Studi di settore: Congruità, adeguamento e contraddittorio.
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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO UNICO 2011 - persone fisiche e reddito d'impresa Studi di settore: Congruità, adeguamento e contraddittorio. Dr. Sandro La Ciacera Commissione Diritto Tributario Nazionale Odcec - Milano 6 novembre 2012 - Sala Convegni ODCEC Milano, C.so Europa n. 11
Mancato raggiungimento della congruità In sede di compilazione dell’Unico molti contribuenti si pongono il problema se adeguarsi o meno al risultato di Ge.ri.co. Due aspetti vanno tenuti in considerazione: 1. Le sentenze della Cass. SS.UU. del 18.12.2009 nn. 26635-26636-26637-26638 2. La possibilità (in termini probabilistici) di essere verificati sulla base degli Sds 2 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
1. Cass. SS. UU. 26635/09 Gli studi di settore – come … i parametri…- rappresentano la predisposizione di indici rilevatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale, evidenziata dallo scostamento delle dichiarazioni dei contribuenti relative all’ammontare dei ricavi o dei compensi rispetto a quello che l’elaborazione statistica stabilisce essere il livello "normale" in relazione alla specifica attività svolta dal dichiarante. Lo scostamento non deve essere "qualsiasi", ma testimoniare una "grave incongruenza" (come espressamente prevede il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, e come deve interpretarsi, in una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, la L. n. 146 del 1998, art.10, comma 1, nel quale pur essendo presente un diretto richiamo alla norma precedentemente citata, non compare in maniera espressa il requisito della gravità dello scostamento): tanto legittima l’avvio di una procedura finalizzata all’accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente. 3 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Cass. SS.UU. 26635/09: RIPARTIZIONE ONERE DELLA PROVA Altrimenti lo studio di settore si trasformerebbe da mezzo di accertamento in mezzo di determinazione del reddito, con una illegittima compressione dei diritti emergenti dagli artt. 3, 24 e 53 Cost.. L’onere della prova, cui nemmeno l’Ufficio è sottratto in ragione della peculiare azione di accertamento adottata, è così ripartito: • all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento; • al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce. 4 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Conseguenze Qualora l'ufficio ritenga sussistenti i presupposti per emettere l'avviso di accertamento, deve fornirne adeguata motivazione, non essendo sufficiente il mero rinvio allo scostamento rilevato da GE.RI.CO. (Cass. SS.UU. 26635/2009). Nella motivazione dell'avviso di accertamento l'ufficio accertatore è tenuto a dar conto: • dei criteri di valutazione degli elementi probatori indicati dal contribuente in sede di contraddittorio e delle eventuali ragioni per cui li disattende (circ. Agenzia delle Entrate 5/E/2008 § 3 e Cass. SS.UU. 26635/2009); • degli elementi in base ai quali ritiene attendibili i risultati degli studi di settore rispetto alla fattispecie concreta, in particolare, con riferimento: - alla correttezza dell'elaborazione dello studio di settore e dell'imputazione al "cluster" di riferimento; - alla mancanza di cause particolari che abbiano influito negativamente sul normale svolgimento dell’attività; - all'eventuale esistenza di ulteriori circostanze a conferma dei maggiori ricavi/compensi presunti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 5/E/2008, § 3). 5 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
2. Dati forniti dalll’ADE Il dr Befera, in sede di intervento alla Tavola rotonda “GLI STUDI DI SETTORE E LE PMI “ (11 febbraio 2010) ha chiarito che nel 2009 gli accertamenti basati su sds sono passati da 72.956 a 56.483 (su una platea di soggetti potenzialmente interessati di circa 3,5 milioni){1}. Per cui il messaggio è che non vi è un automatismo applicativo da cui consegue l’automatica convocazione all’invito al contraddittorio sulla base della semplice “non congruità”. {1} Complessivamente gli Studi di Settore interessano oltre 3 milioni e 500 mila contribuenti, per il 64,6% persone fisiche, per il 19,9% società di persone e per il 15,5% società di capitali ed enti: dati diffusi da Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la So.Se. Spa, relative al periodo d’imposta 2008. Circa 250.000 soggetti hanno optato per il regime dei minimi, uscendo quindi dagli sds. 6 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
