Airbnb e lo stato dell'arte dell'home sharing, UGDCEC Milano
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Airbnb e lo stato dell’arte dell’home sharing, nell’ottica del diritto tributario Università Bocconi Milano, 28 settembre 2017 COMMISSIONE FISCALITÀ NAZIONALE E INTERNAZIONALE - UGDCEC MILANO Dott. Calogero Vecchio Dott. Davide Pellegrini Marino e Associati Studio Legale Tributario Marino e Associati Studio Legale Tributario
INDICE L’attività di gestione dei portali online per la condivisione di appartamenti. La fiscalità delle imprese digitali. La fiscalità degli host. I principali modelli legislativi esteri e Excursus normativo e progetti di legge i progetti del Legislatore. in corso d’esame. Il d.l. n. 50/2017 e il regime delle c.d. «locazioni brevi». Scenari futuri - La web tax. Analisi normativa e principali problematiche.
TEMATICHE CONNESSE ALLA TASSAZIONE DEI PROVENTI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ➢ Caratteristiche dell’economia digitale vs istituti tradizionali dei sistemi tributari ➢ La principale difficoltà è rappresentata dalla necessità di dematerializzare e globalizzare l’approccio fiscale che ad oggi si fonda sulla presenza territorialmente delimitata delle attività e delle persone ➢ Criteri tradizionali di collegamento alla sovranità fiscale degli Stati ▪ “Territorialità del tributo”,Enc. Giur. Treccani, 1994, 3, in cui si afferma che «l’opportunità di non assumere a presupposto di tributi eventi privi di ragionevole collegamento con il territorio è sentita dallo stesso legislatore che, in genere, stabilisce quali legami debbano sussistere tra presupposto e territorio dello Stato». ▪ È stato osservato in dottrina come l’individuazione del criterio di collegamento rappresentato dal presupposto territoriale della potestà impositiva risieda nella necessità di specificare un legame ragionevole tra la capacità contributiva manifestata dal presupposto e l’ordinamento cui la norma che disciplina il tributo appartiene, delimitando così la sfera di applicazione del tributo nazionale. ▪ Competenza fiscale generale dello stato della residenza
TEMATICHE CONNESSE ALLA TASSAZIONE DEI PROVENTI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ➢ BEPS, Action 1: Addressing the tax Challenges of the Digital Economy ➢ In many digital economy business models, a non-resident company may interact with customers in a country remotely through a website without maintaining a physical presence in the country. Increasing reliance on automated processes may further decrease reliance on local physical presence. The domestic laws of most countries require some degree of physical presence before business profits are subject to taxation. In addition, under Articles 5 and 7 of the OECD Model Tax Convention, a company is subject to tax on its business profits in a country of which it is a non-resident only if it has a permanent establishment (PE) in that country. Accordingly, such non-resident company may not be subject to tax in the country in which it has customers.
TEMATICHE CONNESSE ALLA TASSAZIONE DEI PROVENTI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ➢ Possibili opzioni ▪ «Significativa presenza economica», da apprezzarsi con riferimento a: ▪ Indicatori di fatturato (i.e. limite di fatturato coerente con il mercato di riferimento); ▪ Digital factors (i.e. dominio locale, opzione per pagamento in moneta locale) ▪ User-based factors (i.e. dati raccolti, numero di utenti attivi) ▪ NB: Una volta individuato il criterio di collegamento, risulta necessario individuare un criterio di attribuzione dei redditi ➢ «Ritenuta alla fonte» sui compensi corrisposti da soggetti residenti in relazione all’acquisto di beni e di servizi da piattaforme on line ➢ Introduzione di “equalisation levy” ossia un’imposta sul prezzo dei servizi o delle cessioni di beni resi o effettuate nell’ambito dell’economia digitale da soggetti non residenti «The levy would be imposed on the gross value of the goods or services provided to in-country customers and users, paid by in-country customers and users, and collected by the foreign enterprise via a simplified registration regime, or collected by a local intermediary» (Action Plan n. 1, punto 304). ▪ L’introduzione di un’imposta di questo tipo incontrerebbe limiti derivanti dalle regole comunitarie sulla libertà di circolazione di beni e servizi nel territorio dell’Unione Europea, alla libertà di stabilimento (e ai limiti all’introduzione di imposte sulla cifra d’affari).
TEMATICHE CONNESSE ALLA TASSAZIONE DEI PROVENTI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ➢ Action 1: suggerisce una forma alternativa di equalisation levy • «Alternatively, if the policy priority is to tax the value considered to be directly contributed by customers and users, then a levy could be imposed on data and other contributions gathered from in- country customers and users» • Questa forma di imposizione, invero, sarebbe totalmente diversa da un’imposta applicata sui ricavi lordi e si dirigerebbe nei confronti di un profilo specifico e assai rilevante dell’economia digitale, ossia il flusso di informazioni che si realizza, in ogni transazione della web economy • Vero è che l’applicazione pratica di una simile forma di imposizione può non risultare agevole. Al tempo stesso, una simile imposizione presenterebbe minori profili di disarmonia con il sistema nel suo complesso e avrebbe ad oggetto un asset che, nell’ambito dell’economia digitale, è particolarmente importante, caratteristico dell’organizzazione imprenditoriale e di grande rilevanza nella determinazione dei risultati e della posizione delle grandi multinazionali
TEMATICHE CONNESSE ALLA TASSAZIONE DEI PROVENTI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ➢ Proposta di legge n. 3076 del 27 aprile 2015 ▪ La proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati affronta la problematica connessa alla possibilità da parte dell’impresa non residente di strutturarsi in modo da non integrare il criterio di collegamento territoriale che legittima l’imposizione sui redditi d’impresa nello Stato della fonte. ▪ Ciò in quanto, l’elevato grado di dematerializzazione caratterizzante in generale l’industria online rende agevole per una società evitare di configurarsi quale una presenza tassabile – attraverso una stabile organizzazione – nel territorio dello Stato ove svolge il proprio business. ▪ Si fa inoltre presente che proprio l’elevato grado di dematerializzazione permette ai player dell’economia digitale di allocare funzioni, rischi ed asset con il fine di ottimizzare il carico fiscale
TEMATICHE CONNESSE ALLA TASSAZIONE DEI PROVENTI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ➢ Presunzione di sussistenza di S.O. «virtuale» qualora si realizzi una presenza continuativa di attività on line riconducibili all’impresa non residente, per un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare pagamenti a suo favore in misura non inferiore ad Euro 5 mln ➢ Obbligo di segnalazione in capo agli intermediari finanziari ➢ L’articolo 162 Tuir si applica anche alla S.O. «virtuale» quando: ▪ la localizzazione di un servizio online non costituisce di per sé S.O.; ▪ La localizzazione di un fornitore di servizi che si occupa dell’ospitalità e della gestione del servizio online non è rilevante ai fini dell’individuazione di una stabile organizzazione ▪ La collocazione fisica nel territorio dello Stato dei server relativi al servizio on line non è di per sé sufficiente a far presumere l’esistenza della S.O.
