CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONTRATTO (Schema di )

Pagina creata da Davide Di Lorenzo
 
CONTINUA A LEGGERE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
                               CONTRATTO (Schema di …)

                                       Ultimi aggiornamenti:
decreto legislativo 31 novembre 2014, n. 175; decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (milleproroghe)

                                               1. Note introduttive
     Anche con il Regolamento generale (con tale termine si intende il d.P.R. n. 207 del 2010), elemento
fondamentale è lo «schema di contratto», del quale il Capitolato Speciale d'appalto è un allegato, che deve
contenere la disciplina del rapporto bilaterale tra le parti con particolare riferimento a:
     a) termini di esecuzione e penali;
     b) programma di esecuzione dei lavori;
     c) sospensioni e riprese dei lavori;
     d) contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo;
     e) liquidazione dei corrispettivi;
     f) controlli;
     g) modalità e termini del collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione;
     h) modalità di risoluzione delle controversie.

        A ben vedere, quindi, una buona parte del testo, quantomeno quella strettamente contrattuale, potrebbe
essere espulsa dal capitolato speciale in quanto prevista nello schema di contratto, o viceversa. Peraltro tale
conclusione è abbastanza coerente con l'assetto normativo che si sta prefigurando, essendo del tutto evidente che
sommando i numerosi aspetti di dettaglio contenuti nel Codice di contratti, nel regolamento di attuazione e, per
quanto poco rimasto in vigore, nel capitolato generale d’appalto, gli spazi per una disciplina contrattuale specifica
che non sia una mera ripetizione di quanto già contenuto nelle norme generali è molto limitato.
        Il capitolato generale (d.m. lavori pubblici n. 145 del 2000) resta ad applicazione non obbligatoria, ma solo in
quanto espressamente richiamato nel Capitolato speciale, peraltro limitatamente ai pochi articoli non abrogati dal
Regolamento generale.
        Inoltre, lo schema di contratto era un elaborato già previsto dall’abrogato decreto ministeriale 29 maggio
1895 (Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato) e, in tutt’uno con il capitolato speciale,
dalle norme sulle tariffe professionali, (Tabella B, lettera f, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143; tabella I2, lettera
f, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 144).
        Il risultato finale sarebbe un sostanziale svuotamento della parte "normativa" del capitolato speciale
d’appalto, il quale contiene quasi esclusivamente le prescrizioni tecniche da applicare allo specifico lavoro oggetto
del singolo contratto.
        Tale soluzione, tuttavia, non appare pienamente soddisfacente; per ragioni di completezza e di certezza nei
rapporti sinallagmatici appare tutt’altro che inutile che il capitolato speciale, all’interno della definizione economica
dei lavori, disciplini compiutamente gli obblighi e le condizioni contrattuali delle parti, anche in considerazione della
necessità di pervenire poi, ad una certa “snellezza” del contratto formale che le parti sottoscriveranno. E’ noto
infatti che per ragioni diverse, non ultima l’imposta di bollo che è in funzione del numero dei fogli utilizzati, ma
anche per semplicità di lettura, c’è la tendenza (condivisibile) degli ufficiali roganti a redigere e sottoscrivere un
contratto formale il più semplice possibile. Ecco perché lo «schema di contratto» è proposto con i contenuti minimi
dell’articolo 43, comma 1, del Regolamento generale (peraltro ove possibile esposti in forma sintetica) mentre i
dettagli dei rapporti contrattuali sono definiti nel Capitolato Speciale d’appalto.
        Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento generale, il capitolato speciale deve essere composto da
due parti:
        Parte prima: Definizione tecnica ed economica dell’appalto;
        Parte seconda: Specificazione delle prescrizioni tecniche.

                                                            1/22
Altre disposizioni di natura contrattuale devono essere ricomprese nel Capitolato speciale ai sensi
dell’articolo e 138, commi 1 e 2, del Regolamento generale)

      In considerazione delle argomentazioni che precedono, la proposta di Capitolato Speciale pertanto è
pertanto articolata come segue:
      Parte prima: Definizione tecnica ed economica dell’appalto, suddivisa in:
                      Titolo I: Definizione economica e rapporti contrattuali; con nella prima parte sono previsti
                                 tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica
                                 dell'oggetto dell'appalto, anche integrativi di aspetti non pienamente deducibili
                                 dagli atti progettuali;
                      Titolo II: Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati; dove devono
                                 essere descritti tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica
                                 dell'appalto, anche integrativa di aspetti non pienamente deducibili dagli atti
                                 progettuali;
      Parte seconda: Specificazione delle prescrizioni tecniche; dove devono essere disciplinare le modalità di
                      esecuzione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le
                      specifiche delle prestazioni, le modalità delle prove, l'ordine da tenersi nello svolgimento
                      delle lavorazioni e, per i lavori di particolare complessità, i criteri del piano di qualità e la
                      suddivisione delle lavorazioni in classi di importanza.

      Il capitolato deve indicare altresì le modalità di determinazione dei corrispettivi (in relazione alla tipologia
del contratto, a corpo, a misura, a corpo e misura) e l'obbligo per l'appaltatore di predisporre il programma
esecutivo dei lavori. Inoltre, per interventi di particolare complessità, deve imporre l’obbligo per l’aggiudicatario di
redigere un “piano di qualità di costruzione e di installazione”, da approvarsi dalla direzione dei lavori. In tali casi il
capitolato suddividerà tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza:
      a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente,
          con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento;
      b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche
          indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero
          qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
      c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.
      Per gli stessi lavori complessi l’articolo 43, comma 5, del Regolamento generale, prevede che il Capitolato
Speciale d’appalto sia corredato da un Piano dei controlli in cantiere, redatto in sede di progettazione; tale Piano
ovviamente è strettamente connesso alla tipologia e alla consistenza dell’appalto, per cui non può essere
standardizzato. Ci si limita a proporre un esempio.

       Oggetto dei modelli è il Titolo I della Parte prima, cioè la parte “normativa” del Capitolato Speciale d’appalto.
       Il Titolo II della Parte prima e la Parte seconda sono lasciati all'apprezzamento tecnico del progettista in
relazione alle caratteristiche dei singoli interventi, non potendo essere standardizzati per ragioni facilmente
comprensibili (il restauro di un edificio storico non può avere la stessa disciplina tecnica della costruzione di una
strada).

