LA DISCIPLINA DEI BENI CULTURALI E ALTRE NOVITÀ NEI LL.PP - I provvedimenti attuativi del Codice dei Contratti pubblici - ANCE | Venezia
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I provvedimenti attuativi del Codice dei Contratti pubblici LA DISCIPLINA DEI BENI CULTURALI E ALTRE NOVITÀ NEI LL.PP. ANCE Venezia -Venerdì 6 aprile 2018 ore 10.00 1
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 QUADRO GENERALE
La tutela dei beni culturali è soggetta ad una disciplina speciale per l’importanza del patrimonio artistico, storico, archeologico, architettonico e paesaggistico, per l’unicità, la delicatezza e l’irripetibilità degli interventi, di tutela, ad essi riferiti. Tale attenzione trovala sua collocazione naturale nella Carta costituzionale laddove viene sancito che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (art. 9, Cost.) “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” (art. 33, co. 1, Cost.). 3
Nei lavori pubblici, la legge n. 415/1998 – modificativa della c.d. Legge Merloni n. 109/1994 – chiarì “Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all’esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti”. 4
Con l’approvazione del D.M. n. 294/2000 venne introdotta una disciplina speciale per la qualificazione degli esecutori di interventi su “beni mobili e superfici decorate di beni mobili” nella categoria OS2, introdotta con il D.M. n. 34/2000, tra le ‘categorie’ speciali dedicate a taluni beni culturali. Il Codice dei beni culturali (artt. 9-bis e 29, d. lgs. 42/2004), definì: i “professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali” ossia «archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale” (art. 9-bis); la nozione di “misure di conservazione” (ossia di prevenzione, manutenzione e restauro), l’affidate, in via esclusiva, alla figura del restauratore. 5
La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, … PREVENZIONE ossia il complesso delle attività … idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene nel suo contesto. MANUTENZIONE ossia il complesso delle attività e degli interventi …. destinati al controllo delle condizioni del bene e al mantenimento in condizioni di integrità, efficienza funzionale e identità del bene. RESTAURO ossia l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni … finalizzate a mantenimento all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale. 6
Le disposizioni dedicate ai “contratti relativi ai beni culturali” trovarono, puntuale collocazione nel vecchio Codice dei Contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006) in un capo ad hoc (il II), contenete : «la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale … al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive» nonché «all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei» (art. 198); un rimando, rimasto inevaso, al Regolamento per la previsione di requisiti di qualificazione «specifici» dei soggetti esecutori dei lavori sui bb.cc., integrativi di quelli generali, «la definizione di nuove categorie di qualificazione», «i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori» (sopravvisse sul piano applicativo, l’antecedente D.M. n. 294/2000). 7
Secondo l’art. 146 del Codice del vigente d.lgs. 50/2016: 1. la DISCIPLINA DELL’ATTESTAZIONE NEI BB.CC., prevista nel Decreto 154/2017 del MIBACT di concerto con il MIT, stabilisce specifiche disposizioni concernenti: i lavori eseguiti, che: • sono utilizzabili dall’OE che li ha effettivamente eseguiti, • non sono condizionati da criteri di validità temporale (nuovo) il direttore tecnico dell‘OE incaricato degli interventi relativi a: • … «beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico» • deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. NB: A differenza d.lgs. n. 163/2006 vengono valorizzati i profili soggettivi degli OE, non i criteri oggettivi di qualificazione. 8
2. IN GARA, non si applica l'avvalimento (artt. 89 e 146, co. 3) (nuovo). Ciò potrebbe apparire non in linea con l’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE e costituire gold plating. Tale previsione trova tuttavia giustificazione nel richiamo all’art. 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, secondo cui “Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni …. giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e … di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale … tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”. NB: e non è più prevista la possibilità di richiedere lavori analoghi. 9
Fatta salva la OG2, i lavori in OS2-A, OS2-B, OS25, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini, NON POSSONO ESSERE AFFIDATI CONGIUNTAMENTE a lavori afferenti ad altre OG od OS, salvo che per motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal RUP e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro. NB: anche la L. Merloni sanciva il c.d. scorporo obbligatorio (19, 1-ter). ASSORBITI, in altra categoria O ESSERE OMESSI nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dalla loro incidenza (148, co. 2). La SA indica separatamente le attività di monitoraggio, manutenzione e restauro rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati. 10
