PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

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CITTA’ DI IMOLA

          PIANO GENERALE
   DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE
    E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA’ E PROPAGANDA
           E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
                MODALITA’ PER OTTENERE
         IL PROVVEDIMENTO PER L’INSTALLAZIONE

            APPROVATO CON ATTO DI C.C. n. 85 del 15/06/2009

        -   Modificato con deliberazione di C.C. n. 152 del 9/11/2017

                                                                        1
INDICE
                                 TITOLO I
                   DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART.1 - CONTENUTI E FINALITÀ .................................. PAG. 5
ART.2 – ZONIZZAZIONE .......................................... PAG. 5
ART.3 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI REGOLATI DAL PIANO
GENERALE DEGLI IMPIANTI ....................................... PAG. 5
ART.4 - INSEGNA DI ESERCIZIO .................................. PAG. 5
ART.5 – PREINSEGNA ............................................ PAG. 6
ART.6 – CARTELLO .............................................. PAG. 6
ART.7 – MANIFESTO ............................................. PAG. 6
ART.8 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA ........... PAG. 6
ART.9 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO ........................ PAG. 6
ART.10 - IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA .................. PAG. 7
ART.10 BIS - PROIEZIONI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI PATROCINATI DAL
COMUNE ....................................................... PAG. 7
ART.11 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI ........................... PAG. 7
ART.12 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO ................... PAG. 8
ART.13 - SORGENTE LUMINOSA .................................... PAG. 8

                                TITOLO II

                                  CAPO I
DISCIPLINA GENERALE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DEGLI ALTRI
                  MEZZI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

ART. 14 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ................ PAG.     9
ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI ............. PAG.   10
ART. 16 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI .... PAG.   10
ART.17 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA . PAG.   11
ART.18 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI
SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO .......................... PAG.   13
ART. 19 - DIMENSIONI MASSIME ................................. PAG.   14
ART. 20 – ESCLUSIONE ......................................... PAG.   14

                                CAPO II
 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DEGLI
                        ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

ART.21 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE INSEGNE D’ESERCIZIO
E DELLE LANTERNE ............................................. PAG.   15
ART.22 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE PREINSEGNE ....... PAG.    16
ART.23 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE FRECCE DIREZIONALI PAG.    16
ART.24 – CARATTERISTICHE DEI CARTELLI ........................ PAG.   16
ART.25 – CARATTERISTICHE DEI MANIFESTI ....................... PAG.   17
ART.26 - CARATTERISTICHE DI STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E
BANDIERA ..................................................... PAG.   17
ART.27 – CARATTERISTICHE DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI .. PAG.   17
ART.28 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TARGHE DI
ESERCIZIO .................................................... PAG.   17
ART.29 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TARGHE
PUBBLICITARIE ................................................ PAG.   18
ART.30 – CARATTERISTICHE DELLA VETROFANIA .................... PAG.   18

                                                                           2
ART.31 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI TELI A COPERTURA DEI
PONTEGGI DI CANTIERE ......................................... PAG. 18

ART.32 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLA PUBBLICITÀ A MEZZO
VEICOLI ...................................................... PAG.   18
ART. 33 - CARRELLI E RIMORCHI ............................... PAG.    18
ART. 34 - PUBBLICITÀ FONICA .................................. PAG.   19
ART. 35 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI
SERVIZIO ..................................................... PAG.   19
ART. 36 - PUBBLICITÀ ITINERANTE .............................. PAG.   19
ART. 37 - STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE ............. PAG.   19
ART.38- MESSAGGI PUBBLICITARI DI ATTIVITÀ A CARATTERE
TEMPORANEO ................................................... PAG.   20
ART.39 – BACHECHE ............................................ PAG.   20
ART.40 – TENDE ............................................... PAG.   20
ART.41 - CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI .................... PAG.   20
ART. 42 - DIVIETO DI UTILIZZO NON CONFORME DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITÀ E PROPAGANDA ...................................... PAG.   20

                                 CAPO III
                 DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE AFFISSIONI

ART.43 – CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE AFFISSIONI ....... PAG.    21
ARTICOLO 44 - DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
PRIVATI PER AFFISSIONE DIRETTA ............................... PAG.   21
ART. 45 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE
AFFISSIONI ................................................... PAG.   21
ARTICOLO 46 - IMPIANTI DI AFFISSIONE NEL CENTRO STORICO ...... PAG.   22
ARTICOLO 47 - SUDDIVISIONE TRA AFFISSIONI COMMERCIALI E
SOCIALI ...................................................... PAG.   22

                                TITOLO III
   COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ALL’INTERNO DI ZONE DI INTERESSE
               STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

