STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management Hrm

Pagina creata da Nicolo' Fiore
 
CONTINUA A LEGGERE
STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management Hrm
NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 04_2019 DEL 22 GENNAIO 2019
                             2018
A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

        Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
                                                info@datamanagement.it

                                                                           Powered by     STUDIO
                                                                                          TRIBUTARIO
                                                                                          CORINALDESI
NEWSLETTER n. 04 2019

Indice Argomenti
  GENNAIO 2016
      ADEMPIMENTI
             2016 .............................................................................................................................................................................. 2
        TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018 .......................................................... 2
        OTTOBRE 2015
      SCADENZIARIO   GENNAIO 2019................................................................................................................................................ 3
        29 GENNAIO: 770/2018 ............................................................................................................................................. 3
        31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI ................................................................................................... 3
        31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .................................................................................................................. 3
        31 GENNAIO: QUAS.................................................................................................................................................... 3
        31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS ......................................................................................................................... 3
        31 GENNAIO: COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI .............................................................. 4
      SCADENZARIO FEBBRAIO 2019 ............................................................................................................................................... 5
        5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ........................... 5
          8 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE                                                     .......................................................................................... 5
          9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE                          .......................................................................................... 5
          16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI * ................................................................................................................... 5
          16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * .......................................... 6
          16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S *.......................................................................................................................... 6
          20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM ....................................................................... 6
          28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI ................................................................................................................................ 6
          28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ................................................................................................................. 6
         28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS                                            ............................................................................................................ 6
         28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24.................................................................................................................................. 7
         28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO .......................................................................... 7
      CHECK LIST PAGHE GENNAIO ................................................................................................................................................... 8
      CHECK LIST PAGHE FEBBRAIO ................................................................................................................................................. 8
      FESTIVITÀ ...................................................................................................................................................................................... 8
         GENNAIO 2019 ........................................................................................................................................................... 8
         FEBBRAIO 2019 .......................................................................................................................................................... 8
      NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................................. 9
         BONUS NIDO 2019, I CHIARIMENTI DELL’INPS .......................................................................................................... 9
         RESIDENTI A CAMPIONE D’ITALIA, IL DOMICILIO FISCALE SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE .......................... 11
         CRISI DELL’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, L’ARMONIZZAZIONE ALLE NORME COMUNITARIE ............................... 12
      FOCUS ............................................................................................................................................................................................14
         CASSAZIONE, LA RICHIESTA DI FERIE BLOCCA IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO ............................ 14
      NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................16
         DATI PARTICOLARI DEI DIPENDENTI: DALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE PRESCRIZIONI DEL GARANTE ........ 16
      IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................18
         ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI IN CASO DI CESSIONE DI CONTRATTO .................................................................. 18
      NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA .................................................................................................................................19
         REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA CENTO, LE DELIBERE DEL CONSIGLIO .......................................................... 19
         IN PENSIONE ANTICIPATA CON IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA ..................................................................... 20
         ETA’ E CONTRIBUTI MINIMI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE NEL 2019 .................................................................. 21
         QUOTA 100 ANCHE PER I 57ENNI CON L’AIUTO DEI FONDI BILATERALI ................................................................. 22
         RINNOVO DELLE PENSIONI, DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E DELLE PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
         ALLA PENSIONE PER L’ANNO 2019 .......................................................................................................................... 23
         CALENDARIO 2019 CON I GIORNI DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI....................................................................... 39
N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse.
E’

                                                     Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                                     del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                                                                             44
                                                     nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                                                                      Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

ADEMPIMENTI
  GENNAIO 2016
             2016
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018
        OTTOBRE 2015

I    l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Dicembre 2018 al 14 Gennaio
     2018, è pari a 2,241839.

RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat
D        i seguito il calendario Istat 2019 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

            Periodo di riferimento               Data di emissione                                  Coefficiente di rivalutazione
            Dicembre 2018                        Mercoledì 16 Gennaio                               2,241839
            Gennaio 2019                         Giovedì 21 Febbraio
            Febbraio 2019                        Venerdì 15 Marzo
            Marzo 2019                           Mercoledì 17 Aprile
            Aprile 2019                          Giovedì 16 Maggio
            Maggio 2019                          Venerdì 14 Giugno
            Giugno 2019                          Martedì 16 Luglio
            Luglio 2019                          Venerdì 9 Agosto
            Agosto 2019                          Lunedì 16 Settembre
            Settembre 2019                       Mercoledì 16 Ottobre
            Ottobre 2019                         Venerdì 15 Novembre
            Novembre 2019                        Lunedì 16 Dicembre

E’

                                 Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                 del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                           44
                                 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                        Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

SCADENZIARIO
  GENNAIO 2016 GENNAIO 2019
             2016
29 GENNAIO: 770/2018
    OTTOBRE 2015

I  contribuenti inadempienti possono presentare una dichiarazione tardiva, entro tale data, versando una
  sanzione ridotta pari a € 25 euro per ogni modello 770/2018 non presentato, mediante codice tributo

L31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI
“8911”.

