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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 04_2019 DEL 22 GENNAIO 2019 2018 A cura di: DATA MANAGEMENT Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: info@datamanagement.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI
NEWSLETTER n. 04 2019 Indice Argomenti GENNAIO 2016 ADEMPIMENTI 2016 .............................................................................................................................................................................. 2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018 .......................................................... 2 OTTOBRE 2015 SCADENZIARIO GENNAIO 2019................................................................................................................................................ 3 29 GENNAIO: 770/2018 ............................................................................................................................................. 3 31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI ................................................................................................... 3 31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .................................................................................................................. 3 31 GENNAIO: QUAS.................................................................................................................................................... 3 31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS ......................................................................................................................... 3 31 GENNAIO: COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI .............................................................. 4 SCADENZARIO FEBBRAIO 2019 ............................................................................................................................................... 5 5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ........................... 5 8 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE .......................................................................................... 5 9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE .......................................................................................... 5 16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI * ................................................................................................................... 5 16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * .......................................... 6 16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S *.......................................................................................................................... 6 20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM ....................................................................... 6 28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI ................................................................................................................................ 6 28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ................................................................................................................. 6 28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS ............................................................................................................ 6 28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24.................................................................................................................................. 7 28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO .......................................................................... 7 CHECK LIST PAGHE GENNAIO ................................................................................................................................................... 8 CHECK LIST PAGHE FEBBRAIO ................................................................................................................................................. 8 FESTIVITÀ ...................................................................................................................................................................................... 8 GENNAIO 2019 ........................................................................................................................................................... 8 FEBBRAIO 2019 .......................................................................................................................................................... 8 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................................. 9 BONUS NIDO 2019, I CHIARIMENTI DELL’INPS .......................................................................................................... 9 RESIDENTI A CAMPIONE D’ITALIA, IL DOMICILIO FISCALE SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE .......................... 11 CRISI DELL’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, L’ARMONIZZAZIONE ALLE NORME COMUNITARIE ............................... 12 FOCUS ............................................................................................................................................................................................14 CASSAZIONE, LA RICHIESTA DI FERIE BLOCCA IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO ............................ 14 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................16 DATI PARTICOLARI DEI DIPENDENTI: DALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE PRESCRIZIONI DEL GARANTE ........ 