SCELTA DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO: Nota Agenzia Entrate 4 giugno 2009, prot. 2009/68125 I principali elementi idonei ad orientare gli Uffici nella scelta dei soggetti da sottoporre ad accertamento (nonché, ad implementare la motivazione dell’invito al contraddittorio), sono di seguito enucleati in via esemplificativa e non esaustiva: 1. con riferimento all’attività esercitata: incongruenza dei ricavi o compensi dichiarati reiterata nel tempo; anomalie nei dati dichiarati reiterate nel tempo; anomalie nell’adempimento degli obblighi fiscali connessi alla regolare contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi e degli elementi rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; incongruenza reiterata nel tempo della redditività dell’impresa e della posizione ai fini IVA. 2. con riferimento alle persone fisiche: incongruenza del reddito complessivo dichiarato, derivante in massima parte da quello d’impresa, rispetto a significativi elementi di spesa, anche relativi a familiari a carico, quali ad esempio: · spese per la gestione di immobili di proprietà, non locati o diversamente utilizzati; · spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio; . spese per acquisto di immobili, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, azioni, partecipazioni, e così via; · spese per premi assicurativi; · movimenti finanziari da e verso l’estero. 7 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Nota Agenzia Entrate 4 giugno 2009, prot. 2009/68125 Nel caso di attività esercitate da soggetti diversi dalle persone fisiche, gli elementi di cui al precedente punto 2 andranno, naturalmente, acquisiti con riguardo alle persone fisiche che partecipano l’entità collettiva (ad es., i soci delle società di persone o delle società di capitali a ristretta base azionaria). 8 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Non congruità in Unico - Valutazione possibili cause: CORRETA IMPUTAZIONE DATI 1. Valutazione della corretta imputazione dei dati contabili nei rispettivi righi dello sds: RF15, RF16, RF17, RF19, valore beni strumentali (attenzione agli immobili che vanno esclusi), ecc.. Vanno inclusi i costi come specificamente previsto dalle istruzioni (non sempre chiarissime ed esaustive) con elencazione da intendersi tassativa. 9 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Non congruità in Unico - Valutazione possibili cause: ANOMALIE COMPORTAMENTO 2. Se la non congruità è palesemente dovuta a fondate anomalie nel comportamento dell’imprenditore (evidente sproporzione dei ricavi rispetto alla realtà aziendale ed ai costi sostenuti, alla tipologia di prestazioni, al tenore di vita in assenza di altre fonti di reddito, costo del venduto e percentuale di ricarico non in linea,ecc.) allora è il caso di valutare l’opportunità dell’adeguamento in sede di dichiarazione, anche in considerazione di alcuni aspetti “premiali” concessi dalla legge (vedi slides successive). 10 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Non congruità in Unico - Valutazione possibili cause: RISULTATO INVEROSIMILE 3. Se il risultato di non congruità appare “inverosimile” ed il contribuente ritiene di essere stato corretto, allora devono essere esaminati i motivi che hanno determinato lo scostamento e pensare di formare sin da subito un vero e proprio dossier completo della più esauriente documentazione, che possa permettere al contribuente di affrontare l’ipotetico futuro contraddittorio con la certezza di disporre di valide e documentate prove (non mere affermazioni labiali). Dunque va attentamente approfondita la nota metodologica e la descrizione dei cluster al fine di verificare che lo sds sia in grado di cogliere l’esatta realtà aziendale. 11 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Non congruità in Unico - Valutazione possibili cause: DIFFERENZA ATTIVITA’ 4. Esistono delle situazioni oggettive che differenziano l’attività del contribuente rispetto a quella cosiddetta normale calcolata dallo studio. Verificare quindi sul sito dell’Agenzia tutte le possibili cause giustificative previste dalle circolari relative ai singoli sds, verificare la circolare “annuale” esplicativa (per es. 38/E/07, 44/E/08, 34/E/10, ecc.), i casi di marginalità economica, la documentazione della commissione ministeriale degli esperti sul sito della So.Se. e dell’Agenzia. 12 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
