Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: ...

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Allegato 1

         Servizi socio-sanitari nell’ambito delle aree
      disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno
       infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive
                               2021

PREMESSE

Il profilo delle prestazioni socio-sanitarie trova i suoi riferimenti normativi all'articolo 3 septies del
D.Lgs. 229/1999 nonché nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie” i cui contenuti sono stati da ultimo ripresi nel D.P.C.M. del
12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” che ha
aggiornato i precedenti riferimenti normativi definendo l’ambito dell'assistenza sociosanitaria al
capo IV. In tale decreto sono enfatizzati i principi dell’unitarietà della presa in carico socio-sanitaria
tramite la valutazione multidimensionale dei bisogni (clinici, funzionali e sociali) e dell’esigenza di
assicurare a livello locale l’uniformità nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di
valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza.
La legge provinciale n. 16/2010 in materia di tutela della salute individua in particolare agli articoli
18 e 21 rispettivamente il finanziamento e il quadro di riferimento per tale area.
Un sistema socio-sanitario organizzato in maniera integrata rappresenta il presupposto per una
risposta a bisogni sempre più complessi. In questa prospettiva la multidisciplinarietà e la
multidimensionalità rappresentano esigenze ineludibili per rispondere alla fragilità, alla grave
esclusione sociale e alla non autosufficienza. Quanto delineato dal legislatore provinciale e
successivamente dalla Giunta provinciale (Punto Unico provinciale di Accesso – PUA e unità
valutative multidimensionali, deliberazioni GP n. 3010/2011 e n. 1255/2012), rispetto a modalità
organizzative integrate dei servizi sociali e sanitari, costituisce l'impianto metodologico ed
organizzativo per applicare le prestazioni socio sanitarie e più in generale le previsioni contenute
nel presente atto.

L’evoluzione socio-demografica della popolazione di riferimento, con sensibili modificazioni nel
quadro dei bisogni sempre più multiproblematici che si presentano all’attenzione dei servizi
pubblici e che implicano un continuo adeguamento nel sistema della risposta sia pubblica che del
privato sociale, stimola alcune riflessioni destinate ad influenzare la programmazione socio-
sanitaria locale.
Anzitutto, sistemi di offerta fondati in modo prevalente sulla residenzialità non solo risultano
difficilmente sostenibili nel lungo periodo, ma non risultano adatti alle nuove esigenze assistenziali,
e costituiscono un rischio di interruzione del collegamento con le risorse locali e familiari. Vanno
infatti tenute in considerazione le esigenze di semiresidenzialità e di sollievo a favore degli utenti e
dei loro familiari che, pur con la limitazione della logistica in un territorio vasto come quello
trentino, rappresentano opportunità per dare continuità relazionale e socializzante.
Il tema dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento dell’aspettativa di vita della
popolazione non implica solo problemi che riguardano la tutela della fascia degli anziani, ma tocca
da vicino anche l’area della disabilità e della fragilità psico-socio-sanitaria dei minori, dei giovani e

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degli adulti; diviene pertanto essenziale rimodulare il sistema dell’offerta in modo da assicurare
opportunità territoriali vicine alle persone con problemi e alle loro famiglie. In questa direttrice va
anche la Legge provinciale n. 8/2018, che detta disposizioni per meglio supportare le persone non
autosufficienti e le loro famiglie attraverso percorsi di autonomia, di vita indipendente e
interdipendente.
Ne consegue l’esigenza che le strutture che compongono la rete dell’offerta territoriale residenziale
siano collegate maggiormente con i servizi presenti sul territorio non solo in termini di prossimità
ma per pianificare e concertare con i servizi sociali e con il terzo settore una stabile continuità nella
fase di ripresa in carico territoriale delle situazioni problematiche.
Altrettanto, il sistema pubblico deve operare in modo sistematicamente integrato con l’offerta
territoriale del privato sociale accreditato moltiplicando gli strumenti di interrelazione e integrando
il principio della vigilanza con quello della partecipazione in attività strutturate di supervisione e
coordinamento sui progetti riabilitativi e assistenziali.
A tale proposito si inserisce con pieno diritto la tematica del miglioramento della qualità in
relazione all’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1848 del 5 ottobre 2018
che detta indirizzi sull’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. In tale
atto vengono enfatizzati i concetti di partecipazione, umanizzazione, sicurezza, appropriatezza delle
cure, implementazione degli approcci metodologici della qualità e del miglioramento continuo i
quali, nel contesto delle presenti direttive, trovano applicazione negli ambiti delle dipendenze
patologiche, della disabilità e delle patologie psichiatriche. Quindi, se da un lato si assisterà al
graduale continuo processo di sviluppo che interesserà le strutture eroganti prestazioni residenziali e
semiresidenziali, dall’altro anche il processo valutativo su aspetti strutturali e organizzativi e sugli
outcome di salute prodotti effettuato dal servizio pubblico dovrà essere oggetto di una rivisitazione
per renderlo coerente e funzionale agli obiettivi della citata delibera.
Altro aspetto di interesse è rappresentato dall’osservazione di una casistica sempre più
“comorbida”, nella quale si associano più problemi e disabilità: la disabilità fisica e la disabilità
mentale, la coesistenza di forme psicopatologiche associate a problemi di consumo di sostanze
oppure a franche dipendenze patologiche da sostanze o comportamenti che spesso affliggono i
periodi di passaggio dalla minore alla maggiore età.
In particolare, la fase di transizione anagrafica delle persone portatrici di problemi e disagi poc’anzi
accennata impone adeguamenti nelle modalità organizzative sia dei sistemi socio-sanitari pubblici
che accreditati che devono assicurare la continuità nel percorsi di assessment diagnostico,
terapeutici, riabilitativi e assistenziali.
In questa modalità di inquadramento delle sofferenze e dei bisogni secondo un approccio olistico e
improntato alla centralità della persona, nel rimarcare l’ineludibilità della valutazione
multidimensionale, è necessario riaffermare lo strumento UVM per il quale si deve implementare il
processo di adeguamento che lo porti da un lato a soddisfare l’esigenza di intercettazione nel
contesto di vita locale di bisogni delle persone e dall’altro ad uniformare la fase valutativa tenendo
conto della specificità e specializzazione dell’offerta di taluni servizi che talvolta abbisognano di
momenti decisionali centralizzati (es. UVM per disabilità, età evolutiva, commissione strutture “ex
C”).
Relativamente al personale operante presso le strutture socio-sanitarie sono intervenuti dei
dispositivi normativi che comporteranno dei cambiamenti nella definizione dei profili professionali
delle figure di educatore (educatore professionale ed educatore socio pedagogico) e nella
applicazione dell’obbligo di iscrizione allo specifico Albo professionale per le professioni sanitarie
della riabilitazione.

