SIL -UNIPI Integrazione anno 2016 - Regione Liguria

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SIL -UNIPI Integrazione anno 2016 - Regione Liguria
REGIONE LIGURIA

                      Assessorato alle politiche del
                      lavoro e dell’occupazione,
                      politiche dell’immigrazione e
                      dell’emigrazione, trasporti

                      Dipartimento     Istruzione,
                      Formazione e Lavoro

SIL –UNIPI Integrazione anno 2016

                      Integrazione al Manuale
                      operativo per la presentazione
                      del Prospetto Informativo
                      Disabili

                      Versione: Aprile 2016
SIL -UNIPI Integrazione anno 2016 - Regione Liguria
SIL –UNIPI Integrazione anno 2016                     pag.1/ 10

Sommario
Sommario                                                                                1

1   Premessa                                                                            2

2   Dati non computabili                                                                3

3   Esoneri                                                                             5

4   Compensazioni territoriali PA (art.5, co.8-ter, L.68/99)                            6

5   Lavoratori disabili art.4, co.3-bis L.68/99                                         6

6   Telelavoro art.23 D.Lgs.80/2015                                                     6

7   Lavoratori disabili in Convenzione                                                  7

8   Dettaglio degli algoritmi di calcolo                                                8

9   Assistenza alle Comunicazioni Prospetto Informativo Disabili On Line               10
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1 Premessa
Con l’approvazione dei decreti Legislativi 80/2015, 81/2015 e 151/2015 è sorta la necessità di apportare degli
adeguamenti alla struttura del modello UNIPI, utilizzato per la trasmissione delle informazioni riguardanti la posizione
delle aziende pubbliche e private rispetto agli obblighi sull’assunzione delle persone con disabilità, secondo l’art.1 L.68/99,
o comprese in una categoria tra quelle definite nell’art.18 L.68/99.

Le modifiche apportate al prospetto avranno il compito di aumentarne il set informativo, consentendo al modello UNIPI
di accogliere e trasmettere nuove informazioni, e di introdurre nuove regole di calcolo utili a verificare il rispetto degli
obblighi di cui agli artt. 3 e 18 della L.68/99, accogliendo le novità introdotte con i nuovi decreti.

In particolare, gli interventi che saranno eseguiti sul prospetto informativo, riguarderanno:

       La somministrazione dei lavoratori disabili (art.34, co.3, D.Lgs.81/2015) purché in forza al 31/12/2015;

       Lavoratori disabili in Convenzione. Nel prospetto informativo sarà creato un nuovo campo riservato alla quantità
        di lavoratori disabili occupati presso un soggetto terzo per effetto della stipula di una convenzione ai sensi dell’art
        12- bis della legge 68 o dell’art.14 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

       Le autocertificazioni degli esoneri dall’obbligo di cui all’art.3 della L.68/99 per quanto concerne i lavoratori, per i
        quali l’azienda paga un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (art.5, co.1, lettera b,
        D.Lgs.151/2015), in aggiunta a quelli già esistenti (Esonero Autorizzato);

       La modalità di compensazione automatica in ambito regionale per i datori di lavoro pubblici (art.5, co.1, lettera
        c, D.Lgs.151/2015);

       Il computo nella quota di riserva di cui all’art.3 L.68/99 dei lavoratori già disabili prima della costituzione del
        rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio (art.4, co.1, D.Lgs.151/2015);

       La non computabilità ai fini della determinazione delle Quote di Riserva di cui agli artt.3 e 18 dei lavoratori
        ammessi al telelavoro per motivi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 23 D.Lgs.80/2015).

       L’introduzione della richiesta del dato relativo al numero di lavoratori appartenenti ad alcune categorie escluse,
        non occupati a tempo pieno, con la conseguente variazione nel calcolo delle Basi di Computo Provinciali e
        Nazionali, e il relativo riproporzionamento.

Infine, si descriverà una nuova modalità di computo dei lavoratori dipendenti dell’azienda che compila il prospetto che
non entrano a far parte del calcolo della Base di Computo, ma che possono essere computati ai fine della copertura degli
obblighi di cui all’art.3.
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2 Dati non computabili

Nella maschera dei Dati non computabili viene introdotta una nuova sezione comprendente i lavoratori disabili
somministrati e quelli in convenzione (ai sensi dell’art 12- bis della legge 68 o dell’art.14 del decreto legislativo n. 276 del
2003), sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

Entrambe le categorie non entrano a far parte del calcolo della base di computo, ma vengono prese in considerazione nel
calcolo della copertura degli obblighi (i part time vengono riproporzionati in base all’orario effettivamente svolto).

