PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2020-2022 - ARIA SPA

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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2020-2022 - ARIA SPA
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
                              e la Trasparenza
                                  2020-2022

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

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1.        SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE................................................................................................................ 3
  2.        QUADRO NORMATIVO .................................................................................................................................. 4
  3.        TERMINI E DEFINIZIONI ................................................................................................................................12
  4.        CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE ..............................................................................................................13
   4.1 L’ORGANIZZAZIONE ED IL SUO CONTESTO ......................................................................................................................... 13
   IL PIANO INDUSTRIALE 2020/2024 E LE LINEE GUIDA EVOLUTIVE............................................................................................... 13
   SETTORI IN CUI L’ORGANIZZAZIONE OPERA ............................................................................................................................. 15
   ANALISI CONTESTO INTERNO ............................................................................................................................................... 19
   ANALISI CONTESTO ESTERNO ............................................................................................................................................... 20
   4.2 ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE............................................................................................................ 21
   4.3 CAMPO D’APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE..................................................... 23
   4.4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ........................................................................................... 24
   4.5 RISK ASSESSMENT ....................................................................................................................................................... 24
  5.        STRATEGIA DI PREVENZIONE .......................................................................................................................26
   LEADERSHIP E IMPEGNO ..................................................................................................................................................... 26
   OBIETTIVI STRATEGICI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ...................................................................................................... 26
  6.        PIANIFICAZIONE ...........................................................................................................................................28
  7.        SUPPORTO ...................................................................................................................................................29
   SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .................................................................................... 29
   I REFERENTI TENUTI A RELAZIONARE AL RPCT ......................................................................................................................... 33
   RAPPORTI TRA ORGANISMO DI VIGILANZA E ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE .............................................................. 33
   RAPPORTI TRA RPCT E ORGANISMO DI VIGILANZA .................................................................................................................. 34
  8.        ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE...................................................................................................35
   8.1 TRATTAMENTO DEL RISCHIO .......................................................................................................................................... 35
   CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO .................................................................................................................................. 36
   MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO D’INTERESSI: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE .................................................. 37
   AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AZIENDALI ........................................................................................... 38
   ROTAZIONE DEL PERSONALE ................................................................................................................................................ 40
   ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE) ...................................................................... 41
   WHISTLEBLOWING - GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI E MISURE A TUTELA DEL SEGNALANTE..................................................... 42
   PATTI D’INTEGRITÀ ............................................................................................................................................................ 43
   INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI ............................................ 44
   FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI ............................................. 47
   FORMAZIONE ................................................................................................................................................................... 48
   AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE .............................................................................................. 50
   MISURE ULTERIORI ............................................................................................................................................................ 51
   8.2 TRASPARENZA: IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ ..................................................................... 52
   8.3 DISCIPLINA DEL SISTEMA SANZIONATORIO ........................................................................................................................ 55
  9.        MONITORAGGIO E MISURE DI CONTROLLO .................................................................................................56
   9.1 VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI ...................................................................................................... 56
   9.2 ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDITING .................................................................................................................................... 58
  10.       MIGLIORAMENTO ........................................................................................................................................60
   10.1 NON CONFORMITÀ E AZIONE CORRETTIVA ...................................................................................................................... 60
   10.2 MIGLIORAMENTO CONTINUO: VIGILANZA SULL’EFFICACIA DELLE SINGOLE PROCEDURE............................................................. 60

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

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1. Scopo e campo d’applicazione

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, di seguito “Piano” o “PTPCT”, di ARIA
(Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.), viene redatto ed emesso con l’obiettivo di definire,
descrivere e regolamentare le attività necessarie all’implementazione di un efficace Sistema di Gestione Anti-
Corruzione.

Scopo del Piano è quello di stabilire, attuare, mantenere efficienti e migliorare le misure organizzative
finalizzate a prevenire il verificarsi di condotte corruttive nel contesto in cui opera la Società.

Il Piano viene emesso dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e redatto con il
supporto del Referente della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Alla stesura del Piano
contribuiscono, per quanto di competenza, i Referenti RPCT, la Struttura Qualità e Fabbisogni, l’Organismo di
Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile, prende atto dei contenuti del Piano.

