Sanzioni più severe per il commercio illegale di animali e piante protetti

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Sanzioni più severe per il commercio
illegale di animali e piante protetti
Berna, 14.08.2019 - Le sanzioni penali della legge federale sulla circolazione delle specie di
fauna e di flora protette (LF-CITES) saranno inasprite. In futuro, i casi gravi di commercio
illegale di specie animali e vegetali protette dovranno essere considerati crimini. Il 14
agosto 2019 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione che durerà sino
alla metà di novembre 2019.

La LF-CITES applica la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di
flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Con la sua revisione, il Consiglio federale
intende inasprire le disposizioni penali. In futuro, i casi gravi di commercio illegale di specie
animali e vegetali protette dovranno essere considerati crimini. È il caso, ad esempio, in cui
gli autori del reato agiscono a fini commerciali o in una banda, oppure quando è coinvolto
un gran numero di esemplari protetti. Inoltre, il reato di base non costituirà più una
violazione, ma sarà considerato un crimine. Con questi inasprimenti si intende rafforzare la
protezione degli animali e delle piante oggetto della convenzione CITES.

Obblighi di informazione nella vendita e ulteriore rafforzamento dell'esecuzione
Verrà inoltre introdotto un obbligo di informazione nella vendita: le persone che offrono
pubblicamente esemplari di specie protette non possono più rimanere anonime e devono
inoltre fornire informazioni sugli esemplari che offrono. Le modifiche proposte prevedono
anche la possibilità di divieti di importazione temporanea. Ciò vale per quelle specie animali
e vegetali che possono essere confuse con gli esemplari CITES e che sono protette a livello
nazionale in un altro Paese perché chiaramente a rischio estinzione. In questo modo, il
Consiglio federale vuole impedire che tali esemplari provenienti da un altro Paese possano
entrare nel commercio internazionale attraverso la Svizzera.

Le modifiche in programma si basano sulla mozione Barazzone (15.3958) "Inasprire le
sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate". Esse non hanno
ripercussioni finanziarie e sul personale per Confederazione, Cantoni e Comuni. Le
modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano
internazionale.
Dal 1975 la Svizzera è Stato contraente
Dal 1975 la Svizzera è Stato contraente della Convenzione CITES. Quest'ultima contiene tre
allegati con animali e piante di specie protette interessate dal commercio internazionale,
suddivisi in tre categorie: specie minacciate di estinzione (allegato I), specie che potrebbero
essere minacciate (allegato II) e specie protette da singole parti contraenti (allegato III).

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Servizio stampa
Tel. 058 463 78 98
media@blv.admin.ch

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                                    Ufficio federale della sicurezza alimentare e
                                    di veterinaria

Revisione della legge federale sulla
circolazione delle specie di fauna e di flora
protette

Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consultazione

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2
Avamprogetto
e rapporto esplicativo
relativo alla modifica della legge federale sulla circolazione delle spe-
cie di fauna e di flora protette
Compendio

Con la presente modifica della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette si inaspriscono le disposi-
zioni penali a seguito della Mozione 15.3958 Barazzone Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minac-
ciate. Inoltre, si apportano miglioramenti e aggiornamenti puntuali alla legge, ad esempio estendendo la competenza del Consi-
glio federale a emanare divieti d’importazione e conferendo all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
(USAV) la competenza, attualmente spettante al Dipartimento federale dell’interno, di emanare divieti di importazione in caso di
comprovata violazione della Convenzione CITES e su raccomandazione dei relativi organi. Inoltre, le persone che offrono in
vendita esemplari di specie protette devono ora adempiere determinati obblighi di informazione.

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Avamprogetto
e rapporto esplicativo
relativo alla modifica della legge federale sulla circolazione delle spe-
cie di fauna e di flora protette

1                        Punti essenziali dell’avamprogetto
1.1                      Situazione iniziale
Dal 1975 la Svizzera è Stato contraente della Convenzione del 3 marzo 19731 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di
flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione CITES). La Convezione contiene tre allegati con animali e piante di specie
protette commercializzate a livello internazionale, suddivisi in tre categorie: specie minacciate di estinzione (allegato I), specie che
potrebbero essere minacciate (allegato II) e specie protette da singole Parti contraenti (allegato III). L’importazione e l’esportazione
di specie minacciate di estinzione sono autorizzate soltanto in casi eccezionali, le altre specie sono soggette a controllo.
Gli obblighi derivanti dalla Convenzione vengono attuati mediante la legge federale del 16 marzo 2012 2 sulla circolazione delle
specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) e due ordinanze (ordinanza del 4 settembre 20133 sulla circolazione delle specie di
fauna e di flora protette [O-CITES] e ordinanza del 4 settembre 20134 sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora
protette [ordinanza sui controlli CITES]).
La mozione 15.3958 Barazzone Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate5, accolta dal Parlamen-
to il 16 dicembre 2016, incarica il Consiglio federale di inasprire le sanzioni penali della LF-CITES. Nell’ambito della revisione si
apportano altre modifiche puntuali della LF-CITES, che riguardano soprattutto la competenza di emanare divieti di importazione
nonché il conferimento dell’autorizzazione al Consiglio federale a stabilire le informazioni che devono essere fornite dalle persone
che offrono pubblicamente esemplari di specie protette.

1.2                      La normativa proposta
Le disposizioni penali devono essere inasprite in modo che il reato di base sia considerato un delitto (art. 26). Sussiste un crimine se
l’infrazione riguarda un gran numero di esemplari di specie protette o se l’infrazione è commessa per mestiere o come membro di
una banda (art. 26a).

La competenza del Consiglio federale a emanare divieti di importazione deve essere estesa alle specie di fauna e di flora i cui esem-
plari possono essere facilmente confusi con le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III CITES (art. 9 cpv. 1). Inoltre, la
disposizione di divieti di importazione temporanei che possono essere emanati in caso di violazione comprovata della Convenzione
CITES in futuro non competerà più al Dipartimento federale dell’interno (DFI) bensì all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (USAV), poiché nel caso dell’attuazione dei divieti nella legislazione svizzera si tratta di fatto soltanto di applicare una
decisione degli Stati (art. 9 cpv. 2).

In futuro anche le aziende che allevano a titolo professionale esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES devono tenere un
registro di controllo degli effettivi (art. 11). Inoltre, deve essere introdotto un obbligo di informazione per le persone che offrono
esemplari di specie protette nelle inserzioni su Internet, nei periodici o sui giornali (art. 11a).

1.3                      Attuazione
L’attuazione della LF-CITES compete alla Confederazione, in particolare all’USAV (art. 17 cpv. 1 nonché art. 41 O-CITES). Oltre
all’USAV, gli organi di controllo sono il Servizio fitosanitario federale, l’Amministrazione federale delle dogane, gli uffici veterinari
cantonali, i veterinari e altre organizzazioni o persone del diritto privato o pubblico a cui vengono assegnati compiti esecutivi (art. 41
O-CITES).