ARTICOLO 48 - NORME GENERALI ................................. PAG. 23
ARTICOLO 49 - COLLOCAZIONE DI INSEGNE, DI TARGHE PROFESSIONALI O DI
ESERCIZIO, DI TENDE .......................................... PAG. 24
ARTICOLO 50 - BACHECHE ED INSEGNE DI VALORE STORICO .......... PAG. 24
ARTICOLO 51 - CARATTERISTICHE, DIMENSIONI, MATERIALI DEGLI
IMPIANTI PER LE AFFISSIONI ................................... PAG. 24
ARTICOLO 52 - PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI .................. PAG. 24
ARTICOLO 53 - ALTRE ZONE TUTELATE ............................ PAG. 24

                                TITOLO IV
            PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 54 - NORME GENERALI SULL’AUTORIZZAZIONE ............. PAG.   26
ARTICOLO 55 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE .......... PAG.   26
ARTICOLO 56 - ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ..... PAG.   27
ARTICOLO 57 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA .......... PAG.   27
ARTICOLO 58 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE ........ PAG.   27
ARTICOLO 59 - RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE .................... PAG.   28
ART. 60 VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE .......................... PAG.   28
ARTICOLO 61 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ...... PAG.   28
ARTICOLO 62 - DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE .................. PAG.   28
ARTICOLO 63 - CASI PARTICOLARI ............................... PAG.   29
                                                                           3
ART. 64 - INDIRIZZI ORGANIZZATIVI ........................... PAG. 29
ART. 65 - MEZZI PUBBLICITARI A CARATTERE SANITARIO ........... PAG. 29

                                TITOLO V
                          VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 66 – VIGILANZA ...................................... PAG. 30
ARTICOLO 67 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ........................ PAG. 30

                                TITOLO VI
                    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 68 - NORMA TRANSITORIA .............................. PAG. 31
ARTICOLO 69 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .............. PAG. 31
ARTICOLO 70 - NORMA PER L’EMERSIONE DELL’ABUSIVISMO .......... PAG. 31

ALLEGATO A ................................................... PAG. 32

ALLEGATO B ................................................... PAG. 46

ALLEGATO C ................................................... PAG. 49

                                                                         4
TITOLO I

                 DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

                           ART.1 - CONTENUTI E FINALITÀ

1.Il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità disciplina
la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi
pubblicitari di qualunque materiale caratteristica e forma, che mirano a diffondere
messaggi di pubblicità o, comunque, di informazione o di comunicazione in luoghi pubblici
o aperti al pubblico, in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della
concentrazione demografica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di
equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza
della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni
urbanistiche.
2. La materia è disciplinata nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale
contenute: nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di
attuazione, nel Piano territoriale di Coordinamento Provinciale della Città Metropolitana
di Bologna, nella normativa urbanistica comunale e sovraordinata, nel D.Lgs 15/11/1993,
n.507 e successive modificazioni.
3. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti esistenti sul
territorio comunale e di disciplinare i criteri e le modalità per l’installazione di
nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le
esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell’ambiente
urbano e di tutelare i valori storico - architettonici e quelli paesaggistici del
territorio comunale.

                                ART.2 - ZONIZZAZIONE

1. Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio
comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone:
A. Centro Storico, corrispondente al Sistema insediativo storico del PSC e RUE vigente.
B. Centri Abitati (escluso il Centro Storico), come definiti dall’art. 3 del D.Lgs 285/92
   (Codice della Strada) e delimitati con apposita deliberazione comunale ai sensi
   dell’art. 4 del suddetto decreto.
C. Aree esterne ai centri abitati, comprendenti tutte le zone agricole e le zone
   territoriali extraurbane definite dalla delibera sopra indicata e individuate nel PSC
   e RUE.
D. Zone di interesse artistico, storico, culturale ed ambientale. Le zone meritevoli di
   tutela di interesse artistico, culturale, architettonico, paesaggistico e storico-
   ambientale esterne al centro storico, sono individuate e disciplinate e negli
   strumenti di pianificazione urbanistica.

    ART.3 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI REGOLATI DAL PIANO
                         GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Ai fini del presente Piano, sono mezzi pubblicitari “l’insegna di esercizio", “la
preinsegna", “la sorgente luminosa”, “il cartello", “il manifesto", “lo striscione, la
locandina, lo stendardo e la bandiera”, “l’impianto pubblicitario di servizio”,”il segno
orizzontale reclamistico", “l’impianto di pubblicità o propaganda”, ”gli impianti per le
affissioni”, come definiti negli articoli seguenti.
2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, le
bandiere, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio, gli
impianti di pubblicità o propaganda, e gli impianti per le affissioni, sono indicati, per
brevità, con il termine altri mezzi pubblicitari, ovvero, impianti.

