Istruzioni per le operazioni di seggio

Pagina creata da Cristian Paolini
 
CONTINUA A LEGGERE
Istruzioni per le operazioni di seggio
Istruzioni per le operazioni di seggio

                                         1
COMPOSIZIONE E COMPITI
    DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Il seggio è composto da:
• 1 presidente
• 1 segretario
• 4 scrutatori

                                         2
Per la validità delle operazioni elettorali
dell’Ufficio Elettorale di sezione, devono trovarsi
  sempre presenti almeno 3 membri dell’Ufficio
          stesso, fra i quali il presidente o il
                    vicepresidente.
Per lo scrutinio almeno 5 e cioè il presidente o il
   vicepresidente, tre scrutatori e il segretario.

                                                      3
OGNI OPERAZIONE DEI SEGGI VIENE MESSA A VERBALE.
• Compilare scrupolosamente ogni verbale.
• Trascrivere esattamente i dati del verbale.
• Formare correttamente i plichi.
        I verbali devono recare, in ciascun foglio, la firma
        di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti di
          lista, presso la sezione, che ne fanno richiesta,
                    nonché il bollo della sezione.

                                                               4
RAPPRESENTANTI DI LISTA
I presidenti di seggio, all’atto delle designazioni dei rappresentanti presso la
sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse:
1) La designazione dei rappresentanti presso la sezione non è ammissibile se
colui che la fa non sia una dei delegati delle liste dei candidati, ovvero una delle
persone da essi autorizzate;
2) Il rappresentante designato deve essere elettore della circoscrizione
elettorale per il Parlamento Europeo: tale requisito potrà essere accertato dalla
tessera elettorale in possesso del designato;
3) La designazione deve essere fatta per iscritto, e la firma dei delegati deve
essere autenticata art. 14 legge n. 53, 21 marzo 1990 l’autenticazione deve
essere redatta a norma dell’ art. 21 DPR 445/2000.

                                                                                    5
I RAPPRESENTANTI DI LISTA:
• Hanno diritto di assistere a tutte le operazioni;
• Possono far inserire, succintamente, nel verbale eventuali
  dichiarazioni;
• Possono apporre la loro firma od il loro sigillo sulle strisce di
  chiusura delle urne, e la loro firma nei verbali e sui plichi
  contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, relativi
  all’elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi
  di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala
  delle elezioni;
• Sono autorizzati a portare un bracciale o altro dispositivo con
  riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

                                                                  6
SABATO 24 MAGGIO
consegna al presidente, da parte del Comune, degli oggetti
 e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di
         scrutinio e redazione del relativo verbale.

        SABATO 24 MAGGIO DALLE ORE 16.00
 Alle ore 16 del sabato precedente il giorno d’inizio votazione il
        presidente costituisce l’Ufficio elettorale di sezione.

                                                                     7
Sono elettori:
1) gli iscritti nelle liste elettorali ordinarie sezionali,
detratti coloro che, pur essendo iscritti nelle liste
sezionali riportano a fianco al loro nominativo la
dicitura “VOTA ESTERO”;
2) gli elettori scritti nelle eventuali liste aggiunte
sezionali dei cittadini dell’Unione Europea residenti
a Brescia.

                                                              8
• Qualora si presenti al seggio un elettore il cui
  nominativo riporti sulla lista l’annotazione “VOTA
  ESTERO” bisognerà accertarsi, prima della
  ammissione al voto, che il suddetto elettore sia
  munito di apposita comunicazione del Comune, da
  cui risulti che lo stesso può manifestare il proprio
  voto presso la sezione comunale di appartenenza. In
  mancanza di tale comunicazione, il cittadino dovrà
  essere invitato a recarsi presso l’ufficio elettorale del
  Comune – Palazzo Broletto – piazza Duomo.
• Per essere ammesso al voto l’ elettore, oltre alla
  comunicazione di cui sopra dovrà naturalmente
  esibire apposita tessera elettorale.

                                                              9
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE:
• Firma dello scrutatore
• Apposizione del timbro della sezione

    Nessuno dei componenti dell’Ufficio può
allontanarsi dalla sala durante l’autenticazione.