Le modifiche proposte della LF-CITES non tangono le competenze esecutive.

2                        Commento ai singoli articoli

Art. 9      Divieti di importazione
Cpv. 1
Secondo il diritto attuale il Consiglio federale ha la competenza, in determinate condizioni, di vietare l’importazione di esemplari di
specie protette prelevati dall’ambiente naturale od oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile
degli effettivi naturali (art. 1 cpv. 2 lett. b). Questa competenza deve essere estesa alle specie di fauna e di flora i cui esemplari pos-

1   RS 0.453
2   RS 453
3   RS 453.0
4   RS 453.1
5   www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia vista > Mozioni

4
sono essere facilmente confusi con le specie di cui agli allegati I–III (art. 1 cpv. 2 lett. c). In tal modo si intende evitare che queste
specie di piante e animali protette a livello nazionale in un altro Paese e dichiaratamente minacciate giungano sul mercato internazio-
nale attraverso la Svizzera.
Cpv. 2
In caso di violazione comprovata della Convenzione CITES, deve continuare a esservi la possibilità di vietare l’importazione di
diversi esemplari di specie protette su raccomandazione degli organi della CITES. Dato che tali raccomandazioni si basano su accer-
tamenti fondati e su uno scambio attivo tra gli Stati contraenti rappresentati nei rispettivi organi, nell’applicare il divieto nella legisla-
zione svizzera si tratta di fatto soltanto dell’attuazione di una decisione degli Stati contraenti. In futuro dovrà occuparsene l’USAV in
qualità di Ufficio specialistico competente (cpv. 2) e dovrà quindi poter modificare autonomamente l’allegato 3 dell’ordinanza sui
controlli CITES che elenca i divieti di importazione. L’O-CITES conterrà la norma di delega concreta.

Art. 11, rubrica e cpv. 1 e 3 Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento
Negli ultimi dieci anni la percentuale del numero di animali vivi oggetto di commercio provenienti da allevamenti è aumentata conti-
nuamente. Attualmente questa percentuale corrisponde alla maggioranza degli animali vivi oggetto di commercio. In parallelo sono
aumentati in tutto il mondo i casi di «riciclaggio» di animali prelevati illegalmente dall’ambiente naturale e venduti tramite le aziende
di allevamento. Nel 2016 per contrastare questo problema gli Stati contraenti della Convenzione CITES hanno emanato la risoluzione
Conf. 17.7 «Review of trade in animal specimens reported as produced in captivity», secondo la quale gli Stati membri della CITES
si impegnano a dedicare maggiore attenzione al problema. In futuro non solo le aziende che commerciano a titolo professionale
esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES devono tenere un registro di controllo degli effettivi ma anche quelle che allevano
a titolo professionale queste specie. Questo controllo degli effettivi è importante per verificare l’origine legale degli esemplari che si
trovano in custodia degli allevatori. Per sapere chi alleva esemplari di specie di cui agli allegati I–III CITES, il DFI deve inoltre poter
prevedere, come per le aziende commerciali, un obbligo di registrazione degli allevatori.

Art. 11a      Obblighi di informazione nella vendita di esemplari di specie protette
I venditori di esemplari di specie protette non devono più poter effettuare le loro offerte su Internet, nei periodici o sui giornali in
forma anonima. Deve essere introdotto un obbligo di informazione per le persone che offrono in vendita pubblicamente esemplari di
specie protette (cpv 1.). Il Consiglio federale viene autorizzato a stabilire obblighi di informazione concreti (cpv.2). I ge stori delle
piattaforme di inserzioni su Internet e gli editori della carta stampata con una sezione dedicata alle inserzioni provvedono,
nell’ambito delle loro possibilità, alla completezza dei dati (cpv 3). Ciò non significa tuttavia che debbano eseguire un controll o
completo. Piuttosto, devono provvedere, mediante strumenti appropriati (ad es. installando un campo obbligatorio per l’indirizzo), a
far sì che gli offerenti adempiano ai loro obblighi.

Art. 14 cpv. 2       Misure
Per gli esemplari protetti dalla LF-CITES talvolta sono applicabili anche le disposizioni dell’ordinanza concernente l’importazione, il
transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi 6 o con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia7.
Se questi non soddisfano le relative prescrizioni sulle derrate alimentari e sulle epizoozie vengono contestati e distrutti. In questi casi
avrebbe poco senso prescrivere un’ulteriore misura secondo la LF-CITES in aggiunta a quelle previste in base alle suddette ordinan-
ze. Gli organi di controllo devono poter rinunciare a disporre una misura in base alla LF-CITES.

Art. 15 cpv. 2 periodo 2      Sequestro
Gli animali e le piante sequestrati vivi vengono custoditi temporaneamente in una struttura designata dall’USAV (art. 39 cpv. 1 O-
CITES). Finora l’USAV informava, su richiesta, le persone responsabili circa il luogo di ricovero del loro animale o delle loro piante.
Ciò ha ripetutamente fatto sì che persone disturbassero la gestione della rispettiva struttura. Per evitare situazioni di que sto tipo in
futuro, il capoverso 2 sarà integrato in modo che il Consiglio federale debba poter decidere quali informazioni concernenti la custodia
degli esemplari vivi devono essere comunicate alle persone responsabili e a terzi.

Art. 16 cpv. 1 e 1bis          Confisca
L’articolo 16 menziona i presupposti secondo cui possono essere confiscati gli esemplari di specie protette. Secondo il diritto attuale
il sequestro di cui all’articolo 15 deve precedere la confisca. Tuttavia, vi sono situazioni in cui non è necessaria una procedura a due
livelli (sequestro – confisca), ad esempio, nel caso di un esemplare di una specie di cui all’allegato I CITES importato senza la dovu-
ta autorizzazione. Per questi esemplari di regola non vengono emesse autorizzazioni di importazione, cosicché per il destin atario
della decisione non deve neanche essere fissato un termine adeguato per presentare a posteriori l’autorizzazione necessaria. Pertanto
deve essere possibile disporre direttamente la confisca. Le persone che importano esemplari di specie protette senza autorizzazione,
pur essendo palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione, in futuro non dovranno più avere la possibilità di richiedere e
presentare all’USAV a posteriori l’autorizzazione necessaria per tale importazione. Bisogna valutare in base alle circostanze di ogni
singolo caso se la persona è palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione o meno. Ad esempio, se l’esemplare da impor-
tare viene trasportato in un luogo inusuale o se è stato compiuto uno sforzo particolare per garantire che non venga individuato
all’ingresso nel Paese. Pertanto, anche in questi casi appare poco opportuno sequestrare prima gli esemplari e poi confiscarli in un
secondo momento. Lo stesso vale per un bene senza padrone. L’articolo 16 deve essere modificato in modo che gli organi di control-
lo possano in casi definiti concretamente confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare (cpv. 1 bis). Di conse-
guenza, si rende necessario modificare anche il capoverso 1.

