevate ed energeticamente coerenti per i nostri edifici porta inevitabilmente a raffinare i criteri di selezione dei materiali e dei componenti fin dalle fasi preliminari di progetto. La crisi che stiamo attraversando determinerà una domanda più consapevole e una selezione dell’offerta dei componenti per l’edilizia che tenga conto di un ampio spettro di fattori: il mercato premierà prodotti competitivi per livello di innovazione, efficacia operativa, convenienza economica e durabilità delle prestazioni, in un quadro di compatibilità ambientale effettivo e documentato. Seguire questi criteri contribuisce a migliorare l’efficienza energetica di un edificio. La scelta dei materiali può essere guidata anche dalla valutazione delle conseguenze che una certa soluzione genera sull’ambiente circostante e sul valore dell’edificio. Al di là del semplice soddisfacimento di quanto richiesto dalla normativa, obiettivo della valutazione è indirizzare la scelta Mauro Grazia è perito di soluzioni tecniche per ottenere risultati che garantiscano industriale termotecnico; buone prestazioni relative all’isolamento termico e acustico, dopo oltre 20 anni di possibilità di utilizzo mirate a seconda della posizione attività tecnica in ambito geografica e della localizzazione climatica dell’edificio e privato e pubblico, nel un basso impatto sull’ambiente a livello di produzione e 1997, per svolgere la libera smaltimento, concorrendo anche alla valorizzazione economica professione, si è iscritto al Collegio provinciale dove e sociale dello stabile. ha ricoperto il ruolo di presidente dell’ordine. Oggi Se si analizzano i dati statistici sul consumo energetico degli è consulente di Progetech, edifici durante la loro vita risulta che il 70% del totale è speso studio per la climatizzazione, cioè per mantenere al loro interno molto strutturato che il livello di comfort termico ottimale per le persone che li affianca gli amministratori occupano, mentre il rimanente 30% è usato per l’illuminazione di condominio in tutta la e i consumi di elettrodomestici. parte tecnica relativa al Gran parte del consumo energetico degli edifici è quindi dovuta Superbonus 110%. alla quantità di energia termica necessaria nei periodi freddi per compensare le perdite di calore attraverso il loro involucro e per neutralizzare la calura del periodo estivo. / 25 /
Spesso ancora oggi, nonostante l’impellenza delle questioni ambientali, il compito imposto alla progettazione trascura il tema dell’efficienza energetica, relegando a questa il ruolo di mera verifica degli adempimenti normativi. Ma quali sono le caratteristiche da considerare per scegliere un pannello isolante? Il mercato dei materiali isolanti offre una vasta scelta. Se si considera che tutti i materiali isolanti presentano dei pregi in relazione alle diverse applicazioni, ne consegue che la scelta sia direttamente connessa all’utilizzo che di un determinato materiale si intende fare. Alcuni presentano valori più elevati di conducibilità, altri sono ottenuti da prodotti di origine naturale, altri ancora sono insensibili all’umidità e all’acqua. Nella costruzione o ristrutturazione di un edificio si ricorre a materiali differenti e la loro scelta è condizionata da diversi fattori, come l’uso a cui l’edificio stesso è destinato, quindi il tipo di costruzione che si intende realizzare, nonché le preferenze del progettista e del committente. L’innovazione tecnologica svolge un ruolo determinante nello sviluppo dei materiali, soprattutto perché si possono ottenere valori di conduttività termica estremamente prestanti con spessori ridottissimi. L’isolamento di un edificio può essere realizzato in modi diversi. Le tipologie di pannelli isolanti disponibili sono molte: cambiano i materiali, gli spessori e anche i costi. In via preliminare va ricordato che, prima della scelta del tipo di materiale isolante, bisogna avvalersi di prodotti con prestazioni dichiarate e certificate, così come previsto dalla normativa di riferimento. La differenza principale tra un pannello isolante e un altro è il materiale con cui è realizzato, che ne determina poi tutte le caratteristiche specifiche. Il materiale e lo spessore, infatti, incidono sulla capacità isolante del pannello, poiché cambiano fattori come la conducibilità termica, ovvero la quantità di calore che viene trasferita attraverso l’isolante. Se un pannello ha un basso valore Lambda (conducibilità termica del materiale) significa che ha ottimo potere isolante, a patto che sia assicurato il miglior comfort interno nelle diverse condizioni di temperature esterna. Altre attenzioni nella scelta del pannello riguardano la resistenza meccanica, l’inerzia termica, la traspirabilità e l’impermeabilità. Generalmente, si valutano anche le proprietà di isolamento acustico, in modo da poter ottenere due vantaggi applicando un solo materiale. Infine, un buon materiale isolante deve essere in grado di accumulare calore cedendolo lentamente: è un processo definito sfasamento e si riferisce al tempo che impiega l’onda termica per passare dall’esterno all’interno. Maggiore è lo sfasamento, più il calore assorbito dal materiale sarà rilasciato con lentezza. / 26 /