TEMATICHE CONNESSE ALLA TASSAZIONE DEI PROVENTI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ▪ La proposta di Legge in esame suggerisce altresì modifiche in tema di ritenute da applicare ai pagamenti in uscita corrisposti da soggetti residenti (fruitori del servizio) a favore del gestore della piattaforma (non residente) ➢ Ritenute su transazioni on line poste in essere tra persone fisiche • Art. 23, comma 1, lett. g-bis), Tuir: «si considerano prodotti nel territorio dello Stato, i redditi derivanti da transazioni on line relativi a pagamenti effettuati da soggetti residenti all’atto dell’acquisto di prodotti o di servizi digitali presso e-commerce provider estero, da definire con decreto del MEF» • Art. 25, comma 4, D.p.R. n. 600/1973: «i compensi di cui all’art. 23, comma 1, lett. g-bis), Tuir, corrisposti a non residenti sono assoggettati ad una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare […] ad opera degli intermediari finanziari che intervengono nella riscossione». ➢ Ritenute su transazioni on line poste in essere tra persone giuridiche • Art. 25-bis1, Tuir: Qualora risultino integrati i requisiti per la sussistenza di una S.O. «virtuale» «i soggetti incaricati di eseguire pagamenti verso soggetti non residenti di cui art. 73, comma 1, lett. d), Tuir, per l’acquisto di beni o servizi on line devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di imposta del 25% sull’ammontare da corrispondere»
TEMATICHE CONNESSE ALLA TASSAZIONE DEI PROVENTI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ➢ Proposta di legge n. 2526/2016 ▪ La proposta di legge n. 2526/2016 intitolata «Misure in materia fiscale per la concorrenza nell’economia digitale» – attualmente in corso di esame nelle competenti commissioni parlamentari – si propone di (i) evitare fenomeni di distorsione della concorrenza trai vari Paesi (ostacolando la migrazione dei player digitali verso Paesi a normativa fiscale più accomodante e/o maggiormente incline alla conclusione di tax ruling favorevoli) e (ii) fornire all’Amministrazione finanziaria italiana adeguati strumenti normativi/informativi ▪ Aggiornamento del concetto di S.O. ▪ Proposta di codificazione della S.O. «occulta» nell’articolo 162-bis, Tuir: «indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una S.O. occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti. ➢ L’esistenza di una S.O. si configura qualora in un singolo semestre: ▪ Manifesti la sua presenta ponendo in essere, n° transazioni > 500mila ▪ Percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo
TEMATICHE CONNESSE ALLA TASSAZIONE DEI PROVENTI DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ➢ Ritenute ▪ Modifiche all’articolo 23, Tuir «e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell’acquisto di licenze e software sul mercato italiano» ▪ Art. 23, comma 4, d. P.R. n. 600/1973: previsione di una ritenuta del 30% nei confronti di non residenti sui compensi di cui sopra ➢ Accertamento della S.O. occulta ▪ Invito all’operatore estero circa l’attivazione di un contraddittorio con l’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria (in ipotesi un ufficio ad hoc)
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) La qualifica del servizio reso dalla piattaforma online Ai fini Iva l’analisi deve essere effettuata su due livelli. In primo luogo, occorre considerare le regole di tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dell’host nei confronti di un altro utente. Chi fornisce i beni tramite piattaforme condivise è un soggetto passivo? - Articolo 9, paragrafo 1 Direttiva IVA: esercizio in modo indipendente e in qualsiasi luogo di un’attività economica. - Attività economica: «lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità». « Il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare non costituisce, di per sé, un’attività economica» (cfr. ex multis CGUE, causa C-155/94, 20 giugno 1996; cause C-180/10 e C-181/10 del 15 settembre 2011). Lo sfruttamento di un bene immobile diviene attività economica rilevante ai fini IVA quando l’operatore «intraprende iniziative attive di commercializzazione». ……………………………..Organizzazione in forma di impresa (art. 4 D.p.r. n. 633/1972) (vedasi in seguito «La fiscalità degli Host»).
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) La qualifica del servizio reso dalla piattaforma online In secondo luogo, deve essere esaminato il trattamento ai fini IVA dei servizi forniti dalle piattaforme agli utenti. L’utilizzo di Internet ai fini dell’effettuazione della prestazione non incide sulla qualifica giuridica della stessa, che resta un servizio di intermediazione senza diventare, per ciò solo, un servizio prestato per via elettronica, in quanto tale soggetto ad un diverso regime impositivo (cfr. Risoluzione 16 maggio 2008, n. 199). Il Working Paper n. 878 del 22 settembre 2015: Il Comitato IVA UE ha osservato che il regime IVA del servizio reso dalle piattaforme di economia condivisa è assimilabile a quello fornito dalle piattaforme di crowdfunding, atteso che in entrambi i casi viene offerta l’opportunità di interazione tra più parti (cliente- fornitore). Infatti, il rapporto «piattaforma-utente» è rappresentato dall’allocazione del contributo previa trattenuta di una commissione, mentre il rapporto «investitore-imprenditore» è il ritorno economico dell’investimento eseguito per il tramite della piattaforma. Del tutto simile è lo scenario osservabile in altre piattaforme, laddove il gestore del sito rende disponibile lo scambio del bene/servizio tra utenti. In tale occasione, il Comitato IVA ha osservato che il servizio di intermediazione reso dal gestore della piattaforma deve considerarsi reso nell’ambito di un’attività economica rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE, da qualificare come esente da IVA se la piattaforma gestisce l’incasso delle somme di denaro tra cliente e fornitore.