16 IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................18 ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI IN CASO DI CESSIONE DI CONTRATTO .................................................................. 18 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA .................................................................................................................................19 REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA CENTO, LE DELIBERE DEL CONSIGLIO .......................................................... 19 IN PENSIONE ANTICIPATA CON IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA ..................................................................... 20 ETA’ E CONTRIBUTI MINIMI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE NEL 2019 .................................................................. 21 QUOTA 100 ANCHE PER I 57ENNI CON L’AIUTO DEI FONDI BILATERALI ................................................................. 22 RINNOVO DELLE PENSIONI, DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E DELLE PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE PER L’ANNO 2019 .......................................................................................................................... 23 CALENDARIO 2019 CON I GIORNI DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI....................................................................... 39 N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 ADEMPIMENTI GENNAIO 2016 2016 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018 OTTOBRE 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Dicembre 2018 al 14 Gennaio 2018, è pari a 2,241839. RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat D i seguito il calendario Istat 2019 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Periodo di riferimento Data di emissione Coefficiente di rivalutazione Dicembre 2018 Mercoledì 16 Gennaio 2,241839 Gennaio 2019 Giovedì 21 Febbraio Febbraio 2019 Venerdì 15 Marzo Marzo 2019 Mercoledì 17 Aprile Aprile 2019 Giovedì 16 Maggio Maggio 2019 Venerdì 14 Giugno Giugno 2019 Martedì 16 Luglio Luglio 2019 Venerdì 9 Agosto Agosto 2019 Lunedì 16 Settembre Settembre 2019 Mercoledì 16 Ottobre Ottobre 2019 Venerdì 15 Novembre Novembre 2019 Lunedì 16 Dicembre E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 SCADENZIARIO GENNAIO 2016 GENNAIO 2019 2016 29 GENNAIO: 770/2018 OTTOBRE 2015 I contribuenti inadempienti possono presentare una dichiarazione tardiva, entro tale data, versando una sanzione ridotta pari a € 25 euro per ogni modello 770/2018 non presentato, mediante codice tributo L31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI “8911”. T ermine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2018. L31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 31 GENNAIO: QUAS S econdo l’articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario. L La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario. 31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di . Nell’elemento indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018). I datori di lavoro dovranno altresì esporre nel flusso i seguenti nuovi codici: Y1, Y2, N1 e N2, nel caso di assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e Z0, Z1, Z2, W0, W1 e W2, nel caso di assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di disoccupazione avvenute dal 1° gennaio 2017. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 31 GENNAIO: COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI GENNAIO 2016 L e aziende 2016che hanno utilizzato nel corso del 2018 lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in mancanza, OTTOBRE territoriali agli organismi 2015 di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2018. Tale comunicazione includerà dati come il numero di contratti di somministrazione conclusi, la loro durata ed infine il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati in regime di somministrazione. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 FEBBRAIO 2019 2016 5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA OTTOBRE 2015 COMPLEMENTARE I l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati. 8 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE T ermine entro il quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2018 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, comunicando direttamente all’Agenzia delle entrate, tramite apposito modello, i tipi di spesa da escludere, i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza. 9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE A decorrere da questa data e fino all’ 8 Marzo, i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2018 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, mediante accesso all’area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l’elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia. 16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI * I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking I in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta L nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) importi sottoposti a regime di detassazione; g) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2018; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: i) Uffici postali abilitati; E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 j) Concessionario della riscossione. GENNAIO 2016 16 FEBBRAIO: 2016 INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * OTTOBRE 2015 I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline. 16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S * S cade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite sistema F24-Uniemens. 