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INTRODUZIONE

I destinatari delle prestazioni socio sanitarie erogate nell’ambito delle strutture citate dalle presenti
direttive sono gli assistiti del Servizio Sanitario Provinciale (SSP), residenti in provincia di Trento.
Per gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale residenti in comuni extraprovinciali ospitati nelle
strutture provinciali, la spesa sanitaria di cui alle presenti direttive (assistenza sanitaria e
assistenziale a rilievo sanitario, protesica, farmaceutica, ecc.), non può essere posta a carico del
Fondo sanitario provinciale, ma deve essere direttamente addebitata dalle strutture ospitanti alle
ASL extra-regionali di residenza degli utenti.
A tal fine ciascuna struttura deve richiedere, all’atto dell’ammissione delle persone con residenza
anagrafica extra-provinciale, l’impegno della ASL di residenza ad assumere il relativo onere per la
spesa sanitaria.
Al riguardo si conferma che l’acquisizione della residenza anagrafica in un comune della Provincia
di Trento in data successiva o contestuale alla richiesta di valutazione dello stato di bisogno socio-
sanitario rappresentato alle competenti strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari non
può in alcun caso costituire titolo per beneficiare delle predette prestazioni con oneri a carico del
Fondo sanitario provinciale.
Altresì non costituisce titolo per beneficiare delle prestazioni con oneri a carico del Fondo sanitario
provinciale l’eventuale acquisizione (da parte di un residente fuori provincia) della residenza presso
la struttura ospitante in data successiva alla data di ingresso in struttura.
Il finanziamento dei servizi per l’anno 2021 comprende il riconoscimento dell’incremento degli
oneri contrattuali, conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle
cooperative sociali, ARIS-AIOP sanità privata - area riabilitazione, Anffas e Uneba, agli organismi
del terzo settore che operano in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, come previsto con
deliberazioni della Giunta provinciale n. 1950 di data 27 novembre 2020 e n. 2264 di data 22
dicembre 2020.

                       1. AREA DISABILITÀ E RIABILITAZIONE

Indicazioni programmatiche
In continuità con le direttive degli anni precedenti, la programmazione socio sanitaria provinciale ha
tra i propri obiettivi il superamento della settorializzazione degli interventi attraverso la presa in
carico unitaria dell’utente e la realizzazione di un progetto di vita che tiene conto dell’evoluzione
delle esigenze dello stesso.
Presupposto per raggiungere detto obiettivo è la valutazione multidimensionale e la condivisione
con la persona e i suoi familiari di un piano assistenziale individualizzato che diventa uno strumento
indispensabile di cui gli operatori sociali e sanitari devono agevolmente disporre.

La valutazione rappresenta il presupposto per un accesso equo al sistema. In questo senso tra gli
obiettivi vi è il diffondersi, in linea con le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità,
dell’utilizzo della Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e salute (ICF
International Classification of Functioning) quale strumento in grado di descrivere la salute delle
persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le
difficoltà che nel contesto socioculturale di riferimento possono contribuire alla disabilità.
Il budget annuo per gli eventuali invii in strutture extra provinciali per quest’area (art. 26 L.
833/1978) è pari, in continuità con quanto previsto negli ultimi anni a euro 300.000,00. Ciò in linea

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con l’esigenza di assicurare sostenibilità, equità e appropriatezza degli interventi assicurati in una
duplice accezione: appropriatezza clinica delle prestazioni più efficaci a fronte del bisogno accertato
e appropriatezza intesa come regime di erogazione della prestazione più efficace anche a minor
consumo di risorse, in modo da assicurare “equità” nell’erogazione dei servizi dove la domanda
potenzialmente inappropriata finisce per non assicurare a tutti ciò che è più necessario impedendo al
contempo di finalizzare le risorse verso le aree di maggior bisogno (“universalismo selettivo”).

In linea con le valutazioni multidimensionali e con lo strumento ICF sopra descritto proseguiranno
anche i Progetti di vita indipendente attivati nel rispetto delle Linee Guida adottate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per i quali la Giunta provinciale ha approvato le Disposizioni
attuative del modello d’intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle
persone con disabilità con deliberazioni n. 2224/2014, n. 870/2015, n. 1696/2016, n. 1558/2017 e n.
1725 di data 30 ottobre 2020.

1.1 CENTRI RESIDENZIALI PER DISABILI

1.1.1 Destinatari
Sono destinatari delle prestazioni sanitarie, riabilitative e assistenziali erogate nell’ambito dei centri
residenziali per disabili, gli assistiti del servizio sanitario provinciale, residenti in provincia di
Trento, minori d’età e adulti con disabilità mentale, con o senza limitazioni dell’autonomia fisica,
dalla cui valutazione multidimensionale risulti impossibile l'assistenza a domicilio o l'inserimento in
altra struttura residenziale o semiresidenziale.
Per gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale residenti in comuni extraprovinciali, ospitati nei
centri residenziali per disabili provinciali, la spesa per l’assistenza sociosanitaria di cui alle presenti
direttive, non può essere posta a carico del Fondo Sanitario provinciale, ma deve essere
direttamente addebitata da parte dei centri ospitanti, alle ASL extra-regionali di residenza degli
ospiti. Ciascun centro s’impegna pertanto ad acquisire, all’atto dell’ammissione degli ospiti con
residenza anagrafica extra-provinciale, l’impegno dell’Azienda sanitaria di residenza ad assumere il
relativo onere per la spesa sanitaria, nonché informa il comune di residenza del nominativo
dell’assistito ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 328 del 2000.
Si conferma che l’acquisizione della residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento in
data successiva o contestuale alla richiesta di valutazione da parte dell’unità valutativa
multidisciplinare (UVM) dei servizi territoriali sanitari, non può in alcun caso costituire titolo per
beneficiare delle predette prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario provinciale.
Non costituisce altresì titolo per beneficiare delle prestazioni con oneri a carico del Fondo sanitario
provinciale l’eventuale acquisizione (da parte di un residente fuori provincia) della residenza presso
la struttura ospitante in data successiva alla data di ingresso in struttura.