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) La qualifica del servizio reso dalla piattaforma online Nel diverso caso in cui la piattaforma non gestisca l’incasso delle somme oggetto della transazione tra cliente e fornitore, è applicabile il regime di imponibilità, nel rispetto delle regole territoriali previste dagli artt. 44 e 46 della Direttiva n. 2006/112/CE. 1) cliente soggetto passivo che agisce in quanto tale: l’imposta è dovuta nel Paese del committente, secondo la regola generale prevista per i rapporti B2B. 2) cliente non soggetto passivo: l’imposta va assolta nel Paese di effettuazione dell’operazione intermediata, in applicazione della deroga prevista per le prestazioni di intermediazione rese nei rapporti B2C.
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) La qualifica del servizio reso dalla piattaforma online Ogni utente ( che sia host oppure utilizzatore) stipula due contratti con Airbnb, aventi ad oggetto diverse prestazioni….. Servizio Airbnb: in qualità di provider, Airbnb Servizio di pagamento: Airbnb Payments, si addebita agli utenti una commissione a titolo di occupa della riscossione dei pagamenti e corrispettivo per l’utilizzo della piattaforma (per versamenti connessi con l’utilizzo della le utenze italiane la controparte è Airbnb piattaforma (per le utenze italiane la controparte è Ireland UC). Airbnb Payments UK ltd). cfr. Termini del Servizio prestato da Airbnb per l’utilizzo della piattaforma e Termini del Servizio di Pagamento. Link (1): https://www.airbnb.it/terms Link (2): https://www.airbnb.it/terms/#sec1
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) La qualifica del servizio reso dalla piattaforma online 1) Operazione B2B: si applica l’Art. 44 Dir 112/2006/CE – Art. 7 ter comma 1 lett. a) – tassazione nel luogo del committente – reverse charge; 2) Operazione B2C: si applica l’art. l’Art. 46 Dir 112/2006/CE – Art. 7 sexies comma 1 lett. a) – tassazione nel luogo di effettuazione del servizio di intermediazione – identificazione diretta/rappresentante fiscale. Se l’intermediazione fornisce congiuntamente anche un servizio di tipo finanziario, trova applicazione il regime di esenzione ex Art. 135, par. 1 Dir. 112/2006/CE. «the VAT Committee unanimously considers that exemptios pursuant to article 135 (1) of the VAT Directive shall apply where these transactions constitute financial services falling under that provision.» (VAT Committee – guidelines resulting from the 105 th meeting - 26 october 2015).
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) VAT issues in the sharing economy - Some thoughts – DG Taxud 13/09/2017 Fonte: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/vat_issues_in_the_sharing_economy_-_some_thoughts.pdf
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) Possibili sviluppi… Sebbene l’Agenzia delle Entrate nel 2008 (cfr. Risoluzione n. 199) affermava che l’utilizzo di internet non modificava la natura giuridica del servizio erogato dalla piattaforma (i.e. intermediazione), gli attuali scenari potrebbero aprire una strada diversa…….. I servizi delle piattaforme di sharing economy, automatizzati e resi con un limitato intervento umano, potrebbero essere considerati alla stregua dei c.d. «servizi elettronici». E’ quanto emerso altresì in occasione dell’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi nell’ambito della proposta di Legge AC3564 «Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione dei beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione».
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) Possibili sviluppi… In attuazione dell’articolo 58 della direttiva n. 2006/112/CE, modificato dalla direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, il quale, allo scopo di avvicinare il più possibile la tassazione al luogo di effettivo consumo dei predetti servizi, ha ancorato l’applicazione dell’IVA allo Stato membro del committente, prevedendo che il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazione (lett. a), dei servizi di teleradiodiffusione (lett. b) e dei servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II della direttiva n. 2006/112/CE (lett. c), resi a persone che non sono soggetti passivi di imposta (B2C), si considera quello in cui queste ultime sono stabilite, hanno il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale. E per l’effetto….. L’applicazione del regime di territorialità previsto per i servizi forniti per via elettronica comporta: ▪ La tassazione nel luogo del consumatore finale, se privato. ▪ La tassazione nel luogo del prestatore, se il destinatario del servizio è un soggetto passivo (cfr. art. 44 e 58 Direttiva Iva). Per un’elencazione dei servizi forniti per via elettronica, vedasi l’allegato II alla medesima direttiva n. 2006/112/CE, nonché il Regolamento Ue n. 1042 del 7 ottobre 2013 e n. 282 del 15 marzo 2011.
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) Il caso eBay…. «eBay è una piattaforma di commercio elettronico che offre ai propri utenti la possibilità di fare offerte, vendere e acquistare oggetti, in diversi formati di vendita e da qualunque luogo. eBay non ha il possesso dei beni messi in vendita o venduti attraverso la piattaforma, non trasferisce la proprietà degli oggetti dal venditore all'acquirente, non ha alcun ruolo e non è coinvolta nella compravendita che si svolge tra venditori e acquirenti. Il contratto di compravendita si conclude direttamente tra gli acquirenti e i venditori. […] eBay non rivede le inserzioni degli utenti o i contenuti immessi dagli utenti nei siti. Possiamo facilitare la risoluzione delle controversie attraverso i nostri programmi, tuttavia eBay non ha alcun controllo, non garantisce e non ha alcuna responsabilità in merito all'esistenza, la qualità, la sicurezza e la liceità degli oggetti pubblicizzati; la veridicità o l'accuratezza dei contenuti degli utenti, delle inserzioni e dei Feedback; la capacità degli acquirenti di pagare il prezzo degli oggetti; la capacità degli utenti di vendere, acquistare e fare offerte. eBay non può assicurare che un acquirente o venditore siano effettivamente in grado di portare a termine la transazione». (cfr Termini e condizioni del servizio) Secondo il Tribunal de Commerce de Paris, 30 giugno 2008( S.A. Christian Dior Couture c. eBay) eBay si qualifica come mediatore, non si limitandosi all’attività di hosting provider. In particolare, eBay non si limita a effettuare un’attività di raccolta dati, ma realizza un’altra attività: quella di mediatore. Più di recente, invece, la Corte d’appello di Parigi (4 aprile 2012) ha invece stabilito che l’attività di eBay costituisce hosting. L’insegnamento della Corte di Giustizia…. (Causa C-324/09 eBay/L’Oréal ). Per potere essere considerato un mero hosting provider, l’ISP non deve quindi svolgere «alcun ruolo attivo che gli permetta di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati” dai destinatari del servizio». Ciò si verifica quando l’ISP «presta un’assistenza che consiste in particolare nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle».
