CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONTRATTO (Schema di )
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONTRATTO (Schema di …) Ultimi aggiornamenti: decreto legislativo 31 novembre 2014, n. 175; decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (milleproroghe) 1. Note introduttive Anche con il Regolamento generale (con tale termine si intende il d.P.R. n. 207 del 2010), elemento fondamentale è lo «schema di contratto», del quale il Capitolato Speciale d'appalto è un allegato, che deve contenere la disciplina del rapporto bilaterale tra le parti con particolare riferimento a: a) termini di esecuzione e penali; b) programma di esecuzione dei lavori; c) sospensioni e riprese dei lavori; d) contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo; e) liquidazione dei corrispettivi; f) controlli; g) modalità e termini del collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione; h) modalità di risoluzione delle controversie. A ben vedere, quindi, una buona parte del testo, quantomeno quella strettamente contrattuale, potrebbe essere espulsa dal capitolato speciale in quanto prevista nello schema di contratto, o viceversa. Peraltro tale conclusione è abbastanza coerente con l'assetto normativo che si sta prefigurando, essendo del tutto evidente che sommando i numerosi aspetti di dettaglio contenuti nel Codice di contratti, nel regolamento di attuazione e, per quanto poco rimasto in vigore, nel capitolato generale d’appalto, gli spazi per una disciplina contrattuale specifica che non sia una mera ripetizione di quanto già contenuto nelle norme generali è molto limitato. Il capitolato generale (d.m. lavori pubblici n. 145 del 2000) resta ad applicazione non obbligatoria, ma solo in quanto espressamente richiamato nel Capitolato speciale, peraltro limitatamente ai pochi articoli non abrogati dal Regolamento generale. Inoltre, lo schema di contratto era un elaborato già previsto dall’abrogato decreto ministeriale 29 maggio 1895 (Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato) e, in tutt’uno con il capitolato speciale, dalle norme sulle tariffe professionali, (Tabella B, lettera f, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143; tabella I2, lettera f, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 144). Il risultato finale sarebbe un sostanziale svuotamento della parte "normativa" del capitolato speciale d’appalto, il quale contiene quasi esclusivamente le prescrizioni tecniche da applicare allo specifico lavoro oggetto del singolo contratto. Tale soluzione, tuttavia, non appare pienamente soddisfacente; per ragioni di completezza e di certezza nei rapporti sinallagmatici appare tutt’altro che inutile che il capitolato speciale, all’interno della definizione economica dei lavori, disciplini compiutamente gli obblighi e le condizioni contrattuali delle parti, anche in considerazione della necessità di pervenire poi, ad una certa “snellezza” del contratto formale che le parti sottoscriveranno. E’ noto infatti che per ragioni diverse, non ultima l’imposta di bollo che è in funzione del numero dei fogli utilizzati, ma anche per semplicità di lettura, c’è la tendenza (condivisibile) degli ufficiali roganti a redigere e sottoscrivere un contratto formale il più semplice possibile. Ecco perché lo «schema di contratto» è proposto con i contenuti minimi dell’articolo 43, comma 1, del Regolamento generale (peraltro ove possibile esposti in forma sintetica) mentre i dettagli dei rapporti contrattuali sono definiti nel Capitolato Speciale d’appalto. Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento generale, il capitolato speciale deve essere composto da due parti: Parte prima: Definizione tecnica ed economica dell’appalto; Parte seconda: Specificazione delle prescrizioni tecniche. 1/22
Altre disposizioni di natura contrattuale devono essere ricomprese nel Capitolato speciale ai sensi dell’articolo e 138, commi 1 e 2, del Regolamento generale) In considerazione delle argomentazioni che precedono, la proposta di Capitolato Speciale pertanto è pertanto articolata come segue: Parte prima: Definizione tecnica ed economica dell’appalto, suddivisa in: Titolo I: Definizione economica e rapporti contrattuali; con nella prima parte sono previsti tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche integrativi di aspetti non pienamente deducibili dagli atti progettuali; Titolo II: Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati; dove devono essere descritti tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell'appalto, anche integrativa di aspetti non pienamente deducibili dagli atti progettuali; Parte seconda: Specificazione delle prescrizioni tecniche; dove devono essere disciplinare le modalità di esecuzione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche delle prestazioni, le modalità delle prove, l'ordine da tenersi nello svolgimento delle lavorazioni e, per i lavori di particolare complessità, i criteri del piano di qualità e la suddivisione delle lavorazioni in classi di importanza. Il capitolato deve indicare altresì le modalità di determinazione dei corrispettivi (in relazione alla tipologia del contratto, a corpo, a misura, a corpo e misura) e l'obbligo per l'appaltatore di predisporre il programma esecutivo dei lavori. Inoltre, per interventi di particolare complessità, deve imporre l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un “piano di qualità di costruzione e di installazione”, da approvarsi dalla direzione dei lavori. In tali casi il capitolato suddividerà tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento; b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo; c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti. Per gli stessi lavori complessi l’articolo 43, comma 5, del Regolamento generale, prevede che il Capitolato Speciale d’appalto sia corredato da un Piano dei controlli in cantiere, redatto in sede di progettazione; tale Piano ovviamente è strettamente connesso alla tipologia e alla consistenza dell’appalto, per cui non può essere standardizzato. Ci si limita a proporre un esempio. Oggetto dei modelli è il Titolo I della Parte prima, cioè la parte “normativa” del Capitolato Speciale d’appalto. Il Titolo II della Parte prima e la Parte seconda sono lasciati all'apprezzamento tecnico del progettista in relazione alle caratteristiche dei singoli interventi, non potendo essere standardizzati per ragioni facilmente comprensibili (il restauro di un edificio storico non può avere la stessa disciplina tecnica della costruzione di una strada). La proposta è completata da alcune tabelle, contenenti elementi essenziali del capitolato speciale e pertanto parti integranti e sostanziali del medesimo, aventi la finalità di razionalizzare l'esposizione dei contenuti tecnico- economici dei lavori, in modo da consentire una consultazione rapida da parte degli operatori oltre che una più facile acquisizione dei dati necessari alla formazione dei bandi di gara, alla stipulazione formale dei contratti e, non ultimo, agevolare la compilazione delle schede di rilevazione da inviare all’Osservatorio dei lavori pubblici (in particolare le schede A), in attuazione dell’articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti. Ovviamente sono inclusi tutti gli aggiornamenti extracodice imposti dal leggi diverse, intervenuti fino alla data odierna (ad esempio le normative sui ricorsi, sulla tracciabilità dei pagamenti, sul DURC ecc.). 2/22
Ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nell’atto di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma integrante i progetti, dello stesso regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. Come noto il Codice dei contratti ha rimosso i limiti e le condizioni per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 83), in alternativa alla sola offerta di prezzo (articolo 82). Questo comporta alcuni interventi sul testo del capitolato speciale, con modifiche modeste sotto il profilo formale ma significative sotto il profilo sostanziale, sotto forma di opzioni che l’operatore deve scegliere in sede di redazione del medesimo capitolato. Peraltro, tenuto conto dell’elevato grado di flessibilità del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’interno della quale il progettista può prevedere (o il responsabile del procedimento può imporre) una serie più o meno numerosa di elementi variabili, si dovrà fare attenzione a che la scelta delle diverse opzioni sia coerente con gli obiettivi prefissati. Infatti, oltre alla cosiddetta “offerta tecnica” (i cui elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di gara integrano la progettazione posta a base di gara, con il conseguente valore contrattuale), peraltro in alcuni casi solo eventuale e non obbligatoria, potrebbero essere previste (ad esempio) offerte di ribasso sui tempi di esecuzione. Si deve infine prestare attenzione ad alcune difficoltà operative in fase di progettazione: 1) l’articolazione tra contratti di sola esecuzione, di progettazione esecutiva ed esecuzione e di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione (art. 53, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006); 2) l’articolazione tra contratti a corpo, a misura e a corpo e misura (articoli 2, 3 e 5 del CSA); 3) l’eventuale presenza di lavori in economia “contrattuali” (articoli 2, 5 e 24 oppure 28 del CSA). Quanto alla questione sub. 1) I modelli di Capitolato sono strutturati sulle tre fattispecie, ognuna inclusa in una propria sottocartella. Per queste articolazioni si rinvia al successivo paragrafo 3 «Elenco dei modelli disponibili» Quanto alla questione sub. 2) (articoli 2, 3 e 5 del CSA) Consiste nell'articolazione della tipologia dei contratti (a corpo, a misura, a corpo e misura) in relazione alle diverse modalità dell'offerta (a prezzi unitari o al ribasso percentuale); si tratta del complesso schema ad incastri risultante dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82 del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, commi 6, 7, 8 e 9, e degli articoli 184 e 185 del Regolamento generale. Con i limiti derivanti dall'impostazione legislativa e, in particolare, dal rapporto tra l'offerta a prezzi unitari (obbligatoria per i contratti a corpo e misura, facoltativa per i contratti a corpo e per i contratti a misura), l'offerta complessiva che ne deriva e i lavori a corpo (negli appalti misti a corpo e misura). In ogni caso conservano la caratteristica di contratti a corpo, o di contratti a misura, anche quei contratti ove siano previsti lavori in economia (quando ammissibili), la presenza di questi ultimi infatti non muta la tipologia del contratto. Anche per queste articolazioni si rinvia al successivo paragrafo 3 «Elenco dei modelli disponibili» e al successivo paragrafo 6 «Tipologie a corpo, a misura, a corpo e misura». 3/22
Quanto alla questione sub. 3) (articoli 2 , 5 e 24 oppure 28 del CSA) Pur essendo una questione marginale (nel senso che si tratta di un istituto utilizzato abbastanza raramente) si è voluto tener conto della eventuale presenza, in determinati contratti, delle lavorazioni in economia cosiddette “contrattuali” cioè quelle che il progetto prevede all’interno del contratto. Quindi non dei lavori relativi ai contratti in economia disciplinati dall’articolo 125 del Codice dei contratti e dagli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del Regolamento generale, bensì dei lavori in economia previsti nei contratti ordinari, disciplinati dall’articolo 179 del Regolamento generale. La particolare contabilizzazione di tali lavorazioni, avviene come segue: - costo del personale, noli e trasporti, al costo/prezzo/tariffa vigenti al momento della loro esecuzione, con applicazione del ribasso solo alla quota di spese generali e utili; - costo dei materiali, al prezzo contrattuale, quindi al prezzo preventivato (comprensivo di spese generali e utili) integralmente soggetto a ribasso. E’ evidente come la questione diventi complessa in fase di progetto e di gestione del Capitolato, oltre che di offerta. Si è scelto di semplificare (per quanto possibile), mantenendo ovviamente gli stessi risultati in termini economici e contrattuali, come segue: a) il preventivo e il capitolato esporranno separatamente il costo del personale, dei noli e trasporti, al costo/prezzo/tariffa vigenti al momento della redazione (non essendo ovviamente possibile prevederne il prezzo unitario in vigore al momento dell’esecuzione), al netto di spese generali e utile; b) il preventivo e il capitolato esporranno separatamente il costo dei materiali al prezzo ricavato da listini ufficiali o, in assenza, stimato dal progettista, al netto di spese generali e utile; c) il preventivo e il capitolato esporranno separatamente le spese generali e l’utile, relativo agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b), cioè a tutte le lavorazioni in economia; d) in