Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: ...
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Allegato 1 Servizi socio-sanitari nell’ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2021 PREMESSE Il profilo delle prestazioni socio-sanitarie trova i suoi riferimenti normativi all'articolo 3 septies del D.Lgs. 229/1999 nonché nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” i cui contenuti sono stati da ultimo ripresi nel D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” che ha aggiornato i precedenti riferimenti normativi definendo l’ambito dell'assistenza sociosanitaria al capo IV. In tale decreto sono enfatizzati i principi dell’unitarietà della presa in carico socio-sanitaria tramite la valutazione multidimensionale dei bisogni (clinici, funzionali e sociali) e dell’esigenza di assicurare a livello locale l’uniformità nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza. La legge provinciale n. 16/2010 in materia di tutela della salute individua in particolare agli articoli 18 e 21 rispettivamente il finanziamento e il quadro di riferimento per tale area. Un sistema socio-sanitario organizzato in maniera integrata rappresenta il presupposto per una risposta a bisogni sempre più complessi. In questa prospettiva la multidisciplinarietà e la multidimensionalità rappresentano esigenze ineludibili per rispondere alla fragilità, alla grave esclusione sociale e alla non autosufficienza. Quanto delineato dal legislatore provinciale e successivamente dalla Giunta provinciale (Punto Unico provinciale di Accesso – PUA e unità valutative multidimensionali, deliberazioni GP n. 3010/2011 e n. 1255/2012), rispetto a modalità organizzative integrate dei servizi sociali e sanitari, costituisce l'impianto metodologico ed organizzativo per applicare le prestazioni socio sanitarie e più in generale le previsioni contenute nel presente atto. L’evoluzione socio-demografica della popolazione di riferimento, con sensibili modificazioni nel quadro dei bisogni sempre più multiproblematici che si presentano all’attenzione dei servizi pubblici e che implicano un continuo adeguamento nel sistema della risposta sia pubblica che del privato sociale, stimola alcune riflessioni destinate ad influenzare la programmazione socio- sanitaria locale. Anzitutto, sistemi di offerta fondati in modo prevalente sulla residenzialità non solo risultano difficilmente sostenibili nel lungo periodo, ma non risultano adatti alle nuove esigenze assistenziali, e costituiscono un rischio di interruzione del collegamento con le risorse locali e familiari. Vanno infatti tenute in considerazione le esigenze di semiresidenzialità e di sollievo a favore degli utenti e dei loro familiari che, pur con la limitazione della logistica in un territorio vasto come quello trentino, rappresentano opportunità per dare continuità relazionale e socializzante. Il tema dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento dell’aspettativa di vita della popolazione non implica solo problemi che riguardano la tutela della fascia degli anziani, ma tocca da vicino anche l’area della disabilità e della fragilità psico-socio-sanitaria dei minori, dei giovani e 1 Num. prog. 9 di 64
degli adulti; diviene pertanto essenziale rimodulare il sistema dell’offerta in modo da assicurare opportunità territoriali vicine alle persone con problemi e alle loro famiglie. In questa direttrice va anche la Legge provinciale n. 8/2018, che detta disposizioni per meglio supportare le persone non autosufficienti e le loro famiglie attraverso percorsi di autonomia, di vita indipendente e interdipendente. Ne consegue l’esigenza che le strutture che compongono la rete dell’offerta territoriale residenziale siano collegate maggiormente con i servizi presenti sul territorio non solo in termini di prossimità ma per pianificare e concertare con i servizi sociali e con il terzo settore una stabile continuità nella fase di ripresa in carico territoriale delle situazioni problematiche. Altrettanto, il sistema pubblico deve operare in modo sistematicamente integrato con l’offerta territoriale del privato sociale accreditato moltiplicando gli strumenti di interrelazione e integrando il principio della vigilanza con quello della partecipazione in attività strutturate di supervisione e coordinamento sui progetti riabilitativi e assistenziali. A tale proposito si inserisce con pieno diritto la tematica del miglioramento della qualità in relazione all’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1848 del 5 ottobre 2018 che detta indirizzi sull’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. In tale atto vengono enfatizzati i concetti di partecipazione, umanizzazione, sicurezza, appropriatezza delle cure, implementazione degli approcci metodologici della qualità e del miglioramento continuo i quali, nel contesto delle presenti direttive, trovano applicazione negli ambiti delle dipendenze patologiche, della disabilità e delle patologie psichiatriche. Quindi, se da un lato si assisterà al graduale continuo processo di sviluppo che interesserà le strutture eroganti prestazioni residenziali e semiresidenziali, dall’altro anche il processo valutativo su aspetti strutturali e organizzativi e sugli outcome di salute prodotti effettuato dal servizio pubblico dovrà essere oggetto di una rivisitazione per renderlo coerente e funzionale agli obiettivi della citata delibera. Altro aspetto di interesse è rappresentato dall’osservazione di una casistica sempre più “comorbida”, nella quale si associano più problemi e disabilità: la disabilità fisica e la disabilità mentale, la coesistenza di forme psicopatologiche associate a problemi di consumo di sostanze oppure a franche dipendenze patologiche da sostanze o comportamenti che spesso affliggono i periodi di passaggio dalla minore alla maggiore età. In particolare, la fase di transizione anagrafica delle persone portatrici di problemi e disagi poc’anzi accennata impone adeguamenti nelle modalità organizzative sia dei sistemi socio-sanitari pubblici che accreditati che devono assicurare la continuità nel percorsi di assessment diagnostico, terapeutici, riabilitativi e assistenziali. In questa modalità di inquadramento delle sofferenze e dei bisogni secondo un approccio olistico e improntato alla centralità della persona, nel rimarcare l’ineludibilità della valutazione multidimensionale, è necessario riaffermare lo strumento UVM per il quale si deve implementare il processo di adeguamento che lo porti da un lato a soddisfare l’esigenza di intercettazione nel contesto di vita locale di bisogni delle persone e dall’altro ad uniformare la fase valutativa tenendo conto della specificità e specializzazione dell’offerta di taluni servizi che talvolta abbisognano di momenti decisionali centralizzati (es. UVM per disabilità, età evolutiva, commissione strutture “ex C”). Relativamente al personale operante presso le strutture socio-sanitarie sono intervenuti dei dispositivi normativi che comporteranno dei cambiamenti nella definizione dei profili professionali delle figure di educatore (educatore professionale ed educatore socio pedagogico) e nella applicazione dell’obbligo di iscrizione allo specifico Albo professionale per le professioni sanitarie della riabilitazione. 2 Num. prog. 10 di 64
