Sistema bancario, traffico dei pagamenti - Aggiornamenti dell'edizione 2017 - giugno 2020 - Banking Today

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Sistema bancario, traffico dei pagamenti
Aggiornamenti dell’edizione 2017 – giugno 2020
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Sistema bancario, traffico dei pagamenti
Aggiornamenti dell‘edizione 2017 – giugno 2020

Grafica di copertina e composizione: Mediengestaltung, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo
Stampa: Edubook AG, Merenschwand
Redazione ed elaborazione didattica: Fabian Kirchhofer
Catalogo: aggiornamento
Edizione: 3a edizione 2020
Pubblicazione: U2060
Lingua: IT
Codice: CYP

Tutti i diritti, in particolare quelli di traduzione, sono riservati. I contenuti del presente sussidio costituiscono una creazione
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Copyright © 2015, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                                       Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

                         Correzioni e integrazioni (giugno 2020)
                         Il mondo delle banche è in continua evoluzione. Così, di anno in anno, si evolve anche il con-
                         tenuto dei sussidi didattici di BankingToday (BT). Per noi è fondamentale che i nostri materiali
                         siano al passo con i tempi e forniscano nozioni costantemente aggiornate.

                         Pertanto, ogni anno, Compendio Bildungsmedien pubblica una versione corretta e aggiornata
                         di BankingToday.

                         Grazie al presente materiale di aggiornamento, anche coloro che hanno acquistato l’edizione
                         2017 possono disporre delle informazioni più attuali:
                         •       Per tre anni consecutivi, il suddetto materiale verrà integrato e pubblicato sul sito
                                 www.bankingtoday.ch entro l’inizio di giugno.
                         •       In tal modo si è certi di rendere note tutte le variazioni e integrazioni del sussidio didattico
                                 in vista della preparazione degli esami finali, che si svolgeranno in primavera o in estate.

                         Suggerimento: vi consigliamo di annotare nel sussidio didattico le correzioni e integrazioni
                         contenute nel presente materiale con sufficiente anticipo durante la fase di studio. Così
                         facendo avrete modo di ripetere più volte i nuovi contenuti, con notevoli benefici sulla vostra
                         preparazione.

Paragrafo                    La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche

Capitolo 1                   Non sono note correzioni

2.1.2 I gruppi               La classificazione dei gruppi bancari in base alle statistiche della Banca nazionale viene ora riportata
bancari in base alle         come approfondimento sotto forma di excursus.
statistiche della
Banca nazionale

2.3 L’Associazione           Figura 15: i principali compiti dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) vengono ora riportati
svizzera dei                 come approfondimento sotto forma di excursus.
banchieri (ASB)

2.5 SIX Group                Il SIX Group SA (ora SIX) modifica la propria struttura organizzativa articolandola in cinque nuove
                             business area:
                             •    Exchange Services: servizi legati alle negoziazioni di titoli e infrastruttura che rende possibili
                                  le contrattazioni di borsa.
                             •    Banking Services: infrastruttura che sovrintende al traffico dei pagamenti in Svizzera e al col-
                                  legamento con l’area SEPA.
                             •    Financial Information: reperimento e vendita di informazioni finanziarie.
                             •    Cards: infrastruttura svizzera e internazionale per la gestione dei pagamenti con carte.
                             •    Innovation & Digital: affinamento dei prodotti e servizi SIX.

Capitolo 2: esercizi 8       Ora il capitolo 2.1.2 e il grafico 15 sono contrassegnati come excursus. Pertanto i seguenti eser-
e 9 B]                       cizi con le relative soluzioni non vengono più proposti:
                             8 A] Quali sono le caratteristiche distintive del gruppo chiamato «banche specializzate in operazioni
                             di borsa»?
                             8 B] Oltre alle banche riportate nelle statistiche bancarie vi sono anche altri istituti importanti per il
                             settore bancario svizzero. Ne sono stati citati sei. Sceglietene due e spiegate sinteticamente la loro
                             attività.
                             9 B] Quali compiti si assume l’ASB in qualità di rappresentante delle banche?
                             La cancellazione fa sì che i numeri di tutti gli esercizi successivi e delle relative soluzioni scalano
                             indietro di uno.

                         BankingToday                                                                                                     3
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
    Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

     Paragrafo               La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche

     3.2 Segreto bancario    L’art. 47 LBCR è stato ampliato con l’aggiunta «di una persona di cui all’articolo 1b»:
                             a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo,
                             impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all’articolo 1b, o di mem-
                             bro di un organo o impiegato di una società di audit;

     Nuovo capitolo 4.       Nuovo capitolo
     Banche e                4. Banche e digitalizzazione
     digitalizzazione
                             Obiettivi: dopo lo studio di questo capitolo sarete in grado di...
                             •   distinguere fra trasformazione digitale e digitalizzazione.
                             •   esporre concetti importanti relativi alle tecnologie digitali utilizzate nel mondo bancario.
                             •   definire il concetto di blockchain e descriverne le possibilità di impiego.
                             •   illustrare le opportunità e i rischi legati all’utilizzo di big data e algoritmi nel settore bancario.
                             Concetti chiave: algoritmo, API, big data, blockchain, cloud, coin, digitalizzazione, ICO, intelli-
                             genza artificiale, Internet delle cose, miner, open banking, realtà aumentata, realtà virtuale, smart
                             contract, tecnologie digitali, token, trasformazione digitale, wallet
                             Il progresso tecnologico schiude nuove prospettive per il settore finanziario. Occorre tuttavia con-
                             siderare che il progresso implica inevitabilmente un cambiamento. Anche le esigenze dei clienti
                             cambiano, sulla scia delle possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche. Ne consegue che le
                             banche devono fare fronte, sempre più spesso, a nuove richieste avanzate dalla clientela.
                             Oggi i clienti degli istituti di credito vogliono poter accedere ai propri dati bancari in qualsiasi
                             momento e ovunque si trovino. Apprezzano la possibilità di incontrare di persona il consulente che
                             li segue, ma desiderano poterlo contattare anche via e-mail, tramite l’online banking o attraverso
                             un’apposita chat. Nella mentalità odierna, operazioni come l’apertura di un conto o l’acquisto di un
                             pacchetto azionario devono poter essere effettuate comodamente dal divano di casa.
                             Da un lato, quindi, le banche hanno il problema di trovare soluzioni per rispondere alle nuove
                             esigenze. Dall’altro, però, queste stesse soluzioni possono essere la chiave per «fare la differenza»
                             e spiccare il volo rispetto ai concorrenti. L’era del cambiamento digitale è ormai una realtà.

                             4.1 La trasformazione digitale nel settore bancario
                             4.1.1 Trasformazione digitale
                             Le banche, come si è detto, devono adeguarsi alle nuove esigenze dei clienti e alle nuove oppor-
                             tunità offerte dalla tecnologia. Arrivano così ad abbandonare processi consolidati da tempo, a
                             ripensare la propria cultura aziendale e a sviluppare nuovi servizi da proporre. L’intero settore è in
                             metamorfosi. Questo processo prende il nome di trasformazione digitale.
                             La trasformazione digitale va oltre la semplice digitalizzazione di processi e servizi. È un mutamento
                             radicale che coinvolge tutti gli aspetti dell’impresa. Riprendendo la definizione coniata dal MIT: la
                             trasformazione digitale consiste nell’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare in maniera signi-
                             ficativa l’impresa focalizzando l’attenzione su nuovi modelli di business, nuove forme di interazione
                             con i clienti o sull’ottimizzazione delle procedure operative interne. Per il settore bancario, in sintesi,
                             la trasformazione digitale è il cambiamento continuo finalizzato ad andare incontro al futuro digi-
                             tale.