Il presente Piano viene divulgato mediante pubblicazione sul sito web istituzionale (sezione “Società
Trasparente”) e sull’intranet aziendale.

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2. Quadro normativo
La legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito anche “Legge n. 190/2012”), è stata emanata con
l’obiettivo di:
•         ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
•         aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
•         creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La Legge ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni debbano adottare un Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT o Piano).
Il PTPCT riguarda anche le società partecipate in ambito pubblico. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA),
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha stabilito che “anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato
in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare
adeguate misure organizzative e gestionali” ai fini del contrasto e della prevenzione della corruzione. Alla luce
di quanto su esposto è agevole comprendere che in tale fattispecie rientri anche ARIA S.p.A.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all'interno
di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di
prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori eventualmente predisposte.

La legge 2012 n.190 è stata emanata con l’intento di combattere il fenomeno corruttivo e pertanto persegue
finalità parzialmente coincidenti con quelle del D.lgs. 231/01, in materia di responsabilità amministrativa degli
enti.
Tuttavia, come chiarito anche dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, nonostante l’analogia di fondo
dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, i rispettivi ambiti di applicazione non
coincidono completamente e tra essi sussistono significative differenze.
In primo luogo, il ventaglio dei reati che possono far sorgere una responsabilità ex D.lgs. 231/01 è meno ampio
e costituito da fattispecie molto eterogenee fra loro.
In secondo luogo, mentre ai fini del D.lgs. 231/01 si rileva la commissione del reato solo se è stata fatta
nell’interesse o a vantaggio della Società, la Legge 190/12 è volta a prevenire anche reati commessi in danno
della Società. La Legge 190 fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui vengono rilevate
anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, ossia “situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale
– venga ad evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni
attribuite” (così come chiarito dal PNA e dalla Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione
Pubblica).

A tal proposito, la Legge n. 190/2012 ha ulteriormente ampliato la gamma dei reati presupposto del D.Lgs.
231/01, inserendovi le seguenti fattispecie:
•       all’art. 25 D.Lgs. 231/2001, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, il reato di “induzione indebita
a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.);
•       all’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, tra i reati societari, il reato di “corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.) e
precisamente per la fattispecie prevista dal terzo comma del nuovo art. 2635 c.c.

La normativa e le Determinazioni emanate dall’ANAC per la redazione del presente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPCT) sono riassunte sul sito istituzionale della Società, nella sezione Società
Trasparente   Disposizioni Generali   Atti Generali   Riferimenti normativi su organizzazione e attività.

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Elenco reati di corruzione previsti dalla L. 190/2012 e reati contro la Pubblica Amministrazione

Nozione di “corruzione”

La Legge 190/2012 non contiene una definizione univoca di “corruzione”.
Il concetto è tuttavia desumibile da quanto espressamente indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione (e
ulteriormente confermato nell’aggiornamento del PNA dell’ottobre 2015 a pag. 7) e dalla Circolare n. 1 del
25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui la corruzione va intesa in senso lato, come
comprensiva “delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi
evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice
Penale e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione
disciplinati nel titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza
penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle
funzioni attribuite”.

Codice Penale:
Titolo II - Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Art. 314 c.p. - Peculato.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la
reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio,
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle
Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione
di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici
o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 c.p. - Concussione.

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Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la
reclusione da sei a dodici anni.

Art. 317 bis. c.p. - Pene accessorie.
La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,
321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di
contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza
attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto
temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i
delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non
inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti.
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi
o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale
appartiene.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo
civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque
anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore
a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre
anni.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e
nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette
al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

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Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un
pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa
non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita
una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate
dall'articolo 319.

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee
o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai
membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della
Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee
o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti
a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati
di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o
sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano
anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di
un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322 ter c.p. - Confisca.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti
indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il
profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile,
la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea
al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore
corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date
o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-

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bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna,
determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il
prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Art. 322 quater c.p. - Riparazione pecuniaria.
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321
e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo
di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 323 c.p. - Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un
danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 323 bis c.p. - Circostanze attenuanti.
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323
sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili
ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 325 c.p. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che impiega, a proprio o altrui
profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione
dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 31, 32].