INTRODUZIONE I destinatari delle prestazioni socio sanitarie erogate nell’ambito delle strutture citate dalle presenti direttive sono gli assistiti del Servizio Sanitario Provinciale (SSP), residenti in provincia di Trento. Per gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale residenti in comuni extraprovinciali ospitati nelle strutture provinciali, la spesa sanitaria di cui alle presenti direttive (assistenza sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario, protesica, farmaceutica, ecc.), non può essere posta a carico del Fondo sanitario provinciale, ma deve essere direttamente addebitata dalle strutture ospitanti alle ASL extra-regionali di residenza degli utenti. A tal fine ciascuna struttura deve richiedere, all’atto dell’ammissione delle persone con residenza anagrafica extra-provinciale, l’impegno della ASL di residenza ad assumere il relativo onere per la spesa sanitaria. Al riguardo si conferma che l’acquisizione della residenza anagrafica in un comune della Provincia di Trento in data successiva o contestuale alla richiesta di valutazione dello stato di bisogno socio- sanitario rappresentato alle competenti strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari non può in alcun caso costituire titolo per beneficiare delle predette prestazioni con oneri a carico del Fondo sanitario provinciale. Altresì non costituisce titolo per beneficiare delle prestazioni con oneri a carico del Fondo sanitario provinciale l’eventuale acquisizione (da parte di un residente fuori provincia) della residenza presso la struttura ospitante in data successiva alla data di ingresso in struttura. Il finanziamento dei servizi per l’anno 2021 comprende il riconoscimento dell’incremento degli oneri contrattuali, conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, ARIS-AIOP sanità privata - area riabilitazione, Anffas e Uneba, agli organismi del terzo settore che operano in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, come previsto con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1950 di data 27 novembre 2020 e n. 2264 di data 22 dicembre 2020. 1. AREA DISABILITÀ E RIABILITAZIONE Indicazioni programmatiche In continuità con le direttive degli anni precedenti, la programmazione socio sanitaria provinciale ha tra i propri obiettivi il superamento della settorializzazione degli interventi attraverso la presa in carico unitaria dell’utente e la realizzazione di un progetto di vita che tiene conto dell’evoluzione delle esigenze dello stesso. Presupposto per raggiungere detto obiettivo è la valutazione multidimensionale e la condivisione con la persona e i suoi familiari di un piano assistenziale individualizzato che diventa uno strumento indispensabile di cui gli operatori sociali e sanitari devono agevolmente disporre. La valutazione rappresenta il presupposto per un accesso equo al sistema. In questo senso tra gli obiettivi vi è il diffondersi, in linea con le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’utilizzo della Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e salute (ICF International Classification of Functioning) quale strumento in grado di descrivere la salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socioculturale di riferimento possono contribuire alla disabilità. Il budget annuo per gli eventuali invii in strutture extra provinciali per quest’area (art. 26 L. 833/1978) è pari, in continuità con quanto previsto negli ultimi anni a euro 300.000,00. Ciò in linea 3 Num. prog. 11 di 64
con l’esigenza di assicurare sostenibilità, equità e appropriatezza degli interventi assicurati in una duplice accezione: appropriatezza clinica delle prestazioni più efficaci a fronte del bisogno accertato e appropriatezza intesa come regime di erogazione della prestazione più efficace anche a minor consumo di risorse, in modo da assicurare “equità” nell’erogazione dei servizi dove la domanda potenzialmente inappropriata finisce per non assicurare a tutti ciò che è più necessario impedendo al contempo di finalizzare le risorse verso le aree di maggior bisogno (“universalismo selettivo”). In linea con le valutazioni multidimensionali e con lo strumento ICF sopra descritto proseguiranno anche i Progetti di vita indipendente attivati nel rispetto delle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i quali la Giunta provinciale ha approvato le Disposizioni attuative del modello d’intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità con deliberazioni n. 2224/2014, n. 870/2015, n. 1696/2016, n. 1558/2017 e n. 1725 di data 30 ottobre 2020. 1.1 CENTRI RESIDENZIALI PER DISABILI 1.1.1 Destinatari Sono destinatari delle prestazioni sanitarie, riabilitative e assistenziali erogate nell’ambito dei centri residenziali per disabili, gli assistiti del servizio sanitario provinciale, residenti in provincia di Trento, minori d’età e adulti con disabilità mentale, con o senza limitazioni dell’autonomia fisica, dalla cui valutazione multidimensionale risulti impossibile l'assistenza a domicilio o l'inserimento in altra struttura residenziale o semiresidenziale. Per gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale residenti in comuni extraprovinciali, ospitati nei centri residenziali per disabili provinciali, la spesa per l’assistenza sociosanitaria di cui alle presenti direttive, non può essere posta a carico del Fondo Sanitario provinciale, ma deve essere direttamente addebitata da parte dei centri ospitanti, alle ASL extra-regionali di residenza degli ospiti. Ciascun centro s’impegna pertanto ad acquisire, all’atto dell’ammissione degli ospiti con residenza anagrafica extra-provinciale, l’impegno dell’Azienda sanitaria di residenza ad assumere il relativo onere per la spesa sanitaria, nonché informa il comune di residenza del nominativo dell’assistito ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 328 del 2000. Si conferma che l’acquisizione della residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento in data successiva o contestuale alla richiesta di valutazione da parte dell’unità valutativa multidisciplinare (UVM) dei servizi territoriali sanitari, non può in alcun caso costituire titolo per beneficiare delle predette prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario provinciale. Non costituisce altresì titolo per beneficiare delle prestazioni con oneri a carico del Fondo sanitario provinciale l’eventuale acquisizione (da parte di un residente fuori provincia) della residenza presso la struttura ospitante in data successiva alla data di ingresso in struttura. 