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) Quale condotta ha assunto Airbnb? (cfr. Termini del Servizio aggiornati) «La Piattaforma Airbnb è un marketplace online che consente agli utenti registrati (“Membri”) e a taluni soggetti terzi che offrono servizi (i Membri e i terzi che offrono servizi sono gli “Host” e i servizi che offrono sono i “Servizi dell’Host”) di pubblicare tali Servizi dell’Host sulla Piattaforma Airbnb (“Annunci”) e di comunicare e negoziare direttamente con i Membri che cercano di prenotare tali Servizi dell’Host (i Membri che utilizzano i Servizi dell’Host sono, gli “Ospiti”)… 1.2 Come provider della Piattaforma Airbnb, Airbnb non possiede, crea, vende, rivende, rende disponibili, controlla, gestisce, offre, consegna o fornisce Annunci o Servizi dell’Host. Gli Host sono esclusivamente responsabili per i loro Annunci e Servizi dell’Host. Quando i Membri effettuano o accettano una prenotazione, essi stanno stipulando un contratto direttamente tra loro. Airbnb non è e non diventa parte o partecipa altrimenti ad alcun rapporto contrattuale tra i Membri, né è un agente immobiliare o un assicuratore. Airbnb non agisce come un agente ad alcun titolo per nessun Membro, ad eccezione di quanto specificato nei Termini di pagamento. 1.3 Anche se Airbnb potrebbe cercare di contribuire a facilitare la risoluzione di controversie, la stessa Airbnb non ha alcun controllo su e non garantisce (i) l’esistenza, la qualità, la sicurezza, l’idoneità o la legalità di alcun Annuncio o Servizio dell’Host, (ii) la correttezza o l’accuratezza di descrizioni di Annunci, Valutazioni, Recensioni o altri Contenuti dei Membri (come di seguito definiti) o (iii) l’adempimento o la condotta di alcun Membro o di terzi. Airbnb non approva alcun Membro, Annuncio o Servizio dell’Host. Qualsiasi riferimento al fatto che un Membro sia “verificato” (o diciture analoghe) indica solamente che il Membro ha completato la relativa procedura di verifica o identificazione e nient’altro. Tale indicazione non costituisce un avallo, una certificazione o una garanzia da parte di Airbnb riguardo ad alcun Membro, ivi compreso per quanto concerne l’identità o i precedenti personali di tale Membro o il fatto che il Membro sia attendibile, sicuro o adeguato. L’utente deve sempre esercitare la debita diligenza e attenzione al momento di decidere se soggiornare o meno in un Alloggio, partecipare a un’Esperienza o a un Evento, utilizzare altri Servizi dell’Host, accettare una richiesta di prenotazione da un Ospite o comunicare e interagire con gli altri Membri, sia online che di persona. Le Immagini Verificate (come di seguito definite) sono intese solo a fornire una rappresentazione fotografica di un Annuncio al momento in cui la fotografia è stata scattata e non costituiscono, pertanto, un avallo da parte di Airbnb di alcun Host o Annuncio.
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) Alcuni esempi……
PROFILI IVA DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE NELL’HOME SHARING (CENNI) Alcuni esempi……
LA FISCALITA’ DEGLI HOST LE FATTISPECIE IMPOSITIVE GENERATE DALL’IMPIEGO DEGLI IMMOBILI DEL CONTRIBUENTE. Redditi Fondiari (artt. 36 e 37 d.P.R. n. 917/1986) Redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. i) d.P.R. n. 917/1986) Redditi di impresa (art. 55 d.P.R. n. 917/1986) VERSO L’INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA REDDITUALE….. «Reddito da attività di economia della condivisione non professionale» (Progetto di legge AC3564)
LA FISCALITA’ DEGLI HOST I REDDITI FONDIARI – ARTICOLO 36 E 37 DEL D.P.R. N. 917/1986 La fattispecie della locazione…. «Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione…(…)…» (articolo 37, comma 4-bis TUIR) Regime Impositivo (1) Tassazione con modalità ordinarie: il reddito derivante dal canone di locazione (se superiore al reddito determinato catastalmente), determinato per competenza sulla base delle condizioni contrattuali, al netto della deduzione forfettaria pari al 5%, concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Tale reddito, sconterà l’imposta progressiva IRPEF determinata applicando l’aliquota prevista dall’articolo 11 del TUIR Reddito Imponibile Aliquota Fino a 15.000 Euro 23% da 15.001 a 28.000 Euro 27% da 28.001 a 55.000 Euro 38% da 55.001 a 75.000 Euro 41% oltre 75.000 Euro 43%
LA FISCALITA’ DEGLI HOST I REDDITI FONDIARI – ARTICOLO 36 E 37 DEL D.P.R. N. 917/1986 (2) Opzione per l’applicazione della cedolare secca: trattasi di un regime di tassazione sostitutivo introdotto dall’articolo 3 del d.lgs. n.23 del 14 marzo 2011. ▪ Ambito oggettivo: il regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva (aliquota 21%) dell’Irpef, Addizionale Regionale e Comunale, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, su redditi (lordi) derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo (categoria A). L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il regime è applicabile altresì in presenza di locazioni di stanze dell’abitazione. ▪ Ambito soggettivo: il regime è accessibile alle persone fisiche che conseguono un reddito fondiario al di fuori del regime d’impresa o di lavoro autonomo (esclusi pertanto tutti i soggetti IRES ovvero le società e gli enti commerciali, i trust e gli enti non commerciali) – che siano proprietari del bene o titolari di diritti reali di godimento diverso dalla proprietà (es. usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi). Immobile posseduto all’estero da persona fisica non in regime di impresa/lavoro autonomo…. Non è applicabile il regime cedolare secca, atteso che i redditi ritratti dagli immobili ubicati al di fuori del territorio dello Stato assumono la natura di redditi diversi ex articolo 67, comma 1 lettera f) del TUIR. Immobile sublocato…… Non è applicabile il regime cedolare secca atteso che il reddito ritratto dalla sublocazione degli immobili è ascrivibile alla categoria dei redditi diversi, di cui all’articolo 71, comma 2 del TUIR)