Tra i pannelli isolanti più usati ci sono quelli in polistirene, poliuretano, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno, sughero; ultimamente sono stati sviluppati prodotti diversi, con utilizzo di nanotecnologie, che consentono di ridurre lo spessore del materiale isolante, ma a fronte di costi di installazione sensibilmente maggiori. Al di là del singolo prodotto , ci sono alcuni vantaggi comuni a tutti i pannelli isolanti. C’è un ampio ventaglio di soluzioni tra cui scegliere: si tratta di materiali leggeri, di facile posa, resistenti nel tempo e dalle buone proprietà meccaniche. Inoltre, nel caso sia necessario intervenire sull’esistente, applicarli su differenti tipologie di superfici è semplice. Per giunta la possibilità di scegliere diversi tipi di finitura a seconda dei propri gusti li rende una soluzione flessibile e versatile. Ma analizziamo nel dettaglio le diverse tipologie di pannelli disponibili sul mercato. I pannelli in polistirene e poliuretano sono prodotti plastici sintetici che possono essere lavorati in modi diversi e presentarsi in forma espansa o schiumosa. Dal punto di vista della coibentazione, hanno ottime capacità isolanti e vengono utilizzati per diversi interventi. I pannelli espansi hanno buona resistenza meccanica, sono semplici da posare e molto leggeri. Inoltre le loro prestazioni sono garantite anche con il passare del tempo poiché il pannello rimane inalterato. Il poliuretano è un materiale sintetico che si caratterizza per l’ottimo rapporto qualità prezzo. I pannelli garantiscono un buon isolamento termico, un’ottima resistenza nel tempo agli agenti atmosferici e semplicità di posa. I pannelli isolanti in lana di roccia e in lana di vetro si ottengono lavorando materiali di origine minerale, come la roccia, la sabbia e il vetro. I vari componenti minerali vengono fusi, creando una miscela che può essere utilizzata per produrre pannelli e rotoli. La lana di roccia è un materiale isolante che offre anche ottime caratteristiche fonoassorbenti e di resistenza al fuoco. Anche la lana di vetro ha buone caratteristiche di isolamento acustico e ha valori di conducibilità termica tendenzialmente minori. Entrambi i pannelli sono molto leggeri e resistenti nel tempo, anche grazie alla loro origine minerale che li rende inattaccabili da insetti e altri organismi. / 27 /
Un obiettivo prioritario nel settore delle tecnologie per l’edilizia resta quello dello sviluppo di materiali innovativi in grado di garantire risparmi energetici significativi e il miglioramento del comfort abitativo. In questo quadro, appaiono fondamentali le ricerche di nuovi prodotti isolanti che permettano di realizzare involucri edilizi ad alte prestazioni con spessori sottili. Infatti, mentre i comuni materiali isolanti hanno valori di conducibilità termica intorno a 0,03 W/mK, di recente l’attenzione si è spostata sui cosiddetti superisolanti, ossia su quei materiali con una conducibilità termica inferiore a 0,02 W/mK (e spesso inferiore a 0,01 W/mK). Tra questi materiali ci sono i VIP (Vacuum Insulation Panels, ossia pannelli isolanti sottovuoto), il cui principio di base è analogo ai thermos: le capacità termoisolanti di un materiale possono essere incrementate in modo sensibile sostituendo l’aria ferma racchiusa tra i pori e creando un sottovuoto. Anche se poco diffusi per i costi elevati, sono i materiali più performanti presenti sulla scena attuale. In effetti, grazie al sottovuoto che si crea, questi pannelli possono raggiungere valori di conduttività termica molto bassi, addirittura circa 7≈10 volte migliori rispetto a un normale materiale termoisolante. Le proprietà termiche dei pannelli isolanti sottovuoto derivano dall’impiego di gas rarefatti: un involucro ermetico in alluminio racchiude e sigilla una schiuma di acido silicico, priva di aria. Molto innovativi sono anche gli isolanti sottili multiriflettenti, complessi tecnici multistrato costituiti dall’assemblaggio di film metallici riflettenti alternati con strati di separazione (ovatta, schiuma, lana di pecora). Dal punto di vista termico, la loro principale caratteristica è la capacità di limitare il trasferimento di energia, in primo luogo per