 T      ermine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione
        occupazionale riferita al 31 dicembre 2018.

 L31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO
  Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 GENNAIO: QUAS

S      econdo l’articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31
       gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario.

L
La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario
elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario.

31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS

 I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
  telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla
contribuzione del mese precedente.
Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il
significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di .
Nell’elemento  indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018).
I datori di lavoro dovranno altresì esporre nel flusso i seguenti nuovi codici: Y1, Y2, N1 e N2, nel caso di
assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e Z0, Z1, Z2, W0, W1 e W2, nel
caso di assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità
ovvero di disoccupazione avvenute dal 1° gennaio 2017.

E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        44
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                     Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

31 GENNAIO:  COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI
   GENNAIO 2016

L   e aziende
           2016che hanno utilizzato nel corso del 2018 lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare
    una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in mancanza,
     OTTOBRE territoriali
agli organismi   2015       di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2018. Tale comunicazione
includerà dati come il numero di contratti di somministrazione conclusi, la loro durata ed infine il numero e
la qualifica dei lavoratori utilizzati in regime di somministrazione.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

SCADENZARIO
  GENNAIO 2016 FEBBRAIO 2019
             2016
5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA
   OTTOBRE 2015
COMPLEMENTARE

I  l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini
   devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine
di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

8 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

T   ermine entro il quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese
    sanitarie sostenute nel 2018 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, comunicando
direttamente all’Agenzia delle entrate, tramite apposito modello, i tipi di spesa da escludere, i dati
anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la
relativa data di scadenza.

9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

A     decorrere da questa data e fino all’ 8 Marzo, i contribuenti potranno comunicare la propria
     opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2018 per l’elaborazione della dichiarazione
precompilata, mediante accesso all’area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria
Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l’elenco delle spese
sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi
dati all’Agenzia.

16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI *

I  contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio
   Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking

I  in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:
     a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta

L        nel mese precedente;
     b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga
         scaduto il mese precedente;
     c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e
         continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
     d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
     e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
     f) importi sottoposti a regime di detassazione;
     g) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2018;
I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle
compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
     h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
     i) Uffici postali abilitati;
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

       j) Concessionario della riscossione.
        GENNAIO 2016
16 FEBBRAIO:
       2016     INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO
DIPENDENTE   *
   OTTOBRE 2015

I  datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il
   mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati,
che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in
L. n. 248/2006).
Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata
dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e
FiscoOnline.

16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S *

S      cade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite
       sistema F24-Uniemens.

20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

V       ersamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i
        lavoratori appartenenti all’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI

L      e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i
       contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2018 entro il 28 febbraio.

L28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I  datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
  telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla

E
contribuzione del mese precedente.
Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il
significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di .
LNell’elemento  indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018).

A decorrere dal flusso Uniemens competenza Gennaio 2019 (da inviare entro questa data) le variabili
DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate e dunque non sono più utilizzabili (circolare INPS 106/2018).
E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        44
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                     Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

28 FEBBRAIO:   MODELLO OT 24
    GENNAIO 2016

L   e aziende
          2016 che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno
    presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi.
     OTTOBRE 2015
E
Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante.

28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO
L

Il 28 febbraio 2019 è prevista l’ultima scadenza utile per poter effettuare il conguaglio fiscale (relativo
 all’anno precedente) da parte dei sostituti d’imposta entro la data di emissione delle buste paga del
mese di Febbraio.

*Termine posticipato a lunedì 18 febbraio in quanto cadente di sabato
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

CHECK
  GENNAIOLIST
          2016 PAGHE GENNAIO

      datori 2016
I            di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, di fine anno 2018, dei contributi
      previdenziali
        OTTOBRE 2015ed assistenziali.

CHECK LIST PAGHE FEBBRAIO

I      datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, di fine anno 2018, nel caso sia relativo al
      versamento di quote di TFR al fondo di tesoreria e relative misure compensative.

