Sanzioni più severe per il commercio illegale di animali e piante protetti
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Il Consiglio federale Il portale del Governo svizzero Sanzioni più severe per il commercio illegale di animali e piante protetti Berna, 14.08.2019 - Le sanzioni penali della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) saranno inasprite. In futuro, i casi gravi di commercio illegale di specie animali e vegetali protette dovranno essere considerati crimini. Il 14 agosto 2019 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione che durerà sino alla metà di novembre 2019. La LF-CITES applica la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Con la sua revisione, il Consiglio federale intende inasprire le disposizioni penali. In futuro, i casi gravi di commercio illegale di specie animali e vegetali protette dovranno essere considerati crimini. È il caso, ad esempio, in cui gli autori del reato agiscono a fini commerciali o in una banda, oppure quando è coinvolto un gran numero di esemplari protetti. Inoltre, il reato di base non costituirà più una violazione, ma sarà considerato un crimine. Con questi inasprimenti si intende rafforzare la protezione degli animali e delle piante oggetto della convenzione CITES. Obblighi di informazione nella vendita e ulteriore rafforzamento dell'esecuzione Verrà inoltre introdotto un obbligo di informazione nella vendita: le persone che offrono pubblicamente esemplari di specie protette non possono più rimanere anonime e devono inoltre fornire informazioni sugli esemplari che offrono. Le modifiche proposte prevedono anche la possibilità di divieti di importazione temporanea. Ciò vale per quelle specie animali e vegetali che possono essere confuse con gli esemplari CITES e che sono protette a livello nazionale in un altro Paese perché chiaramente a rischio estinzione. In questo modo, il Consiglio federale vuole impedire che tali esemplari provenienti da un altro Paese possano entrare nel commercio internazionale attraverso la Svizzera. Le modifiche in programma si basano sulla mozione Barazzone (15.3958) "Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate". Esse non hanno ripercussioni finanziarie e sul personale per Confederazione, Cantoni e Comuni. Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.
Dal 1975 la Svizzera è Stato contraente Dal 1975 la Svizzera è Stato contraente della Convenzione CITES. Quest'ultima contiene tre allegati con animali e piante di specie protette interessate dal commercio internazionale, suddivisi in tre categorie: specie minacciate di estinzione (allegato I), specie che potrebbero essere minacciate (allegato II) e specie protette da singole parti contraenti (allegato III). Indirizzo cui rivolgere domande Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) Servizio stampa Tel. 058 463 78 98 media@blv.admin.ch Pubblicato da Il Consiglio federale https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html Segreteria generale DFI http://www.edi.admin.ch Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria http://www.blv.admin.ch
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Revisione della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consultazione 1
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Avamprogetto e rapporto esplicativo relativo alla modifica della legge federale sulla circolazione delle spe- cie di fauna e di flora protette Compendio Con la presente modifica della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette si inaspriscono le disposi- zioni penali a seguito della Mozione 15.3958 Barazzone Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minac- ciate. Inoltre, si apportano miglioramenti e aggiornamenti puntuali alla legge, ad esempio estendendo la competenza del Consi- glio federale a emanare divieti d’importazione e conferendo all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) la competenza, attualmente spettante al Dipartimento federale dell’interno, di emanare divieti di importazione in caso di comprovata violazione della Convenzione CITES e su raccomandazione dei relativi organi. Inoltre, le persone che offrono in vendita esemplari di specie protette devono ora adempiere determinati obblighi di informazione. 3
Avamprogetto e rapporto esplicativo relativo alla modifica della legge federale sulla circolazione delle spe- cie di fauna e di flora protette 1 Punti essenziali dell’avamprogetto 1.1 Situazione iniziale Dal 1975 la Svizzera è Stato contraente della Convenzione del 3 marzo 19731 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione CITES). La Convezione contiene tre allegati con animali e piante di specie protette commercializzate a livello internazionale, suddivisi in tre categorie: specie minacciate di estinzione (allegato I), specie che potrebbero essere minacciate (allegato II) e specie protette da singole Parti contraenti (allegato III). L’importazione e l’esportazione di specie minacciate di estinzione sono autorizzate soltanto in casi eccezionali, le altre specie sono soggette a controllo. Gli obblighi derivanti dalla Convenzione vengono attuati mediante la legge federale del 16 marzo 2012 2 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) e due ordinanze (ordinanza del 4 settembre 20133 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette [O-CITES] e ordinanza del 4 settembre 20134 sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette [ordinanza sui controlli CITES]). La mozione 15.3958 Barazzone Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate5, accolta dal Parlamen- to il 16 dicembre 2016, incarica il Consiglio federale di inasprire le sanzioni penali della LF-CITES. Nell’ambito della revisione si apportano altre modifiche puntuali della LF-CITES, che riguardano soprattutto la competenza di emanare divieti di importazione nonché il conferimento dell’autorizzazione al Consiglio federale a stabilire le informazioni che devono essere fornite dalle persone che offrono pubblicamente esemplari di specie protette. 