LA FISCALITA’ DEGLI HOST I REDDITI FONDIARI – ARTICOLO 36 E 37 DEL D.P.R. N. 917/1986 Opzione cedolare secca per locazioni brevi o turistiche L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che il regime di favore è applicabile altresì ai contratti di locazione turistica e agli affitti di case vacanze, anche se sottoscritti tramite l’intervento di un’agenzia immobiliare. Fattispecie Opzione cedolare secca Proprietario concede in locazione l’immobile ad agenzia NO. Il locatario è un soggetto che esercita attività di immobiliare, che si occuperà dei rapporti di sublocazione impresa. Proprietario conferisce mandato con rappresentanza SI. L’agenzia agisce in nome e per conto del proprietario all’agenzia immobiliare. persona fisica non in regime di impresa. Proprietario conferisce mandato senza rappresentanza Si. A condizione che l’immobile ad uso abitativo sia all’agenzia immobiliare locato dall’agenzia immobiliare per finalità abitative a soggetti non in regime di impresa/lavoro autonomo*. * L’opzione non ha effetto per l’esonero da imposta di registro e bollo, essendo il contratto registrato in nome dell’agente immobiliare (per locazioni superiori a 30 gg).
LA FISCALITA’ DEGLI HOST I R E D D IT I D IV E R S I – A R T IC O L O 67 D E L D .P .R . N . 917/1986 La categoria dei redditi diversi ingloba una serie di fattispecie tra loro eterogenee, la cui unica comune caratteristica consiste nell’assenza di uno o più presupposti specifici tali da poterle ricondurre all’interno delle altre categorie reddituali. Presupposto indefettibile (inter alia) dei redditi diversi è quello di non essere conseguiti (i) nell’esercizio di arti e professioni e (ii) neppure nell’esercizio di «imprese» commerciali. Diversamente da quanto si osserva in relazione alle altre categorie reddituali (es. fondiari, di impresa ecc..) l’individuazione della categoria dei redditi diversi segue un criterio di individuazione casistico, attraverso l’elencazione analitica dell’una o dell’altra fattispecie imponibile. …LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SVOLTE OCCASIONALMENTE (ART. 67, COMMA 1 LETTERA f) DEL TUIR Trattasi di attività provviste del requisito della commercialità, ma svolte in assenza del requisito di abitualità (carattere occasionale, sporadico o saltuario dell’attività svolta). Regime impositivo I redditi diversi ascrivibili allo svolgimento di attività commerciali svolte occasionalmente concorrono alla formazione del reddito complessivo, assieme alle altre categorie reddituali, e sono assoggettati ad imposizione di tipo progressivo ai sensi dell’articolo 11 TUIR. Essi «sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti la loro produzione» (cfr. articolo 71, comma 2 TUIR).
LA FISCALITA’ DEGLI HOST I REDDITI D’IMPRESA – ARTICOLO 55 DEL D.P.R. N. 917/1986 Laddove l’attività commerciale di locazione turistica venga svolta con abitualità e sia supportata da un’organizzazione in forma d’impresa così come prescrive l’articolo 55 TUIR, i proventi derivanti dalla locazione turistica sono attratti alla categoria dei redditi d’impresa. Regime impositivo Nel caso specifico della locazione di immobili ad uso abitativo, interviene l’applicazione dell’articolo 90 del TUIR che prevede sostanzialmente l’indeducibilità delle spese di gestione e di funzionamento degli stessi. ….salvo che Laddove detti immobili assumano la connotazione di beni strumentali per destinazione, come nel caso degli immobili oggetto di locazioni turistiche organizzate in forma d’impresa, essi concorrono a formare il reddito d’impresa in base ai criteri ordinari (cfr. Risoluzione n. 55/E/2002).
LA FISCALITA’ DEGLI HOST I confini che separano il mero godimento dall’esercizio di impresa ai fini Iva. - Articolo 9, para. 1 Dir. n. 2006/112/CE: «si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. - Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità». - Articolo 4, comma 1, d.P.R. n. 633/1972: «Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile». Il significato di «Attività economica organizzata»: In ambito tributario, la nozione di attività economica è individuata attraverso un duplice criterio: (i) criterio funzionale legato all’attività – (ii) criterio strutturale legato all’organizzazione. L’articolo 4 del decreto Iva (introdotto a seguito del d.lgs. n. 331/1997, ha fatto rientrare nell’accezione tributaria di impresa anche l’esercizio di quelle attività non rientranti nell’articolo 2195 del c.c., ma che siano «organizzate in forma di impresa». Ratio…. La necessità di fugare i dubbi legati ad alcune attività specifiche (ad es. le locazioni) estranee alle imprese commerciali di cui all’art. 2195 c.c. nonché alla definizione di esercizio d arti e professioni di cui all’articolo 5 del decreto Iva.