                           ART.4 - INSEGNA DI ESERCIZIO

1. E’ da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici,
completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di
qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle

                                                                                       5
pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce
indiretta.
2. Per pertinenze accessorie, di cui al comma 1, si intendono gli spazi e le aree
limitrofi alla sede dell’attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
a) insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
b) insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
c) insegna frontale;
d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività
produttive, del terziario o a funzioni direzionali;
e) insegna su palina o collocata su supporto proprio;
f) iscrizioni pittoriche che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferiscono,
realizzate direttamente su muro;
g) insegna luminosa che identifica l’attività o l’esercizio cui si riferisce proiettata
direttamente su schermi o pareti.

                                 ART.5 – PREINSEGNA

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia
di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto
bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata
da una idonea struttura di sostegno, esclusivamente finalizzata alla pubblicizzazione
direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da
facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere
luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. La preinsegna è ammissibile esclusivamente all’interno delle zone definite dal PSC e
RUE come ambiti industriali , artigianali e commerciali.
3. Nelle zone diverse da quelle indicate dal comma 2 possono essere utilizzate unicamente
frecce direzionali.

                                  ART.6 – CARTELLO

1. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea
struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di
messaggi pubblicitari o propagandistici.
2.Quindi risultano compresi in questa definizione i mezzi con messaggio pubblicitario
prevalentemente di tipo commerciale che non comportano l’affissione di manifesti
installati su spazi pubblici o privati che non sono sede o pertinenza accessoria della
attività oggetto di pubblicità.
3. I cartelli possono essere illuminati per luce indiretta e si caratterizzano per la
contemporaneità dell’installazione dell’impianto con il messaggio che viene incorporato
al mezzo.

                                  ART.7 – MANIFESTO

1. Si considera "manifesto" l’elemento bidimensionale realizzato in materiale cartaceo,
privo   di  rigidezza,   finalizzato   alla  diffusione   di messaggi   pubblicitari  o
propagandistici affisso in un momento successivo alla installazione degli appositi
supporti, diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari che, ai fini della
presente disciplina, non sono impianti per le affissioni.

             ART.8 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA

1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l’elemento bidimensionale,
realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una
superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione
pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o eventi. Può essere luminoso per luce
indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in
materiale rigido.

                     ART.9 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

1. E’ da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie
stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di
marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

                                                                                       6
ART.10 - IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

1. Si definisce “impianto di pubblicità e propaganda” qualunque manufatto o struttura
mobile o fissa che ha natura intrinseca di mezzo di diffusione di messaggi diretti alla
pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile né come
insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come manifesto, né come
striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come
impianto pubblicitario di servizio, come espressamente definiti e distinti nel presente
capo I. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. L’impianto di pubblicità e propaganda è caratterizzato dalla contemporaneità
dell’installazione dell’impianto con il messaggio che viene incorporato al mezzo.
3. A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli impianti pubblicitari, i
seguenti:
a) "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da un simbolo o marchio, con le caratteristiche previste all’art. 28,
installata nella sede di esercizio dell’attività o nelle pertinenze accessorie di cui
all’art. 4, comma 2. Deve essere priva di luminosità propria;
b) "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a),
quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l’esercizio dell’attività e
dalle relative pertinenze accessorie, come disciplinata dall’art. 29 del presente Piano;
c) “impianto a messaggio variabile” impianto caratterizzato dalla variabilità dei
messaggi e/o delle immagini trasmesse, alternabili nel corso delle 24 ore;
d) "vetrofania", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di
scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di
messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
e) "telo per ponteggi di cantiere", il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura
dei ponteggi o recinzioni di cantiere, riportante messaggi pubblicitari;
f) “le strutture mobili” (es. carrelli appendice) e gli autoveicoli per uso speciale
(c.d. posterbus., vale a dire le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui
all’art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/92);
g) “impianto di insegne coordinate” si intende quel manufatto destinato alla collocazione
di una pluralità di insegne di esercizio monofacciali o bifacciali;
h) “bacheche” si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a
muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani,
periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda
dell’attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché
all’esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
i) “tende” si intendono manufatti mobili o semi mobili in tessuto o materiali
assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine ed ingressi;
l) “lanterne” si intendono i manufatti che si configurano come una insegna di esercizio
“a bandiera” caratterizzata da una forma tridimensionale;
m) “proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti”.