6   RS 916.443.10
7   RS 916.443.11

                                                                                                                                            5
Art. 24 cpv. 3 e 4             Opposizione
Le decisioni dell’USAV possono essere impugnate con opposizione (art. 24 cpv. 1); le decisioni di altre autorità federali sono impu-
gnabili con ricorso all’USAV (art. 25 cpv. 1). I termini di ricorso e di opposizione sono attualmente diversi; per l’opposizione il
termine è di 10 giorni (art. 24 cpv. 3), per il ricorso invece è di 30 giorni (art. 25 cpv. 2). Questa differenza è infondata . Il termine di
opposizione deve essere adeguato al termine di ricorso e quindi, in futuro, essere anch’esso di 30 giorni (cpv. 3).
L’opposizione consente ai destinatari della decisione di essere sentiti a seguito della decisione emanata (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. b della
legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa). La concessione di essere sentiti rappresenta un diritto costitu-
zionale (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 19999 [Cost.]) che deve essere garantito gratuitamente ai destinatari
della decisione. Pertanto, deve essere integrato un capoverso aggiuntivo in cui si dichiara che la procedura di opposizione è gratuita
(cpv. 4).

Art. 26 e art. 26a             Disposizioni penali
Informazioni generali

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato la mozione 15.3958 Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di
specie minacciate del consigliere nazionale Guillaume Barazzone, che incarica il Consiglio federale di inasprire le sanzioni penali
della LF-CITES. Inoltre, con la risoluzione 69/314 del 30 luglio 201510 l’assemblea generale dell’ONU ha chiesto agli Stati membri
di qualificare come «serious crime» ai sensi della Convenzione ONU del 15 novembre 2000 11 contro la criminalità organizzata
transnazionale le infrazioni commesse dal crimine organizzato nell’ambito degli animali e delle piante protetti. Con questo termine si
intendono reati puniti con una pena detentiva di almeno quattro anni (art. 2 lett. b della Convenzione). A seguito di questa decisione
politica si effettua un inasprimento delle disposizioni penali.

Art. 26     Contravvenzioni e delitti

Il reato di base non deve più essere considerato una contravvenzione, bensì un delitto. Inoltre, in futuro deve poter essere punito
anche chi possiede, offre in vendita o cede a terzi a pagamento o gratuitamente esemplari importati in Svizzera senza autorizzazione
(cpv. 1 lett. c). Ciò era già il caso prima dell’entrata in vigore della LF-CITES, quando la disposizione penale era ancora contenuta
nella legge sulla protezione degli animali (RS 455 [previgente art. 27 cpv. 1]). Nell’ambito della presente revisione occorre colmare
nuovamente questa lacuna di punibilità. Per casi di lieve entità sarà ancora possibile infliggere una multa (cpv. 2). Questo caso si
verifica per situazioni che non ledono in maniera rilevante gli interessi della conservazione delle specie. Ad esempio, nel caso in cui
manchino le autorizzazioni necessarie per l’importazione di mutanti di colore di pitoni reali allevati che per motivi di conservazione
delle specie sono di lieve importanza o di orchidee riprodotte artificialmente. Deve essere punito con la multa anche chi viola le
disposizioni di esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile e chi commette un’infrazione per negligenza (cpv. 3 e 4).

Art. 26a    Crimini
I casi gravi devono essere considerati crimini. Un caso grave sussiste se l’autore commette per mestiere infrazioni alla LF-CITES o
agisce come membro di una banda che si è riunita per l’esecuzione prolungata di infrazioni alla LF-CITES. Inoltre, l’autore può
eventualmente essere citato in giudizio per la partecipazione a un’organizzazione criminale o per il sostegno a un’organizzazione
criminale ai sensi dell’articolo 260ter del Codice penale12. In tal modo viene attuata la suddetta risoluzione. Infine, sussiste un crimine
anche nel momento in cui l’infrazione riguarda un gran numero di esemplari di specie elencate negli allegati I e II CITES. Un «gran
numero» di esemplari protetti, ad esempio, vuol dire cento chili di avorio di elefante (allegato I), oltre cinquanta scialli di lana di
antilope tibetana (allegato I) o diverse migliaia di anguille cieche (allegato II).

Art. 27 cpv. 1 periodo 1       Perseguimento penale
A seguito delle modifiche riguardanti le disposizioni penali, è stata apportata una modifica redazionale nel primo periodo del capo-
verso 1 dell’articolo 27.

3                       Ripercussioni
3.1                     Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Con l’avamprogetto non è prevista alcuna intensificazione dei compiti per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Non vi sono
ripercussioni finanziarie né sul personale.

8 RS 172.021
9 RS 101
10 www.un.org >   english > documents > General Assembly Resolutions > 69th - 2014 > A/RES/69/314
11 RS 0.311.54
12 RS 311.0

6
3.2                   Ripercussioni sull’economia, sulla società e l’ambiente
L’avamprogetto non ha ripercussioni sull’economia e sulla società. Con l’inasprimento delle disposizioni penali viene migliorata la
protezione degli esemplari di specie protette, il che incide positivamente sulla biodiversità.

4                     Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
4.1                   Rapporto con il programma di legislatura
L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 13 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto
federale del 14 giugno 201614 sul programma di legislatura 2015–2019. Poiché accogliendo la mozione 15.3958 Barazzone Inasprire
le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di inasprire le
sanzioni penali della LF-CITES l’avamprogetto si è reso comunque necessario.

4.2                   Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Non sussistono contraddizioni tra l’avamprogetto e le strategie del Consiglio federale.

5                     Aspetti giuridici
5.1                   Costituzionalità
Secondo l’articolo 78 capoverso 4 lettera a Cost. la Confederazione emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salva-
guardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. In questo ambito la Confede-
razione ha piena competenza legislativa.

La LF-CITES, ossia le presenti modifiche, si basano inoltre sulla Convezione CITES che obbliga gli Stati contraenti ad applicare
impegni internazionali nel diritto nazionale.

5.2                   Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le presenti modifiche si basano sulla Convenzione CITES e sono dunque con essa compatibili (cfr. n. 5.1).

5.3                   Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200215 sul Parlamento,
tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Nell’ambito della presen-
te revisione si emanano, tra l’altro, regolamentazioni che intaccano i diritti di proprietà e di libertà delle persone interessate (diritto di
confisca delle autorità di controllo, disposizioni penali). Inoltre, si disciplinano gli obblighi dei cittadini (obbligo dell e aziende di
allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi, obbligo di indicare diverse informazione se gli esemplari di specie
protette vengono offerti pubblicamente). Queste importanti disposizioni che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto
forma di legge federale.

