SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA: ESTESA L'OPERATIVITÀ DEL "FONDO GASPARRINI" - MYSOLUTION

Pagina creata da Samuele Ferro
 
CONTINUA A LEGGERE
COMMENTO

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Sospensione mutui prima casa: estesa
l’operatività del “Fondo Gasparrini”
di Claudia Iozzo | 3 APRILE 2020

 In seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 54 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto
 “Cura Italia”, estende l’operatività del Fondo di solidarietà sui mutui per l’acquisto della prima casa, con-
 sentendo l’accesso anche ai lavoratori dipendenti che hanno subito una sospensione o riduzione
 dell’orario di lavoro, nonché ai lavoratori autonomi e ai professionisti che hanno avuto un calo del fat-
 turato. Il Decreto attuativo 25 marzo 2020, pubblicato in GU il 28 marzo 2020, stabilisce le condizioni di
 accesso necessarie affinché i summenzionati soggetti possano beneficiare della sospensione del paga-
 mento delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi. L’iter per la presentazione della do-
 manda viene, altresì, semplificato con la disponibilità di un modulo da compilare direttamente online e
 senza la necessità di allegare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Fondo solidarietà mutui “prima casa”
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, c.d. “Fondo Gasparrini”, istitui-
to dall’art. 2, commi da 475 a 480 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, consente al mutuatario, al ve-
rificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, di chiedere la sospensione del pagamento
delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi
nel corso dell’esecuzione del contratto.
I soggetti beneficiari sono titolari di un mutuo, di importo erogato non superiore a 250 mila euro,
contratto per l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel terri-
torio nazionale. Inoltre, il contraente del mutuo deve possedere il titolo di proprietà sull’immobile
oggetto del contratto e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superio-
re a 30 mila euro.
L’ammissione al beneficio è subordinata al verificarsi di specifici eventi, previsti dal D.M. 21 giugno
2010, n. 132, così come modificato dal D.M. 22 febbraio 2013, n. 37, che incidono negativamente sul
reddito complessivo del nucleo familiare.
Nello specifico, possono beneficiare della sospensione del mutuo prima casa i soggetti per i quali
si è verificata:
   la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
   la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
   la cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di
     agenzia;

                                                                                                          1
     MySolution | Commento | 3 aprile 2020
Sospensione mutui prima casa: estesa l’operatività del “Fondo Gasparrini”

   morte o riconoscimento di un grave handicap, ovvero di uno stato di invalidità civile non inferiore
     all’80 per cento.

Adesione al Fondo per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Il settore economico del nostro Paese, conseguentemente all’emergenza epidemiologica da Covid-
19, ha subito un grave danneggiamento causando, sia alle imprese che ai lavoratori, notevoli difficoltà
per l’adempimento dei pagamenti.

        Novità
        Al fine di supportare i soggetti economici, sono state disposte apposite misure di sostegno e,
        tra queste, vi è l’estensione dell’operatività del Fondo mutui prima casa, le cui disposizioni
        attuative sono dettate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 marzo 2020,
        pubblicato in GU il 28 marzo 2020.

L’art. 1 del citato Decreto, prevede che i soggetti contraenti di un mutuo prima casa possono accede-
re al Fondo solidarietà anche nelle ipotesi di:
   sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
   riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corri-
     spondente ad una riduzione almeno pari al 20 per cento dell’orario complessivo.
Al verificarsi di tali situazioni, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere conces-
sa per un lasso temporale variabile in relazione alla durata della sospensione o riduzione dell’orario
di lavoro.
         Periodo massimo di sospensione del pagamen-               Durata di sospensione o riduzione
         to delle rate                                             del lavoro
         6 mesi                                                    Tra 30 e 150 giorni lavorativi consecuti-
                                                                   vi
         12 mesi                                                   Tra 151 e 302 giorni lavorativi consecu-
                                                                   tivi
         18 mesi                                                   Superiore a 303 giorni lavorativi conse-
                                                                   cutivi

        Ricorda
        La sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della
        dotazione del Fondo, ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi.

Con riguardo agli oneri derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, la pre-
visione originaria dell’art. 2, comma 478, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, rimetteva al Fondo il
pagamento degli stessi.

