Studi di settore: Congruità, adeguamento e contraddittorio.

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Studi di settore: Congruità, adeguamento e contraddittorio.
S.A.F.
                                       SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

   UNICO 2011 - persone fisiche e reddito d'impresa

             Studi di settore:
Congruità, adeguamento e contraddittorio.

                         Dr. Sandro La Ciacera
         Commissione Diritto Tributario Nazionale Odcec - Milano

       6 novembre 2012 - Sala Convegni ODCEC Milano, C.so Europa n. 11
Mancato raggiungimento della congruità

In sede di compilazione dell’Unico molti
contribuenti si pongono il problema se
adeguarsi o meno al risultato di Ge.ri.co.
Due aspetti vanno tenuti in considerazione:
1. Le sentenze della Cass. SS.UU. del
   18.12.2009 nn. 26635-26636-26637-26638
2. La possibilità (in termini probabilistici) di
   essere verificati sulla base degli Sds

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1. Cass. SS. UU. 26635/09

Gli studi di settore – come … i parametri…- rappresentano la predisposizione di indici
    rilevatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale, evidenziata dallo
    scostamento delle dichiarazioni dei contribuenti relative all’ammontare dei ricavi o
    dei compensi rispetto a quello che l’elaborazione statistica stabilisce essere il livello
    "normale" in relazione alla specifica attività svolta dal dichiarante.
Lo scostamento non deve essere "qualsiasi", ma testimoniare una "grave
  incongruenza" (come espressamente prevede il D.L. n. 331 del 1993, art. 62
  sexies, comma 3, e come deve interpretarsi, in una lettura costituzionalmente
  orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, la L. n. 146 del 1998,
  art.10, comma 1, nel quale pur essendo presente un diretto richiamo alla norma
  precedentemente citata, non compare in maniera espressa il requisito della gravità
  dello scostamento): tanto legittima l’avvio di una procedura finalizzata
  all’accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai
  parametri) devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente.

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Cass. SS.UU. 26635/09:
RIPARTIZIONE ONERE DELLA PROVA
  Altrimenti lo studio di settore si trasformerebbe da mezzo di
  accertamento in mezzo di determinazione del reddito, con una
  illegittima compressione dei diritti emergenti dagli artt. 3, 24
  e 53 Cost..
  L’onere della prova, cui nemmeno l’Ufficio è sottratto in ragione della
  peculiare azione di accertamento adottata, è così ripartito:
• all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello
  standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento;
• al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni
  semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che
  giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano
  essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività
  economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce.

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Conseguenze
 Qualora l'ufficio ritenga sussistenti i presupposti per emettere l'avviso di accertamento,
 deve fornirne adeguata motivazione, non essendo sufficiente il mero rinvio allo
 scostamento        rilevato     da      GE.RI.CO.     (Cass.     SS.UU.       26635/2009).
 Nella motivazione dell'avviso di accertamento l'ufficio accertatore è tenuto a dar
 conto:
 • dei criteri di valutazione degli elementi probatori indicati dal contribuente in sede di
 contraddittorio e delle eventuali ragioni per cui li disattende (circ. Agenzia delle Entrate
 5/E/2008 § 3 e Cass. SS.UU. 26635/2009);

 • degli elementi in base ai quali ritiene attendibili i risultati degli studi di settore rispetto
 alla       fattispecie      concreta,       in       particolare,         con        riferimento:
 - alla correttezza dell'elaborazione dello studio di settore e dell'imputazione al "cluster"
  di riferimento;
 - alla mancanza di cause particolari che abbiano influito negativamente sul normale
 svolgimento dell’attività;
 - all'eventuale esistenza di ulteriori circostanze a conferma dei maggiori ricavi/compensi
 presunti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 5/E/2008, § 3).

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2. Dati forniti dalll’ADE
Il dr Befera, in sede di intervento alla Tavola rotonda “GLI STUDI DI
   SETTORE E LE PMI “ (11 febbraio 2010) ha chiarito che nel 2009 gli
   accertamenti basati su sds sono passati da 72.956 a 56.483 (su una
   platea di soggetti potenzialmente interessati di circa 3,5 milioni){1}.
Per cui il messaggio è che non vi è un automatismo applicativo da cui
   consegue l’automatica convocazione all’invito al contraddittorio sulla
   base della semplice “non congruità”.
{1} Complessivamente gli Studi di Settore interessano oltre 3 milioni e
   500 mila contribuenti, per il 64,6% persone fisiche, per il 19,9%
   società di persone e per il 15,5% società di capitali ed enti: dati diffusi
   da Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con l’Agenzia delle
   Entrate e la So.Se. Spa, relative al periodo d’imposta 2008. Circa
   250.000 soggetti hanno optato per il regime dei minimi, uscendo
   quindi dagli sds.