DIFFERENZA ATTIVITA’ La Cassazione, con la sentenza 4.4.2012 n. 5399, ha affermato che l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore è illegittimo quando l'attività d'impresa o di lavoro autonomo considerata non è stata classificata in modo corretto e, nel procedimento di ricostruzione presuntiva dei ricavi/compensi, si è fatto riferimento all'errato codice attività indicato dal contribuente in dichiarazione. Tale errore nella dichiarazione può essere fatto valere dal contribuente direttamente in sede contenziosa, senza necessità di presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo. 13 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Non congruità in Unico - Valutazione possibili cause: SITUAZIONI SOGGETTIVE 5. Esistono situazioni soggettive che coinvolgono il contribuente e che gli hanno impedito di svolgere normalmente l’attività nel corso del periodo di imposta. Per es. malattie (NB: la Cass. ha affermato con la sentenza n. 22555 del 5 novembre 2010 che la presenza di una malattia, per quanto grave, ma non invalidante non è in grado di motivare lo scostamento dalla soglia di congruità degli studi di settore/parametri), gravidanza (per CTR Milano 33/46/2007 non costituisce di per se stessa motivo sufficiente alla disapplicazione totale della normativa; contra CTP Treviso 16/5/2007, CTR Lazio 221/22/2010), chiusura attività per periodi prolungati, ecc. 14 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Annotazioni in Unico annotazione “semplice” nella sezione “Note aggiuntive” dello Sds. attestazione (Art. 10 comma 3 ter L.146/98: “In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi”). L’attestazione è rilasciata da soggetti abilitati. 15 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Annotazioni in Unico asseverazione (D.Lgs n.241 del 9/2/97, art.35, co.1, lett b): Il responsabile del Caf o il professionista “assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea”. Dovrà, ad esempio, essere accertato che: – il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra RI+ACQ-RF così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino; – i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell’applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nei prescritti libri contabili; – le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili. N.B.: Attestazione e Asseverazione “devono essere tenuti presenti dall’A.F. fin dal momento della selezione delle posizioni nei cui confronti effettuare l’accertamento basato sugli studi di settore”(circ. 38/E del 12/6/07). 16 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Scelte e convenienza all’adeguamento Occorre una valutazione della specifica posizione del contribuente. E’ importante capire in che modo la non congruità si possa collocare nel quadro indiziario complessivo. Gli Uffici oramai (cfr Nota Agenzia Entrate 4 giugno 2009, prot. 2009/68125) notificano ai contribuenti “inviti” in cui danno conto di “ulteriori elementi” che – a loro modo di vedere - dovrebbero corroborare la presunzione semplice dello Sds, attribuendogli i requisiti di gravità precisione e concordanza: riferimenti a scostamenti ripetuti negli anni, anomalie (non coerenza) negli indicatori, percentuali di ricarico inferiore a quella del settore, presenza di ripetute perdite sintomatiche di condotte antieconomiche posto che l’imprenditore che svolge una attività tende a conseguire un utile (NB: perdite primi tre esercizi illimitatamente riportabili), individuazione di elementi di capacità contributiva in contrasto con i redditi dichiarati, ecc. 17 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Scelte e convenienza all’adeguamento Possibilità: 1. Si adegua in dichiarazione: - posto che non tutti i non congrui ricevono l’invito potrebbe esserci una certa “demotivazione” a farlo. oppure - si sfruttano alcuni elementi “premiali” previsti dalla norma per chi si adegua 2.Non si adegua e quindi attende l’eventuale inviato a comparire dell’ufficio 18 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
AGEVOLAZIONI PER CONGRUI E COERENTI L’art. 10 co. 9 e 10 del DL 6.12.2011 n. 201 (conv. L. 214/2011) ha stabilito che nei confronti dei contribuenti soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi: • sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo DPR 600/73 e 54 co. 2 ultimo periodo DPR 633/72; • sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73); la disposizione non si applica in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui al DLgs. 74/2000; • la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (di norma è lo scostamento richiesto è del 20%). 19 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