                             4.1.2 Digitalizzazione
                             La forza motrice all’origine della trasformazione digitale è la digitalizzazione. Nella sua accezione
                             originaria e più letterale, il termine indica la conversione di contenuti analogici in una forma digitale,
                             quindi elettronica. Il passaggio da un libro stampato su carta a un e-book, ad esempio, è il risultato
                             di un processo di digitalizzazione. I contenuti digitali si prestano a essere duplicati senza grande
                             sforzo e condivisi contemporaneamente con un numero praticamente infinito di utenti.
                             In senso lato, si parla di digitalizzazione quando le tecnologie digitali vengono integrate nei processi
                             e nel modello di business di un’azienda – nel nostro caso di una banca – andando a supportare e
                             potenziare le procedure adottate fino a quel momento. Ad esempio: in passato i clienti saldavano
                             le fatture attraverso ordini di pagamento cartacei, che la banca provvedeva a immettere a computer
                             ed evadere; oggi, molti clienti conferiscono gli ordini di pagamento direttamente nell’e-banking, e
                             il sistema informatico della banca procede automaticamente a saldare le somme dovute.
                             Gli strumenti concreti attraverso cui si attua la digitalizzazione sono le tecnologie digitali.

4                           BankingToday 2.0
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                                                                             Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche

             4.1.3 Tecnologie digitali
             Le banche si servono delle tecnologie digitali per raccogliere, elaborare e trasmettere informazioni.
             In tal modo, riescono a rendere i propri servizi più semplici da utilizzare, personalizzabili e accessibili
             indipendentemente dagli orari di apertura degli sportelli. Le tecnologie digitali più importanti sono:

              Intelligenza          Il nostro cervello ci consente di percepire la realtà che ci circonda, elaborare le nostre impressioni
              artificiale (IA)      e trarne le dovute conclusioni. È grazie a questo processo che siamo in grado di agire, reagire,
                                    apprendere. L’intelligenza artificiale (IA) traspone il modo di pensare e agire tipico dell’uomo nei
                                    sistemi informatici. I                        ci forniscono un aiuto prezioso. Svolgono autonoma-
                                    mente alcuni compiti, eseguono determinate procedure e sono in grado di apprendere dalle espe-
                                    rienze compiute. Alcuni esempi molto noti di intelligenza artificiale sono i sistemi Siri di Apple e
                                    Alexa di Amazon.

              Chatbot               I chatbot sono una                                       Sono in grado di comunicare con le persone,
                                    rispondono a domande e forniscono soluzioni a problemi concreti. L’utente pone una domanda
                                    attraverso una chat, e nel giro di una frazione di secondo il chatbot elabora il quesito e fornisce la
                                    risposta. Le banche utilizzano i chatbot sui propri siti Internet, per rispondere alle domande poste
                                    dai clienti.

              Internet delle cose   Il frigorifero che chiacchiera con la lavatrice? L’Internet delle cose consiste sostanzialmente in que-
              (IoT / Internet of    sto.                                                               attraverso Internet, scambiandosi
              Things)               informazioni importanti per semplificare la vita delle persone. Gli apparecchi smart sono ormai pre-
                                    senti in parecchie abitazioni: un’app consente ad esempio di controllare le luci, la temperatura delle
                                    stanze e i programmi TV. Il latte è finito? Nessun problema: lo ordina direttamente il frigorifero.
                                    Nell’industria, l’Internet delle cose si traduce in macchine che armonizzano tra loro i vari processi
                                    in modo totalmente automatico, comunicando le une con le altre.

              Realtà virtuale       Esistono sistemi informatici in grado di creare                              in cui l’utente può «immer-
              (virtual reality)     gersi» e vivere esperienze straordinariamente realistiche, all’interno di un cinema a 360 gradi o gra-
                                    zie ad appositi occhiali. La realtà virtuale viene utilizzata in particolare per giochi o a scopo di docu-
                                    mentazione scientifica.

              Realtà aumentata      La realtà aumentata integra immagini digitali nel mondo reale: si può riprendere una scena reale
              (augmented reality)   con la fotocamera del cellulare, e nello stesso istante vi vengono integrate
                                                 Un esempio molto noto è dato dal gioco Pokémon Go.

              Open banking          Ormai è normale che le banche offrano determinati servizi attraverso i propri canali digitali, quali ad
                                    es. l’online banking o il mobile banking. L’open banking va un passo oltre, offrendo ai clienti la pos-
                                    sibilità di          applicazioni di fornitori terzi con applicazioni della propria banca. In questo
                                    modo, ad esempio, i pagamenti effettuati con l’online banking possono essere integrati diretta-
                                    mente nell’applicazione utilizzata per la gestione della contabilità. Oppure è possibile riunire conti
                                    detenuti presso diversi istituti in un’unica piattaforma, e così gestire contemporaneamente il conto
                                    di risparmio presso la banca X, il conto privato presso la banca Y e il deposito presso la banca Z. Il
                                    collegamento avviene attraverso le cosiddette          (application programming interface).

              API                   L’API è un’              tra diversi siti Internet, software o applicazioni, che rende possibile lo scam-
              (application pro-     bio di dati, costruendo una sorta di ponte                             Spesso le piattaforme coinvolte
              gramming interface)   sono state programmate secondo modalità diverse e hanno bisogno di un linguaggio comune per
                                    interagire fra loro e scambiarsi i dati. L’API rende possibile tale comunicazione.

              Cloud                 Se i dati vengono salvati a livello locale, su un determinato dispositivo, è possibile accedervi solo
              (nuvola di dati)      e unicamente dal dispositivo in questione. Il cloud offre una soluzione molto più flessibile: i dati
                                    vengono salvati                           in uno spazio esterno dal quale possono essere richiamati
                                    ovunque ci si trovi. Solitamente più persone possono accedere a un cloud. Le banche possono ser-
                                    virsene, ad esempio, per strutturare in maniera più flessibile la propria infrastruttura informatica e
                                    adeguarla in un secondo tempo. Il cloud offre inoltre la possibilità di mettere a disposizione dei
                                    clienti dello spazio per l’archiviazione di documenti o dati. Questo servizio aumenta la fidelizzazione
                                    e, se viene offerto a pagamento, rappresenta un’ulteriore fonte di guadagno per la banca.

              FinTech               Il termine FinTech indica                             basati su            tecnologiche. Spesso
              (tecnofinanza)        viene usato per indicare anche le aziende innovative che si occupano di tecnofinanza.

             4.2 Blockchain e relative possibilità di impiego
             4.2.1 La storia della blockchain inizia con il Bitcoin
             Nel 2008, per la prima volta, viene pubblicato un libro bianco (white paper) relativo a una moneta
             diffusa a livello globale e totalmente basata su un sistema informatico: il Bitcoin (moneta virtuale).
             L’ideatore di questa innovazione tecnologica è noto solo con lo pseudonimo di Satoshi Naka-
             mato. Ancora oggi non si sa esattamente chi si celi dietro questo nome fittizio.
             Il Bitcoin intende proporsi come alternativa alle valute gestite dalle banche centrali. Diversamente
             da queste ultime, consente di effettuare transazioni direttamente fra pagatore e beneficiario, senza
             bisogno dell’intermediazione di un istituto finanziario. Il primo trasferimento di Bitcoin avviene il
             12 gennaio 2009. L’utilizzo del Bitcoin è reso possibile dalla tecnologia blockchain.

