CONVENZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONI - DISTACCHI - ODCEC ...

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CONVENZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONI - DISTACCHI - ODCEC ...
SEDE REGIONALE PIEMONTE
         Direzione

CONVENZIONI INTERNAZIONALI:
ASSICURAZIONI - DISTACCHI

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La Direzione Regionale INPS del Piemonte ha elaborato materiali di ausilio alla
trattazione dei servizi rivolti ai soggetti contribuenti, con l’intento di standardizzare
comportamenti condivisi che rendano più fluido ed efficiente il lavoro delle aziende, dei
professionisti ed intermediari che le assistono, degli operatori interni.

La digitalizzazione delle procedure e l’uso della telematica come infrastruttura di
collegamento possono consentire risparmi di tempo, evitare iterazioni, dare maggiore
certezza ed esattezza agli adempimenti se la multicanalità è disciplinata ed i codici di
comunicazioni sono chiari e correttamente impiegati.

Con tale finalità sono stati costituiti gruppi di lavoro misti tra INPS, Ordini
professionali, Associazioni di categoria, che hanno enucleato le problematiche ed
individuato i percorsi per la loro soluzione. Si tratta di un lavoro che mira ad
ottimizzare – attraverso l’individuazione di best practice – gli effetti delle potenzialità
tecnologiche ed organizzative allo stato disponibili. Ovviamente, l’evoluzione delle
procedure e l’intervento di novità, anche normative, imporrà un costante adeguamento
dei materiali.

La produzione degli stessi in logica digitale – che permette di diffonderli in modo
tempestivo e snello, facendone un’utility che può essere disponibile sulla scrivania
elettronica di ogni operatore – risponde all’esigenza del loro puntuale aggiornamento.
È un impegno che l’INPS del Piemonte si assume nella consapevolezza che sarà base
per migliorare le relazioni, l’efficacia e la qualità del lavoro che unisce, in linea di
servizio, l’Istituto, gli intermediari, le aziende, i cittadini.

I materiali sono stati prodotti da operatori esperti delle materie cui si riferiscono,
coinvolgendo la rete produttiva dell’INPS sul territorio regionale.

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Sommario

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E RILASCIO CERTIFICAZIONI ............................ 5
   LAVORATORI INVIATI ALL’ESTERO ............................................................................................................. 5
INFORMATIVA CONCERNENTE IL RILASCIO DEI FORMULARI A1 PER............................................................ 7
IL DISTACCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004....................................................................... 7
   LAVORATORI SUBORDINATI ...................................................................................................................... 7
   LAVORATORI AUTONOMI .......................................................................................................................... 9
   DISPOSIZIONI COMUNI ............................................................................................................................ 10
Lavoratori che si recano in Stati cui si applica la normativa comunitaria ................................................... 11
   Poli regionali per Accordi articolo 16 reg. 883/2004. .............................................................................. 13
Lavoratori che si recano in Stati con i quali sono in vigore Accordi e Convenzioni Bilaterali di sicurezza
sociale. ......................................................................................................................................................... 14
   ACCORDI E CONVENZIONI BILATERALI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E
   DISTACCHI. ............................................................................................................................................... 14
Accordi e Convenzioni bilaterali - Campo di applicazione materiale .......................................................... 16
   Argentina ................................................................................................................................................. 16
   Australia ................................................................................................................................................... 17
   Bosnia – Macedonia – Montenegro - Serbia - Convezione ex Jugoslavia ............................................... 18
   Brasile ...................................................................................................................................................... 18
   Canada e Québec ..................................................................................................................................... 19
   Capoverde................................................................................................................................................ 19
   Corea........................................................................................................................................................ 20
   Jersey e altre isole del Canale.................................................................................................................. 20
   Principato di Monaco .............................................................................................................................. 21
   San Marino .............................................................................................................................................. 22
   Tunisia...................................................................................................................................................... 23
   Turchia ..................................................................................................................................................... 24
   USA .......................................................................................................................................................... 25
   Uruguay ................................................................................................................................................... 25
   Venezuela ................................................................................................................................................ 26
Assicurazioni obbligatorie per i lavoratori inviati all’estero in Stati legati all’Italia da Accordi e Convenzioni
di sicurezza sociale. ..................................................................................................................................... 27

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LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE STRANIERE OPERANTI IN ITALIA .................................................. 29
STATI UNITI – Effetti dell’accordo ............................................................................................................... 30
   1. CITTADINI ITALIANI OCCUPATI NEGLI U.S.A. ................................................................ 32
   2. CITTADINI STATUNITENSI OCCUPATI IN ITALIA ........................................................... 32
   3. ALTRE SITUAZIONI ..................................................................................................................... 33

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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E
RILASCIO CERTIFICAZIONI
LAVORATORI INVIATI ALL’ESTERO
Lavoratori che si recano in uno Stato non convenzionato
Per i lavoratori italiani, assunti in Italia ed inviati in uno Stato non legato all’Italia da una Convenzione di
sicurezza sociale, non è previsto il rilascio di alcuna certificazione di distacco. In questi casi, se si tratta di
trasferimento e non di trasferta, il lavoratore deve essere assicurato in Italia in base alla legge 398/87, per il
calcolo dei contributi dovuti devono essere prese a riferimento le retribuzioni convenzionali.
In base all’articolo 1 del Decreto Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito in legge 3 ottobre 1987 n. 398, i
lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore Accordi o
Convenzioni di sicurezza sociale, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed
assistenza sociale:

  a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
  b) assicurazione contro la tubercolosi;
  c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  e) assicurazione contro le malattie;
  f) assicurazione di maternità.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della stessa legge, è dovuto il contributo per il Fondo di garanzia
per il trattamento di fine rapporto istituito con legge n. 297/82.

Sebbene la norma faccia riferimento ai soli lavoratori italiani, in osservanza del principio di non
discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE), il campo di applicazione è da considerarsi esteso anche ai lavoratori cittadini degli altri
Stati membri dell’UE (messaggio n. 18604 del 6 febbraio 1990).