       La proposta è completata da alcune tabelle, contenenti elementi essenziali del capitolato speciale e pertanto
parti integranti e sostanziali del medesimo, aventi la finalità di razionalizzare l'esposizione dei contenuti tecnico-
economici dei lavori, in modo da consentire una consultazione rapida da parte degli operatori oltre che una più
facile acquisizione dei dati necessari alla formazione dei bandi di gara, alla stipulazione formale dei contratti e, non
ultimo, agevolare la compilazione delle schede di rilevazione da inviare all’Osservatorio dei lavori pubblici (in
particolare le schede A), in attuazione dell’articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti.

      Ovviamente sono inclusi tutti gli aggiornamenti extracodice imposti dal leggi diverse, intervenuti fino alla
data odierna (ad esempio le normative sui ricorsi, sulla tracciabilità dei pagamenti, sul DURC ecc.).

                                                           2/22
Ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per i lavori il cui corrispettivo è in parte a
corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione
risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono
indicate nell’atto di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e
con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
assunto a base d'asta.

       Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un
programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma integrante i progetti, dello stesso regolamento,
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze
differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

       Come noto il Codice dei contratti ha rimosso i limiti e le condizioni per l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (articolo 83), in alternativa alla sola offerta di prezzo (articolo 82). Questo
comporta alcuni interventi sul testo del capitolato speciale, con modifiche modeste sotto il profilo formale ma
significative sotto il profilo sostanziale, sotto forma di opzioni che l’operatore deve scegliere in sede di redazione
del medesimo capitolato. Peraltro, tenuto conto dell’elevato grado di flessibilità del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, all’interno della quale il progettista può prevedere (o il responsabile del
procedimento può imporre) una serie più o meno numerosa di elementi variabili, si dovrà fare attenzione a che la
scelta delle diverse opzioni sia coerente con gli obiettivi prefissati. Infatti, oltre alla cosiddetta “offerta tecnica” (i
cui elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di gara integrano la progettazione posta a base di gara, con il
conseguente valore contrattuale), peraltro in alcuni casi solo eventuale e non obbligatoria, potrebbero essere
previste (ad esempio) offerte di ribasso sui tempi di esecuzione.

      Si deve infine prestare attenzione ad alcune difficoltà operative in fase di progettazione:
      1) l’articolazione tra contratti di sola esecuzione, di progettazione esecutiva ed esecuzione e di
          progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione (art. 53, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto
          legislativo n. 163 del 2006);
      2) l’articolazione tra contratti a corpo, a misura e a corpo e misura (articoli 2, 3 e 5 del CSA);
      3) l’eventuale presenza di lavori in economia “contrattuali” (articoli 2, 5 e 24 oppure 28 del CSA).

      Quanto alla questione sub. 1)

      I modelli di Capitolato sono strutturati sulle tre fattispecie, ognuna inclusa in una propria sottocartella. Per
queste articolazioni si rinvia al successivo paragrafo 3 «Elenco dei modelli disponibili»

      Quanto alla questione sub. 2) (articoli 2, 3 e 5 del CSA)

       Consiste nell'articolazione della tipologia dei contratti (a corpo, a misura, a corpo e misura) in relazione alle
diverse modalità dell'offerta (a prezzi unitari o al ribasso percentuale); si tratta del complesso schema ad incastri
risultante dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82 del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43,
commi 6, 7, 8 e 9, e degli articoli 184 e 185 del Regolamento generale. Con i limiti derivanti dall'impostazione
legislativa e, in particolare, dal rapporto tra l'offerta a prezzi unitari (obbligatoria per i contratti a corpo e misura,
facoltativa per i contratti a corpo e per i contratti a misura), l'offerta complessiva che ne deriva e i lavori a corpo
(negli appalti misti a corpo e misura). In ogni caso conservano la caratteristica di contratti a corpo, o di contratti a
misura, anche quei contratti ove siano previsti lavori in economia (quando ammissibili), la presenza di questi ultimi
infatti non muta la tipologia del contratto. Anche per queste articolazioni si rinvia al successivo paragrafo 3
«Elenco dei modelli disponibili» e al successivo paragrafo 6 «Tipologie a corpo, a misura, a corpo e misura».

                                                           3/22
Quanto alla questione sub. 3) (articoli 2 , 5 e 24 oppure 28 del CSA)