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SCELTA DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO: Nota
    Agenzia Entrate 4 giugno 2009, prot. 2009/68125
    I principali elementi idonei ad orientare gli Uffici nella scelta dei soggetti da sottoporre ad accertamento
    (nonché, ad implementare la motivazione dell’invito al contraddittorio), sono di seguito enucleati
    in via esemplificativa e non esaustiva:
1. con riferimento all’attività esercitata:
    incongruenza dei ricavi o compensi dichiarati reiterata nel tempo;
   anomalie nei dati dichiarati reiterate nel tempo;
    anomalie nell’adempimento degli obblighi fiscali connessi alla regolare contabilizzazione e dichiarazione
    dei ricavi e degli elementi rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
    incongruenza reiterata nel tempo della redditività dell’impresa e della posizione ai fini IVA.
2. con riferimento alle persone fisiche:
    incongruenza del reddito complessivo dichiarato, derivante in massima parte da quello d’impresa,
    rispetto a significativi elementi di spesa, anche relativi a familiari a carico, quali ad esempio:
    · spese per la gestione di immobili di proprietà, non locati o diversamente utilizzati;
    · spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
    . spese per acquisto di immobili, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, azioni, partecipazioni, e così via;
    · spese per premi assicurativi;
    · movimenti finanziari da e verso l’estero.

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Nota Agenzia Entrate 4 giugno 2009, prot.
2009/68125

 Nel caso di attività esercitate da soggetti
 diversi dalle persone fisiche, gli elementi di cui
 al     precedente     punto       2    andranno,
 naturalmente, acquisiti con riguardo alle
 persone fisiche che partecipano l’entità
 collettiva (ad es., i soci delle società di
 persone o delle società di capitali a ristretta
 base azionaria).

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Non congruità in Unico - Valutazione possibili
cause:
CORRETA IMPUTAZIONE DATI
1.
     Valutazione della corretta imputazione dei dati
     contabili nei rispettivi righi dello sds: RF15, RF16,
     RF17, RF19, valore beni strumentali (attenzione agli
     immobili che vanno esclusi), ecc.. Vanno inclusi i
     costi come specificamente previsto dalle istruzioni
     (non sempre chiarissime ed esaustive) con
     elencazione da intendersi tassativa.

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Non congruità in Unico - Valutazione
possibili cause:
ANOMALIE COMPORTAMENTO
2.
     Se la non congruità è palesemente dovuta a fondate anomalie
     nel comportamento dell’imprenditore (evidente sproporzione
     dei ricavi rispetto alla realtà aziendale ed ai costi sostenuti,
     alla tipologia di prestazioni, al tenore di vita in assenza di altre
     fonti di reddito, costo del venduto e percentuale di ricarico
     non in linea,ecc.) allora è il caso di valutare l’opportunità
     dell’adeguamento in sede di dichiarazione, anche in
     considerazione di alcuni aspetti “premiali” concessi dalla legge
     (vedi slides successive).

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Non congruità in Unico - Valutazione possibili
cause: RISULTATO INVEROSIMILE

3.
     Se il risultato di non congruità appare “inverosimile” ed il
     contribuente ritiene di essere stato corretto, allora devono
     essere esaminati i motivi che hanno determinato lo scostamento
     e pensare di formare sin da subito un vero e proprio dossier
     completo della più esauriente documentazione, che possa
     permettere al contribuente di affrontare l’ipotetico futuro
     contraddittorio con la certezza di disporre di valide e
     documentate prove (non mere affermazioni labiali). Dunque va
     attentamente approfondita la nota metodologica e                    la
     descrizione dei cluster al fine di verificare che lo sds sia in grado
     di cogliere l’esatta realtà aziendale.

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Non congruità in Unico - Valutazione possibili
cause: DIFFERENZA ATTIVITA’

4.
     Esistono delle situazioni oggettive che differenziano
     l’attività del contribuente rispetto a quella cosiddetta
     normale calcolata dallo studio. Verificare quindi sul sito
     dell’Agenzia tutte le possibili cause giustificative previste
     dalle circolari relative ai singoli sds, verificare la circolare
     “annuale” esplicativa (per es. 38/E/07, 44/E/08, 34/E/10,
     ecc.), i casi di marginalità economica, la documentazione
     della commissione ministeriale degli esperti sul sito della
     So.Se. e dell’Agenzia.