5.4                   Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
L’avamprogetto non influisce sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte di Confederazione e Cantoni.

5.5                   Delega di competenze legislative
L’avamprogetto di revisione contiene le seguenti nuove norme di delega:
La competenza del Consiglio federale a emanare un divieto di importazione di esemplari di specie protette deve essere estesa alle
specie di fauna e di flora i cui esemplari possono essere facilmente confusi con le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III
CITES (art. 9 cpv. 1). Inoltre, esso dovrà stabilire quali informazioni devono essere fornite dalle persone che offrono in ve ndita
pubblicamente esemplari di specie protette (art. 11a). Dovrebbe rientrare nella competenza del Consiglio federale anche la regola-
mentazione concernente le informazioni sulla custodia di esemplari vivi sequestrati che devono essere fornite alle persone re sponsa-
bili nonché a terzi (art. 15 cpv. 2). In futuro i divieti di importazione che possono essere emanati su raccomandazione degli organi

13   FF 2016 909
14   FF 2016 4605
15   RS 171.10

                                                                                                                                            7
della Convenzione in caso di violazione comprovata della Convenzione CITES saranno ordinati dall’USAV anziché dal DFI (art. 9
cpv. 2).

8
[Signature]                  [QR Code]

Legge federale
sulla circolazione delle specie di fauna
e di flora protette
(LF-CITES)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera
decreta:

I
La legge federale del 16 marzo 20121 sulla circolazione delle specie di fauna e di
flora protette è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva
1Il Consiglio federale può vietare l’importazione di esemplari di cui all’articolo 1
capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:
2In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi
della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l’USAV può prevedere temporanea-
mente divieti di importazione per:

Art. 11 rubrica nonché cpv. 1 e 3
                Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento
1 Chiunque commerci o allevi a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli
allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.
3 Il DFI può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano o
allevano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I–
III CITES.
Art. 11a Obblighi di informazione nella vendita di esemplari di specie protette
1Le persone che offrono in vendita pubblicamente esemplari di specie protette
devono fornire informazioni su di esse e sugli esemplari offerti.

RS ..........
1 RS 453

2019–…                                                                                  1
Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF                         RU 2019

2   Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere fornite.
3 I gestori delle piattaforme Internet e gli editori della carta stampata provvedono
alla completezza dei dati.

Art. 14 cpv. 2
2 Essi possono rinunciare a una misura se per un esemplare si dispone già una misu-
ra in virtù della legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari.

Art. 15 cpv. 2, secondo periodo
2... Esso determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi
devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.

Art. 16 cpv. 1 e 1bis
1   Gli organi di controllo confiscano gli esemplari sequestrati se:
      a.   i documenti o le prove mancanti non sono esibiti entro il termine impartito;
           oppure
      b.   gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.
1bis   Essi possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare
se:
      a.   per l’importazione, il transito o l’esportazione di tali esemplari non possono
           essere rilasciati autorizzazioni o certificati;
      b.   gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione seppure la persona
           responsabile fosse palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione;
           oppure
      c.   sono un bene senza padrone.

Art. 24 cpv. 3 e 4
3   Il termine di opposizione è di 30 giorni.
4   La procedura di opposizione è gratuita.

Art. 26            Contravvenzioni e delitti
1È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiun-
que, intenzionalmente:
    a.     viola gli articoli 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1
           (obbligo di autorizzazione) e 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende com-

2
Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF                     RU 2019

          merciali e delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo de-
          gli effettivi),
     b.   viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale, dal DFI o dall’USAV in
          virtù degli articoli 7 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione), 9 (divieto di
          importazione) e 11 capoverso 3 (obbligo di registrazione delle aziende
          commerciali e delle aziende di allevamento);
     c.   possiede, offre in vendita o cede a terzi esemplari importati senza autorizza-
          zione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1.
2   Nei casi di lieve entità la pena è della multa.
3È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente prescrizioni d’esecuzione
del Consiglio federale o del DFI che non sono punibili secondo il capoverso 1 e la
cui inosservanza è stata dichiarata punibile.
4È punito con la multa chiunque commette un’infrazione per negligenza ai sensi dei
capoversi 1–3.

Art. 26a           Crimini
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se
l’infrazione:
     a.   riguarda un gran numero di esemplari delle specie di cui agli allegati I e II
          CITES;
     b.   è stata commessa dall’autore per mestiere;
     c.   è stata commessa dall’autore come membro di una banda che si è riunita per
          l’esecuzione prolungata di infrazioni alla presente legge.

Art. 27 cpv. 1, primo periodo
1   L’USAV persegue e giudica le infrazioni di cui agli articoli 26 e 26a.

II
1   La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2   Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

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0
    Schweizerische Eidgenossenschaft          Dipartimento federale dell'interno DFI
    Confederation suisse
    Confederazione Svizzera
    Confederaziun svizra

    Berna,

    Destinatari:
    i partiti politici
    le associazioni mantello dei Comuni, delle cittä e delle regioni di montagna
    le associazioni mantello dell'economia
    le cerchie interessate

    Revisione della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora
    protette: avvio della procedura di consultazione

    Gentili Signore e Signori,

    in data 14 agosto 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di avviare una proce-
    dura di consultazione sulla modifica della !egge federale sulla circolazione delle spe-
    cie di fauna e di flora protette presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni man-
    tello svizzere dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna, le associazioni
    mantello svizzere dell'economia, le cerchie interessate e il governo del Principato del
    Liechtenstein.

    Vi invitiamo a farci pervenire le vostre osservazioni per e-mail entro il
    20 novembre 2019.

    La modifica della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora pro-
    tette (LF-CITES) intende attuare la mozione 15.3958 Barazzone «lnasprire le san-
    zioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate», adottata dal Parla-
    mento. In questa occasione si mira inoltre ad apportare miglioramenti e aggiorna-
    menti puntuali nella LF-CITES, in particolare nell'ambito dei divieti di importazione e
    degli obblighi di informazione di persone ehe offrono in vendita pubblicamente esem-
    plari di specie protette.
    Vi invitiamo quindi a prendere posizione sull'avamprogetto e sulle spiegazioni pre-
    senti nel rapporto esplicativo.
    E  possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indi-
    rizzo: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFI
Se fasse necessaria in forma cartacea, la documentazione puö essere richiesta al
seguente indirizzo:
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Divisione Affari internazio-
nali, Michelle Vock, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
(tel. 058 462 55 14, e-mail: michelle.vock@blv.admin.ch).
Ci impegniamo a pubblicare documenti facilmente accessibili ai sensi della legge sui
disabili (RS 151.3). Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri possibilmente in
forma elettronica (sia in formato PDF ehe in formato Word) entro il termine indicato, al
seguente indirizzo di posta elettronica: vernehmlassungen@blv.admin.ch. Utilizzare
esclusivamente il modulo previsto, reperibile su: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pen-
dent.html#DFI

In vista di eventuali chiarimenti, vi chiediamo anche di indicare le informazioni di con-
tatto della vostra persona responsabile.