        Pur essendo una questione marginale (nel senso che si tratta di un istituto utilizzato abbastanza raramente)
si è voluto tener conto della eventuale presenza, in determinati contratti, delle lavorazioni in economia cosiddette
“contrattuali” cioè quelle che il progetto prevede all’interno del contratto.
        Quindi non dei lavori relativi ai contratti in economia disciplinati dall’articolo 125 del Codice dei contratti e
dagli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del Regolamento generale, bensì dei lavori in economia previsti nei
contratti ordinari, disciplinati dall’articolo 179 del Regolamento generale.
        La particolare contabilizzazione di tali lavorazioni, avviene come segue:
        - costo del personale, noli e trasporti, al costo/prezzo/tariffa vigenti al momento della loro esecuzione, con
            applicazione del ribasso solo alla quota di spese generali e utili;
        - costo dei materiali, al prezzo contrattuale, quindi al prezzo preventivato (comprensivo di spese generali e
            utili) integralmente soggetto a ribasso.
        E’ evidente come la questione diventi complessa in fase di progetto e di gestione del Capitolato, oltre che di
offerta. Si è scelto di semplificare (per quanto possibile), mantenendo ovviamente gli stessi risultati in termini
economici e contrattuali, come segue:
        a) il preventivo e il capitolato esporranno separatamente il costo del personale, dei noli e trasporti, al
            costo/prezzo/tariffa vigenti al momento della redazione (non essendo ovviamente possibile prevederne
            il prezzo unitario in vigore al momento dell’esecuzione), al netto di spese generali e utile;
        b) il preventivo e il capitolato esporranno separatamente il costo dei materiali al prezzo ricavato da listini
            ufficiali o, in assenza, stimato dal progettista, al netto di spese generali e utile;
        c) il preventivo e il capitolato esporranno separatamente le spese generali e l’utile, relativo agli elementi di
            cui alle precedenti lettere a) e b), cioè a tutte le lavorazioni in economia;
        d) in sede di gara gli importi di cui alla lettera a) non sono soggetti a ribasso, mentre lo sono quelli di cui alle
            precedenti lettere b) e c).
        Resta il problema che, probabilmente, in fase di contabilità, gli importi in economia potrebbero essere più
elevati rispetto a quelli previsti (quantomeno per l’aumento dei costi orari del personale, dei noli e dei trasporti);
tuttavia tale problema è immanente alle lavorazioni in economia anche per la loro intrinseca incertezza quantitativa
(essendo impossibile quantificare esattamente le ore e le altre quantità in sede di preventivo) e sussisteva anche in
vigenza dell’articolo 153 del d.P.R. n. 554 del 1999. In tali casi, qualora si ecceda dal preventivato per le variazioni
dei costi obbligatori applicabili al momento dell’esecuzione, oppure per le variazioni quantitative, si dovrà ricorrere
all’articolo 132 del Codice dei contratti, di norma al comma 3 (prima o seconda fattispecie), dal momento che gli
scostamenti saranno sempre di lieve entità e comunque prevedibili con apprezzabile certezza prima della loro
esecuzione.
        Tutti i modelli di Capitolato all’articolo 2 riportano pertanto le due opzioni:
        Opzione 1: “senza lavorazioni in economia”;
        Opzione 2: “con presenza di lavorazioni in economia” (previsti inizialmente nel progetto posto in gara);
        Le stesse due opzioni ricorrono (e la scelta va fatta in coerenza con quella da fare all’articolo 2) all’articolo
relativo alla contabilizzazione dei lavori in economia contrattuali.

                                                           4/22
2. Evoluzione normativa
      Il nuovo Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011)

      Si tratta di mere modifiche ai riferimenti dal d.P.R. n. 252 del 1998 al decreto legislativo n. 159 del 2011.

      Lo statuto delle imprese (legge n. 180 del 2011)

      Le uniche modifiche sono:
      a) l’estensione dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, secondo periodo, del Codice dei contratti, cioè
         dell’obbligo dell’appaltatore di esibire le fatture (oltre che dei subappaltatori) anche degli esecutori in
         subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
         avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, pena la sospensione dei pagamenti successivi;
      b) l’obbligo di pagamento diretto dei subappaltatori, quando questi sono micro, piccole o medie imprese,
         anche quando la stazione appaltante abbia optato, in via ordinaria, al pagamento del solo appaltatore.

      La legge n. 3 del 2012 (legge antiusura)

        All’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti, ha aggiunto la fattispecie della presenza di sentenza di
condanna passata in giudicato per reati di usura, alle cause di risoluzione del contratto che il responsabile del
procedimento propone alla Stazione appaltante, oltre alle sentenze passate in giudicato per reati di riciclaggio
nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché
all’intervento di provvedimenti antimafia.

      Legge 24 marzo 2012, n. 27 (concorrenza), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1: Nessuna innovazione apprezzabile.

      legge 4 aprile 2012, n. 35 (semplificazioni), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5: Nessuna innovazione apprezzabile.

     legge 26 aprile 2012, n. 44 (semplificazione fiscale), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16: Nessuna innovazione apprezzabile.

      La legge n. 221 del 2012 (Ulteriori disposizioni per la crescita), di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge n. 179 del 2012

        All’articolo 3, comma 5, è introdotto l’obbligo di stipulare il contrato, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata (art. 11, comma 3, del Codice dei contratti, come modificato dall'art. 6, comma 3, della legge n. 221 del
2012)
        All’articolo 6 è introdotto un nuovo comma 4 per estendere la disciplina dei raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari agli aggiudicatari in contratto di rete (art. 37, comma 15-bis, del Codice dei contratti, introdotto
dall’art. 36, comma 5-bis, lettera b), della legge n. 221 del 2012).
        All’articolo 35, commi 3 e 4 (articolo 40, commi 3 e 4 per gli appalti di progettazione ed esecuzione) le aliquote
ivi riportare del 75% e del 25% sono rispettivamente modificate in 80% e 20% (art. 113, comma 3, del Codice dei
contratti, modificato dall'art. 33-quater, comma 1, lettera a), della legge n. 221 del 2012).
        Sempre all’articolo 35, comma 4 ma anche all’articolo 57, comma 3 (articolo 40, comma 4 e articolo 63,
comma 3, per gli appalti di progettazione ed esecuzione) è introdotto il rinvio al nuovo art. 237-bis del Codice dei
contratti (introdotto dall’art. 33-quater, comma 1, lettera b), della legge n. 221 del 2012), sulla parziale sospensione
dell’estinzione della garanzia fideiussoria in casi di presa in consegna parziale del bene.

                                                           5/22
All’articolo 67, comma 1, (articolo 73, comma 1 per gli appalti di progettazione ed esecuzione) è aggiunta una
nuova lettera e) per accollare all’aggiudicatario le spese di pubblicazione degli avvisi sui giornali quotidiani (art. 34,
comma 35, legge n. 221 del 2012).