                                                    10
AUTENTICA
Dal numero di schede da autenticare deve essere detratto:
-Il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a
domicilio in altra sezione;
Al numero delle schede da autenticare deve essere
aggiunto:
- Il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali
votanti a domicilio ma aventi dimora in quell’ambito
territoriale (dei quali, pertanto, l’ufficio sezionale sarà
chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio).

                                                                 11
ANNOTAZIONI SULLE LISTE
         SI SEGNALA CHE CON L’ANNOTAZIONE
                   “VOTA ESTERO”
   VENGONO INDICATI TUTTI GLI ELETTORI RESIDENTI IN
 ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA, NONCHÉ TUTTI GLI
ELETTORI TEMPORNEAMENTE RESIDENTI IN ALTRO STATO
UE CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA DI VOTARE NEI
                  SEGGI IVI ISTITUITI.
       QUESTI ELETTORI NON SONO CONTEGGIATI
             TRA GLI ELETTORI DEL SEGGIO.

                                                      12
DOMENICA 25 MAGGIO
     ORE 7.00

Ricostituzione del seggio

                            13
MODALITÀ DI VOTAZIONE
a) ciascun elettore può manifestare il voto di lista tracciando un
   segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta o nel
   rettangolo che lo contiene;
b) l’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione non più di tre
    preferenze. Nel caso di tre preferenze espresse, ai sensi dell’
    art. 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
    queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena
    l’annullamento della terza preferenza (legge 22 aprile 2014 n 65);
c) una sola preferenza può essere espressa per candidati della
    lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell’articolo
    12 della legge n. 18 del 1979
d) il voto di preferenza deve essere manifestato esclusivamente
    per candidati compresi nella lista votata.
                                                                           14
AMMISSIONE ELETTORI ALLA VOTAZIONE
   L’identificazione degli elettori è attestata nell’apposita colonna della
     lista degli elettori con l’indicazione degli estremi del documento.

 PRIMA DELL’ESPRESSIONE DEL VOTO, IL PRESIDENTE:
• Identifica l’elettore e verifica le generalità sulla tessera
  elettorale:
• Controlla che non sia apposto sulla tessera il bollo di
  un’altra sezione con la stessa data.

                                                                              15
GLI SCRUTATORI:
1.   Verificano che il nominativo sia scritto nella lista;
2.   Appongono sulla tessera elettorale, all’interno di uno degli spazi
     per la certificazione del voto, il timbro di sezione e la data;
3.   Annotano sull’apposito registro il numero della tessera
     elettorale e il numero di iscrizione nella lista;
4.   Nel medesimo registro, lo scrutatore prende nota anche del
     numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero di
     tessera elettorale nel registro, non hanno votato.

                                                                      16
17
IL PRESIDENTE
consegna le schede aperte.

                             18
ALL’ATTO DI RICONSEGNA DELLE SCHEDE
IL PRESIDENTE:
• Verifica che le schede riconsegnate siano le stesse che egli aveva
  consegnato;
• Constata che all’esterno non vi siano segni o scritte che possano
  portare al riconoscimento dell’elettore;
• Pone le schede nelle rispettive urne;
• Fa attestare da uno degli scrutatori l’avvenuta riconsegna mediante
  l’apposizione della firma accanto al nome dell’elettore nella lista di
  sezione.

                                                                      19
CASI SPECIALI

•   AVD
•   Attestazione Sindaco
•   Componenti Seggio
•   Militari
•   Non deambulanti
•   Elettori che rifiutano di ritirare le schede

                                                   20
ELETTORE CON TESSERA CHE RIPORTA
          IL TIMBRO AVD

                                   21
ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO ACCOMPAGNATORE
           (ciechi, amputati delle mani/braccia affetti da paralisi
                 o da altro impedimento di analoga gravità)

      Nessun elettore può esercitare la funzione di
         accompagnatore per più di un invalido.
Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno
    di uno degli spazi per la certificazione del voto, è
  fatta apposita annotazione dal presidente di seggio
 nel quale l’elettore di fiducia ha assolto tale compito.