Per Disabili, Centralinisti Telefonici non Vedenti, Terapisti della Riabilitazione e Massofisioterapisti Non Vedenti viene
introdotto il dettaglio dei part time. Il numero delle persone a tempo parziale viene utilizzato per il calcolo della base di
Computo senza alcun riguardo per l’orario effettivamente svolto (senza quindi alcun riproporzionamento), mentre
vengono presi in considerazione nel calcolo della copertura degli obblighi come riproporzionamento.

Anche per i Lavoratori in telelavoro viene introdotto il dettaglio dei part time, ma, a differenza delle precedenti
categorie, l’abbattimento della base di computo avviene tramite riproporzionamento.
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Come già accade per i part time e gli intermittenti part time, i Lavoratori disabili con orario di lavoro part time
(comprensivi dei lavoratori disabili L.68/99, centralinisti telefonici non vedenti e terapisti della riabilitazione e
massofisioterapisti non vedenti (l. 29/94), lavoratori disabili somministrati e lavoratori disabili in convenzione artt. 12-bis
e 14 occupati a tempo parziale) vengono riproporzionati anche a livello nazionale.

Ad esempio, nel caso in cui la somma nazionale riproporzionata determini unità in più o in meno rispetto alla distribuzione
provinciale, tali unità saranno sommate al N° disabili in forza (L.68/99 art.1) della sede provinciale che presenta il minor
numero di unità part time di questa categoria o sottratte alla stessa quantità della sede provinciale che presenta il maggior
numero di unità part time di questa categoria. Tale modalità prevede che in caso di esaurimento delle unità presenti
presso una sede provinciale per la sottrazione si procederà con le ulteriori sedi che presentano un maggior numero di
unità di questa categoria.

Tale procedimento non ha influenza sul calcolo della Base di Computo, ma ne ha sul calcolo delle
scoperture perché, a seguito della eventuale riassegnazione provinciale, varierebbe il numero dei
disabili in forza.

Lavoratori in telelavoro occupati attraverso questo istituto per una quota parte dell’intero orario di lavoro
contrattualmente previsto: poiché la riproporzione è effettuata a livello nazionale, nel caso in cui la somma nazionale
riproporzionata determini unità in più o in meno rispetto alla distribuzione provinciale, tali unità saranno sommate ai
lavoratori in telelavoro della sede provinciale che presenta il minor numero di lavoratori in telelavoro non occupati in
telelavoro per l’intero orario settimanale contrattuale o sottratte alla stessa quantità della sede provinciale che presenta
il maggior numero di lavoratori in telelavoro non occupati in telelavoro per l’intero orario settimanale contrattuale.
Tale modalità prevede che in caso di esaurimento delle unità presenti presso una sede provinciale per la sottrazione si
procederà con le ulteriori sedi che presentano un maggior numero di unità di questa categoria.

Tale modalità di calcolo ha evidentemente influenza solo sul calcolo della Base di Computo.
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3 Esoneri

Nel modello UNIPI è stata creata una sezione dedicata alle informazioni riguardanti le autocertificazioni inviate dei datori
di lavoro privati e degli enti pubblici economici che si avvalgono degli esoneri dall’obbligo di cui all’art.3 derivanti
dall’impiego di lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari
o superiore al 60 per mille (art. 5, co.1, lettera b, D.Lgs.151/2015).

Nella nuova sezione, inserita all’interno del Quadro 2 (1 - n) - Dati Provinciali e denominata Esonero Autocertificato, sarà
possibile registrare le seguenti informazioni:

       Il numero di lavoratori impiegati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL
        pari o superiore al 60 per mille;

       Il numero di lavoratori per i quali l’azienda si avvarrà dell’esonero dall’obbligo all’assunzione;

       La percentuale di esonero;

       La data d’invio dell’autocertificazione.

Per evitare di generare confusione, la sezione informativa sugli esoneri di cui all’art.5, co.3, a oggi
presente nel prospetto informativo sarà rinominata in Esonero Autorizzato (sezione obbligatoria per
le aziende in esonero parziale art.3 L.68/99).

Le numerosità riguardanti entrambe le tipologie di esonero saranno sommate e andranno a definire una quantità
complessiva sia a livello nazionale, sia a livello provinciale, che sarà utilizzata nella definizione delle scoperture rispetto
all’obbligo di cui all’art.3, secondo le logiche a oggi previste.

In fase di compilazione e trasmissione del prospetto, non saranno eseguiti controlli sulla correttezza della percentuale di
esonero e del numero di lavoratori in esonero.

Data dell’autocertificazione è la data a partire dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero.
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4 Compensazioni territoriali PA (art.5, co.8-ter, L.68/99)

I datori di lavoro pubblici possono avvalersi dell’istituto della compensazione in riduzione e in eccedenza rispetto
all’obbligo di cui agli artt.3 e 18, tra unità produttive ubicate nella stessa Regione, in via automatica.