Dall’11 novembre 2017 è in vigore il Dec. MiBACT 22/08/2017, n. 154 ossia il «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.» Nei ventotto articoli suddivisi in sei Titoli, si anticipa il Decreto sulla qualificazione (art. 83, co. 2 del Codice), con riferimento a OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 (B) e OS 25; vengono abrogati: la Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e art. 251 del DPR 207/2010, nonché il Decreto del MiBACT n. 294/2000, recante «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici». 11
Il Decreto MiBACT 22 agosto 2017, n. 154 (inizialmente denominato Il decreto interministeriale n. 374/2017) disciplina: i requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali e dei direttori tecnici; la progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, ossia i livelli e contenuti della progettazione nonché i soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori; gli interventi di somma urgenza; l’esecuzione e il collaudo dei lavori; le disposizioni finali (abrogazioni e transitorio). Per quanto non diversamente disposto nel Regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del Codice dei contratti pubblici (1, 3) e del DPR 207/2010 (sino al DM SOA) 12
Il DM 154/2017 IN GARA : CONFERMA per importi superiori a 150.000 euro IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SOA, che abilita l’OE all'esecuzione dei lavori nella categoria di lavori fino all’importo corrispondente alla classifica ottenuta per importi di inferiori a 150.000 euro la qualificazione in gara. NB: modifica le categorie bb.cc. tra cui le SIOS OS 2-A, OS 2-B e OS25. CONSENTE alle SA di prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, una premialità di chi si avvalga nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al DM MiUR/MiBACT 31/01/2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale». 13
Il DM 154/2017: PREVEDE UNA MODIFICA DELLE CATEGORIE di qualificazione sui bb.cc., riguardanti: a) operazioni di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee (OS 25); b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili (OG 2); NB: l’OE che esegue l’intervento conservativo può monitorare lo stato di conservazione del bene nel tempo, svolgendo un’attività preventiva. b1) sistemazione del verde e arredo urbano (OS 24), anticipando una futura distinzione per gli interventi in ville, parchi e giardini «storici». NB: l’OE avrà cura di richiedere, di volta in volta, il visto all’ente preposto alla tutela del giardino o parco, da inserire nel relativo CEL 14
La delibera ANAC n. 1239 del 6 dicembre 2017 interpretata l’art. 146 del Codice, secondo cui: «In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento». E ritiene: che i consorzi stabili, nell’ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possano indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento; inammissibile l’eventuale sostituzione delle consorziate esecutrici indicate in sede di offerta (48, 7-bis) poiché ciò costituirebbe una illegittima sanatoria ex post del difetto di un requisito di partecipazione (?), rappresentato dalla qualificazione dell’esecutore. 15
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili (OS 2-B), superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico (OS 2-A); L’art. 147, co. 3 del Codice prevede: “Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di bb.cc., superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico il: progetto di fattibilità comprende ... scheda tecnica … ricerche preliminari … relazioni illustrative e calcolo sommario di spesa. progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, …., i fattori di degrado e i metodi di intervento. progetto esecutivo indica … esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare … modalità tecnico-esecutive degli interventi … anche un Piano di monitoraggio e manutenzione”. 16
Nella relazione illustrativa al D.M. vien chiarito che il monitoraggio svolge una funzione preventiva il cui “obiettivo primario resta impedire, quanto più a lungo possibile, la necessità di dover ricorrere, nel tempo, a ulteriori interventi di restauro sui beni culturali”. L’azione di monitoraggio, del resto, si svolge in sincronia con la ricognizione dei beni nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici ex art. 3, co. 1, seconda alinea, del D.M., secondo cui: “A tal fine le SA, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche”. 17
La bozza di DM cd. «qualificazione» redatta dall’ANAC prevede: OS 6-B: Allestimenti museali e di spazi espositivi Riguarda la fornitura e la posa in opera di contenitori espositivi, carpenteria e falegnameria in legno, rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni ed altri manufatti di qualsiasi tipo e materiale finalizzati all’allestimento di spazi espositivi, comprensivi degli impianti tecnologici connessi. OS 24-A: Aree verdi sottoposte a tutela Riguarda la conservazione, ripristino e manutenzione delle aree verdi (parchi e giardini) sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs 42/2004) OS 2: Monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico. 18
Ex art. del DM, gli interventi sui beni culturali sono: inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici eseguiti secondo tempi, priorità e indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine, le SA redigono – come nel previgente DPR 207/2010 -un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale, vulnerabilità e risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche. 19