      La legge n. 64 del 2013 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali)

       All’articolo 6-bis è introdotta la possibilità transitoria per l’appaltatore di agire ai sensi dell’articolo 1460 del
codice civile, in caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto per un importo non inferiore al 15% (quindici
per cento) dell’importo totale del contratto, fino al 31 dicembre 2015. Dopo tale data la stessa possibilità è
ammessa quando il ritardo raggiunga 1/4 (un quarto) dell’importo contrattuale, secondo la disciplina ordinaria
dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

      Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

       La rimozione della responsabilità solidale tra committente / appaltatore / subappaltatore in materia di
adempimenti fiscali relativi all’IVA (la responsabilità è solidale è mantenuta invece per le ritenute fiscale sui redditi
da lavoro dipendente).
       E’ inoltre prevista l’estensione della validità del DURC da 90 (novanta) a 120 (centoventi) giorni e, a
determinate condizioni, il suo utilizzo anche per provvedimento diversi nell’ambito del periodo di validità.
       L’articolo 26-ter prevede l’erogazione obbligatoria dell’anticipazione, nella misura del 10%, per i contratti
stipulati sulla base di bandi pubblicati a partire dal 21 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2014, data poi differita al
31 dicembre 2015 dal decreto-legge n. 192 del 2014 (milleproroghe) e al 31 dicembre 2016 dalla legge di
conversione del milleproroghe, che eleva la percentuale dal 10% al 20% ma solo per le gare bandite fino al 31
dicembre 2015. In base alle combinazioni delle diverse discipline di cui all’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013,
poi dall’articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto milleproroghe, nonché dei previgenti articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, articolo 2,
comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e articolo 140, comma 1, del Regolamento generale, rende
suscettibile la fattispecie di più opzioni, riassumibili come segue (e da selezionare all’apposito articolo del Capitolato
che disciplina l’anticipazione):

                                                                                       Gare bandite
                  Misura dell’anticipazione                                        dal 01/01/2016         a partire dal
                                                           fino al 21/12/2015
                                                                                   al 31/12/2016          01/01/2017
             a) finanziate o cofinanziate dalla U.E.               20 %                  10 %                  5%
             b) programmi URBAN                                    20 %                  20 %                 20 %
             c) diverse da a) e b)                                 20 %                  10 %                vietata

      Il decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143.

       Con tale decreto sono stati disciplinati i parametri per la determinazione dei corrispettivi per la
progettazione. La norma è di interesse per gli appalti di progettazione ed esecuzione al fine di individuare gli importi
da porre a base di gara a titolo di corrispettivo per la progettazione esecutiva (appalti di cui all’articolo 53, comma
2, lettera b), del Codice dei contratti) e di corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, distinti tra di
loro (appalti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti).
       L’allegato CP ai relativi due modelli di Capitolato Speciale consente di ricostruire tale determinazione.

      Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (poi convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)

       E’ stato soppresso l’obbligo di pubblicazione degli avvisi sui giornali quotidiani ed è stato introdotto l’obbligo,
per l’aggiudicatario, di rimborsare alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione di bandi e avvisi sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

                                                           6/22
La legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47

        L’articolo 12, ha superato il d.m. (infrastrutture) 24 aprile 2014, e il d.P.R. 30 ottobre 2013 (che aveva
concluso il ricorso straordinario al Capo dello Stato su parere dell’Adunanza della Commissione speciale del
Consiglio di Stato, n. 3909/11 del 16 aprile 2013, depositato al n. 3014 del 26 giugno 2013, annullando gli articoli
107, comma 2, e 109, comma 2, del Regolamento generale, nonché la tabella riepilogativa di cui all’Allegato A al
predetto d.P.R.)
        Lo stesso articolo ha abrogato l’intero articolo 109 del Regolamento generale (comma 3), ha individuato ex
novo le categorie a qualificazione obbligatoria (al comma 2, lettera b)) e le categorie superspecializzate di cui
all’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti (con il comma 1). Ha poi soppresso il comma 13 dell’articolo 37
dello stesso Codice dei contratti (comma 8) e novellato (comma 9) il comma 2 dell’articolo 92 del Regolamento
generale modificando parzialmente il regime dei raggruppamenti temporanei di imprese.

      La legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

      In sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014 è stato nuovamente modificato il regime della
pubblicità di bandi e avvisi, per gli appalti di lavori, come segue:
      - per bandi pubblicati dal 24 giugno 2014 fino al 31 dicembre 2015:
          --- pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: invariata, con spese di pubblicazione a
              carico della Stazione appaltante;
          --- pubblicità sui giornali quotidiani (due nazionali e due locali per appalti comunitari, uno nazionale e uno
              locale per appalti nazionali): invariata, con spese posto a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo
              34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012;
      - per bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016:
          --- pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: invariata, con spese di pubblicazione a
              carico dell’aggiudicatario;
          --- pubblicità sui giornali quotidiani: facoltativa.

      La legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90

      Introdotta la trasmissione delle varianti all’ANAC (ex AVCP).

      La legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
      (cosiddetto “sblocca-Italia”)

      I lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (euro 5.186.000) relativi:

      a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica,
          musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti
          ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;
      b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
      c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
      d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale;
      possono essere affidati mediante procedura negoziata e, in deroga alla normativa ordinaria, è sufficiente la
      pubblicazione sul sito web della Stazione appaltante (cade quindi l’obbligo di rimborso delle spese di
      pubblicazione da parte dell’aggiudicatario); agli stessi lavori non si applica il periodo di sospensione per la
      stipula del contratto di cui all’articolo 11, commi 10 e 10-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

      La legge 30 ottobre 2014, n. 161 (comunitaria)

      All’articolo 24, comma 1, ricomprende i contratti pubblici tra quelli le cui transazioni sono disciplinate dal
decreto legislativo n. 231 del 2002; al comma 2 dispone che la disciplina relativa ai termini di pagamento e al
tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice dei contratti e nel regolamento

                                                           7/22
generale si applicano solo se più favorevoli per i creditori di quelli di cui agli articoli 4 e 5 del predetto decreto
legislativo n. 231 del 2002, diversamente si applicano quelli previsti da queste ultime norme.