  ART.10 BIS – PROIEZIONI PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI PATROCINATI DAL
                                  COMUNE
1. Le proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti con
   specifico intento di pubblicizzare manifestazioni e/o eventi patrocinati dal Comune
   sono autorizzate alle seguenti condizioni:
   - qualora sia previsto un messaggio di tipo variabile le proiezioni luminose possono
     avere un periodo di variabilità non inferiore a 1 minuto, sia se collocate fuori che
     dentro i centri abitati;
   - le dimensioni delle proiezioni non potranno superare le misure di mq. 50;
2. L’esposizione delle proiezioni luminose di cui al comma 1 che si affacciano sulle
   strade è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione,
   dell’evento o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante le 2 (due)
   settimane precedenti e alle 24 ore successive allo stesso.

                       ART.11 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. Sono impianti per le affissioni, gli impianti destinati all’affissione di manifesti,
avvisi, fotografie, ecc. costituiti da materiale cartaceo, il cui formato si sviluppa, di
norma, su multipli di cm. 70x100. Essi sono articolati, quanto alla loro conformazione,
secondo le tipologie di cui all’art. 45.
2.Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del
Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune
esercita il diritto di affissione.

                                                                                       7
3. L’installazione degli impianti e le attività di gestione delle affissioni, ai sensi
delle norme del D.Lgvo n. 507/93 e succ., compete al Comune, direttamente o a mezzo di
concessione del servizio a terzi.
4. Fatta salva la concessione del servizio, è vietata ai privati l’installazione di
impianti per le affissioni; la installazione di impianti per le affissioni su aree o beni
demaniali o ferroviari, ove i messaggi siano percepibili dai luoghi pubblici o aperti al
pubblico, è consentita previa autorizzazione, di cui alla presente normativa, e nullaosta
ai sensi dell’art. 23, comma quinto, D.Lgvo n. 285/92, nel rispetto delle norme di
pianificazione e regolamentari emanate dal Comune e del Codice della Strada.
5. Con riferimento all’art. 51, comma 1, del D.P.R. 495/1992, è vietata ogni forma di
affissione diretta da parte di soggetti non legittimati o in contrasto con le norme della
presente disciplina e del Codice della strada o al di fuori degli appositi supporti.

                  ART.12 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

1. E’ definito "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale
scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale
(quali paline, pensiline per fermata autobus, transenne parapedonali, cestini per
rifiuti, panchine, orologi e simili) che reca incorporato uno spazio pubblicitario che
può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

                            ART.13 - SORGENTE LUMINOSA

1. E’ da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi
illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree,
fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

                                                                                       8
TITOLO II

                                       CAPO I

                     DISCIPLINA GENERALE
    DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DEGLI ALTRI
           MEZZI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI
                 ART. 14 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La pubblicità lungo le strade e sui veicoli è normata dal Nuovo Codice della strada
all’art.23.
2. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purchè il
messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi pubblici o aperti al pubblico, è
vietato collocare insegne, preinsegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità,
impianti per le affissioni, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, che, per
dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ovvero, a causa dell’eccessiva quantità
dei messaggi, determinano:
a) confusione con la segnaletica stradale e occultamento di targhe toponomastiche;
b) difficoltà di comprensione o riduzione di visibilità o efficacia della medesima
segnaletica;
c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione;
d) contrasto o, comunque, lesione nella percezione estetica dello stato o delle
caratteristiche panoramiche, storico-ambientali o naturali dei luoghi;
e) barriere architettoniche od intralci per la circolazione degli invalidi.
Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le
sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di
traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione
diversa dalla prescritta segnaletica. E’ possibile collocare cartelli nelle rotatorie
nelle modalità e secondo le caratteristiche di cui all’art.24.
3. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È
consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle
condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o
di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
4. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela
di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o
artistico, per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari deve essere
richiesta specifica autorizzazione come meglio precisato all’art.53.
5. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista
di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della
strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è
dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è
statale, regionale o provinciale.
6. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili
da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al
preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti
lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle
disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle
Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi
accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di
parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle
stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché
autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di
esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi
pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e
alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. L’installazione di preinsegne e cartelli pubblicitari su beni immobili privati o su
aree e beni demaniali, compreso il demanio ferroviario, deve rispettare le norme vigenti,
in particolare quelle in materia di codice della strada, in materia edilizia-urbanistica
e quelle generali e speciali della presente disciplina regolamentare, ove il messaggio
pubblicitario sia percepibile da luogo pubblico o aperto al pubblico.