LA FISCALITA’ DEGLI HOST I confini che separano il mero godimento dall’esercizio di impresa ai fini Iva. ▪ L’Ordinamento italiano considera estranee all’ambito applicativo dell’iva tutte quelle attività, comprese le locazioni, in relazione alle quali il contribuente agisce da «privato», senza i caratteri dell’abitualità e della professionalità. ▪ Articolo 4, comma 5 d.P.R. n. 633/1972: «non sono considerate, inoltre, attività commerciali (…) a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze (…)». Quale dunque il discrimine tra «gestione di unità immobiliari» svolta da un privato e la medesima attività svolta in regime di impresa? « i requisiti caratterizzanti la disposizione in esame, di professionalità e abitualità, sussistono ogniqualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini, i cennati presupposti non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale». (cfr. R.M. n. 550326, 24 settembre 1988). Nel caso dell’attività di locazione, i predetti requisiti devono essere osservati avendo riguardo alla tipologia di attività svolta……
LA FISCALITA’ DEGLI HOST I confini che separano il mero godimento dall’esercizio di impresa ai fini Iva. Bed and Breakfast: come noto, è già la normativa regionale che traccia una prima linea di demarcazione, specificando che tale attività è svolta «non in forma di impresa» da un privato nella sua abitazione di residenza. Definizione generale: «strutture che forniscono servizi di alloggio e di somministrazione della prima colazione in un’unità abitativa a destinazione d’uso residenziale, iscritta nella categoria catastale A. (le diverse Leggi regionali possono distinguersi per il numero di camere e i parametri urbanistici quali requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività B&B». L’agenzia delle Entrate ebbe ad occuparsi dei B&B, e in tale occasione ha fornito chiarimenti circa la linea di demarcazione per stabilire fino a che punto l’attività di B&B possa continuare ad essere considerata tale. (cfr. R.M. n. 180/1998). A tal riguardo, ad avviso dell’Amministrazione Finanziaria, il requisito dell’occasionalità può essere desunto dalla residenza dei proprietari nell’immobile locato, che implicava l’utilizzo prevalente per scopi familiari. Di poi, in un altro intervento è stato chiarito che «il presupposto soggettivo di imponibilità Iva sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un’attività esercitata per professione abituale. (…). L’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva può affermarsi solo se l’attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell’esercizio dell’attività stessa» (cfr. R.M. n. 155/2000).
LA FISCALITA’ DEGLI HOST I confini che separano il mero godimento dall’esercizio di impresa ai fini Iva. Locazione breve: in primo luogo, occorre distinguere se l’attività in sé debba rientrare all’interno dei servizi di tipo alberghiero, oppure no. « l’attività di locazione di immobili ad uso turistico può essere qualificata come attività di prestazione di alloggio nel settore alberghiero se sia qualificabile come tale sulla base della normativa di settore. In tal caso è assoggettata ad Iva (…).». La linea di demarcazione…… Servizi alla persona vs servizi inerenti il godimento della res concessa il locazione. Servizi alla persona Servizi inerenti il godimento del bene locato A titolo esemplificativo, rientrano nei servizi alla persona: A titolo esemplificativo, rientrano nei servizi alla persona: - La pulizia dei locali durante il soggiorno - Cambio biancheria a fine locazione - La somministrazione di pasti - Climatizzazione - Fornitura di biancheria durante il soggiorno - Somministrazione utenze - Somministrazione di utenze senza limiti di consumo - Pulizia camere a fine locazione - Servizio di portierato - Agente per consegna chiavi - Servizio di ricevimento ospiti - Servizio navetta - Interventi di manutenzione ordinaria
LA FISCALITA’ DEGLI HOST I confini che separano il mero godimento dall’esercizio di impresa ai fini Iva. «Il principio che nell’ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie o il cambio della biancheria) – il rapporto, specialmente se si inserisca in un’attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, punto 8, d.P.R. n. 633/1972». Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6501 del 19 marzo 2014. Nel frattempo in Europa………. « (…) Given the multitude of forms that supplies delivered through the sharing economy platforms may ake, each assessment will need to take into account specific circumstances of the cases at hand. This said, it can, however, be assumed that, in general, joining a sharing economy platform through wich goods or services are provided in return for remuneration, implies some continuity. The activity in question would therefore meet the requirements for inclusion in the concept of «economic activity» as set out in Article 9 (1) of the VAT Directive». (VAT Committee - Working Paper n. 878, 22 settembre 2015).
LA FISCALITA’ DEGLI HOST VERSO L’INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA REDDITUALE….. IL PROGETTO DI LEGGE AC 3564 – PRESENTATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 27 GENNAIO 2016 L’IMPIANTO DELLA PROPOSTA NORMATIVA Art. 1: Finalità Art. 2: Definizioni Art. 3: Compiti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Art. 4: Documento di politica aziendale Art. 5: Fiscalità Art. 6: Misure annuali per la diffusione dell’economia della condivisione Art. 7: Tutela della riservatezza Art. 8: Linee guida Art. 9: Monitoraggio Art. 10: Controlli e sanzioni Art. 11: Norme transitorie Art. 12: Disposizioni finanziarie
LA FISCALITA’ DEGLI HOST VERSO L’INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA REDDITUALE….. IL PROGETTO DI LEGGE AC 3564 Obiettivo: l’intento del Legislatore è quello di risolvere le attuali criticità che promanano dal fenomeno dell’economia della condivisione, fornendo una specifica disciplina fiscale, rafforzando la tracciabilità dei redditi, introducendo strumenti efficaci di contrasto al rischio di evasione che può caratterizzare il nuovo fenomeno economico. Principali interventi: ▪ Un chiaro inquadramento dei principali attori dell’economia della condivisione (Gestore, Utente operatore, Utente fruitore) ▪ L’individuazione di un Registro elettronico deputato ad accogliere i gestori delle piattaforme di condivisione che sarà conservato e gestito a cura dell’AGCM, ente a sua volta deputato al controllo e alla vigilanza sull’attività delle piattaforme digitali dell’economia della condivisione ▪ L’istituzione di un documento di politica aziendale di cui i gestori dovranno dotarsi, previo parere vincolante e approvazione AGCM. Il documento consta di alcune informazioni obbligatorie, quali l’indicazione delle condizioni contrattuali tra la piattaforma digitale e gli utenti secondo alcuni vincoli imposti dalla Legge. ▪ L’adozione di misure annuali tese alla progressiva rimozione dei principali ostacoli regolatori e amministrativi al fine di favorire lo sviluppo dell’economia della condivisione. ▪ L’adozione di procedure normative volte a garantire la tutela della riservatezza. ▪ Disposizioni per la migliore attuazione dei controlli e la previsione di un sistema sanzionatorio Si segnala altresì il Disegno di Legge n. 2268 – Senato della Repubblica : «Disposizioni in materia di sharing economy». Presentato in data 3 marzo 2016, ricalca sostanzialmente la struttura normativa del progetto di legge AC3564.