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 ISCRIZIONE ALLA CCIAA 20
Ex art. 5, Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente CCIAA, prescritta dall’articolo 83, co. 3, del Codice, deve essere relativa: a) per i lavori inerenti a SCAVI ARCHEOLOGICI, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla MANUTENZIONE E AL RESTAURO DEI BENI CULTURALI MOBILI E DI SUPERFICI DECORATE di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte; c) per i lavori inerenti al RESTAURO ED ALLA MANUTENZIONE DI BENI CULTURALI IMMOBILI, a conservazione e restauro di opere d’arte; d) per i lavori inerenti al VERDE STORICO di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini. 21
E’ errata l'indicazione delle opere d’arte per la OG2 tanto che: a) queste sono già previste per le OS2; b) la stessa disposizione è di per sé contraddittoria, perché nella prima parte considera «i beni immobili», non le “opere d'arte”; c) non vi è coerenza con: la declaratoria della categoria OG2 che abilita l’impresa al “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”; l’attività di “monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili” di cui all’art. 1, co. 2, lett. b dello stesso DM.; d) il codice ATECO codice 90.03.02 non ricomprende gli interventi su beni immobili, ma “opere d'arte” come “quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, materiale archeologico eccetera”; questi ultimi richiedono la professionalità di un restauratore. 22
Né l’art. 83 del codice né l’art. 5 del DM 154/2017 riportano l’esplicito riferimento all’oggetto sociale, come elemento da verificare. Si può intendere per iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all’art. 11 del DPR 581/1995: l’oggetto sociale, la classificazione ATECO che assume un ruolo nella valutazione dell’iscrizione alla CCIAA Per le imprese individuali, in cui non c’è l’oggetto sociale, tale requisito avviene accertato proprio con riferimento alle attività esercitate dall’impresa come identificate con i codici ATECO. l’attività esercitata nella sede legale, la cui denuncia è allegata alla domanda di iscrizione al registro delle imprese, o può essere presentata successivamente, all'ufficio della camera di commercio competente e si aggiunge ai dati identificativi dell'impresa, con cui può essere precisato l’oggetto sociale (?). 23
Si applica: 1. per i lavori inerenti alla categorie OS 25, il codice attività 43.12.00, che concernete la “Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno”, in cui sono ricompresi gli “scavi archeologici” richiesti al citato art. 5, lett. a) del DM 154/2017; 2. per i lavori inerenti alle categorie OS2-B e OS-2A, il codice 90.03.02 concerne la “Attività di conservazione e restauro di opere d'arte”, che riproduce esattamente la previsione dell’art. 5, lett. b) del DM 154/2017; 3. per i lavori inerenti categoria OG2, il codice 41.20.00, relativo a “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, include il restauro di edifici storici e monumentali e (vedi di seguito); 4. per il verde storico di cui alla categoria OS 24, il codice 81.30.00 concernente la “Cura e manutenzione del paesaggio”, ricomprende le attività di realizzazione, cura e manutenzione di “parchi e giardini” prevista nell’art. 5, lett. d) del DM 154/2017. 24
La verifica della richiesta idoneità professionale esclude una rigida e formalistica applicazione del requisito e mira capire se l’impresa eserciti, o no, l’attività per la quale chiede l’attestazione o partecipa alla gara (cfr. Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016, con riferimento all’art. 76, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e CdS, Sez. III, 10.11.2017, sent. n. 5182). Il requisito dell’iscrizione nel Registro delle imprese per “attività”, non è un requisito formalistico, ma è teso a garantire che i soggetti abbiano acquisito “concretamente” un’esperienza nel settore interessato (delibera ANAC n. 551 dell’11/5/2016 e parere prec. n. 195/2012). L’attività che può essere valutata dall’amministrazione a comprova dell’idoneità professionale del concorrente rispetto all’oggetto dell’appalto è solo l’attività prevalente esercitata nella sede legale o principale dell’impresa (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, sent. del 2.12.2013, n. 5729 e Cons. di Stato, sez. IV, sentenza del 27.1.2015, n. 343). 25
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 IDONEITÀ TECNICA 26
Il Regolamento (art. 6) prevede che il possesso dei requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori è dimostrato con: a) l’idoneità tecnica; b) l’idoneità organizzativa; c) l’adeguata capacità economica e finanziaria. NB: rispetto a quanto previsto dall’art. 79 del D.P.R. 207/2010, la nuova qualificazione per tali categorie, manca, tra i requisiti d'ordine speciale, la necessità di dimostrare alla SOA l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche, eccezione in passato prevista solo per le OS 2-A e OS 2-B. Tali requisiti, ai sensi dell’articolo 10, sono attestati dalle SOA nell’ambito della procedura di qualificazione delle imprese. 27
REQUISITI SPECIALI a. idoneità tecnica: idonea direzione tecnica; esecuzione di lavori per un importo ridotto, rispetto al d.P.R. 207/2010, dal 90% al 70% della classifica . (sono aboliti i lavori di punta nelle categorie sui bb.cc.); b. idoneità organizzativa; Consistenza del personale in unità o costo. c. capacità economica e finanziaria. Disciplina generale per OG2 (e OS 24); Referenze bancarie per OS2-A, OS-B e OS 25 (nuovo) (abolito il requisito del fatturato). 28
