COVID-19 LE INDICAZIONI PER I DIPENDENTI DEI COMUNI - FP CGIL Bergamo

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COVID-19
LE INDICAZIONI PER I DIPENDENTI DEI COMUNI
La sospensione delle trattative fino
alla fine dell’emergenza
    Per garantire la sicurezza del personale, essendo gli operatori
     sindacali a contatto con tante persone, abbiamo bloccato le
     trattative e le assemblee
    Vista la gravità del momento le amministrazioni devono:
        garantire il rispetto delle procedure previste nell’allegato 1 al DPCM 4
         marzo 2020 e nelle istruzioni operative della Prefettura di Bergamo
        in caso di impossibilità oggettiva a garantire queste misure devono
         chiudere i servizi non essenziali (art. 2 CCNL 19.9.2002)
Indicazioni operative per la tutela
della salute
    DPCM 3 marzo 2020
        Indicazioni generali come tenere la distanza di almeno un metro e
         mettere a disposizione soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani
    Circolare operativa Prefettura di Bergamo del 29/02/2020
        Indicazioni per tutti i servizi pubblici essenziali
    Circolare Ministero della Salute del 03/02/2020
        Indicazioni per gli operatori dei servizi aperti al pubblico
Indicazioni operative della
Prefettura di Bergamo
    Le procedure di sorveglianza vengono adottate dal Datore di Lavoro attraverso la
     collaborazione con il medico competente
    Indicazioni di sorveglianza:
 CONDIZIONE                                TIPOLOGIA                                PROVVEDIMENTI

 Operatori che lavorano/sono               Episodi di sintomatologia respiratoria   Sospensione dell’attività e presa in carico
 residenti/domiciliati nella ZONA ROSSA                                             dal MMG
 Operatori che lavorano/sono               Episodi di sintomatologia respiratoria   Sospensione dell’attività e presa in carico
 residenti/domiciliati nella ZONA GIALLA                                            dal MMG
                                           Operatore asintomatico a contatto con    Esecuzione del tampone
                                           CASO CERTO                               •  Se positivo sospensione
                                                                                    •  Se negativo prosecuzione dell’attività
                                                                                       e monitoraggio
                                                                                    •  Se negativo e ha sintomi sospensione

    Se a possibile contatto con caso CONFERMATO la Polizia Locale deve indossare OCCHIALI A
     MASCHERA, MASCHERA FFP2/FFP3 e GUANTI
Indicazioni operative per la tutela
della sicurezza
    Spetta al Datore di Lavoro (sindaco) in collaborazione con Medico
     Competente e previa consultazione del RLS effettuare la
     valutazione del rischio biologico, nei casi in cui sussista e per TUTTI gli
     agenti biologici prevedibili, quindi non solo per il coronavirus. Le
     mansioni per le quali è prevista la valutazione del rischio biologico
     NON sono solo quelle che prevedono interazione col pubblico!
    Art. 266 del D.Lgs. N. 81/2008 riguardo alla valutazione di tutti gli
     agenti biologici cita “tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio
     di esposizione ad agenti biologici”, includendo anche quelle in cui
     l’esposizione agli agenti biologici è potenziale e/o riveste carattere
     di occasionalità.
Le azioni a tutela dei dipendenti