1.1.2 Accertamento dello stato di bisogno e accesso al servizio
L’accesso ai servizi residenziali, semi-residenziali e di sollievo assicurati nei centri per disabili della
provincia, avviene previa valutazione multidimensionale.
L’unità valutativa multidimensionale territoriale svolge le seguenti attività:
    • valuta la storia clinica, le abilità e competenze residue della persona, i rischi clinici
       potenziali e il contesto socio-familiare;
    • individua il percorso assistenziale appropriato e relativo piano assistenziale individualizzato,
       tenuto conto delle abilità e competenze residue della persona;
    • monitora l'appropriatezza dell'assistenza socio-sanitaria complessivamente erogata
       attraverso l’individuazione di un referente del caso;
    • comunica al comune di residenza il nominativo dell’assistito ai sensi dell’art. 6, comma 4,
       della Legge 328/2000.

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•    L’unità di valutazione multidimensionale disabili aziendale, così come organizzata
        dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, garantisce le seguenti attività:
    • il governo della graduatoria di accesso
    • l’inserimento presso i centri residenziali per disabili
    • le eventuali dimissioni dai centri, attraverso il costante monitoraggio dell’appropriatezza del
        setting in ragione dell’evolversi del percorso di vita e dei bisogni della persona.
Al compimento del 65° anno di età il disabile anziano viene valutato dall’UVM Disabilità, al fine di
proporre un eventuale trasferimento in RSA, in funzione delle autonomie e dei bisogni sanitari e
relazionali dell’ospite.

1.1.3 Prestazioni socio-sanitarie assicurate nei centri residenziali per disabili
I centri assicurano assistenza, protezione e tutela agli ospiti disabili accolti in forma: residenziale,
laddove previsto semi-residenziale, e a carattere di sollievo.
Garantiscono in relazione al fabbisogno specifico della persona disabile accolta:
     • assistenza generica alla persona;
     • assistenza medico generica e coordinamento sanitario;
     • assistenza infermieristica e sanitaria;
     • assistenza terapeutico-riabilitativa;
     • attività educative e di supporto alla vita quotidiana;
     • attività di socializzazione e a carattere occupazionale;
tutte le suddette attività sono finalizzate al potenziamento delle autonomie e della qualità di vita
delle persone ospitate anche attraverso interventi mirati e personalizzati.
Per gli ospiti non residenti in provincia di Trento e per le persone accolte in forma semiresidenziale,
la fornitura dei farmaci è assicurata ricorrendo all’assistenza farmaceutica convenzionata
territoriale.
I centri devono assicurare una corretta gestione dei farmaci ed essere dotati di:
     • apposita area di ricezione materiale/registrazione;
     • locale con superficie dei pavimenti lavabile e disinfettabile fornito di arredi e attrezzature
         per il deposito e la corretta conservazione (temperatura/umidità) dei medicinali, dei
         dispositivi medici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza;
     • cassaforte o armadio antiscasso per la conservazione dei medicinali stupefacenti soggetti a
         tenuta in sicurezza;
     • i centri assicurano direttamente, agli ospiti residenziali, gli ausili per incontinenti (pannoloni
         e traverse) in quanto il relativo costo è previsto nella tariffa sociosanitaria di cui al punto
         1.1.4.

Coerentemente a quanto previsto dal Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48 Leg., i centri
residenziali per disabili garantiscono l’espletamento delle attività sopra dette attraverso équipe
pluridisciplinari professionalmente formate (personale medico anche con funzioni di direzione e
coordinamento sanitario, educatori professionali, operatori socio-sanitari, infermieri, professionisti
sanitari della riabilitazione, personale ausiliario, etc…).
L’Azienda sanitaria ha confermato l’adeguatezza dei parametri minimi di personale di ciascuna
area. L’eventuale eccedenza rispetto al parametro individuato in una delle tre aree potrà essere
utilizzata a copertura di carenze di parametro nelle altre aree, garantendo il rispetto delle linee guida
per la gestione dell’attuale emergenza sanitaria.

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Area         Parametro minimo                   Qualifiche                    Modalità di calcolo
 Area            1 operatore ogni 6 Concorre al raggiungimento del            L’apporto del personale
 sanitaria       ospiti/posti      letto parametro il personale dipendente    dipendente o convenzionato
                 residenziali (0,1667) o convenzionato con le qualifiche      al     raggiungimento      del
                                         di medico, infermiere, psicologo     parametro è calcolato in unità
                                         e professioni equipollenti           equivalenti. Il personale
 Area            1 operatore ogni 23 Concorre al raggiungimento del           dipendente      assente    per
 riabilitativa   ospiti/posti      letto parametro il personale dipendente    periodi superiori a 30 giorni
                 residenziali (0,0435) o convenzionato con le qualifiche      consecutivi      non     viene
                                         di fisioterapista, logopedista,      considerato ai fini del
                                         terapista occupazionale, terapista   computo del parametro. Ove
                                         della neuro e psicomotricità         il parametro sia assicurato da
                                         dell’e.e. e di tecnico della         personale non dipendente il
                                         riabilitazione psichiatrica.         valore annuale di riferimento
 Area            1 operatore ogni 1,5 Concorre al raggiungimento del          è pari a 1560 ore, ossia 130
 educativa       ospiti/posti      letto parametro il personale dipendente    ore mensili. Le ore prestate
 assistenziale   residenziali (0,6667) o convenzionato con le qualifiche      dal      singolo     operatore
                                         di educatore, infermiere generico,   convenzionato eccedente 195
                                         OSS, OTA, OSA e restante             ore/mese e/o 10 ore/giorno
                                         personale addetto ad attività        sono considerati ininfluenti
                                         educative e assistenziali con gli    ai fini della copertura del
                                         ospiti.                              parametro assistenziale

Nel 2021 l’assistenza medica e il coordinamento sanitario della struttura sono garantite mediante
l’opera di un medico, dipendente o convenzionato con la struttura nel rispetto dei seguenti parametri
minimi: fino a 50 posti letto 2 min/die per ospite per i posti letto eccedenti 0,5 min/die per ospite.
Per tutta la durata della permanenza presso il Centro Residenziale per disabili è sospesa per gli
ospiti accolti in regime residenziale con residenza anagrafica in provincia di Trento, la scelta del
medico di medicina generale (c. 2, art. 19 della L.P. 6/98) nonché la correlata quota capitaria
prevista dall’Accordo Collettivo vigente. Al Centro viene assicurato - quale contributo
all’attivazione della assistenza in parola mediante un medico dipendente o convenzionato con il
Centro - il controvalore finanziario corrispondente alla predetta quota capitaria. Per le accoglienze
di sollievo o in regime semiresidenziale non va effettuata la sospensione della scelta medica.
Il medico garantisce le seguenti funzioni:

a. funzioni di assistenza medica generale
    • assume la responsabilità complessiva in ordine alla promozione e al mantenimento della
       salute dei residenti attraverso funzioni preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e
       di educazione sanitaria;
    • partecipa all'equipe multidisciplinare per la definizione e il monitoraggio del progetto
       individualizzato per il residente;
    • adotta specifici strumenti per assicurare l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi
       diagnostici, terapeutici ed assistenziali, nonché la sicurezza dei residenti;
    • valuta e rivaluta periodicamente in modo programmato il carico terapeutico complessivo del
       residente, con particolare attenzione alle politerapie e alla necessaria riconciliazione
       prescrittiva documentando il processo nella documentazione sanitaria;
    • mantiene i rapporti con i medici specialisti anche in relazione alle terapie prescritte ai
       residenti - partecipa agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell'intero
       centro e all'attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei familiari dei
       residenti;
    • partecipa alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l'assistenza ai
       residenti, nell'ambito dei programmi promossi dal SSP;