Per rispondere a eventuali domande e a vostra disposizione Matthias Lörtscher (tel.
058 463 81 59; e-mail: matthias.loertscher@blv.admin.ch).

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

Alain Berset

                                                                                             2/2
Änderung Bundesgesetz über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter
Arten

Liste der Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires consultés
Elenco dei destinatari della consultazione

Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)

1.   Kantone und Regierung des Fürstentums Liechtenstein/ Cantons et le Gouvernement de
     la Principauté de Liechtenstein / Cantoni e il Governo del Principato del Liechtenstein......2
2.   In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à
     l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale………………………...4
3.   Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
     associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent
     au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di
     montagna................................................................................................................................ 6
4.   Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie
     qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia .................. 6
5.   Liste der zusätzlichen Vernehmlassungsadressaten / Liste des destinataires
     supplémentaires / Elenco di ulteriori destinatari .................................................................... 7

1
1. Kantone und die Regierung des Fürstentums Liechtenstein / Cantons et le Gouverne-
       ment de la Principauté de Liechtenstein / Cantoni e il Governo del Principato

Staatskanzlei des Kantons Zürich                            Neumühlequai 10
                                                            Postfach
                                                            8090 Zürich
                                                            staatskanzlei@sk.zh.ch

Staatskanzlei des Kantons Bern                              Postgasse 68
                                                            3000 Bern 8
                                                            info@sta.be.ch

Staatskanzlei des Kantons Luzern                            Bahnhofstrasse 15
                                                            6002 Luzern
                                                            staatskanzlei@lu.ch

Standeskanzlei des Kantons Uri                              Rathausplatz 1
                                                            6460 Altdorf
                                                            ds.la@ur.ch

Staatskanzlei des Kantons Schwyz                            Regierungsgebäude
                                                            Bahnhofstrasse 9
                                                            Postfach 1260
                                                            6431 Schwyz
                                                            stk@sz.ch

Staatskanzlei des Kantons Obwalden                          Rathaus
                                                            6061 Sarnen
                                                            staatskanzlei@ow.ch

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden                         Dorfplatz 2
                                                            Postfach 1246
                                                            6371 Stans
                                                            staatskanzlei@nw.ch

Staatskanzlei des Kantons Glarus                            Rathaus
                                                            8750 Glarus
                                                            staatskanzlei@gl.ch

Staatskanzlei des Kantons Zug                               Seestrasse 2
                                                            Regierungsgebäude
                                                            am Postplatz
                                                            6300 Zug
                                                            info@zg.ch

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg                   Rue des Chanoines 17
                                                            1701 Fribourg
                                                            chancellerie@fr.ch

2
Staatskanzlei des Kantons Solothurn                 Rathaus
                                                    Barfüssergasse 24
                                                    4509 Solothurn
                                                    kanzlei@sk.so.ch

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt               Marktplatz 9
                                                    4001 Basel
                                                    staatskanzlei@bs.ch

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft          Regierungsgebäude
                                                    Rathausstrasse 2
                                                    4410 Liestal
                                                    landeskanzlei@bl.ch

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen              Beckenstube 7
                                                    8200 Schaffhausen
                                                    staatskanzlei@ktsh.ch

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden   Regierungsgebäude
                                                    9102 Herisau
                                                    Kantonskanzlei@ar.ch

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden       Marktgasse 2
                                                    9050 Appenzell
                                                    info@rk.ai.ch

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen                Regierungsgebäude
                                                    9001 St. Gallen
                                                    info.sk@sg.ch

Standeskanzlei des Kantons Graubünden               Reichsgasse 35
                                                    7001 Chur
                                                    info@gr.ch

Staatskanzlei des Kantons Aargau                    Regierungsgebäude
                                                    5001 Aarau
                                                    staatskanzlei@ag.ch

Staatskanzlei des Kantons Thurgau                   Regierungsgebäude
                                                    Zürcherstrasse 188
                                                    8510 Frauenfeld
                                                    staatskanzlei@tg.ch

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino          Palazzo delle Orsoline
                                                    6501 Bellinzona
                                                    can-scds@ti.ch

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud               Place du Château 4
                                                    1014 Lausanne
3
info.chancellerie@vd.ch

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais                        Planta 3
                                                               1950 Sion
                                                               Chancellerie@admin.vs.ch

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel                     Le Château
                                                               Rue de la Collégiale 12
                                                               2000 Neuchâtel
                                                               Secretariat.chancellerie@ne.ch

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève                        Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
                                                               Case postale 3964
                                                               1211 Genève 3
                                                               service-adm.ce@etat.ge.ch

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura                          2, rue de l’Hôpital
                                                               2800 Delémont
                                                               chancellerie@jura.ch

                                                               Sekretariat
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)                         Haus der Kantone
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)                   Speichergasse 6
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)                         Postfach
                                                               3001 Bern
                                                               mail@kdk.ch

Regierung des Fürstentums Liechtenstein                         Regierungsgebäude
                                                                Peter-Kaiser-Platz 1
                                                                Postfach 684
                                                                9490 Vaduz
                                                                office@regierung.li

    2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés
       à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP                            Postfach 119
Parti bourgeois-démocratique PBD                               3000 Bern 6
Partito borghese democratico PBD                               mail@bdp.info

Christlichdemokratische Volkspartei CVP                        Generalsekretariat
Parti démocrate-chrétien PDC                                   Hirschengraben 9
Partito popolare democratico PPD                               Postfach
                                                               3001 Bern
                                                               info@cvp.ch

4
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow   Frau Linda Hofmann
                                            St. Antonistrasse 9
                                            6060 Sarnen
                                            ch.schaeli@gmx.net

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis    CSPO
                                            Geschäftsstelle
                                            Postfach 132
                                            3930 Visp
                                            info@cspo.ch

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP    Nägeligasse 9
Parti évangélique suisse PEV                Postfach
Partito evangelico svizzero PEV             3001 Bern
                                            vernehmlassungen@evppev.ch

FDP. Die Liberalen                          Generalsekretariat
PLR. Les Libéraux-Radicaux                  Neuengasse 20
PLR.I Liberali Radicali                     Postfach
                                            3001 Bern
                                            info@fdp.ch

Grüne Partei der Schweiz GPS                Waisenhausplatz 21
Parti écologiste suisse PES                 3011 Bern
Partito ecologista svizzero PES             gruene@gruene.ch

Grünliberale Partei glp                     Laupenstrasse 2
Parti vert’libéral pvl                      3008 Bern
                                            schweiz@grunliberale.ch