sede di gara gli importi di cui alla lettera a) non sono soggetti a ribasso, mentre lo sono quelli di cui alle precedenti lettere b) e c). Resta il problema che, probabilmente, in fase di contabilità, gli importi in economia potrebbero essere più elevati rispetto a quelli previsti (quantomeno per l’aumento dei costi orari del personale, dei noli e dei trasporti); tuttavia tale problema è immanente alle lavorazioni in economia anche per la loro intrinseca incertezza quantitativa (essendo impossibile quantificare esattamente le ore e le altre quantità in sede di preventivo) e sussisteva anche in vigenza dell’articolo 153 del d.P.R. n. 554 del 1999. In tali casi, qualora si ecceda dal preventivato per le variazioni dei costi obbligatori applicabili al momento dell’esecuzione, oppure per le variazioni quantitative, si dovrà ricorrere all’articolo 132 del Codice dei contratti, di norma al comma 3 (prima o seconda fattispecie), dal momento che gli scostamenti saranno sempre di lieve entità e comunque prevedibili con apprezzabile certezza prima della loro esecuzione. Tutti i modelli di Capitolato all’articolo 2 riportano pertanto le due opzioni: Opzione 1: “senza lavorazioni in economia”; Opzione 2: “con presenza di lavorazioni in economia” (previsti inizialmente nel progetto posto in gara); Le stesse due opzioni ricorrono (e la scelta va fatta in coerenza con quella da fare all’articolo 2) all’articolo relativo alla contabilizzazione dei lavori in economia contrattuali. 4/22
2. Evoluzione normativa Il nuovo Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) Si tratta di mere modifiche ai riferimenti dal d.P.R. n. 252 del 1998 al decreto legislativo n. 159 del 2011. Lo statuto delle imprese (legge n. 180 del 2011) Le uniche modifiche sono: a) l’estensione dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, secondo periodo, del Codice dei contratti, cioè dell’obbligo dell’appaltatore di esibire le fatture (oltre che dei subappaltatori) anche degli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, pena la sospensione dei pagamenti successivi; b) l’obbligo di pagamento diretto dei subappaltatori, quando questi sono micro, piccole o medie imprese, anche quando la stazione appaltante abbia optato, in via ordinaria, al pagamento del solo appaltatore. La legge n. 3 del 2012 (legge antiusura) All’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti, ha aggiunto la fattispecie della presenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, alle cause di risoluzione del contratto che il responsabile del procedimento propone alla Stazione appaltante, oltre alle sentenze passate in giudicato per reati di riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché all’intervento di provvedimenti antimafia. Legge 24 marzo 2012, n. 27 (concorrenza), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Nessuna innovazione apprezzabile. legge 4 aprile 2012, n. 35 (semplificazioni), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Nessuna innovazione apprezzabile. legge 26 aprile 2012, n. 44 (semplificazione fiscale), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16: Nessuna innovazione apprezzabile. La legge n. 221 del 2012 (Ulteriori disposizioni per la crescita), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 179 del 2012 All’articolo 3, comma 5, è introdotto l’obbligo di stipulare il contrato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata (art. 11, comma 3, del Codice dei contratti, come modificato dall'art. 6, comma 3, della legge n. 221 del 2012) All’articolo 6 è introdotto un nuovo comma 4 per estendere la disciplina dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari agli aggiudicatari in contratto di rete (art. 37, comma 15-bis, del Codice dei contratti, introdotto dall’art. 36, comma 5-bis, lettera b), della legge n. 221 del 2012). All’articolo 35, commi 3 e 4 (articolo 40, commi 3 e 4 per gli appalti di progettazione ed esecuzione) le aliquote ivi riportare del 75% e del 25% sono rispettivamente modificate in 80% e 20% (art. 113, comma 3, del Codice dei contratti, modificato dall'art. 33-quater, comma 1, lettera a), della legge n. 221 del 2012). Sempre all’articolo 35, comma 4 ma anche all’articolo 57, comma 3 (articolo 40, comma 4 e articolo 63, comma 3, per gli appalti di progettazione ed esecuzione) è introdotto il rinvio al nuovo art. 237-bis del Codice dei contratti (introdotto dall’art. 33-quater, comma 1, lettera b), della legge n. 221 del 2012), sulla parziale sospensione dell’estinzione della garanzia fideiussoria in casi di presa in consegna parziale del bene. 5/22
All’articolo 67, comma 1, (articolo 73, comma 1 per gli appalti di progettazione ed esecuzione) è aggiunta una nuova lettera e) per accollare all’aggiudicatario le spese di pubblicazione degli avvisi sui giornali quotidiani (art. 34, comma 35, legge n. 221 del 2012). La legge n. 64 del 2013 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) All’articolo 6-bis è introdotta la possibilità transitoria per l’appaltatore di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, in caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto per un importo non inferiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale del contratto, fino al 31 dicembre 2015. Dopo tale data la stessa possibilità è ammessa quando il ritardo raggiunga 1/4 (un quarto) dell’importo contrattuale, secondo la disciplina ordinaria dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. La rimozione della responsabilità solidale tra committente / appaltatore / subappaltatore in materia di adempimenti fiscali relativi all’IVA (la responsabilità è solidale è mantenuta invece per le ritenute fiscale sui redditi da lavoro dipendente). E’ inoltre prevista l’estensione della validità del DURC da 90 (novanta) a 120 (centoventi) giorni e, a determinate condizioni, il suo utilizzo anche per provvedimento diversi nell’ambito del periodo di validità. L’articolo 26-ter prevede l’erogazione obbligatoria dell’anticipazione, nella misura del 10%, per i contratti stipulati sulla base di bandi pubblicati a partire dal 21 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2014, data poi differita al 31 dicembre 2015 dal decreto-legge n. 192 del 2014 (milleproroghe) e al 31 dicembre 2016 dalla legge di conversione del milleproroghe, che eleva la percentuale dal 10% al 20% ma solo per le gare bandite fino al 31 dicembre 2015. In base alle combinazioni delle diverse discipline