STRUMENTI PER OFFRIRE MAGGIORE FLESSIBILITÀ IN USCITA AI LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE - DOSSIER ANCE

Pagina creata da Emanuele Simonetti
 
CONTINUA A LEGGERE
Direzione Relazioni Industriali

                                  DOSSIER ANCE

          STRUMENTI PER OFFRIRE
MAGGIORE FLESSIBILITÀ IN USCITA
   AI LAVORATORI PROSSIMI
        ALLA PENSIONE

                                             1
Anticipo PEnsionistico – APE volontaria                                      (1)

                     Fonti normative
                 Articolo 1, commi da 166 a 178, della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016)
                 come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, comma
                 162) - DPCM n. 150 del 4 settembre 2017

                     Cos’è

                 È un prestito, corrisposto in quote mensili per 12 mensilità, commisurato e
                 garantito dalla pensione di vecchiaia(2) che il beneficiario otterrà alla
                 maturazione del diritto (in sostanza è un anticipo finanziario a garanzia
                 pensionistica).

                     Obiettivo

                 Possibilità di lasciare il lavoro in anticipo, al massimo tre anni e sette mesi
                 prima rispetto a quanto previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

                     Chi lo eroga

                 Un istituto finanziario tra quelli convenzionati nell’accordo MEF-Ministero del
                 lavoro-ABI-ANIA (3)

                     Operatività

                 Dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, in via sperimentale. (4)

1
  Si veda anche il paragrafo relativo all’APE aziendale. Quest’ultimo istituto è strettamente legato all’APE volontaria
2
  La pensione di vecchiaia si raggiunge con 66 anni e 7 mesi di contributi e 20 anni di anzianità contributiva. A
decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia sono ulteriormente
incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente
incrementati di 0,4 unità (Decr. Interministeriale del 5 dicembre 2017)
3
  Nel mese di gennaio 2018 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo sull’accordo
quadro tra Ministero dell’Economia, Ministero del Lavoro, ABI E ANIA su APE volontaria. Per rendere pienamente
operativo l’istituto sono ora necessarie la circolare dell’INPS e la pubblicazione del simulatore online ossia un tool di
calcolo che supporti il lavoratore nella ponderazione delle proprie decisioni di pianificazione previdenziale. Al
momento hanno aderito, con riferimento ai profili di finanziamento, Intesa Sanpaolo e Unicredit e per quel che
riguarda la copertura assicurativa obbligatoria Generali, Unipol, Allianz, Poste e Cattolica. In sostanza, quindi, l’Ape
volontaria deve ancora partire.
                                                                                                                       2
Dipendenti pubblici, privati e lavoratori autonomi e, a determinate condizioni, gli
                iscritti alla Gestione Separata.

                          Requisiti

                           Età minima di 63 anni e 20 anni di contributi
                           Maturazione diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
                           Non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di
                            invalidità

                Non è necessario cessare l'attività lavorativa.

                     Procedura di richiesta dell’APE volontaria

                Il lavoratore deve presentare (on line) all’INPS
                                 domanda di certificazione del diritto all’APE
                In caso di esito positivo
                                 istanza di anticipo (indicando il finanziatore a cui richiedere il
                                  prestito previdenziale e l’impresa assicurativa per la copertura del
                                  rischio)
                                 domanda di pensione di vecchiaia.

                Il lavoratore sottoscrive online la proposta e la quantità prescelta dell’APE.

                     Cosa viene percepito dal lavoratore ?

                Un assegno per 12 mensilità, che sarà erogato tramite la richiesta di un prestito
                ad una delle Banche che aderiscono all’iniziativa. La durata minima dell’ape
                volontaria è di sei mesi.

                Importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il
                rimborso del prestito richiesto, non può essere inferiore a 1,4 volte il trattamento
                minimo (710,39 euro)
                L’art.6 del DPCM n.150/2017 definisce:

                     l'importo minimo della quota di APE ottenibile in 150 euro mensili;

                     l'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile che non può
                      superare rispettivamente:

4
  La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), pubblicata in G.U. n. 302 del 29/12/17, Supplemento Ordinario n. 62,
dispone la proroga dell’istituto di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019).
                                                                                                                3
a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico,
                                   se la durata dell'erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi;
                                b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se
                                   la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 24 e 36 mesi;
                                c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se
                                   la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi;
                                d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se
                                   la durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi.