Lega dei Ticinesi (Lega)                    Via Monte Boglia 3
                                            Case postale 4562
                                            6904 Lugano
                                            lorenzo.quadri@mattino.ch

Mouvement Citoyens Genevois (MCG)           Case postale 155
                                            1211 Genève 13
                                            info@mcge.ch

Partei der Arbeit PDA                       Postfach 8640
Parti suisse du travail PST                 8026 Zürich
                                            pdaz@pda.ch
Schweizerische Volkspartei SVP              Generalsekretariat
Union Démocratique du Centre UDC            Postfach 8252
Unione Democratica di Centro UDC            3001 Bern
                                            gs@svp.ch

5
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS                       Zentralsekretariat
Parti socialiste suisse PSS                                      Spitalgasse 34
Partito socialista svizzero PSS                                  Postfach
                                                                 3001 Bern
                                                                 verena.loembe@spschweiz.ch

    3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associ-
       ations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au
       niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di
       montagna

Schweizerischer Gemeindeverband                                  Laupenstrasse 35
                                                                 3008 Bern
                                                                 verband@chgemeinden.ch

Schweizerischer Städteverband                                    Monbijoustrasse 8
                                                                 Postfach
                                                                 3001 Bern
                                                                 info@staedteverband.ch

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete           Seilerstrasse 4
                                                                 Postfach
                                                                 3001 Bern
                                                                 info@sab.ch

    4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'écono-
       mie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse                                                   Hegibachstrasse 47
Verband der Schweizer Unternehmen                                Postfach
Fédération des entreprises suisses                               8032 Zürich
Federazione delle imprese svizzere                               info@economiesuisse.ch
Swiss business federation                                        bern@economiesuisse.ch

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)                             Schwarztorstrasse 26
Union suisse des arts et métiers (USAM)                          Postfach
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)                     3001 Bern
                                                                 info@sgv-usam.ch

6
Schweizerischer Arbeitgeberverband                              Hegibachstrasse 47
Union patronale suisse                                          Postfach
Unione svizzera degli imprenditori                              8032 Zürich
                                                                verband@arbeitgeber.ch

Schweiz. Bauernverband (SBV)                                    Laurstrasse 10
Union suisse des paysans (USP)                                  5201 Brugg
Unione svizzera dei contadini (USC)                             info@sbv-usp.ch

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)                         Postfach 4182
Association suisse des banquiers (ASB)                          4002 Basel
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)                       office@sba.ch
Swiss Bankers Association
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)                                Monbijoustrasse 61
Union syndicale suisse (USS)                                    Postfach
Unione sindacale svizzera (USS)                                 3000 Bern 23
                                                                info@sgb.ch

Kaufmännischer Verband Schweiz                                  Hans-Huber-Strasse 4
Société suisse des employés de commerce                         Postfach 1853
Società svizzera degli impiegati di commercio                   8027 Zürich
                                                                berufspolitik@kfmv.ch

Travail.Suisse                                                  Hopfenweg 21
                                                                Postfach 5775
                                                                3001 Bern
                                                                info@travailsuisse.ch

    5. Übrige Organisationen / autres organisations / altre organizzazioni

Ärztinnen + Ärzte für Tierschutz in der Medizin                 Weinmanngasse 86
                                                                8700 Kuesnacht
                                                                vorstand@aerztefuertier-
                                                                schutz.ch

Ass. prof. romande d'établissements zoologiques                 Sekretariat
                                                                Birkenweg 1
                                                                3250 Lyss
                                                                info@vzfs.ch

Ass. suisse romande des pêcheurs professionnels ASRPP           Case postale 1080
                                                                1001 Lausanne
                                                                info@asrpp.ch

Centre de conservation de la faune et de la nature              Ch. du Marquisat 1
                                                                1025 St-Sulpice VD
                                                                info.faunenature@vd.ch

7
Deutsche Ges. für Herpetologie und Terrarienkunde            Vogelsang 27
(DGHT)                                                       D-31020 Salzhemmendorf
                                                             gs@dght.de
Novartis, Dorobek Birgit                                     Klybeckstrasse
                                                             4057 Basel
                                                             media.relations@novartis.com

EAWAG / ETH                                                  Überland Strasse 133
                                                             8600 Dübendorf
                                                             info@eawag.ch

Ecopolitics GmbH, Komp.- & Serv.zent. f. Politik, F. Wirz,   Postgasse 15
                                                             Postfach 817
                                                             3000 Bern 8
                                                             info@ecopolitics.ch

Exotis Schweiz, Hr. Walter Mägerli                           4448 Läufelfingen
                                                             Schmittenackerstrasse 19
                                                             walter.maegerli@bluewin.ch

Fachkommission CITES, Josef Senn, WSL                        Zürcherstrasse 111
                                                             8903 Birmensdorf
                                                             josef.senn@wsl.ch

diFondation Weber                                            Postfach 257
                                                             3000 Bern 13
                                                             ffw@ffw.ch

Gesellschaft. Schweizer Tierärzte GST/SVS                    Brückfeldstrasse 18
                                                             3012 Bern
                                                             info@gstsvs.ch

Greenpeace Schweiz                                           Badenerstrasse 171
                                                             Postfach 9320
                                                             8036 Zürich
                                                             schweiz@greenpeace.org

Holzindustrie Schweiz                                        Mottastrasse 9
                                                             3000 Bern 6
                                                             admin@holz-bois.ch
Holzwerkstoff Schweiz (Fachverband des Holzhandels)          Radgasse 3
                                                             8005 Zürich
                                                             m.widmer@freiconnect.ch

Hortus Botanicus Helveticus                                  Zollikerstrasse 107
                                                             8008 Zürich
                                                             info@hortus-botanicus.info

8
Interpharma                                                       Petersgraben 35
                                                                  Postfach
                                                                  4009 Basel
                                                                  info@interpharma.ch

Jagd Schweiz                                                      Forstackerstrasse 2a
                                                                  4800 Zofingen
                                                                  praesident@jagdschweiz.ch

Jardin Suisse                                                     Bahnhofstrasse 94
                                                                  5000 Aarau
                                                                  Info@jardinsuisse.ch

Ligue Suisse contre la Vivisection et pour les droits de l'Ani-   Chemin des Arcs-en-Ciel 3
mal                                                               1226 Thônex
                                                                  admin@lscv.ch

OceanCare                                                         Gerbestrasse 6
                                                                  8820 Wädenswil

Pro Natura                                                        Postfach
                                                                  4018 Basel
                                                                  mailbox@pronatura.ch

Schildkröteninteressengemeinschaft Schweiz                        6212 St. Erhard

Schweiz. Akademie der Naturwissenschaften SCNAT                   Laupenstrasse 7
                                                                  3008 Bern
                                                                  info@scnat.ch