di cui all’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, poi dall’articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto milleproroghe, nonché dei previgenti articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e articolo 140, comma 1, del Regolamento generale, rende suscettibile la fattispecie di più opzioni, riassumibili come segue (e da selezionare all’apposito articolo del Capitolato che disciplina l’anticipazione): Gare bandite Misura dell’anticipazione dal 01/01/2016 a partire dal fino al 21/12/2015 al 31/12/2016 01/01/2017 a) finanziate o cofinanziate dalla U.E. 20 % 10 % 5% b) programmi URBAN 20 % 20 % 20 % c) diverse da a) e b) 20 % 10 % vietata Il decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143. Con tale decreto sono stati disciplinati i parametri per la determinazione dei corrispettivi per la progettazione. La norma è di interesse per gli appalti di progettazione ed esecuzione al fine di individuare gli importi da porre a base di gara a titolo di corrispettivo per la progettazione esecutiva (appalti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti) e di corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, distinti tra di loro (appalti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti). L’allegato CP ai relativi due modelli di Capitolato Speciale consente di ricostruire tale determinazione. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (poi convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) E’ stato soppresso l’obbligo di pubblicazione degli avvisi sui giornali quotidiani ed è stato introdotto l’obbligo, per l’aggiudicatario, di rimborsare alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione di bandi e avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 6/22
La legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 L’articolo 12, ha superato il d.m. (infrastrutture) 24 aprile 2014, e il d.P.R. 30 ottobre 2013 (che aveva concluso il ricorso straordinario al Capo dello Stato su parere dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, n. 3909/11 del 16 aprile 2013, depositato al n. 3014 del 26 giugno 2013, annullando gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del Regolamento generale, nonché la tabella riepilogativa di cui all’Allegato A al predetto d.P.R.) Lo stesso articolo ha abrogato l’intero articolo 109 del Regolamento generale (comma 3), ha individuato ex novo le categorie a qualificazione obbligatoria (al comma 2, lettera b)) e le categorie superspecializzate di cui all’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti (con il comma 1). Ha poi soppresso il comma 13 dell’articolo 37 dello stesso Codice dei contratti (comma 8) e novellato (comma 9) il comma 2 dell’articolo 92 del Regolamento generale modificando parzialmente il regime dei raggruppamenti temporanei di imprese. La legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 In sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014 è stato nuovamente modificato il regime della pubblicità di bandi e avvisi, per gli appalti di lavori, come segue: - per bandi pubblicati dal 24 giugno 2014 fino al 31 dicembre 2015: --- pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: invariata, con spese di pubblicazione a carico della Stazione appaltante; --- pubblicità sui giornali quotidiani (due nazionali e due locali per appalti comunitari, uno nazionale e uno locale per appalti nazionali): invariata, con spese posto a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012; - per bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016: --- pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: invariata, con spese di pubblicazione a carico dell’aggiudicatario; --- pubblicità sui giornali quotidiani: facoltativa. La legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90 Introdotta la trasmissione delle varianti all’ANAC (ex AVCP). La legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto “sblocca-Italia”) I lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (euro 5.186.000) relativi: a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; c) all'adeguamento alla normativa antisismica; d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale; possono essere affidati mediante procedura negoziata e, in deroga alla normativa ordinaria, è sufficiente la pubblicazione sul sito web della Stazione appaltante (cade quindi l’obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione da parte dell’aggiudicatario); agli stessi lavori non si applica il periodo di sospensione per la stipula del contratto di cui all’articolo 11, commi 10 e 10-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006. La legge 30 ottobre 2014, n. 161 (comunitaria) All’articolo 24, comma 1, ricomprende i contratti pubblici tra quelli le cui transazioni sono disciplinate dal decreto legislativo n. 231 del 2002; al comma 2 dispone che la disciplina relativa ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice dei contratti e nel regolamento 7/22
generale si applicano solo se più favorevoli per i creditori di quelli di cui agli articoli 4 e 5 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2002, diversamente si applicano quelli previsti da queste ultime norme. Il decreto legislativo 31 novembre 2014, n. 175 (semplificazione fiscale) Con l’articolo 28, comma 1, ha abrogato i commi 28, 28-bis e 28-ter, dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è soppressa la responsabilità solidale negli appalti in materia di ritenute fiscali. La responsabilità solidale in materia di IVA era già stata soppressa dall'art. 50 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 8/22