Art. 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni
o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito
profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito
con la reclusione da due a cinque anni.
Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare
ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che,
per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto
senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro
trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre
le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della
richiesta stessa.

Art. 331 c.p. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio,
ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è

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punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 I capi, promotori od
organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p.
29, 31, 32].

Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di
favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a
euro 516.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la
soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa
affidata alla sua custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal
proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale
o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la
sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Art. 335 bis c.p. - Disposizioni patrimoniali.
Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è
comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

Art. 340 c.p. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la
regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino
a un anno.
I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui
all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere,
a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o
un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo
in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno
a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra
utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per
remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo
322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto
del suo ufficio.

Art. 353 bis. c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando
o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica
amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 355 c.p. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

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                                                       Pagina 9 di 60
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o
con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa
mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico
servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o
per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro
2.065.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi,
violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture.
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi
contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non
inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640 c.p. - Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
• se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
• se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

Art. 2635 del Codice Civile - Corruzione tra privati.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della
promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le
pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella
acquisizione di beni o servizi.

Per agevolare la comprensione delle precedenti disposizioni, possono inoltre considerarsi utili i seguenti
articoli:

Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa.

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                                                      Pagina 10 di 60
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano
un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato
senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a
valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un
servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

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3.         Termini e definizioni
TERMINOLOGIA, ACRONIMI E DEFINIZIONI
La terminologia adottata nel presente documento, ove non esplicitamente dichiarato, è derivata dalle
normative di riferimento e dai documenti e policy pubblicati dall'azienda.
Nelle due tabelle seguenti, vengono riportati l’elenco degli acronimi utilizzati all’interno del documento e una
lista di definizioni:

Acronimo          Descrizione                                     Acronimo Descrizione
                                                                           Piano Triennale per la Prevenzione
ANAC              Autorità Nazionale AntiCorruzione               PTPCT
                                                                           della Corruzione e la Trasparenza
CdA               Consiglio di Amministrazione                    PNA      Piano Nazionale Anticorruzione
C.P.              Codice penale                                   RL       Regione Lombardia
                                                                           Responsabile per la Prevenzione
DEC               Direttore dell’Esecuzione del Contratto         RPCT
                                                                           della Corruzione e la Trasparenza
                  Organismo Indipendente di                                Responsabile Unico del
OIV                                                               RUP
                  Valutazione                                              Procedimento
                  Azienda Regionale per l’Innovazione e                    Deliberazione Giunta Regionale
ARIA                                                              D.G.R.
                  gli Acquisti S.p.A.
                  Modello di Organizzazione Gestione e                           Pubblica Amministrazione
MOGC                                                              P.A.
                  Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
OdV               Organismo di Vigilanza

 Definizione      Descrizione
                  Effetto dell’incertezza. Un effetto è uno scostamento da quanto atteso, positivo o negativo.
                  L’incertezza è lo stato, anche parziale, di carenza di informazioni relative alla
 Rischio          comprensione o conoscenza di un evento, delle sue conseguenze o della loro probabilità. Il
                  rischio è frequentemente espresso in termini di combinazione delle conseguenze di un
                  evento e della probabilità associata al suo verificarsi.
                  Sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output
 Processo
                  destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente).
                  Processo per valutare ulteriormente la natura e l’entità del rischio di corruzione e aiutare le
 Due
                  organizzazioni ad assumere decisioni in relazione a transazioni, progetti, attività, soci in
 diligence
                  affare e personale specifici.
                  Situazione in cui gli interessi commerciali, economici, familiari, politici o personali
 Conflitto
                  potrebbero interferire con il giudizio degli individui nello svolgimento delle loro funzioni per
 d’interesse
                  l’organizzazione.
 Parte
                  Persona oppure organizzazione che può influenzare, essere influenzata, o percepire se
 interessata/
                  stessa come influenzata da una decisione o attività.
 stakeholder

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4.        Contesto dell’organizzazione

4.1 L’organizzazione ed il suo contesto

La piena consapevolezza della propria mission e del suo impatto sociale sui cittadini e sul territorio comporta
una costante attenzione a tutti i fattori interni ed esterni che impattano sui risultati aziendali.
È un approccio che supporta e supera al contempo l’attenzione ai risultati economici, che richiede un costante
monitoraggio dei fattori interni ed esterni all’organizzazione per sfruttare le opportunità e governare con
congruo anticipo eventuali criticità.
Nei paragrafi che seguono, pertanto, si descrivono gli elementi necessari a delineare i fattori interni ed esterni
di rischio.