    Devono essere individuate delle misure tecnico organizzative
     preventive a seconda della mansione
    Eventuali misure di igienizzazione delle superfici (tipologia di
     disinfettante, modalità e frequenza), dei luoghi e delle superfici,
     indicazioni operative sull’affollamento massimo previsto, distanza
     precauzionale, turni vanno valutate sulla base dei singoli casi col
     Medico Competente
    I controlli sanitari vanno effettuati solo dal Medico Competente
    Sempre il Datore di Lavoro rende disponibili dispositivi di protezione
     individuale per la successiva riduzione e protezione del rischio
    Opportuno chiedere urgentemente la convocazione straordinaria
     della riunione periodica (art. 35 D.Lgs 81/08) per valutazione misure
Evitare gli assembramenti e
contatti ravvicinati
    Essendo la prima indicazione operativa del Ministero della Salute
     tutte le misure adottate dai Sindaci dovranno uniformarsi a questi
     principi e garantire che siano coerenti con le valutazioni preventive
     del Medico Competente
    Qualora le strutture non siano in grado di garantire il rispetto dei
     protocolli si dovrà valutare la chiusura dei servizi ed il
     contingentamento degli ingressi
Quali servizi devono essere
garantiti?
  Il riferimento è quello inserito nella Legge n. 146/2001
  Per gli Enti Locali Accordo del 19.9.2002 che riguarda:
        stato civile e servizio elettorale;
        igiene, sanità ed attività assistenziali;
        attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
        produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la
         gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
         attiene alla sicurezza degli stessi;
        raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
        trasporti;
        servizi concernenti l’istruzione pubblica;
        servizi del personale;
        servizi culturali.
Ma tutti i servizi?
Art. 2 Accordo S.M.I. 19/9/2002
Se i servizi chiudono?
Art. 19 D.L. n. 9/2020
 1.   Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza
      domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui
      all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è
      equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
 2.   All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
      modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole “di qualunque
      durata,” sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in
      strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
      essenziali di assistenza (LEA),».
 3.   Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle
      amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
      imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19,
      adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono
      servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità
      sostitutiva di mensa, ove prevista.
 4.   Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del
      fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1
      provvedono i competenti servizi sanitari.
 5.   Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai
      sensi dell'articolo 36.
Se i servizi chiudono?
Art. 19 D.L. n. 9/2020
    Ovvero:
        Se i servizi chiudono per effetto dell’applicazione dei DPCM emanati ai sensi
         del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 i lavoratori assenti sono
         CONSIDERATI IN SERVIZIO
        Nei servizi chiusi i dipendenti possono comunque garantire la propria
         prestazione senza che debbano essere forzatamente messi in ferie
        Ai sensi del D.P.C.M. 1-3-2020 Art. 4 comma 1 lett. a) la modalità di lavoro
         agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
         può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla
         deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro
         a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle
         menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi
         previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio
         2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla
         documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione
         infortuni sul lavoro
Il lavoro agile

    Viene eliminata la «sperimentazione» prevista dalla Legge 7-8-2015
     n. 124 all’art. 14 e la norma diventa pienamente operativa
    Dev’essere quindi garantito ad almeno il 10% del personale
     dipendente di poter accedere
    Per effetto del D.P.C.M. 1° marzo 2020 dev’essere esteso a ogni
     rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi
     individuali ivi previsti
    Gli   enti   devono     quindi urgentemente    approvare   la
     regolamentazione qualora non sia stata approvata a ben 5 anni
     dall’approvazione della norma
Le fasi per l’attivazione del lavoro
agile
    Vista la Circolare n. 1/2020 del Ministero della Funzione Pubblica e
     sulla base dell’emergenza in atto è necessario velocizzare gli
     adempimenti
    Le OO.SS., nonostante le misure adottate riguardino misure
     riguardanti i rapporti di lavoro, chiedono che gli atti necessari
     vengano approvati urgentemente e sulla base di una sola
     informativa alle parti sindacali
Approvazione di un atto interno

    Direttiva n. 9/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica
        È necessario che le amministrazioni approvino un atto interno in materia
         di lavoro agile che tratti gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti
         al rapporto di lavoro
        Nell’atto (abbiamo mandato un fac simile agli Enti) devono essere
         individuate le procedure, la strumentazione e le modalità di
         comunicazione
        Possono essere garantiti rimborso per le spese della connessione e della
         strumentazione informatica messa a disposizione dal dipendente e
         l’erogazione del buono pasto
        L’attivazione dev’essere a domanda
        Dev’essere predisposto un «addendum» al contratto individuale con le
         tempistiche e le modalità
I dipendenti nella zona rossa

 Art. 19. D.L. 2-3-2020 n. 9 Misure urgenti in materia di pubblico impiego
 Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza
 attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva,
 dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è
 equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
    Ai dipendenti che sono considerati in malattia viene erogato il
     trattamento economico fondamentale e accessorio
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