SUPERBONUS 110% INSTANT - Ise Agenzia

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SOMMARIO

Prefazione di Andrea Presentato                                  p.    4

Dalla teoria alla pratica: il Registro Anagrafe Condominiale
(RAC) di Maurizio Orpelli                                              5

Il Registro Anagrafe Condominiale e il rispetto della privacy:
una sentenza recente molto importante di Michele Arnone                9

La convocazione d’assemblea e le prassi condominiali
di Michele Arnone                                                     11

Assemblee di condominio ai tempi del Covid-19 di Miriam
Sanfilippo                                                            14

Consigli autorevoli per informare i condomini: la circolare di
Marco Marchesi e i suggerimenti di Michele Arnone                     19

Come le nuove tecnologie possono ridurre i problemi di
coibentazione di Mauro Grazia                                         25

Quattro questioni importanti: la ripartizione delle spese dei
garage, la costituzione del fondo speciale, la procura per i
lavori alle parti private, la limitazione dei diritti reali
di Michele Arnone                                                     31

La Gestione Idrica Smart trainata nel Superbonus 110%
di Alessandro Chiarini                                                32
SUPERBONUS 110% INSTANT - Ise Agenzia
Il responsabile dei lavori nei cantieri edili condominiali
complessi di Cristoforo Moretti                                p.   34

Interpello AdE n. 913-471/2020                                      39

Le polizze dei professionisti: la Responsabilità Civile
Professionale di Alberto Baraldi e Antonio Serra                    45

Superbonus e conformità edilizia di Mario Martino                   48

Dalla detrazione fiscale allo sconto in fattura di Tommaso
Giuseppe Faienza e Francesco Maria Rizzo                            52

Il ruolo delle banche e del General contractor di Andrea
Presentato                                                          56

ISO 9001: la certificazione di studio che può aiutare
l’amministratore di Marco Coppari                                   61

Il Modello Organizzativo 231: la responsabilità penale degli
enti di Cristina Neri                                               63

IIl tassello mancante tra incertezze e ripartenze di Glauco
Bisso                                                               67

Il 110% riassunto in una pagina dello studio Baraldi                68
SUPERBONUS 110% INSTANT - Ise Agenzia
PREFAZIONE
di Andrea Presentato

L   ’amministratore di condominio svolgerà un ruolo
    fondamentale e di responsabilità nella gestione del
Superbonus 110%.
Dovrà sicuramente disporre di grandi competenze tecniche,
fiscali e organizzative per coordinare pratiche complesse e far
fronte a pesanti responsabilità su tutta la filiera.

Con il presente instant book abbiamo quindi cercato di
raggruppare i pareri autorevoli di alcuni tecnici del settore
confidando che possano essere utili per gestire l’operatività
quotidiana.
Ovviamente il materiale fornito non deve essere considerato un
punto d’approdo esaustivo ma l’inizio di un lavoro a cui tutti
i professionisti del settore potranno contribuire suggerendo
correzioni e integrazioni.

In tal caso è possibile fare riferimento alla mia mail
a.presentato@iseagenzia.com, mentre per avere l’ultima
versione aggiornata dell’instant book si può visitare il sito
www.iseagenzia.com.

/4/
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Il registro anagrafe condominiale (RAC)

I l RAC introdotto dalla Legge 220/2012, in vigore dal
  giugno 2013, elenca tra i vari obblighi dell’amministratore
anche quello di curare la tenuta del registro di anagrafe del
condominio, che deve contenere alcuni dati relativi alle singole
unità e dei rispettivi proprietari (art. 1130 comma 6).
È diventato, ora più che mai, un documento importante. E non
solo nella sua fase iniziale di stesura: l’aggiornamento dello
stesso è sempre più necessario per una corretta gestione delle
mansioni di un amministratore, sia per gli obblighi legati alle
detrazioni fiscali, sia per la validità delle assemblee e da ultimo
anche per la possibilità della cessione del credito.
Poiché spesso capita di avere schede RAC poco leggibili o con
dati parziali, suggerisco di utilizzare il modello riportato alla
fine e di richiedere una fotocopia del rogito, anche solo delle
prime pagine, in cui il notaio identifica i dati anagrafici e
catastali.

In accordo allo spirito dell’articolo (Dalla teoria alla pratica)      Maurizio Orpelli è
vorrei soffermarmi sulla necessità di tenere aggiornato il             geometra e amministratore
registro poiché si tratta di un documento dinamico, che                di condominio certificato
deve essere modificato a ogni variazione. Non si pensi solo            UNI 10801. Ha partecipato
alle compravendite immobiliari: ogni variazione catastale,             a diverse commissioni di
successione o trasferimento di titolo reale ne comporta una            lavoro sul Superbonus 110,
revisione.                                                             divulgandone i risultati per
                                                                       aumentare le competenze
                                                                       degli amministratori di
A leggere bene il comma 6 dell’art. 1130, non possiamo
                                                                       condominio.
attendere che siano i proprietari o qualcun altro avente titolo
a decidere se e quando comunicarci i dati. L’amministratore,
oltre a quanto previsto dall’art. 1129 e dalle vigenti disposizioni
di legge, deve: "curare la tenuta del registro di anagrafe
condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari
e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento,
comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio,
i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni

                                                                                              /5/
dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni
dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata
all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza
delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le
informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta,
l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie,
addebitandone il costo ai responsabili".

Quindi, anticipando alcune questioni trattate in seguito, è
opportuno fare un controllo sistematico delle informazioni
sia prima della convocazione di ogni assemblea, sia prima
dell’invio all’AdE dei dati utili per le detrazioni fiscali. In caso di
incongruità si deve procedere alla sistemazione del registro.
Suggerisco inoltre di dotarsi del formato cartaceo (si tratta di
un registro con buste che unità per unità tiene memoria delle
diverse variazioni: spesso capita che i condomini comunichino
il cambio di e-mail o PEC senza dover compilare un nuovo RAC),
oltre che fare affidamento sul programma di contabilità che
deve consentire la stampa aggiornata di tutti i dati richiesti e
l’invio all’AdE.

In conclusione, perché rinunciare a curare questo aspetto dei nostri compiti?
-­ È un adempimento che se disatteso potrebbe comportare
 grave irregolarità: "La revoca dell’amministratore può essere
 deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza
 prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste
 dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta
 dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino,
 nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se
 non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi
 irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità
 fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero
 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini,
 anche singolarmente, possono chiedere la convocazione
 dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il
 mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da
 parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi
 all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda,
 il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei
 confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei
 confronti dell’amministratore revocato" (Articolo 1129 comma
 11 punto 7). Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità
 l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6),
 7) e 9).
 - Il legislatore ci ha indicato esattamente come fare.
 - È una delle poche occasioni in cui il legislatore ha previsto
 espressamente che all’amministratore sia riconosciuto un
 compenso extra. Compenso che per essere richiesto deve
 ovviamente comparire nell’offerta per l’amministrazione del
 condominio.