20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM V ersamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini. 28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI L e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2018 entro il 28 febbraio. L28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla E contribuzione del mese precedente. Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di . LNell’elemento indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018). A decorrere dal flusso Uniemens competenza Gennaio 2019 (da inviare entro questa data) le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate e dunque non sono più utilizzabili (circolare INPS 106/2018). E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24 GENNAIO 2016 L e aziende 2016 che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi. OTTOBRE 2015 E Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante. 28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO L Il 28 febbraio 2019 è prevista l’ultima scadenza utile per poter effettuare il conguaglio fiscale (relativo all’anno precedente) da parte dei sostituti d’imposta entro la data di emissione delle buste paga del mese di Febbraio. *Termine posticipato a lunedì 18 febbraio in quanto cadente di sabato E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 CHECK GENNAIOLIST 2016 PAGHE GENNAIO datori 2016 I di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, di fine anno 2018, dei contributi previdenziali OTTOBRE 2015ed assistenziali. CHECK LIST PAGHE FEBBRAIO I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, di fine anno 2018, nel caso sia relativo al versamento di quote di TFR al fondo di tesoreria e relative misure compensative. FESTIVITÀ GENNAIO 2019 1° Gennaio – Primo dell’anno: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. 6 gennaio – Epifania: festività cadente di domenica - festività cadente di domenica – Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale). FEBBRAIO 2019 Nessuna festività prevista E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO GENNAIO 2016 2016 BONUS NIDO 2019, I CHIARIMENTI DELL’INPS OTTOBRE 2015 A ttraverso il Comunicato del 10 Gennaio 2019, l’Istituto Previdenziale ha reso noto che a decorrere dalle ore 10 di lunedì 28 Gennaio sarà attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per l’annualità 2019. Tale contributo, erogato direttamente dall’Inps, potrà essere corrisposto previa presentazione della domanda, da parte del genitore, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua (per un massimo di 136,36 euro mensili). Il sussidio sarà erogato a beneficio dei bambini nati, adottati o affidati dal 1° Gennaio 2016, per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali. Il bonus in commento è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2019, la quale ne ha modificato l’importo massimo rimborsabile: l’articolo 1, comma 488 della manovra, infatti, ha elevato l’importo del bonus a 1.500 € su base annua per il prossimo triennio. Obiettivo del Governo è quello di dare un contributo importante alle famiglie che devono iscrivere il loro figlio ad un asilo nido pubblico o privato, al fine di sostenerle economicamente nel pagamento della retta e delle spese d’iscrizione. A differenza del bonus bebè, per cui solo chi rientra in determinati limiti ISEE può richiederlo, il nuovo bonus nido, spetta a tutte le mamme e alle famiglie che iscrivono i figli al nido, indipendentemente dal reddito. Al fine dell’ottenimento del bonus nido, il richiedente dovrà indicare nella domanda: se intende usufruire del bonus nido o del contributo per l’introduzione di forme di supporto nell’abitazione; le mensilità per le quali intende ottenere il rimborso (qualora successivamente si volesse chiedere il rimborso per mensilità non indicate nella prima richiesta occorrerà presentare una nuova domanda); Inoltre dovrà allegare un documento che dimostri il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza, oppure la documentazione (per i soli asili nido pubblici) che certifichi l’avvenuta iscrizione. Per presentare la domanda per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido il richiedente dovrà allegare l’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che testimoni l’impossibilità del bambino di frequentarlo per l’intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica. La domanda potrà essere trasmessa fino al 31 Dicembre 2019, esclusivamente per via telematica tramite uno dei seguenti canali: WEB: Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite il PIN dispositivo, lo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi, attraverso il portale dell’Istituto. Contact Center Integrato: chiamando al numero verde INPS; E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 Enti di Patronato: attraverso i servizi offerti dagli stessi. GENNAIO 2016 Successivamente 2016 i rimborsi saranno accreditati con cadenza mensile per ogni retta pagata e documentata. Le modalità di accredito del contributo dovranno essere indicate nella domanda; in particolare, si potrà OTTOBRE ricevere tramite2015 bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 RESIDENTI A CAMPIONE D’ITALIA, IL DOMICILIO FISCALE SECONDO L’AGENZIA GENNAIO 2016 DELLE ENTRATE 2016 A ttraverso l’interpello numero 4 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’applicazione OTTOBRE 2015 del regime di tassazione previsto all’art. 188-bis del TUIR ai