1.1.2 Accertamento dello stato di bisogno e accesso al servizio L’accesso ai servizi residenziali, semi-residenziali e di sollievo assicurati nei centri per disabili della provincia, avviene previa valutazione multidimensionale. L’unità valutativa multidimensionale territoriale svolge le seguenti attività: • valuta la storia clinica, le abilità e competenze residue della persona, i rischi clinici potenziali e il contesto socio-familiare; • individua il percorso assistenziale appropriato e relativo piano assistenziale individualizzato, tenuto conto delle abilità e competenze residue della persona; • monitora l'appropriatezza dell'assistenza socio-sanitaria complessivamente erogata attraverso l’individuazione di un referente del caso; • comunica al comune di residenza il nominativo dell’assistito ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 328/2000. 4 Num. prog. 12 di 64
• L’unità di valutazione multidimensionale disabili aziendale, così come organizzata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, garantisce le seguenti attività: • il governo della graduatoria di accesso • l’inserimento presso i centri residenziali per disabili • le eventuali dimissioni dai centri, attraverso il costante monitoraggio dell’appropriatezza del setting in ragione dell’evolversi del percorso di vita e dei bisogni della persona. Al compimento del 65° anno di età il disabile anziano viene valutato dall’UVM Disabilità, al fine di proporre un eventuale trasferimento in RSA, in funzione delle autonomie e dei bisogni sanitari e relazionali dell’ospite. 1.1.3 Prestazioni socio-sanitarie assicurate nei centri residenziali per disabili I centri assicurano assistenza, protezione e tutela agli ospiti disabili accolti in forma: residenziale, laddove previsto semi-residenziale, e a carattere di sollievo. Garantiscono in relazione al fabbisogno specifico della persona disabile accolta: • assistenza generica alla persona; • assistenza medico generica e coordinamento sanitario; • assistenza infermieristica e sanitaria; • assistenza terapeutico-riabilitativa; • attività educative e di supporto alla vita quotidiana; • attività di socializzazione e a carattere occupazionale; tutte le suddette attività sono finalizzate al potenziamento delle autonomie e della qualità di vita delle persone ospitate anche attraverso interventi mirati e personalizzati. Per gli ospiti non residenti in provincia di Trento e per le persone accolte in forma semiresidenziale, la fornitura dei farmaci è assicurata ricorrendo all’assistenza farmaceutica convenzionata territoriale. I centri devono assicurare una corretta gestione dei farmaci ed essere dotati di: • apposita area di ricezione materiale/registrazione; • locale con superficie dei pavimenti lavabile e disinfettabile fornito di arredi e attrezzature per il deposito e la corretta conservazione (temperatura/umidità) dei medicinali, dei dispositivi medici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza; • cassaforte o armadio antiscasso per la conservazione dei medicinali stupefacenti soggetti a tenuta in sicurezza; • i centri assicurano direttamente, agli ospiti residenziali, gli ausili per incontinenti (pannoloni e traverse) in quanto il relativo costo è previsto nella tariffa sociosanitaria di cui al punto 1.1.4. Coerentemente a quanto previsto dal Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48 Leg., i centri residenziali per disabili garantiscono l’espletamento delle attività sopra dette attraverso équipe pluridisciplinari professionalmente formate (personale medico anche con funzioni di direzione e coordinamento sanitario, educatori professionali, operatori socio-sanitari, infermieri, professionisti sanitari della riabilitazione, personale ausiliario, etc…). L’Azienda sanitaria ha confermato l’adeguatezza dei parametri minimi di personale di ciascuna area. L’eventuale eccedenza rispetto al parametro individuato in una delle tre aree potrà essere utilizzata a copertura di carenze di parametro nelle altre aree, garantendo il rispetto delle linee guida per la gestione dell’attuale emergenza sanitaria. 5 Num. prog. 13 di 64
Area Parametro minimo Qualifiche Modalità di calcolo Area 1 operatore ogni 6 Concorre al raggiungimento del L’apporto del personale sanitaria ospiti/posti letto parametro il personale dipendente dipendente o convenzionato residenziali (0,1667) o convenzionato con le qualifiche al raggiungimento del di medico, infermiere, psicologo parametro è calcolato in unità e professioni equipollenti equivalenti. Il personale Area 1 operatore ogni 23 Concorre al raggiungimento del dipendente assente per riabilitativa ospiti/posti letto parametro il personale dipendente periodi superiori a 30 giorni residenziali (0,0435) o convenzionato con le qualifiche consecutivi non viene di fisioterapista, logopedista, considerato ai fini del terapista occupazionale, terapista computo del parametro. Ove della neuro e psicomotricità il parametro sia assicurato da dell’e.e. e di tecnico della personale non dipendente il riabilitazione psichiatrica. valore annuale di riferimento Area 1 operatore ogni 1,5 Concorre al raggiungimento del è pari a 1560 ore, ossia 130 educativa ospiti/posti letto parametro il personale dipendente ore mensili. Le ore prestate assistenziale residenziali (0,6667) o convenzionato con le qualifiche dal singolo operatore di educatore, infermiere generico, convenzionato eccedente 195 OSS, OTA, OSA e restante ore/mese e/o 10 ore/giorno personale addetto ad attività sono considerati ininfluenti educative e assistenziali con gli ai fini della copertura del ospiti. parametro assistenziale Nel 2021 l’assistenza medica e il coordinamento sanitario della struttura sono garantite mediante l’opera di un medico, dipendente o convenzionato con la struttura nel rispetto dei seguenti parametri minimi: fino a 50 posti letto 2 min/die per ospite per i posti letto eccedenti 0,5 min/die per ospite. Per tutta la durata della permanenza presso il Centro Residenziale per disabili è sospesa per gli ospiti accolti in regime residenziale con residenza anagrafica in provincia di Trento, la scelta del medico di medicina generale (c. 2, art. 19 della L.P. 