/6/
Infine: è di pochi giorni fa una sentenza che stabilisce
     che alcune spese personali possono essere approvate
     dall’assemblea con una maggioranza qualificata, purché
     siano effettivamente riferibili al singolo; e quelle del RAC
     sono certamente imputabili al singolo (sempre in caso di sua
     inerzia).
     Motivo in più per svolgere bene un nostro compito:
     - le regole sono chiare;
     - possiamo chiedere un legittimo compenso addebitandolo al
     singolo condomino;
     - se non adempiamo, possiamo essere anche revocati.

                                                         maurizio@orpelliamministrazioni.com

                                                   CONDOMINIO - VALSAMOGGIA (BO) - C.F.
                                            FORMAZIONE DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE

                                                                                                                                                                                                          Luogo _________________ Data ___/___/______ Firma __________________
                                                Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 - Art. 1130 comma 1.6 Codice Civile
                                                  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445)
                          SI PREGA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SEGUENTE, BARRANDO CON UNA CROCE LE SOLE CASELLE DI PROPRIO INTERESSE

Io sottoscritto                                                                   nato a                                                                       (           )   il    /        /
residente a                                                                                 via                                                                                          n.

  Patente       C. d'identità   n.                              rilasciata il          /     /            Cod. Fisc.
in qualità di proprietario/comproprietario dell'unità immobiliare facente parte del condominio in intestazione, consapevole delle sanzioni penali applicabili a chi fornisce
false attestazioni e mendaci dichiarazioni negli atti, come previsto dall'Art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue:
                                            POSTA IN VIA                          N.       INT.                 COMUNE                        PR.   FOGLIO         MAPPALE          SUB.          PIANO
  DATI CATASTALI
 UNITÁ IMMOBILIARE
                                                  PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DI QUESTI CAMPI SI PREGA DI FAR RIFERIMENTO AL ROGITO NOTARILE
 DESTINAZ. D'USO                ABITAZIONE+CANTINA             SOLO CANTINA                 AUTORIMESSA               NEGOZIO            MAGAZZINO            UFFICIO               POSTO AUTO
DIRITTO REALE             PROPRIETARIO            COMPROPRIETARIO                          NUDO PROPRIETARIO                     USUFRUTTUARIO                DIRITTO DI ABITAZIONE

Nome e Cognome                                                                                                                                              Percentuale di Diritto                  %

Luogo e Data di nascita                                                                                                                                            (           )     /        /
Domiciliato a                                                                    (          )    via                                                                                n.

Codice Fiscale                                                                                         Tel.          /                              Cell.              /
Indirizzo e-mail                                                              @                                                                      Fax               /
Indirizzo P.E.C.                                                                                         @
DIRITTO REALE             PROPRIETARIO            COMPROPRIETARIO                          NUDO PROPRIETARIO                     USUFRUTTUARIO                DIRITTO DI ABITAZIONE

Nome e Cognome                                                                                                                                              Percentuale di Diritto                  %

Luogo e Data di nascita                                                                                                                                            (           )     /        /
Domiciliato a                                                                    (          )    via                                                                                n.

Codice Fiscale                                                                                         Tel.          /                              Cell.              /
Indirizzo e-mail                                                              @                                                                      Fax               /

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Indirizzo P.E.C.                                                                                                       @                                                                                                     GIRARE
                                                                                                                                                                                                                             PAGINA

DIRITTO REALE                    PROPRIETARIO                  COMPROPRIETARIO                        NUDO PROPRIETARIO                         USUFRUTTUARIO                    DIRITTO DI ABITAZIONE

Nome e Cognome                                                                                                                                                                Percentuale di Diritto                  %

Luogo e Data di nascita                                                                                                                                                              (         )       /      /
Domiciliato a                                                                                  (         )   via                                                                                                      n.

Codice Fiscale                                                                                                     Tel.             /                                 Cell.              /
Indirizzo e-mail                                                                            @                                                                           Fax              /
Indirizzo P.E.C.                                                                                                       @
DIRITTO DI GODIMENTO                           CONDUTTORE                    COMODATARIO

Nome e Cognome                                                                                                                                                                Percentuale di Diritto                  %

Luogo e Data di nascita                                                                                                                                                              (         )       /      /
Domiciliato a                                                                                  (         )   via                                                                                                      n.

Codice Fiscale                                                                                                     Tel.             /                                 Cell.              /
Indirizzo e-mail                                                                            @                                                                           Fax              /
RICHIESTA DI GESTIONE DEI CONDUTTORI
Io sottoscritto ___________________________________________________________ chiedo che nei rendiconti condominiali, vengano tenute distinte le spese
condominiali a carico della proprietà, da quelle a carico dell'inquilino, con addebito a mio carico dei costi, così come meglio specificati nell'offerta professionale
dell'Amministratore. A tal proposito dichiaro che:
     pagherò direttamente anche le quote a carico dell'inquilino provvedendo ai necessari conguagli.
     l'inquilino provvederà a versare quanto di sua competenza, sul C/C condominiale; a tal fine, autorizzo l'Amministratore, ad inviargli copia dei rendiconti consuntivi, ferma restando la mia responsabilità in
     caso di mancata corresponsione delle rate.

Luogo                                                                         (         )   Data         /     /              Firma
   Dichiaro, che eventuali opere realizzate all'interno dell'unità immobiliare, sono state eseguite nel rispetto delle Leggi in materia, che tutti gl'impianti ivi installati, sono conformi alla Legge e sono
regolarmente soggetti ai controlli e alle verifiche imposte dalla vigente noramtiva. Dichiaro inoltre, che l'intera unità immobiliare, è conforme a tutte le condizioni di sicurezza previste.
   Con la firma in calce alla presente, m'impegno, in caso d'interventi da eseguire nell'unità immobiliare in oggetto, a darne preventiva notizia all'Amministratore e a non eseguire opere che
rechino danno alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e/o al decoro architettonico dell'edificio.
   Con la firma in calce alla presente, m'impegno altresì, entro sessanta giorni e in forma scritta, a comunicare allo Studio di amministrazione, ogni variazione dei dati qui comunicati, consapevole che, in caso
di mancata o incompleta comunicazione, l'Amministratore provvederà a recuperare tali dati, addebitandomene le spese, come previsto dall'Art. 1130 del Codice Civile.

  Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nel presente modulo, sono rispondenti alla realtà e ne autorizza l'uso nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Privacy), dichiarando di averne ricevuto la relativa informativa.
ALLEGATI: Copia di Documento di Identità valido
Luogo                                                                         (         )   Data        /      /             Firma
IL REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE
E IL RISPETTO DELLA PRIVACY
Una sentenza recente molto importante

P   er quanto riguarda la questione della privacy, riportiamo il
    frontespizio della recentissima sentenza della Cassazione
del 17/09/2020 n. 19327, riferita proprio a un condominio e
al suo amministratore, e alla legittimazione di quest’ultimo
ad acquisire, senza dover essere autorizzato dall’assemblea
condominiale, informazioni presso il Comune sulla regolarità
amministrativa dell’unità immobiliare di proprietà di un
singolo condomino e sugli interventi eseguiti sulla stessa.

L’ordinanza spiega molto bene la normativa sulla privacy
chiarendo anche che la ricerca condotta dall’amministratore
non viola il diritto di privacy del singolo condomino: afferma,
infatti, espressamente che "la regolarità amministrativa di un
immobile o di un intervento edilizio debbono essere conoscibili,
come conferma anche la delibera del Garante per il trattamento
dei dati personali del 19/4/2007 n. 17 in tema di Linee guida in
materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e
diffusione di atti e documenti di enti locali".

Tale principio è applicabile, a mio parere, anche alle attività
dell’amministratore dirette ad accertare la regolarità
amministrativa delle singole unità immobiliari e a verificare
che ci siano i presupposti per poter deliberare gli interventi
trainanti alle parti comuni per ottenere i vantaggi previsti dal
Superbonus 110%.

                                         michelearnone@fastwebnet.it

                                                                           /9/
LA CONVOCAZIONE D’ASSEMBLEA
e le prassi condominiali

S   i tratta di un’annosa questione, che prescinde dai problemi
    insorti in seguito alla recente pandemia.
È bene premettere che non è lecito convocare un’assemblea
seguendo prassi diverse rispetto alle modalità previste
invece dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice
civile, trattandosi di una norma inderogabile (art. 72 disp. att.
c.c.). Qualsiasi difformità comporta infatti la possibilità di
impugnare le delibere eventualmente assunte nell’assemblea
non correttamente convocata.

Tra le modalità di convocazione previste c’è l’invio di una
raccomandata o la sua consegna a mano. Purtroppo capita
che, a causa di un’interpretazione scorretta della norma, molti
amministratori si limitino a consegnare, imbucandola nella
casetta postale, una semplice comunicazione cartacea, spesso
recante sulla busta la dicitura "raccomandata a mano".
Questa dicitura è valida? E, soprattutto, è conforme a quanto
previsto dal codice civile? La risposta, a entrambe le domande,       Michele Arnone è
è no.                                                                 avvocato, nonché punto
                                                                      di riferimento per tutti
Raccomandata e raccomandata a mano                                    gli amministratori
La raccomandata è quel tipo di posta che segue le dovute              condominiali. Relatore e
formalità, previste dalla legge, ed è gestita dal servizio postale.   moderatore di numerosi
La raccomandata a mano, talora indicata come consegna a               e importanti convegni, è
                                                                      quotidianamente al fianco
mano, consiste invece in un tipo di posta consegnata senza
                                                                      degli amministratori come
ricorrere al servizio postale direttamente al destinatario, che
                                                                      consulente, per aiutarli a
deve rilasciare un’attestazione di ricevimento.                       svolgere al meglio il loro
                                                                      lavoro.
Se fosse valida la dicitura di raccomandata a mano, qualsiasi
posta inviata recante questa indicazione sarebbe di fatto
una raccomandata. E invece ciò non basta per considerare la
posta come raccomandata o comunque consegnata a mano.
Proprio perché la consegna con immissione nella cassetta delle
lettere non equivale appunto a una consegna nelle mani del
destinatario.

                                                                                            / 11 /
Convocazione tramite posta elettronica
Un’altra forma di convocazione prevista è quella tramite posta
elettronica certificata. Questo implica che sia la casella di posta
del mittente sia quella del destinatario debbano essere account
di posta elettronica certificata.

Impugnazione in caso di erronea convocazione
Pertanto c’è la possibilità che il condomino che si veda
recapitare una convocazione con una modalità non
conforme a quanto disposto dalla normativa, per come sopra
l’abbiamo precisata, può benissimo ritenere di non essere
stato regolarmente convocato e, se lo considera opportuno,
impugnare anche solo per tale motivo le decisioni prese nella
relativa riunione.
Trattandosi di un vizio procedimentale, esso comporta non
la nullità ma l’annullabilità della delibera, il cui termine per
l’impugnazione è indicato dall’art. 1137 c.c. e la legittimazione
all’impugnazione spetta solo al condomino pretermesso.
Va precisato però che se il condomino si presenta
all’assemblea, il vizio di una sua erronea convocazione viene
sanato ed egli non può sollevare eventuali vizi di irregolare
convocazione di altri condomini (v. Cass. 10 marzo 2020, n.
6735).

La questione della sicurezza
In caso di convocazione d’assemblea, una prassi molto diffusa
in questo periodo è l’indicazione di alcune misure di sicurezza
relative al Covid-19.
Tra queste, al condomino partecipante o al suo delegato spesso
si richiede di attestare di non essere positivo e di non aver
incontrato, nei 14 giorni precedenti, positivi al virus. Lo scopo è
garantire le misure di sicurezza, ma l’autodichiarazione appare
francamente illogica; basta infatti soffermarsi un attimo per
individuare alcuni nodi critici.

Per cominciare, l’amministratore di condominio, o chi
convoca la riunione (ricordiamo che la facoltà di convocazione
dell’assemblea non spetta solo all’amministratore), non è una
pubblica autorità e pertanto non può imporre di effettuare,
prima dell’assemblea, tamponi o altri test per verificare se si è
contagiati o meno. Questa misura viene quindi sostituita dalle
autodichiarazioni, che ovviamente non risolvono il problema.
Asintomatici a parte, se anche fosse possibile fare i test per
verificare che una persona sia contagiata o meno, questi
possono dar luogo a falsi negativi, cioè non far risultare un
contagio anche se di fatto è in corso.

Il problema dei contagiati asintomatici
Il problema degli asintomatici implica che una persona non
sappia necessariamente di essere entrata o meno in contatto
con dei contagiati. Non solo: la stessa persona potrebbe essere
stata contagiata e non saperlo.