                        Quando viene percepito l’assegno dal lavoratore?

                     Da quando lascerà il lavoro a quando avrà i requisiti per la pensione di
                     vecchiaia.

                       Cosa succede quando il lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione di
                       vecchiaia?

                     Inizierà a ricevere la pensione dalla quale, per i successivi 20 anni, saranno
                     trattenute le rate per la restituzione del prestito richiesto (quindi al netto della
                     rata di ammortamento, inclusiva di restituzione capitale, interessi e
                     assicurazione). 5

                     Cosa succede passati 20 anni dal pensionamento?

                     Il lavoratore, avendo completato la restituzione delle rate di ammortamento alla
                     banca finanziatrice, inizia a ricevere la pensione “piena”.

                          Obblighi

                     Alla richiesta del prestito per ottenere l’APE, il lavoratore deve sottoscrivere una
                     assicurazione che tutela il lavoratore (e la sua famiglia) nel caso di premorienza
                     (rispetto della restituzione completa del prestito). In sostanza, l’assicurazione
                     ripaga il debito residuo e l’eventuale reversibilità viene corrisposta senza
                     decurtazioni (non ci sono garanzie reali sul prestito).

                         Tassazione

                     Essendo un prestito a carattere privato, è un’erogazione non tassata.

5
    È prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito
                                                                                                            4
Anticipo PEnsionistico sociale – APE SOCIALE
                 A)

                      Fonti normative

                         Articolo 1, commi da 179 a 186, della Legge di Bilancio 2017 (L. n.
                          232/2016) come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art.
                          1, comma 162).

                         DPCM n. 88 del 23 maggio 2017 – Circolare INPS n.100 del 16 giugno
                          2017. Messaggio INPS n. 4195 del 25 ottobre 20176.

                      Cos’è

                 E’ un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate
                 condizioni previste dalla legge (categorie disagiate).

                       Obiettivo

                 Offrire un sostegno economico a disoccupati da lungo tempo e a lavoratori in
                 condizione di particolare disagio.

                  Ambito di applicazione

                 Può essere richiesto da chi, in particolari condizioni di bisogno, debba lasciare il
                 lavoro prima di quanto previsto dalla normativa vigente:

                         disoccupati (7) (8) senza ammortizzatori sociali con almeno 30 anni di
                          contributi

                         lavoratori che assistono familiari di 1° grado con disabilità grave con
                          almeno 30 anni di contributi, ovvero un parente o un affine di secondo
                          grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con
                          handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età
                          oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
                          mancanti

6
  Si veda anche la News Ance del 23 maggio 2017
7
  Lo “stato di disoccupazione” si configura nei casi di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
8
  La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) aggiunge ai casi di cui alla nota 3, la scadenza del termine del rapporto di
lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del
rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
                                                                                                                       5
    lavoratori con un grado di invalidità superiore o uguale al 74% con
                           almeno 30 anni di contributi

                          dipendenti che svolgono o abbiano svolto per almeno sette anni negli
                           ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette9 in via continuativa
                           una o più delle attività lavorative di seguito elencate10. Tali attività
                           lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime
                           non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della
                           decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore
                           a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte
                           nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata
                           almeno pari all’interruzione predetta.
                           Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di
                           svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi
                           di inoccupazione.