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DIFFERENZA ATTIVITA’

 La Cassazione, con la sentenza 4.4.2012 n. 5399, ha
 affermato che l'avviso di accertamento basato sugli studi di
 settore è illegittimo quando l'attività d'impresa o di lavoro
 autonomo considerata non è stata classificata in modo
 corretto e, nel procedimento di ricostruzione presuntiva dei
 ricavi/compensi, si è fatto riferimento all'errato codice attività
 indicato dal contribuente in dichiarazione. Tale errore nella
 dichiarazione può essere fatto valere dal contribuente
 direttamente in sede contenziosa, senza necessità di
 presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di
 presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta
 successivo.

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Non congruità in Unico - Valutazione possibili
cause: SITUAZIONI SOGGETTIVE

5.
     Esistono situazioni soggettive che coinvolgono il contribuente e che
     gli hanno impedito di svolgere normalmente l’attività nel corso del
     periodo di imposta.
     Per es. malattie (NB: la Cass. ha affermato con la sentenza n.
     22555 del 5 novembre 2010 che la presenza di una malattia, per
     quanto grave, ma non invalidante non è in grado di motivare lo
     scostamento dalla soglia di congruità degli studi di
     settore/parametri), gravidanza (per CTR Milano 33/46/2007 non
     costituisce di per se stessa motivo sufficiente alla disapplicazione
     totale della normativa; contra CTP Treviso 16/5/2007, CTR Lazio
     221/22/2010), chiusura attività per periodi prolungati, ecc.

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Annotazioni in Unico
 annotazione “semplice”          nella        sezione                “Note
  aggiuntive” dello Sds.

 attestazione (Art. 10 comma 3 ter L.146/98:
  “In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
  compensi determinati sulla base degli studi di
  settore, possono essere attestate le cause che
  giustificano la non congruità dei ricavi o
  compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti
  dall'applicazione      degli     studi       medesimi”).
  L’attestazione è rilasciata da soggetti abilitati.
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Annotazioni in Unico
 asseverazione (D.Lgs n.241 del 9/2/97, art.35, co.1, lett b): Il responsabile del
  Caf o il professionista “assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati
  all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
  corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione
  idonea”.
     Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra RI+ACQ-RF così come
     risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in
     ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto
   nell’applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nei
   prescritti libri contabili;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano
    effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
N.B.: Attestazione e Asseverazione “devono essere tenuti presenti dall’A.F. fin
   dal momento della selezione delle posizioni nei cui confronti effettuare
   l’accertamento basato sugli studi di settore”(circ. 38/E del 12/6/07).

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Scelte e convenienza all’adeguamento

 Occorre una valutazione della specifica posizione del contribuente. E’ importante
 capire in che modo la non congruità si possa collocare nel quadro indiziario
 complessivo.
 Gli Uffici oramai (cfr Nota Agenzia Entrate 4 giugno 2009, prot. 2009/68125)
 notificano ai contribuenti “inviti” in cui danno conto di “ulteriori elementi” che –
 a loro modo di vedere - dovrebbero corroborare la presunzione semplice dello Sds,
 attribuendogli i requisiti di gravità precisione e concordanza: riferimenti a
 scostamenti ripetuti negli anni, anomalie (non coerenza) negli indicatori,
 percentuali di ricarico inferiore a quella del settore, presenza di ripetute
 perdite sintomatiche di condotte antieconomiche posto che
 l’imprenditore che svolge una attività tende a conseguire un utile (NB:
 perdite primi tre esercizi illimitatamente riportabili), individuazione di elementi
 di capacità contributiva in contrasto con i redditi dichiarati, ecc.

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Scelte e convenienza all’adeguamento

                        Possibilità:
1. Si adegua in dichiarazione:
- posto che non tutti i non congrui ricevono l’invito
  potrebbe esserci una certa “demotivazione” a farlo.
oppure
- si sfruttano alcuni elementi “premiali” previsti dalla
  norma per chi si adegua
2.Non si adegua e quindi attende l’eventuale inviato
  a comparire dell’ufficio

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AGEVOLAZIONI PER CONGRUI E COERENTI
   L’art. 10 co. 9 e 10 del DL 6.12.2011 n. 201 (conv. L. 214/2011) ha
   stabilito che nei confronti dei contribuenti soggetti all'accertamento basato
   sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di
   adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti
   dell'applicazione degli studi:
• sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli
   artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo DPR 600/73 e 54 co. 2 ultimo
   periodo DPR 633/72;
• sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l'attività di
   accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73); la disposizione non si
   applica in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale
   per uno dei reati di cui al DLgs. 74/2000;
• la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione
    che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello
    dichiarato (di norma è lo scostamento richiesto è del 20%).