      Il decreto legislativo 31 novembre 2014, n. 175 (semplificazione fiscale)

      Con l’articolo 28, comma 1, ha abrogato i commi 28, 28-bis e 28-ter, dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è soppressa la responsabilità solidale negli appalti in
materia di ritenute fiscali.
      La responsabilità solidale in materia di IVA era già stata soppressa dall'art. 50 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

                                                        8/22
3. Elenco dei modelli disponibili

-    file «leggimi_CSA.pdf» : questo file

                                       Cartella «2015_CSA»

-    file «CSA_allegato_PCC.docx» piano di controllo di cantiere di cui all’articolo 43, comma 5, del
     Regolamento generale (solo per appalti di rilievo)

                   sottocartella «CSA_lett_a)» appalti di sola esecuzione
                 (articolo 53, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 de 2006)

A)   file «contratto_lett_a).docx» contratto d’appalto per lavori a corpo, a misura, a corpo e misura

A.1) file «CSA_lett_a)_corpo.docx» capitolato speciale per lavoro a corpo
A.2) file «CSA_lett_a)_misura.docx» capitolato speciale per lavori a misura
A.3) file «CSA_lett_a)_corpomisura.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura

                    sottocartella «CSA_lett_b)» appalti integrati semplici
                 (articolo 53, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163 de 2006)

B)   file «contratto_ lett_b).docx» contratto d’appalto per lavori a corpo in appalto integrato semplice
     ex articolo 53, comma 1, lettera b), del Codice contratti (appalto di progettazione esecutiva ed
     esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo posto a base di gara)

B.1) file «CSA_lett_b)_corpo.docx» capitolato speciale per lavori a corpo in appalto integrato semplice
     ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti (appalto di progettazione esecutiva ed
     esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo posto a base di gara)
B.2) file «CSA_lett_b)_misura.docx» capitolato speciale per lavori a misura in appalto integrato
     semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti
B.3) file «CSA_lett_b)_corpomosura.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura in appalto
     integrato semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti
B.4) file «CSA_ lett_b)_prog_all_CP.docx» modalità di determinazione del corrispettivo da porre a
     base di gara per la progettazione esecutiva da parte dell’aggiudicatario in appalto integrato
     semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti

      sottocartella «CSA_lett_c)» appalti integrati complessi (ex appalto concorso)
               (articolo 53, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163 de 2006)

C)   file «contratto_lett_c).docx» contratto d’appalto per lavori a corpo in appalto integrato complesso
     (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 1, lettera c), del Codice contratti (appalto di
     progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo presentato in sede
     di gara sulla base del progetto preliminare posto a base di gara)

C.1) file «CSA_lett_c)_corpo.docx» capitolato speciale per lavori a corpo in appalto integrato
     complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti (appalto
     di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori previa progetto definitivo presentato in sede di
     gara sulla base del progetto preliminare posto a base di gara)
                                                  9/22
C.2) file «CSA_lett_c)_misura.docx» capitolato speciale per lavori a misura in appalto integrato
     complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti
C.3) file «CSA_lett_c)_corpo.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura in appalto integrato
     complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti
C.4) file «CSA_ lett_c)_prog_all_CP.docx» modalità di determinazione dei corrispettivi da porre a base
     di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva da parte dell’aggiudicatario in appalto
     integrato complesso ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti

                        sottocartella «CSA_netto_costi_non_ribassabili»
                      (articolo 82, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 de 2006)

Si tratta dei soli articoli o commi che vanno a sostituire i corrispondenti articoli o commi dei CSA ordinari
di cui agli elenchi precedenti qualora l’operatore intenda optare per la soluzione (oggi minoritaria in
giurisprudenza) di non assoggettare e ribasso il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali.
Per ulteriori spiegazioni si rinvia al paragrafo 4

-     file «CSA_lett_a)_corpo_al_netto.docx» capitolato speciale per lavoro a corpo
-     file «CSA_lett_a)_misura_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a misura
-     file «CSA_lett_a)_corpomisura_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura
-     file «CSA_lett_b)_corpo_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a corpo in appalto integrato
      semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti (appalto di progettazione
      esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo posto a base di gara)
-     file «CSA_lett_b)_misura_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a misura in appalto
      integrato semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti
-     file «CSA_lett_b)_corpomosura_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura in
      appalto integrato semplice ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice contratti
-     file «CSA_lett_c)_corpo_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a corpo in appalto integrato
      complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice contratti (appalto
      di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori previa progetto definitivo presentato in sede di
      gara sulla base del progetto preliminare posto a base di gara)
-     file «CSA_lett_c)_misura_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a misura in appalto
      integrato complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice
      contratti
-     file «CSA_lett_c)_corpo_al_netto.docx» capitolato speciale per lavori a corpo e misura in appalto
      integrato complesso (già appalto-concorso) ex articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice
      contratti

                                                    10/22
Cartella «Lavori_modelli_offerte»

                           sottocartella «Lavori_Offerte_piene»
    offerte ordinarie al lordo del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali
         Si tratta dei modelli offerta connessi alla versione ordinaria del Capitolato Speciale d’appalto.
             L’offerta è effettuata al LORDO del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali,
             come se il nuovo comma 3-bis dell’articolo 82 del Codice dei contratti fosse irrilevante.
3.a) offerte di ribasso
     - file «offerta_ribasso_corpo.docx» per lavori a corpo;
     - file «offerta_ribasso_misura.docx» per lavori a misura;
     - file «offerta_ribasso_lett_b).docx» per lavori a corpo in appalto di progettazione ed esecuzione
        ex art. 53, comma 2, lettera b);
3.b) offerte economiche mediante la “lista” di cui all’art. 119 del Regolamento generale
     - file «offerta_lista_corpo.docx» per lavori a corpo;
     - file «offerta_lista_misura.docx» per lavori a misura;
     - file «offerta_lista_corpomisura.docx» per lavori a corpo e misura;
     - file «offerta_lista_lett_b).docx» per lavori a corpo in appalto ex art. 53, comma 2, lettera b);
3.c) offerte economiche all’interno dell’offerta economicamente più vantaggiosa
     - file «offerta_economica_pv_lett_a).docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera a);
     - file «offerta_economica_pv_lett_b).docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera b);
     - file «offerta_economica_pv_lett_c).docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera c).