            BankingToday                                                                                                                         5
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
    Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

     Paragrafo               La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche

                             4.2.2 La blockchain
                             La tecnologia alla base del Bitcoin è un sistema di registrazione gestito a livello decentralizzato:
                             la blockchain (che in inglese significa «catena di blocchi»). È accessibile a chiunque sia interessato
                             e garantisce un’elevata trasparenza, tant’è che le transazioni effettuate sono visibili a tutti.
                             La blockchain è una rete formata da più attori indipendenti l’uno dall’altro, detti nodi. Ogni nodo
                             può accedervi e tutti gli attori gestiscono congiuntamente il sistema di registrazione. La responsa-
                             bilità delle registrazioni è quindi distribuita fra più attori, pertanto è decentralizzata.
                             Per agevolare la comprensione, riportiamo di seguito una definizione degli elementi principali che
                             compongono la blockchain:

                              Blocco               Un blocco è un                   che raggruppa un determinato numero di transazioni e le archi-
                                                   via nella                                  Ogni nuovo blocco viene aggiunto alla catena esistente
                                                   e memorizzato in maniera irrevocabile. I singoli blocchi sono identificati in modo univoco da una
                                                   firma digitale chiamata hash.

                              Hash                 L’hash è il risultato di un                   ed è rappresentato sotto forma di un lungo
                                                   formato da lettere e numeri. Ogni blocco della catena ha un               proprio.

                              Nodo                 Un nodo è un computer provvisto del software della blockchain. Tutti i nodi messi insieme costi-
                                                   tuiscono la rete blockchain e sono responsabili dell’                      del sistema di registrazione.
                                                   Ogni nodo                 la blockchain con le transazioni effettuate fino a quel momento e registra i
                                                   trasferimenti futuri. I nodi hanno anche il compito di verificare il rispetto delle
                                                                 garantendo così la sicurezza della rete.

                              Miner                I miner                               nella rete della blockchain. Raggruppano più transazioni in un
                                                   unico blocco, le confermano e integrano il blocco nella blockchain. Per fare ciò devono però risol-
                                                   vere un complesso problema matematico, al fine di ottenere l’hash. Ogni problema può essere
                                                   risolto da un solo miner, il più veloce, che viene ricompensato con nuovi coin della valuta digitale
                                                   appositamente generati. Inizialmente i miner erano privati che operavano con un computer perso-
                                                   nale; la crescente complessità dei calcoli ha però fatto sì che il ruolo dei miner venga svolto preva-
                                                   lentemente da aziende specializzate che si servono di dispositivi superveloci.

                              Wallet               Un wallet è un                         che consente di custodire, inviare e ricevere valute digitali
                                                   come il Bitcoin. I wallet possono essere installati sul proprio computer, scaricati sul cellulare come
                                                   app oppure utilizzati online presso un provider che li mette a disposizione. È possibile servirsi anche
                                                   di wallet offline su chiavetta USB o addirittura in formato cartaceo.

                              Public key /         Ogni wallet è dotato di una                 (chiave di accesso privata), che funziona come una sorta
                              Private key          di password fissa per il conto. In più, per ciascuna transazione il wallet genera una
                                                   (chiave di accesso pubblica), che svolge sostanzialmente la funzione del numero di conto per i tra-
                                                   sferimenti in entrata. Il mittente trasferisce coin dalla propria public key alla public key del benefi-
                                                   ciario.

                              Borsa blockchain     Le valute basate sulla blockchain, come il Bitcoin, vengono negoziate e cambiate in altre valute
                              (criptoborsa)        digitali o tradizionali quali il dollaro USA, l’euro o il franco svizzero attraverso borse specializzate.

                             La blockchain consente di effettuare trasferimenti che i vari nodi della rete gestiscono congiunta-
                             mente. I miner sono una forma particolare di nodi, che verificano i trasferimenti e li autorizzano,
                             riunendo le varie transazioni in blocchi che vengono poi aggiunti alla catena. Tutti i trasferimenti
                             effettuati sono quindi registrati nella blockchain, che non può essere modificata a posteriori e che
                             può essere visualizzata da chiunque in qualsiasi momento. In questo modo se ne garantisce la sicu-
                             rezza.

6                          BankingToday 2.0
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                                            Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche

             Il seguente esempio, riguardante un trasferimento di Bitcoin, mostra come si svolge una trans-
             azione nella blockchain:
             Fig. 18 Una transazione nella blockchain

                                              ➀                                 ➁       CHF

              Martina Meroni intende        Sia Martina che Gianni              Martina cambia CHF in Bitcoin
               trasferire del denaro       dispongono di un wallet              presso una borsa blockchain e
                  a Gianni Gobbi.               con la relativa                     li invia al proprio wallet
                                                 private key.                     (in alternativa può versare i CHF
                                                                         tramite carta di credito, sportello bancomat Bitcoin
                                                                                         o bonifico bancario).

                             ➄                                ➃                                ➂

                                   I miner di Bitcoin      Il trasferimento viene reso     I wallet di Martina e Gianni generano
                              raggruppano la transazione noto a tutti i partecipanti             una public key ciascuno per
                                di Martina in un blocco       (nodi), che provvedono         la transazione. Martina conferma
                             insieme ad altre transazioni.          a verificarlo.          la transazione anche con la propria
                                                                                            private key e paga la commissione
                                                                                                         applicata.

                               ➅                                  ➆                                    ➇

                            I miner rendono sicuro       Il miner che risolve il problema per primo           I Bitcoin vengono
                               il blocco risolvendo              aggiunge il nuovo blocco alla               accreditati a Gianni.
                           il problema matematico           blockchain. Il nuovo blocco contiene
                                      (hash).              la transazione di Martina e Gianni oltre
                                                          ad altri trasferimenti. Come ricompensa
                                                      il miner riceve una certa quantità di Bitcoin e
                                                        le commissioni applicate alla transazione.

             Il Bitcoin è la prima valuta basata sulla blockchain a essere stata posta in circolazione. Con il tempo
             se ne sono diffuse anche altre.