                                                                                       9
9. La collocazione particolare di impianti di preinsegne su suolo pubblico (marciapiedi,
piste ciclabili, ecc.) non deve in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei
pedoni e dei ciclisti o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a
loro destinati. In taluni casi di interesse dell’Ente può esserne consentita
l’installazione solo se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
10. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e di propaganda disciplinati dal
presente Piano, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piano o di studi
coordinati   di     arredo  urbano,    approvati   con    specifici    atti    deliberativi
dell’Amministrazione comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
11. Le insegne di esercizio, i cartelli, i manifesti, gli altri mezzi pubblicitari,
escluse   le   preinsegne,  non  possono   contenere,   a   completamento   del   messaggio
pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione direzionale stradale, né recare
scritte del tipo ALT!, STOP!, svolta a destra, fermati a 100 metri, ecc.; in quanto
possono ingannare o distrarre l’automobilista, o comunque ingenerare confusione con la
segnaletica stradale.
Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie, ambulatori, posti di pronto
soccorso, ecc.
12. E’ vietato il lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il ter-
ritorio comunale (come da art. 10 del Regolamento Comunale di Polizia Locale).

               ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. La collocazione dei cartelli, delle insegne d’esercizio e dei mezzi pubblicitari deve
rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che
architettonico.
2. I cartelli, le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere
realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli
agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per
resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente
realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione,
sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano
manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme,
l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere
documentato prima del ritiro dell’autorizzazione di cui all’articolo 23, comma 4, del
Codice della strada.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma
regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
4. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro
abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente
in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre, altresì, evitare che il
colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi
pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e
d’obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi
pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori
dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di 1,5 m
rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al
di sopra della carreggiata, sia fuori che dentro i centri abitati, deve essere in ogni
suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
6. All’interno dei centri abitati non si applica la quota minima di m. 1,5 di cui al
comma precedente, per le vetrofanie, le scritte sulle vetrine, le scritte pittoriche su
muro, le insegne di esercizio installate su sostegni tridimensionali (totem) e le
locandine di carattere temporaneo.

         ART. 16 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi
pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri
abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non
possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per
metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi
pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare
confusione con la segnaletica stradale.

                                                                                        10
Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e
del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa
specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m,
fuori dai centri abitati, è vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti
luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti
a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell’ente
concedente l’autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori
e posti di pronto soccorso.
4. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l’installazione di nuove
croci per la segnalazione delle farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi
della Comunità europea, è consentito l’utilizzo della croce verde luminosa.
5. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi
pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, nei centri abitati, lungo o
in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce
nè intermittente, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o
che comunque provochi abbagliamento. Nei centri abitati, nel caso di intersezioni
semaforizzate, i suddetti mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non possono essere
posizionati in senso trasversale rispetto all’asse della carreggiata e comunque ad una
distanza dalle stesse inferiore a quella sotto tabellata. E’ vietato l’uso dei colori
rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli
altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a
quella sotto riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte
dell’ente concedente l’autorizzazione.

  TIPO STRADA URBANA          Distanza dal bordo della   Distanza     da    intersezione
  Come definito dall’art. 2   carreggiata                semaforizzata
  del Codice della strada     Minimo ml                  Minimo ml

  D                           15                         300
  E                           10                         200
  F                           10                         150

       ART.17 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

1. Fermo restando quanto prescritto dall’art. 15, comma 1, lungo o in prossimità delle
strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita, ai sensi dell’art. 51,comma 1, del
DPR 495/92, l’affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti, come
individuati nel successivo Capo III.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari
fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in
considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un
limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi
commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, deve
essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) m 3 dal limite della carreggiata;
b) m 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) m 150 prima dei segnali di indicazione;
f) m 100 dopo i segnali di indicazione;
g) m 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all’articolo 3, comma 1, punto
   20), del Codice della strada;
h) m 250 prima delle intersezioni;
i) m 100 dopo le intersezioni.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui
lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il
posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già
esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di
alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in
allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I
cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni
caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi
pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è
consentita l’installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