FESTIVITÀ
GENNAIO 2019
1° Gennaio – Primo dell’anno: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale
retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la
giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.
6 gennaio – Epifania: festività cadente di domenica - festività cadente di domenica – Tale giornata viene
retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in
caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

FEBBRAIO 2019
Nessuna festività prevista

E’

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                          44
                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                       Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

NOVITÀ    IN MATERIA DI LAVORO
  GENNAIO 2016
             2016
BONUS NIDO 2019, I CHIARIMENTI DELL’INPS
     OTTOBRE 2015
A    ttraverso il Comunicato del 10 Gennaio 2019, l’Istituto Previdenziale ha reso noto che a decorrere
     dalle ore 10 di lunedì 28 Gennaio sarà attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per
l’annualità 2019.
Tale contributo, erogato direttamente dall’Inps, potrà essere corrisposto previa presentazione della
domanda, da parte del genitore, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua (per un massimo
di 136,36 euro mensili). Il sussidio sarà erogato a beneficio dei bambini nati, adottati o affidati dal 1°
Gennaio 2016, per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati e in favore
dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi
patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali.
Il bonus in commento è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2019, la quale ne ha modificato
l’importo massimo rimborsabile: l’articolo 1, comma 488 della manovra, infatti, ha elevato l’importo del
bonus a 1.500 € su base annua per il prossimo triennio.
Obiettivo del Governo è quello di dare un contributo importante alle famiglie che devono iscrivere il loro
figlio ad un asilo nido pubblico o privato, al fine di sostenerle economicamente nel pagamento della retta e
delle spese d’iscrizione.
A differenza del bonus bebè, per cui solo chi rientra in determinati limiti ISEE può richiederlo, il nuovo
bonus nido, spetta a tutte le mamme e alle famiglie che iscrivono i figli al nido, indipendentemente dal
reddito.
Al fine dell’ottenimento del bonus nido, il richiedente dovrà indicare nella domanda:
          se intende usufruire del bonus nido o del contributo per l’introduzione di forme di supporto
           nell’abitazione;

          le mensilità per le quali intende ottenere il rimborso (qualora successivamente si volesse chiedere il
           rimborso per mensilità non indicate nella prima richiesta occorrerà presentare una nuova
           domanda);

Inoltre dovrà allegare un documento che dimostri il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di
frequenza, oppure la documentazione (per i soli asili nido pubblici) che certifichi l’avvenuta iscrizione.

Per presentare la domanda per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili
nido il richiedente dovrà allegare l’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che testimoni
l’impossibilità del bambino di frequentarlo per l’intero anno solare di riferimento, a causa di una grave
patologia cronica.
La domanda potrà essere trasmessa fino al 31 Dicembre 2019, esclusivamente per via telematica tramite
uno dei seguenti canali:
          WEB: Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite il PIN dispositivo, lo SPID o la
           Carta Nazionale dei Servizi, attraverso il portale dell’Istituto.

          Contact Center Integrato: chiamando al numero verde INPS;
E’

                               Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                               del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                         44
                               nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                      Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

       Enti di Patronato: attraverso i servizi offerti dagli stessi.
     GENNAIO 2016
Successivamente
          2016 i rimborsi saranno accreditati con cadenza mensile per ogni retta pagata e documentata.
Le modalità di accredito del contributo dovranno essere indicate nella domanda; in particolare, si potrà
     OTTOBRE
ricevere tramite2015
                  bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o
carta prepagata con IBAN.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