             4.2.3 Criptovalute
             Le criptovalute sono monete digitali basate sulla blockchain. A fine 2018 se ne conoscono oltre
             2 000, acquistabili presso le criptoborse. Le negoziazioni possono avvenire in qualsiasi momento,
             senza vincoli di orario. L’acquisto di tali valute comporta rischi considerevoli, non è raro infatti che
             nell’arco di un’unica giornata si verifichino oscillazioni dei corsi di cambio con percentuali a due
             cifre.
             Fig. 19 Le notevoli oscillazioni nel corso di cambio del Bitcoin

                    CHF

              20 000

                                                                                                                                     +4 000%
              17 500

              15 000

                                                                                                                                     +3 000%
              12 500

              10 000
                                                                                                                                     +2 000%

               7 500

               5 000                                                                                                                 +1 000%
                                                                                                                                     +776.2%

               2 500

                                                                                                                                      0%
                   0
                          Mar 16         Ago 16          Mar 17          Ago 17            Mar 18            Ago 18

            BankingToday                                                                                                                       7
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
    Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

     Paragrafo               La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche

                             Si distinguono due tipologie di criptovalute:
                             •      coin – ha una blockchain propria attraverso la quale vengono effettuati i trasferimenti. Ad
                                    esempio, le transazioni in Bitcoin vengono effettuate attraverso la blockchain del Bitcoin.
                             •      token – non ha una blockchain propria attraverso la quale vengono effettuati i trasferimenti.
                                    Il test token, ad esempio, non si fonda su una tecnologia propria ed effettua le transazioni
                                    utilizzando la blockchain del Bitcoin.
                             I token possono essere distinti in ulteriori sottocategorie. Ne esistono infatti tre tipologie diverse:
                             •      token di pagamento – vengono utilizzati alla stregua di valute tradizionali per pagare beni e
                                    servizi, per trasferimenti di denaro o con finalità di risparmio.
                             •      token di utilizzo – accordano all’acquirente un diritto di utilizzo, riguardante ad esempio il
                                    futuro prodotto dell’azienda che emette il token.
                             •      token d’investimento – rappresentano valori patrimoniali e promettono una partecipazione
                                    agli utili dell’azienda blockchain o versamenti fissi periodici.
                             Esaminiamo in maggiore dettaglio alcune tra le oltre 2 000 criptovalute esistenti:

                                 Bitcoin            Il Bitcoin è la prima criptovaluta ad essere stata posta in circolazione, oltre che la
                                                    In alcuni momenti il coin ha raggiunto un valore pari a oltre CHF 20 000.–. Il Bitcoin si avvale di una
                                                    blockchain propria, basata sul libro bianco di                         del 2008. Con il Bitcoin è possi-
                                                    bile effettuare meno di                                    un volume insufficiente per un sistema di
                                                    pagamento efficace utilizzato su scala mondiale. I miner che validano i blocchi di transazioni nella
                                                    rete vengono ricompensati con l’emissione di nuovi Bitcoin. Il numero di Bitcoin emessi sarà limi-
                                                    tato dal sistema che ne gestisce la generazione a 21 milioni di unità; si presume che tale soglia mas-
                                                    sima verrà raggiunta non prima del 2130.

                                 Litecoin           Il Litecoin riprende in buona parte le caratteristiche di base della blockchain del Bitcoin. Presenta
                                                    però una differenza sostanziale:                                                 Il Litecoin viene con-
                                                    siderato come un’evoluzione del Bitcoin.

                                 Ether / Ethereum   La criptovaluta Ether si basa sulla blockchain Ethereum, la cui tecnologia permette di andare oltre
                                                    il mero invio di denaro. Grazie ad alcuni elementi dinamici, i cosiddetti                    Ethereum
                                                    evolverà in una piattaforma in grado di offrire svariate possibilità di impiego. Maggiori informazioni
                                                    al riguardo sono riportate nei capitoli 4.2.4, S. 49 e 4.2.5, S. 50.

                                 Ripple             Ripple si è specializzata nella gestione dei pagamenti attraverso la propria blockchain. A differenza
                                                    del Bitcoin, Ripple permette di effettuare diverse migliaia di transazioni al minuto, quindi è molto
                                                    veloce. Grazie alla sua rete, infatti, i pagamenti internazionali avvengono nel giro di qualche
                                                    secondo. I costi legati alle transazioni, per di più, sono estremamente bassi.

                             4.2.4 Smart contract
                             Oltre alle opzioni legate ai pagamenti, la blockchain Ethereum offre anche un’altra possibilità di
                             impiego: una piattaforma per smart contract (contratti intelligenti). Sulla base di essa, varie
                             aziende sviluppano programmi propri per applicazioni basate su blockchain, le cosiddette app
                             decentralizzate (distributed app, dapp).
                             Uno smart contract replica in formato elettronico, mediante protocolli informatici, un contratto
                             reale. In sostanza, in luogo di un classico contratto in forma cartacea viene stipulato un contratto
                             digitale. Alcuni elementi contrattuali vengono registrati nello smart contract sotto forma di condi-
                             zioni. Nel momento in cui una condizione risulta adempiuta, viene eseguita automaticamente una
                             determinata azione. Si tratta di una cosiddetta funzione IF/THEN (se/allora) (ad esempio: se si
                             preme l’interruttore, allora la luce si accende).
                             Uno smart contract corposo può contenere centinaia di condizioni IF da adempiere man mano
                             prima che si possa eseguire l’azione prevista. Tornando al nostro esempio: non basta premere
                             l’interruttore, bisogna che siano soddisfatte altre condizioni – il cavo elettrico deve essere collegato
                             correttamente, ci deve essere tensione elettrica, e solo a questo punto azionando l’interruttore si
                             accende la luce.

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Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                        Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche

             Esempi
             Stefano Manzi vorrebbe mangiarsi una pizza in tutta tranquillità, a casa propria. Ordina quindi alla
             Turbo Italian Food SA una pizza quattro stagioni per CHF 19.–, che gli verrà consegnata a casa
             entro 45 minuti. In sostanza, il signor Manzi e la Turbo Italian Food stipulano un contratto alle
             18.15. Se si trattasse di uno smart contract, si configurerebbe come segue:
             Condizioni:
             •    SE viene consegnata una pizza quattro stagioni e
             •    SE la consegna viene effettuata all’indirizzo di Stefano Manzi e
             •    SE la consegna avviene oggi prima delle 19.00,
             Azione:
             •    ALLORA Stefano Manzi verserà CHF 19.– alla Turbo Italian Food SA attraverso la blockchain.
             Nell’esempio di Stefano Manzi siamo partiti dal presupposto che tutte le condizioni vengano sod-
             disfatte. Se così non dovesse essere, ad esempio se la pizza venisse consegnata dopo le 19.00,
             l’azione concordata non verrebbe eseguita, quindi la Turbo Italian Food SA non riceverebbe il
             denaro. È però possibile stabilire opzioni alternative per tali situazioni di parziale inadempienza delle
             condizioni: se ad esempio la pizza arrivasse a casa del signor Manzi oltre l’orario pattuito, ma fosse
             ancora ben calda con una temperatura superiore a 50 gradi, la Turbo Italian Food riceverebbe
             comunque un compenso per il servizio, pari a CHF 16.–.

             4.2.5 Initial coin offering (ICO)
             Le start-up possono avvalersi della tecnologia blockchain per finanziarsi attraverso un’initial coin
             offering (ICO). La start-up crea un nuovo token sulle consuete piazze di negoziazione delle crip-
             tovalute. Gli investitori acquistano il token pagandolo con denaro reale o con altre criptovalute quali
             ad es. l’Ether o il Bitcoin.
             L’ICO è sostanzialmente paragonabile all’ingresso in borsa di un’impresa tradizionale, ed è una
             soluzione frequentemente adottata dalle aziende blockchain per finanziare business futuri.
             Il nuovo token può essere un mero mezzo di pagamento, oppure può conferire all’investitore un
             diritto di utilizzo sui futuri prodotti o un diritto di partecipazione alle future distribuzioni di utili. In
             rari casi l’investimento è legato a una partecipazione nell’azienda. Gli investitori acquistano il token
             perché credono nell’idea di business o nel futuro prodotto, ma sperano anche che il token in
             quanto tale aumenti di valore ripagandoli della fiducia accordata alla start-up.