                          sottocartella «Lavori_Offerte_al_netto»
          offerte al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali
 Si tratta dei modelli offerta connessi alla versione del Capitolato Speciale d’appalto modificata in base ai files
                     che si trovano nella sottocartella «CSA_al_netto_costi_non_ribassabili».
             L’offerta è effettuata al NETTO del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali,
                 con applicazione letterale dell’articolo 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti.
3.a) offerte di ribasso
     - file «offerta_ribasso_corpo_netto.docx» per lavori a corpo;
     - file «offerta_ribasso_misura_netto.docx» per lavori a misura;
     - file «offerta_ribasso_lett_b)_netto.docx» per lavori a corpo in appalto di progettazione ed
        esecuzione ex art. 53, comma 2, lettera b);
3.b) offerte economiche mediante la “lista” di cui all’art. 119 del Regolamento generale
     - file «offerta_lista_corpo_netto.docx» per lavori a corpo;
     - file «offerta_lista_misura_netto.docx» per lavori a misura;
     - file «offerta_lista_corpomisura_netto.docx» per lavori a corpo e misura;
     - file «offerta_lista_lett_b)_netto.docx» per lavori a corpo in appalto ex art. 53, comma 2, lettera b);
3.c) offerte economiche all’interno dell’offerta economicamente più vantaggiosa
     - file «offerta_economica_pv_lett_a)_netto.docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera a);
     - file «offerta_economica_pv_lett_b)_netto.docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera b);
     - file «offerta_economica_pv_lett_c)_netto.docx» per appalto ex art. 53, comma 2, lettera c).

                                                       11/22
12/22
4. Costo del personale e costi di sicurezza aziendali (articolo 2 e 5 del CSA)
Vi sono delle questioni controverse che non sembrano aver trovato una soluzione stabile o, comunque, dove la
soluzione prevalente potrebbe rivelarsi non condivisibile in caso di ripensamenti da parte della giustizia
amministrativa. I modelli tengono in considerazione tutte le possibili soluzioni alternative, con apposite
annotazioni. Resta alla sensibilità dell’operatore e dell’interprete scegliere, per tutte le questioni, la soluzione che
ritiene di applicare, che possibilmente dovrebbe essere condivisa tra il Progettista del progetto da porre a base di
gara e il Responsabile Unico del Procedimento.

Premessa.
Va premesso che questo problema NON riguarda gli oneri di sicurezza classici (ovvero quelli necessari all’attuazione
del PSC o da interferenze, e comunque quelli i cui costi sono descritti al punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo
n. 81 del 2008, determinati mediante un apposito computo metrico estimativo, con apposite voci, quantità e prezzi
unitari da applicare. Questi oneri, da preventivare a corpo, a misura, o in forma mista a corpo e misura, nonché se
del caso ricorrendone le condizioni, in economia, costituiscono parte integrante del contratto e del prezzo
contrattuale, costituiscono voci di prestazioni autonome, con proprie quantità e propri prezzi, senz’altro NON sono
soggetti a ribasso bensì contrattualizzati nell’importo predeterminato dalla Stazione appaltante e liquidati
coerentemente alla loro tipologia, a corpo, a misura o in economia in relazione alle previsioni progettuali.
Sul punto si condivide la determinazione dell’AVCP 26 luglio 2006, n. 4, che conclude in favore dell’esposizione
separata, negli atti progettuali e poi negli atti di gara, dei soli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e di
coordinamento e degli oneri ancillari specifici del singolo cantiere, sottratti al ribasso. Su questa tipologia di oneri
di sicurezza NON è cambiato nulla rispetto alla prassi ormai consolidata.

Introduzione del comma 3-bis all’articolo 82 del Codice dei contratti

Questa norma, in vigore per i bandi pubblicati a partire dal 21 agosto 2013, recita «Il prezzo più basso è determinato
al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro».

La nuova disposizione, che ripropone in modo pressoché identico una norma già introdotta nel luglio 2011 e poi
fortunatamente soppressa nel dicembre dello stesso anno, dà luogo a diverse interpretazioni sulle quali non si è
ancora sviluppato un orientamento univoco e per il quale dobbiamo rifarci alla (scarsa) dottrina prodotta in quel
limitato periodo storico.
Qui appare inutile approfondire la questione, per chi volesse farlo si rimanda a ITACA («Costo del personale e
sicurezza nella selezione delle offerte negli appalti», linee-guida del 18 luglio 2011, ancora consultabili sul relativo
sito web) e all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP, «Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività
delle cause di esclusione e costo del lavoro» – Audizione del 29 settembre 2011).

La stessa ITACA ritorna sull’argomento, seppure in maniera per molti aspetti non condivisibile, con le «Prime
indicazioni per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 82 del Codice dei contratti pubblici dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, di conversione del dl 69/2013» ad opera del Gruppo di lavoro interregionale contratti pubblici
25 settembre 2013.

Incidentalmente si ritiene, in contrasto con quanto sostenuto da ITACA, che la norma, in qualunque forma sia
applicata, sia mediante la sottrazione al ribasso del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali, sia
mediante la loro rilevanza solo in fase di verifica e quindi la loro inclusione nell’importo soggetto a ribasso (con
l’obbligo o meno dell’indicazione di costi di sicurezza aziendali sull’offerta da pare del concorrente), malgrado sia
inserita all’interno dell’articolo 82 (rubricato “Criterio del prezzo più basso”) debba essere applicata anche alle
gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83, per almeno due ragioni:

                                                          13/22
- il prezzo (ovvero il prezzo più basso) è sempre e comunque un elemento determinante (e spesso decisivo)
   dell’offerta economicamente più vantaggiosa; non si vede perché lo stesso elemento economico, valutato in
   due sistemi diversi ma con il medesimo contenuto, debba in un caso coinvolgere il costo del personale e i costi
   di sicurezza aziendali e in un altro caso no;
- i principi che si ritengono o si pretendono tutelati dalla norma (appunto il personale e la sicurezza, valori
   costituzionali ex articoli 36, 33 e 117, terzo comma, Cost.) non possono trovare un trattamento radicalmente
   diverso solo in base e mere questioni di diversità procedurali;
Tale conclusione è indirettamente confermata dall’articolo 8, comma 8, lettera a), della legge 23 giugno 2014, n.
89, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dove nel prevedere la riduzione dei contratti, nell’ambito
della cosiddetta spending review, impone “la salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis e 86,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 12 aprile 2006, n. 163; ebbene, sarebbe quantomeno
stravagante che la salvaguardia del costo del personale e delle misure di sicurezza aziendali, in sede di revisione
contrattuale, fosse garantita solo per i contratti affidati con il criterio del prezzo più basso.