CONDIZIONI REGIME PREMIALE Per poter beneficiare di tali misure, occorre che: • il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; • sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile. Sono esclusi dalle predette agevolazioni i contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore. 20 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
REGIME PREMIALE PER L’ANNO 2011 Regolato dal Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012. Per il periodo d’imposta 2011 possono accedere al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore elencati nell’allegato al Provvedimento (55 studi sui 206 approvati: es. Bar e gelaterie, Commercio al dettaglio di alimentari, Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie). Si tratta degli studi per i quali risultano approvati almeno quattro dei seguenti cinque indicatori di coerenza economica: - di efficienza e produttività del fattore lavoro - di efficienza e produttività del fattore capitale - di efficienza di gestione delle scorte - di redditività - di struttura In presenza contemporanea di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, entrambi devono essere assoggettabili all’accertamento basato sulle risultanze degli “studi”; in caso di applicazione di due diversi studi, la congruità e la coerenza devono sussistere per entrambi. 21 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Fedeltà dei dati Il provvedimento precisa che la fedeltà dei dati dichiarati, necessaria per l’accesso al regime premiale, sussiste anche in presenza di errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore, a patto che non siano modificati: - l’assegnazione ai cluster, - il calcolo dei ricavi o compensi stimati, - il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza. 22 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
NON CONGRUI E/O NON COERENTI: PIANI DI CONTROLLO Sono previsti controlli più rigidi per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti agli studi di settore. In particolare: • i soggetti non congrui saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che terranno anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria; • per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli saranno svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri riconosciuti agli Uffici per le indagini finanziarie (n. 6-bis e 7 dell’art. 32 c. 1 del DPR 600/73 e dell’art. 51 c. 2 del DPR 633/72). 23 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Regime premiale ante 2011: norme abrogate Per gli accertamenti relativi agli anni 2010 e precedenti: 1. non si applicano le novità introdotte dal Decreto Monti 2. i limiti ai poteri di controllo previsti per i contribuenti congrui e coerenti continuano ad essere disciplinati dalle seguenti norme abrogate: art. 10, comma 4- bis, e art. 10-ter, Legge n. 146/1998 24 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
REGIME PREMIALE ANTE 2011 Art. 10 comma 4 bis (congrui naturali o congrui per adeguamento): copertura Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, DPR 600/73 all’art. 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR 633/72, non possono essere effettuate nei confronti di soggetti congrui e coerenti qualora l'ammontare delle attività non dichiarate con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati, a condizione che: non sia irrogabile la sanzione prevista dall’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 471/1997 (ossia, a condizione che il maggior reddito accertato in base alla corretta applicazione degli studi di settore non sia superiore al 10% del reddito dichiarato) che i contribuenti siano congrui anche in relazione al periodo di imposta precedente [1]. [1] Parole aggiunte dall’art. 2, comma 35, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in vigore dal 13 agosto 2011, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. Nulla osta tuttavia agli accertamenti di tipo induttivo puro ex art. 39 comma 2 Dpr 600/73. 25 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