             4.3 Big data – algoritmi nella gestione dei dati
             Ogni giorno immettiamo valanghe di dati in Internet mentre navighiamo, guardiamo video, leg-
             giamo giornali, confrontiamo prodotti o pianifichiamo le nostre prossime vacanze. Ogni volta che
             visitiamo un sito, lasciamo una traccia in esso. Anche a prescindere dalla Rete, quando esami-
             niamo prodotti o servizi offerti dalle aziende ha luogo una raccolta di dati. Con l’andare del tempo,
             le imprese accumulano enormi quantitativi di dati sui propri clienti, collaboratori, concorrenti e su
             tutti gli altri gruppi d’interesse con cui sono in contatto. Spesso tali informazioni provengono da
             fonti diverse e sono totalmente prive di struttura, estremamente complesse, e per di più cambiano
             continuamente. Per sfruttare in maniera proficua questa immensa mole di dati occorre utilizzare
             strumenti tecnologici appropriati.

            BankingToday                                                                                                     9
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
     Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

      Paragrafo               La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche

                              4.3.1 Le opportunità e i rischi legati ai big data
                              Il termine big data (grande massa di dati) indica un volume enorme di dati non strutturati, com-
                              plessi e in continuo cambiamento, provenienti da varie fonti, che vanno organizzati e analizzati. Le
                              imprese si avvalgono a tale scopo di tecnologie digitali al fine di individuare modelli, nessi o
                              differenze.
                              I big data trovano impiego in svariati settori:
                              •   le autorità finanziarie se ne servono per individuare transazioni illecite quali l’insider trading
                              •   i medici se ne servono per descrivere con maggiore precisione le malattie e curarle in maniera
                                  più mirata
                              •   la polizia se ne serve per scovare criminali in fuga, riuscendo a tracciarne un profilo estrema-
                                  mente accurato
                              •   le imprese se ne servono per offrire ai propri clienti prodotti e servizi personalizzati

                              Per le banche i big data sono estremamente interessanti, in quanto consentono loro di fidelizzare
                              maggiormente i clienti, ottimizzare i processi o migliorare la gestione dei rischi.
                              I big data consentono agli istituti di credito
                              •   di conoscere più a fondo i propri gruppi d’interesse
                              •   di attuare misure di marketing più mirate
                              •   di offrire ai clienti prodotti su misura per loro
                              •   di sviluppare nuovi prodotti e servizi perfettamente rispondenti alle esigenze della clientela
                              •   di ridurre le code agli sportelli informando i clienti tramite app circa i tempi di attesa
                              •   di valutare meglio i rischi legati alla concessione di crediti
                              •   di vendere dati delle carte di credito anonimizzati a esercizi commerciali

                              I big data non sono solo fonte di nuove opportunità per le banche, ma comportano anche alcuni
                              rischi. I dati veicolano informazioni sensibili sugli interessi o sul comportamento delle persone; se
                              utilizzati in maniera illecita possono danneggiare la reputazione o comportare problemi sul piano
                              legale o finanziario. È quindi estremamente importante che ne venga fatto un uso responsabile.
                              Per evitare rischi, le banche devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
                              •   il risultato dell’analisi dei dati è tanto più significativo quanto più corretto e mirato è stato il loro
                                  rilevamento
                              •   se la qualità dei dati è scarsa, i risultati della loro analisi sono inutilizzabili
                              •   è importante che i clienti abbiano fiducia nella banca, dato che essa tratta e analizza i loro dati
                                  personali
                              •   i dati sensibili vanno protetti con particolare attenzione
                              •   vanno rispettate le prescrizioni legali in materia di protezione dei dati
                              •   se si vendono dati anonimizzati, ci si deve accertare che non sarà più possibile decodificarli

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Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
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Paragrafo                 La banca 1 – Introduzione al mondo delle banche

                          4.3.2 Algoritmi e big data
                          Per analizzare e valutare i big data in modo da ottenere risultati significativi, occorre avvalersi di un
                          supporto tecnologico. Le difficoltà risiedono da un lato nell’enorme volume dei dati, e dall’altro nel
                          fatto che le informazioni cambiano continuamente, perché si arricchiscono di nuovi dati o perché
                          quelli già registrati vengono sostituiti da altri più recenti. Per superare questi ostacoli ci si avvale di
                          algoritmi.
                          In ambito informatico, un algoritmo è un procedimento che si serve di una sequenza di istruzioni
                          per risolvere uno o più problemi. Le sue caratteristiche principali sono le seguenti:
                          1.   la sequenza delle istruzioni deve essere univoca e non può contenere elementi contraddittori
                          2.   ogni istruzione deve essere eseguibile
                          3.   la sequenza delle istruzioni deve avere un termine, non può proseguire all’infinito
                          4.   le istruzioni, a parità di premesse, devono portare sempre al medesimo risultato
                          Gli algoritmi sono molto diffusi nella nostra vita quotidiana. Basta pensare al navigatore della nostra
                          auto, che è in grado di calcolare il percorso più veloce per farci raggiungere la meta tenendo conto
                          della distanza, dei limiti di velocità, delle condizioni del traffico, dei semafori e di eventuali lavori in
                          corso. Il problema che deve risolvere analizzando tutte queste variabili è quello di trovare la strada
                          migliore per farci arrivare dal punto A al punto B.
                          Applicati ai big data, gli algoritmi servono per definire quali dati analizzare, in quali tempistiche e
                          con quale finalità. Essi consentono di strutturare, esaminare e valutare in maniera totalmente auto-
                          matica quantità di dati enormi in brevissimo tempo, per raggiungere un obiettivo ben preciso.

Paragrafo                 La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

Capitolo 1                Alcune parti del capitolo 1 sono state spostate nel capitolo 2. Pertanto sono stati stralciati i seguenti
                          obiettivi relativi al capitolo 1:
                          •    spiegare il significato del termine compliance.
                          •    illustrare come l’attività delle banche sia disciplinata da norme di autoregolamentazione (privata).
                          •    enunciare in modo sintetico i compiti della FINMA.

1.2 Diritto in materia    Questo capitolo è stato ampiamente rielaborato e integrato nel nuovo capitolo 2.1.2 relativo alle
di vigilanza bancaria     leggi che disciplinano il mercato finanziario svizzero.