6/98) nonché la correlata quota capitaria prevista dall’Accordo Collettivo vigente. Al Centro viene assicurato - quale contributo all’attivazione della assistenza in parola mediante un medico dipendente o convenzionato con il Centro - il controvalore finanziario corrispondente alla predetta quota capitaria. Per le accoglienze di sollievo o in regime semiresidenziale non va effettuata la sospensione della scelta medica. Il medico garantisce le seguenti funzioni: a. funzioni di assistenza medica generale • assume la responsabilità complessiva in ordine alla promozione e al mantenimento della salute dei residenti attraverso funzioni preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e di educazione sanitaria; • partecipa all'equipe multidisciplinare per la definizione e il monitoraggio del progetto individualizzato per il residente; • adotta specifici strumenti per assicurare l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi diagnostici, terapeutici ed assistenziali, nonché la sicurezza dei residenti; • valuta e rivaluta periodicamente in modo programmato il carico terapeutico complessivo del residente, con particolare attenzione alle politerapie e alla necessaria riconciliazione prescrittiva documentando il processo nella documentazione sanitaria; • mantiene i rapporti con i medici specialisti anche in relazione alle terapie prescritte ai residenti - partecipa agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell'intero centro e all'attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei familiari dei residenti; • partecipa alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l'assistenza ai residenti, nell'ambito dei programmi promossi dal SSP; 6 Num. prog. 14 di 64
b. funzioni di coordinamento sanitario e direzione sanitaria • favorisce l’adozione e la diffusione, di linee guida clinico-assistenziali validate per assicurare l’efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza dell’assistenza; • promuove l’elaborazione di strumenti specifici (procedure, linee di indirizzo, ecc.) e attiva azioni organizzative (riunioni, formazione sul campo, audit clinici/organizzativi, ecc.) per orientare le pratiche clinico-assistenziali di tutto il personale; • controlla la qualità e sicurezza della cura e dell’assistenza in generale, ivi incluso l’adozione delle misure per il superamento della contenzione secondo il programma definito a livello di struttura; • effettua controlli e vigila sull’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza secondo le norme vigenti; • mette in atto misure di prevenzione nei confronti della comunità e dei singoli residenti, secondo le norme vigenti. Lo svolgimento dell’attività medica e di coordinamento sanitario nei centri residenziali per disabili comporta il rispetto dei vincoli dell’accordo collettivo nazionale e decentrato per quanto attiene massimali e incompatibilità. E’ cura del gestore trasmettere al Servizio Territoriale della APSS ad inizio anno e comunque nel caso di successive variazioni, copia del contratto con il medico incaricato delle funzioni di assistenza medico generica e coordinamento sanitario e l’articolazione oraria della sua presenza presso il centro. L’attività medica e di coordinamento sanitario non comprende l’attività medico specialistica cui al successivo punto 1.1.7. 1.1.4 Modalità di finanziamento Il finanziamento per l’anno 2021 comprende inoltre l’incremento dovuto laddove vi siano stati aumenti contrattuali deliberati a livello nazionale, recepiti con Deliberazione della Giunta provinciale n.1950 di data 27 novembre 2020 previsti per il corrente anno, distinti in base al tipo di contratto di lavoro applicato all’interno delle diverse strutture. Il tetto massimo della spesa per l’anno 2021 è fissato in euro 13.065.572,27 ripartito in: • euro 12.848.181,92 finalizzati alla stipula di accordi con gli enti accreditati; tale ammontare è comprensivo del fondo di riserva di cui al punto 1.1.5; • euro 217.390,35 finalizzati all'erogazione diretta di forniture di cui al punto 1.1.7 (farmaci, materiale sanitario, assistenza specialistica, prodotti dietetici su prescrizione servizio dietetica aziendale). Come disposto dalla DGP n. 270/2014, è fatta salva l’applicabilità della “Tariffa giornaliera per ospiti residenti fuori PAT” (come determinata con DGP n. 3059/2010, e confermata al punto 1.3 dell’allegato A della DGP n. 106/2013), esclusivamente per gli ospiti provenienti da fuori provincia e già inseriti al 31 dicembre 2013. In attuazione di quanto previsto all’articolo 33 della l.p. 14/2014 in materia di compartecipazione alla spesa dei servizi socio-sanitari, al fine di prevedere misure di compartecipazione che rispondano all’equità, alla proporzionalità e sostenibilità della medesima, nel rispetto della disciplina in materia di livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017), si rende necessario programmare la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente che tenga conto delle dimensioni strutturali e dell’offerta assistenziale erogata in relazione alle caratteristiche cliniche degli ospiti accolti. Il nuovo sistema di compartecipazione entrerà in vigore successivamente all’approvazione, da parte della Giunta provinciale, della disciplina in materia di compartecipazione, così come previsto dalla normativa provinciale sopra citata. Sino a tale data rimane in vigore il sistema di remunerazione e di compartecipazione definito dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 270/2014. 7 Num. prog. 15 di 64
1.1.5 Fondo di riserva Nei centri residenziali per disabili possono essere accolti, tenuto conto di quanto previsto al punto 1.1 e considerando i bisogni degli assistiti e le risposte attivabili tramite la rete dei servizi, oltre agli ospiti residenziali: a) ospiti in accoglienza diurna: si tratta di accoglienze di natura semiresidenziale finalizzati a mantenere presso il proprio domicilio - almeno per parte della giornata e parte dell’anno - la persona disabile; b) ospiti accolti in forma temporanea per periodi di sollievo: si tratta di accoglienze in regime residenziale attivate dalla UVM per dare sollievo alle famiglie che assistono disabili a domicilio; i ricoveri di sollievo possono avere una durata massima di 40 giorni all’anno che possono essere fruiti anche in periodi frazionati. Nell’attivazione dell’accoglienza residenziale di sollievo è data priorità a: - coloro che non fruiscono di altri servizi residenziali e semiresidenziali; - permanenze programmate finalizzate a sostenere l’assistenza a domicilio; - situazioni di emergenza o ad alto e straordinario fabbisogno assistenziale della persona ospitata o del familiare su cui grava