Da ultimo il Ministero del lavoro, ha espresso l’avviso che le disposizioni di cui alla L. n. 398/87 siano
applicabili anche ai lavoratori extracomunitari che siano in possesso dello status di soggiornanti di lungo
periodo , o, in assenza di tale status, siano in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di
lavoro (messaggio 995 del 18 gennaio 2012).

Ai fini del versamento contributivo, il datore di lavoro deve aprire una posizione separata sia all’INPS che
all’INAIL.

I contributi per le assicurazioni dovute ai sensi della legge 398/87 vengono calcolati sulla base di
retribuzioni convenzionali fissate entro il 31 gennaio di ogni anno, per settori omogenei, con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali , di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, alla
luce dei contratti collettivi nazionali di categoria (art. 4 co. 1) (circolare n. 8 del 22 gennaio 2014).

La previsione di retribuzioni convenzionali è dovuta alla circostanza che in tali casi, non essendo prevista
una convenzione che coordini la legislazione nazionale con quella dello stato estero di occupazione, il
lavoro svolto in tale ultimo Stato può essere soggetto a una doppia contribuzione: in Italia e nel Paese di
occupazione, nel caso in cui la legislazione di detto stato preveda un sistema previdenziale obbligatorio.
Sulla base di tale considerazione la legge ha anche previsto le seguenti riduzioni delle aliquote contributive:
    - Per l’assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione e tubercolosi, la riduzione di
        dieci punti dell’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro, da utilizzare fino ad esaurimento
        delle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate (art. 4 -2 a);

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-   Per l’assicurazione malattia e maternità le riduzione previste dalla legislazione nazionale in materia
    di fiscalizzazione degli oneri sociali. Una ulteriore riduzione del contributo può essere concessa, con
    decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con concerto con il Ministro della salute, “
    ai datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano
    comunque a proprie spese l’assistenza sanitaria nel Paese estero o assicurano i dipendenti contro le
    malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero” (art. 4-2 b).
-   Per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, qualora anche nello
    Stato estero tale assicurazione sia obbligatoria e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato a
    tali obblighi, il valore dei premi è ridotto in misura corrispondente, con decreto del Ministro del
    lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 4-2 c).

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INFORMATIVA CONCERNENTE IL RILASCIO DEI FORMULARI A1 PER
IL DISTACCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004

Il 1° maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di
legislazione applicabile e distacchi per i lavoratori che si spostano all’interno
dell’Unione europea, contenute nel titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli
da 11 a 16) e nel titolo II del regolamento di applicazione n. 987/2009 (articoli da 14
a 21).

In particolare le nuove norme in materia di “distacco” sono contenute nell’articolo 12
del regolamento n. 883/2004 e nell’articolo 14 del regolamento n. 987/2009.

La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
ha adottato, il 12 giugno 2009, la Decisione n. A2 con la quale sono stati forniti alcuni
principi interpretativi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Le Istituzioni e le persone cui si applicano i regolamenti hanno l’obbligo reciproco di
informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione dei regolamenti
stessi. Particolare importanza assume l’obbligo per le Istituzioni competenti di fornire
la più ampia informazione alle imprese e ai lavoratori interessati in ordine alle
condizioni per il riconoscimento e la permanenza delle situazioni di distacco.

In ottemperanza a tali obblighi si richiama l'attenzione delle imprese, richiedenti il
rilascio del formulario A1, nonché dei lavoratori interessati, sui seguenti punti.

LAVORATORI SUBORDINATI

    1. La situazione di lavoratore "distaccato" può essere riconosciuta e può
       continuare a sussistere solo se e fino a quando sussista un "legame organico"
       tra impresa distaccante e lavoratore distaccato. In base a quanto precisato
       dalla Commissione amministrativa con la citata Decisione, la presenza del
       "legame organico" è riconoscibile dal mantenimento del rapporto di
       subordinazione con l'impresa distaccante durante tutto il periodo di distacco,
       oltre che da altri elementi quali la responsabilità dell’impresa distaccante in
       materia di assunzione del lavoratore, di gestione del contratto di lavoro, di
       risoluzione del rapporto di lavoro e di determinazione della natura del lavoro
       da svolgere durante il periodo di distacco.

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2. Non può sussistere "distacco" quando:

       l’impresa presso cui il lavoratore è distaccato mette il lavoratore a disposizione
        di un’altra impresa nello Stato membro in cui essa è situata (es. l’impresa A,
        con sede in Italia, distacca il lavoratore presso l’impresa B, con sede in
        Francia, l’impresa B mette il lavoratore a disposizione dell’impresa C che ha
        sede in Francia);
       l’impresa presso cui il lavoratore è distaccato mette il lavoratore a disposizione
        di un’altra impresa situata in un altro Stato membro (es. l’impresa A, con sede
        in Italia, distacca il lavoratore presso l’impresa B, con sede in Francia,
        l’impresa B mette il lavoratore a disposizione dell’impresa C che ha sede in
        Belgio);
       il lavoratore viene assunto in uno Stato membro da un’impresa che ha sede in
        un secondo Stato membro per essere inviato presso un’impresa che ha sede in
        un terzo Stato membro (es. lavoratore assunto in Italia da un’impresa che ha
        sede in Francia per essere distaccato presso un’impresa che ha sede in
        Germania);
       il lavoratore assunto in uno Stato membro da un impresa situata in un secondo
        Stato membro viene distaccato per andare a svolgere un’attività nel primo
        Stato membro (es. lavoratore assunto in Italia da una impresa che ha sede in
        Francia per essere distaccato in Italia).

3. Le imprese distaccanti e i lavoratori distaccati sono tenuti ad informare la sede
INPS che ha rilasciato il formulario A1 di qualsiasi modifica della situazione iniziale che
ha dato luogo al distacco (specificatamente nei casi di mancata effettuazione o
interruzione non temporanea del distacco ovvero nei casi di assegnazione del
lavoratore ad altra impresa, con particolare riferimento a situazioni di avvenuta
fusione o trasferimento dell'impresa distaccante).