1.3 Ordinanze,            Questo capitolo è stato sostanzialmente rivisto e integrato nel nuovo capitolo 2.5 Ordinanze e auto-
regole deontologi-        regolamentazione
che e direttive

1.4 Accordi fiscali       In seguito alla riorganizzazione del testo, il vecchio capitolo 1.4 è diventato il capitolo 1.2.
internazionali

                          Rielaborazione dell’intero paragrafo 1.1.4 «Accordi fiscali internazionali».
                          La principale modifica consiste nell’introduzione dello scambio automatico di informa-
                          zioni a fini fiscali (SAI).
                          Ora per contrastare l’evasione fiscale transfrontaliera è disponibile un nuovo strumento: lo standard
                          globale per lo scambio automatico di informazioni (SAI). In Svizzera le basi giuridiche per
                          l’introduzione del SAI sono entrate in vigore l’1.1.2017.
                          Già a maggio 2015 l’UE e la Svizzera hanno sottoscritto un accordo per l’introduzione dello scam-
                          bio automatico di informazioni. Su tale base il SAI tra la Confederazione e tutti gli Stati dell’UE
                          è stato introdotto a decorrere dall’1.1.2017. A partire da quella data gli istituti finanziari nell’UE e in
                          Svizzera sono chiamati a raccogliere specifici dati, in quanto l’identificazione dei loro clienti avviene
                          ora secondo i criteri del SAI, il che prevede tra le altre cose la determinazione del domicilio fiscale
                          dei clienti. La Svizzera deve quindi verificare se un cliente è cittadino di uno Stato membro dell’UE.
                          Inoltre vengono rilevate anche le informazioni sui conti (ad es. saldo, dividendi percepiti e inte-
                          ressi). Dal 2018 le autorità svizzere trasmettono poi i dati raccolti agli Stati partner in questione.
                          La Svizzera ha concluso un accordo volto all’implementazione del SAI con l’UE e altri Stati. Nel
                          complesso, sono circa 100 i Paesi che si sono impegnati ad applicare lo standard globale. Costi-
                          tuiscono un’eccezione gli USA, i quali applicano il proprio standard (FATCA).

                         BankingToday                                                                                                    11
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
     Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

      Paragrafo                La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

      1.5 Ulteriori ambiti     In seguito alla riorganizzazione del testo, il vecchio capitolo 1.5 è diventato il capitolo 1.3.
      giuridici stretta-
      mente correlati
      all’attività bancaria

      1.6 Le autorità pre-     Questo capitolo costituisce ora il capitolo 2.6 «Le autorità preposte alla vigilanza». È stato modifi-
      poste alla vigilanza     cato il seguente:
                               Nel vecchio capitolo 1.6.1 e nel nuovo capitolo 2.6.1 è stato stralciato l’elenco delle leggi sul cui
                               rispetto vigila la FINMA.

      1.7 Compliance           Questo capitolo è stato spostato e ora è il capitolo 2.7.

      1.8 L’Ombudsman          Questo capitolo è stato sostanzialmente rivisto e integrato nel nuovo capitolo 2.8 «Organi di media-
      delle banche             zione e ombudsman delle banche svizzere».
      svizzere

      Esercizio 1              Questo esercizio è stato rielaborato e ora è l’esercizio 5 del capitolo 2.

      Esercizio 2 –            Questo esercizio è stato rielaborato e ora è l’esercizio 6.
      nuovo esercizio 1

      Esercizio 3              Questo esercizio ora è l‘esercizio 1.

      Esercizio 4 –            Questo esercizio ora è l‘esercizio 2.
      nuovo esercizio 2

      Nuovo Capitolo 2         La Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) hanno portato a un
      Diritto dei mercati      ampliamento della regolamentazione giuridica del mercato finanziario svizzero e a una rielabora-
      finanziari e             zione di leggi già in vigore. Il nuovo capitolo 2, incentrato sulle disposizioni che disciplinano il mer-
      compliance               cato finanziario e sulla compliance, descrive questo cambiamento come segue:
                               Obiettivi: dopo lo studio di questo capitolo sarete in grado di…
                               •    elencare gli atti normativi che formano il diritto svizzero dei mercati finanziari.
                               •    spiegare le caratteristiche principali della legge sugli istituti finanziari e di quella sui servizi
                                    finanziari.
                               •    descrivere in sintesi i compiti della FINMA.
                               •    spiegare cosa s’intende per «compliance».
                               Concetti chiave: Associazione svizzera dei banchieri, autoregolamentazione, autorizzazioni a
                               cascata, codice deontologico, compliance, FINMA, livello di protezione, LIsFi, LSerFi, opting-in,
                               opting-out, organo di mediazione, regole di condotta, servizio finanziario, società di servizi finan-
                               ziari, strumento finanziario
                               L’attività delle banche è disciplinata da una molteplicità di leggi, ordinanze e direttive. Alcune di
                               queste sono destinate specificatamente alle banche. Il diritto dei mercati finanziari e le direttive, le
                               ordinanze e il codice deontologico regolamentano l’attività degli istituti finanziari in generale e delle
                               banche nello specifico.
                               Fig. 8 Norme che disciplinano l’attività delle banche

                                                                      Diritto privato
                                                                   (soprattutto CC e CO)
                                                                       al capitolo 1

                                         Altri ambiti
                                   giuridici attinenti alle                                              Diritto
                                      attività bancarie                                            dei mercati finanziari
                                        al capitolo 1
                                                                        Banche

                                            Convenzioni fiscali
                                                                                                Ordinanze e
                                              internazionali
                                                                                           autoregolamentazione
                                               al capitolo 1

12                            BankingToday 2.0
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                          Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

             2.1 Il diritto dei mercati finanziari in Svizzera
             Dall’1.1.2020 è entrata in vigore in Svizzera una riforma delle norme relative ai mercati finanziari.
             Gli atti normativi fondamentali della nuova regolamentazione sono la Legge sugli istituti finan-
             ziari (LIsFi) e la Legge sui servizi finanziari (LSerFi).

             2.1.1 Finalità del diritto dei mercati finanziari in Svizzera
             L’obiettivo comune alla LIsFi e alla LSerFi è la protezione dei clienti e la creazione di una base
             giuridica per gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari e offrono strumenti finanziari.
             Tramite queste leggi la Svizzera si propone inoltre di avvicinarsi alle direttive europee.

             2.1.2 Le leggi del diritto svizzero dei mercati finanziari
             Accanto alle disposizioni fondamentali della LIsFi e della LSerFi che valgono praticamente per qual-
             siasi tipo di istituto, esistono anche altre leggi importanti per i mercati finanziari menzionate nella
             figura sottostante:
             Fig. 9 Diritto svizzero dei mercati finanziari

                                                 Legge sugli istituti finanziari
                                                           (LIsFi)

                                                  Legge sui servizi finanziari
                                                          (LSerFi)

                                Legge sul riciclaggio                     Legge sull’infrastruttura
                                     di denaro                                  finanziaria
                                       (LRD)                                       (LInFi)

                                    Legge sulla                            Legge sulla vigilanza
                                  Banca nazionale                          dei mercati finanziari
                                      (LBN)                                     (LFINMA)

                                               Legge                                             Legge sulle
               Legge sulle banche        sugli investimenti        Diritto assicurativo
                                                                                            obbligazioni fondiarie
                    (LBCR)              collettivi di capitale          (LSA/LCA)
                                                                                                    (LOF)
                                               (LICol)

            BankingToday                                                                                               13
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
     Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

      Paragrafo               La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

                              Fig. 10 Gli atti normativi principali del diritto dei mercati finanziari

                               Legge sugli istituti     Denominazione: Legge federale sugli istituti finanziari
                               finanziari (LIsFi)       Scopo: creare regole di autorizzazione uniformi per l’attività degli istituti finanziari
                                                        Contenuto: regole di autorizzazione uniformi per l’attività degli istituti finanziari con imposizione
                                                        dell’obbligo di autorizzazione e indicazione delle condizioni di autorizzazione, nonché regole speci-
                                                        fiche per l’attività dei singoli istituti finanziari