Schweiz. Gesellschaft für Tierschutz (ProTier Schweiz)            Alfred Escher-Strasse 17
                                                                  8002 Zürich
                                                                  tierschutz@protier.ch

Schweiz. Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftl.           Wildhainweg 3
Forschung                                                         Postfach
                                                                  3001 Bern
                                                                  desk@snf.ch

Schweiz. Pelz-Fachverband (SwissFur)                              Kapellenstrasse 14
                                                                  3001 Bern
                                                                  secretary@swissfur.ch

Schweiz. Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz                 Meienbergstrasse 24b
                                                                  9000 St. Gallen
                                                                  info@stvt.ch

9
Schweiz. tierärztliche Vereinigung für Verhaltensmedizin   9008 St. Gallen
(STVV)                                                     anneli.muser@stvv.ch

Schweiz. Vereinigung der Hirschhalter                      Eschikon 28
                                                           8315 Lindau
                                                           hirsche@agridea.ch

Schweizer Holzhandelszentrale                              Radgasse 3
                                                           8005 Zürich
                                                           m.widmer@freiconnect.ch

Schweizerischer Musikerverband SMV                         Kasernenstrasse 15
                                                           8004 Zürich
                                                           info@smv.ch

Schweizer Tierschutz STS                                   Dornacherstrasse 101
                                                           Postfach
                                                           4018 Basel
                                                           sts@tierschutz.com

Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz                 Postfach
                                                           8036 Zürich
                                                           svs@birdlife.ch

Schweizerische Falknervereinigung                          Mahrenstrasse 119
                                                           4654 Lostor
                                                           werderamt@bluewin.ch

Schweizerische Kakteen-Gesellschaft                        Horensteinstrasse 31
                                                           8046 Zürich

Schweizerische Orchideen-Gesellschaft                      Postfach
                                                           5000 Aarau
                                                           sog-sso@orchideen.ch

Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz    Meienbergstrasse 24b
STVT                                                       9000 St. Gallen
                                                           info@stvt.ch

Schweizerische Vereinigung für Kleintiermedizin SVK        Hostig 6
                                                           8132 Hinteregg
                                                           admin@svk-asmpa.ch

Schweizerische Vereinigung für Wild-, Zoo- und Heimtier-   Sonnhaldenstrasse 32
medizin SVWZH                                              3210 Kerzers
                                                           srueegg@vetclinics.uzh.ch

Schweizerischer Berufsfischerverband                       Aeschstrasse 19

10
4107 Ettingen
                                                          info@schweizerfisch.ch

Schweizerischer Dachverband der Aquarien und Terrarien-   Bodenackerweg 45
vereine                                                   5612 Villmergen
                                                          info@sdat.ch

Schweizerischer Fischerei-Verband                         Wankdorffeldstrasse 102
                                                          Postfach 371
                                                          3000 Bern 22
                                                          info@sfv-fsp.ch

Schweizerischer Floristenverband                          Förliwiesenstrasse 4
                                                          8602 Wangen
                                                          info@florist.ch

Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband (SKW)    Postfach 2138
                                                          8027 Zürich
                                                          info@skw-cds.ch

Schweizerischer Sportfischer-Verband                      Route de l'Ecole 21
                                                          1994 Aproz
                                                          pdarioly@bluewin.ch

SFK – Schweizer Fachverband für Kosmetik                  Bernstrasse-West 64
                                                          5034 Suhr
                                                          info@sfkinfo.ch

SGCI, Chemie Pharma Schweiz                               Nordstrasse 15
                                                          Postfach
                                                          8021 Zürich
                                                          info@scienceindustries.ch

Stiftung für das Tier im Recht                            Rigistrasse 9
                                                          8006 Zürich
                                                          info@tierimrecht.org

SwissFur                                                  Kapellenstrasse 14
                                                          3001 Bern
                                                          secretary@swissfur.ch

Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH             Rue d’Argent 6
                                                          2502 Biel/Bienne

Verband der Zoologischen Fachgeschäfte der Schweiz        Birkenweg 1
                                                          3250 Lyss
                                                          info@vzfs.ch

11
Verband naturwissenschaftlicher PräparatorenInnen der   Am Bach 12
Schweiz                                                 3186 Düdingen
                                                        info@praeparation.ch

Verband Schweiz. Fischzüchter                           Riedholz
                                                        6030 Ebikon
                                                        fischzuechter@abix.ch

Verband Schweizer Goldschmiede und Uhrenfachgeschäfte   Stadthof
                                                        Bahnhofstrasse 7b
                                                        6210 Sursee
                                                        info@vsgu-ashb.ch

Verband zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz          Birkenweg 1
                                                        3250 Lyss
                                                        info@vzfs.ch

Verein fair-fish                                        Wängistrasse 29
                                                        8355 Aadorf
                                                        info@fair-fish.ch

Vereinigung der KT (VSKT)                               Schwarzenburgstrasse 155
                                                        3003 Bern
                                                        vskt.sekretariat@blv.admin.ch

Vier Pfoten                                             Enzianweg 4
                                                        8048 Zürich
                                                        office@vier-pfoten.ch

WWF Schweiz                                             Hohlstrasse 110
                                                        Postfach
                                                        8010 Zürich

Zoo Schweiz                                             Neuwiesenstrasse 12
                                                        8215 Schaffhausen-Hallau
                                                        info@zoos.ch

12
Dipartimento federale dell’interno DFI
                          Ufficio federale della sicurezza alimentare e
                          di veterinaria USAV

Agosto 2020

Consultazione sulla modifica della legge fe-
derale sulla circolazione delle specie di
fauna e di flora protette (LF-CITES, RS 453)

 Rapporto sui risultati
Indice
1        Situazione iniziale ..................................................................................................................... 3
2        Procedura di consultazione..................................................................................................... 3
3        Osservazioni generali .............................................................................................................. 3
4        Commento alle singole disposizioni ...................................................................................... 4
5        Elenco dei partecipanti alla consultazione .......................................................................... 10

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1         Situazione iniziale
Dal 1975 la Svizzera è Stato contraente della Convenzione del 3 marzo 19731 sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione
CITES). La Convenzione contiene tre allegati con animali e piante di specie protette interes-
sate dal commercio internazionale, suddivisi in tre categorie: specie minacciate di estinzione
(allegato I), specie che potrebbero essere minacciate (allegato II) e specie protette da singole
Parti contraenti (allegato III). L’importazione e l’esportazione di specie minacciate di estinzione
sono autorizzate soltanto in casi eccezionali, le altre specie sono soggette a controllo.
Gli obblighi derivanti dalla Convenzione CITES vengono attuati mediante la legge federale del
16 marzo 20122 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) e due
ordinanze (ordinanza del 4 settembre 20133 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora
protette [O-CITES] e ordinanza del 4 settembre 20134 sui controlli della circolazione delle spe-
cie di fauna e di flora protette [ordinanza sui controlli CITES]).
La mozione Barazzone 15.3958 Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di
specie minacciate5, accolta dal Parlamento il 16 dicembre 2016, incarica il Consiglio federale
di inasprire le sanzioni penali della LF-CITES. Nell’ambito della necessaria modifica di legge
si apportano altre modifiche puntuali della LF-CITES, che riguardano soprattutto la compe-
tenza di emanare divieti di importazione nonché il conferimento dell’autorizzazione al Consiglio
federale a stabilire le informazioni che devono essere fornite dalle persone che offrono in ven-
dita al pubblico esemplari di specie protette.