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CONDIZIONI REGIME PREMIALE
Per poter beneficiare di tali misure, occorre che:
• il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di
  comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
  degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati
  previsti;
• sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente
  risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti
  di approvazione dello studio di settore applicabile.
  Sono esclusi dalle predette agevolazioni i contribuenti che
  presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli
  studi di settore.

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REGIME PREMIALE PER L’ANNO 2011
Regolato dal Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012.
   Per il periodo d’imposta 2011 possono accedere al regime premiale i contribuenti
   che applicano gli studi di settore elencati nell’allegato al Provvedimento (55 studi
   sui 206 approvati: es. Bar e gelaterie, Commercio al dettaglio di alimentari,
   Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie).
   Si tratta degli studi per i quali risultano approvati almeno quattro dei seguenti
   cinque              indicatori            di       coerenza           economica:
   - di efficienza e produttività del fattore lavoro
   - di efficienza e produttività del fattore capitale
   - di efficienza di gestione delle scorte
   - di redditività
   - di struttura
   In presenza contemporanea di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, entrambi
   devono essere assoggettabili all’accertamento basato sulle risultanze degli “studi”;
   in caso di applicazione di due diversi studi, la congruità e la coerenza devono
   sussistere per entrambi.

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Fedeltà dei dati
 Il provvedimento precisa che la fedeltà dei
 dati dichiarati, necessaria per l’accesso al
 regime premiale, sussiste anche in presenza di
 errori o omissioni nella compilazione dei
 modelli degli studi di settore, a patto che non
 siano modificati:
 - l’assegnazione ai cluster,
 - il calcolo dei ricavi o compensi stimati,
 - il posizionamento rispetto agli indicatori di
 normalità e di coerenza.
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NON CONGRUI E/O NON COERENTI:
PIANI DI CONTROLLO
Sono previsti controlli più rigidi per coloro che risultano non
  congrui e/o non coerenti agli studi di settore. In particolare:
• i soggetti non congrui saranno destinatari di specifici piani di
   controllo, articolati su tutto il territorio e basati su specifiche
   analisi del rischio di evasione, che terranno anche conto delle
   informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti
   nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria;
• per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli
  saranno svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri
  riconosciuti agli Uffici per le indagini finanziarie (n. 6-bis e 7
  dell’art. 32 c. 1 del DPR 600/73 e dell’art. 51 c. 2 del DPR
  633/72).

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Regime premiale ante 2011:
norme abrogate

Per gli accertamenti relativi agli anni 2010 e
  precedenti:
1. non si applicano le novità introdotte dal Decreto
   Monti
2. i limiti ai poteri di controllo previsti per i contribuenti
   congrui e coerenti continuano ad essere disciplinati
   dalle seguenti norme abrogate: art. 10, comma 4-
   bis, e art. 10-ter, Legge n. 146/1998

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REGIME PREMIALE ANTE 2011
Art. 10 comma 4 bis (congrui naturali o congrui per adeguamento): copertura
Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui
all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, DPR 600/73
all’art. 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR 633/72,
      non possono essere effettuate nei confronti di soggetti congrui e coerenti qualora
      l'ammontare delle attività non dichiarate con un massimo di 50.000 euro, sia pari o
      inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati, a condizione che:
      non sia irrogabile la sanzione prevista dall’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 471/1997
      (ossia, a condizione che il maggior reddito accertato in base alla corretta applicazione degli
      studi di settore non sia superiore al 10% del reddito dichiarato)
 che i contribuenti siano congrui anche in relazione al periodo di imposta
  precedente [1].
[1]   Parole aggiunte dall’art. 2, comma 35, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in vigore dal 13 agosto 2011, convertito dalla L. 14
      settembre 2011, n. 148.

      Nulla osta tuttavia agli accertamenti di tipo induttivo puro ex art. 39 comma 2
      Dpr 600/73.

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REGIME PREMIALE ANTE 2011 INVITO A
COMPARIRE
Art. 10 ter L. 146/98:
  Medesima previsione vale per chi aderisce agli inviti a comparire ex art 5
                                Dlgs 218/97.
Si ricorda che il contribuente in questo caso deve accettare integralmente la pretesa
    dell’Ufficio, rinunciando al contraddittorio (in contrasto proprio con quanto richiesto
    da Cass. SS.UU.!!) ed al ricorso.
Usufruisce della riduzione ad 1/6 delle sanzioni.
Deve effettuare il pagamento entro il quindicesimo giorno precedente alla data
  fissata per il contraddittorio ed inviare il modulo di adesione.
Niente garanzia se si paga a rate.
Circ. 11/E/07: “il limite di 50.000 euro non costituisce in alcun modo una franchigia,
    per cui se l’ammontare accertabile sulla base di presunzioni semplici è superiore a
    tale importo è effettuabile la rettifica dei ricavi o compensi nella misura
    complessiva risultante”.