LA FISCALITA’ DEGLI HOST VE R S O L ’IN T R O D U Z I O N E D I U N A N U O V A C A T E G O R IA R E D D IT U A L E ….. IL P R O G E T T O D I L E G G E AC 3564 Disposizioni tributarie La proposta di Legge consta di un discreto contenuto innovativo, laddove inquadra e definisce una nuova tipologia di redditi «da attività di economia della condivisione non professionale» 1. Il reddito percepito dagli utenti operatori mediante la piattaforma digitale è denominato «reddito da attività di economia della condivisione non professionale» ed è indicato in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Ai redditi fino a 10.000 euro prodotti mediante le piattaforme digitali si applica un’imposta pari al 10 per cento. I redditi superiori a 10.000 euro sono cumulati con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e a essi si applica l’aliquota corrispondente. 2. I gestori operano, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme digitali, in qualità di sostituti d’imposta degli utenti operatori. A tale fine, i gestori aventi sede o residenza all’estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia. 3. I gestori comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi a eventuali transazioni economiche che avvengono tramite le piattaforme digitali, anche qualora gli utenti operatori non percepiscano alcun reddito dall’attività svolta mediante le piattaforme medesime.
LA FISCALITA’ DEGLI HOST VERSO L’INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA REDDITUALE….. IL PROGETTO DI LEGGE AC 3564 L’articolo 5 della proposta diversifica il regime fiscale riservato ai soggetti che svolgono tali attività a seconda della soglia di reddito prodotto ed individuato nell’ammontare pari a 10.000 Euro (cfr. comma 2). In particolare, l’utente operatore che non supera la suddetta franchigia di 10.000 Euro sarà soggetto ad un’imposta con aliquota fissa del 10 per cento. Per i redditi superiori a tale importo è previsto, invece, il cumulo con quelli derivanti da lavoro dipendente o autonomo e l’applicazione dell’aliquota corrispondente. Il potenziamento della tracciabilità dell’economia della condivisione e dei redditi che ne derivano è realizzato attraverso la previsione dell’obbligo per i gestori delle piattaforme di agire come sostituti d’imposta per i redditi conseguiti dagli utenti operatori. Al fine dell’adempimento delle funzioni di sostituto d’imposta, l’articolo 5 impone ai gestori aventi sede o residenza all’estero di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia (cfr. comma 3). Infine, la proposta stabilisce che i gestori debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle eventuali transazioni economiche che avvengono attraverso le piattaforme digitali e si precisa che tale obbligo di comunicazione sussiste anche qualora gli utenti operatori non percepiscano alcun reddito dall’attività svolta per il tramite delle piattaforme medesime.
LA FISCALITA’ DEGLI HOST VERSO L’INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA REDDITUALE….. IL PROGETTO DI LEGGE AC 3564 ➢ La proposta di legge in esame sottintende una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti (gestori, operatori, utenti ed Amministrazione finanziaria) ➢ Esperienze estere ➢ Francia: ▪ la “loi de finance” 2015 ha aperto alla possibilità di incaricare le piattaforme on line della riscossione della tassa di soggiorno comunale ▪ Proposta di instituire una franchigia reddituale di esenzione pari ad Euro 5 mila per tutte le attività di economia collaborativa ➢ Belgio: ▪ Proposta di introdurre una franchigia reddituale di esenzione pari ad Euro 5 mila, mentre per i redditi eccedenti è prevista l’applicazione dell’aliquota del 10% ➢ Estonia: ▪ Collaborazione tra la piattaforma e l’Amministrazione finanziaria che provvede alla compilazione dei modelli fiscali per assistere il contribuente nell’adempimento dei propri obblighi fiscali ➢ Italia: ▪ AirBnb ha sottoscritto accordi con Milano e Genova per la riscossione dell’imposta di soggiorno
LA FISCALITA’ DEGLI HOST VE R S O L ’IN T R O D U Z IO N E D I U N A N U O V A C A T E G O R IA R E D D IT U A L E ….. IL P R O G E T T O DI LEGGE AC 3564 Le principali criticità della Proposta di Legge…. ➢ La norma introduce una nuova categoria reddituale ma risulta carente nel fornire una disciplina di dettaglio in merito alle modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione con aliquota fissa o con aliquota progressiva (nel caso in cui il reddito da economia collaborativa venga cumulato con i redditi da lavoro autonomo o con i redditi di lavoro dipendente). La proposta stabilisce, infatti, una soglia di reddito e non di ricavi. Al riguardo, si evidenzia che, sul piano sistematico, sarebbe più coerente un intervento normativo che intervenisse direttamente nel TUIR ➢ Rimane incerto se la soglia dei 10 mila euro, oltre a determinare un diverso trattamento fiscale, costituisca anche il discrimine tra attività professionale da economia condivisa e attività occasionale. Sarebbe opportuno declinare il criterio di cumulo da adottare per i redditi superiori a 10.000 euro (se fino a 10.000 euro si applichi, comunque, l’aliquota fissa e per la parte eccedente l’aliquota marginale o se, al contrario, il reddito superiore a 10.000 euro sia soggetto integralmente al cumulo). Inoltre, sarebbe auspicabile precisare meglio come il reddito superiore alla predetta soglia si cumuli con le altre tipologie di reddito (se concorra alla determinazione del reddito complessivo ovvero se rilevi il cumulo solo in presenza di lavoro dipendente o autonomo). ➢ La norma fiscale potrebbe avere impatto sul regime forfettario delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale con un fatturato annuo dai 15.000 ai 50.000 a seconda del tipo di attività (cfr. legge n. 190, 23 Dicembre 2014).