3. Elenco dei modelli disponibili - file «leggimi_CSA.pdf» : questo file Cartella «2015_CSA» - file «CSA_allegato_PCC.docx» piano di controllo di cantiere di cui all’articolo 43, comma 5, del Regolamento generale (solo per appalti di rilievo) sottocartella «CSA_lett_a)» appalti di sola esecuzione (articolo 53, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 de 2006) A) file «contratto_lett_a).docx» contratto d’appalto per lavori a corpo, a misura, a corpo e misura A.1) file «CSA_lett_a)_corpo.docx» capitolato speciale per lavoro a corpo A.2) file «CSA_lett_a)_misura.docx» capitolato speciale per lavori a misura A.3) file «CSA_lett_a)_corpomisura.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura sottocartella «CSA_lett_b)» appalti integrati semplici (articolo 53, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163 de 2006) B) file «contratto_ lett_b).docx» contratto d’appalto per lavori a corpo in appalto integrato semplice ex articolo 53, comma 1, lettera b), del Codice contratti (appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo posto a base di gara) B.1) file «CSA_lett_b)_corpo.docx» capitolato speciale per lavori a corpo in appalto integrato semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti (appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo posto a base di gara) B.2) file «CSA_lett_b)_misura.docx» capitolato speciale per lavori a misura in appalto integrato semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti B.3) file «CSA_lett_b)_corpomosura.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura in appalto integrato semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti B.4) file «CSA_ lett_b)_prog_all_CP.docx» modalità di determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per la progettazione esecutiva da parte dell’aggiudicatario in appalto integrato semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti sottocartella «CSA_lett_c)» appalti integrati complessi (ex appalto concorso) (articolo 53, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163 de 2006) C) file «contratto_lett_c).docx» contratto d’appalto per lavori a corpo in appalto integrato complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 1, lettera c), del Codice contratti (appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara sulla base del progetto preliminare posto a base di gara) C.1) file «CSA_lett_c)_corpo.docx» capitolato speciale per lavori a corpo in appalto integrato complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti (appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori previa progetto definitivo presentato in sede di gara sulla base del progetto preliminare posto a base di gara) 9/22
C.2) file «CSA_lett_c)_misura.docx» capitolato speciale per lavori a misura in appalto integrato complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti C.3) file «CSA_lett_c)_corpo.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura in appalto integrato complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti C.4) file «CSA_ lett_c)_prog_all_CP.docx» modalità di determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva da parte dell’aggiudicatario in appalto integrato complesso ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti sottocartella «CSA_netto_costi_non_ribassabili» (articolo 82, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 de 2006) Si tratta dei soli articoli o commi che vanno a sostituire i corrispondenti articoli o commi dei CSA ordinari di cui agli elenchi precedenti qualora l’operatore intenda optare per la soluzione (oggi minoritaria in giurisprudenza) di non assoggettare e ribasso il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali. Per ulteriori spiegazioni si rinvia al paragrafo 4 - file «CSA_lett_a)_corpo_al_netto.docx» capitolato speciale per lavoro a corpo - file «CSA_lett_a)_misura_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a misura - file «CSA_lett_a)_corpomisura_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura - file «CSA_lett_b)_corpo_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a corpo in appalto integrato semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti (appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo posto a base di gara) - file «CSA_lett_b)_misura_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a misura in appalto integrato semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti - file «CSA_lett_b)_corpomosura_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura in appalto integrato semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti - file «CSA_lett_c)_corpo_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a corpo in appalto integrato complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti (appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori previa progetto definitivo presentato in sede di gara sulla base del progetto preliminare posto a base di gara) - file «CSA_lett_c)_misura_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a misura in appalto integrato complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti - file «CSA_lett_c)_corpo_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura in appalto integrato complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti 10/22
Cartella «Lavori_modelli_offerte» sottocartella «Lavori_Offerte_piene» offerte ordinarie al lordo del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali Si tratta dei modelli offerta connessi alla versione ordinaria del Capitolato Speciale d’appalto. L’offerta è effettuata al LORDO del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali, come se il nuovo comma 3-bis dell’articolo 82 del Codice dei contratti fosse irrilevante. 3.a) offerte di ribasso - file «offerta_ribasso_corpo.docx» per lavori a corpo; - file «offerta_ribasso_misura.docx» per lavori a misura; - file «offerta_ribasso_lett_b).docx» per lavori a corpo in appalto di progettazione ed esecuzione ex art. 53, comma 2, lettera b); 3.b) offerte economiche mediante la “lista” di cui all’art. 119 del Regolamento generale - file «offerta_lista_corpo.docx» per lavori a corpo; - file «offerta_lista_misura.docx» per lavori a misura; - file «offerta_lista_corpomisura.docx» per lavori a corpo e misura; - file «offerta_lista_lett_b).docx» per lavori a corpo in appalto ex art. 53, comma 2, lettera b); 3.c) offerte economiche all’interno dell’offerta economicamente più vantaggiosa - file «offerta_economica_pv_lett_a).docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera a); - file «offerta_economica_pv_lett_b).docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera b); - file «offerta_economica_pv_lett_c).docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera c). sottocartella «Lavori_Offerte_al_netto» offerte al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali Si tratta dei modelli offerta connessi alla versione del Capitolato Speciale d’appalto modificata in base ai files che si trovano nella sottocartella «CSA_al_netto_costi_non_ribassabili». L’offerta è effettuata al NETTO del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali, con applicazione letterale dell’articolo 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti. 3.a) offerte di ribasso - file «offerta_ribasso_corpo_netto.docx» per lavori a corpo; - file «offerta_ribasso_misura_netto.docx» per lavori a misura; - file «offerta_ribasso_lett_b)_netto.docx» per lavori a corpo in appalto di progettazione ed esecuzione ex art. 53, comma 2, lettera b); 3.b) offerte economiche mediante la “lista” di cui all’art. 119 del Regolamento generale - file «offerta_lista_corpo_netto.docx» per lavori a corpo; - file «offerta_lista_misura_netto.docx» per lavori a misura; - file «offerta_lista_corpomisura_netto.docx» per lavori a corpo e misura; - file «offerta_lista_lett_b)_netto.docx» per lavori a corpo in appalto ex art. 53, comma 2, lettera b); 3.c) offerte economiche all’interno dell’offerta economicamente più vantaggiosa - file «offerta_economica_pv_lett_a)_netto.docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera a); - file «offerta_economica_pv_lett_b)_netto.docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera b); - file «offerta_economica_pv_lett_c)_netto.docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera c). 11/22
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4. Costo del personale e costi di sicurezza aziendali (articolo 2 e 5 del CSA) Vi sono delle questioni controverse che non sembrano aver trovato una soluzione stabile o, comunque, dove la soluzione prevalente potrebbe rivelarsi non condivisibile in caso di ripensamenti da parte della giustizia amministrativa. I modelli tengono in considerazione tutte le possibili soluzioni alternative, con apposite annotazioni. Resta alla sensibilità dell’operatore e dell’interprete scegliere, per tutte le questioni, la soluzione che ritiene di applicare, che possibilmente dovrebbe essere condivisa tra il Progettista del progetto da porre a base di gara e il Responsabile Unico del Procedimento. Premessa. Va premesso che questo problema NON riguarda gli oneri di sicurezza classici (ovvero quelli necessari all’attuazione del PSC o da interferenze, e comunque quelli i cui costi sono descritti al punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, determinati mediante un apposito computo metrico estimativo, con apposite voci, quantità e prezzi unitari da applicare. Questi oneri, da preventivare a corpo, a misura, o in forma mista a corpo e misura, nonché se del caso ricorrendone le condizioni, in economia, costituiscono parte integrante del contratto e del prezzo contrattuale, costituiscono voci di prestazioni autonome, con proprie quantità e propri prezzi, senz’altro NON sono soggetti a ribasso bensì contrattualizzati nell’importo predeterminato dalla Stazione appaltante e liquidati coerentemente alla loro tipologia, a corpo, a misura o in economia in relazione alle previsioni progettuali. Sul punto si condivide la determinazione dell’AVCP 26 luglio 2006, n. 4, che conclude in favore dell’esposizione separata, negli atti progettuali e poi negli atti di gara, dei soli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento e degli oneri ancillari specifici del singolo cantiere, sottratti al ribasso. Su questa tipologia di oneri di sicurezza NON è cambiato nulla rispetto alla prassi ormai consolidata. Introduzione del comma 3-bis all’articolo 82 del Codice dei contratti Questa norma, in vigore per i bandi pubblicati a partire dal 21 agosto 2013, recita «Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». La nuova disposizione, che ripropone in modo pressoché identico una norma già introdotta nel luglio 2011 e poi fortunatamente soppressa nel dicembre dello stesso anno, dà luogo a diverse interpretazioni sulle quali non si è ancora sviluppato un orientamento univoco e per il quale dobbiamo rifarci alla (scarsa) dottrina prodotta in quel limitato periodo storico. Qui appare inutile approfondire la questione, per chi volesse farlo si rimanda a ITACA («Costo del personale e sicurezza nella selezione delle offerte negli appalti», linee-guida del 18 luglio 2011, ancora consultabili sul relativo sito web) e all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP, «Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro» – Audizione del 29 settembre 2011). La stessa ITACA ritorna sull’argomento, seppure in maniera per molti aspetti non condivisibile, con le «Prime indicazioni per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 82 del Codice dei contratti pubblici dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del dl 69/2013» ad opera del Gruppo di lavoro interregionale contratti pubblici 25 settembre 2013. Incidentalmente si ritiene, in contrasto con quanto sostenuto da ITACA, che la norma, in qualunque forma sia applicata, sia mediante la sottrazione al ribasso del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali, sia mediante la loro rilevanza solo in fase di verifica e quindi la loro inclusione nell’importo soggetto a ribasso (con l’obbligo o meno dell’indicazione di costi di sicurezza aziendali sull’offerta da pare del concorrente), malgrado sia inserita all’interno dell’articolo 82 (rubricato “Criterio del prezzo più basso”) debba essere applicata anche alle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83, per almeno due ragioni: 13/22
- il prezzo (ovvero il prezzo più basso) è sempre e comunque un elemento determinante (e spesso decisivo) dell’offerta economicamente più vantaggiosa; non si vede perché lo stesso elemento economico, valutato in due sistemi diversi ma con il medesimo contenuto, debba in un caso coinvolgere il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali e in un altro caso no; - i principi che si ritengono o si pretendono tutelati dalla norma (appunto il personale e la sicurezza, valori costituzionali ex articoli 36, 33 e 117, terzo comma, Cost.) non possono trovare un trattamento radicalmente diverso solo in base e mere questioni di diversità procedurali; Tale conclusione è indirettamente confermata dall’articolo 8, comma 8, lettera a), della legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dove nel prevedere la riduzione dei contratti, nell’ambito della cosiddetta spending review, impone “la salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 12 aprile 2006, n. 163; ebbene, sarebbe quantomeno stravagante che la salvaguardia del costo del personale e delle misure di sicurezza aziendali, in sede di revisione contrattuale, fosse garantita solo per i contratti affidati con il criterio del prezzo più basso. Ci si limita pertanto a descrivere le due interpretazioni possibili: soluzione 1: offerta