irraggiamento, ma poi anche per convezione, conduzione e cambio di stato. Progettati in laboratorio, gli isolanti multiriflettenti sono il frutto della combinazione di numerose componenti, delle proprietà intrinseche delle stesse e del loro posizionamento in funzione della resa termica e dell’applicazione (coperture, sottotetti, muri e pavimenti). Un’altra possibilità consiste nell’uso di isolanti nanotecnologici a base di aerogel, al cui sviluppo e applicazione in ambito edilizio si sono dedicate svariate aziende. I pannelli che ricorrono a questo tipo di tecnologia nascono con l’intento di velocizzare e semplificare le fasi iniziali di preparazione del materiale isolante prima della posa sulla struttura edilizia. In tal modo la parte più impegnativa dell’installazione, ossia la preparazione del materiale di posa, viene di fatto eliminata mediante un prodotto finito e pronto all’uso. L’applicazione di pannelli isolanti a base di aerogel in campo edilizio risulta quindi facilitata poiché / 28 /
garantisce diversi vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali, in particolare nella riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente, soprattutto nel caso di edifici che sorgono in centri storici o tutelati dai Beni Culturali dove non sempre è possibile applicare un sistema di isolamento termico esterno. Gli intonaci rinforzati con aerogel hanno il vantaggio di essere semplici da implementare e flessibili rispetto alle superfici irregolari. Consenteno di creare uno strato continuo di isolamento termico riempiendo gli spazi e le giunture dell’involucro di un edificio. La bassa densità degli intonaci a base di aerogel permette l’applicazione di strati spessi con griglie interne in fibra di vetro, creando un isolamento adeguato, specialmente in circostanze in cui altri isolanti tradizionali trovano difficoltà d’impiego, ad esempio su costruzioni irregolari, facciate di pregio e volte. A causa della natura idrofobica dell’aerogel, gli intonaci rinforzati con quest’ultimo hanno anche il vantaggio di essere idrorepellenti, evitando quindi l’assorbimento di acqua, mentre sono permeabili al vapore acqueo e più traspiranti rispetto agli intonaci convenzionali. Infine, tra le alternative ai materiali isolanti tradizionali si possono considerare anche gli isolanti di origine naturale. Pur necessitando di maggiori spessori, a causa dei valori di conducibilità più elevati rispetto agli isolanti tradizionali, questi garantiscono un approccio attento e sensibile al tema della sostenibilità. Il sughero, ricavato dalla corteccia della quercia da sughero, è un isolante con buona conducibilità termica e bassi consumi energetici in fase di produzione. Questo materiale assicura pannelli leggeri e resistenti, permeabili al vapore e inattaccabili da insetti e parassiti. Spesso però alla materia prima sono mescolati leganti artificiali o resine che ne intaccano la purezza. Bisogna ricordare che esistono due varietà di sughero: il tipo biondo e il tipo bruno. Il tipo bruno è l’unico prodotto da considerarsi sostenibile sebbene il suo impatto ambientale complessivo sia superiore alla fibra di canapa. Uno dei vantaggi del sughero è l’insensibilità all’umidità che lo rende adatto a qualsiasi tipo di intervento, sia all’interno sia all’esterno dell’edificio. La fibra di legno è un materiale di origine naturale, ottenuto dagli scarti della lavorazione del legno. Ha buone capacità di accumulo del calore e buone prestazioni in quanto a isolamento termoacustico. Si tratta del prodotto preferito dai produttori di case in legno per coerenza e compatibilità tra materiali impiegati. Esistono due filiere di produzione di questa fibra: la prima utilizza la tecnologia wet (a umido), mentre la seconda la tecnologia dry (a secco). / 29 /
Tra i due processi bisogna sicuramente preferire il secondo poiché non richiede l’impiego di collanti (termocoesione delle fibre). La canapa è una delle piante più antiche coltivate nel mondo. Originaria dell’Asia centrale, oggi presente anche in Europa, ha un rapido accrescimento e non necessita di fertilizzanti né fitofarmaci perché è molto resistente ai parassiti. L’ottimo bilancio ecologico e l’efficace coibentazione la rendono un eccellente isolante termico naturale. I pannelli in fibra di legno, invece, sono composti dai residui delle segherie che, una volta compattati, assicurano ottime proprietà acustiche e di accumulo del calore. Per far sì che resistano all’umidità vengono trattati con sostanze apposite. Anche questi pannelli sono utilizzati per diverse applicazioni, dal cappotto all’isolamento di solai e coperture. maurograzia1946@libero.it / 30 /
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