/ 12 /
Infatti, malgrado un asintomatico abbia una minor carica virale
rispetto a chi presenta i sintomi del contagio, pare che sia
comunque in grado di contagiare altre persone.
Tenendo conto delle considerazioni appena fatte, ne consegue
che le dichiarazioni richieste da chi convoca l’assemblea siano
di fatto inefficaci.

Proprio per questo, nelle assemblee condominiali, è buona
prassi garantire il distanziamento di almeno un metro e lo
spazio di sicurezza, che è stato calcolato di circa 4/5 metri
quadrati per ogni partecipante.
Sarebbe però errato calcolare tale spazio solo in base al numero
di partecipanti che si prevede interverrà.
È infatti indispensabile calcolarlo in relazione al numero
degli aventi diritto, perché non si può sapere a priori in quanti
parteciperanno.
Ne risulta che spesso non è neppure presente quel minimo di
spazio necessario richiesto invece dai criteri di sicurezza.

Infine, anche il mancato rispetto delle misure di sicurezza
potrebbe essere invocato per far annullare una delibera
assunta in assemblea. Ad esempio un condomino potrebbe
far leva sul fatto che non è stato rispettato il suo diritto a
partecipare in sicurezza, o direttamente, o tramite delegato,
perché le misure adottate sono inadeguate a tener conto del
necessario distanziamento e del problema degli asintomatici.

                                     michelearnone@fastwebnet.it

                                                                    / 13 /
ASSEMBLEE DI CONDOMINIO
ai tempi del Covid-19

P   ossono svolgersi assemblee condominiali (ordinarie o
    straordinarie), di società di capitali o di persone, ovvero di
altre organizzazioni collettive?
Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie,
ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono
svolgersi in presenza fisica dei soggetti convocati a condizione
che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente
anche all’aperto, e che assicurino il mantenimento continuativo
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma
di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime
assemblee da remoto, in quanto compatibile con le normative
vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.

                                                                     Miriam Sanfilippo è
Faq del Governo 1/06/2020                                            amministratore di
                                                                     condominio ANACI e socia
                                                                     di StudioZENITH con delega
Protocollo StudioZENITH basato sulle linee guida ANACI               ai modelli organizzativi
Istruzioni, misure e cautele adottate per fronteggiare               (81/08, privacy, ISO 9001 e
l’emergenza Covid-19 in assemblea condominiale.                      231).
Istruzioni e direttive assunte sulla base del Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e relativi aggiornamenti e integrazioni.

Convocazioni assembleari
In ottemperanza alle indicazioni della Regione Emilia Romagna
sono consentiti gli spostamenti motivati purché venga
rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro
e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni

/ 14 /
delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico
e, in ogni caso, in tutte le occasioni in cui non sia possibile
garantire continuativamente la distanza di sicurezza.
Le convocazioni verranno inviate tramite i mezzi illustrati
dalla Legge 220/2013 allegando un protocollo di gestione
dell’assemblea basato sulle disposizioni che seguono.

Assemblea in luogo chiuso privato
Il luogo chiuso privato destinato all’assemblea verrà sanificato
prima della seduta assembleare, le finestre saranno aperte per
consentire l’aerazione dell’ambiente.

Inoltre:
- l’ingresso sarà consentito solo dopo l’invito
dell’amministratore e indossando la mascherina chirurgica;

                                                                   / 15 /
- l’amministratore sarà munito di gel e termometro laser per
misurare la temperatura corporea;
- sarà obbligatorio rispettare una distanza interpersonale di
almeno un metro;
- si dovrà deporre nell’apposita vaschetta l’autocertificazione in
cui si dichiara di avere una temperatura minore di 37,5 gradi, di
non essere sottoposti a quarantena e di non aver avuto contatti
con persone affette da Covid-19 nei 14 giorni precedenti;
- non potranno essere consegnati documenti; nel caso in cui
ciò fosse indispensabile, occorrerà appoggiarli sul ripiano del
tavolo;
- il presidente e il segretario firmeranno il verbale usando
guanti adeguati allo scopo.

Più precisamente, l’accesso all’ambiente sarà scaglionato per
consentire in tutta sicurezza di depositare l’autocerticazione
(o altri documenti) e occupare un posto antistante all’ingresso,
fino al completamento delle sedute. Non potranno accedere
persone non aventi diritto o sprovviste di protezioni delle vie
respiratorie.
I locali dovranno esser sanificati prima della seduta e anche
dopo unitamente agli eventuali servizi igienici. Le sedie saranno
disposte a una distanza di almeno un metro, con un corridoio
di tre metri (un metro per il passaggio e un metro a lato di
ciascuna sedia) per consentire il passaggio.
Non sarà possibile utilizzare la scrivania dell’amministratore.
Il verbale verrà redatto preventivamente, letto, stampato e
firmato dal presidente e dal segretario (usando i guanti).
L’uscita dalla sala avverrà sempre in modo ordinato, partendo
dal posto più vicino alla porta fino al più lontano.

Infine, nel caso in cui qualcuno dovesse mostrare qualche
sintomo, la seduta sarà interrotta, le persone allontanate
e verrà misurata la temperatura al diretto interessato.
Quest’ultimo non potrà recarsi al pronto soccorso ma dovrà
contattare il prima possibile il proprio medico curante e seguire
le sue indicazioni.

Assemblea in luogo aperto privato
- L’accesso all’area adibita a sede assembleare sarà consentito
solo dopo l’invito dell’amministratore, indossando la
mascherina chirurgica e portando con sé la propria sedia;
- l’amministratore sarà munito di gel e termometro laser per
misurare la temperatura corporea;
- sarà obbligatorio rispettare una distanza interpersonale di
almeno un metro;
- si dovrà deporre nell’apposita vaschetta l’autocertificazione in
cui si dichiara di avere una temperatura minore di 37,5 gradi, di
non essere sottoposti a quarantena e di non aver avuto contatti
con persone affette da Covid-19 nei 14 giorni precedenti;

/ 16 /
- non potranno essere consegnati documenti; nel caso in cui
ciò fosse indispensabile, occorrerà appoggiarli sul ripiano del
tavolo;
- il presidente e il segretario firmeranno il verbale indossando
gli appositi guanti.