REGIME PREMIALE ANTE 2011 INVITO A COMPARIRE Art. 10 ter L. 146/98: Medesima previsione vale per chi aderisce agli inviti a comparire ex art 5 Dlgs 218/97. Si ricorda che il contribuente in questo caso deve accettare integralmente la pretesa dell’Ufficio, rinunciando al contraddittorio (in contrasto proprio con quanto richiesto da Cass. SS.UU.!!) ed al ricorso. Usufruisce della riduzione ad 1/6 delle sanzioni. Deve effettuare il pagamento entro il quindicesimo giorno precedente alla data fissata per il contraddittorio ed inviare il modulo di adesione. Niente garanzia se si paga a rate. Circ. 11/E/07: “il limite di 50.000 euro non costituisce in alcun modo una franchigia, per cui se l’ammontare accertabile sulla base di presunzioni semplici è superiore a tale importo è effettuabile la rettifica dei ricavi o compensi nella misura complessiva risultante”. 26 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Invito al contraddittorio Se arriva l’invito il contribuente ha tre possibilità: Definizione agevolata dell’invito a comparire ex art. 5 c. 1 bis D.Lgs 218/97 (dopo aver rifiutato l’adeguamento in dichiarazione non poche perplessità sorgono sulla motivazione e sulla convenienza di un integrale accettazione dell’invito); L’accertamento con adesione (ovvero ci si “mette d’accordo” col Fisco a seguito di contraddittorio); Il Contenzioso tributario. Tale scelta può derivare o dalla mancata adesione in sede di contraddittorio o addirittura dalla mancata presentazione all’invito (è possibile, ma in tal caso la Cass. ha detto che l’accertamento può essere basato anche esclusivamente sullo sds; il contribuente comunque in sede contenziosa può difendersi in ogni modo e senza alcuna “restrizione”) E’ stato evidenziato che in caso di ottenimento in sede di accertamento con adesione di una riduzione superiore al 10% rispetto alla pretesa iniziale i benefici economici superano in termini di costo quelli che si sarebbero ottenuti accettando integralmente l’invito a comparire. 27 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Adesione all’invito: attenzione Se si presta adesione per un determinato anno, eventuali pretese relative ad annualità successive - basate sempre sugli studi di settore – potrebbero essere più difficili da contrastare. Inoltre, con la Finanziaria 2005 (L. 311./2004, art. 1, comma 48 lett. a e lett. b) è stato stabilito che: È consentito … all'Amministrazione finanziaria di emettere ulteriori accertamenti per il medesimo periodo d'imposta, in deroga a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del comma 3 dell'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono, invece, che le rettifiche e gli accertamenti possano essere integrati o modificati "mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” (Circ. 32/E 2005, par. 6.2.2). Con le nuove norme, quindi, è possibile emettere ulteriori avvisi di accertamento, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali e ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, anche se il maggior reddito accertato non è superiore al 50 per cento di quello definito ed è inferiore ad euro 77.468.53. 28 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Contraddittorio E’ importante: presentarsi essere preparati e documentati conoscere molto bene la nota metodologica di appartenenza ed il cluster depositare memorie dettagliate già elaborate Valutare attentamente se la presunta “antieconomicità” contestata sia superabile attraverso la circ. 4/E/2011: le perdite non sono sintomatiche di una condotta antieconomica non giustificabile se la realtà aziendale evidenzia un risultato positivo, erogato ai fautori dell'iniziativa imprenditoriale e come tale tassato in capo al soggetto percipiente (soci amministratori, soci dipendenti, ecc.) Consultare nelle vari circolari annuali dell’Agenzia l’elenco delle circostanze utili a giustificare l’eventuale scostamento. 29 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
RICORSO: ELEMENTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE Particolare passaggio della cd “Relazione Rey” (documento datato 31.1.2008 e redatto dalla “Commissione tecnica per lo studio e l'approfondimento delle problematiche di tipo giuridico ed economico inerenti alla materia degli Studi di Settore”; Presidente Prof. Guido Rey - Membri Prof. Massimo Basilavecchia e Dott. Roberto Monducci, istituita con DM 5.3.2007 dall’allora ministro Visco). Nel dare risposta al “Sesto mandato” conferito (“Valuta l’efficacia degli studi di settore quale strumento di ausilio all’attività di accertamento e propone indicazioni per affrontare gli eventuali problemi”) gli esperti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: 30 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