                                                                                      11
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio
delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all’art. 3, comma 1, punto 20), del Codice della strada e
su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di
tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e
pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali
di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari
entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in
considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un
limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi
commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dal presente
Piano, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze
minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’articolo 23, comma 6, del
Codice della strada:
a)50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei
segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle
intersezioni;
b)30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione,
degli impianti semaforici e delle intersezioni;
c)25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i
segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le
intersezioni;
d) 3 m, dal limite della carreggiata.
e) 30 m dalla circonferenza esterna della rotatoria.
Le distanze di cui sopra sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all’art. 2
del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:
e)30 m dai segnali stradali e dalle intersezioni, dei segnali stradali di pericolo e di
prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
f)20 m, da altri cartelli o mezzi pubblicitari; dai segnali di indicazione e dopo segnali
stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni;
g)2 m, dal limite della carreggiata.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le
insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la
visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lett. c) non si applicano
per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in
aderenza a fabbricati o, fuori ed entro i centri abitati, ad una distanza non inferiore a
3 m dal limite della carreggiata semprechè siano rispettate le disposizioni dell’art. 15
comma 1, del presente Piano.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle
intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per
tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori ed entro i centri abitati, ad
una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati la
percentuale massima della superficie utilizzabile per la collocazione dei cartelli e
degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quella del prospetto del fabbricato è quella
indicata all’art. 21, c.2.
7. Entro i centri abitati le distanze di cui al comma 4 non si applicano per gli impianti
fissi per le affissioni collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.
8. Entro i centri abitati è vietata, entro la distanza di mt. 50, l’installazione di
cartelli e altri mezzi pubblicitari su ponti, sottoponti e altri manufatti di
attraversamento attinenti alla circolazione pedonale, veicolare e ferroviaria, nel
rispetto dell.art. 1, comma 1, del D.Lgs. 285/92.
9. Fuori ed entro i centri abitati nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in
corrispondenza del luogo in cui è prevista la collocazione degli impianti, già esistano
costruzioni fisse, muri, filari di alberi e manufatti vari, di altezza non inferiore a 3
m, è ammesso il posizionamento di impianti fissi per le affissioni in allineamento con le
costruzioni fisse, i muri, con i tronchi degli alberi e i manufatti vari. Gli impianti
non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio
di avvistamento.
10. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di
marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante

                                                                                      12
e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre
disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate
nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della
distanza dal limite della carreggiata e ad eccezione dei limiti di altezza da terra di
cui all’art. 21.
11. I segni orizzontali reclamistici, di cui all’art. 27, sono ammessi unicamente:
   a) all’interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o
   commerciali;
   b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo
   svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di
   svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi
   non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente
   rispetto ai segnali stradali orizzontali.
12. L’esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di
manifestazioni, spettacoli ed eventi secondo le modalità e caratteristiche indicate
all’art. 26. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri
cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a m.50
ed a m.12,5.
13. Fuori ed entro i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi
pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a un
minuto, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati è
consentito un periodo di variabilità inferiore unicamente per i messaggi riportanti
informazioni di interesse utile alla sicurezza ed alla regolamentazione della
circolazione stradale.
14. É vietata l’apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei
cigli stradali.
15. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a
500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite
dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere
posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di
avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso
spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza
minima di 100 m.
16. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi
sottoposti a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di
interesse storico o artistico è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui
all'articolo 14 comma 5 (da art. 23 Codice della strada) al nulla osta rilasciato dal
competente organo di tutela.
17. Gli impianti installati dal Comune di Imola o dai suoi concessionari possono derogare
dalle distanze indicate al comma 4 del presente articolo sulla base di scelte
pianificatorie stabilite dal Comune.

 ART.18 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E
                         NELLE AREE DI PARCHEGGIO

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati
cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva
non supera l’8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di
parcheggio, se trattasi di strade di tipo C, D, E ed F, e il 3% delle stesse aree se
trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il
fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza
degli accessi. In assenza della classificazione delle strade si applicano le disposizioni
dell’articolo 2, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
strada. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli
altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la
stazione o l’area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, è consentita l’installazione di
impianti fissi per le affissioni, anche lungo il fronte stradale, in deroga alla
percentuale di superficie complessiva prevista dal precedente comma.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie
computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati
alla prestazione di servizi per l’utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni
servizio prestato.
4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della
strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
5. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di
marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie
massima di mq. 4 nel rispetto delle distanze e norme precedentemente indicate ad
eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

                                                                                      13
ART. 19 - DIMENSIONI MASSIME

1. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari ad esclusione delle insegne di esercizio
non devono superare la superficie di mq 6.