Ai dimostrazione dell’IDONEITÀ TECNICA per la qualificazione, i lavori eseguiti per pubblici, privati o in proprio, sono dimostrati con la presentazione di CEL rilasciati ai soggetti esecutori contenenti anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. Ai fini dell’utilizzazione “sine die” dei CEL: – il rispetto del principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, a prova dell’attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l’attestazione – l’invarianza del DT. Inoltre: nelle operazioni societarie il DT deve rimanere per 3 anni nell’organico del cessionario. 29
Il Regolamento, pur evidenziando l’obiettivo di assicurare sotto il profilo tecnico l’effettivo trasferimento del know-how, non chiarisce cosa sia «il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, a prova dell’attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria» pone alternative laddove il direttore tecnico non voglia o non possa permanere nell’organico (es. morte, incapacità, condanna o raggiungimento dei limiti d’età pensionabile del direttore tecnico, etc.). Nel trasferimento dell'azienda, il subentro nel rapporto di lavoro non richiede il consenso del lavoratore interessato, ma comunque fa salva la sua facoltà di licenziarsi (Cons. St., 30 aprile 2013, n. 2368). In tali situazioni - che possono interessare sia l’impresa familiare (ditta individuale del padre, che viene trasferita ai figli lavoratori), sia più consistenti realtà industriali oggetto di riorganizzazione – il Regolamento non prevede il transito dei requisiti SOA dalla cedente alla cessionaria. 30
Ai fini della qualificazione per lavori sui bb.cc., eseguiti per pubblici, privati o in proprio, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. Al riguardo: 1. il committente può rilasciare un solo certificato, indicando i lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni (anche con più contratti); 2. il consuntivo scientifico predisposto dal DL non sostituisce il CEL; 3. sono fatti salvi i certificati già rilasciati se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 4. l’appaltatrice non utilizza ai fini SOA i lavori del subappaltatore. 31
Il Regolamento, laddove prevede che i CEL possano essere anche solo “accompagnati” dal buon esito, va nella direzione auspicata dall’ANCE di rendere possibile l’utilizzo dei CEL elettronici nei casi in cui il visto sia comunque presente sul certificato cartaceo (non utilizzabile per l’attestazione in categorie diverse da quella riportata nello stesso CEL, es. CEL in OG2 per l’OG1). L’ANAC (cfr. “Precisazioni” 9 marzo 2016 sul testo del “Manuale sulla qualificazione”) aveva chiarito che il rilascio del visto di buon esito, a cura dell’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, dovesse risultare dal certificato elettronico presente sul Casellario dell’Osservatorio sui cc.pp.. Restavano inutilizzabili dalla SOA i CEL privi del visto elettronico e quelli totalmente cartacei, che non erano o non potevano essere inseriti nella banca dati dell’ANAC; ciò in contrasto con il principio dell’utilizzo «sine» die dei certificati stessi. 32
L’AVCP con il Comunicato n. 58 del 14 gennaio 2010 alle SOA ha precisato che l’impresa appaltatrice ed esecutrice di un lavoro pubblico, ai fini della qualificazione nelle categorie OG2, OS2 e OS25 NON potesse utilizzare i lavori affidati a terzi in subappalto; POTESSE utilizzare i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile il proprio direttore tecnico. NB: la norma del DPR 34/2000 è stata riprodotta nel vigente DPR 207/2010 ed presente nella bozza di DM sulla qualificazione. In tal caso, il DT deve dimostrare di essere l’effettivo soggetto esecutore, ovvero l’effettivo responsabile dei lavori, attraverso la prova che sia stata dallo stesso realmente effettuata l'attività certificata, con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, in relazione a lavori su beni culturali, conclusosi con il rilascio del certificato di buon esito. 33
Passaggi per OTTENIMENTO DEL CEL pubblico dopo che SA rilascia il CEL 1. la soprintendenza preposta, in 60gg dal rilascio del CEL - accertata la regolarità dell’eseguito - attestano il buon esito dei lavori svolti; 2. le SA aggiornano in 30gg il CEL accedendo nella Banca Dati Nazionale dei Contratti (BDNCP). Nel “Regolamento sanzionatorio” dell’ANAC (delibera n. 949/2017) sono previste sanzioni: per S.A. che omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella BDNCP e nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A. volta all’accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del codice. La sanzione pecuniaria applicabile (a partire da 500€) è ridotta laddove non vi sia accertamento dell’elemento soggettivo della gravità della 34
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 IDONEITA’ ORGANIZZATIVA 35