ordinaria sull’importo, al lordo del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali incorporati nei prezzi (senza considerare i soli Oneri di sicurezza); soluzione 2: offerta sull’importo AL NETTO del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali predeterminati dalla Stazione appaltante (ovviamente sempre senza considerare gli Oneri di sicurezza). Costo del personale. E’ inteso come costo del personale, calcolato tenendo conto dei minimi salariali definiti dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (territoriale e aziendale), comprensivo dei cosiddetti oneri riflessi (previdenziali, assicurativi, assistenziali, mutualità paritetica ecc.) in quanto parte integrante e inscindibile del costo del personale. In tutti i casi tale costo DEVE essere evidenziato negli atti tecnici progettuali (articolo 39, comma 3, del Regolamento generale) e comunque in ottemperanza all’obbligo previsto dall’articolo 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e all’articolo 86, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Costi di sicurezza aziendali (incorporati nei prezzi) Per Costi di sicurezza aziendali si intendono i costi per l’attuazione delle misure di sicurezza specifici propri dell’impresa, incorporati nei prezzi in quanto immanenti alle singole lavorazioni e posti senz’altro a carico dell’impresa esecutrice; in altri termini i costi DIVERSI dagli Oneri di sicurezza di cui alla premessa che precede. Si tratta di una quota dei prezzi dedicata a tale incombenza, senza autonomia, nel senso che le quantità computabili sono quelle delle singole lavorazioni alle quali sono incombenti. Anche tale costo DEVE essere evidenziato negli atti tecnici progettuali (articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento generale) diversamente non sarebbe possibile ricostruire l’eventuale coerenza con le prescrizioni dei già citati articoli 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Conclusione comune Appare dunque ovvio che, a prescindere da quale delle due soluzioni l’operatore intenda scegliere tra quelle prospettate (offerta piena contro offerta al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali), resta immutata la necessità di determinare i predetti costi, con le conseguenti difficoltà, superabili mediante analisi o stime empiriche oppure attingendo a taluni prezziari regionali che, nel riportare i prezzi unitari delle singole lavorazioni, operano la distinzione tra quota del costo del personale (o della manodopera) e quota dei costi di sicurezza aziendali. 14/22
E’ opportuno notare che la soluzione 1 è quella condivisa sia da ANAC che dalla giurisprudenza largamente prevalente, che interpreta l’espressione «al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali» come da confinare in fase di esame dell’anomalia e, al massimo, limitatamente ai costi di sicurezza aziendali, da indicare nell’offerta da parte del concorrente. Per tale motivo i CSA sono incardinati sulla soluzione 1 (che appare maggiormente condivisa e condivisibile). Questa soluzione presuppone sostanzialmente che non sia cambiato praticamente nulla rispetto alle procedure anteriori all’entrata in vigore della legge n. 98 del 2013 che ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 82 del Codice dei contratti. Pertanto scegliendo la soluzione 1 poco cambia rispetto alla procedura previgente. Se l’operatore intende adottate la soluzione 2, ovvero con un importo da assoggettare a ribasso AL NETTO del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali predeterminati dalla Stazione appaltante, dovrà sostituire gli articoli e/o i commi riportati nei files «CSA_lett_x)_yyyyy_al_netto.docx» (dove con «x» si intendono le lettere a), b) o c), e con «yyyyy» si intendono le versioni corpo, a misura o a corpo e misura) collocati nella sottocartella «CSA_netto_costi_non_ribassabili» Sono opportune alcune precisazioni per quanto attiene i “modelli di offerta” collocati nel CD. Fermi restando gli Oneri di sicurezza di cui al Capo 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 163 del 2008, certamente non soggetti a ribasso, sono state rivalutate le prescrizioni di analogo tenore di cui all’articolo 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e all’articolo 86, comma 3-bis, primo periodo, del Codice dei contratti, che recita «Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture» ed è stata accertato dalla giurisprudenza amministrativa un diverso approccio all’articolo 87, comma 4, del Codice dei contratti, che recita «Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 100 del d.lgs. n. 81 del 2008 – n.d.r.) e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora punto 4 dell'allegato XV al d.lgs. n. 81 del 2008 – n.d.r.). Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture». Dal momento che la norma, al secondo periodo, si chiude con le parole “caratteristiche dei servizi o delle forniture”, non erano mai sorte questioni in ordine agli appalti di lavori. I citati mutati orientamenti ritengono irrilevante il richiamo a servizi e forniture, prescrivendo che la disposizione “i costi relativi alla sicurezza devono essere specificamente indicati nell’offerta” si applica a tutti gli appalti, quindi anche agli appalti di lavori. Tali costi, ancorché soggetti a ribasso (ovvero nella disponibilità delle libere e autonome valutazioni imprenditoriali del concorrente, quindi incorporati nei prezzi e importi soggetti a ribasso, seppure subordinati alla verifica della loro congruità da parte della stazione appaltante) devono quindi essere indicati nell’offerta dal concorrente (in termini assoluti o mediante percentuale di incidenza, poco importa), a pena di esclusione. Quindi all’interno della questione controversa relativa all’alternativa tra costo del personale e costi di sicurezza aziendali soggetti o non soggetti a ribasso, nel caso della prima soluzione interpretativa si insinua un’altra questione controversa: se, qualora costo del personale e costi di sicurezza aziendali siano ricompresi nell’importo offerto, quindi soggetti a ribasso, sussista o meno l’obbligo della loro specifica indicazione sull’offerta da parte del concorrente, secondo i contrastanti orientamenti giurisprudenziali: - per l’obbligo di indicazione, tra gli altri: Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2012, n. 212; Consiglio di Stato, sez. III, 28 agosto 2012, n. 4622; Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3602; Consiglio di Stato, sez. III, 3 luglio 2013, n. 3565; Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421; Consiglio di Stato, sez. III, 15 luglio 2011, n. 4330; Consiglio di Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1172; Consiglio di Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1172; Consiglio di Stato, sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849; AVCP, parere di precontenzioso n. 77 del 9 maggio 2013 (molte tuttavia relative ad appalti di forniture e servizi e non di lavori); 15/22