RESIDENTI   A CAMPIONE D’ITALIA, IL DOMICILIO FISCALE SECONDO L’AGENZIA
   GENNAIO 2016
DELLE ENTRATE
       2016

A   ttraverso l’interpello numero 4 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’applicazione
    OTTOBRE 2015
    del regime di tassazione previsto all’art. 188-bis del TUIR ai cittadini iscritti nei registri anagrafici del
comune di Campione d’Italia è necessario non solo l’iscrizione all’AIRE, ma anche aver avuto una
precedente residenza nel predetto Comune.
L’articolo 2 del TUIR specifica che i soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non
residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che
per la maggior parte del periodo d’imposta siano iscritte nell’anagrafica della popolazione residente o
hanno nel territorio dello Stato il domicilio oppure la residenza ai sensi del codice civile.
Inoltre, si considerano residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e
trasferiti in Stati o territori diversi da quelli indicati mediante il decreto del Ministero dell’Economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Nella dichiarazione dei redditi i contribuenti non residenti devono indicare il domicilio fiscale nel comune
italiano nel quale hanno prodotto reddito, oppure se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui
sia stato prodotto il reddito più elevato.
Con riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche l’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento ai
soggetti iscritti nei registri del comune Campione d’Italia ai sensi dell’articolo 188-bis del TUIR, ha disposto
che i redditi di coloro i quali siano iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in
franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, per un importo pari a 200.000 franchi, sono computati in
euro ai sensi dell’articolo 9, comma 2, e ridotti aleatoriamente del 30 per cento.
Ai fini del citato articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche
le persone fisiche che abbiano un domicilio fiscale nel medesimo comune di Campione d’Italia le quali siano
iscritte nell’AIRE del comune stesso e che siano residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica,
purché siano già state residenti nel comune Campione d’Italia dove devono mantenere il domicilio fiscale.
Ai sensi dell’articolo 3 bis, sempre ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione
e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito
complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro. Tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1°
Gennaio 2015.
Infatti, l’istante che ha avanzato tale proposta di interpello, dai dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate,
risulta essere cittadina italiana residente nel Canton Ticino e iscritta all’AIRE del comune di Campione
d’Italia. Tuttavia, la stessa non risulta, invece, avere prima della predetta data la residenza in Campione
d’Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha pertanto chiarito che, venendo meno tale requisito, bisognerà applicare le
ordinarie regole di tassazione, mentre il domicilio fiscale, secondo l’articolo 58 del D.P.R. n. 600 del 1973,
andrà individuato nel Comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

CRISI DELL’IMPRESA
   GENNAIO 2016    E DELL’INSOLVENZA, L’ARMONIZZAZIONE ALLE NORME
COMUNITARIE
      2016

D   urante la seduta n. 37, del 10 Gennaio 2019, il Consiglio dei Ministri ha riformato la disciplina delle
    OTTOBRE 2015
    procedure concorsuali attraverso l’emanazione del Decreto Legislativo previsto dalla Legge Delega n.
155/2017 e la conseguente introduzione del neo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, allo scopo
di:
          allineare la normativa nazionale con le recenti direttive comunitarie;
          agevolare la definizione di una diagnosi tempestiva sullo stato di difficoltà in cui verte l’azienda;
          tutelare la capacità imprenditoriale degli operatori economici soggetti a fallimento per cause
           contingenti.

Tra i principi generali, rilevante è stata l’armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e
dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori, che
trovano fondamento nella Carta Sociale Europea di Strasburgo del 3 Maggio 1996, ratificata ai sensi
della Legge n.30 del 9 Febbraio 1999, nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 Marzo 2001, come interpretata dalla Corte di
giustizia dell'Unione Europea.

Uno degli obiettivi perseguiti dalla manovra del Governo è stato, pertanto, quello di innestare
nell’ordinamento procedure maggiormente incisive e risolutive di gestione della crisi d’azienda senza mai
trascurare l’inderogabilità di tali atti legislativi. Il recepimento, infatti, ha garantito e garantisce
l’allineamento tra le regolamentazioni degli Stati membri in materia di salvaguardia dei dipendenti
subordinati qualora si presentasse uno stato d’insolvenza del datore di lavoro o la necessità di eseguire
trasferimenti d’azienda, di stabilimenti o di parti di essi.

In altre parole, la protezione dello stato occupazionale e reddituale dei lavoratori è trasversale
all’attuazione delle principali novità presentate dal Decreto Legislativo.

Se l’adozione di un modello processuale unico per l’accertamento dello stato di crisi e la predilezione per le
proposte in grado di assicurare la continuità aziendale rappresentano un duplice punto di partenza,
l’incentivazione all’utilizzo di strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, quali gli accordi di
ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento, nonché la riforma dell’istituto del concordato
preventivo e dell’esdebitazione costituiscono altrettante dimostrazioni del fine prefissato.

Allo stesso modo, la revisione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, con la
possibilità di ricorrere all’esdebitamento in assenza di frode o malafede del debitore attraverso
l’applicazione di misure sanzionatorie nei confronti del creditore che abbia contribuito ad aggravare la
posizione di indebitamento o con l’adozione di misure protettive simili a quelle previste dal concordato
preventivo, contribuisce a riformare la disciplina in esame.

Infine, il potenziamento dei poteri concessi al curatore asseconderà il passaggio alla “procedura di
liquidazione giudiziale” sostitutiva dell’attuale disciplina fallimentare.