Come osservato il CDS, si particolarmente complesso è il quadro relativo all’idoneità organizzativa, disciplinata dall’art. 13 del D.M., tanto da ritenersi “non in linea con il già richiamato principio di semplificazione”, che dovrebbe ispirare l’odierna regolamentazione. Nella categoria OG 2, tale idoneità è dimostrata secondo l’impostazione del DPR 207/2010. Costo complessivo per il personale, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, nel decennio antecedente il contratto con la SOA: non inferiore al 15% dell’importo dei lavori in OG2 che rientrano nella categoria, di cui almeno l’40% per personale operaio; non inferiore al 10% (personale dipendente assunto a tempo indeterminato) dell’importo dei lavori in OG2 che rientrano nella categoria, di cui almeno l’80% per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. 36
Con riferimento alla categoria OS2 (A e B), è necessaria la PRESENZA in organico di un numero minimo di restauratori pari al 20% e di collaboratori restauratori pari al 40% (nel 207/2010 erano del 20% e del 30%) oppure un COSTO NEL DECENNIO di detto personale “dipendente” almeno del 40% rispetto all’importo dei lavori (che devono loro volta coprire il 70% della classifica), oppure per imprese con un numero medio di dipendenti inferiore a 5 unità - almeno un restauratore (art. 8, co. 3). a) Non sussiste un regime transitorio per chi non abbia ancora ottenuto l’iscrizione all’elenco dei collaboratori restauratori. b) Nel conteggio del personale, la norma - similmente al previgente DM 294/2000 - mostra un’apparente disparità di trattamento a sfavore delle imprese con più qualificazioni. Le SOA nella prassi chiedono alle imprese una dichiarazione sul numero di addetti nella relativa categoria di bb.cc.. 37
In OS25, la prima volta è applicato il personale minimo, per teste o in costi da considerare con riferimento ai soggetti qualificati come archeologi: un numero minimo di archeologhi pari al 30% (nel 207/2010 rientravano nei consti generali del personale) oppure un costo nel decennio di detto personale “dipendente” archeologo ≤ 40% rispetto all’importo dei lavori (sul 70% della classifica), oppure per imprese con un numero medio di dipendenti inferiore a 5 unità, almeno un archeologo (art. 8, co. 3). a) L’incremento del costo minimo del personale appare l’incoerente rispetto una categoria di opere che ricomprende anche l’archeologia preventiva. b) Il requisito di costo (vedi anche OS2) è riferibile al solo personale dipendente, escludendo il DT con contratto d’opera e il socio. c) assumere in un secondo momento tali soggetti, pone altresì il problema della valutazione dei costi decennali del personale. 38
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 LAVORI DI MINORE IMPORTO 39
Gli OE privi attestazione SOA devono avere: 1. eseguito lavori nella medesima categoria (e in OS 2-A e OS 2-B nel settore di competenza), per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il: principio della continuità nell'esecuzione dei lavori, oppure, la continuità della direzione tecnica (idonea). 2. un organico determinato che rispetti l'idoneità organizzativa; 3. l’iscrizione alla competente CCIA. Tali requisiti sono: autocertificati (DPR 445/2000) alla domanda partecipazione/offerta; accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. per eseguire lavori ≤ 40.000 euro, il buon esito può essere attestato dalla SA (per cds. Necessarie ulteriori semplificazioni per tali importi). 40
Ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 4, nel caso di imprese con meno di 6 dipendenti con il solo direttore tecnico può ritenersi soddisfatto anche il requisito del personale minimo (di cui alla successiva lettera b). In tali casi, ai fini della partecipazione, può essere sufficiente la dimostrazione dell’idonea direzione tecnica e dell’iscrizione in camera di commercio. L’articolo 12 del DM, in contrasto con l’art. 4 sembrerebbe chiarie che la disciplina specifica sotto i 150,000 euro non si applica alla categoria OG2. In mancanza di una disposizione specifica e nelle more del decreto MIT ex 83, comma 2, del Codice deve ritenersi applicabile, in via transitoria, l’articolo 90 del D.P.R. 207/2010? 41
Sotto la soglia dei 150.000,00 possono partecipare ed essere aggiudicatari di appalti (e di subappalti) OE che possiedono l’attestazione SOA, devono essere qualificati in gara dalla SA. Nel caso di lavorazioni scorporabili/subappaltabili d’importo non superiore a 150.000 €, tutti gli interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono da ricondursi alla Cat. OG2, a prescindere dalla tipologia delle lavorazioni eseguite, giacché quel che richiede la peculiare qualificazione è la natura intrinseca del bene su cui le lavorazioni insistono (DELIBERA ANAC n. 914 del 31 agosto 2016, Parere di precontenzioso AVCP n. 168 del 23.10.2013; n. 85 del 30.5.2012, n. 74 del 2011). La Categoria OG2 è ampiamente utilizzata sotto la soglia dei 150.000 euro 42
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 DIREZIONE TECNICA 43
L’art. 9-bis del Codice dei bb.cc., riguardante i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, stabilisce che fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi: operativi di tutela, di protezione e conservazione dei beni culturali nonché relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, …. restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali…, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale. non citando gli architetti. 44