Come in caso di assemblea in un luogo chiuso, l’accesso
all’ambiente sarà scaglionato per consentire in tutta
sicurezza di depositare l’autocerticazione (o altri documenti)
e occupare un posto antistante al luogo da cui si è entrati,
fino al completamento delle sedute. Non potranno accedere
persone non aventi diritto o sprovviste di protezioni delle vie
respiratorie.
 Le sedie, portate dai singoli, saranno disposte a una distanza
di almeno un metro, con un corridoio di tre metri (un metro per
il passaggio e un metro a lato di ciascuna sedia) per permettere
il passaggio.
Non sarà possibile utilizzare la scrivania dell’amministratore.
Il verbale verrà redatto preventivamente, letto, stampato e
firmato dal presidente e dal segretario (usando i guanti).
Il luogo in cui si è svolta l’assemblea sarà lasciato sempre in
modo ordinato, partendo dal posto più vicino a dove si è entrati
fino al più lontano.

Logicamente anche in questo caso qualora un condomino
dovesse accusare qualche sintomo, la seduta sarà interrotta, le
persone allontanate e verrà misurata la temperatura al diretto
interessato. Quest’ultimo non potrà recarsi al pronto soccorso
ma dovrà contattare il prima possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni.

                                       sanfilippo@studiozenith.net

                                                                     / 17 /
TEMPERATURA:

Io sottoscritto ____________________________________ codice fiscale ______________________________

residente a _____________________ prov __________ via __________________________________________

in attuazione alle misure di cui all’articolo 1, comma 1, n. 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, e del “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 ” del 14/03/2020 aggiornato e integrato in data del 24 aprile 2020 – in cui si sancisce:

       Stringente divieto di accesso qualora la temperatura corporea risulti superiore ai 37,5°;
       Assenza di contatto, nei 14 giorni precedenti, con soggetti risultati positivi al Covid-19 o a chi provenga
        da zone a rischio contagio ai sensi delle indicazioni dell’OMS;

sotto la mia totale responsabilità attesto di avere una temperatura idonea all’ingresso e di non esser a
conoscenza di aver avuto contatto con soggetti risultati positivi negli 14 giorni precedenti per la seduta
assembleare del condominio _____________________________________________________________in
prima convocazione per il giorno ________________________________presso lo StudioZENITH srl in bologna
via E Collamarini 14 alle ore 12.00 e in seconda convocazione per il giorno ________________________presso
_____________________________________________________                   dalle ore _______________________
alle ore _____________________(depennare la seduta a cui non si assiste).

…………………………….……………………..

                                                                         Firma Leggibile

                                                         ____________________________________
CONSIGLI AUTOREVOLI
PER INFORMARE I CONDOMINI
La circolare di Marco Marchesi
e i suggerimenti di Michele Arnone

                                 / 19 /
Preg.mi
                                                                      Sigg.ri
                                                                      Condomin
                                                                      i Loro sedi

OGGETTO : INFORMATIVA BONUS 110% E CESSIONE/SCONTO CREDITO
IMPOSTA.

                 Il sottoscritto geom. Marco Marchesi in qualità di Amministratore protempore
del Condominio al fine di poter meglio valutare le opportunità legate al Superbonus 110 %
ritiene doveroso fornire una corretta e puntuale informazione al fine di evitare di farsi trascinare
dall’onda propagandistica da parte dei media e social.

                 Ciò che occorre evitare è assumere delibere che occorrerà velocemente
rettificare perché non si erano valutati/considerati aspetti fondamentali per le relative decisioni.

                 Chiediamo quindi di leggere con attenzione le regole per l’accesso al
Superbonus e le problematiche che potranno scaturire da una eventuale Vostra decisione:

Regole basilari per l’accesso al Superbonus 110 % :
Le norme prevedono che il beneficio si possa ottenere soltanto se i lavori straordinari di
«efficientamento energetico» consentano un miglioramento di almeno due «classi energetiche»
rispettando i massimali imposti per ogni singolo intervento.
Le opere sono da realizzare e saldare entro e non oltre il 31.12.2021 salvo proroghe.
Potrebbe sembrare, a prima vista, un obiettivo facilmente perseguibile ma in concreto detto
miglioramento si può ottenere con interventi particolarmente rilevanti per l’edificio.
Più precisamente occorrono i seguenti interventi cosiddetti «trainanti»:
   isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
    l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25%
    della superficie disperdente lorda dell'edificio
   sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
    per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti
    comuni degli edifici,
   interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n.
    63/2013.
E’ importante sottolineare che i suddetti interventi «trainanti» possono essere associati ad altri interventi
di efficientamento (cosiddetti «trainati») quali ad esempio:
     efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione
      vigente per ciascun intervento;
     installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-
      ter del citato decreto-legge n. 63/2013.
     installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati
      all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993
     installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
      fotovoltaici agevolati

 Gli interventi dovranno essere asseverati da parte di professionisti in quanto a:
      1. miglioramento delle due classi energetiche;
      2. congruità dei costi sostenuti rispetto ai valori limite previsti dai Decreti di Attuazione;
      3. visto di conformità da fiscalista sulla presenza di tutta la documentazione richiesta.

 Il professionista che assevera il miglioramento delle due classi e la congruità dell’intervento deve
 possedere apposita polizza assicurativa.

 La mancanza di uno dei requisiti citati comporta la perdita del beneficio alla detrazione fiscale con la
 richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate di restituire gli importi.

 Problematiche da considerare che possono influire sulla decisione :
         Gli interventi eseguiti dovranno rispettare i paletti del miglioramento di almeno due classi
          energetiche dell’edificio e dovranno essere congrui sulla base dei costi massimi precisati nei
          decreti attuativi del Ministero per Sviluppo Economico.
         I professionisti che dovranno asseverare il rispetto dei requisiti saranno comunque
          responsabili ma a fronte del mancato raggiungimento dei requisiti non potendo usufruire del
          credito di imposta le opere eseguite dovranno comunque essere pagate dal Condominio (il
          quale potrà agire, per responsabilità professionale, nei confronti del professionista al fine di
          ottenere un risarcimento).
         Le opere sono coperte da garanzia decennale sui vizi, ma nel caso in cui l’appaltatore non sia
          più reperibile ovviamente dei vizi dovrà occuparsene il Condominio.
         L’isolamento a cappotto comporta l’installazione di isolanti sulle pareti per uno spessore che
          si aggira attorno ai 14 cm. .

