Split Payment e Legge di Bilancio 2018: che cosa cambia

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Split Payment e Legge di
Bilancio  2018: che  cosa
cambia
Per le fatture che saranno emesse dal prossimo 1° gennaio 2018
verrà modificato l’ambito soggettivo di applicazione dello
split payment (ovvero scissione dei pagamenti) di cui all’art.
17-ter del D.P.R. n. 633/1972, già oggetto di modifica per le
fatture dal 1° luglio 2017.
Sul punto si segnala, infatti, che l’art. 3 del D.L. n.
148/2017 (c.d. Decreto fiscale alla Legge di Bilancio 2018) ha
stabilito che il meccanismo dello split payment si applicherà
anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e
locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di
servizi alla persona e alle fondazioni partecipate da
amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del
fondo di dotazione non inferiore al 70%, inoltre, tornerà
applicabile anche per le società controllate direttamente o
indirettamente da questi enti e per le società partecipate
dagli stessi, per una percentuale complessiva del capitale non
inferiore al 70%.
Si evidenzia, inoltre, che le modalità attuative delle nuove
norme dovranno essere fissate da apposito Decreto
ministeriale, che dovrà essere emanato entro 45 giorni
dall’entrata in vigore del D.L. n. 148/2017 (fissata al 16
ottobre 2017).

Attenzione: il Decreto fiscale è intervenuto, unicamente, con
riferimento all’ambito soggettivo, conseguentemente da un
punto di vista operativo dovrebbero tornare applicabili
(quindi, essere confermate) le regole delineate dal Decreto
attuativo del 27 giugno 2017.
Attenzione: si ricorda che il meccanismo dello split payment
prevede che l’IVA non vada corrisposta ai fornitori bensì
versata direttamente all’erario dai soggetti in ambito split
payment.

Ciò premesso, risulta opportuno riportare, qui di seguito,
l’ambito soggettivo previsto per le fatture emesse dal 1°
luglio al 31 dicembre 2017 e per quelle che saranno emesse dal
prossimo 1° gennaio 2018.

Scopri di seguito in che modo cambia l’ambito soggettivo dello
Split Payment e come regolarsi per le varie Fatture emesse
(dopo il box).

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Ambito soggettivo dello split payment per le fatture emesse
dal 1° luglio al 31 dicembre 2017
Rientrano:
• le pubbliche amministrazioni (PA) per le quali è
obbligatorio emettere fattura elettronica (Decreto del 13
luglio 2017). Ne consegue che il riferimento normativo della
fatturazione elettronica e dell’articolo 17-ter del D.P.R. n.
633/1972 (split payment) coincide e l’elenco corrisponde a
quello dell’indice delle Pubbliche amministrazioni (Ipa sul
sito www.indicepa.gov.it). Conseguentemente, per identificare
le PA in ambito split payment si deve fare riferimento
esclusivamente all’indica Ipa. Rimangono esclusi dallo split
payment i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori
di pubblici servizi” (articolo 57-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
82/2005) che sono compresi nell’indice Ipa.
• le Società:
a) controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dai Ministeri attraverso il controllo di diritto o
di fatto (art. 2359, primo comma, nn 1) e 2, cod. civ.);
b) controllate direttamente dalle regioni, province, città
metropolitane, comuni, unioni di comuni attraverso il
controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1), cod.
civ.);
c) quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
d) controllate direttamente o indirettamente attraverso il
solo controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1), cod.
civ.), delle società a controllo pubblico di cui alle
precedenti lett. a) e b) anche se quotate.
Attenzione: per identificare l’ambito soggettivo delle società
si fa presente che sul sito del Dipartimento delle finanze
sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti in ambito split
payment.