“…le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere” (art. 52 co. 2, r.d. n. 2537/1925) • La riserva a favore degli architetti inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implichino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento di tale tipologia di immobili (C.d.S, VI, 21/2014). • Definito ogni possibile profilo di tutela degli aspetti culturali dell’opera in progetto (modo di esercizio dell’opera, i materiali da utilizzare, i recuperi di materiali da effettuare, la modalità di allocazione dei veicoli da ospitare a parcheggio, ecc), la mera ingegnerizzazione del progetto non è competenza esclusiva dell’architetto (TAR Puglia, LE, I , n.411/2017). 45
CATEGORIA TITOLI OG 2 • Iscritti albo professionale Architetti (sez. A, no Junior) (Architetto) oppure • laurea magistrale in conservazione e restauro , oppure • in deroga, per DT ante DPR 34/2000, o ex art. 84, co. 12-bis OS 2-A e • diploma scuole (istituto centrale del restauro; opificio delle OS 2-B pietre dure; istituto centrale per la patologia del libro) (Restauratore oppure di beni • abilitazione (esame di Stato, equiparato al diploma di laurea culturali) specialistica o magistrale - scuole accreditate dallo Stato) oppure • laurea magistrale in conservazione e restauro, oppure in deroga per DT concorso per titoli e esami (300 punti) OS 25 • titolo ex DM di cui all'art. 25, co. 2, del codice e nelle more (Archeologo) elenco soggetti abilitati archeologia preventiva o in droga ex art. 84, co. 12-bis 46
Fino all’emanazione del DM SOA, oltre ai titoli, per il DT è richiesto altresì il seguente requisito: almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ossia in deroga, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. 47
Sussiste un paradosso per il Direttore Tecnico che benché indispensabile ai fini del conservazione/passaggio dei requisiti, causa dei mutati requisiti di professionalità, potrebbe tuttavia essere giudicato inidoneo a ricoprire la medesima carica presso la stessa impresa/cessionaria per la mancanza dei requisiti prescritti dal Decreto. L’art. 84, co. 12-bis 12-bis del Codice dei contratti pubblici stabilisce che: «I soggetti che alla data di entrata in vigore del … codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 146, comma 4 (cfr. OS2), del presente codice, possono continuare a volgere tali funzioni.» – deroga generale o proroga? 48
Ai sensi del suddetto D.M. 60/2009, è stato istituito un elenco, la cui funzione è quella di individuare i soggetti abilitati alla raccolta ed elaborazione della documentazione necessaria all’espletamento della procedura c.d. di archeologia preventiva. L’AVCP/ANAC, chiarito che l’elenco non è un albo professionale, aveva ritenuto che le SOA dovessero «verificare il possesso, in capo al direttore tecnico, di uno dei titoli di studio individuati dal D.M. 60/09 come condizione per l’iscrizione nell’elenco ivi previsto, considerando l’iscrizione medesima come condizione non indispensabile alla dimostrazione del possesso del requisito» (Comunicato n. 74/2012, in merito all’applicazione dell’art. 248, co. 5 del d.P.R. 207/2010). A differenza di quanto previsto per le OS2, il requisito di costo minimo per il personale qualificato è riferibile al solo personale dipendente, ciò non ricomprendendo il direttore tecnico con contratto d’opera professionale. 49
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 PROGETTAZIONE A BASE DI GARA 50
L’affidamento dei lavori è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo (art. 14, comma 3) che può essere omesso (art. 14, comma 4) e affidata sulla base del progetto definitivo nelle seguenti ipotesi: per i lavori in OS2, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità; negli altri casi, qualora il RUP disponga l’integrazione della progettazione in corso d’opera, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione: • non consentono l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o • consentano soluzioni determinabili solo in corso d’opera. In quest’ultimo caso, l’elaborazione del progetto esecutivo - il cui costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico - avviene in fase di esecuzione, quando l’impresa lo sottopone al RUP per la sua approvazione. 51
Nel parere 30 gennaio 2017, n. 263, il Consiglio di Stato si era espresso favorevolmente sulla “possibilità di omettere, in situazioni particolari, il progetto esecutivo e di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo”. La NORMATIVA GENERALE prevede l'appalto integrato per locazione finanziaria e le opere di urbanizzazione a scomputo per l’affidamento a contraente generale, la finanza di progetto, l’affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato e il contratto di disponibilità (cfr. art. 59, co 1, 1-bis e 1-ter del codice dei contratti) nei casi in cui «l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori», così come motivato nella determina a contrarre che deve anche «chiarire … l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione». 52
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 PROGETTAZIONE E VERIFICA
I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del DM (elenco esaustivo e sostitutivo), i cui contenuti sono quelli previsti dal decreto del MIT (art, 23, co. 3, del Codice). In ogni caso, il RUP, nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell’intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità. Il MiBACT definisce, nei 6 mesi successivi dal DM, linee di indirizzo, norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di lavori (cfr. art. 29, co. 5, del Codice dei bb.cc.).