                  Elenco attività:
                          operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli
                           edifici;
                          conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle
                           costruzioni;
                          (altre omissis)
                     I dipendenti in esame (attività definite gravose) devono essere in possesso di
                     un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

                     Requisiti

                  Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni
                  indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti
                  requisiti:

                          almeno 63 anni di età;

                          almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le
                           attività di cui all’allegato C della Legge n. 232/2016 e nell’allegato A del
                           DPCM citato, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (11);

9
   Così modificato dalla Legge di Bilancio 2018. Il DL n. 50/17, convertito in L. n. 96/2017, ha reso più flessibile il
requisito relativo allo svolgimento da almeno 6 anni, in via continuativa, dell’attività lavorativa “particolarmente
difficoltosa e rischiosa”.
10
   Allegato C richiamato alla lettera D dell’art. 1, comma 179, della Legge n. 232/2016 e nell’allegato A del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. La Legge di Bilancio ha allargato l’elenco delle attività
lavorative cosiddette “gravose” che così diventano 15 in totale.
11
    La citata Legge di Bilancio 2018(L. n. 205/2017), interviene sui requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE
sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (c.d. APE
sociale donna)
                                                                                                                         6
   non essere titolari di alcuna pensione diretta.

                 L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro
                 dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

                   Decorrenza e durata

                 Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
                 domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le
                 condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.

                 L’APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età
                 prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al
                 conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito
                 anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

                     Modalità di richiesta       (12)

                 I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovavano o potevano venire a
                 trovarsi nelle condizioni previste dalla legge dovevano, preliminarmente alla
                 domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle
                 condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017 (prorogato al 30
                 novembre 2017); coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette
                 condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la predetta domanda
                 entro il 31 marzo 2018.

                 Contestualmente o nelle more dell’istruttoria della domanda di riconoscimento
                 delle condizioni di accesso all’APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i
                 requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare
                 la domanda di accesso alla prestazione. (13)

                 Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE
                 sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi
                 territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i
                 consueti canali istituzionali.

12
   Dati statistici sulle istanze di APE Sociale
 Una nota dell’INPS, con dati aggiornati al 16 ottobre 2017, evidenzia le tipologie di domande pervenute e loro stato
di lavorazione con il dettaglio delle percentuali respinte.
Totale complessivo domande pervenute 39.721, di cui per lavori addetti a mansioni difficoltose o rischiose 4.003
(10,1%). Di queste ultime solo 867 (2,2% sul totale delle domande e 21,7% sulle domande per tali mansioni) sono state
accolte e 3.080 (7,75%; 76,9%) respinte; 56 (0,1%;1,4%), al momento della rilevazione, erano ancora in fase di
istruttoria.
13
   È da evidenziare che le parti sociali del settore delle costruzioni hanno messo a disposizione tramite le Casse Edili,
un sistema di rilascio delle attestazioni dei periodi di iscrizione degli operai presso le Casse stesse, secondo una
espressa richiesta del Ministero del Lavoro. Si vedano anche la News Ance del 12 luglio 2017 e la Comunicazione n.
617 della CNCE.
                                                                                                                       7
Per l’istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un
apposito protocollo in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo
scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro
delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l’INPS
può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

   Cosa viene percepito dal lavoratore?

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al
momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500
euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità
non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa. Il
trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è
reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo
familiare.

E’ da rimarcare che il lavoratore a cui spetta una pensione di vecchiaia
superiore a 1.500 € lordi mensili che desidera un’Ape maggiore di quella
sociale, può richiedere la differenza con il meccanismo dell’Ape volontaria,
chiedendo il prestito solo sulla differenza richiesta.

   Incompatibilità

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi
allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione
(ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

   Compatibilità

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o
parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000
euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di
reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo
così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel
corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede
Inps procede al relativo recupero.

      Tassazione

Ordinaria, perché di fatto questo strumento è fiscalmente assimilato a reddito
da lavoro dipendente
                                                                                         8
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – R.I.T.A.

                    Fonti normative

                       Articolo 1, commi 168-169 della Legge di Bilancio 201814 (L. n.
                           205/2017), che modifica, sostituendolo integralmente, il comma 4
                           dell’art. 11 del D. Lgs. 252/200515.

                          Cos’è               È una erogazione frazionata di un capitale (di fatto, un
                                              riscatto frazionato), per il periodo considerato, pari al
                                              montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in
                                              rendita e in capitale del montante residuo non rileva la
                                              parte di prestazione richiesta a titolo di rendita
                                              integrativa temporanea anticipata.

                       Obiettivo

                  Offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno
                  finanziario agli iscritti che stanno per raggiungere il diritto alla pensione di
                  vecchiaia.