l’assistenza domiciliare alla persona disabile. Entrambe le sopra riportate forme di accoglienza sono attivate dall’UVM aziendale sulla base di un preventivo accordo con la struttura nonché a seguito della verifica del rispetto dei limiti contemplati dai provvedimenti autorizzativi. Per tali esigenze è istituito - all’interno del finanziamento di complessivi euro 13.065.572,27 - un fondo di riserva che viene confermato in euro 803.000,00 per rispondere al fabbisogno rilevato nell’ambito del sostegno alla domiciliarità e in particolare ai servizi di sollievo; l’Azienda sanitaria negozierà con le singole strutture accreditate la ripartizione di tale fondo, sulla base dei fabbisogni conosciuti e programmati e in ragione dell’andamento degli anni precedenti. A seguito di una valutazione effettuata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari relativamente ai bisogni assistenziali presenti sul territorio provinciale e le capacità di risposta dell’intera rete dei servizi, si ritiene che l’attuale disponibilità di posti letto residenziali nei centri residenziali Casa Serena e Villa Maria per disabili sia adeguata. In riferimento all’A.P.S.P. Levico Curae, costituita nel luglio 2018 dalla fusione dell’A.P.S.P. Centro Don Ziglio e dell’A.P.S.P. San Valentino, attuale ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale RSA di Levico e del Centro residenziale per disabili di via Silva Domini, si evidenzia che è in atto una riorganizzazione complessiva dell’Ente sia in riferimento ai modelli organizzativi propri che in riferimento alla struttura che ora ospita le persone disabili con l’obiettivo di giungere ad un Piano di adeguamento organizzativo e strutturale condiviso che possa rispondere ai requisiti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento previsti dal Regolamento in materia sanitaria. Conseguentemente nel corso del 2020 è stato effettuato, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, un lavoro di approfondimento del modello di presa in carico delle persone con disabilità che ha portato all’individuazione di alcuni elementi di criticità (strutturali e organizzative) la cui gestione dovrà portare nel corso del 2021 ad un progetto di riqualificazione complessiva del servizio. Tenuto conto di quanto emerso, del fabbisogno provinciale nell’ambito della disabilità adulti, degli attuali modelli di intervento per la presa in carico efficace, appropriata e personalizzata delle persone con disabilità e della capacità di risposta della rete dei servizi, è stato ridefinito anche il numero dei posti della struttura, che passeranno progressivamente dagli attuali 89 a 83. Nell’ambito della rivalutazione dei profili degli ospiti accolti nel Centro disabili, sono state individuate da parte di APSS, 6 persone eleggibili per l’inserimento nel contesto di RSA. Il trasferimento di tali ospiti dovrebbe realizzarsi entro febbraio 2021. La Provincia garantisce agli interessati, per un anno e in via sperimentale, la stessa misura di compartecipazione attualmente dovuta per il Centro residenziale disabili, con la copertura della differenza di importo dovuta 8 Num. prog. 16 di 64
rispetto alle attuali misure di compartecipazione dell’ospite fissate per la RSA. Nella fase transitoria del passaggio degli ospiti da una struttura all’altra, rimangono in vigore le tariffe definite con DGP n. 277/2020, mentre a partire dal mese di marzo 2021, verranno applicate le tariffe rideterminate, comprensive di oneri fiscali, qualora dovuti, riportate nella seguente tabella. In relazione al monitoraggio dell’inserimento in RSA delle 6 persone previste si valuterà l’opportunità del trasferimento di altri ospiti dal Centro residenziale per disabili verso RSA, qualora essi risultino, per il loro profilo funzionale, eleggibili all’inserimento stesso. Di seguito si riportano le tariffe dei tre centri residenziali, definite per il 2021, comprensive di oneri fiscali, qualora dovuti. Tariffe socio-sanitarie e posti letto Tariffa socio-sanitaria riconosciuti ai fini della negoziazione con giornaliera su presenza il Servizio Sanitario Provinciale Centro residenziale Tariffa socio- Tariffa socio- (compresa per disabili sanitaria sanitaria compartecipazione a carico dell’assistito) Posti giornaliera su giornaliera presenza assenza VILLA MARIA (Calliano) Residenziale 246,80 35 211,46 137,74 Sollievo residenziale 211,46 vedi paragrafo 1.1.5 Semiresidenziale 106,84 98,94 NUOVA CASA SERENA (fraz.Cognola - Trento) Residenziale 261,81 49 219,65 141,64 Sollievo residenziale 219,65 vedi paragrafo 1.1.5 Semiresidenziale 106,84 98,94 APSP LEVICO CURAE* (Levico Terme) Residenziale 211,50 83 178,86 113,80 Sollievo residenziale 178,86 vedi paragrafo 1.1.5 Semiresidenziale 106,84 98,94 * valide a partire dal mese di marzo 2021 9 Num. prog. 17 di 64
1.1.6 Compartecipazione alla spesa Sino all’entrata in vigore del sistema di compartecipazione di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 (finanziaria 2015), restano ferme le seguenti modalità di compartecipazione. a) Ospiti adulti residenziali La compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito, il cui recupero compete alle Comunità/Comuni di residenza dell’ospite, è pari alla differenza tra la “tariffa sociosanitaria giornaliera su presenza comprensiva di compartecipazione” e la “tariffa socio-sanitaria giornaliera su presenza”. In caso di assenza dell’ospite la compartecipazione è pari al 20% della “tariffa socio-sanitaria giornaliera di assenza”. Come deliberato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 3179 del 30 dicembre 2010 sono confermati i contenuti del “Protocollo d’intesa sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”, sottoscritto in data 31 luglio 2002 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Consorzio dei Comuni Trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, a eccezione del punto 1, ove le parole “la Provincia assume a carico del Fondo socio assistenziale” sono da intendersi sostituite dalle parole “la Provincia assume a carico del Fondo per l’assistenza integrata di cui all’articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute.” b) Ospiti semi-residenziali adulti o minori di età La compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito, adulto o minore di età, il cui recupero compete all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, avviene secondo quanto previsto nell’ambito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e successive modifiche aventi per oggetto “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali”. c) Ospiti residenziali minori di età, ospiti inseriti in forma temporanea per periodi di sollievo La compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito, il cui recupero compete all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, avviene secondo quanto previsto nell’ambito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e successive modifiche aventi per oggetto “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali”. 