Ci si limita pertanto a descrivere le due interpretazioni possibili:

soluzione 1:      offerta ordinaria sull’importo, al lordo del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali
                  incorporati nei prezzi (senza considerare i soli Oneri di sicurezza);
soluzione 2:      offerta sull’importo AL NETTO del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali
                  predeterminati dalla Stazione appaltante (ovviamente sempre senza considerare gli Oneri di
                  sicurezza).

Costo del personale.
E’ inteso come costo del personale, calcolato tenendo conto dei minimi salariali definiti dai CCNL e dalle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (territoriale e aziendale), comprensivo dei
cosiddetti oneri riflessi (previdenziali, assicurativi, assistenziali, mutualità paritetica ecc.) in quanto parte
integrante e inscindibile del costo del personale.
In tutti i casi tale costo DEVE essere evidenziato negli atti tecnici progettuali (articolo 39, comma 3, del
Regolamento generale) e comunque in ottemperanza all’obbligo previsto dall’articolo 26, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo n. 81 del 2008 e all’articolo 86, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 163
del 2006.

Costi di sicurezza aziendali (incorporati nei prezzi)
Per Costi di sicurezza aziendali si intendono i costi per l’attuazione delle misure di sicurezza specifici propri
dell’impresa, incorporati nei prezzi in quanto immanenti alle singole lavorazioni e posti senz’altro a carico
dell’impresa esecutrice; in altri termini i costi DIVERSI dagli Oneri di sicurezza di cui alla premessa che precede. Si
tratta di una quota dei prezzi dedicata a tale incombenza, senza autonomia, nel senso che le quantità computabili
sono quelle delle singole lavorazioni alle quali sono incombenti.
Anche tale costo DEVE essere evidenziato negli atti tecnici progettuali (articolo 32, comma 4, lettera o), del
Regolamento generale) diversamente non sarebbe possibile ricostruire l’eventuale coerenza con le prescrizioni dei
già citati articoli 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, primo
periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Conclusione comune
Appare dunque ovvio che, a prescindere da quale delle due soluzioni l’operatore intenda scegliere tra quelle
prospettate (offerta piena contro offerta al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali), resta
immutata la necessità di determinare i predetti costi, con le conseguenti difficoltà, superabili mediante analisi o
stime empiriche oppure attingendo a taluni prezziari regionali che, nel riportare i prezzi unitari delle singole
lavorazioni, operano la distinzione tra quota del costo del personale (o della manodopera) e quota dei costi di
sicurezza aziendali.

                                                         14/22
E’ opportuno notare che la soluzione 1 è quella condivisa sia da ANAC che dalla giurisprudenza
largamente prevalente, che interpreta l’espressione «al netto del costo del personale e dei costi di
sicurezza aziendali» come da confinare in fase di esame dell’anomalia e, al massimo, limitatamente ai
costi di sicurezza aziendali, da indicare nell’offerta da parte del concorrente.

Per tale motivo i CSA sono incardinati sulla soluzione 1 (che appare maggiormente condivisa e condivisibile). Questa
soluzione presuppone sostanzialmente che non sia cambiato praticamente nulla rispetto alle procedure anteriori
all’entrata in vigore della legge n. 98 del 2013 che ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 82 del Codice dei
contratti. Pertanto scegliendo la soluzione 1 poco cambia rispetto alla procedura previgente.

Se l’operatore intende adottate la soluzione 2, ovvero con un importo da assoggettare a ribasso AL NETTO del
costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali predeterminati dalla Stazione appaltante, dovrà sostituire gli
articoli e/o i commi riportati nei files «CSA_lett_x)_yyyyy_al_netto.docx» (dove con «x» si intendono le lettere a),
b) o c), e con «yyyyy» si intendono le versioni corpo, a misura o a corpo e misura) collocati nella sottocartella
«CSA_netto_costi_non_ribassabili»

Sono opportune alcune precisazioni per quanto attiene i “modelli di offerta” collocati nel CD.
Fermi restando gli Oneri di sicurezza di cui al Capo 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 163 del 2008, certamente
non soggetti a ribasso, sono state rivalutate le prescrizioni di analogo tenore di cui all’articolo 26, comma 3, primo
periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e all’articolo 86, comma 3-bis, primo periodo, del Codice dei contratti,
che recita «Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve
essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture» ed è stata accertato dalla giurisprudenza amministrativa un diverso approccio all’articolo 87, comma 4, del
Codice dei contratti, che recita «Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità
all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494 (ora art. 100 del d.lgs. n. 81 del 2008 – n.d.r.) e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, del d.P.R. 3
luglio 2003, n. 222 (ora punto 4 dell'allegato XV al d.lgs. n. 81 del 2008 – n.d.r.). Nella valutazione dell'anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta
e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture».

Dal momento che la norma, al secondo periodo, si chiude con le parole “caratteristiche dei servizi o delle forniture”,
non erano mai sorte questioni in ordine agli appalti di lavori. I citati mutati orientamenti ritengono irrilevante il
richiamo a servizi e forniture, prescrivendo che la disposizione “i costi relativi alla sicurezza devono essere
specificamente indicati nell’offerta” si applica a tutti gli appalti, quindi anche agli appalti di lavori. Tali costi,
ancorché soggetti a ribasso (ovvero nella disponibilità delle libere e autonome valutazioni imprenditoriali del
concorrente, quindi incorporati nei prezzi e importi soggetti a ribasso, seppure subordinati alla verifica della loro
congruità da parte della stazione appaltante) devono quindi essere indicati nell’offerta dal concorrente (in termini
assoluti o mediante percentuale di incidenza, poco importa), a pena di esclusione.