cittadini iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia è necessario non solo l’iscrizione all’AIRE, ma anche aver avuto una precedente residenza nel predetto Comune. L’articolo 2 del TUIR specifica che i soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta siano iscritte nell’anagrafica della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio oppure la residenza ai sensi del codice civile. Inoltre, si considerano residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli indicati mediante il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Nella dichiarazione dei redditi i contribuenti non residenti devono indicare il domicilio fiscale nel comune italiano nel quale hanno prodotto reddito, oppure se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui sia stato prodotto il reddito più elevato. Con riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche l’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento ai soggetti iscritti nei registri del comune Campione d’Italia ai sensi dell’articolo 188-bis del TUIR, ha disposto che i redditi di coloro i quali siano iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, per un importo pari a 200.000 franchi, sono computati in euro ai sensi dell’articolo 9, comma 2, e ridotti aleatoriamente del 30 per cento. Ai fini del citato articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche che abbiano un domicilio fiscale nel medesimo comune di Campione d’Italia le quali siano iscritte nell’AIRE del comune stesso e che siano residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica, purché siano già state residenti nel comune Campione d’Italia dove devono mantenere il domicilio fiscale. Ai sensi dell’articolo 3 bis, sempre ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro. Tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 2015. Infatti, l’istante che ha avanzato tale proposta di interpello, dai dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate, risulta essere cittadina italiana residente nel Canton Ticino e iscritta all’AIRE del comune di Campione d’Italia. Tuttavia, la stessa non risulta, invece, avere prima della predetta data la residenza in Campione d’Italia. L’Agenzia delle Entrate ha pertanto chiarito che, venendo meno tale requisito, bisognerà applicare le ordinarie regole di tassazione, mentre il domicilio fiscale, secondo l’articolo 58 del D.P.R. n. 600 del 1973, andrà individuato nel Comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 CRISI DELL’IMPRESA GENNAIO 2016 E DELL’INSOLVENZA, L’ARMONIZZAZIONE ALLE NORME COMUNITARIE 2016 D urante la seduta n. 37, del 10 Gennaio 2019, il Consiglio dei Ministri ha riformato la disciplina delle OTTOBRE 2015 procedure concorsuali attraverso l’emanazione del Decreto Legislativo previsto dalla Legge Delega n. 155/2017 e la conseguente introduzione del neo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, allo scopo di: allineare la normativa nazionale con le recenti direttive comunitarie; agevolare la definizione di una diagnosi tempestiva sullo stato di difficoltà in cui verte l’azienda; tutelare la capacità imprenditoriale degli operatori economici soggetti a fallimento per cause contingenti. Tra i principi generali, rilevante è stata l’armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori, che trovano fondamento nella Carta Sociale Europea di Strasburgo del 3 Maggio 1996, ratificata ai sensi della Legge n.30 del 9 Febbraio 1999, nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 Marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. Uno degli obiettivi perseguiti dalla manovra del Governo è stato, pertanto, quello di innestare nell’ordinamento procedure maggiormente incisive e risolutive di gestione della crisi d’azienda senza mai trascurare l’inderogabilità di tali atti legislativi. Il recepimento, infatti, ha garantito e garantisce l’allineamento tra le regolamentazioni degli Stati membri in materia di salvaguardia dei dipendenti subordinati qualora si presentasse uno stato d’insolvenza del datore di lavoro o la necessità di eseguire trasferimenti d’azienda, di stabilimenti o di parti di essi. In altre parole, la protezione dello stato occupazionale e reddituale dei lavoratori è trasversale all’attuazione delle principali novità presentate dal Decreto Legislativo. Se l’adozione di un modello processuale unico per l’accertamento dello stato di crisi e la predilezione per le proposte in grado di assicurare la continuità aziendale rappresentano un duplice punto di partenza, l’incentivazione all’utilizzo di strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento, nonché la riforma dell’istituto del concordato preventivo e dell’esdebitazione costituiscono altrettante dimostrazioni del fine prefissato. Allo stesso modo, la revisione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, con la possibilità di ricorrere all’esdebitamento in assenza di frode o malafede del debitore attraverso l’applicazione di misure sanzionatorie nei confronti del creditore che abbia contribuito ad aggravare la posizione di indebitamento o con l’adozione di misure protettive simili a quelle previste dal concordato preventivo, contribuisce a riformare la disciplina in esame. Infine, il potenziamento dei poteri concessi al curatore asseconderà il passaggio alla “procedura di liquidazione giudiziale” sostitutiva dell’attuale disciplina fallimentare. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 Così, a distanza di un anno dalla Legge delega n.155 dell’11 Ottobre 2017, il Governo ha stilato circa 390 GENNAIO 2016 articoli in grado di offrire una normativa organica per le imprese in crisi destinata a succedere alla vecchia Legge n.267 del 1942. 