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Invito al contraddittorio

Se arriva l’invito il contribuente ha tre possibilità:
Definizione agevolata dell’invito a comparire ex art. 5 c. 1 bis D.Lgs 218/97 (dopo
  aver rifiutato l’adeguamento in dichiarazione non poche perplessità sorgono sulla
  motivazione e sulla convenienza di un integrale accettazione dell’invito);
L’accertamento con adesione (ovvero ci si “mette d’accordo” col Fisco a seguito di
   contraddittorio);
Il Contenzioso tributario. Tale scelta può derivare o dalla mancata adesione in sede di
   contraddittorio o addirittura dalla mancata presentazione all’invito (è possibile, ma
   in tal caso la Cass. ha detto che l’accertamento può essere basato anche
   esclusivamente sullo sds; il contribuente comunque in sede contenziosa può
   difendersi in ogni modo e senza alcuna “restrizione”)
E’ stato evidenziato che in caso di ottenimento in sede di accertamento con adesione
    di una riduzione superiore al 10% rispetto alla pretesa iniziale i benefici economici
    superano in termini di costo quelli che si sarebbero ottenuti accettando
    integralmente l’invito a comparire.

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Adesione all’invito: attenzione
Se si presta adesione per un determinato anno, eventuali pretese relative ad annualità
   successive - basate sempre sugli studi di settore – potrebbero essere più difficili da
   contrastare.
Inoltre, con la Finanziaria 2005 (L. 311./2004, art. 1, comma 48 lett. a e lett. b) è stato
   stabilito che:
È consentito … all'Amministrazione finanziaria di emettere ulteriori accertamenti per il
   medesimo periodo d'imposta, in deroga a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3,
   del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del comma 3 dell'art. 57 del D.P.R. 26
   ottobre 1972, n. 633, che prevedono, invece, che le rettifiche e gli accertamenti
   possano essere integrati o modificati "mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base
   alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” (Circ. 32/E 2005, par. 6.2.2).
Con le nuove norme, quindi, è possibile emettere ulteriori avvisi di accertamento,
   indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e con
   riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali e ad ulteriori operazioni
   rilevanti ai fini dell’IVA, anche se il maggior reddito accertato non è superiore al
   50 per cento di quello definito ed è inferiore ad euro 77.468.53.

                                         28                   S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Contraddittorio
E’ importante:
 presentarsi
 essere preparati e documentati
 conoscere molto bene la nota metodologica di appartenenza ed il
  cluster
 depositare memorie dettagliate già elaborate
 Valutare attentamente se la presunta “antieconomicità” contestata
  sia superabile attraverso la circ. 4/E/2011: le perdite non sono
  sintomatiche di una condotta antieconomica non giustificabile se la
  realtà aziendale evidenzia un risultato positivo, erogato ai fautori
  dell'iniziativa imprenditoriale e come tale tassato in capo al
  soggetto percipiente (soci amministratori, soci dipendenti, ecc.)
Consultare nelle vari circolari annuali dell’Agenzia l’elenco delle
  circostanze utili a giustificare l’eventuale scostamento.
                               29                S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
RICORSO: ELEMENTI DA TENERE IN
CONSIDERAZIONE
Particolare passaggio della cd “Relazione Rey” (documento datato
  31.1.2008 e redatto dalla “Commissione tecnica per lo studio e
  l'approfondimento delle problematiche di tipo giuridico ed
  economico inerenti alla materia degli Studi di Settore”; Presidente
  Prof. Guido Rey - Membri Prof. Massimo Basilavecchia e Dott.
  Roberto Monducci, istituita con DM 5.3.2007 dall’allora ministro
  Visco).
Nel dare risposta al “Sesto mandato” conferito (“Valuta l’efficacia
  degli studi di settore quale strumento di ausilio all’attività di
  accertamento e propone indicazioni per affrontare gli eventuali
  problemi”) gli esperti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

                               30              S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
RICORSO

“ I problemi che riguardano l’utilizzo delle risultanze degli studi di settore nella fase di
    accertamento      sono    i seguenti:… ii) la difficoltà di applicazione (la
    metodologia ed anche i risultati non sono chiari) da parte dei funzionari
    dell’Agenzia delle Entrate          i quali, in mancanza di              un’adeguata
    formazione, faticano a comprendere la portata e il significato di
    relazioni statistiche”. E questo perché, si spiega meglio al par. 5.2, “la
    metodologia prevede che sia la SOSE a stabilire gli attributi di congruità
    coerenza e normalità e questo deresponsabilizza l’Agenzia e in particolare
    l’accertatore che invece dovrebbe padroneggiare sia la metodologia
    e sia il risultato del calcolo “.