Il Piano Industriale 2020/2024 e le linee guida evolutive

ARIA ha redatto il Piano Industriale 2020/2024, approvato dall’Assemblea dei Doci e dal Consiglio di
Amministrazione lo scorso 9 gennaio 2020, prendendo già in considerazione l’imminente fusione (Maggio
2020) con una terza società “in house”, Infrastrutture Lombarde S.p.A. che si occupa di progettazione,
realizzazione e valorizzazione delle infrastrutture regionali, così da rendere più fluido e rapido possibile questo
prossimo passaggio.
La fusione delle tre società – Lombardia Informatica, Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) e
Infrastrutture Lombarde – ciascuna con competenze specifiche sui propri ambiti di interesse pubblico,
costituisce un progetto unico nel suo genere, dando origine ad una società in grado di progettare e gestire
in modo unitario sia infrastrutture fisiche e digitali, sia il ciclo degli acquisti degli Enti della PA regionale
lombarda.

Il Piano è basato sui seguenti principi:

•    migliorare la qualità e l’efficienza degli oltre 600 servizi già erogati, dall’aggregazione degli acquisti di
     beni, quali farmaci e dispositivi medici, all’erogazione delle piattaforme digitali, diventando il soggetto di
     riferimento per la trasformazione digitale del territorio;
•    fornire servizi digitali agli Enti lombardi sfruttando le più recenti evoluzioni tecnologiche per superare il
     digital divide: dal fascicolo sanitario elettronico, passando per la sperimentazione Blockchain, al machine
     learning e intelligenza artificiale per la medicina predittiva;
•    migliorare la performance degli acquisti regionali attraverso l’analisi dei dati e i relativi consumi, per
     proseguire il percorso di riduzione della spesa pubblica mantenendo la qualità degli approvvigionamenti.
     L’attività di centralizzazione degli acquisti ha consentito di chiudere il 2019 generando un risparmio
     complessivo di circa 1,4 miliardi di euro;
•    disegnare in modo integrato le infrastrutture fisiche e digitali: Regione Lombardia intende, per esempio,
     sperimentare la progettazione di Smart Hospitals, ovvero ospedali in cui gli spazi nei quali operano i
     medici, i sistemi informativi tramite cui sono erogati i servizi e gli strumenti di cui i medici necessitano per
     lavorare, siano elaborati ed acquistati in modo integrato;
•    essere la colonna portante dell’ecosistema dei dati lombardo, mettendo a disposizione di iniziative di
     interesse pubblico, l’enorme patrimonio informativo gestito ai fini, ad esempio, della ricerca medica o del
     miglioramento dei servizi, garantendo al contempo la sicurezza e il rispetto della normativa sulla privacy;
•    creare nuovi Centri di Competenza a supporto degli Enti del territorio su digital law, digital transformation,
     data governance, e-procurement, lavori e opere pubbliche.

A seguito dell’integrazione di Infrastrutture Lombarde, ARIA avrà circa 280 €Mln di ricavi a fronte di un organico
complessivo di 600 risorse. Le sinergie organizzative e le efficienze operative che saranno attuate sulla base

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

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di quanto definito nel piano industriale, consentiranno di ridurre i costi strutturali di funzionamento di un
ammontare del 15-20% nell’arco di cinque anni.