2016 OTTOBRE 2015 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 FOCUS GENNAIO 2016 2016 CASSAZIONE, LA RICHIESTA DI FERIE BLOCCA IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI OTTOBRE 2015 COMPORTO C on la sentenza n. 27392, pubblicata lo scorso 29 Ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto nei confronti del lavoratore che abbia chiesto la fruizione di giorni di ferie ai fini della sospensione del decorso del periodo di conservazione del posto di lavoro. Il dipendente di una nota società italiana veniva licenziato per superamento del periodo di comporto sebbene avesse avanzato formale richiesta di fruizione delle ferie proprio con l’obiettivo di interrompere il decorso di tale termine. A seguito del diniego della società datrice veniva emesso il provvedimento espulsivo avverso il quale il dipendente proponeva ricorso. Favorevoli le sentenze del tribunale e della Corte d’Appello: le doglianze del dipendente trovavano, infatti, accoglimento poiché era facoltà di quest’ultimo sostituire, alla malattia, la fruizione delle ferie allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, escludendosi qualunque incompatibilità tra i due istituti. Ricorreva per Cassazione la società datrice, affidando il ricorso a tre motivi. Con il primo motivo la società denunciava la violazione degli articoli del contratto collettivo di riferimento in tema di licenziamento oltre che violazione di un indirizzo giurisprudenziale in materia interruzione del periodo di comporto. Secondo la ricorrente, infatti, il lavoratore avrebbe dovuto richiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Con il secondo motivo la parte datrice contestava la violazione degli articoli del codice civile nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: lamentava come la Corte territoriale avesse ritenuto sussistente una facoltà incondizionata del lavoratore di sostituire la malattia con le ferie ed abbia omesso di considerare le reali esigenze aziendali sulle quali si basava il rifiuto aziendale di concessione delle ferie stesse. Con il terzo motivo la ricorrente contestava la sentenza della Corte per aver quest’ultima ritenuto la società vincolata all'indicazione delle assenze nella lettera di licenziamento, ritenendole determinanti ai fini del mancato superamento del periodo di comporto. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, venivano dichiarati infondati. Secondo gli Ermellini le valutazioni della Corte territoriale seguivano due diverse direttrici: da una parte si era ritenuto che il lavoratore avesse effettivamente la facoltà di trasformare il titolo dell'assenza allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere un’incompatibilità tra ferie e malattia; dall'altro, si è considerato immotivato il diniego di concessione delle ferie. Premesso che la valutazione circa il vizio di motivazione della mancata concessione delle ferie risultasse insindacabile in Cassazione, non vi era alcun obbligo per il lavoratore di dover usufruire di istituti legali o contrattuali diversi dalle ferie, come ad esempio l’aspettativa, al fine di interrompere il decorso del termine del comporto. Inoltre, pur non essendo il datore di lavoro tenuto ad accogliere una richiesta di ferie, poiché subordinata ad una valutazione circa le reali esigenze aziendali, la motivazione del diniego doveva essere improntata a canoni di correttezza e buona fede specialmente, come nel caso di specie, nel caso in cui la richiesta provenga da un dipendente notoriamente affetto da una complessa patologia che lo costringeva a casa per lunghi periodi. Veniva ritenuto infondato anche il terzo motivo poiché la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione della regola di immodificabilità delle ragioni e dei giorni comunicati nella lettera di licenziamento, a garanzia delle tutele del lavoratore. In altri termini, il datore di lavoro non ha l'onere di E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 specificare dettagliatamente le giornate di assenza del dipendente, ma se lo fa non può poi, in giudizio, GENNAIO 2016 riferirsi ad un periodo diverso. 2016 Pertanto, ritenuti infondati tutti i motivi, il ricorso veniva rigettato e la società intimata alla reintegra nel postoOTTOBRE di lavoro2015 del dipendente oltre che al risarcimento del danno. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY GENNAIO 2016 Rubrica a 2016 cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto OTTOBRE 2015 DATI PARTICOLARI DEI DIPENDENTI: DALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE PRESCRIZIONI DEL GARANTE I l tessuto normativo sul quale sono chiamate ad operare le funzioni HR per la gestione dei dati personali dei dipendenti e collaboratori sta subendo una sorta di mutazione genetica, sulla base delle innovazioni introdotte dal GDPR e dal D.Lgsl. 101/18 (cd. decreto di armonizzazione del Codice Privacy al GDPR). E’ di particolare attualità ed importanza, in questo quadro, il provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali il 13.12.18 - https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/- /docweb-display/docweb/9068972- , del quale viene data ampia evidenza nella newsletter del 21.12.18, e per una compiuta comprensione del quale è necessario (come sempre), un piccolo passo indietro. Nel regime del “vecchio” Codice Privacy, il trattamento di quelli che all’epoca chiamavamo “dati sensibili” dei lavoratori era subordinato ai presupposti fissati dall’allora vigente art. 26, e nello specifico: da un lato, sulla base del comma 4 lett. d) di quella norma, l’ambito dei trattamenti effettuati dal datore di