RICORSO “ I problemi che riguardano l’utilizzo delle risultanze degli studi di settore nella fase di accertamento sono i seguenti:… ii) la difficoltà di applicazione (la metodologia ed anche i risultati non sono chiari) da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate i quali, in mancanza di un’adeguata formazione, faticano a comprendere la portata e il significato di relazioni statistiche”. E questo perché, si spiega meglio al par. 5.2, “la metodologia prevede che sia la SOSE a stabilire gli attributi di congruità coerenza e normalità e questo deresponsabilizza l’Agenzia e in particolare l’accertatore che invece dovrebbe padroneggiare sia la metodologia e sia il risultato del calcolo “. N.B.: La Sose viene costituita, sotto forma di Spa e con la partecipazione al capitale sociale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'89% e della Banca d'Italia per l'11%, in base all'art. 10, comma 12 della legge 146 dell'8/5/1998, con l'affidamento in concessione (novennale) della elaborazione degli Studi di Settore e di ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria. 31 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Sentenze Cass. 3923 del 17.2.2011 La motivazione non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Conforme Cass. 17840 del 17.10.2012: “sembra doversi ritenere viziato da illegittimità l'avviso di accertamento il quale tragga origine dal mero scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore senza che l'Amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da supportare l'inattendibilità dei dati riscontrati, rispetto all'ausilio statistico, e senza che la medesima amministrazione abbia argomentato in ordine alle giustificazioni prospettate dal contribuente” 32 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Sentenze Cass. n. 18941 del 31.8.2010: è illegittimo l’avvio di accertamento nel caso in cui l’attività esercitata dall’impresa non coincide esattamente con quella presa in esame dallo studio di settore applicato (vedi anche Cass. 5399/2012). Cass. ord. 4582 del 24.02.2011 La meccanicistica conferma del reddito scaturente dagli studi nonostante gli elementi offerti dal contribuente nel contraddittorio altro non fa che trasformare un adempimento sostanziale (contraddittorio) in una formalità senza senso ed effettuata solo ed esclusivamente perché dovuta, in palese contrasto con la volontà del legislatore. 33 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Crisi d’impresa e studi: Cass. e circolare consulenti lavoro La circolare 22 settembre 2010, numero 10, diffusa dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, richiama la sentenza 7.09.2010, n. 19136 della Cassazione, che ha sancito che sono nulli gli accertamenti induttivi fondati sulle medie di settore che non costiutiscono un fatto noto dal quale inferire una presunzione di ricavi non dichiarati, se non sono suffragate da ulteriori elementi atti a sostenere il dato statistico. Al contrario la crisi di impresa (comprovato nel caso di specie dalla successiva cessazione dell’attività) può essere elemento idoneo a giustificare il mancato raggiungimento del risultato atteso del software. Secondo i cdl “l’interpretazione giurisprudenziale risulta conforme al contenuto normativo delle disposizioni che disciplinano l’applicazione degli studi di settore; infatti, la lettera c) del comma 4 dell’articolo 10 della legge 146/1998, prevede quale causa di esclusione dell’applicazione degli studi di settore il non normale svolgimento delle attività di impresa”. Con riferimento a tale disposizione, le istruzioni degli studi individuano alcune delle ipotesi per le quali l’Agenzia delle Entrate ritiene soddisfatto il requisito del non normale svolgimento delle attività. Ma tali ipotesi, come espressamente indicato, costituiscono scenari esemplificativi e non esaustivi dei casi di anormalità nello svolgimento delle attività di impresa o di lavoro autonomo. Quali comportamenti seguire? 34 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Crisi d’impresa e studi: come comportarsi con gli sds Indicare in dichiarazione dei redditi nel campo “cause di esclusione dall’applicazione dei parametri e dagli studi di settore”, il codice 7 rubricato “Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività”; compilare ed inviare il modello dello studio di settore, avendo cura di indicare nel campo note aggiuntive la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività in maniera regolare. In tal caso il contribuente dichiara la sussistenza di un’ipotesi di esclusione dall’applicazione degli studi di settore che, qualora dovesse essere ritenuta come non sussistente, determina l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e obbliga il contribuente ad un contenzioso tributario con l’obiettivo di vedere confermata l’esclusione da studi e disconosciuta la pretesa dell’amministrazione finanziaria. 