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b. funzioni di coordinamento sanitario e direzione sanitaria
    • favorisce l’adozione e la diffusione, di linee guida clinico-assistenziali validate per
       assicurare l’efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza dell’assistenza;
    • promuove l’elaborazione di strumenti specifici (procedure, linee di indirizzo, ecc.) e attiva
       azioni organizzative (riunioni, formazione sul campo, audit clinici/organizzativi, ecc.) per
       orientare le pratiche clinico-assistenziali di tutto il personale;
    • controlla la qualità e sicurezza della cura e dell’assistenza in generale, ivi incluso l’adozione
       delle misure per il superamento della contenzione secondo il programma definito a livello di
       struttura;
    • effettua controlli e vigila sull’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza
       secondo le norme vigenti;
    • mette in atto misure di prevenzione nei confronti della comunità e dei singoli residenti,
       secondo le norme vigenti.

Lo svolgimento dell’attività medica e di coordinamento sanitario nei centri residenziali per disabili
comporta il rispetto dei vincoli dell’accordo collettivo nazionale e decentrato per quanto attiene
massimali e incompatibilità. E’ cura del gestore trasmettere al Servizio Territoriale della APSS ad
inizio anno e comunque nel caso di successive variazioni, copia del contratto con il medico
incaricato delle funzioni di assistenza medico generica e coordinamento sanitario e l’articolazione
oraria della sua presenza presso il centro.
L’attività medica e di coordinamento sanitario non comprende l’attività medico specialistica cui al
successivo punto 1.1.7.

1.1.4 Modalità di finanziamento
Il finanziamento per l’anno 2021 comprende inoltre l’incremento dovuto laddove vi siano stati
aumenti contrattuali deliberati a livello nazionale, recepiti con Deliberazione della Giunta
provinciale n.1950 di data 27 novembre 2020 previsti per il corrente anno, distinti in base al tipo di
contratto di lavoro applicato all’interno delle diverse strutture. Il tetto massimo della spesa per
l’anno 2021 è fissato in euro 13.065.572,27 ripartito in:
     • euro 12.848.181,92 finalizzati alla stipula di accordi con gli enti accreditati; tale ammontare
        è comprensivo del fondo di riserva di cui al punto 1.1.5;
     • euro 217.390,35 finalizzati all'erogazione diretta di forniture di cui al punto 1.1.7 (farmaci,
        materiale sanitario, assistenza specialistica, prodotti dietetici su prescrizione servizio
        dietetica aziendale).

Come disposto dalla DGP n. 270/2014, è fatta salva l’applicabilità della “Tariffa giornaliera per
ospiti residenti fuori PAT” (come determinata con DGP n. 3059/2010, e confermata al punto 1.3
dell’allegato A della DGP n. 106/2013), esclusivamente per gli ospiti provenienti da fuori provincia
e già inseriti al 31 dicembre 2013.
In attuazione di quanto previsto all’articolo 33 della l.p. 14/2014 in materia di compartecipazione
alla spesa dei servizi socio-sanitari, al fine di prevedere misure di compartecipazione che
rispondano all’equità, alla proporzionalità e sostenibilità della medesima, nel rispetto della
disciplina in materia di livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017), si rende necessario
programmare la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente che tenga conto delle dimensioni
strutturali e dell’offerta assistenziale erogata in relazione alle caratteristiche cliniche degli ospiti
accolti.
Il nuovo sistema di compartecipazione entrerà in vigore successivamente all’approvazione, da parte
della Giunta provinciale, della disciplina in materia di compartecipazione, così come previsto dalla
normativa provinciale sopra citata. Sino a tale data rimane in vigore il sistema di remunerazione e di
compartecipazione definito dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 270/2014.

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1.1.5 Fondo di riserva
Nei centri residenziali per disabili possono essere accolti, tenuto conto di quanto previsto al punto
1.1 e considerando i bisogni degli assistiti e le risposte attivabili tramite la rete dei servizi, oltre agli
ospiti residenziali:
a) ospiti in accoglienza diurna: si tratta di accoglienze di natura semiresidenziale finalizzati a
    mantenere presso il proprio domicilio - almeno per parte della giornata e parte dell’anno - la
    persona disabile;
b) ospiti accolti in forma temporanea per periodi di sollievo: si tratta di accoglienze in regime
    residenziale attivate dalla UVM per dare sollievo alle famiglie che assistono disabili a
    domicilio; i ricoveri di sollievo possono avere una durata massima di 40 giorni all’anno che
    possono essere fruiti anche in periodi frazionati.
Nell’attivazione dell’accoglienza residenziale di sollievo è data priorità a:
- coloro che non fruiscono di altri servizi residenziali e semiresidenziali;
- permanenze programmate finalizzate a sostenere l’assistenza a domicilio;
- situazioni di emergenza o ad alto e straordinario fabbisogno assistenziale della persona ospitata
    o del familiare su cui grava l’assistenza domiciliare alla persona disabile.

Entrambe le sopra riportate forme di accoglienza sono attivate dall’UVM aziendale sulla base di un
preventivo accordo con la struttura nonché a seguito della verifica del rispetto dei limiti contemplati
dai provvedimenti autorizzativi.
Per tali esigenze è istituito - all’interno del finanziamento di complessivi euro 13.065.572,27 - un
fondo di riserva che viene confermato in euro 803.000,00 per rispondere al fabbisogno rilevato
nell’ambito del sostegno alla domiciliarità e in particolare ai servizi di sollievo; l’Azienda sanitaria
negozierà con le singole strutture accreditate la ripartizione di tale fondo, sulla base dei fabbisogni
conosciuti e programmati e in ragione dell’andamento degli anni precedenti.