1.1.7 Fornitura di beni e servizi da parte dell’Azienda sanitaria Ai centri residenziali per disabili sono forniti, direttamente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nelle quantità e modalità sotto definite, i seguenti beni e servizi: • farmaci: (inclusa fornitura di ossigeno) per gli assistiti residenti in provincia di Trento; • materiale sanitario: (prodotti sanitari e altri presidi specificatamente concordati con l’Azienda sanitaria) per gli assistiti residenti in provincia di Trento; • assistenza specialistica: attraverso i servizi territoriali sanitari, è assicurata l’assistenza specialistica in favore degli ospiti in relazione alle specialità prescritte dal medico della struttura in base alle necessità e ai piani di assistenza individuali, nelle quantità massime da concordare con il Servizio Territoriale dell’Azienda Sanitaria; • trasporti sanitari: l’Azienda assicura i trasporti sanitari in caso di accesso a prestazioni sanitarie, ricovero e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati. In ogni caso il trasporto è attivato su presentazione di richiesta medica motivata. La fornitura gratuita dei materiali e presidi sanitari è riservata agli ospiti in forma residenziale, residenti in provincia di Trento e iscritti al Servizio sanitario provinciale. L’Azienda sanitaria, per ognuna delle strutture residenziali per disabili, è tenuta a evidenziare la spesa annua sostenuta per farmaci e dispositivi medici di uso corrente anche in relazione alle raccomandazioni di appropriatezza fornite dal Servizio farmaceutico dell’Azienda stessa in ragione della tipologia degli ospiti e del servizio erogato. Di tale evidenza è data informazione al Dipartimento Salute e politiche sociali. L’Azienda sanitaria per la definizione dei tetti di spesa terrà conto dei parametri a oggi definiti per servizi analoghi, avendo come obiettivo l’individuazione di 10 Num. prog. 18 di 64
parametri tendenti a un uso appropriato ed efficiente delle risorse destinate a farmaci e dispositivi medici e sanitari. I pasti per ospiti celiaci accolti in regime residenziale vengono assicurati, in adempimento all’art. 3 c. 3 della L.P. 8/2011, direttamente dal gestore della struttura residenziale. 1.1.8 Presenza e assenza degli ospiti Ai fini del calcolo della permanenza nel centro si conferma quanto segue: • esclusivamente per gli ospiti accolti in forma residenziale - al fine di favorire il rientro in famiglia - si applica la tariffa socio-sanitaria giornaliera di assenza a partire dal quarto giorno di assenza dell’ospite e fino al trentesimo giorno compreso; • esclusivamente per gli ospiti accolti in forma residenziale, in caso di ricovero ospedaliero, si applica la “tariffa socio-sanitaria giornaliera di presenza” fino al quindicesimo giorno compreso di ricovero, dal sedicesimo e successivi sino al 30° giorno, si applica la “tariffa socio-sanitaria giornaliera di assenza”; • il giorno di ingresso e il giorno di uscita sono conteggiati come un solo giorno; • per gli ospiti accolti in forma semiresidenziale non sono da considerare assenza le giornate di chiusura del servizio (ad esempio fine settimana e festività); • per gli ospiti accolti in forma semiresidenziale in caso di assenza si applica la “tariffa socio sanitaria giornaliera di assenza” esclusivamente dal primo al quindicesimo giorno di assenza continuativa. Sono remunerati unicamente i giorni di assenza rispetto alla frequenza prevista dal piano di assistenza individualizzato nei limiti sopra definiti; • per gli ospiti accolti in forma di sollievo è riconosciuta unicamente la tariffa di presenza come definita al punto 1.1.4; nel caso l'ospite accolto in forma di sollievo già fruisca di altro servizio socio assistenziale (es. centro socio-educativo per disabili socio-assistenziale), si rinvia al piano assistenziale concordato in UVM anche in relazione alle modalità di remunerazione previste dall’atto di indirizzo del servizio socio-assistenziale già fruito (inclusi specifici accordi tra i gestori del centro residenziale di cui alle presenti direttive e il gestore del servizio socio-assistenziale es. centro socio educativo per disabili volti al riconoscimento di quota parte dei costi sostenuti); nessuna remunerazione è comunque prevista nel caso di unico gestore del centro socio-educativo disabili (o altro servizio socio- assistenziale) e del centro residenziale di cui alle presenti direttive. 1.1.9 Flussi informativi I centri dovranno attenersi alle indicazioni impartite dall’Azienda sanitaria in relazione all’aggiornamento dei flussi informativi di presenza/assenza degli ospiti. Per adempiere agli obblighi ministeriali legati allo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS) i centri saranno tenuti a mantenere aggiornata la banca dati dell’Azienda, attraverso il programma Atlante, garantendo l’eventuale interfacciamento dei dati. Ai fini programmatori, di vigilanza e di compatibilità con altri benefici (es. assegno di cura) gli enti gestori dovranno trasmettere anche i dati relativi agli inserimenti di tipo privato. L’Azienda sanitaria è responsabile dell’invio dei dati alla Provincia, per finalità programmatorie e per l’eventuale debito informativo NSIS, nonché della validazione e certificazione della qualità degli eventuali meccanismi di interoperabilità. 1.1.10 Obblighi informativi Con la sottoscrizione dell’accordo negoziale con l’Azienda sanitaria gli enti si impegnano a trasmettere al Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia, a mezzo pec all’indirizzo dip.salute@pec.provincia.tn.it, entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi competenti, la documentazione e i dati contenuti nel documento «Linee guida per la realizzazione del documento di rendicontazione» (Allegato 2 - parte integrante del presente provvedimento). 11 Num. prog. 19 di 64