E’

                               Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                               del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                         44
                               nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                      Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

Così, a distanza di un anno dalla Legge delega n.155 dell’11 Ottobre 2017, il Governo ha stilato circa 390
     GENNAIO 2016
articoli in grado di offrire una normativa organica per le imprese in crisi destinata a succedere alla vecchia
Legge n.267   del 1942.
           2016
        OTTOBRE 2015

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

FOCUS
  GENNAIO 2016
             2016
CASSAZIONE, LA RICHIESTA DI FERIE BLOCCA IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI
   OTTOBRE 2015
COMPORTO

C   on la sentenza n. 27392, pubblicata lo scorso 29 Ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha dichiarato
    l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto nei confronti del lavoratore
che abbia chiesto la fruizione di giorni di ferie ai fini della sospensione del decorso del periodo di
conservazione del posto di lavoro.
Il dipendente di una nota società italiana veniva licenziato per superamento del periodo di comporto
sebbene avesse avanzato formale richiesta di fruizione delle ferie proprio con l’obiettivo di interrompere il
decorso di tale termine. A seguito del diniego della società datrice veniva emesso il provvedimento
espulsivo avverso il quale il dipendente proponeva ricorso. Favorevoli le sentenze del tribunale e della
Corte d’Appello: le doglianze del dipendente trovavano, infatti, accoglimento poiché era facoltà di
quest’ultimo sostituire, alla malattia, la fruizione delle ferie allo scopo di sospendere il decorso del periodo
di comporto, escludendosi qualunque incompatibilità tra i due istituti.
Ricorreva per Cassazione la società datrice, affidando il ricorso a tre motivi. Con il primo motivo la società
denunciava la violazione degli articoli del contratto collettivo di riferimento in tema di licenziamento oltre
che violazione di un indirizzo giurisprudenziale in materia interruzione del periodo di comporto. Secondo la
ricorrente, infatti, il lavoratore avrebbe dovuto richiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Con il
secondo motivo la parte datrice contestava la violazione degli articoli del codice civile nonché l’omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio: lamentava come la Corte territoriale avesse ritenuto
sussistente una facoltà incondizionata del lavoratore di sostituire la malattia con le ferie ed abbia omesso di
considerare le reali esigenze aziendali sulle quali si basava il rifiuto aziendale di concessione delle ferie
stesse. Con il terzo motivo la ricorrente contestava la sentenza della Corte per aver quest’ultima ritenuto la
società vincolata all'indicazione delle assenze nella lettera di licenziamento, ritenendole determinanti ai fini
del mancato superamento del periodo di comporto.
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, venivano dichiarati infondati. Secondo gli Ermellini le
valutazioni della Corte territoriale seguivano due diverse direttrici: da una parte si era ritenuto che il
lavoratore avesse effettivamente la facoltà di trasformare il titolo dell'assenza allo scopo di sospendere il
decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere un’incompatibilità tra ferie e malattia; dall'altro, si è
considerato immotivato il diniego di concessione delle ferie. Premesso che la valutazione circa il vizio di
motivazione della mancata concessione delle ferie risultasse insindacabile in Cassazione, non vi era alcun
obbligo per il lavoratore di dover usufruire di istituti legali o contrattuali diversi dalle ferie, come ad
esempio l’aspettativa, al fine di interrompere il decorso del termine del comporto.
Inoltre, pur non essendo il datore di lavoro tenuto ad accogliere una richiesta di ferie, poiché subordinata
ad una valutazione circa le reali esigenze aziendali, la motivazione del diniego doveva essere improntata a
canoni di correttezza e buona fede specialmente, come nel caso di specie, nel caso in cui la richiesta
provenga da un dipendente notoriamente affetto da una complessa patologia che lo costringeva a casa per
lunghi periodi.
Veniva ritenuto infondato anche il terzo motivo poiché la Corte territoriale aveva fatto corretta
applicazione della regola di immodificabilità delle ragioni e dei giorni comunicati nella lettera di
licenziamento, a garanzia delle tutele del lavoratore. In altri termini, il datore di lavoro non ha l'onere di
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

specificare dettagliatamente le giornate di assenza del dipendente, ma se lo fa non può poi, in giudizio,
      GENNAIO 2016
riferirsi ad un periodo diverso.
            2016
Pertanto, ritenuti infondati tutti i motivi, il ricorso veniva rigettato e la società intimata alla reintegra nel
postoOTTOBRE
        di lavoro2015
                 del dipendente oltre che al risarcimento del danno.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