                     Chi la eroga             Direttamente la forma pensionistica complementare

                    Caratteristica            È un’opzione aggiuntiva alle prestazioni pensionistiche
                                              già erogabili sulla base del D.Lgs n. 252/2005.

14
   Il comma 169 della Legge di Bilancio 2018 abroga la vecchia R.I.T.A., così come introdotta in forma temporanea nel
nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2017 (l. 232/2016).
15
    Entro la fine del mese di gennaio 2018 dovrebbe essere emanata dalla Covip una circolare interpretativa sulla
“nuova R.I.T.A.” con probabile necessità di provvedere ad alcune modifiche agli Statuti dei Fondi Pensione. Il Fondo
Prevedi, in data 11 gennaio 2018, ha inviato apposita comunicazione per l’aggiornamento della Nota informativa e del
Documento sul regime fiscale a seguito delle novità in materia di R.I.T.A. e di Riscatto totale introdotte con la Legge di
Bilancio 2018.
                                                                                                                        9
Operatività

                 Stabilizzata 16

                    Ambito di applicazione

                 Iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento di
                 vecchiaia in regime di contribuzione definita.

                                              17
                        Requisiti             ( )

                 Fermi restando i requisiti di iscrizione alla forma pensionistica complementare
                 per almeno 5 anni e 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di
                 appartenenza, il diritto all’erogazione della R.I.T.A. si ottiene in due casi
                 differenti.

                 Opzione A. Aver cessato l’attività lavorativa, essere entro i 5 anni dalla
                 maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime
                 obbligatorio di appartenenza;

                 Opzione B. Avere uno stato di inoccupazione superiore a 24 mesi e trovarsi
                 entro 10 anni dalla maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia
                 nel regime obbligatorio di appartenenza.

                       Decorrenza

                 Dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età
                 anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

                       Cosa viene percepito dal lavoratore

                 È l’iscritto/richiedente che ha facoltà di scelta sulla quota in capitale richiedibile
                 e sul numero di rate in cui suddividerla. L’iscritto quindi può, ad esempio, fare
                 richiesta dell’intero montante accumulato, anche in un’unica soluzione. 18

16
   La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha stabilizzato la R.I.T.A. (era sperimentale)
17
   La Covip a breve (entro il corrente mese di gennaio, sulla base di notizie informalmente acquisite) dovrebbe
emanare una circolare di chiarimenti operativi, dettando ai Fondi Pensione la procedura da seguire.
18
   È da sottolineare che, in sostanza, richiedendo la R.I.T.A., si va ad erodere il “capitale accumulato dal lavoratore
stesso”. I vantaggi per l’iscritto sono:
      una forte agevolazione sulla tassazione;
      la possibilità di ottenere, in un arco temporale non ampio, l’intero capitale accumulato.
                                                                                                                    10
Rapporti con l’APE

                 L’accesso alla R.I.T.A. prevista dalla Legge di Bilancio 2018 è completamente
                 indipendente dal possesso dei requisiti APE19.

                         Tassazione

                 Agevolata sul tutto il montante accumulato, variabile dal 15% al 9% a seconda
                 degli anni di permanenza nel fondo pensione.

                        Considerazioni

                 La R.I.T.A. attuale semplifica la disciplina, andando di fatto ad unificare le due
                 forme di rendita temporanea anticipata vigenti in precedenza. Essa offre due
                 benefici principali all’aderente al Fondo pensione:
                     1. la possibilità di chiedere immediatamente, senza limiti temporali legati alla
                        disoccupazione (opzione A), un riscatto frazionato della propria posizione
                        previdenziale, senza il rischio di incorrere nell’obbligo di rendita;
                     2. un notevole beneficio fiscale, poiché su tutto il montante accumulato
                        verrebbe applicata una tassazione variabile dal 15% al 9% (invece del
                        23% in caso di riscatto immediato).