                               Legge sui servizi        Denominazione: Legge federale sui servizi finanziari
                               finanziari               Scopo: proteggere i clienti delle società di servizi finanziari. Creare regole uniformi per la fornitura
                               (LSerFi)                 di servizi finanziari e l’offerta di strumenti finanziari.
                                                        Contenuto: classificazione della clientela, formazione necessaria dei consulenti alla clientela,
                                                        regole di condotta dei fornitori di servizi finanziari, registro dei consulenti, prospetto per valori
                                                        mobiliari, foglio informativo di base per strumenti finanziari, regolamentazione della pubblicità e
                                                        della responsabilità, pubblicazione di documenti, organi di mediazione

                               Legge sul riciclaggio    Denominazione: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento
                               di denaro (LRD)          del terrorismo
                                                        Scopo: contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, disciplinare gli obblighi
                                                        di diligenza in materia di operazioni finanziarie
                                                        Contenuto: cfr. modulo «Riciclaggio di denaro»

                               Legge sulla Banca        Denominazione: Legge federale sulla Banca nazionale svizzera
                               nazionale (LBN)          Scopo: creare la base giuridica per la BNS e regolamentarne l’organizzazione, i compiti e i poteri
                                                        Contenuto: compiti e organizzazione dell’istituto di emissione, indipendenza, obbligo di rendi-
                                                        conto, operazioni e compiti di sorveglianza

                               Legge sull’infrastrut-   Denominazione: Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento
                               tura finanziaria         sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
                               (LInFi)                  Scopo: garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità
                                                        del sistema finanziario, la protezione dei partecipanti al mercato finanziario (come le borse), nonché
                                                        la parità di trattamento degli investitori
                                                        Contenuto: condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario
                                                        (borse, sistemi di negoziazione, controparti centrali, sistemi di pagamento, ecc.), procedure di
                                                        autorizzazione, regole per la negoziazione di valori mobiliari e derivati valide per tutti i partecipanti
                                                        al mercato (norme di comportamento)

                               Legge sulla vigilanza    Denominazione: Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
                               dei mercati finanziari   Scopo: creare la base giuridica per la FINMA, stabilire l’organizzazione e gli strumenti di vigilanza
                               (LFINMA)                 della FINMA per la sorveglianza del mercato finanziario
                                                        Contenuto: organizzazione della FINMA, strumenti di vigilanza, collaborazione con altre autorità
                                                        nazionali ed estere, disposizioni penali

                               Legge sulle banche       Denominazione: Legge federale sulle banche e le casse di risparmio
                               (LBCR)                   Scopi: (1) proteggere i clienti delle banche, (2) garantire un sistema bancario funzionante (prote-
                                                        zione del sistema)
                                                        Contenuto: condizioni per l’autorizzazione a esercitare l’attività bancaria, requisiti per le banche di
                                                        rilevanza sistemica, norme per la vigilanza e la verifica, misure in caso di rischio d’insolvenza a
                                                        garanzia dei depositi, come misure di protezione per determinati averi dei clienti in caso di falli-
                                                        mento della banca (per i dettagli cfr. cap. 3), norme per la gestione degli averi non rivendicati

                               Legge sugli investi-     Denominazione: Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
                               menti collettivi di      Scopo: proteggere gli investitori con investimenti collettivi di capitale (come i fondi d’investi-
                               capitale (LICol)         mento) e garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi
                                                        di capitale
                                                        Contenuto: la LICol disciplina l’organizzazione e l’amministrazione degli investimenti collettivi di
                                                        capitale e reca alcune disposizioni relative ai diritti degli investitori. Questa legge riguarda le banche
                                                        nella loro qualità di depositarie del patrimonio oppure di gestore patrimoniale degli investimenti
                                                        collettivi di capitale (cfr. modulo «Investimenti 2»).

                               Diritto assicurativo     Denominazione: Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA) e Legge
                               (LSA/LCA)                federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
                                                        Scopo: proteggere gli assicurati dal rischio d’insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli
                                                        abusi (LSA); vigilare sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi (LCA)
                                                        Contenuto LSA: requisiti per l’autorizzazione, direttive finanziarie e organizzative, in particolare
                                                        disposizioni per determinati tipi di assicurazione, vigilanza, misure di sicurezza, liquidazione e falli-
                                                        mento
                                                        Contenuto LCA: disposizioni generali (obblighi di informazione, polizza, premio, diritto alla pre-
                                                        stazione assicurativa) e disposizioni speciali per le assicurazioni danni e le assicurazioni di per-
                                                        sone

                               Legge sulle obbliga-     Denominazione: Legge sulle obbligazioni fondiarie
                               zioni fondiarie (LOF)    Scopo: disciplinare le modalità di emissione delle obbligazioni fondiarie
                                                        Contenuto: esistono soltanto due centrali abilitate a emettere le obbligazioni fondiarie. Le obbli-
                                                        gazioni fondiarie sono un tipo particolare di obbligazioni di prestito. Le banche sono nel contempo
                                                        membri delle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e loro clienti, poiché da esse ricevono i
                                                        mutui. Per questo motivo la legge contiene anche alcune disposizioni volte a garantire tali crediti
                                                        (cfr. modulo «Investimenti 2»).

14                          BankingToday 2.0
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
                                                                                      Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

Paragrafo    La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

             2.2 Legge sugli istituti finanziari LIsFi
             La Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) è entrata in vigore in data 1.1.2020. La legge stabilisce
             condizioni uniformi per le attività degli istituti finanziari. La LIsFi stabilisce le condizioni di autoriz-
             zazione e i requisiti per l’attività degli istituti finanziari. La definizione di regole uniformi di autoriz-
             zazione nella LIsFI contribuisce a garantire la funzionalità del mercato finanziario.

             2.2.1 Denominazione degli istituti e autorizzazione all’esercizio dell’attività
             La LIsFi individua e disciplina i seguenti tipi di istituti finanziari:
             •     società d’intermediazione mobiliare
             •     direzioni dei fondi
             •     gestori di patrimoni collettivi
             •     trustee
             •     gestore patrimoniali
             Una società può operare con una delle denominazioni menzionate sopra soltanto se è provvista di
             un’autorizzazione rilasciata dalla FINMA. La LIsFi prevede un sistema di autorizzazioni a
             cascata. I livelli di autorizzazione più bassi sono quelli dei gestori patrimoniali e dei trustee che
             sono sorvegliati da un organismo di vigilanza riconosciuto (OV).
             In genere il livello superiore comprende anche tutti i livelli sottostanti. Il livello più alto è costituito
             dalle società d’intermediazione mobiliare. Con un’autorizzazione di questo livello si possono eser-
             citare anche le attività di gestore di patrimoni collettivi o di trustee. Sono tuttavia escluse determi-
             nate attività, come l’attività di direzione dei fondi o di trustee che devono essere autorizzate sepa-
             ratamente, anche se è già disponibile un’autorizzazione di livello superiore.
             Fig. 11 Panoramica delle caratteristiche fondamentali degli istituti LIsFi

              Definizione giuridica             Attività principale              Attività secondarie                Capitale proprio minimo e
              dell’istituto finanziario                                          ammesse                            massimo

              Per gestore patrimoniale          Gestione di portafogli indivi-   Consulenza d’investimento,         •   Capitale minimo:
              s’intende chiunque, a nome        duali                            analisi di portafoglio, offerta        CHF 100 000 (in con-
              e per conto di un cliente, può                                     di strumenti finanziari                tanti)
              disporre, su mandato e a                                                                              •   Capitale proprio: 1/4 dei
              titolo professionale, dei                                                                                 costi fissi dell’ultimo
              valori patrimoniali affidatigli                                                                           conto annuale, fino a
              da clienti.                                                                                               massimo CHF 10 mln.