Ambito soggettivo dello split payment per le fatture emesse
dal 1° gennaio 2018 (art. 3 del D.L. n. 148/2017)
Rientrano (nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter del D.P.R. n.
633/1972):
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali,
comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi
alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui
al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di
dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo
comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e
società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle
lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice
alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Attenzione: in base a quanto sopra riportato si evince che dal
2018:
• rientrano anche gli enti pubblici economici nazionali,
regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende
pubbliche di servizi alla persona (comma 1-bis, lettera 0a)
nonché le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche
per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non
inferiore al 70% (comma 1-bis, lettera 0b);
• rientrano le società controllate anche indirettamente da
amministrazioni pubbliche (quindi, non solo da regioni,
province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni così
come previsto dalla precedente lett. ) del citato comma 1-bis)
nonché    alle   società    controllate,    direttamente     o
indirettamente, dagli enti pubblici economici e dalle
fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, di cui
sopra, nonché controllate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dai Ministeri;
• rientrano le società partecipate, per una percentuale
complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da
amministrazioni pubbliche o da enti e società tenute
all’applicazione dello split payment (nuova lett. c) del
citato comma 1-bis). Quindi, viene richiesta una
partecipazione qualificata (superiore al 70%). Inoltre, la
norma ha eliminato il riferimento alle società controllate da
società quotate;
• rientrano le società quotate nell’indice FTSE MIB della
Borsa italiana, purché identificate agli effetti dell’IVA
(nuova lett. d) del citato comma 1-bis).

Di seguito si riportano gli adempimenti in capo ai fornitori
nonchè acquirenti in ambito split payment che non dovrebbero
subire variazioni anche per le fatture che saranno emesse dal
prossimo 1° gennaio 2018.

Adempimenti dei fornitori per le fatture emesse in split
payment
Per le    cessioni   di   beni   e   le   prestazioni   di   servizi
effettuate, i fornitori sono tenuti ad emettere la fattura con
l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split
payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Ricordando che per le fatture emesse in split payment l’IVA
non è corrisposta ai fornitori/professionisti ma liquidata
all’erario dalle società ed enti acquirenti soggetti allo
split payment.
Più in particolare, da un punto di vista operativo, il
fornitore (in base ai chiarimenti contenuti nella citata
circolare 13 aprile 2015 n. 15/E):
• deve registrare nel registro “IVA vendite” le operazioni
effettuate e la relativa IVA non incassata dai fornitori;
• non deve computare nella liquidazione di periodo l’IVA a
debito indicata in fattura;
• deve annotare in modo distinto (anche con l’eventuale
istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in
regime di split payment, indicando l’aliquota applicata e
l’ammontare dell’imposta.

Adempimenti degli acquirenti per le fatture ricevute in split
payment
Il Decreto 27 giugno 2017 non ha apportato modifiche con
riferimento alle modalità di versamento dell’IVA da parte
delle pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in
ambito split payment ai fini istituzionali, infatti, tali
Pubbliche amministrazioni continueranno a versare l’IVA
mediante il modello F24 “enti pubblici”, utilizzando apposito
codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a
quello in cui l’IVA è divenuta esigibile.
Invece, sempre il Decreto 27 giugno 2017 con riferimento alle
Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini
IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio
di attività commerciali potranno procedere al versamento
dell’IVA mediante due modalità tra loro alternative.
La prima modalità prevede che per il versamento dell’IVA le
Pubbliche amministrazioni che esercitano attività commerciale
e le altre società possono procedere al versamento dell’IVA
mediante presentazione del modello F24, entro il giorno 16 del
mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta
esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura
introduzione di un apposito codice tributo.
In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in
ambito commerciale e le società, per le fatture oggetto di
split payment possono (il Decreto attuativo ha stabilito che
tali regole non tornano applicabili con riferimento ai
committenti/cessionari banche e società assicurative per i
quali continuano a tornare applicabili le particolari modalità
di annotazione e liquidazione stabilite per tali categorie –
Decreto del MEF n. 75 del 12 febbraio 2004 e Decreto del
Ministro delle Finanze del 30 maggio 1989):
• annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24
del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo
a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con
riferimento al mese precedente;
• imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese
dell’esigibilità (o del relativo trimestre in caso di
liquidazioni trimestrali);
• registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui
all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini di esercitare il
diritto alla detrazione dell’imposta.

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