      Ne consegue che:
            a. si perderebbero 14 cm. di profondità nei balconi. Le relative proprietà dovranno
               autorizzare;
            b. al fine di ridurre i ponti termici probabilmente (questo lo valuterà il termotecnico) potrà
               essere necessario eseguire un isolamento delle spallette delle finestre/porte finestre
               riducendone la luce fruibile (aria e luce per le finestre - passaggio per le porte finestre)
               – in questo caso inferriate e doppi infissi apribili dovranno essere sostituiti;
c. Inferriate e doppi infissi apribili ove le luci delle spallette di finestre e porte finestre non
           vengano ispessite dall’isolamento non si apriranno più a 180° ma solo a 90°;
        d. Qualora siano presenti macchine motocondensanti presenti in facciata, dovranno essere
           smontate e rimontate distanziate dalle pareti per effetto dell’ispessimento delle
           murature. Se le tubazioni di collegamento non permetteranno tale spostamento (non
           sono state lasciate con il gioco necessario) dovranno essere modificate con la speranza
           di poter completamente recuperare il gas per gli impianti non più recenti;
        e. L’aspetto estetico dell’edificio verrà variato ed eventuali rivestimenti esterni ricoperti. I
           bancali delle finestre verranno prolungati mediante ricopertura con lamiere in alluminio
           preverniciato;
        f. l’isolamento dei lastrici solari comporterà un aumento della quota del piano di calpestio
           creando gradini per l’accesso ai lastrici. Questa eventualità dovrà essere autorizzata
           dalle relative proprietà.
        g. L’ispessimento delle pareti che si affacciano direttamente sulla pubblica via oppure che
           si affaccino su zone di proprietà privata ad uso pubblico comporterà la necessità di
           acquisizione dell’area convenzionata dal Comune mediante atto notarile e pagamento
           della tassa di occupazione di suolo pubblico (Comune di Bologna);

               PERCORSO DA SEGUIRE PER OTTENERE IL SUPERBONUS

1. Nomina del professionista e determinazione del compenso.
   Il professionista abilitato deve indicare con quali interventi sarà possibile ottenere il beneficio
   nonchè dichiarare la «congruità» degli interventi ed il miglioramento delle due classi energetiche
   dell’edificio. Nel caso in cui il professionista dovesse riscontrare l’insussistenza dei requisiti
   tecnici la sua parcella dovrà essere corrisposta integralmente e non sarà fiscalmente recuperabile.
   Secondo notizie ufficiose il DL di Agosto, di imminente emanazione, dovrebbe prevedere la
   deliberazione assembleare con la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore
   dell’edificio.
2. Delibera delle opere con affidamento dell’appalto.
   Occorre deliberare l’intervento sulla base delle offerte reperite a seguito delle indicazioni
   impartite dal tecnico precedentemente incaricato. Anche in questo caso, secondo il DL di Agosto
   di imminente emanazione, la deliberazione può essere adottata dall’assemblea con la
   maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio.

Prima della realizzazione dell’intervento occorrerà effettuare una verifica sulla conformità edilizia
dell’edificio; se fossero presenti abusi anche di carattere personale che incidono sulla prestazione
energetica dell’edificio dovranno essere preventivamente sanati.
Successivamente i condomini potranno decidere se pagare interamente le opere e dedurre in 5 anni il
credito di imposta oppure:
      cedere il credito ad un soggetto terzo
      ottenere lo sconto in fattura se l’impresa che assume l’appalto è disponibile nel concederlo.

Duole ricordare che se tra di Voi ci fosse qualcuno con debiti nei confronti del fisco non sarà in
grado di cedere il credito a terzi e dovrà sostenere il costo delle opere.

Il Condominio non può deliberare di cedere interamente il credito o optare per sconto in fattura
essendo diritto del singolo decidere sul come utilizzare il proprio credito di imposta.

Si ricorda che nel caso si intenda tentare di avvalersi del superbonus occorre convocare assemblea
per decidere sul punto.

L’assemblea, ai sensi delle disposzioni del codice civile, può essere convocata se richiesta da almeno
due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio (due condomini o più che
abbiamo più di 166,66 millesimi).

                 Distinti saluti.
Ritengo sia bene precisare nell’avviso di convocazione dell’assemblea, in calce all’ordine del
giorno che:

                                  - la delibera dovrà essere approvata con un numero di voti
                              che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
                              terzo del valore dell’edificio (comma 9-bis dell’art. 119 del d.l. 19
                              maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17
                              luglio 2020, n. 77, inserito dall’art. 63 del d.l. 14 agosto 2020, n.
                              104);

                                  - le opere che comportano interventi nelle proprietà esclusive
                              dei singoli condomini dovranno essere autorizzate per iscritto
                              dai singoli condomini interessati e da tutti i comproprietari
                              dell’unità immobiliare;

                                   - qualora vi sia un regolamento contrattuale di condominio
                              che contenga una norma che ponga il divieto generalizzato
                              di eseguire opere nelle parti comuni dell’edificio che possono
                              ledere e/o modificare il decoro e/o l’aspetto architettonico,
                              ovvero che imponga la conservazione degli elementi attinenti
                              alla simmetria, all’estetica e all’aspetto generale dell’edificio,
                              gli interventi nelle parti comuni dell’edificio di cui all’art. 119 del
                              d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
                              Legge 17 luglio 2020, n. 77, che si pongano in contrasto con tale
                              disposizione contrattuale dovranno essere approvati da tutti
                              i partecipanti al condominio; ove fosse presente tale clausola
                              contrattuale, è bene acquisire un parere preventivo di un tecnico
                              (ingegnere/architetto), asseverato con giuramento, che dichiari
                              che gli interventi che si intendono realizzare non ledono e/o
                              modificano il decoro e/o l’aspetto architettonico dell’edificio;

                                  - per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la possibilità
                              generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della
                              detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per
                              un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei
                              beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione
                              del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga
                              alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei
                              relativi crediti, prevista dall’art. 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34,
                              convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77,
                              dovrà essere autorizzata per iscritto dai singoli condomini.
COME LE NUOVE TECNOLOGIE
possono ridurre i problemi di coibentazione