              Per trustee s’intende chiun-      Gestione del portafoglio col-    Consulenza d’investimento,         •   Capitale minimo:
              que gestisce un patrimonio        lettivo, garanzia di conserva-   analisi di portafoglio, offerta        CHF 100 000 (in con-
              (portafoglio collettivo) che      zione del valore e utilizzo      di strumenti finanziari                tanti)
              detiene in qualità di proprie-    conformemente alla destina-                                         •   Capitale proprio: 1/4 dei
              tario e di cui dispone            zione                                                                   costi fissi dell’ultimo
              nell’interesse di un benefi-                                                                              conto annuale, fino a
              ciario o per un fine determi-                                                                             massimo CHF 10 mln.
              nato.

              Per gestore di patrimoni          Attività di gestione del por-    Esercizio dell’attività del        1/4 dei costi fissi e 0.01% del
              collettivi s’intende chiun-       tafoglio e                       fondo per                          patrimonio collettivo gestito
              que gestisce a titolo profes-     del rischio per il patrimonio    investimenti collettivi di         o un’assicurazione di
              sionale valori patrimoniali, a    affidatogli                      capitale esteri, esecuzione        responsabilità civile profes-
              nome e per conto di investi-                                       delle attività amministrative      sionale
              menti collettivi di capitale o                                     collegate                          • min. CHF 200 000
              istituti di previdenza.                                                                               • max. CHF 20 mln.

              Per direzione del fondo           Esercizio dell’attività del      Rappresentanza di investi-         Tassi scaglionati decrescenti
              s’intende chiunque gestisce       fondo, ad es. direzione e        menti collettivi di capitale       in blocchi di 50 milioni
              autonomamente fondi di            gestione del fondo e del         esteri, partecipazioni a           (CHF), dall’1% allo 0.125%
              investimento in nome pro-         patrimonio investito, offerta    società attive principalmente      degli investimenti collettivi
              prio e per conto degli investi-   ed emissione di quote del        negli investimenti collettivi di   gestiti
              tori.                             fondo, determinazione del        capitale, gestione di conti di     Per alcuni servizi è necessa-
                                                prezzo di emissione e di         quote, custodia e gestione         ria una copertura ulteriore.
                                                riscatto, come pure delle        tecnica di investimenti col-       • min. CHF 1 mln.
                                                distribuzioni degli utili        lettivi di capitale                • max. CHF 20 mln.
              Per società di intermedia-        Tenuta di conti titoli per i     Accettazione a titolo profes-      1/4 dei costi fissi o secondo
              zione mobiliare s’intende         clienti, custodia di valori      sionale di depositi del pub-       le direttive sui fondi propri
              chiunque a titolo professio-      mobiliari, offerta pubblica a    blico nell’ambito della tenuta     delle banche, nel caso in cui
              nale negozia valori mobiliari     titolo professionale di valori   di conti titoli per conto di       siano tenuti conti dei clienti
              in nome proprio per conto di      mobiliari e derivati sul mer-    clienti                            • min. CHF 1.5 mln.
              clienti oppure per conto pro-     cato primario                                                       • max. CHF 20 mln.
              prio e a breve scadenza,
              soddisfacendo anche altre
              condizioni.

            BankingToday                                                                                                                              15
Raccoglitore Sistema bancario, traffico dei pagamenti
     Correzioni e integrazioni (giugno 2020)

      Paragrafo               La banca 2 – Regolamentazione, compliance, conto annuale e gestione dei rischi

                              2.2.2 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
                              Per ottenere l’autorizzazione è indispensabile adottare regole idonee alla conduzione dell’impresa,
                              definite anche Corporate Governance. È richiesta un’adeguata gestione del rischio tramite cui
                              identificare, misurare, controllare e monitorare i rischi. Rientra nella gestione del rischio la condu-
                              zione di controlli interni efficaci che garantiscono l’ottemperanza alle norme giuridiche e interne
                              all’azienda (compliance). Un istituto finanziario deve affiliarsi inoltre a un organo di mediazione.
                              La LIsFi sancisce le regole di conduzione della società. Il consiglio di amministrazione e la dire-
                              zione devono garantire un’attività irreprensibile, godere di una buona reputazione e disporre delle
                              qualifiche professionali necessarie. In linea di principio devono essere nominati almeno due diret-
                              tori qualificati.
                              Le condizioni per l’autorizzazione si estendono anche alle persone che detengono partecipa-
                              zioni nell’impresa. Alle disposizioni deve ottemperare chi possiede una partecipazione qualifi-
                              cata, ossia detiene in forma diretta o indiretta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero
                              è altrimenti in grado di influenzare in maniera determinante l’attività dell’impresa. I titolari di parte-
                              cipazioni qualificate devono quindi godere di una buona reputazione e astenersi dall’esercitare un
                              influsso dannoso sull’attività d’impresa.

                              2.3 Legge sui servizi finanziari LSerFi
                              La Legge sui servizi finanziari (LSerFi) introduce diverse norme di condotta, in parte nuove e in
                              parte già codificate, che le società di servizi finanziari devono adottare nei rapporti con la clientela.
                              Tali norme sono volte a proteggere gli investitori e a creare condizioni uniformi per i fornitori di ser-
                              vizi finanziari. La LSerFi rafforza in tal modo la reputazione e la competitività della piazza finanziaria
                              svizzera. La legge ha permesso di superare la precedente normativa, talvolta lacunosa e incoerente,
                              relativa a regole di comportamento e prodotti. In molti ambiti è stato previsto un periodo transitorio
                              di due anni che fornisce agli istituti il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi obblighi. La LSerFi
                              traspone le direttive internazionali e segnatamente il MiFID II adattandolo alla realtà svizzera.

                              2.3.1 Termini fondamentali impiegati nella LSerFi
                              Sottostanno alla LSerFi, a prescindere dalla loro forma giuridica:
                              •   I fornitori di servizi finanziari che dispensano a titolo professionale servizi finanziari in
                                  Svizzera. S’intende svolta a titolo professionale un’attività economica indipendente diretta al
                                  conseguimento di un guadagno durevole.
                              •   I consulenti alla clientela dispensano servizi finanziari in nome proprio o di fornitori di servizi
                                  finanziari. I consulenti alla clientela devono conoscere opportunamente le norme di compor-
                                  tamento sancite nella LSerFi, disporre delle conoscenze necessarie alla propria attività ed
                                  eventualmente iscriversi al registro dei consulenti.
                              •   I produttori di strumenti finanziari creano o modificano strumenti finanziari e il loro profilo
                                  di rischio oppure offrono strumenti finanziari per l’acquisto.
                              Sono strumenti finanziari ai sensi della LSerFi i titoli di partecipazione, i titoli di credito, le quote
                              in investimenti collettivi di capitale, gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati; per mag-
                              giori informazioni si rimanda al modulo «Investimenti 1», capitolo 1.1.2.
                              Rientrano nei servizi finanziari i seguenti servizi dispensati da un istituto finanziario per i propri
                              clienti:
                              •   acquisto o alienazione di strumenti finanziari
                              •   accettazione e trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari
                              •   gestione patrimoniale
                              •   consulenza di investimento
                              •   concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari

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