35 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Crisi d’impresa e studi: come comportarsi con gli sds Compilare gli studi di settore senza indicare alcuna causa di esclusione, assoggettandosi così al test di congruità e indicare nel campo note aggiuntive gli elementi rappresentativi e descrittivi della crisi aziendale esprimendo laddove possibile gli effetti negativi sulla determinazione dei ricavi. In caso di non congruità l’ufficio, anche ai fini della selezione della posizione da sottoporre a controllo, dovrà preventivamente e obbligatoriamente valutare quanto indicato nelle note aggiuntive. 36 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Applicabilità dell’ACCERTAMENTO INDUTTIVO (puro): Art. 39, 2°comma, lett. d-ter, DPR n. 600/1973 1. Omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2. Indicazione di inesistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore 3. Quando l’infedele compilazione dei modelli in materia di studi di settore comporta una differenza superiore al 15% o comunque a 50.000 euro tra i ricavi e i compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione Nei casi 1+2 ai sensi del DL 16/2012 è possibile ricorrere all’accertamento induttivo senza subordinare tale possibilità alla condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2- bis dell’articolo 1 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471 (ai sensi dall’art. 8, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, la disposizione si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012.). 37 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Circ. 30/E del 11 luglio 2012 Gli uffici utilizzeranno ordinariamente la facoltà introdotta dalla disposizione del decreto legge n. 16 del 2012, soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010. Per le annualità precedenti il 2010, laddove il contribuente spontaneamente o a seguito di eventuale invito comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisasse l’interesse, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo evitando, in tali casi, il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo “puro”. 38 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Circ. 30/E del 11 luglio 2012 Ipotesi 1 Il contribuente non presenta il modello studi di settore nei termini ordinari e prima dell’inizio di controlli fiscali (accessi, ispezioni, verifiche, inviti di cui all’art. 32, comma 1, del D.P.R. 600/73, accertamenti) presenta dichiarazione integrativa entro i termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (articolo 2 comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998). In tale caso, se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione, le sanzioni sono ravvedibili secondo le regole generali previste dall’articolo 13 del DLgs n. 472 del 1997 (come chiarito con la circolare n. 8/E del 2012). Inoltre, laddove si verifichi quanto evidenziato in precedenza, l’Ufficio non potrà procedere ad accertamento induttivo. 39 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Circ. 30/E del 11 luglio 2012 Ipotesi 2 Il contribuente non presenta il modello studi di settore nei termini ordinari, ma solo dopo l’inizio di controlli fiscali (accessi, ispezioni, verifiche, inviti di cui all’art. 32, comma1, del D.P.R. 600/73, accertamenti). In tal caso: - le sanzioni non sono ravvedibili (come previsto dall’articolo 13 del DLgs n. 472 del 1997); - l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo ai sensi dell’articolo 39 secondo comma del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal decreto legge n. 98 del 2011 e dal D.L. n. 16 del 2012, poiché al momento dell’attivazione dei controlli il contribuente non ha presentato il modello. 40 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Crisi d’impresa e studi: elementi significativi La riduzione significativa del MOL (margine operativo lordo), in presenza di una riconversione produttiva, potrebbe non essere necessariamente significativa di una crisi in atto. Solo negli anni successivi, il permanere di risultati negativi, comproverebbe la crisi dovuta proprio alla necessità, nell’anno in cui il Mol ha iniziato a contrarsi, di una riconversione dell’attività (per i più svariati motivi: superamento tecnologico del prodotto, ingresso nuovi concorrenti maggiormente organizzati, etc.). E’ comunque da ritenersi che il fenomeno della crisi sia da giudicare sussistente