                                                                      22
Fac-simile modulo
                                     attestazione Sindaco
                                                                                                 □ COPIA PER L’ ELETTORE
                                                                                                 □ COPIA PER IL PRESIDENTE DI SEGGIO

                                          COMUNE DI BRESCIA                                      □ COPIA PER L’ UFFICIO ELETTORALE
                                      SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
                                            Servizio Elettorale
                                                                                                 Brescia,

    ELETTORE CHE                  ELEZIONI      DEL

                                  Dovendo essere ammesso al voto il/la Sig./ra
    HA DIRITTO DI                 Nato/a a                                                       il
                                  Residente a Brescia in Via                n.
      VOTARE IN                   □ Visto il 2°comma dell’ art. 32 bis del D.P.R. 20.03. 1967 N. 223, aggiunto con legge n. 40 del 07.02.1979;
                                  □ Visto l’art.7 del D.P.R. 08.09.2000 n. 299;

       BASE AD                                                                       SI ATTESTA

                                  Che l’elettore predetto potrà esprimere il proprio voto nella Sezione N.
    ATTESTAZIONE                  di Via                       n.

                                  Presso
     DEL SINDACO                  Si consegna la presente all’interessato, che dovrà esibirla nell’atto della votazione in sostituzione delle tessera
                                  elettorale, e se ne trasmette copia per notizia al presidente di seggio.

                                                                                                                              p. IL SINDACO
 (i nominativi di tali elettori                                                                                           IL RESPONSABILE DEL
                                                                                                                          SERVIZIO ELETTORALE
                                                                                                                            ( MARCELLI LUCIA )
Vengono registrati nel verbale
      nel paragrafo previsto)                                               RELAZIONE DI NOTIFICA

                                  Attesto di aver notificato oggi copia della presente
                                  Al Sig. …………………………………………….………………..                                  Brescia, ...........................................................

                                           IL RICEVENTE                                                         IL MESSO
                                  ………………………………………………………....                                  …………………………………………

                                                                                                                                                                        23
CASO IN CUI VOTINO:
- PRESIDENTE DEL SEGGIO
- SCRUTATORI
- SEGRETARIO
- RAPPRESENTANTI DI LISTA
- CANDIDATI ALLE ELEZIONI
- UFFICIALI ED AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA IN SERVIZIO DI
   ORDINE PUBBLICO

I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle
Liste degli elettori dalla sezione e vanno indicati nel verbale.

                                                                     24
CASO IN CUI VOTINO:
- MILITARI DELLE FORZE ARMATE
- APPARTENENTI A CORPI MILITARMENTE ORGANIZZATI PER IL
  SERVIZIO DELLO STATO
- APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA
- APPRTENENTI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- MILITARI IN LICENZA

I nominativi vanno iscritti nell’apposita lista
elettorale aggiunta.

                                                         25
ELETTORI NON DEAMBULANTI:
 vanno solo accompagnati in cabina o al tavolo appositamente allestito.
       Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale.

I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti nel
relativo paragrafo del verbale ed in calce alla lista degli
elettori della sezione.

                                                                          26
ELETTORE che rifiuti di ritirare le schede:
Nel caso in cui l’elettore, dopo la sua identificazione e registrazione,
rifiuti di ritirare le schede, non potrà essere considerato come votante
e non dovrà quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione
all’atto delle operazioni di accertamento del numero dei votanti. (par.
76, 88, 89 delle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sez.)

ELETTORE che ritira e restituisce le schede:
Nel caso in cui l’elettore, dopo avere ritirato le schede, senza
entrare in cabina, le restituisca al presidente, si configura l’ipotesi pg.
47 par. 73 ex art: 62 del T.U. 361/1957, con l’effetto di conteggiare
l’elettore come votante ma di dichiarare la nullità delle schede stesse.