4. I brevi periodi di rientro per ferie, malattia, festività o altro, non interrompono il
periodo di distacco inizialmente fissato e indicato nel formulario; pertanto, detto
periodo avrà termine alla scadenza stabilita e non potrà essere prolungato con i
periodi corrispondenti ai predetti rientri.

5. Nel caso di distacchi consecutivi nello stesso Stato membro, il secondo sarà
considerato separato e, quindi, come un nuovo distacco, solo se viene rispettato un
periodo di interruzione di almeno due mesi. I distacchi consecutivi in Stati membri
diversi danno origine a un nuovo distacco.

6. Terminato un periodo di distacco, non può essere autorizzato nessun nuovo periodo
di distacco per lo stesso lavoratore, le stesse imprese e lo stesso Stato membro finché
non siano trascorsi almeno due mesi dalla data di scadenza del precedente periodo di
distacco.

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7. Un lavoratore può essere assunto per essere immediatamente distaccato all’estero,
ossia l’inizio del distacco può coincidere con la data di assunzione, solo se detto
lavoratore risulti essere già stato soggetto alla legislazione dello Stato in cui il datore
di lavoro ha la propria sede. Pertanto, il lavoratore, prima dell’assunzione finalizzata al
distacco, deve risultare iscritto al regime assicurativo italiano da almeno un mese.

8. Il datore di lavoro deve svolgere abitualmente attività sostanziali nel territorio dello
Stato membro in cui ha sede per cui:

     è necessario che l’impresa eserciti fondamentalmente la sua attività in Italia,
impiegando in via normale il personale dipendente sul territorio nazionale (non potrà,
ad esempio, applicarsi la normativa sul distacco ad un’impresa edile che svolga in
Italia attività di mera gestione amministrativa, effettuando all’estero esclusivamente o
in misura preponderante i lavori di costruzione che ne costituiscono l’oggetto);
     qualora si tratti di un’impresa di lavoro interinale, oltre alla persistenza del
legame organico per tutta la durata del distacco, è necessario che detta impresa
metta abitualmente il personale a disposizione di utilizzatori che hanno sede in Italia,
al fine di impiegare tale personale sul territorio nazionale.

LAVORATORI AUTONOMI

Anche i lavoratori autonomi possono richiedere il formulario A1 e mantenere
l’iscrizione al regime previdenziale italiano. Affinché sia applicabile la normativa sui
distacchi, il lavoratore autonomo deve:

      essere già iscritto ad una gestione previdenziale dell’Istituto ed aver già svolto
       la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende avvalersi delle
       disposizioni in materia di distacchi. Si considera “attività svolta per un certo
       tempo” l’esercizio da almeno due mesi di tale attività;
      conservare, durante il periodo in cui svolge la sua attività all’estero,
       un’adeguata infrastruttura in Italia (locali per l’esercizio dell’attività con gli
       arredi e l’attrezzatura occorrente, iscrizione alla camera di commercio e/o ad
       organizzazioni professionali, possesso di un numero di partita IVA, di tessere
       professionali ecc.);
      in base alle nuove disposizioni comunitarie, il lavoratore autonomo può
       avvalersi delle norme in materia di distacco solo se l’attività svolta nello Stato di
       destinazione sia per sua natura simile (affine) a quella esercitata abitualmente
       in Italia.

Anche i lavoratori autonomi sono tenuti a comunicare immediatamente alla sede INPS
competente, ogni modifica della situazione che ha dato luogo al distacco (in
particolare il mancato trasferimento all’estero o l’interruzione definitiva dell’attività).

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DISPOSIZIONI COMUNI

Nel corso del distacco, le Istituzioni competenti dei Paesi di invio e di impiego,
unilateralmente o in collaborazione tra loro, potranno porre in essere tutte le forme di
controllo consentite, al fine di verificare ed accertare la sussistenza del legame
organico, il regolare versamento dei contributi e, per quanto riguarda i lavoratori
autonomi, l’esistenza di un’adeguata infrastruttura nel Paese di provenienza. I
controlli potranno essere disposti, altresì, in ogni caso in cui sussistano dubbi circa
l'applicabilità delle norme sui distacchi.

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LAVORATORI CHE SI RECANO IN STATI CUI SI APPLICA LA
NORMATIVA COMUNITARIA

La normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica ai seguenti Stati:

Stati dell’Unione europea :

Austria                     Finlandia              Lituania                Rep. Ceca
Belgio                      Francia                Lussemburgo             Romania
Bulgaria                    Germania               Malta                   Slovacchia
Cipro                       Grecia                 Paesi Bassi             Slovenia
Croazia                     Irlanda                Polonia                 Spagna
Danimarca                   Italia                 Portogallo              Svezia
Estonia                     Lettonia               Regno Unito             Ungheria

Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia ) e Svizzera

I regolamenti si applicano, anche, per quanto riguarda:
la Finlandia alle isole Aland ;
la Francia ai Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese
nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti
parte del Dipartimento della Guadalupa);
il Portogallo alle isole Azzorre e di Madera;
la Spagna alle isole Canaria, Ceuta e Melilla.

Per certificare la legislazione applicabile è previsto il rilascio del documento portatile A1. Solo nel caso di
cittadini di paesi terzi che si recano nel Regno Unito si applica ancora il regolamento CEE n. 1408/71 e,
quindi, la certificazione viene rilasciata utilizzando il formulario E101 (vedi circolare n. 51 del 2011).

Le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile sono contenute nel Titolo II (articoli da 11 a
16) del regolamento CE n. 883/2004, e il titolo II (articoli da 14 a 21) del regolamento CE n. 987/2009, come
modificati dal regolamento CE n. 465/2012.

Il campo di applicazione materiale dei regolamenti comunitari comprende tutte le assicurazioni sociali
obbligatorie previste dalla legislazione italiana.