1.2 La normativa proposta Le disposizioni penali devono essere inasprite in modo che il reato di base sia considerato un delitto (art. 26). Sussiste un crimine se l’infrazione riguarda un gran numero di esemplari di specie protette o se l’infrazione è commessa per mestiere o come membro di una banda (art. 26a). La competenza del Consiglio federale a emanare divieti di importazione deve essere estesa alle specie di fauna e di flora i cui esem- plari possono essere facilmente confusi con le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III CITES (art. 9 cpv. 1). Inoltre, la disposizione di divieti di importazione temporanei che possono essere emanati in caso di violazione comprovata della Convenzione CITES in futuro non competerà più al Dipartimento federale dell’interno (DFI) bensì all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), poiché nel caso dell’attuazione dei divieti nella legislazione svizzera si tratta di fatto soltanto di applicare una decisione degli Stati (art. 9 cpv. 2). In futuro anche le aziende che allevano a titolo professionale esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES devono tenere un registro di controllo degli effettivi (art. 11). Inoltre, deve essere introdotto un obbligo di informazione per le persone che offrono esemplari di specie protette nelle inserzioni su Internet, nei periodici o sui giornali (art. 11a). 1.3 Attuazione L’attuazione della LF-CITES compete alla Confederazione, in particolare all’USAV (art. 17 cpv. 1 nonché art. 41 O-CITES). Oltre all’USAV, gli organi di controllo sono il Servizio fitosanitario federale, l’Amministrazione federale delle dogane, gli uffici veterinari cantonali, i veterinari e altre organizzazioni o persone del diritto privato o pubblico a cui vengono assegnati compiti esecutivi (art. 41 O-CITES). Le modifiche proposte della LF-CITES non tangono le competenze esecutive. 2 Commento ai singoli articoli Art. 9 Divieti di importazione Cpv. 1 Secondo il diritto attuale il Consiglio federale ha la competenza, in determinate condizioni, di vietare l’importazione di esemplari di specie protette prelevati dall’ambiente naturale od oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali (art. 1 cpv. 2 lett. b). Questa competenza deve essere estesa alle specie di fauna e di flora i cui esemplari pos- 1 RS 0.453 2 RS 453 3 RS 453.0 4 RS 453.1 5 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia vista > Mozioni 4
sono essere facilmente confusi con le specie di cui agli allegati I–III (art. 1 cpv. 2 lett. c). In tal modo si intende evitare che queste specie di piante e animali protette a livello nazionale in un altro Paese e dichiaratamente minacciate giungano sul mercato internazio- nale attraverso la Svizzera. Cpv. 2 In caso di violazione comprovata della Convenzione CITES, deve continuare a esservi la possibilità di vietare l’importazione di diversi esemplari di specie protette su raccomandazione degli organi della CITES. Dato che tali raccomandazioni si basano su accer- tamenti fondati e su uno scambio attivo tra gli Stati contraenti rappresentati nei rispettivi organi, nell’applicare il divieto nella legisla- zione svizzera si tratta di fatto soltanto dell’attuazione di una decisione degli Stati contraenti. In futuro dovrà occuparsene l’USAV in qualità di Ufficio specialistico competente (cpv. 2) e dovrà quindi poter modificare autonomamente l’allegato 3 dell’ordinanza sui controlli CITES che elenca i divieti di importazione. L’O-CITES conterrà la norma di delega concreta. Art. 11, rubrica e cpv. 1 e 3 Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento Negli ultimi dieci anni la percentuale del numero di animali vivi oggetto di commercio provenienti da allevamenti è aumentata conti- nuamente. Attualmente questa percentuale corrisponde alla maggioranza degli animali vivi oggetto di commercio. In parallelo sono aumentati in tutto il mondo i casi di «riciclaggio» di animali prelevati illegalmente dall’ambiente naturale e venduti tramite le aziende di allevamento. Nel 2016 per contrastare questo problema gli Stati contraenti della Convenzione CITES hanno emanato la risoluzione Conf. 17.7 «Review of trade in animal specimens reported as produced in captivity», secondo la quale gli Stati membri della CITES si impegnano a dedicare maggiore attenzione al problema. In futuro non solo le aziende che commerciano a titolo professionale esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES devono tenere un registro di controllo degli effettivi ma anche quelle che allevano a titolo professionale queste specie. Questo controllo degli effettivi è importante per verificare l’origine legale degli esemplari che si trovano in custodia degli allevatori. Per sapere chi alleva esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES, il DFI deve inoltre poter prevedere, come per le aziende commerciali, un obbligo di registrazione degli allevatori. Art. 11a Obblighi di informazione nella vendita di esemplari di specie protette I venditori di esemplari di specie protette non devono più poter effettuare le loro offerte su Internet, nei periodici o sui giornali in forma anonima. Deve essere introdotto un obbligo di informazione per le persone che offrono in vendita pubblicamente esemplari di specie protette (cpv 1.). Il Consiglio federale viene autorizzato a stabilire obblighi di informazione concreti (cpv.2). I ge stori delle piattaforme di inserzioni su Internet e gli editori della carta stampata con una sezione dedicata alle inserzioni provvedono, nell’ambito delle loro possibilità, alla completezza dei dati (cpv 3). Ciò non significa tuttavia che debbano eseguire un controll o completo. Piuttosto, devono provvedere, mediante strumenti appropriati (ad es. installando un campo obbligatorio per l’indirizzo), a far sì che gli offerenti adempiano ai loro obblighi. Art. 14 cpv. 2 Misure Per gli esemplari protetti dalla LF-CITES talvolta sono applicabili anche le disposizioni dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi 6 o con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia7. Se questi non soddisfano le relative prescrizioni sulle derrate alimentari e sulle epizoozie vengono contestati e distrutti. In questi casi avrebbe poco senso prescrivere un’ulteriore misura secondo la LF-CITES in aggiunta a quelle previste in base alle suddette ordinan- ze. Gli organi di controllo devono poter rinunciare a disporre una misura in base alla LF-CITES. Art. 15 cpv. 2 periodo 2 Sequestro Gli animali e le piante sequestrati vivi vengono custoditi temporaneamente in una struttura designata dall’USAV (art. 39 cpv. 1 O- CITES). Finora l’USAV informava, su richiesta, le persone responsabili circa il luogo di ricovero del loro animale o delle loro piante. Ciò ha ripetutamente fatto sì che persone disturbassero la gestione