                                                                            27
SEGGIO SPECIALE
    Raccolta del voto in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a
   199 posti-letto, oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

• Il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori (uno
  degli scrutatori assume le funzioni di segretario);
• I compiti sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto;
• I compiti cessano appena le schede votate vengono portate
  all’ufficio elettorale di sezione, per essere immediatamente
  immesse nelle urne.

                                                                            28
SEGGIO VOLANTE
Raccolta del voto nei luoghi di cura aventi meno di 100
post-letto da parte del presidente della sezione.
Il presidente della sezione si recherà a raccogliere il voto
dei degenti, unitamente al segretario e ad uno scrutatore
designato alla sorte.
VOTO A DOMICILIO: deve essere programmato l’orario di
raccolta del voto presso il domicilio di elettori che siano
impossibilitati ad allontanarsi dall’abitazione.

                                                               29
DOMENICA 25 MAGGIO
       ORE 23.00
CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

                           30
OPERAZIONI DI RISCONTRO

Per l’accertamento del numero dei votanti, il presidente
deve attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel
capitolo XXII par. 88 e seguenti delle istruzioni ministeriali.

                                                              31
Verbale 2014 P. E.
                                                                 .

Testo unico 30 marzo 1957, n. 361:
Art. 48 – 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa
esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro
ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della
circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale
esercitano le loro funzioni purchè siano elettori della circoscrizione dove sono proposti,
presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale
esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in un’altra sezione o in
qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli elettori e gli agenti di forza pubblica in
servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato
elettorale.
2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce
alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Art. 49 – 1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati
militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di
servizio.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli
elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato
elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
3. È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.
Art. 50 – 1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel
comune ove si trovano.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in
soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato
elettorale, corredato dei seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell’aeroporto attestante che il
marittimo o l’aviatore si trova nell’impossibilità di recarsi a votare nel comune di
residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell’aeroporto
viene considerato autorità certificante;
b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l’avvenuta
notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data
della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della
volontà espressa dall’elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.
3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista
aggiunta di cui al secondo comma dell’articolo precedente.
4. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle
notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei
naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si
trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell’inizio
delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi
nominativi, nelle liste di sezione.
                                                                                                  32
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

                          33
SCRUTINIO
Per effettuare lo spoglio delle schede, è necessaria la presenza di 5
membri dell’ufficio elettorale di sezione:
• del presidente o del vicepresidente;
• Dello scrutatore che estrae le schede dall’urna;
• Di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota,
   contemporaneamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, dei
   voti di lista;
• Di un terzo scrutatore, che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato,
   insieme con quelle già esaminate.

                                                                           34
Una scheda valida rappresenta un voto di lista valido.
(par. 96 istruzioni ministeriali)

Di conseguenza, il totale dei voti validi, attribuiti alle singole
liste, deve, in ogni caso, corrispondere al numero totale delle
schede valide, ritenendosi schede valide quelle per le quali non
ricorrano cause di nullità e che non siano bianche.

                                                                     35
Salvaguardare al massimo grado la volontà desumibile dal segno
tracciato dall’elettore:

Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si
intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente
del segno stesso.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti
del seggio. (art. 68 D.P.R. 361/1957)

                                                                  36
OPERAZIONI DI CONTROLLO

E’ consigliabile che durante lo svolgersi
delle operazioni di voto venga effettuato
un riscontro tra le schede autenticate, le
liste sezionali e il registro dove si sono
annotati i numeri di tessera elettorale.

                                             37
CHIUSURA DELLE OPERAZIONI
Completato lo spoglio si procede all’inoltro dei dati,
alla formazione delle buste del materiale come
indicato nelle istruzioni ministeriali e nella tabella
che verrà fornita con materiale del seggio.

                                                     38
COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI
In assenza di (eventuali) aggiornamenti, in caso di elezioni del
Parlamento Europeo - per i componenti dei seggi sono previsti
i seguenti onorari:

Onorario fisso dei seggi normali:
• Presidenti € 120,00;
• Scrutatori e segretari € 96,00.

Onorario fisso dei seggi speciali:
• Presidenti € 72,00;
• Scrutatori e segretari € 49,00.
                                                                   39
Puoi anche leggere