NOVITA’    IN MATERIA DI PRIVACY
  GENNAIO 2016

Rubrica a 2016
          cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto
    OTTOBRE 2015
DATI PARTICOLARI DEI DIPENDENTI: DALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE
PRESCRIZIONI DEL GARANTE

I  l tessuto normativo sul quale sono chiamate ad operare le funzioni HR per la gestione dei dati personali
   dei dipendenti e collaboratori sta subendo una sorta di mutazione genetica, sulla base delle innovazioni
introdotte dal GDPR e dal D.Lgsl. 101/18 (cd. decreto di armonizzazione del Codice Privacy al GDPR).
E’ di particolare attualità ed importanza, in questo quadro, il provvedimento adottato dal Garante per la
protezione dei dati personali il 13.12.18 - https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/9068972- , del quale viene data ampia evidenza nella newsletter del 21.12.18, e
per una compiuta comprensione del quale è necessario (come sempre), un piccolo passo indietro.
Nel regime del “vecchio” Codice Privacy, il trattamento di quelli che all’epoca chiamavamo “dati sensibili”
dei lavoratori era subordinato ai presupposti fissati dall’allora vigente art. 26, e nello specifico:
da un lato, sulla base del comma 4 lett. d) di quella norma, l’ambito dei trattamenti effettuati dal datore di
lavoro “per la gestione del rapporto”, doveva in quanto tale considerarsi legittimo, senza nessun bisogno di
acquisire un consenso (l’area del rapporto di lavoro, in altri termini, concretava uno dei cd. casi di
esclusione dal consenso, ciò che abilitava i datori di lavoro ad evitare inutili e ridondanti formule in calce
alle informative, a meno che non sussistessero delle esigenze specifiche ed ultronee rispetto alla mera
attività di gestione ordinaria del rapporto di lavoro contemplata dalla norma);
dall’altro, ogni datore di lavoro era comunque tenuto al rispetto di quanto previsto in una apposita
autorizzazione generale aggiornata dal Garante ogni due anni – l’ultima, è la n. 1 del 2016 - all’interno della
quale venivano sistematizzati e specificati gli obblighi e diritti nello specifico ambito del rapporto di lavoro.
Ora, con l’entrata in vigore del GDPR, e l’introduzione della nuova categoria dei dati particolari che
sostituisce quella dei dati sensibili e supera l’istituto stesso delle autorizzazioni generali, questa architettura
è stata integralmente abbandonata, e le nuove disposizioni contenute nell’art. 9 par. 2 lett. b del
Regolamento Europeo, sono del tutto autoconsistenti, nel senso che legittimano il trattamento dei dati
particolari dei dipendenti da parte del datore di lavoro senza alcun bisogno né del consenso, né di esser
affiancate da specifiche disposizioni generali dettate dal Garante.
Che ne doveva essere, allora, della citata autorizzazione n. 1/16? Poteva considerarsi automaticamente
abrogata?
La risposta l’ha data l’art. 21 del decreto di armonizzazione 101/18, che, prendendo atto del necessario
superamento di tutte le autorizzazioni generali (per quanto qui interessa con riguardo alla autorizzazione n.
1/16), ha previsto un percorso inteso a salvarne i punti qualificanti, seguendo un iter piuttosto articolato: il
Garante era infatti chiamato entro il 19.12.18 (e cioè entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto) ad
esaminare le vecchie autorizzazioni generali, ad individuare all’interno delle stesse le prescrizioni
compatibili con il GDPR e con il decreto, ove necessario provvedendo al loro aggiornamento, ed in esito a
tale già non semplice lavoro, ad adottare un provvedimento generale contenente le prescrizioni (originali o
aggiornate) destinate a porsi come nuovo punto di riferimento formale e sostanziale per i datori di lavoro.

E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        44
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                     Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

Ecco: il provvedimento adottato dal Garante il 13.12.18 ha esattamente questa funzione, ed è tramite lo
     GENNAIO 2016
stesso che viene by-passata la veste formale della autorizzazione generale, e che vengono di fatto “salvate”
alcune prescrizioni
           2016     che vi erano contenute, senza peraltro grandi smottamenti sostanziali, come è agevole
rilevare esaminando l’allegato 1 al provvedimento.
     OTTOBRE 2015
Ma attenzione. Ancora non è finita: il provvedimento, infatti, come previsto dall’art. 21 del decreto 101/18
è stato posto in consultazione pubblica, ed in questa fase chiunque (dalle associazioni di categoria alle
singole aziende a volenterosi professionisti) può concorrere al suo miglioramento, proponendo al Garante
eventuali interventi correttivi. (cfr. l’avviso in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale -
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9068965)
Solo una volta conclusa questa fase (che durerà 90 giorni), il Garante emanerà, nei successivi 60 giorni, il
provvedimento definitivo, che consacrerà il superamento anche formale del vecchio regime delle
autorizzazioni generali nell’ambito dei rapporti di lavoro.
Siamo quindi nell’ennesima fase di passaggio, che rende ancora una volta necessaria una assidua attività di
aggiornamento per evitare di perdere il filo, come sta accadendo a moltissimi operatori ed interpreti!