Le linee guida sono suddivise nel modo seguente: • prima parte: riguarda le informazioni generali, gli aspetti istituzionali ed organizzativi; • seconda parte: riguarda le informazioni relative alle persone che fruiscono dei servizi; • terza parte: riguarda gli aspetti economici e patrimoniali. 1.1.11 Vigilanza L’Azienda sanitaria esercita le seguenti funzioni: • vigilanza igienico-sanitaria relativa alla struttura edilizia; • vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti di comunità; • vigilanza igienico-sanitaria sulle prestazioni da erogare agli ospiti, rivolta alle attività sanitarie presenti nei centri residenziali per disabili; • vigilanza e controllo sulla conservazione dei medicinali e sulla loro gestione. La vigilanza sull’assistenza farmaceutica è effettuata secondo le direttive del Servizio farmaceutico della medesima Azienda sanitaria. In caso di necessità l’Azienda sanitaria detta specifiche prescrizioni e i relativi provvedimenti da adottare. L’attività di vigilanza è parte integrante del processo di verifica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento istituzionale. In particolare, il monitoraggio è funzionale ad accertare il rispetto degli standard di sicurezza e qualità correlati ai servizi erogati dalle strutture e a supportare il miglioramento continuo, organizzativo e assistenziale. A tal fine l'Azienda sanitaria nell’espletamento della propria attività, si raccorderà con i competenti uffici provinciali in materia di autorizzazione e accreditamento, al fine di razionalizzare i tempi di verifica, uniformare metodi e strumenti di verifica nonché al fine di promuovere l'adozione di indicatori di monitoraggio dell'attività, dei processi e degli esiti raffrontabili. 1.2 ATSM Onlus - Comunità di via Suffragio n. 53 - Trento Dal 2021 viene inserita nei centri residenziali per disabili la Comunità sita in Trento - via Suffragio, 53 di ATSM. La Comunità opera dal 1994 e offre accoglienza residenziale a persone affette da sclerosi multipla o da patologie neurologiche similari nelle conseguenze (come ictus, parkinson, esiti politraumatismi ecc.) garantendo assistenza sanitaria e sociale 24 ore su 24, per tutto l’arco dell’anno. Nel corso del 2021 sarà effettuato un lavoro di approfondimento dell’attuale modello organizzativo della struttura, del target degli ospiti, dei percorsi attivati e delle figure professionali individuate nell’ottica di avviare un ripensamento complessivo del progetto. 1.2.1 Destinatari La struttura è rivolta a persone adulte affette da esiti di patologie neurologiche in situazione di disabilità temporanea o permanente e può ospitare fino a 13 persone. 1.2.2 Accertamento stato di bisogno e accesso al servizio L’accesso al servizio avviene tramite valutazione UVM Disabilità ed elaborazione di un PAI (progetto assistenziale individualizzato) che individui gli obiettivi assistenziali e di autonomia, oltre che gli eventuali interventi riabilitativi necessari. 1.2.3 Modalità di finanziamento Il finanziamento dell’attività avverrà tramite riconoscimento di un budget annuo onnicomprensivo erogabile in dodicesimi, pari a euro 654.976,68. 12 Num. prog. 20 di 64
ENTE RICETTIVITA’ Budget 2021 ATSM Onlus 13 posti residenziali € 654.976,68 Associazione Trentina Sclerosi Multipla via Suffragio n. 53 – Trento La determinazione del Servizio politiche sociali n. 276 di data 23 agosto 2019 ha dato avvio all’implementazione, alla tenuta e all’aggiornamento del Registro dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi socio assistenziali previsto dall’articolo 10 del d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. indicando in allegato l’elenco dei soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 20 della l.p. 13/2007 e, nella fase transitoria fino al 30 giugno 2021, anche di quelli temporaneamente autorizzati ai sensi del combinato disposto dell’articolo 53, comma 6 della l.p. 13/2007 e dell’articolo 20 del d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. Le disposizioni della l.p. 27 luglio 2007, n. 13 concernenti l’autorizzazione e l’accreditamento dei soggetti gestori dei servizi socio-assistenziali, la vigilanza sugli stessi nonché l’affidamento dei servizi medesimi sono efficaci con decorrenza dal 1° luglio 2018. In sede di prima applicazione del nuovo regime dell’autorizzazione sono considerati comunque accreditati per la gestione dei servizi socio assistenziali, i soggetti che, alla data del 1° luglio 2018, gestivano i servizi per i quali è richiesto l’accreditamento ai sensi dell’articolo 20 della citata l.p. 13/2007, fermo restando l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti per l’accreditamento definitivo dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a due anni (30 giugno 2021); L’allegato alla citata determinazione comprende anche ATSM Associazione Trentina Sclerosi Multipla onlus per il servizio di “Comunità protetta disabili” presso via del Suffragio n. 53 a Trento. Precedentemente ATSM - Associazione Trentina Sclerosi Multipla onlus - è stata autorizzata al funzionamento per la struttura operativa sita a Trento, via Suffragio n. 53/A quale “centro residenziale per disabili”, tipologia 3.7 ai sensi del catalogo delle tipologie di servizio per un’utenza massima di n. 13 ospiti con determinazione del Servizio politiche sociali e abitative n. 187 di data 29 marzo 2010, ai sensi della l.p. 12 luglio 1991, n. 14, articolo 35 e DPP 22 ottobre 2003, n. 31- 152/Leg. Nelle more della verifica dei requisiti minimi ed ulteriori di qualità ai fini dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e/o socio sanitaria e di accreditamento, ai sensi degli articoli 5 e 14 del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg., è riconosciuta la validità dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata con il citato provvedimento del Servizio politiche sociali nonché il provvisorio accreditamento. 1.2.4 Compartecipazione alla spesa L’Azienda provinciale per i servizi sanitari si avvale, per il calcolo della compartecipazione, degli uffici amministrativi dei Servizi socio-assistenziali delle Comunità/Territorio. Nello specifico, le Comunità/Territorio continueranno a provvedere alla raccolta della documentazione ed alla conseguente definizione del concorso alla spesa, secondo quanto previsto nell’ambito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e ss.mm.ii., aventi per oggetto “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali”. Sulla base di questi dati, Apss emette la fattura e recupera la compartecipazione. 1.2.5 Flussi informativi I sistemi informativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati saranno quelli definiti dall’Azienda sanitaria, in linea con gli strumenti informativi già attualmente in uso. 13 Num. prog. 21 di 64