                 La R.I.T.A. offre quindi, nell’immediato, un prezioso strumento di flessibilità per
                 coloro che si trovano oggi, o si troveranno a breve, nelle condizioni previste
                 dalla Legge di Bilancio 2018. Inoltre, in un’ottica futura, la formulazione attuale
                 della R.I.T.A. parrebbe essere il primo passo ufficiale di una profonda
                 trasformazione della funzione della stessa previdenza complementare; da
                 sostegno all’assegno pensionistico ad uno strumento di “scivolo” (costituito dal
                 totale dei versamenti effettuati negli anni dal lavoratore e dal datore di lavoro,
                 più i rendimenti del fondo pensione), in grado di accompagnare il lavoratore fino
                 all’ottenimento dei requisiti per la pensione pubblica, il cui accesso, per le future
                 generazioni, avverrà ad un’età anagrafica via via maggiore.

19
   E’ un’importante differenza con la precedente formulazione della R.I.T.A., la quale subordinava l’accesso alla stessa
al possesso dei requisiti per l’APE volontaria.

                                                                                                                     11
APE AZIENDALE

                        Fonti normative

                 Articolo 1, comma 172 della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016)
                 Articolo 1 comma 162 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017)

                      Cos’é

                 È un assegno di accompagnamento alla pensione. Si tratta sostanzialmente di
                 una misura per agevolare gli esodi dei lavoratori più anziani che decidono di
                 ricorrere all’APE volontaria, attraverso un contributo economico che fa
                 incrementare la pensione futura del lavoratore e dunque contenere la rata di
                 ammortamento del prestito finanziario. Può essere definita come un’Ape
                 volontaria con oneri a carico del datore di lavoro del settore privato (o degli Enti
                 bilaterali o dei Fondi di solidarietà).20

                         Obiettivo

                 Attraverso il versamento contributivo da parte del datore di lavoro, si determina
                 un aumento del futuro trattamento previdenziale del lavoratore tale da
                 neutralizzare l’impatto futuro degli oneri finanziari della rata connaturata
                 all’ammortamento del prestito previdenziale che ha durata ventennale. Ad
                 ultimazione del piano di ammortamento, la pensione conserverà comunque la
                 “dote contributiva” versata dal datore di lavoro.

                        Operatività

                 Sull’APE aziendale si riflette l’innovazione recata dalla Legge di Bilancio 2018,
                 con ampliamento del periodo di sperimentazione dell’APE volontaria a tutto il
                 2019.

20
  Alla contribuzione datoriale finalizzata all’Ape aziendale, si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
applicate nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori)
                                                                                                                      12
Caratteristiche

Si può attivare solo nei casi di richiesta di Ape volontaria

          Requisiti

   •      il lavoratore deve aver compiuto 63 anni;
   •      deve andare in pensione entro 3 anni e 7 mesi;
   •      deve aver versato i contributi INPS da almeno 20 anni;
   •      deve lavorare nel settore privato.

        Ambito di applicazione

Tutti i lavoratori le cui aziende di appartenenza sono interessate da un piano di
ristrutturazione aziendale (a seguito di crisi o in situazione di esubero).

       Accordo

L'Ape Aziendale prevede quindi un accordo (individuale) sulle condizioni per la
pensione anticipata fra datore di lavoro e dipendente per il quale il primo si
impegna a sostenere interamente i costi dell'APE al secondo.

         Rapporto con l’APE volontaria

L’APE volontaria è un prestito erogato da un istituto bancario, che    il lavoratore
divenuto pensionato restituisce nel corso di venti anni. In tale        periodo, la
pensione è, pertanto, ridotta per effetto di trattenute dirette alla    restituzione
delle somme ricevute in prestito nonché del pagamento del premio       assicurativo
per la copertura del rischio di premorienza.

Nel sistema contributivo di calcolo, la pensione è direttamente proporzionata
all’entità del montante contributivo. Quando si incrementa la contribuzione
accreditata al lavoratore, per ciò stesso si incrementa la misura della pensione.

A questi meccanismi, risulta legata l’APE aziendale. Una volta che il lavoratore
è disponibile a far ricorso all’APE volontaria, il datore di lavoro può trovare un
accordo con il lavoratore e, in attuazione di tale accordo, provvedere ad
incrementare il “montate contributivo individuale” di quel lavoratore. In questo
modo, si farà crescere l’ammontare della pensione.

