STATUTO FONDAZIONE "San Leo"

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STATUTO FONDAZIONE "San Leo"
Art. 1 Costituzione
 Su iniziativa del Comune di San Martino in Pensilis è costituita in San Martino in Pensilis la Fondazione denominata "San
Leo", con sede presso la Casa comunale, Via Croce, 34.
La Fondazione "San Leo" non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, essa risponde ai principi della Fondazione di
partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e ss del Codice Civile.

Art. 2 Delegazioni ed Uffici
Delegazioni ed Uffici potranno essere costituiti nella Regione Molise allo scopo di promuovere, in via accessoria e
strumentale, la tradizionale Carrese e per incrementare la necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 Scopi
Essa si propone di attuare iniziative per la tutela e la valorizzazione della tradizione Corsa dei carri, che si svolge fra i
territori di San Martino in Pensilis e Campomarino, legandola ad una cultura di promozione e studio dell'identità della
comunità sammartinese nonché ad una cultura di tutela e rispetto dell'ambiente e degli animali, attraverso un'opera di studio,
ricerca e educazione per la salvaguardia di tutto il territorio in cui opera.
In particolare si propone di promuovere la ricerca e lo studio sui contenuti antropologici, storici, sociali e religiosi della
comunità sammartinese, con particolare riguardo alla Carrese.
Si propone altresì di gestire l'organizzazione complessiva e la promozione di questo evento con l'organizzazione di
manifestazioni a latere e con una valorizzazione turistica, integrandosi con le iniziative di altre strutture pubbliche operanti
sul territorio di riferimento, nonché con le imprese private.
Si propone altresì di sostenere e favorire le attività e gli oneri delle Associazioni dei Carri che rendono possibile questa
tradizione.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate all'art. 3;
Tuttavia per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione "San Leo", in modo non prevalente rispetto alle attività
istituzionali, in quanto strumentali, potrà:
a)- stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati opportune e/o utili per il
raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b)- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
c)- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
d)- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente
alla promozione culturale e turistica delle tradizioni e dell'identità della comunità sammartinese e molisana;
e)- svolgere in via accessoria attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli
audiovisivi ed a quello degli articoli di pubblicità (gadgets, bandiere e simili), anche acquisendo e registrando un proprio
marchio.

Art. 5: Patrimonio
Il Patrimonio della Fondazione "San Leo" è costituito:
Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili, o da altre utilità impiegabili per il
perseguimento degli scopi, effettuati dal soggetto fondatore o da altri partecipanti;
Dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli acquistati
dalla stessa secondo le norme di questo Statuto;
Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
Dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad
incrementare il patrimonio;
Da contributi attribuiti al fondo di dotazione dello Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 6: Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
Dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, o da altri enti pubblici;
Dai contributi dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;
Dai ricavi delle attività istituzionali;
 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa Fondazione e per la
realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7: Esercizio finanziario
L'Attività della Fondazione sarà organizzata in conformità a programmi annuali e pluriennali.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 Dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 Aprile il
Conto consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione del rendiconto, può avvenire entro il 30
Giugno.
Copia del Bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta di approvazione del Consiglio di amministrazione, dovrà
essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni
nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del
consiglio di Amministrazione, muniti di delega, che eccedono i limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato, devono
essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano d'eventuali perdite di gestioni precedenti,
ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione a sostegno della tradizionale Carrese e degli enti o Associazioni
che animano questa tradizione, ovvero per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue
attività.
E' vietata la distribuzione avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la
distribuzione o la destinazione non siano imposti dalla legge.

Art. 8: Partecipanti aderenti (o aderenti)
Hanno la qualifica di "aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private nonché gli enti che, condividendo le
finalità della Fondazione, contribuendo con elargizioni in denaro, con azioni ed atti tesi allo svolgimento della tradizionale
carrese, favoriscono la sopravvivenza e la valorizzazione della medesima e di altre manifestazioni tradizionali in ambito
locale.
In particolare, per le loro funzioni, possono ottenere la qualifica di "partecipanti aderenti" i rappresentanti delle Associazioni
dei Carri, che hanno partecipato almeno alla Carrese dell'anno precedente, dell'Associazione Pro-Loco e della Parrocchia.
Essi possono far parte degli organi della fondazione sino a quando se ne dimostri la loro esistenza e la loro attività.

Art. 9. Partecipanti sostenitori benemeriti
Possono ottenere la qualifica di "sostenitori benemeriti", previo assenso del Consiglio di Amministrazione, le persone
fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con contributi in denaro
ovvero con un'attività, anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione alla Fondazione di beni materiali e
immateriali.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà con un regolamento la possibile suddivisone per categorie di attività e
partecipazione alla Fondazione, potendo i partecipanti sostenitori entrare a dar parte, per una quota di cooptazione nel
Consiglio di Amministrazione, regolato da articoli successivi, e per una quota nel Comitato scientifico e tecnico.

Art. 10 Prerogative dei partecipanti
La qualifica di "aderente" o "sostenitore", indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in
considerazione della necessità e importanza di tali categorie nonché del corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, a
quanto previsto dagli articoli successivi in relazione agli organi della stessa Fondazione.
 Gli aderenti e i sostenitori possono accedere ai locali e alle strutture delle medesime, come pure consultare archivi ed
eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della stessa.

Art. 11 fondatori
Fondatore della Fondazione "San Leo" è il Comune di San Martino in Pensilis.