                                                                                                               2
     MySolution | Commento| 3 aprile 2020
Sospensione mutui prima casa: estesa l’operatività del “Fondo Gasparrini”

       Novità
       Il Decreto “Cura Italia”, ha modificato il menzionato comma, prevedendo ora che, nel caso di
       mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, con richiesta di sospensione da parte del
       mutuatario, sia il Fondo a provvedere al pagamento degli interessi compensativi alla
       banca, nella misura pari al 50 per cento degli interessi maturati sul debito residuo durante il
       periodo di sospensione.

Occorre precisare che, tali modalità di calcolo dell’ammontare degli interessi compensativi, di cui
all’art. 2, del D.M. 25 marzo 2020, trovano applicazione per le istanze di sospensione presentate dalla
data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, ossia 17 marzo 2020, nonché alle sospensioni già conces-
se e per le quali il Fondo non ha provveduto ancora a liquidare l’importo dovuto secondo le disposi-
zioni dell’art. 3 del D.M. 132/2010, sempre alla richiamata data.

       Ricorda
       La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna
       commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Estensione del Fondo anche a professionisti e lavoratori autonomi

       Attenzione
       La disciplina del Fondo in commento subisce una deroga, per un periodo di 9 mesi
       dall’entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ad opera del disposto normativo previsto
       dall’art. 54. In particolare, nel citato arco temporale, l’ammissione ai benefici del Fondo è
       estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti e, per l’accesso, non è ri-
       chiesta la presentazione dell’ISEE, in quanto, tale documento, è caratterizzato struttural-
       mente da un gap temporale nel registrare le riduzioni di reddito.

Tuttavia, i lavoratori autonomi e i professionisti, per la sospensione del mutuo prima casa, devono
autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, di aver registrato, nel trimestre suc-
cessivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente
tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del
proprio fatturato medio giornaliero, nel suddetto periodo, superiore al 33 per cento del fatturato
medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della
propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus.

                                                                                                               3
     MySolution | Commento| 3 aprile 2020
Sospensione mutui prima casa: estesa l’operatività del “Fondo Gasparrini”

Il Decreto attuativo, richiamando la definizione di “lavoratore autonomo”, prevista dall’art. 1 della
Legge 22 maggio 2017, n. 81, esclude dal beneficio in esame le imprese e le ditte individuali. Infatti,
dall’ambito di applicazione del mentovato articolo, sono lasciati fuori gli imprenditori, compresi i colti-
vatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività profes-
sionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ossia, co-
loro che sono qualificati come “piccoli imprenditori” dall’art. 2083 c.c.
Ne deriva che, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima ca-
sa, solo coloro che esercitano le attività di lavoro autonomo disciplinate dal Titolo III del Libro V, del
codice civile, e, quindi, attività non imprenditoriali.

        Ricorda
        Affinché sia rispettato il limite temporale massimo di sospensione di 18 mesi, non si tiene
        conto delle sospensioni già concesse su mutui, per i quali, all’atto della presentazione
        dell’istanza, sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate del mutuo.

Domanda di sospensione del mutuo
I soggetti in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo, e che si trovino nelle situazioni di
difficolta previste per poter beneficiare dello stesso, devono presentare alla banca il nuovo modello
(disponibile dal 30 marzo 2020 sul sito web del MEF) semplificato e aggiornato rispetto alla modulisti-
ca precedente.
Inoltre, al fine di velocizzare e facilitare la procedura di sospensione, il cittadino può compilare il
modulo direttamente online per poi trasmetterlo secondo le modalità indicate dalla banca che ha
concesso il mutuo.

                                                                                                                4
     MySolution | Commento| 3 aprile 2020
Sospensione mutui prima casa: estesa l’operatività del “Fondo Gasparrini”

        Riferimenti normativi
   Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, da 475 a 480;
   MEF, D.M. 21 giugno 2010, n. 132;
   D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 54;
   MEF, D.M. 25 marzo 2020.

                                                                                                               5
     MySolution | Commento| 3 aprile 2020
Puoi anche leggere