Le richieste di Accordo ai sensi dell’articolo 16 del regolamento CE n. 883/2004 ( per distacchi di durata
superiore a ventiquattro mesi ovvero per altre eccezioni alle disposizioni in materia di legislazione
applicabile) devono essere inoltrate alla Direzione regionale INPS competente in relazione allo Stato di
destinazione del lavoratore ( vedi prospetto a conclusione del capitolo).

Campo di applicazione materiale

Il regolamento n. 883/2004 si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti:
le prestazioni di malattia;
le prestazioni di maternità e paternità assimilate;
le prestazioni di invalidità;
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le prestazioni di vecchiaia;
le prestazioni per i superstiti;
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
gli assegni in caso di morte;
le prestazioni di disoccupazione;
le prestazioni di pensionamento anticipato;
le prestazioni familiari.
N.B. la Croazia fa parte dell’Unione europea a decorrere dal 1° luglio 2013 ( messaggi INPS n. 10408 del
27/06/2014 e n.10783 del 3/7/2013), per la gestione del periodo transitorio si veda la circolare n. 165 del
3/12/2013.

Circolari n. 83 del 1° luglio 2010, n. 99 del 21 luglio 2010, n. 107 del 13 agosto 2013 e n. 115 del 19
settembre 2012.

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Poli regionali per Accordi articolo 16 reg. 883/2004.
STATO                                     DIREZIONE REGIONALE INPS
AUSTRIA                                   TRENTINO ALTO ADIGE
BELGIO                                    LAZIO
BULGARIA                                  MOLISE
CIPRO                                     UMBRIA
CROAZIA                                   FRIULI VENEZIA GIULIA
DANIMARCA                                 TOSCANA
ESTONIA                                   UMBRIA
FINLANDIA                                 TOSCANA
FRANCIA                                   PIEMONTE
GERMANIA                                  TRENTINO ALTO ADIGE
GRAN BRETAGNA e IRLANDA DEL NORD          CAMPANIA
GRECIA                                    PUGLIA
IRLANDA (EIRE)                            UMBRIA
ISLANDA                                   UMBRIA
LETTONIA                                  UMBRIA
LIECHTENSTEIN                             UMBRIA
LITUANIA                                  UMBRIA
LUSSEMBURGO                               UMBRIA
MALTA                                     UMBRIA
NORVEGIA                                  TOSCANA
PAESI BASSI                               SARDEGNA
POLONIA                                   UMBRIA
PORTOGALLO                                LIGURIA
REPUBBLICA CECA                           UMBRIA
ROMANIA                                   UMBRIA
SLOVACCHIA                                UMBRIA
SLOVENIA                                  FRIULI VENEZIA GIULIA
SPAGNA                                    LIGURIA
SVEZIA                                    TOSCANA
SVIZZERA                                  LOMBARDIA
UNGHERIA                                  UMBRIA

                                                                     13
LAVORATORI CHE SI RECANO IN STATI CON I QUALI SONO IN
VIGORE ACCORDI E CONVENZIONI BILATERALI DI SICUREZZA
SOCIALE.
Ai lavoratori trasferiti in Paesi convenzionati, nei casi in cui le Convenzioni ed Accordi vigenti consentano
per un periodo limitato di tempo di mantenere l'applicazione della legislazione sociale del Paese di
provenienza, è previsto il rilascio della certificazione di distacco. La certificazione esonera dagli obblighi
contributivi nello Stato di temporanea occupazione, limitatamente alle forme di tutela previdenziale
contemplata dalla Convenzione o Accordo applicati.
Le assicurazioni non regolate dalla Convenzione sono obbligatorie e la relativa contribuzione deve essere
versate in Italia, in base alla legge 398/87, sulle retribuzioni convenzionali (circolare INPS n. 87 del 1994).

ACCORDI E CONVENZIONI BILATERALI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI.
L’Italia ha stipulato Accordi e Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con i seguenti Stati:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale
(Guernsey, Alderney, Herm e Iethou, isola di Man), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia,
Montenegro e Serbia), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Stati Uniti, Tunisia, Turchia
(Convenzione europea di sicurezza sociale), Uruguay, Venezuela ( all. 1).

Le disposizioni in materia di legislazione applicabile, contenute negli Accordi e Convenzioni sopra citati,
prevedono in linea di principio l’applicazione del principio di territorialità della legislazione applicabile (lex
loci laboris). Pertanto, i lavoratori devono essere assoggettati alla legislazione previdenziale dello Stato
contraente dove viene esercitata l’attività lavorativa. Tuttavia, tutti gli Accordi e Convenzioni prevedono
deroghe di carattere temporaneo al principio di territorialità (c.d. distacco), con esclusione della
Convenzione con l’Australia, Paese che ha un sistema previdenziale basato sulla fiscalità generale.

In virtù di tali deroghe i lavoratori occupati alle dipendenze di un’impresa avente sede nel territorio di uno
dei due Stati contraenti, in caso di temporaneo distacco nel territorio dell’altro Stato, rimangono soggetti
alla legislazione dello stato in cui ha sede l’impresa.

Alcune Convenzioni prevedono la possibilità di distacco anche nel caso di lavoratori autonomi.

La durata del distacco varia a seconda della Convenzione, unica eccezione è la Convenzione con gli Stati
Uniti che, in materia di legislazione applicabile, contiene disposizioni particolari che non prevedono alcun
termine.

La situazione di distacco deve essere certificata dall’istituzione competente dello Stato la cui legislazione
rimane applicabile. Per la certificazione devono essere utilizzati gli appositi formulari, previsti dalla
Convenzione applicata.

Nel caso in cui, per motivi imprevedibili, l’ occupazione si dovesse prolungare oltre la durata
originariamente prevista superando il periodo di distacco, l’applicazione della legislazione vigente nello
Stato del luogo abituale di lavoro può eccezionalmente essere mantenuta, ove previsto dalla Convenzione
applicata, previo accordo con l’Autorità Competente dello Stato in cui si svolge detto lavoro temporaneo.
Anche la durata del periodo di proroga varia a seconda della Convenzione .