Art. 12 Organi della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Collegio dei tecnici ed esperti scientifici;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei revisori dei Conti;
- L'Assemblea di partecipazione;

Art. 13 Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza, con
tutti i poteri attinenti all'amministrazione della stessa.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti che non fanno parte del Consiglio Comunale.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei tecnici ed esperti
scientifici.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e
del Comitato esecutivo, e provvede ai rapporti con le autorità e con le pubbliche amministrazioni.
Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che sono deliberati; sorveglia il buon
andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda
necessario; adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno e lo sottopone a ratifica del Consiglio di
amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 14. Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:
1) Sindaco pro tempore - membro effettivo;
2) n° 5 Membri nominati dal Consiglio Comunale di cui 3 espressi dalla Maggioranza e 2 dalla Minoranza;
3) n° 3 Membri in rappresentanza delle Associazioni dei carri, designati dalle stesse Associazioni, nel numero di 1 ( uno )
ciascuno;
4) n° 1 Membro designato dalla Pro Loco;
5) n° 1 Membro designato dalla Parrocchia;
Detti membri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
I consiglieri eletti dal Consiglio Comunale, in caso di dimissioni, impedimento o decesso sono sostituiti del Consiglio
Comunale, che ha anche la facoltà di revocarne la nomina.
I consiglieri eletti, espressione dei partecipanti aderenti, in caso di dimissioni, impedimento o decesso, sono sostituiti su
indicazione dell'associazione o ente partecipante.
Ogni consigliere che risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione sarà
dichiarato decaduto e sostituito.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite salvo il rimborso di eventuali spese sostenute.

Art. 15 Funzioni del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed adotta ogni
provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione, nell'ambito delle direttive annuali di attività
decise dal Presidente .
Al Consiglio spetta in particolare:
- di procedere alla cooptazione per l'eventuale aumento del numero dei Componenti del Consiglio come previsto dall'
articolo precedente;
di nominare il Vice Presidente ed il Segretario generale;
di nominare i membri del Comitato esecutivo;
di deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente o della maggioranza assoluta dei consiglieri;
di approvare entro il mese di aprile, e non più tardi del mese di giugno, il bilancio preventivo con allegato il programma di
lavoro ed entro il mese di Dicembre il conto consuntivo;
Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro;
di provvedere sugli affari e le questioni che gli siano sottoposte dal Comitato esecutivo;
di proporre al Consiglio Comunale eventuali modifiche al regolamento della Carrese.

Art. 16 Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente della Fondazione con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di
norma, in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario,
o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
Le convocazioni ordinarie devono avvenire con un preavviso di almeno quindici giorni, con l'ordine del giorno da trattare in
forma scritta. L’ordine del giorno deve prevedere la 1a e la 2a convocazione.
Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con almeno quarantotto ore di preavviso, in forma scritta o tramite fax o
posta elettronica.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se presenti la maggioranza assoluta dei membri che lo
compongono in 1a convocazione. In 2a convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno 4 Consiglieri.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 17 Comitato Esecutivo
Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vicepresidente e da altri tre membri dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Comitato esecutivo cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie per le iniziative che costituiscono gli scopi
della Fondazione "San Leo".
Esso può approvare eventuali regolamenti interni.
Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta di
almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità dei voti prevale il voto del
Presidente.

Art. 18 Collegio dei tecnici ed esperti scientifici
Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto di un massimo di dieci membri nominati dal
Consiglio di Amministrazione, tra le personalità e gli esperti nei vari campi d'attività che competono alla Fondazione "San
Leo". Il loro apporto culturale, tecnico e scientifico sarà richiesto ogni qualvolta la loro competenza potrà far svolgere al
meglio le attività programmate e gli scopi della Fondazione.
I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 19 Funzioni e convocazione del Collegio dei tecnici ed esperti scientifici.
Il Collegio dei tecnici ed esperti scientifici si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il
Presidente o il Comitato esecutivo o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, su richiesta di almeno un terzo
dei componenti di tali organi.
Il Collegio dei tecnici ed esperti scientifici:
formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
esprime pareri sui programmi di attività sottoposti dal Comitato esecutivo e dal Consiglio di amministrazione;
esprime il parere sui risultati conseguiti riguardo a singole iniziative attuate dalla Fondazione.
Art. 20 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione
Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione e collabora con il Presidente.
Sovrintende in particolare:
alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al
successivo controllo dei risultati;
all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ed alla predisposizione degli
schemi del Bilancio preventivo e del conto consuntivo;
cura la gestione dei programmi d'attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'Amministrazione della
Fondazione;
tiene in ordine i registri contabili e i registri dei verbali.

Art. 21 Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dal Consiglio di
Amministrazione, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei
Revisori dei conti.
Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le
proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, e compie verifiche di cassa.
Il Collegio resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati.
I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 22. Verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei tecnici degli
esperti scientifici devono essere trascritti, in ordine cronologico, in appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni
pagina e sottoscritti da uno dei componenti dei Revisori dei Conti.

Art. 23 Assemblea di partecipazione
L'assemblea di partecipazione è costituita dagli aderenti, dai sostenitori benemeriti e dai membri del Comitato dei tecnici ed
esperti scientifici e si riunisce almeno una volta l'anno.
Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e rappresenta un momento di confronto generale per
formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.[

Art. 24 Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione
dell'Assemblea di partecipazione, ad altri enti o fondazioni che perseguano fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 25 Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in
materia.

Art. 26 Norma Transitoria
In sede di Costituzione il Comune di San Martino in Pensilis, eleggerà i propri componenti all'interno del Consiglio di
Amministrazione.
I membri così nominati resteranno in carica per due esercizi.
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