Il Piano Industriale aziendale è mantenuto aggiornato sul sito web societario, nella sezione Società
Trasparente    Disposizioni Generali Atti generali Documenti di Programmazione Strategico-Gestionale

Sistema organizzativo

ARIA S.p.A. è dotata di un “Sistema Tradizionale”.
Dal 1° agosto 2019, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea dei
Soci. Precedentemente era composto da 3 membri.
Il Collegio Sindacale è composto da tre Membri Effettivi e da due Sindaci Supplenti nominati il 29 giugno
2018 dall'Assemblea dei Soci.

La Società, inoltre, è dotata di un Direttore Generale, designato con Delibera di Giunta Regionale del
15/05/2019 n. XI/1630.

L’Organigramma aziendale è mantenuto aggiornato sul sito web societario, nella sezione Società
Trasparente  Organizzazione Articolazione degli uffici.

Al 31 dicembre 2019, il numero dei dipendenti era di 463 e il numero dei dirigenti era di 18.

Responsabilità e poteri di firma

Il Consiglio di Amministrazione:
     • nella seduta del 3 agosto 2018, ha conferito al Presidente, Francesco Ferri, i poteri di firma sociale
        e di rappresentanza nei confronti di Terzi e in giudizio, di gestione finanziaria e di coordinamento e di
        controllo e di sviluppo aziendale;
     • nella seduta dell’8 luglio 2019, ha conferito al nuovo Direttore Generale, Filippo Bongiovanni, i
        poteri di firma sociale e di rappresentanza nei confronti di Terzi, di corrispondenza, di coordinamento
        e controllo; inoltre, nella seduta dell’1agosto 2019, ha altresì delegato al Direttore Generale Filippo
        Bongiovanni, la funzione di Titolare al trattamento dati ex Regolamento (UE) n. 2016/679;
     • nella seduta del 1° agosto 2019, ha conferito, al Direttore Centrale Servizi ICT, Roberto Soj, i poteri
        di firma in ordine agli acquisti nel settore ICT;
     • nella seduta del 3 agosto 2018, ha confermato, al Direttore Centrale Operations, Luigi Pellegrini, i
        poteri di firma sociale e rappresentanza nei confronti di Terzi, di gestione finanziaria, coordinamento,
        controllo e sviluppo aziendale;
     • nella seduta del 7 giugno 2017, ha conferito, al Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo,
        Roberto Gussago, i poteri di firma sociale e rappresentanza presso Terzi e di gestione finanziaria;
     • nella seduta del 3 ottobre 2016, ha nominato, il Dirigente Marco Pantera, Direttore ad interim del
        contact center regionale delle sedi di Paternò (CT) e Biancavilla (CT), i poteri di firma sociale e di
        rappresentanza nei confronti di Terzi, nonché il potere di assumere il personale dipendente per le
        unità locali operative di Paternò (CT) e Biancavilla (CT) con contratto a tempo determinato, con
        l’esclusione dei contratti a tempo indeterminato e le assunzioni di quadri e dirigenti.

Sedi aziendali

Le sedi aziendali nelle quali sono collocate le strutture di ARIA:
Sede Legale e Operativa - Milano - Via Torquato Taramelli, 26: è la sede principale di ARIA, dove risiedono la
maggior parte dei dipendenti.

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Sede Operativa – Milano – Via Don Giovanni Minzoni, 24.
Sede Operativa – Paternò (CT) – Via Vittorio Emanuele, 424.

Settori in cui l’organizzazione opera

La Società opera secondo il modello dell' ”in house providing”; in particolare oltre l’80% del proprio fatturato è
effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da Regione Lombardia e la produzione ulteriore rispetto
al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società; in relazione alle attività
dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, la Società è soggetta ai poteri di direzione e controllo da parte della
Regione Lombardia di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.

La Società, pertanto, ha per oggetto sociale il compimento delle seguenti attività:

a) svolge funzioni di Centrale di Committenza di cui all'art. 1, comma 3 L.r. n. 33/2007 e degli artt. 37 e 38
D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Regione Lombardia, degli Enti del Sistema Regionale di cui alla L.r. 27
dicembre 2006, n. 30, degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio
regionale (di seguito, "Enti"); può inoltre svolgere servizi di supporto a favore di amministrazioni aggiudicatrici
con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici;