                                                                                                                  14
Infine, si evidenzia che generalmente (ad eccezione delle convenzioni con Capoverde e con il Venezuela), è
previsto che le Autorità competenti possano concordare ulteriori eccezioni al principio di territorialità
dell’obbligo assicurativo.

Le richieste di proroga del distacco, nonché di ulteriori eccezioni (accordi in deroga), per i lavoratori inviati
all’estero devono essere inoltrate al Ministero del lavoro, che provvederà a chiedere l’accordo all’Autorità
competente del Paese in cui il lavoratore è occupato.

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ACCORDI E CONVENZIONI BILATERALI - CAMPO DI APPLICAZIONE
MATERIALE

Argentina – Convenzione sulla sicurezza sociale tre il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina

Art. 2
  1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
 Nella Repubblica italiana:
 a) L’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni
speciali per i lavoratori autonomi;
 b) L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 c) L’assicurazione contro le malattie e per la maternità;
 d) L’assicurazione contro la tubercolosi;
 e) Gli assegni familiari;
 f) I regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e
le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
 Nella Repubblica argentina:
 a) I regimi per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;
 b) Il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali);
 c) Il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
 d) Il regime degli assegni familiari;
     2. La presente Convenzione si applicherà ugualmente alle legislazioni che completeranno o
modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo.
     3. La presente Convenzione si applicherà altresì alle legislazioni di uno Stato contraente che
estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza
sociale, salvo che:
 a) Il Governo dello Stato contraente che disponga l’estensione o la istituzione notifichi al Governo
dell’altro Stato contraente la propria volontà di escluderla dai termini della presente Convenzione entro tre
(3) mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali disposizioni;
 b) Il Governo dell’altro Stato contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato
contraente entro tre (3) mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell’estensione o istituzione.
 In mancanza di opposizione, e ove necessario, l’applicazione di dette estensioni o istituzioni è subordinata
agli accordi amministrativi aggiuntivi che saranno concordati.

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Australia – Accordo tra la Repubblica italiana e l’Australia in materia di sicurezza sociale
Articolo 2.
           (Ambito di applicazione normativo).
1. Le seguenti norme sono incluse nell'ambito di applicazione
dell'Accordo:
a) per quanto riguarda l'Australia: la Legge di sicurezza sociale del 1947, come modificata alla data della
firma del presente Accordo, ed ogni norma che successivamente modifichi, integri o sostituisca tale legge,
nella misura in cui tale legge e tali norme regolano e si riferiscono a materie relative alle seguenti
prestazioni:
i) le pensioni di vecchiaia;
ii) le pensioni di invalidità;
iii) le pensioni alle vedove;
iv) le pensioni alle mogli;
v) le pensioni agli orfani di entrambi i genitori;
vi) le pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile;
vii) le pensioni aggiuntive ed i supplementi per i minori a carico; e
b) per quanto riguarda l'Italia: le leggi in vigore alla data della firma del presente Accordo ed ogni legge,
che successivamente, modifichi, integri o sostituisca tali leggi, e che riguardi l'assicurazione generale
obbligatoria dei lavori dipendenti per l’invalidità la vecchia ed i superstiti, le assicurazioni speciali per i
lavoratori autonomi e altre categorie di lavoratori; gli assegni familiari, l'assicurazione contro la
disoccupazione, ed in particolare le seguenti prestazioni:
i) le pensioni di vecchiaia;
ii) le pensioni di anzianità;
iii) le pensioni anticipate;
iv) gli assegni di invalidità;
v) le pensioni di inabilità;
vi) gli assegni privilegiati di invalidità;
vii) le pensioni privilegiate di inabilità;
viii) l'assegno per l'assistenza personale del pensionato per
inabilità;
ix) le pensioni ai superstiti;
x) gli assegni familiari per le persone a carico di pensionati;
xi) l’indennità di disoccupazione.

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Bosnia – Macedonia – Montenegro - Serbia - Convezione ex Jugoslavia
Art. 2

1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
In Italia:
a. l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b. l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c. l’assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di
pensioni o rendite;
d. l’assicurazione per la tubercolosi;
e. la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
f. l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
g. gli assegni familiari;
h. i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti
dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
i. Le assicurazioni volontarie previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

In Jugoslavia:
a. le assicurazioni sociali;
b. gli assegni familiari;
c. le prestazioni agli operai e impiegati rimasti provvisoriamente disoccupati.

Brasile - Protocollo aggiuntivo all’accordo di emigrazione fra l’Italia ed il Brasile del 9/12/1960
Art. 1
    1. Il presente Protocollo aggiuntivo si applica:
    1) Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, alle legislazioni concernenti:
a) l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) l’assicurazione contro le malattie e per la maternità;
d) l’assicurazione contro la tubercolosi;
e) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i
rischi protetti o le prestazioni previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
    2) Per quanto riguarda la Repubblica federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di
previdenza sociale dell’I.N.P.S.:
a) l’assistenza medica e l’incapacità al lavoro temporanea e permanente, gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
b) la vecchiaia;
c) l’invalidità;
d) la morte.
    2. Il presente Protocollo aggiuntivo si applicherà altresì alle legislazioni che completeranno o
modificheranno le legislazioni indicate nel paragrafo precedente.
    3. Si applicherà inoltre alle legislazioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o
che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, qualora lo Stato contraente interessato non si opponga a
tali misure entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione delle medesime, fatta dall'altro
Stato contraente.

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Canada e Québec - Accordo di sicurezza sociale tra l’Italia ed il Canada
Art. 2
Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
a) per quanto concerne l’Italia:
i) alla legislazione concernente l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali;
ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa
ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla lettera (i);
iii) alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; e
iv) ai soli fini di quanto previsto dal successivo articolo 24, alla legislazione concernente l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) per quanto concerne il Canada;
i) al «Old Age Security Act»; e
ii) al Regime pensionistico del Canada.