L   a domanda crescente di prestazioni elevate ed
    energeticamente coerenti per i nostri edifici porta
inevitabilmente a raffinare i criteri di selezione dei materiali e
dei componenti fin dalle fasi preliminari di progetto.
La crisi che stiamo attraversando determinerà una domanda
più consapevole e una selezione dell’offerta dei componenti
per l’edilizia che tenga conto di un ampio spettro di fattori:
il mercato premierà prodotti competitivi per livello di
innovazione, efficacia operativa, convenienza economica e
durabilità delle prestazioni, in un quadro di compatibilità
ambientale effettivo e documentato.
Seguire questi criteri contribuisce a migliorare l’efficienza
energetica di un edificio. La scelta dei materiali può essere
guidata anche dalla valutazione delle conseguenze che una
certa soluzione genera sull’ambiente circostante e sul valore
dell’edificio.
Al di là del semplice soddisfacimento di quanto richiesto dalla
normativa, obiettivo della valutazione è indirizzare la scelta       Mauro Grazia è perito
di soluzioni tecniche per ottenere risultati che garantiscano        industriale termotecnico;
buone prestazioni relative all’isolamento termico e acustico,        dopo oltre 20 anni di
possibilità di utilizzo mirate a seconda della posizione             attività tecnica in ambito
geografica e della localizzazione climatica dell’edificio e          privato e pubblico, nel
un basso impatto sull’ambiente a livello di produzione e             1997, per svolgere la libera
smaltimento, concorrendo anche alla valorizzazione economica         professione, si è iscritto al
                                                                     Collegio provinciale dove
e sociale dello stabile.
                                                                     ha ricoperto il ruolo di
                                                                     presidente dell’ordine. Oggi
Se si analizzano i dati statistici sul consumo energetico degli      è consulente di Progetech,
edifici durante la loro vita risulta che il 70% del totale è speso   studio
per la climatizzazione, cioè per mantenere al loro interno           molto strutturato che
il livello di comfort termico ottimale per le persone che li         affianca gli amministratori
occupano, mentre il rimanente 30% è usato per l’illuminazione        di condominio in tutta la
e i consumi di elettrodomestici.                                     parte tecnica relativa al
Gran parte del consumo energetico degli edifici è quindi dovuta      Superbonus 110%.
alla quantità di energia termica necessaria nei periodi freddi
per compensare le perdite di calore attraverso il loro involucro e
per neutralizzare la calura del periodo estivo.

                                                                                            / 25 /
Spesso ancora oggi, nonostante l’impellenza delle questioni
ambientali, il compito imposto alla progettazione trascura il
tema dell’efficienza energetica, relegando a questa il ruolo di
mera verifica degli adempimenti normativi.

Ma quali sono le caratteristiche da considerare per scegliere un pannello isolante?
Il mercato dei materiali isolanti offre una vasta scelta. Se si
considera che tutti i materiali isolanti presentano dei pregi in
relazione alle diverse applicazioni, ne consegue che la scelta
sia direttamente connessa all’utilizzo che di un determinato
materiale si intende fare. Alcuni presentano valori più elevati di
conducibilità, altri sono ottenuti da prodotti di origine naturale,
altri ancora sono insensibili all’umidità e all’acqua.
Nella costruzione o ristrutturazione di un edificio si ricorre a
materiali differenti e la loro scelta è condizionata da diversi
fattori, come l’uso a cui l’edificio stesso è destinato, quindi
il tipo di costruzione che si intende realizzare, nonché le
preferenze del progettista e del committente. L’innovazione
tecnologica svolge un ruolo determinante nello sviluppo dei
materiali, soprattutto perché si possono ottenere valori di
conduttività termica estremamente prestanti con spessori
ridottissimi.
L’isolamento di un edificio può essere realizzato in modi
diversi. Le tipologie di pannelli isolanti disponibili sono molte:
cambiano i materiali, gli spessori e anche i costi.
In via preliminare va ricordato che, prima della scelta del tipo di
materiale isolante, bisogna avvalersi di prodotti con prestazioni
dichiarate e certificate, così come previsto dalla normativa di
riferimento.
La differenza principale tra un pannello isolante e un altro
è il materiale con cui è realizzato, che ne determina poi
tutte le caratteristiche specifiche. Il materiale e lo spessore,
infatti, incidono sulla capacità isolante del pannello, poiché
cambiano fattori come la conducibilità termica, ovvero la
quantità di calore che viene trasferita attraverso l’isolante. Se
un pannello ha un basso valore Lambda (conducibilità termica
del materiale) significa che ha ottimo potere isolante, a patto
che sia assicurato il miglior comfort interno nelle diverse
condizioni di temperature esterna.
Altre attenzioni nella scelta del pannello riguardano la
resistenza meccanica, l’inerzia termica, la traspirabilità e
l’impermeabilità. Generalmente, si valutano anche le proprietà
di isolamento acustico, in modo da poter ottenere due vantaggi
applicando un solo materiale.
Infine, un buon materiale isolante deve essere in grado di
accumulare calore cedendolo lentamente: è un processo
definito sfasamento e si riferisce al tempo che impiega l’onda
termica per passare dall’esterno all’interno.
Maggiore è lo sfasamento, più il calore assorbito dal materiale
sarà rilasciato con lentezza.

/ 26 /
Tra i pannelli isolanti più usati ci sono quelli in polistirene,
poliuretano, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno, sughero;
ultimamente sono stati sviluppati prodotti diversi, con utilizzo
di nanotecnologie, che consentono di ridurre lo spessore
del materiale isolante, ma a fronte di costi di installazione
sensibilmente maggiori.

Al di là del singolo prodotto , ci sono alcuni vantaggi comuni a tutti i pannelli
isolanti. C’è un ampio ventaglio di soluzioni tra cui scegliere: si tratta di
materiali leggeri, di facile posa, resistenti nel tempo e dalle buone proprietà
meccaniche. Inoltre, nel caso sia necessario intervenire sull’esistente, applicarli
su differenti tipologie di superfici è semplice. Per giunta la possibilità di
scegliere diversi tipi di finitura a seconda dei propri gusti li rende una soluzione
flessibile e versatile.

Ma analizziamo nel dettaglio le diverse tipologie di pannelli
disponibili sul mercato.

I pannelli in polistirene e poliuretano sono prodotti plastici
sintetici che possono essere lavorati in modi diversi e
presentarsi in forma espansa o schiumosa. Dal punto di vista
della coibentazione, hanno ottime capacità isolanti e vengono
utilizzati per diversi interventi.
I pannelli espansi hanno buona resistenza meccanica, sono
semplici da posare e molto leggeri. Inoltre le loro prestazioni
sono garantite anche con il passare del tempo poiché il
pannello rimane inalterato.
Il poliuretano è un materiale sintetico che si caratterizza per
l’ottimo rapporto qualità prezzo. I pannelli garantiscono un
buon isolamento termico, un’ottima resistenza nel tempo agli
agenti atmosferici e semplicità di posa.

I pannelli isolanti in lana di roccia e in lana di vetro si
ottengono lavorando materiali di origine minerale, come la
roccia, la sabbia e il vetro. I vari componenti minerali vengono
fusi, creando una miscela che può essere utilizzata per
produrre pannelli e rotoli.
La lana di roccia è un materiale isolante che offre anche ottime
caratteristiche fonoassorbenti e di resistenza al fuoco. Anche
la lana di vetro ha buone caratteristiche di isolamento acustico
e ha valori di conducibilità termica tendenzialmente minori.
Entrambi i pannelli sono molto leggeri e resistenti nel tempo,
anche grazie alla loro origine minerale che li rende inattaccabili
da insetti e altri organismi.