N.B.: La Sose viene costituita, sotto forma di Spa e con la partecipazione al capitale sociale del
   Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'89% e della Banca d'Italia per l'11%, in base
   all'art. 10, comma 12 della legge 146 dell'8/5/1998, con l'affidamento in concessione
   (novennale) della elaborazione degli Studi di Settore e di ogni altra attività di studio e ricerca
   in materia tributaria.

                                             31                     S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Sentenze
Cass. 3923 del 17.2.2011
   La motivazione non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento ma deve
   essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello
   standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le
   contestazioni sollevate dal contribuente.
Conforme Cass. 17840 del 17.10.2012: “sembra doversi ritenere viziato da
  illegittimità l'avviso di accertamento il quale tragga origine dal mero
  scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a
  quelli relativi alla media del settore senza che l'Amministrazione
  finanziaria, sulla quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa fiscale
  con ulteriori elementi ed indizi tali da supportare l'inattendibilità dei dati
  riscontrati, rispetto all'ausilio statistico, e senza che la medesima
  amministrazione abbia argomentato in ordine alle giustificazioni
  prospettate dal contribuente”

                                    32                S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Sentenze

Cass. n. 18941 del 31.8.2010:
  è illegittimo l’avvio di accertamento nel caso in cui l’attività
  esercitata dall’impresa non coincide esattamente con quella
  presa in esame dallo studio di settore applicato (vedi anche
  Cass. 5399/2012).
Cass. ord. 4582 del 24.02.2011
  La meccanicistica conferma del reddito scaturente dagli studi
  nonostante gli elementi offerti dal contribuente nel
  contraddittorio altro non fa che trasformare un adempimento
  sostanziale (contraddittorio) in una formalità senza senso ed
  effettuata solo ed esclusivamente perché dovuta, in palese
  contrasto con la volontà del legislatore.

                             33             S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Crisi d’impresa e studi: Cass. e circolare
consulenti lavoro
La circolare 22 settembre 2010, numero 10, diffusa dalla Fondazione Studi dei Consulenti del
   Lavoro, richiama la sentenza 7.09.2010, n. 19136 della Cassazione, che ha sancito
   che sono nulli gli accertamenti induttivi fondati sulle medie di settore che non costiutiscono
   un fatto noto dal quale inferire una presunzione di ricavi non dichiarati, se non sono
   suffragate da ulteriori elementi atti a sostenere il dato statistico. Al contrario la crisi di
   impresa (comprovato nel caso di specie dalla successiva cessazione dell’attività) può essere
   elemento idoneo a giustificare il mancato raggiungimento del risultato atteso del software.
Secondo i cdl “l’interpretazione giurisprudenziale risulta conforme al contenuto normativo delle
   disposizioni che disciplinano l’applicazione degli studi di settore; infatti, la lettera c) del
   comma 4 dell’articolo 10 della legge 146/1998, prevede quale causa di esclusione
   dell’applicazione degli studi di settore il non normale svolgimento delle attività di impresa”.
Con riferimento a tale disposizione, le istruzioni degli studi individuano alcune delle ipotesi per le
   quali l’Agenzia delle Entrate ritiene soddisfatto il requisito del non normale svolgimento delle
   attività. Ma tali ipotesi, come espressamente indicato, costituiscono scenari esemplificativi e
   non esaustivi dei casi di anormalità nello svolgimento delle attività di impresa o di lavoro
   autonomo.
Quali comportamenti seguire?

                                              34                     S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Crisi d’impresa e studi: come comportarsi con
gli sds
Indicare in dichiarazione dei redditi nel campo “cause di esclusione
  dall’applicazione dei parametri e dagli studi di settore”, il codice 7
  rubricato “Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività”;
  compilare ed inviare il modello dello studio di settore, avendo cura di
  indicare nel campo note aggiuntive la motivazione che ha impedito lo
  svolgimento dell’attività in maniera regolare.
In tal caso il contribuente dichiara la sussistenza di un’ipotesi di esclusione
   dall’applicazione degli studi di settore che, qualora dovesse essere ritenuta
   come non sussistente, determina l’applicazione delle conseguenti sanzioni
   amministrative e obbliga il contribuente ad un contenzioso tributario con
   l’obiettivo di vedere confermata l’esclusione da studi e disconosciuta la
   pretesa dell’amministrazione finanziaria.