della rispettiva struttura. Per evitare situazioni di que sto tipo in futuro, il capoverso 2 sarà integrato in modo che il Consiglio federale debba poter decidere quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi devono essere comunicate alle persone responsabili e a terzi. Art. 16 cpv. 1 e 1bis Confisca L’articolo 16 menziona i presupposti secondo cui possono essere confiscati gli esemplari di specie protette. Secondo il diritto attuale il sequestro di cui all’articolo 15 deve precedere la confisca. Tuttavia, vi sono situazioni in cui non è necessaria una procedura a due livelli (sequestro – confisca), ad esempio, nel caso di un esemplare di una specie di cui all’allegato I CITES importato senza la dovu- ta autorizzazione. Per questi esemplari di regola non vengono emesse autorizzazioni di importazione, cosicché per il destin atario della decisione non deve neanche essere fissato un termine adeguato per presentare a posteriori l’autorizzazione necessaria. Pertanto deve essere possibile disporre direttamente la confisca. Le persone che importano esemplari di specie protette senza autorizzazione, pur essendo palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione, in futuro non dovranno più avere la possibilità di richiedere e presentare all’USAV a posteriori l’autorizzazione necessaria per tale importazione. Bisogna valutare in base alle circostanze di ogni singolo caso se la persona è palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione o meno. Ad esempio, se l’esemplare da impor- tare viene trasportato in un luogo inusuale o se è stato compiuto uno sforzo particolare per garantire che non venga individuato all’ingresso nel Paese. Pertanto, anche in questi casi appare poco opportuno sequestrare prima gli esemplari e poi confiscarli in un secondo momento. Lo stesso vale per un bene senza padrone. L’articolo 16 deve essere modificato in modo che gli organi di control- lo possano in casi definiti concretamente confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare (cpv. 1 bis). Di conse- guenza, si rende necessario modificare anche il capoverso 1. 6 RS 916.443.10 7 RS 916.443.11 5
Art. 24 cpv. 3 e 4 Opposizione Le decisioni dell’USAV possono essere impugnate con opposizione (art. 24 cpv. 1); le decisioni di altre autorità federali sono impu- gnabili con ricorso all’USAV (art. 25 cpv. 1). I termini di ricorso e di opposizione sono attualmente diversi; per l’opposizione il termine è di 10 giorni (art. 24 cpv. 3), per il ricorso invece è di 30 giorni (art. 25 cpv. 2). Questa differenza è infondata . Il termine di opposizione deve essere adeguato al termine di ricorso e quindi, in futuro, essere anch’esso di 30 giorni (cpv. 3). L’opposizione consente ai destinatari della decisione di essere sentiti a seguito della decisione emanata (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. b della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa). La concessione di essere sentiti rappresenta un diritto costitu- zionale (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 19999 [Cost.]) che deve essere garantito gratuitamente ai destinatari della decisione. Pertanto, deve essere integrato un capoverso aggiuntivo in cui si dichiara che la procedura di opposizione è gratuita (cpv. 4). Art. 26 e art. 26a Disposizioni penali Informazioni generali Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato la mozione 15.3958 Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate del consigliere nazionale Guillaume Barazzone, che incarica il Consiglio federale di inasprire le sanzioni penali della LF-CITES. Inoltre, con la risoluzione 69/314 del 30 luglio 201510 l’assemblea generale dell’ONU ha chiesto agli Stati membri di qualificare come «serious crime» ai sensi della Convenzione ONU del 15 novembre 2000 11 contro la criminalità organizzata transnazionale le infrazioni commesse dal crimine organizzato nell’ambito degli animali e delle piante protetti. Con questo termine si intendono reati puniti con una pena detentiva di almeno quattro anni (art. 2 lett. b della Convenzione). A seguito di questa decisione politica si effettua un inasprimento delle disposizioni penali. Art. 26 Contravvenzioni e delitti Il reato di base non deve più essere considerato una contravvenzione, bensì un delitto. Inoltre, in futuro deve poter essere punito anche chi possiede, offre in vendita o cede a terzi a pagamento o gratuitamente esemplari importati in Svizzera senza autorizzazione (cpv. 1 lett. c). Ciò era già il caso prima dell’entrata in vigore della LF-CITES, quando la disposizione penale era ancora contenuta nella legge sulla protezione degli animali (RS 455 [previgente art. 27 cpv. 1]). Nell’ambito della presente revisione occorre colmare nuovamente questa lacuna di punibilità. Per casi di lieve entità sarà ancora possibile infliggere una multa (cpv. 2). Questo caso si verifica per situazioni che non ledono in maniera rilevante gli interessi della conservazione delle specie. Ad esempio, nel caso in cui manchino le autorizzazioni necessarie per l’importazione di mutanti di colore di pitoni reali allevati che per motivi di conservazione delle specie sono di lieve importanza o di orchidee riprodotte artificialmente. Deve essere punito con la multa anche chi viola le disposizioni di esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile e chi commette un’infrazione per negligenza (cpv. 3 e 4). Art. 26a Crimini I casi gravi devono essere considerati crimini. Un caso grave sussiste se l’autore commette per mestiere infrazioni alla LF-CITES o agisce come membro di una banda che si è riunita per l’esecuzione prolungata di infrazioni alla LF-CITES. Inoltre, l’autore può eventualmente essere citato in giudizio per la partecipazione a un’organizzazione criminale o per il sostegno a un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter del Codice penale12. In tal modo viene attuata la suddetta risoluzione. Infine, sussiste un crimine anche nel momento in cui l’infrazione riguarda un gran numero di esemplari di specie elencate negli allegati I e II CITES. Un «gran numero» di esemplari protetti, ad esempio, vuol dire cento chili di avorio di elefante (allegato I), oltre cinquanta scialli di lana di antilope tibetana (allegato I) o diverse migliaia di anguille cieche (allegato II). Art. 27 cpv. 1 periodo 1 Perseguimento penale A seguito delle modifiche riguardanti le disposizioni penali, è stata apportata una modifica redazionale nel primo periodo del capo- verso 1 dell’articolo 27. 3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni Con l’avamprogetto non è prevista alcuna intensificazione dei compiti per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Non vi sono ripercussioni finanziarie né sul personale. 8 RS 172.021 9 RS 101 10 www.un.org > english > documents > General Assembly Resolutions > 69th - 2014 > A/RES/69/314 11 RS 0.311.54 12 RS 311.0 6