A seguito di una valutazione effettuata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari relativamente
ai bisogni assistenziali presenti sul territorio provinciale e le capacità di risposta dell’intera rete dei
servizi, si ritiene che l’attuale disponibilità di posti letto residenziali nei centri residenziali Casa
Serena e Villa Maria per disabili sia adeguata.

In riferimento all’A.P.S.P. Levico Curae, costituita nel luglio 2018 dalla fusione dell’A.P.S.P.
Centro Don Ziglio e dell’A.P.S.P. San Valentino, attuale ente gestore della Residenza Sanitaria
Assistenziale RSA di Levico e del Centro residenziale per disabili di via Silva Domini, si evidenzia
che è in atto una riorganizzazione complessiva dell’Ente sia in riferimento ai modelli organizzativi
propri che in riferimento alla struttura che ora ospita le persone disabili con l’obiettivo di giungere
ad un Piano di adeguamento organizzativo e strutturale condiviso che possa rispondere ai requisiti
di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento previsti dal Regolamento in materia sanitaria.
Conseguentemente nel corso del 2020 è stato effettuato, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria,
un lavoro di approfondimento del modello di presa in carico delle persone con disabilità che ha
portato all’individuazione di alcuni elementi di criticità (strutturali e organizzative) la cui gestione
dovrà portare nel corso del 2021 ad un progetto di riqualificazione complessiva del servizio. Tenuto
conto di quanto emerso, del fabbisogno provinciale nell’ambito della disabilità adulti, degli attuali
modelli di intervento per la presa in carico efficace, appropriata e personalizzata delle persone con
disabilità e della capacità di risposta della rete dei servizi, è stato ridefinito anche il numero dei
posti della struttura, che passeranno progressivamente dagli attuali 89 a 83.
Nell’ambito della rivalutazione dei profili degli ospiti accolti nel Centro disabili, sono state
individuate da parte di APSS, 6 persone eleggibili per l’inserimento nel contesto di RSA. Il
trasferimento di tali ospiti dovrebbe realizzarsi entro febbraio 2021. La Provincia garantisce agli
interessati, per un anno e in via sperimentale, la stessa misura di compartecipazione attualmente
dovuta per il Centro residenziale disabili, con la copertura della differenza di importo dovuta

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rispetto alle attuali misure di compartecipazione dell’ospite fissate per la RSA. Nella fase transitoria
del passaggio degli ospiti da una struttura all’altra, rimangono in vigore le tariffe definite con DGP
n. 277/2020, mentre a partire dal mese di marzo 2021, verranno applicate le tariffe rideterminate,
comprensive di oneri fiscali, qualora dovuti, riportate nella seguente tabella.
In relazione al monitoraggio dell’inserimento in RSA delle 6 persone previste si valuterà
l’opportunità del trasferimento di altri ospiti dal Centro residenziale per disabili verso RSA, qualora
essi risultino, per il loro profilo funzionale, eleggibili all’inserimento stesso.
Di seguito si riportano le tariffe dei tre centri residenziali, definite per il 2021, comprensive di oneri
fiscali, qualora dovuti.

                                                         Tariffe socio-sanitarie e posti letto
                             Tariffa socio-sanitaria     riconosciuti ai fini della negoziazione con
                             giornaliera su presenza     il Servizio Sanitario Provinciale
  Centro residenziale                                                Tariffa socio-   Tariffa socio-
                             (compresa
     per disabili                                                      sanitaria        sanitaria
                             compartecipazione a
                             carico dell’assistito)        Posti    giornaliera su     giornaliera
                                                                       presenza          assenza
 VILLA MARIA
 (Calliano)
            Residenziale               246,80               35           211,46             137,74

    Sollievo residenziale              211,46                       vedi paragrafo
                                                                         1.1.5

        Semiresidenziale                                                 106,84              98,94

 NUOVA CASA
 SERENA
 (fraz.Cognola -
 Trento)
           Residenziale                261,81               49           219,65             141,64

    Sollievo residenziale              219,65                       vedi paragrafo
                                                                         1.1.5

        Semiresidenziale                                                 106,84              98,94

 APSP LEVICO
 CURAE*
 (Levico Terme)
          Residenziale                 211,50               83           178,86             113,80

    Sollievo residenziale              178,86                       vedi paragrafo
                                                                         1.1.5

        Semiresidenziale                                                 106,84              98,94
* valide a partire dal mese di marzo 2021

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1.1.6 Compartecipazione alla spesa
Sino all’entrata in vigore del sistema di compartecipazione di cui all’articolo 33 della legge
provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 (finanziaria 2015), restano ferme le seguenti modalità di
compartecipazione.
a) Ospiti adulti residenziali
   La compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito, il cui recupero compete alle
   Comunità/Comuni di residenza dell’ospite, è pari alla differenza tra la “tariffa sociosanitaria
   giornaliera su presenza comprensiva di compartecipazione” e la “tariffa socio-sanitaria
   giornaliera su presenza”. In caso di assenza dell’ospite la compartecipazione è pari al 20% della
   “tariffa socio-sanitaria giornaliera di assenza”.
   Come deliberato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 3179 del 30 dicembre 2010 sono
   confermati i contenuti del “Protocollo d’intesa sui criteri di copertura degli oneri relativi alle
   strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli
   assistiti”, sottoscritto in data 31 luglio 2002 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Consorzio
   dei Comuni Trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, a eccezione del punto 1,
   ove le parole “la Provincia assume a carico del Fondo socio assistenziale” sono da intendersi
   sostituite dalle parole “la Provincia assume a carico del Fondo per l’assistenza integrata di cui
   all’articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute.”
b) Ospiti semi-residenziali adulti o minori di età
   La compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito, adulto o minore di età, il cui recupero
   compete all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, avviene secondo quanto previsto
   nell’ambito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del
   27 novembre 2009 e successive modifiche aventi per oggetto “Determinazioni per l’esercizio
   delle funzioni socio-assistenziali”.
c) Ospiti residenziali minori di età, ospiti inseriti in forma temporanea per periodi di sollievo
   La compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito, il cui recupero compete all’Azienda
   provinciale per i servizi sanitari, avviene secondo quanto previsto nell’ambito delle deliberazioni
   della Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e successive
   modifiche aventi per oggetto “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali”.