LA FISCALITA’ DEGLI HOST VERSO L’INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA REDDITUALE….. IL PROGETTO DI LEGGE AC 3564 .. e l’obbligo di istituire una branch…. ➢ L’apertura di una stabile organizzazione, in primo luogo, richiede il verificarsi di condizioni e di presupposti sostanziali relativi all’impiego di mezzi umani e/o personali, coerentemente con quanto disposto dalle singole Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese. ➢ Compatibilità con il principio della libertà di stabilimento nell’ambito della UE: in base agli articoli 49 e 54 del TFUE, come interpretati dalla Corte di Giustizia UE, la libertà di stabilimento include la libertà di scelta della forma legale appropriata in cui un operatore economico stabilito in uno Stato Membro intende svolgere determinate attività in un altro Stato Membro (cfr. Sentenze Centros Ltd e Inspire Art Ltd) ➢ Per orientamento uniforme della Corte Unionale, eventuali limitazioni possono essere ammesse solo se proporzionali rispetto ad un interesse nazionale meritevole di tutela. Giova, al riguardo ricordare come la Corte abbia sempre sostenuto che la riduzione delle entrate fiscali “non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare un provvedimento in linea di principio in contrasto con una libertà fondamentale” . Infatti, l’esigenza di impedire la riduzione del gettito tributario non rientra né tra gli obiettivi enunciati all’art. 52, n. 1, TFUE, né tra le ragioni imperative di interesse generale suscettibili di giustificare una restrizione ad una libertà fondamentale. ➢ La funzione di sostituto d’imposta attribuito al gestore dovrebbe essere disciplinata attraverso un’apposita disposizione da introdurre nell’ambito del DPR 600/1973. In particolare, dovrebbe essere precisato se una eventuale ritenuta sia operata dal gestore a titolo di acconto o a titolo d’imposta, tenendo conto del fatto che il gestore non conosce a priori né l’ammontare dei redditi in esame complessivamente prodotti nel periodo d’imposta dall’utente operatore dell’economia collaborativa né, tanto meno, l’entità dei costi da questo sostenuti a fronte dei ricavi percepiti.
IL D.L. N. 50/2017 E IL REGIME DELLE C.D. «LOCAZIONI BREVI». ANALISI NORMATIVA E PRINCIPALI PROBLEMATICHE. L’articolo 4, D.L. del 24 aprile 2017, n. 50, si propone di regolamentare il regime fiscale delle locazioni brevi, ossia contratti di locazione di immobili: ▪ ad uso abitativo ▪ di durata non superiore a 30 giorni, ▪ stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare ▪ rientrano nell’ambito applicativo della disciplina anche quei contratti di locazione che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. ➢ NB: in tal modo si attraggono ai redditi fondiari anche proventi in passato inquadrati tra i redditi diversi ex art. 67, Tuir. Infatti, la prestazione di servizi accessori, ad esempio per gli affittacamere, definiva il passaggio ad un’attività extra-alberghiera, seppur condotta in modo occasionale e non in forma di impresa ➢ Bed & Breakfast: servizio di colazione quale attività ultronea rispetto all’apertura sui servizi accessori riscontabile nel D.L n. 50/2017. Pertanto i redditi da B&B rimangono nell’ambito dei redditi diversi ex articolo 67, Tuir.
IL D.L. N. 50/2017 E IL REGIME DELLE C.D. «LOCAZIONI BREVI». ANALISI NORMATIVA E PRINCIPALI PROBLEMATICHE. ➢ Novità: applicazione della ritenuta ▪ I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono unità immobiliari da locare, dovranno agire in qualità di sostituti di imposta operando una ritenuta del 21% sui proventi derivanti dalle locazioni brevi, qualora intervengano nei pagamenti ▪ Tale ritenuta: ▪ In presenza dell’opzione per la cedolare secca, rappresenta una ritenuta a titolo di imposta ▪ In assenza della suddetta opzione, rappresenta una ritenuta a titolo di acconto. ▪ Obblighi dichiarativi e comunicativi in capo ai gestori della piattaforma ➢ Soggetti non residenti: ▪ Se S.O. in Italia, i gestori effettuano i suddetti obblighi tramite la propria S.O. ▪ Se privi di S.O., i gestori risultano obbligati alla nomina di un rappresentante fiscale in Italia
SCENARI FUTURI: LA WEB TAX La Legge di conversione del D.L. del 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto una procedura di cooperative compliance per gestire il rischio fiscale ed anticipare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria in tema di stabile organizzazione che è stata, in prima battuta, denominata «Web Tax». ▪ Si tratta di una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata che si applica alle società estere appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro, avvalendosi di altre società o entità italiane appartenenti al medesimo gruppo societario. ▪ Le società estere - che integrano i suddetti requisiti dimensionali - ravvisando la possibilità che l’attività esercitata in Italia integri una stabile organizzazione, possono chiedere all’Amministrazione Finanziaria, attraverso una forma di interpello qualificatorio una valutazione della sussistenza dei requisiti. ▪ Qualora in sede di interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria sia constatata la sussistenza di una S.O., il competente Ufficio invierà al contribuente un invito al contradditorio al fine di definire i debiti tributari della stessa; il contribuente beneficerà di un regime sanzionatorio premiale. ▪ N.B.: a ben vedere, l’espressione «Web Tax» appare fuorviante, in quanto: (i) la norma in esame non introduce una vera e propria imposta, ma un procedimento opzionale di contradditorio preventivo tra multinazionali e Amministrazione finanziaria e (ii) tale procedimento non è riservato unicamente agli operatori del web ma è applicabile a tutti i settori economici.
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