L’introduzione di questo vincolo non comporterà modifiche strutturali al modello UNIPI, ma una variazione alle verifiche
eseguite per validare le compensazioni. In particolare, il controllo vincolante che richiede obbligatoriamente alle aziende
pubbliche di dichiarare lo stato e gli estremi della richiesta di autorizzazione dovrà essere eliminato.

5 Lavoratori disabili art.4, co.3-bis L.68/99

Nell’art.4 del D.Lgs.151/2015 è stabilito che i lavoratori già disabili, con caratteristiche definite nello stesso articolo, prima
della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella
quota di riserva di cui all'art.3.

Per consentire ai datori di lavoro d’identificare nel prospetto informativo i lavoratori che soddisfano i requisiti definiti
nella nuova categoria, è stato inserito nella tabella degli standard TipoAssunzioneProtetta un nuovo valore:

        Riconoscimento ex art.4 c.3-bis L.68/99.

Il datore di lavoro, in fase di compilazione dei singoli quadri provinciali, dovrà inizialmente comprendere nel N° Disabili in
forza L.68/99 il numero di lavoratori disabili individuati in accordo con il co.3-bis dell’art.4 del D.Lgs.68/99, e poi utilizzare
la nuova tipologia di assunzione protetta per evidenziare i lavoratori dichiarati nella sezione Elenco dei lavoratori in forza
ai sensi della L.68/99 e del D.Lgs.81/15 (rinominata in Elenco dei lavoratori computabili nella quota di riserva).

Comprendendo la nuova numerosità nel campo N° Disabili in forza L.68/99, non sono necessari altri interventi, né sulla
struttura del modello né sulle logiche di calcolo.

6 Telelavoro art.23 D.Lgs.80/2015

Con l’approvazione del D.Lgs.80/2015, i datori di lavoro privati possono escludere dalla Base di Computo, per il calcolo
della Quota di Riserva ai fini degli obblighi di cui agli artt.3 e 18, i lavoratori impegnati tramite telelavoro per motivi legati
ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel modello UNIPI, utilizzando una nuova categoria di esclusione, è quindi possibile dichiarare il numero di lavoratori
occupati nella modalità espressa nell’articolo oggetto di questo paragrafo da sottrarre al numero totale di lavoratori
dipendenti, per il calcolo della quota di riserva.
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7 Lavoratori disabili in Convenzione

Nel prospetto informativo viene creato un nuovo campo riservato alla quantità di lavoratori disabili occupati presso un
soggetto terzo per effetto della stipula di una convenzione ai sensi dell’art 12- bis della legge 68 o dell’art.14 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

Il nuovo campo sarà compreso nella sezione Dati relativi al personale non dipendente computabile:

        N° Lavoratori Disabili in Convenzione

La nuova tipologia di assunzione protetta verrà evidenziata nei lavoratori dichiarati nella sezione Elenco dei lavoratori in
forza.
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8 Dettaglio degli algoritmi di calcolo
Base Computo:
    Il sistema calcola il presente campo sommando i rispettivi campi indicati nei Quadri 2 provinciali. N° Totale lavoratori
    in forza a livello nazionale sottratto la somma dei seguenti campi:

           Numero Disabili in forza L.68/99 tempo pieno (art 3 / art 18)
           Numero Disabili in forza L.68/99 part time non riproporzionati (art 3 / art 18)***
           Numero centralinisti telefonici non vedenti tempo pieno (art 3 / art 18)
           Numero centralinisti telefonici non vedenti part time non riproporzionati (art 3 / art 18)***
           Numero terapisti della riabilitazione e massofisioterapisti non vedenti (l. 29/94) tempo pieno (art 3 / art 18)
           Numero terapisti della riabilitazione e massofisioterapisti non vedenti (l. 29/94) part time non riproporzionati
            (art 3 / art 18)***
           Numero lavoratori impegnati tramite telelavoro per l’intero orario contrattuale (art 3 / art 18)
           Numero lavoratori impegnati tramite telelavoro per quota parte dell’orario contrattuale riproporzionati (art
            3 / art 18)****
           Somma dei lavoratori appartenenti alle categorie escluse (art 3 / art 18)**
           N° Categorie protette in forza (L.68/99 art.18 ) limitatamente all’1% calcolato sul Totale lavoratori in forza a
            livello nazionale
           (N° totale lavoratori Part time - N° Part time riproporzionati *)
           (N° totale Intermittenti (Art. 39 D.Lgs.276/03) - N° Intermittenti riproporzionati * (Art. 39 D.Lgs.276/03))

N° Disabili in forza (L.68/99 art.1)