1.1.7 Fornitura di beni e servizi da parte dell’Azienda sanitaria
Ai centri residenziali per disabili sono forniti, direttamente dall’Azienda provinciale per i servizi
sanitari, nelle quantità e modalità sotto definite, i seguenti beni e servizi:
    • farmaci: (inclusa fornitura di ossigeno) per gli assistiti residenti in provincia di Trento;
    • materiale sanitario: (prodotti sanitari e altri presidi specificatamente concordati con
        l’Azienda sanitaria) per gli assistiti residenti in provincia di Trento;
    • assistenza specialistica: attraverso i servizi territoriali sanitari, è assicurata l’assistenza
        specialistica in favore degli ospiti in relazione alle specialità prescritte dal medico della
        struttura in base alle necessità e ai piani di assistenza individuali, nelle quantità massime da
        concordare con il Servizio Territoriale dell’Azienda Sanitaria;
    • trasporti sanitari: l’Azienda assicura i trasporti sanitari in caso di accesso a prestazioni
        sanitarie, ricovero e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati. In ogni
        caso il trasporto è attivato su presentazione di richiesta medica motivata.
La fornitura gratuita dei materiali e presidi sanitari è riservata agli ospiti in forma residenziale,
residenti in provincia di Trento e iscritti al Servizio sanitario provinciale.
L’Azienda sanitaria, per ognuna delle strutture residenziali per disabili, è tenuta a evidenziare la
spesa annua sostenuta per farmaci e dispositivi medici di uso corrente anche in relazione alle
raccomandazioni di appropriatezza fornite dal Servizio farmaceutico dell’Azienda stessa in ragione
della tipologia degli ospiti e del servizio erogato. Di tale evidenza è data informazione al
Dipartimento Salute e politiche sociali. L’Azienda sanitaria per la definizione dei tetti di spesa terrà
conto dei parametri a oggi definiti per servizi analoghi, avendo come obiettivo l’individuazione di

                                                                                                        10

                                                                                                  Num. prog. 18 di 64
parametri tendenti a un uso appropriato ed efficiente delle risorse destinate a farmaci e dispositivi
medici e sanitari.
I pasti per ospiti celiaci accolti in regime residenziale vengono assicurati, in adempimento all’art. 3
c. 3 della L.P. 8/2011, direttamente dal gestore della struttura residenziale.

1.1.8 Presenza e assenza degli ospiti
Ai fini del calcolo della permanenza nel centro si conferma quanto segue:
    • esclusivamente per gli ospiti accolti in forma residenziale - al fine di favorire il rientro in
        famiglia - si applica la tariffa socio-sanitaria giornaliera di assenza a partire dal quarto
        giorno di assenza dell’ospite e fino al trentesimo giorno compreso;
    • esclusivamente per gli ospiti accolti in forma residenziale, in caso di ricovero ospedaliero, si
        applica la “tariffa socio-sanitaria giornaliera di presenza” fino al quindicesimo giorno
        compreso di ricovero, dal sedicesimo e successivi sino al 30° giorno, si applica la “tariffa
        socio-sanitaria giornaliera di assenza”;
    • il giorno di ingresso e il giorno di uscita sono conteggiati come un solo giorno;
    • per gli ospiti accolti in forma semiresidenziale non sono da considerare assenza le giornate
        di chiusura del servizio (ad esempio fine settimana e festività);
    • per gli ospiti accolti in forma semiresidenziale in caso di assenza si applica la “tariffa socio
        sanitaria giornaliera di assenza” esclusivamente dal primo al quindicesimo giorno di assenza
        continuativa. Sono remunerati unicamente i giorni di assenza rispetto alla frequenza prevista
        dal piano di assistenza individualizzato nei limiti sopra definiti;
    • per gli ospiti accolti in forma di sollievo è riconosciuta unicamente la tariffa di presenza
        come definita al punto 1.1.4; nel caso l'ospite accolto in forma di sollievo già fruisca di altro
        servizio socio assistenziale (es. centro socio-educativo per disabili socio-assistenziale), si
        rinvia al piano assistenziale concordato in UVM anche in relazione alle modalità di
        remunerazione previste dall’atto di indirizzo del servizio socio-assistenziale già fruito
        (inclusi specifici accordi tra i gestori del centro residenziale di cui alle presenti direttive e il
        gestore del servizio socio-assistenziale es. centro socio educativo per disabili volti al
        riconoscimento di quota parte dei costi sostenuti); nessuna remunerazione è comunque
        prevista nel caso di unico gestore del centro socio-educativo disabili (o altro servizio socio-
        assistenziale) e del centro residenziale di cui alle presenti direttive.

1.1.9 Flussi informativi
I centri dovranno attenersi alle indicazioni impartite dall’Azienda sanitaria in relazione
all’aggiornamento dei flussi informativi di presenza/assenza degli ospiti.
Per adempiere agli obblighi ministeriali legati allo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario Nazionale (NSIS) i centri saranno tenuti a mantenere aggiornata la banca dati
dell’Azienda, attraverso il programma Atlante, garantendo l’eventuale interfacciamento dei dati.
Ai fini programmatori, di vigilanza e di compatibilità con altri benefici (es. assegno di cura) gli enti
gestori dovranno trasmettere anche i dati relativi agli inserimenti di tipo privato.
L’Azienda sanitaria è responsabile dell’invio dei dati alla Provincia, per finalità programmatorie e
per l’eventuale debito informativo NSIS, nonché della validazione e certificazione della qualità
degli eventuali meccanismi di interoperabilità.

1.1.10 Obblighi informativi
Con la sottoscrizione dell’accordo negoziale con l’Azienda sanitaria gli enti si impegnano a
trasmettere al Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia, a mezzo pec all’indirizzo
dip.salute@pec.provincia.tn.it, entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo da
parte degli organi competenti, la documentazione e i dati contenuti nel documento «Linee guida per
la realizzazione del documento di rendicontazione» (Allegato 2 - parte integrante del presente
provvedimento).

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Le linee guida sono suddivise nel modo seguente:
    • prima parte: riguarda le informazioni generali, gli aspetti istituzionali ed organizzativi;
    • seconda parte: riguarda le informazioni relative alle persone che fruiscono dei servizi;
    • terza parte: riguarda gli aspetti economici e patrimoniali.