                                                                               / 27 /
Un obiettivo prioritario nel settore delle tecnologie per l’edilizia resta quello
dello sviluppo di materiali innovativi in grado di garantire risparmi energetici
significativi e il miglioramento del comfort abitativo.
In questo quadro, appaiono fondamentali le ricerche di nuovi prodotti isolanti
che permettano di realizzare involucri edilizi ad alte prestazioni con spessori
sottili. Infatti, mentre i comuni materiali isolanti hanno valori di conducibilità
termica intorno a 0,03 W/mK, di recente l’attenzione si è spostata sui cosiddetti
superisolanti, ossia su quei materiali con una conducibilità termica inferiore a
0,02 W/mK (e spesso inferiore a 0,01 W/mK).

Tra questi materiali ci sono i VIP (Vacuum Insulation Panels,
ossia pannelli isolanti sottovuoto), il cui principio di base è
analogo ai thermos: le capacità termoisolanti di un materiale
possono essere incrementate in modo sensibile sostituendo
l’aria ferma racchiusa tra i pori e creando un sottovuoto.
Anche se poco diffusi per i costi elevati, sono i materiali più
performanti presenti sulla scena attuale. In effetti, grazie al
sottovuoto che si crea, questi pannelli possono raggiungere
valori di conduttività termica molto bassi, addirittura circa 7≈10
volte migliori rispetto a un normale materiale termoisolante.
Le proprietà termiche dei pannelli isolanti sottovuoto derivano
dall’impiego di gas rarefatti: un involucro ermetico in alluminio
racchiude e sigilla una schiuma di acido silicico, priva di aria.

Molto innovativi sono anche gli isolanti sottili multiriflettenti,
complessi tecnici multistrato costituiti dall’assemblaggio
di film metallici riflettenti alternati con strati di separazione
(ovatta, schiuma, lana di pecora). Dal punto di vista termico,
la loro principale caratteristica è la capacità di limitare il
trasferimento di energia, in primo luogo per irraggiamento, ma
poi anche per convezione, conduzione e cambio di stato.
Progettati in laboratorio, gli isolanti multiriflettenti sono il
frutto della combinazione di numerose componenti, delle
proprietà intrinseche delle stesse e del loro posizionamento
in funzione della resa termica e dell’applicazione (coperture,
sottotetti, muri e pavimenti).

Un’altra possibilità consiste nell’uso di isolanti
nanotecnologici a base di aerogel, al cui sviluppo e
applicazione in ambito edilizio si sono dedicate svariate
aziende.
I pannelli che ricorrono a questo tipo di tecnologia nascono
con l’intento di velocizzare e semplificare le fasi iniziali di
preparazione del materiale isolante prima della posa sulla
struttura edilizia. In tal modo la parte più impegnativa
dell’installazione, ossia la preparazione del materiale di
posa, viene di fatto eliminata mediante un prodotto finito
e pronto all’uso. L’applicazione di pannelli isolanti a base
di aerogel in campo edilizio risulta quindi facilitata poiché

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garantisce diversi vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali,
in particolare nella riqualificazione energetica del patrimonio
immobiliare esistente, soprattutto nel caso di edifici che
sorgono in centri storici o tutelati dai Beni Culturali dove non
sempre è possibile applicare un sistema di isolamento termico
esterno.

Gli intonaci rinforzati con aerogel hanno il vantaggio di
essere semplici da implementare e flessibili rispetto alle
superfici irregolari. Consenteno di creare uno strato continuo
di isolamento termico riempiendo gli spazi e le giunture
dell’involucro di un edificio.
La bassa densità degli intonaci a base di aerogel permette
l’applicazione di strati spessi con griglie interne in fibra di
vetro, creando un isolamento adeguato, specialmente in
circostanze in cui altri isolanti tradizionali trovano difficoltà
d’impiego, ad esempio su costruzioni irregolari, facciate di
pregio e volte. A causa della natura idrofobica dell’aerogel, gli
intonaci rinforzati con quest’ultimo hanno anche il vantaggio di
essere idrorepellenti, evitando quindi l’assorbimento di acqua,
mentre sono permeabili al vapore acqueo e più traspiranti
rispetto agli intonaci convenzionali.

Infine, tra le alternative ai materiali isolanti tradizionali si possono considerare
anche gli isolanti di origine naturale. Pur necessitando di maggiori spessori,
a causa dei valori di conducibilità più elevati rispetto agli isolanti tradizionali,
questi garantiscono un approccio attento e sensibile al tema della sostenibilità.

Il sughero, ricavato dalla corteccia della quercia da sughero, è
un isolante con buona conducibilità termica e bassi consumi
energetici in fase di produzione. Questo materiale assicura
pannelli leggeri e resistenti, permeabili al vapore e inattaccabili
da insetti e parassiti. Spesso però alla materia prima sono
mescolati leganti artificiali o resine che ne intaccano la
purezza.
Bisogna ricordare che esistono due varietà di sughero: il
tipo biondo e il tipo bruno. Il tipo bruno è l’unico prodotto da
considerarsi sostenibile sebbene il suo impatto ambientale
complessivo sia superiore alla fibra di canapa. Uno dei vantaggi
del sughero è l’insensibilità all’umidità che lo rende adatto
a qualsiasi tipo di intervento, sia all’interno sia all’esterno
dell’edificio.

La fibra di legno è un materiale di origine naturale, ottenuto
dagli scarti della lavorazione del legno. Ha buone capacità
di accumulo del calore e buone prestazioni in quanto a
isolamento termoacustico. Si tratta del prodotto preferito dai
produttori di case in legno per coerenza e compatibilità tra
materiali impiegati. Esistono due filiere di produzione di questa
fibra: la prima utilizza la tecnologia wet (a umido), mentre la
seconda la tecnologia dry (a secco).

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Tra i due processi bisogna sicuramente preferire il secondo
poiché non richiede l’impiego di collanti (termocoesione delle
fibre).

La canapa è una delle piante più antiche coltivate nel mondo.
Originaria dell’Asia centrale, oggi presente anche in Europa,
ha un rapido accrescimento e non necessita di fertilizzanti
né fitofarmaci perché è molto resistente ai parassiti. L’ottimo
bilancio ecologico e l’efficace coibentazione la rendono un
eccellente isolante termico naturale.

I pannelli in fibra di legno, invece, sono composti dai residui
delle segherie che, una volta compattati, assicurano ottime
proprietà acustiche e di accumulo del calore. Per far sì che
resistano all’umidità vengono trattati con sostanze apposite.
Anche questi pannelli sono utilizzati per diverse applicazioni,
dal cappotto all’isolamento di solai e coperture.

                                        maurograzia1946@libero.it

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