                                    35                S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Crisi d’impresa e studi: come comportarsi con
gli sds

Compilare gli studi di settore senza indicare alcuna
  causa di esclusione, assoggettandosi così al test di
  congruità e indicare nel campo note aggiuntive gli
  elementi rappresentativi e descrittivi della crisi aziendale
  esprimendo laddove possibile gli effetti negativi sulla
  determinazione dei ricavi.
In caso di non congruità l’ufficio, anche ai fini della
  selezione della posizione da sottoporre a controllo, dovrà
  preventivamente e obbligatoriamente valutare quanto
  indicato nelle note aggiuntive.

                            36            S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Applicabilità dell’ACCERTAMENTO INDUTTIVO
(puro): Art. 39, 2°comma, lett. d-ter, DPR n. 600/1973

1. Omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati
   rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
2. Indicazione di inesistenti cause di esclusione o di inapplicabilità
   degli studi di settore
3. Quando l’infedele compilazione dei modelli in materia di studi di
   settore comporta una differenza superiore al 15% o
   comunque a 50.000 euro tra i ricavi e i compensi stimati
   applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli
   stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione
  Nei casi 1+2 ai sensi del DL 16/2012 è possibile ricorrere all’accertamento induttivo senza
  subordinare tale possibilità alla condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-
  bis dell’articolo 1 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471 (ai sensi dall’art. 8, comma 5, D.L. 2
  marzo 2012, n. 16, la disposizione si applica con riferimento agli accertamenti
  notificati a partire dal 2 marzo 2012.).

                                           37                     S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Circ. 30/E del 11 luglio 2012

 Gli uffici utilizzeranno ordinariamente la facoltà introdotta
 dalla disposizione del decreto legge n. 16 del 2012,
 soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al
 periodo di imposta 2010. Per le annualità precedenti il
 2010, laddove il contribuente spontaneamente o a seguito
 di eventuale invito comunichi correttamente i dati rilevanti
 ai fini dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici
 procederanno, qualora se ne ravvisasse l’interesse, con
 ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo
 evitando, in tali casi, il ricorso a metodi di accertamento del
 tipo induttivo “puro”.

                            38             S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Circ. 30/E del 11 luglio 2012

Ipotesi 1
 Il contribuente non presenta il modello studi di settore nei termini ordinari e prima
 dell’inizio di controlli fiscali (accessi, ispezioni, verifiche, inviti di cui all’art. 32,
 comma 1, del D.P.R. 600/73, accertamenti) presenta dichiarazione integrativa
 entro i termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (articolo 2 comma 8
 del D.P.R. n. 322 del 1998). In tale caso, se la dichiarazione integrativa è
 presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
 all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione, le sanzioni sono
 ravvedibili secondo le regole generali previste dall’articolo 13 del DLgs n. 472 del
 1997 (come chiarito con la circolare n. 8/E del 2012).
 Inoltre, laddove si verifichi quanto evidenziato in precedenza, l’Ufficio non potrà
 procedere ad accertamento induttivo.

                                        39                   S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Circ. 30/E del 11 luglio 2012

Ipotesi 2
 Il contribuente non presenta il modello studi di settore nei
 termini ordinari, ma solo dopo l’inizio di controlli fiscali (accessi,
 ispezioni, verifiche, inviti di cui all’art. 32, comma1, del D.P.R.
 600/73, accertamenti). In tal caso:
 - le sanzioni non sono ravvedibili (come previsto dall’articolo 13
 del DLgs n. 472 del 1997);
 - l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo ai sensi
 dell’articolo 39 secondo comma del D.P.R. n. 600 del 1973,
 come modificato dal decreto legge n. 98 del 2011 e dal D.L. n.
 16 del 2012, poiché al momento dell’attivazione dei controlli il
 contribuente non ha presentato il modello.