1.1.11 Vigilanza
L’Azienda sanitaria esercita le seguenti funzioni:
    • vigilanza igienico-sanitaria relativa alla struttura edilizia;
    • vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti di comunità;
    • vigilanza igienico-sanitaria sulle prestazioni da erogare agli ospiti, rivolta alle attività
        sanitarie presenti nei centri residenziali per disabili;
    • vigilanza e controllo sulla conservazione dei medicinali e sulla loro gestione.
La vigilanza sull’assistenza farmaceutica è effettuata secondo le direttive del Servizio farmaceutico
della medesima Azienda sanitaria. In caso di necessità l’Azienda sanitaria detta specifiche
prescrizioni e i relativi provvedimenti da adottare.
L’attività di vigilanza è parte integrante del processo di verifica del mantenimento dei requisiti di
autorizzazione e accreditamento istituzionale. In particolare, il monitoraggio è funzionale ad
accertare il rispetto degli standard di sicurezza e qualità correlati ai servizi erogati dalle strutture e a
supportare il miglioramento continuo, organizzativo e assistenziale.
A tal fine l'Azienda sanitaria nell’espletamento della propria attività, si raccorderà con i competenti
uffici provinciali in materia di autorizzazione e accreditamento, al fine di razionalizzare i tempi di
verifica, uniformare metodi e strumenti di verifica nonché al fine di promuovere l'adozione di
indicatori di monitoraggio dell'attività, dei processi e degli esiti raffrontabili.

1.2 ATSM Onlus - Comunità di via Suffragio n. 53 - Trento
Dal 2021 viene inserita nei centri residenziali per disabili la Comunità sita in Trento - via Suffragio,
53 di ATSM. La Comunità opera dal 1994 e offre accoglienza residenziale a persone affette da
sclerosi multipla o da patologie neurologiche similari nelle conseguenze (come ictus, parkinson,
esiti politraumatismi ecc.) garantendo assistenza sanitaria e sociale 24 ore su 24, per tutto l’arco
dell’anno. Nel corso del 2021 sarà effettuato un lavoro di approfondimento dell’attuale modello
organizzativo della struttura, del target degli ospiti, dei percorsi attivati e delle figure professionali
individuate nell’ottica di avviare un ripensamento complessivo del progetto.

1.2.1 Destinatari
La struttura è rivolta a persone adulte affette da esiti di patologie neurologiche in situazione di
disabilità temporanea o permanente e può ospitare fino a 13 persone.

1.2.2 Accertamento stato di bisogno e accesso al servizio
L’accesso al servizio avviene tramite valutazione UVM Disabilità ed elaborazione di un PAI
(progetto assistenziale individualizzato) che individui gli obiettivi assistenziali e di autonomia, oltre
che gli eventuali interventi riabilitativi necessari.

1.2.3 Modalità di finanziamento
Il finanziamento dell’attività avverrà tramite riconoscimento di un budget annuo onnicomprensivo
erogabile in dodicesimi, pari a euro 654.976,68.

                                                                                                           12

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ENTE                              RICETTIVITA’                   Budget 2021

 ATSM Onlus                                         13 posti residenziali            € 654.976,68
 Associazione Trentina Sclerosi Multipla
 via Suffragio n. 53 –
 Trento

La determinazione del Servizio politiche sociali n. 276 di data 23 agosto 2019 ha dato avvio
all’implementazione, alla tenuta e all’aggiornamento del Registro dei soggetti accreditati per la
gestione dei servizi socio assistenziali previsto dall’articolo 10 del d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.
indicando in allegato l’elenco dei soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 20 della l.p. 13/2007 e,
nella fase transitoria fino al 30 giugno 2021, anche di quelli temporaneamente autorizzati ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 53, comma 6 della l.p. 13/2007 e dell’articolo 20 del d.P.P. 9
aprile 2018, n. 3-78/Leg.
Le disposizioni della l.p. 27 luglio 2007, n. 13 concernenti l’autorizzazione e l’accreditamento dei
soggetti gestori dei servizi socio-assistenziali, la vigilanza sugli stessi nonché l’affidamento dei
servizi medesimi sono efficaci con decorrenza dal 1° luglio 2018.
In sede di prima applicazione del nuovo regime dell’autorizzazione sono considerati comunque
accreditati per la gestione dei servizi socio assistenziali, i soggetti che, alla data del 1° luglio 2018,
gestivano i servizi per i quali è richiesto l’accreditamento ai sensi dell’articolo 20 della citata l.p.
13/2007, fermo restando l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti per
l’accreditamento definitivo dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento
e comunque non inferiore a due anni (30 giugno 2021);
L’allegato alla citata determinazione comprende anche ATSM Associazione Trentina Sclerosi
Multipla onlus per il servizio di “Comunità protetta disabili” presso via del Suffragio n. 53 a Trento.
Precedentemente ATSM - Associazione Trentina Sclerosi Multipla onlus - è stata autorizzata al
funzionamento per la struttura operativa sita a Trento, via Suffragio n. 53/A quale “centro
residenziale per disabili”, tipologia 3.7 ai sensi del catalogo delle tipologie di servizio per un’utenza
massima di n. 13 ospiti con determinazione del Servizio politiche sociali e abitative n. 187 di data
29 marzo 2010, ai sensi della l.p. 12 luglio 1991, n. 14, articolo 35 e DPP 22 ottobre 2003, n. 31-
152/Leg.
Nelle more della verifica dei requisiti minimi ed ulteriori di qualità ai fini dell’adozione dei
provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e/o socio sanitaria e di
accreditamento, ai sensi degli articoli 5 e 14 del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg., è
riconosciuta la validità dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata con il citato provvedimento
del Servizio politiche sociali nonché il provvisorio accreditamento.

1.2.4 Compartecipazione alla spesa
L’Azienda provinciale per i servizi sanitari si avvale, per il calcolo della compartecipazione, degli
uffici amministrativi dei Servizi socio-assistenziali delle Comunità/Territorio. Nello specifico, le
Comunità/Territorio continueranno a provvedere alla raccolta della documentazione ed alla
conseguente definizione del concorso alla spesa, secondo quanto previsto nell’ambito delle
deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e
ss.mm.ii., aventi per oggetto “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali”.
Sulla base di questi dati, Apss emette la fattura e recupera la compartecipazione.

1.2.5 Flussi informativi
I sistemi informativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati saranno quelli
definiti dall’Azienda sanitaria, in linea con gli strumenti informativi già attualmente in uso.

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L’Azienda è responsabile dell’invio dei dati alla Provincia, per finalità programmatorie e per il
debito informativo SIND, nonché della validazione e certificazione della qualità degli eventuali
meccanismi di interoperabilità.

1.2.6 Obblighi informativi
Con la sottoscrizione dell’accordo negoziale con l’Azienda sanitaria gli enti si impegnano a
trasmettere al Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia, a mezzo pec all’indirizzo
dip.salute@pec.provincia.tn.it, entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo da
parte degli organi competenti, la documentazione e i dati contenuti nel documento «Linee guida per
la realizzazione del documento di rendicontazione» (Allegato 2 - parte integrante del presente
provvedimento).
Le linee guida sono suddivise nel modo seguente:
    • prima parte: riguarda le informazioni generali, gli aspetti istituzionali ed organizzativi;
    • seconda parte: riguarda le informazioni relative alle persone che fruiscono dei servizi;
    • terza parte: riguarda gli aspetti economici e patrimoniali.