3.2 Ripercussioni sull’economia, sulla società e l’ambiente L’avamprogetto non ha ripercussioni sull’economia e sulla società. Con l’inasprimento delle disposizioni penali viene migliorata la protezione degli esemplari di specie protette, il che incide positivamente sulla biodiversità. 4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale 4.1 Rapporto con il programma di legislatura L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 13 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201614 sul programma di legislatura 2015–2019. Poiché accogliendo la mozione 15.3958 Barazzone Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di inasprire le sanzioni penali della LF-CITES l’avamprogetto si è reso comunque necessario. 4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale Non sussistono contraddizioni tra l’avamprogetto e le strategie del Consiglio federale. 5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità Secondo l’articolo 78 capoverso 4 lettera a Cost. la Confederazione emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salva- guardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. In questo ambito la Confede- razione ha piena competenza legislativa. La LF-CITES, ossia le presenti modifiche, si basano inoltre sulla Convezione CITES che obbliga gli Stati contraenti ad applicare impegni internazionali nel diritto nazionale. 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Le presenti modifiche si basano sulla Convenzione CITES e sono dunque con essa compatibili (cfr. n. 5.1). 5.3 Forma dell’atto Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200215 sul Parlamento, tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Nell’ambito della presen- te revisione si emanano, tra l’altro, regolamentazioni che intaccano i diritti di proprietà e di libertà delle persone interessate (diritto di confisca delle autorità di controllo, disposizioni penali). Inoltre, si disciplinano gli obblighi dei cittadini (obbligo dell e aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi, obbligo di indicare diverse informazione se gli esemplari di specie protette vengono offerti pubblicamente). Queste importanti disposizioni che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. 5.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale L’avamprogetto non influisce sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte di Confederazione e Cantoni. 5.5 Delega di competenze legislative L’avamprogetto di revisione contiene le seguenti nuove norme di delega: La competenza del Consiglio federale a emanare un divieto di importazione di esemplari di specie protette deve essere estesa alle specie di fauna e di flora i cui esemplari possono essere facilmente confusi con le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III CITES (art. 9 cpv. 1). Inoltre, esso dovrà stabilire quali informazioni devono essere fornite dalle persone che offrono in ve ndita pubblicamente esemplari di specie protette (art. 11a). Dovrebbe rientrare nella competenza del Consiglio federale anche la regola- mentazione concernente le informazioni sulla custodia di esemplari vivi sequestrati che devono essere fornite alle persone re sponsa- bili nonché a terzi (art. 15 cpv. 2). In futuro i divieti di importazione che possono essere emanati su raccomandazione degli organi 13 FF 2016 909 14 FF 2016 4605 15 RS 171.10 7
della Convenzione in caso di violazione comprovata della Convenzione CITES saranno ordinati dall’USAV anziché dal DFI (art. 9 cpv. 2). 8
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) Modifica del ... L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera decreta: I La legge federale del 16 marzo 20121 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette è modificata come segue: Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva 1Il Consiglio federale può vietare l’importazione di esemplari di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi: 2In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l’USAV può prevedere temporanea- mente divieti di importazione per: Art. 11 rubrica nonché cpv. 1 e 3 Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento 1 Chiunque commerci o allevi a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi. 3 Il DFI può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano o allevano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I– III CITES. Art. 11a Obblighi di informazione nella vendita di esemplari di specie protette 1Le persone che offrono in vendita pubblicamente esemplari di specie protette devono fornire informazioni su di esse e sugli esemplari offerti. RS .......... 1 RS 453 2019–… 1
Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF RU 2019 2 Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere fornite. 3 I gestori delle piattaforme Internet e gli editori della carta stampata provvedono alla completezza dei dati. Art. 14 cpv. 2 2 Essi possono rinunciare a una misura se per un esemplare si dispone già una misu- ra in virtù della legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari. Art. 15 cpv. 2, secondo periodo 2... Esso determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi. Art. 16 cpv. 1 e 1bis 1 Gli organi di controllo confiscano gli esemplari sequestrati se: a. i documenti o le prove mancanti non sono esibiti entro il termine impartito; oppure b. gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito. 1bis Essi possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se: a. per l’importazione, il transito o l’esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati; b. gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione seppure la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione; oppure c. sono un bene senza padrone. Art. 24 cpv. 3 e 4 3 Il termine di opposizione è di 30 giorni. 4 La procedura di opposizione è gratuita. Art. 26 Contravvenzioni e delitti 1È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: a. viola gli articoli 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1 (obbligo di autorizzazione) e 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende com- 2
Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF RU 2019 merciali e delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo de- gli effettivi), b. viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale, dal DFI o dall’USAV in virtù degli articoli 7 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione), 9 (divieto di importazione) e 11 capoverso 3 (obbligo di registrazione delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento); c. possiede, offre in vendita o cede a terzi esemplari importati senza autorizza- zione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1. 2 Nei casi di lieve entità la pena è della multa. 3È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale o del DFI che non sono punibili secondo il capoverso 1 e la cui inosservanza è stata dichiarata punibile. 4È punito con la multa chiunque commette un’infrazione per negligenza ai sensi dei capoversi 1–3. Art. 26a Crimini La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’infrazione: a. riguarda un gran numero di esemplari delle specie di cui agli allegati I e II CITES; b. è stata commessa dall’autore per mestiere; c. è stata commessa dall’autore come membro di una banda che si è riunita per l’esecuzione prolungata di infrazioni alla presente legge. Art. 27 cpv. 1, primo periodo 1 L’USAV persegue e giudica le infrazioni di cui agli articoli 26 e 26a. II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3
0 Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale dell'interno DFI Confederation suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Berna, Destinatari: i partiti politici le associazioni mantello dei Comuni, delle cittä e delle regioni di montagna le associazioni mantello dell'economia le cerchie interessate Revisione della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette: avvio della procedura di consultazione Gentili Signore e Signori, in data 14 agosto 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di avviare una proce- dura di consultazione sulla modifica della !egge federale sulla circolazione delle spe- cie di fauna e di flora protette presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni man- tello svizzere dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia, le cerchie interessate e il governo del Principato del Liechtenstein. Vi invitiamo a farci pervenire le vostre osservazioni per e-mail entro il 20 novembre 2019. La modifica della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora pro- tette (LF-CITES) intende attuare la mozione 15.3958 Barazzone «lnasprire le san- zioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate», adottata dal Parla- mento. In questa occasione si mira inoltre ad apportare miglioramenti e aggiorna- menti puntuali nella LF-CITES, in particolare nell'ambito dei divieti di importazione e degli obblighi di informazione di persone ehe offrono in vendita pubblicamente esem- plari di specie protette. Vi invitiamo quindi a prendere posizione sull'avamprogetto e sulle spiegazioni pre- senti nel rapporto esplicativo. E possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indi- rizzo: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFI
Se fasse necessaria in forma cartacea, la documentazione puö essere richiesta al seguente indirizzo: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Divisione Affari internazio- nali, Michelle Vock, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna (tel. 058 462 55 14, e-mail: michelle.vock@blv.admin.ch). Ci impegniamo a pubblicare documenti facilmente accessibili ai sensi della legge sui disabili (RS 151.3). Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri possibilmente in forma elettronica (sia in formato PDF ehe in formato Word) entro il termine indicato, al seguente indirizzo di posta elettronica: vernehmlassungen@blv.admin.ch. Utilizzare esclusivamente il modulo previsto, reperibile su: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pen- dent.html#DFI In vista di eventuali chiarimenti, vi chiediamo anche di indicare le informazioni di con- tatto della vostra persona responsabile. Per rispondere a eventuali domande e a vostra disposizione Matthias Lörtscher (tel. 058 463 81 59; e-mail: matthias.loertscher@blv.admin.ch). Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e porgiamo cordiali saluti. Alain Berset 2/2
Änderung Bundesgesetz über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten Liste der Vernehmlassungsadressaten Liste des destinataires consultés Elenco dei destinatari della consultazione Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061) 1. Kantone und Regierung des Fürstentums Liechtenstein/ Cantons et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein / Cantoni e il Governo del Principato del Liechtenstein......2 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale………………………...4 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna................................................................................................................................ 6 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia .................. 6 5. Liste der zusätzlichen Vernehmlassungsadressaten / Liste des destinataires supplémentaires / Elenco di ulteriori destinatari .................................................................... 7 1
1. Kantone und die Regierung des Fürstentums Liechtenstein / Cantons et le Gouverne- ment de la Principauté de Liechtenstein / Cantoni e il Governo del Principato Staatskanzlei des Kantons Zürich Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich staatskanzlei@sk.zh.ch Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68 3000 Bern 8 info@sta.be.ch Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern staatskanzlei@lu.ch Standeskanzlei des Kantons Uri Rathausplatz 1 6460 Altdorf ds.la@ur.ch Staatskanzlei des Kantons Schwyz Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz stk@sz.ch Staatskanzlei des Kantons Obwalden Rathaus 6061 Sarnen staatskanzlei@ow.ch Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans staatskanzlei@nw.ch Staatskanzlei des Kantons Glarus Rathaus 8750 Glarus staatskanzlei@gl.ch Staatskanzlei des Kantons Zug Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug info@zg.ch Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg chancellerie@fr.ch 2
Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn kanzlei@sk.so.ch Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Marktplatz 9 4001 Basel staatskanzlei@bs.ch Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal landeskanzlei@bl.ch Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube 7 8200 Schaffhausen staatskanzlei@ktsh.ch Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude 9102 Herisau Kantonskanzlei@ar.ch Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell info@rk.ai.ch Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude 9001 St. Gallen info.sk@sg.ch Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse 35 7001 Chur info@gr.ch Staatskanzlei des Kantons Aargau Regierungsgebäude 5001 Aarau staatskanzlei@ag.ch Staatskanzlei des Kantons Thurgau Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld staatskanzlei@tg.ch Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Palazzo delle Orsoline 6501 Bellinzona can-scds@ti.ch Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Place du Château 4 1014 Lausanne 3
info.chancellerie@vd.ch Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Planta 3 1950 Sion Chancellerie@admin.vs.ch Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel Secretariat.chancellerie@ne.ch Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3 service-adm.ce@etat.ge.ch Chancellerie d’Etat du Canton du Jura 2, rue de l’Hôpital 2800 Delémont chancellerie@jura.ch Sekretariat Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Haus der Kantone Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Speichergasse 6 Conferenza dei Governi cantonali (CdC) Postfach 3001 Bern mail@kdk.ch Regierung des Fürstentums Liechtenstein Regierungsgebäude Peter-Kaiser-Platz 1 Postfach 684 9490 Vaduz office@regierung.li 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Postfach 119 Parti bourgeois-démocratique PBD 3000 Bern 6 Partito borghese democratico PBD mail@bdp.info Christlichdemokratische Volkspartei CVP Generalsekretariat Parti démocrate-chrétien PDC Hirschengraben 9 Partito popolare democratico PPD Postfach 3001 Bern info@cvp.ch 4
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow Frau Linda Hofmann St. Antonistrasse 9 6060 Sarnen ch.schaeli@gmx.net Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis CSPO Geschäftsstelle Postfach 132 3930 Visp info@cspo.ch Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Nägeligasse 9 Parti évangélique suisse PEV Postfach Partito evangelico svizzero PEV 3001 Bern vernehmlassungen@evppev.ch FDP. Die Liberalen Generalsekretariat PLR. Les Libéraux-Radicaux Neuengasse 20 PLR.I Liberali Radicali Postfach 3001 Bern info@fdp.ch Grüne Partei der Schweiz GPS Waisenhausplatz 21 Parti écologiste suisse PES 3011 Bern Partito ecologista svizzero PES gruene@gruene.ch Grünliberale Partei glp Laupenstrasse 2 Parti vert’libéral pvl 3008 Bern schweiz@grunliberale.ch Lega dei Ticinesi (Lega) Via Monte Boglia 3 Case postale 4562 6904 Lugano lorenzo.quadri@mattino.ch Mouvement Citoyens Genevois (MCG) Case postale 155 1211 Genève 13 info@mcge.ch Partei der Arbeit PDA Postfach 8640 Parti suisse du travail PST 8026 Zürich pdaz@pda.ch Schweizerische Volkspartei SVP Generalsekretariat Union Démocratique du Centre UDC Postfach 8252 Unione Democratica di Centro UDC 3001 Bern gs@svp.ch 5
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Zentralsekretariat Parti socialiste suisse PSS Spitalgasse 34 Partito socialista svizzero PSS Postfach 3001 Bern verena.loembe@spschweiz.ch 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associ- ations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna Schweizerischer Gemeindeverband Laupenstrasse 35 3008 Bern verband@chgemeinden.ch Schweizerischer Städteverband Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern info@staedteverband.ch Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Seilerstrasse 4 Postfach 3001 Bern info@sab.ch 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'écono- mie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia economiesuisse Hegibachstrasse 47 Verband der Schweizer Unternehmen Postfach Fédération des entreprises suisses 8032 Zürich Federazione delle imprese svizzere info@economiesuisse.ch Swiss business federation bern@economiesuisse.ch Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Schwarztorstrasse 26 Union suisse des arts et métiers (USAM) Postfach Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) 3001 Bern info@sgv-usam.ch 6
Schweizerischer Arbeitgeberverband Hegibachstrasse 47 Union patronale suisse Postfach Unione svizzera degli imprenditori 8032 Zürich verband@arbeitgeber.ch Schweiz. Bauernverband (SBV) Laurstrasse 10 Union suisse des paysans (USP) 5201 Brugg Unione svizzera dei contadini (USC) info@sbv-usp.ch Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Postfach 4182 Association suisse des banquiers (ASB) 4002 Basel Associazione svizzera dei banchieri (ASB) office@sba.ch Swiss Bankers Association Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Monbijoustrasse 61 Union syndicale suisse (USS) Postfach Unione sindacale svizzera (USS) 3000 Bern 23 info@sgb.ch Kaufmännischer Verband Schweiz Hans-Huber-Strasse 4 Société suisse des employés de commerce Postfach 1853 Società svizzera degli impiegati di commercio 8027 Zürich berufspolitik@kfmv.ch Travail.Suisse Hopfenweg 21 Postfach 5775 3001 Bern info@travailsuisse.ch 5. Übrige Organisationen / autres organisations / altre organizzazioni Ärztinnen + Ärzte für Tierschutz in der Medizin Weinmanngasse 86 8700 Kuesnacht vorstand@aerztefuertier- schutz.ch Ass. prof. romande d'établissements zoologiques Sekretariat Birkenweg 1 3250 Lyss info@vzfs.ch Ass. suisse romande des pêcheurs professionnels ASRPP Case postale 1080 1001 Lausanne info@asrpp.ch Centre de conservation de la faune et de la nature Ch. du Marquisat 1 1025 St-Sulpice VD info.faunenature@vd.ch 7
Deutsche Ges. für Herpetologie und Terrarienkunde Vogelsang 27 (DGHT) D-31020 Salzhemmendorf gs@dght.de Novartis, Dorobek Birgit Klybeckstrasse 4057 Basel media.relations@novartis.com EAWAG / ETH Überland Strasse 133 8600 Dübendorf info@eawag.ch Ecopolitics GmbH, Komp.- & Serv.zent. f. Politik, F. Wirz, Postgasse 15 Postfach 817 3000 Bern 8 info@ecopolitics.ch Exotis Schweiz, Hr. Walter Mägerli 4448 Läufelfingen Schmittenackerstrasse 19 walter.maegerli@bluewin.ch Fachkommission CITES, Josef Senn, WSL Zürcherstrasse 111 8903 Birmensdorf josef.senn@wsl.ch diFondation Weber Postfach 257 3000 Bern 13 ffw@ffw.ch Gesellschaft. Schweizer Tierärzte GST/SVS Brückfeldstrasse 18 3012 Bern info@gstsvs.ch Greenpeace Schweiz Badenerstrasse 171 Postfach 9320 8036 Zürich schweiz@greenpeace.org Holzindustrie Schweiz Mottastrasse 9 3000 Bern 6 admin@holz-bois.ch Holzwerkstoff Schweiz (Fachverband des Holzhandels) Radgasse 3 8005 Zürich m.widmer@freiconnect.ch Hortus Botanicus Helveticus Zollikerstrasse 107 8008 Zürich info@hortus-botanicus.info 8