Valore calcolato automaticamente dato dalla somma dei valori dei seguenti valori dichiarati nei Quadri 2:

       N° lavoratori disabili tempo pieno, somma dei valori dichiarati nei seguenti campi dei quadri Q2:
             N° lavoratori Disabili in forza L.68/99 tempo pieno;
             N° centralinisti telefonici non vedenti tempo pieno
             N° terapisti della riabilitazione e massofisioterapisti non vedenti (l. 29/94) tempo pieno;
             N° lavoratori disabili somministrati tempo pieno;
             N° lavoratori disabili in convenzione artt. 12-bis e 14 tempo pieno;

       N° lavoratori disabili part time, somma dei seguenti valori, ricavati dai dati dichiarati nei quadri Q2:
             Numero complessivo dei lavoratori disabili con orario di lavoro superiore al 50% dell’orario settimanale
                contrattuale*;
             Numero riprorzionato dei lavoratori disabili part time con orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario
                settimanale contrattuale, ottenuta rapportando la somma delle ore settimanali dei singoli lavoratori
                disabili all’orario contrattuale ordinario (I decimali superiori a 5 valgono come unità)*.

*Con lavoratori disabili, in questo ambito, s’intende l’insieme dei lavoratori:
> disabili in forza L.68/99;
> centralinisti telefonici non vedenti;
> terapisti della riabilitazione e massofisioterapisti non vedenti (l. 29/94);
> lavoratori disabili somministrati;
> lavoratori disabili in convenzione artt. 12-bis e 14.
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Scopertura Art.3
la scopertura art. 3, sottraendo dalla quota di riserva:
        il numero totale di lavoratori esonerati (autocertificati e autorizzati);

          il numero di disabili in forza, ottenuto sommando:

               o   il numero totale lavoratori disabili L.68/99 tempo pieno, centralinisti telefonici non vedenti tempo
                   pieno, terapisti della riabilitazione e massofisioterapisti non vedenti (l. 29/94) tempo pieno, lavoratori
                   disabili somministrati tempo pieno e lavoratori disabili in convenzione artt. 12-bis e 14 tempo pieno;

               o   il numero totale di lavoratori disabili L.68/99 part time, centralinisti telefonici non vedenti part time
                   e terapisti della riabilitazione e massofisioterapisti non vedenti (l. 29/94) part time, lavoratori disabili
                   somministrati part time e lavoratori disabili in convenzione artt. 12-bis e 14 part time con orario
                   lavorativo settimanale superiore al 50% dell’orario settimanale contrattuale;

               o   il numero totale riproporzionato lavoratori disabili L.68/99 part time, centralinisti telefonici non
                   vedenti part time, terapisti della riabilitazione e massofisioterapisti non vedenti (l. 29/94) part time,
                   lavoratori disabili somministrati part time e lavoratori disabili in convenzione artt. 12-bis e 14 part
                   time con orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario settimanale contrattuale. La riproporzione
                   si ottiene rapportando la somma delle ore settimanali svolte dai singoli lavoratori al proprio orario
                   contrattuale con la seguente formula: (Parte intera(“Orario settimanale svolto” / “Orario settimanale
                   contrattuale”) x numero lavoratori) + 0 se la parte decimale è minore o uguale a 0.50, 1 se la parte
                   decimale è maggiore di 0.50;

          Eventuali esuberi art.18;
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9 Assistenza alle Comunicazioni Prospetto Informativo Disabili On Line

Per l’assistenza tecnica sulle funzionalità di invio telematico delle comunicazioni del Prospetto Informativo Disabili On
Line, Regione Liguria ha predisposto una casella di posta elettronica: aiutotecnicounipi@regione.liguria.it.

Per l’assistenza normativa/procedurale si potrà fare riferimento a:

       Provincia di Genova
            o Ufficio Sistemi informativi, via Cesarea 14 - Genova - tel 010.5497508
                E-mail: semplicegenova@provincia.genova.it
                Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e tutti i pomeriggi, eccetto il venerdì, dalle 14.30 alle
                16.30
       Provincia di Savona
            o Centro per l'impiego Savona, via al Molinero - tel 019.8313700
                E-mail: ci_savona@provincia.savona.it
                Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e, nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15.00 alle
                16.30
       Provincia della Spezia
            o Centro per l'impiego La Spezia, via XXIV Maggio 22 - tel 0187.779341
                E-mail: assistenza.co@provincia.sp.it
                Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e, nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15.00 alle
                17.00
       Provincia di Imperia
            o Centro per l'impiego Imperia, piazza Roma 2 - tel 0184.577099
                E-mail: aiutotecnico.co@provincia.imperia.it
                Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, dalle 14.30 alle
                16.30
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