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

IL QUESITO
   GENNAIO 2016 DEL MESE
             2016
ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI IN CASO DI CESSIONE DI CONTRATTO
        OTTOBRE 2015

                    Richiesta:
Un dipendente che passa ad una nuova azienda a seguito di cessione di contratto può presentare a
quest’ultima una pratica di rimborso assegni familiari che riguarda un periodo ante assunzione?
Ossia di un periodo che sarebbe stato di competenza della vecchia azienda?

                    Risposta:
Non esistono prese di posizioni “ufficiali” da parte dell’Istituto sulla tematica proposta ma poiché con la
cessione del contratto il rapporto di lavoro non si estingue, ma prosegue immutato con l’azienda
acquirente e di conseguenza le disposizioni di legge garantiscono la continuità del rapporto di lavoro ed il
mantenimento dei diritti maturati dal lavoratore presso l’impresa alienante (art. 2112, comma 1 c.c.), si
reputa possibile presentare l’istanza direttamente al cessionario, facendo però attenzione affinché
l’importo da erogare sia “certificato” dalla cedente.
Infatti affinché l’assegno sia erogato in misura intera bisogna verificare una serie di condizioni e queste
ultime possono essere verificate solo dalla cedente, in possesso della documentazione idonea.
In alternativa la cedente dovrà trasferire la documentazione di cui sopra alla cessionaria affinché verifichi
puntualmente il diritto dell’istante periodo di paga per periodo di paga.

E’

                                 Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                 del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                           44
                                 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                        Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

NOVITA’    IN MATERIA PENSIONISTICA
  GENNAIO 2016
             2016
REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA CENTO, LE DELIBERE DEL CONSIGLIO
    OTTOBRE 2015
L  o scorso 17 gennaio 2019, il Consiglio dei Ministri si è riunito per deliberare alcune disposizioni urgenti
   in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Di seguito si riportano le parti di interesse, relative a
quota 100.

Quota 100
Il decreto introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di
un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta
“pensione quota 100”.
Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che
abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori
pubblici che li abbiano maturati all’entrata in vigore del decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal
prossimo primo settembre (inizio dell’anno scolastico) i lavoratori della scuola.

Il decreto prevede, inoltre:
▪ la possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni
e 10 mesi di contributi, se donne. Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione
dopo tre mesi;
▪ la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35
anni di contributi al 31 dicembre 2018;
▪ la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i lavoratori precoci, che potranno quindi
andare in pensione con 41 anni di contributi. Anche in questo caso, il diritto al trattamento pensionistico
decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
▪ il riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni;
▪ la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell’onere del 50
percento in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato
alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di pensione;
▪ disposizioni in materia di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, che prevedono la
corresponsione della relativa indennità sulla base di una specifica richiesta di finanziamento da parte degli
aventi diritto, con la costituzione di uno specifico fondo di garanzia;
▪ l’istituzione del “Fondo bilaterale per il ricambio generazionale”, che prevede la possibilità di andare in
pensione tre anni prima di quota 100 purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo
indeterminato.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

IN PENSIONE   ANTICIPATA CON IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA
    GENNAIO 2016

I lcontiene
    recente decreto pensioni - reddito di cittadinanza, che dovrebbe essere pubblicato in G.U. a giorni,
          2016
            un capitolo sulla pace contributiva, inerente il riscatto degli anni di laurea per accedere
     OTTOBRE 2015
anticipatamente alla pensione.
Possono accedervi coloro che non hanno compiuto i 45 anni di età (è stato chiesto un aumento dell’età a 50
anni, aumento da valutare in sede di iter parlamentare).
Gli anni da riscattare sono pari alla durata legale del percorso di studi (non si possono riscattare gli anni di
fuori corso).
Tale riscatto, definito agevolato, comporta una spesa di 5.185 € circa per ciascun anno riscattato (tale
valore si ottiene moltiplicando l’aliquota IVS del 33% per il reddito minimo soggetto a imposizione della
Gestione Inps di artigiani e commercianti, pari a 15.710 € nel 2018).
È definito riscatto agevolato in quanto quello tradizionale impone di prendere a riferimento non una base
forfettaria ma l’ultima retribuzione imponibile del lavoratore prima della richiesta per applicare la
percentuale del 33%.
Infine il riscatto agevolato potrebbe valere anche ai fini del calcolo dell’assegno pensionistico.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