                                                                                       13
Misura della somma a carico del datore di lavoro

La somma che il datore di lavoro, in attuazione dell’accordo, versa all’Inps in
unica soluzione consiste in un “contributo non inferiore, per ciascun anno o
frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia, all’importo determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 184”.

L’importo a carico dell’azienda, è quindi da calcolare secondo le regole di
determinazione della contribuzione volontaria, e corrisponde al 33% della
retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane lavorate (50.000 euro di
retribuzione annua, nel caso di anticipo di 3 anni =150.000, porteranno, ad
esempio, ad un esborso di euro 49.500).

È in ogni modo prevista la facoltà per le parti di raggiungere un accordo su un
contributo superiore al predetto valore ove, ad esempio, si voglia garantire la
piena sterilizzazione del peso della rata di ammortamento.

 Detrazione fiscale

L'APE aziendale prevede uno sconto, sotto forma di detrazione fiscale, pari al
50% della quota interesse della rata, spalmata sui primi 20 di pensione del
lavoratore.

       Considerazioni

Non si conosce, al momento, se l’Ape volontaria avrà successo. Tale tipologia
di Ape, con il concorso dell’azienda all’incremento del montante e, quindi, della
pensione, potrebbe assumere un ruolo di incentivazione della disponibilità dei
singoli lavoratori.

In sostanza, il rapporto fra l’effetto di riduzione della pensione netta percepita a
causa dell’attivazione dell’APE volontaria e l’effetto dovuto all’incremento della
pensione determinato dall’arricchimento del montante contributivo grazie alla
somma versata a tale scopo all’Inps da parte dell’azienda potrebbe incentivare
le richieste di Ape volontaria. Così, attraverso opportuni calcoli, si può arrivare
ad individuare la somma da versare all’Inps allo scopo di contenere l’effetto di
riduzione o, al limite, di annullarlo del tutto.

                                                                                       14
ISOPENSIONE

                              Fonti normative

                       Art. 4, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (Legge Fornero)
                       Art. 1, comma 160, della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

                              Cos’è
                       L’isopensione è uno “scivolo pensionistico”, istituito dalla Legge Fornero. È un
                       istituto simile – nelle finalità – all’ape aziendale, ma con caratteristiche diverse.
                       (21)

                            Obiettivo
                       Consentire ai dipendenti di anticipare l’uscita dal lavoro sino a un massimo di 4
                       anni senza perdere lo stipendio, ampliato a 7 anni dal 2018, in via temporanea,
                       dalla Legge di Bilancio 2018.

                             Ambito

                       Datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza del
                       personale.

                           Accordo sindacale
                       Necessario un accordo tra il datore di lavoro e le Organizzazioni Sindacali
                       maggiormente rappresentative a livello aziendale che individua, come
                       eccedenza, l’insieme dei lavoratori che entro 4 anni (7 fino al 2020)
                       raggiungono la pensione di vecchiaia o anticipata.

21
     Differenze tra Isopensione e Ape aziendale
                              ISOPENSIONE                                   APE AZIENDALE
       Operatività            Attiva                                        Non attiva
       Applicazione           Aziende > 15 dipendenti                       Tutte le aziende
       Accessibilità          Massimo 4 anni dal pensionamento (7 anni in   Massimo 3 anni e 7 mesi dal
                              via temporanea per il triennio 2018-2020)     pensionamento
       Mensilità erogate      13 (come tradizionale pensionamento)          12 (come APE sociale)
       Prestito erogato       NO                                            SI

                                                                                                               15
Cosa percepisce il lavoratore ?

                 Una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di
                 pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti. Il datore di lavoro deve
                 anche corrispondere all'INPS i contributi previdenziali spettanti sino alla data di
                 maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia (a seconda
                 del trattamento che il lavoratore può ottenere per primo).22

                      Quando la prestazione viene percepita dal lavoratore ?

                 Dal momento in cui smette di lavorare fino a quando matura la decorrenza della
                 pensione.

                        Chi paga

                 Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalità
                 previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente
                 all'accredito della relativa contribuzione figurativa.