                               40              S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Crisi d’impresa e studi: elementi significativi
La riduzione significativa del MOL (margine operativo lordo), in presenza di una
    riconversione produttiva, potrebbe non essere necessariamente significativa di una crisi in
    atto. Solo negli anni successivi, il permanere di risultati negativi, comproverebbe la crisi
    dovuta proprio alla necessità, nell’anno in cui il Mol ha iniziato a contrarsi, di una
    riconversione dell’attività (per i più svariati motivi: superamento tecnologico del prodotto,
    ingresso nuovi concorrenti maggiormente organizzati, etc.).
E’ comunque da ritenersi che il fenomeno della crisi sia da giudicare sussistente in tutte le ipotesi
    di sospensione dell’attività. Una sospensione che non sia meramente occasionale o
    programmata dell’attività aziendale, costituisce evidentemente una condizione di non
    normalità nell’esercizio delle attività medesima, che giustifica uno scostamento anche
    sensibile dai risultati parametrici.
Trattasi infatti di strumento di accertamento per imprese in “normalità economica”
E’ necessario munirsi di elementi di prova ineccepibili. In tale senso si osserva che, quando la
    sospensione dell’attività d’impresa determina l’ammissione alle procedure di CIG, CIGS o
    di licenziamenti collettivi e di mobilità, la situazione di criticità che perfeziona l’ipotesi di
    esclusione dagli sds è valutata ed accertata, nelle opportune sedi, dagli Enti a ciò demandati.
    Tali procedure sono riconosciute solo se l’Ente preposto accerti la situazione di crisi. Il
    perfezionamento delle specifiche procedure che passano sotto l’attenta analisi di funzionari
    ministeriali costituisce prova certa e diretta della sussistenza della crisi. Ne deriva quindi che i
    contribuenti che in un determinato periodo di imposta ottengono il riconoscimento di una di
    tale procedure (che trovi causa di concessione in fenomeni di crisi aziendale) risultano
    legittimati a porsi tra le ipotesi di esclusione per non normale svolgimento delle attività.

                                               41                     S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Crisi di impresa: giurisprudenza di merito
sfavorevole
CTR Ancona n. 36 del 9.3.2010 (e 35/2010): I giudici, con
  sentenza favorevole all’ufficio, ribadiscono sulla necessità che le
  circostanze addotte dal contribuente siano specifiche e
  documentate al fine di resistere alla pretesa tributaria. I generici
  riferimenti alle ridotte dimensioni aziendali ed alla crisi del settore si
  fermano alla mera enunciazione senza che da essi si possa ricavare
  un concreto contributo nella dimostrazione dell’incoerenza dello
  sds applicato.
CTP Torino n. 89 del 27.5.2010: Con sentenza favorevole
  all’ufficio, i giudici puntualizzano la necessità di provare la crisi in
  relazione al caso specifico non essendo sufficiente invocare la crisi
  generalizzata di sistema (chiusura Olivetti ad Ivrea e rallentamento
  turistico di Saint Vincent).

                                  42               S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Periodo di non normale svolgimento

Codice 5 . Periodo di non normale svolgimento
  dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione
  coatta amministrativa o fallimentare.
Deve essere comunque compilato il modello dello studio di
  settore.

Codice      6. Periodo di non normale svolgimento
  dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione
  ordinaria.
Deve essere comunque compilato il modello dello studio di
  settore.

                         43           S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Periodo di non normale svolgimento
Codice 7 . Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività.

 Per esempio mancato inizio dell’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale dovuto a:
 impianti da utilizzare per l’attività non ultimati per cause non dipendenti dalla volontà
   dell’imprenditore;
 non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento
   dell’attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 svolgimento esclusivo di attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività, che
   non consente l’autonoma realizzazione di proventi.
 Interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa di ristrutturazione di tutti i locali cui si
   effettua la produzione.
 Affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale o della società.
 Attività sospesa ai fini amministrativi previa comunicazione alla CCIAA.
 Relativamente ai professionisti, interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa
   di provvedimenti disciplinari.
   Deve essere comunque compilato il modello dello studio di settore.
Come rilevato dalla Circ. 22 maggio 2007 n.31/E in presenza di questa causa di esclusione va
   compilato il quadro “Note aggiuntive” del modello dello studio di settore esplicitando la
   motivazione che ha impedito il normale svolgimento dell’attività

                                             44                     S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Modifica attività esercitata

Si evidenzia che a partire da Unico 2009 tra i codici di esclusione
   è stato introdotto il codice 12 “Modifica nel corso del periodo
   d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le due attività
   siano soggette a due differenti studi di settore”. Per i soggetti
   che indicano come causa di esclusione il codice 12, secondo
   l’Agenzia delle Entrate (circ.29/E/2009), si configura una
   causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i
   contribuenti che si trovano in un periodo di non normale
   svolgimento dell'attività, ai sensi dell'articolo 10, comma 4,
   lett. c), della legge n. 146 del 1998. Il contribuente è tenuto a
   compilare quello degli studi di settore dell’attività prevalente.

                               45              S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
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