1.2.7 Vigilanza
L’Azienda sanitaria esercita le seguenti funzioni:
    • vigilanza igienico-sanitaria relativa alla struttura edilizia;
    • vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti di comunità;
    • vigilanza igienico-sanitaria sulle prestazioni da erogare agli ospiti, rivolta alle attività
        sanitarie presenti nei centri residenziali per disabili;
    • vigilanza e controllo sulla conservazione dei medicinali e sulla loro gestione.
La vigilanza sull’assistenza farmaceutica è effettuata secondo le direttive del Servizio farmaceutico
della medesima Azienda sanitaria. In caso di necessità l’Azienda sanitaria detta specifiche
prescrizioni e i relativi provvedimenti da adottare.
L’attività di vigilanza è parte integrante del processo di verifica del mantenimento dei requisiti di
autorizzazione e accreditamento istituzionale. In particolare, il monitoraggio è funzionale ad
accertare il rispetto degli standard di sicurezza e qualità correlati ai servizi erogati dalle strutture e a
supportare il miglioramento continuo, organizzativo e assistenziale.
A tal fine l'Azienda sanitaria nell’espletamento della propria attività, si raccorda con i competenti
uffici provinciali in materia di autorizzazione e accreditamento, al fine di razionalizzare i tempi di
verifica, uniformare metodi e strumenti di verifica nonché al fine di promuovere l'adozione di
indicatori di monitoraggio dell'attività, dei processi e degli esiti raffrontabili.

1.3   CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI

1.3.1 CENTRI SOCIO-PSICO-EDUCATIVI A CARATTERE RIABILITATIVO

1.3.1.a ANFFAS TRENTINO ONLUS- Paese di Oz
Anffas Trentino onlus gestisce il Centro diurno socio educativo per giovani adulti “Cresciamo
insieme” di Corso 3 Novembre n. 69 e il Centro abilitativo per l’età evolutiva e centro diurno socio
educativo per ragazzi “CentrAvanti” di via Aosta n. 1, dove si svolge anche attività ambulatoriale.

1.3.1.b ATSM ONLUS
ATSM Onlus - Associazione Trentina Sclerosi Multipla - gestisce a Trento un Centro di
riabilitazione per adulti - Centro Franca Martini - in via Taramelli n. 8/c e un centro diurno socio
educativo per adulti e un centro di riabilitazione per l’età evolutiva in via Degasperi n. 126/2.

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1.3.1.c AGSAT ONLUS
AGSAT Onlus -Associazione Genitori Soggetti Autistici del Trentino - risponde ad esigenze di tipo
riabilitativo sanitario-sociale per soggetti con disturbi dello spettro autistico, attraverso un servizio
di attività ambulatoriale di cura e riabilitazione a Trento nella struttura di Via Brennero n. 260/h e
un servizio di attività psico- socio-educativa con funzione riabilitativa per ragazzi e giovani adulti,
svolta presso il centro diurno in Via delle Palazzine 7 a Trento denominato “Maso Zancanella”.
Relativamente alla struttura “Maso Zancanella”, nel corso del 2021, si prevede di attivare un lavoro
di analisi e valutazione degli obiettivi terapeutici dei singoli progetti riabilitativi degli utenti con
riferimento anche all’eventuale ridefinizione della mission della struttura.

1.3.1.d Destinatari
Questa tipologia di servizio è rivolta ad adulti e minori di età affetti da patologie che presentano
esiti invalidanti e/o la cui attività educativa/riabilitativa può consentire il superamento di ostacoli
nello sviluppo organico e un equilibrato e armonico sviluppo delle proprie competenze.
Per gli assistiti del servizio sanitario nazionale residenti in comuni di altre Regioni, inseriti in questi
centri, la spesa per l’assistenza sociosanitaria di cui alle presenti direttive, non può essere posta a
carico del servizio sanitario provinciale, ma deve essere direttamente addebitata, da parte dei centri
ospitanti, alle Aziende Sanitarie di residenza degli utenti. Ciascun centro s’impegna pertanto ad
acquisire, all’atto dell’ammissione degli ospiti con residenza anagrafica extra-provinciale,
l’impegno della ASL di residenza ad assumere il relativo onere per la spesa.

1.3.1. e Accertamento dello stato di bisogno e accesso al servizio
L’accesso ai centri socio-psico-educativi a carattere riabilitativo della Provincia, avviene previa
valutazione dell’unità valutativa multidimensionale – UVM con l’elaborazione di un Progetto
Individualizzato che individua gli obiettivi, le aree di intervento e le modalità del trattamento.
L’Azienda provvede all’inserimento nella banca dati aziendale dei dati anagrafici e valutativi
relativi alle persone accolte.

1.3.1. f Prestazioni socio-sanitarie assicurate nei centri socio-psico educativi a carattere
riabilitativo
Trattasi di servizi a carattere diurno per lo svolgimento di attività socio-educative e/o socio-
riabilitative, in cui è possibile fruire di prestazioni a carattere specialistico ambulatoriale e/o
finalizzate a interventi socio-riabilitativi individualizzati.
Secondo quanto disposto dal Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48 Leg., e relative
disposizioni attuative, tali centri si configurano quali centri ambulatoriali di riabilitazione,
caratterizzandosi per la globalità del trattamento sull’handicap che richiede un apporto
multidisciplinare medico, psicologico, riabilitativo ed educativo.

1.3.1.g Modalità di finanziamento
In ragione della specificità dei centri, la remunerazione dell’attività espletata negli stessi avverrà nel
2021 per le attività educative e psico-educative diurne a carattere socio-riabilitativo, nella misura
indicata nella tabella riportata di seguito, in ragione di una rendicontazione che tiene conto della
frequenza media minima annua stimata e delle attività svolte e individuate dai Piani
Individualizzati. Tale finanziamento è definito come budget annuo onnicomprensivo, quantificato
ex ante ed erogabile in dodicesimi.
A partire dall’anno 2021 non vengono riportati nelle presenti direttive i volumi di finanziamento
massimi negoziabili per prestazioni di specialistica ambulatoriale a carattere riabilitativo; i budget
per tali attività saranno quindi concordati dai gestori con APSS in base ai fabbisogni definiti in

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