                    Ambito di applicazione

                 Lavoratori in esubero che:
                     • sono occupati presso aziende che hanno mediamente più di 15
                       dipendenti, ai quali manchino non più di 4 anni al pensionamento (7, in via
                       temporanea per il triennio 2018-2020) al raggiungimento dei requisiti per
                       la pensione;
                     • sono oggetto di un accordo sindacale aziendale (con le Organizzazioni
                       comparativamente più rappresentative).

22
  La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato
da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. (Periodo aggiunto dal D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2012, n. 221).
                                                                                                                    16
Accordo individuale

Deve essere sottoscritto un ulteriore accordo tra il lavoratore e l’impresa, con
cui si fornisce il consenso alla cessazione del rapporto (il consenso non è
necessario solo in caso di licenziamenti collettivi).

     ECOCERT

Per essere sicuri del possesso dei requisiti, bisogna richiedere all’Inps
(direttamente online o tramite patronato) l’Ecocert, cioè l’estratto conto
certificativo: si tratta del documento in cui appaiono tutti i contributi accreditati a
favore del lavoratore e gli anni nei quali sono stati effettuati i versamenti
contributivi.

     Procedura

Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui sopra, il datore di lavoro
interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla
presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in
relazione agli obblighi.
L’azienda propone la preadesione ai lavoratori interessati e presenta all’Inps le
preadesioni e l’accordo sindacale.
L'accordo diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che
effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed
al datore di lavoro. L’Inps invia all’azienda un documento di stima della spesa
nel periodo del pensionamento.
In ogni caso, in assenza del versamento mensile, l'INPS è tenuto a non erogare
le prestazioni.
In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di
pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto
pagamento l'INPS procede alla escussione della fideiussione.

                                                                                          17
LAVORATORI PRECOCI

Fonti normative

Articolo 1, commi da 199 a 205 della Legge di Bilancio 2017 (L. n.232/2016)
Articolo 1, comma 162 e seguenti della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017)

    Cos’è

Beneficio diretto a quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare giovanissimi

     Obiettivo

Aver accesso alla prestazione pensionistica in via anticipata

 Ambito di applicazione

Categorie di lavoratori in difficoltà:
   disoccupati - Sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del
    rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta
    causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui
    all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso
    integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da
    almeno tre mesi;
   familiari con handicap – Sono coloro che assistono, al momento della
    richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado
    convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,
    comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un
    affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della
    persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta
    anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano
    deceduti o mancanti (ultimo periodo aggiunto dal comma….dell’art. 1 della
    Legge di Bilancio 2018);

   invalidi – Sono coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa,
    accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità
    civile, superiore o uguale al 74 per cento;

                                                                                    18
    addetti ad una delle 15 mansioni definite gravose - Sono lavoratori
                       dipendenti di cui alle professioni elencate indicate come gravose, che
                       svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi
                       dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le
                       quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e
                       rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori
                       che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del
                       decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. (così modificato dal comma 162
                       lettera g) dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018).

                 Elenco attività gravose:
                     operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli
                        edifici;
                         conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle
                          costruzioni;
                         (altre omissis)

                       Requisiti

                          Aver versato almeno 12 mesi di contributi da lavoro effettivo prima dei
                           19 anni di età;

                          avere 41 anni23          di   contributi     (indipendentemente         dal    requisito
                           anagrafico);

                          essere in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè
                           siano nel cd. sistema misto).

                      Operatività

                 Stabilizzata24

23
  Requisito legato alla speranza di vita quindi destinato ad essere adeguato)
24
  La misura è strutturale anche se concessa nell'ambito di un vincolo di risorse annualmente prestabilite in esito ad
una particolare procedura di monitoraggio delle istanze presentate dai diretti interessati. In buona sostanza è previsto
un vincolo annuo di bilancio, il quale implica una specifica procedura di monitoraggio delle domande (si tiene in
considerazione la data di maturazione del requisito contributivo agevolato di 41 anni e, a parità della stessa, la data di
presentazione dell'istanza di accesso.
                                                                                                                       19
Puoi anche leggere