COVID-19 LE INDICAZIONI PER I DIPENDENTI DEI COMUNI - FP CGIL Bergamo
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COVID-19 LE INDICAZIONI PER I DIPENDENTI DEI COMUNI
La sospensione delle trattative fino alla fine dell’emergenza Per garantire la sicurezza del personale, essendo gli operatori sindacali a contatto con tante persone, abbiamo bloccato le trattative e le assemblee Vista la gravità del momento le amministrazioni devono: garantire il rispetto delle procedure previste nell’allegato 1 al DPCM 4 marzo 2020 e nelle istruzioni operative della Prefettura di Bergamo in caso di impossibilità oggettiva a garantire queste misure devono chiudere i servizi non essenziali (art. 2 CCNL 19.9.2002)
Indicazioni operative per la tutela della salute DPCM 3 marzo 2020 Indicazioni generali come tenere la distanza di almeno un metro e mettere a disposizione soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani Circolare operativa Prefettura di Bergamo del 29/02/2020 Indicazioni per tutti i servizi pubblici essenziali Circolare Ministero della Salute del 03/02/2020 Indicazioni per gli operatori dei servizi aperti al pubblico
Indicazioni operative della Prefettura di Bergamo Le procedure di sorveglianza vengono adottate dal Datore di Lavoro attraverso la collaborazione con il medico competente Indicazioni di sorveglianza: CONDIZIONE TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI Operatori che lavorano/sono Episodi di sintomatologia respiratoria Sospensione dell’attività e presa in carico residenti/domiciliati nella ZONA ROSSA dal MMG Operatori che lavorano/sono Episodi di sintomatologia respiratoria Sospensione dell’attività e presa in carico residenti/domiciliati nella ZONA GIALLA dal MMG Operatore asintomatico a contatto con Esecuzione del tampone CASO CERTO • Se positivo sospensione • Se negativo prosecuzione dell’attività e monitoraggio • Se negativo e ha sintomi sospensione Se a possibile contatto con caso CONFERMATO la Polizia Locale deve indossare OCCHIALI A MASCHERA, MASCHERA FFP2/FFP3 e GUANTI
Indicazioni operative per la tutela della sicurezza Spetta al Datore di Lavoro (sindaco) in collaborazione con Medico Competente e previa consultazione del RLS effettuare la valutazione del rischio biologico, nei casi in cui sussista e per TUTTI gli agenti biologici prevedibili, quindi non solo per il coronavirus. Le mansioni per le quali è prevista la valutazione del rischio biologico NON sono solo quelle che prevedono interazione col pubblico! Art. 266 del D.Lgs. N. 81/2008 riguardo alla valutazione di tutti gli agenti biologici cita “tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”, includendo anche quelle in cui l’esposizione agli agenti biologici è potenziale e/o riveste carattere di occasionalità.
Le azioni a tutela dei dipendenti Devono essere individuate delle misure tecnico organizzative preventive a seconda della mansione Eventuali misure di igienizzazione delle superfici (tipologia di disinfettante, modalità e frequenza), dei luoghi e delle superfici, indicazioni operative sull’affollamento massimo previsto, distanza precauzionale, turni vanno valutate sulla base dei singoli casi col Medico Competente I controlli sanitari vanno effettuati solo dal Medico Competente Sempre il Datore di Lavoro rende disponibili dispositivi di protezione individuale per la successiva riduzione e protezione del rischio Opportuno chiedere urgentemente la convocazione straordinaria della riunione periodica (art. 35 D.Lgs 81/08) per valutazione misure
Evitare gli assembramenti e contatti ravvicinati Essendo la prima indicazione operativa del Ministero della Salute tutte le misure adottate dai Sindaci dovranno uniformarsi a questi principi e garantire che siano coerenti con le valutazioni preventive del Medico Competente Qualora le strutture non siano in grado di garantire il rispetto dei protocolli si dovrà valutare la chiusura dei servizi ed il contingentamento degli ingressi
Quali servizi devono essere garantiti? Il riferimento è quello inserito nella Legge n. 146/2001 Per gli Enti Locali Accordo del 19.9.2002 che riguarda: stato civile e servizio elettorale; igiene, sanità ed attività assistenziali; attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; trasporti; servizi concernenti l’istruzione pubblica; servizi del personale; servizi culturali.
Ma tutti i servizi? Art. 2 Accordo S.M.I. 19/9/2002
Se i servizi chiudono? Art. 19 D.L. n. 9/2020 1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. 2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole “di qualunque durata,” sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),». 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari. 5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.
Se i servizi chiudono? Art. 19 D.L. n. 9/2020 Ovvero: Se i servizi chiudono per effetto dell’applicazione dei DPCM emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 i lavoratori assenti sono CONSIDERATI IN SERVIZIO Nei servizi chiusi i dipendenti possono comunque garantire la propria prestazione senza che debbano essere forzatamente messi in ferie Ai sensi del D.P.C.M. 1-3-2020 Art. 4 comma 1 lett. a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
Il lavoro agile Viene eliminata la «sperimentazione» prevista dalla Legge 7-8-2015 n. 124 all’art. 14 e la norma diventa pienamente operativa Dev’essere quindi garantito ad almeno il 10% del personale dipendente di poter accedere Per effetto del D.P.C.M. 1° marzo 2020 dev’essere esteso a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti Gli enti devono quindi urgentemente approvare la regolamentazione qualora non sia stata approvata a ben 5 anni dall’approvazione della norma
Le fasi per l’attivazione del lavoro agile Vista la Circolare n. 1/2020 del Ministero della Funzione Pubblica e sulla base dell’emergenza in atto è necessario velocizzare gli adempimenti Le OO.SS., nonostante le misure adottate riguardino misure riguardanti i rapporti di lavoro, chiedono che gli atti necessari vengano approvati urgentemente e sulla base di una sola informativa alle parti sindacali
Approvazione di un atto interno Direttiva n. 9/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica È necessario che le amministrazioni approvino un atto interno in materia di lavoro agile che tratti gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro Nell’atto (abbiamo mandato un fac simile agli Enti) devono essere individuate le procedure, la strumentazione e le modalità di comunicazione Possono essere garantiti rimborso per le spese della connessione e della strumentazione informatica messa a disposizione dal dipendente e l’erogazione del buono pasto L’attivazione dev’essere a domanda Dev’essere predisposto un «addendum» al contratto individuale con le tempistiche e le modalità
I dipendenti nella zona rossa Art. 19. D.L. 2-3-2020 n. 9 Misure urgenti in materia di pubblico impiego Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Ai dipendenti che sono considerati in malattia viene erogato il trattamento economico fondamentale e accessorio
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