Interpharma Petersgraben 35 Postfach 4009 Basel info@interpharma.ch Jagd Schweiz Forstackerstrasse 2a 4800 Zofingen praesident@jagdschweiz.ch Jardin Suisse Bahnhofstrasse 94 5000 Aarau Info@jardinsuisse.ch Ligue Suisse contre la Vivisection et pour les droits de l'Ani- Chemin des Arcs-en-Ciel 3 mal 1226 Thônex admin@lscv.ch OceanCare Gerbestrasse 6 8820 Wädenswil Pro Natura Postfach 4018 Basel mailbox@pronatura.ch Schildkröteninteressengemeinschaft Schweiz 6212 St. Erhard Schweiz. Akademie der Naturwissenschaften SCNAT Laupenstrasse 7 3008 Bern info@scnat.ch Schweiz. Gesellschaft für Tierschutz (ProTier Schweiz) Alfred Escher-Strasse 17 8002 Zürich tierschutz@protier.ch Schweiz. Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftl. Wildhainweg 3 Forschung Postfach 3001 Bern desk@snf.ch Schweiz. Pelz-Fachverband (SwissFur) Kapellenstrasse 14 3001 Bern secretary@swissfur.ch Schweiz. Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz Meienbergstrasse 24b 9000 St. Gallen info@stvt.ch 9
Schweiz. tierärztliche Vereinigung für Verhaltensmedizin 9008 St. Gallen (STVV) anneli.muser@stvv.ch Schweiz. Vereinigung der Hirschhalter Eschikon 28 8315 Lindau hirsche@agridea.ch Schweizer Holzhandelszentrale Radgasse 3 8005 Zürich m.widmer@freiconnect.ch Schweizerischer Musikerverband SMV Kasernenstrasse 15 8004 Zürich info@smv.ch Schweizer Tierschutz STS Dornacherstrasse 101 Postfach 4018 Basel sts@tierschutz.com Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Postfach 8036 Zürich svs@birdlife.ch Schweizerische Falknervereinigung Mahrenstrasse 119 4654 Lostor werderamt@bluewin.ch Schweizerische Kakteen-Gesellschaft Horensteinstrasse 31 8046 Zürich Schweizerische Orchideen-Gesellschaft Postfach 5000 Aarau sog-sso@orchideen.ch Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz Meienbergstrasse 24b STVT 9000 St. Gallen info@stvt.ch Schweizerische Vereinigung für Kleintiermedizin SVK Hostig 6 8132 Hinteregg admin@svk-asmpa.ch Schweizerische Vereinigung für Wild-, Zoo- und Heimtier- Sonnhaldenstrasse 32 medizin SVWZH 3210 Kerzers srueegg@vetclinics.uzh.ch Schweizerischer Berufsfischerverband Aeschstrasse 19 10
4107 Ettingen info@schweizerfisch.ch Schweizerischer Dachverband der Aquarien und Terrarien- Bodenackerweg 45 vereine 5612 Villmergen info@sdat.ch Schweizerischer Fischerei-Verband Wankdorffeldstrasse 102 Postfach 371 3000 Bern 22 info@sfv-fsp.ch Schweizerischer Floristenverband Förliwiesenstrasse 4 8602 Wangen info@florist.ch Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband (SKW) Postfach 2138 8027 Zürich info@skw-cds.ch Schweizerischer Sportfischer-Verband Route de l'Ecole 21 1994 Aproz pdarioly@bluewin.ch SFK – Schweizer Fachverband für Kosmetik Bernstrasse-West 64 5034 Suhr info@sfkinfo.ch SGCI, Chemie Pharma Schweiz Nordstrasse 15 Postfach 8021 Zürich info@scienceindustries.ch Stiftung für das Tier im Recht Rigistrasse 9 8006 Zürich info@tierimrecht.org SwissFur Kapellenstrasse 14 3001 Bern secretary@swissfur.ch Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH Rue d’Argent 6 2502 Biel/Bienne Verband der Zoologischen Fachgeschäfte der Schweiz Birkenweg 1 3250 Lyss info@vzfs.ch 11
Verband naturwissenschaftlicher PräparatorenInnen der Am Bach 12 Schweiz 3186 Düdingen info@praeparation.ch Verband Schweiz. Fischzüchter Riedholz 6030 Ebikon fischzuechter@abix.ch Verband Schweizer Goldschmiede und Uhrenfachgeschäfte Stadthof Bahnhofstrasse 7b 6210 Sursee info@vsgu-ashb.ch Verband zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz Birkenweg 1 3250 Lyss info@vzfs.ch Verein fair-fish Wängistrasse 29 8355 Aadorf info@fair-fish.ch Vereinigung der KT (VSKT) Schwarzenburgstrasse 155 3003 Bern vskt.sekretariat@blv.admin.ch Vier Pfoten Enzianweg 4 8048 Zürich office@vier-pfoten.ch WWF Schweiz Hohlstrasse 110 Postfach 8010 Zürich Zoo Schweiz Neuwiesenstrasse 12 8215 Schaffhausen-Hallau info@zoos.ch 12
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Agosto 2020 Consultazione sulla modifica della legge fe- derale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES, RS 453) Rapporto sui risultati
Indice 1 Situazione iniziale ..................................................................................................................... 3 2 Procedura di consultazione..................................................................................................... 3 3 Osservazioni generali .............................................................................................................. 3 4 Commento alle singole disposizioni ...................................................................................... 4 5 Elenco dei partecipanti alla consultazione .......................................................................... 10 2/11
1 Situazione iniziale Dal 1975 la Svizzera è Stato contraente della Convenzione del 3 marzo 19731 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione CITES). La Convenzione contiene tre allegati con animali e piante di specie protette interes- sate dal commercio internazionale, suddivisi in tre categorie: specie minacciate di estinzione (allegato I), specie che potrebbero essere minacciate (allegato II) e specie protette da singole Parti contraenti (allegato III). L’importazione e l’esportazione di specie minacciate di estinzione sono autorizzate soltanto in casi eccezionali, le altre specie sono soggette a controllo. Gli obblighi derivanti dalla Convenzione CITES vengono attuati mediante la legge federale del 16 marzo 20122 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) e due ordinanze (ordinanza del 4 settembre 20133 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette [O-CITES] e ordinanza del 4 settembre 20134 sui controlli della circolazione delle spe- cie di fauna e di flora protette [ordinanza sui controlli CITES]). La mozione Barazzone 15.3958 Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate5, accolta dal Parlamento il 16 dicembre 2016, incarica il Consiglio federale di inasprire le sanzioni penali della LF-CITES. Nell’ambito della necessaria modifica di legge si apportano altre modifiche puntuali della LF-CITES, che riguardano soprattutto la compe- tenza di emanare divieti di importazione nonché il conferimento dell’autorizzazione al Consiglio federale a stabilire le informazioni che devono essere fornite dalle persone che offrono in ven- dita al pubblico esemplari di specie protette. 