lavoro “per la gestione del rapporto”, doveva in quanto tale considerarsi legittimo, senza nessun bisogno di acquisire un consenso (l’area del rapporto di lavoro, in altri termini, concretava uno dei cd. casi di esclusione dal consenso, ciò che abilitava i datori di lavoro ad evitare inutili e ridondanti formule in calce alle informative, a meno che non sussistessero delle esigenze specifiche ed ultronee rispetto alla mera attività di gestione ordinaria del rapporto di lavoro contemplata dalla norma); dall’altro, ogni datore di lavoro era comunque tenuto al rispetto di quanto previsto in una apposita autorizzazione generale aggiornata dal Garante ogni due anni – l’ultima, è la n. 1 del 2016 - all’interno della quale venivano sistematizzati e specificati gli obblighi e diritti nello specifico ambito del rapporto di lavoro. Ora, con l’entrata in vigore del GDPR, e l’introduzione della nuova categoria dei dati particolari che sostituisce quella dei dati sensibili e supera l’istituto stesso delle autorizzazioni generali, questa architettura è stata integralmente abbandonata, e le nuove disposizioni contenute nell’art. 9 par. 2 lett. b del Regolamento Europeo, sono del tutto autoconsistenti, nel senso che legittimano il trattamento dei dati particolari dei dipendenti da parte del datore di lavoro senza alcun bisogno né del consenso, né di esser affiancate da specifiche disposizioni generali dettate dal Garante. Che ne doveva essere, allora, della citata autorizzazione n. 1/16? Poteva considerarsi automaticamente abrogata? La risposta l’ha data l’art. 21 del decreto di armonizzazione 101/18, che, prendendo atto del necessario superamento di tutte le autorizzazioni generali (per quanto qui interessa con riguardo alla autorizzazione n. 1/16), ha previsto un percorso inteso a salvarne i punti qualificanti, seguendo un iter piuttosto articolato: il Garante era infatti chiamato entro il 19.12.18 (e cioè entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto) ad esaminare le vecchie autorizzazioni generali, ad individuare all’interno delle stesse le prescrizioni compatibili con il GDPR e con il decreto, ove necessario provvedendo al loro aggiornamento, ed in esito a tale già non semplice lavoro, ad adottare un provvedimento generale contenente le prescrizioni (originali o aggiornate) destinate a porsi come nuovo punto di riferimento formale e sostanziale per i datori di lavoro. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 Ecco: il provvedimento adottato dal Garante il 13.12.18 ha esattamente questa funzione, ed è tramite lo GENNAIO 2016 stesso che viene by-passata la veste formale della autorizzazione generale, e che vengono di fatto “salvate” alcune prescrizioni 2016 che vi erano contenute, senza peraltro grandi smottamenti sostanziali, come è agevole rilevare esaminando l’allegato 1 al provvedimento. OTTOBRE 2015 Ma attenzione. Ancora non è finita: il provvedimento, infatti, come previsto dall’art. 21 del decreto 101/18 è stato posto in consultazione pubblica, ed in questa fase chiunque (dalle associazioni di categoria alle singole aziende a volenterosi professionisti) può concorrere al suo miglioramento, proponendo al Garante eventuali interventi correttivi. (cfr. l’avviso in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9068965) Solo una volta conclusa questa fase (che durerà 90 giorni), il Garante emanerà, nei successivi 60 giorni, il provvedimento definitivo, che consacrerà il superamento anche formale del vecchio regime delle autorizzazioni generali nell’ambito dei rapporti di lavoro. Siamo quindi nell’ennesima fase di passaggio, che rende ancora una volta necessaria una assidua attività di aggiornamento per evitare di perdere il filo, come sta accadendo a moltissimi operatori ed interpreti! E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 IL QUESITO GENNAIO 2016 DEL MESE 2016 ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI IN CASO DI CESSIONE DI CONTRATTO OTTOBRE 2015 Richiesta: Un dipendente che passa ad una nuova azienda a seguito di cessione di contratto può presentare a quest’ultima una pratica di rimborso assegni familiari che riguarda un periodo ante assunzione? Ossia di un periodo che sarebbe stato di competenza della vecchia azienda? Risposta: Non esistono prese di posizioni “ufficiali” da parte dell’Istituto sulla tematica proposta ma poiché con la cessione del contratto il rapporto di lavoro non si estingue, ma prosegue immutato con l’azienda acquirente e di conseguenza le disposizioni di legge garantiscono la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento dei diritti maturati dal lavoratore presso l’impresa alienante (art. 2112, comma 1 c.c.), si reputa possibile presentare l’istanza direttamente al cessionario, facendo però attenzione affinché l’importo da erogare sia “certificato” dalla cedente. Infatti affinché l’assegno sia erogato in misura intera bisogna verificare una serie di condizioni e queste ultime possono essere verificate solo dalla cedente, in possesso della documentazione idonea. In alternativa la cedente dovrà trasferire la documentazione di cui sopra alla cessionaria affinché verifichi puntualmente il diritto dell’istante periodo di paga per periodo di paga. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA GENNAIO 2016 2016 REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA CENTO, LE DELIBERE DEL CONSIGLIO OTTOBRE 2015 L o scorso 17 gennaio 2019, il Consiglio dei Ministri si è riunito per deliberare alcune disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Di seguito si riportano le parti di interesse, relative a quota 100. Quota 100 Il decreto introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta “pensione quota 100”. Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all’entrata in vigore del decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell’anno scolastico) i lavoratori della scuola. Il decreto prevede, inoltre: ▪ la possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne. Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi; ▪ la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018; ▪ la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i lavoratori precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Anche in questo caso, il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti; ▪ il riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni; ▪ la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell’onere del 50 percento in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di pensione; ▪ disposizioni in materia di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, che prevedono la corresponsione della relativa indennità sulla base di una specifica richiesta di finanziamento da parte degli aventi diritto, con la costituzione di uno specifico fondo di garanzia; ▪ l’istituzione del “Fondo bilaterale per il ricambio generazionale”, che prevede la possibilità di andare in pensione tre anni prima di quota 100 purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo indeterminato. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 IN PENSIONE ANTICIPATA CON IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA GENNAIO 2016 I lcontiene recente decreto pensioni - reddito di cittadinanza, che dovrebbe essere pubblicato in G.U. a giorni, 2016 un capitolo sulla pace contributiva, inerente il riscatto degli anni di laurea per accedere OTTOBRE 2015 anticipatamente alla pensione. Possono accedervi coloro che non hanno compiuto i 45 anni di età (è stato chiesto un aumento dell’età a 50 anni, aumento da valutare in sede di iter parlamentare). Gli anni da riscattare sono pari alla durata legale del percorso di studi (non si possono riscattare gli anni di fuori corso). Tale riscatto, definito agevolato, comporta una spesa di 5.185 € circa per ciascun anno riscattato (tale valore si ottiene moltiplicando l’aliquota IVS del 33% per il reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps di artigiani e commercianti, pari a 15.710 € nel 2018). È definito riscatto agevolato in quanto quello tradizionale impone di prendere a riferimento non una base forfettaria ma l’ultima retribuzione imponibile del lavoratore prima della richiesta per applicare la percentuale del 33%. Infine il riscatto agevolato potrebbe valere anche ai fini del calcolo dell’assegno pensionistico. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 ETA’GENNAIO E CONTRIBUTI 2016 MINIMI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE NEL 2019 S ipensionamento riportano 2016 di seguito tre tabelle con i requisiti richiesti per accedere alle principali tipologie di OTTOBRE 2015 nel 2019. (Fonte tabelle: Il sole 24 ore) PENSIONE ANTICIPATA ETA’ CONTRIBUTI FINESTRA DI DECORRENZA Sistema misto-donne - 41 anni e 10 mesi 3 mesi (con diritto tra l’ 1/01/2019 e il decreto, Sistema misto-uomini - 42 anni e 10 mesi accesso dall’ 1/4/2019) Sistema contributivo 64 anni 20 anni no Totalizzazione - 41 anni 21 mesi PENSIONE DI VECCHIAIA ETA’ CONTRIBUTI FINESTRA DI DECORRENZA Sistema misto 67 anni 20 anni no Sistema misto per lavori 66 anni e 7 mesi 30 anni no gravosi e usuranti Sistema contributivo 67 anni 20 anni no uscita standard Sistema contributivo 71 anni 5 anni no senza requisito importo pensione Totalizzazione 66 anni 20 anni 18 mesi ALTRE OPZIONI ETA’ CONTRIBUTI FINESTRA DI PRINCIPALI DECORRENZA Quota 100 settore 62 anni 38 anni 3 mesi privato Quota 100 settore 62 anni 38 anni 6 mesi pubblico Opzione donna 58 anni 35 anni 12 mesi dipendenti Opzione donna 59 anni 35 anni 18 mesi autonome Precoci - 41 anni 3 mesi Usuranti – quota minima 61 anni e 7 mesi 35 anni 97,6 Usuranti – quota minima 64 anni e 7 mesi 35 anni no 100,6 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 04 2019 QUOTA 1002016 GENNAIO ANCHE PER I 57ENNI CON L’AIUTO DEI FONDI BILATERALI A nche gli 2016under 62 possono andare in pensione, con il “paracadute” dei fondi di solidarietà bilaterali. OTTOBRE 2015 Innanzitutto il lavoratore deve operare in un settore in cui sia presente un fondo di solidarietà. Lo stesso lavoratore deve poi rientrare nell’ambito di un accordo sindacale (di livello aziendale o territoriale) finalizzato al ricambio generazionale, ossia un accordo che preveda il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che andranno in pensione con quota 100 (i due numeri non per forza devono coincidere). In questo caso il fondo di solidarietà potrà erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito, ai lavoratori che raggiungano i requisiti per quota 100 entro i successivi tre anni (il che significa che possono essere accompagnati alla pensione lavoratori con 59 anni di età e 35 di contributi, in quanto dopo tre anni avrebbero 62 anni di età e 38 di contributi). Ma la norma riguarda anche coloro che oggi hanno 57 anni di età e 33 di contribuzione, in quanto nel 2021 (ultimo anno di vigenza di quota 100) avrebbero i 59 anni di età e 35 di contributi che servono per accedere all’assegno straordinario. Il costo dell’operazione sarebbe a carico dell’azienda, ma con oneri inferiori rispetto a quanto previsto dall’isopensione ed inoltre sarebbe deducibile fiscalmente. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 44 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
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