Ex artt. 14 del DM e 147 del Codice i progetti contengono come elaborati: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, è una relazione programmatica del quadro delle conoscenze e metodi di intervento, Contiene: relazione generale e tecnica, indagini preliminari, elaborati grafici, scheda tecnica, calcolo sommario della spesa e quadro economico, documento di fattibilità delle alternative progettuali e studio preliminare ambientale, se vi sono nuove costruzioni, etc. la scheda tecnica individua caratteristiche, criticità ed eventuali precedenti del bene oggetto d’intervento. Individua e classifica, tra l’altro, ad opera di un Restauratore le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell’intervento. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.
Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei bb.cc., la scheda tecnica deve essere sottoposta, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, al soprintendente competente, che ne approva i contenuti, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento (art. 16, co. 4) L’art. 202 del previgente d.lgs. 163/2006 prevedeva, in merito all’attività di progettazione che la SA, fosse obbligata a redigere la scheda tecnica solo per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela (comma 2). Nelle altre categorie di lavori, solo nel caso si fosse in presenza di interventi di particolare complessità o specificità, era possibile prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare (comma 7).
Il progetto definitivo contestualizza e definisce tecniche, tecnologie di intervento, materiali delle singole parti del complesso nonché modalità esecutive e un giudizio generale per individuare le priorità Contiene: relazioni tecniche e specialistiche, rilievi e documentazione grafica/fotografica, calcoli esecutivi di strutture/impianti, elenco dei prezzi unitari, computo metrico-estimativo e quadro economico, etc. Il progetto esecutivo dettaglia, sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso Contiene: piano di monitoraggio e manutenzione nonché di sicurezza e di coordinamento, analisi prezzi, l capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
Per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la SA provvede direttamente all’attività di verifica del progetto, avvalendosi altresì: del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica, se non ha assunto il ruolo di progettista; Ovvero, di un funzionario della PA, che non abbia partecipato alla redazione del progetto, RESTAURATORE, nei casi di interventi in OS 2, ARCHITETTO, nei casi di interventi in OG2, ARCHEOLOGO, nei casi di interventi in OS25. In ogni caso, non è più sufficiente il solo architetto Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell’affidamento dei lavori. 58
Rispetto all’articolo 245 del D.P.R. 207/2010, al progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico, sono allegati i pertinenti elaborati grafici (art. 19, comma 1). La mancanza del progetto di fattibilità da parte dei competenti uffici del MiBACT viene comunicata al Soprintendente competente (art. 19, comma 5). I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza debbano prevedere l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti nei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il piano di manutenzione programmata con individuazione delle scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.
Per le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, il Regolamento rimanda sostanzialmente a quanto disposto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui saranno definiti dal decreto, di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici che definisce anche il contenuto dei documenti progettuali meglio specificati – con linee di indirizzo, norme tecniche e criteri ulteriori elaborati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (art. 29, comma 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). – Ed anche con linee guida n.1 dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 22).