- per l’assenza dell’obbligo di indicazione, tra gli altri: Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3864; Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3056; Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2013, n. 4964; AVCP, parere di precontenzioso n. 54 del 23 aprile 2013. Con una ulteriore variante (a questo punto irrilevante) dell’obbligo solo se previsto dal bando di gara (Consiglio di Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3706). Per tale motivo i modelli di offerta della serie “costo del personale e costi di sicurezza aziendali soggetti a ribasso”, riportano l’annotazione: (in caso di applicazione del principio dell’obbligo di indicazione nell’offerta dei “costi di sicurezza aziendali” mediante la loro specifica quantificazione, aggiungere:) e segue la clausola o la condizione relativa all’applicazione del principio appena affermato. E’ rimessa alla responsabilità dell’operatore condividere tale soluzione (che peraltro si consiglia vivamente) oppure discostarsene e, in questo secondo caso, sarà sufficiente la soppressione delle clausole e delle condizioni che seguono la predetta annotazione. Qualora sia scelta la soluzione 2 (offerta sull’importo AL NETTO …) tale accorgimento non è ovviamente necessario (anzi, in tal caso la clausola deve essere soppressa, per i motivi facilmente comprensibili). In questo caso infatti, contrariamente alla procedura previgente, il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali (come definiti in precedenza) non sono soggetti al ribasso ma, già stimati dalla Stazione appaltante, siano fissi così come predeterminati. Pertanto il ribasso sarà offerto esclusivamente sulla quota di importo dei lavori (o sull’elenco dei prezzi unitari) al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali. Un effetto collaterale di tale conclusione è dato dal sistema di calcolo della cauzione definitiva previsto dall’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti. Appare ovvio che il ribasso utilizzato per calcolare l’incremento della percentuale della cauzione non sarebbe più il ribasso offerto ma il ribasso virtuale ottenuto riparametrando il ribasso offerto sui soli costi ribassabili all’intero importo dei lavori comprensivo del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendale. 16/22
5. Individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle strutture, impianti e opere speciali (articolo 4 del CSA) Dopo che è stato pubblicato il d.P.R. 30 ottobre 2013 (G.U. n. 280 del 29 novembre 2013), che aveva concluso il ricorso straordinario al Capo dello Stato su parere dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, n. 3909/11 del 16 aprile 2013, depositato al n. 3014 del 26 giugno 2013, sono stati abrogati gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del Regolamento generale, nonché la tabella di cui all’Allegato A al predetto Regolamento, in relazione ai medesimi articoli. Pertanto sono decaduti sia il concetto di “qualificazione obbligatoria” per tutte le categorie che il concetto di “strutture, impianti e opere speciali” elencate all’articolo 107, comma 2, con conseguente inefficacia dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014 che ha riscritto gli elenchi delle categorie a qualificazione obbligatoria (articolo 1, in sostituzione della Tabella A allegata al Regolamento generale) e delle lavorazioni costituenti strutture, impianti e opere speciali (articolo 2, in sostituzione dell’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale) di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006. La nuova disciplina è entrata in vigore il 27 aprile 2014. Successivamente la legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (entrata in vigore con la pubblicazione sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2014), con l’articolo 12 ha superato sia il d.m. (infrastrutture) 24 aprile 2014 che il d.P.R. 30 ottobre 2013 che l’intero articolo 109 del Regolamento generale e la tabella riepilogativa di cui all’allegato A allo stesso Regolamento. Lo stesso articolo ha individuato ex novo le categorie a qualificazione obbligatoria (al comma 2, lettera b)) e le categorie superspecializzate di cui all’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti (con il comma 1). Ha poi soppresso il comma 13 dell’articolo 37 dello stesso Codice dei contratti (comma 8) e novellato (comma 9) il comma 2 dell’articolo 92 del Regolamento generale modificando parzialmente il regime dei raggruppamenti temporanei di imprese. Si tratta della corretta redazione dell’articolo 4 del Capitolato Speciale d’appalto, nonché, marginalmente, degli articoli 47, comma 1 e 49, comma 1, per i Capitolati relativi agli appalti di sola esecuzione di cui all’articolo 53, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti oppure degli articoli 53, comma 1 e 55, comma 1, per i Capitolati relativi agli appalti di progettazione ed esecuzione di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b) e lettera c), del Codice dei contratti. Nel merito l’articolo 4 è fornito in due versioni (l’operatore deve scegliere immediatamente l’opzione che lo riguarda nel caso specifico), in base all’importo posto a base di gara, come segue: Opzione 1: importo a base di gara pari o inferiore a 150.000 euro (si distingue per la caratteristica dell’assenza di obbligo di attestazione SOA, ma con qualificazione ai sensi dell’art. 90 del Regolamento generale, anche se, rispetto al regime previgente, è introdotta l’analogia dei lavori eseguiti in precedenza con quelli in appalto, analogia che non può che essere ricercata sulla base delle categorie); Opzione 2: importo a base di gara superiore a 150.000 euro; Nell’ambito delle due opzioni sono previste altrettante sub-opzioni: - sub-opzione N.a: assenza di categorie scorporabili; - sub-opzione N.b: presenza di categorie scorporabili. 17/22
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