2 Procedura di consultazione Il 14 agosto 2019 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica della LF-CITES, durata fino al 20 novembre 2019. Oltre ai Cantoni e al governo del Principato del Liechtenstein sono stati invitati a parteciparvi i partiti rappresentati nell’Assemblea federale così come le associazioni mantello a livello sviz- zero dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell’economia nonché altre 62 orga- nizzazioni e cerchie interessate. In totale sono pervenuti 49 pareri, tra cui quelli di 23 Cantoni, di cinque partiti politici e di 21 cerchie e organizzazioni interessate. I pareri sono disponibili all’indirizzo: www.admin.ch > Di- ritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFI. Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri espressi sulla modifica della LF-CITES. Sono dapprima riassunte le osservazioni generali e poi sono illustrati i pareri dettagliati ri- guardo ai singoli articoli. 3 Osservazioni generali Le modifiche proposte sono state sostanzialmente accolte con favore dai partecipanti alla con- sultazione e godono di sostegno nella forma attuale. In particolare i Cantoni partecipanti alla consultazione, i partiti PPD, PRD, Verdi liberali e PS nonché le organizzazioni DGHT Schweiz, la Commissione tecnica CITES, Fair Fish, FFW, SVS, Pro Natura, PUSCH, Regio Centro dell’ASVC, SDAT, WWF, FSPSN e ASVC hanno approvato la proposta di modifica. Essi rico- noscono l’importanza dell’inasprimento delle disposizioni penali nonché delle prescrizioni più severe concernenti le aziende di allevamento commerciali nonché della comunicazione di in- 1 RS 0.453 2 RS 453 3 RS 453.0 4 RS 453.1 5 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia vista > Mozioni 3/11
formazioni nelle offerte online su esemplari CITES. SVS mette tuttavia in dubbio che un ina- sprimento delle sanzioni possa effettivamente ridurre il commercio illegale. UDC e Swissfur si oppongono al disegno di legge. Diverse organizzazioni, come FFS, TIR, ZTS, pogona.ch6, OceanCare e PSA richiedono che in futuro nella LF-CITES si debba ancor di più tener conto degli aspetti relativi alla protezione degli animali. La posizione della Confederazione, secondo cui un commercio sostenibile e regolamentato è spesso più efficiente di un divieto assoluto di commercio, può essere soste- nuta solo se con «sostenibile» è inteso anche il rispetto di criteri rigorosi e verificabili di prote- zione degli animali. La Svizzera dovrebbe adoperarsi attivamente per considerare gli aspetti relativi alla protezione degli animali nel quadro internazionale, sia all’interno della comunità CITES sia nell’ambito delle sue attività in seno agli organismi specializzati internazionali. Di regola, non devono essere importati prodotti la cui fabbricazione in Svizzera potrebbe essere perseguita penalmente come maltrattamento grave di animali. FFW e TIR chiedono inoltre all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) di ritirare tutte le riserve esistenti. Si criticano inoltre le eccezioni e le regolamentazioni speciali sulle importazioni che si basano principalmente o esclusivamente su considerazioni economiche, mentre le questioni e gli aspetti ovvi della protezione degli animali e della con- servazione delle specie verrebbero ignorati. Queste includono l’importazione di rane a scopi alimentari o di pelli di rettili per l’industria degli orologi di lusso. Nell’ambito delle piante riprodotte artificialmente e degli animali allevati, i rappresentanti del settore chiedono una semplificazione delle disposizioni attuali e proposte di recente, in parti- colare per quanto riguarda l’obbligo di autorizzazione e della prova. I Cantoni AG, VD e ZG nonché l’Unione svizzera degli imprenditori, il Fondo nazionale svizzero e l’Associazione delle città svizzere hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere. 4 Commento alle singole disposizioni Art. 9: Divieti d’importazione Cpv. 1: il Cantone FR, pogona.ch, DGHT Schweiz, SCS e ZTS desiderano una migliore defi- nizione di «facilmente confusi» menzionata all’articolo 1 capoverso 2 lettera c. Secondo il loro avviso dovrebbe essere tenuto un elenco con le relative specie che possono essere facilmente confuse. I Cantoni ZH e TI nonché FFW, FFS, OceanCare, Pro Natura, PUSCH, PS, WWF e ZTS sono favorevoli all’estensione della possibilità di un divieto di importazione per specie che possono essere facilmente confuse. In questo contesto, FFW segnala l’importazione di avorio di mam- mut che, in base all’aspetto, non può essere distinto dall’avorio di elefante e la cui importazione dovrebbe quindi essere vietata. Al tempo stesso FFW, FFS, TIR e ZTS richiedono un divieto generale di commercio per l’avorio in Svizzera. Nel caso in cui un divieto generale di commer- cio non sia possibile, FFW suggerisce che l’USAV dovrebbe informare sul suo sito Internet quale commercio di avorio è legale e quale è illegale. FFS, OceanCare, Pro Natura, PUSCH, TIR, WWF e ZTS sostengono anche l’estensione della possibilità di vietare l’importazione di specie rigorosamente protette e minacciate in altri Paesi. FFS, OceanCare, TIR e ZTS propongono di disciplinare questa prescrizione in un esplicito articolo. FFS, OceanCare, pogona.ch, PS, STS, TIR e ZTS chiedono inoltre che anche i divieti di im- portazione ai sensi dell’articolo 14 della legge sulla protezione degli animali debbano essere 6 Il parere di pogona.ch viene sostenuto, secondo l’organizzazione, dai seguenti privati e organizzazioni: SARA, Sachkunde Reptilien Amphibien Schweiz; Sachkunde Chamäleon, Zürcher Tierschutz; Partito svizzero per gli animali; AquaTerra-Herz; Fischwissen; Vogelspinnenstammtisch.ch; Verein Insekten- börse Kloten; Kurt Müller, curatore di Knies Kinderzoo & fondatore del Kompetenzzentrum Wildtierhal- tung; Stefan Steingruber, vice presidente di Terrarienfreunde Ostschweiz; Dr. med. vet. Robert Hitz. 4/11
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