                                ART. 20 – ESCLUSIONE

1.I mezzi di pubblicità collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla
strada non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

                                                                                      14
CAPO II

   DISCIPLINA PARTICOLARE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI
         ESERCIZIO, DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
      ART.21 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE INSEGNE D’ESERCIZIO
                             E DELLE LANTERNE

1. Le insegne di esercizio di cui all’art.4 devono rispettare le caratteristiche di
seguito riportate.
2. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in Centro
Abitato sono le seguenti:
- per quelle individuate ai punti a), b), c), e) e g) del comma 3 del precedente art.4,
collocate parallelamente all’asse della carreggiata, 8 mq e non collocate parallelamente
all’asse della carreggiata, 2,5 mq;
- per quelle individuate al punto d)del comma 3 del precedente art. 4, la superficie non
deve superare il 10% della superficie del prospetto del fabbricato.
3. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio poste Fuori dai Centri Abitati
collocate parallelamente all’asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati destinati
a funzioni industriali, commerciali e direzionali possono raggiungere i 20 mq, nel caso
la facciata dell’edificio in cui ha sede l’attività superi i 100 mq la superficie
dell’insegna può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata
eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Per le insegne non collocate parallelamente
all’asse della carreggiata la dimensione massima non deve superare i 6 mq.
4. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse
storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dal Titolo III del
presente regolamento.
5. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell’edificio non
può superare i 2/3 dell’ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml 1,20.
6. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle
prescrizioni di cui ai commi precedenti.
7. Le insegne frontali devono preferibilmente essere installate nel vano compreso tra gli
stipiti e l’architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le
dimensioni della vetrina o l’altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre,
avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15 ed essere
contenute all’interno della proiezione verticale del vano stesso.
8. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale
possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in
deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti
integranti del disegno architettonico dell’edificio.
9. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono
rispettare un’altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non
maggiore a ml 6,00.
10. È vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da
vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art.49.
11. È vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, dentro le luci delle
finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.
Tale collocazione è consentita sulle facciate, a tetto o su pensiline in edifici
destinati a funzioni di carattere industriale, artigianale, commerciale, direzionale e
del   terziario.   Per  le  attività   indicate, inserite   in   edifici   prevalentemente
residenziali, la collocazione è consentita sulla facciata.
12. In caso di utilizzo dell’unica pertinenza relativa all’esercizio di più attività, è
obbligatorio installare un mezzo pubblicitario unico (insegne coordinate), che può
contenere molteplici messaggi pubblicitari su supporti autonomi ma omogenei per forma,
dimensioni e materiali. Diversamente gli impianti devono essere distanziati fra loro di
almeno 15 m.
Il manufatto dovrà avere complessivamente una dimensione massima di mq 12. se realizzato
parallelamente all’asse della carreggiata e di mq 6 se realizzato non parallelamente.
13. La lanterna con insegna può essere installata in alternativa all’ insegna a bandiera,
al fine di individuare i pubblici esercizi.
Dovra’ essere installata una sola lanterna per esercizio, se sopra alla porta di
ingresso, due lanterne qualora lateralmente alla porta di ingresso.
14. Caratteristiche:

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- SOPRA ALLA PORTA DI INGRESSO: Dimensioni in pianta massima di cm. 35 x 35, altezza
     massima di cm. 37,5 per la superficie illuminante laterale, altezza totale di
     massimo ingombro (supporto e fregi eventuali compresi) cm 60;
  - LATERALMENTE ALLA PORTA DI INGRESSO: Dimensioni in pianta massima di cm. 25 x 25,
     altezza massima di cm. 30 per la superficie illuminante laterale, altezza totale di
     massimo ingombro (supporto e fregi eventuali compresi) cm. 45;
15. La sporgenza fuori tutto, compreso il braccio di aggancio al muro, non potrà essere
superiore a cm 50 se la lanterna sarà collocato sopra lo stipite della porta di ingresso,
ma comunque   dovranno essere rispettati i metri 2,40 dal piano viabile. Dovra’ essere
collocata solamente al piano terra degli edifici. L’unica scritta ammissibile sarà il
nome dell’attivita’ e dovra’ essere apposta sul vetro opalino, la fonte luminosa interna
dovra’ possedere intensita’ moderata e tecnologia tradizionale;
Dovra’ essere collocata solamente su muratura e rispettare        comunque gli eventuali
elementi lapidei; il punto di installazione dovra’ risultare al di sotto del davanzale
del primo corso di finestre soprastanti al piano terra.
16. Per quanto riguarda insegne e scritte collocate negli spazi ed elementi definiti
“dehors” si fa riferimento allo specifico regolamento.

            ART.22 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE PREINSEGNE

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di 1,25 x 0,25 m.
2. Il colore di fondo delle preinsegne deve essere grigio con scritte e frecce di colore
giallo.
Eventuali simboli e marchi
  •  possono avere il colore originale del marchio della ditta;
  •  devono avere dimensione non superiore ad un terzo della superficie della preinsegna.
3. Le preinsegne possono essere installate secondo le seguenti tipologie all’interno
delle zone di attività industriale, artigianale e commerciale nelle posizioni individuate
dal Servizio competente:
Cartello TIPO 1 preinsegne da collocare in prossimità delle aziende site all’interno
della zona di attività industriale, artigianale e commerciale (Allegato B fig.1);
Cartello TIPO 2 preinsegne da collocare all’inizio di una strada interna alla zona di
attività industriale, artigianale e commerciale (Allegato B fig. 2).
4. Le tipologie di cartelli sopra descritte possono essere realizzate esclusivamente
secondo le prescrizioni dimensionali contenute all’interno dell’Allegato B.
5. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di
sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse costituiscano oggetto
di un’unica autorizzazione.
6. Le preinsegne devono essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario". In ogni
gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni,
indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
b) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il
gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro
del segnale;
c) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "dritto", e per
ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".
Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il
posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso.