Capoverde - Convenzione fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della repubblica di Capoverde
in materia di sicurezza sociale
Art. 2

    1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni dei Paesi contraenti concernenti:

in Italia:
a) l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le
relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
b) l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) l’assicurazione malattia e maternità;
d) l’assicurazione contro la tubercolosi;
e) gli assegni familiari;
f) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le
prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

in Capoverde:
a) l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) l’assicurazione contro le malattie;
c) l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
d) gli assegni familiari.

                                                                                                              19
Corea – Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea sulla
previdenza sociale

    1. Il presente accordo di applicherà alla seguente legislazione:

    (a) Per quanto riguarda l’Italia, le leggi sull’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia
        e superstiti di lavoratori dipendenti, nonché l’ordinamento speciale per i lavoratori autonomi e le
        forme di assicurazione sostitutive della suddetta assicurazione obbligatoria;
    (b) Per quanto riguarda la Corea, il “National Pension Act” ed i regolamenti attinenti applicabili.

    2. Il presente Accordo si applica inoltre ad ogni futura legislazione che rimpiazza, sostituisce, emenda,
       integra, o consolida la legislazione specificata nel paragrafo 1 del presente Articolo.
    3. Salvo se diversamente previsto nel presente Accordo, la legislazione di cui al paragrafo 1 del
       presente Articolo non include i trattati o gli altri accordi internazionali in materia di previdenza
       sociale eventualmente conclusi tra ciascuna Parte contraente ed un Parte terza, né la legislazione
       promulgata ai fini della loro specifica attuazione.

Jersey e altre isole del Canale – Convenzione Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
Art. 2

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:

a) per quanto riguarda il Regno Unito:

I. alla Legge del 1946 sulla assicurazione nazionale e alla Legge del 1948 sulla assicurazione nazionale per
l’Isola di Man, nonché alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che è stata sostituita da tali Leggi,
concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, le malattie, lo stato vedovile od orfanile, la
vecchiaia, la morte e il parto;
II. Alla Legge del 1916 sull’ assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro ed alla legge del 1948
sull’assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro per l’Isola di Man, concernenti regimi di
assicurazione relativi a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni
dovute a causa di lavoro;

b) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, alla legislazione:

I. sull’ assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
II. sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
III. sull’assicurazione contro le malattie;
IV. sull’assicurazione contro la tubercolosi;
V. sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per la parte concernente le prestazioni
economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio;
VI. sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (personale delle
imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto o di telefonia, personale dei servizi tributari appaltati,
marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di
cui ai precedenti numeri da I a V;
VII. sull’assicurazione contro la disoccupazione.
                                                                                                                   20
Principato di Monaco - Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana ed il Principato
di Monaco
Art. 3

Paragrafo 1 – Le legislazioni cui la presente Convenzione si applica sono:

1°) nel Principato di Monaco:
a) la legislazione relativa all’organizzazione dei servizi sociali;
b) la legislazione sulle pensioni di vecchiaia dei lavoratori subordinati con esclusione tuttavia delle
disposizioni concernenti la vecchiaia uniforme;
c) la legislazione relativa alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità, morte, ivi
comprese le disposizioni che accordano ai titolari di una pensione proporzionale o uniforme o di una
rendita il beneficio delle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità;
d) la legislazione sulla dichiarazione, l’indennizzo e l’assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
e) la legislazione relativa al regime delle prestazioni familiari;
f) la legislazione relativa ai regimi particolari dei servizi sociali e di vecchiaia, in quanto riguardino i rischi
coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti.

2°) in Italia:
a) la legislazione sull’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;
b) le legislazioni concernenti le prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di
maternità;
c) la legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) la legislazione sugli assegni familiari;
e) la legislazione sui regimi speciali di sicurezza sociale in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni
previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti.
Paragrafo 2 – La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari
che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo precedente,
Tuttavia, essa si applicherà:
a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad una nuova branca di sicurezza sociale, solo se interverrà,
all’uopo, un accordo tra i Paesi contraenti;
b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari,
qualora non vi sia opposizione del Governo del Paese nel quale l’estensione è stata realizzata o del Governo
dell’altro Paese.
 Gli atti di cui alla lettera precedente devono formare oggetto di una comunicazione ufficiale al Governo
dell’altro Paese contraente.
In caso di opposizione da parte del Governo del Paese che ha proceduto all’estensione, tale opposizione
deve essere notificata contemporaneamente alla comunicazione ufficiale sopraindicata.
L’opposizione del Governo dell’altro Paese deve essere notificata entro tre mesi dalla ricezione della
predetta comunicazione.

                                                                                                                      21
San Marino - Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza
sociale
Art. 2

1. La presente Convenzione si applica a tutte le legislazioni relative alle seguenti prestazioni di sicurezza
sociale:
a) le prestazioni di malattia e di maternità;
b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle destinate a mantenere o a migliorare la capacità di
guadagno;
c) le prestazioni di vecchiaia;
d) le prestazioni ai superstiti;
e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia professionale;
f) gli assegni in caso di morte;
g) le prestazioni di disoccupazione;
h) le prestazioni familiari.
2. La presente Convenzione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non
contributivi, compresi i regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro, concernenti le prestazioni di cui al
paragrafo precedente.
3. La presente Convenzione si applica altresì alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di
lavoratori autonomi che saranno elencate in un successivo scambio di note. Detto elenco potrà essere
modificato successivamente di comune accordo dalle Autorità competenti dei due Stati contraenti.
4. La presente Convenzione non si applicherà alle modificazioni che sono state o saranno apportate alle
legislazioni indicate al § 1) da convenzioni o accordi internazionali di sicurezza sociale stipulati da ciascuno
Stato contraente con terzi Stati, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra i due Stati
contraenti.