Quindi all’interno della questione controversa relativa all’alternativa tra costo del personale e costi di sicurezza
aziendali soggetti o non soggetti a ribasso, nel caso della prima soluzione interpretativa si insinua un’altra
questione controversa: se, qualora costo del personale e costi di sicurezza aziendali siano ricompresi nell’importo
offerto, quindi soggetti a ribasso, sussista o meno l’obbligo della loro specifica indicazione sull’offerta da parte del
concorrente, secondo i contrastanti orientamenti giurisprudenziali:
- per l’obbligo di indicazione, tra gli altri: Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2012, n. 212; Consiglio di Stato, sez.
   III, 28 agosto 2012, n. 4622; Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3602; Consiglio di Stato, sez. III, 3 luglio
   2013, n. 3565; Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421; Consiglio di Stato, sez. III, 15 luglio 2011,
   n. 4330; Consiglio di Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1172; Consiglio di Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n.
   1172; Consiglio di Stato, sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849; AVCP, parere di precontenzioso n. 77 del 9 maggio
   2013 (molte tuttavia relative ad appalti di forniture e servizi e non di lavori);

                                                            15/22
- per l’assenza dell’obbligo di indicazione, tra gli altri: Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3864; Consiglio
  di Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3056; Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2013, n. 4964; AVCP, parere di
  precontenzioso n. 54 del 23 aprile 2013.

Con una ulteriore variante (a questo punto irrilevante) dell’obbligo solo se previsto dal bando di gara (Consiglio di
Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3706).

Per tale motivo i modelli di offerta della serie “costo del personale e costi di sicurezza aziendali soggetti a ribasso”,
riportano l’annotazione:
(in caso di applicazione del principio dell’obbligo di indicazione nell’offerta dei “costi di sicurezza aziendali”
mediante la loro specifica quantificazione, aggiungere:) e segue la clausola o la condizione relativa
all’applicazione del principio appena affermato.

E’ rimessa alla responsabilità dell’operatore condividere tale soluzione (che peraltro si consiglia vivamente)
oppure discostarsene e, in questo secondo caso, sarà sufficiente la soppressione delle clausole e delle condizioni
che seguono la predetta annotazione.

Qualora sia scelta la soluzione 2 (offerta sull’importo AL NETTO …) tale accorgimento non è ovviamente necessario
(anzi, in tal caso la clausola deve essere soppressa, per i motivi facilmente comprensibili). In questo caso infatti,
contrariamente alla procedura previgente, il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali (come definiti in
precedenza) non sono soggetti al ribasso ma, già stimati dalla Stazione appaltante, siano fissi così come
predeterminati.

Pertanto il ribasso sarà offerto esclusivamente sulla quota di importo dei lavori (o sull’elenco dei prezzi unitari) al
netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali.

Un effetto collaterale di tale conclusione è dato dal sistema di calcolo della cauzione definitiva previsto dall’articolo
113, comma 1, del Codice dei contratti. Appare ovvio che il ribasso utilizzato per calcolare l’incremento della
percentuale della cauzione non sarebbe più il ribasso offerto ma il ribasso virtuale ottenuto riparametrando il
ribasso offerto sui soli costi ribassabili all’intero importo dei lavori comprensivo del costo del personale e dei costi
di sicurezza aziendale.

                                                           16/22
5. Individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e
                   delle strutture, impianti e opere speciali (articolo 4 del CSA)
        Dopo che è stato pubblicato il d.P.R. 30 ottobre 2013 (G.U. n. 280 del 29 novembre 2013), che aveva concluso
il ricorso straordinario al Capo dello Stato su parere dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato,
n. 3909/11 del 16 aprile 2013, depositato al n. 3014 del 26 giugno 2013, sono stati abrogati gli articoli 107, comma
2, e 109, comma 2, del Regolamento generale, nonché la tabella di cui all’Allegato A al predetto Regolamento, in
relazione ai medesimi articoli. Pertanto sono decaduti sia il concetto di “qualificazione obbligatoria” per tutte le
categorie che il concetto di “strutture, impianti e opere speciali” elencate all’articolo 107, comma 2, con
conseguente inefficacia dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.

       Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti 24 aprile 2014 che ha riscritto gli elenchi delle categorie a qualificazione obbligatoria (articolo 1, in
sostituzione della Tabella A allegata al Regolamento generale) e delle lavorazioni costituenti strutture, impianti e
opere speciali (articolo 2, in sostituzione dell’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale) di cui all’articolo
37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
       La nuova disciplina è entrata in vigore il 27 aprile 2014.

       Successivamente la legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47
(entrata in vigore con la pubblicazione sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2014), con l’articolo 12 ha superato sia il d.m.
(infrastrutture) 24 aprile 2014 che il d.P.R. 30 ottobre 2013 che l’intero articolo 109 del Regolamento generale e la
tabella riepilogativa di cui all’allegato A allo stesso Regolamento.

       Lo stesso articolo ha individuato ex novo le categorie a qualificazione obbligatoria (al comma 2, lettera b)) e
le categorie superspecializzate di cui all’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti (con il comma 1). Ha poi
soppresso il comma 13 dell’articolo 37 dello stesso Codice dei contratti (comma 8) e novellato (comma 9) il comma
2 dell’articolo 92 del Regolamento generale modificando parzialmente il regime dei raggruppamenti temporanei
di imprese.

Si tratta della corretta redazione dell’articolo 4 del Capitolato Speciale d’appalto, nonché, marginalmente, degli
articoli 47, comma 1 e 49, comma 1, per i Capitolati relativi agli appalti di sola esecuzione di cui all’articolo 53,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti oppure degli articoli 53, comma 1 e 55, comma 1, per i Capitolati
relativi agli appalti di progettazione ed esecuzione di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b) e lettera c), del Codice
dei contratti.

       Nel merito l’articolo 4 è fornito in due versioni (l’operatore deve scegliere immediatamente l’opzione che
lo riguarda nel caso specifico), in base all’importo posto a base di gara, come segue:

Opzione 1: importo a base di gara pari o inferiore a 150.000 euro (si distingue per la caratteristica dell’assenza
           di obbligo di attestazione SOA, ma con qualificazione ai sensi dell’art. 90 del Regolamento generale,
           anche se, rispetto al regime previgente, è introdotta l’analogia dei lavori eseguiti in precedenza con
           quelli in appalto, analogia che non può che essere ricercata sulla base delle categorie);

Opzione 2: importo a base di gara superiore a 150.000 euro;

Nell’ambito delle due opzioni sono previste altrettante sub-opzioni:
-      sub-opzione N.a: assenza di categorie scorporabili;
-      sub-opzione N.b: presenza di categorie scorporabili.

                                                          17/22
Puoi anche leggere