       ART.23 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE FRECCE DIREZIONALI

1. Nelle zone diverse da quelle indicate al comma 3. art 22 possono essere installate
esclusivamente frecce direzionali come definite dal codice della Strada e secondo le
tipologie indicate dal Codice stesso.

                     ART.24 – CARATTERISTICHE DEI CARTELLI

1. I cartelli pubblicitari, da installarsi prevalentemente nei pressi degli insediamenti
commerciali o direzionali e comunque non in zone agricole o in zone territoriali
extraurbane, dovranno essere conformi alle caratteristiche e tipologie indicate
nell’art.45 del presente Piano.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o
sull’esistente (cartello a parete).
3. All’interno delle rotatorie l’installazione di cartelli pubblicitari è consentita
limitatamente alla pubblicità della Ditta che sponsorizza la realizzazione o la

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manutenzione del verde della rotatoria stessa e a condizione che la rotatoria abbia un
diametro di almeno 6 ml e che i cartelli:
  •  siano monofacciali; abbiano lo stesso formato dimensionale e caratteristiche per
     ogni rotatoria, ed abbiano colore conforme a quanto prescritto dal Codice della
     Strada;
  •  non eccedano in altezza cm 50 dall’estradosso del cordolo di contenimento dell’area
     verde;
  •  non eccedano 0,5 mq di superficie e siano di forma rettangolare;
  •  siano appoggiati con continuità al suolo in modo che appoggi il lato più lungo e
     orientati parallelamente al cordolo;
  •  siano disposti con passo minimo di metri 6 gli uni dagli altri lungo una
     circonferenza concentrica col nocciolo della rotatoria, la quale risulti arretrata
     di almeno cm 100 dal cordolo di contenimento dell’area verde;
  •  il numero massimo di impianti installabili per ogni rotatoria non sia superiore a
     quattro;
  •  il materiale dei supporti e delle plance sia cedevole agli urti.

                     ART.25 – CARATTERISTICHE DEI MANIFESTI

1. L’affissione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati
ed è consentita solo su appositi supporti; è in generale vietata l’affissione diretta sui
muri.
2. Le caratteristiche tecniche, il materiale da usare e le tecniche di installazione
degli impianti fissi per le affissioni sono indicate all’art. 45.

 ART.26 - CARATTERISTICHE DI STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA

1. Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo, della
manifestazione o evento, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti,
associazioni, ditte o sponsor in generale.
2. L’esposizione di striscioni, locandine, bandiere e stendardi e altri mezzi
pubblicitari assimilabili che si affacciano sulle strade è ammessa unicamente durante il
periodo di svolgimento della manifestazione, dell’evento o dello spettacolo cui si
riferisce oltre che durante le due settimane precedenti e alle 24 ore successive allo
stesso.
3. Gli striscioni non possono avere altezza superiore a m 1,0.
4. Il bordo inferiore di striscioni e di stendardi posizionati al di sopra della
carreggiata stradale, anche trasversalmente, deve risultare sempre superiore a m 5,1
rispetto al piano stradale.
5. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni: le insegne montate su supporto proprio o su palina devono
rispettare un’altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non
maggiore a ml 6,00.

        ART.27 – CARATTERISTICHE DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. I segni orizzontali reclamistici, disposti nel rispetto dell’art. 17, c. 11, devono
essere realizzati con materiali rimovibili (quali ad esempio le pellicole adesive), ma
ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una
buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
2. A garanzia della rimozione potrà essere richiesta dal Servizio Competente una idonea
cauzione che sarà restituita a seguito del ripristino dell’avvenuta rimozione.

      ART.28 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TARGHE DI ESERCIZIO

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate
preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle
condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una
dimensione massima di cm 50 x 25, fatto salvo quanto previsto per le zone di interesse
storico, artistico, culturale ed ambientale per cui vengono seguite le disposizioni del
Regolamento Edilizio e del Titolo III del presente regolamento.
2. Il loro posizionamento deve essere effettuato seguendo corretti criteri di regolarità
compositiva.

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