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 ESECUZIONE
Il CODICE DEI CONTRATTI (147, 6) stabilisce che la DL, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono: un restauratore di beni culturali, ovvero altri professionisti (arti. 9-bis Cod. bb.cc.) con 5 anni di esperienza e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. Il DM chiarisce che un restauratore di beni culturali può espletare la progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva nel caso in cui non sia prevista per tale attività l'iscrizione a un ordine o collegio professionale (art. 22, co.1) con un'esperienza almeno quinquennale, è richiesto per la direzione dei lavori e il supporto tecnico alle attività del RUP, in ragione a specifiche competenze coerenti con l'intervento (art. 22, co. 2). 62
Come già previsto dal DPR 207/2010 (251), l’organo di collaudo include: categoria OG 2 anche un restauratore con esperienza quinquennale (e l’architetto?); categorie OS 2-A e OS 2-B anche un restauratore con esperienza quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento, nonché uno storico dell’arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento; categoria OS 25 anche un archeologo in nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale. Un singolo funzionario della SA, laureato e inquadrati con qualifica di storico dell’arte, archivista o bibliotecario, con anzianità di servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici può essere componente dell’organo di collaudo. 63
Ai sensi del Codice dei contratti (art. 149) 1. NON SONO CONSIDERATE VARIANTI in corso d'opera gli interventi disposti dal DL su aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera non comportino una variazione superiore al 20% per ogni categoria e al 10% dell'importo contrattuale, rispettino i limiti di disponibilità finanziaria del quadro economico. 2. SONO AMMESSE LE VARIANTI (max 20% dell'importo contrattuale), 1. rese necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale ai fini della salvaguardia del bene e degli obiettivi dell'intervento 2. giustificate dalla evoluzione dei criteri del restauro. 64
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
Ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento, gli interventi di somma urgenza sono possibili fino all’importo di 300 mila euro nei seguenti casi: laddove ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo. A seguito del correttivo, ex art. 163, la SA può intervenire in deroga a qualsiasi procedura disciplinata dal Codice o preventiva negoziazione con OE o verifica della copertura della spesa nel caso di : circostanze di somma urgenza, che “non consentono alcun indugio”; calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo, o comunque una ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di tali eventi, che richiedono l’adozione di “misure indilazionabili”, comunque nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. 66
La disposizione del Regolamento, in materia di somma urgenza, presenta problemi di coordinamento con quella generale, di cui all’articolo 163 del Codice, in cui – in via ordinaria - Il tetto di spesa è fissato in 200.000 euro, peraltro derogabile, laddove ciò sia indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Nel caso la somma urgenza riguardi beni appartenenti al patrimonio culturale, il “tetto” dei 300.000 euro, come fissato dal Regolamento in commento, potrebbe sembrare invece un soglia massima, non superabile. Tuttavia, una lettura coordinata delle due disposizioni può comunque portare a ritenere che l’amministrazione possa disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 300.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. 67
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 ESECUZIONE E COLLAUDO
Un’ulteriore e parziale eccezione al principio di affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo, redatto secondo gli schemi elaborati dal MIT, è prevista nelle manutenzioni (cfr. art. 249 del D.P R. 207/2010). I lavori di manutenzione che per caratteristiche proprie o del bene POSSONO NON RICHIEDERE l’elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva. POSSONO ESSERE ESEGUITI, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una dettagliata perizia di spesa, contenente, tra gli altri, il computo metrico- estimativo, l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni nonché il quadro economico e il piano della sicurezza e coordinamento (questi ultimi due documenti non erano previsti dall’articolo 249 del D.P R. 207/2010). 69
Al termine dell’intervento sono predisposti dal direttore dei lavori: la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento l’esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi (art. 26, 1). Viene riproposta nel Regolamento la disposizione del D.P.R. 207/2010 (art. 250, comma 3) secondo cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, SA e Autorità preposta alla tutela del bene culturale vigilano costantemente che gli interventi in OS2 siano eseguiti in via esclusiva da restauratori. sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione. NB: A differenza del D.P.R. 207/2010 tale disposizione interessa ora, oltre che le categorie OS 2-A, OS 2-B e OS25, anche le categorie OS 24 e OG 2. 70
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Regolamento, i direttori tecnici devono produrre alla SA una dichiarazione di unicità di incarico. Inoltre nell’articolo 13, comma 1, lett. b) del Regolamento è richiesta una coerenza tra lo specifico settore di competenza del restauratore, direttore tecnico dell’impresa qualificata in OS2, e i lavori cui si riferiscono le attività di restauro ad oggetto dell’appalto. Si ritiene quindi probabile che la verifica della SA, in ordine al possesso dei requisiti, possa continuare a concentrarsi sull’idoneità del direttore tecnico, oltre che sul mantenimento dell’attestazione SOA dell’impresa esecutrice, come nella prassi precedente. NB: Per quanto riguarda l’OS 24, si ritiene che tale verifica potrà avvenire solo a seguito della definizione di tale categoria, riguardante ville, giardini e parchi storici, poiché ad oggi non è ancora chiaro a quali requisiti possa far riferimento tale controllo. 71
DECRETO MINISTERIALE 22 AGOSTO 2017, N. 154 TRANSITORIO
Il Regolamento ha abrogato gli articoli da 239 a 248 del D.P.R. 207/2010, concernenti l’attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale. Inoltre, si prevede che i progetti sono costituiti dagli elaborati elencati agli artt. da 15 a 19 del DM i cui contenuti saranno stabiliti dall’emanando decreto MIT sulla progettazione, di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Nelle more di tale decreto, non è chiaro quale disciplina debba ritenersi applicabile alla progettazione di appalti riguardanti i beni culturali. Nelle more dell’adozione di quest’ultimo decreto, si ritiene che sia applicabile la disciplina generale di cui al D.P.R. n. 207 in tema di progettazione, medio tempore ancora vigente in virtù dell’art. 216, comma 4 del Codice, fino al Dm MIT sulla progettazione. 73
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