                                                                                                                22
Tunisia - Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina in materia di sicurezza sociale
Art. 2

1. La presente Convenzione si applica:

In Italia, alle legislazioni concernenti:
a) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e
le gestioni speciali dei lavoratori indipendenti di detta assicurazione;
b) i regimi che si sostituiscono all’assicurazione di cui alla lettera a);
c) l’assicurazione malattia, ivi compresa l’assicurazione tubercolosi e la maternità;
d) l’assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali;
e) gli assegni familiari.

In Tunisia, alle legislazioni concernenti:

a) il regime di assicurazione malattia e maternità;
b) il regime degli assegni familiari;
c) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) il regime delle pensioni d’invalidità, di vecchiaia e di superstiti nel settore non agricolo;
e) il regime di sicurezza sociale dei salariati agricoli;
f) il regime di sicurezza sociale dei pescatori;
g) i regimi di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti occupati in attività professionali corrispondenti a
quelle coperte in Italia in applicazione del capoverso a) del primo paragrafo.

2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o
completeranno le legislazioni enumerate nel primo paragrafo del presente articolo.

Tuttavia, essa non si applicherà:

a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad un nuovo settore di sicurezza sociale, a meno che non
intervenga un accordo in tal senso tra gli Stati contraenti;
b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari a
meno che non vi sia, a tal riguardo, opposizioni del Governo dello Stato contraente interessato, notificata al
Governo dell’altro Stato contraente entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei suddetti atti.

                                                                                                                23
Turchia - Convenzione europea di sicurezza sociale
Art. 2

1. La presente Convenzione si applica a tutta la legislazione che regola i seguenti rami della sicurezza
sociale:

a) prestazioni per malattia e maternità;
b) prestazioni d’invalidità;
c) prestazioni di vecchiaia,
d) prestazioni dei superstiti;
e) prestazioni relative a incidenti sul lavoro o malattie professionali;
f) assegni in caso di decesso;
g) prestazioni di disoccupazione;
h) prestazioni familiari.

2. La presente Convenzione si applica a tutti i regimi generali di sicurezza sociale ed ai regimi speciali, siano
essi a carattere contributivo o non contributivo, ivi inclusi i regimi relativi agli obblighi dei datori di lavoro
riguardo alle prestazioni di cui al paragrafo precedente. accordi bilaterali o multilaterali tra due o più Parti
Contraenti determineranno, per quanto possibile, le condizioni in cui la presente Convenzione si applicherà
ai regimi istituiti attraverso contratti collettivi resi obbligatori per decisione delle autorità pubbliche.

3. Per quanto attiene ai regimi per la gente di mare, si applicheranno le disposizioni del Titolo III della
presente Convenzione, senza alcun pregiudizio alla legislazione di qualsiasi Parte Contraente che regola gli
obblighi degli armatori che, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come
datori di lavoro.

4. La presente Convenzione non si applica ai regimi di assistenza sociale o medica, ai regimi di prestazioni
per le vittime della guerra o delle sue conseguenze, o a regimi speciali per impiegati statali o persone
assimilate ad essi.

5. La presente Convenzione non si applica alla legislazione intesa a dare effetto ad una Convenzione di
sicurezza Sociale conclusa tra una Parte Contraente e uno o più altri Stati.

                                                                                                                24
USA - Accordo fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America in materia di sicurezza sociale

Art. 2
1. Il presente Accordo si applica alle legislazioni di sicurezza sociale relative alle prestazioni per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti e precisamente.
a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione sull’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nonché alla legislazione relativa ai trattamenti di previdenza sostitutivi
di detta assicurazione generale;
b)per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America, al titolo II della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e
relative modificazioni ed ai regolamenti emanati in base a tale legge, ad eccezione delle sezioni 226 e 228 di
tale titolo e relativi regolamenti; tuttavia, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la totalizzazione dei periodi di
assicurazione in conformità al presente Accordo non avrà luogo per i periodi di assicurazione volontaria
previsti da tali legislazioni.

Uruguay - Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay
Art. 2

    1. La Convenzione si applica alle legislazioni degli Stati contraenti e che si riferiscono, in Italia:
a) all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e le
corrispondenti gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
b) all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) all’assicurazione malattia e maternità;
d) all’assicurazione contro la tubercolosi;
e) all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
f) agli assegni familiari;
g) ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscono a rischi
e prestazioni coperti dalle legislazioni citate nelle lettere precedenti.

    In Uruguay: alla legislazione che regola i regimi di sicurezza sociale a carico di organismi statali,
parastatali e privati, per ciò che concerne:
a) invalidità, vecchiaia e morte;
b) maternità, malattia e infortunio comune;
c) disoccupazione;
d) indennità e altre prestazioni nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
e) prestazioni familiari.

                                                                                                                 25
Venezuela - Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela
Art. 2
1. La presente convenzione si applica:

    A) Nella Repubblica del Venezuela, alla legislazione che disciplina il regime delle assicurazioni sociali
relativamente alle prestazioni in caso di:
a) incapacità temporanea;
b) incapacità parziale o invalidità;
c) vecchiaia;
d) superstiti;
e) assegno per morte.

    B) Nella Repubblica italiana alle legislazioni concernenti:
a) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e
le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
b) i regimi di assicurazione sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria;
c) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali;
d) l’assicurazione di malattia e maternità, limitatamente alle prestazioni economiche.

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ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PER I LAVORATORI INVIATI
  ALL’ESTERO IN STATI LEGATI ALL’ITALIA DA ACCORDI E
  CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE.