2         Procedura di consultazione
Il 14 agosto 2019 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente
la modifica della LF-CITES, durata fino al 20 novembre 2019.
Oltre ai Cantoni e al governo del Principato del Liechtenstein sono stati invitati a parteciparvi i
partiti rappresentati nell’Assemblea federale così come le associazioni mantello a livello sviz-
zero dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell’economia nonché altre 62 orga-
nizzazioni e cerchie interessate.
In totale sono pervenuti 49 pareri, tra cui quelli di 23 Cantoni, di cinque partiti politici e di 21
cerchie e organizzazioni interessate. I pareri sono disponibili all’indirizzo: www.admin.ch > Di-
ritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 >
DFI.
Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri espressi sulla modifica della LF-CITES.
Sono dapprima riassunte le osservazioni generali e poi sono illustrati i pareri dettagliati ri-
guardo ai singoli articoli.

3         Osservazioni generali
Le modifiche proposte sono state sostanzialmente accolte con favore dai partecipanti alla con-
sultazione e godono di sostegno nella forma attuale. In particolare i Cantoni partecipanti alla
consultazione, i partiti PPD, PRD, Verdi liberali e PS nonché le organizzazioni DGHT Schweiz,
la Commissione tecnica CITES, Fair Fish, FFW, SVS, Pro Natura, PUSCH, Regio Centro
dell’ASVC, SDAT, WWF, FSPSN e ASVC hanno approvato la proposta di modifica. Essi rico-
noscono l’importanza dell’inasprimento delle disposizioni penali nonché delle prescrizioni più
severe concernenti le aziende di allevamento commerciali nonché della comunicazione di in-

1 RS 0.453
2 RS 453
3 RS 453.0
4 RS 453.1
5 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia vista > Mozioni

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formazioni nelle offerte online su esemplari CITES. SVS mette tuttavia in dubbio che un ina-
sprimento delle sanzioni possa effettivamente ridurre il commercio illegale. UDC e Swissfur si
oppongono al disegno di legge.
Diverse organizzazioni, come FFS, TIR, ZTS, pogona.ch6, OceanCare e PSA richiedono che
in futuro nella LF-CITES si debba ancor di più tener conto degli aspetti relativi alla protezione
degli animali. La posizione della Confederazione, secondo cui un commercio sostenibile e
regolamentato è spesso più efficiente di un divieto assoluto di commercio, può essere soste-
nuta solo se con «sostenibile» è inteso anche il rispetto di criteri rigorosi e verificabili di prote-
zione degli animali. La Svizzera dovrebbe adoperarsi attivamente per considerare gli aspetti
relativi alla protezione degli animali nel quadro internazionale, sia all’interno della comunità
CITES sia nell’ambito delle sue attività in seno agli organismi specializzati internazionali. Di
regola, non devono essere importati prodotti la cui fabbricazione in Svizzera potrebbe essere
perseguita penalmente come maltrattamento grave di animali.
FFW e TIR chiedono inoltre all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
(USAV) di ritirare tutte le riserve esistenti. Si criticano inoltre le eccezioni e le regolamentazioni
speciali sulle importazioni che si basano principalmente o esclusivamente su considerazioni
economiche, mentre le questioni e gli aspetti ovvi della protezione degli animali e della con-
servazione delle specie verrebbero ignorati. Queste includono l’importazione di rane a scopi
alimentari o di pelli di rettili per l’industria degli orologi di lusso.
Nell’ambito delle piante riprodotte artificialmente e degli animali allevati, i rappresentanti del
settore chiedono una semplificazione delle disposizioni attuali e proposte di recente, in parti-
colare per quanto riguarda l’obbligo di autorizzazione e della prova.
I Cantoni AG, VD e ZG nonché l’Unione svizzera degli imprenditori, il Fondo nazionale svizzero
e l’Associazione delle città svizzere hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere.

4            Commento alle singole disposizioni
Art. 9: Divieti d’importazione
Cpv. 1: il Cantone FR, pogona.ch, DGHT Schweiz, SCS e ZTS desiderano una migliore defi-
nizione di «facilmente confusi» menzionata all’articolo 1 capoverso 2 lettera c. Secondo il loro
avviso dovrebbe essere tenuto un elenco con le relative specie che possono essere facilmente
confuse.
I Cantoni ZH e TI nonché FFW, FFS, OceanCare, Pro Natura, PUSCH, PS, WWF e ZTS sono
favorevoli all’estensione della possibilità di un divieto di importazione per specie che possono
essere facilmente confuse. In questo contesto, FFW segnala l’importazione di avorio di mam-
mut che, in base all’aspetto, non può essere distinto dall’avorio di elefante e la cui importazione
dovrebbe quindi essere vietata. Al tempo stesso FFW, FFS, TIR e ZTS richiedono un divieto
generale di commercio per l’avorio in Svizzera. Nel caso in cui un divieto generale di commer-
cio non sia possibile, FFW suggerisce che l’USAV dovrebbe informare sul suo sito Internet
quale commercio di avorio è legale e quale è illegale.
FFS, OceanCare, Pro Natura, PUSCH, TIR, WWF e ZTS sostengono anche l’estensione della
possibilità di vietare l’importazione di specie rigorosamente protette e minacciate in altri Paesi.
FFS, OceanCare, TIR e ZTS propongono di disciplinare questa prescrizione in un esplicito
articolo.
FFS, OceanCare, pogona.ch, PS, STS, TIR e ZTS chiedono inoltre che anche i divieti di im-
portazione ai sensi dell’articolo 14 della legge sulla protezione degli animali debbano essere

6   Il parere di pogona.ch viene sostenuto, secondo l’organizzazione, dai seguenti privati e organizzazioni:
    SARA, Sachkunde Reptilien Amphibien Schweiz; Sachkunde Chamäleon, Zürcher Tierschutz; Partito
    svizzero per gli animali; AquaTerra-Herz; Fischwissen; Vogelspinnenstammtisch.ch; Verein Insekten-
    börse Kloten; Kurt Müller, curatore di Knies Kinderzoo & fondatore del Kompetenzzentrum Wildtierhal-
    tung; Stefan Steingruber, vice presidente di Terrarienfreunde Ostschweiz; Dr. med. vet. Robert Hitz.
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