b) svolge funzioni di Stazione Unica Appaltante, come previsto dall'art. 1, comma 3-bis della l.r. n. 33/2007,
dall'art. 13 della L. 136/2010 e dal D.P.C.M. del 30 giugno 2011 e, in forza di quanto disposto dall’art. 23 della
l.r. 12 /2018, anche in relazione all’acquisizione di forniture e servizi informatici e di connettività;

c) svolge funzioni di Soggetto Aggregatore come previsto dall'art. 1, comma 3 bis della l.r. n. 33/2007, dall’art.
9, comma 1 D.L. n. 66/2014, come riconosciuto dalla delibera ANAC n. 58 del 23 luglio 2015;

d) svolge funzioni di coordinamento della pianificazione, programmazione, gestione e controllo degli
approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui all’allegato A1 della l.r. 30/2006 nonché
agli enti di cui all’allegato A2, nei limiti di quanto previsto dall’art.1 comma 6 bis 1 della citata l.r. 33/2007
avvalendosi del Tavolo Tecnico degli Appalti di cui all’art. 1, comma 3-ter l.r. n. 33/2007 e DGR Lombardia n.
X/3440 del 24 aprile 2015;

e) svolge attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della
Lombardia e dei beni mobili ed immobili a questa connessi o strumentali;

f) svolge attività di valorizzazione, gestione, alienazione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale
e di altri enti pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni
pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione Lombardia, nonché le funzioni relative alle ispezioni degli
impianti termici, di cui all’art. 21, comma 3, della legge regionale 30 maggio 2017, nr. 15.

g) svolge attività di sviluppo e attuazione delle politiche energetiche regionali e lo sviluppo dei sistemi catastali
riguardanti l’efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica e il
rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile;

h) esercita le funzioni relative ai controlli e all’irrogazione delle sanzioni riguardanti gli attestati di prestazione
energetica degli edifici, di cui all’art. 27, comma 17 nonies, della legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24;

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

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i) svolge attività di ricerca, studio, progettazione ed esecuzione di interventi di risparmio energetico, nonché
predisposizione di strumenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti previsti da accordi
internazionali;

j) provvede, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli Enti
di cui alla l.r. del 27 dicembre 2006, n. 30, a:

       i) stipulare convenzioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/1999, in cui le imprese aggiudicatarie si obbligano
       ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi
       ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi da Enti;

       ii) aggiudicare appalti di forniture, servizi e lavori destinati ad uno o più Enti;

       iii) concludere accordi quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e istituire sistemi dinamici di
       acquisto ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, destinati agli Enti;

       iv) aggiudicare contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo, concessioni di servizi, nonché ogni altra
       procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli
       approvvigionamenti, anche in forma aggregata, degli enti;

k) contribuisce alla promozione ed allo sviluppo degli appalti pre-commerciali, secondo le linee di indirizzo
regionali;

l) promuove lo sviluppo del green public procurement in Lombardia in stretto raccordo con le competenti
direzioni regionali;

m) garantisce il monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture, servizi e lavori relativamente alle procedure di
gara aggregata direttamente gestite;

n) gestisce e sviluppa la piattaforma regionale per l'e-Procurement, l'elenco fornitori telematico regionale ai
sensi delle vigenti disposizioni normative e gli altri strumenti innovativi di acquisto;

o) promuove l’utilizzo della piattaforma regionale di e-Procurement da parte degli Enti anche attraverso il
supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo della piattaforma stessa e degli strumenti innovativi di
acquisto;

p) promuove la diffusione dell'e-Procurement fra gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara
ad evidenza pubblica indette dagli Enti, anche attraverso:

         i)    l'istituzione di Protocolli di intesa con associazioni di categoria, come strumenti di coordinamento;

         ii)   la formazione degli operatori economici sull'utilizzo degli strumenti di e-Procurement;

q) organizza eventi e workshop ai fini della promozione dell'attività di ARIA nonché partecipa ad eventi,
congressi, convegni, anche all'estero, ai fini di approfondimento ed aggiornamento sulle tematiche connesse
all’oggetto sociale;

r) assicura inoltre agli Enti:

         i)    la consulenza in termini di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento di procedure di gara
                o attività e progetti correlati;

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

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