              Personale assoggettato            Personale distaccato assoggettato al regime
   Stato      al regime previdenziale                      previdenziale Italiano
               Paese di destinazione
              Contribuzione dovuta sulle      Contribuzione dovuta ai         Contribuzione dovuta
                 retrib. convenzionali        sensi della legislazione       (L.398/87 ) sulle retrib.
                      (L.398/87 )               italiana (effettiva)              convenzionali
              DS*– Ind.Mobilità (L223/91) –   IVS – CUAF– TFR –            DS* – Ind.Mobilità (L223/91) –
 Argentina    Malattia/Maternità – TFR –      Fiscalizzazione(2)           – Malattia/Maternità
              Fiscalizzazione (1)                                          Fiscalizzazione
              TFR –Maternità –                Tutte le assicurazioni se    Tutte le assicurazioni se non
              Fiscalizzazione (1)             considerato in trasferta     residente in Australia e non
 Australia                                                                 soggetto alla legislazione
                                                                           australiana
              TFR                             IVS – DS – Ind.Mobilità
                                              (L223/91) –
  Bosnia                                      Malattia/Maternità – CUAF
                                              – TFR – Fiscalizzazione(2)
              DS*– Ind.Mobilità (L223/91) –   IVS - TFR –                  DS* – Ind.Mobilità (L223/91) –
  Brasile     TFR – Fiscalizzazione(1)        Malattia/Maternità –         Fiscalizzazione
                                              Fiscalizzazione(2)
              DS*– Ind.Mobilità (L223/91) –   IVS -TFR –                   DS* – Ind.Mobilità (L223/91) –
 Canada e
              Malattia/Maternità – TFR –      Fiscalizzazione(2)           Malattia/Maternità –
  Québec      Fiscalizzazione(1)                                           Fiscalizzazione
              DS*– Ind.Mobilità (L223/91) –   IVS – Malattia/Maternità –   DS* – Ind.Mobilità (L223/91) –
Capoverde     TFR – Fiscalizzazione(1)        CUAF – TFR –                 Fiscalizzazione
                                              Fiscalizzazione(2)
              Integrale applicazione          IVS                          DS* – Ind.Mobilità (L223/91) –
  Corea       L.398/87                                                     INAIL –Malattia/Maternità –
                                                                           Fiscalizzazione
              Integrale applicazione          Tutte le assicurazioni
  Israele     L.398/87                        obbligatorie
 Jersey e     TFR                             IVS – DS – Ind.Mobilità
                                              (L223/91) –
altre isole                                   Malattia/Maternità – TFR
del Canale                                    – Fiscalizzazione(2)
              Integrale applicazione          Distacco non previsto
 Messico      L.398/87
              TFR                             IVS – DS – Ind.Mobilità
                                              (L223/91) –
Macedonia                                     Malattia/Maternità – CUAF
                                              – TFR – Fiscalizzazione(2)
              TFR                             IVS - DS – Ind.Mobilità
                                              (L223/91) –
Montenegro                                    Malattia/Maternità – CUAF
                                              – TFR – Fiscalizzazione(2)
                                                                                                   27
DS*– Ind.Mobilità (L223/91) –          IVS – Malattia/Maternità –          DS* – Ind.Mobilità (L223/91)
Principato
                    TFR – Fiscalizzazione(1)               CUAF – TFR –
di Monaco                                                  Fiscalizzazione(2)
                    TFR                                    IVS - DS – Ind.Mobilità
                                                           (L223/91) –
San Marino                                                 Malattia/Maternità – CUAF
                                                           – TFR – Fiscalizzazione(2)
                    TFR                                    IVS– DS – Ind.Mobilità
                                                           (L223/91) –
  Serbia                                                   Malattia/Maternità – CUAF
                                                           – TFR – Fiscalizzazione(2)
                    DS* – Ind.Mobilità (L223/91) –         IVS – Malattia/Maternità –          DS*– Ind.Mobilità (L223/91)
 Tunisia            TFR–                                   CUAF – TFR –
                    Fiscalizzazione(1)                     Fiscalizzazione (2)
                    TFR                                    IVS – DS – Ind.Mobilità
                                                           (L223/91) –
 Turchia                                                   Malattia/Maternità– CUAF –
                                                           TFR – Fiscalizzazione(2)
                    DS* – Ind.Mobilità (L223/91) –         Opzione per leg. Italiana           Opzione per leg. Italiana
   USA              TFR – Fiscalizzazione(1)
                                                           IVS                                 DS* – Ind.Mobilità (L223/91)–
                                                            Fiscalizzazione(2)                 TFR – Fiscalizzazione
                    Malattia/Maternità – TFR –             IVS– DS – Ind.Mobilità              Malattia/Maternità –
 Uruguay            Fiscalizzazione(1)                     (L223/91) – CUAF – TFR –            Fiscalizzazione
                                                           Fiscalizzazione(2)
                    DS*– Ind.Mobilità (L223/91) –          IVS Malattia/Maternità –            DS* – Ind.Mobilità (L223/91)–
Venezuela           Fiscalizzazione(1)                     TFR – Fiscalizzazione(2)            Fiscalizzazione

         * senza l’abbattimento dei dieci punti. Come precisato con circolare n. 90 del 1992 , l'abbattimento dei 10
        punti di
             aliquota (art. 4, comma 2, lett. a della legge n. 398/1987) non può essere operato sulla quota IVS in quanto
        tale
             contribuzione deve essere assolta con la normativa propria del personale occupato sul territorio nazionale.
        Di
             conseguenza, tale abbattimento non può operare neppure sulle aliquote "DS" e "TBC", dal
             momento che, secondo il dettato legislativo, la riduzione andrebbe applicata in primo luogo sull'aliquota
        IVS.

       (1) la fiscalizzazione si applica sulle retribuzioni che vi sono interessate nella misura prevista per il settore di
            appartenenza dell’impresa secondo le disposizioni dettate per il personale assicurato in regime di legge n.
            398/1987.
        (2) la fiscalizzazione si applica sulle contribuzioni che vi sono interessate nella stessa misura prevista per il
            settore di appartenenza dell'impresa per il personale occupato in Italia

 Nota bene:

         art. 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448: a decorrere dal 1°/1/2000 sono stati soppressi i contributi
          Enaoli e TBC.
         art. 36, comma 1, D.Lgs. 446/97: per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il
          contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

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