Split Payment e Legge di Bilancio 2018: che cosa cambia
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Split Payment e Legge di Bilancio 2018: che cosa cambia Per le fatture che saranno emesse dal prossimo 1° gennaio 2018 verrà modificato l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment (ovvero scissione dei pagamenti) di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, già oggetto di modifica per le fatture dal 1° luglio 2017. Sul punto si segnala, infatti, che l’art. 3 del D.L. n. 148/2017 (c.d. Decreto fiscale alla Legge di Bilancio 2018) ha stabilito che il meccanismo dello split payment si applicherà anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona e alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, inoltre, tornerà applicabile anche per le società controllate direttamente o indirettamente da questi enti e per le società partecipate dagli stessi, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%. Si evidenzia, inoltre, che le modalità attuative delle nuove norme dovranno essere fissate da apposito Decreto ministeriale, che dovrà essere emanato entro 45 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 148/2017 (fissata al 16 ottobre 2017). Attenzione: il Decreto fiscale è intervenuto, unicamente, con riferimento all’ambito soggettivo, conseguentemente da un punto di vista operativo dovrebbero tornare applicabili (quindi, essere confermate) le regole delineate dal Decreto attuativo del 27 giugno 2017. Attenzione: si ricorda che il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA non vada corrisposta ai fornitori bensì versata direttamente all’erario dai soggetti in ambito split
payment. Ciò premesso, risulta opportuno riportare, qui di seguito, l’ambito soggettivo previsto per le fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 e per quelle che saranno emesse dal prossimo 1° gennaio 2018. Scopri di seguito in che modo cambia l’ambito soggettivo dello Split Payment e come regolarsi per le varie Fatture emesse (dopo il box). Approfondimenti IVA 2017 Paolo Centore Il volume analizza le numerose disposizioni in materia di IVA che regolano i rapporti domestici e con l’estero, in particolare: - i principi generali in materia di territorialità, detrazione e rivalsa - il regime dell’IVA nell’edilizia - le diverse discipline che interessano i rapporti con l’estero (esportazioni, importazioni, regime dell’IVA intracomunitaria, triangolazioni, ecc.) Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it Ambito soggettivo dello split payment per le fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 Rientrano:
• le pubbliche amministrazioni (PA) per le quali è obbligatorio emettere fattura elettronica (Decreto del 13 luglio 2017). Ne consegue che il riferimento normativo della fatturazione elettronica e dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (split payment) coincide e l’elenco corrisponde a quello dell’indice delle Pubbliche amministrazioni (Ipa sul sito www.indicepa.gov.it). Conseguentemente, per identificare le PA in ambito split payment si deve fare riferimento esclusivamente all’indica Ipa. Rimangono esclusi dallo split payment i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi” (articolo 57-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) che sono compresi nell’indice Ipa. • le Società: a) controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri attraverso il controllo di diritto o di fatto (art. 2359, primo comma, nn 1) e 2, cod. civ.); b) controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni attraverso il controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1), cod. civ.); c) quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; d) controllate direttamente o indirettamente attraverso il solo controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1), cod. civ.), delle società a controllo pubblico di cui alle precedenti lett. a) e b) anche se quotate. Attenzione: per identificare l’ambito soggettivo delle società si fa presente che sul sito del Dipartimento delle finanze sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti in ambito split payment. Ambito soggettivo dello split payment per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 (art. 3 del D.L. n. 148/2017) Rientrano (nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972): 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali,
comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. Attenzione: in base a quanto sopra riportato si evince che dal 2018: • rientrano anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (comma 1-bis, lettera 0a) nonché le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (comma 1-bis, lettera 0b); • rientrano le società controllate anche indirettamente da amministrazioni pubbliche (quindi, non solo da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni così come previsto dalla precedente lett. ) del citato comma 1-bis) nonché alle società controllate, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici economici e dalle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, di cui sopra, nonché controllate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dai Ministeri; • rientrano le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o da enti e società tenute all’applicazione dello split payment (nuova lett. c) del citato comma 1-bis). Quindi, viene richiesta una partecipazione qualificata (superiore al 70%). Inoltre, la norma ha eliminato il riferimento alle società controllate da società quotate; • rientrano le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, purché identificate agli effetti dell’IVA (nuova lett. d) del citato comma 1-bis). Di seguito si riportano gli adempimenti in capo ai fornitori nonchè acquirenti in ambito split payment che non dovrebbero subire variazioni anche per le fatture che saranno emesse dal prossimo 1° gennaio 2018. Adempimenti dei fornitori per le fatture emesse in split payment Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Ricordando che per le fatture emesse in split payment l’IVA non è corrisposta ai fornitori/professionisti ma liquidata all’erario dalle società ed enti acquirenti soggetti allo split payment. Più in particolare, da un punto di vista operativo, il fornitore (in base ai chiarimenti contenuti nella citata circolare 13 aprile 2015 n. 15/E): • deve registrare nel registro “IVA vendite” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dai fornitori; • non deve computare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito indicata in fattura; • deve annotare in modo distinto (anche con l’eventuale istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in
regime di split payment, indicando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta. Adempimenti degli acquirenti per le fatture ricevute in split payment Il Decreto 27 giugno 2017 non ha apportato modifiche con riferimento alle modalità di versamento dell’IVA da parte delle pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in ambito split payment ai fini istituzionali, infatti, tali Pubbliche amministrazioni continueranno a versare l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”, utilizzando apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile. Invece, sempre il Decreto 27 giugno 2017 con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali potranno procedere al versamento dell’IVA mediante due modalità tra loro alternative. La prima modalità prevede che per il versamento dell’IVA le Pubbliche amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società possono procedere al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo. In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, per le fatture oggetto di split payment possono (il Decreto attuativo ha stabilito che tali regole non tornano applicabili con riferimento ai committenti/cessionari banche e società assicurative per i quali continuano a tornare applicabili le particolari modalità di annotazione e liquidazione stabilite per tali categorie – Decreto del MEF n. 75 del 12 febbraio 2004 e Decreto del Ministro delle Finanze del 30 maggio 1989): • annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24
del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente; • imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestrali); • registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. Approfondimenti Marketing e comunicazione per gli studi professionali Silvia Pavone, Giulia Picchi, Francesco Raineri Partendo dal presupposto che le attività di marketing sono indispensabili per uno studio che voglia affermarsi e differenziarsi in un mercato molto competitivo, questo libro offre suggerimenti e utili spunti di riflessione per poter svolgere queste attività al meglio. Ipsoa Acquista su shop.wki.it Leggi anche: Split payment Iva anche per i professionisti dal 1° luglio 2017: la guida
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