L’Azienda è responsabile dell’invio dei dati alla Provincia, per finalità programmatorie e per il debito informativo SIND, nonché della validazione e certificazione della qualità degli eventuali meccanismi di interoperabilità. 1.2.6 Obblighi informativi Con la sottoscrizione dell’accordo negoziale con l’Azienda sanitaria gli enti si impegnano a trasmettere al Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia, a mezzo pec all’indirizzo dip.salute@pec.provincia.tn.it, entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi competenti, la documentazione e i dati contenuti nel documento «Linee guida per la realizzazione del documento di rendicontazione» (Allegato 2 - parte integrante del presente provvedimento). Le linee guida sono suddivise nel modo seguente: • prima parte: riguarda le informazioni generali, gli aspetti istituzionali ed organizzativi; • seconda parte: riguarda le informazioni relative alle persone che fruiscono dei servizi; • terza parte: riguarda gli aspetti economici e patrimoniali. 1.2.7 Vigilanza L’Azienda sanitaria esercita le seguenti funzioni: • vigilanza igienico-sanitaria relativa alla struttura edilizia; • vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti di comunità; • vigilanza igienico-sanitaria sulle prestazioni da erogare agli ospiti, rivolta alle attività sanitarie presenti nei centri residenziali per disabili; • vigilanza e controllo sulla conservazione dei medicinali e sulla loro gestione. La vigilanza sull’assistenza farmaceutica è effettuata secondo le direttive del Servizio farmaceutico della medesima Azienda sanitaria. In caso di necessità l’Azienda sanitaria detta specifiche prescrizioni e i relativi provvedimenti da adottare. L’attività di vigilanza è parte integrante del processo di verifica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento istituzionale. In particolare, il monitoraggio è funzionale ad accertare il rispetto degli standard di sicurezza e qualità correlati ai servizi erogati dalle strutture e a supportare il miglioramento continuo, organizzativo e assistenziale. A tal fine l'Azienda sanitaria nell’espletamento della propria attività, si raccorda con i competenti uffici provinciali in materia di autorizzazione e accreditamento, al fine di razionalizzare i tempi di verifica, uniformare metodi e strumenti di verifica nonché al fine di promuovere l'adozione di indicatori di monitoraggio dell'attività, dei processi e degli esiti raffrontabili. 1.3 CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI 1.3.1 CENTRI SOCIO-PSICO-EDUCATIVI A CARATTERE RIABILITATIVO 1.3.1.a ANFFAS TRENTINO ONLUS- Paese di Oz Anffas Trentino onlus gestisce il Centro diurno socio educativo per giovani adulti “Cresciamo insieme” di Corso 3 Novembre n. 69 e il Centro abilitativo per l’età evolutiva e centro diurno socio educativo per ragazzi “CentrAvanti” di via Aosta n. 1, dove si svolge anche attività ambulatoriale. 1.3.1.b ATSM ONLUS ATSM Onlus - Associazione Trentina Sclerosi Multipla - gestisce a Trento un Centro di riabilitazione per adulti - Centro Franca Martini - in via Taramelli n. 8/c e un centro diurno socio educativo per adulti e un centro di riabilitazione per l’età evolutiva in via Degasperi n. 126/2. 14 Num. prog. 22 di 64
1.3.1.c AGSAT ONLUS AGSAT Onlus -Associazione Genitori Soggetti Autistici del Trentino - risponde ad esigenze di tipo riabilitativo sanitario-sociale per soggetti con disturbi dello spettro autistico, attraverso un servizio di attività ambulatoriale di cura e riabilitazione a Trento nella struttura di Via Brennero n. 260/h e un servizio di attività psico- socio-educativa con funzione riabilitativa per ragazzi e giovani adulti, svolta presso il centro diurno in Via delle Palazzine 7 a Trento denominato “Maso Zancanella”. Relativamente alla struttura “Maso Zancanella”, nel corso del 2021, si prevede di attivare un lavoro di analisi e valutazione degli obiettivi terapeutici dei singoli progetti riabilitativi degli utenti con riferimento anche all’eventuale ridefinizione della mission della struttura. 1.3.1.d Destinatari Questa tipologia di servizio è rivolta ad adulti e minori di età affetti da patologie che presentano esiti invalidanti e/o la cui attività educativa/riabilitativa può consentire il superamento di ostacoli nello sviluppo organico e un equilibrato e armonico sviluppo delle proprie competenze. Per gli assistiti del servizio sanitario nazionale residenti in comuni di altre Regioni, inseriti in questi centri, la spesa per l’assistenza sociosanitaria di cui alle presenti direttive, non può essere posta a carico del servizio sanitario provinciale, ma deve essere direttamente addebitata, da parte dei centri ospitanti, alle Aziende Sanitarie di residenza degli utenti. Ciascun centro s’impegna pertanto ad acquisire, all’atto dell’ammissione degli ospiti con residenza anagrafica extra-provinciale, l’impegno della ASL di residenza ad assumere il relativo onere per la spesa. 1.3.1. e Accertamento dello stato di bisogno e accesso al servizio L’accesso ai centri socio-psico-educativi a carattere riabilitativo della Provincia, avviene previa valutazione dell’unità valutativa multidimensionale – UVM con l’elaborazione di un Progetto Individualizzato che individua gli obiettivi, le aree di intervento e le modalità del trattamento. L’Azienda provvede all’inserimento nella banca dati aziendale dei dati anagrafici e valutativi relativi alle persone accolte. 1.3.1. f Prestazioni socio-sanitarie assicurate nei centri socio-psico educativi a carattere riabilitativo Trattasi di servizi a carattere diurno per lo svolgimento di attività socio-educative e/o socio- riabilitative, in cui è possibile fruire di prestazioni a carattere specialistico ambulatoriale e/o finalizzate a interventi socio-riabilitativi individualizzati. Secondo quanto disposto dal Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48 Leg., e relative disposizioni attuative, tali centri si configurano quali centri ambulatoriali di riabilitazione, caratterizzandosi per la globalità del trattamento sull’handicap che richiede un apporto multidisciplinare medico, psicologico, riabilitativo ed educativo. 1.3.1.g Modalità di finanziamento In ragione della specificità dei centri, la remunerazione dell’attività espletata negli stessi avverrà nel 2021 per le attività educative e psico-educative diurne a carattere socio-riabilitativo, nella misura indicata nella tabella riportata di seguito, in ragione di una rendicontazione che tiene conto della frequenza media minima annua stimata e delle attività svolte e individuate dai Piani Individualizzati. Tale finanziamento è definito come budget annuo onnicomprensivo, quantificato ex ante ed erogabile in dodicesimi. A partire dall’anno 2021 non vengono riportati nelle presenti direttive i volumi di finanziamento massimi negoziabili per prestazioni di specialistica ambulatoriale a carattere riabilitativo; i budget per tali attività saranno quindi concordati dai gestori con APSS in base ai fabbisogni definiti in 15 Num. prog. 23 di 64
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