in tutte le ipotesi di sospensione dell’attività. Una sospensione che non sia meramente occasionale o programmata dell’attività aziendale, costituisce evidentemente una condizione di non normalità nell’esercizio delle attività medesima, che giustifica uno scostamento anche sensibile dai risultati parametrici. Trattasi infatti di strumento di accertamento per imprese in “normalità economica” E’ necessario munirsi di elementi di prova ineccepibili. In tale senso si osserva che, quando la sospensione dell’attività d’impresa determina l’ammissione alle procedure di CIG, CIGS o di licenziamenti collettivi e di mobilità, la situazione di criticità che perfeziona l’ipotesi di esclusione dagli sds è valutata ed accertata, nelle opportune sedi, dagli Enti a ciò demandati. Tali procedure sono riconosciute solo se l’Ente preposto accerti la situazione di crisi. Il perfezionamento delle specifiche procedure che passano sotto l’attenta analisi di funzionari ministeriali costituisce prova certa e diretta della sussistenza della crisi. Ne deriva quindi che i contribuenti che in un determinato periodo di imposta ottengono il riconoscimento di una di tale procedure (che trovi causa di concessione in fenomeni di crisi aziendale) risultano legittimati a porsi tra le ipotesi di esclusione per non normale svolgimento delle attività. 41 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Crisi di impresa: giurisprudenza di merito sfavorevole CTR Ancona n. 36 del 9.3.2010 (e 35/2010): I giudici, con sentenza favorevole all’ufficio, ribadiscono sulla necessità che le circostanze addotte dal contribuente siano specifiche e documentate al fine di resistere alla pretesa tributaria. I generici riferimenti alle ridotte dimensioni aziendali ed alla crisi del settore si fermano alla mera enunciazione senza che da essi si possa ricavare un concreto contributo nella dimostrazione dell’incoerenza dello sds applicato. CTP Torino n. 89 del 27.5.2010: Con sentenza favorevole all’ufficio, i giudici puntualizzano la necessità di provare la crisi in relazione al caso specifico non essendo sufficiente invocare la crisi generalizzata di sistema (chiusura Olivetti ad Ivrea e rallentamento turistico di Saint Vincent). 42 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Periodo di non normale svolgimento Codice 5 . Periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Deve essere comunque compilato il modello dello studio di settore. Codice 6. Periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria. Deve essere comunque compilato il modello dello studio di settore. 43 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Periodo di non normale svolgimento Codice 7 . Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività. Per esempio mancato inizio dell’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale dovuto a: impianti da utilizzare per l’attività non ultimati per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore; non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; svolgimento esclusivo di attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività, che non consente l’autonoma realizzazione di proventi. Interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa di ristrutturazione di tutti i locali cui si effettua la produzione. Affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale o della società. Attività sospesa ai fini amministrativi previa comunicazione alla CCIAA. Relativamente ai professionisti, interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari. Deve essere comunque compilato il modello dello studio di settore. Come rilevato dalla Circ. 22 maggio 2007 n.31/E in presenza di questa causa di esclusione va compilato il quadro “Note aggiuntive” del modello dello studio di settore esplicitando la motivazione che ha impedito il normale svolgimento dell’attività 44 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Modifica attività esercitata Si evidenzia che a partire da Unico 2009 tra i codici di esclusione è stato introdotto il codice 12 “Modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore”. Per i soggetti che indicano come causa di esclusione il codice 12, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ.29/E/2009), si configura una causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lett. c), della legge n. 146 del 1998. Il contribuente è tenuto a compilare quello degli studi di settore dell’attività prevalente. 45 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
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