ETA’GENNAIO
     E CONTRIBUTI
            2016  MINIMI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE NEL 2019

S ipensionamento
    riportano
         2016 di seguito tre tabelle con i requisiti richiesti per accedere alle principali tipologie di
    OTTOBRE 2015
                  nel 2019.
(Fonte tabelle: Il sole 24 ore)
     PENSIONE ANTICIPATA                       ETA’                                  CONTRIBUTI                                FINESTRA DI
                                                                                                                              DECORRENZA
      Sistema misto-donne                         -                              41 anni e 10 mesi                        3 mesi (con diritto tra l’
                                                                                                                          1/01/2019 e il decreto,
      Sistema misto-uomini                      -                                42 anni e 10 mesi                        accesso dall’ 1/4/2019)
      Sistema contributivo                   64 anni                                  20 anni                                           no
          Totalizzazione                        -                                     41 anni                                         21 mesi

     PENSIONE DI VECCHIAIA                     ETA’                                  CONTRIBUTI                                  FINESTRA DI
                                                                                                                                 DECORRENZA
          Sistema misto                      67 anni                                      20 anni                                    no

     Sistema misto per lavori         66 anni e 7 mesi                                    30 anni                                         no
         gravosi e usuranti
       Sistema contributivo                  67 anni                                      20 anni                                         no
          uscita standard
       Sistema contributivo                  71 anni                                       5 anni                                         no
     senza requisito importo
             pensione
           Totalizzazione                    66 anni                                      20 anni                                     18 mesi

        ALTRE OPZIONI                          ETA’                                  CONTRIBUTI                                  FINESTRA DI
          PRINCIPALI                                                                                                             DECORRENZA
       Quota 100 settore                     62 anni                                     38 anni                                    3 mesi
            privato
   Quota 100 settore                         62 anni                                     38 anni                                       6 mesi
       pubblico
    Opzione donna                            58 anni                                     35 anni                                      12 mesi
      dipendenti
    Opzione donna                            59 anni                                     35 anni                                      18 mesi
      autonome
        Precoci                               -                                          41 anni                                       3 mesi
Usuranti – quota minima               61 anni e 7 mesi                                   35 anni
          97,6
Usuranti – quota minima               64 anni e 7 mesi                                   35 anni                                          no
         100,6

E’

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                          44
                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                       Indice
NEWSLETTER n. 04 2019

QUOTA 1002016
  GENNAIO ANCHE PER I 57ENNI CON L’AIUTO DEI FONDI BILATERALI

A nche gli
       2016under 62 possono andare in pensione, con il “paracadute” dei fondi di solidarietà bilaterali.

  OTTOBRE 2015
Innanzitutto il lavoratore deve operare in un settore in cui sia presente un fondo di solidarietà.
Lo stesso lavoratore deve poi rientrare nell’ambito di un accordo sindacale (di livello aziendale o
territoriale) finalizzato al ricambio generazionale, ossia un accordo che preveda il numero di lavoratori da
assumere in sostituzione di quelli che andranno in pensione con quota 100 (i due numeri non per forza
devono coincidere).
In questo caso il fondo di solidarietà potrà erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito, ai
lavoratori che raggiungano i requisiti per quota 100 entro i successivi tre anni (il che significa che possono
essere accompagnati alla pensione lavoratori con 59 anni di età e 35 di contributi, in quanto dopo tre anni
avrebbero 62 anni di età e 38 di contributi).
Ma la norma riguarda anche coloro che oggi hanno 57 anni di età e 33 di contribuzione, in quanto nel 2021
(ultimo anno di vigenza di quota 100) avrebbero i 59 anni di età e 35 di contributi che servono per accedere
all’assegno straordinario.
Il costo dell’operazione sarebbe a carico dell’azienda, ma con oneri inferiori rispetto a quanto previsto
dall’isopensione ed inoltre sarebbe deducibile fiscalmente.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       44
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
Puoi anche leggere